Contract
1. Applicabilità delle presenti condizioni generali
1.1 – Le presenti condizioni generali (di seguito le “Condizioni generali”), se non espressamente derogate per iscritto da GFC S.r.l. (di seguito “GFC”), costituiscono parte integrante di tutti i contratti per la fornitura, da parte di GFC, ad imprese committenti (di seguito “Committente/i”), in Italia e/o all’estero, di lavorazioni, assemblaggi e prodotti nel settore delle schede elettroniche secondo le specifiche tecniche fornite da esse Committenti sotto forma di progetti esecutivi, prototipi, Know-how, ecc.. Tutte le offerte, le conferme d’ordine, le consegne e le fatture di GFC s’intendono effettuate in base alle presenti Condizioni generali, salvo deroga scritta di GFC stessa.
1.2 – Le presenti Condizioni generali si intendono accettate dal Committente, anche se difformi da eventuali condizioni generali o particolari di acquisto predisposte dal Committente stesso. Queste ultime dovranno ritenersi prive di efficacia e non impegneranno in alcun modo GFC se non accettate espressamente per iscritto da GFC.
2. Formazione del contratto – Accettazione degli ordini
2.1 – Ciascun contratto di fornitura s’intenderà concluso nel momento in cui il Committente riceva, da parte di GFC, la conferma scritta dell’ordine emesso dal Committente stesso, ordine che GFC si riserva di accettare o rifiutare. In assenza di conferma scritta (a mezzo telefax o e-mail) dell’ordine da parte di GFC. Il contratto potrà intendersi, in ogni caso, perfezionato al momento in cui ha inizio l’esecuzione delle lavorazioni, in seguito all’esercizio, da parte di GFC, della facoltà di iniziare suddette lavorazioni alla ricezione degli ordinativi.
2.2 – Resta inteso che, in ogni caso, GFC non accetterà alcun ordine che non identifichi con esattezza i Prodotti ordinati e le relative quantità; ovvero nel caso in cui GFC non abbia previamente ricevuto dal Committente ed approvato per iscritto le specifiche tecniche, i disegni, i dati tecnici o gli eventuali campioni necessari/e a permetterne la produzione e la fornitura.
2.3 – Le eventuali offerte formulate da GFC al Committente resteranno valide esclusivamente per il periodo ivi indicato e, decorso tale periodo, decadranno senza necessità di revoca. In mancanza di diversa indicazione espressa, l’offerta si intenderà valida per 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione.
2.4 – Eventuali annullamenti dell’ordine da parte del Committente non avranno effetto se non preventivamente autorizzati, o successivamente accettati, per iscritto da GFC. In caso di mancata accettazione di un annullamento totale o parziale di ordini relativi a Prodotti da realizzarsi, da parte di GFC, su specifiche del Committente e/o in esclusiva per quest’ultimo (e/o cessazione della relativa fornitura continuativa), GFC addebiterà al Committente, a titolo di penale, un importo corrispondente all’ammontare complessivo dell’ordine e/o della porzione dell’ordine annullato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito da GFC in termini di approvvigionamento, manodopera e tempi di lavorazione e ulteriori costi sostenuti.
2.5 – In caso di cessazione del rapporto contrattuale, il Committente si impegna ad acquistare da GFC tutti i materiali (materie prime, semilavorati e prodotti finiti) approvvigionati e/o prodotti da GFC per garantire l’evasione di singoli ordini già emessi dal Committente e/o ragionevolmente attesi da GFC, nonché per fare fronte ad obblighi continuativi di fornitura.
2.6 – Nel caso in cui il Committente richieda a GFC modifiche o variazioni sui Prodotti oggetto di ordini già confermati e/o di contratti di fornitura continuativa in corso di esecuzione, tali modifiche o variazioni dovranno essere richieste a GFC con un congruo preavviso e saranno in ogni caso accettate da GFC unicamente qualora lo stato di avanzamento della produzione lo consenta ed il Committente abbia fornito a GFC le specifiche tecniche, i disegni, i dati tecnici o gli eventuali campioni necessari/e a permetterne la produzione e la fornitura. In ogni caso, qualora le modifiche o variazioni dei Prodotti comportino altresì una variazione dei costi e dei tempi di produzione, tali modifiche o variazioni daranno diritto a GFC ad un proporzionale adeguamento dei prezzi e dei termini eventualmente previsti per la consegna, ferma restando l’applicazione, ove del caso, del precedente articolo 2.5.
2.7 – Il Committente fornirà altresì a GFC tutte le informazioni rilevanti con riguardo alla collocazione e all’impiego dei Prodotti. In particolare, ma in via non limitativa, qualora i Prodotti debbano essere rivenduti dal Committente in un Paese estero (“Paese di destinazione”), il Committente dovrà informare GFC, per iscritto ed entro e non oltre la trasmissione dell’ordine, circa ogni specifica esigenza in relazione ai Prodotti ordinati quali, a titolo esemplificativo, autorizzazioni preventive, certificazioni, standard o caratteristiche che siano richieste da normative tecniche, ambientali, amministrative ovvero da ogni altra normativa applicabile nel Paese di destinazione e necessarie formalità doganali. Tutti i costi e le spese a cui GFC dovesse fare fronte nell’ottemperare alle predette normative applicabili, saranno riaddebitati in fattura a carico del solo Committente.
2.8 – Divieto e limiti della cessione contrattuale
E' vietata al Subfornitore la cessione dei presente contratto salvo che il Committente non manifesti il proprio consenso alla cessione. Qualora il Subfornitore intenda cedere il contratto, dovrà darne comunicazione al Committente per iscritto o attraverso le modalità di cui all'art.2.1 manifestando la propria intenzione rimettendosi al consenso del Committente stesso, previa sospensione delle eventuali trattative in corso. Entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui innanzi il Committente potrà, attraverso le medesime modalità, prestare il proprio consenso. In mancanza e decorso tale termine il consenso si intende negato ed il Subfornitore dovrà astenersi definitivamente dalla prosecuzione delle trattative eventualmente intraprese. La fornitura oggetto del presente contratto potrà comunque essere affidata in subfornitura senza il consenso dei Committente fino alla concorrenza dei 50% del valore della stessa.
3. Prezzi dei Prodotti
3.1 – Ad ogni ordine d’acquisto si applicheranno i prezzi delle lavorazioni o dell’insieme “scheda elettronica/apparato elettronico indicati da GFC nella relativa offerta o, in mancanza, i prezzi indicati da GFC al Committente nella propria conferma d’ordine.
4. Termini e modalità di consegna
4.1 - I termini di consegna saranno precisati nei singoli ordinativi, con una tolleranza di 5 (cinque) giorni lavorativi e non potranno essere inferiori al termine di 20 (venti) giorni dall'arrivo delle merci in conto lavoro.
4.2 - La consegna delle lavorazioni verrà effettuata a mezzo vettore ed il relativo costo verrà concordato in offerta.
4.3 - Il Subfornitore non è considerato inadempiente rispetto ai termini di consegna qualora il ritardo dipenda dall'inadempimento del terzo fornitore dei singoli componenti di cui il Subfornitore si serva per l'esecuzione del presente contratto.
5. Termini di consegna - Accettazione della consegna
5.1 – I termini (o le date) di consegna indicati da GFC nell’offerta e/o nella conferma d’ordine sono da considerarsi per GFC come meramente indicativi e non vincolanti. Resta inteso che, se non diversamente concordato per iscritto con GFC, i Prodotti acquistati si intenderanno disponibili per la consegna all’Acquirente, presso il magazzino di GFC, in un termine (o in una data) che non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni dall’emissione della conferma d’ordine di GFC (“Termine minimo di consegna”).
5.2 – In caso di difformità tra i termini (o le date) di consegna richiesti dal Committente, ed i termini (o le date) di consegna previsti da GFC nella conferma dell’ordine, questi ultimi prevarranno, fatti salvo il Termine minimo di consegna. Il Termine minimo di consegna inizierà comunque a decorrere dal ricevimento da parte di GFC degli eventuali pagamenti anticipati da effettuarsi da parte del Committente al ricevimento della conferma dell’ordine ovvero, in caso di Prodotti da realizzarsi su istruzioni del Committente, dal ricevimento da parte di GFC di tutte le specifiche tecniche definitive, i disegni ed i dati tecnici richiesti da GFC e/o necessari da fornirsi da parte del Committente, per la relativa messa in produzione e fornitura dei Prodotti. I termini di consegna non potranno comunque considerarsi come termini essenziali per il Committente ai fini dell’articolo 1457 del codice civile.
5.3 – GFC si riserva il diritto di evadere l’ordine anche attraverso consegne parziali e di emettere fatture parziali secondo le consegne effettuate. Ove il Committente non intenda accettare consegne parziali della merce, dovrà dichiararlo a GFC preventivamente e per iscritto.
6. Modalità di pagamento – Rimedi per mancato pagamento
6.1 – I pagamenti dovranno essere effettuati dal Committente a mezzo ricevuta bancaria con scadenza il 60° giorno successivo alla comunicazione della avvenuta esecuzione della prestazione, o comunque, secondo le modalità indicate da GFC nell’offerta, nella conferma dell’ordine e/o nella fattura, di volta in volta, inviate da GFC al Committente.
6.2 – Il mancato, ritardato o parziale pagamento, alla scadenza, di una fattura o nota di debito di GFC, il verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale o economica del Committente ed ogni altro fatto costituente inadempimento del Committente, comporteranno la decadenza del Committente dai termini accordati per il pagamento dei Prodotti. GFC avrà pertanto il diritto di agire immediatamente per il recupero dei crediti esistenti, ancorché non siano liquidi ed esigibili, e ciò in qualunque momento, senza alcun obbligo di preavviso e/o di formalità. Qualsiasi eventuale contestazione o reclamo del Committente per vizi o difetti dei Prodotti non potrà, in alcun caso, dare diritto al Committente alla sospensione o ritardo dei pagamenti. Il Committente non potrà iniziare o proseguire azioni nei confronti di GFC se prima non avrà integralmente provveduto al pagamento del prezzo nei termini del contratto.
6.3 – Nei casi di cui al precedente articolo 6.2, GFC avrà altresì facoltà, a proprio insindacabile giudizio, senza con ciò incorrere in alcuna responsabilità per danni, di i) non procedere all’esecuzione dell’ordine, ii) sospendere e/o rifiutare la consegna di Prodotti ordinati e non ancora consegnati, anche ove si tratti di Prodotti non relativi al mancato o ritardato pagamento in questione, sino all’integrale pagamento di quanto dovuto da parte del Committente,
iii) di revocare o diminuire il valore dell’eventuale linea di credito offerta al Committente e/o iv) richiedere al Committente garanzie di pagamento e/o diversi termini o modalità di pagamento, sia per le forniture ancora in corso che per le successive.
6.4 – Il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, alla scadenza pattuita, di una fattura o nota di debito di GFC a carico del Committente, comporterà l’applicazione, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento, e senza necessità di formale messa in mora, di interessi di mora sulle somme ancora dovute e non corrisposte nella misura del tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche, ed in particolare fatta salva ogni modifica normativa, del tasso applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di finanziamento principale, maggiorato di otto (8) punti percentuali, oltre alle spese bancarie ed ai costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte; è fatta salva, in ogni caso, la facoltà di GFC di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.
7. Garanzia contrattuale – Modalità di collaudo
7.1 – GFC garantisce l’assenza di vizi e/o difetti in relazione ai materiali e/o alla fabbricazione o lavorazione dei Prodotti, nonché la conformità dei Prodotti alle specifiche tecniche, ai parametri ed ai livelli di servizio che siano stati espressamente indicati da GFC e/o concordati per iscritto. GFC non fornisce alcuna garanzia circa la conformità dei Prodotti a normative tecniche di settore, a specifiche ed a requisiti tecnici o circa l’adeguatezza dei Prodotti ad usi specifici che non siano stati previamente accettati espressamente e per iscritto da GFC.
7.2 – Il collaudo delle schede avverrà al termine delle lavorazioni a mezzo controllo visivo. Tale collaudo non garantisce la funzionalità del prodotto relativamente ad eventuali vizi che non siano rilevabili attraverso il controllo visivo. Altre modalità di collaudo dovranno essere pattuite con le singole offerte o in conferma d'ordine con contestuale pattuizione di eventuali costi aggiuntivi.
7.3 – In caso di riparazione o sostituzione dei Prodotti ai sensi della presente garanzia, il Committente riceverà il Prodotto riparato o sostituito a spese di GFC (comprese le spese di trasporto). Nel caso in cui GFC, una volta visionati i Prodotti non ritenga sussistere alcun vizio e/o difetto, GFC potrà emettere a carico del Committente fattura relativa ai costi sostenuti da GFC per l’effettuazione della verifica relativa al preteso difetto dei Prodotti ed una stima per le eventuali riparazioni o sostituzioni non in garanzia.
7.4 – Il Subfornitore ha la responsabilità della qualità delle lavorazioni eseguite secondo le prescrizioni contrattuali. Il Subfornitore non può essere ritenuto responsabile per difetti di materiali, di trasporto, di specifiche tecniche inesatte, attrezzi o macchinari forniti dal Committente per l'esecuzione del contratto, purché l'abbia a questi tempestivamente segnalato.
8. Risoluzione anticipata
8.1 –- Fatto salvo ogni altro rimedio ad essa disponibile, GFC avrà il diritto di risolvere anticipatamente, con effetto immediato, ciascun contratto di vendita concluso sulla base delle presenti Condizioni generali o il contratto di fornitura continuativa, a mezzo comunicazione da trasmettersi via lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata, indirizzata al Committente, in caso di violazione da parte del Committente di qualsiasi obbligazione derivante dalle presenti Condizioni generali, laddove detta violazione non venga sanata o rimediata dal Committente, con soddisfazione di GFC, entro e non oltre i 10 (dieci) giorni successivi alla diffida scritta di GFC ad adempiere.
9. Know-how e informazioni confidenziali
Il know-how e tutte le informazioni confidenziali di GFC (ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati personali, dati e disegni tecnici e/o commerciali, progetti, stime, previsioni ed analisi, segreti commerciali, informazioni finanziarie, informazioni su prodotti, servizi, clienti, fornitori, software, formule, invenzioni, metodi e processi di produzione brevettabili o non brevettabili) appartengono a GFC in via esclusiva e vengono messi a disposizione del Committente in via strettamente confidenziale ai soli fini del contratto di fornitura con assunzione dell’impegno del Committente a non rivelare a soggetti terzi dette informazioni confidenziali.
10. Xxxxxx e altri diritti di proprietà intellettuale
10.1 – Il Committente prende atto del fatto che il marchio riportato sull’imballaggio e/o sui Prodotti, ed ogni altro segno distintivo, nome commerciale o espressione impiegati da GFC nell’ambito delle proprie attività promozionali e nella vendita dei Prodotti, sono di proprietà esclusiva di GFC.
10.2 – Il Committente non potrà pertanto depositare, registrare o permettere che altri depositino e registrino detto marchio, nome commerciale o espressione, impiegati da GFC nell’ambito della vendita dei Prodotti (che sono e resteranno di esclusiva proprietà di GFC), ovvero termini o espressioni simili o confondibili.
10.3 – Qualora vengano fabbricati da GFC, Prodotti in ossequio alle indicazioni fornite dal Committente, ovvero qualora venga applicata da GFC ai Prodotti una qualsiasi procedura su istruzioni del Committente, quest’ultimo sarà tenuto a risarcire GFC per ogni perdita, danno, costo e spesa che questa sia tenuta a subire o sostenere in relazione ai Prodotti, ovvero che abbia dovuto corrispondere in sede di transazione per ogni azione subita in violazione di modelli, brevetti, diritti d’autore, marchi ovvero altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.
10.4 – GFC, per quanto a propria conoscenza, non ha violato e non violerà consapevolmente né volontariamente modelli, brevetti, diritti d’autore, marchi ovvero altri diritti di proprietà intellettuale o industriale appartenenti a terzi. GFC non sarà responsabile per alcun inconveniente, perdita, danno od altra spesa di qualsiasi natura, diretta od indiretta, che il Committente dovesse sopportare a seguito di violazione da parte di GFC di alcuno dei diritti predetti, ad eccezione del caso in cui venga dimostrato che GFC era a conoscenza del fatto che i beni in questione fossero stati fabbricati, prodotti o distribuiti in violazione di preesistente diritto di proprietà intellettuale appartenente ad un terzo.
11. Forza maggiore e limitazione di responsabilità
GFC non sarà responsabile nei confronti del Committente per qualsiasi inadempimento causato da accadimenti al di fuori del ragionevole controllo di GFC quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, azioni sindacali, scioperi, difficoltà nei trasporti, eventi naturali, guerre, disordini di piazza, misure amministrative di sequestro, embargo, leggi o regolamenti di ogni ente territoriale o autorità amministrativa, mancate o ritardate consegne dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori.
12. Legge applicabile - Foro competente - Lingua
12.1 – Le presenti Condizioni generali ed i contratti di fornitura di cui GFC sia parte sono in ogni loro parte, regolati dalla legge italiana e, in particolare, dalla legge n. 192 del 1998 e successive modifiche (Disciplina della subfornitura nelle attività produttive). Ove si tratti di contratti di vendita internazionale di beni mobili come definiti dall’art. 1 della Convenzione di Vienna del 1980, da detta Convenzione, ove non derogata per iscritto dalle parti.
12.2 – Foro competente in via esclusiva, per tutte le controversie derivanti da e/o relative alle presenti Condizioni generali ed alle vendite di Prodotti da parte di GFC, sarà il Tribunale competente del luogo ove GFC ha la propria sede legale. Fermo restando quanto precede, GFC potrà, tuttavia, citare il Committente dinanzi ad ogni Tribunale avente giurisdizione nei confronti del Committente stesso.
13. Codice Etico - Privacy
13.1 – Il Committente dichiara di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001 e di aver preso visione del Codice Etico adottato dalla GFC (scaricabile on line dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx) e si impegna a tenere nella gestione dei rapporti con il Subfornitore condotte conformi alle previsioni di cui al Decreto stesso e al suddetto Codice Etico, nonché a rendersi disponibile a collaborare, qualora necessario, con l’Organismo di Vigilanza. L’inosservanza da parte del Committente di una qualsiasi delle previsioni del predetto Decreto o del Codice Etico potrà comportare un inadempimento grave degli obblighi di cui alle presenti condizioni generali di vendita e potrà legittimare la GFC alla risoluzione del rapporto con effetto immediato, con comunicazione scritta inviata a mezzo pec o raccomandata postale a/r al Committente.
13.2 – Tutti i dati scambiati saranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia. L’informativa privacy della GFC srl ed il Codice Etico da essa adottato sono disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx
Il Cliente Data Timbro e Firma
GFC SRL
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXXX Data: 15/01/2021 17:50:58