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AVVISO PUBBLICO A FAVORE DELLE IMPRESE FLOROVIVAISTICHE PER LA CONCESSIONE DI UN BONUS A FONDO PERDUTO UNA TANTUM IN DIPENDENZA DELLA CRISI ECONOMICO- FINANZIARIA DA “COVID-19”. Ed. 2021
ART.1 -OBIETTIVI E FINALITÀ
Il presente Avviso è finalizzato a sostenere le imprese florovivaistiche colpite dall’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria “COVID-19”, mediante la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto (bonus) erogato proporzionalmente al danno subito. Infatti, a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di forte impatto sia per la salute pubblica che per il tessuto socio-economico, questo comparto produttivo ha sofferto importanti e irreversibili perdite in termini di Produzione Vendibile già a partire dai mesi di marzo e aprile 2020 soprattutto a causa del blocco dei tradizionali e consolidati canali di commercializzazione all'ingrosso sia in Italia che all'estero che si è protratto a fasi alterne per tutto il 2020. Tale situazione contingente è ancora più grave se si considera che nella stagione primaverile-estiva per molte imprese si realizzano oltre il 50 - 70% dei ricavi annuali (in dipendenza della grande variabilità e della peculiare diversificazione dei cicli produttivi), a fronte degli investimenti realizzati nei mesi precedenti per i cicli produttivi, per mettere a disposizione del mercato le produzioni proprio nei periodi più significativi della stagionalità produttiva e per i consumi, che si ricorda, per questo settore sono molto legati a festività (vedi Pasqua e cerimonie/eventi che generalmente si concentrano nel periodo primaverile - estivo) e che sono stati di fatto irrimediabilmente compromessi. Inoltre il perdurare del periodo di crisi e lockdown anche nella successiva stagione autunno-invernale ha inevitabilmente compromesso anche le vendite storicamente legate alle festività di questo periodo (ricorrenza del 2 novembre e festività natalizie) rendendo di fatto particolarmente onerosi gli investimenti per i futuri cicli produttivi da programmare per il 2021.
ART.2 -PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- Comunicazione della Commissione dell’Unione Europea C (2020) 1863 final del 19.03.2020 ad oggetto: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (nel seguito QT).
- Decisione della Commissione dell’Unione Europea C(2020)3388 del 19/05/2020 che ha approvato il regime di aiuto SA.57349.
- Decisione della Commissione dell’Unione Europea C(2020)8243 del 19/11/2020 che ha modificato il regime di aiuto SA.57349 (adeguamento al III e IV emendamento QT).
- Decisione della Commissione dell’Unione Europea C(2021) 2580 del 12/04/2021 che ha modificato il regime di aiuto SA.57349 (adeguamento al V emendamento QT).
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 -"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"- pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile
1998.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 170 del 07.04.2020, avente ad oggetto: “Piano per l’emergenza socio-economica Covid 19 della Regione Campania”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 5/05/2020, avente ad oggetto: “Piano di dettaglio delle misure per l'emergenza socio-economica Covid 19 della Regione Campania concernenti il sostegno alle imprese agricole, con interventi specifici a sostegno del comparto bufalino e del comparto florovivaistico, della pesca e dell’acquacoltura”.
- Decreto Dirigenziale n. 97/2020 avente ad oggetto: “DGR nn. 170 del 7/04/2020 e 211 del 5/05/2020 -Piano per l'emergenza socio economica della Regione Campania - Misure di sostegno alle aziende agricole e della pesca e misure di sostegno per specifici comparti
dell’agricoltura - Approvazione avvisi pubblici per l’erogazione di un bonus una tantum a favore delle imprese agricole, delle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed imprese acquicole, delle imprese del comparto bufalino e delle imprese del comparto florovivaistico regionale – con allegati- base giuridica del regime di aiuto SA.57349.
- Decreto Dirigenziale n. 277/2020 avente ad oggetto Modifiche e integrazioni al DRD n. 97 del 19/05/2020 ad oggetto "DGR nn. 170 del 7/04/2020 e 211 del 5/05/2020 - Piano per l'emergenza socioeconomica della Regione. Campania --Misure di sostegno alle aziende agricole e della pesca e misure di sostegno per specifici comparti dell'agricoltura - Approvazione avvisi pubblici per l'erogazione di un bonus una tantum a favore delle imprese agricole, delle imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed imprese acquicole, delle imprese del comparto bufalino e delle imprese del comparto florovivaistico regionale.
- Decreto Dirigenziale n. 19/2021 avente ad oggetto “Modifiche e integrazioni al DRD n. 277 del 25/11/2020” con il quale tra l’altro si prevede la possibilità di procedere ad una nuova apertura dei bandi pesca e acquacoltura, imprese bufaline, imprese florovivaistiche (allegati 2, 3 e 4 DRD 97/2020) e conferma la nuova apertura del bonus imprese agricole (allegato 1 DRD 97/2020) decretata con DRD n. 277/2020, qualora a chiusura della lavorazione di tutte le domande pervenute residui un budget sufficiente ed adeguato a giustificarne l’apertura.
- Decreto Dirigenziale n. 122/2021 avente ad oggetto Adeguamento dell'aiuto SA.57349 (2020/N) al V emendamento del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final del 19/03/2020 e s.m.i.
ART. 3 -DOTAZIONE FINANZIARIA
1.L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente Avviso è pari a 6.000.000,00 euro generato dalle economie dal precedente avviso pubblico di cui al Decreto Dirigenziale 97/20- allegato 4 imprese floricole- e provenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014- 2020. Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si provvederà a ridurre proporzionalmente il bonus in rapporto all’entità delle risorse disponibili.
ART. 4 -SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Possono presentare domanda a valere sul presente Avviso esclusivamente le imprese che alla data
di presentazione dell’istanza di cui al presente avviso hanno i seguenti requisiti:
A. sono imprese individuali o società agricole o cooperative agricole ai sensi dei DDLGVO 99/2004 e 101/2005 iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente;
B. non sono state beneficiarie di concessioni relative agli avvisi pubblici di cui al Decreto Dirigenziale 97/2020 (allegati: 1 imprese agricole, 2 imprese armatrici di imbarcazioni da pesca ed imprese acquicole, 3 comparto bufalino, 4 comparto florovivaismo);
C. sono attive, come rilevabile dal certificato Camerale, già alla data del 31 Dicembre 2019 e di esserlo a tutt’oggi (in caso di subentro possono risultare attive anche nel 2020, sempreché il subentro sia stato in azienda agricola attiva alla data del 31/12/2019);
D. sono titolari di Partita IVA attiva, con almeno un codice ATECO 2007 collegato alla stessa ed appartenente alla sezione A e ai seguenti codici specifici: 01.19.10 - Sottocategoria Coltivazione di fiori in piena aria; - 01.19.20 - Sottocategoria Coltivazione di fiori in colture protette; - 01.30.00 – Sottocategoria Riproduzione delle piante, come riscontrabile dal fascicolo aziendale;
E. essere coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, sia in forma singola che associata. Nel caso di società esse devono essere qualificabili come imprenditori agricoli professionali o società di coltivazione diretta con conseguente iscrizione all’INPS, nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale per l’agricoltura del soggetto qualificante;
F. essere iscritte all’INPS, nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale per
l’agricoltura;
G. sono in possesso di fascicolo aziendale regolare e attivo tenuto presso un CAA;
H. hanno almeno un’unità produttiva/operativa nel territorio della Regione Campania;
I. non sono imprese in difficoltà, ai sensi dell’articolo 2, punto 14, del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, al 31 dicembre 2019. In deroga a quanto precede è consentita la partecipazione esclusivamente alle microimprese o piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano attualmente soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, prorogando il periodo di applicazione al 30/06/2021. L’impresa richiedente deve produrre opportuna dichiarazione sostitutiva circa la dimensione di impresa - all’allegato 3- che sarà verificata e conservata a cura del CAA;
X. qualora ne ricorrano i presupposti essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall’art.67 del D.Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);
K. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata, accordi di ristrutturazione, procedure di composizione della crisi (accordo), liquidazione dei beni, o nei casi in cui sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
2. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell’istanza, deve essere tempestivamente comunicata (PEC: xx000000.xxxxx00@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx) alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per le eventuali verifiche e valutazioni.
3. La verifica dei requisiti di accesso di cui al precedente comma 1 sarà realizzata secondo le modalità previste all’Allegato 4. Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso.
ART. 5 –IMPORTO DEL BONUS UNA TANTUM
1. Ciascuna impresa, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, a seguito di presentazione della domanda di cui al presente avviso, riceve un bonus una tantum nella forma di contributo a fondo perduto, il cui contributo viene erogato proporzionalmente alla percentuale di riduzione del volume di affari subita, calcolata in base al confronto tra la sommatoria degli importi delle fatture attive (di vendita) del bimestre Marzo-Aprile 2019 e la sommatoria degli importi delle fatture attive del bimestre Marzo-Aprile 2020, sulla base del seguente schema:
Percentuale di riduzione del VOLUME D’AFFARI – FATTURE ATTIVE (*) | Contributo in Euro |
>= 0 <=10% | 2.000,00 |
>10% a <= 30% | 5.000,00 |
>30% a <= 50% | 7.500,00 |
> 50% | 10.000,00 |
(*) confronto sommatoria importi FATTURE e altri documenti contabili equivalenti ATTIVI (di vendita) dei mesi di Marzo e Aprile 2019 con sommatoria importi FATTURE e altri documenti contabili equivalenti ATTIVI dei mesi di Marzo e Aprile 2020.
La percentuale di danno che determina lo scaglione di appartenenza per l’erogazione del contributo, va calcolata come segue: [(volume di affari 2020 - volume di affari 2019)/volume di affari 2019]*100. La percentuale va arrotondata a due cifre decimali (es -80,714 diventa -80,71). Per le percentuali di danno fino al 10% viene comune erogato un contributo di euro 2.000. Per le altre fasce il contributo erogato non può comunque in nessun caso essere superiore al fatturato 2019 dei mesi di Marzo e Aprile.
2. Eventuali residui di disponibilità finanziaria derivanti dal presente avviso nonché dal precedente avviso pubblico di cui al DRD n. 97/2020 allegato 4, esclusivamente per le aziende beneficiarie con fatturato 2019 e 2020 entrambi diversi da zero, saranno così ripartiti: alle aziende che si collocano nella fascia di perdita di fatturato fino al 10% sarà erogato un ulteriore bonus pari a € 2.000,00; per tutti gli altri scagioni di aziende che hanno ricevuto un danno superiore al 10% è prevista un’ulteriore erogazione determinata ripartendo in parti uguali l’eventuale residuo rispetto ai 10 milioni di euro iniziali. In ogni caso, l’importo totale erogato ai singoli beneficiari (erogazione 1 e 2 avviso + ripartizione residui) non potrà essere superiore al fatturato dichiarato nel bimestre Marzo-Aprile 2019.
3. Il presente bonus è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l’attuale crisi economico-finanziaria causata dall’emergenza sanitaria da “COVID-19”, nel rispetto delle specifiche regole di cumulo dei singoli regimi e di quanto stabilito nel Quadro temporaneo ed al regime SA.59447 (2020/N) di cui all’articolo 2 alla sezione 3.1. Il cumulo va verificato sull’impresa “unica” così come definita nel Reg (UE) 1408/2013 art. 2 comma 2 (vedasi allegato 4). In analogia alle indennità erogate dall’INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, non è soggetto a imposizione fiscale, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.
4. Il contributo non è cumulabile con le agevolazioni emanate dalla Regione Campania nell'ambito del Piano di dettaglio delle misure del “Piano per l’emergenza socio-economica Covid 19 della Regione Campania” concernenti il sostegno alle imprese agricole, del comparto bufalino e del comparto florovivaistico, e della pesca e acquacoltura, approvato con DGR n. 211 del 05.05.2020.
5. Le imprese florovivaistiche, in regime di esenzione IVA (art.34 comma 6 DPR 633/1972), previsto per gli agricoltori di ridotte dimensioni, qualora comunque in possesso dei requisiti previsti all’articolo 4, possono partecipare al presente avviso.
ART. 6 -MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. L’intervento viene attuato con procedura automatica a sportello ai sensi degli articoli 3 e 4 del Decreto Legislativo 123/98.
2. L’avviso sarà reso disponibile sul sito della Regione Campania nella sezione dedicata all’emergenza Covid-19 e sulle pagine del sito istituzionale dedicate all’agricoltura. La domanda di bonus una tantum attestante il possesso dei requisiti di accesso e le altre informazioni in essa contenute, è resa dal richiedente nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci, e deve essere presentata alla Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali esclusivamente per il tramite del Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP AGEA (CAA) che detiene il fascicolo aziendale del richiedente. La sottoscrizione della stessa costituisce anche l’accettazione e rispettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nell’Avviso e negli allegati che ne formano parte integrante.
3. Le imprese potranno presentare domanda presso i CAA dal 2247//0055//22002211 al 0350//0076//22002211.. La domanda si intende presentata in tempo utile se acquisita al protocollo CAA non oltre le ore 23:59 del 3005//0067//22002211..
4. Il CAA nel compilare il modello di domanda sottoscritto dal richiedente (allegato 1) accerta il possesso dei requisiti di accesso previsti dall’articolo 4, ad eccezione dei requisiti riportati alle lettere B, I, J (tranne che per la dimensione di impresa), che saranno verificati dall’Amministrazione regionale, la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e di quanto previsto dal presente avviso, protocolla le istanze secondo l'ordine cronologico, determina l’entità del contributo individuando la percentuale del danno con il confronto tra le fatture attive di Marzo-Aprile 2019 e le fatture attive di Marzo-Aprile 2020, e, a chiusura dell’istruttoria, invia all’Amministrazione sulla PEC xx000000.xxxxx00@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx a pena di esclusione, entro e non oltre il secondo giorno successivo alla scadenza di cui al punto precedente la documentazione seguente (allegato 1 bis):
-- Lettera di trasmissione elenco a mezzo PEC con unita dichiarazione di conformità informazioni contenute nell’elenco in formato foglio di calcolo attestante il numero delle domande inviate e certificazione dell’esito istruttorio di competenza;
- Elenco delle istanze ricevute in formato foglio elettronico con le seguenti indicazioni: numero progressivo in elenco, codice CAA-AGEA, recapito telefonico del CAA, nome CAA, nome del file della domanda validata (CUAA), numero protocollo, data protocollo, importo ammesso, data invio elenco.
- dichiarazione sostitutiva circa la dimensione di impresa - all’allegato 3.
Nell’oggetto della PEC va inserito obbligatoriamente: ”elenco floro2021 CAAxxxxxx- invio n xxxx” (es. elenco floro2021 CAA coldiretti 101- invio n 1).
Contestualmente il CAA invia i moduli domanda pdf validati su SCRAMP.
Il CAA, inoltre, conserva nel fascicolo aziendale del richiedente tutta la documentazione, inclusa la copia digitale delle fatture attive elettroniche, e le verifiche svolte e archivia su supporto elettronico una copia delle domande validate in formato PDF. Tale documentazione è conservata per almeno 10 anni dalla concessione come richiesto dal Quadro Temporaneo di cui all’articolo 2.
5. Xxxx esclusione, le domande di agevolazione dovranno essere compilate esclusivamente attraverso i CAA detentori del fascicolo aziendale (vincolo di mandato), a cui l’impresa dovrà confermare nel modello di domanda il mandato già conferito. Non saranno prese in considerazione dall’Amministrazione domande che perverranno da un CAA diverso da quello che detiene il fascicolo aziendale.
