Contract
Croce Rossa Italiana Comitato Nazionale
U. O. Acquisti e Contratti
GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 E DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016, SUDDIVISA IN LOTTI, PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO, PER LA FORNITURA DI SEMIRIMORCHI COMPRENSIVA DI TRASPORTO E CONSEGNA PER L’ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – OdV.
NUMERO GARA 8855473 LOTTO 1 - CIG 95523711EC LOTTO 2 - CIG 9552406ECA LOTTO 3 - CIG 9552446FCC
ALLEGATO B DISCIPLINARE DI GARA
xxx.xxx.xx
Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato Iscrizione n. 1157/2016 Registro Persone Giuridiche Prefettura di Roma
Sede legale: Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
C.F. e P.IVA 00000000000 tel: +39.06.55100635-636
eMail: xxxxxxxxxxx@xxx.xx pec: xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 4
3 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E IMPORTO E SUDDIVIZIONE IN LOTTI 6
4 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, OPZIONI E XXXXXXX 8
5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
............................................................................................................................. 9
7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 11
7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 12
7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 12
7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE 13
7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili 13
11 ESTENSIONE O RIDUZIONE DELLA FORNITURA 19
12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 20
13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
15 DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 22
15.1 Domanda di partecipazione 22
15.2 BOLLO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 24
15.3 Documento di gara unico europeo 24
15.4 Dichiarazioni integrative 26
15.5 documentazione aMMINISTRATIVA DA PRESENTARE 27
16 CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA 31
17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE METODO DI CALCOLO DELL’OFFERTA ECONOMICA 32
18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 32
19 OBBLIGHI INERENTI ALLA TRACCIABILITA’ FINANZIARIA 34
21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 35
22 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO 36
24 CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI 38
26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 40
27 TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGO DI RISERVATEZZA 40
PREMESSE
Con atto a contrarre 1754SR/2022 del 19/12/2022 del Responsabile dell’Unità Operativa Acquisti e Contratti, l’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV (nel prosieguo Stazione Appaltante), ha indetto una procedura aperta, suddiviso in lotti, per la sottoscrizione di un Accordo quadro finalizzato alla fornitura di Semirimorchi, da distribuire su tutto il territorio nazionale, presso le sedi dell’Associazione della Croce Rossa Italiana (come meglio dettagliato nei Capitolati Tecnici), da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo “Codice”).
L’Associazione della Croce Rossa Italiana ha la necessità di conseguire l’approvvigionamento di semirimorchi di varie tipologie da destinare alle attività logistiche della Colonna Mobile Nazionale. Il codice NUTS: ITI43
CPV - 34223100-7
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, dell’Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV.
Con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità,
indicazioni e le prescrizioni previste dal presente disciplinare e nei suoi allegati.
1. STAZIONE APPALTANTE
Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV, con sede legale in Xxxx, Xxx X. Xxxxxxxxx 00, – 00000 Xxxx – Partita IVA 13669721006, operante sulla base delle disposizioni previste dal D.lgs. n.178/2012 e dallo Statuto (disponibile sul sito xxx.xxx.xx nella sezione “Chi siamo”) dell’Associazione (nel prosieguo “Stazione Appaltante”).
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
▪ Bando di gara;
▪ Allegato B - Disciplinare di Gara;
▪ Allegato C - Capitolato Tecnico LOTTO 1;
▪ Allegato C1 - Capitolato Tecnico LOTTO 2;
▪ Allegato C2 - Capitolato Tecnico LOTTO 3;
▪ Allegato D - Domanda di partecipazione;
▪ Allegato E - DGUE;
▪ Allegato F - Dichiarazione Integrativa Art. 80;
▪ Allegato G - Patto di Integrità;
▪ Allegato H - Schema di Accordo Quadro;
▪ Allegato I - Disciplinare Telematico;
▪ Allegato J - Autodichiarazione conformità capitolato tecnico;
▪ Allegato K1 - Schema di Offerta Economica Lotto 1;
▪ Allegato K2 - Schema di Offerta Economica Lotto 2;
▪ Allegato K3 - Schema di Offerta Economica Lotto 3.
