M_INF.UFFGAB.REG_DECRETI.R.0000084.05-04-2022
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Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l’articolo 133, commi 3 e 6;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali ed, in particolare, l’articolo 216, comma 27-ter, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato articolo 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per i contratti pubblici affidati prima dell’entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione;
VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l’articolo 1- septies;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l’articolo 1, comma 398;
VISTO il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l’articolo 29, comma 13;
VISTO il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.» e, in particolare, l’articolo 23, comma 1;
CONSIDERATO che i commi 1 e 2 dell’articolo 1-septies del citato decreto-legge n. 73 del 2021, stabiliscono che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili proceda, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto alla rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi e che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo 1- septies;
RITENUTO che il comma 4 del suddetto articolo 1-septies prevede che le istanze di compensazione per variazioni in aumento devono essere presentate, a pena di decadenza, dall’appaltatore alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto da adottarsi in attuazione di quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 1-septies, relativo al semestre di riferimento;
CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dal comma 6 del citato articolo 1- septies, si può far fronte alle domande di compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente;
CONSIDERATO, altresì, che il medesimo comma 6 del suddetto articolo 1-septies prevede la possibilità di utilizzare le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata;
VISTO il comma 8 del menzionato articolo 1-septies che prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2021, cui possono ricorrere, nei limiti e fino a concorrenza delle risorse disponibili, i soggetti indicati nel comma 7 del medesimo articolo 1-septies, in caso di insufficienza delle risorse di cui al citato comma 6;
CONSIDERATO che il suddetto comma 8 del citato articolo 1-septies demanda ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili la disciplina delle modalità di utilizzo del Fondo stesso, garantendo la parità di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione e la proporzionalità per gli aventi diritto nell’assegnazione delle risorse;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e, in particolare, gli articoli 61 e 90;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 settembre 2021, n. 371, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 ottobre 2021, n. 258, recante “Modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”;
VISTA la circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prot. n. 43362 del 25 novembre 2021, recante “Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021”;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 1-septies, la compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilità del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto relativo al secondo semestre dell’anno 2021 di cui al comma 1, con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a più anni;
CONSIDERATO che, per i fini di cui all’articolo 1–septies, comma 8, del citato decreto- legge n. 73 del 2021, il Ministero dell’economia e delle finanze ha istituito apposito capitolo di spesa 7006 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – CDR 2 - assegnato alla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 399, della citata legge n. 234 del 2021, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2022 ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi con riferimento al secondo semestre dell’anno 2021 e che, per le finalità di cui al citato articolo 1-septies, tale spesa deve confluire nel Fondo per l’adeguamento dei prezzi di cui al comma 8 del medesimo articolo;
RITENUTO di dover procedere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021, all’adozione di un decreto recante la disciplina delle modalità di utilizzo del Fondo per l’adeguamento dei prezzi con riferimento al secondo semestre dell’anno 2021, garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse;
RITENUTO di dover fare riferimento agli articoli 61 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ai fini dell’individuazione delle piccole, medie e grandi imprese di costruzione richiamate nell’articolo 1-septies, comma 8, del citato decreto-legge n. 73 del 2021;
RITENUTO, al fine di assicurare alle categorie della piccola, media e grande impresa parità di accesso alle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi relative al secondo semestre dell’anno 2021 e pari a 100 milioni di euro, di dover assegnare a ciascuna delle tre categorie, analogamente a quanto stabilito dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 settembre 2021, n. 371, una quota parte pressoché equivalente del suddetto Fondo pari al 34 per cento per la categoria «piccola impresa», 33 per cento per la categoria «media impresa» e 33 per cento per la categoria «grande impresa»;
DECRETA
ART. 1
1. Ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute ai soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, presentate entro i termini di decadenza previsti dal comma 4 del medesimo articolo 1-septies e ritenute ammissibili, il Fondo per l’adeguamento dei prezzi, avente una dotazione complessiva pari ad euro 100.000.000,00 per il secondo semestre dell’anno 2021, è così ripartito:
a) il 34 per cento alla categoria «piccola impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso dei requisiti di cui all’articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ovvero in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
b) il 33 per cento alla categoria «media impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010;
c) il 33 per cento alla categoria «grande impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all’articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010.
2. Ciascuna impresa concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate dal comma 1 esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi della parte II, titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, a prescindere dall’importo del contratto aggiudicato.
3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale e verticale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ciascun raggruppamento concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate al comma 1 esclusivamente in ragione della qualificazione posseduta, ai sensi della parte II, titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dall’impresa mandataria, a prescindere dall’importo del contratto aggiudicato.
