DALLA RIFORMA “FORNERO” 2012 AL
DALLA RIFORMA “FORNERO” 2012 AL
DECRETO “OCCUPAZIONE” 2013
Como 13 dicembre 2013
Xxxxxxxxx Xxxxx
Consulente del Lavoro
PACCHETTO LAVORO D.L. 76/2013
conv. in Legge 99/2013
in vigore dal 28 giugno 2013
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato
Tipologia contrattuale:
assunzioni con contratto a tempo indeterminato,
o trasformazioni di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato
Requisiti:
• lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni, che soddisfino uno dei seguenti
requisiti:
siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
(vivano soli con una o più persone a carico – abrogato in sede di convers.)
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato
Incentivo:
pari ad 1/3 dell’imponibile previdenziale mensile (fino ad un massimo di 650,00 € mensili per lavoratore);
per 18 mesi (ridotti a 12 in caso di trasformazione di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato; in questo caso è necessaria una nuova assunzione – entro un mese dalla trasformazione - per determinare l’incremento occupazionale);
corrisposto dall’INPS al datore di lavoro, previa presentazione di apposita domanda telematica e tramite conguaglio con i contributi previdenziali mensili.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto e devono essere effettuate dal 7 agosto 2013 al 30 giugno 2015.
(per incremento occupazionale: nel mese di riferimento dell’assunzione il n. dei lavoratori a tempo indeterminato deve essere superiore al n. medio dei lavoratori a tempo indeterminato nei 12 mesi precedenti l’assunzione).
Art. 1
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato
Circolare Inps 131/2013:
Rapporti di lavoro incentivati:
assunzioni a tempo indeterminato anche a parziale;
assunzione apprendisti;
trasformazioni a tempo indeterminato di un rapporto a termine (nei sei mesi dall’assunzione);
assunzioni a tempo indeterminato da liste di mobilità o altre assunzioni
agevolate.
Rapporti esclusi dall’incentivo:
lavoro domestico;
lavoro intermittente (a chiamata);
lavoro ripartito (job sharing).
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato
Circolare 131/2013:
Misura dell’incentivo:
l’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini
previdenziali;
il valore dell’incentivo non può superare i 650,00 € per lavoratore;
in caso di assunzione a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 18 mesi;
in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine l’incentivo spetta per 12 mesi;
per il rapporto di apprendistato l’ordinamento già prevede una disciplina di favore – caratterizzata da forme di contribuzione ridotte rispetto alla contribuzione ordinaria, altrimenti dovuta dal datore di lavoro – pertanto l’incentivo previsto per l’assunzione dell’apprendista non può mensilmente superare l’importo della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per il medesimo apprendista;
per le altre assunzioni agevolate (es. liste di mobilità) l’incentivo è applicabile mensilmente in misura non superiore alla contribuzione agevolata dovuta dal datore di lavoro per il medesimo lavoratore;
l’incentivo spetta ed è autorizzato dall’Inps, in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, allo scopo di consentire al datore di lavoro di conoscere con certezza la residua disponibilità delle risorse, anche prima di effettuare l’eventuale assunzione o trasformazione.
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato
Circolare 131/2013:
Condizioni di spettanza dell’incentivo:
regolarità prevista dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente l’adempimento:
a. degli obblighi contributivi (DURC),
b. dell’osservanza delle norme a tutela delle condizioni di lavoro in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c. del rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
trasformazione del contratto a termine in tempo indeterminato entro e non oltre sei mesi dalla sua costituzione anche in anticipo rispetto l’originaria scadenza (es: assunzione a tempo determinato per il periodo 01.10.2013 e scadenza al 30.06.2014; la trasformazione per essere agevolata deve avvenire entro il 31.03.2014).
realizzazione e mantenimento dell’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione ovvero la trasformazione;
compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto del 2008 (osservanza delle disposizioni de minimis).
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato
Circolare 131/2013:
Spettanza incentivo:
incremento netto occupazione rispetto alla media lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione o dalla decorrenza della trasformazione;
l’incremento deve essere mantenuto per ogni mese di calendario di vigenza
dell’incentivo e per tutti i 18/12 mesi.
Non computano:
dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa;
invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
pensionamento per raggiunti limiti di età;
riduzione volontaria dell’ orario di lavoro;
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Computano tutti i lavoratori , compresi i somministrati, i sostituti (esclusi i sostituiti e
i contratti accessori).
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato
Circolare Inps 111/2013 e 131/2013
Calcolo dell’incremento occupazionale in U.L.A.
Procedura:
• un lavoratore a tempo pieno ed indeterminato, impiegato per tutto il periodo da considerare, vale 1 ULA;
• gli altri lavoratori valgono una frazione di ULA, in proporzione della durata del rapporto e
della percentuale di eventuale part-time;
• si deve confrontare il valore in ULA, riferito ai 12 mesi precedenti l’assunzione, con il valore ULA del giorno dell’assunzione, riferito ai 12 mesi successivi all’assunzione;
Va prestata particolare attenzione:
• alla modalità di computo dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto è in corso alla
data di assunzione;
• alla modalità di computo dei lavoratori assunti durante i 12 mesi che precedono l’assunzione del lavoratore portatore dell’incentivo;
• il lavoratore stagionale equivale al lavoratore a tempo determinato;
• i lavoratori intermittenti, ripartiti ed accessori ex D.lgs 276/2003 non si considerano ?
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato
Circolare Inps 111/2013 e 131/2013
Calcolo della forza occupazionale media nel periodo di 12 mesi anteriori all’assunzione (ULA) | Calcolo della forza occupazionale media nel periodo di 12 mesi successivi all’assunzione (ULA) |
Un lavoratore a tempo pieno e indeterminato in servizio per tutti i 12 mesi del periodo da considerare vale 1 unità (12/12) | Un lavoratore a tempo pieno e indeterminato in servizio per tutti i 12 mesi del periodo da considerare vale 1 unità (12/12) |
Un lavoratore a tempo pieno e determinato, impiegato per tutti i 12 mesi del periodo da considerare vale 1 unità (12/12) | Un lavoratore a tempo pieno e determinato, il cui rapporto scade dopo 12 mesi dal giorno considerato vale 1 unità (12/12) |
Un lavoratore a tempo pieno e determinato, impiegato per un periodo inferiore a 12 mesi nel periodo da considerare vale 1 frazione di unità (es. per 6 mesi vale 6/12) | Un lavoratore a tempo pieno e determinato il cui rapporto scade prima di 12 mesi dal giorno considerato vale una frazione di ULA, in relazione alla parte di rapporto che deve ancora essere svolta (es. il rapporto scade dopo 6 mesi da giorno considerato, vale 6/12) |
Il lavoratore in part-time vale una frazione dei valori sopra calcolati (es. part-time 50% = 6/12 oppure part- time 25% = 3/12 | Il lavoratore in part-time vale una frazione dei valori sopra calcolati (es. part-time 50% = 6/12 oppure part-time 25% = 3/12 |
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato
Circolare Inps 111/2013 e 131/2013
Devono essere conteggiate le seguenti tipologie di lavoratori:
RAPPORTO COMPRESO NELLA BASE DI COMPUTO DELL’INCREMENTO OCCUPAZIONALE | TEMPO DETERMINATO, TEMPO INDETERMINATO, TEMPO DETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE (CALCOLATA SU UTILIZZATORE) | TEMPO INDETERMINATO A SCOPO DI SOMMINISTRAZIONE (CALCOLATA SU AGENZIA) |
Lavoro subordinato a tempo indeterminato | SI | SI |
Lavoro subordinato a tempo determinato | SI | SI |
Lavoro stagionale | SI | SI |
Lavoratori a domicilio | SI | SI |
Apprendistato | SI | SI |
Lavoro intermittente e ripartito | SI/NO | SI/NO |
Contratti d’inserimento | SI | SI |
Lavoro somministrato in ambito rapporto di lavoro a tempo determinato | SI | NO |
Lavoro somministrato (t.d. o t.ind.) in ambito rapporto di lavoro a tempo indeterminato | NO | SI |
Lavoro accessorio | NO | NO |
Lavoratori assunti in sostituzione | NO | NO |
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato
Circolare 131/2013.
Soggetti «non regolarmente retribuiti» da almeno 6 mesi
(DM 20.03.2013 e Nota Min. Lav. Prot. 40/26120 del 25.07.2103)
Coloro che abbiano svolto:
• una attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato di
durate inferiore a 6 mesi (antecedenti l’assunzione o trasformazione)
• una attività di collaborazione coordinata e continuativa (anche nella forma a progetto) con remunerazione annua inferiore a € 8.000,00;
• Una attività di lavoro autonomo che abbia prodotto un reddito annuo lordo
inferiore a € 4.800,00 (prestazioni di lavoro autonomo occasionale ?)
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato
Circolare 131/2013
Condizioni con mercato interno (Regolamento del De Minimis)
(Regolamento CE n. 1998/2006 - Circolare Inps n. 128 del 02/11/2012 - Messaggio Inps n. 20123 del 06/12/2012)
L’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) contempla l’obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione Europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune. (deroga ammessa per aiuti minimi Reg.CE n. 994/2008)
1. L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare:
a. 200.000,00 euro nella generalità dei casi;
b. 100.000,00 euro nel settore trasporto su strada;
c. 7.500,00 euro nel settore della produzione dei prodotti agricoli (tale limite è ritenuto compatibile dall’Inps con l’assunzione di un solo apprendista con sgravio totale);
d. 500.000,00 euro per le imprese di fornitura di servizi di interesse economico generale.
2. L’importo totale delle agevolazioni, incluso l’aiuto relativo all’apprendista che si sta assumendo, non deve superare questi limiti massimi nell’arco del triennio di riferimento (esercizio finanziario in corso e i due precedenti).
(Esempio: data assunzione apprendista: 01/10/2013 - triennio di riferimento: 2013 + 2012 + 2011)
3. Il periodo di riferimento è mobile deve essere ricalcolato ogni qualvolta si assuma un nuovo apprendista / agevolato.
4. L’aiuto deve essere quantificato nella misura dello sgravio contributivo totale triennale.
5. L’ammontare del beneficio da indicare sarà, quindi, pari all’importo della contribuzione non versata per effetto del previsto incentivo (anche per le aziende che occupano apprendisti).
Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato
Circolare 131/2013.
Procedura:
Invio Istanza (prenotazione): sito xxx.xxxx.xx Servizi On Line Tipologia utente Aziende, consulenti e professionisti Xx.Xxx.Xx. Istanze L. 76/2013
Risposta Inps entro 3 giorni invio istanza;
Entro 7 giorni dalla prenotazione positiva stipula contratto assunzione o trasformazione (se non già avvenuto)
Entro 14 giorni dalla ricezione comunicazione prenotazione positiva inoltrare istanza definitiva. Stati/esiti che possono essere attribuiti alle istanze di prenotazione:
APERTA: Istanza di prenotazione inviata dall’interessato ma non ancora elaborata dai sistemi informativi centrali dell’Inps.
ACCOLTA: Istanza di prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e accolta per disponibilità dei fondi.
RIFIUTATA PRELIMINARE: Istanza di prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e rifiutata per indisponibilità dei fondi; l’istanza sarà comunque rielaborata, mantenendo la precedenza cronologica, per un tempo limite di 30 giorni.
RIFIUTATA DEFINITIVA: dopo 30 giorni l’istanza “rifiutata preliminare” si trasforma in “rifiutata definitiva”.
SCADUTA: Istanza di prenotazione precedentemente accolta dai sistemi informativi centrali, cui non ha fatto seguito la comunicazione di conferma dell’interessato.
ANNULLATA: Istanza di prenotazione annullata dall’interessato; è possibile annullare solo le istanze di prenotazione che si trovano nello stato “Aperta” oppure “Rifiutata Preliminare”.
CONFERMATA: Istanza di prenotazione accolta, cui ha fatto seguito la domanda definitiva del datore di lavoro.
Art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) Contratto a tempo determinato
Modifiche alla disciplina normativa del contratto di lavoro a termine (D.Lgs n. 368/2001), riducendo alcuni vincoli introdotti dalla Riforma Fornero (Legge n. 92/2012).
Viene mantenuta la possibilità di
stipula di un primo contratto a-causale (senza indicazione delle ragioni giustificative di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo) per qualunque tipo di mansione,
di durata non superiore a 12 mesi, nell’ipotesi di primo rapporto a tempo determinato concluso tra lavoratore e datore di lavoro, nonché nel caso di prima missione di un lavoratore nell’ambito di un contratto di somministrazione.
Art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) Contratto a tempo determinato
Il contratto a-causale è ammesso anche in ogni altra ipotesi integrativa definita dalla contrattazione collettiva, anche aziendale, conclusa dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sono eliminate le restrizioni della Legge n. 92/2012, per cui i contratti collettivi potevano prevedere la stipula di contratti acausali nell’ambito di un processo organizzativo e nel limite complessivo del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’unità produttiva.
Ora anche il rapporto acausale può essere prorogato come gli altri contratti a termine (abrogazione del comma 2-bis dell’articolo 4 del D.Lgs n. 368/2001), nel rispetto dei requisiti fissati dalla disciplina della proroga. La proroga è compresa nei 12 mesi di durata totale ed è ammessa per contratti stipulati prima del 28.06.2013.
Art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) Contratto a tempo determinato
In tema di prosecuzione “di fatto” dei contratti oltre la scadenza del termine iniziale, i limiti temporali di “ultrattività”, superati i quali il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato, trovano applicazione anche per i contratti a-causali (30 o 50 giorni, per contratti di durata rispettivamente inferiore o superiore ai 6 mesi, con maggiorazioni del 20% fino a 10 giorni e del 40% dal giorno successivo).
Viene abolito l’obbligo per il datore di lavoro, introdotto dalla Riforma Fornero, della comunicazione al Centro per l’impiego territorialmente competente, entro la scadenza del termine iniziale del contratto, della continuazione del rapporto di lavoro, nonché della durata della stessa.
(Circ. Min.Lav. 35/2013: obbligo di comunicazione per proroga e trasformazione a T.I)
Art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) Contratto a tempo determinato
Riguardo la successione dei rapporti di lavoro a termine, tra le stesse parti, sono ripristinati gli intervalli temporali minimi tra un contratto e l’altro, vigenti prima della Legge n. 92/2012, ossia:
10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi;
20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata
superiore ai sei mesi.
N.B. Nota Min. Lav. n. 5426 del 4.10.2013
Gli intervalli maggiori previsti dai CCNL devono intendersi superati.
Art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) Contratto a tempo determinato
La disciplina degli intervalli non trova applicazione:
nelle attività stagionali definite dal DPR n. 1525/1963 e di quelle
individuate dagli avvisi comuni e dai CCNL;
nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, conclusi dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Fra le esclusioni dal campo di applicazione del D.Lgs n. 368/2001 (art. 10) vengono inseriti espressamente i rapporti di lavoro a termine stipulati con i lavoratori in mobilità (art. 8, comma 2, della Legge n. 223/1991).
Infine, la possibilità, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di individuare limiti quantitativi per l’utilizzo dell’istituto del contratto a termine viene estesa anche ai rapporti a-causali.
Vademecum Ministero
Lett. Circ. n. 7258 del 22.04.2013
(estratto parziale, parte relativa a contratto a tempo determinato)
Domanda | Risposta |
Significato di “il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”? | Qualora nell’ambito di una determinata tipologia contrattuale di natura subordinata, non si riscontrino gli elementi di specialità previsti dal Legislatore, il rapporto di lavoro deve essere ricondotto al contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. |
Quando può essere stipulato il contratto a termine “acausale”, di durata non superiore ai dodici mesi? | …… Se i rapporti precedenti, tra i medesimi soggetti, sono stati di natura autonoma, si ritiene possibile la stipulazione di un primo contratto a termine “acausale”. |
Vademecum Ministero
Lett. Circ. n. 7258 del 22.04.2013
(estratto parziale, parte relativa a contratto a tempo determinato)
Domanda | Risposta |
Il nuovo regime degli intervalli temporali, tra un contratto a tempo determinato ed il successivo, di 60(10) e 90 (20) giorni in relazione alla durata del contratto scaduto pari o superiore a sei mesi, deve essere rispettato per qualunque tipologia di contratti a termine? | L’obbligo del rispetto degli intervalli vale per ogni tipologia di contratto a termine (compresa la c.d. sostituzione per maternità). L'unica fattispecie per la quale non si impone l'obbligo è l'assunzione del lavoratore in mobilità (art. 8,comma 2, L. n. 223/1991). |
É possibile, dopo un primo contratto a termine, assumere il medesimo lavoratore con contratto di lavoro intermittente, senza rispettare gli intervalli temporali fissati ex art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 368/2001? | É possibile, dopo un primo contratto a termine, assumere il medesimo lavoratore con contratto di lavoro intermittente, senza rispettare gli intervalli temporali fissati ex art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 368/2001? |
Art. 7 comma 2, lettere a) e b), comma 3, comma 5 lettera a), punto 2
Lavoro a chiamata
Dopo la Riforma Fornero :
Ammesso solo con:
Soggetti con età inferiore ai 24 anni di età (23 anni e 364 gg)
Xxxxxxxx con più di 55 anni di età
Aziende con attività indicata nel R.D. Legge n. 2657/1923
Durata
tale tipologia contrattuale è ammessa, in qualunque caso per un massimo di 400 giornate di lavoro effettivo nell’arco di un triennio (solare). Al superamento di detto limite (calcolato sulle prestazioni effettuate dall’entrata in vigore del decreto in esame) il rapporto verrà trasformato a tempo pieno e indeterminato;
Art. 7 comma 2, lettere a) e b), comma 3, comma 5 lettera a), punto 2
Lavoro a chiamata
Circolare Min. Lavoro 35/2013
Conteggio delle 400 giornate
Il conteggio delle 400 giornate dovrà essere effettuato, a partire dal
giorno in cui si chiede la prestazione, a ritroso di tre anni;
Il conteggio dovrà tenere conto delle giornate di effettivo lavoro prestate
successivamente al 28 giugno 2013;
Il vincolo non trova applicazione nei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
Cessazione «vecchi» contratti per decadenza requisiti.
I datori sono tenuti, alla scadenza del 31.12.2013, ad effettuare la consueta comunicazione ai Centri Impiego entro 5 gg.
Art. 7 comma 2, lettere a) e b), comma 3, comma 5 lettera a), punto 2
Lavoro a chiamata
alla mancata comunicazione di chiamata al lavoro, non verrà applicata la relativa sanzione, qualora il datore di lavoro provveda agli adempimenti previdenziali (si ritiene, in attesa di chiarimenti, sia l’invio dell’Uniemens che il versamento dei contributi), dando così dimostrazione di non voler occultare detta prestazione lavorativa (abolito in sede di conversione della L. 99/2013 – quindi rimane la sanzione).
i contratti a chiamata già in essere al 17 luglio 2012 rimarranno validi fino al 31 dicembre 2013 anche se incompatibili con le nuove disposizioni previste dal presente decreto, nonché dalle modifiche a suo tempo apportate alla materia dalla Riforma Fornero.
Lavoro a chiamata e le
“ultime modalità di comunicazione” dal 03.07.2013
via email all’indirizzo di posta certificata: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx.
- la casella PEC del Ministero è abilitata a ricevere comunicazioni anche da indirizzi di posta non certificata.
- per utilizzare questa modalità, il datore di lavoro dovrà inviare, in allegato alla mail, il modello “UNI_Intermittente” (max 10 lavoratori); il modello contiene in basso due opzioni: una di “stampa” che permette di stampare il modello e una “Genera xml e invia via e-mail”;
- non sono previste email di conferma di ricezione.
per il tramite del servizio informatico reso disponibile sul portale xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx (area riservata). Questo canale permette la comunicazione per più lavoratori e periodi di prestazione, anche diversi riferiti alla stessa azienda.
inviando un SMS al numero 000-0000000 (scrivendo “almeno” il codice fiscale del
lavoratore che effettuerà la prestazione)
- utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione;
- al fine di identificare il datore di lavoro che sta inviando l’SMS è necessario che lo stesso si registri al portale xxx.xxxxxxxxxx.xxx.xx, indicando il numero di telefono cellulare che sarà utilizzato per l’invio del modello.
Lavoro a chiamata e le
“ultime modalità di comunicazione” dal 03.07.2013
Annullamento della comunicazione
Le comunicazioni effettuate possono essere annullate in caso di mancata prestazione da
parte del lavoratore.
L’annullamento può essere effettuato esclusivamente tramite e-mail da indirizzare all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxxxxx.xxx.xx, ovvero riprendendo il modello on line precedentemente inviato, avendo cura di xxxxxxxxxxx le prestazioni già comunicate da annullare nonché il tasto “annullamento”.
Malfunzionamento del servizio informatico
In caso di malfunzionamento del servizio informatico i soggetti abilitati possano adempiere agli obblighi inviando, nei termini previsti dalla legge, il Modello “UNI_Intermittente” al numero di fax della competente Direzione territoriale del lavoro (link: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxx/).
In tal caso, il datore di lavoro dovrà conservare la copia del fax unitamente alla ricevuta di malfunzionamento rilasciata direttamente dal servizio informatico.
Vademecum Ministero
Lett. Circ. n. 7258 del 22.04.2013
(estratto parziale, parte relativa a contratto a contratto intermittente/a chiamata)
Domanda | Risposta |
Può essere considerato di natura intermittente un rapporto di lavoro che presenta esigui intervalli temporali tra una prestazione anche di rilevante durata e l’altra? | Si ritiene possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente, in presenza delle causali di carattere oggettivo o soggettivo, anche laddove la prestazione sia resa per periodi di durata significativa. È la non esatta coincidenza tra la durata della prestazione svolta e la durata del contratto che risulta fondamentale, al fine di individuare i presupposti della discontinuità o intermittenza. |
Art. 7, comma 2 Contratto a progetto
Riconducibile ad un progetto e non più ad uno specifico programma di lavoro o fase di esso e deve essere collegato al risultato finale.
Non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale.
Descrizione del progetto con individuazione del suo contenuto
caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire.
Divieto di svolgimento di compiti esecutivi o ripetitivi meramente
esecutivi e ripetitivi (prevedibili dai CCNL).
Forma scritta del contratto: il contratto deve contenere durata – tipo progetto –corrispettivo – modalità coordinamento – misure sicurezza quali elementi essenziali sostanziali (e non più ai fine della prova)
XX.XX.XXX. compenso
il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito.
Non può essere inferiore ai minimi salariali stabiliti da ciascun settore per profili professionali e/o mansioni equiparabili ai lavoratori subordinati disciplinati da CCNL sottoscritti da XX.XX. comparativamente più rappresentative o su loro delega a livelli decentrati.
In assenza di contrattazione collettiva specifica il compenso non può essere inferiore ai minimi salariali previsti dai CCNL applicati nel settore alle figure professionali il cui profilo di competenza ed esperienza sia analogo a quello del collaboratore.
Obbligo di tenere conto dei compensi normalmente erogati
(RAL+TFR??????) per analoghe prestazione di lavoro subordinato.
XX.XX.XXX. sistema sanzionatorio
La mancanza di progetto comporta la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato e indeterminato.
Xxxxx prova contraria del committente i XX.XX.XX anche a progetto, sono considerati lavoratori subordinati sin dalla costituzione del rapporto, nel caso in cui il collaboratore svolga mansioni analoghe a quella dei dipendenti dell’impresa committente, salve le prestazioni di elevata professionalità individuate dai CCNL (stipulati XX.XX comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).
Recedibilità dal contratto a progetto
Il committente può recedere:
scadenza del termine;
per inidoneità professionale a portare a temine il progetto;
per giusta causa;
per procedure concorsuali ???
il collaboratore con preavviso se previsto dal contratto individuale.
La circolare Min.Lav. 29/2012
•"i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore" e non più, come nella precedente formulazione, anche a "programmi di lavoro o fasi di esso".
• Il riferimento al "programma di lavoro" o alla sua “fase" risulta peraltro eliminato anche in altri momenti di disciplina dell'istituto, attesa la difficile individuazione, nel concreto, di tali fattispecie.
•il contenuto del progetto deve necessariamente indicare l'attività prestata dal collaboratore in relazione alla quale si attende il raggiungimento di un determinato risultato obiettivamente verificabile;
•oggi, risulta imprescindibile l'individuazione di un "risultato finale" che sia idoneo a realizzare uno specifico e circoscritto interesse del committente.
La circolare Min.Lav. 29/2012
è possibile ritenere "assente il progetto" qualora lo stesso sia carente dei requisiti indicati (collegamento ad un determinato risultato finale, autonoma identificabilità nell'ambito dell'oggetto sociale del committente, non coincidenza con l'oggetto sociale del committente, svolgimento di compiti non meramente esecutivi o ripetitivi).
il progetto, pur potendo rientrare "nel ciclo produttivo dell'impresa" e insistere in attività che rappresentano il c.d. core business aziendale, deve essere caratterizzato da una autonomia di contenuti e obiettivi.
inteso come identificabilità di specifici contenuti e obiettivi, anche qualora gli stessi si traducano in attività rientranti nell'oggetto sociale del committente
ipotesi in cui il progetto consista in una "mera riproposizione dell'oggetto sociale" del committente "creazione software per la clientela", non sembra pertanto possibile coglierne la genuinità.
