Contract
IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO DELLA REGIONE VENETO PER IL TRIENNIO 2019/20, 2020/21 e 2021/22.
Il giorno 3 luglio 2019 in Venezia, presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di negoziazione decentrata a livello regionale, ai sensi dell’art. 7 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018 sottoscritto il 18 aprile 2018
TRA
La delegazione di parte pubblica
E
I rappresentanti delle XX.XX. Regionali firmatarie del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107;
VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo e A.T.A. per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22, sottoscritto il 12 giugno 2019 e di seguito denominato C.C.N.I.,
TENUTO CONTO che il predetto C.C.N.I. è ancora in attesa della conclusione dell’iter di verifica di cui all’art. 40 bis del D. Lgs. n.165/2001;
RILEVATA la necessità, al fine di consentire il corretto e regolare avvio dell’anno scolastico 2019/20, di procedere comunque alla sottoscrizione dell’ipotesi di C.C.I.R. i cui effetti sono subordinati all’esito favorevole del predetto iter di verifica, nel rispetto della tempistica definita a livello nazionale,
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
Art. 1
Campo di applicazione, finalità, efficacia e durata del contratto
1. Il presente contratto, a integrazione dell’ipotesi di C.C.N.I. sottoscritto in data 12 giugno 2019, al quale si rinvia per quanto non previsto, intende individuare i criteri e definire le modalità per la determinazione dei posti e cattedre disponibili a livello provinciale per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente ed educativo con contratto a tempo indeterminato, nonché le modalità di effettuazione delle citate operazioni.
2. Per le assegnazioni provvisorie si rinvia integralmente al C.C.N.I. con la sola eccezione di quelle da disporre all’interno del comune di Venezia.
3. Il contratto ha validità per il triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e sostituisce integralmente quello sottoscritto il giorno 11 luglio 2018.
TITOLO I PERSONALE DOCENTE
Art. 2
Docenti destinatari delle utilizzazioni
1. Le categorie dei docenti destinatari dei provvedimenti di utilizzazione sono elencate nell’art. 2 del C.C.N.I.
2. Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria saranno prodotte entro i seguenti termini fissati dal MIUR:
personale docente (tutti i gradi): dal 9 luglio al 20 luglio 2019 su istanze On line;
docenti assunti ex D.D.G. 85/2018 e docenti delle discipline specifiche dei Licei Musicali e Insegnanti di Religione cattolica: dal 9 luglio al 20 luglio 2019 in modalità cartacea;
personale educativo: dal 12 luglio al 23 luglio in modalità cartacea
3. I docenti titolari di cattedra orario esterna possono chiedere la modifica della scuola o delle scuole di completamento nella stessa classe di concorso ovvero su sostegno purchè dotati del previsto titolo di specializzazione mediante domanda cartacea da produrre al competente Ufficio Ambito territoriale (d’ora in poi U.A.T.) entro il medesimo termine fissato dal MIUR per la presentazione della domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
Art. 3
Criteri per la definizione del quadro delle disponibilità
1. I Dirigenti degli Uffici Ambito Territoriali predisporranno il quadro delle disponibilità complessive provinciali, distinto per ordine e grado di scuola, che dovrà contenere, oltre ai posti comuni e di potenziamento dell’offerta formativa residuati dalle operazioni di movimento, i posti e gli spezzoni derivanti dall’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, nonché tutti i posti disponibili per un anno, ivi compresi i posti e gli spezzoni derivanti da part– time, esoneri, semiesoneri, comandi, collocamenti fuori ruolo, posti che si rendono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie da fuori provincia, nonché i posti di sostegno compresi quelli in deroga autorizzati dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale.
I numero 55 posti di potenziamento art. 1, c. 65 L. 107/2015 assegnati alle scuole e utilizzati presso gli Uffici dell’USR per il Veneto non rientrano fra le disponibilità di cui al presente comma.
2. Le disponibilità dei posti di sostegno della scuola secondaria di 2° grado, saranno determinate distintamente per area disciplinare. Le utilizzazioni sui predetti posti di sostegno saranno invece effettuate senza distinzione di area disciplinare.
I posti che residuano al termine delle operazioni di utilizzazione saranno rideterminati e nuovamente ripartiti tra le 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area, già definite prima delle utilizzazioni, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 9, del CCNI.