4. Nel caso di operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione europea, nonché di quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale o in base ad accordi internazionali o bilaterali siglati con l’Unione europea o con l’Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, l’individuazione della categoria di appartenenza di cui al comma 1 è effettuata sulla base della documentazione prodotta, ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ovvero dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 2
1. Con il decreto di cui all’articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono rilevate le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 1, ciascuno dei soggetti indicati al comma 7 del citato articolo 1-septies invia la richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 8 del medesimo articolo 1-septies utilizzando la piattaforma raggiungibile attraverso il link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx e compilando, per ciascuna richiesta di accesso al Fondo, l’apposito modulo disponibile su detta piattaforma e sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
3. Il modulo disponibile sulla piattaforma di cui al comma 2 contiene le seguenti informazioni, fornite ed attestati sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, dai soggetti indicati dal comma 7 del citato articolo 1-septies:
a) dati principali del contratto d’appalto, quali la denominazione della stazione appaltante, la denominazione o ragione sociale dell’impresa appaltatrice, il codice CIG, la data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via d’urgenza;
b) attestazione che il contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021 e che per la compensazione sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021;
c) data di presentazione dell’istanza di compensazione da parte dell’appaltatore;
d) categoria di appartenenza dell’impresa richiedente, individuata secondo i criteri di cui all’articolo 1;
e) importo della compensazione richiesta dall’impresa e ritenuta ammissibile dalla stazione appaltante in coerenza con le rilevazioni relative al secondo semestre dell’anno 2021 effettuate con il decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, nonché in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 1–septies, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, nonché della circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili prot. n. 43362 del 25 novembre 2021;
f) entità delle risorse finanziarie di cui all’articolo 1-septies, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 e utilizzabili in relazione alla domanda di compensazione presentata dall’appaltatore;
g) importo della compensazione riconoscibile utilizzando le risorse di cui alla lettera f);
h) entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo;
i) estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto in favore della stazione appaltante.
ART. 3
1. Nell’ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell’articolo 1, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, sulla base dei dati e delle informazioni fornite con le modalità di cui all’articolo 2, comma 2, assegna a ciascuno dei soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7, del decreto- legge n. 73 del 2021, le risorse in ragione dell’importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa.
2. Nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del Fondo e tenuto conto della dotazione assegnata a ciascuna categoria di imprese, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di compensazione presentate secondo le modalità di cui all’articolo 2, comma 2, e nelle more dello svolgimento della relativa attività istruttoria, può riconoscere a ciascuno dei soggetti indicati all’articolo 1- septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto. Qualora all’esito dell'attività istruttoria di cui al primo periodo l’istanza di accesso al Fondo sia rigettata in tutto o in parte, la medesima Direzione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo.
ART. 4
1. Nell’ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell’articolo 1, qualora l’ammontare delle richieste di accesso di cui all’articolo 2, comma 2, superi la quota del Fondo assegnata per ciascuna categoria di impresa, i soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili.
2. La percentuale di partecipazione, da applicare a ciascuna richiesta di accesso al Fondo, è determinata rapportando l’ammontare della quota di Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa all’importo complessivo delle richieste di accesso riferite alla medesima categoria d’impresa.
3. I soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 applicano la percentuale calcolata ai sensi del comma 2 per ogni singola istanza di compensazione.
4. Nell’ambito della ripartizione del Fondo, purché l’importo totale delle richieste ammissibili rientri nella disponibilità complessiva del Fondo per le compensazioni relative al secondo semestre 2021, in caso sussista una eccedenza e una contestuale insufficienza di risorse nell’ambito delle quote assegnate a ciascuna delle categorie di impresa piccola, media e grande, ai fini dell’erogazione delle risorse ai soggetti di cui all’articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere provvede alla ripartizione delle quote del Fondo in base agli importi delle richieste ammesse a contributo, secondo il principio di proporzionalità di cui al comma 1 del presente articolo.
ART. 5
1. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’articolo 1, comma 3, i soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, assegnano le risorse relative alla compensazione all’impresa mandataria, che provvede ad attribuire le risorse alle imprese facenti parte del raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese.
ART. 6
1. La Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere comunica ai soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, l’assegnazione delle risorse agli stessi attribuite secondo le modalità di cui al presente decreto, al fine della loro corresponsione all’impresa che ha presentato istanza di compensazione.
2. L’assegnazione delle risorse ai soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 è pubblicata sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
3. La Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi procede all’effettuazione dei controlli relativi alle richieste formulate dai soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, secondo le modalità previste dal Xxxx X xxx xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 2000, n. 445.
ART. 7
1. Al fine di ridurre i tempi di assegnazione delle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi relative al primo semestre dell’anno 2021 in relazione alle istanze presentate entro i termini previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 30 settembre 2021, n. 371, l’esistenza dei requisiti e dei presupposti per l’accesso a detto Fondo può essere dimostrata anche mediante apposita dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilità dai soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di contenuto analogo a quella prevista dall’articolo 2, commi 2 e 3.
2. Le eventuali risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi relative al primo semestre dell’anno 2021, eccedenti l’importo complessivamente assegnato ai soggetti indicati all’articolo 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 all’esito del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 del citato decreto ministeriale n. 371 del 2021, sono utilizzate per il riconoscimento delle compensazioni relative al secondo semestre dell’anno 2021 e sono ripartite e assegnate secondo le proporzioni e le modalità previste dal presente decreto.
3. In caso di ulteriore incremento, per effetto di provvedimenti legislativi, delle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi relative al secondo semestre dell’anno 2021, le stesse sono ripartite e assegnate secondo le proporzioni e le modalità previste dal presente decreto.
Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
IL MINISTRO
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx
XXXXXX XXXXXXXXXX
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 05.04.2022
14:08:48
GMT+01:00