REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA ALMA MATER INSTITUTE ON HEALTHY PLANET
REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA ALMA MATER INSTITUTE ON HEALTHY PLANET
(ALMA HEALTHY PLANET)
(Emanato con Decreto Rettorale n. 459/2021 dell’1/04/2021 e ssmmii)
Testo coordinato meramente informativo privo di valenza normativa
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 (Definizione)
1. Il Centro Interdipartimentale Alma Mater Institute on Healthy Planet (Alma Healthy Planet) è una struttura dell’Ateneo, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto di Ateneo, derivante dalla trasformazione e ampliamento del Centro Interdipartimentale di Ricerche sul Cancro "Xxxxxxx Xxxxx" (CIRC).
2. Promuovono la trasformazione del Centro e ad esso partecipano i Dipartimenti di:
- Dipartimento di Architettura - DA;
- Dipartimento di Chimica "Xxxxxxx Xxxxxxxxx"- CHIM;
- Dipartimento di Chimica Industriale "Toso Montanari"- CHIMIND;
- Dipartimento di Farmacia e Biotecnologie - FaBiT;
- Dipartimento di Fisica e Astronomia "Xxxxxxx Xxxxx" – DIFA;
- Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria - DISI;
- Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali – DICAM;
- Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Xxxxxxxxx Xxxxxxx"- DEI;
- Dipartimento di Ingegneria Industriale - DIN;
- Dipartimento di Medicina Specialistica, Diagnostica e Sperimentale - DIMES;
- Dipartimento di Psicologia "Xxxxx Xxxxxxxxxx" - PSI;
- Dipartimento di Scienze Aziendali - DiSA;
-Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - BiGeA;
- Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie - DIBINEM;
- Dipartimento di Scienze Giuridiche – DSG;
- Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari - DISTAL;
- Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche - DIMEC;
- Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie - DIMEVET;
- Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita - QUVI;
- Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali - SPS;
- Dipartimento di Scienze Statistiche "Xxxxx Xxxxxxxxx" - STAT
- Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia - SDE.
3. Il Centro ha sede amministrativa presso il Xxxxxxxxxxx X. Xxxxxx - Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx 00, X xxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx, 00, 00000 – Xxxxxxx.
Articolo 2 (Finalità)
1. in virtù della trasformazione e ampliamento di cui all’art. 1, comma 1, del presente regolamento, il Centro svolge le seguenti finalità:
a) attività di ricerca interdisciplinare e connessa attività di pubblicazione scientifica e divulgazione dei risultati e trasferimento tecnologico sui temi connessi alle future ed emergenti sfide scientifiche, tecnologiche, industriali, ambientali, sociali ed economiche legate alla transizione verso un pianeta più verde, maggiormente sostenibile, che migliori la salute ma che rimanga altamente produttivo; in particolare sui seguenti argomenti di ricerca, raggruppabili in due pilastri tematici:
i) HEALTHY PLANET - BIOECONOMY CHALLENGES
• Healthy soil, land and rural regeneration, sustainable forestry
• Land and seas ecosystem services and food-water nexus
• Healthy seas and oceans, marine biodiversity, biotechnology and bioremediation, sustainable and circular fishery and aquaculture
• Healthy inland water, sustainable use of water in agriculture and livestock primary production
• Healthier and more productive biodiversity and ecosystems
• Greening the primary production by reducing chemical pesticides, fertilizers and antibiotics
• Healthy, sustainable and circular food systems
• Sustainable multi-products circular biorefineries
• Healthy and circular bio-cities.
• Standard-labelling-authentication of biomass production, transformation and their deriving products
• Communication, education, training and new skills for entrepreneurs and professionals; citizens, consumers and policy-makers engagement.
ii) HEALTHY PLANET - HEALTH CHALLENGES
• Healthy and circular bio-cities
• Healthy diets, lifestyle and exposome for prevention of non-communicable diseases,
• Healthy aging
• Urban diabetes
• Cancer
• One Health
• Tackling environmental hazards through Health policies
• Communication, education, training and new skills for entrepreneurs and professionals; citizens, consumers and policy-makers engagement.
b) funzioni di didattica e di alta formazione (Dottorato, Dottorato Internazionale, Master, Corsi di Alta formazione) con riferimento ai suddetti argomenti di ricerca;
c) funzioni connesse alla erogazione di servizi.
2. Per il perseguimento delle sue funzioni il Centro:
a) propone iniziative e progetti di ricerca e di terza missione;
b) promuove e partecipa a convenzioni con le strutture di Ateneo e altri enti pubblici o privati;
c) collabora alla didattica e alle attività di alta formazione professionalizzante;
d) eroga servizi agli studenti e ai ricercatori;
e) sviluppa attività di consulenza e ricerca per soggetti pubblici e privati.
Articolo 3 (Rapporti fra Centro e Dipartimenti partecipanti)
1. I Dipartimenti partecipanti possono affidare al Centro – laddove corrispondano alle specifiche competenze del Centro e in coerenza con lo Statuto e i Regolamenti d’Ateneo - attività proprie a carattere nazionale ed internazionale.
CAPO II - ORGANI E COMPETENZE
Articolo 4 (Organi)
1. Sono organi del Centro:
a) Direttore;
b) Consiglio;
c) Giunta;
d) Commissione Formazione e Public Engagement;
e) Commissione Rapporti con le Imprese.
Articolo 5 (Direttore)
1. Il Direttore:
a) è designato dal Consiglio, fra gli stessi componenti o fra i docenti e ricercatori dei Dipartimenti afferenti al Centro e in servizio nell’Ateneo, dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
b) nomina, tra gli afferenti del Centro, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
a) rappresenta il Centro;
b) presiede e convoca il Consiglio e la Giunta;
c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività;
d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
e) individua i fabbisogni e propone al Consiglio del Centro la distribuzione delle risorse;
f) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio e della Giunta, sottoponendoli rispettivamente agli stessi, per la ratifica, nella seduta successiva all'adozione;
g) è responsabile dell’attuazione di quanto deliberato dagli organi collegiali;
h) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
i) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro, tenendo conto dell’art. 10, comma 2, lett. e) dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni del regolamento di organizzazione.
3. L’incarico di Direttore del Centro non può essere ricoperto dal Direttore di uno dei Dipartimenti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) del presente Regolamento; l'incarico di Direttore del Centro è inoltre incompatibile con quello di Responsabile delle Unità Scientifiche di cui al successivo art. 11 comma 3, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l’appartenenza agli Organi di governo dell’Università di Bologna.
Articolo 6 (Consiglio)
1. Il Consiglio è composto:
a) dal Direttore che lo presiede;
b) dal Vicedirettore;
c) dai Direttori dei Dipartimenti partecipanti o un loro delegato, individuato fra i professori e i ricercatori afferenti al relativo Dipartimento;
d) dai Responsabili delle Unità Scientifiche di cui all’articolo 12 del presente regolamento.
2. Alle sedute del Consiglio partecipa, qualora presente, il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.
3. Il Consiglio:
a) designa il Direttore del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
b) designa i Responsabili delle Unità Scientifiche del Centro, a maggioranza assoluta dei propri componenti, tra i Docenti e Ricercatori dei Dipartimenti afferenti al Centro con comprovata competenza di ricerca coerentemente ai temi delle rispettive Unità Scientifiche;
c) designa i Direttori di Dipartimento quali componenti della Giunta, a maggioranza assoluta dei propri componenti;
d) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità del Centro e la piena attuazione della programmazione dell'attività del medesimo;
e) trasmette ai Dipartimenti partecipanti la programmazione delle attività del Centro in coerenza con la programmazione generale e strategica di Ateneo;
f) verifica annualmente, in occasione dell’approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità del Centro definiti dal Consiglio di Amministrazione;
g) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 1 dell’art. 25 dello Statuto di Ateneo;
h) individua, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le attività di ricerca ai Dipartimenti partecipanti. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti partecipanti;
i) approva lo svolgimento di iniziative di didattica, formazione e ricerca;
j) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
k) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
l) approva l’autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
m)esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;
n) propone al Consiglio di Amministrazione la costituzione di Unità scientifiche, in aggiunta a quanto previsto all’art. 11 del presente regolamento, per la migliore realizzazione delle attività;
o) delibera sulle richieste di adesione al Centro e alle Unità Scientifiche;
p) valutata la necessità, indica con delibera espressa, secondo le regole generali per la validità delle sedute, la composizione di commissioni che svolgono funzioni meramente istruttorie nelle attività di competenza del Consiglio e della Giunta.
Il Consiglio di Centro presidia le risorse finanziarie da esso assegnate alle varie Unità Scientifiche con riferimento ai finanziamenti pervenuti, in coerenza con gli obiettivi e con i temi di ricerca individuati all’ art. 2 comma 1 del presente regolamento.
