CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DA SVOLGERSI NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA RIVOLTI A FAMIGLIE BENEFICIARIE DI MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ - PON INCLUSIONE...
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO DA SVOLGERSI NELL’AMBITO DEI PROGETTI DI INCLUSIONE ATTIVA RIVOLTI A FAMIGLIE BENEFICIARIE DI MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA’ - PON INCLUSIONE 2014/2020
ART. 1 – CONTESTO DELL’AFFIDAMENTO
L’Unione Terre di Castelli (d’ora in poi Unione) è titolare delle funzioni sociali per i territori afferenti ai Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Guiglia, Marano sul Xxxxxx, Savignano sul Xxxxxx, Spilamberto, Vignola e Zocca e attraverso una convenzione svolge le funzioni afferenti al servizio sociale professionale anche per i cittadini residenti nel Comune di Montese.
La struttura Welfare locale è l’articolazione organizzativa competente allo svolgimento delle funzioni sociali ed educative.
Il Servizio Sociale Territoriale (d’ora in poi SST) ha lo scopo di promuovere il benessere della comunità attraverso azioni di prevenzione e di promozione sociale e di accompagnare le persone nei momenti di fragilità per favorire l’autonomia e l’integrazione sociale. La missione del SST, come definito nelle linee guida regionali per il riordino del SST, è costituita da diversi elementi: garantire l’ascolto ai cittadini, l’informazione e l’orientamento; sostenere l’accesso agli interventi sociali, socio-sanitari e socio-educativi; attivare interventi di protezione per le famiglie e le persone in condizioni di disagio, di discriminazione o di esclusione sociale; promuovere l’integrazione dei diversi attori locali e la responsabilizzazione delle reti territoriali nella promozione del benessere; favorire e sostenere politiche e interventi che riducono il grado di esposizione della popolazione al rischio di esclusione, di emarginazione o di disagio sociale; far fronte a urgenze ed esigenze indifferibili.
Per svolgere tutte queste funzioni è necessario che il sistema sviluppi un modello organizzativo e procedure operative che favoriscano la rete con il territorio ed un approccio integrato tra interventi di tipo sociale, sanitario, educativo, culturale, abitativo, economico, occupazionale, ecc…
L’organizzazione del Servizio Sociale Territoriale dell’Unione Terre di Castelli prevede la presenza degli assistenti sociali sui singoli territori comunali, mentre le attività dell’area tutela minori (assistenti sociali ed educatori) vengono svolte presso la sede centrale di Vignola in collaborazione con gli psicologi dell’AUSL. Ogni territorio è dotato di uno sportello sociale che si occupa dell’accesso ai servizi sociali ed educativi e che lavora a stretto contatto con gli assistenti sociali del territorio.
In area adulti gli educatori svolgono interventi individuali e per specifici progetti (progetti di convivenza, progetti di inclusione sociale, ecc..) e si occupano di tutto l’ambito del lavoro (tirocini, formazione, avviamento al lavoro, collaborazione con il Consorzio di Solidarietà Sociale di Modena per i temi della L.R. n. 14/2015 “Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”).
Il Centro per le Famiglie, con sede a Vignola, svolge progettazione e attività a favore delle famiglie di tutto il territorio dell’Unione, incentrandosi sulle tematiche previste dalle Linee Guida regionali, ovvero il sostegno alla genitorialità, con particolare riferimento alla neo-genitorialità mediante politiche di sostegno all’infanzia nei primi mille giorni di vita. Tuttavia attua anche azioni e progetti che accompagnano la famiglia in tutto il percorso di vita, con l’organizzazione di momenti a favore della popolazione adulta e anziana. In particolare vengono assicurate attività di mediazione familiare, progetti e percorsi sulla genitorialità (il massaggio del bambino, attività e laboratori manipolativi, di gioco e di lettura, momenti di confronto), promozione dell’affidamento e dell’adozione, progetti di comunità, attività di promozione dell’integrazione culturale, emporio solidale, attività di socializzazione a favore degli adulti e anziani. Le attività vengono organizzate su tutto il territorio dell’Unione e si collocano all’interno della rete dei servizi educativi, sociali e culturali. Il personale è composto da educatori professionali, psicologi ed operatori.
Le Politiche Giovanili offrono opportunità di incontro e socializzazione agli adolescenti e ai giovani, mediante attività laboratoriali e di svago, che si svolgono prioritariamente presso i Centri di aggregazione giovanile. Attualmente sono attivi sei Centri di aggregazione giovanile: a Castelvetro, Guiglia, Marano, Savignano, Spilamberto e Zocca.
A Castelnuovo lo staff collabora con un centro di aggregazione territoriale e con la scuola, in attività per lo più pomeridiane.
E’ attiva una proficua collaborazione tra il Centro giovani di Savignano e il Consiglio Comunale dei ragazzi della locale Scuola media, in grado di realizzare progettualità culturali e ricreative dentro e fuori dalla scuola per tutti i ragazzi del territorio. Il personale è composto da operatori, dotati di competenze e abilità
diversificate, per questo portatrici di molteplici contenuti. Le Politiche Giovanili, inoltre, partecipano e collaborano in ambito regionale e sovradistrettuale a diverse progettualità: Educativa di strada, Diritto al futuro, Younger card, in parte inquadrabili nell’ambito della legge Regionale 14/2008.
L’UTC ha partecipato all’avviso n. 3/2016 per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Programma Operativo Nazionale Inclusione, Assi 1 e 2, i cui fondi sono destinati a supportare la sperimentazione delle misure di contrasto alla povertà assoluta, basate sull’integrazione di un sostegno economico con servizi di accompagnamento e misure di attivazione di tipo condizionale rivolte ai soggetti che percepiscono il contributo. Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 120 del 6/4/2017 è stato accolto e finanziato il programma presentato dall’UTC che, fra le diverse misure, prevede l’affidamento all’esterno di interventi socio-educativi prioritariamente rivolti a famiglie con minori beneficiarie di misure di contrasto alla povertà.
