DIGITAL MAGICS S.P.A.
DIGITAL MAGICS S.P.A.
REGOLAMENTO DEL “PIANO DI INCENTIVAZIONE 2018-2024” AVENTE AD OGGETTO
AZIONI DI DIGITAL MAGICS S.P.A.
PREMESSA
Il presente regolamento (di seguito, il “REGOLAMENTO”) stabilisce la disciplina applicabile al piano di stock option denominato “PIANO di incentivazione 2018-2024” (di seguito, il “PIANO”) a favore di amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Digital Magics S.p.A. (di seguito, la “SOCIETA’” ovvero “DM”) e/o di società da questa partecipate, a cui siano assegnati diritti di opzione (di seguito, le “OPZIONI” ) per la sottoscrizione di azioni ordinarie della SOCIETA’ (di seguito, le “AZIONI”) in esecuzione del PIANO (di seguito, i “BENEFICIARI” o, se singolarmente considerato, “BENEFICIARIO”, e le OPZIONI offerte a ciascun BENEFICIARIO le “OPZIONI ASSEGNATE”). Obiettivo del PIANO e del suo REGOLAMENTO è quello di rafforzare la partecipazione al rischio d'impresa dei BENEFICIARI e di migliorarne la performance aziendale e, quindi, la capacità di creare valore a beneficio della generalità degli azionisti di DM, consentendo agli stessi BENEFICIARI di conseguirne un diretto vantaggio. In particolar modo, il presente PIANO è volto in primo luogo ad incentivare i BENEFICIARI e, in secondo luogo, a mantenere il rapporto di collaborazione dei BENEFICIARI con la SOCIETA’.
Il REGOLAMENTO è predisposto tenendo conto dello stato attuale della normativa previdenziale e fiscale e di ogni altra normativa di volta in volta applicabile, in particolare per quanto attiene alla disciplina specifica relativa agli Incubatori Certificati e alle agevolazioni previste in caso di assegnazione di strumenti finanziari di questa categoria di soggetti, a cui la SOCIETA’ appartiene. Qualora, per modificazioni intervenute nella stessa, o nella relativa interpretazione e applicazione, l’attuazione del PIANO dovesse comportare oneri tributari, previdenziali o di altra natura ulteriori rispetto a quelli attuali per la SOCIETÀ o per i BENEFICIARI, la SOCIETÀ avrà il compito di adottare una modifica del REGOLAMENTO per la parte che non abbia già avuto esecuzione, al fine di ripristinare sostanzialmente la situazione quo ante.
A tutti gli effetti di legge la data di offerta delle OPZIONI ASSEGNATE è la data della delibera del Consiglio di Amministrazione di assegnazione delle stesse ovvero, se diversa, la data indicata nella comunicazione scritta di cui al successivo paragrafo 2.2 (di seguito, la “DATA DI ASSEGNAZIONE”) in virtù della quale vengono assegnate le OPZIONI ai singoli Beneficiari.
Il presente REGOLAMENTO è redatto e viene adottato a cura del Consiglio di Amministrazione in forza della delega ricevuta dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti della Digital Magics S.p.A. con le delibere assunte in data 23 aprile 2018.
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Articolo 1 - Oggetto, esecuzione e amministrazione del PIANO
1.1 Le OPZIONI sono assegnate in forza di quanto consentito nella delibera dall’Assemblea Straordinaria degli azionisti della Digital Magics S.p.A. assunta in data 23 aprile 2018, che ha approvato un aumento del capitale sociale, scindibile e a pagamento, per un importo massimo di Euro 4.800.000, inclusivo di sovrapprezzo, mediante emissione di un numero massimo di azioni pari a 600.000, al prezzo unitario di Euro 8,00, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi quinto, sesto e ottavo, del codice civile, a servizio di un piano di incentivazione azionaria a favore di amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della SOCIETA’ e/o di società da questa partecipate. Con successiva delibera, assunta in data [30 aprile 2019], l’Assemblea Straordinaria degli azionisti della Digital Magics S.p.A. ha rettificato il prezzo unitario di sottoscrizione, fissandolo in euro 6,20.
L’assegnazione delle OPZIONI e dei diritti e obblighi relativi alle stesse è soggetta alle condizioni e
ai termini indicati nel presente REGOLAMENTO.