Articolo 7 (Giunta)
1. La Giunta è composta:
a) dal Direttore che la presiede;
b) dal Vicedirettore;
c) dai Responsabili delle Unità Scientifiche di cui all’articolo 12 del presente regolamento;
d) tenuto conto delle finalità di ricerca del centro di cui all’articolo 2 del presente regolamento, da otto tra i Direttori di Dipartimento partecipanti, così distribuiti nelle Aree del Senato dell’Ateneo: 2 per l’Area Scientifica; 2 per l’Area Tecnologica; 2 per l’Area Medica; 1 per l’Area Sociale; 1 per l’Area Umanistica.
2. Alle sedute della Giunta partecipa, qualora presente, il Responsabile amministrativo-gestionale (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.
3. La Giunta:
a) collabora con il Direttore nelle funzioni di cui all’art. 5 comma 2 del presente regolamento;
b) approva gli atti esecutivi necessari all’applicazione dei criteri generali sull’utilizzazione delle risorse di cui all’art. 6, comma 3, lettera d) del presente regolamento;
c) esamina proposte e iniziative di ricerca e di didattica e le sottopone al Consiglio per l’approvazione;
d) esercita le funzioni eventualmente delegate dal Consiglio.
CAPO III – ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E RISORSE
Articolo 10 (Adesione dei Dipartimenti dell’Università di Bologna)
1. Aderiscono al Centro, in prima istanza, i Dipartimenti dell’Università di Bologna proponenti la trasformazione del Centro di cui all’art. 1, comma 2, del presente regolamento. Successivamente possono aderire altri Dipartimenti dell’Ateneo.
2. L’adesione di un Dipartimento. è approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio del Centro.
3. la delibera del Dipartimento che chiede di aderire al Centro indica le risorse finanziarie e/o risorse strumentali e/o spazi messi a disposizione per il raggiungimento delle finalità del Centro.
Articolo 12 (Unità Scientifiche)
1. Al fine di meglio coordinare le attività scientifiche rientranti nelle finalità di cui all’art. 2 del presente Regolamento, il Centro si articola in due Unità Scientifiche:
a) Healthy planet - Bioeconomy Challenges;
b) Healthy Planet - Health Challenges “Xxxxxxx Xxxxx”. In essa confluiscono le attività svolte dal Centro Interdipartimentale di Ricerche sul Cancro "Xxxxxxx Xxxxx" (CIRC) alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ogni Unità Scientifica è presieduta da un Responsabile con funzioni di coordinamento scientifico delle attività imputabili alla unità.
3. Il Responsabile dell’Unità Scientifica è designato dal Consiglio del Centro e dura in carica tre anni. L’incarico di Responsabile dell’Unità Scientifica è incompatibile con quello di Direttore del Centro, con la direzione di altre Strutture di Ateneo e con l’appartenenza agli Organi di governo dell’Università di Bologna.
Articolo 13 (Autonomia e gestione)
1. Il livello di autonomia amministrativa e gestionale del Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo.
2. Il modello gestionale applicato al Centro è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Ateneo.
Articolo 14 (Risorse)
1. Il budget del Centro è costituito da:
a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici, di ricerca e/o di servizi;
b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività del Centro;
c) contributi pubblici e privati per la realizzazione in forma integrata delle attività del Centro; d) erogazioni liberali;
e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell’Ateneo;
f) eventuali risorse straordinarie dell’Ateneo.
CAPO IV — DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 15 (Entrata in vigore e disposizioni finali)
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il Direttore e i componenti degli organi collegiali del Centro Interdipartimentale di Ricerche sul Cancro "Xxxxxxx Xxxxx" (CIRC) in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono; le funzioni di Direttore del Centro sono assunte dal Professore decano del Consiglio del Centro fino all’entrata in carica del nuovo Direttore.
3. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio del Centro è composto dai Direttori dei Dipartimenti proponenti la trasformazione del Centro. La prima seduta del Consiglio del Centro, per la designazione del Direttore e dei Responsabili di Unità Scientifiche, è convocata dal decano del Consiglio.
4. Il Consiglio del Centro può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una disciplina di dettaglio per l’attuazione di specifiche previsioni del presente Regolamento.
5. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali, statutari e regolamentari, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.
6. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il “Regolamento Centro Interdipartimentale di Ricerche sul Cancro "Xxxxxxx Xxxxx" (CIRC)” emanato con Decreto Rettorale Rep. 956 del 2013 e s.m.i.