Sulla base del quadro normativo in vigore, a livello nazionale e regionale, il Servizio Sociale offre interventi di tipo socio-psico-educativo-assistenziale, rivolti alla maternità, all’infanzia e all’età evolutiva; questi interventi si caratterizzano per la loro valenza preventiva e riparativa e sono rivolti in modo privilegiato al minore e alla sua tutela, ma sono diretti anche ai genitori, con l’obiettivo di aiutarli nei momenti di difficoltà a recuperare o potenziare le competenze genitoriali. Si possono pertanto evidenziare due funzioni principali:
- funzioni di assistenza, di sostegno e di aiuto alle famiglie;
- funzioni relative alla vigilanza, protezione e tutela dei minori di fronte a difficoltà e carenze nella gestione del ruolo genitoriale, che devono essere attivate in presenza di fattori di rischio evolutivo del minore, anche in assenza di una richiesta diretta della famiglia.
Come descritto nella DGR dell’Xxxxxx Xxxxxxx n. 1012 del 7/07/2014, il SST attiva “un complesso di interventi finalizzati a garantire l’accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali, la valutazione, la ricerca, la progettazione e l’accompagnamento in favore di persone singole, di famiglie, di gruppi e di comunità, il sostegno e il recupero di situazioni di bisogno e la promozione di nuove risorse sociali nonché a realizzare interventi per la promozione e lo sviluppo del capitale sociale della comunità. Garantisce altresì l’accesso al sistema dei servizi socio-sanitari, laddove previsto, in stretto raccordo con l’AUSL del territorio” La realizzazione della mission dei Servizi, così descritti, costituisce l’insieme complesso di finalità ed obiettivi che l’Unione intende perseguire, anche mediante l’attivazione di progetti specifici, all’affidamento dei quali si riferisce il presente appalto.
ART. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto del presente appalto è il servizio di sostegno socio-educativo, domiciliare e territoriale, rivolto prioritariamente a minori e loro famiglie, beneficiarie di misure di contrasto alla povertà (SIA/REI e RES) residenti nel Distretto di Vignola che presentano criticità personali e/o sul piano relazionale, familiare e amicale e di gestione del bilancio familiare.
Tali interventi possono essere prestati presso il domicilio della famiglia e/o in sedi diverse, come definito nello specifico Progetto Educativo Individualizzato (PEI) di volta in volta redatto dall’Appaltatore in collaborazione con l’Ente appaltante.
I progetti potranno essere anche programmati per piccoli gruppi (da svolgersi, a titolo esemplificativo, presso il Centro per le famiglie, le sedi dei Centri-giovani, il Servizio Sociale Territoriale, ecc…)
Il servizio di sostegno educativo, nelle sue molteplici forme di realizzazione, si pone l’obiettivo di offrire supporto alle difficoltà delle famiglie, prioritariamente quelle con minori, operando nella logica di rimuovere gli ostacoli che impediscono il buon sviluppo socio-educativo dei minori, di promuovere le capacità educative della famiglia e di favorire il raccordo con le risorse del territorio.
ART. 3 – DURATA
L’appalto in oggetto avrà durata pari ad anni 2 (due) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. In caso di necessità ed urgenza si potrà dare avvio all’esecuzione del contratto nelle more della sua stipulazione mediante verbale di consegna sotto le riserve di legge, previa costituzione della cauzione definitiva e presentazione delle polizze richieste.
La durata del contratto di appalto in parola potrà essere prorogata, per ulteriori sei mesi, mediante provvedimento amministrativo del Dirigente della Struttura Welfare locale, per far fronte all’espletamento delle procedure di gara necessarie all’individuazione di un nuovo contraente e per il tempo ad esse strettamente necessario secondo le previsioni di cui al comma 11 dell’articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016.
La proroga del contratto verrà disposta dall’Amministrazione senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta; costituendo estensione temporale
limitata del contratto relativo al presente appalto, il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto medesimo agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
ART. 4 – IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo a base d’asta, soggetto a ribasso, è stabilito in € 22,70/h, IVA 5% esclusa, per un valore contrattuale biennale di € 100.000,00 (Iva 5% esclusa) stimato avuto riguardo ad un numero di ore presunte complessive pari a n. 4.405, come di seguito esplicitato:
Periodo | n. ore | Importo | Media ore mensili |
Anno 2018 | 800 ore | € 18.160,00 | 212 |
Gennaio/ dicembre 2019 | 2.724 ore | € 61.840,00 | 223 |
Anno 2020 | 881 ore | € 20.000,00 | 146 |
I costi determinati in relazione alle misure di sicurezza definite nel DUVRI sono pari a euro 0,00 in quanto gli accertamenti rivolti ad appurare la sussistenza di rischi da interferenze nell’esecuzione nell’appalto hanno dato esito negativo.
Il valore stimato delle prestazioni di servizio oggetto del presente appalto, rapportato alla durata di base per lo stesso stabilita dall’art. 3, nonché al possibile esercizio delle opzioni ivi previste, ai soli fini dell’evidenziazione del valore dell’appalto in relazione alla soglia comunitaria ed a quanto stabilito dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è determinato in € 125.000,00 (IVA esclusa).
ART. 5 – MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Le modifiche, nonché le varianti, in corso di esecuzione del contratto relativo all’appalto in oggetto sono ammesse nei casi stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall’Unione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall’art. 106 D.Lgs. n. 50/2016.
Le modifiche e le varianti non previamente autorizzate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comporteranno la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle modifiche e delle varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
In particolare, l’Unione potrà richiedere modifiche al contratto stipulato ai sensi dell’articolo 106, comma 1 - lett. a), del Codice, nei casi di seguito previsti:
a) l’Unione si riserva la facoltà di estendere - anche con servizi e prestazioni di nuova tipologia – e/o ridurre e/o non attivare le prestazioni (o talune di esse) oggetto del presente appalto e di apportare modifiche alle modalità attuative del servizio in oggetto – anche mediante richiesta di figure professionali aggiuntive o ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente contratto – in funzione di nuove o diverse esigenze che dovessero presentarsi o derivare dalle scelte amministrative e dalle politiche sociali;
b) sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell’Unione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente punto sono approvate dal Responsabile del Procedimento.
Nei casi previsti alla lettera a) che precede, l’Unione potrà chiedere all’appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo
previsto dal contratto che l’appaltatore stesso è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna
indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni o concordando i prezzi e le tariffe da applicare in caso di servizi o prestazioni non previste nel contratto originario. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, l’Unione procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’appaltatore.
L’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai precedenti commi, alle stesse condizioni previste dal contratto.
In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’Unione e che il Direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’appaltatore maggiori oneri.
Nel caso in cui l’Unione richieda un aumento delle prestazioni in base ai presupposti, nei limiti e alle condizioni sopra precisate e stabilite dall’art. 106 Codice, la garanzia definitiva costituita in relazione all’esecuzione del presente contratto deve essere adeguatamente integrata.
ART. 6 – SUBAPPALTO
In relazione allo svolgimento delle attività dell’appalto oggetto del presente contratto, l’appaltatore può subappaltare alcune prestazioni, secondo le condizioni ed i limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e dai successivi commi.
Il servizio oggetto del presente affidamento, inteso come complesso delle attività principali e secondarie, può comunque essere subappaltato entro il limite massimo del trenta per cento (30%) dell’importo complessivo del contratto.
In caso di subappalto l’appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Unione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto relativo al presente appalto.
Il subappalto deve essere autorizzato dall’Unione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici e di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati sempre nella lettera d’invito alla gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il/i medesimo/i intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
L’Unione provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).
L’appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Per l’esatta definizione delle situazioni in cui si ha subappalto e per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del Codice dei contratti pubblici.
E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o ai cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il termine suindicato, l’Unione sospenderà il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore.
L’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; l’Unione, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
ART. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice.
La valutazione dell’offerta qualitativa e dell’offerta quantitativa sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 [settanta] |
Offerta economica | 30 [trenta] |
TOTALE | 100 |
ART. 8 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA E DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’offerta tecnica-progetto dovrà essere redatta, secondo i principi di sinteticità ed esaustività, possibilmente in non più di 25 (venticinque) facciate complessive, rispettando il numero massimo di facciate per ciascun parametro, come indicato corrispondentemente, e dovrà illustrare i temi indicati alle lettere A, B, C. Il testo deve essere redatto con carattere 12, Times New Roman, interlinea 1,5 e formato A4.
Sono ammessi allegati illustrativi di eventuale modulistica unicamente per il parametro A6.
Il punteggio dell’OFFERTA TECNICA è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica
N° | Criterio di valutazione | Punti MAX | Sub-Criteri di valutazione | Punti D MAX | Punti Q MAX | Punti T MAX | |
A. Migliorie da applicarsi nell’esecuzione del servizio | |||||||
1 | QUALITÀ DEL PROGETTO DI INTERVENTO, PROPOSTA OPERATIVA area qualità del servizio | 34 | 1.1 | Impostazione dei progetti Educativi Individuali: differenti risposte per differenti tipologie di bisogno, metodologia di analisi della situazione- problema e intervento conseguente | 6 | ||
1.2 | Rapporto tra educatori e famiglia: descrizione della gestione delle relazioni | 3 | |||||
1.3 | Rete con le agenzie pubbliche e private del territorio | 3 | |||||
1.4 | Strategie per l’inserimento del minore nel contesto extrascuola | 3 | |||||
1.5 | Organizzazione visite protette | 4 | |||||
1.6 | Impostazione e tematiche dei progetti di gruppo per la prevenzione e socializzazione (famiglie e minori) | 5 | |||||
1.7 | Monitoraggio degli interventi attivati, modalità di controllo delle prestazioni e verifica dei risultati attesi/conseguiti | 10 |
2 | ORGANIZZAZI ONE E MISURE DI SUPPORTO ALLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DA REALIZZARSI NEL CORSO DELL’APPALT O | 24 | 2.1 | Azioni, strategie motivazionali ed incentivi attivati/attivabili per il contenimento del turn- over degli operatori | 8 | ||
2.2 | Coordinamento (rif. Art. 14) Indicazione delle modalità di coordinamento e delle strategie di supervisione: metodologia e tempistica | 8 | |||||
2.3 | Formazione degli operatori (rif. Art. 12) Piani annuali di formazione del personale (esclusa quella obbligatoria ex lege, es. in tema di sicurezza), comprensivi di presentazione delle tematiche, delle modalità di svolgimento e delle tipologie formative (interna o esternalizzata) | 8 | |||||
B. Interventi innovativi e migliorativi senza oneri per l’amministrazione | |||||||
3 | Servizi e/o interventi aggiuntivi e integrativi alle prestazioni richieste, senza ulteriori oneri per l’UTC | 12 | Servizi e/o interventi aggiuntivi e integrativi alle prestazioni richieste, senza ulteriori oneri per l’UTC | 12 |
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 35 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base dell’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.
Il metodo consiste nell’attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di coefficienti tra 0 e 1 per ogni elemento di natura qualitativa. I coefficienti definitivi si ottengono come media del coefficiente di ciascun commissario e rapportando all’unità l’offerente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore; i rimanenti coefficienti vanno rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in maniera proporzionale. Per quanto riguarda i coefficienti discrezionali di ogni singolo commissario si farà riferimento alla scala di misurazione che segue:
Rispondenza ai parametri valutativi-criteri motivazionali | Coefficiente | Giudizio sintetico |
Non valutabile | 0,00 | La qualità dell’offerta tecnica risulta del tutto non significativa e non rispondente a quanto richiesto |
Parzialmente adeguato | 0,20 | La qualità dell’offerta tecnica è valutata poco pertinente e non sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto |
Sufficiente | 0,40 | La qualità dell’offerta tecnica è ritenuta sufficiente rispetto alla |
minima trattazione degli elementi | ||
Discreta | 0,60 | La qualità dell’offerta tecnica rileva per apprezzabile trattazione progettuale rispetto a quanto richiesto |
Buona | 0,80 | La qualità dell’offerta tecnica risulta significativa e rilevante per un buon soddisfacimento dell’elemento richiesto |
Ottima | 1,00 | La qualità dell’offerta tecnica risulta completa sotto ogni aspetto di valutazione, qualificante e con pieno soddisfacimento rispetto a quanto richiesto |
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo “aggregativo compensatore”.
Il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn
dove Pi | = | punteggio concorrente i; |
Cai | = | coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; |
Cbi | = | coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; |
....................................... | ||
Cni | = | coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; |
Pa | = | peso criterio di valutazione a; |
Pb | = | peso criterio di valutazione b; |
…………………………… |
Pn = peso criterio di valutazione n.
Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall’offerta del singolo concorrente.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato (I riparametrazione). La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato (II riparametrazione).
Quanto all’OFFERTA ECONOMICA, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:
Ci = Ra/Rmax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;
Rmax= ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
ART. 9 – DEFINIZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO, FINALITA’ DEL SERVIZIO E PRINCIPALI ATTIVITA’ PREVISTE
Il Servizio prevede interventi socio-educativi individualizzati rivolti ai minori residenti e alle loro famiglie, prestati presso il domicilio e/o al di fuori di esso, all’interno di un Progetto Personalizzato Individuale.
Gli interventi devono essere articolati in modo da dare adeguate risposte ai diversi bisogni espressi dai minori e dalle loro famiglie, in maniera flessibile, allo scopo di favorire il benessere degli stessi.
Altresì il servizio educativo può prevedere la gestione di incontri protetti e/o facilitati tra il minore e uno o entrambi i genitori od anche altri parenti (nonni, zii, ecc.)
Il sevizio educativo, su indicazione del Servizio Sociale Territoriale, può svolgere anche attività di gruppo, a prevenzione e contrasto del disagio, con una durata massima di 6 mesi, rinnovabili previa verifica dell’efficacia dell’intervento.
Ad avvio dell’intervento, per ogni caso specifico così come per gli interventi di gruppo, l’educatore preposto dovrà stilare, in collaborazione con l’operatore/operatori individuato/i dal Servizio Sociale Territoriale (assistente sociale/educatore professionale / psicologo) un Progetto Educativo Individuale o di Comunità che espliciti gli obiettivi da raggiungere, gli interventi da attivare e la metodologia di lavoro e di confronto con il Servizio Sociale Territoriale.
ART. 10 – PRINCIPALI RISULTATI ATTESI
Il Servizio educativo ha come obiettivi principali quelli di raggiungere i seguenti risultati qualitativi:
• Miglioramento/superamento delle disfunzionalità del sistema familiare;
• Miglioramento della socializzazione del minore/famiglia;
• Adeguato e consolidato sviluppo delle relazioni familiari;
• Potenziamento della rete sociale del minore e della famiglia;
• Adeguato e consolidato sviluppo delle relazioni extra familiari.
I risultati attesi dal punto di vista degli indicatori quantitativi sono:
• Potenziamento/ differenziazione del tempo di presa in carico delle famiglie da parte del Servizio Sociale Territoriale;
• Aumento del numero di minori seguiti con progetti individuali;
• Diminuzione del numero di segnalazioni all’Autorità Giudiziaria per attivazione di progetti di prevenzione;
• Diminuzione dei contributi erogati con fondi propri dell’EE.LL.
ART. 11 – DURATA COMPLESSIVA DELL’INTERVENTO E ORARIO DEL SERVIZIO
La durata degli interventi può variare a seconda della complessità della situazione, delle resistenze o della recettività della famiglia e del minore.
Il servizio deve essere garantito sei giorni la settimana (dal lunedì al sabato) con esclusione, di norma, dei giorni festivi.
L’attività si svolge lungo tutto l’anno solare, nel rispetto delle esigenze degli utenti e dei progetti.
ART. 12 – PROFILI DEGLI OPERATORI
Ai fini della stipula del contratto e comunque prima dell’inizio del servizio, l’affidatario dovrà trasmettere all’Unione l’elenco nominativo del personale, specificando:
• Qualifiche professionali e contrattuali;
• Titoli di formazione e servizio;
• Posizione assicurativa, livello di inquadramento e anzianità di servizio riconosciuta,
• Idonea copertura assicurativa di tutti gli automezzi utilizzati dagli educatori nell’ambito del servizio;
• Eventuali altri requisiti stabiliti dal presente Capitolato Speciale d’appalto.
Tale elenco dovrà essere aggiornato in ogni caso di nuova assunzione e/o sostituzione.
L’affidatario deve essere in regola con tutte le disposizioni di legge in materia di impiego e di manodopera.
Per la gestione dei servizi educativi previsti nell’appalto in oggetto l’aggiudicatario deve avvalersi esclusivamente del seguente personale:
EDUCATORE PROFESSIONALE | In possesso di uno dei seguenti titoli: 1. attestato di abilitazione per educatore professionale rilasciato ai sensi del D.M. 10 febbraio 1984 e del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520; - E’ necessaria inoltre l’esperienza nell’ambito dei Servizi Educativi Domiciliari/Territoriali per almeno 24 mesi consecutivi. 2. diploma di laurea in educatore professionale rilasciato nell’ambito delle facoltà di scienze dell’educazione e di scienze della formazione; 3. attestato regionale di qualifica professionale ai sensi della direttiva comunitaria 51/92, rilasciato al termine di corso di formazione attuato nell'ambito del Progetto APRIS; 4. diploma di laurea in pedagogia, in scienze dell'educazione, in scienze della formazione, diploma di laurea in educatore sociale, diploma di laurea in psicologia o in scienze sociali 6. diploma di laurea ad indirizzo sociologico o umanistico e svolgimento di corsi di formazione della durata complessiva di centoventi ore, inerenti a tematiche educative e di comunità; Per i titoli ai punti da 2 a 6 è inoltre necessaria inoltre l’esperienza nell’ambito dei Servizi Educativi Domiciliari/Territoriali per almeno 12 mesi consecutivi. |
COORDINATORE | Tale figura deve essere distinta dagli educatori, in possesso di laurea quadriennale o magistrale in Scienze dell’Educazione, della Formazione o Psicologia e comunque con esperienza lavorativa nell’ambito del coordinamento di servizi educativi di almeno 2 anni consecutivi. Il coordinatore svolge una funzione tecnico- organizzativa ed è il referente per il Servizio Sociale Territoriale dell’Unione circa l’espletamento del servizio |
PSICOLOGO | Distinto dal Coordinatore, iscritto all’albo professionale degli psicologi, sezione A. Deve aver maturato un’esperienza biennale consecutiva nell’ambito della supervisione sull’andamento e funzionamento dell’équipe degli operatori che lavorano in contesti educativi a favore di minori |
ART 13 – FORMAZIONE
L’affidatario ha l’obbligo di formare tutto il personale, sulle seguenti norme: legge 81/2008 e s.m.i., Regolamento Europeo 679/2016 in materia di privacy.
Per quanto concerne eventuali potenziali rischi per la salute e sicurezza degli operatori della ditta affidataria, poiché i servizi oggetto dell’appalto potranno essere prestati a favore di minori e famiglie in stato di disagio sociale che possono anche essere portatori di patologie trasmissibili, sono a carico dell’affidatario le azioni di informazione e l’individuazione delle più idonee misure di prevenzione e protezione atte a prevenire o ridurre al minimo, ai sensi del D.Lgs 81/2008 s.m.i., i rischi per il proprio personale dipendente o equiparabile a tale, attuando per quanto di propria competenza ciò che è previsto dal citato T.U, sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. In aggiunta alla suddetta formazione obbligatoria, l’affidatario dovrà provvedere alla formazione di tutto il personale prevedendo 12 ore annue pro-capite, secondo il “Piano annuale di formazione” presentato in sede di offerta “Tecnica-progetto”.
Tale piano dovrà essere presentato entro il 15 febbraio di ogni anno al Servizio Sociale Territoriale e dovrà essere completo di calendario, orario, sede e tipologia di formazione. Per il primo anno di applicazione del contratto il Piano dovrà essere presentato entro il 30/11/2018. I corsi di formazione dovranno essere effettuati al di fuori dell’orario di servizio; la spesa rimarrà totalmente a carico dell’affidatario (comprese eventuali ore di straordinario del personale)
ART. 14 - COMPITI DEL COMMITTENTE
Il Responsabile del Servizio Sociale Territoriale è il Direttore dell’Esecuzione del contratto (DEC). E’ competenza del Committente:
• Avviare e mantenere la relazione con la famiglia del minore, favorendone la partecipazione nella definizione del progetto educativo e nel suo sviluppo;
• Partecipare all’abbinamento tra educatore e minore/famiglia;
• Effettuare, in collaborazione con i Servizi specialistici, la valutazione sul minore e sulla famiglia al fine di avviare un progetto di supporto educativo;
• Collaborare con il coordinatore e l’educatore della ditta aggiudicataria per la stesura del progetto di sostegno individualizzato;
• Comunicare alla famiglia-utente il nome dell’educatore incaricato, gli obiettivi educativi del progetto e il piano di interventi;
• Realizzare il monitoraggio del progetto individuale, attraverso incontri periodici con l’educatore ed eventuali altre professionalità che si occupano del caso;
• Verificare la congruità dei tempi dichiarati dall’educatore nella stesura delle relazioni richieste.
E’ competenza del Responsabile del Servizio Sociale Territoriale, sentito il Responsabile del Servizio alla Comunità e politiche giovanili, segnalare alla ditta aggiudicataria la necessità di realizzare eventuali percorsi educativi di comunità o per piccoli gruppi condividendo obiettivi e modalità di realizzazione.
Entro il 15 di ogni mese il Responsabile del Servizio Sociale Territoriale comunica in forma scritta alla ditta aggiudicataria i progetti da attivare (individuali o di comunità).
ART. 15 – COMPITI DEL COORDINATORE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Il Coordinatore è tenuto a svolgere i seguenti compiti:
- Organizzare i piani orari di ogni educatore secondo le indicazioni fornite dal SST dell’ente locale. Il progetto educativo individuale e gli eventuali progetti educativi/di prevenzione di comunità devono contenere il piano orario dell’operatore;
- Collaborare nella predisposizione del progetto Educativo individuale o di Comunità;
- Presenziare alle riunioni d’èquipe salvo altra disposizione da parte del SST;
- Informare tempestivamente il Committente, in forma verbale (telefono) e scritta (e-mail), nonché l’utente a mezzo telefono delle eventuali improvvise e temporanee assenze dell’operatore preposto;
- Verificare la puntualità e la presenza degli operatori presso il domicilio degli utenti (fatta salva la possibilità di ulteriori verifiche da parte dell’ente appaltante) e l’attività svolta nel territorio;
- Verificare la corretta compilazione da parte degli educatori delle schede di rilevazione delle ore e delle relazioni quadrimestrali/urgenti;
- Garantire l’invio, entro massimo 7 giorni lavorativi dalla data della richiesta, di una relazione urgente su un singolo caso, redatta dall’educatore incaricato, qualora il Committente ne ravvisi la necessità;
- Garantire l’invio di relazione quadrimestrale su ogni singolo caso da parte dell’educatore o degli educatori preposto/i entro la prima metà del mese successivo al quadrimestre di riferimento;
- Predisporre una sintetica relazione semestrale sull’andamento complessivo del servizio, ponendo particolare attenzione al numero dei nuclei familiari seguiti attraverso il sostegno educativo, alla tipologia dei servizi e degli approcci educativi proposti, al turn-over degli operatori, alla formazione continua degli educatori ed alla supervisione.
ART. 16 - COMPITI DEGLI EDUCATORI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Nell’attuazione dell’intervento di sostegno educativo gli educatori professionali hanno le seguenti funzioni:
• Svolgere attività educativa qualificata, funzionale al sostegno e all’accompagnamento del nucleo familiare in difficoltà, in un’ottica di stimolazione e promozione delle risorse del nucleo stesso;
• Dopo un iniziale periodo di conoscenza del minore/famiglia e del contesto generale di vita, l’educatore dovrà stilare, in collaborazione con il Committente e con eventuali operatori di altri servizi coinvolti, un progetto Educativo Individuale;
• In caso di avvio di un progetto di comunità/gruppo, l’educatore dovrà predisporre e realizzare il progetto in costante collaborazione con il Committente e con gli altri servizi/soggetti coinvolti;
• Collaborare attivamente nelle valutazioni in itinere e finali;
• Partecipare, previo accordo con il Committente, agli incontri con gli Istituti Scolastici e con gli altri servizi Socio-sanitari eventualmente coinvolti (N.P.I.A., CSM, Sert, Consultorio familiare, psicologia clinica, ecc…);
• Gestire gli incontri protetti;
• Predisporre ed attivare interventi di educativa territoriale su richiesta del SST;
• Garantire, nel caso sussista la necessità, un rapido aggiornamento scritto al Committente e al Coordinatore della ditta aggiudicataria;
• Gli educatori, sulla base del progetto concordato con il SST possono svolgere la propria attività a domicilio oppure in altri ambiti (ad esempio: Centro per le famiglie, SST, ecc…).
Nell’espletamento del loro lavoro è previsto che gli educatori garantiscano:
• Il rispetto degli accordi e delle indicazioni di lavoro fornite dal SST;
• Il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento Europeo 679/2016, in quanto incaricati del trattamento dati dal Responsabile del trattamento di cui all’art. 28 del presente Capitolato;
• La puntuale, chiara e corretta compilazione dei prospetti di rilevazione delle ore svolte con l’utenza e la seguente controfirma di uno dei genitori del minore o di chi ne esercita la rappresentanza legale in caso di progetti a domicilio;
• La redazione, in caso di urgenza, entro numero massimo 7 giorni lavorativi dalla data richiesta, di una relazione di aggiornamento sul caso seguito;
• La redazione, a cadenza quadrimestrale, di relazione sull’andamento del progetto educativo individuale/di gruppo nel quale vengono messi in luce gli obiettivi dell’intervento, le strategie attuate, le attività svolte, le osservazioni sulle relazioni familiari/di gruppo, sul rapporto tra minore ed educatore. Dovranno essere riportate altresì osservazioni di qualsiasi natura se funzionali alla valutazione circa l’andamento della presa in carico/intervento.
ART. 17 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Per la realizzazione del Servizio la ditta aggiudicataria deve garantire:
• Un numero di educatori idoneo a permettere la copertura del monte ore di servizio indicato e le eventuali necessarie sostituzioni;
• La continuità del servizio attraverso la continuità delle prestazioni ed in particolare la presenza del medesimo operatore presso l’utente anche nel caso in cui si renda necessario un intervento in più fasi non consecutive;
• Il cambio di operatore nel caso in cui il Committente ne ravvisi la necessità. Le attività di riprogettazione dell’intervento e di preparazione dell’ingresso del nuovo operatore devono concludersi entro il 15° giorno dalla data di dimissione dell’educatore;
• La sostituzione del personale, assente per qualsiasi motivo per un periodo superiore a 3 interventi consecutivi, con altro personale di pari professionalità e caratteristiche. Le attività di riprogettazione dell’intervento e di preparazione dell’ingresso del nuovo operatore devono concludersi entro il 15° giorno dalla data di dimissione dell’educatore;
• L’avvio della presa in carico delle situazioni segnalate dal SST entro numero massimo 15 giorni dall’avvenuta presentazione del caso. L’avvio deve avvenire sempre mediante comunicazione scritta all’Ente appaltante del nominativo dell’educatore incaricato, dei piani di lavoro, del giorno ed orario di avvio del servizio;
• Il resoconto mensile della tipologia di prestazioni e delle ore di servizio svolte a favore di ogni utente e dei progetti di gruppo/comunità. Il resoconto dovrà essere presentato su scheda creata ad hoc per la suddetta rendicontazione. In particolare le ore di servizio diretto con l’utenza svolte a domicilio dovranno essere controfirmate da un genitore o rappresentante legale del minore;
• La fornitura agli operatori del materiale/attrezzature e autovetture necessari allo svolgimento delle diverse attività.
ART. 18 - MODALITA’ DI RENDICONTO E DI PAGAMENTO
L’Unione Terre di Castelli liquiderà il corrispettivo orario risultante all’esito della gara. Il corrispettivo orario è comprensivo di:
• Tempo occupato in affiancamento al minore nelle attività definite agli art. 9 e 15 del presente capitolato;
• Tempo occupato nelle riunioni periodiche di verifica con gli operatori del SST, negli eventuali incontri con altri operatori o Servizi del territorio, negli incontri con le Istituzioni scolastiche, purché preventivamente autorizzati dall’operatore Referente del caso e finalizzati alla realizzazione del progetto educativo individuale del SED;
• Tempo occupato alla redazione, da parte degli educatori domiciliari, delle relazioni quadrimestrali e/o urgenti per le quali si prevede un massimo di ore 2 a relazione con riferimento alla maggiore/minore complessità del caso.
Sono invece a carico della stessa ditta affidataria l’organizzazione dei tempi di lavoro, l’attività di coordinamento e supervisione e altre attività meramente organizzative, come l’acquisto di eventuale materiale per lo svolgimento delle attività.
L’affidatario, al fine della liquidazione del corrispettivo, dovrà presentare mensilmente regolari fatture con l’indicazione delle ore lavorate complessivamente, allegando le rendicontazioni di cui al precedente art. 15 “Modalità di svolgimento del servizio”. Il prospetto riassuntivo ed esplicativo delle ore di attività svolte dagli educatori sarà oggetto di verifica da parte del Responsabile del procedimento ai fini della liquidazione.
Il termine per il pagamento dei corrispettivi fatturati è fissato in 30 (trenta) giorni dalla presentazione della relativa fattura. In caso di ritardato pagamento gli interessi verranno corrisposti nella misura legale prevista dall’art. 1284 e xx.xx. del Codice Civile. Non saranno corrisposte anticipazioni.
Ogni pagamento è subordinato alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assicurativa, per tutti i lavoratori impegnati nel servizio. In caso di irregolarità contributiva si applica quanto previsto all’art. 20.
L’affidatario è obbligato a ottemperare a quanto previsto dalla legge 13.8.2010 n. 136 s.m.i. con particolare riguardo a quanto disposto all’art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari” della legge medesima.
A garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, sull’importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
ART. 19 – REVISIONE PREZZI
I prezzi oggetto del presente appalto sono assoggettati a revisione periodica su base annuale.
Per il primo anno del contratto, i prezzi sono fissi ed invariabili. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi secondo le seguenti modalità. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, su richiesta scritta e adeguatamente documentata della parte interessata, a seguito di apposita istruttoria. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla scadenza del primo anno di contratto, la Stazione appaltante non riconoscerà alcuna variazione del prezzo.
La revisione dei prezzi è effettuata dall’Unione Terre di Castelli con specifica istruttoria, condotta dal dirigente/responsabile del servizio responsabile del processo di acquisto dei servizi oggetto del presente appalto, assumendo a riferimento come indicatori i dati elaborati dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
Qualora non siano disponibili i dati di cui al paragrafo precedente, il soggetto deputato a realizzare l’istruttoria di verifica assume a riferimento generale l’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (indice FOI), elaborato dall’ISTAT.
ART. 20 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DELLE P.A
L’Aggiudicatario è tenuto a recepire e a diffondere, ai soggetti che a qualsiasi titolo svolgono attività previste dalla procedura in oggetto, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua integrazione approvata dalla Giunta dell’Unione Terre di Castelli con deliberazione n. 13 del 23.01.2014, entrambi disponibili sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx_xxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxx/xxxx x.htm
Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall’aggiudicazione o la risoluzione del rapporto contrattuale.
ART. 21 – OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
L’Appaltatore si impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi.
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall’Impresa utilizzando gli importi dovuti all’Impresa per il servizio eseguito e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva.
Qualora l’irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall’Appaltatore, in attesa dell’accertamento definitivo della posizione dell’Appaltatore, si procede all’accantonamento di una somma pari all’irregolarità denunciata e comunque non superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se il servizio fosse già ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non può opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento di interessi.
Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero debito dell’Appaltatore, ovvero qualora l’inadempienza dell’Appaltatore sia accertata dopo l’ultimazione del servizio, l’Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo e sulla cauzione definitiva.
L’Appaltatore risponde in solido dell’osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del servizio eseguito, in base all’art. 29 del D.Lgs. 276/2003. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.
ART. 22 – ASSICURAZIONI E GARANZIE
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l’affidatario, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto dovrà prestare apposita garanzia definitiva.
L’Impresa aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in relazione al servizio gestito, potrà derivare all’Unione Terre di Castelli, agli utenti, a terzi e a cose nel corso dello svolgimento dell’attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.
La Ditta aggiudicataria è tenuta a dimostrare di aver stipulato con primario Assicuratore, entro la data di perfezionamento del contratto, e per tutta la durata del medesimo, compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe, idonee coperture assicurative contro i rischi di:
A) Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’opera (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra cui l’Unione Terre di Castelli) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati addetti all’attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta ed oggetto dell’appalto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a:
- RCT Euro 3.000.000,00 per sinistro, Euro 3.000.000,00 per persona, Euro 1.000.000,00 per danni a cose;
- RCO Euro 1.500.000,00 per sinistro e Euro 1.000.000,00 per persona.
La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a:
• conduzione dei locali, degli spazi e beni tutti, inerenti lo svolgimento dell’attività oggetto della presente;
• committenza di lavori e/o servizi in genere;
• danni a cose in consegna e/o custodia;
• danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell’aggiudicatario o da esso detenuti;
• danni subiti da prestatori di lavoro (dipendenti e non), di cui l’aggiudicatario si avvalga, che partecipino alle attività oggetto dell’appalto;
• danni arrecati a terzi da prestatori di lavoro (dipendenti e non), di cui l’aggiudicatario si avvalga che partecipino all’attività oggetto dell’appalto;
• danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
• danno biologico;
• xxxxx non rientranti nella disciplina “INAIL”;
• Malattie professionali;
• Clausola di “Buona Fede INAIL”.
B) Polizza di assicurazione cumulativa globale contro gli infortuni per ogni minore seguito oppure un’apposita appendice di estensione di polizza già esistente riferita ai rischi di infortunio correlati allo svolgimento dei servizi oggetto della presente gara i cui massimali dovranno essere rapportati alla tipologia dei servizi stessi. L’operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l’eventuale approvazione espressa dall’Amministrazione sull’assicuratore prescelto dall’aggiudicatario, non esonerano il medesimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
Prima dell’avvio del servizio e ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all’aggiudicatario di produrre al Servizio Sociale Territoriale dell’Unione Terre di Castelli idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente appalto, compresi suoi eventuali rinnovi e/o proroghe.
Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse derivassero all’Unione Terre di Castelli, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell’aggiudicatario.
L’Unione Terre di Xxxxxxxx è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere al personale impegnato nel servizio, convenendosi a tale riguardo che qualunque onere è da intendersi già compreso o compensato nell’offerta formulata.
L’appaltatore aggiudicatario si obbliga a sollevare l’Unione Terre di Castelli da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa dell’assolvimento dei medesimi.
Le spese sostenute a tal titolo dall’Unione Terre di Castelli saranno rimborsate dallo stesso appaltatore aggiudicatario.
L’appaltatore aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso l’Unione Terre di Castelli sia verso terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti.
Esso è pure responsabile dell’operato e dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare all’Unione Terre di Castelli o a terzi.
ART. 23 – PENALI
L’Amministrazione contesta per iscritto eventuali inadempimenti/non conformità.
L’Affidatario ha facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione di addebito, ferma restando la facoltà dell’Ente, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio.
In assenza di giustificazioni o nel caso in cui le stesse non siano sufficienti o siano incongrue, il Direttore dell’esecuzione applica la penale compresa tra € 250,00 e € 10.000,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore (art. 1382, comma 1, ultima parte, C.C.
In particolare si prevedono le specifiche seguenti penali che elencano una casistica comunque non esaustiva:
Penale | Infrazione |
€ 50,00 | Per ogni ingiustificata ora di ritardo o uscita anticipata dell’educatore rispetto ad ogni singolo servizio giornaliero |
€ 150,00 | Per ogni mancato singolo servizio giornaliero che non sia imputabile a motivi di salute o fatti personali oggettivi e gravi, ovvero laddove non sia stato preventivamente concordato con il Committente il recupero di tale servizio; |
€ 300,00 | In caso di mancata sostituzione dell’operatore per ogni singolo servizio entro i termini indicati nel presente capitolato. La penale è applicata per ogni giorno di mancata sostituzione |
€ 50,00 | In caso di mancato invio delle relazioni quadrimestrali degli educatori da parte del coordinatore entro i termini indicati nel presente capitolato. La penale è applicata per ogni giorno di ritardo |
€ 100,00 | In caso di mancato invio della relazione richiesta all’educatore con urgenza dal Committente entro i termini definiti nel presente capitolato. La penale è applicata per ogni giorno di ritardo |
€ 200,00 | Per il mancato avvio del servizio secondo le modalità e i tempi indicati nel presente capitolato |
L’ente appaltante procede ad applicare le penali mediante apposito addebito o mediante ritenute su crediti in essere o rivalendosi sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.
ART. 24 - FALLIMENTO
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Unione Terre di Castelli fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle
comunicazioni previste dall’articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.
Nei sessanta (60) giorni successivi l’Unione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui al D.Lgs. 06-09-2011, n. 159.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell’Unione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni.
Il fallimento dell’appaltatore comporta, ai sensi dell’art. 81, comma 2, del RD 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione.
Qualora l’appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Unione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
Ai sensi dell’art. 48, comma 17, D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 5, del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l’Unione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.
Ai sensi dell’art. 48, comma 18, D.Lgs. n. 50/2016, qualora l’appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.
Ai sensi dell’art. 48, comma 19, D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
ART. 00 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX
Xxxxx restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Unione può ritenere risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
a) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento entro un periodo continuativo di 30 giorni, determinando inefficienze gravi per la resa dei servizi;
b) inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che, comportando l’applicazione di penali in base al precedente art. 23, determinino il superamento del dieci percento (10%) del valore netto complessivo del contratto;
c) inosservanza delle direttive dell’Unione in sede di avvio dell’esecuzione dei servizi;
d) inosservanza, da parte del soggetto gestore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nel servizio.
Nei casi di cui al precedente comma, l’Unione procederà all’incameramento della cauzione e alla richiesta di danni conseguenti all’eventuale rinnovazione della procedura fatta salva la richiesta di risarcimento di ulteriori danni.
Costituiscono ulteriori cause specifiche determinanti la risoluzione del contratto anche:
a) il subappalto o sub-affidamento di parti dei servizi/delle forniture affidati non autorizzato in base a quanto previsto dall’art. 6 del presente capitolato;
b) la sussistenza di una causa ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con i soggetti gestori di pubblici servizi, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:
b.1.) la mancanza di uno dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, quando rilevata nell’arco di durata del contratto di servizio;
b.2.) la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo adottato ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008; b.3.) la sopravvenienza di una causa interdittiva o ostativa a contrattare con le pubbliche amministrazioni o con soggetti gestori di pubblici servizi determinata da disposizioni di legge che entrino in vigore nell’arco di durata del contratto di servizio.
Costituiscono cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge:
a) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto oggetto del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.
b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Unione, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 2 - lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016. In tale ipotesi, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
L’elencazione delle cause di risoluzione del contratto determinate da specifiche disposizioni di legge prevista dal precedente comma deve intendersi come automaticamente integrata da norme di legge sopravvenute successivamente alla stipulazione del contratto di servizio e nell’arco di durata dell’affidamento dei servizi all’appaltatore.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del soggetto gestore negativo per due volte consecutive e di ritardi o assenza di regolarità nelle retribuzioni del personale, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dell’esecuzione, propone, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Quando il Direttore dell’esecuzione accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.
Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell’esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l’Unione, su proposta del Responsabile del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto.
Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell’esecuzione gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il Direttore dell’esecuzione verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l’Unione, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dell’esecuzione curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
Qualora sia stato nominato il soggetto incaricato della verifica di conformità, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal contratto stesso nonché nelle eventuali perizie di variante; è, altresì, accertata la presenza di eventuali prestazioni, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel contratto nonché nelle eventuali perizie di variante.
In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l’Unione non si sia avvalsa della facoltà (prevista dall’art. 110, comma 1, del Codice) di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dall’Unione ai sensi delle disposizioni contenute nel presente contratto e definite dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici, l'appaltatore provvede allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Unione; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, l’Unione provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
L’Unione, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
Art. 26 - RECESSO
Fermo restando quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Unione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.
Qualora l’Unione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
• prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Unione;
• spese sostenute dall’appaltatore;
• un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Art. 27 – CLAUSOLA REVISIONALE RELATIVA A CONVENZIONI CONSIP SOPRAVVENIENTI
L’Unione, in base a quanto previsto dall’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012 convertito in L. n. 135/2012, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore/affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite:
a) i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dal soggetto aggregatore regionale ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli in esso riportati;
b) l’appaltatore/affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Qualora l’appaltatore/affidatario si adegui alla proposta di modifica delle condizioni economiche rispetto ai parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale formulata dall’Unione, questa non recede dal contratto.
Nell’analisi finalizzata ad operare il confronto tra le condizioni previste dal presente contratto di appalto e i parametri stabiliti dalla convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale sopravveniente, condotta dal Direttore dell’esecuzione / dal Responsabile del Procedimento, l’Unione opera un raffronto:
a) tra i parametri qualitativi, intesi come parametri e livelli desumibili dalle specifiche prestazionali/tecniche, del presente contratto e quelli indicati nella convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale e nei suoi eventuali allegati tecnici;
b) tra i parametri economici, intesi come i dati di prezzo unitari desumibili /stabiliti dal presente contratto e quelli desumibili/stabiliti dalla convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.
Qualora il parametro economico sia condizionato dai parametri qualitativi (specifiche prestazionali e tecniche) l’Unione deve, per mezzo del Direttore dell’esecuzione / del Responsabile del Procedimento, ai fini del confronto di cui al comma 1 del presente articolo, riponderare e ricalcolare i valori di riferimento, al fine di individuare elementi comparabili con i parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.
Qualora l‘operazione di riponderazione e di ricalcalo di cui al precedente comma 4 non sia possibile o tecnicamente realizzabile, l’Unione effettua, per mezzo del Direttore dell’esecuzione / del Responsabile del Procedimento, il confronto assumendo a riferimento, per le prestazioni principali e per quelle secondarie, alcune tipologie di attività ed i relativi parametri economici, individuando quelli più facilmente comparabili ai parametri della convenzione Consip o del soggetto aggregatore regionale.
L’Unione, per mezzo del Direttore dell’esecuzione / del Responsabile del Procedimento, verbalizza tutte le operazioni per il confronto di cui all’art. 1, comma 13, della legge n. 135/2012, al fine di motivare la propria scelta in ordine all’esercizio del diritto di recesso o in ordine al mantenimento dell’appalto regolato dal presente contratto.
ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’affidatario è designato Responsabile del trattamento dei dati che acquisisce, in ragione dello svolgimento del servizio, relativi ai minori utenti e alle rispettive famiglie e di cui l’Unione Terre di Castelli è titolare del trattamento. La designazione è operativa a far data dall’aggiudicazione e l’affidatario è tenuto all’osservanza del Regolamento Europeo 679/2016.
L’affidatario deve attenersi a tutte le prescrizioni previste nel presente capitolato ed alle seguenti ulteriori istruzioni:
- deve trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio affidato;
- deve adottare tutte le necessarie misure di sicurezza atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso, in particolare con riferimento ai dati sensibili;
- deve designare i propri incaricati al trattamento dei dati riferendone i nominativi all’Unione Terre di Castelli, ai quali vanno impartite le necessarie istruzioni per la correttezza e legittimità dei trattamenti. L’affidatario, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, è comunque obbligato in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessi in violazione della medesima.
ART. 29 - CONTROVERSIE
A tutti gli effetti dei contratti, giudiziali ed extragiudiziali, l’operatore economico aggiudicatario dovrà eleggere domicilio in Provincia di Modena.
Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Modena. È esclusa la competenza arbitrale.