Contract
1. Definizioni
1.1 Le abbreviazioni riportate nel presente contratto, hanno il seguente significato: ARERA: Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, istituita con L. 14 novembre 1995 n. 481. BONUS SOCIALE: compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati (GAS/EE) e per i clienti in gravi condizioni di salute che necessitano di apparecchiature elettromedicali alimentate da energia elettrica ai fini del mantenimento in vita (EE). BT: bassa tensione. CLIENTI AVENTI DIRITTO ALLE CONDIZIONI DEL SERVIZIO DI TUTELA: Clienti finali con riferimento a: a) PDR uso domestico; b) PDR condominiale uso domestico con consumi fino a 200.000 Smc/a. CLIENTE BUON PAGATORE: Cliente che ha pagato nei termini di scadenza le fatture relative all’ultimo biennio. CLIENTE O CLIENTE FINALE: persona fisica o giuridica che utilizza il gas naturale o l’energia elettrica ceduto/a dal Fornitore. CLIENTE FINALE DOMESTICO: con riferimento all’energia elettrica, Cliente finale titolare di POD di cui all’art. 2.3 lettera a) del TIV; con riferimento al gas naturale, Cliente finale che utilizza il gas per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione secondo quanto previsto dall’art. 2.3 del TIVG. CONSUMATORE: Cliente finale persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo. CTE: Condizioni Tecnico Economiche che sono parte integrante del presente contratto. CONTRATTO: insieme delle Condizioni Generali di Fornitura (CGF), delle Condizioni Tecnico Economiche (CTE) e dei relativi allegati. CONTRATTO DI DISPACCIAMENTO: contratto con la società Terna per il Servizio di Dispacciamento dell’energia elettrica. CONTRATTO DI TRASPORTO: contratto con il Distributore per il servizio di trasporto dell’energia elettrica sulla Rete di Distribuzione. DATA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA: data a partire dalla quale la fornitura di energia elettrica, in virtù dei contratti di dispacciamento e di trasporto, e la fornitura di gas naturale, in virtù dell’accesso consentito dall’impresa di distribuzione, è in carico al Fornitore. DISTRIBUTORE ELETTRICO O DISTRIBUTORE: soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 79/99 alla cui rete è connesso il punto di fornitura del Cliente. DISTRIBUTORE GAS O DISTRIBUTORE: soggetto esercente il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 164/00. EE: energia elettrica. FASCIA ORARIA F1: ore comprese tra le 08:00 e le 19:00 nei giorni dal lunedì al venerdì; FASCIA ORARIA F2: ore comprese tra le 07:00 e le 08:00 e tra le 19:00 e le 23.00 nei giorni dal lunedì al venerdì e le ore comprese tra le 07.00 e le 23:00 nei giorni di sabato; FASCIA ORARIA F3: ore comprese tra le 00:00 e le 07:00 e tra le 23:00 e le 24:00 nei giorni dal lunedì al sabato e tutte le ore della giornata di domenica e nei giorni festivi. FATTURA DI CHIUSURA: fattura emessa a seguito di cessazione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale in essere tra Fornitore e Cliente finale. FATTURA DI PERIODO: fattura, diversa dalla fattura di chiusura, emessa regolarmente nel corso del rapporto contrattuale tra Fornitore e Cliente. FORNITORE O NUOVENERGIE: soggetto che fornisce gas naturale ed energia elettrica ai Clienti finali sia alle condizioni del Servizio di Tutela GAS dettate dall’ARERA sia alle diverse condizioni contrattuali ed economiche liberamente pattuite tra le parti (Mercato Libero). GN: gas naturale. MERCATO LIBERO: mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura del gas naturale e di energia elettrica sono concordate liberamente tra le parti. MISURATORE O CONTATORE O GRUPPO DI MISURA (GDM): apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del Cliente finale. Nel mercato del gas naturale il misuratore è classificabile in: MISURATORE ACCESSIBILE: misuratore per cui l’accesso al segnante del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica; MISURATORE NON ACCESSIBILE: misuratore per cui l’accesso al segnante del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del PDR medesimo o di altra persona da questi incaricata; MISURATORE PARZIALMENTE ACCESSIBILE: misuratore cui l’impresa di distribuzione può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l’accesso al luogo dove il misuratore è installato. MODULO RIPENSAMENTO: modulo contrattuale per l’esercizio del diritto di ripensamento. PARTI: Cliente e Fornitore. PROPOSTA DI CONTRATTO: modulo con cui il Cliente propone al Fornitore di poter aderire al contratto. PUNTO DI FORNITURA: punto di prelievo di energia elettrica (POD) o di riconsegna gas (PDR) su cui è installato il contatore ed in cui il Fornitore mette a disposizione rispettivamente l’energia elettrica o il gas naturale al Cliente. PDR SMART METER: PDR dotato di misuratore contraddistinti dai requisiti funzionali minimi definiti dalle Direttive dell’ARERA approvate con Del. 631/2013/R/gas e caratterizzati da tentativi di lettura mensili con dettaglio giornaliero. SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA EE: servizio di fornitura a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’ARERA. SERVIZIO DI TUTELA GAS: servizio di fornitura di gas naturale a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’ARERA. SII: Sistema Informativo Integrato. SWITCHING: sostituzione dell’utente del servizio di distribuzione (Venditore) presso il punto di prelievo. UTENZA: luogo (immobile, etc.) allacciato alla rete locale gestita dal Distributore dove viene consegnato il gas. UTENTE DEL TRASPORTO E DISPACCIAMENTO: soggetto che, nell’ambito della fornitura elettrica, sottoscrive il contratto per il servizio di trasporto con l’impresa distributrice e il contratto per il servizio di dispacciamento con Terna.
2. Oggetto
2.1 Nuovenergie, si impegna a fornire al Cliente il GN e/x xxXX in conformità alle scelte effettuate dal Cliente stesso con la sottoscrizione della Proposta di contratto al/ai PDR e/o al/ai POD presso l’indirizzo di fornitura ivi indicato.
2.2 La fornitura è disciplinata dalle presenti Condizioni generali di fornitura (CGF), nonché dalle Condizioni Tecnico Economiche (CTE), che unitamente agli allegati in essi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. In caso di contrasto tra CGF e CTE, queste ultime devono ritenersi prevalenti.
2.3 Il Cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione della Proposta di contratto, di essere servito alle condizioni del Servizio di Tutela GAS (nel caso di contratto di fornitura di GN), oppure alle condizioni proposte dal Fornitore sul Mercato libero (tanto per la fornitura EE, quanto per la fornitura GN). Possono richiedere l’applicazione delle condizioni del Servizio di Tutela GAS i soli clienti rientranti nelle tipologie di clientela aventi diritto alla fornitura alle condizioni del Servizio di tutela, come definite dall’ARERA.
3. Conclusione del Contratto e Diritto di Ripensamento
3.1 Il Contratto si considera concluso nel momento in cui il Fornitore accetta, mediante apposita comunicazione scritta (accettazione), la Proposta di contratto formulata dal Cliente.
3.2 La suddetta comunicazione di accettazione deve essere inviata al Cliente entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta di contratto. Trascorso il suddetto termine, in mancanza dell’accettazione da parte di Nuovenergie, la Proposta si intende revocata.
3.3 Il Cliente finale domestico può esercitare il diritto di ripensamento, senza oneri e senza specificarne il motivo entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto (se concluso a distanza o al di fuori dei locali commerciali del Fornitore), secondo quanto previsto dal Codice del consumo, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal medesimo Codice agli artt. 52 e 53, come di seguito specificato:
• presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di esercitare il diritto di ripensamento;
• mediante invio dell’apposito modulo attraverso i canali ivi indicati e, più in dettaglio, con comunicazione scritta da inviarsi a Nuovenergie, ai riferimenti di cui al successivo art. 19 mediante raccomandata A.R., mail, Pec oppure mediante fax, in quest’ultimo caso a condizione che sia data conferma entro le 48 (quarantotto) ore successive.
3.4 Qualora il Cliente domestico non richieda l’esecuzione del contratto in via anticipata ovvero prima che sia decorso il termine per il ripensamento, le attività necessarie all’esecuzione saranno avviate solo trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento.
3.5 Il Cliente domestico ha comunque facoltà di richiedere al Fornitore l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento; tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Fornitore, pur non garantendo necessariamente l’avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento. In questo caso il Cliente domestico potrà comunque esercitare il ripensamento ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti dal Fornitore per un importo pari al contributo in quota fissa applicato dall’esercente la maggior tutela nei casi di cui all’art. 11 del TIV qualora non sia stata avviata la fornitura; nel caso di avvio della fornitura, il Cliente sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura stessa. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, qualora non fossero già state avviate dal Fornitore le attività di avvio dell’esecuzione del Contratto per il quale il Cliente domestico ha esercitato il ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente Fornitore qualora il precedente contratto di fornitura non risulti essere stato sciolto. In alternativa la fornitura potrà essere garantita per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del PDR/POD sulla base della volontà manifestata dal Cliente domestico, dal soggetto che eroga il servizio di fornitura di ultima istanza. La fornitura potrebbe altresì essere avviata dal Fornitore per il tempo necessario per permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del PDR/POD sulla base della volontà manifestata dal Cliente. Il Cliente domestico che esercita il ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione del PDR/POD all’attuale Fornitore che provvederà a richiedere l’esecuzione della prestazione al Distributore locale anche tramite l’eventuale utente del servizio di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 37.6 della RQDG o del trasporto e dispacciamento ai sensi di quanto previsto dall’art. 81.7 del TIQE.