1.2 L’esercizio delle OPZIONI e la conseguente sottoscrizione delle AZIONI da parte dei BENEFICIARI dovranno avvenire esclusivamente nel periodo di esercizio (di seguito, il “PERIODO DI ESERCIZIO”), come specificato al successivo Articolo 3, fatto salvo quanto stabilito nell’ambito degli Articoli 4 e 5 che seguono.
1.3. Il PIANO non limiterà il diritto della SOCIETA’ di aumentare e/o ridurre il capitale sociale della Società e di approvare e adottare altri piani di stock option riservati anche ad altre categorie di destinatari o, in ogni caso, di disporre l’attribuzione di azioni ai sensi di legge.
1.4. La competenza per l’esecuzione e amministrazione del PIANO, e quindi, tra l’altro, in merito all’approvazione del presente REGOLAMENTO e sue eventuali modificazioni, nonché alla determinazione delle DATE DI ASSEGNAZIONE, dei beneficiari delle OPZIONI e del numero di OPZIONI da assegnare, anche in più tranche, complessivamente e a ciascuno dei BENEFICIARI (tenuto conto della rilevanza strategica del ruolo, del livello organizzativo e delle responsabilità di ciascuno in relazione allo sviluppo dell’attività di DM e delle connesse finalità di fidelizzazione), spettano al Consiglio di Amministrazione della SOCIETA’, il quale assumerà le proprie determinazioni, allorché sia previsto nel presente REGOLAMENTO o il Consiglio di Amministrazione stesso abbia così stabilito, e restando peraltro salva, in conformità a quanto previsto al successivo paragrafo 1.5, la possibilità che il Consiglio di Amministrazione della SOCIETA’ deleghi a uno o più amministratori, anche disgiuntamente fra loro, il compimento delle attività solo esecutive di gestione e di mera amministrazione del PIANO.
1.5. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a uno o più dei propri componenti, anche in via congiunta, poteri, compiti e responsabilità in merito a sole attività esecutive di gestione e di amministrazione del PIANO (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l’invio delle relative comunicazioni ai BENEFICIARI ai fini dell’assegnazione delle OPZIONI) da porsi in essere comunque in conformità al presente REGOLAMENTO e alle determinazioni assunte in forza di quanto ivi previsto. Nel caso in cui una tale delega venga conferita e nei termini e limiti della stessa, ogni riferimento contenuto nel PIANO al Consiglio di Amministrazione, dovrà essere inteso come un riferimento fatto a ciascuno di detti componenti del Consiglio di Amministrazione medesimo.
Articolo 2 - Assegnazione delle OPZIONI
2.1 Le OPZIONI di cui al presente REGOLAMENTO sono assegnate esclusivamente a favore di amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della SOCIETA’ e/o di società da questa partecipate, e, in ogni caso, nel rispetto di quanto previsto nel presente REGOLAMENTO e delle decisioni assunte in base a quanto ivi previsto.
I BENEFICIARI e il numero delle OPZIONI ASSEGNATE a ciascuno di essi spettanti, saranno determinati, tenuto conto della rilevanza strategica del ruolo, del livello organizzativo e delle responsabilità di ciascuno di essi in relazione allo sviluppo dell’attività della SOCIETA’ e delle connesse finalità di fidelizzazione, in una o più volte, dal Consiglio di Amministrazione.
Allorché un BENEFICIARIO ricopra alla DATA DI ASSEGNAZIONE delle OPZIONI più posizioni organizzative o ruoli nell’ambito della SOCIETA’ e/o di società da questa partecipate, verrà indicato dal Consiglio di Amministrazione quale o quali di tali posizioni organizzative o ruoli sia stato considerato ai fini dell’assegnazione delle OPZIONI.
2.2 A ciascun BENEFICIARIO verrà data comunicazione scritta del suo inserimento nel PIANO, nella quale saranno precisati, in particolare: (i) il numero di OPZIONI ASSEGNATE, e (ii) le condizioni di esercizio, come meglio di seguito definito, delle OPZIONI. Con particolare riguardo alle condizioni
di esercizio delle OPZIONI, queste faranno riferimento a che il BENEFICIARIO sia legato da un rapporto di amministrazione o di lavoro o di collaborazione con la SOCIETA’ e/o con società da questa partecipate.
Ai BENEFICIARI sarà altresì inviata una copia del presente REGOLAMENTO e di ogni suo eventuale successivo aggiornamento.
Le OPZIONI ASSEGNATE potranno essere esercitate ai sensi del presente REGOLAMENTO e delle determinazioni assunte in forza di quanto ivi previsto, per la prima volta, da ciascun BENEFICIARIO solo a partire dalla data di accettazione da parte del BENEFICIARIO delle OPZIONI ASSEGNATE unitamente al presente REGOLAMENTO, accettazione da comunicarsi per iscritto, senza pena di decadenza, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione della SOCIETA’ di assegnazione delle OPZIONI. Alla scadenza dei suddetti dieci giorni lavorativi senza che il BENEFICIARIO assegnatario delle OPZIONI abbia provveduto a comunicare la propria accettazione, la SOCIETA’ procederà all’invio al medesimo BENEFICIARIO di un’ulteriore comunicazione in cui verrà espressamente precisato che qualora detto BENEFICIARIO non dovesse procedere a comunicare, entro dieci giorni lavorativi dalla sua ricezione, l’accettazione della comunicazione già inviatagli, questi decadrà definitivamente dal diritto di attribuzione delle OPZIONI ASSEGNATE, con effetto di liberazione da ogni relativo impegno da parte della SOCIETA’.
2.3 I BENEFICIARI titolari delle OPZIONI avranno diritto di sottoscrivere, per ciascuna OPZIONE ASSEGNATA, una azione ordinaria della SOCIETA’, versando il PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE (come di seguito definito), di cui una parte sarà considerato a titolo di sovrapprezzo. Il PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE è il prezzo dovuto dai BENEFICIARI per la sottoscrizione della azione ordinaria.
2.4 Le OPZIONI sono concesse gratuitamente ai BENEFICIARI.
2.5 Le OPZIONI e tutti i diritti comunque ivi incorporati sono strettamente personali, nominativi, intrasferibili e non negoziabili (fatta salva la trasmissibilità mortis causa, seppur nei limiti di cui al presente REGOLAMENTO) e, quindi, impignorabili e non utilizzabili a fronte di debiti o contratti assunti da ciascuno dei BENEFICIARI nei confronti della SOCIETA’ ovvero di soggetti terzi.
Articolo 3 - Modalità di esercizio delle OPZIONI
3.1 I BENEFICIARI titolari delle OPZIONI avranno diritto di esercitare le OPZIONI ASSEGNATE e di sottoscrivere le relative AZIONI con le modalità, i termini e le condizioni previsti dal presente REGOLAMENTO, integrate se del caso dalle ulteriori condizioni che il Consiglio di Amministrazione, potrà ritenere opportuno deliberare nel rispetto dei diritti acquisiti dai BENEFICIARI, e sempre e comunque nel rispetto di quanto deliberato dalla Assemblea in sede di approvazione del Piano.
3.2 L’esercizio delle OPZIONI ASSEGNATE, fatto salvo quanto diversamente stabilito nell’ambito degli
Articoli 4 e 5 del REGOLAMENTO, potrà avvenire:
(a) durante uno dei PERIODI DI ESERCIZIO, da intendersi, indistintamente, i giorni lavorativi compresi nei periodi dal 15 gennaio al 31 gennaio, dal 16 marzo al 31 marzo, dal 1° giugno al 15 giugno, dal 15 settembre al 30 settembre e, infine, dal 15 novembre al 30 novembre di ciascun anno successivo alla DATA DI ASSEGNAZIONE, fermo restando che il 30 novembre 2024 sarà l’ultima possibile data per l’esercizio delle OPZIONI; e
(b) condizionatamente alla maturazione delle OPZIONI: ad ogni OPZIONE sarà associata una o più data/e di maturazione (“DATA DI VESTING”); ciascuna OPZIONE sarà pertanto esercitabile esclusivamente (i) successivamente alla corrispondente DATA DI VESTING e (ii) presupposto che alla DATA DI VESTING il BENEFICIARIO sia ancora legato da un rapporto di amministrazione o di lavoro o di collaborazione con la SOCIETA’ e/o con società da questa partecipate.
3.3 Ai fini dell’esercizio delle OPZIONI ASSEGNATE (di seguito, l’“ESERCIZIO DELLE OPZIONI”) i BENEFICIARI dovranno, a pena di decadenza del relativo diritto, far pervenire alle SOCIETA’ la comunicazione (di seguito, la “COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO”) relativa al numero delle OPZIONI che il BENEFICIARIO assegnatario abbia deciso di esercitare prima del decorso dell’ultimo giorno dell’ultimo dei PERIODI DI ESERCIZIO. L’ESERCIZIO DELLE OPZIONI potrà avere ad oggetto tutte le, o parte delle, OPZIONI ASSEGNATE e potrà avvenire in una o più volte.
3.4 Al momento dell’ESERCIZIO DELLE OPZIONI, i BENEFICIARI saranno tenuti a fornire prova dell’avvenuto pagamento in favore della SOCIETA’ del CORRISPETTIVO DI SOTTOSCRIZIONE complessivamente dovuto in funzione delle OPZIONI esercitate (secondo la formula indicata successivamente).
3.5 I BENEFICIARI che intendano procedere all'ESERCIZIO DELLE OPZIONI e alla conseguente sottoscrizione delle AZIONI della SOCIETA’ dovranno far pervenire una COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO in forma scritta e irrevocabile indirizzata alla SOCIETÀ.
3.6 Nella COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO dovranno essere indicati, con assunzione di ogni responsabilità circa la esattezza e veridicità di quanto dichiarato:
a) il numero di OPZIONI di cui è richiesto l'esercizio;
b) gli estremi della disposizione di pagamento a favore di Digital Magics S.p.A., effettuata con valuta al giorno di esercizio, per l'importo corrispondente alla risultanza della formula relativa al CORRISPETTIVO DI SOTTOSCRIZIONE come in seguito definita;
c) gli estremi identificativi del conto di deposito sul quale le AZIONI della SOCIETA’ devono essere
accreditate.
3.7 Ricevuta la COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO, la SOCIETÀ, entro e non oltre venti giorni lavorativi successivi a quello di ricezione della COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO, emetterà a nome del BENEFICIARIO destinatario e porrà a sua disposizione sul conto di deposito di cui al successivo paragrafo 3.5 - subordinatamente alla effettiva ricezione del pagamento del prezzo, senza aggravio di commissioni e di spese a carico della SOCIETA’ - le AZIONI sottoscritte, dandone conferma scritta al destinatario medesimo. La data di sottoscrizione delle AZIONI da parte del BENEFICIARIO sarà, quindi, la medesima dell’emissione delle AZIONI.
3.8 Il CORRISPETTIVO DI SOTTOSCRIZIONE che ciascun Beneficiario dovrà corrispondere per sottoscrivere le azioni del capitale sociale corrispondenti alle OPZIONI ATTRIBUITE oggetto della COMUNICAZIONE DI ESERCIZIO è pari a euro 8,00 (otto/00) 6,20 (sei/20) per ogni AZIONE.
3.9 Le AZIONI alla cui sottoscrizione le OPZIONI danno diritto avranno godimento regolare, ovvero il
medesimo delle altre azioni della SOCIETA’ alla data di emissione delle AZIONI stesse.
3.10 Gli amministratori della SOCIETA’ che esercitano le OPZIONI sono tenuti a mantenere e a non vendere, sino al termine del mandato in corso al momento di ciascun esercizio delle OPZIONI, una quota non inferiore al 25% delle AZIONI sottoscritte nel corso di tale mandato; i dipendenti, i collaboratori della SOCIETA’ e/o delle partecipate della SOCIETA’, nonché gli amministratori delle partecipate della SOCIETA’, saranno tenuti a mantenere e a non vendere, per un periodo di 24 mesi dalla data di esercizio delle opzioni, una quota non inferiore al 25% delle AZIONI sottoscritte. Il BENEFICIARIO sarà tenuto a produrre, a semplice richiesta della SOCIETA’ ed entro 10 giorni dalla stessa, idonea documentazione comprovante il rispetto di quanto prescritto nel presente paragrafo. In mancanza di tale documentazione, oltre ad eventuali ulteriori azioni da parte della SOCIETA’, decadrà automaticamente dal beneficio relativo alla possibilità di esercizio di ogni eventuale ulteriore OPZIONE risultasse allo stesso assegnata e non esercitata.
Articolo 4 - Disciplina delle OPZIONI in caso di cessazione del rapporto
4.1 Qualora, nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx XXXXX, xx verifichi la cessazione del rapporto di amministrazione o di lavoro o di collaborazione con la SOCIETA’ e/o di società da questa partecipate, in virtù della quale sono state assegnate le OPZIONI, di alcuno dei BENEFICIARI, resta invariato il diritto ad esercitare le OPZIONI ASSEGNATE, nel rispetto dei termini e delle condizioni di cui al REGOLAMENTO, che sono maturate antecedentemente alla data di cessazione del rapporto.
4.2 Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 4.1 nonché il termine ultimo di esecuzione del PIANO di cui al paragrafo 6.1, in deroga a quanto previsto in via generale nel precedente Articolo 3 e salvo differente specifica determinazione in senso più favorevole nei confronti di uno o più dei BENEFICIARI ad opera del Consiglio di Amministrazione, in caso di cessazione del rapporto per decesso, le OPZIONI ASSEGNATE e maturate alla data del decesso potranno comunque essere esercitate dagli eredi del BENEFICIARIO secondo i medesimi termini, condizioni e modalità che sarebbero stati applicabili a quest’ultimo in virtù del PIANO in assenza del suddetto decesso.
4.3 Resta inteso che il diritto dei BENEFICIARI di esercitare le OPZIONI sarà comunque sospeso a partire dal momento dell’invio di una lettera di contestazione disciplinare per fatti di natura soggettiva di tale particolare gravità da poter condurre alla risoluzione del rapporto lavorativo (anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della legge 300/70, qualora il rapporto sia regolato dalla legge italiana, ovvero, in caso contrario, conformemente a quanto previsto dalla legislazione applicabile) e sino al termine della relativa procedura disciplinare, con l’adozione di (i) un provvedimento di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo nei confronti del BENEFICIARIO, nel qual caso tutti i diritti di opzione di cui alle OPZIONI ASSEGNATE e non esercitate si intenderanno definitivamente estinti, con effetto di liberazione dagli impegni assunti da parte della SOCIETA’ e dal singolo BENEFICIARIO, ovvero (ii) una comunicazione scritta di rinuncia all’azione disciplinare ovvero di accoglimento delle difese del BENEFICIARIO, ovvero ancora (c) la mancata adozione di un provvedimento nei confronti del BENEFICIARIO da parte della SOCIETA’, entro 7 giorni dalla produzione delle difese da parte del BENEFICIARIO medesimo.
Resta inteso che le attività da espletarsi nei periodi di sospensione di cui al presente paragrafo 4.3 saranno da iniziarsi e condursi dalle parti interessate ai sensi della normativa applicabile, in buona fede, con ragionevole speditezza (tenuto conto dei tempi tecnicamente necessari) e senza comportamenti strumentalmente dilatori.
4.4 Il Consiglio di Amministrazione potrà, fermi comunque sia quanto indicato al paragrafo 4.1 sia il termine ultimo di esecuzione del PIANO di cui al paragrafo 6.1, stipulare con gli assegnatari delle OPZIONI appositi accordi che prevedano l’esercizio parziale o totale delle OPZIONI assegnate, maturate per l’esercizio o meno, anche nelle circostanze descritte nei precedenti paragrafi ed in deroga alla ivi indicata disciplina.
4.5 In relazione alle modalità di esercizio delle OPZIONI ai sensi di quanto previsto al presente Articolo e della successiva emissione e messa a disposizione delle relative AZIONI, troveranno applicazione le disposizioni di cui ai paragrafi da 3.3. a 3.9.
Articolo 5 - Diritti dei BENEFICIARI in caso di mutamento dell’assetto proprietario
5.1 In parziale deroga rispetto a quanto previsto nel presente REGOLAMENTO, nel caso in cui, durante la vigenza del PIANO, un qualsiasi soggetto persona fisica o giuridica, per qualsiasi motivo, venga a detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione di controllo (maggiore del 50%) al
capitale della SOCIETA’, il Consiglio di Amministrazione della SOCIETA’ consentirà tempestivamente l’esercizio delle OPZIONI pari alla totalità delle OPZIONI ASSEGNATE a ciascuno dei BENEFICIARI, anche non ancora maturate, in via anticipata rispetto ai PERIODI DI ESERCIZIO ed entro il termine che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione della SOCIETA’ al fine di porre i BENEFICIARI, in tempo utile, nelle condizioni di per poter esercitare le OPZIONI ASSEGNATE.
5.2 In relazione alle modalità di esercizio delle OPZIONI ai sensi di quanto previsto al presente Articolo e della successiva emissione e messa a disposizione delle relative AZIONI troveranno applicazione le disposizioni di cui ai paragrafi da 3.3. a 3.9, mentre i BENEFICIARI saranno esentati dal rispetto di quanto disposto al paragrafo 3.10.