La circolare Min.Lav. 29/2012
• i "compiti meramente esecutivi" sono quelli caratterizzati dalla mera attuazione di quanto impartito, anche di volta in volta, dal committente, senza alcun margine di autonomia anche operativa da parte del collaboratore, e non residua alcuna possibilità di autodeterminazione nelle modalità esecutive della attività.
• La "ripetitività" indica quelle attività rispetto alle quali non è necessaria alcuna indicazione da parte del committente (ad esempio il cameriere, barista ecc.).
• al collaboratore siano lasciati margini di autonomia anche operativa nello svolgimento dei compiti allo stesso assegnati.
“Vademecum” e Forum Lavoro
VADEMECUM MINISTERO LAVORO DEL 22 APRILE 2013.
Il contratto a progetto può rientrare nell’ambito del ciclo produttivo dell’impresa e del “core bussines” aziendale, ma non può limitarsi a sintetiche e generiche formulazioni standardizzate che identificano la “ragione sociale “ descritta nelle visura camerale del committente.
Il compenso non deve essere parametrato al tempo impiegato per la realizzazione del progetto ma deve essere erogato in relazione al raggiungimento del risultato finale
L’elencazione delle attività di cui alla Circ. 29/2012 sono una mera esemplificazione utile all’attività di ispezione
FORUM LAVORO
In caso di proroga del contratto a progetto il contratto deve prevedere quanto già concordato (sempre nei limiti dei CCNL) essendo lo stesso legato ad un risultato e non ad una tempistica.
Altra prassi……..
Circolare Inail n. 13 del 19 febbraio 2013 – Riassunto del quadro normativo e istruzioni al personale ispettivo.
Circolare Min. Lav. 7 del 20 febbraio 2013 – Lavoro a progetto nelle ONG /ONLUS e attività di “promoters”.
Circolare Min. Lav. N. 14 del 2 aprile 2013 – Collaborazione coordinata e continuativa nei call center.
Circolare INPS n. 38 dl 14 marzo 2013 – Indennità “una tantum” ai collaboratori a progetto.
Accordo Collettivo Nazionale regolamentazione delle xx.xx.xx. e xx.xx.xxx nelle ONG (validità 1.5.2013 – 31.12.2016)
CONTRATTO A PROGETTO
CONTRIBUZIONE
Dal 2014 aumento aliquote INPS fino a raggiungere il
33% o 24% (altra copertura assicurativa) nel 2018.
Dal 2013 aliquota piena al 27% e aumento al 20%
dell’aliquota per soggetti con altra previdenza.
Xxxxxxxx aggiuntiva maternità dello 0,72% confermata.
Art. 7, comma 2, lettere e) ed f) Lavoro accessorio
eliminata la dicitura “di natura meramente occasionale”
l’unico parametro di riferimento per il ricorso alle prestazioni di lavoro accessorio rimane quello del rispetto dei limiti di carattere economico (tra cui quello di 5.000,00 / 2.000,00 euro complessivi nel corso di un anno solare, riferiti al lavoratore per la totalità dei committenti).
Circolare Ministeriale 4/2013: possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico (non consigliato!)
Fondazione dei Consulenti del Lavoro parere n. 5/2013: come dalle precedenti pronunce Ministeriali (circolare 32/2013), per anno solare deve intendersi un periodo di 365 giorni, che può decorrere da qualsiasi giorno del calendario.
Art. 7, comma 2, lettere e) ed f) Lavoro accessorio
prevista l’emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro sull’utilizzo dei voucher (con definizione di condizioni, modalità e importi dei buoni orari) per specifiche categorie di soggetti svantaggiati, ovvero soggetti con disabilità, in stato di detenzione, di tossicodipendenza o fruitori di ammortizzatori sociali, nell’ambito di progetti promossi da parte delle amministrazioni pubbliche (nuovo comma 4-bis dell’articolo 72 del D.Lgs n. 276/2003).
Lavoro accessorio
Circolare Ministero Lavoro n. 4 del 18 gennaio 2013
Circolare Inps n. 49 del 29 marzo 2013
….. stanti i limiti di carattere economico, il lavoro accessorio costituisce uno strumento finalizzato a regolarizzare attività lavorative di carattere occasionale, non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato, del lavoro autonomo o ad attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli ed elenchi professionali qualificati, ma mere prestazioni di lavoro alle quali assicurare le tutele minime previdenziali e assicurative in funzione di contrasto a forme di lavoro nero e irregolare.
Superamento dei limiti quantitativi:
comportano la “trasformazione” del rapporto contestato in quella che costituisce “forma comune di rapporto di lavoro” vale a dire in un rapporto di natura subordinata a tempo indeterminato, con l’applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative.
Lavoro accessorio
Circolare Ministero Lavoro n. 4 del 18 gennaio 2013
Circolare Inps n. 49 del 29 marzo 2013
A questo proposito si ribadisce l’importanza dell’acquisizione da parte del committente della dichiarazione rilasciata dal prestatore in ordine al non superamento degli importi massimi annuali, che costituisce – come precisato nella richiamata lettera circolare del 18 febbraio 2013 del Ministero del Lavoro - elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.
Divieto di utilizzo indiretto dei buoni lavoro, secondo cui: “la natura di accessorietà comporta che le attività disciplinate …. debbano essere svolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione, senza il tramite di intermediari” come nel caso di appalti di servizi e somministrazione di manodopera (deroga per steward negli stadi di calcio).
Infine, si conferma che le prestazioni di natura occasionale accessoria non danno diritto alle prestazioni di malattia, maternità, disoccupazione e assegni familiari (circ. INPS n. 44/2009) e che il compenso del prestatore/lavoratore che ha svolto attività occasionale accessoria è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato (D. Lgs. 276/03, art. 72, c. 3).
Vademecum Ministero
Lett. Circ. n. 7258 del 22.04.2013
(estratto parziale, parte relativa al lavoro accessorio)
Domanda | Risposta |
Quali sono le principali novità introdotte dalla Riforma in ordine al lavoro mediante voucher? | È possibile attivare prestazioni di natura occasionale e accessoria tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico. Limite pari a euro 5.000 netti complessivi per lavoratore (indipendentemente dal numero dei committenti) (pari a 6.666,67 euro lordi). Limite pari a euro 2.000 netti (rivalutati annualmente) per prestazioni svolte da ciascun lavoratore nei confronti di ciascun committenti imprenditori commerciali o professionisti (pari a 2.666,67 euro lordi). |
Vademecum Ministero
Lett. Circ. n. 7258 del 22.04.2013
(estratto parziale, parte relativa al lavoro accessorio)
Domanda | Risposta |
Ai fini del riscontro della genuinità dell'utilizzo dei buoni lavoro per prestazioni accessorie occorre verificarne la natura? | No. Risulta determinante unicamente il rispetto del requisito di carattere economico dei 5.000 e 2.000 euro (netti). Al personale ispettivo non è consentito entrare nel merito delle modalità di svolgimento della prestazione … anche se in azienda sono presenti lavoratori che svolgono la medesima prestazione con un contratto di lavoro subordinato. |
Quali sono le conseguenze in caso di superamento del limite economico previsto dalla legge? | Esclusivamente con riferimento al soggetto committente avente natura di impresa, in sede di accertamento ispettivo, nel caso di superamento del limite economico si potrà verificare se la prestazione svolta sia riconducibile ad un rapporto di tipo autonomo o subordinato, con eventuali conseguenze sul piano lavoristico e contributivo. |
Distacco e reti d’impresa
Distacco: Il datore pone uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto al fine di soddisfare un proprio interesse.
Nel caso di CONTRATTI DI RETE d’IMPRESA l’interesse al distacco sorge
automaticamente in virtù dell’esistenza del contratto di rete.
Contratto di rete d’impresa (art. 3 DL 5/2009)
“Contratto mediante il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso”.
Associazione in partecipazione
L. 92/2012: Limiti.
Non più di 3 associati in partecipazione con apporto di lavoro per una medesima attività;
Nessun limite per associati legati all’associante da rapporti di parentela entro il 3° grado e affinità entro il 2° grado o per il coniuge.
( il mancato rispetto dei limiti comporta la trasformazione di tutti i contratti in rapporti di
lavoro subordinato)
L. 99/2013 – Modifiche ai limiti.
I limiti di cui alla L. 92/2012 non si applicano:
alle imprese a scopo mutualistico agli associati individuati mediante elezione dall’organo assembleare (?) il cui contratto sia certificato presso gli organismi di certificazione;
nei rapporti fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volti alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.
Associazione in partecipazione
Procedura di regolarizzazione entro il 30 settembre 2013:
1. Stipula di specifici contratti con le XX.XX. dei lavoratori che prevedono l’assunzione a tempo indeterminato, o di apprendistato, di associati in partecipazione entro 3 mesi dalla stipula.
2. Sottoscrizione di atti di conciliazione nelle sedi preposte.
3. Versamento alla gestione separata INPS, per ogni assunto a tempo indeterminato, di una somma pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati per il periodo di validità dei contratti di associazione con un massimo di 6 mesi.
4. Deposito presso l’Inps di tutta la documentazione di “regolarizzazione” entro il 31 gennaio 2014.
Il buon esito della procedure fa venir meno i provvedimenti di contestazione ed
estingue tutti gli illeciti per :
versamenti contributivi e assicurativi;
versamenti fiscali.
Apprendistato
Semplificazioni al T.U. D.lgs 167/2011:
Piano formativo: obbligatorio per la sola formazione volta all’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.
Registrazione della formazione: va eseguita su documento che abbia i contenuti minimi previsti dal libretto formativo del cittadino (DM 10.10.2005).
Imprese multi localizzate: per la formazione si dovrà rispettare la
normativa della Regione ove si trova la Sede Legale dell’impresa.
Novità:
Possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, una volta conseguiti, in apprendistato professionalizzante per raggiungere la qualifica professionale ai fini contrattuali.
Apprendistato
Circolare n. 35/2103 Ministero del Lavoro.
Intatto l’ obbligo di svolgimento della formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali disciplinata dalle Regioni.
Il richiamo ad un’ unica disciplina per acquisizione di competenze di base e trasversali va riferito a quelli che sono i contenuti e la durata della stessa formazione.
La disposizione va applicata compatibilmente con l’offerta formativa pubblica della Regione dove l’apprendistato svolge la propria attività, senza che ciò comporti pertanto un obbligo di frequenza di corsi extra-Regione e quindi maggiori oneri per le imprese.
Apprendistato
Linee Guida Apprendistato del 30 ottobre 2013.
L’offerta formativa è da intendersi obbligatoria:
quando viene disciplinata dalla regolamentazione regionale;
quando realmente disponibile per l’impresa e per l’apprendista;
quando, in via cedevole e sussidiaria, venga definita obbligatoria
dalla contrattazione collettiva applicata in azienda.
Tempi e durata della formazione:
120 ore, per apprendisti privi di titolo di studio e sino licenza scuola
secondaria di I grado (medie);
80 ore, per apprendisti diplomati o con qualifica o diploma istruzione e formazione professionale;
40 ore, per apprendisti laureati (o titolo equipollente).
Apprendistato
Linee Guida Apprendistato del 30 ottobre 2013.
Oggetto della formazione e competenze trasversali:
adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro;
organizzazione e qualità aziendale;
relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo;
diritti e doveri del lavoratore, legislazione del lavoro, ccnl;
competenze di base trasversale;
competenze digitali;
competenze sociali e civiche;
spirito di iniziativa e imprenditorialità;
elementi di base della professione /mestiere.
Tirocini
Soppressione discipline l. 196/97 e Dm 142/1998
I Tirocini non sono più operativi nelle Regioni che non hanno emanato norme allineate al’Accordo Stato Regione di gennaio 2013.
I datori di lavoro possono far riferimento alla normativa della
Regione dove si trova la Sede Legale.
Tirocini curriculari:
Le università stabiliscono la graduatoria degli studenti secondo i criteri:
a) di regolarità del percorso di studi;
b) votazione media degli esami;
c) condizioni economiche dello studente individuate in base all’Isee.
Art. 7, comma 4
nuovo rito licenziamenti
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA
Ex art. 7 L. 15 luglio 1966 n.604 (Circolare Min. Lavoro 35/2013)
Dovuto in tutti i casi di licenziamento per GMO per le aziende che rientrano negli ambiti di cui all’art. 18 del DPR n. 300/70.
