Polizza R.C. AUTO SATURNO RCA (Autovetture)
Polizza R.C. AUTO SATURNO RCA (Autovetture)
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Wakam - Società registrata in Francia e regolata dal Codice delle Assicurazioni
Prodotto: Assicurazione Auto
Questo documento informativo fornisce un riassunto delle principali prestazioni ed esclusioni della polizza. Non tiene conto delle vostre esigenze e richieste specifiche. Le informazioni complete su questo prodotto si trovano nella documentazione precontrattuale e contrattuale.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
✓ La Responsabilità Civile per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree pubbliche, ad esse equiparate e private;
✓ La Responsabilità Civile dei trasportati per i danni che questi possono involontariamente causare durante la circolazione; WAKAM Assicurazioni risarcisce i danni fino al massimale minimo di legge per sinistro pari a
€6.070.000 per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a
€1.220.000 per i danni a cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati;
✓ La circolazione nelle aree aeroportuali civili e militari è consentita esclusivamente nelle aree previste dall’articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall’articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) dove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.
Che cosa non è assicurato?
Per legge non sono considerati terzi e non sono
coperti dall’assicurazione RCA:
🗶 Il conducente del veicolo responsabile del sinistro, sia per i danni alla persona sia per i danni a cose.
Limitatamente ai soli danni a cose non sono coperti
dall’assicurazione RCA e quindi risarcibili:
🗶 Il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio;
🗶 Il locatario di veicolo in leasing;
🗶 Il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti dei soggetti indicati al punto precedente;
🗶 I parenti e affini dei soggetti indicati nei due punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico;
🗶 I soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai due punti precedenti.
Ci sono limiti di copertura?
WAKAM Assicurazioni ha diritto ad agire in rivalsa nei confronti dell’Assicurato per il recupero delle somme pagate ai terzi danneggiati, principalmente nei seguenti casi:
! Ai sensi dell’articolo 124 del Codice delle Assicurazioni Private, per la partecipazione del veicolo a gare oppure competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
! In caso di conducente al quale è già stato comunicato il totale esaurimento dei punti della
La polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (delle Autovetture) per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato.
patente, oppure se l’abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi; ! In caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ex artt. 186, 186 ‐bis e 187 del Codice della strada; ! Per danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge oppure alle indicazioni della carta di circolazione; ! In caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest’ultimo non vi è una persona abilitata; ! Nello svolgimento delle funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell’istruttore sia prescritta dalla normativa vigente; ! In conseguenza dell’inopponibilità prevista dall’art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private. |
Dove vale la copertura? L’assicurazione copre su tutto il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati dell’Unione europea, nonché per il territorio dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, la Serbia e di Andorra. L’assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde (certificato internazionale di assicurazione), rilasciata da WAKAM Assicurazioni, non siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l’assicurazione obbligatoria R.C. Auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto e dalla normativa europea. |
Che obblighi ho? Sotto pena di nullità del contratto di assicurazione o di assenza di garanzia: Quando si stipula il contratto • Fornire informazioni veritiere e corrette esattamente in fase di richiesta di quotazione, in particolare nel modulo di dichiarazione dei rischi, per permettergli di valutare i rischi che si assume • Fornire tutti i documenti giustificativi richiesti dall'assicuratore • Pagare il premio (o parte di esso) indicato nel contratto Nel corso del contratto • Dichiarare qualsiasi nuova circostanza che possa aggravare i rischi coperti o crearne di nuovi In caso di reclamo • Dichiarare qualsiasi sinistro che possa comportare una copertura nelle condizioni e nei termini previsti e allegare tutti i documenti utili alla valutazione del sinistro • Informateci di qualsiasi copertura stipulata per gli stessi rischi in tutto o in parte con altri assicuratori, così come di qualsiasi rimborso che potreste ricevere in relazione a un sinistro • In caso di furto, presentare una denuncia entro 24 ore alle autorità competenti e fornire l'originale della denuncia |
Quando e come devo pagare? l Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il contratto è stipulato con frazionamento annuale. Il premio può essere pagato solo con carta di credito ed è comprensivo di imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.). |
Quando comincia la coperta e quando finisce?
La copertura assicurativa dura un anno (o anno più frazione) dalla data della sottoscrizione della polizza e ha effetto dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata nel contratto senza necessità di disdetta.
La copertura resta comunque attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza e comunque non oltre le ore 24 della data di effetto della nuova polizza.
Come posso disdire la polizza?
L’Assicurato può annullare il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all’estero del veicolo. In questi casi occorre dare tempestiva comunicazione a MSA Multi Serass S.r.l., con sede in Xxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx per la Compagnia Assicurativa WAKAM in Italia e si ha diritto al rimborso della parte di R.C. Auto già pagata, relativa al periodo residuo, che non comprende le quote relative alle imposte e al contributo del S.S.N.
Polizza R.C. AUTO SATURNO RCA (Autovetture)
Documento informativo aggiuntivo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Wakam - Società registrata in Francia e regolata dal Codice delle Assicurazioni
Prodotto: Assicurazione Auto
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per agevolare il potenziale Contraente a comprendere più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
WAKAM SA Sede legale:120-122, rue Réaumur - TSA 60235 - 75083 Xxxxx Xxxxx 00 – France Iscrizione al Registro delle Imprese di Assicurazione in Italia: N° II.01133
Iscrizione all’albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution: N.
4020259.
Capitale sociale: €4.452.016 Sito ufficiale: xxx.xxxxx.xxx
Responsabile per la gestione dei sinistri RCA: MSA - Multi Serass S.r.l, Via Sangro, 15 – 20132 Milano - Codice Fiscale/Partita IVA 10116240960
WAKAM– Compagnia assicurativa di diritto francese costituita sotto forma di Société Anonyme (SA)
avente sede legale e direzione generale 000-000, xxx Xxxxxxx - XXX 00000 - 75083 Xxxxxx Xxxxx 00 – Francia. Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa e vigilata dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR). Iscritta all’albo delle imprese di assicurazione tenuto dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution con il n. 4020259.
Wakam è stata autorizzata in data 12 gennaio 2012 ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è
Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione tenuto da IVASS – Xxxxxx xxxxxxx – con numero II.01133. Sito internet xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/ e-mail (PEC) xxxxx.xxxxxxxxx@xxx.xx.
L’ammontare del Patrimonio Netto, regolarmente certificato al 2018, è pari a 32,9 mln di euro, di cui capitale sociale 4,5 mln di Euro e altre riserve patrimoniali 28,5 mln di Euro. I dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di Wakam disponibile sul sito internet della Compagnia (xxxxx://xxx.xxxxx.xxx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/Xxxxx-Xxxxxxxx-xxx-Xxxxxxxxx-Xxxxxxxxxx-Xxxxxx- 2020.pdf) e si riportano qui di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a € 33,1 mln;
- del Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a € 8,3 mln;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a € 46,7 mln;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a € 31,8 mln.
L’indice di solvibilità di Wakam, rappresentante il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 141%.
Al contratto si applica la vigente normativa italiana.
Che cosa è assicurato? | ||
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | ||
Massimali | Non ci sono maggiori informazioni rispetto a quelle presenti nel DIP Base. | |
Tipo di guida | È possibile personalizzare la polizza in base al conducente, secondo le seguenti modalità: • Guida libera: Il veicolo identificato in polizza può essere guidato da chiunque, purché nel rispetto della Xxxxx; • Guida esperta: La guida è consentita solo a persone con almeno 26 anni di età. L’eventuale risarcimento in caso di sinistro con conducente più giovane comporterà il diritto alla rivalsa della Compagnia nei confronti dell’Assicurato con un limite di franchigia di €1.000 per singolo sinistro; • Guida Esclusiva: La guida è consentita solo al conducente abituale esplicitamente identificato in polizza, con almeno 26 anni di età, che può essere anche diverso dal Contraete e/o proprietario. L’eventuale risarcimento in caso di sinistro con conducente diverso comporterà il diritto alla rivalsa della Compagnia nei confronti dell’Assicurato con un limite di franchigia di €1.000 per singolo sinistro, salvo il documentato stato di necessità e/o forza maggiore che non hanno consentito al conducente abituale di condurre il veicolo. | |
OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | ||
Non sono previste opzioni con sconto sul premio. | ||
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | ||
Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria NON sono previste ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
Che cosa NON è assicurato? | ||
Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base. |
Ci sono limiti di copertura? |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro - Garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli Il Contraente/Assicurato deve informare la Compagnia del verificarsi del sinistro al massimo entro 3 giorni a MSA Multi Serass S.r.l., con sede in Xxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx, dal momento in cui il sinistro si è verificato o dal momento incui il Contraente/ Assicurato ne sia venuto a conoscenza. • La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). La denuncia può assumere il valore legale di richiesta di risarcimento da indirizzare sempre a MSA Multi Serass S.r.l., con sede in Xxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx; La richiesta di risarcimento deve essere invece indirizzata all’Impresa di assicurazione di controparte se: • Se l’incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; • Se, pure in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un’invalidità permanente superiore al 9%; • Per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. La richiesta di risarcimento deve essere invece indirizzata all’Impresa di assicurazione di controparte se: • I veicoli coinvolti sono più di due; • Uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; • Le lesioni riportate dalle persone fisiche sono superiori al 9% di IP Invalidità permanente. | |
Assistenza diretta/in convenzione Non è prevista l’Assistenza diretta/in convenzione. | ||
Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro con responsabilità, l'Assicurato può evitare l’applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati. Informazioni complete sul sito xxx.xxxxxx.xx. Rimborso non applicabile per le polizze con tariffa Franchigia |
Gestione da parte di altre Imprese Non è prevista la Gestione da parte di altre imprese. | |
Prescrizione I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni ex Codice Civile. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base. |
Obblighi dell’Impresa | L’Impresa deve formulare una congrua e motivata offerta oppure contestare le pretese risarcitorie entro i tempi previsti dalla vigente normativa: da 30 giorni per danni a cose dalla richiesta di risarcimento a 90 GG per le lesioni dalla chiusura dell'infortunio. A conclusione del processo di liquidazione dei sinistri, assicurati, contraenti e danneggiati hanno il diritto di prendere visione dei relativi atti ex Art. 146 CAP. In caso di contenzioso il diritto è sospeso mentre è negato nel caso emergessero tentativi fraudolenti. |
Quando e come devo pagare? | ||
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base. | |
Rimborso | In caso di annullamento del contratto si ha diritto esclusivamente al rimborso della parte di premio R.C. Auto già pagata, relativa al periodo residuo, che non comprende le quote relative alle imposte e al contributo del S.S.N. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | ||
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base. | |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Base. |
Come posso disdire la polizza? |
Contratto senza tacito rinnovo | Il contratto è di durata annuale senza necessità di disdetta. |
Ripensamento dopo la stipulazione | È previsto il diritto del Contraente al ripensamento dopo la stipula del contratto se sottoscritto a distanza. |
Risoluzione | Si ha il diritto di risolvere il contratto, ad esempio in caso di vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all’estero del veicolo. |
A chi è rivolto questo prodotto? | |
È un prodotto assicurativo rivolto a chi vuole avere una copertura per i danni che potrebbero essere causati a terzi durante la circolazione del suo veicolo. |
Quali costi devo sostenere? | |
Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto, è circa del 14% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte). |
COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I Eventuali reclami relativi a un contratto oppure un servizio assicurativo nei confronti dell’Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati all’Ufficio Gestione Reclami scrivendo a: MSA Multi Serass S.r.l., con sede in Xxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente oppure risposta tardiva, dopo 45 giorni si può scrivere all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000, XXXX, fax: 00.00000000, PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx fornendo copia del reclamo già inoltrato a WAKAM Assicurazioni ed il relativo riscontro. Il reclamo può essere realizzato anche utilizzando il modello presente nel sito dell’IVASS xxx.xxxxx.xx alla sezione per i Consumatori ‐ Reclami. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi dirisoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | È possibile attivare la procedura rivolgendosi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Attenzione. Obbligatoria solo per le garanzie CVT, ma non per la garanzia RCA. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La negoziazione assistita è obbligatoria nei casi in cui si intenda chiedere un pagamento di somme inferiori a € 50.000 (fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria) e per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, primadi iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare la suddetta negoziazione assistita. |
Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato | È possibile accedere alla procedura rivolgendosi a una delle Associazioni dei Consumatori aderenti all’Accordo Ania (indicate in apposito elenco su xxx.xxxx.xx), utilizzando il modulo di richiesta che si può scaricare dai siti internet delle stesse Associazioni dei Consumatori e dell'ANIA e allegando copia della documentazione a sostegno della domanda. |
CONDIZIONI CONTRATTO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO SATURNO
GLOSSARIO
Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate sul veicolo come normale dotazione di serie senza supplemento di prezzo.
Accessori non di serie e Optional: installazioni stabilmente fissate sul veicolo non di serie.
Antifurto: dispositivo di blocco dei veicoli o di segnalazione acustica di effrazioni che impedisce o rende più difficoltoso il furto e/o agevola la localizzazione dei veicoli.
Appendice di Polizza: atto accessorio ma integrante del contratto, prodotto contestualmente oppure successivamente all’emissione della Polizza per modificare, integrare, precisare informazioni contrattuali. Nel caso queste ultime incidano sul rischio assunto, possono comportare un aumento oppure diminuzione del Premio di polizza.
Appropriazione indebita: ai sensi dell’art. 646 del Codice Penale, reato contro il patrimonio commesso da chi trae
profitto illecito appropriandosi di un bene detenuto a titolo diverso dalla proprietà.
Aree equiparate alle strade di uso pubblico: aree di proprietà di soggetti pubblici o privati per le quali è consentito l’accesso a una molteplicità di veicoli, persone e animali senza selezioni e discriminazioni. Es. Parcheggio privato di un centro commerciale.
Aree private: aree di proprietà di soggetti pubblici o privati per le quali è consentito l’accesso soltanto a veicoli
autorizzati. Es. Parcheggio azienda privata riservato ai dipendenti.
Assicurato: soggetto protetto dall’Assicurazione sia essa una garanzia diretta oppure per la responsabilità civile.
Assicurazione: garanzia prestata con il contratto di Assicurazione.
Assistenza: aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del
verificarsi di un sinistro.
Attestato di Rischio: documento elettronico, adesso completamente dematerializzato, nel quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
Banca Dati degli Attestati di Rischio: banca dati che le Imprese di Assicurazione devono alimentare con i dati necessari ad attestare lo stato del Rischio.
Box: luogo chiuso e coperto ad uso esclusivo dove viene custodito il veicolo.
Carta Verde: certificato internazionale di Assicurazione che attesta l’estensione dell’efficacia dell’Assicurazione obbligatoria RCA per i danni eventualmente provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni Paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa Carta Verde. La Carta Verde non è necessaria per circolare nei Paesi dell’Unione Europea, essendo direttamente già efficace il contratto RCA.
Cessionario: soggetto a cui viene trasferita la titolarità del contratto di Assicurazione.
Classe di merito: classe di Conversione Universale (CU) alla quale il contratto è assegnato sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento IVASS n. 9/2015 e successive modifiche e integrazioni. La classe di CU è sempre indicata nell’Attestato di Rischio accanto alla Classe di merito di Compagnia.
Classe di merito di Compagnia: classe di merito Bonus/Malus assegnata al contratto dalla Compagnia sulla base di
una tabella di corrispondenza elaborata dall’Impresa.
Codice della Strada (C.d.S.): D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285 con successive modifiche e integrazioni.
Codice delle Assicurazioni: Codice delle Assicurazioni Private, D. Lgs. 7 settembre 2005 n.209 con successive modifiche e integrazioni.
Compagnia: società assicuratrice che emette la polizza assicurativa.
Constatazione Amichevole di Incidente (CAI): modulo prestampato fornito dalla Compagnia valido a tutti gli effetti come denuncia di sinistro oppure – a seconda dei casi – come richiesta di risarcimento diretto.
Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.
Contravvenzione: reato dove non rileva l’elemento psicologico di dolo e colpa di chi lo ha commesso.
Cristalli: tutte le parti non lamierate delimitanti il perimetro del veicolo, anche non trasparenti, come il parabrezza anteriore, il lunotto posteriore, i finestrini, fissi e mobili, delle fiancate laterali, il tettuccio apribile e l’eventuale tetto panoramico.
Danno extracontrattuale: danno ingiusto provocato da un fatto illecito ai sensi dell’art. 2043 del Codice Civile.
Danni indiretti: danni collegati all’evento che origina il sinistro, ma che non incidono direttamente sulla perdita di valore del bene assicurato oggetto del sinistro.
Danni materiali e diretti: danni che incidono direttamente sul valore e l’integrità della cosa assicurata, derivanti dall’azione diretta dell’evento che origina il sinistro.
Danno totale: perdita del veicolo assicurato, senza ritrovamento in caso di furto, causata da un evento per il quale è prestata l’Assicurazione o danno le cui spese di riparazione superano il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Degrado d’uso: deprezzamento del valore del veicolo o di singole parti dovuto all’uso nel tempo.
Delegataria: impresa di Assicurazione che, in caso di coassicurazione, gestisce il rapporto contrattuale con il cliente.
Quindi, per esempio, provvede all’emissione del contratto assicurativo e all’incasso del Premio.
Delitto: reato più grave della contravvenzione commesso con dolo ma anche con colpa. Si distinguono: Delitto colposo se viene commesso involontariamente per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline; Delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; Delitto doloso quando viene commesso volontariamente e con la consapevolezza e l’accettazione delle conseguenze. Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
Denuncia sinistro: comunicazione verbale o scritta dell’accadimento di un evento che danneggia o coinvolge il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno.
Disdetta: comunicazione che il Contraente deve inviare all’Assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto di Assicurazione, per evitarne la tacita proroga, se prevista, e comunque mai operante per le polizze di Responsabilità Civile Autoveicoli obbligatoria.
Ebbrezza alcolica: condizione di alterazione conseguente all’uso di bevande alcoliche, come previsto dagli artt.186 e 186-bis del Nuovo Codice della Strada.
Effetto: termine iniziale dell’efficacia della garanzia assicurativa prestata con la polizza sottoscritta.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica e che si propaga con elevata velocità.
Eurotax: pubblicazione dell’editore Sanguinetti per la determinazione del valore dei veicoli nuovi e usati.
Familiari: persone appartenenti alla famiglia anagrafica del Contraente, attestata dal Certificato di Stato di Famiglia, incluso il convivente more uxorio.
Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge attraverso un comportamento che non rispetti i diritti comuni e/o i singoli diritti soggettivi.
Franchigia: importo fisso detratto dal valore del danno indennizzato che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto: ai sensi dell’art.624 del Codice Penale, reato perpetrato da chiunque sottragga la cosa mobile altrui al fine di
trarne profitto per sé o per altri.
Guasto: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento, rendendo impossibile
l’ordinario utilizzo.
Incendio: combustione con necessario sviluppo di fiamma.
Incidente: sinistro occorso al veicolo in circolazione dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, incluso il caso fortuito.
Indennizzo: in caso di sinistro, somma dovuta dalla Compagnia all’Assicurato.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche.
Intermediario Assicurativo: persona fisica o giuridica, diversa dall’Impresa di Assicurazione, che svolge a titolo
oneroso l’attività di distribuzione assicurativa.
Invalidità permanente: nel danno biologico, diminuzione dell’integrità psicofisica di una persona. Nelle polizze assicurative, riduzione oppure perdita, definitiva o temporanea, della capacità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa.
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni istituito con il D.L. 6 luglio 2012 n.95 convertito con legge 7 agosto 2012 n.35.
Lesioni personali colpose: ai sensi dell’art.590-bis CP, chi involontariamente provoca lesioni personali stradali gravi o gravissime e/o lesioni personali colpose ex art.590 CP.
Locatario: utilizzatore di un veicolo affidatogli in base a un contratto di locazione finanziaria.
Massimali: limite delle somme fino alla concorrenza delle quali la Compagnia si impegna a prestare l’Assicurazione.
Minimo di Scoperto: importo minimo percentuale sulla somma complessiva del danno che rimane a carico
dell’Assicurato.
Minimo non indennizzabile: importo fisso che viene detratto dall’ammontare del danno risarcibile.
Negoziazione Assistita: procedura a fini conciliativi che la legge richiede sia necessariamente esperita tra le parti (assicuratore e danneggiato) con l’assistenza di avvocati prima della proposizione dell’azione giudiziaria di risarcimento del danno da circolazione stradale (RC Auto), a pena di improponibilità dell’azione.
Organismo di mediazione: organismo pubblico o privato iscritto in un apposito registro presso il Ministero della Giustizia che si occupa di gestire le procedure di mediazione. I requisiti e le modalità di iscrizione sono disciplinati in uno specifico decreto ministeriale.
Periodo di osservazione: per i sinistri con responsabilità principale, Prima annualità inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale; Annualità successive inizia sessanta giorni prima della decorrenza dell’Assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale. Per i sinistri con responsabilità paritaria, il Periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l’anno corrente, così come indicate nel “quinquennio” dell’Attestato di Rischio.
Polizza: documento probante la stipula del contratto di Assicurazione. Contiene i dati relativi al contratto e
all’Assicurato, comprese le dichiarazioni rese dal Contraente ai sensi del Codice Civile art.1892 e seguenti.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico detenuto dall’ACI.
Premio: somma dovuta dal Contraente alla Compagnia per l’acquisto di una polizza, comprensiva di imposte ed
eventuali oneri di legge.
Prezzo d’acquisto: prezzo che risulta dalla fattura di acquisto del bene assicurato.
Proprietario: persona fisica o giuridica proprietaria del veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Nel caso di veicolo in leasing, il Locatario è omologo al proprietario per determinare il premio a livello assuntivo.
Quattroruote: rivista mensile, pubblicata dall’editoriale Domus, utilizzata per la determinazione del valore dei veicoli nuovi o usati, in base al “Valore Infocar”.
Quietanza: ricevuta di pagamento del premio di polizza con alcuni dati relativi al contratto, ma anche l’atto emesso in relazione alla liquidazione di un danno.
Rapina: ai sensi dell’art.628 del Codice Penale, reato perpetrato da chiunque si impossessi di cose mobili altrui mediante l’uso di violenza o minaccia per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
R.C.A.: Responsabilità Civile Auto. L’Assicurazione obbligatoria della Responsabilità Civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore prevista dal Codice delle Assicurazioni e istituita dalla Legge 990 del 1969.
Reato: violazione delle norme penali che contemplano esplicitamente un comportamento. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti in base al tipo di pena prevista dalla legge.
Reclamante: soggetto titolato a vantare un diritto attraverso reclamo nei confronti dell’impresa di Assicurazione e
dell’Intermediario Assicurativo.
Reclamo: dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di una Impresa di Assicurazione, di un Intermediario Assicurativo. Si distinguono tra reclami aziendali e quelli sporti all’IVASS quando siano trascorsi 45 gg senza che il reclamante si senta soddisfatto della risposta ricevuta. Le richieste di informazioni e di risarcimento danni non hanno valore di reclamo.
Richiesta di risarcimento danni: comunicazione scritta effettuata ai sensi degli artt.148 e 149 del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all’Assicuratore del responsabile civile, oppure al proprio Assicuratore in caso di applicazione della procedura di risarcimento diretto, il ristoro dei danni subiti a seguito di incidente stradale.
Xxxxxxx: possibilità di rinnovare il rapporto assicurativo quando il contratto sia giunto a scadenza annua. Risarcimento: importo dovuto dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile. Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa: diritto della Compagnia di recuperare nei confronti del Contraente e degli Assicurati le somme che abbia
dovuto pagare in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.
Scoperto: percentuale del valore del danno che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro, con il minimo
indicato in Polizza.
Scoppio: repentina esplosione dell’impianto di alimentazione.
Sinistro: evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Spese di giustizia: spese processuali inerenti alla resistenza ed eventualmente alla soccombenza. Nei procedimenti penali, il condannato le paga allo Stato e alle eventuali parti civili. Nelle cause civili, invece, sono le spese pagate dalle parti. Il soccombente è condannato a rifonderle.
Surroga: diritto della Compagnia che ha indennizzato il sinistro di sostituire l’Assicurato per rivalersi nei confronti
del responsabile del sinistro.
Tabella Invalidità Infortuni ANIA: tabella di valutazione graduale delle lesioni permanenti proveniente dagli Studi della Sezione Tecnica Infortuni della Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici.
Tariffa: importo delle garanzie prestate dalla Compagnia in vigore al momento della stipula del contratto. Transazione: accordo tra le parti che, con reciproche concessioni, compongono bonariamente una vertenza. Usura: deterioramento di qualsiasi materiale e parte meccanica determinato dall’uso prolungato nel tempo.
Valore assicurato: valore del bene, comprensivo di IVA e al netto di eventuale detraibilità, dichiarato in Polizza o in Quietanza. Il Valore assicurato può corrispondere al Valore commerciale o di listino o di fattura.
Valore commerciale: valore del bene comprensivo di IVA e al netto di eventuale detraibilità indicata in Polizza. Per i veicoli a motore, corrisponde a quello in vigore sul mercato dell’usato, riportato dai mercuriali adottati. Es. Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato “Valore assicurato” Quattroruote Professional per le autovetture e Fuoristrada. Il Valore commerciale determinato in Polizza è basato sull’ultima quotazione della rivista disponibile al momento della stipula del contratto oppure, in caso di sinistro, in base all’ultima quotazione.
Valore della lite: valore del contendere.
Valore di fattura: prezzo di acquisto di un bene, risultante dalla documentazione fiscale di acquisto.
Valore di listino: prezzo di listino a nuovo di un bene comprensivo di IVA, al netto di eventuale detraibilità indicata in Polizza. Per i veicoli corrisponde a quello riportato dai mercuriali. Es. Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione “Valore assicurato” Quattroruote Professional per le autovetture e Fuoristrada e dall’Eurotax “Giallo” per tutti gli altri veicoli nonché per le autovetture e Fuoristrada non presenti nel listino sopra menzionato.
Vertenza Contrattuale: controversia insorta in merito all’esistenza, alla validità, all’esecuzione di patti, accordi,
contratti precedentemente conclusi tra le parti in caso di inadempimento delle relative obbligazioni.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
1. NORME COMUNI
1.1. Pagamento del premio e perfezionamento del contratto
Il contratto si intende perfezionato con il pagamento del premio annuale pagato in un’unica soluzione da parte del
Contraente.
Al pagamento del premio, l’Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente, comprovando l’efficacia della garanzia assicurativa, come attestato dal certificato di Assicurazione e dall'atto di quietanza che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.
Il premio viene determinato in base a quanto dichiarato dal Contraente rispetto ai parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa di Compagnia e si riferisce sempre a un periodo assicurativo annuale. La Compagnia Wakam non commercializza in Italia polizze RCA temporanee.
Il premio potrà essere pagato esclusivamente con carta di credito. Il sistema di acquisto con carta di credito attraverso Internet è effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign.
1.2. Decorrenza e durata del contratto
Salvo quando non sia diversamente indicato, l’Assicurazione ha validità dalle ore 24.00, del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza. Verificato il pagamento, la Compagnia invia al Contraente la quietanza di pagamento del premio. La polizza RCA Saturno ha durata annuale senza tacito rinnovo, pertanto, non è necessaria una preventiva formale disdetta. L’Assicurazione cessa automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in polizza. Ai sensi dell’art. 170-bis del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia manterrà tuttavia operante la sola garanzia afferente la Responsabilità Civile fino alle ore 24.00 del 15° giorno successivo dalla data di scadenza. La Compagnia Wakam avvisa il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e mantiene operante, non oltre il 15° giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.
1.3. Diritto di recesso
Entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto assicurativo concluso a distanza, il Contraente può recedere dal contratto stesso ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta e del contributo al SSN. Per esercitare il diritto di recesso, il Contraente deve inviare alla Compagnia, o eventualmente all’Intermediario che ha venduto la polizza, una comunicazione via PEC oppure Raccomandata A/R in cui dichiara di esercitare il diritto di recesso. Alla richiesta dovrà allegare la Carta Verde e una dichiarazione di assenza di sinistri nel periodo di validità della copertura. Alla ricezione dei documenti richiesti, la Compagnia provvederà al rimborso degli importi dovuti.
1.4. Sostituzione del contratto
Per ogni variazione che comporti una sostituzione del contratto:
• l’Assicurato è tenuto a fornire alla Compagnia i documenti richiesti;
• la regolazione del premio relativa alla durata residua della polizza viene calcolata con la stessa tariffa della
polizza sostituita, pertanto può essere richiesto tanto un rimborso quanto una integrazione del premio;
• è escluso il rimborso di xxxxx e oneri già pagati nella polizza sostituita;
• in caso di integrazione del premio, il contratto di sostituzione ha decorrenza alle ore 24.00 del giorno indicato
in polizza previo pagamento dell’integrazione.
1.5. Consegna e controllo dei documenti
Per quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile e per contrastare eventuali comportamenti fraudolenti ex art. 642 del Codice Penale, la Compagnia Wakam si riserva di verificare le dichiarazioni fornite dal Contraente in sede di preventivo e dei documenti eventualmente richiesti ai fini del perfezionamento del contratto, avvalendosi anche di consulenti ed, eventualmente, di investigatori privati dotati di regolare licenzia prefettizia, oltre all'interrogazione delle banche dati istituzionali, nei limiti e nelle forme previste dall’art.132 del Codice delle Assicurazioni e dalla normativa secondaria in materia. Ai fini della sottoscrizione del contratto, in caso di discrasie, anomalie e irregolarità oppure mancati riscontri, la Compagnia indicherà al Contraente l’ulteriore documentazione necessaria, che dovrà essere fornita in formato leggibile. Nel caso il Contraente non fornisca i documenti richiesti, il contratto verrà assegnato in classe 18 di Bonus/Malus, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006. Nel caso le discrasie, le anomalie e le irregolarità siano scoperte dopo la sottoscrizione del contratto, salvo quanto previsto dalla normativa civilistica, la Compagnia si riserva di informare le pubbliche autorità se ricorrono le condizioni di frode assicurativa ai sensi dell'art. 642 del Codice Penale.
1.6. Documenti non conformi e dichiarazioni non veritiere
Nel caso dalla verifica della correttezza dei dati risultassero difformità nelle dichiarazioni rese dal Contraente in fase di preventivo, la Compagnia ricalcolerà il premio sulla base dei diversi dati emersi in sede di verifica, dandone comunicazione al Contraente entro 90 giorni dalla data in cui la Compagnia è venuta a conoscenza della non conformità, secondo quanto previsto dagli artt.1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile.
Nel caso in cui le informazioni inesatte o reticenti fornite dal Contraente, determinanti nella valutazione del rischio, vengano appurate successivamente al verificarsi del sinistro stesso, il risarcimento per i danni causati dalla circolazione stradale dei veicoli è sempre dovuto per la non opponibilità al terzo di clausole contrattuali, ma la Compagnia si impegna a rivalersi:
• in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti pagato, in mancanza di dolo o colpa grave;
• integralmente in caso di dolo o colpa grave.
Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l’Impresa può acquisire direttamente ai sensi degli artt.132, 133, 134 e 135 del Codice delle Assicurazioni, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l’accesso, da parte delle Imprese di Assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.
Ai sensi dell’art.144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia Wakam eserciterà il diritto di rivalsa verso
l’Assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
1.7. Aggravamento del rischio
Ai sensi dell’art.1898 del Codice Civile, il Contraente ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla Compagnia ogni
aggravamento del rischio, ma anche la variazione degli elementi di determinazione della tariffa raccolti in fase di
preventivazione e riportati in polizza. Il Contraente ha l’obbligo di inviare i documenti eventualmente richiesti dalla Compagnia che, in caso necessario, comporteranno la sostituzione del contratto.
In caso di mancata comunicazione di una variazione che comporta un aggravamento del rischio, le somme dovute in caso di sinistro potranno essere oggetto di rivalsa, totale o parziale, nei confronti del contraente ai sensi di Legge. Nel caso in cui il premio effettivamente dovuto risultasse superiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia potrà inviare al Contraente, entro il termine di 90 giorni, un’appendice integrativa di polizza, indicando la differenza di premio e comunicando sinteticamente al Contraente i motivi del ricalcolo. In questo caso, il Contraente dovrà provvedere al pagamento delle differenze di premio entro 15 giorni dalla richiesta. Nel caso, invece, il premio effettivamente dovuto risultasse inferiore a quello pagato dal Contraente, la Compagnia, entro il medesimo termine di 90 giorni, emetterà un’appendice integrativa di polizza e corrisponderà al Contraente la differenza tra quanto pagato e quanto dovuto. Fermo restando quanto sopra, la Compagnia Wakam si riserva il diritto di impugnare il contratto oppure di recedervi, secondo quanto previsto dal Codice Civile, e di non inviare i documenti definitivi di polizza nel caso in cui non siano ancora stati trasmessi.
1.8. Conservazione della classe di merito maturata – Xxxxx Xxxxxxx
Secondo quanto previsto dalla Legge Bersani (n. 40 del 2 aprile 2007), il Contraente che abbia venduto, consegnato in conto vendita, demolito, esportato o cessato la circolazione del veicolo assicurato, ha diritto di chiedere alla Compagnia la conservazione della classe di merito maturata con il precedente contratto a condizione che il proprietario del veicolo resti immutato.
Potrà beneficiare della conservazione della classe di CU anche il Contraente che abbia subito il furto del veicolo, sempre che il proprietario resti immutato. Potrà inoltre beneficiare della conservazione della classe di CU il proprietario di un veicolo già assicurato, oppure di un suo familiare stabilmente convivente, nel caso di acquisto di un ulteriore veicolo.
Il diritto a conservare la classe di CU tra veicoli della stessa tipologia può essere fatto valere anche:
• in caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari a uno o più di essi, così come per gli altri soggetti già cointestatari in caso di acquisto di un nuovo veicolo;
• in caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, così come per il cedente già cointestatario in caso di acquisto di un nuovo veicolo;
• sul veicolo invenduto, già consegnato in conto vendita, la cui classe CU sia stata già attribuita a un nuovo veicolo di proprietà dello stesso soggetto;
• sul veicolo oggetto di furto e successivamente ritrovato, la cui classe CU sia stata già attribuita a un nuovo veicolo di proprietà dello stesso soggetto.
1.9. RCA FAMILIARE
Ai sensi dell’art. 134 comma 4-bis del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, così come modificato dal D.L. 124 del 2019 in vigore dal 16 febbraio 2020, l’Assicurato, se persona fisica, può acquisire la classe di merito CU di un contratto RCA in corso di validità, maturata da un altro veicolo, anche di diversa tipologia rispetto al veicolo da assicurare, se intestato al medesimo proprietario oppure da un componente stabilmente convivente nel suo nucleo familiare.
La classe di merito CU può essere acquisita:
• stipulando un nuovo contratto per un veicolo assicurato per la prima volta dopo la prima immatricolazione al PRA o dopo voltura al PRA;
• stipulando un nuovo contratto per un veicolo già assicurato precedentemente purché in possesso di un Attestato di Xxxxxxx esente da sinistri con responsabilità principale o paritaria negli ultimi cinque anni compreso l’anno corrente.
1.10. Richiesta duplicati
Nel caso in cui il Certificato di Assicurazione o la Carta Verde si siano accidentalmente deteriorati, la Compagnia provvederà a emettere un duplicato previa restituzione dei documenti da sostituire. Nel caso in cui il Certificato di Assicurazione o la Carta Verde siano stati persi o rubati o distrutti, la Compagnia rilascia un duplicato al ricevimento di una documentazione di autocertificazione scritta dal Contraente sull’accaduto o della copia della denuncia presentata alle Autorità competenti.
1.11. Invio documentazione
Il rilascio della documentazione precontrattuale e del Certificato di Assicurazione avviene mediante posta elettronica (e-mail), ai sensi dell’art. 75 del Regolamento IVASS n. 40 e successive modifiche. La trasmissione della documentazione e delle comunicazioni avviene tramite posta elettronica, salvo diversa espressa richiesta del Contraente di ricevere il materiale suddetto al domicilio eletto. Il Contraente, per tutta la durata del contratto, avrà diritto di variare la modalità di trasmissione della documentazione.
1.12. Attestazione dello stato di rischio
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, la Compagnia, almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, provvede a mettere a disposizione del Contraente o, se persona diversa, dell’avente diritto (il proprietario, l’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria), l’attestazione dello stato di rischio mediante posta elettronica.
In caso di sospensione del contratto, l’attestazione dello stato di rischio è consegnata almeno trenta giorni prima della scadenza annuale successiva alla riattivazione.
Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione dello stato di rischio relativo agli ultimi cinque anni. In tal caso la Compagnia, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, invia per via telematica l’attestazione dello stato di rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, sia concluso il periodo di osservazione.
La Compagnia, per la stipula di un nuovo contratto, acquisisce l’attestazione dello stato di rischio dall’apposita
Banca Dati delle attestazioni dello stato di rischio.
Nel caso di mancato reperimento dell’attestazione dello stato di rischio nella Banca Dati tale da non permettere alla Compagnia di ricostruire la corretta posizione assicurativa e di assegnare la corretta classe di merito del futuro Contraente, quest’ultimo sarà tenuto a rilasciare una dichiarazione che attesti il suo stato del rischio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt.1892 e 1893 del Codice Civile in materia di dichiarazioni inesatte e/o reticenti. Qualora vengano riscontrate, attraverso verifiche successive alla stipula del contratto, inesattezze nella dichiarazione rilasciata dal Contraente, la Compagnia provvederà, in forza di quanto previsto dall’art. 9 comma 2 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, alla corretta riclassificazione della classe di merito, con conseguente variazione del premio.
L’attestazione non può essere rilasciata se il contratto ha avuto durata inferiore al periodo di osservazione. In caso
di frazionamento mensile del premio e nel caso in cui il pagamento dell’ultimo periodo di copertura non fosse
andato a buon fine, la Compagnia ne darà tempestiva notifica al Cliente prima del rilascio dell’attestazione al fine di regolarizzare il periodo di osservazione dell’annualità successiva.
Il periodo di validità dell’attestazione dello stato di rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del
contratto.
L’ultima attestazione conseguita, tuttavia, può conservare validità, ai fini della stipula di un nuovo contratto per un veicolo della stessa tipologia, per un periodo di cinque anni nel caso di cessazione del rischio assicurato, sospensione del contratto senza successiva riattivazione e mancato rinnovo del contratto per inutilizzo del veicolo.
1.13. Trasferimento della proprietà o perdita del possesso del veicolo assicurato
Il Contraente deve comunicare alla Compagnia il furto, la vendita, la demolizione, la cessione in conto vendita, l’esportazione definitiva all’estero o il ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato. A seguito del verificarsi di uno degli eventi sopra descritti, il Contraente dovrà scegliere tra:
• Sostituzione del veicolo indicato in polizza con altro veicolo
In caso di vendita o perdita di possesso del veicolo assicurato, il contratto di Assicurazione può essere trasferito su un nuovo veicolo della stessa tipologia e a condizione che il proprietario sia lo stesso oppure il suo coniuge in regime di comunione dei beni. Questa operazione comporta necessariamente l’emissione del contratto di sostituzione e la regolazione del premio relativa alla durata residua della polizza comprensiva del contributo alle spese di lavorazione.
• Cessione del contratto di assicurazione
Contestualmente al trasferimento della proprietà del veicolo, il Contraente può decidere di cedere il contratto di Assicurazione al nuovo acquirente che diventa così cessionario del contratto. La cessione del contratto implica la sostituzione della polizza e la relativa intestazione al nuovo proprietario del veicolo. Il nuovo contratto di Assicurazione sarà assegnato alla classe di Bonus/Malus 14 e avrà la medesima scadenza del contratto originario. La Compagnia invierà al nuovo Contraente il contrassegno provvisorio e i nuovi documenti.
• Risoluzione del contratto
Il Contraente ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto nel caso di:
• cessazione del rischio;
• consegna del veicolo in conto vendita;
• furto.
In caso di cessazione del rischio (vendita, distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione del veicolo), dietro richiesta del Contraente, il contratto è risolto dalle ore 24.00 del giorno in cui il veicolo è stato alienato. In caso di consegna del veicolo in conto vendita, il Contraente dovrà fornire la documentazione necessaria per comprovare la cessione in conto vendita e il contratto si intenderà risolto dalle ore
24.00 del giorno in cui la Compagnia riceverà la documentazione completa e la richiesta del Contraente di voler risolvere il contratto. Come prevede il comma 3 dell'art.122 del Codice delle Assicurazioni, in caso di furto il contratto è risolto dalle 24.00 del giorno della denuncia presentata alle Autorità competenti. Il Contraente, a seguito della richiesta di risoluzione del contratto, ha diritto di ricevere dalla Compagnia il rimborso della parte di premio non goduto della RCA, al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.
1.14. Oneri fiscali e di legge
Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.
1.15. Foro competente
Il foro competente è quello dell’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.
1.16. Rinvio alle norme di legge
Il contratto è disciplinato dalla vigente normativa italiana alla quale si rimanda per quanto non espressamente regolato e non diversamente specificato.
2. RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
2.1. Oggetto dell’Assicurazione
Ai sensi dell’art.122 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia Wakam assicura i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, per il quale è obbligatoria l’Assicurazione della Responsabilità Civile Auto su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, ma anche in aree private, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti dei massimali minimi indicati in polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni causati a terzi e ai loro aventi diritto.
L'impresa assicura anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione così come definita dal punto 9 dell’art. 3 del Codice della Strada, ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari salvo dove è strettamente prevista la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali)
Per sinistri causati con dolo del conducente, la Compagnia si rivarrà nei confronti di quest'ultimo per quanto integralmente liquidato ai danneggiati a titolo di capitale, onorari per legali, consulenti e tecnici, comprese tutte le eventuali spese di giudizio. Nessuna esclusione alla rivalsa è prevista nemmeno a pagamento.
2.2. Estensioni e condizioni aggiuntive sempre operanti
Ricorso terzi da incendio in aree private. L’Assicurazione RCA Wakam copre i danni provocati a beni di terzi
dall’incendio del veicolo non conseguente alla circolazione, fino a un massimo di €100.000.
Entro i limiti dei massimali indicati in polizza l’Assicurazione copre anche:
• la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione in aree private (con esclusione degli aeroporti);
• la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo, a esclusione dei danni al veicolo stesso;
• i danni involontariamente cagionati a terzi dal traino di rimorchi, a condizione che il veicolo assicurato sia omologato e che il trasporto sia effettuato nel rispetto delle norme di legge.
2.3. Soggetti esclusi
Ai sensi dell’art. 129 del Codice delle Assicurazioni, il conducente del veicolo responsabile del sinistro è l’unico a
non aver diritto ai benefici derivanti dal contratto di Assicurazione. Limitatamente ai danni alle cose, non risultano garantiti i seguenti soggetti:
a) il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di
veicolo concesso in leasing;
b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto a);
c) nel caso in cui l’Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto b).
2.4. Esclusioni e rivalse
L’Assicurazione non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, sempreché, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l’abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, salvo il caso in cui guidi con patente idonea ma scaduta e la rinnovi entro tre mesi dalla data del sinistro oppure il caso in cui il mancato rinnovo sia determinato in modo diretto ed esclusivo dal sinistro stesso;
• in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell’allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest’ultimo non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e sempreché la presenza dell’istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
• per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
• nel caso in cui il veicolo sia guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti oppure alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada e successive modificazioni;
• in caso di trasporto di materiali esplosivi, liquidi infiammabili, sostanze chimiche, beni pericolosi e/o gas in qualsiasi stato (compresso, liquido o gassoso);
• in caso di danni, derivanti direttamente o indirettamente da reazioni o radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente dall’eventuale contributo di altre cause;
• in caso di danni derivanti da atti di guerra, guerra civile, insurrezioni, occupazioni o operazioni militari, invasioni, ostilità, usurpazioni di potere, confische, sequestri, distruzioni o danni alla proprietà relativi a qualsiasi governo e/o autorità pubblica e/o autorità locale;
• in caso di danni avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
• in caso di xxxxx conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, vandalismo e
sabotaggio come l’incendio doloso;
• nel caso in cui il veicolo adibito a uso privato sia utilizzato come scuola guida, se l’esercitazione non è svolta
ai sensi delle vigenti norme di legge;
• nel caso di veicolo a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza oppure il veicolo non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
• nel caso i danni siano cagionati a terzi da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo ai sensi dell’art.214 del vigente Codice della Strada regolarmente notificato all'Assicurato, salvo che non provi con documentazione probante di non esserne a conoscenza;
• se il veicolo assicurato non è abilitato alla circolazione in quanto non in regola con le norme relative alla
revisione ai sensi dell’art.80 Codice della Strada;
• nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni vigenti;
• se il conducente è escluso dalla formula di guida indicata in polizza;
• per i danni di Responsabilità Civile causati dalla circolazione del veicolo assicurato nelle aree aeroportuali compresi:
a) i danni ai veicoli in servizio aeroportuale in tali aree;
b) i danni diretti e indiretti agli aeromobili;
c) i danni ai veicoli utilizzati nelle aree aeroportuali in cui il pubblico non può circolare;
• in caso di danni da circolazione in piste o circuiti privati. Ai sensi dell’art.124 del Codice delle Assicurazioni vale la polizza RC dell’organizzatore;
• in caso di partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali, prove libere e allenamenti e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Ai sensi dell’art. 124 del Codice delle Assicurazioni vale la polizza RC dell’organizzatore;
• in caso di danni provocati da veicoli alimentati a metano o GPL (anche se in alternativa ad altre forme di alimentazione) e avvenuti in aree ove l’accesso di detti veicoli è vietato a termini di legge;
• per i veicoli su rotaia e non su strada.
Nel caso la Compagnia sia chiamata a risarcire i danni, eserciterà diritto di rivalsa nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.
Nel rispetto della normativa vigente, in tutti i casi in cui sia applicabile l’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà integralmente il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto liquidare in conseguenza dell’inopponibilità al terzo delle eccezioni contrattuali.
Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo, l’Impresa può esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario a eccezione delle ipotesi previste dall’art.122 del Codice delle Assicurazioni, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volontà del proprietario.
Limite massimo di rivalsa. Limitatamente al caso di guida in stato di ebbrezza oppure se al conducente sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt.186 e 186-bis del Codice della Strada e solo per il primo sinistro della annualità assicurata, la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa fino ad un massimo di €2.500.
2.5. Disciplina della forma Bonus/Malus
La garanzia Responsabilità Civile è prestata nella forma Bonus/Malus che prevede riduzioni oppure maggiorazioni di premio in base all’assenza oppure alla presenza di sinistri nel periodo di osservazione. Le classi di merito previste dalla Compagnia sono quelle universali CU.
Il periodo di osservazione rilevante a stabilire le regole evolutive della classe di merito è così definito:
• primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza
della prima annualità intera di premio;
• periodi successivi: hanno durata dodici mesi, decorrono dalla scadenza del periodo precedente.
Per le nuove polizze, la classe di merito di Compagnia assume lo stesso valore della classe di conversione universale CU.
Per la determinazione della classe di conversione universale CU delle nuove polizze, la Compagnia richiede al Contraente di inviare specifica documentazione così come riportato nella tabella di riferimento.
La Compagnia si riserva altresì il diritto di richiedere ulteriore documentazione comprovante le dichiarazioni fornite dal Contraente.
Al fine di stabilire la classe di conversione universale CU, come da criteri riportati nel Regolamento ISVAP n.4 del 9 agosto 2006, occorre:
• determinare una classe di merito sulla base del numero di annualità, indicate sull’attestazione dello stato del rischio, tra le ultime cinque complete (a eccezione, pertanto, dell’annualità in corso) senza sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale secondo la tabella seguente;
Provenienza | Assegnazione | ||||
Classe di CU | 0 sinistri | 1 sinistri | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 sinistri o più |
1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
• in secondo luogo, si prendono in considerazione tutti gli eventuali sinistri pagati anche a titolo parziale, con responsabilità principale nell’ultimo quinquennio (compresa l’annualità in corso); per ogni sinistro viene applicata una maggiorazione di due classi giungendo, così, a determinare la classe di assegnazione.
Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto è assegnato, all’atto del rinnovo, alla classe di merito di pertinenza in base alla tabella di riferimento a seconda che la Compagnia abbia effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri, con responsabilità principale del conducente del veicolo assicurato.
Nel caso di sinistri con responsabilità paritaria, nessuno dei contratti dei conducenti dei veicoli coinvolti subirà l’applicazione del Malus; tuttavia, nell’attestazione sullo stato di rischio sarà necessario annotare il grado di responsabilità, ai fini del peggioramento della classe di merito in caso di successivi sinistri in cui vi sia nuovamente responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato. Ai fini dell’eventuale variazione di classe a seguito di più sinistri, la percentuale di responsabilità “cumulata” che può dar luogo all’applicazione del Malus deve essere pari ad almeno il 51%. Ai medesimi fini viene considerato un periodo temporale coincidente con l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità.
In mancanza di risarcimento, anche parziale, di danni, il contratto, anche in presenza di denuncia di sinistro oppure di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella di regole evolutive.
2.6. Recupero classi di merito
Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione dello scatto peggiorativo della classe di merito e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, in qualsiasi momento l'assicurato, ma
anche solo il contraente se diverso dall'assicurato, può chiedere alla Compagnia Wakam, di conoscere l'importo complessivo liquidato ai danneggiati nei sinistri con responsabilità maggioritaria del veicolo assicurato, contattando MSA Multi Serass S.r.l. allo 00.000.000.000, per valutare se corrispondere all'impresa l'intero importo per riscattare totalmente le classi di merito. In caso affermativo l'assicurato dovrà versare in un'unica soluzione l'intero importo effettuando un bonifico all'IBAN che sarà comunicato dalla compagnia. Una volta incassato l'impresa comunicherà al cliente il recupero della classe di merito antecedente al pagamento del sinistro.
2.7. Bonus Protetto
Quando la garanzia è chiaramente richiamata in polizza, dal primo rinnovo di polizza sempre con la Compagnia WAKAM eventuali sinistri causati con responsabilità principale oppure responsabilità paritaria e conseguente pagamento del sinistro durante il periodo di osservazione non incideranno sul premio RCA, salvo le regole generali che governano la formula tariffaria “Bonus/Malus” e la corretta indicazione dei sinistri sull'attestato di rischio. Possono beneficiare di questa garanzia solo ed esclusivamente gli assicurati RCA WAKAM da almeno un anno assicurativo con un attestato di rischio privo di sinistri e senza “NA” o “ND” e con una classe CU uguale o inferiore alla 6.
2.8. Formule di guida
La garanzia RCA può prevedere le seguenti tipologie di guida:
• guida esclusiva: la guida è consentita solo al conducente abituale esplicitamente identificato in polizza, con almeno 26 anni di età, che può essere anche diverso dal Contraete e/o proprietario. L’eventuale risarcimento in caso di sinistro con conducente diverso comporterà il diritto alla rivalsa della Compagnia nei confronti dell’Assicurato con un limite di franchigia di €1.000 per singolo sinistro, salvo il documentato stato di necessità e/o forza maggiore che non hanno consentito al conducente abituale di condurre il veicolo;
• guida esperta: la guida è consentita solo a persone con almeno 26 anni di età. L’eventuale risarcimento in caso di sinistro con conducente più giovane comporterà il diritto alla rivalsa della Compagnia nei confronti dell’Assicurato con un limite di franchigia di €1.000 per singolo sinistro;
• guida libera: il veicolo può essere guidato da chiunque sia abilitato alla guida.
Rivalsa con limite di franchigia
Secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art. 144 del Codice delle Assicurazioni, se il conducente possiede requisiti diversi rispetto a quelli previsti dalla formula di guida indicati in polizza, in caso di risarcimento a seguito di sinistro, la Compagnia eserciterà azione di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni contrattuali un limite di franchigia di €1.000 per singolo sinistro.
Esclusione azione rivalsa
La Compagnia, invece, non eserciterà azione di rivalsa se al momento del sinistro:
• il veicolo è guidato da un addetto alla riparazione;
• l’uso del veicolo è legato a forza maggiore, stato di necessità per cause imprevedibili ed eccezionali
puntualmente documentate;
• la circolazione del veicolo avvenga come conseguenza di fatto doloso di terzi penalmente rilevante.
2.9. Validità territoriale della polizza RCA
La garanzia Responsabilità Civile Auto vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e direttamente, senza obbligo di Carta Verde, in tutti gli Stati dell’Unione Europea, nonché in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Andorra e Svizzera (Stati non barrati sulla Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni della presente polizza ed entro i limiti delle normative UE e/o delle singole legislazioni nazionali concernenti l’Assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile in vigore nello Stato di accadimento al momento del sinistro.
La Carta Verde è valida per il periodo di Assicurazione per il quale è stato pagato il premio.
2.10. Gestione delle vertenze
Fino a quando ne ha interesse, la Compagnia assume a nome dell’Assicurato la gestione delle vertenze stragiudiziali e giudiziali nei confronti di terzi, in qualunque sede e grado di giudizio si discuta del risarcimento del danno, compresi tutti gli organismi di mediazione presenti e futuri, designando, se necessario, legali, tecnici e consulenti.
Può provvedere alla difesa dell’Assicurato anche in sede penale, sino all’atto della tacitazione civile dei danneggiati.
La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali, tecnici e consulenti che non siano stati
da essa designati e non risponde di multe, ammende e contravvenzioni né delle spese di giustizia penale.
3. DENUNCIA E GESTIONE SINISTRI
3.1. Denuncia di sinistro
Il Contraente oppure l'Assicurato, se persona diversa, e comunque ogni altro avente diritto è obbligato a denunciare il sinistro alla Compagnia entro tre giorni da quando il sinistro è avvenuto oppure dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato oppure ogni altro avente diritto ne abbia avuto conoscenza, così come disciplinato dall’art. 1913 del Codice Civile e dall’art. 143 del Codice delle Assicurazioni.
A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell’invio di documentazione o atti giudiziari, l’Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto come previsto dall'art.1915 del Codice Civile.
Le modalità con cui il Contraente, l'Assicurato oppure altri aventi diritto possono denunciare il sinistro sono le seguenti:
• telefonando al numero x00 00.000.000.000;
• inviando una mail a xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx (posta elettronica certificata) o xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx (posta elettronica ordinaria).
La denuncia telefonica assolve all’obbligo di informare la Compagnia dell’avvenuto sinistro.
ATTENZIONE
In riferimento alla disciplina relativa al risarcimento del danno e alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice delle Assicurazioni a eccezione degli artt.149 e 150.
La Compagnia Wakam, infatti, non aderisce alla convenzione CARD per il risarcimento diretto e, pertanto, non sono applicabili le disposizioni di cui all'art.149 del Codice delle Assicurazioni Private. In caso di sinistro,
l'Assicurato dovrà quindi sempre chiedere il risarcimento dei danni subiti alla Compagnia assicuratrice del veicolo responsabile del sinistro.
I danni subiti dai terzi trasportati a bordo del veicolo saranno risarciti direttamente dalla Compagnia Wakam,
secondo quanto previsto dall’art. 141 del Codice delle Assicurazioni.
Ai sensi dell’art. 25 del Codice delle Assicurazioni Private, il Rappresentante per la gestione dei sinistri RCA è MSA
Multi Serass S.r.l., con sede in Xxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx.
3.2. SINISTRI ESTERI
3.2.1. Sinistri RCA causati in Italia da veicolo estero
Per i sinistri auto causati in Italia da veicolo immatricolato all'estero, l’Assicurato danneggiato dovrà inviare all' U.C.I., Ufficio Centrale Italiano, Xxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx (tel. 02.34968.1; fax 00.00000.000), una lettera raccomandata A/R allegando una richiesta danni con tutti i dati obbligatori:
a) data e località del sinistro;
b) nazionalità e targa del veicolo estero;
c) descrizione del veicolo estero:
- tipologia (autovettura, autocarro, autoarticolato, moto, ecc.);
- marca e modello (ad es. Fiat Punto, Opel Astra, ecc.);
d) breve descrizione dell’incidente;
e) copia della constatazione amichevole d’incidente (modulo CID);
f) estremi dell’autorità eventualmente intervenuta dopo l’incidente (Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), con l’esatta indicazione del Comando di appartenenza e della località.
L’U.C.I. si occuperà di identificare il corrispondente nominato in Italia dalla Compagnia estera del Responsabile Civile per la gestione della pratica di risarcimento.
3.2.2. Sinistri RCA avvenuti all'estero
Secondo quanto previsto dalla Quarta direttiva Auto 2000/26/CE, i cittadini italiani che subiscono un sinistro in uno dei paesi UE e comunque della Carta Verde causato da un veicolo estero immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo (i 27 paesi UE oltre Islanda, Liechtenstein e Norvegia) possono rivolgere la richiesta danni alla Compagnia mandataria designata in Italia dall'Assicuratore del Responsabile Civile per la gestione dei sinistri RCA. Per conoscere il nome della mandataria è necessario rivolgersi alla CONSAP S.p.A, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Centro di Informazione italiano, xxx Xxxx 00, 00000 Xxxx, fax 00.00000000, e-mail xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xx.
Nulla vieta ai danneggiati di richiedere il risarcimento dei danni direttamente al Responsabile Civile oppure alla rispettiva Compagnia assicurativa.
3.3. Sinistri RCA con veicoli non assicurati non identificati e altre ipotesi
In caso di sinistro con veicolo:
• non assicurato;
• non identificato;
• assicurato da Imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
• in circolazione contro la volontà del proprietario;
• spedito nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato dello Spazio Economico Europeo, nel caso il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
• estero con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo;
3.4. Diritto accesso agli atti sinistri RCA
Ai sensi dell’art. 146 del Codice delle Assicurazioni, i Contraenti, gli Assicurati e i Danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti del sinistro a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, formalizzando la richiesta nella forma e nei modi previsti dalla normativa in vigore.
La Compagnia, che dovrebbe solo consentire la visione dei documenti, si impegna invece a inviare, a scelta del richiedente, via e-mail oppure via PEC copia dei documenti, nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta completa secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale MISE n.191/2008 in materia di accesso agli atti RCA.
Nel caso, invece, ricorressero le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 146 del Codice delle Assicurazioni, la
Compagnia comunica al Cliente gli eventuali impedimenti ostativi all’accettazione della richiesta.
DETTAGLI E INFORMAZIONI SOCIETARIE
Sede legale:120-122, rue Réaumur - TSA 60235 - 75083 Xxxxx Xxxxx 00 – France Iscrizione al Registro delle Imprese di Assicurazione in Italia: N° II.01133
Iscrizione all’albo delle Imprese di Assicurazione tenuto dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution: N.
4020259
Responsabile per la gestione dei sinistri RCA: MSA - Multi Serass S.r.l, Via Sangro, 15 – 20132 Milano - Codice Fiscale/Partita IVA 10116240960
Capitale sociale: €4.452.016