CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
REALIZZAZIONE “CHIAVI IN MANO” DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI PRESSO IL CIMITERO IN FRAZIONE DI MENZAGO MEDIANTE LOCAZIONE FINANZIARIA
ex art. 160 bis D.lgs 163/2006 s.m.i.
Premessa - Disciplina del leasing immobiliare
La struttura contrattuale oggetto di gara prevede che l’Amministrazione Appaltante stipulerà un contratto di locazione finanziaria (nel prosieguo definito più brevemente “contratto”) con il soggetto finanziatore aggiudicatario (nel prosieguo definito più brevemente “aggiudicatario”) mediante il quale lo stesso sarà obbligato a realizzare, a sue spese e rischio e tramite la ditta appaltatrice, l’opera oggetto di gara e concederla in locazione finanziaria all’Amministrazione Appaltante contro il pagamento, da parte di quest’ultima, di un corrispettivo da versarsi a cadenze periodiche a partire dalla data di collaudo positivo dell’opera.
L’Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di riscattare, alla scadenza del contratto, la proprietà dell’opera dietro versamento di un importo predeterminato.
Si riportano di seguito le disposizioni che dovranno costituire il contenuto minimo del Contratto che sarà stipulato dall’Amministrazione Appaltante con l’Aggiudicatario. In sede di stipula del Contratto, l’Aggiudicatario potrà proporre modifiche ed integrazioni al contenuto minimo del Contratto, fermo restando che l’Amministrazione Appaltante resterà libera di non accettare tali proposte di modifica qualora siano in contrasto con le previsioni contenute nel presente Capitolato.
1. Oggetto del Contratto
1. Il contratto ha ad oggetto la realizzazione “chiavi in mano” di nuovi loculi cimiteriali presso il cimitero in frazione di menzago in via Concordia (nel prosieguo definita più brevemente “Immobile”), mediante locazione finanziaria ex art. 160 bis D.lgs 163/2006 s.m.i., nell’area distinta al foglio di mappa n. 3 mappali 1405 – 1528 – 1377 – 1606 di proprietà dell’Amministrazione Appaltante ed alla successiva concessione in locazione finanziaria all’Amministrazione stessa.
2. L’Immobile verrà realizzato in base al Progetto esecutivo redatto dall’Amministrazione Appaltante e posto a base di gara, approvato con Deliberazioni di Giunta comunale n. 76 del 12 novembre 2009.
3. L’immobile verrà consegnato all’Amministrazione Appaltante completo in ogni sua parte, agibile e funzionante.
2. Modalità di esecuzione
L’Aggiudicatario, quale committente, dovrà affidare l’esecuzione dei lavori e degli impianti, mediante contratto di appalto, alla/e ditta/e specializzata/e indicate in gara che dovranno possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti dalla normativa di gara.
I rapporti tra l’Aggiudicatario e la ditta/e esecutrice/i, anche in merito alle modalità e tempi di pagamento degli stati avanzamento lavori, saranno disciplinati dal contratto di appalto stipulato tra le parti.
3. Durata del contratto di leasing. Corrispettivo e modalità di pagamento
1. L’immobile, una volta realizzato a cura e spese dell’Aggiudicatario, verrà concesso in leasing all’Amministrazione Appaltante, dietro pagamento da parte dell’Amministrazione stessa di un canone di leasing periodico il cui ammontare verrà calcolato tenendo conto della durata del contratto e del prezzo di riscatto.
2. La durata del contratto è fissata in 20 anni a decorrere dal collaudo positivo.
3. Il canone di leasing fisso ed invariabile che l’Amministrazione Appaltante dovrà corrispondere all’Aggiudicatario dovrà comprendere il corrispettivo per la disponibilità dell’Immobile, nonché ogni altro onere indicato nel quadro di spesa di cui all’art.4 del
Xxxxx, in particolare: lavori, oneri di sicurezza, verificatore, collaudatore, spese tecniche, imprevisti, direzione dei lavori, costi assicurativi, oneri finanziari, oneri fiscali ed eventuali ulteriori oneri posti a carico dell’aggiudicatario dal presente capitolato.
4. I canoni di leasing avranno periodicità semestrale anticipata e saranno pagate alle rispettive scadenze, previa presentazione da parte della società di leasing di regolare fattura. La società di leasing si impegna ad effettuare la fatturazione dei canoni periodici entro 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza naturale. L'Amministrazione Appaltante dovrà provvedere al pagamento delle fatture con valuta fissa per il beneficiario pari a quella del giorno di scadenza contrattuale dei canoni.