6. L’Amministrazione sulla documentazione pervenuta dai CAA effettua una verifica di ricevibilità
consistente in:
• rispetto della data di presentazione della domanda: il codice di validazione del modulo di domanda deve essere compreso nell’intervallo temporale di cui al punto 3 così come pure il protocollo CAA;
• rispetto della data di invio sulla PEC xx000000.xxxxx00@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx della documentazione di cui al punto 4;
• completezza della documentazione inviata dal CAA di cui al punto 4;
• acquisizione sulla piattaforma SCRAMP delle istanze
Qualora si riscontasse il non rispetto di uno dei requisiti di ricevibilità ne verrà data tempestiva comunicazione al CAA e alla ditta richiedente.
7. L’Amministrazione non procederà alla lavorazione di domande non ricevibili e/o predisposte secondo modalità difformi dal presente avviso. Per le domande dichiarate ricevibili l’Amministrazione procederà, con il supporto operativo della rete dei CAA campani, alla verifica delle istanze circa la sussistenza dei requisiti soggettivi dichiarati e alla determinazione del contributo. In particolare, per le persone giuridiche che non siano micro o piccole imprese il requisito riportato alla lettera I dell’articolo 4 sarà verificato, dall’Amministrazione, acquisendo i bilanci 2019 depositati in CCIAA per le società di capitali e richiedendo i bilanci- rendiconti contabili interni e/o i modelli dichiarativi redditi 2020 (periodo di imposta 2019) alle società di persone. Qualora non fossero disponibili i bilanci 2019 depositati in CCIAA o il richiedente società di persone non invii quanto richiesto si assegnerà un termine per il deposito / invio non superiore a 10 giorni trascorso il quale senza esito si procederà ad archiviare l’istanza e non erogare il bonus. L’Amministrazione procede altresì ad attivare le verifiche per il requisito di cui alla lettera J dell’articolo 4. L’Amministrazione in corso di istruttoria potrà richiedere integrazioni documentali al potenziale beneficiario. La chiusura dell’istruttoria con esito positivo è certificata dalla registrazione della concessione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato SIAN con attribuzione del relativo COR. Qualora vi siano motivi ostativi per la concessione sarà inviato all’indirizzo PEC del richiedente dichiarato in domanda
apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 241/1990, concedendo dieci giorni dal ricevimento della PEC per la presentazione per iscritto di eventuali controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti, che dovranno essere inviate esclusivamente sulla PEC xx000000.xxxxx00@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx. In caso di conferma dell’esito negativo si procederà all’esclusione della impresa dai benefici.
ART. 7 -PROVVEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE
1. . Il contributo sarà erogato dall’Amministrazione fino ad esaurimento del plafond disponibile (cfr art.3), Nel caso in cui la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si provvederà a ridurre proporzionalmente il bonus in rapporto all’entità delle risorse disponibili.
2. A conclusione della fase istruttoria, l’Amministrazione dispone con apposito provvedimento contestualmente l’approvazione dell’elenco di beneficiari e l’immediata erogazione del bonus a mezzo di bonifico bancario sull’IBAN indicato in sede di presentazione della domanda e verificato dai CAA. L’Amministrazione si riserva di non procedere all’erogazione dei bonus che riportino l’IBAN del richiedente in maniera errata. L'importo sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (es. carte di credito, carte prepagate, libretti postali). L’Amministrazione si riserva di non procedere alla liquidazione su IBAN riferibili a canali di pagamento che non siano riferibili esclusivamente a conti correnti bancari o postali.
3. La Regione Campania, successivamente all’erogazione del contributo ed in ossequio al dettato dell’ 8 del Decreto Legislativo 123/98 ed alle norme che regolano il SIGECO del FSC, si riserva di effettuare controlli a campione presso i CAA o i beneficiari e/o direttamente consultando pubblici registri (es CCIAA, Fascicolo aziendale, registro aiuti di stato) per verificare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda sulla base della documentazione conservata dal CAA nel fascicolo aziendale del richiedente. L’Amministrazione procederà presso i CAA a controlli ex post, rafforzati o in percentuali inferiori, a seconda che la documentazione sia inoltrata da un CAA o da un cd SUPERCAA, costituito ai sensi della LR 21 maggio 2012 n. 12 e in vigenza di convenzione siglata con la DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
4. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari ai sensi degli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013 di cui al presente Avviso, l’Amministrazione provvederà alla formazione dell’elenco per la trasmissione degli stessi con apposita comunicazione al Responsabile della Trasparenza della Regione per la relativa pubblicazione su “Amministrazione Trasparente” secondo disposizione del Responsabile del Procedimento nel rispetto delle specifiche indicate all’art. 27 del medesimo Dlgs33/2013.
5. In analogia con quanto previsto dal dlgs 123/98 ma in considerazione della grave crisi socioeconomica generata dalla pandemia e ancora in atto, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate degli interessi calcolati al tasso di riferimento vigente alla data della concessione del bonus maggiorato di due punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del contribuito medesimo e quella di restituzione dello stesso.
ART. 8 –INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO E ACCESSO AGLI ATTI E MODALITÀ DI RICORSO
1. Con riferimento alle informazioni relative al presente avviso, alle modalità di presentazione della domanda di partecipazione, e all’erogazione del bonus, a partire dall’approvazione del presente avviso e fino a tre giorni prima della chiusura dei termini per la compilazione delle domande da parte dei CAA, sarà possibile inviare FAQ e richieste di chiarimenti alla mail xxxxxxxxxxx.xxxxx00@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx. I quesiti e le relative risposte saranno pubblicati in forma anonima sul sito istituzionale nella sezione dedicata all’emergenza da Covid -19 e sulle pagine del sito istituzionale dedicate all’agricoltura.
2. L’impresa interessata può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge
n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., del D.P.R. n. 184/2006 e del Regolamento della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 31 luglio 2006 (“Regolamento per l’accesso agli atti amministrativi”) e del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33.
3. Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., il Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale pro- tempore della DG Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (50 07).
4. L’impresa beneficiaria può presentare un’istanza di recesso per rinuncia volontaria al contributo a firma del titolare o rappresentante legale al responsabile del procedimento all’ indirizzo PEC: xx000000.xxxxx00@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx. Tale istanza è presentabile in qualsiasi momento. Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti e qualora il bonus fosse stato già erogato comporta, ovviamente la restituzione dello stesso secondo modalità che saranno comunicate.
5. Avverso i provvedimenti di diniego all’erogazione dei contributi è ammesso presentare:
a) istanze di riesame ai sensi della Legge 241/90;
b) ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.
ART. 9 -INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY
1. Al fine di gestire il presente avviso, la Regione Campania tratta i dati personali, ricevuti nell’ambito della procedura in oggetto, i rapporti che ne scaturiranno, e ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, per il tempo necessario conseguimento delle stesse finalità, secondo il principio di minimizzazione.
2. Ai richiedenti il bonus, è resa informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.
3. L’informativa di cui al precedente punto 2 è allegata al presente Avviso (All. n. 2) e ne costituisce parte integrante.
4. I Centri di assistenza agricola (CAA) sono responsabili del trattamento dei dati trattati per conto della Regione relativamente ai procedimenti inerenti il presente Xxxxxx e risulteranno titolari del trattamento dei dati implementati a seguito del presente avviso e archiviati in proprie banche dati per i successivi controlli. Pertanto il CAA che compila la domanda di bonus e detiene il fascicolo aziendale è tenuto, nei confronti del richiedente, all'osservanza della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, incluso l'obbligo di rendere la propria informativa sul trattamento.
Art. 10 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il presente Avviso non costituisce obbligazione per Regione Campania che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.