La documentazione di gara è disponibile e scaricabile dal sito internet xxxxx://xxx.xx/xxxxx-xxxx/ e sulla piattaforma Net4market nella sezione “Elenco Bandi e avvisi in corso” raggiungibile collegandosi all’URL: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxxxx. Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.
L’estratto del bando è stato pubblicato sulla GUUE, 2022/S 248-720094, atti trasmessi il 19/12/2022, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.
Per l’espletamento della presente procedura, la Stazione Appaltante si avvale del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (in seguito denominato “Piattaforma”), gestito da Net4market-CSAmed S.r.l. di Cremona (CR) e accessibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxxxx, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle stesse e aggiudicazione, oltre alle comunicazioni e a gli scambi di informazioni, conformemente all’art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 82/2005.
Le modalità di accesso e utilizzo della Piattaforma sono indicate nelle Disciplinare telematico di gara (Allegato I).
Per partecipare alla presente procedura telematica, gli operatori economici devono dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica e informatica necessaria indicata nel Disciplinare telematico.
Nel caso si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma telematica, tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la Stazione Appaltante adotterà i provvedimenti di cui all’art. 79, comma 5 bis, del Codice.
2.2 CHIARIMENTI
È possibile richiedere chiarimenti inviando quesiti entro le ore 20:00 del giorno 17/01/2023 tramite la Piattaforma, scrivendo nell’apposita sezione “Chiarimenti”. Le risposte saranno inviate, tramite Piattaforma, entro il giorno 20/01/2023.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte saranno pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante e all’indirizzo xxxxx://xxx.xx/xxxxx-xxxx/ nonché sulla Piattaforma.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici né con strumenti diversi rispetto a quelli indicati.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate solo se rese tramite PEC, all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei, nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante. Diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a
tutti gli operatori economici ausiliari.
3 OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E IMPORTO E SUDDIVIZIONE IN LOTTI
Oggetto della presente gara è la sottoscrizione di un Accordo quadro per singolo lotto, relativo alla fornitura di Semirimorchi, comprensiva di trasporto e consegna per l’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV.
La consegna dei beni dovrà avvenire entro e non oltre 210 giorni solari dall’emissione del
singolo ordine di fornitura.
Si precisa che per tutte le caratteristiche tecniche indicate negli atti di gara (nel Capitolato Tecnico) è valevole il principio di equivalenza ai sensi dell’art. 68 D.lgs. 50/2016. Sarà, pertanto, onere del concorrente la dimostrazione dell’equivalenza dei prodotti offerti ai fini della verifica di corrispondenza alle caratteristiche richieste dalla Stazione Appaltante
Al fine di garantire la massima efficacia, efficienza e/o economicità, la gara è articolata in n.3 lotti. L’importo complessivo previsto per la procedura in esame è pari a € 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomilaeuro/00cent) al netto di Iva.
Esso si intende così suddiviso per singolo AQ per ciascun lotto:
LOTTO | Descrizione dei beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo |
1 | Semirimorchi centinati | 34223100-7 | P | € 550.000,00 |
2 | Semirimorchi frigoriferi | 34223100-7 | P | € 500.000,00 |
3 | Semirimorchi collo d’oca | 34223100-7 | P | € 350.000,00 |
Il concorrente può presentare offerta per uno o più Lotti.
Per la specificità della fornitura, la Stazione Appaltante ritiene idoneo alle proprie esigenze
suddividere l’appalto in n.3 lotti.
L’importo a base di gara per singolo veicolo di semirimorchio, da considerarsi comprensivo delle spese di consegna e trasporto e al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché tutti gli altri oneri, in riferimento al singolo lotto di interesse è pari, come da tabella:
LOTTO | Descrizione dei beni | Tempi di Consegna | Importo unitario a base d’asta |
1 | Semirimorchi centinati | 210 giorni solari | € 55.000,00 |
2 | Semirimorchi frigoriferi | 210 giorni solari | € 100.000,00 |
3 | Semirimorchi collo d’oca | 210 giorni solari | € 70.000,00 |
Per ogni Lotto, il singolo importo a base di gara è da considerarsi comprensivo delle spese di consegna e trasporto al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché tutti gli altri oneri.
Si precisa che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’affidamento e che, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 81/2008, per le modalità di svolgimento dell’affidamento non è necessario redigere il DUVRI, trattandosi di mera fornitura. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0.