4. Interessi di mora
In caso di ritardato pagamento del canone da parte dell’Amministrazione Appaltante, decorreranno sulle rate del canone di leasing scadute e non saldate, dal giorno della scadenza, interessi di mora da computarsi secondo il D.lgs 231/2002.
5. Stipula del contratto di locazione finanziaria
1. Entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva della presente gara, l’Amministrazione Appaltante e l’Aggiudicatario stipuleranno il contratto di cui all’art. 1 del presente capitolato che conterrà tutte le clausole e le condizioni previste nel capitolato medesimo.
2. Contestualmente alla stipula del suddetto contratto l’Amministrazione Appaltante costituirà in favore dell’Aggiudicatario un diritto di superficie con le modalità di cui al successivo articolo 6.
6. Diritto di superficie
1. I lavori relativi all’Immobile di cui all’art. 1 verranno eseguiti su un terreno di proprietà dell’Amministrazione Appaltante sul quale, contestualmente alla stipula del contratto di cui al precedente articolo 5, l’Amministrazione Appaltante costituirà in favore dell’ Aggiudicatario un diritto di superficie gratuito.
2. Salvo quanto disposto nei successivi commi, il diritto di superficie in capo all’Aggiudicatario avrà una durata al doppio della durata del contratto di leasing (40 anni), comunque, durerà fino a quando l’Amministrazione Appaltante non abbia esercitato l’opzione di riscatto totale dell’immobile.
7. Consegna dell’Immobile “chiavi in mano” all’Amministrazione Appaltante
1. L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare la consegna all’Amministrazione Appaltante dell’Immobile ultimato in tutte le sue parti e dato funzionante all’uso entro e non oltre il termine di esecuzione offerto in gara.
2. Il termine potrà essere prorogato qualora al momento della consegna dell’area l’Amministrazione non sia in grado di fornire all’Aggiudicatario le necessarie autorizzazioni- concessioni all’edificazione e comincerà a decorrere dal giorno dell’ottenimento delle stesse.
3. L’immobile ultimato si considererà consegnato all’Amministrazione Appaltante ai sensi dell’art. 23 del presente Capitolato Speciale.
8. Riscatto
1. Alla scadenza del contratto l’Amministrazione appaltante potrà esercitare il riscatto dell’immobile al prezzo offerto in gara (1% costo lavori compresivo oneri sicurezza).
2. L’esercizio del diritto di riscatto comporterà, ipso iure, il trasferimento a favore dell’Amministrazione Appaltante della proprietà dell’opera realizzata (e segnatamente l’acquisto della piena proprietà per intervenuta confusione).
3. L’atto notarile di trasferimento della proprietà superficiaria dell’Immobile dovrà essere stipulato entro 30 (trenta) giorni dall’esercizio del diritto di riscatto, su richiesta della parte più diligente.
4. L’Amministrazione Appaltante potrà esercitare l’opzione relativa al riscatto finale dandone comunicazione a mezzo di raccomandata postale AR, indirizzata alla sede legale dell’Aggiudicatario ed inviata (data del timbro postale) almeno 90 giorni prima della scadenza contrattuale.
CONDIZIONI RELATIVE ALLE OPERE
9. Esecuzione dei lavori necessari per la costruzione dell’Immobile
1. Nell’accettare l’esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell’Immobile da concedere in leasing, a propria cura e spese, l’Aggiudicatario dovrà riconoscere nel contratto:
a) di avere conoscenza delle opere da eseguire o da far eseguire, di aver attentamente valutato il progetto esecutivo posto a base di gara, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità di accesso, delle discariche autorizzate in loco, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell’offerta, nonché gli impianti che la riguardano;
b) di aver visionato e valutato attentamente gli elaborati grafici ed il capitolato tecnico- prestazionale del progetto esecutivo, ritenendo tutte le opere in esso descritte realizzabili a regola d’arte anche nei loro particolari minimi di finitura;
c) di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, anche in relazione ai tempi previsti per la durata dei lavori;
d) di essere perfettamente a conoscenza del termine per la esecuzione dei lavori e per la consegna dell’Immobile, chiavi in mano, all’Amministrazione Appaltante;
e) di aver tenuto conto nella redazione dell’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza, correlati ai contratti collettivi nazionali e locali, generali e particolari, in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.
10. Autorizzazioni necessarie
1. L’Amministrazione Appaltante dovrà ottenere e fornire al momento della consegna del bene tutte le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente quali, a titolo di esempio, denuncia delle strutture in c.a., collaudo statico, autorizzazioni per gli impianti, dichiarazioni di legge e ogni altra documentazione necessaria.
2. A tal fine, l’Aggiudicatario si impegna a prestare ogni collaborazione per l’ottenimento delle autorizzazioni necessarie.
11. Consegna dell’area all’Aggiudicatario per inizio lavori
1. La consegna dell’area nella quale dovranno essere eseguiti i lavori per la costruzione dell’Immobile sarà effettuata contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
2. All’atto della consegna verrà redatto verbale di presa in consegna e inizio lavori.
12. Inizio dei Lavori
L’Aggiudicatario, salva l’ipotesi di cui all’art. 7, comma 2 del presente Capitolato Speciale, dovrà dare inizio ai lavori di edificazione contestualmente alla consegna dell’area da parte dell’Amministrazione Appaltante e comunque non oltre 45 giorni dalla stessa.
13. Direzione dei lavori ed altre figure professionali
1. Con oneri a proprio carico l’Aggiudicatario dovrà istituire l’Ufficio della Direzione dei Lavori (come da artt. 123-126 del D.P.R. 554/99) per la realizzazione dell’immobile, inclusa l’individuazione del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore Esecutivo ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e del Direttore Tecnico di Cantiere dell’impresa esecutrice delle opere e comunicare i predetti nominativi all’Amministrazione Appaltante.
0.Xx Direttore dei Lavori, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, eleggerà domicilio presso il cantiere dove dovrà essere sempre reperibile e riceverà tutte le comunicazioni.
14. Verificatore delle opere e accertamenti in corso d’opera
1. L’Amministrazione Appaltante, ferme restando le competenze di legge dell’Ufficio di Direzione Lavori e del Responsabile del Procedimento, nominerà, a proprie spese, un Verificatore delle opere che avrà il potere di accedere al cantiere tutte le volte che vorrà e senza preavviso, con le seguenti funzioni:
a. verificare il regolare andamento di esecuzione delle opere in relazione al programma esecutivo dei lavori e ai tempi indicati in offerta;
b. verificare la eventuale sussistenza di vizi o difformità delle opere realizzate rispetto al progetto esecutivo di gara;
c. verificare la consistenza dei materiali, in relazione alle indicazioni del capitolato tecnico/prestazionale, previa produzione, da parte della Ditta esecutrice, delle certificazioni previste nel capitolato stesso. La verifica dei materiali non ha significato di accettazione degli stessi, che saranno valutati in fase di collaudo;
d. verificare che si producano le istanze, le pratiche o le autorizzazioni di legge previste;
e. segnalare le cause che possano eventualmente influire negativamente sulla qualità e resa dei lavori;
x. assistere alle prove di collaudo di legge e quelle previste dal capitolato tecnico/prestazionale;
2. Le osservazioni o i rilievi del Verificatore, di volta in volta e per quanto di rispettiva competenza, saranno inviate in forma scritta all’Aggiudicatario, alla Ditta esecutrice delle opere, alla Direzione dei Lavori e al Responsabile del Procedimento.
3. Il Verificatore delle opere, nelle sue funzioni, potrà avvalersi dell’ausilio di personale tecnico di supporto con le medesime prerogative, con il solo obbligo di comunicarne preventivamente il nominativo all’Aggiudicatario.
4. Il Verificatore non ha poteri di accettazione di tutta o parti dell’opera.
5. L’Immobile sarà preso in consegna ed in uso e, quindi, accettato dall’Amministrazione Appaltante solo dopo aver espletato tutte le modalità di collaudo positive previste dalla legge ai sensi dell’art.23 del presente capitolato.
15. Dichiarazione della Ditta esecutrice
1. L’Aggiudicatario sarà tenuto a far sottoscrivere dal legale rappresentante della Ditta/e alla quale i lavori saranno affidati la seguente dichiarazione:
“La sottoscritta (Ditta/e), nella persona del legale rappresentante p.t., si impegna, in caso di risoluzione del contratto di leasing concluso fra il soggetto finanziatore e l’Amministrazione Appaltante, e del conseguente trasferimento del diritto di superficie di cui all’art. 6 del capitolato speciale, a rinunciare al diritto di ritenzione sul suolo e sull’immobile in costruzione; inoltre, si impegna a liberare immediatamente il cantiere e a riconsegnarlo al soggetto finanziatore committente o direttamente all’Amministrazione Appaltante. La sottoscritta rinuncerà, infine, a qualsiasi eventuale diritto, ragione ed azione, nei confronti dell’Amministrazione Appaltante, che dovesse sorgere, anche in xxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx x xx, xx relazione al il contratto di cui all’art. 1 del presente capitolato”.
2. L’Aggiudicatario resta, comunque, responsabile della mancata liberazione del cantiere e della riconsegna dei beni all’Amministrazione Appaltante anche per il fatto della ditta esecutrice dei lavori.
16. Sostituzione della Ditta esecutrice
1. Qualora la Ditta esecutrice delle opere si rendesse inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto stipulato tra la ditta stessa ed il soggetto finanziatore e, comunque, mettesse in pericolo la regolare e/o tempestiva esecuzione delle opere, l’Aggiudicatario potrà sostituire, tempestivamente, la ditta esecutrice con altra ditta che abbia requisiti di qualificazione previsti dalla normativa di gara.
2. Qualora l’Aggiudicatario intendesse procedere alla sostituzione della Ditta esecutrice dovrà darne preventiva comunicazione scritta all’Amministrazione Appaltante indicando, altresì, i requisiti di qualificazione di cui è in possesso la subentrante che dovranno essere almeno pari a quelli oggetto della normativa di gara.
17. Durata massima dei lavori per la costruzione dell’Immobile
I lavori per la costruzione dell’Immobile dovranno essere ultimati nel termine massimo risultante dall’offerta dell’aggiudicatario, da calcolarsi a decorrere dalla data del verbale di presa in consegna dell’area.
18. Proroga dei termini di durata massima dei lavori.
1. Qualora i lavori debbano essere sospesi per causa di forza maggiore o per avverse condizioni climatiche imprevedibili rispetto al dato statistico medio, o per il verificarsi di situazioni non prevedibili al momento della conclusione del contratto, che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante al progetto, o di altre circostanze speciali non imputabili all’Aggiudicatario che impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, il termine di consegna dell’Immobile all’Amministrazione Appaltante previsto al precedente articolo 17 sarà prorogato per tanti giorni quanti saranno quelli di sospensione.
2. Il termine di cui all’articolo 17 sarà, inoltre, automaticamente prolungato del tempo necessario ad eseguire eventuali varianti necessarie, comunque entro e non oltr il tempo massimo prescritto dalle normative vigenti in materia.
3. In tutte le ipotesi in cui si verifichino situazioni che impediscano all’Aggiudicatario il rispetto del termine di cui all’articolo 17, l’Aggiudicatario deve darne comunicazione all’Amministrazione Appaltante indicando le cause di impedimento al rispetto del termine e il periodo presunto di prolungamento dei lavori.
4. Entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione l’Amministrazione Appaltante deve comunicare all’Aggiudicatario la propria posizione in ordine alla causa che ha determinato il prolungamento del termine e il periodo di proroga.
5. Nel contrasto fra le parti sulla legittimità della sospensione, i lavori non potranno essere interrotti e la controversia verrà risolta dal collegio arbitrale di cui all’articolo 33, che sarà adito una sola volta, al termine dei lavori, per tutte le contestazioni che dovessero riguardare l’esecuzione a regola d’arte delle opere, la loro conformità al progetto, i costi aggiuntivi delle variazioni che risulteranno necessarie e la durata dei lavori.
6. Resta inteso che in caso di legittima proroga dei termini all’Aggiudicatario non spetterà alcun compenso e/o indennizzo per la maggior durata dei lavori, rispondendo l’Amministrazione Appaltante solo per quelle sospensioni, dipendenti da fatti ad essa imputabili e di durata superiore a giorni 15.
7. La maggiore durata dei lavori non darà diritto all’Aggiudicatario di chiedere lo scioglimento del contratto.
19. Variazioni necessarie dei lavori
1. L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire o a far eseguire dalla Ditta esecutrice dei lavori tutte le variazioni che si rendessero necessarie per l’esecuzione delle opere a regola d’arte, a sua cura e spese, dovendo ritenere che in base all’esame preventivo del Progetto Esecutivo esso possa aver conosciuto ogni necessità di diverso intervento rispetto al progetto.
2. Qualora fosse l’Amministrazione Appaltante, attraverso il Verificatore delle opere, a riscontrare la necessità delle variazioni, questa le comunicherà per iscritto all’Aggiudicatario ed al Direttore dei Lavori che provvederanno a eseguirle o a farle eseguire dalla Ditta appaltatrice in un termine congruo da determinarsi in contraddittorio.
3. Nell’ipotesi in cui le variazioni da apportare determinino un aggravio di costi nella esecuzione delle opere, l’Aggiudicatario e l’Amministrazione Appaltante concorderanno l’incremento del canone di leasing conseguente all’incremento del costo delle opere.
4. Qualora l’Amministrazione Appaltante e l’Aggiudicatario non dovessero trovare un accordo sulla debenza e/o sulla entità degli adeguamenti del canone di leasing, o sui tempi necessari alla realizzazione delle variazioni, la relativa controversia troverà soluzione nella sede arbitrale di cui all’art. 33.
20. Pagamento delle variazioni.
In nessun caso, e per nessun titolo, l’Amministrazione Appaltante corrisponderà, sino al termine di cui al comma 1 dell’articolo 7 del presente Capitolato, alcuna somma all’Aggiudicatario per i maggiori oneri dallo stesso sopportati a seguito delle variazioni alle opere ai sensi dei precedenti articoli.
21. Accertamento in corso d’opera.
1. L’Amministrazione Appaltante dovrà effettuare verifiche periodiche trimestrali dei singoli stati di avanzamento dei lavori.
I suddetti accertamenti verranno eseguiti dal Verificatore in contraddittorio con il Direttore dei Lavori ed eventualmente con il Direttore di Cantiere.
2. Di tale accertamento verrà redatto un verbale in triplice copia, una per l’Aggiudicatario, una per la ditta esecutrice delle opere, una per l’Amministrazione Appaltante, che sarà sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal Verificatore delle opere.
3. In detto verbale verranno indicate, analiticamente, le opere eseguite e se le stesse sono state realizzate a regola d’arte, in conformità al Progetto Esecutivo.
4. Nel corso di tale accertamento, il Verificatore delle opere, inoltre, rileverà la sussistenza di eventuali vizi o difformità nelle opere realizzate, che siano al momento riconosciuti o riconoscibili, trascrivendoli sul verbale.
Degli eventuali vizi, difformità o ritardi verrà fatta analitica menzione nel suddetto verbale, che riporterà anche le osservazioni di tutti i soggetti partecipanti alla verifica.
5. Il predetto verbale ha solamente la funzione di certificare l’intervenuta esecuzione delle opere in esso descritte, la loro consistenza e di riportare le osservazioni delle parti circa la sussistenza di eventuali irregolarità, vizi o difformità apparenti e ritardi nell’esecuzione dell’opera rispetto ai tempi programmati.
22. Vizi delle opere
1. Qualora nel corso dell’esecuzione delle opere, anche in sede degli accertamenti in corso d’opera di cui al precedente articolo 21, il Verificatore delle opere rilevasse vizi o difformità delle stesse le comunicherà all’Amministrazione Appaltante, che potrà invitare, per iscritto, l’Aggiudicatario ad eliminare i rilevati vizi e difformità.
2. Se entro i tempi tecnici necessari alla loro eliminazione, i vizi e le difformità individuate non saranno sanate, esse costituiranno elementi di riduzione del prezzo complessivo da valutarsi da parte del Collegio arbitrale di cui all’art. 33; qualora vizi e difformità rivestano caratteri tali da pregiudicare l’opera stessa, o una sua parte, o la sua funzionalità, l’Amministrazione Appaltante potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art. 29.
3. Qualora l’Aggiudicatario ritenesse infondati i rilievi mossi dall’Amministrazione Appaltante, fermo restando il suo obbligo alla loro eliminazione, dovrà esplicitare la sua riserva contestualmente alla redazione del verbale di cui al precedente articolo riportandola per iscritto, in modo da poterla fare valere al termine dei lavori davanti al Collegio Arbitrale previsto all’art. 33 per rivendicare i maggiori costi sopportati.
23. Accertamento definitivo ed accettazione delle opere (collaudo)
1. L’Aggiudicatario comunicherà l’ultimazione dell’esecuzione delle opere all’Amministrazione Appaltante la quale dovrà provvedere, entro 10 giorni consecutivi
alla ricezione delle predetta comunicazione, ad iniziare le operazioni di accertamento finale e di collaudo delle opere.
2. Il collaudo tecnico-amministrativo, con emissione del relativo certificato di collaudo, sarà rimesso a tecnici abilitati incaricati dall’Amministrazione Appaltante, da nominarsi in corso d’opera, con oneri a carico dell’Aggiudicatario, che dovranno pronunciarsi entro tre mesi dalla data di certificazione di ultimazione dei lavori.
3. L’Amministrazione Appaltante, a mezzo dei collaudatori da essa incaricati, dovrà quindi procedere a verificare che tutte le opere siano state realizzate a regola d’arte e in conformità a quanto stabilito dal presente capitolato, agli elaborati grafici del progetto esecutivo , alle eventuali varianti, ed, in ogni caso, alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
4. Qualora per la presenza di vizi o difetti esecutivi rilevanti l’opera non risultasse collaudabile se non dopo l’esecuzione di interventi di riparazione e/o completamento, l’Amministrazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario alla loro eliminazione in un congruo lasso di tempo, trascorso inutilmente il quale, essa potrà risolvere il contratto ai sensi dell’art.29.
5. Le valutazioni dei collaudatori costituiranno la base contabile per la determinazione del canone di leasing, salva la facoltà delle parti di fare valere le loro diverse pretese avanti al Collegio arbitrale di cui all’art. 33.
6. La definitiva accettazione dell’Immobile avverrà con la relativa emissione del Certificato di Collaudo e previa produzione delle certificazioni/attestazioni previste dalla legge.
7. Resta inteso che laddove il certificato di collaudo positivo non sia stato sottoscritto e/o redatto per qualsivoglia causa non imputabile all’aggiudicatario, entro il termine sopra convenuto (tre mesi dalla data di certificazione di ultimazione dei lavori), la locazione finanziaria decorrerà dalla data di certificazione di ultimazione dei lavori.
24. Penali per ritardata consegna
Per ogni giorno di ritardo ingiustificato nella consegna dell’Immobile, rispetto al termine indicato nel precedente articolo 17, verrà applicata a carico dell’Aggiudicatario una penale giornaliera pari al 1‰ dell’importo contrattuale.
25. Rispetto norme sicurezza sul lavoro e nei cantieri.
L’Aggiudicatario si impegna a far rispettare dalla ditta esecutrice dei lavori le disposizioni di cui al D.L.vo 828/1994 e D.L.vo 230/95, nonché tutto quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 in tema di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, e s.m.i..
26. Sicurezza dei cantieri
L’Aggiudicatario garantisce che la ditta esecutrice dei lavori provvederà:
▪ all’organizzazione del cantiere, all’impegno dei mezzi d’opera, all’attuazione delle opere provvisionali, nonché all’adozione di quanto previsto e disposto dalle leggi e regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica, al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alle maestranze impiegate in cantiere e a terzi;
▪ agli adempimenti di legge in materia di prevenzione infortuni, attuando le relative misure di sicurezza, provvedendo ad efficaci protezioni ed a quant’altro venisse particolarmente utile a scopo di sicurezza, nonché a fornire e mantenere cartelli di avviso;
▪ al rilascio delle conformità riguardanti gli impianti elettrici, meccanici ed affini.
27. Fideiussioni e Xxxxxxxx a garanzia
L’aggiudicatario deve prestare le seguenti garanzie:
• ai sensi dell’articolo 113, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., una garanzia fideiussoria a titolo di CAUZIONE DEFINITIVA pari al 10% (dieci per cento) dell’importo dei lavori (comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza non soggetti a ribasso) mediante fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario, utilizzando gli schemi di polizza – tipo predisposti con D.M. 12.03.2004 n. 123.
In caso di aggiudicazione della gara con ribasso d’asta sull’importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza superiore al 10%, la suddetta garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i).
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
La cauzione definitiva verrà svincolata alla data di emissione del certificato di collaudo positivo.
ai sensi dell’art. 129, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e 103 del Regolamento, POLIZZA DI ASSICURAZIONE a copertura degli eventuali danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, utilizzando gli schemi di polizza-tipo predisposti dal citato D.M. 12.03.2004 n. 123.
Detta polizza, dovrà essere stipulata per i seguenti importi:
- danni alle opere: importo di aggiudicazione dell’appalto
- danni alle opere preesistenti: come da Capitolato Speciale di gara.
• Detta polizza, dovrà essere stipulata per i seguenti importi:
- danni alle opere: importo di aggiudicazione dell’appalto
- danni alle opere preesistenti: € 500.000,00.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori; il massimale per tale assicurazione è pari a € 2.000.000,00.
Polizza e garanzia decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
• ai sensi dell’art. 104 del D.P.R. 554/99, POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE, inclusa responsabilità civile decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
La copertura decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
La somma assicurata deve essere pari al costo di ricostruzione a nuovo dell’opera realizzata escludendo il solo valore dell’area.
Il massimale assicurato per la responsabilità civile decennale non sarà inferiore a 500.000,00 Euro.
Il limite di indennizzo sarà pari ad almeno il 25% (venticinque per cento) del valore di realizzazione dell’opera.
L’Amministrazione Appaltante, in qualità di Utilizzatore dell’opera, provvederà, con oneri a proprio carico, alle coperture assicurative per responsabilità civile (RCT), incendio ed all risk a decorrere dalla ultimazione dei lavori/collaudo e per tutta la durata del contratto di leasing, comunque fino all’esercizio dell’opzione finale di riscatto.
L’Amministrazione Appaltante avrà cura di includere, tra gli assicurati, anche la società di leasing aggiudicataria quale proprietario del bene.
28. Custodia dell’Opera, Manutenzione, Utenze, Modifiche e Migliorie.
1. L’Amministrazione Appaltante s’impegna a custodire l’opera con la diligenza del buon padre di famiglia. Essa, inoltre, dovrà provvedere, a proprie cure e spese, a tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione all’adeguamento degli Immobili alle normative di volta in volta vigenti, esonerando l’Aggiudicatario da ogni responsabilità al riguardo.
2. Le spese di utenza, acqua, luce, fognatura, ecc., saranno in ogni caso a completo carico dell’Amministrazione Appaltante, che sarà autorizzata a fare intestare a proprio nome, o a nome di eventuali terzi utilizzatori finali dell’opera, tutti i contratti di fornitura e di utenza relativi all’Immobile, dandone contestuale comunicazione scritta all’Aggiudicatario e, di conseguenza, a chiedere, a propria cura, onere e spese, i relativi allacciamenti.
3. Faranno infine carico alla’Amministrazione Appaltante ogni spesa ed onere contributivo attinente all’uso dell’Immobili.
4. L’Amministrazione Appaltante ha il diritto di eseguire innovazioni o trasformazioni degli Immobili, anche su richiesta delle Autorità Competenti, necessari o opportuni per lo svolgimento della propria attività, senza il preventivo consenso del Finanziatore, purché tali modifiche non alterino la struttura portante del fabbricato. Ciascuna modifica dovrà essere eseguita regolarmente nel pieno rispetto delle disposizioni legislative in materia e dopo aver ottenuto le prescritte autorizzazioni, le relative spese saranno interamente a carico dell’Amministrazione Appaltante e l’Aggiudicatario non sarà tenuto a corrispondere alcun compenso o indennità.
Tutte le eventuali migliorie ed addizioni apportate dall’Amministrazione Appaltante saranno acquisite dall’Aggiudicatario senza alcuna corresponsione di indennizzi anche se vi sia stato consenso dello stesso.
29. Risoluzione del contratto di leasing per impossibilità di esecuzione dei lavori
1. Qualora l’esecuzione dei lavori necessari per la costruzione dell’Immobile da concedere in leasing divenga impossibile per cause sopravvenute, il contratto si scioglierà ai sensi dell’art. 1463 c.c.
2. Il Contratto si risolverà, altresì, automaticamente anche nelle ipotesi in cui la gara venga annullata o dichiarata nulla o, comunque, revocata.
3. In tutte le ipotesi di risoluzione del Contratto l’Aggiudicatario perderà il diritto di superficie sull’area nonché il diritto di proprietà sui Lavori realizzati e, per l’effetto, non potrà vantare alcun diritto sugli stessi.
3.1 Qualora la risoluzione del Contratto si verifichi prima della presa in consegna, da parte dell’Amministrazione Appaltante, dell’Immobile completo dei lavori realizzati (e, pertanto, prima che sia cominciato a decorre il Contratto), l’Aggiudicatario avrà diritto al pagamento dei lavori eseguiti e degli oneri di prefinanziamento calcolati per il periodo intercorrente tra la data dei vari pagamenti effettuati a qualsivoglia titolo e la data del rimborso da parte della Stazione Appaltante;
3.2 Qualora, invece, la risoluzione del Contratto si verifichi dopo la presa in consegna da parte dell’Amministrazione Appaltante dell’Immobile completo dei lavori realizzati (e, pertanto, durante la decorrenza del contratto di locazione finanziaria) il Finanziatore avrà diritto al pagamento di tutti i canoni residui, a quel momento ancora da rimborsare, attualizzati al tasso Euribor 3ML/360, rilevato dal quotidiano “Il sole 24 ore” alla data di presentazione dell’offerta.
Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla risoluzione. E’, tuttavia, in facoltà dell’Amministrazione Appaltante pagare in modo dilazionato il predetto importo, secondo il medesimo piano di pagamento proposto dall’Aggiudicatario in sede di offerta
30. Risoluzione per inadempimento dell’Aggiudicatario.
1 L’Aggiudicatario si impegna ad eseguire i lavori necessari per l’esecuzione dell’Immobile a regola d’arte, secondo il progetto esecutivo posto a base di gara, senza alcuna discrezionalità e possibilità di apportare alle opere modifiche e variazioni non concordate con l’Amministrazione Appaltante e nel termine tassativo di cui all’articolo 17 del presente capitolato, salvo quanto previsto all’articolo 18.
2 In caso di inadempimento ad uno dei predetti obblighi, l’Amministrazione Appaltante avrà diritto di ottenere la risoluzione del contratto di leasing. In tal caso si applicheranno le medesime disposizioni di cui al precedente articolo 29.
3 Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall’Amministrazione Appaltante.
31. Recesso.
1. L’Aggiudicatario non potrà recedere anticipatamente dal contratto.
L’Aggiudicatario, tuttavia, consente all’Amministrazione Appaltante di recedere dal contratto (a partire dalla data successiva alla presa in consegna, da parte dell’Amministrazione Appaltante, dell’opera completa dei lavori realizzati) previo pagamento dei canoni residui attualizzati alla data di recesso, al tasso Euribor 3ML, rilevato alla data alla data di presentazione dell’offerta.
2. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione, da parte dell’Aggiudicatario della comunicazione di recesso che l’Amministrazione Appaltante dovrà inviare allo stesso Aggiudicatario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Il ritardo nei pagamenti suddetti determinerà l'applicazione a carico della Stazione Appaltante degli interessi di mora calcolati come indicato all’art.4.
5. In tutti i casi di recesso il diritto di superficie sull’area si estingue contestualmente.
32. Spese, imposte e tasse
- Tutte le spese, imposte e tasse relative al contratto di acquisizione del diritto di superficie sono a carico dell’Aggiudicatario.
- Tutte le spese, imposte e tasse relative al contratto di leasing sono a carico dell’Aggiudicatario, ad esclusione dell’imposta di registro (L. 24/12/2007 n. 244 legge finanziaria 2008) che verrà anticipata dall’Aggiudicatario e riaddebitata all’Amministrazione Appaltante.
- Tutte le spese, imposte e tasse relative al contratto di trasferimento del diritto di proprietà dell’immobile al momento di esercizio del riscatto finale sono a carico dell’Amministrazione Appaltante.
L’Aggiudicatario non è tenuto a versare l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa al terreno acquisito in diritto di superficie.
Si conviene che ogni altra spesa, imposta e tassa, nonché qualsiasi onere o tributo, diretto o indiretto, non espressamente previsto dal presente capitolato, resterà a carico esclusivo dell’Amministrazione Appaltante.
33. Clausola compromissoria
1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla esecuzione a regola d’arte dell’opera, alla sua conformità al progetto esecutivo, alla legittimità delle sospensioni, alla durata dei lavori, alle quantificazioni dei costi aggiuntivi conseguenti a modifiche, varianti o ad interventi tramite il Verificatore delle opere della Amministrazione Appaltante, alla riduzione del valore dell’opera per irregolarità, vizi o difetti, dovrà essere devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto di tre arbitri nominati uno da ciascuna parte e il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo dalle Parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.
2. La sede del Collegio Arbitrale dovrà essere la città di Milano e il solo Aggiudicatario dovrà comunicare preventivamente a mezzo di lettera A.R. all’Amministrazione Appaltante la volontà di procedere in sede arbitrale per consentire ad essa l’esercizio,
entro giorni 15 dalla ricezione della comunicazione, del potere di scelta sancito al comma 4 del presente articolo.
3. L’avvio della procedura arbitrale dovrà avvenire, ad iniziativa della parte che ne ha interesse, entro trenta giorni dalla emissione del Certificato di Xxxxxxxx, fermo restando l’obbligo dell’Aggiudicatario di consegnare l’opera.
4. E’ in facoltà della sola Amministrazione Appaltante la scelta fra la procedura arbitrale o il procedimento avanti l’Autorità ordinaria civile.