CONTRATTO DI CONSULENZA Tra
Settore III
Area Edilizia Scolastica ed Istituzionale, Patrimonio ed Espropri
CONTRATTO DI CONSULENZA
Tra
L’Università Politecnica delle Marche – Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali Ambientali rappresentato dal suo Direttore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx domiciliato presso la sede legale dell’Università sita in Xxxxxx Xxxx, 00 xx Xxxxxx autorizzato alla stipula del presente atto in forza di delibera del Consiglio n. del
(in seguito il “Contraente”)
E
Provincia di Ancona con sede legale in Ancona rappresentata dal legale rappresentante pro-tempore domiciliato/a per la presente carica presso la sede dell’ente (in seguito il “Committente”)
con la presente scrittura privata redatta in duplice copia si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 – Definizioni
1. Ai fini del presente contratto le seguenti espressioni hanno il significato qui di seguito loro attribuito:
a) “Background”: indica tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti da una parte prima dell’avvio dell’attività oggetto del presente contratto
b) “Sideground”: indica tutte conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una parte durante il periodo di efficacia del presente contratto ma non in esecuzione dello stesso.
c) “Diritti di Proprietà Industriale”: indica la disciplina dettata dal d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 ovvero il Codice di Proprietà Industriale (C.P.I.) e successive modificazioni con riguardo ai marchi e agli altri segni distintivi, anche di fatto, alle
indicazioni geografiche, le denominazioni di origine, le opere del disegno industriale, le invenzioni, i modelli di utilità, le topografie dei prodotti a semiconduttori, le informazioni aziendali riservate (know how), le nuove varietà vegetali
d) “Diritti di Proprietà Intellettuale”: indica la disciplina dettata dalla l. 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’Autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – e successive modificazioni con riguardo alle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, ivi inclusi i programmi per elaboratore, le banche dati e le opere del disegno industriale
e) “Risultato”: indica ogni bene, materiale o immateriale, nonché ogni conoscenza o informazione conseguita in esecuzione dell’attività di consulenza oggetto del presente contratto e in ragione di essa.
Art. 2 – Oggetto
1. Il Committente affida al Contraente, che accetta, la consulenza relativa a quanto descritto nell’allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente Contratto.
2. Il Committente si impegna a fornire al Contraente tutta l’assistenza necessaria per condurre la consulenza.
Art. 3 - Responsabile scientifico e referente aziendale
1. Il Contraente svolgerà tale attività di consulenza sotto la direzione del Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx per la parte estimativa, coadiuvato – per la parte strutturale e sismica – dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx del Dipartimento DICEA, agli stessi spetta la responsabilità della consulenza e dei rapporti con il Committente e la cui
- per il Committente: Provincia di Ancona, Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx x. 00/X – Ancona – 071/0000000, cell. 0000000000 x.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxx.xx - xxxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
- per il Contraente, Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Scienze Agrarie Alimentari e Ambientali: Xxxxxxxx Xxxxxx, via Brecce Bianche, telefono 000-000-0000, cell. 000-0000000, indirizzo di posta elettronica: x.xxxxxx@xxxxxx.xx, indirizzo di PEC: xxxxxxxxx.x0x@xxx.xxxxxx.xx.
Art. 4 – Durata e rinnovo
1. Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
2. Il presente contratto, potrà essere rinnovato, agli stessi patti e condizioni, alla scadenza tramite accordo espresso delle parti, anche mediante scambio di lettera fra le parti.
Art. 5 – Impegno economico
1. Il Committente, per le prestazioni di cui all’art. 2, riconosce al contraente un corrispettivo economico pari a € 13.000,00 oltre I.V.A. 22%.
2. L’importo viene corrisposto a seguito di richieste di pagamento, emesse dal Dipartimento nei seguenti termini:
- Prima rata per € 3.000,00 oltre I.V.A. alla firma del contratto;
- Saldo per € 10.000,00 oltre I.V.A. alla consegna degli elaborati e previa validazione dell’Ente committente.
3. Gli importi saranno corrisposti entro 30 (trenta) giorni a seguito di ricezione di regolare fattura elettronica.
Art. 6 –Diritti delle Parti sui Risultati
intellettuale e industriale. Ove ciò avvenga, l’Università Politecnica delle Marche, in qualità di titolare dei diritti di Proprietà Industriale sui Risultati e dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui programmi per elaboratore e sulle opere del disegno industriale conseguiti in esecuzione del presente contratto, potrà avviare con il Committente, secondo buona fede, trattative volte alla conclusione di accordi relativi all’utilizzazione di quanto conseguito.
Art. 7 – Diritti di accesso alle conoscenze
1. Ciascuna parte è titolare dei Diritti di Proprietà Intellettuale e Industriale relativi al proprio Background e al proprio Sideground.
2. Resta inteso tra le parti che niente di quanto previsto nel presente contratto implica in modo diretto o indiretto la cessione di alcun diritto in relazione al proprio Background e al proprio Sideground.
3. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, il diritto non esclusivo di utilizzazione dei rispettivi Background nell’ambito del rapporto oggetto del presente contratto e in ragione della sua esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente contratto, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.
4. Il Sideground di ciascuna Parte non potrà essere utilizzato dall’altra Parte senza espressa autorizzazione scritta del titolare.
Art. 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle parti
1. Il presente contratto non conferisce alle parti il diritto di utilizzare alcun segno distintivo dell’altra parte (incluse le abbreviazioni).
2. Sono fatti salvi i diversi specifici accordi tra le parti in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto comunque delle norme stabilite per l’utilizzo del logo dell’Università Politecnica delle Marche.
Art. 9 – Riservatezza
1. Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali scambiate in esecuzione del presente Contratto, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.
2. Le parti si impegnano pertanto per tutta la durata del presente Contratto e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
• non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte;
• non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto;
• ad impiegare ogni mezzo idoneo e a porre in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
• a non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall’esecuzione del presente contratto, o salvo consenso espresso della parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali;
• a restituire o distruggere immediatamente, al termine o alla risoluzione del presente contratto, ogni e qualsiasi file, atto, documento, elenco, nota, disegno, schema, lettera ed ogni altro materiale, comprese le loro eventuali copie o riproduzioni, contenenti una o più informazioni confidenziali, sempre che non vi sia un obbligo di legge che ne prescriva la conservazione.
3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente contratto e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente contratto.
4. Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
• quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
• le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente contratto, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla parte che li abbia comunicati, e a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
• le informazioni che una parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall’altra parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell’attività di consulenza;
• le informazioni che una parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
• le informazioni che una parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.
Art. 10 – Trattamento dei dati
1. Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti di dati personali derivanti dall’esecuzione del presente contratto nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e con modalità tali da tutelare la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati degli interessati.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (quali, ad esempio, dati anagrafici dei legali rappresentati o loro delegati e collaboratori e dei partecipanti alle attività in esecuzione del presente contratto) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali.
3. Le Informative complete ai sensi degli artt. 13 e 14 del DGPR sono disponibili e potranno essere consultate:
quanto all’Università, sul sito xxx.xxxxxx.xx/xxxxxxx quanto al Committente, sul sito: xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx
Con la sottoscrizione del presente contratto le parti si danno reciprocamente atto di aver preso visione e accettazione delle suddette informative.
4. Nel caso in cui per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto è previsto il trattamento di dati personali, le parti regoleranno i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso con atto successivo al presente accordo che andrà comunque formalizzato prima del trattamento.
4. Il Committente autorizza l’Università Politecnica delle Marche a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente contratto secondo quanto previsto dalle norme sulla trasparenza (d.lgs. 33/2013 ss.mm.i..).
Art. 11 – Recesso e risoluzione
1. Le parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra parte con raccomandata A/R o PEC, con preavviso di almeno sette giorni.
2. Il recesso non ha effetto che per l’avvenire e non incide sulla parte di contratto già eseguita.
3. In caso di recesso ai sensi del comma precedente, il Committente è obbligato nei confronti del Contraente per le spese sostenute e per quelle impegnate, relative al programma, fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso e comunque previa valutazione della documentazione da parte del Committente. Le spese sostenute e impegnate debbono essere provate mediante trasmissione della relativa documentazione dal Contraente al Committente.
4. Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il presente contratto si risolve di diritto nei seguenti casi:
a. Violazione degli obblighi di riservatezza;
b. Variazione unilaterale e non concordata delle attività di cui all’allegato tecnico;
c. Inadempimento o mancato pagamento del Committente.
d. inadempimento, incompletezza e/o mancata consegna degli elaborati da parte del Contraente.
La parte interessata deve comunicare con lettera raccomandata A/R, o PEC, l’intenzione di avvalersi della presente clausola.
5. In caso di risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola o, comunque, di risoluzione per inadempimento del Committente/Contraente, le parti sono tenute, oltre al rimborso delle spese sostenute e impegnate dalla controparte, al riconoscimento del maggior danno da quest’ultima patito.
Art. 12 - Clausola di legalità
1 Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito delle rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.
2 L'Università dichiara di aver preso visione ed accettare il modello organizzativo adottato dal committente in attuazione del d.lgs. n.231/2001 e l'eventuale Codice etico.
3 Il committente dichiara di aver preso visione ed accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento e nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione adottati dall'Università Politecnica delle Marche e consultabili nel sito web dell'Ateneo alla pagina Amministrazione trasparente.
Entrambe le parti dichiarano di rispettare e far rispettare le regole contenute nei documenti sopra indicati, in quanto applicabili, ai propri dipendenti o ai soggetti terzi di cui dovessero avvalersi nell'esecuzione del presente accordo/convenzione.
Art. 13 – Legge applicabile e controversie
1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Ogni controversia concernente l’interpretazione o l’esecuzione del presente contratto è definita amichevolmente tra le parti.
3. Ove non sia possibile raggiungere un accordo ai sensi del comma precedente, il foro competente in via esclusiva a dirimere qualunque controversia, inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto, è il Foro di Ancona.
Art. 14 – Registrazione e spese
1. Il presente contratto viene redatto in due originali, ognuno dei quali custodito da ciascuna parte.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a cura e a spese della parte richiedente. L’imposta di bollo è dovuta solo in caso d’uso, a cura e spese della parte richiedente, in quanto l’atto è stato stipulato mediante corrispondenza (DPR 26.10.1972, n. 642, art. 24 Tariffa, Allegato A, Parte II).
Ancona,
PER L’UNIVERSITA’ - DIPARTIMENTO
Il direttore
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
PER LA PROVINCIA DI ANCONA
Dott. Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Pur essendo le clausole del presente contratto frutto della contrattazione delle parti, le stesse dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di
PER L’UNIVERSITA’ - DIPARTIMENTO
Il direttore
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
PER LA PROVINCIA DI ANCONA
Dott. Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
La consulenza tecnica avrà per oggetto la valutazione del valore di mercato dell’ex Liceo Scientifico Savoia, via Vecchini angolo via Palestro, Ancona.
Preliminarmente alla valutazione estimativa, verrà effettuata la valutazione qualitativa delle strutture dell’edificio in oggetto, con individuazione delle principali vulnerabilità tipiche della sua tipologia strutturale e specifiche dell’edificio in esame, comprensiva dell’analisi dello stato di degrado e di ipotesi di interventi finalizzati al miglioramento e/o adeguamento sismico.
Il committente si impegna a garantire l'accesso in sicurezza all'edificio oggetto di valutazione. Si impegna inoltre a fornire la documentazione disponibile.
La consulenza tecnica sarà svolta, per conto del Contraente, dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx per la parte estimativa, coadiuvato – per la parte strutturale e sismica – dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx del Dipartimento DICEA.