ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE TRA
L’Università degli Studi di Genova, (di seguito anche “l'Univer- sità”), codice fiscale e partita IVA 00754150100, con sede legale in Ge- nova, via Balbi n.5 - CAP 16126, pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx rappre- sentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula del presente ac- cordo con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23.09.2020
E
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta (di seguito denominato anche “IZSPLV”), P. IVA 05160100011, con sede legale in Torino, via Bologna n.148 - CAP 10154, pec: xxxxx@xxxxxxxxx.xx agli effetti del presente atto rappresen- tato dal Direttore Generale f.f. Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx nato a Torino il 27/07/1954
qui di seguito denominate separatamente anche “la Parte” e congiun- tamente anche “le Parti”
PREMESSO CHE
a) l’Università degli Studi di Genova, ai sensi dello Statuto in vigore dal 04.07.2017, è una pubblica istituzione che, in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione della Repubblica Italiana, svolge la propria attività nel rispetto dell’autonomia scientifica e didattica dei docenti, della libertà e della dignità di quanti operano al suo interno;
b) ai sensi dell’art. 12, comma 10, del su citato Statuto, il Rettore sot-
toscrive atti, convenzioni e contratti, ad eccezione di quelli di compe- tenza delle singole strutture ovvero attribuiti al direttore generale o ai dirigenti secondo quanto stabilito dal regolamento per l’amministra- zione, la finanza e la contabilità e dagli altri regolamenti;
c) l’IZSPLV è ente sanitario di diritto pubblico, costituisce struttura di eccellenza per l’intero sistema sanitario nazionale e possiede una con- solidata esperienza di ricerca che garantisce l’affidabilità scientifica delle proprie strutture;
d) rientrano tra i compiti istituzionali dell’IZSPLV, tra l’altro, l’effet- tuazione di ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle cono- scenze nell’igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche me- diante convenzioni con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta della Stato, delle Regioni e di enti pubblici o privati;
e) l’art. 15 della Legge n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
f) le Parti concordano di avviare una collaborazione scientifica e di ri- cerca che sarà svolta secondo criteri di efficienza, efficacia ed econo- micità dell’azione amministrativa e che risponde ad un interesse co- mune, finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione di attività nei rispettivi campi di azione.
TUTTO CIO’ PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 - PREMESSE
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
accordo.
ART. 2 - OGGETTO
1. Le Parti s’impegnano alla collaborazione reciproca per la realizza- zione congiunta e coordinata di iniziative, attività scientifiche e pro- grammi anche attraverso l’attivazione di progetti di ricerca, l’organiz- zazione di corsi di formazione, la promozione e l’attivazione di altre iniziative di interesse comune.
2. A tal scopo, le Parti s’impegnano fin d’ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni pre- visti dal presente accordo.
ART. 3 - CONVENZIONI ATTUATIVE
1. La collaborazione tra Università e IZSPLV è finalizzata al persegui- mento dei fini istituzionali delle Parti e potrà essere attuata anche tra- mite la stipula di successive convenzioni attuative tra le Parti e/o le rispettive strutture interessate nel rispetto del presente accordo quadro e della normativa vigente.
2. Le convenzioni attuative disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finan- ziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collabora- zione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.
Art. 4 - COMITATO DI COORDINAMENTO
1. Per l’attuazione delle attività di cui all’art. 2, le Parti costituiscono un Comitato di Coordinamento composto da n. 4 componenti designati
dall’Università e da n. 4 componenti designati da IZSPLV al quale è conferito il compito di valutare, promuovere, organizzare e monitorare le iniziative di comune interesse.
2. Per l’Università i componenti del Comitato di coordinamento sono:
– Xxxx. Xxxxx XXXXXXXX, Direttore del Dipartimento di Scienze della terra, dell’ambiente e della vita, Ordinario di Botanica ambientale e applicata
– Prof.ssa Xxxxx Xxxxx XXXXXXXX, Associato di Igiene generale e applicata
– Xxxx. Xxxxxxxxxx XXXXXXXX, Associato di Zoologia
– Prof.ssa Xxxxx XXXXX, Associato di Botanica ambientale e appli- cata
3. Per l’ IZSPLV i componenti del Comitato di coordinamento sono:
– Xxxx. Xxxxxx XXXXXXX, Direttore f.f.
– Xxxx. Xxxxx XXXXXXXX, Dirigente Veterinario - Resp. S.C. f.f.
– Dott.ssa Xxxxxxxxxx XXXXXXXX, Dirigente Veterinario
– Dott.ssa Xxxxxxx XXXXXX, Dirigente Veterinario
ART. 5 - DURATA
1. Il presente Accordo ha durata quinquennale a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell’Organo com- petente.
2. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.
3. Al termine del presente Accordo le Parti redigono congiuntamente
una relazione valutativa sull’attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire, nonché un breve resoconto degli eventuali costi e/o proventi derivanti dalle convenzioni attuative stipulate.
ART. 6 – ONERI ECONOMICI
1. Il presente Accordo non comporta oneri economici a carico delle Parti. Gli eventuali oneri economici, da intendersi quali mero ristoro delle spese sostenute dalle Parti per le attività oggetto del presente ac- cordo, saranno determinati nelle singole convenzioni attuative di cui all’art. 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di cia- scuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
ART. 7 - COPERTURE ASSICURATIVE
1. L’Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo presso i locali dell’IZSPLV sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. L’IZSPLV garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipen- denti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali dell’Università.
3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.
ART. 8 – SICUREZZA
1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. 9.4.2008, n. 81 e s.m.i. e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 05/08/1998, si stabilisce che il datore di lavoro dell’IZSPLV assume tutti gli oneri relativi all’applica- zione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei laureati ospitati presso l’IZSPLV.
2. Allo stesso modo e reciprocamente il datore di lavoro dell’Univer- sità assume i medesimi oneri nei confronti del personale dell’IZSPLV ospitato nei locali dell’Ateneo.
0.Xx datore di lavoro di ciascuna Parte si impegna a comunicare all’altra Parte gli elenchi
dei soggetti che svolgono attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria.
4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regola- mento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all’art. 10 comma 1 per le at- tività svolte in comune nell'ambito del presente accordo, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere
formalizzati prima dell’inizio delle attività previste negli accordi stessi.
ART. 9 – RECESSO
1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Ac- cordo ovvero di scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccoman- data A.R. ovvero mediante P.E.C.
2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l’avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d’ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso e le singole convenzioni attuative già stipulate alla data di estinzione dell’Accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse.
ART. 10 - CESSIONE DELL’ACCORDO
1. È fatto divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, il pre- sente Accordo nonché i diritti e gli obblighi che ne derivano, senza previo consenso scritto dell’altra Parte, previa delibera dell’Organo competente.
ART. 11 - DIVIETO UTILIZZO DEL LOGO
1. Nessuna Parte può utilizzare il nome o il logo dell’altra Parte o il nome dei suoi dipendenti/collaboratori in ogni pubblicità, nuova release, pubblicazione o pubblicità senza l'espressa autorizzazione scritta dell’altra Parte.
2. Le Parti riconoscono e concordano che tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi al logo rimarranno di proprietà esclusiva della Parte proprietaria.
3. L'utilizzo del logo di una Parte non trasferisce alla Parte utilizza- trice nessun diritto o titolo connesso allo stesso.
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RI- SERVATEZZA
1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Accordo e alle con- venzioni attuative di cui all’art. 3, in conformità alle misure e agli ob- blighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.
2. Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventual- mente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell’Ac- cordo.
ART. 13 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE
1. Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che tutti i soggetti dell’Università e dell’IZSPLV coinvolti nei progetti scientifici collaborativi oggetto del presente Accordo di- chiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l’esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte,
partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risul- tanti da tali attività.
2. Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l’oppor- tunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risul- tati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi re- stando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.
3. In ogni caso, salvo contraria pattuizione delle convenzioni attuative di cui all’articolo 3, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto dei progetti scientifici collaborativi, sarà ricono- sciuta sulla base dell’apporto di ciascuna Parte. Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa sarà oggetto di specifica pattuizione all’interno delle convenzioni at- tuative.
Art. 14 - INCOMPATIBILITA’
1. Le Parti dichiarano, riguardo al personale e agli esperti coinvolti nelle attività oggetto del presente Accordo, di osservare quanto prescritto nella vigente normativa e nelle rispettive regolamentazioni anche ri- spetto alle situazioni di incompatibilità. Ove queste ultime dovessero verificarsi opereranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
ART. 15 - MODIFICHE E COMUNICAZIONI
1. Il presente Accordo potrà essere modificato e derogato solamente per accordo scritto tra le Parti, previa delibera dell’Organo compe- tente. Tutte le modifiche, deroghe, integrazioni e tutte le ulteriori notifiche o comunicazioni relative al presente accordo dovranno es-
sere effettuate mediante posta raccomandata con avviso di ricevi- mento ai recapiti sopra indicati (o a diverso recapito successiva- mente indicato per iscritto) ovvero esclusivamente mediante posta elettronica certificata, laddove l’utilizzo di tale strumento sia obbli- gatorio per legge.
ART. 16 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in con- formità alla legge italiana. Tutte le controversie che dovessero insor- xxxx tra le Parti relative all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministra- tivo.
ART. 17 – REGISTRAZIONE
1. Il presente Xxxx, stipulato nella forma della scrittura privata, è sog- getto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.
2. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell’Università giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L’Università con nota scritta chie- derà a IZSPLV il rimborso della quota di spettanza.
3. Il presente atto si compone di n. 11 pagine ed è soggetto a registra- zione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
ART. 18 - NORME DI RINVIO
1. Per quanto non previsto nel presente accordo, le Parti concorde- mente rinviano alle norme del Codice Civile in materia, in quanto com- patibili.
ART. 19 – NEGOZIAZIONE
1. Il presente Accordo è stato liberamente negoziato tra le Parti e ri- specchia la loro volontà, chiaramente e correttamente riportata nel te- sto contrattuale.
Il presente atto è sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis) della Legge n. 241/90.
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA
Il Direttore Generale f.f. Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI GENOVA
Il Magnifico Rettore Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx