SCHEMA DI
SCHEMA DI
CONVENZIONE CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UNA "CASA DELL’ACQUA" PER L’EROGAZIONE DI ACQUA REFRIGERATA MICROFILTRATA NATURALE E GASSATA ALLA SPINA DA POSIZIONARSI IN PIAZZA TERRONE.
L’anno duemilaventi, addì del mese di , in Giungano, presso la Sede Municipale,
TRA
COMUNE DI GIUNGANO (di seguito COMUNE) con sede in Giungano, Piazza V. Veneto,9 P.IVA 00608510657, nella persona del , domiciliato per la carica presso la sede del COMUNE, munito dei necessari poteri come lo stesso dichiara,
la Ditta (di seguito Concessionario) , con sede in
_, via , C.F. e X.XXX _ , nella personadel Titolare/Legale
Rappresentante, sig.
, domiciliato per la carica presso la sede di _ , munito dei necessari poteri come lo stesso dichiara,
E
ciascuna disgiuntamente “parte” e tutte congiuntamente “parti”, PREMESSO CHE
- il COMUNE intende attivare un punto di distribuzione di acqua refrigerata
naturale e gassata, denominato “Casa dell’Acqua”, al fine di offrire ai cittadini la possibilità di acquistare acqua di qualità, ad un prezzo significativamente inferiore al mercato, e contestualmente ridurre i volumi di plastica da raccogliere e smaltire;
- con deliberazione n. 04/2020 la Giunta Comunale ha deliberato l’atto di indirizzo per la concessione al futuro Concessionario dell’area comunale ubicata in Piazza Terrone.
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 – Oggetto della Convenzione
La presente convenzione ha per oggetto la concessione di area comunale ubicata in p.zza Terrone come meglio evidenziata nell'allegata planimetria, per l’installazione, gestione e manutenzione di una struttura amovibile denominata “Casa dell’Acqua” con doppio erogatore per la vendita direttamente al consumatore finale di acqua potabile microfiltrata naturale e gassata, prelevata dall’acquedotto comunale.
Art. 3 – Modalità di erogazione dell’acqua
La “Casa dell’Acqua” erogherà acqua di rete refrigerata, naturale e gasata, al prezzo di
centesimi al litro, per tre anni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione; dopo detto termine, la Giunta Comunale, valuterà l’eventuale richiesta avanzata da Concessionario per l’aumento del costo sulla base di documentati incrementi dei costi di gestione, fermo restando che tale aumento non potrà essere superiore al 75% dell’incremento ISTAT.
L’apparecchiatura dovrà rimanere in funzione 365 giorni all’anno, provvedendo alla relativa erogazione con durata minima giornaliera dalle ore 07,00 alle ore 23,00.
Il servizio potrà essere sospeso solo in caso di manutenzione straordinaria, previa comunicazione da inoltrare con congruo anticipo, all’Amministrazione Comunale.
I cittadini potranno riempire bottiglie e contenitori propri selezionando l’erogazione di 1 (un) litro per volta. L’importo relativo al prelievo sarà scalato da chiavette/schede prepagate, che saranno acquistabili dai cittadini presso esercizi convenzionati con il Concessionario o presso gli Uffici comunali nelle giornate di apertura e con personale messo a disposizione dallo stesso Concessionario.
Art. 4 – Obblighi del Concessionario.
Il Concessionario si farà carico, direttamente o tramite società terze convenzionate con la stessa, di:
- installare a proprie spese, comprensive di trasporto e collaudo, una “Casa dell’Acqua” idonea alla distribuzione di acqua microfiltrata refrigerata, naturale e gassata, conforme alle caratteristiche riportate nella proposta presentata in sede di gara.
- fornire n. 2 impianti separati con capacità di erogazione non inferiore a 250 Lt/ora, (certificati a norma UNI – EN ISO 22000/2005) alimentare l’apparecchiatura di anidride carbonica alimentare, fornire filtri a carbone attivo per la microfiltrazione, fornire lampade UV o apparecchiature idonee per la debatterizzazione, fornire liquido sanificante, gestire e manutentare la “Casa dell’Acqua” a propria cura e spese per l’intera durata della convenzione. La struttura dovrà essere dotata di coibentazione anti gelo, non avere sporgenze, appigli e particolari potenzialmente pericolosi verso l’utenza, essere illuminata esternamente mediante lampade attivate da apposito crepuscolare, essere accessibile in modo diretto alle persone non deambulanti;
- all’allaccio della “Casa dell’Acqua” alla rete elettrica, e sostenendo il costo dell’energia elettrica assorbita
dall’impianto per l’intera durata della concessione;
- all’allaccio della “Casa dell’Acqua” alla rete idrica e fognaria, e sostenendone i costi per l’intera durata della concessione;
- pulire e garantire il decoro della “Casa dell’Acqua”;
- presentare piano di autocontrollo e relativo manuale secondo i principi HACCP allo scopo di garantire la sicurezza igienica dell’alimento acqua;
- stipulare apposita assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi con le modalità previste nell’Avviso pubblico;
- occuparsi, come indicato nell’art. 3, della vendita e distribuzione al pubblico, delle chiavette/schede prepagate necessarie per l’acquisto di acqua
microfiltrata anche attraverso uno o più esercizi convenzionati, presso i quali dovranno essere installati idonei dispositivi di ricarica delle chiavette/schede;
- provvedere, per n. _ giornate annue, all’erogazione gratuita dell’acqua potabile microfiltrata naturale e gasata refrigerata;
- il prezzo iniziale della chiavetta/xxxxxx non potrà superare il costo di €. 10,00 cadauna.
Tutti i materiali e gli apparecchi utilizzati dovranno essere rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle Direttive Europee e Leggi Italiane ed in particolare:
- 2004/108/CE “Direttiva di compatibilità elettromagnetica”;
- 2006/95/CE “Direttiva bassa tensione”;
- DM 174/04 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano;
- DM 21 marzo 1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale” in riferimento ai materiali utilizzati in contatto con anidride carbonica alimentare;
- DM 7 febbraio 2012 “Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell’acqua destinata al consumo umano”.
- Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 relativa alla specifica attività di progettazione, produzione e installazione di erogatori pubblici di acqua affinata e/o addizionata di gas ad uso alimentare;
- Certificazione UNI EN ISO 22000:2005 relativa alla specifica attività di progettazione, produzione e installazione di erogatori pubblici di acqua affinata e/o addizionata di gas ad uso alimentare.
Il Concessionario dovrà produrre, prima della messa in funzione dell’impianto, apposita dichiarazione sulla rispondenza della “Casa dell’Acqua” alle normative succitate.
Dovrà inoltre prevedere visite periodiche programmate per la manutenzione ordinaria (verifica dei filtri e loro sostituzione, verifica funzionamento parti elettriche e meccaniche ecc.) ed intervenire entro 24 ore dalla segnalazione trasmessa via telefax/e-mail da parte del COMUNE in caso di malfunzionamento.
Art. 5 – Impegni del COMUNE
Al fine di collaborare al successo dell’iniziativa, il COMUNE concorrerà, con i seguenti oneri a proprio carico:
- alla concessione mediante il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico annuale dell’area (di mq. ) di appoggio, necessaria all’installazione della “Casa dell’Acqua”, secondo quanto indicato nella planimetria allegata all’Avviso pubblico;
- alla pulizia e al decoro dell’area circostante la “Casa dell’Acqua”.
Resta fermo l’obbligo per il Concessionario di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie all’utilizzo della “Casa dell’Acqua”.
Il COMUNE potrà inoltre pubblicizzare l’iniziativa tramite i propri strumenti di comunicazione (bacheche, sito internet, cartellonistica ecc.) nei confronti:
- del pubblico, al fine di sostenere lo spirito ambientale dell’iniziativa e promuovere l’utilizzo della “Casa dell’Acqua”;
- delle attività commerciali del territorio, affinché aderiscano all’iniziativa divenendo punti vendita delle chiavette/schede prepagate per usufruire della “Casa dell’Acqua”.
Art. 6 – Proprietà e disponibilità dell’impianto e responsabilità
La “Casa dell’Acqua” è bene strumentale del Concessionario che comunque potrà avvalersi di società terze convenzionate per la manutenzione e gestione delle apparecchiature.
La concessione resta di responsabilità del Concessionario ed il COMUNE non sarà mai, né verso lui né verso altri, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera eseguita. Il Concessionario solleva il COMUNE per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero conseguirne direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione, a garanzia si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa verso terzi.
Art. 7 – Tempi e durata della convenzione
Il concessionario si impegna a rendere operativo il servizio di erogazione di acqua al pubblico, tramite l’installazione della “Casa dell’Acqua”, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.
La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà durata di 5 (cinque) anni dalla data di inizio dell’erogazione, da verificare tra le parti.
Al termine della convenzione, il Concessionario si impegnerà allo smantellamento della “Casa dell’Acqua” senza alcun onere di spesa a carico del COMUNE.
La presente convenzione verrà inoltre automaticamente a cessare nel caso in cui:
- siano realizzate opere difformi rispetto a quelle a corredo dell’offerta presentata dal Concessionario;
- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e conservazione;
- sia accertata da parte dell’ASL o di altri organi o Enti di controllo, gravi violazioni alle norme di igiene dell’alimentazione.
Tale ipotesi di decadenza avverrà, previa diffida, con provvedimento del Responsabile del Servizio competente.
Art. 8 – Clausola compromissoria
Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione, o qualora emergessero particolari condizioni tali da renderne eccessivamente gravoso l’adempimento per cause esterne non imputabili alle parti, le stesse si attiveranno al fine di ricomporre amichevolmente la questione.
Ove entro 30 giorni non si pervenisse ad una soluzione della controversia, la stessa sarà rimessa al giudizio di un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Benevento.
La decisione dell’Arbitro viene fin d’ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà.
Art. 9 – Registrazione del contratto
Il presente atto, prodotto in due originali ad unico effetto, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso. In tale eventualità le relative spese saranno a carico della parte inadempiente.
Letto, confermato e sottoscritto. Giungano,
li
IL CONCESSIONARIO IL COMUNE DI GIUNGANO