ATTO FINALE
ATTO FINALE
DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA SUL PROTOCOLLO CHE COORDINA LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI
COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA "EUROCONTROL" DEL 13 DICEMBRE 1960
A SEGUITO DELLE VARIE MODIFICHE INTERVENUTE
(Bruxelles, 27 giugno 1997)
ATTO FINALE
DELLA CONFERENZA DIPLOMATICA SUL PROTOCOLLO CHE COORDINA LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI
COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA "EUROCONTROL" DEL 13 DICEMBRE 1960
A SEGUITO DELLE VARIE MODIFICHE INTERVENUTE
(Bruxelles, 27 giugno 1997)
I PLENIPOTENZIARI:
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
DEL REGNO DEL BELGIO,
DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA, DEL REGNO DI DANIMARCA,
DEL REGNO DI SPAGNA,
DELLA REPUBBLICA FRANCESE,
DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
DELLA REPUBBLICA D'UNGHERIA, DELL'IRLANDA,
DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DELLA REPUBBLICA DI MALTA,
DEL PRINCIPATO DI MONACO, DEL REGNO DI NORVEGIA, DEL REGNO DEI PAESI BASSI,
DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA,
DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA SLOVENA, DEL REGNO DI SVEZIA,
DELLA CONFEDERAZIONE ELVETICA, DELLA REPUBBLICA CECA,
DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA,
Riuniti a Bruxelles il 27 giugno 1997;
Hanno deciso di apportare alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL", emendata a Bruxelles nel 1981, gli emendamenti riportati nell'Allegato 1 al presente Atto finale;
Hanno adottato il Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL", che è stato aperto alla firma il 27 giugno 1997 ed è riportato nell'Allegato 2 del presente Atto finale;
Hanno preso atto della seguente dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi a nome degli Stati membri della Comunità europea membri di EUROCONTROL:
“Gli Stati membri della Comunità europea membri di EUROCONTROL dichiarano che la firma del Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea “EUROCONTROL”, aperto alla firma il 27 giugno 1997 e riportato nell’Allegato 2 del presente Atto finale, non pregiudica in alcun modo la competenza esclusiva della Comunità in taluni settori coperti dalla suddetta Convenzione e neppure l’adesione della Comunità ad EUROCONTROL al fine di esercitare tale competenza esclusiva;
Hanno preso atto della seguente dichiarazione del Regno del Belgio:
“Nel firmare il presente testo senza avanzare alcuna riserva formale, il Regno del Belgio dichiara di attribuire una particolare importanza sia al fatto che l’organizzazione dello spazio aereo sia tale da garantire l’accesso non discriminatorio ai suoi aeroporti sia alla promozione del dialogo tra le parti sociali.”;
Hanno preso atto della seguente dichiarazione della Repubblica ellenica:
“La Repubblica ellenica firma l’Atto finale della Conferenza diplomatica sul Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea “EUROCONTROL” del 13 dicembre 1960, essendo inteso che l’attuazione e l’applicazione delle disposizioni del suddetto Protocollo devono essere conformi alla normativa ed alle procedure ICAO.”;
Hanno preso atto della seguente dichiarazione della Repubblica federale di Germania:
“La Repubblica federale di Germania considera essenziale che il futuro regolamento sulla protezione dei dati di EUROCONTROL soddisfi almeno le norme della direttiva dell’Unione europea sulla protezione dei dati.
Occorre la garanzia che i dati personali trasmessi dall’Organizzazione ad una Parte contraente ricevano da detta Parte contraente il medesimo grado di protezione assicurato dal suddetto regolamento.”
Hanno adottato le seguenti risoluzioni:
I. Risoluzione in cui si sollecitano gli Stati membri a ratificare quanto prima il Protocollo
La Conferenza,
Riunita a Bruxelles il 27 giugno 1997 allo scopo di adottare il Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea “EUROCONTROL” ;
Avendo adottato il citato Protocollo all’unanimità ;
Considerando che è altamente auspicabile che tale Protocollo entri in vigore al più presto possibile ;
Sollecita tutte le Parti contraenti a ratificare, accettare o approvare nel più breve termine il Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea “EUROCONTROL”;
Invita il Direttore generale di EUROCONTROL a compiere ogni passo utile, in cooperazione con le Parti contraenti, per fornire assistenza, ove richiesta, nell’ambito della procedura di ratificazione, accettazione o approvazione del citato Protocollo.
II. Risoluzione relativa all’attuazione anticipata del Protocollo
La Conferenza,
Riunita a Bruxelles il 27 giugno 1997 allo scopo di adottare il Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea “EUROCONTROL”;
Avendo adottato il citato Protocollo all’unanimità;
Avendo preso atto delle decisioni assunte dai ministri dei Trasporti degli Stati membri della Conferenza europea dell’Aviazione civile (CEAC), nella riunione del 14 febbraio 1997 a Copenaghen, relativamente alla Strategia della CEAC;
Avendo preso atto dell’invito rivolto dai ministri dei Trasporti della CEAC alla Commissione permanente di EUROCONTROL affinché individui i passi da compiere per dare attuazione anticipata alla Convenzione EUROCONTROL riveduta, secondo quanto proposto nella Strategia della CEAC ;
Constatando la necessità di un’attuazione anticipata di alcune disposizioni della Convenzione riveduta al fine di conferire all’Organizzazione EUROCONTROL, e in particolare alla sua Agenzia, il ruolo e le mansioni previsti nella Strategia istituzionale della CEAC;
Ribadendo l’impegno ad instaurare, tramite le disposizioni della Convenzione riveduta e in stretta collaborazione con tutte le parti interessate, un sistema europeo di gestione del traffico aereo che sia sicuro ed efficiente, nonché un efficiente sistema comune di canoni di rotta;
Sollecita tutte le Parti contraenti a dare il loro massimo apporto all’attuazione anticipata di determinate disposizioni della Convenzione riveduta.
Hanno adottato le seguenti dichiarazioni comuni:
I. Dichiarazione comune sulla bozza di regolamento EUROCONTROL concernente la protezione dei dati
La Conferenza,
Riunita a Bruxelles il 27 giugno 1997 allo scopo di adottare il Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea “EUROCONTROL” ;
Avendo adottato il citato Protocollo all’unanimità;
Avendo preso atto della bozza di regolamento EUROCONTROL concernente la protezione dei dati,
Adotta la seguente dichiarazione comune:
Gli Stati firmatari si impegnano a far sì che un regolamento interno sulla protezione dei dati dell’Organizzazione EUROCONTROL sia approvato quanto prima dal Consiglio.
II. Dichiarazione comune sulle misure necessarie affinché l’Audit Board del Consiglio possa esercitare una funzione “trasparenza” e tale funzione sia attivata nel quadro dell’attuazione anticipata di talune disposizioni del Protocollo
La Conferenza,
Riunita a Bruxelles il 27 giugno 1997 allo scopo di adottare il Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea “EUROCONTROL”;
Avendo adottato il citato Protocollo all’unanimità;
Avendo preso atto delle disposizioni del suddetto Protocollo relative alla creazione di una struttura gestionale efficiente ed autonoma per l’Agenzia EUROCONTROL, che contribuisca a garantire un processo decisionale efficiente, razionale e trasparente per la gestione del traffico aereo in Europa in conformità con la strategia istituzionale della CEAC;
Avendo preso atto del fatto che l’Agenzia EUROCONTROL è l’organo responsabile del raggiungimento degli obiettivi e dell’esecuzione dei compiti definiti nella Convenzione o dagli organi direttivi di EUROCONTROL;
Riconoscendo che è opportuno porre EUROCONTROL in grado di assicurare un adeguato livello di trasparenza nella gestione tramite un Audit Board dotato del mandato appropriato;
Adotta la seguente dichiarazione comune:
Gli Stati firmatari si impegnano ad adottare le misure necessarie ad istituire una funzione “trasparenza” in seno all’Audit Board del Consiglio di cui all’articolo 7.5 della Convenzione ed a garantirne inoltre l’attivazione nel quadro dell’attuazione anticipata di talune disposizioni del Protocollo di coordinamento.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari hanno apposto le proprie firme in calce al presente Atto finale.
FATTO a Bruxelles, il 27 giugno 1997, in un unico esemplare che resterà depositato presso gli archivi del Governo del Regno del Belgio, il quale ne trasmetterà copia conforme ai Governi degli altri Stati firmatari.
Per la Repubblica federale di Germania, Per la Repubblica d'Austria,
Per il Regno del Belgio,
Per la Repubblica di Bulgaria, Per la Repubblica di Cipro, Per la Repubblica di Croazia, Per il Regno di Danimarca, Per il Regno di Spagna,
Per la Repubblica francese,
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Per la Repubblica ellenica,
Per la Repubblica d'Ungheria, Per l'Irlanda,
Per la Repubblica italiana,
Per il Granducato di Lussemburgo, Per la Repubblica di Malta,
Per il Principato di Monaco, Per il Regno di Norvegia, Per il Regno dei Paesi Bassi,
Per la Repubblica portoghese, Per la Romania,
Per la Repubblica slovacca, Per la Repubblica slovena,
Per il Regno di Svezia,
Per la Confederazione elvetica, Per la Repubblica ceca,
Per la Repubblica di Turchia,di Turchia,
ALLEGATO 1 all'ATTO FINALE
EMENDAMENTI
APPORTATI DALLA CONFERENZA DIPLOMATICA DEL 27 giugno 1997
EMENDAMENTI APPORTATI DALLA CONFERENZA DIPLOMATICA
DEL 27 giugno 1997
Articolo I
La Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, modificata dal Protocollo aggiuntivo del 6 Luglio 1970, a sua volta modificato dal Protocollo del 21 novembre 1978, il tutto emendato dal Protocollo del 12 febbraio 1981, in appresso denominata "la Convenzione", è emendata secondo le disposizioni dei seguenti articoli
Articolo II
I paragrafi 1 e 2 dell'Articolo 1 della Convenzione sono sostituiti dalle seguenti disposizioni: “Articolo 1
1. Al fine di realizzare l’armonizzazione e l’integrazione necessarie per l’istituzione di un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo, le Parti contraenti convengono di rafforzare la loro cooperazione e di sviluppare le loro attività comuni nel campo della navigazione aerea, tenendo nel debito conto le esigenze di difesa ed assicurando a tutti gli utenti dello spazio aereo la massima libertà compatibile con il livello di sicurezza necessario, nel quadro dell’erogazione di servizi di navigazione aerea economicamente convenienti, e tenendo conto dell’esigenza di ridurre al minimo, ove possibile in termini, tra l’altro, operativi, tecnici ed economici, l’eventuale impatto ambientale negativo.
Il perseguimento di tali obiettivi avverrà in modo tale da non pregiudicare il principio della sovranità completa ed esclusiva di ogni stato sullo spazio aereo sovrastante il suo territorio e la capacità di ogni stato di esercitare le sue prerogative in materia di sicurezza e di difesa nel suo spazio aereo nazionale.
A tal fine, esse convengono:
(a) di formulare una politica europea nel campo della gestione del traffico aereo, con la definizione di strategie e programmi aventi l’obiettivo di sviluppare la capacità necessaria per soddisfare i bisogni di tutti gli utenti civili e militari in modo economicamente conveniente, pur mantenendo il necessario livello di sicurezza;
(b) d’impegnarsi a fissare traguardi specifici di efficacia delle operazioni di gestione del traffico aereo nelle regioni d’informazione di volo elencate nell’Allegato II alla presente Convenzione nelle quali gli Stati, in conformità con le pertinenti disposizioni della Convenzione relativa all’Aviazione civile internazionale, hanno accettato di prestare i servizi di traffico aereo, restando impregiudicati i principi di libertà di circolazione negli spazi non soggetti alla sovranità degli Stati, principi derivanti da convenzioni, accordi internazionali, norme o principi del diritto internazionale pubblico consuetudinario;
(c) d’introdurre un meccanismo di verifica delle prestazioni di gestione del traffico aereo e un sistema di fissazione dei traguardi;
(d) di adottare un piano comune di convergenza e di attuazione relativo ai servizi e alle strutture di navigazione aerea in Europa;
(e) di adottare e applicare norme e specifiche comuni;
(f) di armonizzare i regolamenti relativi ai servizi di navigazione aerea;
(g) di sviluppare la capacità esistente per rispondere alla domanda di traffico aereo e assicurarne l'utilizzo più efficace attraverso la creazione, l'applicazione e lo sviluppo congiunti di un sistema europeo comune di gestione dei flussi di traffico aereo, nel quadro dell'attuazione di un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo;
(h) di favorire l'acquisizione comune di sistemi e strutture di navigazione aerea;
(i) di adottare una politica comune di fissazione e calcolo dei canoni applicati agli utenti dei servizi e delle strutture di navigazione aerea di rotta, in appresso denominati "canoni di rotta";
(j) di adottare un meccanismo, distinto dalla fornitura di servizi, per la messa a punto e l’armonizzazione multilaterali di un regime di disciplina della sicurezza nel campo della gestione del traffico aereo, nell’ottica di un sistema globale di sicurezza dell’aviazione;
(k) di partecipare alla progettazione, attuazione e monitoraggio di un sistema satellitare globale di navigazione;
(I) di individuare nuove possibilità di azioni comuni nel campo della progettazione, attuazione, monitoraggio o esercizio di sistemi e servizi di navigazione aerea;
(m) di elaborare, nel contesto del concetto di “gate-to-gate”, una politica globale e un meccanismo adeguato ed efficace di progettazione e di pianificazione strategica delle rotte e dello spazio aereo.
2. A tal fine esse istituiscono una "Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL)", in appresso denominata "Organizzazione", che agirà in cooperazione con le autorità nazionali civili e militari e con le organizzazioni degli utenti. Questa è costituita da tre organi:
(a) un'Assemblea generale, che costituisce l'organo responsabile della formulazione e dell’approvazione della politica generale dell'Organizzazione, ivi compresi:
(i) la politica comune relativa ai canoni di rotta e le altre attività dell'Organizzazione in materia di canoni;
(ii) le funzioni di verifica e di valutazione delle prestazioni dell’Organizzazione;
(iii) la definizione degli obiettivi dell’Organizzazione, in particolare gli obiettivi in materia di standardizzazione, pianificazione, prestazioni e disciplina della sicurezza;
(iv) la selezione dei grandi programmi quadro di cooperazione secondo criteri tecnici e finanziari;
(v) le relazioni esterne con Stati ed organizzazioni e le domande di adesione alla presente Convenzione.
(b) un Consiglio, che costituisce l'organo incaricato di dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea generale e, salvo per i poteri a questa riservati, di decidere in merito a tutte le misure vincolanti per le Parti contraenti e di svolgere la supervisione dell'operato dell'Agenzia;
(c) un'Agenzia, il cui Statuto è contenuto nell'Allegato I alla presente Convenzione, che costituisce l'organo incaricato di svolgere i compiti dell'Organizzazione, in conformità con le disposizioni degli articoli successivi della presente Convenzione, nonché i compiti che gli sono affidati dall'Assemblea Generale e dal Consiglio, di formulare le proposte pertinenti e di avvalersi delle risorse tecniche, finanziarie e umane atte a conseguire gli obiettivi fissati.”
Articolo III
L'Articolo 2 della Convenzione è sostituito dalle seguenti disposizioni: “Articolo 2
1. L'Organizzazione è incaricata dei seguenti compiti:
(a) formulare e approvare piani dettagliati di armonizzazione e integrazione dei servizi e dei sistemi di navigazione aerea delle Parti contraenti, e in particolare dei sistemi di navigazione a terra e a bordo, per realizzare un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo;
(b) coordinare i piani di attuazione delle Parti contraenti per garantire la convergenza verso un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo;
(c) esaminare e coordinare per conto delle Parti contraenti le questioni relative al campo della navigazione aerea poste allo studio dalla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO) e da altre organizzazioni internazionali che si occupano di aviazione civile e coordinare e presentare emendamenti o proposte a tali organismi;
(d) definire, concepire, mettere a punto, convalidare e organizzare la realizzazione di un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo;
(e) mettere a punto e avvalersi di un sistema europeo comune di gestione dei flussi di traffico aereo in seno ad un centro internazionale comune nel quadro del punto (d) che precede;
(f) mettere a punto, adottare, e mantenere aggiornate norme, specifiche e prassi comuni per i sistemi e i servizi di gestione della navigazione aerea;
(g) definire e approvare le procedure in vista dell'adozione di una strategia di acquisizione in comune di sistemi e strutture di navigazione aerea;
(h) coordinare i programmi di ricerca e sviluppo delle Parti contraenti relativi a nuove tecniche nel campo della navigazione aerea, raccogliere e diffonderne i risultati, promuovere ed eseguire in comune studi, prove e ricerche applicate, nonché lo sviluppo tecnico del settore;
(i) istituire un meccanismo indipendente di verifica delle prestazioni che riguardi tutti gli aspetti della gestione del traffico aereo, e, in particolare, la formulazione della politica generale e la pianificazione, la gestione della sicurezza negli aeroporti e loro dintorni e nello spazio aereo, nonché gli aspetti economici e finanziari dei servizi resi e fissare obiettivirelativi a tutti questi aspetti;
(j) esaminare e promuovere i provvedimenti atti ad incrementare l’efficacia e la convenienza economica nel campo della navigazione aerea;
(k) definire e approvare criteri, procedure e metodi comuni per garantire un'efficienza e una qualità ottimali dei sistemi di gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea;
(l) mettere a punto delle proposte per l'armonizzazione dei regolamenti europei che disciplinano i servizi di navigazione aerea;
(m) favorire il conseguimento di una maggior efficienza e flessibilità nell'utilizzo dello spazio aereo da parte degli utenti civili e militari;
(n) elaborare e approvare politiche coordinate o comuni per migliorare la gestione del traffico aereo negli aeroporti e loro dintorni;
(o) definire e sostenere criteri comuni di selezione e politiche comuni di formazione, di abilitazione e di verifica delle capacità professionali del personale addetto ai servizi di navigazione aerea;
(p) definire, porre in essere e assicurare l'esercizio degli elementi dei futuri sistemi europei comuni che le siano affidati dalle Parti contraenti;
(q) fissare, fatturare e riscuotere i canoni di rotta per conto delle Parti contraenti che aderiscono al sistema comune di canoni di rotta, alle condizioni di cui all'Allegato IV;
(r) istituire e rendere operativo un meccanismo che consenta lo sviluppo e l’armonizzazione a livello multilaterale della regolamentazione in materia di sicurezza nel campo della gestione del traffico aereo;
(s) svolgere ogni altro compito rientrante nei principi e negli obiettivi della presente Convenzione.
2. Su richiesta di una o più Parti contraenti e sulla base di uno o più accordi speciali conclusi fra l'Organizzazione e le Parti contraenti interessate, l'Organizzazione può:
(a) assistere tali Parti contraenti nella pianificazione, specificazione e creazione di sistemi e servizi di navigazione aerea;
(b) fornire ed esercire, in tutto o in parte, servizi e strutture di navigazione aerea per conto di tali Parti contraenti;
(c) assistere tali Parti contraenti nella determinazione, fatturazione e riscossione dei canoni da queste applicati agli utenti dei servizi di navigazione aerea e non rientranti nell'ambito di applicazione dell'Allegato IV alla presente Convenzione.
3. L’Organizzazione può:
(a) concludere accordi speciali con Parti non contraenti interessate a partecipare all'esecuzione dei compiti previsti dall'Articolo 2.1;
(b) su richiesta di Parti non contraenti o di altre organizzazioni internazionali, svolgere per loro conto qualsiasi altro compito previsto dal presente Articolo, sulla base di accordi speciali conclusi tra l'Organizzazione e le Parti interessate.
4. Nella misura del possibile, l’Organizzazione garantisce la separazione tra l’esercizio delle sue funzioni di prestazione di servizi, in particolare di quelle di cui agli Articoli 2.1 (e), 2.1 (g), 2.1 (p), 2.1 (q), 2.2 e 2.3 (b), e l’esercizio delle sue funzioni normative.
5. Per rendere più agevole l'esecuzione dei suoi compiti, l'Organizzazione può, su decisione dell'Assemblea Generale, istituire delle imprese rette da statuti specifici disciplinati dal diritto pubblico internazionale o dal diritto nazionale di una Parte contraente, ovvero assumere una partecipazione di maggioranza in tali imprese.”
Articolo IV
L'Articolo 3 della Convenzione è sostituito dalle seguenti disposizioni: “Articolo 3
1. La presente Convenzione si applica ai servizi di navigazione aerea di rotta e ai servizi connessi di avvicinamento e di aerodromo inerenti alla circolazione aerea nelle Regioni d'informazione di volo elencate nell'Allegato II.
2 (a) Ogni modifica che una Parte contraente desidera apportare all'elenco delle sue Regioni d'informazioni di volo di cui all'Allegato II è oggetto di una decisione dell'Assemblea generale presa all'unanimità dei voti espressi, qualora abbia come effetto una modifica dei limiti dello spazio aereo coperto dalla presente Convenzione.
(b) Le modifiche che non abbiano tale effetto sono comunque notificate all'Organizzazione dalla Parte contraente interessata.
3. Agli effetti della presente Convenzione, il termine "traffico aereo" si applica sia agli aeromobili civili sia a quelli militari, doganali e di polizia che si attengono alle procedure dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
Sulla base di un accordo particolare, ai sensi dell'Articolo 2.2(b), una Parte contraente può richiedere che il termine "traffico aereo" si applichi anche al resto del traffico aereo che si svolge nell'ambito del suo territorio.”
Articolo V
Nell'Articolo 4 della Convenzione, il riferimento allo "Statuto ivi allegato" è sostituito dal riferimento allo "Statuto in Allegato I" e nel testo in lingua inglese del suddetto Articolo 4 le parole “in the present Convention” sono sostituite da “in this Convention”.
Articolo VI
L'Articolo 5 della Convenzione è sostituito dalle seguenti disposizioni: “Articolo 5
1. L'Assemblea Generale è composta dai rappresentanti delle Parti contraenti a livello ministeriale. Ciascuna delle Parti contraenti può designare più delegati onde consentire, in particolare, che siano rappresentati gli interessi sia dell'aviazione civile che della difesa nazionale, ma dispone di un solo diritto di voto.
2. Il Consiglio è composto dai rappresentanti delle Parti contraenti a livello dei Direttori generali dell'aviazione civile. Ciascuna delle Parti contraenti può designare più delegati onde consentire, in particolare, che siano rappresentati gli interessi sia dell'aviazione civile che della difesa nazionale, ma dispone di un solo diritto di voto.
3. Per le questioni relative al sistema comune dei canoni di rotta, l'Assemblea generale e il Consiglio sono composti da rappresentanti delle Parti contraenti che partecipano al sistema comune di canoni di rotta alle condizioni previste dall'Allegato IV.
4. I rappresentanti di organizzazioni internazionali che possono contribuire al lavoro dell’Organizzazione sono invitati, se del caso, dall’Assemblea generale o dal Consiglio a partecipare, in veste di osservatori, alle strutture di lavoro dell’Organizzazione.”
Articolo VII
L'Articolo 6 della Convenzione è sostituito dalle seguenti disposizioni: “Articolo 6
1. All'Assemblea Generale spettano le decisioni che riguardano le Parti contraenti, il Consiglio e l'Agenzia, in particolare nei casi previsti dall'Articolo 1.2(a).
Inoltre, l'Assemblea Generale:
(a) nomina il Direttore generale dell'Agenzia, su raccomandazione del Consiglio;
(b) autorizza il ricorso, a nome dell'Organizzazione, alla Corte permanente di arbitrato dell'Aia nei casi di cui all'Articolo 34;
(c) fissa i principi che regolano il funzionamento del sistema europeo uniforme di gestione dei flussi di traffico aereo, di cui all'Articolo 2.1(e);
(d) approva emendamenti all'Allegato I alle condizioni di voto previste dall'Articolo 8.1;
(e) approva emendamenti agli Allegati II e IV alle condizioni di voto previste dall’Articolo 8.3;
(f) procede a una revisione periodica dei compiti dell’Organizzazione.
2. Per formulare la politica comune per i canoni di rotta, l'Assemblea Generale, tra l'altro:
(a) fissa i principi che regolano la determinazione dei costi imputabili dalle Parti contraenti e dall'Organizzazione agli utenti per l'utilizzo delle strutture e dei servizi di navigazione aerea di rotta;
(b) stabilisce la formula da applicare per il calcolo dei canoni di rotta;
(c) fissa i principi da applicare in materia di esenzione dai canoni di rotta e può inoltre decidere che, per determinate categorie di voli in tal modo esentati dal pagamento dei canoni di rotta di cui all’Allegato IV, i costi sostenuti per le strutture e i servizi di navigazione aerea di rotta possano essere riscossi direttamente dalle Parti contraenti;
(d) approva i rapporti del Consiglio relativi ai canoni di rotta;
3. L'Assemblea Generale può:
(a) rinviare all'esame del Consiglio tutto quanto rientra nel suo ambito di competenza;
(b) delegare, se necessario, al Consiglio il potere decisionale per le questioni di cui all'Articolo 1.2(a) rientranti nella sua competenza generale;
(c) istituire altri organismi sussidiari che ritenga necessari.”
Articolo VIII
L'Articolo 7 della Convenzione diviene l'Articolo 8, così formulato: “Articolo 8
1. Le decisioni riguardanti le Parti contraenti, prese dall’Assemblea generale in particolare sulla base dell’Articolo 1.2.(a) e del primo comma dell’Articolo 6.1, ovvero dal Consiglio, in particolare sulla base dell’Articolo 1.2(b) e dell’Articolo 7.1, richiedono la maggioranza dei voti espressi, purché tale maggioranza rappresenti almeno i tre quarti dei voti ponderati espressi, secondo la ponderazione prevista dall'Articolo 11, e almeno i tre quarti delle Parti contraenti votanti.
Questa regola si applica anche alle decisioni assunte nei casi di cui agli Articoli 2.1(i), (p), (r) e (s), 2.5, 6.1(a), 6.1(c), 6.1(d), 6.2, 6.3(b), 7.2(d), 7.2(j), 7.2(k), 7.3, 7.6 e 7.7, 12, 13.2 e 13.3.
Questa regola vale inoltre per le decisioni prese in applicazione dell'Articolo 3 dell'Allegato IV. Nei casi di determinazione dei tassi unitari, delle tariffe e delle condizioni di applicazione del sistema di canoni di rotta di cui all'Articolo 3(c) dell'Allegato IV, la decisione non si applica alla Parte contraente che abbia votato
contro la decisione stessa e che abbia deciso in tal senso. In tal caso, la Parte contraente in questione è tenuta a presentare un documento di spiegazione dei motivi della sua decisione e non può rimettere in discussione la politica comune, quale definita dall'Articolo 6.2.
2. Le decisioni riguardanti l’Agenzia adottate dall'Assemblea Generale, in particolare sulla base dell’Articolo 1.2(a) e (c) e del primo comma dell’Articolo 6.1, ovvero dal Consiglio, in particolare sulla base dell’Articolo 1.2(b) e (c), richiedono la maggioranza dei voti espressi, purché tale maggioranza rappresenti più della metà dei voti ponderati espressi, secondo la ponderazione prevista dall’Articolo 11, e più della metà delle Parti contraenti votanti. Per questioni di particolare importanza, e quando lo richieda almeno un terzo delle Parti contraenti aventi diritto di voto, la maggioranza deve rappresentare almeno I tre quarti dei voti espressi anziché la metà.
Questa regola si applica anche alle decisioni assunte nei casi di cui agli Articoli 6.1(b), 6.3(a), 7.2(a), 7.2(b), 7.2(c), 7.2 (e), 7.2(f), 7.2(g), 7.2(h), 7.2(i), 7.2(l) e 7.2(m), 9.2 e
10.2.
3. Tuttavia, le decisioni sono prese all'unanimità dei voti espressi per quanto riguarda le domande di adesione all'Organizzazione di cui all'Articolo 39, eventuali modifiche all’Allegato II, salvo il caso previsto all’Articolo 3.2(b), e all’Allegato IV, e le condizioni di recesso o d'ingresso di cui agli Articoli 36.4, 36.5, 38.3 e 38.4.
4. Le decisioni assunte dall'Assemblea Generale e dal Consiglio sono vincolanti per le Parti contraenti e per l’Agenzia, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 9.”
Articolo IX
E' inserito nella Convenzione un nuovo Articolo 7, così formulato: “Articolo 7
1. Il Consiglio, in virtù dei poteri che gli sono conferiti dalla presente Convenzione, può assumere decisioni riguardo alle Parti contraenti per quanto concerne i compiti previsti dall’Articolo 2.1.
2. Il Consiglio, in virtù dei poteri di supervisione che gli sono conferiti dalla presente Convenzione nei confronti dell'Agenzia:
(a) approva, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative degli utenti dello spazio aereo riconosciute dal Consiglio, i programmi di lavoro annuali e quinquennali dell'Agenzia, da questa presentati al Consiglio per l'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2, nonché il piano finanziario quinquennale e il bilancio preventivo, comprendente gli obblighi finanziari, il rapporto di attività dell'Agenzia e le relazioni previste dagli Articoli 2.2(c), 10.3 e 11.1 dello Statuto dell'Agenzia;
(b) approva i principi che regolano la struttura generale dell'Agenzia;
(c) esercita la supervisione sulle attività dell'Agenzia nel campo dei canoni relativi ai servizi di navigazione aerea;
(d) determina, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative degli utenti dello spazio aereo e degli aeroporti e riconosciute dal Consiglio, le condizioni generali di esercizio del sistema europeo comune di gestione dei flussi di
traffico aereo di cui all'Articolo 2.1(e), tenendo nel debito conto le prerogative esercitate dagli stati in relazione alla gestione del loro spazio aereo. Le suddette condizioni generali devono specificare, in particolare, le norme applicabili nonché le procedure di constatazione del mancato rispetto delle stesse;
(e) formula direttive indirizzate all'Agenzia, a seguito dei rendiconti periodici da questa forniti, ovvero ogniqualvolta lo ritenga necessario per l’esecuzione dei compiti affidati all’Agenzia, e approva gli accordi di cooperazione tra l’Agenzia e le organizzazioni nazionali interessate, per consentire all’Agenzia di preparare le opportune proposte;
(f) designa, su proposta del Direttore generale, la società di revisione che avrà il compito di assistere l’Audit Board nella verifica della contabilità di tutte le entrate e uscite;
(g) può richiedere che i servizi dell'Agenzia siano sottoposti a ispezioni amministrative e tecniche;
(h) dà liberatoria al Direttore generale per la sua gestione relativa al bilancio;
(i) approva la nomina dei direttori dell'Agenzia da parte del Direttore generale;
(j) approva lo statuto del Direttore generale, lo statuto del personale, il regolamento finanziario e quello contrattuale;
(k) può autorizzare l'Agenzia ad aprire negoziati in merito agli accordi bilaterali di cui all'Articolo 2, adottare gli accordi negoziati prima che siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale o concluderli, se ne ha ricevuto delega, ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 13.3;
(l) approva un Regolamento sulla protezione dei dati;
(m) nell’esecuzione dei compiti di cui all’Articolo 2.1 (f), fissa le regole e le procedure applicabili a norme, specifiche e pratiche relative ai sistemi e ai servizi di gestione del traffico aereo.
3. Il Consiglio istituisce una Commissione per la verifica delle prestazioni e una Commissione per la disciplina della sicurezza. Tali Commissioni presentano proposte pertinenti al Consiglio e ricevono aiuto e sostegno amministrativo dai servizi dell’Agenzia, i quali godono del livello di autonomia necessario per esercitare le loro funzioni.
4. Il Consiglio istituisce un Comitato permanente d’interfaccia civile-militare.
5. Il Consiglio istituisce un Audit Board, al quale può delegare delle mansioni e, in base a un mandato ben preciso, dei poteri.
6. Il Consiglio può farsi assistere da altri comitati in altri campi di attività dell’Organizzazione.
7. Il Consiglio può delegare delle mansioni e, in base ad un mandato ben preciso, dei poteri al Comitato permanente d’interfaccia civile-militare e ad eventuali comitati istituiti dopo l’entrata in vigore della Convenzione. Tali deleghe di mansioni o di poteri non privano il Consiglio della facoltà di sollevare questioni, in qualsiasi momento, nell’ambito del suo compito di supervisione generale.
Articolo X
L'Articolo 8 della Convenzione diviene l'Articolo 11, così formulato: “Articolo 11
1. La ponderazione prevista dall'Articolo 8 è determinata secondo la tabella seguente:
Percentuale del contributo annuo di una Parte contraente in rapporto ai contributi annui dell'insieme delle Parti contraenti
Numero dei voti
Inferiore a 1% 1
Da 1 a meno di 2% 2
Da 2 a meno di 3% 3
Da 3 a meno di 4½ % 4
Da 4½ a meno di 6 % 5
Da 6 a meno di 7½ % 6
Da 7½ a meno di 9 % 7
Da 9 a meno di 11 % 8
Da 11 a meno di 13 % 9
Da 13 a meno di 15 % 10
Da 15 a meno di 18 % 11
Da 18 a meno di 21 % 12
Da 21 a meno di 24 % 13
Da 24 a meno di 27 % 14
Da 27 a meno di 30 % 15
30% .......................................................................................................................... 16
2. La determinazione iniziale del numero dei voti viene effettuata, a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, in base alla tabella di cui sopra e in conformità con la regola di determinazione dei contributi annui delle Parti contraenti al bilancio dell'Organizzazione di cui all'Articolo 10 che precede.
3. In caso di adesione di uno stato, si procede nello stesso modo ad una nuova determinazione del numero dei voti delle Parti contraenti.
4. Ogni anno si procede ad una nuova determinazione del numero dei voti secondo le modalità di cui sopra.”
Articolo XI
L'Articolo 9 della Convenzione diviene l'Articolo 12, così formulato: “Articolo 12
L'Assemblea Generale e il Consiglio elaborano il proprio regolamento interno, nel quale sono contenute le norme che regolano l'elezione di un Presidente e di un Vicepresidente, nonché le norme di attuazione della procedura di voto e del quorum.”
Articolo XII
E' inserito nella Convenzione un nuovo Articolo 9, così formulato: “Articolo 9
1. Ove una delle Parti contraenti notifichi all'Assemblea Generale o al Consiglio che motivi superiori d'interesse nazionale, riguardanti la difesa nazionale o la sicurezza, le impediscono di mettere in atto una decisione presa a maggioranza dei voti espressi ai sensi dell'Articolo 8.1 che precede, essa può derogare a tale decisione a condizione che presenti all’Assemblea generale o al Consiglio una spiegazione di tali motivi e una dichiarazione in cui precisi se:
(a) si tratta di una questione che non comporta obiezione al fatto che la decisione diventi operante per le altre Parti contraenti, restando inteso che dal canto suo la Parte contraente in questione non applicherà la decisione o l'applicherà solo in parte;
(b) si tratta di una questione di tale importanza per i suoi interessi nazionali di difesa e sicurezza che la decisione in questione non possa essere messa in atto in assoluto, fintanto che non sia assunta una seconda decisione, secondo le modalità stabilite al capoverso 2(b) che segue.
2. (a) Xxx si applichi la fattispecie di cui al capoverso 1(a) che precede, il Direttore generale riferisce all'Assemblea generale o al Consiglio almeno una volta all'anno circa l’avanzamento dei lavori miranti a che non vi sia deroga ad opera di nessuna delle Parti contraenti.
(b) Ove si applichi la fattispecie di cui al capoverso 1(b) che precede, l’attuazione della decisione è sospesa e questa è sottoposta, entro un termine da determinarsi, all'Assemblea generale per una seconda decisione, anche se la prima decisione era stata presa dal Consiglio. Se a seguito di questo riesame la seconda decisione conferma la prima, una Parte contraente può derogarvi alle condizioni previste dal capoverso 1(a) che precede. L’Assemblea generale riesamina la prima decisione entro un termine non superiore a un anno.
3. In caso di guerra o di conflitti, le disposizioni della presente Convenzione non possono pregiudicare la libertà di azione di alcuna delle Parti contraenti coinvolte. Lo stesso principio si applica in caso di situazione di crisi o di emergenza nazionale. In particolare, ogni Parte contraente può riassumere temporaneamente, in tutto o in parte, il controllo dei servizi di navigazione aerea nello spazio aereo di sua competenza, per motivi superiori d'interesse nazionale, riguardanti sopratutto il campo della difesa. L'architettura del sistema europeo di gestione del traffico aereo deve consentire l'effettiva riassunzione di tali servizi, in conformità con i bisogni delle Parti contraenti.”
Articolo XIII
L'Articolo 10 della Convenzione è abrogato. E' inserito nella Convenzione un nuovo Articolo 10, così formulato:
“Articolo 10
1. Il contributo annuo di ciascuna Parte contraente al bilancio è determinato, per ogni esercizio finanziario, in base alla seguente formula:
(a) una prima frazione del contributo, pari al 30%, è calcolata in proporzione al valore del prodotto nazionale lordo della Parte contraente, come definito al paragrafo 2 che segue;
(b) una seconda frazione del contributo, pari al 70%, è calcolata in proporzione al valore del costo base dei canoni di rotta della Parte contraente, quale definita al paragrafo 3 che segue.
2. Il prodotto nazionale lordo considerato è quello risultante dalle statistiche stabilite dall'Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Economico, o, in mancanza, da qualsiasi altro organismo che offra garanzie equivalenti e sia designato con decisione del Consiglio, calcolando la media aritmetica degli ultimi tre anni per i quali queste statistiche sono disponibili. Il Prodotto nazionale lordo è calcolato al costo dei fattori e ai prezzi correnti, ed è espresso nella relativa unità di conto europea.
3. Il costo base dei canoni di rotta da utilizzarsi per il calcolo è quello stabilito per il penultimo anno precedente l'esercizio finanziario in questione.”
Articolo XIV
L'Articolo 11 della Convenzione diviene l'Articolo 13, così formulato: “Articolo 13
1. L'Organizzazione provvede a intrattenere con gli stati e le altre organizzazioni internazionali interessati le relazioni utili alla realizzazione dei suoi obiettivi.
2. L'Assemblea Generale è l'unica a poter concludere a nome dell'Organizzazione gli accordi bilaterali necessari per l’esecuzione dei suoi compiti di cui all'Articolo 2, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 7.2(k), del paragrafo 3 del presente Articolo e dell'Articolo 15.
3. L'Assemblea Generale può, su proposta del Consiglio, delegare a quest'ultimo la decisione di concludere gli accordi bilaterali necessari all'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.”
Articolo XV
L'Articolo 12 della Convenzione diviene l'Articolo 14, così formulato: “Articolo 14
Gli accordi speciali di cui all'Articolo 2 debbono stabilire i rispettivi compiti, diritti e obblighi delle Parti che li stipulano nonché le condizioni finanziarie e determinare le misure da prendere. Essi possono essere negoziati dall'Agenzia in conformità con le disposizioni dell'Articolo 7.2(k).”
Articolo XVI
L'Articolo 13 della Convenzione diviene l'Articolo 15, così formulato: “Articolo 15
Nell'ambito delle direttive fornite dal Consiglio, l'Agenzia può stabilire con i servizi tecnici interessati, pubblici o privati, delle Parti contraenti, di Parti non contraenti o di organismi internazionali le relazioni indispensabili al coordinamento del traffico aereo e al funzionamento dei servizi dell'Agenzia. A tal fine, l'Agenzia può concludere a nome dell'Organizzazione, con l'obbligo d'informarne il Consiglio, contratti di natura unicamente amministrativa, tecnica o commerciale che siano necessari per il suo funzionamento.”
Articolo XVII
L'Articolo 14 della Convenzione diviene l'Articolo 16.
Nel testo in lingua neerlandese dell’Articolo 14.1 della Convenzione, che diviene l’Articolo 16.1, le parole “de onroerende goederen” sono sostituite da “die onroerende goederen” e al comma 2 del suddetto Articolo, la parola “verreberichtgeving” è sostituita da “telecommunicatie”.
Articolo XVIII
L'Articolo 15 della Convenzione diviene l'Articolo 17, così formulato: “Articolo 17
Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.2(b), l'Agenzia applica i regolamenti in vigore nei territori delle Parti contraenti e negli spazi aerei per i quali esse sono incaricate dell'erogazione di servizi di navigazione aerea, in virtù di accordi internazionali di cui sono parti contraenti.”
Articolo XIX
L'Articolo 16 della Convenzione diviene l'Articolo 18, così formulato: “Articolo 18
Nell'esercizio dei compiti di cui all'Articolo 2.2(b), ed entro i limiti dei diritti conferiti ai servizi del traffico aereo, l'Agenzia impartisce ai comandanti degli aeromobili tutte le istruzioni necessarie. Essi sono tenuti a conformarvisi, tranne nei casi di forza maggiore previsti dai regolamenti di cui all'articolo che precede.”
Articolo XX
L'Articolo 17 della Convenzione diviene l'Articolo 20, così formulato: “Articolo 20
Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1(e) e, se del caso, di cui all'Articolo 2.2(b), le infrazioni alla normativa della navigazione aerea commesse nello spazio aereo in cui l'Agenzia espleta tali compiti sono constatate con processo verbale da funzionari all'uopo debitamente autorizzati dall'Agenzia, fatto salvo il diritto riconosciuto dalle legislazioni nazionali ai funzionari delle Parti contraenti di constatare infrazioni della stessa natura. I processi verbali suddetti hanno dinanzi ai tribunali nazionali lo stesso valore di quelli redatti dai funzionari nazionali abilitati a constatare infrazioni della stessa natura.”
Articolo XXI
Gli Articoli 18 e 19 della Convenzione diventano gli Articoli 21 e 22.
Nel testo in lingua inglese del paragrafo 2 dell’Articolo 18 della Convenzione, che diventa il paragrafo 2 dell’Articolo 21, le parole “not less” sono sostituite da “no less”.
Nel paragrafo 1 dell’Articolo 19 della Convenzione, che diventa il paragrafo 1 dell’Articolo 22, il testo “L’Organizzazione è esonerata, nello Stato in cui ha sede e sul territorio delle Parti contraenti,” è sostituito da “L’Organizzazione è esonerata, nel territorio delle Parti contraenti,”.
Nel paragrafo 3 dell’Articolo 19 della Convenzione, che diviene il paragrafo 3 dell’Articolo 22, le parole “ai suoi immobili, al suo patrimonio e al suo reddito” sono sostituite da “nonché ai suoi immobili, al suo patrimonio e al suo reddito”.
Nel testo in lingua inglese dei paragrafi 2, 3 e 4 dell’Articolo 19 della Convenzione, che divengono i paragrafi 2, 3 e 4 dell’Articolo 22, le parole “The Organisation shall be” sono sostituite da “It shall be”.
Nel testo in lingua tedesca del paragrafo 6 dell’Articolo 19 della Convenzione, che diviene il paragrafo 6 dell’Articolo 22, le parole “öffentlicher Versorgungsbetriebe” sono sostituite da “der öffentlichen Versorgung” e nel testo in lingua inglese del citato paragrafo 6, le parole “for public utility services” sono sostituite da “for general utilities”.
Articolo XXII
E' inserito nella Convenzione un nuovo Articolo 19, così formulato: “Articolo 19
1. Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1(e), l'Organizzazione determina, in conformità alle condizioni generali di cui all'Articolo 7.2(d), la normativa necessaria e la comunica agli esercenti di aeromobili e ai servizi di navigazione aerea interessati. Le Parti contraenti si assicurano che gli esercenti di aeromobili, i comandanti di aeromobili e i servizi di traffico aereo interessati si attengano a tale normativa, salvo per motivi cogenti di sicurezza.
2. L'osservanza delle condizioni generali e della normativa di cui al paragrafo 1 che precede da parte dei servizi di traffico aereo di una Parte contraente è di sua esclusiva responsabilità.
3. Su richiesta dell'Organizzazione, in caso di mancata osservanza, da parte di un esercente di aeromobile o di un comandante, delle condizioni generali o della normativa di cui al paragrafo 1 che precede, l'azione giudiziaria nei confronti del trasgressore può essere promossa:
(a) dalla Parte contraente, se l'infrazione è stata constatata nel suo territorio;
(b) dall'Organizzazione, conformemente alle fattispecie di competenza indicate dall'Articolo 35, con l'accordo della Parte contraente dove è da promuovere l’azione giudiziaria.
4. Le Parti contraenti sono tenute a incorporare nella loro legislazione nazionale disposizioni atte ad assicurare l'osservanza delle condizioni generali di cui all'Articolo 7.2(d).”
Articolo XXIII
Gli Articoli 20, 21, 22 e 23 della Convenzione diventano gli Articoli 23, 24, 25 e 26.
Nel testo in lingua francese del paragrafo 1 dell’Articolo 20 della Convenzione, che diviene il paragrafo 1 dell’Articolo 23, le parole “tous droits de douane et taxes d’effet équivalent, autres que des redevances ou impositions représentatives de services rendus” sono sostituite da “tous droits de douane et taxes ou redevances d’effet équivalent, autres que des redevances représentatives de services rendus”.
Nel paragrafo 2 dell’Articolo 20 della Convenzione, che diviene il paragrafo 2 del nuovo Articolo 23, le parole “nel territorio della Parte in cui” sono sostituite da “nel territorio della Parte contraente in cui” e nel testo in lingua francese di detto paragrafo 2 le parole “à moins que ce ne soit, dans des conditions” sono sostituite da “sauf dans les conditions”.
Nel testo in lingua tedesca del paragrafo 3 dell’Articolo 20 della Convenzione, che diviene il paragrafo 3 dell’Articolo 23, le parole “wurden, an diese ausgeliefert und für ihre Liegenschaften, ihre dienstlichen Anlagen” sono sostituite da “wurden, tatsächlich an diese ausgeliefert und für ihre dienstlichen Liegenschaften oder Anlagen”.
Nel paragrafo 4 dell’Articolo 20 della Convenzione, che diviene il paragrafo 4 dell’Articolo 23, il riferimento all’Articolo 25 dello Statuto è sostituito da un riferimento all’Articolo 13 dello
Statuto; nel testo in lingua tedesca del citato paragrafo 4, le parole “Die Organisation ist ferner von” sono sostituite da “Die Organisation ist von” e nel testo in lingua neerlandese del citato paragrafo 4, la parola “publikaties” è sostituita da “publicaties”.
Nel testo in lingua tedesca del paragrafo 2 dell’Articolo 22 della Convenzione, che diviene il paragrafo 2 dell’Articolo 25, le parole “die in den Haushalten des Personals lebenden” sono sostituite da “die mit dem Personal im gemeinsamen Haushalt lebenden”.
Nel testo in lingua tedesca dell’Articolo 22.3(a) della Convenzione, che diviene l’Articolo 25.3(a), le parole “in seinen Haushalten lebenden” sono sostituite da “mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden”.
Nel testo in lingua tedesca dell’Articolo 22.5(b) della Convenzione, che diviene l’Articolo 25.5(b), le parole “seine Kraftfahrzeuge” sono sostituite da “sein privates Kraftfahrzeug”.
Nel testo in lingua francese del paragrafo 7 dell’Articolo 22, che diviene il paragrafo 7 dell’Articolo 25, le parole “Directeur Général” sono sostituite da “Directeur général”; nel testo in lingua inglese di detto paragrafo 7 le parole “done by him in the exercise of his functions” e “driven by him” sono sostituite da “done by him/her in the exercise of his/her functions” e “driven by him/her” e nel testo in lingua tedesca del citato paragrafo 7, le parole “Vorrechten, Erleichterungen und Befreiungen” sono sostituite da “Vorrechten, Befreiungen und Erleichterungen”.
Nel testo in lingua tedesca dell’Articolo 23 della Convenzione, che diviene l’Articolo 26, la parola “Tagungsort” è sostituita da “Sitzungsort”.
Articolo XXIV
L'Articolo 24 della Convenzione diviene l'Articolo 27, così formulato: “Articolo 27
In virtù del suo regime di previdenza sociale, l'Organizzazione, il Direttore generale e il personale dell'Organizzazione sono esonerati da ogni contributo obbligatorio da versare agli enti nazionali di previdenza sociale, fatti salvi gli accordi esistenti fra l'Organizzazione e le Parti contraenti all'entrata in vigore del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997.”
Articolo XXV
L'Articolo 25 della Convenzione diviene l'Articolo 28.
Articolo XXVI
L'Articolo 26 della Convenzione diviene l'Articolo 29. Il suo paragrafo 2 è sostituito dalle seguenti disposizioni:
“2. Gli immobili e il patrimonio dell'Organizzazione non possono essere oggetto di sequestro o di provvedimenti di esecuzione forzata, salvo a seguito di decisione giudiziaria. Tale decisione giudiziaria non può essere presa senza che l'Organizzazione sia stata informata con congruo preavviso del procedimento in questione e senza che abbia potuto disporre di mezzi adeguati per sviluppare la propria difesa. Le strutture dell'Organizzazione non possono comunque essere oggetto di sequestro o di provvedimenti di esecuzione forzata.”
Nel testo in lingua francese del paragrafo 3 dell’Articolo 26 della Convenzione, che diviene il paragrafo 3 dell’Articolo 29, le parole “dans leur territoire respectif” sono sostituite da “sur leur territoire respectif” e le parole “Directeur Général” da “Directeur général”.
Articolo XXVII
L'Articolo 27 della Convenzione diviene l'Articolo 30.
Nel testo in lingua tedesca del paragrafo 1 dell’Articolo 27 della Convenzione, che diviene il paragrafo 1 dell’Articolo 30, le parole “um die reibungslose Ausübung der Gerichtsbarkeit” sono sostituite da “um die ordnungsgemässe Rechtspflege” e le parole “Vorrechte, Befreiungen, Ausnahmen oder Erleichterungen” sono sostituite da “Vorrechte, Immunitäten, Befreiungen oder Erleichterungen”; nel testo di lingua inglese del citato paragrafo 1, le parole “in the present Convention” sono sostituite da “in this Convention”.
Articolo XXVIII
L'Articolo 28 della Convenzione diviene l'Articolo 31, così formulato: “Articolo 31
Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1(e) e, se del caso, all'Articolo 2.2(b), l'Agenzia dovrà rispettare come vincolanti gli accordi internazionali e i regolamenti nazionali relativi all'accesso, al sorvolo e alla sicurezza del territorio delle Parti contraenti interessate, e adottare ogni provvedimento necessario alla loro applicazione.”
Articolo XXIX
L'Articolo 29 della Convenzione diviene l'Articolo 32, così formulato: “Articolo 32
Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1(e) e, se del caso, all'Articolo 2.2(b), l'Agenzia è tenuta a dare alle Parti contraenti che ne fanno richiesta tutte le informazioni, relative agli aeromobili, di cui è a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni relative allo spazio aereo della Parte contraente interessata, al fine di consentire alle Parti contraenti interessate di controllare l'applicazione degli accordi internazionali e dei regolamenti nazionali.”
Articolo XXX
L'Articolo 30 della Convenzione diviene l'Articolo 33, così formulato:
“Articolo 33
Le Parti contraenti riconoscono la necessità per l'Agenzia di raggiungere un proprio equilibrio finanziario e s'impegnano a metterle a disposizione adeguati mezzi finanziari nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente Convenzione e dallo Statuto dell'Agenzia di cui all’Allegato I.”
Articolo XXXI
L'Articolo 31 della Convenzione diviene l'Articolo 34, così formulato: “Articolo 34
1. Eventuali controversie che insorgano fra due o più Parti contraenti, ovvero tra una o più Parti contraenti e l'Organizzazione, in relazione all'interpretazione, applicazione o esecuzione della presente Convenzione, in particolare in relazione alla sua esistenza, validità o risoluzione, e che non possano essere risolte entro un termine di sei mesi con trattative dirette o in altro modo, sono sottoposte all’arbitrato della Corte permanente di arbitrato (PCA) dell'Aia, in conformità con il Regolamento facoltativo di arbitrato di tale Corte.
2. Il numero degli arbitri è fissato a tre.
3. Sede dell'arbitrato è L'Aia. L'ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato funge da cancelleria e fornisce i servizi amministrativi indicati dalle istruzioni della Corte permanente di arbitrato.
4. Le decisioni della Corte permanente di arbitrato sono vincolanti per le Parti contendenti.”
Articolo XXXII
Gli Articoli 32 e 33 della Convenzione sono abrogati.
Articolo XXXIII
L'Articolo 34 della Convenzione diviene l'Articolo 37, così formulato: “Articolo 37
Le Parti contraenti s’impegnano a far sì che all’Agenzia siano applicate le vigenti disposizioni di legge intese a salvaguardare la continuità dei servizi di interesse pubblico necessari per il buon funzionamento dei servizi operativi.”
Articolo XXXIV
L'Articolo 35 della Convenzione diviene l'Articolo 38, così formulato:
“Articolo 38
1. La presente Convenzione, così come emendata dal Protocollo del 12 febbraio 1981 e successivamente dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, è prorogata a tempo indeterminato.
2. Dopo che la Convenzione, così prorogata, sarà stata in vigore per vent'anni, ciascuna Parte contraente può far cessare l'applicazione della Convenzione per quel che la concerne, dando notifica scritta in tal senso al governo del Regno del Belgio, che provvede ad informarne i governi degli altri Stati contraenti.
La decisione di recesso dispiega i suoi effetti alla fine dell'anno successivo a quello in cui è stata data la notifica di recesso, sempreché entro tale data sia stato concluso l'accordo speciale di cui al paragrafo 3 che segue. In difetto, la decisione di recesso dispiega i suoi effetti alla data indicata nel citato accordo speciale.
3. I diritti e gli obblighi, in particolare quelli di natura finanziaria, della Parte contraente che recede sono definiti in un accordo bilaterale concluso tra questa e l'Organizzazione.
Tale accordo deve essere approvato all'unanimità dei voti espressi dall'Assemblea generale, con l'astensione dal voto della Parte contraente che recede.
4. L'Organizzazione può essere disciolta se il numero delle Parti contraenti scende a meno del 50% delle Parti firmatarie del citato Protocollo del 1997, con decisione dell'Assemblea generale presa all’unanimità dei voti espressi.
5. Se in applicazione di quanto sopra l'Organizzazione è disciolta, la sua personalità e capacità giuridica, ai sensi dell'Articolo 4, continuano a sussistere ai fini della liquidazione.”
Articolo XXXV
E' inserito nella Convenzione un nuovo Articolo 35, così formulato: “Articolo 35
1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'Allegato IV per il recupero forzato dei canoni di rotta, le corti delle Parti contraenti hanno competenza esclusiva per giudicare delle controversie tra l'Organizzazione, rappresentata dal Direttore generale, e una qualsiasi persona fisica o giuridica, in relazione all'applicazione degli atti dell'Organizzazione.
2. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’Allegato IV per il recupero forzato dei canoni di rotta, l'azione viene promossa nella Parte contraente:
(a) dove il convenuto ha la residenza o la sede legale;
(b) dove il convenuto ha la sua sede commerciale, se il suo luogo di residenza o la sua sede legale non sono situati nel territorio di una Parte contraente;
(c) in assenza delle fattispecie di competenza territoriale di cui ai commi (a) e (b) che precedono, dove il convenuto possiede dei beni;
(d) in assenza delle fattispecie di competenza territoriale di cui ai commi da (a) a (c) che precedono, dove EUROCONTROL ha la sua sede.”
Articolo XXXVI
L'Articolo 36 della Convenzione diviene l'Articolo 39, così formulato: “Articolo 39
1. L'adesione alla presente Convenzione, così come emendata dal Protocollo del 12 febbraio 1981 e dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, da parte di uno stato non firmatario di quest’ultimo Protocollo, è subordinata all'accordo dell'Assemblea Generale deliberato all'unanimità dei voti espressi.
2. La decisione di accettare l'adesione è notificata allo stato non firmatario dal Presidente dell'Assemblea Generale.
3. Lo strumento di adesione è depositato presso il governo del Regno del Belgio, che ne informa i governi degli altri stati firmatari e aderenti.
4. L'adesione ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.
Articolo XXXVII
E' inserito nella Convenzione un nuovo Articolo 36, così formulato: “Articolo 36
1. Gli emendamenti apportati, conformemente alle condizioni previste dalla presente Convenzione, allo Statuto dell'Agenzia costituente l'Allegato I e agli Articoli 16 e ss. delle disposizioni relative al sistema comune dei canoni di rotta costituente l'Allegato IV, sono validi e hanno effetto nel territorio delle Parti contraenti.
2. Le disposizioni fiscali costituenti l'Allegato III e gli Articoli 1-15 delle disposizioni relative al sistema comune dei canoni di rotta che figurano nell’Allegato IV non possono essere modificati dall’Assemblea Generale.
3. Ogni Parte contraente è vincolata dall'Allegato IV per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Tale termine quinquennale è tacitamente prorogato per ulteriori periodi di cinque anni. La Parte contraente che abbia notificato all'Assemblea Generale in forma scritta, almeno due anni prima della scadenza del periodo quinquennale, di non acconsentire alla proroga, cessa di essere vincolata dall'Allegato IV alla scadenza del periodo quinquennale in corso.
4. I diritti e gli obblighi della Parte contraente che recede possono essere definiti, se del caso, in un accordo speciale stipulato fra la stessa e l'Organizzazione.
Tale accordo deve essere approvato all’unanimità dall’Assemblea Generale, con l’astensione dal voto della Parte contraente che recede.
5. La Parte contraente non più vincolata dall'Allegato IV può in qualsiasi momento fare richiesta scritta all'Assemblea Generale per essere nuovamente soggetta agli obblighi dell'Allegato IV. La Parte contraente in questione è nuovamente vincolata dall'Allegato IV sei mesi dopo la data in cui l'Assemblea Generale ha accolto la sua richiesta, all’unanimità dei voti espressi dalle Parti contraenti che partecipano al sistema comune. La Parte contraente in questione è vincolata dall'Allegato IV per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui è tornata ad essere soggetta al vincolo. Tale termine è tacitamente prorogato alle stesse condizioni di cui al paragrafo 3 che precede.”
Articolo XXXVIII
E' inserito nella Convenzione un nuovo Articolo 40, così formulato: “Articolo 40
1. L’adesione alla presente Convenzione, così come emendata dal Protocollo del 12 febbraio 1981 e dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, è aperta alle organizzazioni regionali d’integrazione economica ai termini e alle condizioni da convenirsi tra le Parti contraenti e quelle organizzazioni delle quali gli Stati firmatari sono membri, termini e condizioni che faranno oggetto di un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione.
2. Lo strumento di adesione è depositato presso il governo del Regno del Belgio, che ne informa le altre Parti.
3. L’adesione di un’organizzazione regionale d’integrazione economica ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione, sempreché il Protocollo aggiuntivo di cui al comma 1 sia entrato in vigore.”
Articolo XXXIX
L'Allegato I alla Convenzione, relativo allo Statuto dell'Agenzia, è sostituito dall'Allegato I alla versione coordinata del testo della Convenzione, riportato in allegato al Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997.
Articolo XL
L'Allegato II alla Convenzione, relativo alle Regioni d'informazione di volo (Articolo 3 della Convenzione), è sostituito dall'Allegato II alla versione coordinata del testo della Convenzione, riportato in allegato al Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997.
Articolo XLI
L'Allegato III (Disposizioni fiscali) alla versione coordinata del testo della Convenzione, riportato in allegato al Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, costituisce l'Allegato III alla Convenzione.
Articolo XLII
L'Allegato IV (Disposizioni relative al sistema comune dei canoni di rotta) alla versione coordinata del testo della Convenzione, riportato in allegato al Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, costituisce l'Allegato IV alla Convenzione.
ALLEGATO 2 all’ATTO FINALE
PROTOCOLLO
CHE COORDINA LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA "EUROCONTROL"
DEL 13 DICEMBRE 1960
A SEGUITO DELLE VARIE MODIFICHE INTERVENUTE
PROTOCOLLO
CHE COORDINA LA CONVENZIONE INTERNAZIONALE DI COOPERAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA "EUROCONTROL"
DEL 13 DICEMBRE 1960
A SEGUITO DELLE VARIE MODIFICHE INTERVENUTE
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA, IL REGNO DI DANIMARCA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, LA REPUBBLICA ELLENICA,
LA REPUBBLICA D'UNGHERIA, L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL PRINCIPATO DI MONACO, IL REGNO DI NORVEGIA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA SLOVENA, IL REGNO DI SVEZIA,
LA CONFEDERAZIONE ELVETICA, LA REPUBBLICA CECA,
LA REPUBBLICA DI TURCHIA,
Considerando che l'incremento del traffico aereo, l'esigenza di centralizzare a livello europeo le misure di politica nazionale dei singoli stati europei e lo sviluppo tecnologico della circolazione aerea richiedono una revisione della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea EUROCONTROL del 13 dicembre 1960, emendata dal Protocollo di emendamento del 12 febbraio 1981, volta ad instaurare un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo per il controllo della circolazione aerea generale nello spazio aereo europeo, e negli aeroporti e loro dintorni;
Considerando che è auspicabile rafforzare la cooperazione tra gli stati nell'ambito di EUROCONTROL, con l’obiettivo di un’organizzazione efficace e di una gestione sicura dello spazio aereo a beneficio degli utenti sia civili che militari, partendo dal principio fondamentale secondo il quale lo spazio aereo dovrebbe essere considerato come un sistema omogeneo dal punto di vista degli utenti, in particolare per mezzo dell'elaborazione di politiche, obiettivi, piani, norme e specifiche comuni, nonché di una politica comune relativamente ai canoni di rotta, in stretta consultazione con gli utenti dei servizi di traffico aereo e tenendo nel debito conto le esigenze di difesa;
Considerando la necessità di garantire a tutti gli utenti dello spazio aereo la massima efficienza al minimo costo compatibile con il livello di sicurezza necessario e con la necessità di ridurre al minimo l’impatto ambientale negativo, attraverso l’armonizzazione e l’integrazione dei servizi preposti alla gestione del traffico aereo in Europa;
Considerando che le Parti contraenti riconoscono la necessità di armonizzare e integrare i loro sistemi di gestione del traffico aereo al fine di creare un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo;
Considerando l’importanza delle iniziative locali in materia di gestione del traffico aereo, in particolare a livello degli aeroporti;
Considerando che la realizzazione di un sistema comune di canoni di rotta, che sia conforme alle raccomandazioni dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale, in particolare in termini di equità e trasparenza, consolida le basi finanziarie del sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo e facilita la consultazione con gli utenti;
Considerando che EUROCONTROL è l’organo di cooperazione delle Parti contraenti nel campo della gestione del traffico aereo;
Desiderando ampliare e rafforzare la cooperazione con le istituzioni europee o internazionali interessate all'esecuzione dei compiti affidati a EUROCONTROL per migliorarne l'efficienza;
Considerando pertanto che è opportuno istituire un sistema europeo di gestione del traffico aereo che si estenda oltre i confini territoriali delle singole Parti contraenti per ricomprendere tutto lo spazio aereo oggetto della Convenzione;
Considerando che è importante che le Parti contraenti dotino l'Organizzazione dei mezzi giuridici necessari a condurre a buon fine i suoi compiti, soprattutto riguardo al recupero dei canoni di rotta e alla gestione dei flussi di traffico aereo;
Riconoscendo che per l’espletamento dei compiti dell’Organizzazione in condizioni di sicurezza e di efficienza sarebbe utile separare nella misura del possibile le funzioni normative da quelle di prestazione di servizi;
Desiderando incoraggiare altri stati europei a diventare membri di tale organizzazione internazionale;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
La Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, modificata dal Protocollo del 6 luglio 1970, a sua volta modificato dal Protocollo del 21 novembre 1978, e emendata dal Protocollo del 12 febbraio 1981, in appresso denominata "la Convenzione", è sostituita dall'allegata versione coordinata della Convenzione che raggruppa i testi della Convenzione restanti in vigore nonché gli emendamenti apportati dalla Conferenza diplomatica del 27 giugno 1997.
Articolo II
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati che sono parti contraenti della Convenzione il 27 giugno 1997.
Esso è altresì aperto, prima della data della sua entrata in vigore, alla firma di qualunque altro Stato invitato alla Conferenza diplomatica nel corso della quale è stato adottato, nonché di qualunque altro Stato autorizzato a firmarlo, con voto unanime, dalla Commissione permanente.
2. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, ad accettazione o ad approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Governo del Regno del Belgio.
3. Il presente Protocollo entra in vigore il 1° gennaio 2000 purché entro tale data tutti gli Stati contraenti della Convenzione lo abbiano ratificato, accettato o approvato. Se tale condizione non è soddisfatta, esso entra in vigore il 1° luglio, ovvero il 1°gennaio successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, a seconda che il deposito avvenga nel primo o nel secondo semestre dell'anno.
4. Per lo Stato firmatario del presente Protocollo che non sia parte contraente della Convenzione e il cui strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione sia depositato successivamente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, questo entra in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data di deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
5. Lo Stato firmatario del presente Protocollo che non sia parte contraente della Convenzione diventa anch'esso, con la ratifica, accettazione o approvazione del Protocollo, parte contraente della Convenzione.
6. Il Governo del Regno del Belgio notifica ai Governi degli altri Stati che sono parti contraenti della Convenzione e a quelli di qualunque altro Stato firmatario del presente Protocollo ogni firma, il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione e ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità ai paragrafi 3 e 4 che precedono.
Articolo III
A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, il Protocollo del 6 luglio 1970, così come modificato dal Protocollo del 21 novembre 1978 e dall'Articolo XXXVIII del Protocollo del 12 febbraio 1981 è sostituito dall'Allegato III (dal titolo "Disposizioni fiscali") alla versione coordinata del testo di Convenzione qui allegato.
Articolo IV
A partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, l'Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta del 12 febbraio 1981 è abrogato e sostituito dalle disposizioni pertinenti della versione coordinata del testo della Convenzione allegata al Protocollo, ivi compreso l’Allegato IV (dal titolo "Disposizioni relative al sistema comune dei canoni di rotta") alla versione coordinata del testo di Convenzione qui allegato.
Articolo V
Il Governo del Regno del Belgio farà registrare il presente Protocollo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità all'Articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, e presso il Consiglio dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale, in conformità all'Articolo 83 della Convenzione sull'Aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.
IN FEDE DI CIO', i sottoscritti Plenipotenziari, dopo aver presentato i loro pieni poteri, di cui si è constatata la buona e debita forma, hanno firmato il presente Protocollo.
FATTO a Bruxelles, il 27 giugno 1997 nelle lingue tedesca, inglese, bulgara, croata, danese, spagnola, francese, greca, ungherese, italiana, neerlandese, norvegese, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, ceca e turca, in un unico esemplare che resterà depositato presso gli archivi del Governo del Regno del Belgio, il quale ne trasmetterà copia conforme ai Governi degli altri Stati firmatari. In caso di discrepanze fra i diversi testi, fa fede quello in lingua francese.
Per la Repubblica federale di Germania, Per la Repubblica d'Austria,
Per il Regno del Belgio,
Per la Repubblica di Bulgaria Per la Repubblica di Cipro, Per la Repubblica di Croazia, Per il Regno di Danimarca, Per il Regno di Spagna,
Per la Repubblica francese,
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Per la Repubblica ellenica,
Per la Repubblica d'Ungheria, Per l'Irlanda,
Per la Repubblica italiana,
Per il Granducato di Lussemburgo,
Per la Repubblica di Malta, Per il Principato di Monaco, Per il Regno di Norvegia, Per il Regno dei Paesi Bassi,
Per la Repubblica portoghese, Per la Romania,
Per la Repubblica slovacca, Per la Repubblica slovena, Per il Regno di Svezia,
Per la Confederazione elvetica, Per la Repubblica ceca,
Per la Repubblica di Turchia,
VERSIONE COORDINATA CHE RAGGRUPPA I TESTI DELL'ATTUALE CONVENZIONE MANTENUTI IN VIGORE NONCHE' GLI EMENDAMENTI APPORTATI DALLA
CONFERENZA DIPLOMATICA DEL 27 giugno 1997.
DISPOSTO COORDINATO DELLA CONVENZIONE
VERSIONE COORDINATA CHE RAGGRUPPA I TESTI DELL'ATTUALE CONVENZIONE MANTENUTI IN VIGORE NONCHE' GLI EMENDAMENTI APPORTATI DALLA
CONFERENZA DIPLOMATICA DEL 27 giugno 1997.
DISPOSTO COORDINATO DELLA CONVENZIONE
Articolo 1
1. Al fine di realizzare l’armonizzazione e l’integrazione necessarie per l’istituzione di un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo, le Parti contraenti convengono di rafforzare la loro cooperazione e di sviluppare le loro attività comuni nel campo della navigazione aerea, tenendo nel debito conto le esigenze di difesa ed assicurando a tutti gli utenti dello spazio aereo la massima libertà compatibile con il livello di sicurezza necessario, nel quadro dell’erogazione di servizi di navigazione aerea economicamente convenienti, e tenendo conto dell’esigenza di ridurre al minimo, ove possibile in termini, tra l’altro, operativi, tecnici ed economici, l’eventuale impatto ambientale negativo.
Il perseguimento di tali obiettivi avverrà in modo tale da non pregiudicare il principio della sovranità completa ed esclusiva di ogni stato sullo spazio aereo sovrastante il suo territorio e la capacità di ogni stato di esercitare le sue prerogative in materia di sicurezza e di difesa nel suo spazio aereo nazionale.
A tal fine, esse convengono:
(a) di formulare una politica europea nel campo della gestione del traffico aereo, con la definizione di strategie e programmi aventi l’obiettivo di sviluppare la capacità necessaria per soddisfare i bisogni di tutti gli utenti civili e militari in modo economicamente conveniente, pur mantenendo il necessario livello di sicurezza;
(b) d’impegnarsi a fissare traguardi specifici di efficacia delle operazioni di gestione del traffico aereo nelle regioni d’informazione di volo elencate nell’Allegato II alla presente Convenzione nelle quali gli Stati, in conformità con le pertinenti disposizioni della Convenzione relativa all’Aviazione civile internazionale, hanno accettato di prestare i servizi di traffico aereo, restando impregiudicati i principi di libertà di circolazione negli spazi non soggetti alla sovranità degli Stati, principi derivanti da convenzioni, accordi internazionali, norme o principi del diritto internazionale pubblico consuetudinario;
(c) d’introdurre un meccanismo di verifica delle prestazioni di gestione del traffico aereo e un sistema di fissazione dei traguardi;
(d) di adottare un piano comune di convergenza e di attuazione relativo ai servizi e alle strutture di navigazione aerea in Europa;
(e) di adottare e applicare norme e specifiche comuni;
(f) di armonizzare i regolamenti relativi ai servizi di navigazione aerea;
(g) di sviluppare la capacità esistente per rispondere alla domanda di traffico aereo e assicurarne l'utilizzo più efficace attraverso la creazione, l'applicazione e lo sviluppo congiunti di un sistema europeo comune di gestione dei flussi di traffico aereo, nel quadro dell'attuazione di un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo;
(h) di favorire l'acquisizione comune di sistemi e strutture di navigazione aerea;
(i) di adottare una politica comune di fissazione e calcolo dei canoni applicati agli utenti dei servizi e delle strutture di navigazione aerea di rotta, in appresso denominati "canoni di rotta";
(j) di adottare un meccanismo, distinto dalla fornitura di servizi, per la messa a punto e l’armonizzazione multilaterali di un regime di disciplina della sicurezza nel campo della gestione del traffico aereo, nell’ottica di un sistema globale di sicurezza dell’aviazione;
(k) di partecipare alla progettazione, attuazione e monitoraggio di un sistema satellitare globale di navigazione;
(l) di individuare nuove possibilità di azioni comuni nel campo della progettazione, attuazione, monitoraggio o esercizio di sistemi e servizi di navigazione aerea;
(m) di elaborare, nel contesto del concetto di “gate-to-gate”, una politica globale e un meccanismo adeguato ed efficace di progettazione e di pianificazione strategica delle rotte e dello spazio aereo.
2. A tal fine esse istituiscono una "Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL)", in appresso denominata "Organizzazione", che agirà in cooperazione con le autorità nazionali civili e militari e con le organizzazioni degli utenti. Questa è costituita da tre organi:
(a) un'Assemblea generale, che costituisce l'organo responsabile della formulazione e dell’approvazione della politica generale dell'Organizzazione, ivi compresi:
(i) la politica comune relativa ai canoni di rotta e le altre attività dell'Organizzazione in materia di canoni;
(ii) le funzioni di verifica e di valutazione delle prestazioni dell’Organizzazione;
(iii) la definizione degli obiettivi dell’Organizzazione, in particolare gli obiettivi in materia di standardizzazione, pianificazione, prestazioni e disciplina della sicurezza;
(iv) la selezione dei grandi programmi quadro di cooperazione secondo criteri tecnici e finanziari;
(v) le relazioni esterne con Stati ed organizzazioni e le domande di adesione alla presente Convenzione.
(b) un Consiglio, che costituisce l'organo incaricato di dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea generale e, salvo per i poteri a questa riservati, di decidere in merito a tutte le misure vincolanti per le Parti contraenti e di svolgere la supervisione dell'operato dell'Agenzia;
(c) un'Agenzia, il cui Statuto è contenuto nell'Allegato I alla presente Convenzione, che costituisce l'organo incaricato di svolgere i compiti dell'Organizzazione, in conformità con le disposizioni degli articoli successivi della presente Convenzione, nonché i compiti che gli sono affidati dall'Assemblea Generale e dal Consiglio, di formulare le proposte pertinenti e di avvalersi delle risorse tecniche, finanziarie e umane atte a conseguire gli obiettivi fissati.
3. La sede dell'Organizzazione è stabilita a Bruxelles.
Articolo 2
1. L'Organizzazione è incaricata dei seguenti compiti:
(a) formulare e approvare piani dettagliati di armonizzazione e integrazione dei servizi e dei sistemi di navigazione aerea delle Parti contraenti, e in particolare dei sistemi di navigazione a terra e a bordo, per realizzare un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo;
(b) coordinare i piani di attuazione delle Parti contraenti per garantire la convergenza verso un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo;
(c) esaminare e coordinare per conto delle Parti contraenti le questioni relative al campo della navigazione aerea poste allo studio dalla Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO) e da altre organizzazioni internazionali che si occupano di aviazione civile e coordinare e presentare emendamenti o proposte a tali organismi;
(d) definire, concepire, mettere a punto, convalidare e organizzare la realizzazione di un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo;
(e) mettere a punto e avvalersi di un sistema europeo comune di gestione dei flussi di traffico aereo in seno ad un centro internazionale comune nel quadro del punto (d) che precede;
(f) mettere a punto, adottare, e mantenere aggiornate norme, specifiche e prassi comuni per i sistemi e i servizi di gestione della navigazione aerea;
(g) definire e approvare le procedure in vista dell'adozione di una strategia di acquisizione in comune di sistemi e strutture di navigazione aerea;
(h) coordinare i programmi di ricerca e sviluppo delle Parti contraenti relativi a nuove tecniche nel campo della navigazione aerea, raccogliere e diffonderne i risultati, promuovere ed eseguire in comune studi, prove e ricerche applicate, nonché lo sviluppo tecnico del settore;
(i) istituire un meccanismo indipendente di verifica delle prestazioni che riguardi tutti gli aspetti della gestione del traffico aereo, e, in particolare, la formulazione della politica generale e la pianificazione, la gestione della sicurezza negli aeroporti e loro dintorni e nello spazio aereo, nonché gli aspetti economici e finanziari dei servizi resi e fissare obiettivirelativi a tutti questi aspetti;
(j) esaminare e promuovere i provvedimenti atti ad incrementare l’efficacia e la convenienza economica nel campo della navigazione aerea;
(k) definire e approvare criteri, procedure e metodi comuni per garantire un'efficienza e una qualità ottimali dei sistemi di gestione del traffico aereo e dei servizi di navigazione aerea;
(l) mettere a punto delle proposte per l'armonizzazione dei regolamenti europei che disciplinano i servizi di navigazione aerea;
(m) favorire il conseguimento di una maggior efficienza e flessibilità nell'utilizzo dello spazio aereo da parte degli utenti civili e militari;
(n) elaborare e approvare politiche coordinate o comuni per migliorare la gestione del traffico aereo negli aeroporti e loro dintorni;
(o) definire e sostenere criteri comuni di selezione e politiche comuni di formazione, di abilitazione e di verifica delle capacità professionali del personale addetto ai servizi di navigazione aerea;
(p) definire, porre in essere e assicurare l'esercizio degli elementi dei futuri sistemi europei comuni che le siano affidati dalle Parti contraenti;
(q) fissare, fatturare e riscuotere i canoni di rotta per conto delle Parti contraenti che aderiscono al sistema comune di canoni di rotta, alle condizioni di cui all'Allegato IV;
(r) istituire e rendere operativo un meccanismo che consenta lo sviluppo e l’armonizzazione a livello multilaterale della regolamentazione in materia di sicurezza nel campo della gestione del traffico aereo;
(s) svolgere ogni altro compito rientrante nei principi e negli obiettivi della presente Convenzione.
2. Su richiesta di una o più Parti contraenti e sulla base di uno o più accordi speciali conclusi fra l'Organizzazione e le Parti contraenti interessate, l'Organizzazione può:
(a) assistere tali Parti contraenti nella pianificazione, specificazione e creazione di sistemi e servizi di navigazione aerea;
(b) fornire ed esercire, in tutto o in parte, servizi e strutture di navigazione aerea per conto di tali Parti contraenti;
(c) assistere tali Parti contraenti nella determinazione, fatturazione e riscossione dei canoni da queste applicati agli utenti dei servizi di navigazione aerea e non rientranti nell'ambito di applicazione dell'Allegato IV alla presente Convenzione.
3. L’Organizzazione può:
(a) concludere accordi speciali con Parti non contraenti interessate a partecipare all'esecuzione dei compiti previsti dall'Articolo 2.1;
(b) su richiesta di Parti non contraenti o di altre organizzazioni internazionali, svolgere per loro conto qualsiasi altro compito previsto dal presente Articolo, sulla base di accordi speciali conclusi tra l'Organizzazione e le Parti interessate.
4. Nella misura del possibile, l’Organizzazione garantisce la separazione tra l’esercizio delle sue funzioni di prestazione di servizi, in particolare di quelle di cui agli Articoli 2.1 (e), 2.1 (g), 2.1 (p), 2.1 (q), 2.2 e 2.3 (b), e l’esercizio delle sue funzioni normative.
5. Per rendere più agevole l'esecuzione dei suoi compiti, l'Organizzazione può, su decisione dell'Assemblea Generale, istituire delle imprese rette da statuti specifici disciplinati dal diritto pubblico internazionale o dal diritto nazionale di una Parte contraente, ovvero assumere una partecipazione di maggioranza in tali imprese.
Articolo 3
1. La presente Convenzione si applica ai servizi di navigazione aerea di rotta e ai servizi connessi di avvicinamento e di aerodromo inerenti alla circolazione aerea nelle Regioni d'informazione di volo elencate nell'Allegato II.
2 (a) Ogni modifica che una Parte contraente desidera apportare all'elenco delle sue Regioni d'informazioni di volo di cui all'Allegato II è oggetto di una decisione dell'Assemblea generale presa all'unanimità dei voti espressi, qualora abbia come effetto una modifica dei limiti dello spazio aereo coperto dalla presente Convenzione.
(b) Le modifiche che non abbiano tale effetto sono comunque notificate all'Organizzazione dalla Parte contraente interessata.
3. Agli effetti della presente Convenzione, il termine "traffico aereo" si applica sia agli aeromobili civili sia a quelli militari, doganali e di polizia che si attengono alle procedure dell'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale.
Sulla base di un accordo particolare, ai sensi dell'Articolo 2.2(b), una Parte contraente può richiedere che il termine "traffico aereo" si applichi anche al resto del traffico aereo che si svolge nell'ambito del suo territorio.
Articolo 4
L'Organizzazione ha personalità giuridica. Sul territorio delle Parti contraenti essa possiede la capacità giuridica più ampia riconosciuta dalle legislazioni nazionali agli enti morali; essa può, tra l'altro, acquisire o alienare beni mobili o immobili e stare in giudizio. Salvo disposizioni contrarie della presente Convenzione o dello Statuto in Allegato I, essa è rappresentata dall'Agenzia, che agisce a nome dell'Organizzazione. L'Agenzia amministra il patrimonio dell'Organizzazione.
Articolo 5
1. L'Assemblea Generale è composta dai rappresentanti delle Parti contraenti a livello ministeriale. Ciascuna delle Parti contraenti può designare più delegati onde consentire, in particolare, che siano rappresentati gli interessi sia dell'aviazione civile che della difesa nazionale, ma dispone di un solo diritto di voto.
2. Il Consiglio è composto dai rappresentanti delle Parti contraenti a livello dei Direttori generali dell'aviazione civile. Ciascuna delle Parti contraenti può designare più delegati onde consentire, in particolare, che siano rappresentati gli interessi sia dell'aviazione civile che della difesa nazionale, ma dispone di un solo diritto di voto.
3. Per le questioni relative al sistema comune dei canoni di rotta, l'Assemblea Generale e il Consiglio sono composti da rappresentanti delle Parti contraenti che partecipano al sistema comune di canoni di rotta alle condizioni previste dall'Allegato IV.
4. I rappresentanti di organizzazioni internazionali che possono contribuire al lavoro dell’Organizzazione sono invitati, se del caso, dall’Assemblea generale o dal Consiglio a partecipare, in veste di osservatori, ai lavori dell’Organizzazione.
Articolo 6
1. All'Assemblea Generale spettano le decisioni che riguardano le Parti contraenti, il Consiglio e l'Agenzia, in particolare nei casi previsti dall'Articolo 1.2(a).
Inoltre, l'Assemblea Generale:
(a) nomina il Direttore generale dell'Agenzia, su raccomandazione del Consiglio;
(b) autorizza il ricorso, a nome dell'Organizzazione, alla Corte permanente di arbitrato dell'Aia nei casi di cui all'Articolo 34;
(c) fissa i principi che regolano il funzionamento del sistema europeo uniforme di gestione dei flussi di traffico aereo, di cui all'Articolo 2.1(e);
(d) approva emendamenti all'Allegato I alle condizioni di voto previste dall'Articolo 8.1;
(e) approva emendamenti agli Allegati II e IV alle condizioni di voto previste dall’Articolo 8.3;
(f) procede a una revisione periodica dei compiti dell’Organizzazione.
2. Per formulare la politica comune per i canoni di rotta, l'Assemblea Generale, tra l'altro:
(a) fissa i principi che regolano la determinazione dei costi imputabili dalle Parti contraenti e dall'Organizzazione agli utenti per l'utilizzo delle strutture e dei servizi di navigazione aerea di rotta;
(b) stabilisce la formula da applicare per il calcolo dei canoni di rotta;
(c) fissa i principi da applicare in materia di esenzione dai canoni di rotta e può inoltre decidere che, per determinate categorie di voli in tal modo esentati dal pagamento dei canoni di rotta di cui all’Allegato IV, i costi sostenuti per le strutture e i servizi di navigazione aerea in rotta possano essere riscossi direttamente dalle Parti contraenti;
(d) approva i rapporti del Consiglio relativi ai canoni di rotta.
3. L'Assemblea generale può:
(a) rinviare all'esame del Consiglio tutto quanto rientra nel suo ambito di competenza;
(b) delegare, se necessario, al Consiglio il potere decisionale per le questioni di cui all'Articolo 1.2(a) rientranti nella sua competenza generale;
(c) istituire altri organismi sussidiari che ritenga necessari.
Articolo 7
1. Il Consiglio, in virtù dei poteri che gli sono conferiti dalla presente Convenzione, può assumere decisioni riguardo alle Parti contraenti per quanto concerne i compiti previsti dall’Articolo 2.1.
2. Il Consiglio, in virtù dei poteri di supervisione che gli sono conferiti dalla presente Convenzione nei confronti dell'Agenzia:
(a) approva, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative degli utenti dello spazio aereo riconosciute dal Consiglio, i programmi di lavoro annuali e quinquennali dell'Agenzia, da questa presentati al Consiglio per l'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2, nonché il piano finanziario quinquennale e il bilancio preventivo, comprendente gli obblighi finanziari, il rapporto di attività dell'Agenzia e le relazioni previste dagli Articoli 2.2(c), 10.3 e 11.1 dello Statuto dell'Agenzia;
(b) approva i principi che regolano la struttura generale dell'Agenzia;
(c) esercita la supervisione sulle attività dell'Agenzia nel campo dei canoni relativi ai servizi di navigazione aerea;
(d) determina, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative degli utenti dello spazio aereo e degli aeroporti e riconosciute dal Consiglio, le condizioni generali di esercizio del sistema europeo comune di gestione dei flussi di traffico aereo di cui all'Articolo 2.1(e), tenendo nel debito conto le prerogative esercitate dagli stati in relazione alla gestione del loro spazio aereo. Le suddette condizioni generali devono specificare, in particolare, le norme applicabili nonché le procedure di constatazione del mancato rispetto delle stesse;
(e) formula direttive indirizzate all'Agenzia, a seguito dei rendiconti periodici da questa forniti, ovvero ogniqualvolta lo ritenga necessario per l’esecuzione dei compiti affidati all’Agenzia, e approva gli accordi di cooperazione tra l’Agenzia e le organizzazioni nazionali interessate, per consentire all’Agenzia di preparare le opportune proposte;
(f) designa, su proposta del Direttore generale, la società di revisione che avrà il compito di assistere l’Audit Board nella verifica della contabilità di tutte le entrate e uscite;
(g) può richiedere che i servizi dell'Agenzia siano sottoposti a ispezioni amministrative e tecniche;
(h) dà liberatoria al Direttore generale per la sua gestione relativa al bilancio;
(i) approva la nomina dei direttori dell'Agenzia da parte del Direttore generale;
(j) approva lo statuto del Direttore generale, lo statuto del personale, il regolamento finanziario e quello contrattuale;
(k) può autorizzare l'Agenzia ad aprire negoziati in merito agli accordi bilaterali di cui all'Articolo 2, adottare gli accordi negoziati prima che siano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale o concluderli, se ne ha ricevuto delega, ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 13.3;
(l) approva un Regolamento sulla protezione dei dati;
(m) nell’esecuzione dei compiti di cui all’Articolo 2.1 (f), fissa le regole e le procedure applicabili a norme, specifiche e pratiche relative ai sistemi e ai servizi di gestione del traffico aereo.
3. Il Consiglio istituisce una Commissione per la verifica delle prestazioni e una Commissione per la disciplina della sicurezza. Tali Commissioni presentano proposte pertinenti al Consiglio e ricevono aiuto e sostegno amministrativo dai servizi dell’Agenzia, i quali godono del livello di autonomia necessario per esercitare le loro funzioni.
4. Il Consiglio istituisce un Comitato permanente d’interfaccia civile-militare.
5. Il Consiglio istituisce un Audit Board, al quale può delegare delle mansioni e, in base a un mandato ben preciso, dei poteri.
6. Il Consiglio può farsi assistere da altri comitati in altri campi di attività dell’Organizzazione.
7. Il Consiglio può delegare delle mansioni e, in base ad un mandato ben preciso, dei poteri al Comitato permanente d’interfaccia civile-militare e ad eventuali comitati
istituiti dopo l’entrata in vigore della Convenzione. Tali deleghe di mansioni o di poteri non privano il Consiglio della facoltà di sollevare questioni, in qualsiasi momento, nell’ambito del suo compito di supervisione generale.
Articolo 8
1. Le decisioni riguardanti le Parti contraenti, prese dall’Assemblea Generale in particulare sulla base dell’Articolo 1.2.(a) e del primo comma dell’Articolo 6.1, ovvero dal Consiglio, in particolare sulla base dell’Articolo 1.2(b) e dell’Articolo 7.1, richiedono la maggioranza dei voti espressi, purché tale maggioranza rappresenti almeno i tre quarti dei voti ponderati espressi, secondo la ponderazione prevista dall'Articolo 11, e almeno i tre quarti delle Parti contraenti votanti.
Questa regola si applica anche alle decisioni assunte nei casi di cui agli Articoli 2.1(i), (p), (r) e (s), 2.5, 6.1(a), 6.1(c), 6.1(d), 6.2, 6.3(b), 7.2(d), 7.2(j), 7.2(k), 7.3, 7.6 e 7.7, 12, 13.2 e 13.3.
Questa regola vale inoltre per le decisioni prese in applicazione dell'Articolo 3 dell'Allegato IV. Nei casi di determinazione dei tassi unitari, delle tariffe e delle condizioni di applicazione del sistema di canoni di rotta di cui all'Articolo 3(c) dell'Allegato IV, la decisione non si applica alla Parte contraente che abbia votato contro la decisione stessa e che abbia deciso in tal senso. In tal caso, la Parte contraente in questione è tenuta a presentare un documento di spiegazione dei motivi della sua decisione e non può rimettere in discussione la politica comune, quale definita dall'Articolo 6.2.
2. Le decisioni riguardanti l’Agenzia adottate dall'Assemblea Generale, in particolare sulla base dell’Articolo 1.2(a) e (c) e del primo comma dell’Articolo 6.1, ovvero dal Consiglio, in particolare sulla base dell’Articolo 1.2(b) e (c), richiedono la maggioranza dei voti espressi, purché tale maggioranza rappresenti più della metà dei voti ponderati espressi, secondo la ponderazione prevista dall’Articolo 11, e più della metà delle Parti contraenti votanti. Per questioni di particolare importanza, e quando lo richieda almeno un terzo delle Parti contraenti aventi diritto di voto, la maggioranza deve rappresentare almeno i tre quarti dei voti espressi anziché la metà.
Questa regola si applica anche alle decisioni assunte nei casi di cui agli Articoli 6.1(b), 6.3(a), 7.2(a), 7.2(b), 7.2(c), 7.2 (e), 7.2(f), 7.2(g), 7.2(h), 7.2(i), 7.2(l) e 7.2(m), 9.2 e
10.2.
3. Tuttavia, le decisioni sono prese all'unanimità dei voti espressi per quanto riguarda le domande di adesione all'Organizzazione di cui all'Articolo 39, eventuali modifiche all’Allegato II, salvo il caso previsto all’Articolo 3.2(b), e all’Allegato IV, e le condizioni di recesso o di adesione di cui agli Articoli 36.4, 36.5, 38.3 e 38.4}.
4. Le decisioni assunte dall'Assemblea generale e dal Consiglio sono vincolanti per le Parti contraenti e per l’Agenzia, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 9.
Articolo 9
1. Ove una delle Parti contraenti notifichi all'Assemblea generale o al Consiglio che motivi superiori d'interesse nazionale, riguardanti la difesa nazionale o la sicurezza, le impediscono di mettere in atto una decisione presa a maggioranza dei voti espressi ai sensi dell'Articolo 8.1 che precede, essa può derogare a tale decisione a condizione
che presenti all’Assemblea generale o al Consiglio una spiegazione di tali motivi e una dichiarazione in cui precisi se:
(a) si tratta di una questione che non comporta obiezione al fatto che la decisione diventi operante per le altre Parti contraenti, restando inteso che dal canto suo la Parte contraente in questione non applicherà la decisione o l'applicherà solo in parte;
(b) si tratta di una questione di tale importanza per i suoi interessi nazionali di difesa e sicurezza che la decisione in questione non possa essere messa in atto in assoluto, fintanto che non sia assunta una seconda decisione, secondo le modalità stabilite al capoverso 2(b) che segue.
2. (a) Xxx si applichi la fattispecie di cui al capoverso 1(a) che precede, il Direttore generale riferisce all'Assemblea generale o al Consiglio almeno una volta all'anno circa l’avanzamento dei lavori miranti a che non vi sia deroga ad opera di nessuna delle Parti contraenti.
(b) Ove si applichi la fattispecie di cui al capoverso 1(b) che precede, l’attuazione della decisione è sospesa e questa è sottoposta, entro un termine da determinarsi, all'Assemblea generale per una seconda decisione, anche se la prima decisione era stata presa dal Consiglio. Se a seguito di questo riesame la seconda decisione conferma la prima, una Parte contraente può derogarvi alle condizioni previste dal capoverso 1(a) che precede. L’Assemblea generale riesamina la prima decisione entro un termine non superiore a un anno.
3. In caso di guerra o di conflitti, le disposizioni della presente Convenzione non possono pregiudicare la libertà di azione di alcuna delle Parti contraenti coinvolte. Lo stesso principio si applica in caso di situazione di crisi o di emergenza nazionale. In particolare, ogni Parte contraente può riassumere temporaneamente, in tutto o in parte, il controllo dei servizi di navigazione aerea nello spazio aereo di sua competenza, per motivi superiori d'interesse nazionale, riguardanti sopratutto il campo della difesa. L'architettura del sistema europeo di gestione del traffico aereo deve consentire l'effettiva riassunzione di tali servizi, in conformità con i bisogni delle Parti contraenti.
Articolo 10
1. Il contributo annuo di ciascuna Parte contraente al bilancio è determinato, per ogni esercizio finanziario, in base alla seguente formula:
(a) una prima frazione del contributo, pari al 30%, è calcolata in proporzione al valore del prodotto nazionale lordo della Parte contraente, come definito al paragrafo 2 che segue;
(b) una seconda frazione del contributo, pari al 70%, è calcolata in proporzione al valore del costo base dei canoni di rotta della Parte contraente, quale definita al paragrafo 3 che segue.
2. Il prodotto nazionale lordo considerato è quello risultante dalle statistiche stabilite dall'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico, o, in mancanza, da qualsiasi altro organismo che offra garanzie equivalenti e sia designato con decisione del Consiglio, calcolando la media aritmetica degli ultimi tre anni per i quali queste
statistiche sono disponibili. Il Prodotto nazionale lordo è calcolato al costo dei fattori e ai prezzi correnti, ed è espresso nella relativa unità di conto europea.
3. Il costo base dei canoni di rotta da utilizzarsi per il calcolo è quello stabilito per il penultimo anno precedente l'esercizio finanziario in questione.
Articolo 11
1. La ponderazione prevista dall'Articolo 8 è determinata secondo la tabella seguente:
Percentuale del contributo annuo di una Parte contraente in rapporto ai contributi annui dell'insieme delle Parti contraenti
Numero dei voti Inferiore a 1
Da 1 a meno di 2% 2
Da 2 a meno di 3% 3
Da 3 a meno di 4½ % 4
Da 4½ a meno di 6 % 5
Da 6 a meno di 7½ % 6
Da 7½ a meno di 9 % 7
Da 9 a meno di 11 % 8
Da 11 a meno di 13 % 9
Da 13 a meno di 15 % 10
Da 15 a meno di 18 % 11
Da 18 a meno di 21 % 12
Da 21 a meno di 24 % 13
Da 24 a meno di 27 % 14
Da 27 a meno di 30 % 15
30% .......................................................................................................................... 16
2. La determinazione iniziale del numero dei voti viene effettuata, a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, in base alla tabella di cui sopra e in conformità con la regola di determinazione dei contributi annui delle Parti contraenti al bilancio dell'Organizzazione di cui all'Articolo 10 che precede.
3. In caso di adesione di uno stato, si procede nello stesso modo ad una nuova determinazione del numero dei voti delle Parti contraenti.
4. Ogni anno si procede ad una nuova determinazione del numero dei voti secondo le modalità di cui sopra.
Articolo 12
L'Assemblea generale e il Consiglio elaborano il proprio regolamento interno, nel quale sono contenute le norme che regolano l'elezione di un Presidente e di un Vicepresidente, nonché le norme di attuazione della procedura di voto e del quorum.
Articolo 13
1. L'Organizzazione provvede a intrattenere con gli stati e le altre organizzazioni internazionali interessati le relazioni utili alla realizzazione del suo oggetto.
2. L'Assemblea Generale è l'unica a poter concludere a nome dell'Organizzazione gli accordi bilateri necessari per l’esecuzione dei suoi compiti di cui all'Articolo 2, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 7.2(k), del paragrafo 3 del presente Articolo e dell'Articolo 15.
3. L'Assemblea Generale può, su proposta del Consiglio, delegare a quest'ultimo la decisione di concludere gli accordi bilaterali necessari all'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.
Articolo 14
Gli accordi speciali di cui all'Articolo 2 debbono stabilire i rispettivi compiti, diritti e obblighi delle Parti che li stipulano nonché le condizioni finanziarie e determinare le misure da prendere. Essi possono essere negoziati dall'Agenzia in conformità con le disposizioni dell'Articolo 7.2(k).
Articolo 15
Nell'ambito delle direttive fornite dal Consiglio, l'Agenzia può stabilire con i servizi tecnici interessati, pubblici o privati,delle Parti contraenti, di Parti non contraenti o di organismi internazionali le relazioni indispensabili al coordinamento del traffico aereo e al funzionamento dei servizi dell'Agenzia. A tal fine, l'Agenzia può concludere a nome dell'Organizzazione, con l'obbligo d'informarne il Consiglio, contratti di natura unicamente amministrativa, tecnica o commerciale che siano necessari per il suo funzionamento.
Articolo 16
1. Il carattere di pubblica utilità è riconosciuto all'occorrenza in conformità alle legislazioni nazionali, con gli effetti derivanti dalle disposizioni di queste ultime relativamente all'espropriazione per causa di pubblica utilità, alle acquisizioni di immobili necessari per l'insediamento delle strutture dell'Organizzazione, subordinatamente all'accordo dei governi interessati. La procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità potrà essere esperita dalle autorità competenti dello stato in questione, in conformità alla sua legislazione nazionale, allo scopo di acquisire tali immobili in difetto di accordo amichevole.
2. Nel territorio delle Parti contraenti dove non esista la procedura di cui al paragrafo precedente, l'Organizzazione può avvalersi delle procedure di acquisizione forzata utilizzabili a vantaggio dell'aviazione civile e delle telecomunicazioni.
3. Le Parti contraenti riconoscono all'Organizzazione, per le opere e i servizi istituiti per suo conto nei loro rispettivi territori, il beneficio dell'applicazione delle normative nazionali relative alle limitazioni del diritto di proprietà immobiliare eventualmente esistenti nell'interesse pubblico, a favore dei servizi nazionali per lo stesso oggetto, e in particolare di quelle concernenti le servitù di pubblica utilità.
4. L'Organizzazione sosterrà le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, compreso l'ammontare dovuto conformemente alla legislazione dello stato nel cui territorio sono situati gli immobili.
Articolo 17
Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.2(b), l'Agenzia applica i regolamenti in vigore nei territori delle Parti contraenti e negli spazi aerei per i quali esse sono incaricate dell'erogazione di servizi di navigazione aerea, in virtù di accordi internazionali di cui sono parti contraenti.
Articolo 18
Nell'esercizio dei compiti di cui all'Articolo 2.2(b), ed entro i limiti dei diritti conferiti ai servizi del traffico aereo, l'Agenzia impartisce ai comandanti degli aeromobili tutte le istruzioni necessarie. Essi sono tenuti a conformarvisi, tranne nei casi di forza maggiore previsti dai regolamenti di cui all'articolo che precede.
Articolo 19
1. Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1(e), l'Organizzazione determina, in conformità alle condizioni generali di cui all'Articolo 7.2(d), la normativa necessaria e la comunica agli esercenti di aeromobili e ai servizi di navigazione aerea interessati. Le Parti contraenti si assicurano che gli esercenti di aeromobili, i comandanti di aeromobili e i servizi di navigazione aerea interessati si attengano a tale normativa, salvo per motivi cogenti di sicurezza.
2. L'osservanza delle condizioni generali e della normativa di cui al paragrafo 1 che precede da parte dei servizi di navigazione aerea di una Parte contraente è di sua esclusiva responsabilità.
3. Su richiesta dell'Organizzazione, in caso di mancata osservanza, da parte di un esercente di aeromobile o di un comandante, delle condizioni generali o della normativa di cui al paragrafo 1 che precede, l'azione giudiziaria nei confronti del trasgressore può essere promossa:
(a) dalla Parte contraente, se l'infrazione è stata constatata nel suo territorio;
(b) dall'Organizzazione, conformemente alle fattispecie di competenza indicate dall'Articolo 35, con l'accordo della Parte contraente dove è da promuovere l’azione giudiziaria.
4. Le Parti contraenti sono tenute a incorporare nella loro legislazione nazionale disposizioni atte ad assicurare l'osservanza delle condizioni generali di cui all'Articolo 7.2(d).
Articolo 20
Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1(e) e, se del caso, di cui all'Articolo 2.2(b), le infrazioni alla normativa della navigazione aerea commesse nello spazio aereo in cui l'Agenzia espleta tali compiti sono constatate con processo verbale da funzionari all'uopo debitamente autorizzati dall'Agenzia, fatto salvo il diritto riconosciuto dalle legislazioni nazionali ai funzionari delle Parti contraenti di constatare infrazioni della stessa natura. I processi verbali suddetti hanno dinanzi ai tribunali nazionali lo stesso valore di quelli redatti dai funzionari nazionali abilitati a constatare infrazioni della stessa natura.
Articolo 21
1. La diffusione di pubblicazioni e altri materiali informativi ad opera dell'Organizzazione o a questa destinati e relativi alle sue attività ufficiali non è soggetta ad alcuna limitazione.
2. Per le sue comunicazioni ufficiali e il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'Organizzazione beneficia di un trattamento altrettanto favorevole di quello concesso da ciascuna Parte contraente a organizzazioni internazionali analoghe.
Articolo 22
1. L'Organizzazione è esonerata, nel territorio delle Parti contraenti, da tutti i diritti, imposte e oneri relativi alla sua costituzione, scioglimento o liquidazione.
2. L'Organizzazione è esonerata da tutti i diritti, imposte e oneri dovuti per l'acquisizione di beni immobili necessari per l'adempimento del suo mandato.
3. Essa è esonerata da tutte le imposte dirette che possano applicarsi ad essa stessa, nonché ai suoi beni, al suo patrimonio e al suo reddito.
4. L'Organizzazione è esonerata dai prelievi fiscali indiretti conseguenti all'emissione di prestiti, e di cui essa sia direttamente debitrice.
5. Essa è esonerata da ogni imposta di carattere eccezionale o discriminatorio.
6. Gli esoneri previsti dal presente articolo non si applicano alle imposte e tasse percepite a titolo di remunerazione per servizi di utilità generale.
Articolo 23
1. L'Organizzazione è esonerata da tutti i diritti doganali e tasse o canoni di effetto equivalente, che non siano canoni a fronte di servizi resi, ed è esentata da ogni divieto o restrizione relativamente all'importazione o all'esportazione di materiali, attrezzature, forniture e altri oggetti importati per uso ufficiale dell'Organizzazione e destinati agli immobili e alle strutture dell'Organizzazione o al suo funzionamento.
2. Le merci così importate non possono essere vendute, prestate o cedute né a titolo gratuito né a titolo oneroso nel territorio della Parte contraente in cui sono state introdotte, salvo alle condizioni fissate dal governo della Parte contraente interessata.
3. Potranno essere prese tutte le misure di controllo giudicate utili per assicurare che i materiali, le attrezzature, le forniture e altri oggetti indicati al paragrafo 1, importati e destinati all'Organizzazione, siano stati effettivamente consegnati alla stessa ed effettivamente utilizzati per gli immobili e le strutture ufficiali o per il suo funzionamento.
4. L'Organizzazione è inoltre esonerata da ogni diritto doganale ed esentata da ogni divieto o restrizione relativamente all'importazione o esportazione delle pubblicazioni previste dall'Articolo 13 dello Statuto allegato.
Articolo 24
1. L'Organizzazione può detenere tutte le divise ed avere conti in tutte le valute necessarie all'esecuzione delle operazioni richieste dal suo oggetto.
2. Le Parti contraenti s'impegnano ad accordare all'Organizzazione le autorizzazioni necessarie per effettuare, secondo le modalità previste dai regolamenti nazionali e dagli accordi internazionali applicabili, ogni movimento di fondi richiesto dalla costituzione e dall'attività dell'Organizzazione, ivi compresi l'emissione e il servizio di prestiti, ove l'emissione di questi ultimi sia stata autorizzata dal governo della Parte contraente interessata.
Articolo 25
1. L'Agenzia può ricorrere alla collaborazione di persone qualificate, cittadine delle Parti contraenti.
2. I membri del personale dell'Organizzazione e i famigliari che vivono con loro beneficiano delle eccezioni alle disposizioni restrittive dell'immigrazione e che disciplinano la registrazione degli stranieri, generalmente riconosciute ai membri del personale di organizzazioni internazionali analoghe.
3. (a) Nei periodi di crisi internazionale, le Parti contraenti accordano ai membri del personale dell'Organizzazione e ai famigliari che vivono con loro le stesse agevolazioni per il rimpatrio riconosciute al personale delle altre organizzazioni internazionali.
(b) Le disposizioni del capoverso (a) che precede non incidono sugli obblighi del personale nei confronti dell'Organizzazione.
4. Alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non può esser fatta eccezione salvo per motivi di ordine pubblico, di sicurezza e di sanità pubblica.
5. I membri del personale dell'Organizzazione:
(a) godono della franchigia da diritti e tasse doganali, che non siano canoni o tasse a fronte di servizi resi, per l'importazione di effetti personali, mobilio e altre suppellettili domestiche usate, che essi portano dall'estero al momento del loro primo insediamento nel territorio in questione, e per la riesportazione di questi stessi effetti, mobilio e suppellettili all'atto della cessazione delle loro funzioni;
(b) possono, all'atto dell'assunzione delle loro funzioni nel territorio di una delle Parti contraenti, importare temporaneamente in franchigia la loro automobile personale e successivamente, non oltre la fine del loro periodo di servizio, riesportare il veicolo in franchigia, fatte salve, in entrambi i casi, le eventuali condizioni che il governo della Parte contraente interessata ritiene di dover applicare al caso singolo;
(c) godono dell'inviolabilità per tutte le loro carte e documenti ufficiali.
6. Non è fatto obbligo alle Parti contraenti di concedere ai propri cittadini le agevolazioni previste dai commi (a) e (b) del paragrafo 5 che precede.
7. Il Direttore generale dell'Agenzia, oltre ai privilegi, alle esenzioni e alle agevolazioni previste per il personale dell'Organizzazione, gode dell'immunità dalla giurisdizione per i suoi atti, comprese le parole dette o scritte, compiuti nell'esercizio delle sue funzioni; tale immunità non si applica in caso d'infrazioni alle norme della circolazione stradale o in caso di danni causati da un veicolo di sua appartenenza o da lui guidato.
8. I governi interessati adottano ogni provvedimento necessario per garantire la libertà di trasferimento degli stipendi netti.
Articolo 26
I rappresentanti delle Parti contraenti nell'esercizio delle loro funzioni nonché nel corso dei loro viaggi verso e dal luogo di riunione godono dell'inviolabilità per tutte le loro carte e documenti ufficiali.
Articolo 27
In virtù del suo regime di previdenza sociale, l'Organizzazione, il Direttore generale e il personale dell'Organizzazione sono esonerati da ogni contributo obbligatorio da versare agli enti nazionali di previdenza sociale, fatti salvi gli accordi esistenti fra l'Organizzazione e le Parti contraenti all'entrata in vigore del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997.
Articolo 28
1. La responsabilità contrattuale dell'Organizzazione è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.
2. Per quanto concerne la responsabilità non contrattuale, l'Organizzazione deve risarcire i danni causati per colpa dei suoi organi o dei suoi dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, nella misura in cui tali danni sono loro imputabili. La disposizione che precede non esclude il diritto ad altri risarcimenti a norma del diritto nazionale delle Parti contraenti.
Articolo 29
1. (a) Le strutture dell'Organizzazione sono inviolabili. Gli immobili e il patrimonio dell'Organizzazione sono immuni da qualsiasi requisizione, esproprio o confisca.
(b) Gli archivi dell’Organizzazione e tutti gli atti e documenti ufficiali di sua proprietà sono inviolabili in qualsiasi luogo si trovino.
2. Gli immobili e il patrimonio dell'Organizzazione non possono essere oggetto di sequestro o di provvedimenti di esecuzione forzata, salvo a seguito di decisione giudiziaria. Tale decisione giudiziaria non può essere presa senza che l'Organizzazione sia stata informata con congruo preavviso del procedimento in questione e senza che abbia potuto disporre di mezzi adeguati per sviluppare la propria difesa. Le strutture dell'Organizzazione non possono comunque essere oggetto di sequestro o di provvedimenti di esecuzione forzata.
3. Tuttavia, per consentire l'effettuazione delle indagini giudiziarie e assicurare l'esecuzione delle decisioni giudiziarie nel rispettivo territorio, le autorità competenti dello Stato in cui l'Organizzazione ha sede, nonché degli altri stati in cui sono situati strutture e archivi dell'Organizzazione, hanno accesso a tali strutture e archivi dopo averne informato il Direttore generale dell'Agenzia.
Articolo 30
1. L'Organizzazione collabora in ogni momento con le autorità competenti delle Parti contraenti allo scopo di facilitare la buona amministrazione della giustizia, di assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e di evitare ogni abuso al quale potrebbero dar luogo i privilegi, le immunità, le esenzioni o le agevolazioni indicate nella presente Convenzione.
2. L'Organizzazione facilita, nella misura del possibile, l'esecuzione di lavori di pubblico interesse da realizzare nel territorio delle Parti contraenti all'interno o in prossimità degli immobili che le sono stati destinati.
Articolo 31
Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1(e) e, se del caso, all'Articolo 2.2(b), l'Agenzia dovrà rispettare come vincolanti gli accordi internazionali e i regolamenti nazionali relativi all'accesso, al sorvolo e alla sicurezza del territorio delle Parti contraenti interessate, e adottare ogni provvedimento necessario alla loro applicazione.
Articolo 32
Nell'esecuzione dei compiti di cui all'Articolo 2.1(e) e, se del caso, all'Articolo 2.2(b), l'Agenzia è tenuta a dare alle Parti contraenti che ne fanno richiesta tutte le informazioni, relative agli aeromobili, di cui è a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni relative allo spazio aereo della Parte contraente interessata, al fine di consentire alle Parti contraenti interessate di controllare l'applicazione degli accordi internazionali e dei regolamenti nazionali.
Articolo 33
Le Parti contraenti riconoscono la necessità per l'Agenzia di raggiungere un proprio equilibrio finanziario e s'impegnano a metterle a disposizione adeguati mezzi finanziari nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla presente Convenzione e dallo Statuto dell'Agenzia di cui all’Allegato I.
Articolo 34
1. Eventuali controversie che insorgano fra due o più Parti contraenti, ovvero tra una o più Parti contraenti e l'Organizzazione, in relazione all'interpretazione, applicazione o esecuzione della presente Convenzione, in particolare in relazione alla sua esistenza, validità o risoluzione, e che non possano essere risolte entro un termine di sei mesi con trattative dirette o in altro modo, sono sottoposte all’arbitrato della Corte permanente di arbitrato (PCA) dell'Aia, in conformità con il Regolamento facoltativo di arbitrato di tale Corte.
2. Il numero degli arbitri è fissato a tre.
3. Sede dell'arbitrato è L'Aia. L'ufficio internazionale della Corte permanente di arbitrato funge da cancelleria e fornisce i servizi amministrativi indicati dalle istruzioni della Corte permanente di arbitrato.
4. Le decisioni della Corte permanente di arbitrato sono vincolanti per le Parti contendenti.
Articolo 35
1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'Allegato IV per il recupero forzato dei canoni di rotta, le corti delle Parti contraenti hanno competenza esclusiva per giudicare delle controversie tra l'Organizzazione, rappresentata dal Direttore generale, e una qualsiasi persona fisica o giuridica, in relazione all'applicazione degli atti dell'Organizzazione.
2. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’Allegato IV per il recupero forzato dei canoni di rotta, l'azione viene promossa nella Parte contraente:
(a) dove il convenuto ha la residenza o la sede legale;
(b) dove il convenuto ha la sua sede commerciale, se il suo luogo di residenza o la sua sede legale non sono situati nel territorio di una Parte contraente;
(c) in assenza delle fattispecie di competenza territoriale di cui ai commi (a) e (b) che precedono, dove il convenuto possiede dei beni;
(d) in assenza delle fattispecie di competenza territoriale di cui ai commi da (a) a (c) che precedono, dove EUROCONTROL ha la sua sede.
Articolo 36
1. Gli emendamenti apportati, conformemente alle condizioni previste dalla presente Convenzione, allo Statuto dell'Agenzia costituente l'Allegato I e agli Articoli 16 e ss. delle disposizioni relative al sistema comune dei canoni di rotta costituente l'Allegato IV, sono validi e hanno effetto nel territorio delle Parti contraenti.
2. Le disposizioni fiscali costituenti l'Allegato III e gli Articoli 1-15 delle disposizioni relative al sistema comune dei canoni di rotta che figurano nell’Allegato IV non possono essere modificati dall’Assemblea generale.
3. Ogni Parte contraente è vincolata dall'Allegato IV per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Tale termine quinquennale è tacitamente prorogato per ulteriori termini di cinque anni. La Parte contraente che abbia notificato all'Assemblea generale in forma scritta, almeno due anni prima della scadenza del periodo quinquennale, di non acconsentire alla proroga, cessa di essere vincolata dall'Allegato IV alla scadenza del periodo quinquennale in corso.
4. I diritti e gli obblighi della Parte contraente che recede possono essere definiti, se del caso, in un accordo speciale stipulato fra la stessa e l'Organizzazione.
Tale accordo deve essere approvato all’unanimità dall’Assemblea generale, con l’astensione dal voto della Parte contraente che recede.
5. La Parte contraente non più vincolata dall'Allegato IV può in qualsiasi momento fare richiesta scritta all'Assemblea generale per essere nuovamente soggetta agli obblighi dell'Allegato IV. La Parte contraente in questione è nuovamente vincolata dall'Allegato IV sei mesi dopo la data in cui l'Assemblea generale ha accolto la sua richiesta, all’unanimità dei voti espressi dalle Parti contraenti che partecipano al sistema comune. La Parte contraente in questione è vincolata dall'Allegato IV per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui è tornata ad essere soggetta al vincolo. Tale termine è tacitamente prorogato alle stesse condizioni di cui al paragrafo 3 che precede.
Articolo 37
Le Parti contraenti s'impegnano a far sì che all'Agenzia siano applicate le vigenti disposizioni di legge intese a salvaguardare la continuità dei servizi di interesse pubblico necessari per il buon funzionamento dei servizi operativi.
Articolo 38
1. La presente Convenzione, così come emendata dal Protocollo del 12 febbraio 1981 e successivamente dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, è prorogata a tempo indeterminato.
2. Dopo che la Convenzione, così prorogata, sarà stata in vigore per vent'anni, ciascuna Parte contraente può far cessare l'applicazione della Convenzione per quel che la concerne, dando notifica scritta in tal senso al governo del Regno del Belgio, che provvede ad informarne i governi degli altri Stati contraenti.
La decisione di recesso dispiega i suoi effetti alla fine dell'anno successivo a quello in cui è stata data la notifica di recesso, sempreché entro tale data sia stato concluso l'accordo speciale di cui al paragrafo 3 che segue. In difetto, la decisione di recesso dispiega i suoi effetti alla data indicata nel citato accordo speciale.
3. I diritti e gli obblighi, in particolare quelli di natura finanziaria, della Parte contraente che recede sono definiti in un accordo speciale concluso tra questa e l'Organizzazione.
Tale accordo deve essere approvato all'unanimità dei voti espressi dall'Assemblea Generale, con l'astensione dal voto della Parte contraente che recede.
4. L'Organizzazione può essere disciolta se il numero delle Parti contraenti scende a meno del 50% delle Parti firmatarie del citato Protocollo del 1997, con decisione presa dall'Assemblea Generale all’unanimità dei voti espressi.
5. Se in applicazione di quanto sopra l'Organizzazione è disciolta, la sua personalità e capacità giuridica, ai sensi dell'Articolo 4, continuano a sussistere ai fini della liquidazione.
Articolo 39
1. L'adesione alla presente Convenzione, così come emendata dal Protocollo del 12 febbraio 1981 e dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, da parte di uno stato non firmatario di quest’ultimo Protocollo, è subordinata all'accordo dell'Assemblea Generale deliberato all'unanimità dei voti espressi.
2. La decisione di accettare l'adesione è notificata allo stato non firmatario dal Presidente dell'Assemblea Generale.
3. Lo strumento di adesione è depositato presso il governo del Regno del Belgio, che ne informa i governi degli altri stati firmatari e aderenti.
4. L'adesione ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione.
Articolo 40
1. L’adesione alla presente Convenzione, così come emendata dal Protocollo del 12 febbraio 1981 e dal Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997, è aperta alle organizzazioni regionali d’integrazione economica ai termini e alle condizioni da convenirsi tra le Parti contraenti e quelle organizzazioni delle quali uno o più Stati firmatari sono membri, termini e condizioni che faranno oggetto di un Protocollo aggiuntivo alla Convenzione.
2. Lo strumento di adesione è depositato presso il governo del Regno del Belgio, che ne informa le altre Parti.
3. L’adesione di un’organizzazione regionale d’integrazione economica ha effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo al deposito dello strumento di adesione, sempreché il Protocollo aggiuntivo di cui al comma 1 sia entrato in vigore.
Il presente disposto coordinato della Convenzione e i suoi Allegati sono redatti nelle lingue tedesca, inglese, bulgara, croata, danese, spagnola, francese, greca, ungherese, italiana, neerlandese, norvegese, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, ceca e turca. In virtù della clausola finale della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, della clausola finale del Protocollo del 12 febbraio 1981 che ha modificato tale Convenzione, e della clausola finale del Protocollo aperto alla firma a Bruxelles nel 1997 che coordina tale Convenzione a seguito delle varie modifiche intervenute, in caso di discrepanze fra i diversi testi fa fede quello in lingua francese.
ALLEGATO I
STATUTO DELL'AGENZIA
Statuto dell’Agenzia
Articolo 1
1. L'Agenzia è l'organo incaricato di conseguire gli obiettivi e di eseguire i compiti indicati nella Convenzione o fissati dall'Assemblea Generale o dal Consiglio e dai loro organi sussidiari. Essa prende l’iniziativa di formulare, e sottoporre agli organi competenti, proposte in materia di esercizio delle diverse funzioni e di esecuzione dei vari compiti demandati a tali organi, nonché in materia di altri compiti delegati all’Organizzazione. Essa presta inoltre assistenza all'Assemblea Generale e al Consiglio, e ai loro organi sussidiari, per l'espletamento delle loro funzioni di supervisione.
2. Nell'espletamento dei suoi compiti, l'Agenzia può farsi assistere ove necessario da esperti civili e militari designati dagli Stati o dalle organizzazioni dei fornitori di servizi interessate.
3. L'Agenzia funge da fulcro della cooperazione e del coordinamento intergovernativi nel campo della navigazione aerea. Essa presenta proposte e fornisce il sostegno necessario per la convergenza verso un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo.
4. In particolare, essa fornisce servizi normativi, informativi, di sostegno e di consulenza alle Parti contraenti, nonché, sulla base di accordi conclusi a norma dell'Articolo 2 della Convenzione, a organizzazioni internazionali riconosciute e agli stati non contraenti.
5. In particolare, l’Agenzia:
(a) coordina i piani di attuazione delle Parti contraenti, per garantire la convergenza verso un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo;
(b) esamina, nel campo della navigazione aerea, questioni che sono allo studio dell’Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale (ICAO) e di altre organizzazioni internazionali competenti per l’aviazione civile, e coordina e presenta emendamenti ai documenti ICAO;
(c) elabora proposte di pianificazione dettagliata per l’armonizzazione e l’integrazione dei servizi e dei sistemi di traffico aereo, in particolare per le componenti di terra e di aria dei sistemi di navigazione aerea delle Parti contraenti, al fine di istituire un sistema europeo uniforme di gestione del traffico aereo;
(d) elabora proposte relative al meccanismo di pianificazione e di organizzazione strategica delle rotte e delle strutture di supporto dello spazio aereo, in coordinamento con gli esperti civili e militari designati dagli stati;
(e) elabora proposte per l’armonizzazione dei regolamenti dei servizi europei di traffico aereo, formula politiche coordinate o comuni per migliorare la gestione del traffico aereo negli aeroporti e loro dintorni e contribuisce a incrementare l’efficienza e la flessibilità nell’utilizzo dello spazio aereo da parte degli utenti civili e militari;
(f) presenta proposte e svolge un ruolo consultivo per tutti gli aspetti di politica e di pianificazione. Il suo ambito d’intervento non si limita alla gestione del traffico aereo in rotta, ma si estende fino al conseguimento di un approccio integrato
“gate to gate” alla gestione del traffico aereo. Nell’elaborazione delle sue proposte l’Agenzia si fa assistere da esperti nazionali;
(g) studia e promuove misure atte a migliorare l’economicità e l’efficienza nel campo della navigazione aerea;
(h) elabora criteri, procedure e metodi comuni che garantiscano la massima efficienza e qualità dei sistemi di gestione del traffico aereo e dei relativi servizi;
(i) coordina i programmi di ricerca, sviluppo, prova e valutazione (RDTE) delle organizzazioni nazionali di gestione del traffico aereo, con compiti anche di raccolta e diffusione dei risultati;
(j) realizza studi,prove e lavori di ricerca applicata comuni, oltre ad altri sviluppi tecnici;
(k) definisce, progetta, elabora, convalida e organizza l’attuazione di un sistema uniforme per la gestione del traffico aereo europeo, sotto l’egida del Consiglio.
6. Nell’assicurare i servizi di navigazione aerea, l’Agenzia ha come mandato:
(a) di evitare le collisioni tra aeromobili;
(b) di assicurare lo svolgimento ordinato e rapido del traffico aereo;
(c) di fornire i consigli e le informazioni utili all’esecuzione sicura ed efficace dei voli;
(d) di allertare gli organi competenti in caso di aeromobili necessitanti di servizi di ricerca e soccorso, prestando a tali organi l’assistenza necessaria.
7. L’Agenzia opera in stretta collaborazione con le organizzazzioni degli utenti al fine di soddisfare nel modo più efficiente ed economico possibile i bisogni dell’aviazione civile. Essa opera in stretta collaborazione con le autorità militari per soddisfare nelle stesse condizionile esigenze specifiche dell’aviazione militare.
8. Per espletare il suo mandato l’Agenzia può, tra l’altro, costruire ed utilizzare gli edifici e le installazioni di cui necessita. Tuttavia, al fine di evitare duplicazioni, essa si avvale dei servizi tecnici nazionali ed utilizza le strutture nazionali esistenti ogni qualvolta ciò sia giustificato sul piano tecnico ed economico.
Articolo 2
1. Restando salvi i poteri conferiti all’Assemblea Generale e al Consiglio, l’Agenzia è amministrata da un Direttore generale che gode di ampia autonomia gestionale per l’attuazione, l’utilizzazione e la conduzione efficiente delle risorse tecniche, finanziarie e umane a sua disposizione. Egli ha facoltà di prendere tutte le iniziative che ritiene necessarie per l’adempimento dei suoi obblighi.
2. Tuttavia, il Direttore generale deve, per sottoporli all’approvazione del Consiglio in conformità con le disposizioni della Convenzione:
(a) elaborare programmi di lavoro annuali e quinquennali, indicando l'impatto sulle tendenze dei costi e dei tassi unitari;
(b) redigere il piano finanziario quinquennale e il bilancio preventivo, comprendente gli obblighi finanziari, nonché, come previsto dall'Allegato IV, i tassi unitari e le tariffe;
(c) presentare al Consiglio una relazione annuale sulle attività e la situazione finanziaria dell'Organizzazione;
(d) presentare i principi che regolano la struttura generale dell'Agenzia, i particolari di tale struttura essendo ambito di competenza esclusiva del Direttore generale.
3. Inoltre, il Direttore generale:
(a) presenta rapporti a intervalli regolari e richiede le istruzioni del Consiglio ogni qualvolta gli obiettivi rischino di non essere raggiunti, le scadenze o i tetti finanziari rischino di essere superati, o in caso di modifiche sostanziali dei programmi;
(b) negozia gli accordi di cui all'Articolo 2 della Convenzione, nel quadro delle direttive emanate dal Consiglio.
Articolo 3
Il Direttore generale redige e sottopone all'approvazione del Consiglio il regolamento degli appalti riguardante:
(a) l'assegnazione di appalti per la fornitura di beni e servizi all'Organizzazione;
(b) la fornitura di beni e servizi da parte dell'Organizzazione;
(c) la vendita o la cessione di beni superflui.
Articolo 4
Il Direttore generale redige e sottopone all'approvazione del Consiglio il regolamento finanziario che fissa, in particolare, le condizioni per il versamento dei contributi nazionali nonché le condizioni del ricorso al prestito da parte dell'Agenzia, ed inoltre assicura la corretta gestione finanziaria, comprendente la revisione dei conti interna.
Articolo 5
1. Fermo il diritto delle Parti contraenti di presentare proposte, il Direttore generale elabora e sottopone all'approvazione del Consiglio lo statuto del personale dell'Agenzia:
(a) esso deve contenere, in particolare, disposizioni relative alla nazionalità del personale, a procedure e principi di selezione e reclutamento, alla scala retributiva, alle pensioni, alle imposte interne, alle incompatibilità, al segreto professionale e alla continuità del servizio;
(b) il personale dell'Agenzia deve essere reclutato fra i cittadini delle Parti contraenti. Cittadini di stati non contraenti possono essere assunti nel quadro degli accordi previsti dall'Articolo 2.3 della Convenzione, ovvero in casi eccezionali, su decisione debitamente motivata del Direttore generale.
2. Il tribunale amministrativo dell'Organizzazione internazionale del lavoro ha competenza esclusiva per giudicare delle controversie tra l'Organizzazione e il personale dell'Agenzia, con esclusione di ogni altra giurisdizione, nazionale o internazionale.
Articolo 6
1. Il Direttore generale è nominato per un mandato di cinque anni dall'Assemblea Generale a maggioranza ponderata, purché tale maggioranza raggiunga i tre quarti dei voti ponderati espressi, secondo la ponderazione prevista all'Articolo 11 della Convenzione, e purché votino almeno i tre quarti delle Parti contraenti. Il suo mandato è rinnovabile per una sola volta, con le stesse modalità. Lo statuto del Direttore generale deve essere approvato dal Consiglio.
2. Il Direttore generale rappresenta l'Organizzazione in giudizio e a tutti gli effetti civilistici.
3. Inoltre, in conformità con le politiche adottate dall'Assemblea generale e dal Consiglio, il Direttore generale:
(a) può assumere e licenziare il personale in conformità con lo statuto del personale; la nomina a funzioni di livello A1 e A2, per un normale mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta, è soggetta all'approvazione del Consiglio;
(b) può contrarre prestiti alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario e nei limiti fissati a tal fine dal Consiglio;
(c) può stipulare contratti alle condizioni stabilite dal regolamento per la stipula dei contratti di cui all'Articolo 3 e nei limiti fissati a tal fine dal Consiglio;
(d) redige e presenta al Consiglio per approvazione il regolamento sulla protezione dei dati di cui all’Articolo 7.2(l) della Convenzione;
(e) elabora e sottopone all’approvazione del Consiglio le regole e le procedure applicabili alle norme, specifiche e pratiche relative ai sistemi e ai servizi di gestione del traffico aereo.
4. Il Direttore generale può espletare queste funzioni senza interpellare preventivamente il Consiglio, ma lo tiene comunque informato di tutti i provvedimenti presi in virtù dei suddetti poteri.
5. Il Consiglio stabilisce le condizioni alle quali il Direttore generale può essere sostituito in caso di impedimento.
Articolo 7
1. Le entrate e le uscite devono essere in pareggio nel bilancio preventivo. Per ogni esercizio finanziario deve essere predisposto un preventivo delle entrate e delle uscite dell'Agenzia.
2. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre.
3. Il Direttore generale sottopone la bozza del bilancio preventivo e la bozza del piano finanziario quinquennale all'approvazione del Consiglio non oltre il 31 ottobre dell'anno precedente.
Articolo 8
1. L'Organizzazione può prendere a prestito sui mercati finanziari internazionali le risorse necessarie all'espletamento dei suoi compiti.
2. L'Organizzazione può emettere prestiti sui mercati finanziari di una Parte contraente nel quadro della legislazione nazionale applicabile all'emissione di prestiti interni, ovvero, in mancanza di tale legislazione, con l'accordo della Parte contraente.
3. Il regolamento finanziario fissa le procedure secondo le quali l'Organizzazione contrae e rimborsa i prestiti.
4. In ciascun bilancio preventivo e in ciascun piano finanziario quinquennale è indicato l'importo massimo dei prestiti che l'Organizzazione può assumere nel corso degli anni oggetto di tale bilancio e di tale piano finanziario quinquennale.
5. Per le questioni previste dal presente articolo, l'Organizzazione agisce in accordo con le autorità competenti delle Parti contraenti o con le loro banche di emissione.
Articolo 9
Il bilancio preventivo e il piano finanziario quinquennale possono essere riveduti nel corso dell'esercizio finanziario, qualora le circostanze lo esigano, secondo le modalità previste per la loro predisposizione e approvazione.
Articolo 10
1. Le scritture contabili relative a tutte le entrate e le spese di bilancio dell'Agenzia, nonché la gestione finanziaria dell'Agenzia sono verificate ogni anno da un Audit Board.
2. L’Audit Board è assistito nel suo compito da revisori esterni. La società esterna di revisione è nominata dal Consiglio per un mandato di tre anni, conformemente all'Articolo 7.2(f) della Convenzione.
3. La verifica svolta dall’Audit Board, con l’assistenza dei revisori esterni, ha lo scopo di accertare la regolarità delle entrate e delle uscite e di assicurare una sana gestione finanziaria. Alla chiusura di ogni esercizio finanziario, l’Audit Board presenta al Consiglio una relazione con allegate le osservazioni dell'Agenzia. Il Consiglio ha facoltà di ordinare all'Agenzia di prendere gli opportuni provvedimenti raccomandati nella relazione di audit, in conformità all'Articolo 7.2(a) della Convenzione.
4. E' compito dell’Audit Board assicurarsi che sia adottato nell'Agenzia un adeguato meccanismo di controllo interno, conforme alla prassi ed a corretti principi gestionali.
5. L’Audit Board ha facoltà di verificare altri aspetti finanziari riguardanti l'Agenzia, in conformità con il proprio mandato.
Articolo 11
1. I servizi dell'Agenzia possono essere oggetto di ispezioni tecniche e amministrative, su richiesta del Consiglio, che può agire di sua iniziativa o su richiesta del Direttore generale.
2. Tali ispezioni sono effettuate da funzionari delle amministrazioni delle Parti contraenti, con l'assistenza di esterni, ove necessario. Ogni commissione d'ispezione è composta da almeno due persone di nazionalità diversa e dovrebbe comprendere, per quanto possibile, una persona che ha partecipato a un'ispezione precedente
Articolo 12
Il Consiglio determina le lingue di lavoro dell'Agenzia.
Articolo 13
L'Agenzia procede alle pubblicazioni necessarie per il suo funzionamento.
Articolo 14
Tutte le bozze di emendamento dello Statuto sono da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale secondo le disposizioni dell'Articolo 6.1(d) della Convenzione.
ALLEGATO II
REGIONI D'INFORMAZIONE DI VOLO
Regioni d'Informazione di Volo
Repubblica Federale di Germania
Regione superiore d'informazione di volo Berlin Regione superiore d'informazione di volo Hannover Regione superiore d'informazione di volo Rhein Regione d'informazione di volo Bremen
Regione d'informazione di volo Düsseldorf Regione d'informazione di volo Frankfurt Regione d'informazione di volo München Regione d'informazione di volo Berlin
Repubblica d'Austria
Regione d'informazione di volo Wien
Regno del Belgio - Granducato di Lussemburgo
Regione superiore d'informazione di volo Bruxelles Regione d'informazione di volo Bruxelles
Repubblica di Bulgaria
Regione d’informazione di volo Sofia Regione d’informazione di volo Varna
Repubblica di Cipro
Regione d'informazione di volo Nicosia Repubblica di Croazia
Regione d'informazione di volo di Zagreb Regno di Danimarca
Regione d'informazione di volo København Regno di Spagna
Regione superiore d'informazione di volo Madrid Regione d'informazione di volo Madrid
Regione superiore d'informazione di volo Barcelona Regione d'informazione di volo Barcelona
Regione superiore d'informazione di volo Xxxxx Canarias Regione d'informazione di volo Xxxxx Canarias
Repubblica francese - Principato di Monaco (*)
Regione superiore d'informazione di volo France Regione d'informazione di volo Paris
Regione d'informazione di volo Brest Regione d'informazione di volo Bordeaux Regione d'informazione di volo Marseille (*) Regione d'informazione di volo Reims
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Regione superiore d'informazione di volo Scottish Regione d'informazione di volo Scottish
Regione superiore d'informazione di volo London Regione d'informazione di volo London
Repubblica ellenica
Regione superiore d'informazione di volo Athinai Regione d'informazione di volo Athinai
Repubblica d'Ungheria
Regione d'informazione di volo Budapest Irlanda
Regione superiore d'informazione di volo Xxxxxxx Xxxxxxx d'informazione di volo Xxxxxxx
Regione di transizione oceanica di Xxxxxxx, delimitata dalle seguenti coordinate: 51° Nord 15° Ovest, 51° Nord 8° Ovest, 48° 30' Nord 8° Ovest, 49° Nord 15° Ovest, 51° Nord 15° Ovest a livello di volo 55 e oltre
Repubblica italiana
Regione superiore d'informazione di volo Milano Regione superiore d'informazione di volo Roma Regione superiore d'informazione di volo Brindisi Regione d'informazione di volo Milano
Regione d'informazione di volo Roma Regione d'informazione di volo Brindisi
Repubblica di Malta
Regione d'informazione di volo Malta Regno di Norvegia
Regione superiore d'informazione di volo Oslo Regione superiore d'informazione di volo Stavanger Regione superiore d'informazione di volo Trondheim Regione superiore d'informazione di volo Bodø Regione d'informazione di volo Oslo
Regione d'informazione di volo Stavanger Regione d'informazione di volo Trondheim
Regione d'informazione di volo Bodø
Regione oceanica d'informazione di volo Bodø Regno dei Paesi Bassi
Regione d'informazione di volo Amsterdam Repubblica portoghese
Regione superiore d'informazione di volo Lisboa Regione d'informazione di volo Lisboa
Regione d'informazione di volo Santa Xxxxx Romania
Regione d'informazione di volo di Bucuresti Repubblica slovacca
Regione d’informazione di volo Bratislava Repubblica slovena
Regione d'informazione di volo Ljubljana Regno di Svezia
Regione superiore d'informazione di volo Malmö Regione superiore d'informazione di volo Stockholm Regione superiore d'informazione di volo Sundsvall Regione d'informazione di volo Malmö
Regione d'informazione di volo Stockholm Regione d'informazione di volo Sundsvall
Confederazione elvetica
Regione superiore d'informazione di volo Svizzera Regione d'informazione di volo Svizzera
Repubblica ceca
Regione d'informazione di volo di Praha Repubblica di Turchia
Regione d'informazione di volo Ankara Regione d'informazione di volo Istanbul
ALLEGATO III
DISPOSIZIONI FISCALI
Disposizioni fiscali
Articolo 1
1. Restando salvi gli esoneri previsti dagli Articoli 22 e 23 della Convenzione, qualora l'Organizzazione, nell'espletamento delle sue attività ufficiali, effettui acquisti di beni o utilizzi servizi di valore consistente, sui quali gravino o siano stati pagati diritti, imposte o tasse indiretti (ivi compresi diritti, imposte o tasse applicati all'atto dell'importazione e diversi da quelli previsti dall'Articolo 23.1 della Convenzione), i governi degli Stati membri sono tenuti a prendere, nella misura del possibile, adeguati provvedimenti che annullino per l'Organizzazione l'onere di tali diritti, imposte e tasse, procedendo ad un adeguamento dei contributi finanziari a favore dell'Organizzazione ovvero all'esonero dell'Organizzazione dal pagamento di tali diritti, imposte e tasse o al rimborso degli stessi.
2. Riguardo a pagamenti che l'Organizzazione debba effettuare a favore di Stati membri per investimenti realizzati da questi Stati, e nella misura in cui il relativo costo debba essere rimborsato dall'Organizzazione, gli Stati in questione faranno in modo che l'estratto conto presentato all'Organizzazione sia al netto di diritti, imposte e tasse dalle quali l'Organizzazione sarebbe stata esente, o che le sarebbero stati rimborsati o che sarebbero stati oggetto di un adeguamento dei contributi finanziari a favore dell'Organizzazione qualora essa avesse effettuato direttamente tali investimenti.
3. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano ai diritti, imposte o tasse percepiti a fronte di servizi di utilità generale.
Articolo 2
I beni acquisiti dall'Organizzazione secondo le modalità di cui all'Articolo 1.1 non possono essere venduti o comunque ceduti se non in conformità con le condizioni stabilite dai governi degli Stati interessati.
Articolo 3
1. Il Direttore generale dell'Agenzia e i membri del personale dell'Organizzazione sono soggetti ad una tassa a favore dell'Organizzazione, applicata su stipendi ed emolumenti corrisposti da quest'ultima secondo le norme e le condizioni fissate dall'Assemblea Generale. Gli stipendi e gli emolumenti sono esenti dall'imposta nazionale sul reddito.
Gli Stati membri possono, tuttavia, tener conto degli stipendi ed emolumenti così esentati nel determinare il carico fiscale da applicare agli altri redditi dei beneficiari di tali esenzioni.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle pensioni e rendite corrisposte dall'Organizzazione.
3. Xxxx, qualifiche, indirizzi, retribuzioni e, se del caso, pensioni di dipendenti e di ex- dipendenti ai quali si applicano le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo saranno comunicati periodicamente agli Stati membri.
Articolo 4
Ai fini dell'applicazione del presente Allegato, l'Organizzazione agisce di concerto con le autorità competenti degli Stati membri interessati.
Articolo 5
1. Il presente Xxxxxxxx sostituisce il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 6 luglio 1970, come emendato dal Protocollo sottoscritto a Bruxelles il 21 novembre 1978, entrambi a loro volta emendati dall'Articolo XXXVIII del Protocollo sottoscritto a Bruxelles il 12 febbraio 1981, che ha modificato la Convenzione.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 che precede, gli obblighi di cui all'Articolo 3 del Protocollo aggiuntivo del 6 luglio 1970 continuano a produrre i loro effetti fino a completa definizione dei relativi crediti e impegni.
ALLEGATO IV
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA COMUNE DEI CANONI DI ROTTA
Disposizioni relative al sistema comune dei canoni di rotta
Articolo 1
Le Parti contraenti convengono di continuare a gestire un sistema comune per la fissazione, la fatturazione e la riscossione dei canoni di rotta, in ragione di un unico canone per volo, utilizzando a tal fine i servizi di EUROCONTROL.
Articolo 2
L'Organizzazione provvede a fissare, fatturare e riscuotere i canoni di rotta applicati agli utenti dei servizi di navigazione aerea in rotta, su proposta delle Parti contraenti che aderiscono al sistema comune di canoni di rotta.
Articolo 3
1. In materia di canoni di rotta, il Consiglio è l'organo incaricato di fissare le modalità di esecuzione delle decisioni dell'Assemblea Generale relativamente ai canoni di rotta e alla supervisione dei compiti dell'Agenzia in questo campo.
In particolare, il Consiglio:
(a) prepara le decisioni dell'Assemblea Generale in materia di politica dei canoni di rotta;
(b) determina l'unità di conto nella quale sono espressi i canoni di rotta;
(c) determina, in conformità alle decisioni assunte sulla base dell'Articolo 6.2 della Convenzione, le condizioni di applicazione del sistema, comprese le condizioni di pagamento,i tassi unitari, le tariffe e il loro periodo di applicazione;
(d) approva i rapporti relativi alle attività di EUROCONTROL, in materia di canoni di rotta;
(e) adotta il regolamento finanziario applicabile al sistema dei canoni di rotta;
(f) approva gli allegati di bilancio relativi alle attività di EUROCONTROL in materia di canoni di rotta.
Articolo 4
I canoni di rotta indicati nella fattura emessa dall'Organizzazione costituiscono un unico canone dovuto per ciascun volo, e un unico credito di EUROCONTROL, da pagarsi presso la sua sede.
Articolo 5
1. Il canone è dovuto dalla persona che eserciva l'aeromobile al momento dell'effettuazione del volo. Il canone pone in essere un credito privilegiato sull’aeromobile cui si applica il canone, a prescindere da chi ne ha il possesso, se ciò è consentito dalla legislazione della Parte contraente interessata.
2. Ove per identificare il volo sia utilizzato un indicativo ICAO o altro indicativo riconosciuto, EUROCONTROL può ritenere che l'esercente del volo sia l'esercente dell'aeromobile al quale l'indicativo ICAO è stato attribuito o era in corso di attribuzione al momento del volo o è identificato nel piano di volo depositato, o è identificato in virtù dell'uso di tale indicativo ICAO o di altro indicativo riconosciuto nelle comunicazioni con il controllo del traffico aereo o in qualsiasi altro modo.
3. Se l'identità dell'esercente non è nota, è considerato come tale il proprietario dell'aeromobile fintanto che questi non abbia dimostrato chi era la persona esercente.
4. L'esercente e il proprietario dell'aeromobile sono responsabili in solido del pagamento del canone, se ciò è consentito dalla legislazione della Parte contraente interessata.
Articolo 6
1. Qualora non sia stata pagata la somma dovuta, questa può essere oggetto di recupero forzato, anche per mezzo di ritenzione o vendita coattiva dell'aeromobile, se ciò è consentito dalla legislazione della Parte contraente sul cui territorio è atterrato l'aeromobile.
2. Tra le misure possibili rientra, su richiesta di EUROCONTROL, il riesame ad opera di una Parte contraente o di altro organo competente, dell'autorizzazione amministrativa concessa per l'attività di trasporto aereo o per la gestione del traffico aereo alla persona cui spetta il pagamento del canone, se tale misura è prevista dalla legislazione vigente.
Articolo 7
1. La procedura di recupero della somma dovuta è istituita da EUROCONTROL oppure, su richiesta di EUROCONTROL, da una Parte contraente, o da un qualunque organismo all'uopo autorizzato da una Parte contraente.
2. Il recupero avviene per via giudiziaria o amministrativa.
3. Ogni Parte contraente informa EUROCONTROL circa le procedure applicate nel proprio Stato e circa le competenti autorità giudiziarie o amministrative.
Articolo 8
La procedura di recupero è da istituirsi nel territorio della Parte contraente:
(a) dove il debitore ha la residenza o la sede legale;
(b) dove il debitore ha la sua sede commerciale, se il suo luogo di residenza o la sua sede legale non sono situati nel territorio di una Parte contraente;
(c) in assenza delle fattispecie di competenza territoriale di cui ai commi (a) e (b) che precedono, dove il debitore possiede dei beni;
(d) in assenza delle fattispecie di competenza territoriale di cui ai commi (a), (b) e (c) che precedono, dove EUROCONTROL ha la sua sede.
Articolo 9
1. Le disposizioni degli Articoli 5, 6, 7 e 8 non impediscono ad una Parte contraente o ad un organismo da questa autorizzato, che agisca su richiesta di EUROCONTROL, di procedere al recupero della somma dovuta mediante ritenzione o vendita coattiva dell'aeromobile, in conformità alla procedura amministrativa o giudiziaria della Parte contraente interessata.
2. La facoltà di ritenzione e di vendita coattivasi applica anche alle attrezzature, parti di ricambio, carburante, materiali e documenti dell'aeromobile oggetto di ritenzione o vendita.
3. La validità e gli effetti della ritenzione e della vendita coattiva sono determinati dalla legislazione della Parte contraente nella quale è stata effettuata la ritenzione.
Articolo 10
EUROCONTROL ha la capacità giuridica d'istituire azioni avanti le competenti autorità giudiziarie e amministrative di Stati non aderenti alla presente Convenzione.
Articolo 11
Sono riconosciute ed eseguite nelle altre Parti contraenti le seguenti decisioni pronunciate in una Parte contraente:
(a) le decisioni definitive delle autorità giudiziarie;
(b) le decisioni amministrative che erano passibili di ricorsi avanti l'autorità giudiziaria, ma che non lo sono più, avendo l'autorità giudiziaria competente respinto il ricorso con decisione passata in giudicato, oppure perché il ricorrente ha desistito, o per decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso.
Articolo 12
Le decisioni di cui all'Articolo 11 non sono riconosciute né eseguite nei seguenti casi:
(a) se l'autorità giudiziaria o amministrativa della Parte contraente di origine non era competente ai sensi dell'Articolo 8;
(b) se la decisione è contraria all'ordinamento pubblico della Parte contraente in causa;
(c) se il debitore non è stato informato della decisione dell'autorità amministrativa o della istituzione del procedimento in tempo utile per difendersi o per presentare ricorso all'autorità giudiziaria;
(d) se un procedimento relativo agli stessi canoni di rotta, istituito precedentemente, è ancora pendente avanti l'autorità giudiziaria o amministrativa della Parte contraente in causa;
(e) se la decisione è incompatibile con una decisione relativa agli stessi canoni di rotta pronunciata nella Parte contraente in causa;
(f) se l'autorità giudiziaria o amministrativa della Parte contraente di origine, per giungere alla sua decisione, si è pronunciata in via preliminare su una questione relativa allo stato o alla capacità giuridica di persone fisiche, ai diritti di proprietà derivanti da un rapporto matrimoniale, da testamenti o successioni, in modo contrastante con una norma di diritto internazionale privato della Parte contraente in causa, a meno che il risultato non sia lo stesso che si sarebbe ottenuto applicando le norme del diritto internazionale privato di questa Parte contraente.
Articolo 13
Le decisioni di cui all'Articolo 11 che sono esecutive nella Parte contraente di origine sono eseguite in conformità con la legislazione in vigore nella Parte contraente in causa. Se necessario, l'autorità giudiziaria o amministrativa della Parte contraente destinataria può, su richiesta, emettere un provvedimento ingiuntivo.
Articolo 14
1. La richiesta deve essere accompagnata:
(a) da una copia conforme della decisione;
(b) in caso di decisione dell'autorità giudiziaria pronunciata in contumacia, dall'originale o dalla copia conforme di un documento attestante che al debitore è stato debitamente notificato l'atto introduttivo del procedimento;
(c) in caso di decisione dell'autorità amministrativa, da un documento attestante che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'Articolo 11;
(d) da un documento attestante che la decisione è esecutiva nella Parte contraente di origine e che la decisione è stata debitamente notificata al debitore.
2. Xxx l'autorità giudiziaria o amministrativa della Parte contraente di destinazione lo richiedano, deve essere fornita una traduzione certificata dei documenti. Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga.
Articolo 15
1. La richiesta può essere respinta solo per uno dei motivi di cui all'Articolo 12. In nessun caso la decisione può essere oggetto di una revisione di merito nella Parte contraente di destinazione.
2. La procedura per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione è soggetta alla legge della Parte contraente di destinazione, salvo disposizione diversa della presente Convenzione.
Articolo 16
L'importo percepito da EUROCONTROL viene versato alle Parti contraenti in conformità con le decisioni del Consiglio.
Articolo 17
Quando una Parte contraente recupera il credito, l'importo riscosso è versato senza indugio a EUROCONTROL, che procede come previsto dall'Articolo 16. Le spese di recupero sostenute da tale Parte contraente sono addebitate a EUROCONTROL.
Articolo 18
Le autorità competenti delle Parti contraenti collaborano con EUROCONTROL nel fissare e riscuotere i canoni di rotta.
Articolo 19
Se il Consiglio decide all'unanimità di rinunciare al recupero di un canone, le Parti contraenti interessate possono agire nel modo che ritengono opportuno. In tal caso, non sono più applicabili le disposizioni della presente Convenzione relative al recupero, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni.
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
concernente il passaggio dal regime
dell’Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta del 12 febbraio 1981 al regime delle disposizioni pertinenti
della versione coordinata del testo della Convenzione internazionale
di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea EUROCONTROL modificata a Bruxelles nel 1997, compreso l’Allegato IV
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
concernente il passaggio dal regime
dell’Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta del 12 febbraio 1981 al regime delle disposizioni pertinenti
della versione coordinata del testo della Convenzione internazionale
di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea EUROCONTROL modificata a Bruxelles nel 1997, compreso l’Allegato IV
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA, IL REGNO DI DANIMARCA,
Il REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, LA REPUBBLICA ELLENICA,
LA REPUBBLICA D'UNGHERIA, L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL PRINCIPATO DI MONACO, IL REGNO DI NORVEGIA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA SLOVENA, IL REGNO DI SVEZIA,
LA CONFEDERAZIONE ELVETICA, LA REPUBBLICA CECA,
LA REPUBBLICA DI TURCHIA,
in appresso denominate “le Parti contraenti nazionali”, e
L’ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE AEREA,
in appresso denominata “EUROCONTROL”,
Vista la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea EUROCONTROL emendata a Bruxelles nel 1981, in particolare gli articoli 6.3, 7.2, 11 e 12;
Vista la Misura n. 85/43 adottata dalla Commissione Permanente di EUROCONTROL relativa alla conclusione del presente Protocollo aggiuntivo;
Considerando che le Parti contraenti nazionali firmano in data odierna un Protocollo che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea “EUROCONTROL” del 13 dicembre 1960, a seguito delle varie modifiche intervenute (in appresso denominato “il Protocollo”);
Considerando che EUROCONTROL è, con le Parti contraenti nazionali, parte contraente dell’Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta del 12 febbraio 1981 (in appresso denominato “l’Accordo multilaterale”);
Considerando che, tuttavia, il Protocollo è aperto unicamente alla firma delle Parti contraenti nazionali e di altri Stati invitati alla Conferenza diplomatica nel corso della quale esso viene adottato e di Stati autorizzati a firmarlo dalla Commissione permanente di EUROCONTROL;
Considerando che a norma dell’articolo IV del Protocollo, a partire dall’entrata in vigore dello stesso l’Accordo multilaterale è abrogato e sostituito dalle disposizioni pertinenti della versione coordinata del testo della Convenzione allegato al Protocollo, ivi compreso il suo Allegato IV;
Considerando che tale sostituzione è possibile solo con il consenso di tutte le Parti;
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
A partire dall’entrata in vigore del Protocollo del 27 giugno 1997 che coordina la Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea “EUROCONTROL” del 13 dicembre 1960 a seguito delle varie modifiche intervenute, l’Accordo multilaterale relativo ai canoni di rotta del 12 febbraio 1981 è abrogato.
Articolo 2
Il Governo del Regno del Belgio farà registrare il presente Protocollo aggiuntivo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità con l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, e presso il Consiglio dell’Organizzazione dell’Aviazione civile internazionale, in conformità con l’articolo 83 della Convenzione sull’Aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo aggiuntivo.
FATTO a Bruxelles, il 27 giugno 1997 nelle lingue tedesca, inglese, bulgara, croata, danese, spagnola, francese, greca, ungherese, italiana, neerlandese, norvegese, portoghese, rumena, slovacca, slovena, svedese, ceca e turca, in un unico esemplare che resterà depositato presso gli archivi del Governo del Regno del Belgio, il quale ne trasmetterà copia conforme ai firmatari. In caso di divergenza fra i testi, farà fede il testo in lingua francese.
Per la Repubblica federale di Germania, Per la Repubblica d'Austria,
Per il Regno del Belgio,
Per la Repubblica di Bulgaria, Per la Repubblica di Cipro, Per la Repubblica di Croazia, Per il Regno di Danimarca, Per il Regno di Spagna,
Per la Repubblica francese,
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Per la Repubblica ellenica,
Per la Repubblica d'Ungheria, Per l'Irlanda,
Per la Repubblica italiana,
Per il Granducato di Lussemburgo, Per la Repubblica di Malta,
Per il Principato di Monaco, Per il Regno di Norvegia, Per il Regno dei Paesi Bassi,
Per la Repubblica portoghese, Per la Romania,
Per la Repubblica slovacca,
Per la Repubblica slovena, Per il Regno di Svezia,
Per la Confederazione elvetica, Per la Repubblica ceca,
Per la Repubblica di Turchia, Per EUROCONTROL,