4. Trasporto, Trasmissione, Distribuzione e Dispacciamento - Mandati di Connessione
4.1 Per l’esecuzione della fornitura Nuovenergie provvederà a stipulare i Contratti di Trasporto e Distribuzione di GN e di Trasmissione, Distribuzione e Dispacciamento dellʼEE ed a porre in essere tutto quanto necessario ed opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai Gestori di reti competenti. I servizi cesseranno alla data di risoluzione, per qualsivoglia causa, del Contratto.
4.2 Con particolare riferimento alla fornitura di EE ed al fine di cui all’art. 4.1, il Cliente conferisce a Nuovenergie a titolo gratuito ed irrevocabile:
• mandato senza rappresentanza per la sottoscrizione e gestione, in nome proprio e nell’interesse del Cliente, del Contratto di Dispacciamento dellʼEE con il Gestore della rete, del Contratto di Trasporto relativo al/ai POD oggetto della fornitura con il Distributore, e per la gestione di richieste nei confronti del Distributore per l’esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei siti alla rete ai sensi del TIQE;
• mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del Contratto di Connessione alla rete e/o delle Condizioni Tecniche predisposte dal Distributore relative al Servizio di Trasporto.
4.3 Il Fornitore per il PDR provvederà a stipulare il contratto di distribuzione gas.
4.4 Per ogni richiesta di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione alla rete elettrica o la fornitura di gas inviata al Distributore il Cliente è tenuto al pagamento dei corrispettivi di competenza del Distributore stesso.
4.5 Il Fornitore potrebbe, nel caso della fornitura di energia elettrica, operare in qualità di sola Controparte commerciale e non anche in qualità di utente del trasporto e del dispacciamento EE. In caso di risoluzione del contratto tra l’utente del trasporto e dispacciamento e il Fornitore, il presente contratto è da intendersi risolto e in tale caso:
• il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dalla Del. 487/2015/R/xxx e s.m.i., che saranno successivamente comunicati;
• la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia.
5. Decorrenza, Durata e Risoluzione
5.1 Il presente contratto di fornitura è valido ed efficace per 12 (dodici) mesi e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo recesso da comunicarsi secondo quanto previsto dall’art. 6 delle presenti CGF e salvo ulteriori deroghe espressamente previste nell’allegato Condizioni Tecnico Economiche.
5.2 Il Contratto ha esecuzione con la somministrazione di GN e/o di EE nel rispetto delle tempistiche stabilite da ARERA differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. In particolare la somministrazione di energia elettrica e/o di gas naturale ai sensi del presente contratto avrà inizio a decorrere dalla data indicata nella nota informativa e/o lettera di accettazione, consegnata al cliente finale a seguito della sottoscrizione della proposta di contratto;
5.3 Salvo diversa ed espressa richiesta da parte del Cliente finale domestico esercitata nella Proposta di contratto, la fornitura inizierà in ogni caso decorso il periodo di ripensamento.
5.4 In caso di subentro nella fornitura di un nuovo Cliente su un punto di fornitura attivo (senza soluzione di continuità) il subentrante dovrà richiedere al Fornitore la voltura e comunicare l’eventuale autolettura rilevata. Il subentrante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti dal Fornitore. In tal caso l’avvio dell’esecuzione della fornitura in capo al subentrante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 102/2016/R/com e s.m.i. e Del. 398/2014/R/eel), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell’autolettura o richiesta voltura. Il Fornitore si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al Cliente, e di procedere alla risoluzione del contratto di fornitura in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il punto di fornitura interessato e alla contestuale risoluzione contrattuale.
Nel caso in cui venga attivata solo una delle forniture (GN/EE), se richieste entrambe dal Cliente il Contratto ha esecuzione limitatamente alla fornitura attivata, e Nuovenergie ne dà comunicazione scritta al Cliente. Nel caso di attivazione non contestuale delle forniture di GN e/o EE, se richieste entrambe dal Cliente, resta inteso che l’esecuzione del Contratto decorre dall’attivazione della prima delle due.
5.5 La fornitura avrà inizio in corrispondenza della data sopra indicata, a condizione che:
• il Cliente abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del contratto previsti dalla normativa vigente;
• esista già un adeguato allacciamento alla rete di distribuzione locale o sussistano le condizioni per il suo allacciamento;
• sussistano le condizioni per l’attivazione dei servizi di distribuzione;
• il Cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
5.6 L’esecuzione del presente contratto è condizionata al fatto che al momento della richiesta di accesso formulata dal Fornitore:
• il Distributore gas non segnali di avere eseguito in passato, nei confronti del Cliente, precedenti interventi di interruzione dell’alimentazione per morosità sul medesimo PDR o altro PDR, a valle dei quali risultino ancora eventuali importi
insoluti;
• il Distributore gas non segnali di aver promosso in passato, nei confronti del Cliente, iniziative giudiziarie per l’accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell’alimentazione sul medesimo PDR o altro PDR, fatturandone direttamente al Cliente i relativi oneri che risultano in tutto o in parte ancora non pagati;
• il Distributore gas non segnali che il PDR rientra tra quelli per i quali il venditore ha la possibilità di revocare la richiesta di accesso in quanto servito, all’atto della richiesta stessa od in precedenza, nell’ambito del Servizio di Default distribuzione;
• il Fornitore non sia informato del fatto che il Cliente richiedente (energia elettrica) sia stato in precedenza titolare del medesimo POD o di un altro POD interrotto a seguito dell’intervento di Interruzione della fornitura per morosità e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l’intervento stesso;
• il Fornitore non sia informato del fatto che il POD (energia elettrica) rientra tra quelli per i quali ha la possibilità di revocare la richiesta di switching in quanto servito, all’atto della richiesta stessa od in precedenza, nell’ambito del Servizio di Salvaguardia.
Nel caso in cui il Fornitore riceva le segnalazioni/informazioni di cui sopra si riserva di non dare esecuzione al presente contratto; in tal caso verranno meno gli effetti del recesso dal contratto di fornitura stipulato con il venditore precedente.
5.7 Nel caso di Cliente di gas naturale e/o energia elettrica già servito da altra società di vendita, al fine di procedere con l’esecuzione del contratto, il Fornitore si riserva di richiedere lo switching con possibilità di avvalersi dell’esercizio di revoca. In questo caso il Fornitore sarà informato in merito a:
• (GAS) accessibilità o meno del PDR;
• (GAS/EE) mercato di provenienza del PDR/POD distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
• (GAS/EE) se il PDR/POD risulta chiuso a seguito dell’intervento di sospensione della fornitura per morosità;
• (GAS/EE) se sul PDR/POD è in corso una richiesta di indennizzo (sistema indennitario - CMOR);
• (GAS/EE) date delle eventuali richieste di sospensione del PDR/POD per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching formulata dal Fornitore;
• (GAS/EE) date delle eventuali richieste di switching eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching presentata dal Fornitore.
5.8 A seguito del ricevimento delle predette informazioni relative al PDR/POD oggetto del contratto, il Fornitore si riserva di non dar seguito allo switching, in questo caso non verrà data esecuzione al presente contratto e verranno meno gli effetti del recesso dal contratto di fornitura stipulato con il venditore precedente.
6. Recesso
6.1 Nel periodo di vigenza del Contratto il Cliente ha facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso unilaterale dal Contratto per cambio fornitore senza oneri. In tal caso è tenuto, in occasione della stipula del nuovo contratto, a rilasciare al nuovo venditore (venditore entrante) apposito mandato a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere. Il venditore entrante dovrà esercitare il recesso, in nome e per conto del cliente finale, mediante l’invio della richiesta di switching al SII. In tal caso la nuova fornitura avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di trasmissione della comunicazione di recesso.
6.2 Il cliente di energia elettrica alimentato in media tensione (MT) e il cliente di gas naturale con consumi superiori a
200.000 Smc/a è soggetto ad un preavviso di recesso pari a 6 (sei) mesi.
6.3 In caso di clienti di energia elettrica in MT e clienti di gas naturale con consumi superiori a 200.000 Smc/a che non rispettino i termini di preavviso di recesso, il Fornitore si riserva di addebitare un importo, per ogni PDR e/o POD e per ogni mese residuo di contratto, pari a € 500 per consumi EE compresi tra 15.000 e 50.000 kWh/anno o per consumi GN compresi tra 200.000 e 250.000 Smc/anno e pari ad € 1.500 per consumi EE oltre i 50.000 kWh/anno o consumi GN oltre i 250.000 Smc/anno.