4 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO, OPZIONI E XXXXXXX
4.1 DURATA
La durata di ciascun Accordo Quadro è di 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’accordo, eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi e comunque fino ad esaurimento del plafond di ogni Accordo Quadro.
4.2 OPZIONI E RINNOVI
L’Accordo Quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 106 del Codice.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario nuove prestazioni strettamente connesse a quelle oggetto di affidamento e/o prestazioni integrative nei limiti previsti dall’art. 106 del codice, laddove sorgessero esigenze impreviste ed imprevedibili al momento della sottoscrizione del contratto.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare l’Accordo Quadro, alle medesime condizioni, per una durata di ulteriori due anni e comunque fino all’esaurimento del Plafond.
La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’affidatario mediante PEC almeno
30 gg prima della scadenza dell’accordo originario, salvo l’esaurimento del Plafond complessivamente previsto per l’accordo quadro.
5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dalla presente procedura di gara.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste, non partecipanti alla gara, possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi, di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio, per l’esecuzione dell’accordo, non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune, privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6 REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, il Concorrente dovrà dichiarare il possesso, attraverso l’utilizzo dei documenti in allegato, dei requisiti di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico del Bando di gara.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (FVOE)
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono difatti inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara e per il controllo in fase di esecuzione del contratto (in ordine alla relativa permanenza) a far data dal 9 novembre 2022 è fatto obbligo alle stazioni appaltanti e a ciascun concorrente in ricorso al “Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico” (FVOE) - adottato con Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 e regolamentato dall’art. 81, commi 2 e 4, del Codice appalti così come novellato dall’art. 53, comma 5, lett.d) del D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis).
L’accesso al FVOE potrà essere consentito, ai sensi dell’art. 81, comma 4-bis, oltre che alle stazioni appaltanti anche agli Organismi di attestazione, per le verifiche di competenza, e agli stessi operatori economici, per i dati di loro pertinenza.
Conseguentemente, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico- organizzativo ed economico- finanziario comprovabili mediante i documenti e le modalità indicate di seguito (artt. 7.1; 7.2 e 7.3 della presente lex specialis), è acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, presso cui è istituito il FVOE.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di partecipazione alla procedura.
In merito alla documentazione da inserire nel FVOE si rimanda agli artt. 5 e 6 della delibera ANAC n. 464/2022.
In particolare, nel FVOE sono presenti i dati di cui al comma 2 dell’art. 81 del Codice per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 nonché i dati e i documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’art. 83 che l’operatore economico carica.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente gara, per lotto di interesse.
Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Gli operatori economici interessati devono possedere un, non inferiore al 50% dell’importo dell’Accordo Quadro per il lotto di interesse.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di una dichiarazione concernente il requisito richiesto all’interno del DGUE (parte IV, sezione B punto 1b) (Allegato E).
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a) Esecuzione nei n. 3 (tre) anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di forniture analoghe a quelle oggetto della presente gara, di importo complessivo almeno pari al 50% di quello dell’Accordo Quadro, per il lotto di interesse.
La comprova del requisito è fornita, secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, presentando l’elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi n. 3 (tre) anni con i relativi importi, durata dell’appalto e specificando i dati della Stazione Appaltante o soggetto privato che ha affidato la fornitura, nell’apposita sezione del DGUE (parte IV, sezione C punto 1b);
b) Certificazione Sistema di Qualità ISO 9001:2015 coerente allo specifico oggetto
dell’appalto.
La comprova del requisito è fornita presentando copia, firmata digitalmente, dell’attestato di
certificazione nella documentazione amministrativa, ai sensi di quanto previsto al punto 15.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria,
Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici dell’affidamento.
I requisiti di capacità economica (punto 7.2), nonché tecnica e professionale (punto 7.3 a) e b), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
c. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Si richiamano, inoltre, le disposizioni dell’art. 47, comma 2bis in riferimento ai consorzi stabili.
8 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale.
Il ricorso all’avvalimento per la certificazione ISO 9001:2015 comporta che l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di qualità.
