LIBERATORIA
LIBERATORIA
STUDENTI/STUDENTESSE IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE NELL’AMBITO DEL
PROGRAMMA
ERASMUS PARTNER COUNTRIES – KA171 CALL 2023
Il/La sottoscritto/a ………………………………..…………………………………………..
Codice fiscale ……………………………………..………………………………………….
Iscritto/a presso il Dipartimento/Centro ……………………………………
con riferimento alla richiesta di avvio della mobilità internazionale nell’ambito del programma Erasmus Partner Countries per cui è stato selezionato/a nell’ambito della Call 2023, ferma restando la copertura assicurativa predisposta dall’Ateneo in relazione agli infortuni e alla responsabilità civile, dichiara sotto la propria responsabilità:
a. di aver preso visione del documento “Scheda informativa per studenti e studentesse UniTO outgoing” pubblicato sul portale di Ateneo xxx.xxxxx.xx al seguente percorso: Home - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - Erasmus+ Partner Countries - KA171 .
b. di essere consapevole che la mobilità è comunque subordinata all’accettazione dell’Istituto Partner e che l’accettazione potrebbe subire modifiche in considerazione di eventuali situazioni emergenziali;
c. di tenersi costantemente aggiornata/o e di osservare eventuali norme per la prevenzione e la gestione di eventuali situazioni emergenziali e, in particolare, di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nel Paese di destinazione per chi arriva dall’Italia (o dal paese di domicilio attuale) e per chi rientra in Italia dal Paese ospitante (i.e. eventuale certificato vaccinale e/o esito negativo di un test COVID-19 per l’ingresso nel Paese, eventuali vaccinazioni/profilassi richieste dal Paese ospitante, eventuale modulistica/form online richiesti per l’ingresso nel Paese ospitante);
d. di seguire scrupolosamente le disposizioni dell’Istituto Ospitante, anche in relazione ad eventuali misure di contenimento del COVID-19 e/o di gestione di emergenze di varia natura che potrebbero verificarsi, di aver preso visione e di accettare le condizioni di erogazione dei servizi presso l’Università/Ente di destinazione, quali le modalità di svolgimento della didattica on-line, l’eventuale mancato accesso ai servizi di base come alloggi universitari e mense, eventuale obbligo di stipula di coperture assicurative integrative, ecc.;
e. di essere consapevole dei disagi e dei rischi, oltre a quelli strettamente sanitari, che possono insorgere a causa di eventuali situazioni emergenziali e/o dovuti a circostanze intrinseche al paese di destinazione, quali calamità naturali e/o eventuali conflitti interni e/o esterni al paese di destinazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano: quarantena, trasporto, alloggiamento, limitazioni di accesso alle strutture dell'Ateneo/Istituto ospitante, eventuale ottenimento del visto qualora richiesto dal Paese di destinazione, eventuali limitazioni nell’accesso ai servizi di base (i.e. corrente elettrica) in alcune destinazioni;
f. di assumere impegno formale, in caso di stipula di polizza assicurativa privata, a verificare le condizioni previste anche in riferimento all’emergenza sanitaria COVID-19 e ad eventuali specifici requisiti previsti dal paese ospitante;
g. di sollevare l’Università degli Studi di Torino da ogni responsabilità connessa a eventuali costi sostenuti per le circostanze sopra elencate e per gli eventuali imprevisti legati all’interruzione/annullamento della mobilità per ragioni legate ad emergenze di varia natura e di essere consapevole che non sono previsti rimborsi per eventuali costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza delle misure che potranno essere adottate, anche senza preavviso, da parte dei Ministeri competenti italiani o dei Paesi di destinazione e/o dai vettori di trasporto (compagnie aeree, ferrovie, mezzi pubblici urbani ed extra-urbani).
DATA E LUOGO.…..……………………………………… FIRMA…………………………………………
ACCORDO PER LA MOBILITÀ ERASMUS+ KA 171
Call 2023
SHORT MOBILITIES VERSO I PAESI TERZI non associati al programma
L’Università degli Studi di Torino (codice Erasmus I TORINO01), Via Verdi, 8 – 10124 Torino, Tel.
x00.000.0000000 – E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx, di seguito denominata “Università”, rappresentata ai fini del presente contratto dalla/ dal Direttrice/Direttore della Direzione Innovazione e Internazionalizzazione
e dall’altra parte:
Nome e cognome | |
Codice Fiscale | |
Matricola UniTo | |
Indirizzo di residenza | |
Contatto telefonico | |
Ciclo di Studi | I Ciclo II Ciclo III Ciclo |
in seguito denominato il/la “Partecipante”
stipulano il presente Accordo di mobilità che, nell’ambito del Programma Erasmus+, fissa gli obblighi di ciascuna delle parti nella gestione della mobilità Erasmus e dei relativi fondi comunitari concessi per l'assegnazione di borse di mobilità per svolgere il programma di mobilità approvato.
Il/La Partecipante gode di un contributo finanziario con fondi europei Erasmus+ che include c.d. CONTRIBUTI STANDARD, “CONTRIBUTO AGGIUNTIVO UNITO” ed eventuali CONTRIBUTI SPECIFICI
PER PARTECIPANTI CON MINORI OPPORTUNITÀ1 (in seguito denominate “minori opportunità”), sulla base di quanto di seguito specificato:
CONTRIBUTI STANDARD:
• Supporto individuale standard pari a 79,00 Euro giornalieri fino al 14esimo giorno di una mobilità fisica all’estero di breve durata, cui si aggiunge un importo pari a 56,00 Euro giornalieri per il periodo di mobilità compreso tra il 15esimo e il 30esimo giorno. Tale importo è riconosciuto per i giorni di attività all’estero a cui si possono sommare gli eventuali giorni di viaggio, secondo quanto successivamente indicato all’art. 2.2;
• Un contributo finanziario “Travel grant standard” per il viaggio di A/R per raggiungere la sede ospitante corrispondente ad un importo pari a Euro ………., cui si aggiunge un
1 Per “minori opportunità” si intendono quelle (eventualmente) definite all’art. 2 del Bando di selezione
eventuale importo pari al contributo per il supporto individuale standard per gli eventuali giorni di viaggio aggiuntivi (fino ad un massimo di 2 giorni).
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO UNITO:
• Contributo aggiuntivo UniTo (250,00 euro una tantum) a copertura dei costi relativi all’ottenimento del visto, del permesso di soggiorno, dell’assicurazione sanitaria valida nel Paese di destinazione.
EVENTUALI CONTRIBUTI SPECIFICI PER PARTECIPANTI CON MINORI OPPORTUNITÀ:
• Contributo TOP-UP per minori opportunità pari a un importo una tantum di 100,00 Euro per lo svolgimento di una mobilità fisica di breve durata fino a 14 giorni o, in alternativa, un contributo TOP-UP per minori opportunità pari a una tantum di 150,00 Euro per lo svolgimento di una mobilità fisica di breve durata fino a 30 giorni;
Tali contributi saranno accreditati sulle seguenti coordinate bancarie fornite dal/dalla partecipante:
Codice IBAN □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ BIC/SWIFT (BIC/SWIFT solo in caso di conto corrente non italiano)
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Learning Agreement for Studies/for Traineeship Allegato II Condizioni generali
Allegato III Carta dello Studente Erasmus
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse secondo la legislazione nazionale italiana o il regolamento di Istituto.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
1.1 L’Istituto erogherà il contributo finanziario dell’Unione europea al/alla Partecipante per intraprendere una mobilità short KA 171 nell’ambito del Programma Erasmus+;
1.2 Il/La Partecipante accetta il contributo sulla base di quanto indicato all’Articolo 3 del presente Accordo e si impegna a portare a termine la mobilità short all’estero come definito nel Learning Agreement for Studies/for Traineeship;
1.3 Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email.
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ SHORT ERASMUS+ KA171
2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti;
2.2 La mobilità short KA171 all’estero presso l’Istituto ospitante all’estero:
Denominazione dell’Istituto ospitante | |
Paese |
Inizierà il | |
E si concluderà il |
Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il/la Partecipante deve essere presente presso l’Istituto ospitante; l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno in cui il/la Partecipante dovrà essere presente presso l’Istituto ospitante.
Qualora il viaggio sia effettuato in giorni antecedenti e/o successivi rispetto alle date di inizio e di fine della mobilità short KA 171, il/la Partecipante riceverà un finanziamento per i giorni di viaggio fino ad un massimo di 2 giorni. Per i giorni di viaggio sarà erogato un importo pari al contributo individuale giornaliero.
A tal proposito, il/la Partecipante dichiara che:
Sulla base delle date di inizio e di fine della mobilità sopra dichiarate, le date del viaggio di andata e ritorno per raggiungere l’Istituto ospitante non coincidono con le date di inizio e di fine della mobilità;
Sulla base delle date di inizio e di fine della mobilità sopra dichiarate, le date del viaggio di andata e ritorno per raggiungere l’Istituto ospitante coincidono con le date di inizio e di fine della mobilità;
Sulla base delle date di inizio e di fine della mobilità sopra dichiarate, la data del viaggio di andata per raggiungere l’Istituto ospitante non coincide con la data di inizio della mobilità, mentre la data di fine della mobilità coincide con la data del viaggio di ritorno verso l’Istituto di origine;
Sulla base delle date di inizio e fine della mobilità sopra dichiarate, la data del viaggio di andata per raggiungere l’Istituto ospitante coincide con la data di inizio della mobilità, mentre la data di fine della mobilità non coincide con la data del viaggio di ritorno verso l’Istituto di origine;
Il/La Partecipante percepisce una borsa finanziata da fondi europei Erasmus+ per i giorni di mobilità short KA 171 fisica all’estero, sulla base del periodo di mobilità sopra dichiarato e comprensivo degli eventuali giorni di viaggio, secondo quanto previsto dall’art. 2.2., e nel rispetto della durata prevista da bando.
2.3 La durata totale del periodo di mobilità fisica all’estero delle mobilità short KA 171 non può superare i 30 giorni.
2.4 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità fisica all’estero non saranno accolte.
2.5 L’Attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di studio all'estero (Learning Agreement for Studies/for Traineeship – sezione “After the mobility”/Transcript of Records) - o qualunque altra dichiarazione di fine mobilità- dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità short KA 171 svolto all’estero.
2.6 Il soggiorno Erasmus non può superare i 12 mesi complessivi per ciclo di studio e deve terminare entro il 31 luglio 2026.
ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ SHORT ERASMUS+ KA171
3.1 Il contributo finanziario è calcolato secondo le regole di finanziamento indicate nella Guida del programma Erasmus+ e nelle relative Disposizioni Nazionali.
3.2 Il/La Partecipante riceverà un contributo finanziario da fondi europei Erasmus+ per i giorni di mobilità fisica all’estero svolta per cui è stato/a selezionato/a. Il numero di giorni indicato è
pari alla durata del periodo di mobilità fisica all’estero più gli eventuali giorni di viaggio, secondo quanto indicato all’art. 2.2.
3.3 Il contributo finanziario Erasmus+ per il supporto individuale è pari ad un importo complessivo di Euro ………….. (….. giorni di mobilità + …… giorni di viaggio, secondo quanto indicato all’art. 2.2) corrispondenti a 79 Euro al giorno fino al 14esimo giorno di mobilità e a 56 Euro al giorno dal 15esimo giorno e fino al 30esimo giorno di mobilità.
3.4 L’eventuale Contributo TOP-UP per minori opportunità è pari ad Euro 100,00 corrispondenti ad una tantum per mobilità fisica all’estero dalla durata compresa fra 1 e 14 giorni, se spettante.
3.5 L’eventuale Contributo TOP-UP per minori opportunità è pari ad Euro 150,00 corrispondenti ad una tantum per mobilità fisica all’estero dalla durata compresa fra 15 e 30 giorni, se spettante.
3.6 "Contributo aggiuntivo UniTo": Euro 250,00 una tantum a copertura dei costi relativi all’ottenimento del visto, del permesso di soggiorno, dell’assicurazione sanitaria valida nel Paese di destinazione
3.7 Il/la Partecipante beneficerà del “Travel grant standard” pari ad Euro ;
3.8 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione Europea.
3.9 Il contributo finanziario ricevuto dal/dalla Partecipante è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il/la Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché svolga e porti a termine le attività previste e concordate all’interno del Learning Agreement.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Salvo impedimenti non imputabili al/alla Partecipante, il/la Partecipante è tenuto/a a siglare il presente Accordo di mobilità almeno 60 giorni prima dell’avvio della mobilità fisica short KA 171 prevista per il quale è stato/a selezionato/a.
4.2
In caso di accordi per la mobilità individuale siglati dal/dalla Partecipante almeno 60 giorni prima dell’avvio della mobilità fisica, l’Istituto erogherà, prima dell’avvio della mobilità fisica all’estero, il 100% dei contributi previsti.
4.3 Qualora non risulti possibile rispettare le tempistiche di cui sopra, l’Istituto erogherà l’importo dovuto al termine della mobilità short KA 171 e della chiusura della pratica amministrativa ad esso correlata.
4.4 I contributi ricevuti possono essere soggetti all’obbligo di restituzione totale o parziale.
A tal proposito si specifica che è richiesta la restituzione totale del contributo erogato in caso di:
▪ rinuncia al periodo di mobilità short KA 171 (fisica);
▪ annullamento del periodo di mobilità da parte dell’Università degli Studi di Torino e/o dell’Università partner in virtù del mancato rispetto di quanto previsto dall’Accordo di mobilità siglato dal/dalla Partecipante;
▪ mancato rispetto del periodo minimo obbligatorio di mobilità all’estero di 5 giorni.
È invece richiesta la restituzione parziale del contributo, qualora si verifichino le seguenti condizioni:
▪ i giorni di mobilità effettivamente svolti siano inferiori rispetto a quelli finanziati, nel rispetto del numero minimo di 5 giorni previsto dal programma Erasmus+ per la mobilità fisica short.
ARTICOLO 5 - DOCUMENTAZIONE FINALE
5.1 Entro 30 giorni dal termine della mobilità la/il Partecipante dovrà presentare via email alla Sezione UNITA e Mobilità Internazionale:
▪ Transcript of Records/Learning agreement “After the Mobility;
▪ Learning Agreement for Studies/for Traineeship;
▪ Dichiarazione di Mobilità;
▪ Rapporto narrativo (EU SURVEY) come da art. 7.
5.2 Le/I Partecipanti che non abbiano inviato la documentazione finale entro 30 giorni dopo la conclusione del periodo di mobilità, possono essere tenute/i ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto.
ARTICOLO 6 – COPERTURA ASSICURATIVA
6.1 La/Il Partecipante, durante il periodo di mobilità Erasmus+ (comprensivo di eventuale proroga autorizzata), mantiene la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché la copertura infortuni dell’Università degli Studi di Torino relativamente all’espletamento dell’attività didattica/formativa prevista dal presente Accordo, sulla base dei contratti stipulati dall’Ateneo con le compagnie di assicurazioni. Maggiori informazioni sono disponibili sul portale al percorso xxx.xxxxx.xx » Università e Lavoro» Tutela, sicurezza e salute» Assicurazioni.
La/Il Partecipante è tenuta/o ad attivarsi autonomamente per eventuali coperture assicurative integrative, rispetto a quanto sopra indicato.
6.2 La copertura assicurativa sanitaria è obbligatoria. È obbligo della/del Partecipante informarsi sui requisiti previsti per l’assicurazione sanitaria nel Paese ospitante ed avere un’adeguata copertura assicurativa soprattutto in caso di necessità di specifico intervento medico, la/il Partecipante si impegna a verificare le condizioni previste anche in riferimento all’emergenza sanitaria in atto COVID-19.
6.3 Le/I Partecipanti non comunitarie/i, anche se in possesso di TEAM, non godono di analoga copertura sanitaria al di fuori dell’Italia. Esse/i dovranno pertanto sottoscrivere una polizza sanitaria in forma privata.
ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO FINALE DEL PARTECIPANTE (EU SURVEY)
7.1 Il/La Partecipante, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei/Quelle Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti/e ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
7.2 Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al/alla Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.
ARTICOLO 8 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE (OLS)
8.1 Il/la Partecipante potrà completare la valutazione OLS delle proprie competenze nella lingua della mobilità (ove disponibile) prima della mobilità ed utilizzare il corso di lingua disponibile nella piattaforma OLS.
ARTICOLO 9 - RICONOSCIMENTO ACCADEMICO
9.1 L’Istituto concorda con la/il Partecipante un programma di studio/tirocinio chiaramente definito prima che la/il Partecipante si rechi all’estero (Learning Agreement). Al termine del periodo di studio/tirocinio all'estero, l’Istituto ospitante deve rilasciare alla/al Partecipante sia l’attestato di partecipazione sia il Transcript of Records.
9.2 L’Università, verificato il rispetto delle condizioni indicate nel presente contratto e che siano completate tutte le procedure correlate al periodo di mobilità, garantirà alla/al Partecipante il riconoscimento accademico completo delle attività formative svolte presso l’Istituto ospitante come parte integrante del proprio corso di studi. Il riconoscimento potrà essere rifiutato solo se la/ il Partecipante non avrà raggiunto il livello di profitto richiesto dall’Istituto ospitante o non avrà soddisfatto le condizioni imposte dagli Istituti partecipanti.
9.3 La/Il Partecipante non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo short all’estero e dell’ottenimento del relativo riconoscimento dell’attività svolta.
ARTICOLO 10 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
10.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
10.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il/la Partecipante in merito ll’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
ARTICOLO 11 – ETICA E VALORI
11.1 Etica: l'attività di mobilità deve essere svolta in linea con i più elevati standard etici e con i principi etici applicabili come previsti dal diritto europeo, internazionale e nazionale.
11.2 Valori: il/la Partecipante deve impegnarsi e garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'UE (come il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze).
11.3 Se il/la Partecipante viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Articolo, la sovvenzione può essere ridotta.
Il/La Partecipante | Per l’Istituto |
Nome/cognome Firma | X.xx La Direttrice della Direzione Innovazione e Internazionalizzazione Dott.ssa Xxxxx Xxxxx Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 |
Luogo e data Torino, |
ALLEGATO II
Articolo 1: Responsabilità
CONDIZIONI GENERALI
all’effettiva durata del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, salvo diverso Accordo con l’Istituto di
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il/la Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il/la Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il/la Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del/della Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal/dalla Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l’importo del contributo corrispondente
appartenenza.
2
Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 1725/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il/La Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il/La Partecipante può presentare un ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
2 Maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati (quali dati sono raccolti, chi ha accesso a tali dati e come sono protetti) sono disponibili qui: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx_xx