6.4 Nel caso in cui il Cliente non intenda cambiare Fornitore, ma intenda cessare la fornitura e i contratti a essa collegati, può esercitare il recesso in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata A/R o PEC o brevi manu presso punto vendita con un termine di preavviso pari a 1 mese. In tal caso il termine di preavviso decorre dalla ricezione della comunicazione di recesso. Il Cliente resta responsabile dei consumi e di quant’altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la chiusura del Contatore. Eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l’eventuale intervento di chiusura del POD/PDR da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del Cliente.
6.5 Con riferimento alla fornitura di gas naturale, qualora il Cliente finale che ha presentato recesso per cessazione della fornitura non permetta l’accesso al Contatore, il Distributore locale è tenuto ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l’intervento di interruzione dell’alimentazione del PDR.
6.6 Qualora non vada a buon fine la richiesta di switching, Nuovenergie non sarà più responsabile dei prelievi a partire dalla data di efficacia del recesso. Fino a tale data il Cliente è obbligato al pagamento degli importi relativi ai consumi effettuati in tale periodo nei confronti di Nuovenergie.
6.7 Nuovenergie ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, nei confronti del cliente servito a condizioni del Mercato libero, anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al Cliente a mezzo raccomandata A.R. e/o PEC, con un termine di preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. In particolare, in caso di fornitura sia EE che GN, qualora il Cliente receda limitatamente ad una sola fornitura, il Fornitore si riserva di recedere anche dall’altra nel rispetto delle previsioni di cui alla presente clausola.
7. Condizioni Tecniche, Responsabilità del Cliente e Oneri di allacciamento
7.1 La fornitura di gas/energia elettrica sarà effettuata nel PDR/POD alla pressione/tensione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione eventualmente concordata in fase di allacciamento/connessione, per ogni singolo PDR/POD, con il Distributore Locale, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell’impianto di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere in nessun caso ritenuto responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione/tensione di somministrazione del gas/energia elettrica riconducibile all’esercizio dell’impianto di distribuzione. Il Cliente si impegna ad utilizzare il GN e/o EE per gli usi e secondo le caratteristiche (pressione, potenza disponibile, tensione, ecc.) indicati nel Contratto ed in coerenza a quanto previsto nelle Condizioni Tecniche di Trasporto ed in conformità alle regole di prudenza e sicurezza, dichiarando sin d’ora di essere a conoscenza dell’obbligo di adottare le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza dell’impianto interno previste dalla normativa vigente e dichiarando, altresì, di essere consapevole che, nel caso di variazione della portata termica di GN è richiesta la consegna della dichiarazione di conformità.
7.2 Il Cliente si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto ogni variazione intervenuta nei dati riportati nel Contratto, con particolare riferimento all’uso del GN e/o EE. In tal caso le parti concorderanno le necessarie modifiche contrattuali. Il Cliente ha inoltre l’obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni di residenza e, nel caso di condominio, è fatto obbligo all’amministratore dello stesso di comunicare tempestivamente a Nuovenergie eventuali variazioni intervenute nella carica di amministratore, ivi comprese le date di cessazione e di subentro nella carica e le generalità complete del nuovo amministratore.
7.3 Tutti i misuratori sono muniti di sigillo di garanzia apposto dal Distributore ed essi rimangono di proprietà dello stesso Distributore. Il Cliente ha l’onere di accertare che il misuratore sia sigillato e mantenuto tale ed ha l’obbligo di comunicare immediatamente ogni necessità manutentiva. Il Cliente deve, inoltre, assicurare la corretta custodia e conservazione degli apparecchi e componenti installati presso i PDR/POD. La manomissione dei sigilli e qualunque altra infrazione destinata a turbare il regolare funzionamento dei misuratori, nonché qualsiasi prelievo fraudolento, danno luogo a conguaglio dei consumi non misurati, determinati con una opportuna stima dal Distributore, all’addebito di tutte le spese, e possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il Cliente.
7.4 Il Cliente è consapevole che il GN può essere pericoloso qualora non siano usate le cautele più opportune che egli stesso si impegna a conoscere e far osservare. Il Cliente dovrà utilizzare esclusivamente apparecchi omologati, rivolgersi per gli interventi periodici di manutenzione a personale abilitato e rispettare le norme di buona tecnica UNI CIG 7129 e s.m.i. Il Cliente si impegna a prendere accurata visione dell’opuscolo informativo sulla sicurezza “Istruzioni per l’uso” allegato al Contratto e a fornire evidenza della regolare esecuzione dell’impianto interno presentando i documenti previsti per legge o norme in materia. Il Cliente si impegna inoltre a comunicare al Distributore eventuali situazioni di pericolo o necessità di manutenzione riscontrate a monte del PDR / POD. Nuovenergie non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per incidenti, e segnatamente per incidenti occorsi al Cliente o a terzi, in conseguenza della violazione delle disposizioni contenute nel Contratto di Trasporto dellʼEE, dell’uso improprio del GN e/o dellʼEE, della mancata osservazione delle norme di prudenza e sicurezza e della mancata rispondenza alle norme tecniche degli impianti del Cliente stesso.
7.5 Il Cliente è responsabile per apporto di modifiche, difetto di manutenzione o per incuria sugli impianti che comportino diminuzione di sicurezza e dispersione negli impianti a valle del PDR/POD. L’inosservanza di detto impegno darà facoltà a Nuovenergie di richiedere la sospensione della fornitura al Distributore competente e di esperire ogni ulteriore azione a salvaguardia degli interessi della medesima.
7.6 Nuovenergie si limita ad acquisire, per le attività di allacciamento, installazione, attivazione e disattivazione svolte dal Distributore, le dichiarazioni e le certificazioni di competenza dello stesso Distributore e non assume alcuna responsabilità in relazione agli impianti, sia a monte che a valle del PDR/POD, e alle attività di competenza del Distributore e/o del Cliente.
7.7 La fornitura è subordinata: a) alla realizzazione, da parte del Distributore, presso il Cliente, qualora non già disponibile, di un PDR/POD; b) alla presentazione, da parte del Cliente, per quanto di pertinenza, delle autorizzazioni, concessioni, certificazioni e permessi previsti dalla legge oltre che della documentazione, anche in forma di autocertificazione attestante l’esistenza in capo al Cliente, dei diritti di servitù necessari per eseguire la fornitura; c) al pagamento di quanto dovuto per contribuire alle spese dell’allacciamento, qualora non già disponibile.
7.8 Nessun indennizzo, risarcimento, riduzione del corrispettivo o altra pretesa potranno essere, a qualsivoglia titolo, avanzati dal Cliente nei confronti di Nuovenergie per i casi in cui si verifichino delle interruzioni o irregolarità dell’erogazione o delle variazioni di pressione dipendenti da caso fortuito, forza maggiore, da problemi sulla rete di distribuzione locale ovvero di trasporto nazionale ovvero da circostanze comunque imputabili al Distributore e/o al Trasportatore Nazionale, ivi comprese le sospensioni della fornitura dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti, e per manomissione del contatore. In tali casi l’interruzione, l’irregolarità, ovvero la mancata erogazione, non potranno costituire ragione di risoluzione del contratto né potrà essere imposto a Nuovenergie di provvedere al trasporto del GN e/o dellʼEE in qualsiasi modo fino al PDR/POD.
7.9 Il Cliente non potrà, sotto qualsiasi forma, trasferire o cedere a terzi il GN e/o EE fornita tramite altri punti di fornitura o altri metodi di consegna.
7.10 Il Cliente in mancanza dell’allacciamento alla rete, è tenuto a versare a Nuovenergie un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal Distributore locale sulla base di preventivo. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all’accettazione del preventivo, al contestuale pagamento del contributo previsto ed all’ottenimento dei permessi a carico del Cliente e/o a carico di altri enti.
7.11 L’attivazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione da parte del Cliente di tutta l’eventuale documentazione richiesta da Nuovenergie per conto del Distributore locale, relativa alla conformità dell’impianto interno del Cliente.
7.12 Se applicabili alle singole fattispecie, saranno in ogni caso posti a carico del Cliente gli oneri che il Distributore addebiterà a Nuovenergie per attività svolte dal distributore stesso, tra i quali, a titolo indicativo e non esaustivo, eventuali corrispettivi previsti per l’attivazione della fornitura, per le attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas di cui alla Del. 40/2014/R/gas e s.m.i., nonché ogni altro corrispettivo previsto dalla normativa vigente relativo ad attività necessarie ai fini dell’attivazione della fornitura
8. Condizioni economiche di Fornitura
8.1 Le Condizioni Economiche relative al presente contratto sono indicate nell’Allegato CTE.
8.2 I corrispettivi per la fornitura saranno maggiorati delle accise e dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altro onere fiscale disposto per legge, i cui valori verranno indicati in fattura. Informazioni circa le aliquote delle imposte vigenti sono disponibili presso Nuovenergie e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
8.3 Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da provvedimenti dell’ARERA o di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall’ARERA o da altro organo competente.
8.4 Nel caso di contratti di Mercato libero, il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente, oltre agli oneri addebitati dal distributore, anche un contributo per spese di gestione amministrativa delle pratiche nel caso di esecuzione di prestazioni (GAS e/o EE) diverse dalla mera fornitura.
8.5 Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente: (i) un eventuale corrispettivo inerente il Conguaglio Compensativo di importo pari a quanto previsto dal TIS; (ii) gli eventuali importi relativi a precedenti interventi di interruzione dell’alimentazione per morosità sul medesimo PDR/POD o altro PDR/POD, come segnalati dal Distributore locale; (iii) gli eventuali importi relativi a precedenti iniziative giudiziarie di accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell’alimentazione per morosità, come segnalati dal Distributore locale; (iv) gli eventuali crediti acquistati dall’esercente la salvaguardia EE o dal fornitore di Default distribuzione GAS (compresi gli eventuali interessi maturati per il ritardo nel pagamento) a seguito di switching, sulla base di quanto previsto dal TIMOE e dal TIVG.
9. Rilevazione dei Consumi
9.1 La rilevazione del dato di misura e gli eventuali controlli di validità dei dati rilevati sono di esclusiva responsabilità del Distributore che è tenuto ad effettuarli conformemente alle frequenze stabilite da ARERA, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute nel corso del rapporto contrattuale. Il Cliente si impegna pertanto a garantire l’accesso al contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo nonché per la verifica e controllo della sicurezza degli impianti installati.
9.2 La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto, o tramite tentativi di lettura del contatore effettuati dal Distributore locale secondo la frequenza minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatte salve diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale.
9.3 In particolare per la fornitura di GN, nel caso di PDR non smart meter la frequenza è fissata in: a) per i PDR con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l’anno; b) per i PDR con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a
1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l’anno; c) per i PDR con consumo annuo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l’anno; d) per i PDR con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile. Con riferimento alla fornitura gas, nel caso di PDR smart meter la rilevazione dei consumi del gas avverrà con frequenza mensile con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all’ultimo giorno gas del mese di riferimento.
9.4 Per la fornitura di EE, la frequenza dei tentativi di lettura è fissata in:: a) con riferimento ai POD dotati di contatori elettronici o per POD con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, almeno 1 (una) volte al mese; b) con riferimento a POD con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, almeno 1 (una) volta ogni 4 (quattro) mesi.
9.5 Ai sensi del TIF, il Fornitore mette a disposizione del Cliente titolare di POD trattato monorario e/o PDR non smart meter, la possibilità di comunicare l’autolettura nella finestra temporale e con le modalità indicate in fattura.
9.6 Relativamente al Cliente del settore elettrico titolare di POD trattato per fasce e/o PDR smart meter, il Fornitore mette a disposizione la possibilità di comunicare l’autolettura, con le modalità indicate in fattura, qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi.
9.7 Sulle fatture e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx sono indicate le modalità di comunicazione dell’autolettura. L’autolettura del Contatore è efficace ai fini della fatturazione salvo il caso di non verisimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del Cliente e previa validazione da parte del Distributore locale. L’autolettura validata, se comunicata nel periodo indicato in fattura, è efficace ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale.
9.8 Il Fornitore comunica al Cliente la presa in carico o l’eventuale non presa in carico del dato di autolettura trasmesso al momento dell’acquisizione del dato o, al più tardi, entro 4 (quattro) giorni lavorativi successivi nel caso in cui la modalità di raccolta resa disponibile non permetta una risposta immediata.
9.9 Il Cliente si impegna a consentire al personale del Distributore il libero accesso ai propri locali per la lettura e per permettere ispezioni e controlli tecnici al misuratore.
9.10 In merito alla fornitura di GN, in caso di mancata lettura di un Misuratore gas non accessibile o con accessibilità parziale entro i limiti temporali sopra previsti, Nuovenergie fornirà, nella prima fattura emessa, informazioni al Cliente sulle cause che hanno impedito la lettura secondo quanto trasmesso dal Distributore locale competente. In caso di mancata lettura di un Misuratore accessibile entro i termini suddetti, il distributore, tramite Nuovenergie, riconoscerà al cliente finale un indennizzo automatico pari a 35 (trentacinque) euro, o il diverso importo previsto, secondo le modalità indicate dalla normativa in materia di qualità commerciale.
10. Fatturazione e Calcolo dei consumi
10.1 I consumi di energia elettrica e di gas naturale verranno fatturati mediante l’emissione di documenti conformi a quanto stabilito alla Del. 501/2014/R/com - Allegato A (Bolletta 2.0) e s.m.i.
10.2 Sarà quindi prevista una “bolletta sintetica” che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale e che contiene gli elementi minimi individuati dalla disciplina della Bolletta 2.0; il dettaglio della fattura sarà disponibile al Cliente su richiesta esplicita di quest’ultimo e messo a disposizione tramite posta elettronica o altri canali a disposizione del Fornitore.
10.3 Per aiutare il Cliente nella comprensione della fattura, il Fornitore rende disponibile sul proprio sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx una “Guida alla lettura delle voci di spesa” propria per ciascuna offerta, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati.
10.4 La modalità principale di emissione della fattura è il formato elettronico. Nel caso in cui il Cliente non opti per l’invio in formato cartaceo, la fattura sarà inviata tramite posta elettronica agli indirizzi indicati dal Cliente nella Proposta di contratto o attraverso altro sistema indicato dal Fornitore. Qualora il Cliente scelga di ricevere copia della fattura in formato cartaceo, anche in un momento successivo all’attivazione, l’esecuzione del Contratto proseguirà con l’invio cartaceo della fattura all’indirizzo che indicherà nella Proposta di contratto, senza alcun onere o costo aggiuntivo per il Cliente.
10.5 Qualora il Cliente scelga la fattura in formato elettronico e opti per la domiciliazione dei pagamenti, riceverà uno sconto in fattura:
se il Cliente è servito in Tutela GAS nella misura prevista dalla Del. 501/2014/R/com e s.m.i.; se il Cliente è servito nel Mercato Libero in base a quanto previsto nelle CTE.
10.6 La fatturazione dei consumi di EE avviene secondo la seguente frequenza:
• bimestrale per POD domestici e non domestici alimentati in BT con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
• mensile per POD non domestici alimentati in BT con potenza disponibile superiore a 16,5 kW.
10.7 La fatturazione dei consumi di gas per PDR non smart meter avviene secondo la seguente frequenza:
• bimestrale per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno;
• bimestrale per PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
• bimestrale per PDR con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
• mensile per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.
10.8 La fatturazione dei consumi di GN per PDR smart meter, indipendentemente dal livello di consumo, avviene con frequenza mensile.
10.9 La frequenza di fatturazione sopra descritta potrà essere derogata da Nuovenergie comunque in conformità alle previsioni del TIF.
10.10 Ciascuna Fattura di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura per quanto riguarda la Tutela ed entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura per quanto riguarda il Mercato libero. Nel caso di emissione della Fattura di periodo oltre il termine di cui sopra, il Fornitore riconosce un indennizzo automatico al Cliente finale, in occasione della prima fattura utile, nel rispetto del TIF.
10.11 Il Fornitore si riserva di non richiedere il pagamento per importi complessivamente inferiori a 5 (cinque) euro; tali somme verranno addebitate nella successiva fattura.
10.12 La fatturazione di GN avviene sulla base dei consumi resi disponibili dal Distributore. In caso d’indisponibilità di dati di misura, la fatturazione avverrà sulla base di eventuali autoletture comunicate dal Cliente, validate dal Distributore. In assenza di lettura/autolettura la fatturazione potrà avvenire in acconto sulla base del consumo presunto (CAPdR), ripartito sulla base del profilo di prelievo assegnato da ARERA a ciascun PDR, o, in assenza di quest’ultimo, sulla base dei consumi dichiarati dal Cliente al momento della sottoscrizione della Proposta di contratto. Nel momento in cui Nuovenergie entrerà in possesso dei dati di prelievo effettivi, comprese le autoletture, emetterà opportune fatture di conguaglio. Nel caso di gruppo di misura non dotato di apparecchiatura per la correzione delle misure alle Condizioni Standard, i consumi utilizzati ai fini del calcolo delle fatture (in Smc) sono ottenuti moltiplicando, i metri cubi rilevati presso il misuratore stesso per il coefficiente “C” calcolato dal Distributore nel rispetto delle disposizioni di cui all’RTDG e TIVG. Per i nuovi Clienti la prima fattura emessa sarà comunque calcolata sulla base dei consumi dichiarati dal Cliente nella Proposta di Contratto.
10.13 La fatturazione di EE avviene sulla base dei consumi resi disponibili dal Distributore. In caso d’indisponibilità di dati di misura, la fatturazione avverrà sulla base di eventuali autoletture comunicate dal Cliente, validate dal Distributore. In assenza di lettura/autolettura Nuovenergie potrà procedere a fatturare in acconto sulla base dei dati di prelievo presunti elaborati da Nuovenergie in funzione dei dati storici di consumo del Cliente stesso o sulla base del consumo annuo dichiarato dal Cliente nella Proposta di Contratto. Nel momento in cui Nuovenergie entrerà in possesso dei dati di prelievo effettivi, comprese le autoletture, emetterà opportune fatture di conguaglio. In ogni caso la stima dei consumi viene calcolata utilizzando il cosiddetto metodo del pro-die, ossia mantenendo convenzionalmente costanti i consumi giornalieri, di un dato periodo. Per i nuovi Clienti la prima fattura emessa sarà comunque calcolata sulla base dei consumi dichiarati dal Cliente nella Proposta di Contratto.
