CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO DI BENI E/O SERVIZI
Giugno 2019
1) Ambito di applicazione
Le presenti condizioni generali (“Condizioni”) si applicano agli ordini d’acquisto di beni e/o servizi (“Ordini” e, al singolare, “Ordine”) emessi da Vree Health Italia S.r.l. (“Vree Health”), ad eccezione dei casi in cui Vree Health e il fornitore (“Fornitore”) abbiano sottoscritto uno specifico contratto avente il medesimo oggetto dell’Ordine o un’altra versione delle condizioni generali di Vree Health.
Le presenti Condizioni prevalgono sulle eventuali condizioni generali di vendita del Fornitore.
2) Obblighi del Fornitore
Il Fornitore si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto dell'Ordine con la massima diligenza e professionalità, facendosi carico in via esclusiva di tutti i rischi economici e operativi derivanti dalle predette prestazioni nonché di mantenere un’adeguata struttura ed organizzazione di mezzi e di persone in grado di garantire una puntuale e corretta esecuzione delle obbligazioni assunte.
La titolarità e il rischio concernenti i prodotti ordinati passeranno in capo a Vree Health all’atto dell’accettazione della consegna. Vree Health avrà il diritto di respingere le consegne parziali o fatte con ritardo dei prodotti e/o servizi indicati nell’Ordine. Il Fornitore si obbliga a comunicare anticipatamente a Vree Health qualsiasi circostanza che possa incidere sulla consegna e Vree Health informerà il Fornitore se intende accettare la consegna parziale o ritardata ovvero in alternativa risolvere l’Ordine e/o le Condizioni con il Fornitore ai sensi dell’articolo 1456 c.c. per inadempimento del Fornitore.
Il Fornitore, sotto la propria responsabilità, si obbliga a rispettare tutte le disposizioni legislative, regolamentari, le norme e le prescrizioni impartite dalle autorità competenti riguardanti l'esecuzione dell'Ordine.
Il Fornitore dichiara, altresì, di possedere tutte le capacità finanziarie, tecniche e organizzative per l’esatta esecuzione dell'Ordine.
Il Fornitore s'impegna a manlevare e tenere indenne sostanzialmente e processualmente Vree Health da:
(i) qualsiasi danno provocato alla stessa o ai terzi dalla sua attività o dall’attività di suoi dipendenti e/o collaboratori, fornitori, nonché di terzi, nonché da violazioni delle obbligazioni di cui alle presenti Condizioni o da fatti accidentali;
(ii) qualsiasi eventuale pretesa o azione dei propri dipendenti, collaboratori e/o terzi derivanti dalla violazione delle obbligazioni del Fornitore, ivi incluse le obbligazioni assunte con il presente Ordine e con le Condizioni o comunque connesse con l’Ordine, intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi;
(iii) qualsiasi pretesa possa essere avanzata da terzi, sia in via giudiziale che stragiudiziale, comunque connessa alle attività oggetto dell’Ordine.
3) Personale del Fornitore
Il personale impiegato dal Fornitore nell’attività oggetto dell’Ordine dovrà essere in possesso di idonee competenze e professionalità. A semplice richiesta di Vree Health, il Fornitore dovrà mettere a disposizione di questa l’elenco del personale utilizzato nell'esecuzione dell’Ordine. È specifico diritto di Vree Health di non accettare l'adempimento del Fornitore nel caso questi impieghi persone prive dei requisiti indicati nell'Ordine e/o richiesti dalla legge ovvero persone prive dei requisiti ritenuti necessari da Vree Health per eseguire l'Ordine con la massima diligenza e professionalità.
Il Fornitore si obbliga ad assolvere tutti gli oneri retributivi, contributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale impiegato nell’attività oggetto dell’Ordine previsti dalla vigente normativa di legge e dal Contratto Collettivo applicabile, e rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro previste dalla normativa nazionale (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) e comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione dell’Ordine.
Resta in ogni caso escluso per il personale del Fornitore ogni carattere di subordinazione a poteri direttivi, organizzativi o disciplinari di Vree Health o di
inserimento nella struttura gerarchica e organizzativa di quest’ultima.