3. Prima di avviare le operazioni, il quadro complessivo e analitico delle disponibilità iniziali verrà reso noto tramite pubblicazione nel sito istituzionale degli U.A.T. e portato a conoscenza delle XX.XX. provinciali delle sigle firmatarie del presente accordo, possibilmente almeno 24 ore prima delle operazioni.
4. Il quadro delle disponibilità sarà aggiornato e comunicato alle medesime XX.XX. in caso di disponibilità sopravvenute per qualsiasi motivo.
5. Tali disponibilità sopravvenute non comporteranno il rifacimento delle operazioni già effettuate.
6. Il calendario di massima delle operazioni di utilizzazione dovrà essere comunicato secondo la tempistica concordata con le XX.XX. provinciali.
7. La pubblicazione delle operazioni di mobilità annuale avverrà, per tutte le province, alla stessa data fissata dall’Ufficio Scolastico Regionale.
Art. 4
Criteri generali per l’utilizzazione del personale docente
1. Si rinvia a quanto disposto negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del CCNI sulla mobilità sottoscritto in data 12 giugno 2019.
Art. 5
Proroghe su posti di sostegno
1. Sono disposte d’ufficio, su posti disponibili di sostegno, le proroghe delle utilizzazioni nei confronti delle seguenti categorie:
a) docenti specializzati, titolari di posti comuni, appartenenti a categoria con personale in esubero, compresi i docenti di secondo grado che hanno conseguito il titolo di specializzazione a seguito della frequenza dei corsi di formazione indetti dal MIUR con
D.M. n. 7 del 16.04.2012, da prorogare su cattedra di sostegno disponibile in organico di fatto nella stessa sede di servizio dell’a.s.2018/19, non ottenuta tramite le operazioni di mobilità;
b) docenti specializzati, titolari di posti comuni, non appartenenti a categoria con personale in esubero.
2. I docenti appartenenti a classi di concorso con personale in esubero che hanno conseguito il titolo di specializzazione a seguito della frequenza dei corsi intensivi, tenuto conto dell’impegno assunto al momento della partecipazione ai corsi stessi, sono soggetti alla proroga d’ufficio su posti di sostegno e comunque tenuti a prestare servizio su tale tipologia di posti.
3. Nel caso in cui il numero di docenti da prorogare sia superiore al numero dei posti disponibili nella scuola, si terrà conto della maggiore anzianità di servizio, di cui alla tabella annessa al CCNI, avendo comunque cura di assicurare, nella misura massima possibile, la continuità educativa nei confronti degli stessi alunni disabili.
4. Il personale che non intende avvalersi della proroga d’ufficio dovrà presentare apposita domanda di rinuncia entro i medesimi termini stabiliti per la presentazione delle domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria.
5. Per la scuola secondaria di 2° grado l’utilizzazione su posti di sostegno sarà disposta senza distinzione di area disciplinare.
Art. 6
Nuove utilizzazioni su posti di sostegno
1. I docenti appartenenti a classi di concorso con personale in esubero in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno devono essere utilizzati, anche d’ufficio, su posti di sostegno vacanti e/o disponibili nella provincia di titolarità, anche relativi a ordini e gradi di scuola diversi da quello di titolarità, residuati dalle precedenti operazioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 3, lettera c) del CCNI.
2. I docenti specializzati per l’insegnamento di sostegno, titolari su posto comune, non appartenenti a classi di concorso con esubero di personale, possono chiedere l’utilizzo su posti di sostegno vacanti e/o disponibili nella provincia di titolarità, anche relativi a ordini e gradi di scuola diversi da quello di titolarità, residuati dalle precedenti operazioni, purché provvisti della relativa abilitazione o idoneità.
3. I docenti titolari su posto comune, anche non in possesso del titolo di specializzazione, hanno titolo a chiedere l'utilizzazione anche su posti di sostegno, ai sensi dell'art. 9 comma 3 del CCNI.
4. La copertura di posti di sostegno con docenti non specializzati sarà disposta previo accantonamento di un numero di posti pari agli aspiranti specializzati aventi titolo alla stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato.
5. Per la scuola secondaria di 2° grado l’utilizzazione su posti di sostegno sarà disposta senza distinzione di area disciplinare.
6. I posti che residuano al termine delle operazioni di utilizzazione saranno rideterminati e nuovamente ripartiti tra le 4 aree disciplinari proporzionalmente alle disponibilità iniziali di ciascuna area, già definite prima delle utilizzazioni, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 9, del CCNI.
Art. 7
Utilizzazione docenti su posti di sostegno in caso di trasferimento alunno (posto rapporto 1 a 1)
1. I docenti in servizio su posto di sostegno, in caso di trasferimento ad altra scuola dell’alunno affidato ai docenti medesimi per l’intero orario di cattedra (rapporto 1 a 1), possono produrre domanda, al fine di garantire la continuità didattica, per essere utilizzati nella nuova scuola frequentata dall’alunno disabile. Tale facoltà può essere esercitata durante tutto l’anno scolastico.
Art. 8
Insegnanti di religione cattolica
1. Le operazioni di utilizzazione dei docenti di religione cattolica sono effettuate, previa intesa con l’ Ordinario della diocesi di riferimento, dal Dirigente Ufficio Ambito territoriale della provincia di competenza, appositamente delegato dal Direttore Generale.
2. Gli insegnanti di religione cattolica di ruolo sono di norma confermati nella sede di servizio dell’anno scolastico precedente.
3. Gli insegnanti di religione cattolica a tempo indeterminato delle scuole di ogni ordine e grado che trovino nella scuola di servizio, rispetto all’organico di diritto, una riduzione delle ore d’insegnamento fino a un quinto dell’orario d’obbligo, ove non completino l’orario nella scuola medesima, sono utilizzati, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola di servizio, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee anche di insegnamenti comuni.
4. I docenti di religione possono chiedere, con domanda cartacea da produrre, entro il 20 luglio 2019 esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica:
- l’utilizzazione per diversa sede scolastica nell’ambito dello stesso settore formativo della diocesi in cui sono titolari;
- l’utilizzazione per diverso settore formativo, sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica e della diocesi di titolarità, purché in possesso della idoneità concorsuale e della idoneità rilasciata dall’Ordinario Diocesano. Analoga domanda può essere prodotta da coloro che non sono riconfermati.
- l’assegnazione provvisoria per sedi scolastiche situate in una sola diocesi diversa da quella di attuale servizio.
5. Le domande di utilizzazione e assegnazione provvisoria non devono essere presentate da coloro che hanno chiesto e ottenuto il trasferimento per l’a.s.2019/20.
6. Le domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria con le quali vengono espresse preferenze per sedi scolastiche ubicate nella regione Veneto devono essere indirizzate al dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale della provincia in cui hanno sede le Istituzioni scolastiche richieste e, per conoscenza, al dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale in cui ha sede l’Istituzione Scolastica di attuale servizio, qualora ubicata in provincia diversa.
Il Dirigente che riceve le domande provvederà all’emanazione dei relativi provvedimenti, da disporre d’intesa con i competenti Ordinari Diocesani.
7. Qualora le sedi scolastiche richieste siano ubicate in regione diversa da quella di attuale servizio, la domanda di assegnazione provvisoria deve essere indirizzata all’Ufficio Scolastico Regionale della regione richiesta.
8. Alla domanda di assegnazione provvisoria deve essere allegata l’idoneità rilasciata dall’ordinario diocesano della sede richiesta.
Copia della domanda deve essere inoltre trasmessa agli Ordinari Diocesani interessati.
9. Il docente di religione di cui all’art. 34, comma 8 del CCNI concernente la mobilità fruisce della precedenza di cui all’art. 8, comma 1, punto II del CCNI nel caso in cui richieda il rientro nella sede in cui prestava servizio nell’anno scolastico 2012/13, 2013/2014, 2014/15, 2015/16, 2016/17 o 2017/18.
10. Il docente di religione cattolica al quale sia stata revocata l’idoneità da parte dell’ordinario diocesano competente per territorio, ai sensi dell’art. 4 della legge 186/2003, può essere utilizzato, a domanda, da presentare all’Ufficio Scolastico Regionale di competenza, entro il 20 luglio 2019:
a) per altro insegnamento per il quale sia in possesso della specifica abilitazione su posti eventualmente disponibili dopo le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria e assunzione a tempo indeterminato;
b) presso gli Uffici Scolastici Regionale e Provinciali per altre attività individuate dal competente Dirigente.
11. I docenti di religione cattolica ai quali è stata revocata l’idoneità negli anni scolastici precedenti, possono, a domanda, essere confermati nella sede di attuale servizio, sentito il Dirigente preposto.
Art. 9
Modalità di utilizzo degli Insegnanti Tecnico Pratici in esubero
1. Gli insegnanti tecnico – pratici appartenenti a classi di concorso con personale in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso della tabella A e della tabella B, ovvero ad altra area di sostegno, sono utilizzati sui relativi posti disponibili, nei limiti della permanenza della situazione di esubero.
2. Le operazioni di utilizzazione per altra classe di concorso sono effettuate prioritariamente nei confronti del personale che abbia prodotto apposita domanda, dando la precedenza alle proroghe. Gli U.A.T. predisporranno apposite graduatorie che dovranno essere pubblicate sui siti istituzionali.
3. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della Tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico.
4. Dopo la copertura di tutti i posti vacanti o comunque disponibili fino al termine delle attività didattiche, nell'ambito di ciascuna classe di concorso o di classi affini, può essere previsto, a domanda, l’utilizzo degli insegnanti tecnico-pratici che risultino ancora in esubero, secondo le seguenti priorità:
a) negli uffici tecnici, attivati ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D.P.R. 87/2010 recante norme per il riordino degli istituti professionali e dell’art. 8 comma 4 del D.P.R. 88/2010 concernente il riordino degli istituti tecnici;
b) nelle scuole del primo ciclo, per lo svolgimento di attività relative all’introduzione di nuove tecnologie nella scuola primaria e secondaria di primo grado;
c) per gli adempimenti relativi al miglioramento della sicurezza nelle scuole in attuazione del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto della disponibilità e della professionalità degli interessati;
d) per la realizzazione di progetti qualificanti i rapporti tra scuola e mondo del lavoro e per attività presso gli ITS;
e) presso gli Uffici Ambito Territoriale e l’Ufficio Scolastico Regionale.
Art. 10
Modalità di utilizzo del personale docente nei Licei Musicali
1. Ai sensi dell’art. 6 bis del CCNI, sui posti disponibili nei Licei Musicali per gli insegnamenti di nuova istituzione, vengono confermati, salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2019/20, nonché i posti destinati allo scorrimento delle GMRE di cui all’art.17 comma 5 D.lgs. 59 del 2017, i docenti titolari delle classi di concorso A029, A030 e A-56 in continuità didattica anche se titolari in altra provincia.
2. Sono esclusi i docenti delle suddette classi di concorso, titolari di sostegno, che non abbiano ancora assolto l'obbligo quinquennale di permanenza.
3. Prioritariamente possono presentare istanza cartacea di conferma, anche parziale, da produrre al competente U.A.T. entro il 20 luglio 2019, intesa a occupare le cattedre e gli spezzoni orario disponibili i docenti titolari delle classi di concorso A029, A030 e A-56, graduati per ciascun insegnamento cui hanno titolo in base al numero degli anni di effettivo servizio comunque prestato nei Licei musicali e, in caso di uguale numero di anni, secondo la tabella
relativa alla mobilità professionale allegata al C.C.N.I. 6 marzo 2019, assicurando la priorità ai docenti da più anni in servizio nel medesimo Liceo, anche se titolari in altra provincia.
4. Ai docenti parzialmente utilizzati in altro istituto su insegnamento di indirizzo del Liceo musicale e/o coreutico non possono essere conferiti gli stessi spezzoni orari che si rendono disponibili nelle scuole di servizio a seguito della utilizzazione stessa e che diano luogo a un orario settimanale complessivo superiore a quello previsto dall'art 28 comma 5 del vigente CCNL.
5. Gli U.A.T. nel cui territorio sono ubicati i Licei musicali e coreutici provvedono a pubblicare nei propri siti istituzionali l'elenco delle disponibilità di posti interi o spezzoni orario, ivi compresi gli spezzoni inferiori alle 7 ore settimanali, distinti per materia d’insegnamento, almeno cinque giorni prima della data fissata dal MIUR per la presentazione delle domande di utilizzo.
6. Sulle disponibilità residue, previo accantonamento di un numero di ore sufficienti a garantire la conferma per continuità didattica nella medesima scuola dei docenti inseriti nelle graduatorie a esaurimento e nelle graduatorie di istituto, si effettuano le operazioni di assegnazione provvisoria ai sensi dell’art. 7 del CCNI mobilità sottoscritto il 12 giugno 2019.
7. Nei soli istituti dove erano già attivate le sperimentazioni di ordinamento di Liceo musicale, il personale ivi impiegato ininterrottamente dall'a.s. 2009/10 resta confermato con priorità assoluta in base al numero degli anni di effettivo servizio comunque prestato nel medesimo Liceo e in caso di uguale numero di anni, secondo la tabella relativa alla mobilità professionale allegata al CCNI 6 marzo 2019.
8. Analogamente i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato per l'a.s. 2019/20, ma titolari di supplenze fino al termine delle attività didattiche sui posti relativi agli insegnamenti di nuova istituzione del Liceo musicale e/o coreutico, hanno diritto a domanda alla conferma ai sensi del comma 6, sul posto o sulla quota oraria assegnata nell'anno scolastico 2018/19.
9. I docenti in esubero privi di sede di titolarità e utilizzati parzialmente sui nuovi insegnamenti dei licei musicali in attuazione del presente articolo, ai fini di un eventuale completamento dell'orario di cattedra, possono essere utilizzati anche in altra classe di concorso esclusivamente nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado sulla base dei criteri previsti dall’ art. 2, comma 3 del CCNI.
10. Tutte le operazioni di utilizzo sui posti delle materie caratterizzanti i Licei musicali dovranno essere effettuate nel rispetto dell'ordine delle operazioni riportato dal citato art. 6 bis del CCNI.
11. Per quanto non riportato nel presente articolo, si rinvia al citato art. 6 bis del CCNI.
Art. 11
Diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola primaria (Art. 6 ter del CCNI 12 giugno 2019)
1. Ai fini della diffusione della cultura e della pratica musicale nelle scuole primarie, anche consorziate in rete, individuate dagli Uffici Scolastici Regionali in attuazione del D.M. n. 8 del
31 gennaio 2011, sono prioritariamente utilizzati, a domanda e nel rispetto dell’orario contrattuale, i docenti interni alla scuola che siano in possesso dei requisiti previsti all’art. 3 del suddetto decreto, graduati in base alla tabella di valutazione Allegato 2 – Tabella utilizzazioni del personale docente ed educativo.
2. In assenza di personale docente interno disponibile in possesso dei requisiti, si utilizzano docenti secondo il seguente ordine di priorità:
a) docenti che ne fanno richiesta, se appartenenti alle classi di concorso in esubero, nell’ambito delle classi A029, A030 e A-56 in possesso dei titoli previsti dal DPR n. 19/2016 e s.m.i.;
b) docenti di cui all’art. 2, comma 1, lettera m del CCNI che abbiano prodotto domanda, graduati in base alla tabella di valutazione – Allegato 2 – Tabella utilizzazioni del personale docente ed educativo.
I posti che si liberano per effetto delle utilizzazioni di cui ai commi 1 e 2 vanno ad incrementare il piano delle disponibilità per le operazioni ancora possibili di utilizzazione del personale docente nella stessa tipologia di posto o classe di concorso.
3. Si precisa che l'insegnamento curricolare della musica nella scuola primaria, di cui all'art. 2 del DM 8/11, può essere affidato ai docenti della scuola primaria, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo decreto, al di fuori delle classi assegnate come titolare di posto comune, esclusivamente su base volontaria.
Art. 12
Trattamento economico docenti appartenenti a ruoli e classi di concorso in esubero utilizzati su posti di ordine e grado superiore
1. Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 2 del CCNI, il personale docente che, sulla base dei titoli posseduti, viene utilizzato su cattedra o spezzone appartenente a ordine o grado di scuola superiore, ha diritto all’attribuzione del maggior trattamento economico, ai sensi dell’art. 10, comma 10 del CCNL 29.11.2007.
2. Il personale docente parzialmente utilizzato su posto di ordine o grado superiore, ha diritto al maggior trattamento economico limitatamente alle ore prestate in tale ordine o grado.
3. Il Dirigente dell’Ufficio Ambito Territoriale della provincia interessata, contestualmente all’adozione del provvedimento di utilizzazione, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo, da inviare agli Uffici competenti alla liquidazione della retribuzione, concernente il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo.
Art. 13 Assegnazioni provvisorie
1. L’assegnazione provvisoria all'interno della provincia o per altra provincia può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado, compresi i titolari d’ambito, per i motivi e con le modalità indicati dall’art.7 del CCNI.
2. L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per posti di sostegno anche dai docenti sforniti di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio - anche a tempo determinato - su posto di sostegno.
3. Non sono consentite assegnazioni provvisorie nei confronti dei docenti assunti a tempo indeterminato con decorrenza coincidente con l’a.s. 2019/20.
4. Le assegnazioni provvisorie da altra provincia o per altra classe di concorso o per altro posto o grado di istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s.2019/20 nonché i posti destinati allo scorrimento delle GMRE di cui all’art.17 comma 5 D.lgs. 59 del 2017.
Art. 14
Assegnazioni provvisorie dei docenti titolari in scuole del comune di Venezia
I docenti titolari in scuole del comune di Venezia, che è area metropolitana, possono richiedere l’assegnazione provvisoria nell’ambito del comune medesimo, purché il movimento richiesto sia:
- da centro storico a isole o terraferma;
- da isole a centro storico o terraferma;
- da terraferma a centro storico o isole.
Art. 15
Effettuazione e conclusione operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, comma 6 del CCNI, tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria devono improrogabilmente essere effettuate entro il 31 agosto 2019.
TITOLO II PERSONALE EDUCATIVO
Art. 16
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie
1. Al personale educativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente.
2. Il personale educativo in esubero a livello provinciale può produrre, entro i termini fissati dal MIUR per la tipologia di scuola richiesta (entro il 23 luglio 2019) domanda cartacea di utilizzazione in altro ruolo, per classi di concorso per le quali sia in possesso del prescritto titolo di studio o su posti di sostegno per i quali sia in possesso del titolo di specializzazione.
3. L’individuazione del personale soprannumerario va effettuata secondo l’ordine delle graduatorie unificate, in base all’art. 4 ter della legge n.333/ 2001.
4. Il personale in esubero, anche se privo del titolo di specializzazione, può altresì essere utilizzato, a domanda, su posti di sostegno eventualmente disponibili dopo la sistemazione del personale di ruolo specializzato, previo accantonamento di un numero di posti pari a quello degli aspiranti alle assunzioni a tempo indeterminato e determinato muniti di titolo di specializzazione.
5. Sui posti di sostegno disponibili nella scuola secondaria di secondo grado l’utilizzazione potrà essere disposta, nei confronti del predetto personale, a prescindere dall’area disciplinare corrispondente agli insegnamenti cui dà accesso il titolo di studio dell’educatore da sistemare.
6. Ai sensi dell’art.73 della legge n. 270/82 Il personale educativo risultante ancora in esubero a livello provinciale sarà utilizzato prioritariamente presso Istituzioni educative della provincia di titolarità. A domanda, tale personale potrà essere utilizzato presso l’Ufficio Scolastico territoriale nonché presso i convitti ubicati anche in altra provincia.
7. Le domande cartacee per le utilizzazioni previste dal precedente comma 6 devono essere inoltrare all’UAT della provincia di titolarità entro il 23 luglio 2019.
Art. 17
Verifica e controllo delle modalità di attuazione del presente contratto integrativo
Ai sensi del comma 10 dell’art 7 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016/18 sottoscritto il 19 aprile 2018, le parti concordano di valutare congiuntamente l'esigenza di riaprire il confronto negoziale, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per verificare le ricadute sul personale derivanti da provvedimenti emanati successivamente alla sottoscrizione del presente CCIR che producano effetti sulle materie disciplinate dal CCIR stesso.
Art. 18 Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni contenute nell’ipotesi del CCNI del 28 giugno 2018.
Per la parte pubblica:
IL DIRETTORE GENERALE Xxxxxxx Xxxxxx
IL DIRIGENTE UFFICIO III Xxxxxxx Xxxx
Per le XX.XX. Regionali
FLC-C.G.I.L. Xxxxx Xxxxxx
CISL Scuola Xxxxxx Xxxxx
U.I.L. Scuola Xxxxxxxx Xxxxxxxx
FED. GILDA-UNAMS Xxxxx X’Xxxxxxxx
S.N.A.L.S/CONF.S.A.L. Xxxxxxx Xxxxxx
L’originale sottoscritto in forma autografa è tenuto presso l’Ufficio 3° della Direzione Regionale per il Veneto. La copia informatica, corredata dalla dovuta attestazione, è assunta al protocollo AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0013276 del 15-07-2019