10.14 Nel caso in cui siano disponibili sia l’autolettura del Cliente finale validata sia la lettura rilevata dal Distributore locale il Fornitore provvederà a utilizzare quest’ultima ai fini di fatturazione.
10.15 Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo nel quale l’errore sia effettivamente in corso, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli. In caso di contestazione sugli importi fatturati, il Cliente è tenuto al pagamento integrale dell’importo indicato nella fattura entro il termine di scadenza della stessa.
10.16 A seguito di richiesta di rettifica da parte del Cliente per errori nella fatturazione a suo danno, di una fattura già pagata, l’accredito della somma non dovuta verrà effettuato nei tempi fissati dalla normativa ARERA in tema di qualità commerciale.
10.17 A seguito della cessazione della fornitura, a qualsiasi titolo intervenuta, al Cliente saranno altresì addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a rettifiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del Distributore.
10.18 La fattura di chiusura sarà emessa non oltre:
• il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della fattura in formato elettronico;
• l’ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi.
10.19 Nel caso di PDR non smart meter e/o POD monorari il Cliente ha la possibilità di effettuare l’autolettura, comunicandola al Fornitore, secondo tempistiche e modalità previste nel TIF e s.m.i..
10.20 In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari alla fatturazione di chiusura, la Società emetterà comunque una fattura su consumi stimati, rimandando l’emissione della fattura di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura effettivi da parte del Distributore.
10.21 La Società si riserva, ove previsto, la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell’eventuale credito maturato qualora il Cliente eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al Cliente la componente “CMOR” (Sistema Indennitario), derivante da un’eventuale precedente situazione di morosità del Cliente con altro fornitore, così come addebitata dal Distributore al Fornitore.
10.22 Nell’ipotesi di fatturazione di importi riferiti a consumi di energia elettrica o gas naturale risalenti a più di due anni, Nuovenergie sarà tenuta ad indicarlo in fattura e il Cliente finale, qualora il ritardo non sia a lui imputabile, potrà eccepirne la prescrizione con le seguenti modalità:
• presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di eccepire la prescrizione;
• mediante invio del Modulo prescrizione attraverso i canali ivi indicati.
11. Funzionamento difettoso del contatore e Verifica del contatore
11.1 In caso di arresto o di presunto funzionamento difettoso del misuratore GN, il Cliente deve segnalare prontamente il fatto al numero verde di “Pronto Intervento” del Distributore, indicato in fattura, che provvederà a predisporre tutte le verifiche del caso e, se necessario, alla sostituzione dello stesso ed alla ricostruzione dei consumi. Nuovenergie provvederà ad addebitare eventuali importi sulla base dei dati comunicati dal Distributore.
11.2 In caso di arresto o di funzionamento difettoso del misuratore di Energia Elettrica, il Cliente deve segnalare prontamente il fatto al numero di “Servizio Guasti Elettrici” del Distributore, indicato in fattura, che provvederà ad effettuare tutte le verifiche del caso e, se necessario, alla sostituzione dello stesso ed alla ricostruzione dei consumi. Nuovenergie provvederà ad addebitare eventuali importi sulla base dei dati comunicati dal Distributore.
11.3 Il Cliente può sempre richiedere la verifica del corretto funzionamento del misuratore, tramite Nuovenergie ai riferimenti di cui allʼart. 19, in contraddittorio con il Distributore. Il Cliente ha il diritto di presenziare alla prova di verifica e, ove non si avvalga di tale diritto, l’esito della verifica verrà comunicato per iscritto da Nuovenergie al Cliente. Nuovenergie provvede a comunicare preventivamente al Cliente i tempi, i costi e le modalità di esecuzione della verifica.
11.4 La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del Contatore non costituisce per il Cliente giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all’esito della verifica in contraddittorio.
12. Garanzie
12.1 A garanzia degli obblighi assunti, il Fornitore ha facoltà di chiedere un deposito cauzionale o altra tipologia di garanzia di importo pari a:
a) ENERGIA ELETTRICA (EE):
1. Per il Cliente al quale è riconosciuto il Bonus sociale l’importo del deposito cauzionale è pari a 5,2 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata;
2. Per il Cliente al quale non è riconosciuto il Bonus sociale:
• 11,5 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i POD nella titolarità di Clienti finali domestici;
• 15,5 € per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i POD nella titolarità di Clienti non domestici con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
• valore di una mensilità di fornitura media attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per le altre tipologie di POD.
b) GAS NATURALE (GN):
1. Per il Cliente al quale è riconosciuto il Bonus sociale:
• 25 € per clienti con consumo fino a 500 Smc/anno;
• 77 € per clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
• valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per clienti con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.
2. Per il Cliente al quale non è riconosciuto il Bonus sociale, l’importo del deposito cauzionale è pari a:
• 30 € per clienti con consumo fino a 500 Smc/anno;
• 90 € per clienti con consumo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
• 150 € per clienti con consumo superiore a 1.500 Smc/anno e fino a 2.500 Smc/anno;
• 300 € per clienti con consumo superiore a 2.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
• valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte, per clienti con consumo superiore a 5.000 Smc/anno.
12.2 Per il Cliente al quale non è riconosciuto il Bonus sociale GN e/o EE il Fornitore si riserva di raddoppiare gli ammontari del deposito cauzionale di cui ai precedenti commi nel caso in cui nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura:
a) il Cliente sia già stato costituito in mora dal Fornitore con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive;
b) il Cliente non abbia provveduto al versamento del deposito cauzionale di cui ai precedenti commi e il Fornitore abbia costituito in mora il Cliente con riferimento ad almeno una fattura.
Nel caso in cui il Cliente non provveda al versamento del deposito raddoppiato, il Fornitore potrà avviare le procedure di morosità previste dal successivo art. 13.
12.3 Il deposito cauzionale viene addebitato al Cliente nella prima fattura successiva alla stipula del contratto.
12.4 L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione dei consumi annuali, della potenza contrattualmente impegnata, nel caso in cui al Cliente venga riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura o quest’ultima venga meno ed in caso di variazioni disposte dall’ARERA o da diversa autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla sottoscrizione del contratto. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante l’esecuzione del contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l’ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima fattura utile.
12.5 Il deposito cauzionale qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, verrà restituito al Cliente maggiorato degli interessi legali entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di fornitura, senza la necessità per il Cliente di esibire alcun documento attestante l’avvenuto versamento.
12.6 La domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito è considerata forma di garanzia equivalente al deposito cauzionale per i clienti domestici di energia elettrica e per i clienti domestici gas con consumo fino a 5.000 Smc/anno. Nel caso di revoca della domiciliazione, il Cliente dovrà prestare idonea garanzia sulla base di quanto sopra descritto.
12.7 In caso di escussione, totale o parziale, da parte del Fornitore delle garanzie prestate, il Cliente dovrà provvedere a reintegrarle immediatamente.
13. Pagamento, Interessi di mora, Sospensione e Interruzione della fornitura, Risoluzione contrattuale
13.1 Il Cliente è tenuto al pagamento delle fatture entro la data di scadenza indicata sulle stesse. Per i Clienti serviti in Tutela GAS tale data sarà successiva di almeno di 20 (venti) giorni rispetto alla data di emissione delle fatture stesse. Il pagamento avverrà secondo la modalità scelta dal Cliente tra quelle indicate nella Proposta di contratto.
13.2 Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in fattura salva la possibilità di richiedere la rateizzazione come indicato nell’art. 14.
13.3 Il Cliente non potrà procedere alla sospensione del pagamento, differirlo o ridurlo neanche in caso di contestazione. I pagamenti non potranno essere compensati con eventuali crediti che il Cliente vanti nei confronti di Nuovenergie anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le parti.
13.4 In caso di ritardato pagamento delle fatture, Nuovenergie addebiterà sugli importi fatturati, e per ogni giorno di ritardo, interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data dell’effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati su base annua, applicando il tasso ufficiale di riferimento (art. 2 D.lgs. 24 giugno 1998 n. 213) maggiorato di 3,5 punti percentuali. Il Cliente buon pagatore sarà tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.
13.5 In caso di mancato pagamento, decorsi 5 giorni dalla scadenza della fattura, Nuovenergie attiverà le procedure previste in caso di morosità del Cliente. In particolare, Nuovenergie invierà al Cliente una comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata o PEC, nei casi in cui il Cliente abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC e abbia dato il proprio assenso all’invio di comunicazioni attinenti il contratto allo stesso indirizzo PEC. Nella comunicazione di costituzione in mora verrà indicata la data entro la quale il Cliente dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto. Tale data non sarà inferiore (in alternativa) a 15 giorni solari dal giorno di invio al Cliente della raccomandata, oppure 10 giorni solari dal ricevimento da parte di Nuovenergie della ricevuta di avvenuta consegna della PEC oppure, nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata, non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora.
13.6 Il Cliente è tenuto a comunicare a Nuovenergie l’avvenuto pagamento inviando copia della documentazione attestante il pagamento a mezzo mail ad xxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure, in alternativa al numero di fax indicato nella comunicazione di costituzione in mora.
13.7 In costanza di mora, decorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, Nuovenergie, in caso di PDR/POD disalimentabile, ha diritto di richiedere al Distributore la chiusura del PDR/POD per sospensione della fornitura per morosità. In questo caso il Cliente sarà tenuto a corrispondere i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura stessa nel limite dell’ammontare definito dall’ARERA.
13.8 Qualora decorsi non più di 90 giorni dall’ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità effettuata dal Fornitore, il Cliente risulti nuovamente moroso con riferimento ad ulteriori fatture rispetto a quelle per le quali era stata richiesta in precedenza la sospensione della fornitura per morosità, il Fornitore si riserva il diritto di riattivare le procedure previste in caso di morosità inviando al Cliente, a mezzo raccomandata o PEC, apposita comunicazione di costituzione in mora nella quale sarà indicato il termine ultimo entro cui il Cliente sarà tenuto a provvedere al pagamento, termine comunque non inferiore a (in alternativa): i) 7 giorni solari dall’invio al Cliente della relativa raccomandata; ii) 5 giorni solari dal ricevimento da parte del Fornitore della ricevuta di avvenuta consegna al Cliente della comunicazione inviata tramite PEC; iii) 10 giorni solari dalla data di emissione della lettera di costituzione in mora, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata.
13.9 In tal caso e qualora il mancato pagamento perduri oltre il termine indicato nella comunicazione di costituzione mora, il Fornitore, decorso un termine non inferiore a 2 (due) giorni lavorativi dalla data di scadenza di pagamento indicata nella comunicazione stessa, si riserva di richiedere al Distributore locale la chiusura/sospensione della fornitura per morosità.
13.10 Nel caso di Cliente domestico e/o connesso in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore EE, prima della sospensione della fornitura, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni, in caso di perdurante mancato pagamento, verrà effettuata la sospensione della fornitura con le spese relative alla riduzione sopra indicata, a carico del Cliente.
13.11 Nel caso in cui a seguito di sospensione/chiusura della fornitura per morosità, il Cliente non provveda al pagamento dell’insoluto, il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il Contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1456 c.c., estinguendo la propria responsabilità di prelievo presso il PDR/POD interessato.
13.12 Nel caso della fornitura di gas naturale, qualora l’intervento di chiusura del PDR per morosità non fosse fattibile, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR, qualora tecnicamente ed economicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del PDR comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il Cliente. Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR non risultasse fattibile, il Fornitore si riserva di risolvere il contratto e richiedere al SII la risoluzione contrattuale a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del PDR, estinguendo la propria responsabilità dei prelievi c/o il PDR dalla data di efficacia della risoluzione contrattuale. In questo caso il Fornitore sarà tenuto a trasmettere al Distributore locale, se richiesti:
• copia delle fatture non pagate;
• copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente;
• copia della comunicazione di risoluzione del contratto con il Cliente, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente;
• copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima fattura pagata;
• documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.
13.13 Nel caso della fornitura di energia elettrica, qualora l’intervento di sospensione per morosità non fosse fattibile, il Fornitore si riserva di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione della fornitura di energia elettrica, qualora tecnicamente fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del POD comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il Cliente.
13.14 Nel caso in cui anche l’intervento di Interruzione della fornitura non risultasse fattibile, la Società si riserva di estinguere la propria responsabilità dei prelievi presso il POD.
13.15 A far data dall’avvenuta risoluzione contrattuale, e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo PDR/POD da parte di altro utente del servizio di distribuzione/trasporto, saranno attivati i servizi di ultima istanza.
13.16 Ai fini della disalimentazione del PDR per inadempimento, il Cliente si impegna a garantire al Distributore locale, o a personale da questi delegato, l’accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.
13.17 Il Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l’invio del sollecito di pagamento. Il Cliente è tenuto altresì al pagamento degli eventuali importi relativi ai contributi di disattivazione e riattivazione sostenuti dal Fornitore nei confronti del Distributore locale.
13.18 Il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico di importo pari a euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza, senza preventivo invio della comunicazione di costituzione in mora. Il Cliente avrà altresì diritto ad un ulteriore indennizzo automatico di importo pari euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata, per la fornitura di energia elettrica, una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini: i) termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora; ii) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale della stessa, qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; iii) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore locale della sospensione della fornitura per morosità.
13.19 In deroga a quanto previsto dal presente articolo, Nuovenergie può richiedere la sospensione della fornitura immediatamente ed autonomamente senza bisogno di alcun avviso al Cliente, e senza concedere a questi preavviso di sorta, in caso di prelievo fraudolento, di manomissione e rottura dei sigilli dei gruppi di misura, di riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità, ovvero di utilizzo degli impianti in modo non conforme al Contratto. In tali casi il Contratto verrà automaticamente risolto ai sensi del successivo art. 15.
13.20 In ogni caso, la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi:
• qualora non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste dai precedenti commi;
• qualora il Cliente finale abbia comunicato al Fornitore l’avvenuto pagamento secondo la modalità previste dall’art. 13.6;
• qualora l’importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dal Fornitore e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
• qualora il Fornitore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o
relativo a fatturazione di importi anomali salvo che l’importo anomalo sia inferiore o uguale a 50 euro o il reclamo sia stato inviato dal Cliente oltre i 10 giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura di importo anomalo;
• qualora la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie diverse dalla fornitura e che non siano previste esplicitamente nel Contratto.
13.21 Nel caso di morosità del Cliente titolare di un PDR non disalimentabile il Fornitore procederà alla costituzione in mora tramite lettera Raccomandata indicante il termine ultimo, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni dall’invio della comunicazione, entro il quale il Cliente titolare di PDR non disalimentabile moroso deve provvedere al pagamento; decorso tale termine, senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione del contratto per inadempimento e alla successiva richiesta, al SII, di risoluzione contrattuale per morosità relativa a un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il SII, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo PDR da parte di altro utente del servizio di distribuzione, provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG. Xxxxxxx inoltre addebitate al Cliente le spese postali relative ai solleciti di pagamento.
13.22 Nel caso di morosità di Cliente finale non disalimentabile di energia elettrica, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione contrattuale richiedendo l’estinzione della responsabilità di prelievo c/o il POD. A seguito della risoluzione, in mancanza di switching, per i POD interessati saranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIV.
13.23 Nuovenergie si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.
14. Rateizzazioni
14.1 Nel caso di Cliente GN servito nel Mercato libero titolare di Bonus sociale o di Cliente servito in Tutela il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione:
a) per i clienti per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la fattura contenente ricalcoli per casi diversi dai successivi b) e c) sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle fatture stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella fattura contenente il ricalcolo e gli addebiti fatturati nelle fatture emesse sulla base di consumi stimati sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
b) per i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
c) per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di importi ricalcolati sulla base di consumi effettivi;
d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista dal contratto;
e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.
14.2 Nel caso di Cliente EE servito nel Mercato libero titolare di Bonus sociale il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione:
a) per i POD domestici qualora la fattura contenente ricalcoli per casi diversi dal successivo c) sia superiore al centocinquanta per cento dell’addebito medio delle fatture stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli;
b) per i POD non domestici in BT trattati monorari qualora la fattura contenente ricalcoli per casi diversi dal successivo c) sia superiore al duecentocinquanta per cento dell’addebito medio delle fatture stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli;
c) a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, qualora venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista dal contratto;
e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.
14.3 Il Cliente servito nel Mercato libero qualora titolare di Bonus sociale GN e/o EE ha la possibilità di ottenere la rateizzazione nei casi di cui ai precedenti artt. 14.1 e 14.2, secondo quanto stabilito dalla Del. 584/2015/R/com e s.m.i. limitatamente a:
• fatture che contabilizzano consumi riferiti al periodo di agevolazione;
• fatture emesse durante il periodo di agevolazione pur riferendosi a consumi pregressi.
14.4 Il Cliente servito nel Mercato libero GN e/o EE non titolare di Bonus sociale ha la possibilità di ottenere la rateizzazione, ai sensi della Del. 463/2016/R/com e s.m.i., limitatamente ai casi di:
a) mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione definita contrattualmente, previsti agli artt. 14.1.d e 14.2.d;
a) fatturazione di importi anomali così come previsti agli artt. 14.1.e e 14.2.e.
14.5 La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ogni fattura rateizzabile. La rateizzazione sarà concessa solo se richiesta dal Cliente entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine fissato per il pagamento della fattura. Non sono concesse rateizzazioni per importi complessivi fino a 50 (cinquanta) Euro.
14.6 Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è maggiorato del Tasso Ufficiale di Riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura.
14.7 Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate successive di ammontare costante (comunque non inferiore a due) pari:
• nei casi a), b) e c) degli artt. 14.2, almeno al numero di fatture di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente fattura contenente ricalcoli;
• nel caso d) degli artt. 14.1 e 14.2 e nel caso a) dell’art. 14.4, almeno al numero di fatture non emesse a causa del mancato rispetto della frequenza di fatturazione;
• nel caso e) degli artt. 14.1 e 14.2 e nel caso b) dell’art. 14.4, al massimo al numero di fatture emesse negli ultimi 12 mesi.
14.8 Le rate non sono cumulabili. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto per cambio venditore, il Fornitore ha facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile.
14.9 Il Fornitore ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del Cliente.
14.10 Nuovenergie ha la facoltà di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione del Cliente oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione; in tale ultimo caso, Nuovenergie provvederà ad allegare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione.
15. Clausola Risolutiva Espressa
15.1 Il Contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art 1456 c.c., anche limitatamente ad una sola delle forniture, e salvo in ogni caso il risarcimento del danno, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni: a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale; d) deposito di un’istanza di fallimento; e) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; f) inefficacia del contratto di Trasporto, del contratto di Dispacciamento, del contratto di Distribuzione per cause non imputabili ad Nuovenergie, o risoluzione dei medesimi contratti a causa di inadempimento della controparte commerciale di Nuovenergie. In tal caso, il Contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dalla regolazione vigente in materia, e la fornitura verrà, comunque, garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia per le forniture di EE e attraverso i servizi di ultima istanza per il GN; g) impossibilità di procedere alla somministrazione di GN e/o EE a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili ad Nuovenergie, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di Nuovenergie nei confronti del Cliente;
h) alterazione e/o manomissione delle apparecchiature di misura; i) sottrazione di GN e/o EE non misurati; l) riattivazione non autorizzata della fornitura sospesa per morosità; m) violazione del precedente art. 7 per usi diversi da quelli pattuiti, qualora il Cliente non abbia provveduto a formalizzare la variazione d’uso entro un mese dal momento in cui è avvenuta; n) mancata o invalida costituzione, o ricostituzione, del deposito cauzionale, se richiesto; o) cessione a terzi del GN e/o dellʼEE; p) mancata riconsegna a Nuovenergie entro 5 (cinque) mesi dalla conclusione del Contratto della documentazione, compilata e sottoscritta, relativa a: 1) dati catastali dell’immobile oggetto della fornitura, 2) diritto vantato sull’immobile oggetto della fornitura.
16. Interruzione, sospensione o diminuzione della fornitura e Forza maggiore.
16.1 Il GN/l’EE fornito/a alle condizioni previste dal presente contratto sarà a disposizione del Cliente senza limitazione d’orario. Nuovenergie non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in caso di limitazione o interruzione della fornitura
(i) sia per cause di forza maggiore o atti d’autorità, compresi, in via esemplificativa e non tassativa, scioperi, terremoti, eventi naturali, leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano a Nuovenergie in tutto o in parte impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, sia (ii) per ragioni di carattere tecnico, lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione/trasporto o atti o omissioni attribuibili al Distributore o all’impresa di trasporto. Gli interventi di manutenzione programmata che comportino l’interruzione della fornitura saranno preannunciati dal Distributore al Cliente con congruo preavviso. I tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regolati dall’ARERA che ne controlla il rispetto da parte del Distributore. In ogni caso, dette interruzioni non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento in capo a Nuovenergie, né potranno costituire motivo di scioglimento del contratto. In nessun caso Nuovenergie potrà essere considerata responsabile per fatti riconducibili al Distributore e/o al Trasportatore.
16.2 Gli aspetti tecnici concernenti la consegna del GN/EE attengono al Distributore e al Trasportatore. Nuovenergie si impegna comunque a fornire al Cliente la necessaria consulenza ed assistenza per la gestione dei rapporti del Cliente stesso nei confronti del Trasportatore e del Distributore. In nessuno di tali casi il Cliente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o indennizzi.
16.3 Le Parti non saranno tenute a riconoscere alcun risarcimento del danno nell’ipotesi di inadempimenti delle rispettive obbligazioni derivanti da cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza imprevedibile, non direttamente imputabile alla Parte che la invoca, che non sia stato possibile impedire usando la dovuta diligenza e tale da rendere impossibile, in tutto o in parte, in modo obiettivo, l’adempimento delle obbligazioni previste dal Contratto.
17. Modifiche normative, variazioni unilaterali del contratto e Cessione del contratto.
17.1 Il Contratto recepirà, qualora suscettibili d’inserimento automatico, le disposizioni imposte da leggi o provvedimenti di Pubbliche Autorità o altri soggetti competenti che comportino modifiche o integrazioni alle clausole del Contratto o ai corrispettivi e/o oneri allo stesso applicabili, anche relativi a servizi e prestazioni diverse da quelle previste in Contratto. Nuovenergie si riserva di informare il Cliente rispetto alle variazioni eventualmente intervenute, comunicandole nella prima fattura emessa successivamente alla prima applicazione delle variazioni disposta.
17.2 Nel caso di contratti su Mercato libero, Nuovenergie si riserva il diritto, per giustificato motivo, di variare unilateralmente le condizioni contrattuali di fornitura in vigore, se applicate a contratti su Mercato Libero. In tal caso, al fine di permettere di valutare attentamente la variazione, comunicherà al Cliente in forma scritta le variazioni previste con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Il termine di preavviso decorre dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore.
17.3 E’ fatto salvo in ogni caso il diritto del Cliente di recedere dal contratto a seguito della proposta di variazione unilaterale, senza oneri, secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale. La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla fattura ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest’ultima. In caso di eventuale variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale. Tali variazioni verranno comunicate al Cliente nella prima fattura in cui sono applicate.
17.4 La comunicazione delle variazioni unilaterali dovrà contenere, tra l’altro, per ciascuna delle modifiche proposte, le seguenti informazioni: a) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultante dalla modifica proposta; b) l’illustrazione chiara, completa e comprensibile dei contenuti e degli effetti della variazione proposta; c) la decorrenza della variazione proposta; d) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del Cliente dell’eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri.
17.5 Nuovenergie potrà cedere il Contratto ad altra impresa autorizzata alla vendita di GN e/o EE senza necessità di ottenere il consenso del Cliente o doverlo preventivamente avvertire. In questo caso, resta fermo che la cessione non potrà comportare un aggravio di costi per il Cliente o condizioni meno favorevoli, salva la possibilità per il Cliente di concordare nuove condizioni direttamente con il nuovo Fornitore.
18. Fallimento
18.1 In caso di fallimento del Cliente, il Contratto è risolto immediatamente, e di diritto, alla data del deposito dell’istanza di fallimento. In tal caso, Nuovenergie provvede a fare richiesta di chiusura del contatore al Distributore locale per cui, qualora gli organi fallimentari intendessero ottenere il proseguimento della fornitura di GN e/o EE, dovrà essere sottoscritto un nuovo Contratto secondo quanto stabilito dallʼart. 3. Le spese per la riapertura del contatore sono a carico del richiedente.
19. Comunicazioni, Richieste di informazioni e reclami, Livelli di qualità e Attivazione procedure extragiudiziali
19.1 Il Cliente ha la possibilità di formulare richieste di informazioni utilizzando ogni mezzo utile alla comunicazione. Nuovenergie risponderà con comunicazione scritta, fatte salve le richieste verbali per le quali la risposta contestuale sia ritenuta soddisfacente dal Cliente. Le comunicazioni possono essere inviate a Nuovenergie ai seguenti recapiti:
- via posta: Nuovenergie spa, Xxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 - Xxx (XX);
- via fax, al numero 0000000000;
- via PEC all’indirizzo xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx;
- via posta elettronica allʼindirizzo xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
19.2 Eventuali reclami devono essere inoltrati con le stesse modalità ed agli stessi indirizzi di cui sopra e potranno essere effettuati utilizzando il modulo disponibile presso tutti gli uffici e sul sito.
19.3 Le modalità di compilazione ed inoltro del reclamo sono indicate sul modulo stesso. I reclami potranno essere inoltrati anche per via telematica seguendo le istruzioni reperibili nel sito sopraindicato. Il Cliente ha la facoltà di inviare reclamo anche utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l’identificazione del Cliente che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati: a) Nome e Cognome; b) Indirizzo di fornitura; c) Indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta; d) Servizio cui si riferisce il reclamo scritto (GN, EE o entrambi)
e) codice alfanumerico identificativo del PDR/POD, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente; f) breve descrizione dei fatti contestati.
19.4 Restano salve le previsioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di comunicazione.
19.5 Il Cliente a seguito di mancata risposta del Fornitore ad un reclamo scritto entro il termine stabilito dal TIQV o in caso di risposta non soddisfacente ha la possibilità di attivare, ai sensi del TICO, il Servizio Conciliazione dell’ARERA per tentare di risolvere con procedura online, completamente gratuita, eventuali controversie, senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Servizio è rivolto:
• nel settore GAS, ai clienti domestici e non domestici connessi in bassa pressione (BP);
• nel settore EE, ai clienti domestici e ai clienti non domestici connessi in bassa e media tensione (BT/MT).
19.6 L’attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti xxx.xxxxx.xx o xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
19.7 L’esperimento del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria. Per maggiori informazioni è possibile utilizzare l’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o contattare anche lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654.
19.8 Le informazioni su come attivare la procedura di conciliazione sono disponibili anche sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx o al numero verde commerciale 800 917 796. Per maggiori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito xxx.xxxxx.xx.
19.9 Il Fornitore verificherà l’attendibilità della richiesta e fornirà una risposta scritta, che verrà inviata al Cliente entro i termini previsti dal TIQV. I reclami relativi al servizio di distribuzione e misura sono inoltrati al Distributore dal Fornitore o direttamente dal Cliente.
19.10 Il Fornitore si impegna a rispettare i livelli specifici e generali di qualità come fissati dall’ARERA nel TIQV e la relativa corresponsione degli indennizzi così come riportato nella Informativa sui livelli specifici e generali di qualità commerciale.
20. Indennizzi automatici
20.1 Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale, Nuovenergie corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico, pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali.
20.2 Il Fornitore corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della fattura di periodo. Il valore dell’indennizzo è pari a:
• 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari;
• 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari;
• 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 giorni solari. L’indennizzo sarà corrisposto nella prima fattura utile.
20.3 Il Fornitore corrisponderà al cliente un indennizzo automatico nel caso di emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell’indennizzo è pari a 4 (quattro) euro:
• nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto;
• maggiorato di 2 (due) euro ogni 10 (dieci) giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 (ventidue) euro per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.
L’indennizzo sarà corrisposto nella fattura di chiusura. L’indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell’emissione della fattura di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.
20.4 Il Cliente avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a 35 (trentacinque) euro qualora il Distributore locale metta a disposizione del venditore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (escluso cambio fornitore diverso da switching) decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura. L’indennizzo sarà trasferito al Cliente in occasione della fattura di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore locale al Fornitore.
Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione.
21. Disciplina Fiscale
21.1 Oltre al prezzo, di cui al precedente art. 8, sono posti a carico del Cliente tutti i diritti ed i tributi che Nuovenergie è
tenuta a pagare allʼAmministrazione Finanziaria e/o agli Enti Locali in relazione al contratto stesso.
21.2 Le norme fiscali riguardanti la fornitura del GN e/o EE prevedono, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato. Il Cliente che ritiene di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato deve presentare specifica richiesta a Nuovenergie producendo la documentazione prevista a tale scopo. Il Cliente, ai fini dellʼapplicazione della normativa fiscale, assume, in via esclusiva, ogni responsabilità relativamente alle dichiarazioni e/o omissioni dallo stesso effettuate. Il Cliente ha lʼobbligo di comunicare qualunque variazione di dati rilevante ai fini della normativa in materia di imposte e conseguenti dichiarazioni e pagamenti.
21.3 Eventuali sanzioni e/o oneri dovuti da Nuovenergie allʼAmministrazione Finanziaria in ragione di mancate, inesatte o incomplete dichiarazioni che il Cliente è tenuto a fornire secondo la normativa vigente, saranno oggetto di rivalsa da parte di Nuovenergie nei confronti del Cliente stesso. Ogni rimborso da Nuovenergie al Cliente di quanto da questʼultimo pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto da Nuovenergie ai medesimi soggetti preposti, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui Nuovenergie potrà ottenere il rimborso dallʼAmministrazione Finanziaria e/o Enti Locali.
22. Legge applicabile
22.1 Il presente Contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla Legge Italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate da ARERA e/o da altra Autorità competente successivamente alla conclusione del Contratto.
23. Elezione di domicilio e Foro competente
23.1 Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso lʼUtenza ove è erogata la fornitura di GN/EE.
23.2 Per ogni controversia relativa all’interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del Codice del Consumo, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente medesimo.
24. Assicurazione clienti civili gas
24.1 I clienti domestici, i condomini e i clienti altri usi con misuratore di classe fino a G25, che utilizzano, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficiano in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Del. 223/2016/R/gas.
24.2 Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare direttamente lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
24.3 Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro è disponibile presso gli uffici di Nuovenergie e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.
25. Riferimenti normativi
25.1 Nell’ambito del presente contratto si farà riferimento ai seguenti riferimenti normativi:
Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 (D. Lgs. 213/98) Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 (D. Lgs. 79/99) Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 (D. Lgs. 164/00) DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (DPR 445/00)
Delibera ARERA n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e s.m.i. (Del. 229/01) Delibera ARERA n. 138 del 29 Luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 Luglio 2004 e s.m.i (Del. 138/04)
Delibera ARERA n. 40 del 18 marzo 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 8 aprile 2004 e s.m.i. (Del. 40/04) Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato in Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 0000,
x. 000 (X. Lgs. 206/2005), che ha approvato il “Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229” (Codice del Consumo)
Delibera ARERA n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito ARERA in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 111/06) Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009 (L. 2/09)
Delibera ARERA ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2009 e ss.mm.ii. (Del. ARG/gas 64/09), che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG)
Delibera ARERA ARG/elt 107 del 30 luglio 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 04 agosto 2009 e s.m.i. (Del. ARG/elt 107/09) che ha approvato il Testo Integrato per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (TIS)
Delibera ARERA ARG/elt 191/2009 del 11 dicembre 2009 pubblicata sul sito ARERA in data 30 dicembre 2009 e s.m.i. che definisce la disciplina del Sistema indennitario (Del. ARG/elt 191/09)
Delibera ARERA ARG/gas 99 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e s.m.i. (Del. ARG/gas 99/11), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG)
Delibera ARG/elt 104/11 del 28 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2011 e s.m.i. (Del. ARG/elt 104/11) Delibera ARERA 229/2012/R/gas del 31 maggio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 01 giugno 2012 e s.m.i. (Del. 229/2012/R/gas), che ha approvato il Testo Integrato Settlement Gas (TISG)
Delibera ARERA 301/2012/R/eel del 19 luglio 2012, pubblicata sul sito ARERA in data 20 luglio 2012 e s.m.i. (Del. 301/2012/R/eel) che ha approvato l’aggiornamento del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV)
Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e s.m.i. (Del. 402/2013/R/com), che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (TIBEG)
Delibera ARERA 574/2013/R/gas del 12 dicembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 13 dicembre 2013 e s.m.i. (Del. 574/2013/R/gas), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RQDG)
Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2014 e s.m.i. (Del. 40/2014/R/gas)
Delibera ARERA 398/2014/R/eel del 31 luglio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 1 agosto 2014 e s.m.i. (Del. 398/2014/R/eel) Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e s.m.i. (Del. 501/2014/R/com)
Delibera ARERA 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2015 e s.m.i. (Del. 258/2015/R/com), che ha approvato il Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE)
Delibera ARERA 487/2015/R/eel del 14 ottobre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 19 ottobre 2015 e s.m.i. (Del. 487/2015/R/eel)
Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 584/2015/R/com)
Delibera ARERA 646/2015/R/eel del 22 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 22 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 646/2015/R/eel) che ha approvato il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016-2023 (TIQE)
Delibera ARERA 654/2015/R/eel del 23 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 28 dicembre 2015 e s.m.i. (Del. 654/2015/R/eel) che ha approvato il; Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019 (TIT), il Testo integrato del servizio di misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019 (TIME) e il Testo Integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di Connessione per il periodo di regolazione 2016-2019 (TIC)
Delibera ARERA Del. 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e s.m.i. (Del. 102/2016/R/com)
Del. 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 209/2016/E/com), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (TICO)
Delibera ARERA 223/2016/R/gas del 12 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 13 maggio 2016 e s.m.i. (Del. 223/2016/R/gas)
Delibera 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e s.m.i. (Del. 413/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV)
Delibera 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e s.m.i. (Del. 463/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (TIF)
Delibera ARERA 775/2016/R/gas del 22 dicembre 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 23 dicembre 2016 e s.m.i. (Del. 775/2016/R/gas), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG)
Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e s.m.i. (Del. 783/2017/R/com)
Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e s.m.i. (Del. 555/2017/R/com), che ha approvato la disciplina delle Offerte PLACET (PLACET)
Delibera 593/2017/R/com del 3 agosto 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e s.m.i. (Del. 593/2017/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Sistema Indennitario (TISIND)
Delibera ARERA 366/2018/R/com del 28 giugno 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 02 luglio 2018 e s.m.i. (Del. 366/2018/R/com), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale)
Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 (D. Lgs. 101/2018) Delibera ARERA 569/2018/R/com del 13 novembre 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 14 novembre 2018 e s.m.i. (Del. 569/2018/R/com), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (Disciplina della prescrizione).
Nelle restanti parti del contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.
BONUS SOCIALE
Il Bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto al proprio Comune.
Il Bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica.
Per maggiori informazioni visita il sito xxx.xxxxx.xx o chiama il n° verde 800.166.654.
Decreto Legislativo 231/2001
1.a Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, e come successivamente modificato ed integrato, nell’espletamento delle attività previste dal presente contratto la Società fornitrice dichiara e garantisce che:
- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa - i soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società - i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti non terranno alcun comportamento, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del citato Decreto 231/2001.