Il Fornitore si obbliga a sollevare e tenere indenne Vree Health da: (i) qualsiasi pretesa che possa essere avanzata in qualsiasi momento e a qualsiasi titolo dal personale del Fornitore, sostenendo tutti i costi e gli oneri che dovessero derivare a Vree Health da eventuali controversie di lavoro promosse dal proprio personale nei confronti di Vree Health; (ii) ogni perdita, spesa o danno o responsabilità che possa derivare a Vree Health a seguito di atti o omissioni imputabili al personale impiegato dal Fornitore nell'esecuzione dell'Ordine.
4) Autonomia delle parti
Le parti si danno atto che con l'Ordine non s'istituisce alcun rapporto di agenzia o di tipo affine né di mandato con rappresentanza, associazione in partecipazione o altra forma di impresa comune tra le stesse, che pertanto restano pienamente autonome ed assumono la gestione delle proprie attività con mezzi e personale proprio ed ciascuna a proprio rischio.
Il Fornitore da atto di non essere legato da alcun vincolo di esclusiva nei confronti di Xxxx Health e che pertanto il rifiuto d'accettare incarichi da soggetti diversi da Vree Health sarà frutto di una propria scelta imprenditoriale, in nessun modo addebitabile a Vree Health.
5) Diritti di proprietà intellettuale
I diritti di proprietà intellettuale quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo know- how, marchi, copyright, scoperte e invenzioni, brevettabili o meno, scaturenti dai servizi oggetto dell’Ordine sono di titolarità di Vree Health sin dalla loro origine. Pertanto, posto che il corrispettivo pattuito comprende anche l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di attività tutelabili con l'attribuzione di diritti di proprietà intellettuale, il Fornitore è obbligato a porre in essere qualsiasi attività necessaria a rendere la titolarità di tali diritti in capo a Vree Health pubblica e opponibile a terzi.
Il Fornitore dovrà astenersi dall’utilizzare in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo i marchi e/o loghi appartenenti al gruppo MSD, a meno che non ne sia espressamente autorizzato per iscritto. In tali casi l’uso sarà consentito solo nelle forme e nei limiti indicati nell’autorizzazione. In caso di violazione del suddetto obbligo da parte del Fornitore, Vree Health avrà il diritto di risolvere l’Ordine ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., richiedere il risarcimento dei danni subiti.
6) Rischio di perdita o di danneggiamento
Il rischio di perdita e/o di danneggiamento dei beni oggetto dell’Ordine sarà a carico del Fornitore fino al momento dell'intervenuta consegna nei locali di Vree Health identificati nell'Ordine.
7) Vizi dei beni e dei servizi
Nel caso in cui i beni ovvero i servizi oggetto dell’Ordine siano viziati, Vree Health potrà chiedere a sua discrezione:
(i) la restituzione delle somme pagate o la riduzione del prezzo corrisposto;
(ii) l'eliminazione dei vizi a spese del Fornitore;
(iii) la sostituzione dei beni o dei servizi con altrettanti della stessa specie, ma che rispondano alle specifiche richieste;
salvo il risarcimento del danno.
8) Termini di pagamento
A meno che non sia diversamente indicato, il prezzo dei beni e/o servizi indicato nell’Ordine d’acquisto deve essere considerato al netto dell’IVA, ma comprensivo dei costi di trasporto, di imballaggio e di qualsiasi altro onere o spesa, e rimarrà invariato e fisso a meno che Vree Health non accetti per iscritto una eventuale proposta di variazione dello stesso.
Salvo diversa pattuizione presente nell'Ordine, le parti, esercitando la facoltà prevista
dall’art. 4 comma 3 del D.lgs. n. 231 del 2002 e successive modifiche, concordano espressamente che il pagamento sarà effettuato entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione della relativa fattura a condizione che:
a. la fattura del Fornitore sia in linea con le procedure contabili di Vree Health;
b. i beni siano stati consegnati a Vree Health e da questa accettati;
c. i servizi siano stati effettuati e accettati, espressamente ovvero tacitamente, e senza riserve da Vree Health;
d. la fattura contenga il numero d'ordine di Vree Health;
e. la relativa fattura sarà emessa e inviata all’indirizzo riportato nell’Ordine
Nel caso in cui le fatture non rispettino le suddette condizioni, Vree Health avrà il diritto di sospendere qualsiasi pagamento fino a quando le stesse non siano emesse in conformità a quanto previsto dal presente articolo 8.
Nel caso di beni viziati ovvero di servizi non approvati, la relativa fattura sarà pagata entro i 90 (novanta) giorni dal momento in cui i vizi siano eliminati o i beni e servizi siano sostituiti dal Fornitore, fatto comunque salvo il diritto di Vree Health al maggior danno.
9) Compliance
Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che Vree Health ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 e un Codice Etico (reperibili sul sito xxxxx://xxx.xxxx.xx) ed è soggetta alla normativa statunitense FCPA (Foreign Corrupt Practices Act). Qualsiasi condotta contraria alle suddette norme e principi del Fornitore costituirà causa di immediata risoluzione del rapporto instaurato con l’Ordine da parte di Vree Health da esercitarsi ai sensi del successivo art. 16.
Il Fornitore si impegna a non effettuare pagamenti diretti od indiretti di denaro od altre attività (cumulativamente Pagamenti) ad alcun Funzionario Pubblico (come in appresso definito), ove tale Pagamento sia finalizzato ad influenzarne le decisioni o l’attività con riferimento all’oggetto dell'Ordine od ogni altro aspetto dell’attività di Vree Health. “Funzionario Pubblico” significa qualsiasi persona ricompresa nella definizione di “pubblico ufficiale” di cui all’art. 357 del Codice Penale, incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, (i) persone che agiscano quali funzionari, impiegati o dipendenti a qualsivoglia titolo di un governo o di un’organizzazione pubblica internazionale, o (ii) rappresentanti o funzionari di partiti politici o candidati ad incarichi politici od amministrativi pubblici.
Vree Health si impegna per sé stessa e per i suoi Fornitori a rispettare i più elevati standard etici e di compliance, ivi inclusi i diritti umani fondamentali, a trattare in modo equo ogni individuo, a offrire condizioni di lavoro sicure e non dannose per la salute, a rispettare l’ambiente, ad adottare sistemi di gestione appropriati e a svolgere la propria attività in modo etico. Senza pregiudizio di alcuna delle obbligazioni o delle garanzie previste nelle presenti Condizioni, Vree Health confida che il Fornitore si impegni a rispettare la lettera e lo spirito del Codice di Condotta dei Partner Commerciali del Gruppo MSD (il Codice), in vigore al momento, consultabile al seguente link xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx/xxx-xx-xxxxxxx/xxxx-xx-xxxxxxx/xxxx.xxxx.
Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione tutta la documentazione che sarà richiesta da Vree Health, entro limiti di ragionevolezza, per dimostrare il proprio rispetto del Xxxxxx. In caso di contrasto tra le obbligazioni qui indicate e il Codice, da una parte, e qualsiasi altra disposizione prevista nelle presenti Condizioni, dall’altra, prevarrà, limitatamente a tale contrasto, l’altra disposizione contenuta nelle presenti Condizioni.
Per assicurare che il Fornitore sia conforme alle aspettative enunciate nel Codice, Vree Health si riserva il diritto, a sua esclusiva e insindacabile discrezione, di ispezionare le attività, i libri contabili e i registri del Fornitore. Vree Health comunicherà con ragionevole anticipo ogni ispezione e si riserva il diritto di condurre le ispezioni con personale proprio o incaricando terzi di sua scelta. Il Fornitore dovrà dare conferma della ricezione della comunicazione di Vree Health nel minor tempo possibile e dovrà altresì confermare la data in cui avrà luogo l’ispezione entro 14 (quattordici) giorni dalla ricezione della comunicazione stessa. Durante l’ispezione o in relazione ad essa, Vree Health o i terzi da questa incaricati potranno intervistare i dipendenti del Fornitore. Il diritto di ispezione di cui al presente articolo si aggiunge ad ogni altro diritto di ispezione garantito dalle presenti Condizioni.
Nel caso in cui all’esito di una ispezione si identifichi una non conformità del Fornitore al Codice, il Fornitore dovrà immediatamente intraprendere azioni correttive per correggere tale non conformità. Vree Health si riserva il diritto di approvare ogni azione correttiva. Le azioni correttive dovranno essere messe in atto dal Fornitore a proprie spese. Vree Health si impegna, quando possibile, a cooperare con il Fornitore per porre rimedio alle ipotesi di non conformità e mettere in atto un piano d’azione.
Qualora il Fornitore rifiuti di acconsentire ad una ispezione, oppure rifiuti o non riesca ad intraprendere azioni correttive, fermi restando ogni ulteriore diritto o facoltà garantiti dalle presenti Condizioni, Vree Health si riserva il diritto di avvalersi della clausola risolutiva espressa dal successivo art. 17, nel caso in cui il Fornitore non porti a termine le azioni correttive entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione scritta di Vree Health.
Senza pregiudizio di alcuna delle obbligazioni del Fornitore e delle obbligazioni e garanzie previste nelle presenti Condizioni, Vree Health confida che il Fornitore si attenga alla lettera e allo spirito delle Aspettative sulle Prestazioni dei Fornitori del Gruppo MSD, in vigore al momento, una copia delle quali è consultabile al seguente link: xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxx/xxx-xx-xxxxxxx/xxxx-xx-xxxxxxx/xxxx.xxxx. In caso di contrasto tra le obbligazioni qui indicate e le Aspettative sulle Prestazioni dei Fornitori del Gruppo MSD, da una parte, e qualsiasi altra disposizione prevista nelle presenti Condizioni, dall’altra, prevarrà, limitatamente a tale contrasto, l’altra disposizione contenuta nelle presenti Condizioni.
Il Fornitore dichiara e garantisce che esso stesso e i suoi rappresentanti legali non sono presenti in nessuna lista pubblicata dagli Stati Uniti d’America o dall’Unione Europea di soggetti sottoposti a restrizioni ovvero nessun altra lista del medesimo tipo pubblicata in altro Stato in qualsiasi modo connesso ai beni e/o servizi oggetto dell’Ordine, definite congiuntamente “Denied Parties List”. Ad oggi le Denied Parties List comprendono:
• la lista del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America delle Persone Bloccate o Segnalate Specificamente (la SDN List) (xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxxx/x00xxx.xxx);
• la lista di persone soggette a restrizioni del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d’America (xxxx://xxx.xxx.xxx.xxx/xxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx);
• lista delle persone giuridiche soggette a restrizioni del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d’America (xxxx://xxx.xxx.xxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx.xxx); e
• la lista consolidata di persone fisiche, giuridiche e dei gruppi soggetti alle sanzioni finanziarie dell’Unione Europea (xxxx://xxxx.xxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxxx_xx.xxx).
Il Fornitore dichiara e garantisce di non essere direttamente posseduto, con una percentuale del capitale sociale pari o maggiore del 50%, da una persona presente nella SDN List. Il Fornitore dichiara e garantisce che comunicherà immediatamente a Vree Health se esso stesso, o un suo rappresentante legale, sia stato inserito in una delle Denied Parties List o se sia divenuto posseduto, con una percentuale del capitale sociale pari o maggiore del 50%, da una persona presente nella SDN List. In caso di inaccuratezza o violazione delle dichiarazioni e garanzie fornite nel presente articolo 9, Vree Health avrà il diritto a sua assoluta discrezione di risolvere il rapporto instaurato con l’Ordine con effetto immediato ai sensi dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 17 delle presenti Condizioni.
Il Fornitore dichiara e garantisce che, prima dell’entrata in vigore delle presenti Condizioni, nessuno dei suoi dirigenti o amministratori era presente nelle liste di persone escluse, di seguito elencate. Successivamente alla data di entrata in vigore della Condizioni il Fornitore si obbliga verificare e a informare per iscritto e senza ritardo Vree Health prima dell’esecuzione di qualsiasi Ordine se alcuno dei suoi dipendenti, collaboratori o subfornitori si trovi in una delle liste di persone escluse sopra menzionate. In tale evenienza Vree Health avrà la facoltà di recedere da ogni rapporto regolato con le Condizioni a sua assoluta discrezione e con effetto immediato, senza il pagamento di penali o indennità a favore del Fornitore. Per liste di persone escluse si intendono: (1) la lista del Office of Inspector General, del U.S. Department of Health and Human Services, delle persone condannate per delitti ai danni di qualsiasi programma sanitario statunitense, (2) qualsiasi lista di un’autorità federale degli Stati Uniti che elenchi le persone che non possono eseguire forniture a loro favore.
10) Garanzie
Il Fornitore si impegna a garantire tutti i prodotti forniti in base alle presenti Condizioni in conformità con la normativa vigente in materia di tutela dei consumatori e in ogni caso per un periodo non inferiore a 2 (due) anni dalla data di consegna.
Il Fornitore terrà Vree Health indenne e manlevata da tutti i danni subiti da quest’ultima a causa del fatto che i beni e/o servizi non siano conformi alle specifiche tecniche e alla legge vigente o siano difettosi ovvero non adatti all’uso cui siano destinati.
Il Fornitore, laddove applicabile, garantisce che i beni non conformi alle leggi vigenti in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e di restrizione delle sostanze chimiche (“REACH”).
Il Fornitore garantisce e si obbliga a tenere Vree Health indenne e manlevata da
eventuali danni derivanti dalla violazione delle leggi applicabili riguardanti REACH, anche intervenendo, ove occorra, nei relativi giudizi in caso di azioni giudiziarie dinanzi a qualsiasi tribunale.
Vree Health potrà risolvere l’Ordine e/o le Condizioni con il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’art.1456 c.c. al verificarsi anche di una sola violazione della normativa REACH applicabile, senza pregiudicare il diritto di Vree Health di chiedere il risarcimento di qualsiasi danno diretto o indiretto subito, compresi i danni alla reputazione della società.
11) Cessione e subappalto
Il Fornitore si obbliga a non subappaltare, in tutto o in parte, il presente Ordine a terzi senza il preventivo consenso scritto di Vree Health.
In caso di violazione della presente disposizione Vree Health avrà la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c..
Resta inteso e convenuto che, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti di Vree Health della perfetta esecuzione dell’Ordine, anche per la parte subappaltata.
Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare a Vree Health o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate attività in subappalto. Il Fornitore si obbliga, anche ai sensi dell'articolo 1381 del codice civile, a far osservare al terzo subappaltatore tutti gli obblighi derivanti dal presente Ordine e dalle Condizioni.
Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Vree Health da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. L’obbligo di indennizzo e manleva di cui al presente punto rimarrà in vigore sino all'avvenuto decorso dei termini di prescrizione delle relative azioni dei terzi, continuando ad avere efficacia oltre la scadenza del presente Ordine.
Resta comunque escluso che Vree Health debba sopportare maggiori costi in ragione di eventuali subappalti. Il Fornitore, dunque, corrisponderà direttamente ai subappaltatori tutti i compensi loro spettanti con esclusione di qualsiasi solidarietà di Vree Health in relazione alle obbligazioni nei confronti dei subappaltatori, fatto salvo quanto obbligatoriamente previsto dalla legge.
L'Ordine è stato emesso in considerazione delle capacità tecniche del Fornitore. Il rapporto instaurato con l’Ordine pertanto non è cedibile, né in tutto né in parte, senza il preventivo consenso scritto di Vree Health.
In caso di cessione del rapporto instaurato con l’Ordine il Fornitore si obbliga a far conoscere al cessionario le Condizioni. Il Fornitore è in ogni caso ritenuto responsabile nei confronti di Vree Health dell'esecuzione da parte del terzo cessionario dell'Ordine. A tal fine e in deroga a quanto previsto dall’art. 1408 co. 3 c.c., Vree Health dovrà dare notizia al Fornitore dell’inadempimento del cessionario nel termine di 90 (novanta) giorni dalla conoscenza dello stesso.
12) Confidenzialità
Il Fornitore è a conoscenza del fatto che tutte le informazioni relative all’Ordine e a Vree Health, che gli siano state messe a disposizione da quest’ultima o di cui comunque sia venuta a conoscenza nell’esecuzione dell’Ordine, ivi incluse le informazioni segrete ai sensi degli artt. 98 ss. del Codice della Proprietà Industriale, costituiscono informazioni riservate (le Informazioni Riservate).
Il Fornitore si obbliga a trattare come strettamente confidenziali e a non divulgare le Informazioni Riservate nonché a utilizzarle esclusivamente ai fini di cui all’Ordine.
Il Fornitore si obbliga inoltre a: (a) adottare tutte le misure necessarie a evitare che le Informazioni Riservate vengano a conoscenza di terzi; (b) limitare la comunicazione delle Informazioni Riservate ai soli dipendenti, assistenti, collaboratori, consulenti o altri incaricati che abbiano un’effettiva necessità di conoscerle per l'esecuzione dell’Ordine; (c) non rendere pubbliche o accessibili le Informazioni Riservate a meno che ciò non le sia consentito espressamente per iscritto da Vree Health.
In caso di termine, a qualsiasi titolo, del rapporto instaurato con l’Ordine, il Fornitore dovrà restituire a Vree Health tutti i documenti contenenti Informazioni Riservate.
Gli obblighi di cui al presente articolo vincoleranno il Fornitore, anche per l’operato dei propri dipendenti, assistenti, collaboratori, consulenti o altri incaricati, per tutta la durata del rapporto instaurato con l’Ordine nonché successivamente alla sua cessazione per qualsiasi causa.
13) Privacy
Le parti tratteranno i dati personali, anche di terzi, raccolti nel corso dei rapporti oggetto delle presenti Condizioni in qualità di autonomo titolare del trattamento e in accordo con il Regolamento UE 2016/679 noto anche come “General data Protection Regulation” o “GDPR” e del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche/integrazioni (“Codice Privacy”). Ciascuna delle parti si impegna a trattare i dati in modo leale e corretto, per finalità strettamente connesse all'esecuzione dell'Ordine nonché a tutelare la loro riservatezza, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE e del Codice Privacy anche con riguardo ai profili della sicurezza del trattamento.
Vree Health potrà condividere i dati personali acquisiti nel corso dei rapporti oggetto delle Condizioni all'interno del proprio gruppo (società collegate, controllate e/o che ne detengono il controllo), e, in particolare, con la capogruppo negli USA (Merck & Co. Inc., 0000 Xxxxxxxxx Xxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx, XX, 00000, USA), nel rispetto degli obblighi di legge.
Il Fornitore si assume sin d’ora la piena responsabilità in caso di eventuali azioni e richieste di risarcimento da parte di terzi per violazione delle norme del Regolamento UE e del del Codice Privacy commesse in relazione ai dati personali acquisiti e trattati nel corso dei rapporti regolati dalle Condizioni. Il Fornitore manleverà quindi Vree Health per ogni costo, spesa o altra perdita economica causati da azioni degli utenti o dei terzi nei suoi confronti per fatto e colpa del Fornitore.
14) Diritto d’ispezione
Vree Health ha il diritto di ispezionare, verificare e/o, su richiesta specifica, ricevere copia della documentazione contabile del Fornitore connessa direttamente con le attività oggetto dell’Ordine come, ad esempio, fatture ricevute da subappaltatori o pagamenti effettuati a favore di terze parti, documentazione di spese fatturate a Vree Health, così come ogni altra fonte documentale idonea a motivare le partite economiche scaturenti dai medesimi rapporti.
Il personale o i consulenti di Vree Health con il supporto di personale del Fornitore, potranno svolgere ispezioni e verifiche presso quest'ultima o nel luogo ove sono custoditi i documenti contabili, in qualsiasi momento nei giorni lavorativi, a condizione che sia stato reso sufficiente preavviso. In caso di richiesta di invio di documenti contabili gli stessi dovranno essere forniti entro un tempo massimo di 3 (tre) giorni.
Il diritto di ispezione e verifica di cui al presente articolo, potrà essere esercitato fino a 5 (cinque) anni dal termine dell’esecuzione dell'Ordine.
15) Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione dovrà essere resa per iscritto all'indirizzo e all'attenzione delle persone di volta involta indicate dalle parti nell'Ordine e si considererà regolarmente e validamente effettuata se inviata tramite raccomandata a.r. o PEC. In caso di comunicazioni inviate tramite e-mail non certificata, fax o altri mezzi di comunicazione, esse si considereranno regolarmente effettuate nel momento in cui il destinatario dia espressamente atto per iscritto di averle ricevute.
16) Pubblicità
Il Fornitore non dovrà (i) utilizzare il nome o qualsiasi altro segno distintivo di Vree Health in qualsiasi attività di promozione, o (ii) rilasciare comunicati stampa o altrimenti diffondere notizie sull’esistenza del rapporto instaurato con le Condizioni o dei suoi termini, senza il preventivo consenso di Vree Health; fermo restando che il Fornitore potrà, nella misura necessaria ad adempiere le obbligazioni previste dagli Ordini, rivelare a terzi di eseguire una prestazione a favore di Vree Health.
17) Clausola risolutiva espressa
Vree Health avrà facoltà di risolvere il rapporto instaurato con l'Ordine ai sensi dell'art. 1456 c.c. senza previa diffida nel caso in cui il Fornitore sia inadempiente agli obblighi di cui agli 2, 3, 9, 10, 11, 12 e 13. La risoluzione sarà comunicata ai sensi del precedente art. 15 ed avrà effetto immediato.
18) Legge applicabile e foro competente
Le presenti Condizioni ed il relativo Ordine saranno regolati dalla legge italiana. Tutte le controversie riguardanti l’esecuzione e interpretazione del presente Contratto e delle Condizioni Generali e del relativo ordine d’acquisto saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma.