CIG 7759189D4F
Oggetto: CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE E GESTIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA, SITA A TORRE PALLAVICINA IN LOCALITA’ MOLINO DI BASSO, COMPOSTA DA OSTELLO, RISTORANTE, BAR, PUNTO VENDITA PRODOTTI TIPICI, E ORTO.
CIG 7759189D4F
- L’Ente di diritto pubblico PARCO OGLIO NORD, di seguito nominato Parco, con sede amministrativa in xxxxxx Xxxxxxxxx, 00 xxx. 00000, codice fiscale 95002810174 e partita IVA 02879450985, rappresentato dal Direttore Xxxxxxx Xxxxx, a norma dell'articolo 10 comma 2) del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 73 del 19/11/2015 e ss. mm. ed ii.;
E
- …………………………………………., di seguito denominata Gestore, con
sede legale in …………………… (………..), Via ………………, …………., Codice Fiscale ,
rappresentata dal signor ……………………. nato a ………………. il …………………., nella sua qualità di
……………………………..
Premesso che:
- il Consiglio di gestione con delibera n° 78 del 27/12/2018 ha approvato il disciplinare e il capitolato di gara per l’affidamento della concessione di cui all’oggetto, riguardante la struttura ricettiva denominata “Ostello Molino di Basso” sita a Torre Pallavicina, di proprietà dell’Ente Parco;
- in data si è conclusa la procedura aperta ai sensi degli artt. 60 del D.lgs. n. 50/2016, sulla
piattaforma SINTEL (Identificativo 106202837) di cui alla determina a contrarre n° 4 del 08/01/2019, con l’aggiudicazione provvisoria a favore del Gestore, di cui al prot. …..
- in data è stato affidato definitivamente al Gestore la concessione e gestione della struttura
ricettiva in località Molino di Basso;
- in data ………. è stato sottoscritto il verbale di riconsegna dell’Ostello Molino di Basso (prot ),
da parte della precedente gestione ;
……..
Tra le parti si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1. (Oggetto del contratto)
Il Parco affida i servizi riguardanti la struttura già in essere e riguarda:
1. La custodia e manutenzione della struttura ricettiva composta da ostello, bar-ristoro, ristorante, punto vendita prodotti tipici, punto informazioni, inserita nella “Casa del Parco” situata a Torre Pallavicina (BG) in Località Molino di Basso;
2. La gestione dell’attività di ostello, bar-ristoro, ristorante, punto vendita prodotti tipici, punto informazioni;
L’ente Gestore del Parco Oglio Nord intende continuare a proporre all’utenza (turisti singoli, in famiglia, gruppi e scolaresche) di trasformare il tempo libero in tempo utile attraverso la partecipazione ad attività, anche ludico-ricreative, che consentano di aumentare il patrimonio
di conoscenze e competenze del Parco.
- L’immobile oggetto della presente concessione, denominato “Ostello Molino di Basso” comprende:
• Bar-ristorante e spazi annessi (cucina, magazzino, servizi igienici);
• Punto vendita di prodotti tipici locali;
• Internet point;
• Sala polivalente;
• Soggiorno;
• N. 1 camera del custode;
• N. 1 camera attrezzata per portatori di handicap;
• Spazio gioco per bambini;
• Camere multiletto, camere quadruple, matrimoniali e relativi servizi igienici.
• Orto e spazi esterni dell’ostello Molino di Basso.
Art. 2 Responsabilita’ del soggetto gestore
Con particolare riferimento ai servizi di custodia e di gestione dell’ostello e del Centro Didattico “Casa del Parco” in Molino di Basso, il soggetto gestore assume tutti gli obblighi verso il Parco derivanti dal presente capitolato e diviene il diretto ed unico responsabile della gestione anche per gli atti e fatti compiuti da familiari, aiutanti o dipendenti.
Il soggetto gestore si impegna a gestire l'azienda senza modificarne l'attuale destinazione, sotto pena di risarcimento dei danni.
L'inosservanza di tale obbligo darà diritto all’Ente Gestore del Parco Oglio Nord di risolvere il contratto, salvo il risarcimento dei danni.
I servizi oggetto della concessione sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati, eccettuati i casi di forza maggiore.
Art. 3 (Durata/Validità)
La durata della concessione è stabilita in anni 12 (dodici), a partire dalla data di sottoscrizione della data di sottoscrizione del presente contratto.
E’ prevista, per ragioni di pubblico interesse, la risoluzione anticipata del contratto, con un preavviso
minimo di mesi 6 (sei).
E’ fatta salva la possibilità di adeguare le prestazioni richieste al Gestore e di conseguenza il canone di concessione a seguito del verificarsi di situazioni impreviste.
La validità del contratto è subordinata al rilascio della licenza da parte degli uffici comunali di Torre Pallavicina.
Art. 4 Obblighi del gestore
Il Gestore, si impegna nella custodia e nella gestione della struttura in oggetto, impegnandosi al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) gestione del servizio, assicurando il perfetto funzionamento della struttura e la soddisfazione
dell’utenza;
b) garantire competenza e cortesia nei rapporti con gli utenti, ed assicurare un buon servizio di accoglienza ed ospitalità, in accordo con l’Ente Parco;
c) utilizzo della struttura secondo i principi di correttezza, diligenza, pubblico decoro.
Il soggetto gestore per espletare i suoi compiti di custodia diurna e notturna, dovrà garantire che uno o più addetti siano sempre presenti, anche a turno, presso la struttura in concessione presso la “Casa del Parco” Molino di Basso e che, allo scopo, usufruiranno di un alloggio ubicato al Piano Terra dell’edificio adibito a Ostello, indicato nella planimetria allegata.
Il custode dovrà essere individuato entro 3 (tre) mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione; dovrà comunque essere posta in atto una modalità temporanea, precisamente individuata nella documentazione tecnica prodotta dal concorrente, comunque atta a garantire l’immediata custodia del compendio.
Il soggetto gestore dovrà assicurare la continuità del servizio di custodia anche in caso di assenza del custode per ferie, imprevisti o altro: in questo caso dovrà informare l’Ente Gestore del Parco Oglio Nord di ogni eventuale variazione della/e persona/e preposta/e alla custodia anche nel caso in cui il custode dovesse assentarsi dal “Ostello Molino di Xxxxx” per motivi personali o di ferie.
Il Gestore dovrà:
1. garantire la sorveglianza e la custodia, sia nelle ore diurne che nelle ore notturne, dell’intero compendio dato in concessione “Ostello Molino di Basso”; a questo riguardo è sotto la responsabilità del custode:
2. gestire l’impianto anti intrusione installato dall’Ente Gestore del Parco Oglio Nord, provvedendo anche alla manutenzione ordinaria;
3. segnalare tempestivamente alla Pubblica Sicurezza e all’Ente Gestore del Parco Oglio Nord tentativi di intrusione, furto o altri reati o comportamenti sospetti rilevati nell’area della “Casa del Parco” di Molino di Basso;
4. gestire gli accessi alla struttura data in concessione, in particolare impedendo il libero accesso alla struttura nelle ore notturne;
5. gestire il sistema di allarme anti incendio installato dall’Ente Gestore del Parco Oglio Nord,
provvedendo anche alla manutenzione ordinaria a norma di legge;
6. gestire i dispositivi anti incendio installati dall’Ente Gestore del Parco Oglio Nord, provvedendo anche alla manutenzione ordinaria a norma di legge;
7. operare, per quanto di competenza secondo quanto previsto nel piano di sicurezza dell’Ente Gestore del Parco Oglio Nord, anche provvedendo all’evacuazione in tutte le situazioni che lo richiedano;
8. garantire alle persone incaricate dall’Ente Gestore del Parco Oglio Nord o dallo stesso autorizzati, alle ditte esecutrici di lavori per conto dell’Ente Gestore del Parco Oglio Nord o dallo stesso autorizzate, agli operatori dei ponti radio ubicati presso la “Casa del Parco” di Molino di Basso, al personale e ai volontari e più in generale a tutto il personale avente diritto di accesso alla “Casa del Parco” in virtù di accordo con l’Ente Gestore del Parco Oglio Nord di accedere ai luoghi e agli impianti di interesse per l’espletamento delle attività di competenza;
9. garantire l’apertura al pubblico dell’intera struttura ricettiva, ovvero dell’ostello, del bar- ristoro, del ristorante e del punto vendita nel periodo di normale apertura; a tale scopo il soggetto gestore dovrà individuare un proprio addetto che provveda a:
10. apertura e chiusura;
11. accensione e spegnimento dei dispositivi multimediali in dotazione alla struttura in
concessione;
12. accensione anticipata del riscaldamento nella reception, così da garantire temperature confortevoli al personale e ai volontari;
13. distribuzione ai visitatori e per conto dell’Ente Gestore del Parco Oglio Nord di depliants, pubblicazioni e materiali illustrativi predisposti a cura dell’Ente Gestore del Parco Oglio Nord;
14. garantire l’apertura al pubblico dei diversi spazi (ostello, bar ristoro, ristorante, punto vendita ecc…) in occasione di eventi organizzati, promossi o autorizzati dall’Ente Gestore del Parco Oglio Nord, previa comunicazione formale dell’Ente entro 24 ore prima dell’evento;
15. provvedere a pagare tutte le spese delle utenze (luce, manutenzione ordinaria, riscaldamento, telefono, gas, acqua, rifiuti);
16. garantire il servizio di pulizia e il decoro della struttura costituita da: Ostello “Casa del Parco” in Molino di Basso comprendete:
• Bar-ristorante e spazi annessi (cucina, magazzino, servizi igienici);
• Punto vendita di prodotti tipici locali;
• Sala polivalente;
• Soggiorno;
• Sala lettura;
• N. 1 camera del custode;
• N. 1 camera attrezzata per portatori di handicap;
• Camere multiletto, camere quadruple, matrimoniali e relativi servizi igienici.
• Orto e spazi esterni della “Casa del Parco” in Molino di Basso;
17. Curare le fioriere e il verde localizzato all’esterno della “Casa del Parco” in Molino di Basso;
18. provvedere alla cura dell’orto ivi presente provvedendo all’utilizzo delle materie prime
coltivate;
19. segnalare tempestivamente all’Ente Gestore del Parco Oglio Nord, in forma scritta, la presenza di guasti e/o danni alla struttura e agli impianti e la necessità di interventi di manutenzione straordinaria; le segnalazioni saranno esaminate dall’Ente Gestore del Parco Oglio Nord, che provvederà all’esecuzione degli interventi richiesti in ragione della loro priorità e delle risorse di bilancio disponibili; saranno, comunque, sempre a carico del gestore guasti e/o danni derivanti da incuria e/o cattivo uso dell’edificio, degli impianti e delle sue attrezzature, nonché da mancata custodia;
20. provvedere all'apertura e chiusura degli ambienti oggetto di visita o di utilizzo da parte di scolaresche o gruppi organizzati, previa comunicazione da parte del Parco Oglio Nord;
21. vigilare e avvisare tempestivamente il Parco in caso di anomalie nel corretto funzionamento degli impianti idraulici, elettrici ed antifurto, ferma restando la manutenzione ordinaria degli stessi (la quale comprende, a titolo di esempio non esaustivo: la manutenzione ordinaria a norma di legge delle caldaie, la sostituzione di lampade bruciate, di interruttori difettosi o non funzionanti, le riparazioni di piccola manutenzione ed espressamente quelle da farsi agli impianti di gas, acqua, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti, alle marmitte e piastrelle di pavimento e rivestimento quando un certo numero di esse siano rotte o smosse;
22. non procedere ad opere di trasformazione, modifica e miglioria di locali, impianti, attrezzature, arredi, nonché delle aree di pertinenza, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Ente Gestore del Parco Oglio Nord, che si riserva di accertarne la necessità e l’opportunità;
23. garantire l’accesso alla struttura in concessione in caso di neve (limitatamente alla viabilità interna e preservare il compendio dai danni derivanti dal gelo e dalla neve intervenendo stagionalmente sugli impianti esterni, periferici o comunque sotto utilizzati;
Tutto il materiale di consumo per la pulizia e l'ordinaria manutenzione, resta a carico del soggetto gestore.
Allo scopo di accertarsi della diligente manutenzione, l’Ente Gestore del Parco Oglio Nord potrà effettuare sopralluoghi presso le aree e i locali interni oggetto di custodia a mezzo dei suoi legali rappresentanti, funzionari o dei tecnici incaricati.
Inoltre il gestore dovrà:
1. utilizzare la struttura e le sue pertinenze per le finalità cui la stessa è destinata, considerandola un luogo di accoglienza e presidio della zona, organizzato per dare ospitalità, ristorazione, pernottamento, primo soccorso, informazione e altri servizi connessi alla fruizione del territorio del Parco dell’Oglio e alla presenza dell’area protetta;
2. provvedere alla S.C.I.A. per l’esercizio delle attività al comune di Torre Pallavicina;
3. comunicare i giorni di utilizzo e gli orari relativi all’apertura della struttura;
4. concordare con l’Ente Gestore del Parco Oglio Nord, entro mesi sei dall’avvio della gestione, la carta dei Servizi, valutando congiuntamente condizioni del servizio, norme di comportamento e trattamenti particolari, di cui dare indicazione chiara e richiedere il rispetto all’interno della struttura, al fine di offrire un servizio improntato a trasparenza, imparzialità, efficacia ed efficienza, in favore della generalità dell’utenza e, nel contempo, promuovere comportamenti corretti e rispettosi da parte degli ospiti;
5. garantire la custodia, la cura e la conservazione dell’ostello, del bar-ristorante e degli spazi annessi in condizioni di decoro ed efficienza, attuando a proprie spese la pulizia e la manutenzione ordinaria della struttura (edificio, attrezzature, arredi e suppellettili) al fine di conservarla per tutta la durata dell'affidamento in perfetto stato di conservazione, di efficienza, di funzionalità e di accoglienza;
6. provvedere alla raccolta differenziata e allo smaltimento dei rifiuti, secondo le disposizioni e le modalità previste dal comune di Torre Pallavicina e nel rispetto dei criteri di gestione sostenibile, istruendo allo scopo anche gli ospiti;
7. provvedere al pagamento di ogni imposta e tassa diretta ed indiretta degli esercizi;
8. applicare tariffe agevolate qualora abbiano finalità sociali, culturali ed educative, concordate con l’Ente Gestore del Parco Oglio Nord;
9. provvedere agli adempimenti di cui alla normativa vigente, in tema di pubblicità e comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche dell’ostello;
10. garantire, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento regionale 14 febbraio 2011, N.2, (“Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell’articolo 36, comma 1, della l.r.16/7/2007, n.15.”), i seguenti requisiti funzionali obbligatori:
a) apertura della struttura per almeno DIECI mesi all’anno;
b) servizio quotidiano di pulizia;
c) servizio di ricevimento assicurato almeno 10 ore su ventiquattro e comunque nelle 24 ore, garantendo adeguata flessibilità in base agli arrivi con messi pubblici;
d) conoscenza, da parte degli addetti al ricevimento, almeno della lingua inglese;
e) personale disponibile a chiamata per gli ospiti nelle ore notturne;
f) possibilità di soggiorno anche per singoli ospiti;
g) possibilità di assegnazione di un posto letto anche in camere multiple;
h) disponibilità di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e locale, con particolare attenzione all’ambito culturale, paesaggistico, ambientale, enogastronomico;
i) partecipazione a una rete di relazioni tra gli ostelli della Lombardia e diffusione di ogni notizia utile sulle possibilità di soggiorno presso gli stessi ostelli.
11. garantire comunque l’apertura su richiesta dell’Ente Gestore del Parco Oglio Nord, formulata con preavviso di almeno 5 giorni, per lo svolgimento di attività connesse alle finalità istituzionali dell’Ente (attività di educazione ambientale, ricerca, convegnistica, manifestazioni culturali ecc.);
12. custodire in modo idoneo il materiale sanitario e di primo soccorso;
13. dare adeguate informazioni a turisti ed escursionisti in merito alle opportunità di fruizione del Parco, del territorio contiguo e della rete dei sentieri locale;
14. apporre sui materiali promozionali e informativi dell’ostello e del bar ristorante e comunque su ogni documento cartaceo o informatizzato o su WEB comunicativo, promozionale, divulgativo e simili il logo del Parco Oglio Nord e l a d icitura “Casa del Parco” in Molino di Basso;
15. comunicare preventivamente all’Ente Gestore del Parco Oglio Nord tutte le iniziative, promozionali o meno, da realizzare nell’ambito della struttura e/o nelle aree pertinenziali (manifestazioni, raduni, convegni, corsi, feste locali ecc...), alle quali l’Ente Gestore del Parco Oglio Nord potrà negare lo svolgimento in caso di incidenza negativa sull’ambiente, incompatibilità con il decoro e le finalità proprie e della struttura e per gravi motivi (ordine pubblico, sicurezza delle persone e delle cose ecc.);
16. rispettare gli adempimenti in materia di rilevazione e comunicazione dei dati sul movimento turistico secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.
Le spese per la concessione delle licenze e delle autorizzazioni, nonché per il loro rinnovo, sono a carico esclusivo del Gestore; le pratiche per ottenere dai competenti uffici le licenze, i permessi e le autorizzazioni relative all'esercizio da svolgere dovranno essere effettuate direttamente dal Gestore ed a sue esclusive spese, senza responsabilità da parte dell’Ente Gestore del Parco Oglio Nord.
Il soggetto gestore dovrà inoltre presentare annualmente, al termine del periodo di apertura e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, agli uffici dell’Ente Gestore del Parco Oglio Nord una relazione sull’andamento della gestione dell’ostello-bar ristorante e delle attività svolte, comprensiva dei dati di afflusso, del numero dei pernottamenti effettuati e della tipologia dei frequentatori del ostello.
Dovrà inoltre permettere ed agevolare le visite periodiche che il Parco riterrà opportuno effettuare a mezzo dei suoi legali rappresentanti, funzionari o dei tecnici incaricati.
Il soggetto gestore sostiene tutti gli oneri accessori, quali ad esempio le spese per la fornitura di acqua, energia elettrica e gas e le spese telefoniche e di riscaldamento ed è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, agli adempimenti tecnici ed amministrativi per intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata dell’affidamento.
Il soggetto gestore si impegna a riconsegnare, al termine della concessione, l'immobile, le
pertinenze e la struttura nel medesimo stato in cui li ha ricevuti.
Il soggetto gestore è tenuto al risarcimento dei danni arrecati alla struttura ed agli arredi per responsabilità del soggetto gestore stesso, ovvero arrecati da utenti e riconducibili ad una grave assenza di vigilanza da parte del soggetto gestore.
Il soggetto gestore è tenuto a ripristinare le attrezzature mancanti secondo l’inventario redatto in occasione della formale consegna dell’immobile.
Art. 5 Obblighi a carico del Parco
L’Ente Gestore del Parco Oglio Nord s’impegna, con oneri a proprio carico, ad assicurare la manutenzione straordinaria della struttura.
Per opere di straordinaria manutenzione s’intendono tutti gli interventi per la sostituzione e riparazione di parti rilevanti degli impianti delle attrezzature o per il ripristino di strutture dell’impianto medesimo, quando la necessità di un intervento in tal senso non sia dovuta ad inottemperanza da parte del conduttore per quanto riguarda le operazioni di ordinaria manutenzione definite ai punti precedenti o che la causa che lo determini non sia in relazione ad inosservanza, incuria, disattenzione, incompetenza da parte del concessionario stesso o da terzi fornitori.
Art. 6 Valorizzazione dell’offerta didattica, culturale e turistica del parco
L’Ente Gestore del Parco Oglio Nord si occupa della fruizione didattico – culturale e ludico-creative che consentono di aumentare il patrimonio di conoscenze e competenze del Parco.
L’offerta ludico-ricreativa e del tempo libero in genere è attuata attraverso la proposta di attività che in genere sono espletate all’interno della struttura dell’Ostello e del Centro Didattico della “Casa del Parco” e in parte nel Parco stesso.
Il concessionario dovrà pertanto garantire un adeguato supporto ricettivo alle attività, organizzate
dall’Ente previa comunicazione formale da inviare una settimana prima dell’evento.
Il gestore dovrà:
1. coordinare e promuovere la fruizione delle strutture sopra elencate, all’intero Parco di Molino di Basso situato nel Comune di Pallavicina;
2. garantire collaborazione attiva e sinergica dell’Ostello e del Ristoro “Casa del Parco” in
riferimento alle iniziative proposte.
3. progettare e realizzare iniziative di promozione sul territorio, in sinergia con le altre realtà presenti nel territorio del Parco Oglio Nord;
4. apporre su tutti i materiali promozionali e informativi e comunque su ogni documento cartaceo o informatizzato o su WEB che citi l’attività oggetto della concessione a livello comunicativo, promozionale, divulgativo e simili il logo del Parco Oglio Nord e la dicitura “Questo servizio è gestito su concessione del Parco Oglio Nord”;
5. fornire al pubblico un servizio e un’immagine di qualità, ricercando soluzioni efficaci ad eventuali problemi organizzativi che dovessero sorgere nel periodo di validità della concessione;
6. impegnarsi ad ampliare, anche in ambiti nazionali e internazionali, il bacino di utenza tradizionalmente riconducibile al Parco;
Art. 7 Rapporti economico-finanziari
Per l’esecuzione del servizio oggetto della concessione, il Parco Oglio Nord riceve dal
CONCESSIONARIO il canone per la gestione dell’Ostello del Parco Oglio Nord, alle condizioni indicate
nel presente contratto e risultanti dall’aggiudicazione della gara. Il canone annuo base è previsto in Euro …………….= (euro ……………………….). Il canone di gestione è corrisposto in rate uguali semestrali anticipate:
il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno.
I gestori non potranno in alcun modo ritardare il pagamento del canone altre ai termini stabiliti e non potranno far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Il mancato pagamento del canone, oltre i 30 giorni successivi alla data di scadenza della rata, previa messa in mora, comporta la risoluzione del contratto.
A tale canone andrà aggiunta l’IVA, ai sensi di legge, se dovuta, e andranno aggiunti i corrispettivi derivanti da norme di legge in materia tributaria (canone acquedotto, tassa rifiuti, ecc.) Il canone verrà aggiornato in base agli indici ISTAT con cadenza annuale.
Art. 12 (Risoluzione del contratto)
1. E' stabilita la risoluzione espressa del presente accordo, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, qualora la Gestore:
a) fallisca o si sciolga;
b) non abbia rispettato le tempistiche definite all’art. 2, ovvero gli obblighi definiti all'art. 3 o
rispettato i rapporti finanziari definiti all’art. 4;
2. L’Ente Parco, ha facoltà di contestare alla controparte l'inadempienza riscontrata intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento.
3. Il Gestore può presentare controdeduzioni entro 15 giorni dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora il Gestore non cessi il proprio comportamento inadempiente, l’Ente Parco può dichiarare che intende valersi della clausola risolutiva, ai sensi dell'articolo 1456, comma 2 del codice civile.
5. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, oltre alle norme civilistiche relative al risarcimento del danno, si applicano le disposizioni in materia di formazione dello stato di consistenza dei beni da restituire ed in materia di condizioni di efficienza degli stessi beni.
6. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, espletando questi ultimi nel rispetto del presente contratto, anche in caso di risoluzione dello stesso, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.
Art. 13 (Restituzione)
1. L’Ente Parco può riscattare, ai sensi del presente contratto, il servizio prima della scadenza prevista all'articolo 2, qualora ciò si renda necessario per tutelare l'interesse pubblico alla corretta gestione del servizio, con preavviso di almeno un mese.
2. I beni di cui al comma che precede dovranno essere in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.
3. Il Gestore assicura in ogni caso la continuità nella gestione dei servizi ad essa affidati, nel rispetto del presente contratto anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri soggetti.
Art. 14 Deposito cauzionale
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, e per tutela ad eventuali danni a beni mobili ed immobili, la ditta aggiudicataria, all’atto della sottoscrizione dovrà prestare una cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria
o assicurativa, di durata non inferiore alla durata del contratto decorrenti dalla data delle operazioni di gara, pari al 10% del canone di cui all’offerta economica. La cauzione dovrà essere presentata sotto forma di fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993 e sarà svincolata al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno adempiute, anche dopo la scadenza del contratto secondo quanto specificato nell’art. 113 del D.Lgs 163/2006. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente il beneficio della preventiva esclusione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l’operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra sanzione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione
potrà essere reintegrata d'ufficio a spese del concessionario, prelevandone l'importo dal corrispettivo di affidamento.
Art. 15 Garanzie assicurative
Ai fini di garanzia degli obblighi del gestore, il soggetto gestore dovrà stipulare, con oneri a suo carico, con primaria compagnia di assicurazione. Le polizze, di seguito specificate, dovranno essere preventivamente accettate dall’Ente Gestore del Parco Oglio Nord e consegnate, regolarmente stipulate e quietanzate alla firma del presente contratto.
• polizza assicurativa R.C. per la copertura di tutti i rischi connessi all’esecuzione dell’attività contrattuale con un massimale pari ad almeno 1.500.000,00 di euro (un milione e cinquecentomila euro).
• polizza All Risks a copertura di tutti i beni mobili, impianti, apparecchiature, attrezzature del concessionario, nonché quelle cedute in comodato d’uso dall’Ente Gestore Parco e quanto altro necessario all'esecuzione del servizio oggetto della concessione. Tale polizza dovrà prevedere apposita sezione "Rischio Locativo" inerente il fabbricato ed i locali tecnici occupati dal concessionario ed adibiti all'esecuzione del servizio.
• Entrambe le coperture RC e All Risks di cui sopra dovranno prevedere espressamente la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Ente Gestore del Parco Oglio Nord, dei suoi dipendenti e collaboratori.
• Entrambe le coperture assicurative RC e All Risks dovranno essere operanti fino alla conclusione del contratto.
Art. 16 Risoluzione del contratto e recesso del concessionario
L’Ente Gestore Parco Oglio Nord, si riserva la facoltà di risolvere il contratto d’appalto in qualunque tempo, senza che sia dovuta al concessionario alcun genere d’indennità e compenso, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per l’espletamento del servizio non fossero adeguati a garantire un buon servizio di qualità, con promozione dell’immagine del Parco e dei servizi resi. L’Ente Parco Oglio Nord si riserva altresì di dar corso alla risoluzione del contratto qualora il servizio stesso non fosse compiuto nel termine stabilito o se fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.
L’avvio della procedura di risoluzione del contratto d’appalto sarà regolarmente notificata al concessionario secondo le vigenti disposizioni di legge. Saranno altresì notificati tutti gli atti conseguenti.
Qualora il concessionario intenda recedere dal contratto prima della scadenza naturale, deve
darne preavviso scritto all’Ente Gestore del Parco Oglio Nord con almeno un anno di anticipo.
Il mancato pagamento del canone, oltre i 30 giorni successivi alla data di scadenza della rata, previa messa in mora, comporta la risoluzione del contratto, come sancito al punto 5 del presente capitolato.
Art. 17 Esecuzione d’ufficio
Nel caso siano accertate deficienze ed abusi nell’espletamento del servizio, l’Ente Parco Oglio Nord potrà, previa diffida ad adempiere al concessionario nel termine stabilito, fare eseguire direttamente i lavori e quant’altro necessario a garantire il servizio pubblico. L’ammontare delle spese per l’esecuzione d’ufficio sarà prelevato dalla cauzione all’uopo versata che dovrà essere reintegrata.
Art. 18 Riconsegna immobili
Allo scadere del contratto, l’immobile, le sue pertinenze, le attrezzature e i beni mobili dovranno essere restituiti all’Ente Gestore del Parco Oglio Nord in buono stato di conservazione generale. Al termine della gestione nessun rimborso o compenso, nemmeno a titolo di miglioria, potrà essere richiesto all’Ente Gestore del Parco Oglio Nord che rientrerà nella piena disponibilità dell’immobile e delle attrezzature ed arredi come risultanti dal verbale di consegna.
Art. 19 Spese di contratto ed imposte
Tutte le spese inerenti e consequenziali alla concessione saranno a carico del Soggetto gestore, comprese a titolo meramente indicativo quelle contrattuali, di bollo, i diritti di segreteria e quelle di registro.
Art. 20 Controversie – foro competente
Per tutte le controversie che dovessero sorgere tra l’Ente Parco Oglio Nord e il concessionario, così durante l’appalto come al suo termine, che non si possano ricomporre con spirito di amichevole collaborazione saranno deferite alla giustizia ordinaria. Il foro competente per la risoluzione giudiziale delle vertenze è quello territoriale di Brescia.
Art. 21 Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 i dati raccolti verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante e trattati anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si riferisce il presente capitolato, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge, come previsto dal testo della normativa richiamata. Il soggetto che fornisce i dati potrà esercitare nei confronti del titolare del trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo prima richiamato. Titolare del trattamento è L’ente Parco Xxxxx Xxxx nella persona del Direttore Xxxxxxx Xxxxx.
Orzinuovi, li
Per L’ENTE PARCO OGLIO NORD Per il Gestore il Direttore