Articolo 6 - Durata del PIANO e decadenza delle OPZIONI
6.1 L’esecuzione del PIANO terminerà in ogni caso il 31 dicembre 2024 che sarà l’ultima possibile data per l’emissione di AZIONI in virtù dell’esercizio delle OPZIONI.
6.2 Oltre che nel caso previsto al paragrafo 2.2, qualora (i) il BENEFICIARIO non eserciti le OPZIONI entro l’ultimo giorno lavorativo dell’ultimo dei PERIODI DI ESERCIZIO o (ii) non sia stato versato alla SOCIETA’ il PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE complessivo dovuto dal BENEFICIARIO in base a quanto previsto in forza del presente REGOLAMENTO o da determinazioni assunte dalla SOCIETA’ in virtù di quanto ivi previsto, tale BENEFICIARIO decadrà definitivamente dal diritto di esercitare le OPZIONI assegnategli e i diritti di opzione di cui alle OPZIONI si intenderanno definitivamente estinti, con effetto di liberazione dagli impegni assunti da parte della SOCIETA’ e dal singolo BENEFICIARIO.
In parziale deroga di quanto sopra previsto, nella fattispecie di cui al precedente punto (ii) del presente paragrafo, la SOCIETA’ avviserà per iscritto il BENEFICIARIO dell’esistenza della situazione ivi contemplate e il BENEFICIARIO decadrà definitivamente dal diritto di esercitare le OPZIONI assegnategli solo ove siano trascorsi tre giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione senza che il BENEFICIARIO medesimo abbia provveduto a sanare il relativo inadempimento.
6.3 A fronte di OPZIONI ASSEGNATE che divenissero, per qualsiasi motivo, non più esercitabili dai relativi BENEFICIARI, il Consiglio di Amministrazione della SOCIETA’ potrà valutare di assegnare le OPZIONI corrispondenti a nuovi BENEFICIARI.
Articolo 7 - Comunicazioni
7.1 Tutte le comunicazioni tra la SOCIETA’ e i BENEFICIARI con riferimento al presente REGOLAMENTO dovranno essere effettuate per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mani con firma del destinatario per ricevimento, e si intenderanno validamente effettuate alla data di ricevimento da parte del destinatario. Tali comunicazioni dovranno essere inviate, quanto alla SOCIETA’, all’indirizzo della sede legale o all’indirizzo di posta elettronica xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx all’attenzione del presidente del Consiglio di Amministrazione e, quanto a ciascun BENEFICIARIO, all’indirizzo che risulterà comunicato per iscritto dallo stesso BENEFICIARIO e, in mancanza di comunicazione, all’indirizzo risultante alla SOCIETA’ ai fini del rapporto in essere.
Articolo 8 - Accettazione del presente REGOLAMENTO
8.1 L’accettazione da parte del BENEFICIARIO delle OPZIONI ASSEGNATE, nei termini previsti al precedente paragrafo 2.2 comporta la piena accettazione di tutte le disposizioni, condizioni e termini fissati e disciplinati nel REGOLAMENTO.
Articolo 9 - Miscellanea
9.1 È espressamente pattuito che la partecipazione del BENEFICIARIO al programma di assegnazione delle OPZIONI oggetto del presente REGOLAMENTO non costituisce né fa sorger alcun diritto o aspettativa o pretesa di qualsivoglia natura, anche futura, in relazione a o in connessione al rapporto del BENEFICIARIO con la SOCIETA’ e/o con le società da questa partecipate. Detti rapporti continueranno ad essere regolati dalle leggi e contratti vigenti.
9.2 Tutti i termini previsti nel presente REGOLAMENTO devono intendersi tassativi (ove non diversamente espressamente previsto), fermo restando che qualora un termine corrisponda a un giorno non lavorativo in Italia, detto termine verrà automaticamente differito al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
9.3 Le modifiche al presente REGOLAMENTO potranno essere effettuate solamente per iscritto e dovranno essere accettate, per quanto applicabile, da ciascuno dei BENEFICIARI che sia, a sua volta, soggetto il presente REGOLAMENTO.
9.4 La Premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente REGOLAMENTO.
Articolo 10 - Legge applicabile e tribunale competente
10.1 Il presente REGOLAMENTO e conseguentemente anche tutti i diritti relativi alle OPZIONI sono regolati dalla legge italiana e dovranno essere interpretati in base alla stessa.
10.2 Per ogni controversia dovesse sorgere con riferimento al presente Regolamento, alle Opzioni o alle Azioni da esse derivanti sarà competente il Tribunale di Milano.