Non è necessario:
per il superamento del periodo di comporto art. 2110 del c.c.;
per il licenziamenti e le interruzioni del rapporto a tempo indeterminato di cui art. 2, comma 34 L. 92/2012:
a) licenziamenti per cambi di appalto;
b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
Art. 7, comma 4 nuovo rito licenziamenti
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE OBBLIGATORIA
Ex art. 7 L. 15 luglio 1966 n.604
VADEMECUM MINISTERO LAVORO DEL 22 APRILE 2013
4) La procedura conciliativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo trova applicazione anche nelle ipotesi di c.d. licenziamento ad nutum ?
Si ritiene che le fattispecie di libera recidibilità che, come è noto costituiscono ipotesi eccezionali di risoluzione del rapporto di lavoro in mancanza di qualsivoglia motivo, non rientrino nel campo di applicazione sancito dal novellato art. 7 L. n. 604/1966, che afferisce esclusivamente ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Restano, pertanto, esclusi dalla nuova procedura conciliativa i casi di licenziamento del lavoratore nel periodo di prova, di licenziamento dei dirigenti di azienda, nonché i licenziamenti intimati per il superamento del periodo di comporto e il licenziamento dell’apprendista al termine del periodo formativo.
Art. 7, comma 5 lett. b) Assunzioni agevolate Aspi
BENEFICIARI.
Al datore che assuma a tempo pieno e indeterminato, senza esservi tenuto, lavoratori che usufruiscono dell’Aspi è concesso:
per ogni mensilità corrisposta al lavoratore;
un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua,
(il valore dell’agevolazione assumerà l’importo massimo, per il 2013, di € 576,45 al mese – 50% di €1.152,90)
ESCLUSIONE DAL DIRITTO.
Lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di imprese dello stesso o diverso settore di attività che al momento del licenziamento:
presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l’impresa che assume;
risulti con quest’ultima in rapporto di collegamento o controllo.
L’impresa all’atto dell’avviamento predispone dichiarazione di responsabilità (?) attestante la non presenza di condizioni ostative.
Art. 4, c.8-15
Assunzioni agevolate nella Riforma 2012
DECADENZA INCENTIVI
( in aggiunta alle cause già in vigore - cfr Circ. Inps 137/2012)
Non spettano gli incentivi all’assunzione (tutti ???), e sino alla loro vigenza (2016-2017) compresi quelli di cui:
• art. 8, comma 9, L.407/90
• art. 8, commi 2 e 4, L. 223/91
• art. 25, comma 9 , L. 223/91
• se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito dalla legge o dalla contrattazione collettiva anche nel caso di utilizzo del lavoratore mediante contratto di somministrazione;
• se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine e anche prima dell’utilizzo di lavoratore in somministrazione;
• se il datore o l’utilizzatore abbiano in atto sospensioni dal lavoro per crisi o riorganizzazione aziendale salvo l’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse o per assunzioni presso diverse unità produttive;
• con riferimento ai quei lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da datore di lavoro, che al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari coincidenti o in rapporti di collegamento o controllo con il nuovo datore di lavoro.
Art. 4, c.8-15
Assunzioni agevolate nella Riforma 2012
CUMULO PERIODI.
Ai fini del diritto agli incentivi e della loro durata:
- si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello
stesso soggetto , a titolo subordinato o somministrato;
- non si cumulano le prestazioni in somministrazione fornite dallo stesso lavoratore verso diversi utilizzatori anche con la stessa agenzia e salvo che tra gli utilizzatori non sussistano assetti proprietari coincidenti o rapporti di collegamento o controllo.
Modifica art. 8, c.9, L 407/1990.
• Le agevolazioni contributive spettano quando le assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale (precedente “per qualsiasi causa licenziati o sospesi”– cfr Interpello Min.Lav. 37/2010 e Int. 9/2013).
COMUNICAZIONE TELEMATICHE OBBLIGATORIE.
• L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di rapporti di lavoro o somministrazione producono la perdita dell’incentivo per il periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Art. 7 comma 5 lettera c) Fondi di solidarietà bilaterali
In materia di istituzione o modifica dei fondi di solidarietà bilaterali, il Decreto posticipa al 31 ottobre 2013 diverse scadenze:
la creazione dei fondi per quei CCNL che già non prevedano sistemi di integrazione salariale tramite realtà bilaterali (in precedenza il termine di istituzione era il 18 luglio 2013);
la modifica dei fondi già previsti dalla contrattazione collettiva secondo i dettami della Riforma Fornero (in precedenza il termine di istituzione era il 18 luglio 2013).
Qualora in alcuni settori contrattuali i fondi sopra citati non venissero istituiti/modificato entro il nuovo termine del 31 ottobre 2013, con il 1° gennaio 2014 verrà attivato il Fondo Residuale istituito presso l’INPS.
Art. 7, comma 5 lett. d), pt. 1)
Contrasto del fenomeno delle dimissioni in bianco
Viene introdotto il comma 23-bis all’articolo 4 della Riforma Fornero.
Di conseguenza, le disposizioni di cui ai commi da 16 a 23 della medesima legge (relative alla convalida delle dimissioni e della risoluzione consensuale per la generalità dei rapporti di lavoro, nonché a quelle presentate durante la gravidanza ed i primi 3 anni di vita del bambino) trovano applicazione, in quanto compatibili, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori impegnati con:
contratti di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto);
contratti di associazione in partecipazione.
(Esclusi: lavoro occasionale accessorio e prestazioni lavoro autonomo occasionale – Circolare Min. Lavoro 35/2013)
La “convalida”…. tutela della maternità / paternità…
L. 92/2012 art. 4, c. 16-23
Le dimissioni volontarie e/o la risoluzione consensuale presentate nel periodo di gravidanza o entro i primi tre anni vita del bambino (prima della riforma era un anno), devono essere preventivamente convalidate da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro.
In particolare, devono essere convalidate le dimissioni rassegnate:
• durante la gravidanza;
• nei primi tre anni di vita del bambino;
• nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
La regola vale anche per il padre lavoratore (per i primi tre anni di vita del bambino) e nel caso di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Il lavoratore che deve convalidare le dimissioni dovrà recarsi presso gli uffici della DTL (Direzione Territoriale del Lavoro) prima della cessazione del rapporto.
…. e dimissioni in bianco
In tutti gli altri casi di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro:
I lavoratori che rassegnano le dimissioni o che risolvono consensualmente il rapporto di lavoro devono convalidarle presso
In alternativa apposita dichiarazione apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione .
- la Direzione territoriale del
lavoro o
- il Centro per l’impiego territorialmente competenti
Lavoro a progetto nella L. 92/2012 e recesso….
La L. 92/2013 ha sostituito il comma 2 dell'articolo 67 del D.Lgs.
276/2003:
«2. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facolta' sia prevista nel contratto individuale di lavoro».
Il recesso del committente è previsto solo per giusta causa o inidoneità
sopraggiunta del collaboratore
Il recesso del collaboratore può avvenire per giusta causa o per
previsione contrattuale
Art. 7, comma 7 Conservazione dello stato di disoccupazione
L’articolo 4 del D.Lgs n. 181/2000 contempla le condizioni che determinano la
conservazione ovvero la perdita dello stato di disoccupazione.
Con la Riforma Fornero era stato abrogata la lettera
a), comma 1 dell’articolo 4 ai sensi della quale si conserva lo
“… stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468”.
Ora con il Decreto Legge n. 76/2013 viene reintrodotta la suddetta lettera a) comma 1 dell’articolo 4 del D.Lgs n. 181/2000 e introdotta la lettera d) per sospensione dello stato di disoccupazione in caso di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi.
Art. 7, comma 7 Conservazione dello stato di disoccupazione
Pertanto
un lavoratore può mantenere lo status di disoccupato
anche qualora abbia svolto un’attività lavorativa non superando i limiti
annuali di reddito minimo personale escluso da imposizione fiscale.
Il reddito minimo personale escluso da imposizione è pari a:
4.800 euro per i lavoratori autonomi (prestazioni lavoro aut. occasionale ?)
8.000 euro per i lavoratori subordinati o parasubordinati;
8.000 euro nel caso in cui si verifichi la presenza contemporanea di redditi di
entrambe le nature.
Relativamente ai lavoratori subordinati, resta fermo che lo stato di disoccupazione si sospende qualora si svolga lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi, a prescindere dal reddito percepito, lo stato di disoccupazione.
Art. 9, comma 1 Solidarietà nei contratti di appalto
MODIFICA ALL’ART. 29 COMMA 2 DEL D.LGS 276/2003
1. In caso di appalto di opere e di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro i limite di due anni dalla cessazione dell’appalto anche in relazione :
a) ai compensi e agli obblighi previdenziali e assicurativi
b) nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo
(Circolare Min. lavoro 35/2013: sono da considerare solo cococo e cocopro)
La previsione contrattuali con cui individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità degli appalti hanno valore solo ai fini retributivi e non ai fini contributivi e previdenziali.
Art. 9, comma 2 Inasprimento delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro
Vengono inasprite le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare, il comma 4-bis, art. 306 del D.Lgs n. 81/2008 come sostituito dal DL n. 76/2013 prevede ora che le ammende e le sanzioni amministrative vengano rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore della Direzione generale per l’attività ispettiva presso il Ministero del Lavoro.
In sede di prima applicazione, la rivalutazione avviene, per le
violazioni commesse dal 2 luglio 2013, nella misura del 9,6%.
Art. 9, comma 5 Comunicazioni obbligatorie
EFFETTI DELLE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
AI CENTRI IMPIEGO
Norma interpretativa:
Le previsioni di cui al comma 6 dell’art. 4-bis del D.Lgs n.181/2000 si interpretano nel senso che le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni Regionali e territoriali del lavoro, dell’Inps, dell’ Inail o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo e delle Province.
Dubbi: Assunzioni dal mobilità L.223/91 – Sost. Maternità – Apprendisti (De Minimis)
Contratti di prossimità
Nel rispetto della Costituzione e dei vincoli della normativa europea, i contratti collettivi territoriali o aziendali possono realizzare specifiche intese, anche in deroga rispetto alla contrattazione collettiva nazionale o ad alcune fonti di legge ordinaria, con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, purché si rispettino determinate regole sulla rappresentanza dei soggetti firmatari e SUBORDINATAMENTE AL LORO DEPOSITO PRESSO LA X.XX. COMPETENTE.
STRALCIATO IN SEDE DI CONVERSIONE IN LEGGE
Art. 9, comma 7 Assunzione stranieri
Il datore di lavoro che intende assumere a tempo determinato o indeterminato (part-time o full-time) un lavoratore straniero residente all’estero:
può presentare domanda allo Sportello Immigrazione;
solo previa verifica, presso il Centro Impiego competente, della mancanza (indisponibilità) di lavoratori per le stesse qualifiche/mansioni sul territorio nazionale.
La verifica della indisponibilità di lavoratori DEVE ESSERE DOCUMENTATA.
L’onere della verifica ricade ora sul datore di lavoro.
Art. 9, comma 10
Emersione clandestini
Correttivi alla procedura di emersione dei clandestini art. 5 L. 109/2012
1. In caso di rigetto della domanda per cause imputabili al datore di lavoro, dimostrando:
a) il versamento del contributo forfettario di € 1.000,00 (sussistenza del rapporto di lavoro);
b) il versamento delle 6 mensilità per contributi e imposte ;
c) il requisito di presenza in Italia al 31.12.2011
viene rilasciato un permesso di soggiorno per ATTESA OCCUPAZIONE con archiviazione
dei procedimenti penali a carico del lavoratore irregolare.
- - - - - - - - -
2. In caso di cessazione rapporto emerso prima della chiusura della pratica (con presenza in Italia al 31.12.2011) il lavoratore può ottenere alternativamente:
• permesso per attesa occupazione;
• permesso di soggiorno per lavoro subordinato (se presente richiesta altro datore).
Il datore richiedente l’emersione resta responsabile del contributo forfettario e delle 6 mensilità a titolo di contributi e imposte sino alla comunicazione di cessato rapporto.
Art. 9, comma 11
Assunzioni congiunte nel settore agricolo
Viene stabilito che le imprese agricole, anche quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo d’impresa, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per le attività svolte dalle predette aziende. I datori di lavoro coinvolti rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge. Tale facoltà è estesa anche alle imprese agricole:
riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il 3° grado;
legate da un contratto di rete (in tal caso la rete deve essere formata per almeno il 50% da imprese agricole).
Le modalità operative per procedere alle predette assunzioni congiunte saranno oggetto di un decreto del Ministero del Lavoro.
« Mettiamoci ad inventare il domani,
invece di preoccuparci di ciò
che è accaduto ieri »
(Xxxxx Xxxx)
Xxxxxxxxx Xxxxx
Consulente del Lavoro