L’ausiliaria deve:
a) possedere i requisiti previsti dall’articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto dell’accordo.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria, che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la Stazione Appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, tale comunicazione deve essere effettuata al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo, comunque non superiore a 30 giorni, per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9 SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, così come
da ultimo modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021.
In particolare, il concorrente dovrà indicare all’atto dell’offerta le parti di prestazione che intende subappaltare nonché la relativa percentuale che, per la procedura in oggetto, è da intendersi fissata nella misura non eccedente il 49% (ai sensi e per gli effetti del novellato comma 1 dell’art. 105 del Codice) da calcolare sull’importo complessivo dell’Accordo Quadro.
Non costituisce motivo di esclusione, ma comporta, per il concorrente il divieto di subappalto
l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli, mediante presentazione di un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 105, comma 7, del codice. Il concorrente e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
codice.
10 GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:
1) una cauzione provvisoria che dovrà costituire una garanzia a corredo dell’offerta (garanzia provvisoria) pari al 2% dell’importo complessivo previsto per singolo Accordo quadro (per ciascun lotto di interesse) ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per il singolo lotto di riferimento;
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la produzione della documentazione richiesta è necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la BANCA “CREDIT AGRICOLE - CARIPARMA AG. 4” Codice IBAN: XX00X0000000000000000000000, con sede in Roma indicando: Causale “Cauzione provvisoria per la gara europea a procedura telematica aperta, suddivisa in lotti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 54, dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, e dell’art. 2, comma 3 della legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., finalizzata alla sottoscrizione di un Accordo Quadro, per la fornitura di Semirimorchi, comprensiva di trasporto e consegna, sul territorio italiano per l’Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV – GARA n. 8714429
– LOTTO _ CIG ”.
b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di presentazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8) riportare l’autentica della sottoscrizione del garante; oppure in alternativa, essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con
firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di
cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta certificazione sia posseduta da:
a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero
dell’aggregazione di rete;
b. consorzio stabile e/o consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11 ESTENSIONE O RIDUZIONE DELLA FORNITURA
Nel corso del rapporto contrattuale, la Stazione Appaltante, in relazione a proprie esigenze organizzative, si riserva la facoltà di sospendere, ridurre o aumentare le attività di cui al presente appalto.
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106 del d.lgs. 50/2016, nel caso in cui sorgano esigenze
impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante la fornitura potrà essere incrementata o
ridotta o potranno essere richieste forniture accessorie nei limiti previsti dalla citata disposizione,
previa richiesta da parte del direttore dell’esecuzione.
Il direttore dell’esecuzione dell’Accordo Quadro indicherà, in tal caso, i tempi e le modalità di intervento e sarà deputato ad effettuare tutti i necessari controlli sulla qualità dell’attività svolta. 12 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 830 del 21 dicembre 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”, che per la presente gara è pari, per lotto di interesse, a:
LOTTO | CIG | IMPORTO |
1 | 95523711EC | €70,00 |
2 | 9552406ECA | €35,00 |
3 | 9552446FCC | €35,00 |
Deve essere allegata la ricevuta del pagamento come meglio specificato al punto 15.
La mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.
13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
La documentazione deve pervenire entro e le ore 16:00 del 30/01/2023, esclusivamente per via telematica, attraverso la Piattaforma, in formato elettronico e, sottoscritta con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s), d.lgs. 82/2005 secondo le modalità stabilite nel Disciplinare telematico (Allegato I).
Nel solo caso di operatori economici esteri, qualora non sia possibile l’utilizzo della firma digitale, la documentazione amministrativa potrà essere sottoscritta con firma olografa su documento scansionato e corredato da copia del documento d’identità del legale rappresentante firmata dal medesimo.
L’offerta, dovrà essere inserita nelle apposite sezioni della piattaforma relative alla presente procedura e dovrà essere composta da:
a) “Documentazione amministrativa”;
b) “Offerta Economica”.
Per procedere all’inserimento della documentazione all’interno delle sezioni dedicate alla presente
procedura, si rimanda alle indicazioni riportate nel “Disciplinare Telematico”.
Gli operatori economici esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma e a caricare i relativi documenti necessari alla partecipazione alla procedura.
L’offerta economica, a pena di esclusione deve essere sottoscritta digitalmente, secondo le
modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1. Saranno escluse le offerte che non rispettino tali condizioni.
14 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa e, in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria, la Stazione Appaltante procederà tramite comunicazione all’indirizzo PEC, ad assegnare al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.
15 DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
La documentazione amministrativa, (unica per tutti i lotti), andrà caricata a sistema
secondo le modalità previste nell’allegato “Disciplinare Telematico” (Allegato I):
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, in bollo, è redatta digitalmente, con adempimento del bollo in forma virtuale, secondo il modello di cui all’Allegato D e firmata digitalmente nel rispetto di quanto previsto nel d.lgs. 82/2005.
Il concorrente indica la forma giuridica e se la partecipazione avviene in forma singola o associata (operatore singolo o consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è presentata:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009,
n. 5, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere presentata e sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45,
comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega alla domanda, firmata digitalmente copia conforme all’originale della procura “oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura”.
15.2 BOLLO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.
Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire secondo una delle possibilità indicate nel seguito:
Modello F23: utilizzo del modello F23, secondo le modalità indicate dall’Agenzia delle Entrate collegandosi al link xxxxx://x00xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/X00/xxxxxxXxxxXxx.xx?xxxxxxxxxxx con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente;
- dei dati identificativi della stazione appaltante;
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – CIG n. vedi oggetto)
- ufficio o ente: inserire il codice dell’ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente dove ha sede l’Associazione, per la sede di xxx Xxxxxxx x. 00, Xxxx è l’ufficio territoriale ROMA 1 – TRASTEVERE con codice ufficio: TJN;
- codice tributo: 456T
- ecc.
per maggiori dettagli si rimanda alle istruzioni per la compilazione presenti al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx/x00/xxxxxxxxx00
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà caricare sulla piattaforma copia informatica del modello F23.
15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema Allegato E agli atti di gara, che deve essere firmato digitalmente, come previsto ex d.lgs. 82/2005.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice
o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al punto 15.4;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
4) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
6) PASSOE dell’ausiliaria. Si rileva che in caso di difficoltà a generare il passoe per l’operatore economico ausiliario, si deve fare riferimento alla risposta dell’ANAC alla faq n. 24 al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/XxxxXxxxxxxx/XXX/XxxxxxxxxXxx blici/FaqAvcpass ovvero che “E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L’impresa ausiliaria genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l’impresa ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI".
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.
Il concorrente indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro.
Il concorrente, prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro, per ciascun subappaltatore, presenta alla Stazione Appaltante:
DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui
par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico- finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato firmato digitalmente (ex d.lgs. 82/2005):
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f- ter) del Codice (Allegato F);
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
di cui all’art. 000 xxx xxx XX 00 marzo 1942 n. 267
3. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di competenza, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 - bis, comma 6 della legge fallimentare.
Ciascuna ausiliaria rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1, 2 e, ove pertinente 3, allegandole al loro DGUE. Ciascun subappaltatore le renderà almeno 20 giorni prima della sottoscrizione dell’accordo.
15.5 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE
Il concorrente deve presentare la seguente documentazione di gara:
1. Domanda di partecipazione, secondo lo schema allegato agli atti di gara (Allegato D) sottoscritta digitalmente;
2. DGUE secondo lo schema allegato agli atti di gara (Allegato E), sottoscritto digitalmente;
3. Dichiarazione Integrativa Art.80, secondo lo schema allegato agli atti di gara (Allegato F), sottoscritta digitalmente;
4. Patto di Integrità, allegato agli atti di gara (Allegato G), sottoscritto digitalmente;
5. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 relativo al concorrente. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. Nell’ipotesi di omessa produzione dell’AVCpass, il concorrente verrà invitato dall’Associazione a registrarsi al sistema AVCpass, producendo il suddetto PASSOE a pena di esclusione, entro i termini previsti dal Soccorso Istruttorio, dalla data di ricezione della relativa richiesta;
6. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC, che dovrà essere versato,
per l’importo dovuto, per ciascun lotto cui il concorrente intenda partecipare;
7. Documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, sottoscritto digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle forme tassativamente indicate al punto 10 del presente disciplinare; come specificato al punto 10 del presente disciplinare di gara, la garanzia provvisoria dovrà essere costituita per ogni lotto di interesse cui il concorrente presenti offerta;
8. (Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice) copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
9. Copia del modello F23 attestante l’assolvimento in forma virtuale dell’imposta di bollo;
10. Copia della Certificazione Sistema di Qualità ISO 9001:2015, coerente allo specifico oggetto dell’appalto, sottoscritta digitalmente e corredata da autocertificazione attestante la conformità all’originale;
11. Autocertificazione attestante la piena corrispondenza della fornitura offerta alle specifiche tecniche previste dal capitolato tecnico (Allegato J), nella quale precisare ciascun lotto di interesse per cui la dichiarazione viene resa, sottoscritta digitalmente.
In tale documentazione, pena l’esclusione dalla presente procedura, non dovranno essere presenti riferimenti all’offerta economica, né indicati eventuali valori economici inerenti all’offerta. Si ribadisce che in base a un consolidato orientamento giurisprudenziale, le procedure di gara si caratterizzano per una netta separazione tra la fase di valutazione della documentazione amministrativa, ai fini dell’ammissione alla procedura, e quella dell’offerta economica, nel rispetto del principio di segretezza. Pertanto, nella presente documentazione non dovrà essere inserito alcun elemento economico, pena l’esclusione dalla procedura.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà l’accordo in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio
conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi
dell’art. 25 del CAD;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
● a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
● l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
● le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16 CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere predisposta compilando, secondo quanto previsto nel Disciplinare Telematico, lo schema prodotto dalla Stazione Appaltante, per ogni lotto di interesse con:
- Allegato K1 – Schema di offerta economica Lotto 1;
- Allegato K2 – Schema di offerta economica Lotto 2;
- Allegato K3 – Schema di offerta economica Lotto 3.
Nel suddetto schema andrà inserita l’indicazione del RIBASSO PERCENTUALE (in cifre ed in lettere) offerto dal concorrente in relazione al prezzo unitario posto a base d’asta per il singolo lotto di interesse, nonché il prezzo offerto determinato sulla scorta del ribasso percentuale inserito. Si precisa fin d’ora che a pena di esclusione:
I. l’offerta economica dovrà indicare, in cifre e in lettere, il ribasso percentuale proposto – da applicare all’importo posto a base di gara per singolo Semirimorchio, oltre IVA e/o di altre imposte e contributi di legge previsti - formulato con non più di tre decimali, nonché il prezzo offerto determinato sulla scorta del ribasso percentuale inserito;
II. tutti i prezzi unitari offerti sono considerati comprensivi della prestazione dei servizi connessi (trasporto, consegna, ecc.);
III. all’interno dell’offerta economica, per singolo lotto di interesse, non sono ammesse offerte (dunque ribassi) in aumento o alla pari;
IV. in caso di discordanza nell’offerta economica tra i valori espressi in cifre e quelli espressi in lettere, prevarrà quella più favorevole per l’Associazione;
V. non saranno accolte offerte parziali e/o condizionate e/o limitate, non sottoscritte, indeterminate o tra loro alternative o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;
VI. l’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato per la scadenza della presentazione della stessa, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;
L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta digitalmente, secondo le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.
Saranno escluse le offerte che non rispettino tali condizioni.
17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE METODO DI CALCOLO DELL’OFFERTA ECONOMICA L’Accordo Quadro, per ciascun lotto, sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. 50/2016, calcolato in ragione del ribasso percentuale applicato di cui al precedente x.xx 16 del presente disciplinare.
La percentuale di ribasso offerta deve essere espressa fino alla terza cifra decimale.
In caso di eventuale discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettera, verrà ritenuto valido quello più conveniente per la Stazione Appaltante.
La congruità delle offerte verrà valutata secondo le modalità previste dall’art. 97 co. 2 del D.lgs.
50/2016.
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’accordo.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di annullare o revocare la procedura in oggetto in qualunque momento, senza che i concorrenti possano avere nulla a pretendere.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, altresì, di non procedere ad alcuna aggiudicazione o, comunque, alla stipula dell’accordo con l’operatore economico risultato aggiudicatario, senza che i concorrenti e l'aggiudicatario possano avanzare pretese di sorta, ivi compresi eventuali rimborsi spese.
18 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA L’espletamento della procedura di gara avrà luogo, in seduta pubblica, il giorno 31/01/2023, ore 11:00 presso gli Uffici della sede della ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA, Xxx X. XXXXXXXXX x. 00, XXXXX -0, XXXX.
La presente, quindi, vale anche come convocazione a detta seduta per coloro che intendono presenziare.
Si precisa che la seduta pubblica, si svolgerà esclusivamente in modalità da remoto in videoconferenza e sarà garantita la partecipazione di ogni interessato.
In questo caso è necessario inviare una pec all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx, entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 30/01/2023 che riporterà un indirizzo email ordinario cui verrà inviato il link di invito a partecipare per collegarsi da remoto mediante Google Hangouts Meet.
Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra data e ora previa comunicazione ai concorrenti tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Stazione Appaltante, nella sezione “Bandi e gare”, almeno due giorni prima della data fissata.
In particolare, il RUP, alla presenza di due membri, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, procederà:
1. ad accedere alla piattaforma nella sezione dedicata alla presente gara;
2. alla ricognizione dei “plichi digitali” pervenuti nei termini previsti;
3. all’apertura della documentazione amministrativa digitale di tutte le offerte presentate nei termini, al fine di effettuare il controllo della documentazione presentata, mediante constatazione della presenza dei documenti ivi contenuti e della completezza degli stessi.
Pronunciate le eventuali esclusioni e in caso di attivazione del soccorso istruttorio, come meglio specificato nel punto 14 del presente disciplinare di gara, la seduta pubblica sarà sospesa e verrà convocata successivamente, previa comunicazione ai concorrenti tramite pubblicazione della data e ora sulla piattaforma, almeno due giorni prima della data fissata.
Nel caso in cui non ci sia necessità di attivare il soccorso istruttorio, si procederà all'apertura dell'offerta economica.
Al termine si darà lettura della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, si procederà mediante richiesta di un’offerta migliorativa tra le parti presenti e in caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio in seduta pubblica.
Qualora il RUP individui offerte che superino la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 2-bis del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procederà alla verifica dell’anomalia in seduta riservata.
Qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’Accordo Quadro, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del d.lgs. 50/2016.
È prevista l’esclusione in caso di:
- mancata separazione tra la documentazione amministrativa e l’offerta economica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
19 OBBLIGHI INERENTI ALLA TRACCIABILITA’ FINANZIARIA
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:
- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla
verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
20 CAUZIONE DEFINITIVA
La/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 del Codice.
Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità
rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016.
N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e testualmente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
- l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della
Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni dell’accordo e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione del servizio/fornitura (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016).
In caso di escussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103,
comma 1 penultimo capoverso del codice.
Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.
21 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 2 e 2 bis, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiano anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa.
Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.
È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP dovrà richiedere al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte
che, in base all’esame degli elementi forniti risultino inaffidabili.
22 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO
All’esito delle operazioni, di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni ai fini dei successivi adempimenti.
La Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.
La verifica dei requisiti avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente che ha presentato l’offerta migliore, una volta espletate tutte le verifiche obbligatorie.
Prima dell’aggiudicazione esecutiva, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede all’aggiudicatario di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della
verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’affidamento non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, lo stesso verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La Stazione Appaltante si riserva, in casi di necessità e/o urgenza, la facoltà di chiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula dell’Accordo Quadro, previa acquisizione della documentazione necessaria e con l'emissione di apposita comunicazione di
aggiudicazione definitiva e previa costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 103 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula dell’Accordo Quadro.
Agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
La stipula avrà luogo ai sensi e per effetto dell’art. 32 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, per ciascun lotto, preceduta dalle opportune verifiche, verrà comunicata ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, a mezzo pec con la quale si richiederà ai relativi aggiudicatari di produrre, entro 5 giorni solari dalla comunicazione di aggiudicazione:
a. dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, all’appalto nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, ai sensi di cui all’art. 3, co. 7, della L. n. 136/2010;
b. idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Associazione, a garanzia degli impegni contrattuali, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. n. 50/2016. Tale garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, dovrà essere pari al 10%, previe riduzioni spettanti, dell’importo contrattuale secondo quanto previsto dall’art. 103 del d.lgs. n. 50/2016;
c. Documentazione ed attestazioni tecniche, da rendere firmate digitalmente, contenenti tutte le specifiche tecniche dei Semirimorchi offerti e l’indicazione del rispetto di tutte le caratteristiche richieste per ciascuna fornitura oggetto di singolo lotto.
L’Accordo Quadro è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. L’importo complessivo presunto delle spese di pubblicazione dell’intera procedura è pari a € 3.500,00 (tremilacinquecentoeuro/00cent).
La Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese,
nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell’Accordo Quadro.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell’accordo quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
L’Associazione è libera di richiedere il numero di veicoli che ritiene necessari e funzionali alle proprie esigenze, senza che l’aggiudicatario possa opporre vincoli o eccezioni, sia per quanto attiene la previsione di un limite minimo di spesa sia per quanto riguarda il raggiungimento dell'intero plafond.
23 PAGAMENTO E VERIFICHE
A fronte della corretta e completa esecuzione delle forniture oggetto dell’accordo quadro e solo in caso di esito positivo dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni circa l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016, l’Associazione pagherà all’Aggiudicatario il corrispettivo contrattuale, secondo le condizioni e i termini individuati nell’accordo.
L’Associazione si riserva, nel corso dell’esecuzione della fornitura e laddove ne ravvisi la necessità, di procedere alla esecuzione di verifiche, per l’accertamento del rispetto delle caratteristiche di prestazione e qualità dei beni forniti.
I costi relativi sono a carico dell’aggiudicatario e in caso di esito negativo a seguito della predetta verifica l’Associazione procederà al recesso dall’accordo quadro e alla segnalazione alle competenti autorità.
24 CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI
In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n.50 del
2016, le variazioni di prezzo dei singoli beni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla
stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.
La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli beni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo, dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, e nelle quantità accertate dal direttore dell’esecuzione.
A pena di decadenza, l’aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4, esclusivamente per beni forniti nel rispetto dei termini indicati nei relativi atti di gara. Il direttore dell’esecuzione della stazione appaltante verifica l’eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall’O.E., e da quest’ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i beni, del prezzo elementare pagato dall’aggiudicatario, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell’offerta. Il direttore dell’esecuzione verifica altresì che la consegna dei beni sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati negli atti di gara.
Laddove la maggiore onerosità provata dall’aggiudicatario sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall’aggiudicatario una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio
2022 n.4, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all’ 80 per cento di detta
eccedenza.
Sono esclusi dalla compensazione i beni contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.
25 ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti di gara è regolato dall’art. 53 del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale l’accesso
agli atti è differito:
a. in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine
per la presentazione delle medesime;
b. in relazione alle offerte fino all’aggiudicazione esecutiva;
c. in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva.
Ai sensi dell’art. 53, comma 5, del d.lgs. 50/2016 sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazioni delle medesime che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici e commerciali.
È comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi.
26 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dall’esecuzione dell’accordo quadro è competente il Foro di Roma,
rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
27 TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
La Stazione Appaltante, ai sensi del GDPR – REG. UE 2016/679 e delle altre disposizioni vigenti in materia, informa che tratterà i dati contenuti nel presente accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività e degli obblighi strettamente connessi all’attuazione dell’accordo, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
Titolare del trattamento dei dati è l’Associazione della Croce Rossa Italiana. Il Responsabile del trattamento è l’avv. Xxxxxx Xx Xxxxx (DPO).
L’aggiudicatario sarà responsabile del trattamento dei dati forniti dalla Stazione Appaltante per l’espletamento del servizio/fornitura oggetto di affidamento e sarà vincolato al trattamento degli stessi nel pieno rispetto della normativa vigente.
L’aggiudicatario inoltre è tenuto al segreto in merito a tutte le informazioni e notizie di cui verrà a conoscenza nell’espletamento del servizio. Ogni violazione o comportamento inidoneo potrà
essere sanzionata nel rispetto delle disposizioni vigenti e potrà determinare la revoca
dell’affidamento.
28 RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare di gara, si fa riferimento al capitolato tecnico, al d.lgs. 50/2016, al Codice Civile e alle disposizioni vigenti in materia.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx