Contract
Regolamento per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori e la copertura degli insegnamenti
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI OBBLIGHI DIDATTICI DI PROFESSORI E RICERCATORI E LA COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI |
ART. 1. FINALITÀ Il presente Regolamento disciplina: a) le modalità per specificare e verificare l’assolvimento dei compiti previsti dall’art. 15, comma 7, e dall’art. 16 dello Statuto, determinando quantitativamente gli obblighi istituzionali, diversi ed ulteriori rispetto a quelli di ricerca e di aggiornamento scientifico, a carico dei professori, dei ricercatori di ruolo e di quelli a tempo determinato, nonché dei soggetti di cui all’art. 6, comma 4, della L. n. 240/2010 e di coloro che hanno stipulato uno dei contratti previsti dall’art. 23 della L. n. 240/2010 (Titolo I); b) le procedure di copertura degli insegnamenti (Titolo II); c) la stipulazione dei contratti di cui all’art. 23 della L. n. 240/2010 (Titolo III) |
ART. 2. ENTRATA IN VIGORE 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo e sostituisce ad ogni effetto le disposizioni regolamentari precedenti che risultino con esso incompatibili. |
TITOLO I CAPO I OBBLIGHI ISTITUZIONALI ART. 3. OBBLIGHI ISTITUZIONALI DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA 1. Gli obblighi istituzionali dei professori di I e II fascia comprendono l’assolvimento di compiti didattici, incluse le attività di verifica dell’apprendimento e le attività di servizio agli studenti, la partecipazione agli organi collegiali e di governo e lo svolgimento di attività di ricerca. 2. Il professore che ha optato per il regime di impegno a tempo pieno destina all’assolvimento di compiti didattici e alle attività di servizio agli studenti non meno di 350 ore per anno accademico, con un impegno di didattica frontale istituzionalmente attribuibile di 120 ore, comprensiva delle attività integrative secondo le modalità stabilite al successivo articolo 7. 3. Il professore che ha optato per il regime di impegno a tempo definito destina non meno di 250 ore per anno accademico allo svolgimento di compiti didattici e alle attività di servizio agli studenti con un impegno di didattica frontale istituzionalmente attribuibile di 90 ore, comprensiva delle attività integrative secondo le modalità stabilite al successivo articolo 7. 4. Fermo restando quanto precisato nei commi 2 e 3 e tenuto conto della necessità di garantire la copertura totale della programmazione didattica dei Dipartimenti, l’impegno didattico frontale di ciascun professore deve comprendere almeno 60 ore svolte nell’ambito dei corsi di laurea e laurea magistrale, fermo restando quanto previsto dall’art.17 comma 1. 5. Un professore di I o II fascia può essere retribuito per attività didattica frontale solo in eccedenza rispetto all’impegno orario istituzionalmente attribuibile indicato ai commi 2 e 3. 6. Di norma le attività didattiche di insegnamento devono essere espletate in non meno di tre giorni distinti della settimana, ai sensi dell’art.6, c.1 della L. n. 311 del 18/03/1958. |
ART. 4. COMPITI DIDATTICI 1. I compiti didattici istituzionali dei professori appartengono alle seguenti tipologie: a) lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari nei corsi di laurea, laurea magistrale, di specializzazione, master e di dottorato; b) lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari nell’ambito di precorsi, corsi di recupero e insegnamenti nei Percorsi di Eccellenza ISUFI, Percorsi per la formazione degli insegnanti e altre attività didattiche finalizzate alla formazione e/o all’inserimento ruolo. c) supporto agli studenti nella redazione di elaborati di laurea, tesi di laurea e di dottorato; d) ricevimento studenti, orientamento, tirocinio e tutorato; e) partecipazione a commissioni di esame relativi ai corsi elencati in a e b; f) programmazione, coordinamento e organizzazione della didattica. 2. Per didattica frontale si intendono le attività elencate ai punti a) e b). 3. Per verifica dell’apprendimento l’attività indicata al punto e). 4. Per servizio agli studenti le attività indicate ai punti c), d) ed f). I compiti didattici istituzionali devono essere espletati personalmente dai professori ed eventuali sostituzioni devono essere tempestivamente comunicate al Direttore ed annotate nel registro. |
ART. 5. OBBLIGHI ISTITUZIONALI DEI PROFESSORI VISITATORI 1. Gli obblighi istituzionali dei professori visitatori di cui all’art. 22 dello Statuto, comprendenti compiti didattici, attività di verifica dell’apprendimento e di servizio agli studenti, sono disciplinati dalle convenzioni stipulate ai sensi della L. n. 240/2010. |
ART. 6. OBBLIGHI ISTITUZIONALI DEI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO 1. Gli obblighi istituzionali dei ricercatori di ruolo comprendono lo svolgimento di attività didattica integrativa, di attività di verifica dell’apprendimento e di servizio agli studenti nonché lo svolgimento di attività di ricerca e la partecipazione agli organi collegiali e di governo. 2. Il ricercatore che ha optato per il regime di impegno a tempo pieno dedica all’assolvimento degli obblighi istituzionali fino ad un massimo di 350 ore per anno accademico. 3. Il ricercatore che ha optato per il regime di impegno a tempo definito destina fino ad un massimo di 200 ore per anno accademico allo svolgimento degli obblighi istituzionali. 4. I Consigli di Dipartimento deliberano annualmente, in relazione alla programmazione dei corsi di studio di competenza e alla verifica delle relative esigenze, sentiti gli interessati, l’assegnazione ai ricercatori di compiti di didattica frontale ai sensi del comma 5 e/o integrativa e di servizio agli studenti, entro i limiti orari di cui ai commi 2 e 3. 5. In caso di affidamento diretto, con il consenso degli interessati, di corsi di insegnamento e di moduli curriculari, i Dipartimenti, nell’assegnazione di didattica integrativa e di servizio agli studenti di cui al comma precedente, tengono conto del carico didattico complessivo affidato con consenso. |
ART. 7. ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA, ATTIVITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI. 1. I compiti istituzionali didattici dei ricercatori a tempo indeterminato appartengono alle seguenti tipologie: a) supporto agli studenti nelle ricerche relative alla redazione di tesi di laurea, triennale e magistrale e di dottorato; b) ricevimento studenti, orientamento, supervisione di tirocini e tutorato, partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento; c) partecipazione a commissioni di esame di profitto e di laurea; d) programmazione, coordinamento e organizzazione della didattica; e) esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, cicli di lezioni riferiti ad attività “curriculari” |
nei corsi di laurea, laurea magistrale, specializzazione e dottorato, non sovrapponibili alle ore di didattica frontale del docente titolare; f) esercitazioni, seminari, attività di laboratorio, cicli di lezioni riferiti ad attività “extra- curriculari” quali precorsi, corsi di recupero, insegnamenti per percorsi di eccellenza (dottorati di ricerca, corsi ISUFI); Le attività di cui al punto e) ed f) si svolgono di norma in co-presenza del docente del modulo/insegnamento, nell’ambito di lezioni che richiedono, per motivi logistici o per una maggiore efficacia didattica, la contemporanea presenza di più docenti. 2. Per attività didattica integrativa si intendono le attività elencate nei punti e) ed f). 3. Per verifica dell’apprendimento le attività elencate nel punto c). 4. Per supporto agli studenti le attività elencate nei punti a), b) e d). 5. L’attività didattica integrativa a supporto e integrazione di un corso o di un modulo è al massimo pari ad 1/3 dello stesso. |
ART. 8. OBBLIGHI ISTITUZIONALI DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO 1. Gli obblighi istituzionali dei ricercatori a tempo determinato dipendono dalla tipologia del contratto e dal regime del loro impegno |
ART. 9. RICERCATORI ASSUNTI CON CONTRATTO JUNIOR (RTDA, EX ART. 24, COMMA 3, LETT. A DELLA LEGGE N.240/2010) 1. I ricercatori che hanno stipulato un contratto junior destinano all’attività didattica, all’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per anno accademico, se a tempo pieno, e 200 ore per anno accademico, se a tempo definito. 2. I ricercatori di cui al comma 1 svolgono fino a un massimo di 60 ore di didattica o di didattica integrativa per anno accademico, compatibilmente con i vincoli imposti dall’eventuale progetto di ricerca per il quale sia stato finanziato il contratto. Ai soli fini di evitare un eccessivo frazionamento della docenza dei moduli/insegnamenti, il carico didattico può essere aumentato nell’ambito di un singolo incarico e fermo restando il consenso dell’affidatario. |
ART. 10. RICERCATORI ASSUNTI CON CONTRATTO SENIOR (RTDB, EX ART. 24, COMMA 3, LETT. B DELLA LEGGE N.240/2010) 1. I ricercatori che hanno stipulato un contratto senior destinano all’attività didattica, all’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per anno accademico. 2. I ricercatori di cui al comma 1 svolgono un minimo di 60 ore di didattica o di didattica integrativa per anno accademico, compatibilmente con i vincoli imposti dall’eventuale progetto di ricerca per il quale sia stato finanziato il contratto. |
ART. 11. INCARICHI DI RESPONSABILITÀ GESTIONALE O DI RICERCA 1. Il Rettore può autorizzare, una riduzione dei compiti didattici istituzionali a favore dei professori di I e II fascia e dei ricercatori che assumano i seguenti specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca: a) componente di Senato Accademico o Consiglio di Amministrazione; b) Rettore c) Prorettori d) attività di ricerca nazionali e internazionali che comportino un impegno continuativo tale da non consentire il pieno adempimento degli obblighi didattici. Con riferimento alla fattispecie di cui alla precedente lett. d), l’eventuale autorizzazione è subordinata al previo parere di una commissione composta da tre direttori di dipartimento, uno per area rappresentativa di Ateneo. 2. La riduzione non può essere superiore al 40% dell’impegno complessivo derivante dagli obblighi istituzionali ed in ogni caso non dispensa dallo svolgimento di almeno il 60% dei compiti didattici. |
ART. 12. OBBLIGHI ISTITUZIONALI NEI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO 1. I contratti di cui all’art. 23 della L. n. 240/2010 disciplinano l’assolvimento dei compiti |
didattici e lo svolgimento delle attività di verifica dell’apprendimento e di servizio agli studenti |
ART. 13. ATTIVITÀ EXTRA-ISTITUZIONALI 1. Alla docenza svolta nell’ambito di attività extraistituzionali o in “regime di conto terzi” non si applicano le procedure previste dal presente Regolamento. |
ART. 14. AUTOCERTIFICAZIONE I docenti sono tenuti a certificare lo svolgimento dei loro compiti didattici tramite la compilazione di registri ufficiali degli insegnamenti o dei moduli curriculari. I professori e i ricercatori di ruolo sono tenuti ad autocertificare annualmente l’effettivo svolgimento dell’attività didattica e di servizio agli studenti, ai sensi dell’art. 6, comma 7 della L. 240/2010. Parimenti, il medesimo adempimento è richiesto ai ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della L. 240/2010. Per i professori e ricercatori di ruolo, tale autocertificazione è riferita all’anno accademico precedente, mentre per i ricercatori a tempo determinato di cui all’art. 24 della L. 240/2010, tale autocertificazione è riferita al periodo temporale annuale che inizia con la data di stipula del contratto. 2. La compilazione del registro delle lezioni e del registro di autocertificazione delle rimanenti tipologie di attività svolte avviene entro il 30 novembre di ogni anno. |
ART. 15. VERIFICA DELLO SVOLGIMENTO DEGLI OBBLIGHI ISTITUZIONALI 1. Il Direttore di Dipartimento (o suoi delegati) verifica il corretto adempimento degli obblighi istituzionali dei docenti e può effettuare verifiche periodiche. |
TITOLO II ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO ART. 16. RICHIESTE DI COPERTURA 1. Sulla base delle richieste formulate dai Consigli didattici interessati, i Dipartimenti di riferimento e ove occorra i Dipartimenti associati, tenuto conto delle risultanze delle attività di autovalutazione e valutazione dei risultati prodotti dal Corso di studio nell’anno accademico precedente, entro il termine fissato dal Regolamento didattico di ateneo, programmano e organizzano le attività didattiche da erogare. 2. Le richieste contengono l’indicazione degli specifici CFU per ogni attività formativa attivata nell’anno accademico nei SSD delle attività di base, caratterizzanti, affini e delle altre attività. 3. Ove non si riferisca ad un Corso di Studio, la richiesta di copertura degli insegnamenti, con l’indicazione della tipologia dell’insegnamento, del SSD e della durata, è formulata dal Direttore della Scuola di specializzazione, dal Collegio dei docenti del dottorato, dal Responsabile del Master universitario, dei Corsi propedeutici alla verifica della preparazione iniziale e dei Corsi integrativi per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi, dei Corsi ordinari della Scuola Superiore ISUFI, o dal Responsabile dei percorsi di formazione degli insegnanti o di altre attività didattiche finalizzate alla formazione e/o all’inserimento in ruolo. In questi casi non si osserva il termine previsto dal comma 1 del presente articolo. |
ART. 17. MODALITÀ DI COPERTURA DEGLI INSEGNAMENTI 1. I Dipartimenti devono in via prioritaria assicurare la copertura integrale dell’offerta formativa programmata dei Corsi di studio, dei Corsi di laurea magistrale e dei Corsi a ciclo unico. 2 All’esito dell’iter descritto dall’articolo precedente, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno o l’eventuale diverso termine ministeriale, il Dipartimento responsabile provvede, tenuto conto delle disponibilità finanziarie, alla copertura degli insegnamenti per ciascun Corso di studio, dopo aver reso pubbliche le esigenze di copertura delle attività didattiche ed aver acquisito le disponibilità degli interessati. 3. La copertura degli insegnamenti attivati avviene procedendo: a) all’assegnazione di corsi e moduli curriculari fino al soddisfacimento degli obblighi |
istituzionali ai professori di I e II fascia, ai ricercatori a tempo determinato e, ove presenti, ai professori visitatori di cui all’art. 22 dello Statuto; b) all’assegnazione di corsi e moduli curricolari nell’ambito delle convenzioni attive stipulate ai sensi dell’art. 6, comma 11, della L. n. 240/2010; c)all’attribuzione di corsi e moduli curriculari ai professori di I e II fascia interessati ad assolvere compiti didattici aggiuntivi rispetto a quanto previsto agli artt. 3 e 4 del presente Regolamento nonché ai ricercatori a tempo indeterminato e alle altre figure previste dall’art. 6, co.4 della legge 240/2010 (assistenti e professori incaricati dei ruoli ad esaurimento, tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni); d) all’assegnazione di corsi e moduli a professori e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso altri Atenei; e) all’individuazione degli insegnamenti da coprire mediante la stipulazione dei contratti di cui all’art. 23 della L. n. 240/2010. 4. Il conferimento di compiti didattici avviene sempre sentiti gli interessati, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze in riferimento ai settori scientifico disciplinari di appartenenza e in base a criteri di equa ripartizione e di coerenza con gli obiettivi formativi. 5. Le previsioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, nel rispetto del comma 5 dell’art. 3, anche per la copertura degli insegnamenti da svolgersi nei Corsi di Specializzazione, di Dottorato, nei Master universitari, nei Corsi propedeutici alla verifica della preparazione iniziale e nei Corsi integrativi per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi, nei Corsi ordinari della Scuola Superiore ISUFI, nei percorsi di formazione degli insegnanti o in altre attività didattiche finalizzate alla formazione e/o all'inserimento in ruolo. |
ART. 18. ASSEGNAZIONE DI CORSI E MODULI CURRICULARI 1. Per l’affidamento a professori e ricercatori che appartengono al SSD di cui il Dipartimento ha la responsabilità ma che afferiscono ad altro Dipartimento è richiesto il parere del Dipartimento di afferenza. 2. Nell’assegnazione dei compiti didattici ai professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo determinato, il Dipartimento: a) rispetta le previsioni di cui all’art. 11 del presente Regolamento per coloro che svolgano specifici incarichi istituzionali, b) si attiene alle seguenti prescrizioni: 1) ai docenti di riferimento è assegnato almeno un insegnamento o un modulo all’interno del Corso di Studio al quale afferiscono; 2) nel caso siano state ottenute disponibilità plurime, assegna il corso o il modulo tenendo conto: a) di quanto stabilito dall’art. 17, comma 2, del presente Regolamento; b) della qualifica accademica, della continuità didattica e del curriculum degli interessati. Il Dipartimento può affidare ad una Commissione appositamente nominata il compito di esaminare i profili accademici e didattici degli interessati al fine di proporre al Consiglio di Dipartimento la scelta di quello più rispondente ai parametri indicati. La Commissione ha solo compiti consultivi. |
ART. 19. ASSEGNAZIONE DI CARICHI DIDATTICI AGGIUNTIVI 1. È possibile assegnare carichi didattici aggiuntivi, cioè eccedenti il limite degli obblighi istituzionali, a professori di I e II fascia nonché attribuire lo svolgimento di attività didattica non integrativa a ricercatori di ruolo, ad assistenti del ruolo ad esaurimento, a tecnici laureati che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell’art. 12 della L. n. 341/2010 nonché a professori incaricati stabilizzati. 2. In tutti i casi di cui al comma 1 è necessario acquisire la disponibilità degli interessati; ove siano state ottenute disponibilità plurime si procederà nel rispetto di quanto stabilito dall’art. |
18, comma 2, del presente Regolamento. |
ART. 20. ATTRIBUZIONE DI XXXXXXX DIDATTICI AI RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO 1. Ai ricercatori a tempo indeterminato può essere affidato, con il loro consenso scritto, lo svolgimento di attività didattica non integrativa, ossia un corso o un modulo curriculare, ma solo dopo aver garantito che a tutti i professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo determinato del medesimo SSD siano assegnati corsi o moduli curriculari corrispondenti ai loro obblighi istituzionali. 2. Ai ricercatori a tempo indeterminato cui sia attribuito un corso o un modulo sono riconosciuti: a) il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono corsi e moduli curriculari. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli; b) la retribuzione aggiuntiva il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. |
ART. 21. AFFIDAMENTO DI COMPITI DIDATTICI AI TECNICI LAUREATI, AGLI ASSISTENTI DI RUOLO, AI PROFESSORI INCARICATI STABILIZZATI 1. Ai sensi dell’art. 6, comma 4, della L. n. 240/2010 ai tecnici laureati, ai professori incaricati stabilizzati, agli assistenti di ruolo ad esaurimento può essere affidato, con il loro consenso, lo svolgimento di attività didattica nel rispetto del proprio inquadramento e trattamento giuridico ed economico. 2. Ai soggetti di cui al comma precedente sono riconosciuti: a) il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono corsi e moduli curriculari. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio usufruiti nell'anno successivo a quello in cui sono svolti tali corsi e moduli; b) la retribuzione aggiuntiva il cui importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. |
Art. 22. AFFIDAMENTO DI INSEGNAMENTI A PROFESSORI DI I E II FASCIA E A RICERCATORI A TEMPO INDETERMINATO IN SERVIZIO PRESSO ALTRO ATENEO ITALIANO 1. Ove né l’adempimento per intero degli obblighi didattici da parte di professori, di ricercatori a tempo determinato e di professori visitatori di cui all’art. 22 dello Statuto, né l’attribuzione di carichi didattici ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del presente Regolamento, garantiscano la copertura degli insegnamenti previsti dalla programmazione didattica, i Dipartimenti possono attribuire i corsi o i moduli vacanti a professori di I e II fascia o a ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso altro Ateneo italiano previa autorizzazione dell’Ateneo di Appartenenza. 2. Come previsto dall’art.17, comma 1, il Dipartimento rende pubbliche le proprie esigenze di copertura ed acquisisce le disponibilità degli interessati. Ove pervengano disponibilità plurime, si procederà ai sensi dell’art. 18, comma 2 del presente Regolamento. 3. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di amministrazione. |
ART. 23. AFFIDAMENTO DI INCARICHI DIDATTICI A TITOLO ONEROSO 1. Ogni assegnazione a titolo oneroso di un incarico didattico avviene per il tramite di apposita procedura comparativa che garantisca il rispetto di quanto previsto dagli artt. 17, comma 2, e 18, comma 2 del presente Regolamento. 2. Ai docenti possono essere retribuite esclusivamente le attività di didattica eccedenti il limite di 120 o di 90 ore così come previsto dall’art. 3, commi 2 e 3 del presente Regolamento, subordinatamente all’assolvimento degli obblighi istituzionali complessivi previsti dall’art. 6 della L. n. 240/2010 fissati in non meno di 350 ore per i docenti a regime di impegno a tempo pieno e in non meno di 250 ore per i docenti a regime di tempo definito); per i ricercatori a tempo indeterminato, per i tecnici laureati, gli assistenti di ruolo e i professori incaricati stabilizzati resta fermo quanto previsto, in tema di retribuzione aggiuntiva, dagli artt. 20 comma 2, lett. b) e 21, comma 2, lett. b) del presente Regolamento. 3. Non è consentito l’affidamento di incarichi didattici a titolo oneroso ai ricercatori a tempo |
determinato. |
ART. 24. LIMITI AL RICORSO AI CONTRATTI DI CUI ALL’ART. 23 DELLA L. N. 240/2010 1. Ove tramite le modalità previste dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del presente Regolamento nonché dall’art. 22 dello Statuto, per quanto riguarda i professori visitatori, continui a non essere garantita l’intera copertura degli insegnamenti previsti dalla programmazione didattica, i Dipartimenti, per acquisire le specifiche competenze professionali necessarie, ricorrono alla stipulazione dei contratti di insegnamento previsti dall’art. 23, comma 2, della L. n. 240/2010. 2. Fatti salvi ulteriori più specifici limiti previsti dalla legislazione vigente, l’attività didattica erogata tramite il ricorso ai contratti di cui all’art. 23 della L. n. 240/2010 non può superare il 30% della attività didattica complessiva. 3. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, può autorizzare il ricorso ai contratti sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso di cui all’art. 23, commi 1 e 3 della L. n. 240/2010 anche in casi adeguatamente e specificamente motivati dal Dipartimento richiedente con riferimento rispettivamente: a) alla necessità di far fronte ad oggettive e specifiche esigenze didattiche che richiedano il ricorso ad esperti di alta qualificazione (art. 23, comma 1 della legge 240/2010); b) alla ricorrenza di oggettive e specifiche esigenze di internazionalizzazione (art. 23, comma 3 della legge 240/2010). 4. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati secondo le modalità definite nel Titolo III del presente Regolamento. |
TITOLO III CONTRATTI DI INSEGNAMENTO DI CUI ALL’ART. 23 DELLA L. N. 240/2010 ART. 25. TIPOLOGIE DI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO 1. Nei limiti di cui all’art. 24 del presente Regolamento, è possibile stipulare contratti di insegnamento di diritto privato aventi ad oggetto lo svolgimento di compiti didattici, di attività di verifica dell’apprendimento e di servizio agli studenti, di durata non inferiore ad un anno accademico, rinnovabile fino a un massimo di cinque: a) per far fronte a specifiche esigenze didattiche anche integrative che richiedano il ricorso a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali; b) per far fronte ad oggettive e specifiche esigenze didattiche che richiedano il ricorso ad esperti di alta qualificazione; c) per far fronte a oggettive e specifiche esigenze di internazionalizzazione che richiedano il ricorso a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. |
ART. 26. NORME COMUNI PER I CONTRATTI DI INSEGNAMENTO 1. I titolari dei contratti di insegnamento assumono, per la durata dell’incarico, il titolo di professori a contratto. Il loro curriculum è pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo. 2. L’incarico è incompatibile con lo status di studente, nonché di iscritto a corsi di dottorato di ricerca o di scuola di specializzazione, o di docente/ricercatore dell’Università del Salento. 3. I contratti di insegnamento di cui all’art. 25 comma 1, lett. a e lett. b del presente Regolamento possono essere stipulati anche con il personale tecnico amministrativo dell’Università del Salento con contratto di lavoro a tempo indeterminato, compresi i Collaboratori ed esperti linguistici. 4. Tutti i contratti di insegnamento sono stipulati, a pena di nullità, nel rispetto delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse previste dalla legge, dallo Statuto e dal Codice etico. 5. Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto il contraente all’atto di accettazione dell’incarico dichiara l’inesistenza di conflitti di interesse e delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge, dallo Statuto e dal Xxxxxx etico. In ogni caso, i contratti di cui al presente articolo non possono essere stipulati con coloro che abbiano un rapporto di coniugio, di parentela o di affinità, fino |
al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore appartenente al Dipartimento proponente ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. 6. I contratti possono essere a titolo gratuito o a titolo oneroso. 7 I contratti di cui all’art. all’art. 25, comma 1, lett. b) del presente regolamento possono essere stipulati a titolo gratuito entro il limite del 5% del numero dei professori e ricercatori in servizio presso l'Ateneo. 8. I contratti di cui al presente articolo possono essere stipulati con professori cessati dal servizio con professori emeriti e con professori xxxxxxx, nei casi consentiti dalla legge. 9. Gli incarichi di cui al presente Titolo sono soggetti agli obblighi di comunicazione per l’Anagrafe delle prestazioni del Dipartimento della Funzione pubblica e agli obblighi di pubblicità previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia e dal Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità dell’Ateneo. |
ART. 27. CONTRATTI PER FAR FRONTE A SPECIFICHE ESIGENZE DIDATTICHE 1. I contratti di cui all’art. 25, comma 1, lett. a, del presente Regolamento sono stipulati dal Rettore o su delega dal Direttore di Dipartimento all’esito di una procedura selettiva pubblica indetta dal medesimo Dipartimento. 2. Il trattamento economico è determinato applicando i criteri stabiliti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione e tenendo conto dei parametri fissati dal Decreto interministeriale n. 313/2011 e successive modifiche. |
ART. 28. PROCEDURA SELETTIVA 1. Il Direttore del Dipartimento proponente attiva una selezione, mediante avviso pubblico pubblicato nell’Albo di Ateneo e, nell’apposita sezione, sul sito istituzionale di Ateneo. La pubblicazione dura per un periodo pari al termine previsto dal bando per la presentazione delle domande secondo i termini previsti nei Regolamenti di Ateneo. I bandi relativi ai contratti di cui all’art. 25, comma 1, lett. a del presente Regolamento devono essere redatti anche in lingua inglese. 2. L’avviso pubblico contiene: a) la descrizione delle attività, l’indicazione del settore scientifico-disciplinare e del numero dei crediti formativi corrispondenti, il numero delle ore di didattica e gli altri impegni connessi all’incarico; b) la durata del contratto; c) il trattamento economico; d) i termini e le modalità di presentazione delle domande e dei titoli; e) i criteri e le modalità per la valutazione comparativa dei candidati, tenuto conto che costituiscono titolo preferenziale per il conferimento del contratto: - ai sensi dell’art. 16 comma 1 lettera n) della L. n. 240/2010, la valutazione dell’abilitazione scientifica nazionale ; - ai sensi dell’art. 23 comma 2 della L. n. 240/2010, il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero. 3. Gli interessati presentano domanda di ammissione in carta libera. Alla domanda devono essere allegati: a) curriculum vitae et studiorum con particolare riferimento ai titoli professionali, scientifici ed accademici pertinenti; b) elenco e copia delle pubblicazioni ritenute utili ai fini della selezione; c) autocertificazione relativa al conseguimento dei titoli di studio, scientifici e professionali. 4. Nella procedura di selezione, la valutazione della qualificazione scientifica e/o professionale deve tener conto: a) delle pubblicazioni scientifiche; b) del curriculum dei candidati con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente l’attività didattica da svolgere; |
c) della pregressa attività didattica e della professionalità acquisita, con particolare preferenza per la materia oggetto del bando; d) dello svolgimento di attività di ricerca in Italia o all’estero; e) dei titoli preferenziali di cui alla lett. e), comma 2 del presente articolo. 5. Non può partecipare alla selezione chi: a) sia cessato volontariamente dal servizio presso l'Università del Salento con diritto alla pensione anticipata di anzianità, salvo che siano trascorsi cinque anni dalla cessazione e salvo quanto previsto dall'art. 10 del D. Lgs. n. 165/1997 in relazione ai professori e ai ricercatori universitari; b) sia cessato volontariamente dal servizio presso altro Ente pubblico o privato con diritto alla pensione anticipata di anzianità e abbia avuto con l'Università del Salento rapporti di lavoro o di impiego nei cinque anni precedenti la cessazione; c) si trovi in una delle situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse previste dalla legge, dallo Statuto e dal Codice etico e, in ogni caso, abbia un rapporto di coniugio, di parentela, o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore appartenente al Dipartimento proponente ovvero con il Rettore, con il Direttore generale o con un Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. |
ART. 29. CONFERIMENTO DIRETTO PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO DI ALTA QUALIFICAZIONE 1. I contratti di cui all’art. 25 comma 1, lett. b del presente Regolamento sono stipulati dal Rettore o su sua delega dal Direttore del Dipartimento con esperti di alta qualificazione in possesso di un curriculum scientifico o professionale di assoluta eccellenza, previa proposta del Dipartimento corredata del parere del Nucleo di Valutazione di Ateneo nel rispetto delle linee guida adottate dal medesimo Organo, approvata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca individuati dall'articolo 8 del Regolamento di cui al Dpcm n. 593/1993. |
ART. 30. CONFERIMENTO DIRETTO A STUDIOSI STRANIERI DI XXXXXX XXXX 1. I contratti di cui all’art. 25, comma 1, lett. c) del presente Regolamento sono stipulati dal Rettore o su sua delega dal Direttore del Dipartimento con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama. 2. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre università europee. 3. La proposta di incarico, proveniente dal Dipartimento interessato, è presentata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore, previo parere del Senato accademico. |
ART. 31. TRATTAMENTO PREVIDENZIALE ASSICURATIVO 1. I contratti di insegnamento sono sottoposti al trattamento previdenziale di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della L. n. 335/1995. 2. L’Ateneo provvede alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi per l’intera durata dell’incarico. |
ART. 32. DIRITTI ED OBBLIGHI 1. Ai sensi dell’art. 35, comma 2, dello Statuto, i soggetti che hanno stipulato un contratto di insegnamento hanno il diritto di avvalersi dei mezzi e delle strutture del Dipartimento presso cui svolgono l’attività di insegnamento e il diritto di partecipare ai relativi Consigli didattici senza diritto di voto. 2. Hanno l’obbligo: a) di svolgere l’attività di insegnamento nei termini e secondo le modalità previste dal contratto; b) di svolgere attività di verifica dell’apprendimento e di servizio agli studenti; c) di autocertificare l’attività svolta, ai sensi dell’art. 11 di cui al presente Regolamento. |