AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI COMUNICATO Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali - Triennio 2016-2018 (18A03878) (GU n.131 del 8-6-2018 - Suppl. Ordinario...
|
|
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del
comparto funzioni centrali - Triennio 2016-2018 (18A03878)
(GU n.131 del 8-6-2018 - Suppl. Ordinario n. 29)
Il giorno 12 febbraio 2018 alle ore 15,00, presso la sede
dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra:
l'A.Ra.N. (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni) nella persona del presidente: xxxx. Xxxxxx
Xxxxxxxxxx;
e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali
rappresentative del comparto funzioni centrali:
=============================================================
| Organizzazioni sindacali: | Confederazioni sindacali: |
+=============================+=============================+
|CISL FP: firmato |CISL: firmato |
+-----------------------------+-----------------------------+
|FP CGIL: firmato |CGIL: firmato |
+-----------------------------+-----------------------------+
|UIL PA: firmato |UIL: firmato |
+-----------------------------+-----------------------------+
|Federazione CONFSAL UNSA: | |
|firmato |CONFSAL: firmato |
+-----------------------------+-----------------------------+
|Federazione Nazionale Intesa | |
|FP: firmato |CISAL: firmato |
+-----------------------------+-----------------------------+
|USB PI: non firmato |USB: non firmato |
+-----------------------------+-----------------------------+
|FLP: non firmato |CGS: non firmato |
+-----------------------------+-----------------------------+
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato
Contratto collettivo nazionale del lavoro del personale del comparto
Funzioni centrali relativo al triennio 2016-2018.
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
del comparto
FUNZIONI CENTRALI
Periodo 2016-2018
Indice
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I - Applicazione, durata, tempi e decorrenza
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
del contratto
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I - Sistema delle relazioni sindacali
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
Art. 4 - Informazione
Art. 5 - Confronto
Art. 6 - Organismo paritetico per l'innovazione
Art. 7 - Contrattazione collettiva integrativa: soggetti,
livelli e materie
Art. 8 - Contrattazione collettiva integrativa: tempi e
procedure
Art. 9 - Clausole di raffreddamento
Capo II - Diritti sindacali
Art. 10 - Diritto di assemblea
Art. 11 - Contributi sindacali
Titolo III - Ordinamento professionale
Capo I - Sistema di classificazione professionale
Art. 12 - Commissione paritetica sui sistemi di classificazione
professionale
Titolo IV - Rapporto di lavoro
Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 13 - Contratto individuale di lavoro
Art. 14 - Periodo di prova
Art. 15 - Ricostituzione del rapporto di lavoro
Art. 16 - Fascicolo personale
Capo II - Istituti dell'orario di lavoro
Art. 17 - Orario di lavoro
Art. 18 - Riduzione dell'orario di lavoro
Art. 19 - Turnazioni
Art. 20 - Reperibilita'
Art. 21 - Particolari attivita' prestate da dipendenti non in
turno
Art. 22 - Orario multiperiodale
Art. 23 - Pausa
Art. 24 - Rilevazione dell'orario e ritardi
Art. 25 - Lavoro straordinario e riposi compensativi
Capo III - Conciliazione vita-lavoro
Art. 26 - Orario di lavoro flessibile
Art. 27 - Banca delle ore
Capo IV - Ferie e festivita'
Art. 28 - Ferie e recupero festivita' soppresse
Art. 29 - Festivita'
Art. 30 - Ferie e riposi solidali
Capo V - Permessi, assenze e congedi
Art. 31 - Permessi retribuiti
Art. 32 - Permessi orari retribuiti per particolari motivi
personali o familiari
Art. 33 - Permessi e congedi previsti da particolari
disposizioni di legge
Art. 34 - Permessi orari a recupero
Art. 35 - Assenze per l'espletamento di visite, terapie,
prestazioni specialistiche od esami diagnostici
Art. 36 - Congedi per le donne vittime di violenza
Art. 37 - Assenze per malattia
Art. 38 - Assenze per malattia in caso di gravi patologie
richiedenti terapie salvavita
Art. 39 - Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di
servizio
Art. 40 - Aspettativa per motivi familiari e personali
Art. 41 - Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che
presti servizi all'estero
Art. 42 - Altre aspettative previste da disposizioni di legge
Art. 43 - Norme comuni sulle aspettative
Art. 44 - Congedi dei genitori
Art. 45 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni
psicofisiche
Art. 46 - Diritto allo studio
Art. 47 - Congedi per la formazione
Art. 48 - Servizio militare
Art. 49 - Unioni civili
Capo VI - Mobilita'
Art. 50 - Passaggio diretto ad altre amministrazioni del
personale in eccedenza
Art. 51 - Assegnazione temporanea presso altra amministrazione
Capo VII - Formazione del personale
Art. 52 - Principi generali e finalita' della formazione
Art. 53 - Destinatari e processi della formazione
Titolo V - Tipologie flessibili del rapporto di lavoro
Capo I - Lavoro a tempo determinato
Art. 54 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 55 - Trattamento economico-normativo del personale con
contratto a tempo determinato
Capo II - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 56 - Contratto di somministrazione
Capo III - Lavoro a tempo parziale
Art. 57 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 58 - Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale
Art. 59 - Trattamento economico-normativo del personale con
rapporto di lavoro a tempo parziale
Titolo VI - Responsabilita' disciplinare
Art. 60 - Obblighi del dipendente
Art. 61 - Sanzioni disciplinari
Art. 62 - Codice disciplinare
Art. 63 - Sospensione cautelare in corso di procedimento
disciplinare
Art. 64 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art. 65 - Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento
penale
Art. 66 - Determinazione concordata della sanzione
Titolo VII - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 67 - Termini di preavviso
Art. 68 - Cause di cessazione del rapporto di lavoro
Titolo VIII - Trattamento economico
Art. 69 - Struttura della retribuzione
Art. 70 - Retribuzione e sue definizioni
Art. 71 - Struttura della busta paga
Art. 72 - Tredicesima mensilita'
Art. 73 - Incrementi degli stipendi tabellari
Art. 74 - Effetti dei nuovi stipendi
Art. 75 - Elemento perequativo
Art. 76 - Costituzione Fondo risorse decentrate
Art. 77 - Utilizzo Fondo risorse decentrate
Art. 78 - Differenziazione del premio individuale
Art. 79 - Misure per disincentivare elevati tassi di assenza
del personale
Titolo IX - Istituti normo-economici
Art. 80 - Welfare integrativo
Art. 81 - Trattenute per scioperi brevi
Art. 82 - Trattamento di trasferta
Art. 83 - Copertura assicurativa
Art. 84 - Patrocinio legale
Art. 85 - Diritti derivanti da invenzione industriale
Art. 86 - Servizio mensa e buoni pasto
Titolo X - Disposizioni speciali
Art. 87 - Clausole speciali per i Ministeri
Art. 88 - Clausole speciali per le agenzie
Art. 89 - Clausole speciali per gli enti pubblici non economici
Art. 90 - Clausole speciali per Enac
Art. 91 - Clausole speciali per AGID
Art. 92 - Clausole speciali per Cnel
Art. 93 - Disposizione transitoria per personale ex ISPESL ed
ex ISFOL
Art. 94 - Clausola speciale e transitoria
Art. 95 - Istituzione nuovi profili per le attivita' di
comunicazione e informazione
Titolo XI - Disposizioni finali
Art. 96 - Conferme
Tabelle
Dichiarazione congiunta n. 1
Dichiarazione congiunta n. 2
Dichiarazione congiunta n. 3
Dichiarazione congiunta n. 4
Dichiarazione congiunta n. 5
Dichiarazione congiunta n. 6
Dichiarazione congiunta n. 7
Dichiarazione congiunta n. 8
Titolo
I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Applicazione, durata,
tempi e decorrenza
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato
dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art.
3 del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione
collettiva del 13 luglio 2016.
2. Il presente contratto si applica, altresi', alle seguenti
categorie di personale:
a) al personale dipendente di nazionalita' italiana, assunto -
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18 e ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401 - con contratto
a tempo indeterminato dal Ministero degli affari esteri nelle sedi
diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura
all'estero, secondo quanto previsto dai CCNL Ministeri del 22 ottobre
1997, del 12 aprile 2001 e del 12 giugno 2003;
b) agli ufficiali giudiziari di cui all'art. 1, comma 2, del
CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL
Ministeri del 24 aprile 2002.
3. Al personale del comparto, soggetto a mobilita' in conseguenza
di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa
dell'amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di
privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo
inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o
societa', previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie
del presente contratto.
4. Nella Provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente
CCNL puo' essere integrata, per Ministeri ed enti pubblici non
economici, ai sensi del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354,
per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel
presente CCNL. Analoga disposizione e' prevista per le agenzie
fiscali nel decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976,
come modificato dal decreto legislativo n. 272/2001.
5. Con il termine «amministrazione/i» si intendono tutte le
amministrazioni, Ministeri, enti pubblici non economici e agenzie,
ricomprese nel comparto funzioni centrali di cui al comma 1.
6. Con il termine «agenzia/e», ove non specificato, si intendono
l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,
destinatarie dei precedenti CCNL del comparto agenzie fiscali.
7. Con il termine «ente/i pubblico/i non economico/i» si
intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti
CCNL del comparto enti pubblici non economici.
8. Con il termine «Ministero/i» si intendono amministrazioni
destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei Ministeri.
9. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni
monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti
nazionali, ai sensi dell'art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001,
vengono indicati mediante la denominazione dell'amministrazione o
ente interessato.
10. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni e' riportato come «decreto
legislativo n. 165/2001».
Art. 2.
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016-31
dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di
stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle
amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere
vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro
trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente
di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti
con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In
caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono
integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal
successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del
contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della
scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per
consentire l'apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza
del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla
scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative
unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla
scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora
stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art.
47-bis comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, e' riconosciuta,
entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di
definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che
costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno
attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale
copertura e' pari al 30% della previsione ISTAT dell'inflazione,
misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni
energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei
mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50% del
predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente
comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1
e 2, del decreto legislativo n. 165/2001.
7. Il presente CCNL puo' essere oggetto di interpretazione
autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 165/2001,
anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie
aventi carattere di generalita' sulla sua interpretazione.
L'interpretazione autentica puo' aver luogo anche ai sensi dell'art.
64 del medesimo decreto legislativo.
Titolo
II
RELAZIONI SINDACALI
Capo I
Sistema delle relazioni
sindacali
Art. 3.
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' lo strumento per
costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti
sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo
costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei
rispettivi diritti ed obblighi, nonche' alla prevenzione e
risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico
delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con
gli interessi dei lavoratori;
si migliora la qualita' delle decisioni assunte;
si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del
personale, nonche' i processi di innovazione organizzativa e di
riforma della pubblica amministrazione.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita' dei datori
di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali
presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall'art. 7,
si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale.
4. La partecipazione e' finalizzata ad instaurare forme
costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di xxxxxxx
generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi
riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti
di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
informazione;
confronto;
organismi paritetici di partecipazione.
5. La contrattazione integrativa e' finalizzata alla stipulazione
di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi
livelli previsti dall'art. 7. Le clausole dei contratti sottoscritti
possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche,
anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui
all'art. 8.
6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, un osservatorio a composizione
paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui
ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai
sensi dell'art. 40, comma 3-ter, decreto legislativo n. 165/2001.
L'osservatorio verifica altresi' che tali atti siano adeguatamente
motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla
funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano
compensi, gettoni, emolumenti, indennita' o rimborsi di spese
comunque denominati. L'osservatorio di cui al presente comma e' anche
sede di confronto su temi contrattuali che assumano una rilevanza
generale, anche al fine di prevenire il rischio di contenziosi
generalizzati.
7. Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente
tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei
precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto
disapplicate.
Art. 4.
Informazione
1. L'informazione e' il presupposto per il corretto esercizio
delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.
2. Xxxxx restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti
dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella
trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte
dell'amministrazione, ai soggetti sindacali, al fine di consentire
loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei
contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7,
comma 3, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale
impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e
proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i
successivi articoli 5 e 7 prevedano il confronto o la contrattazione
integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
Art. 5.
Confronto
1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale si instaura
un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di
relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui
all'art. 7, comma 3, di esprimere valutazioni esaustive e di
partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che
l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali
degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita'
previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle
informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se,
entro cinque giorni dall'informazione, il confronto e' richiesto da
questi ultimi. L'incontro puo' anche essere proposto
dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il
periodo durante il quale si svolgono gli incontri non puo' essere
superiore a trenta giorni. Al termine del confronto, e' redatta una
sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, a livello nazionale o di sede
unica, rispettivamente con i soggetti sindacali di cui al comma 3 ed
i soggetti sindacali di cui al comma 4 dell'art. 7 (Contrattazione
collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie):
a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro;
b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' tra sedi di
lavoro dell'amministrazione;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della
performance;
d) l'individuazione dei profili professionali;
e) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di
posizione organizzativa;
f) i criteri per la graduazione delle posizioni organizzative,
ai fini dell'attribuzione della relativa indennita';
g) il trasferimento o il conferimento di attivita' ad altri
soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del decreto
legislativo n. 165/2001.
4. Sono oggetto di confronto, a livello di sede di elezione di
RSU, con i soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 4, i criteri
di adeguamento in sede locale di quanto definito dall'amministrazione
ai sensi del comma 3, lettera a).
Art. 6.
Organismo paritetico per l'innovazione
1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza una
modalita' relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo
delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 3 su tutto
xxx' che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale,
di carattere organizzativo dell'amministrazione.
2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in cui si
attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di
organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione
della legalita', della qualita' del lavoro e del benessere
organizzativo - anche con riferimento alle politiche formative, al
lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,
alle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di
fenomeni di burn-out - al fine di formulare proposte
all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione
integrativa.
3. L'organismo paritetico per l'innovazione:
a) ha composizione paritetica ed e' formato da un componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'art.
7, comma 3, nonche' da una rappresentanza dell'amministrazione, con
rilevanza pari alla componente sindacale;
b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque,
ogniqualvolta l'amministrazione manifesti un'intenzione di
progettualita' organizzativa innovativa, complessa, per modalita' e
tempi di attuazione, e sperimentale;
c) xxx' trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito
dell'analisi di fattibilita', alle parti negoziali della
contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di
quest'ultima, o all'amministrazione;
d) puo' adottare un regolamento che ne disciplini il
funzionamento;
e) puo' svolgere analisi, indagini e studi, anche in
riferimento a quanto previsto dall'art. 79 del presente contratto;
f) effettua il monitoraggio dell'attuazione dei piani di azioni
positive predisposte dai comitati unici di garanzia, in
collaborazione con questi ultimi.
4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere
inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui
all'art. 7, comma 3, o da gruppi di lavoratori. In tali casi,
l'organismo paritetico si esprime sulla loro fattibilita' secondo
quanto previsto al comma 3, lettera c).
5. Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito
dell'organismo di cui al presente articolo, gli andamenti
occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui
contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle
assenze di personale di cui all'art. 79 del presente contratto.
Art. 7.
Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie
1. La contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel
rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal presente CCNL,
tra la delegazione sindacale, come individuata ai commi 3 o 4, e la
delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 5.
2. Nelle amministrazioni articolate al loro interno in una
pluralita' di uffici, laddove questi ultimi siano individuati come
autonome sedi di elezione di RSU, la contrattazione collettiva
integrativa si svolge a livello nazionale («contrattazione
integrativa nazionale») ed a livello di sede di RSU («contrattazione
integrativa di sede territoriale»). Nelle altre amministrazioni, si
svolge in un unico livello («contrattazione integrativa di sede
unica»). La contrattazione integrativa nazionale puo' prevedere
sezioni specifiche dedicate a determinati ambiti o pluralita' di sedi
territoriali aventi caratteristiche simili.
3. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
nazionale sono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di
categoria firmatarie del presente CCNL.
4. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
di sede territoriale o di sede unica sono:
a) la RSU;
b) i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali
di categoria firmatarie del presente CCNL.
5. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui e'
individuato il presidente, sono designati dall'organo competente
secondo i rispettivi ordinamenti.
6. Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede
unica:
a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la
contrattazione integrativa tra le diverse modalita' di utilizzo;
b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla
performance;
c) criteri per la definizione delle procedure delle
progressioni economiche;
d) i criteri per l'attribuzione delle indennita' correlate
all'effettivo svolgimento di attivita' disagiate ovvero pericolose o
dannose per la salute;
e) i criteri per l'attribuzione delle indennita' correlate
all'effettivo svolgimento di attivita' comportanti l'assunzione di
specifiche responsabilita';
f) i criteri per l'attribuzione di trattamenti accessori per i
quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione
collettiva;
g) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare
integrativo;
h) l'elevazione delle maggiorazioni orarie per la remunerazione
del lavoro in turno previste dall'art. 19, comma 5;
i) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 19, comma 4, in
merito ai turni effettuabili;
j) l'elevazione della misura dell'indennita' di reperibilita'
prevista dall'art. 20, comma 6;
k) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 20, comma 5, per
i turni di reperibilita';
m) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo
parziale ai sensi dell'art. 57, comma 7;
n) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire
nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 27, comma 2;
o) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di
flessibilita' oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire
una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
p) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e
minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art.
22;
q) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare,
fino ad ulteriori sei mesi, l'arco temporale su cui e' calcolato il
limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 17, comma
2;
r) l'elevazione della percentuale massima del ricorso a
contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo
determinato, ai sensi dell'art. 54, comma 1;
s) per le amministrazioni articolate territorialmente, i
criteri per la ripartizione del contingente di personale di cui
all'art. 46, comma 1 (diritto allo studio);
t) integrazione delle situazioni personali e familiari previste
dall'art. 19, comma 9, in materia di turni di lavoro;
u) elevazione del limite massimo individuale di lavoro
straordinario ai sensi dell'art. 25, comma 3;
v) riflessi sulla qualita' del lavoro e sulla professionalita'
delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi.
7. Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede
territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto
definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al
comma 6, lettere b), i), k), l), o), p), q), v).
Art. 8.
Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure
1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si
riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, commi 6 e 7. I
criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalita' di
utilizzo di cui all'art. 7, comma 6, possono essere negoziati con
cadenza annuale.
2. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione
datoriale di cui all'art. 7, comma 5 entro trenta giorni dalla
stipulazione del presente contratto.
3. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale di cui
all'art. 7, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla
presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver
costituito, entro il termine di cui al comma 2, la propria
delegazione.
4. Xxxxx restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati dall'art. 9, qualora, decorsi trenta giorni
dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un
massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo,
le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di
iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 6,
lettere i), k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), u), v).
5. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui
all'art. 7, comma 6, lettere a), b), c), d), e) f), g) h), j) ed il
protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla
funzionalita' dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi
di comportamento di cui all'art. 9, l'amministrazione interessata
puo' provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del
mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le
trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione
dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di
cui all'art. 40, comma 3-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e'
fissato in quarantacinque giorni, eventualmente prorogabili di
ulteriori quarantacinque.
6. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la
relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di
controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del decreto
legislativo n. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto
collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla
relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale organo
entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte
del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque
giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo
competente dell'amministrazione puo' autorizzare il presidente della
delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del
contratto.
7. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite
clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro
attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione,
presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi
integrativi.
8. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via
telematica, all'ARAN ed al CNEL, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo
integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o
5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
Art. 9.
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato a principi
di responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza dei
comportamenti ed e' orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del
negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non
assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette;
compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo
nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto
le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto
dello stesso.
Capo
II
Diritti sindacali
Art. 10.
Diritto di assemblea
1. Per la disciplina dell'assemblea, resta fermo quanto previsto
dal CCNQ sulle prerogative e permessi sindacali del 4 dicembre 2017.
2. I dipendenti del comparto funzioni centrali hanno diritto a
partecipare, durante l'orario di lavoro, alle assemblee sindacali per
il numero di ore annue retribuite pro-capite previsto dal CCNQ di cui
al comma 1, fatto salvo quanto previsto su tale specifico aspetto nei
CCNL dei precedenti comparti di riferimento.
Art. 11.
Contributi sindacali
1. I dipendenti hanno facolta' di rilasciare delega, in favore
dell'organizzazione sindacale da essi prescelta, a riscuotere una
quota mensile dello stipendio per il pagamento dei contributi
sindacali, nella misura stabilita dai competenti organi statutari. La
delega e' rilasciata per iscritto ed e' trasmessa all'amministrazione
a cura del dipendente o dell'organizzazione sindacale interessata.
2. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a
quello del rilascio.
3. Il dipendente puo' revocare in qualsiasi momento la delega
rilasciata ai sensi del comma 1, inoltrando la relativa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza e all'organizzazione sindacale
interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della stessa.
4. Le trattenute devono essere operate dalle singole
amministrazioni sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle
deleghe ricevute e sono versate mensilmente alle organizzazioni
sindacali interessate, secondo modalita' concordate con
l'amministrazione.
5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi, alla
riservatezza sui nominativi del personale delegante e sui versamenti
effettuati alle organizzazioni sindacali.
Titolo
III
ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Capo I
Sistema di
classificazione professionale
Art. 12.
Commissione paritetica sui sistemi di classificazione professionale
1. Le parti, nel concordare sull'opportunita' di dover proseguire
il processo di innovazione dei sistemi di classificazione
professionale delle amministrazioni confluite nel nuovo comparto
delle funzioni centrali, affermano il loro impegno ad individuare le
soluzioni piu' idonee a garantire in modo ottimale le esigenze
organizzative e funzionali delle amministrazioni e quelle di
riconoscimento e valorizzazione della professionalita' dei
dipendenti.
2. Le parti, avendo ritenuto necessario non pregiudicare la
sollecita definizione del presente CCNL, tenuto conto del lungo
periodo di sospensione della contrattazione collettiva nazionale,
convengono sull'opportunita' di prevedere una fase istruttoria, che
consenta di acquisire ed elaborare tutti gli elementi di conoscenza
sugli attuali sistemi di classificazione professionale, nonche' di
verificare le possibilita' di una loro evoluzione e convergenza in
linea con le finalita' indicate al comma 1, nella prospettiva di
pervenire a modelli maggiormente idonei a valorizzare le competenze
professionali e ad assicurare una migliore gestione dei processi
lavorativi.
3. Per realizzare la fase istruttoria di cui al comma 2, in
coerenza con le finalita' indicate, e' istituita, presso l'ARAN,
entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, una
specifica commissione paritetica, alla quale sono affidati i seguenti
compiti:
a) analisi delle caratteristiche degli attuali sistemi di
classificazione professionale, anche in chiave di raffronto con
quelli vigenti in altri settori pubblici e privati o in altre
pubbliche amministrazioni dei Paesi europei;
b) valutazione di efficacia ed appropriatezza di tali sistemi
con riferimento all'organizzazione del lavoro, alle funzioni e alla
struttura delle amministrazioni interessate, nell'ottica di
bilanciare l'esigenza di convergenza con quella di valorizzare le
specificita' di ciascuna di esse;
c) verifica delle declaratorie di area o categoria, in
relazione ai cambiamenti dei processi lavorativi, indotti dalle
innovazioni di servizio o processo e dalle nuove tecnologie, ed alle
conseguenti esigenze di fungibilita' delle prestazioni e di
valorizzazione delle competenze professionali;
d) verifica dei contenuti dei profili professionali in
relazione ai nuovi modelli organizzativi;
e) verifica della possibilita' di rappresentare e definire in
modo innovativo i contenuti professionali, di individuare nuove
figure o di pervenire alla definizione di figure polivalenti,
nell'ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo e di
incentivare comportamenti innovativi;
f) verifica della possibilita' di definire ulteriori
opportunita' di progressione economica, per il personale apicale di
ciascuna area o categoria;
g) revisione dei criteri di progressione economica del
personale all'interno delle aree o categorie, in correlazione con la
valutazione delle competenze professionali acquisite e
dell'esperienza professionale maturata;
h) verifica della possibilita' di operare una revisione degli
schemi di remunerazione correlati alle posizioni di lavoro;
i) analisi degli strumenti per sostenere lo sviluppo delle
competenze professionali e per riconoscere su base selettiva il loro
effettivo accrescimento, anche in relazione allo sviluppo della
qualita' dei servizi e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
j) analisi e valorizzazione delle specificita' professionali.
4. La commissione concludera' i suoi lavori entro il prossimo
mese di maggio, formulando proposte organiche alle parti negoziali
sui punti indicati al comma 3.
Titolo
IV
RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Costituzione del rapporto
di lavoro
Art. 13.
Contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e'
costituito e regolato da contratti individuali e dal presente
contratto collettivo, nel rispetto delle disposizioni di legge, e
della normativa comunitaria. Il rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di
rapporto di lavoro per tutte le amministrazioni del comparto.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale e' richiesta
la forma scritta, sono comunque indicati:
a) tipologia del rapporto di lavoro;
b) data di inizio del rapporto di lavoro;
c) area o categoria e profilo professionale di inquadramento;
d) livello retributivo iniziale;
e) durata del periodo di prova;
f) sede di lavoro;
g) termine finale in caso di rapporto di lavoro a tempo
determinato.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro
e' regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di
preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto,
senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'assunzione puo' avvenire con rapporto di lavoro a tempo
pieno o a tempo parziale. In quest'ultimo caso, il contratto
individuale, di cui al comma 1, indica anche l'articolazione
dell'orario di lavoro assegnata, nell'ambito delle tipologie di cui
all'art. 17, comma 4.
5. L'amministrazione prima di procedere alla stipulazione del
contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il
destinatario a presentare, anche in via telematica, la documentazione
prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di
lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non
inferiore a trenta giorni, fatta salva la possibilita' di una proroga
non superiore ad ulteriori trenta giorni, a richiesta
dell'interessato in caso di comprovato impedimento.
6. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua
responsabilita', deve dichiarare, di non avere altri rapporti di
impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto
legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti,
deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per
la nuova amministrazione. Per il personale assunto con rapporto di
lavoro a tempo parziale, si fa riferimento a quanto previsto
dall'art. 57, comma 6 (Rapporto di lavoro a tempo parziale).
7. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 5,
l'amministrazione comunica di non dare luogo alla stipulazione del
contratto.
Art. 14.
Periodo di prova
1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato e'
soggetto ad un periodo di prova la cui durata e' stabilita come
segue:
a) due mesi per i dipendenti inquadrati nell'area prima
prevista dai precedenti CCNL dei Ministeri, delle agenzie fiscali,
del CNEL; nell'area A del precedente CCNL enti pubblici non
economici; nella categoria prima del CCNL AGID; nella categoria
A-operatore dell'ENAC;
b) quattro mesi per il personale inquadrato nelle restanti aree
previste dai precedenti CCNL dei Ministeri, delle agenzie fiscali,
del CNEL, degli enti pubblici non economici; nelle restanti categorie
di AGID; nelle categorie B-collaboratore e C-funzionario dell'ENAC;
c) sei mesi per il personale dell'area operativa dell'ENAC.
2. Sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso
dell'interessato, i dipendenti che lo abbiano gia' superato nel
medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di
altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto. Sono,
altresi', esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli
stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive
per la progressione tra le aree o categorie riservate al personale di
ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 15 del decreto legislativo n. 75/2017.
3. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene
conto del solo servizio effettivamente prestato.
4. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia
e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In
caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il
rapporto puo' essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o
malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 39
(infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio).
5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione, ai sensi
del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto
per i dipendenti non in prova.
6. Decorsa la meta' del periodo di prova ciascuna delle parti
xxx' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi i
casi di sospensione previsti dal comma 4. Il recesso opera dal
momento della comunicazione alla controparte. Il recesso
dell'amministrazione deve essere motivato.
7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro
sia stato risolto, il dipendente si intende confermato in servizio
con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione.
8. In caso di recesso, la retribuzione e' corrisposta fino
all'ultimo giorno di effettivo servizio compresi i ratei della
tredicesima mensilita' ove maturati.
9. Il periodo di prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla
scadenza.
10. Il dipendente a tempo indeterminato, vincitore di concorso,
durante il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto,
senza retribuzione, presso l'amministrazione di provenienza per un
arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente
prevista dalle disposizioni contrattuali applicate
nell'amministrazione di destinazione. In caso di mancato superamento
della prova o per recesso di una delle parti, il dipendente stesso
rientra, a domanda, nella area o categoria e profilo professionale di
provenienza.
11. La disciplina del comma 10 non si applica al dipendente a
tempo indeterminato, vincitore di concorso, che non abbia ancora
superato il periodo di prova nell'amministrazione di appartenenza.
Art. 15.
Ricostituzione del rapporto di lavoro
1. Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per
effetto di dimissioni puo' richiedere, entro 5 anni dalla data delle
dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso
di accoglimento della richiesta, il dipendente e' ricollocato nella
medesima o corrispondente posizione rivestita al momento delle
dimissioni secondo il sistema di classificazione applicato
nell'amministrazione.
2. L'amministrazione si pronuncia motivatamente, entro sessanta
giorni dalla richiesta; in caso di accoglimento il dipendente e'
ricollocato nell'area/categoria e profilo professionale
corrispondenti a quelli ricoperti all'atto delle dimissioni, secondo
il sistema di classificazione applicato all'amministrazione medesima
al momento del rientro.
3. Il dipendente puo' richiedere la ricostituzione del rapporto
di lavoro, senza i limiti temporali, di cui al comma 1, nei casi
previsti dalle disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro
presso le pubbliche amministrazioni in correlazione con la perdita e
il riacquisto della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell'Unione europea, secondo la normativa europea.
4. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro, al
lavoratore e' attribuito il trattamento economico corrispondente
all'area/categoria, al profilo ed alla posizione economica, rivestiti
al momento della interruzione del rapporto di lavoro.
5. La ricostituzione del rapporto di lavoro avviene nel rispetto
delle disposizioni legislative vigenti ed e' subordinata alla
disponibilita' del corrispondente posto nella dotazione organica
dell'amministrazione.
Art. 16.
Fascicolo personale
1. Per ogni dipendente, la struttura organizzativa cui compete la
gestione delle risorse umane conserva, in un apposito fascicolo
personale, anche digitale, tutti gli atti e i documenti, prodotti
dall'amministrazione o dallo stesso dipendente, che attengono al
percorso professionale, all'attivita' svolta ed ai fatti che lo
riguardano.
2. Relativamente agli atti e ai documenti conservati nel
fascicolo personale e' assicurata la riservatezza dei dati personali
secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Il dipendente ha diritto a prendere visione degli atti e
documenti inseriti nel proprio fascicolo personale.
Capo
II
Istituti dell'orario di lavoro
Art. 17.
Orario di lavoro
1. L'orario ordinario di lavoro e' di 36 ore settimanali ed e'
funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico. Ai sensi
di quanto disposto dalle disposizioni legislative vigenti, l'orario
di lavoro e' articolato su cinque giorni, fatte salve le esigenze dei
servizi da erogarsi con carattere di continuita', che richiedono
orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana o
che presentino particolari esigenze di collegamento con le strutture
di altri uffici pubblici.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 66
del 2003, la durata dell'orario di lavoro non puo' superare la media
delle 48 ore settimanali, comprensive del lavoro straordinario,
calcolata con riferimento ad un arco temporale di sei mesi.
3. Al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con
le esigenze complessive degli utenti, le articolazioni dell'orario di
lavoro sono determinate dall'amministrazione, nel rispetto della
disciplina in materia di relazioni sindacali di cui al titolo II,
tenendo conto dei seguenti criteri:
ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane;
miglioramento della qualita' delle prestazioni;
ampliamento della fruibilita' dei servizi da parte dell'utenza;
miglioramento dei rapporti funzionali con altri uffici ed altre
amministrazioni.
4. Nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, per la
realizzazione dei suddetti criteri possono pertanto essere adottate,
anche coesistendo, le sottoindicate tipologie di orario:
a) orario su cinque giorni: si attua con la prosecuzione della
prestazione lavorativa nelle ore pomeridiane; le prestazioni
pomeridiane possono avere durata e collocazione diversificata fino al
completamento dell'orario d'obbligo;
b) orario su sei giorni: si svolge di norma per sei ore
continuative antimeridiane;
c) orario flessibile: si realizza con la previsione di fasce
temporali entro le quali sono consentiti l'inizio ed il termine della
prestazione lavorativa giornaliera, secondo quanto previsto all'art.
26;
d) turnazioni: che consistono nella rotazione ciclica dei
dipendenti in articolazioni orarie prestabilite di cui all'art. 19;
e) orario multiperiodale: consiste nel ricorso alla
programmazione di calendari di lavoro plurisettimanali con orari
superiori o inferiori alle trentasei ore settimanali nel rispetto del
monte ore previsto, secondo le previsioni di cui all'art. 22.
5. E' comunque possibile l'utilizzazione programmata di tutte le
tipologie, di cui al comma 4, al fine di favorire la massima
flessibilita' nella gestione dell'organizzazione del lavoro e dei
servizi.
6. Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo
giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie
psicofisiche.
7. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei
ore, deve essere previsto un intervallo per pausa, non inferiore a
trenta minuti, ai sensi dell'art. 23.
8. L'osservanza dell'orario di lavoro da parte dei dipendenti e'
accertata mediante controlli di tipo automatico, secondo quanto
previsto dall'art. 24.
9. Per il personale che opera presso gli uffici doganali
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono essere previste
specifiche e diverse articolazioni dell'orario di lavoro, in
relazione alla necessita' di garantire i servizi istituzionali.
10. Per quanto riguarda il personale in servizio all'estero,
presso la sede dell'amministrazione, possono definirsi, nel rispetto
dei principi generali del presente CCNL, particolari tipologie
dell'orario di lavoro idonee a soddisfare le esigenze operative dei
relativi uffici.
Art. 18.
Riduzione dell'orario di lavoro
1. Al personale adibito a regimi d'orario articolati su piu'
turni o coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative
oscillazioni degli orari individuali finalizzati all'ampliamento dei
servizi all'utenza e/o comprendenti particolari gravosita', e'
applicata, a decorrere dalla data di entrata in vigore del contratto
integrativo, una riduzione d'orario sino a raggiungere le 35 ore
settimanali.
2. La riduzione potra' realizzarsi a condizione che, in armonia
con le premesse, il relativo costo sia fronteggiato con proporzionali
riduzioni di lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli
assetti organizzativi che portino all'autofinanziamento.
Art. 19.
Turnazioni
1. Le amministrazioni, in relazione alle proprie esigenze
organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di
lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in
prestabilite articolazioni orarie. A tale tipologia si fa ricorso
quando le altre tipologie di lavoro ordinario non siano sufficienti a
coprire le esigenze di servizio.
2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione devono essere
articolate nell'arco di un mese in modo da attuare una distribuzione
equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario
antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione
all'articolazione adottata dall'amministrazione.
3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere
osservati i seguenti criteri:
a) si considera in turno il personale che si avvicenda nel
medesimo posto di lavoro, in modo da coprire a rotazione l'intera
durata del servizio;
b) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire
sulla base delle professionalita' necessarie in ciascun turno;
c) l'adozione dei turni puo' anche prevedere una parziale
sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno
precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle
consegne;
e) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito
un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;
f) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere
attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio
giornaliero di almeno 10 ore.
g) per turno notturno si intende il periodo lavorativo
ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno
notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra
le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle
ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a
eventi o calamita' naturali, il numero dei turni notturni
effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non puo' essere
superiore a 10. Il numero dei turni festivi effettuabili nell'anno da
ciascun dipendente non puo' essere superiore ad un terzo dei giorni
festivi dell'anno. Per il personale di custodia del Ministero dei
beni culturali tale ultimo limite puo' essere elevato alla meta' dei
giorni festivi dell'anno, prevedendo apposite maggiorazioni, ai sensi
del comma 7, rispetto alle ordinarie indennita' di turno.
5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla
particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale
turnista e' corrisposta una indennita', i cui valori sono stabiliti
come segue:
a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le
22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di xxx
all'art. 70, comma 2, lettera a);
b) turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della
retribuzione di cui all'art. 70, comma 2, lettera a);
c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della
retribuzione di cui all'art. 70, comma 2, lettera a);
d) turno festivo infrasettimanale: ulteriore maggiorazione
oraria del 10% rispetto a quanto previsto alle lettere b) e c).
6. L'indennita' di cui al comma 5, e' corrisposta per i soli
periodi di effettiva prestazione in turno.
7. Le maggiorazioni orarie di cui al comma 5, nonche' i limiti
dei turni di cui al comma 4, sono elevabili in sede di contrattazione
integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettere h) e i). Fino
alla definizione, in sede di contrattazione integrativa, della nuova
disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto
definite sulla base dei precedenti CCNL dei comparti di provenienza.
8. Le indennita', di cui ai commi 5 e 7, sono corrisposte a
carico delle risorse di cui all'art. 77.
9. Il personale che si trovi in particolari situazioni personali
e familiari, di cui all'art. 26, comma 4, puo', a richiesta, essere
escluso dalla effettuazione di turni notturni, anche in relazione a
quanto previsto dall'art. 53, comma 2, del decreto legislativo n.
151/2001. Sono comunque escluse le donne dall'inizio dello stato di
gravidanza e nel periodo di allattamento fino ad un anno di vita del
bambino.
Art. 20.
Reperibilita'
1. All'istituto della reperibilita' durante le ore o le giornate
eccedenti l'orario ordinario di lavoro puo' farsi ricorso soltanto
per essenziali ed indifferibili necessita' di servizio, riferite a
settori di attivita' per i quali sia necessario assicurare la
continuita' dei servizi, e che non possono essere coperte attraverso
l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario.
2. La durata massima del periodo di reperibilita' e' di 12 ore.
3. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di
reperibilita', l'interessato di xxxxx xxxxx' raggiungere il posto di
lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.
4. In caso di chiamata in servizio, l'attivita' prestata viene
retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con
recupero orario.
5. Ciascun dipendente, di norma, non puo' essere collocato in
reperibilita' per piu' di sei volte in un mese.
6. Per un turno di reperibilita' di 12 ore e' corrisposta una
indennita' di euro 10,00. Per turni di durata inferiore alle 12 ore,
la predetta indennita' e' frazionabile in misura non inferiore a
quattro ore e viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa,
maggiorata del 10 per cento. L'indennita' di reperibilita' di cui al
presente comma non compete durante l'orario di servizio, a qualsiasi
titolo prestato.
7. La misura dell'indennita' di cui al comma 6, nonche' il limite
di cui al comma 5, sono elevabili in sede di contrattazione
integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera e). Fino alla
definizione, in sede di contrattazione integrativa, della nuova
disciplina in materia, continuano ad applicarsi le discipline in atto
definite sulla base dei precedenti CCNL dei comparti di provenienza.
8. Le indennita' di cui ai commi 6 e 7, sono corrisposte a carico
delle risorse di cui all'art. 77 del presente contratto.
9. Quando la reperibilita' cade in giorno festivo, il dipendente
ha diritto ad un giorno di riposo compensativo, anche se non chiamato
a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione di detto riposo
compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di
lavoro settimanale.
Art. 21.
Particolari attivita' prestate da dipendenti non in turno
1. Il dipendente non in turno che, per particolari esigenze di
servizio, non usufruisca del giorno di riposo settimanale, ha diritto
al riposo compensativo delle ore lavorate, da fruire entro quindici
giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Allo stesso deve
essere, altresi', corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente
prestato, un compenso pari al 50% della retribuzione oraria di cui
all'art. 70, comma 2, lettera a).
2. Il dipendente non in turno che, per particolari esigenze di
servizio, presti servizio in giorno festivo infrasettimanale, ha
diritto, a richiesta, ad equivalente riposo compensativo per le ore
lavorate oppure, in alternativa, alla corresponsione del compenso per
lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro
straordinario festivo.
3. Nel caso di articolazione oraria su cinque giorni, il
dipendente non in turno che presti servizio in giorno feriale non
lavorativo ha diritto, a richiesta, ad equivalente riposo
compensativo oppure, in alternativa, alla corresponsione del compenso
per lavoro straordinario non festivo.
4. Per il lavoro ordinario notturno o festivo prestato da
dipendenti non in turno, e' dovuta una maggiorazione della
retribuzione oraria di cui all'art. 70, comma 2, lettera a) nella
misura del 20%. Tale maggiorazione e' elevata al 30% nel caso di
lavoro ordinario festivo-notturno.
5. I compensi di cui ai commi precedenti sono cumulabili con
altri eventuali trattamenti accessori collegati alla prestazione, da
riproporzionare in relazione alle ore di effettiva prestazione
lavorativa.
Art. 22.
Orario multiperiodale
1. La programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro
ordinario, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 17, comma 4,
lettera e), e' effettuata in relazione a prevedibili esigenze di
servizio di determinati uffici e servizi, anche in corrispondenza di
variazioni di intensita' dell'attivita' lavorativa.
2. I periodi di maggiore e di minore concentrazione dell'orario
devono essere individuati contestualmente di anno in anno e di norma
non possono superare, rispettivamente, le 13 settimane.
3. Le forme di recupero nei periodi di minor carico di lavoro
possono essere attuate mediante riduzione giornaliera dell'orario di
lavoro ordinario oppure attraverso la riduzione del numero delle
giornate lavorative.
Art. 23.
Pausa
1. Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei
ore, il personale, purche' non in turno, ha diritto a beneficiare di
una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie
psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la
disciplina di cui all'art. 86 del presente contratto.
2. La durata della pausa e la sua collocazione temporale, sono
definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale
la pausa e' inserita, nonche' in relazione alla disponibilita' di
eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi
dell'amministrazione nella citta', alla dimensione della stessa
citta'.
3. Una diversa e piu' ampia durata della pausa giornaliera,
rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, puo' essere anche
prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni
di cui all'art. 26, comma 4.
4. La prestazione lavorativa, quando esercitata nell'ambito di un
orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, puo' non essere
interrotta dalla pausa in presenza di attivita' obbligatorie per
legge, quali ad esempio le operazioni di sdoganamento e le udienze
giudiziarie.
Art. 24.
Rilevazione dell'orario e ritardi
1. Il rispetto dell'orario di lavoro e' assicurato mediante forme
di controlli obiettivi e di tipo automatico.
2. Il ritardo sull'orario di ingresso al lavoro comporta
l'obbligo del recupero entro l'ultimo giorno del mese successivo a
quello in cui si e' verificato il ritardo. In caso di mancato
recupero, si opera la proporzionale decurtazione della retribuzione e
del trattamento economico accessorio, come determinato dall'art. 69.
Resta fermo quanto previsto in sede di codice disciplinare dall'art.
62 e seguenti.
3. Qualora sia necessario prestare temporaneamente l'attivita'
lavorativa, debitamente autorizzata, al di fuori della sede di
lavoro, per esigenze di servizio o per la tipologia di prestazione,
il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo di
svolgimento dell'attivita' e' da considerarsi a tutti gli effetti
orario di lavoro.
Art. 25.
Lavoro straordinario e riposi compensativi
1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a
fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e, pertanto, non
possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione
del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. La prestazione di lavoro straordinario e' espressamente
autorizzata dal dirigente sulla base delle esigenze organizzative e
di servizio individuate dalle amministrazioni, rimanendo esclusa ogni
forma generalizzata di autorizzazione. Il lavoratore, salvo
giustificati motivi di impedimento per esigenze personali e
familiari, e' tenuto ad effettuare il lavoro straordinario.
3. Il limite massimo individuale di lavoro straordinario e'
fissato in 200 ore annue. Tale limite puo' essere elevato in sede di
contrattazione integrativa di cui all'art. 7, anche in relazione a
particolari esigenze o per specifiche categorie di lavoratori. Fino
alla definizione, in sede di contrattazione integrativa nazionale,
della nuova disciplina in materia, continuano ad applicarsi i
precedenti CCNL dei comparti di provenienza.
4. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario e'
determinata maggiorando la retribuzione oraria di cui all'art. 70,
comma 2, lettera a), a cui viene aggiunto il rateo della tredicesima
mensilita'. I relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai
compensi per lavoro straordinario.
5. Le maggiorazioni di cui al comma 3, sono pari:
a) al 15% per il lavoro straordinario diurno;
b) al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni
festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno
successivo);
c) al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario
notturno-festivo.
6. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro
straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate,
possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi a
giorni o a ore entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente
con le esigenze organizzative e di servizio. La disciplina di cui al
presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla
banca delle ore di cui all'art. 27 del presente contratto.
Capo
III
Conciliazione vita-lavoro
Art. 26.
Orario di lavoro flessibile
1. Nel quadro delle modalita' dirette a conseguire una maggiore
conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, l'orario
flessibile giornaliero consiste nell'individuazione di fasce
temporali di flessibilita' in entrata ed in uscita. Compatibilmente
con le esigenze di servizio, il dipendente puo' avvalersi di entrambe
le facolta' nell'ambito della medesima giornata.
2. Nella definizione di tale tipologia di orario, occorre tener
conto sia delle esigenze organizzative e funzionali degli uffici sia
delle eventuali esigenze del personale, anche in relazione alle
dimensioni del centro urbano ove e' ubicata la sede di lavoro.
3. L'eventuale debito orario derivante dall'applicazione del
comma 1, deve essere recuperato nell'ambito del mese successivo a
quello di riferimento, secondo le modalita' e i tempi concordati con
il dirigente.
4. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o
familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche
con forme di flessibilita' ulteriori rispetto al regime orario
adottato dall'ufficio di appartenenza, compatibilmente con le
esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che:
beneficino delle tutele connesse alla maternita' o paternita'
di cui al decreto legislativo n. 151/2001;
assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge
n. 104/1992;
siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui
all'art. 45 del presente contratto;
si trovino in situazione di necessita' connesse alla frequenza
dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie;
siano impegnati in attivita' di volontariato in base alle
disposizioni di legge vigenti.
Art. 27.
Banca delle ore
1. Al fine di consentire una maggiore flessibilita' nella
fruizione delle ore di lavoro straordinario o supplementare e'
istituita, presso ciascuna amministrazione, la banca delle ore, con
un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Qualora il dipendente ne faccia richiesta, nel conto ore
confluiscono le prestazioni di lavoro straordinario o supplementare,
debitamente autorizzate, entro un limite complessivo annuo
individuale stabilito in sede di contrattazione integrativa di cui
all'art. 7, comma 6, lettera n), da utilizzarsi entro l'anno
successivo a quello di maturazione. Le ore accantonate sono
evidenziate mensilmente nella busta paga.
3. Le ore di cui al comma 2, su richiesta del lavoratore, possono
essere retribuite oppure fruite come riposi compensativi ad ore o in
modo cumulato per la durata di una giornata lavorativa, per le
proprie necessita' personali e familiari, fermo restando che le
maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario o
supplementare sono pagate il mese successivo alla prestazione
lavorativa.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, a domanda del dipendente,
avviene compatibilmente con le esigenze di servizio, anche con
riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori,
contemporaneamente ammessi alla fruizione.
Capo
IV
Ferie e festività
Art. 28.
Ferie e recupero festivita' soppresse
1. Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un
periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente
spetta la normale retribuzione ivi compresa l'indennita' di posizione
organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro
straordinario, nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento
della prestazione lavorativa e quelle che non siano corrisposte per
dodici mensilita'.
2. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su
cinque giorni, la durata delle ferie e' di ventotto giorni
lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1,
comma 1, lettera «a», della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
3. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su
sei giorni, la durata del periodo di xxxxx e' di trentadue giorni,
comprensivi delle due giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettera
«a», della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Per i dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica
amministrazione, a seconda che l'articolazione oraria sia su cinque o
su sei giorni, la durata delle ferie e' rispettivamente di ventisei e
di trenta giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste
dai commi 2 e 3.
5. Dopo tre anni di servizio, ai dipendenti di cui al comma 4
spettano i giorni di ferie stabiliti nei commi 2 e 3.
6. A tutti i dipendenti sono altresi' attribuite quattro giornate
di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni
previste dalla menzionata legge n. 937/1977.
7. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata
delle ferie e' determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio
prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni e'
considerata a tutti gli effetti come mese intero.
8. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui
agli articoli 31 e 33 conserva il diritto alle ferie.
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile, non sono
monetizzabili. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di
ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di
servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Le ferie non
possono essere fruite ad ore.
10. L'amministrazione pianifica le ferie dei dipendenti al fine
di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle
disposizioni contrattuali vigenti.
11. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono
monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro,
nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni
applicative.
12. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente
puo' frazionare le ferie in piu' periodi. Esse sono fruite nel
rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al
dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due
settimane continuative nel periodo 1° giugno-30 settembre.
13. Qualora le ferie gia' in godimento siano interrotte o sospese
per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle
spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di
ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre
diritto al rimborso delle spese anticipate per il periodo di ferie
non godute.
14. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano
reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie
dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
15. In caso di motivate esigenze di carattere personale e
compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente dovra'
fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile
dell'anno successivo a quello di spettanza.
16. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente
documentate che si siano protratte per piu' di tre giorni o abbiano
dato luogo a ricovero ospedaliero. E' cura del dipendente informare
tempestivamente l'amministrazione, ai fini di consentire alla stessa
di compiere gli accertamenti dovuti.
17. Fatta salva l'ipotesi di malattia non retribuita di cui
all'art. 37, comma 2, il periodo di ferie non e' riducibile per
assenze dovute a malattia o infortunio, anche se tali assenze si
siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento
delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in
relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui ai
commi 14 e 15.
Art. 29.
Festivita'
1. Sono considerati giorni festivi le domeniche e gli altri
giorni riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili,
nonche' la ricorrenza del Santo patrono della localita' in cui il
dipendente presta servizio, xxxxxx' ricada in un giorno lavorativo.
2. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non deve
essere inferiore alle ventiquattro ore.
Art. 30.
Ferie e riposi solidali
1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente puo'
cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente che abbia esigenza
di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure
costanti, per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie, nella propria disponibilita',
eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve
necessariamente fruire ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo
n. 66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in
venti giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro
settimanale su cinque giorni e ventiquattro giorni nel caso di
articolazione dell'orario settimanale di lavoro su sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse di
cui all'art. 28.
2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessita'
considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta
all'amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di
riposo per un una misura massima di trenta giorni per ciascuna
domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante
lo stato di necessita' delle cure in questione, rilasciata
esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o
convenzionata.
3. Ricevuta la richiesta, l'amministrazione rende tempestivamente
nota a tutto il personale l'esigenza, garantendo l'anonimato del
richiedente.
4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base
volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di
giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo
offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e'
effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo
offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste
siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura
proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il dipendente richiedente puo' fruire delle giornate cedute,
solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di
ferie o di festivita' soppresse allo stesso spettanti, nonche' dei
permessi di cui all'art. 32 e dei riposi compensativi eventualmente
maturati.
8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7,
le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilita' del
richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato
la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel
rispetto delle relative discipline contrattuali.
9. Ove cessino le condizioni di necessita' legittimanti, prima
della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di
riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella
disponibilita' degli offerenti, secondo un criterio di
proporzionalita'.
10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potra'
essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile
estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo
rinnovo contrattuale.
Capo
V
Permessi, assenze e congedi
Art. 31.
Permessi retribuiti
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per
i seguenti casi da documentare debitamente:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni
di svolgimento delle prove: giorni xxxx all'anno;
b) lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e
gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell'art. 1,
commi 36 e 50 della legge n. 76/2016: giorni tre per evento da fruire
entro sette giorni lavorativi dal decesso.
2. Il dipendente ha altresi' diritto ad un permesso di quindici
giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi possono
essere fruiti anche entro quarantacinque giorni dalla data in cui e'
stato contratto il matrimonio.
3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio.
4. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera
retribuzione, ivi compresa l'indennita' di posizione organizzativa,
esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario,
nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento della prestazione
lavorativa.
Art. 32.
Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o
familiari
1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda,
compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso
retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari.
2. I permessi orari retribuiti del comma 1:
a) non riducono le ferie;
b) non sono fruibili per frazione di ora;
c) sono valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio;
d) non possono essere fruiti nella stessa giornata
congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore,
previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonche' con i
riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
e) possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata
dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza
dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente e'
convenzionalmente pari a sei ore;
f) sono compatibili con la fruizione, nel corso dell'anno, dei
permessi giornalieri previsti dalla legge o dal contratto collettivo
nazionale di lavoro.
3. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta
l'intera retribuzione, ivi compresa l'indennita' di posizione
organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro
straordinario, nonche' le indennita' che richiedano lo svolgimento
della prestazione lavorativa.
4. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
Art. 33.
Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge
1. I dipendenti hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a
fruire dei tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili ai fini delle
ferie e della tredicesima mensilita' e possono essere utilizzati
anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili.
2. Al fine di garantire la funzionalita' degli uffici e la
migliore organizzazione dell'attivita' amministrativa, il dipendente,
che fruisce dei permessi di cui al comma 1, predispone, di norma, una
programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da
comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese.
3. In caso di necessita' ed urgenza, la comunicazione puo' essere
presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e,
comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui
il dipendente utilizza il permesso.
4. Il dipendente ha, altresi', diritto, ove ne ricorrano le
condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche di
legge, con particolare riferimento ai permessi per i donatori di
sangue e di midollo osseo, rispettivamente previsti dall'art. 1 della
legge 13 luglio 1967, n. 584, come sostituito dall'art. 13 della
legge 4 maggio 1990, n. 107 e dall'art. 5, comma 1, della legge 6
marzo 2001, n. 52, nonche' ai permessi e congedi di cui all'art. 4,
comma 1, della legge n. 53/2000, fermo restando quanto previsto per i
permessi per lutto, per i quali trova applicazione in via esclusiva
quanto previsto dall'art. 31, comma 1, lettera b).
5. Per le medesime finalita' di cui al comma 2, il dipendente che
fruisce dei permessi di cui al comma 4 comunica all'ufficio di
appartenenza i giorni in cui intende assentarsi con un preavviso di
tre giorni, salve le ipotesi di comprovata urgenza, in cui la domanda
di permesso puo' essere presentata nelle 24 ore precedenti la
fruizione dello stesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di
lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.
Art. 34.
Permessi orari a recupero
1. Il dipendente, a domanda, puo' assentarsi dal lavoro previa
autorizzazione del responsabile dell'ufficio presso cui presta
servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla
meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque
superare le 36 ore annue.
2. Per consentire al responsabile dell'ufficio di adottare le
misure ritenute necessarie per garantire la continuita' del servizio,
la richiesta del permesso deve essere effettuata in tempo utile e,
comunque, non oltre un'ora dopo l'inizio della giornata lavorativa,
salvo casi di particolare urgenza o necessita', valutati dal
responsabile.
3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro
il mese successivo, secondo le modalita' individuate dal
responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la
proporzionale decurtazione della retribuzione.
Art. 35.
Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni
specialistiche od esami diagnostici
1. Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per
l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od
esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella
misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di
percorrenza da e per la sede di lavoro.
2. I permessi di cui al comma 1, sono assimilati alle assenze per
malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono
sottoposti al medesimo regime economico delle stesse.
3. I permessi orari di cui al comma 1:
a) sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata
delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla
legge e dal presente CCNL, nonche' con i riposi compensativi di
maggiori prestazioni lavorative;
b) non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento
economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi
dieci giorni.
4. Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di
permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una
intera giornata lavorativa.
5. I permessi orari di cui al comma 1 possono essere fruiti anche
cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa. In
tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione
del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro
che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
6. Nel caso di permesso fruito su base giornaliera, il
trattamento economico accessorio del lavoratore e' sottoposto alla
medesima decurtazione prevista dalla vigente legislazione per i primi
dieci giorni di ogni periodo di assenza per malattia.
7. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, si procede al
riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.
8. La domanda di fruizione dei permessi e' presentata dal
dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre
giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessita', la
domanda puo' essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la
fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro del
giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso
giornaliero od orario.
9. L'assenza per i permessi di cui al comma 1, e' giustificata
mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario,
redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura,
anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.
10. L'attestazione e' inoltrata all'amministrazione dal
dipendente oppure e' trasmessa direttamente a quest'ultima, anche per
via telematica, a cura del medico o della struttura.
11. Nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite
specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la
situazione di incapacita' lavorativa temporanea del dipendente
conseguente ad una patologia in atto, la relativa assenza e' imputata
alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina
legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed
economico. In tale ipotesi, l'assenza per malattia e' giustificata
mediante:
a) attestazione di malattia del medico curante individuato, in
base a quanto previsto dalle vigenti disposizioni, comunicata
all'amministrazione secondo le modalita' ordinariamente previste in
tale ipotesi;
b) attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale
amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la
visita o la prestazione, secondo le previsioni dei commi 9 e 10 del
presente articolo.
12. Analogamente a quanto previsto dal comma 11, nei casi in cui
l'incapacita' lavorativa e' determinata dalle caratteristiche di
esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli
accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa
assenza e' imputata alla malattia, con la conseguente applicazione
della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo
trattamento giuridico ed economico. In tale caso l'assenza e'
giustificata mediante l'attestazione di presenza di cui al comma 11,
lettera b).
13. Nell'ipotesi di controllo medico legale, l'assenza dal
domicilio e' giustificata dall'attestazione di presenza presso la
struttura, ai sensi delle previsioni dei commi 9, 10, 11.
14. Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte,
debbano sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a
terapie comportanti incapacita' al lavoro, e' sufficiente un'unica
certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la
necessita' di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacita'
lavorativa, secondo cicli o calendari stabiliti. I lavoratori
interessati producono tale certificazione all'amministrazione prima
dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove
sussistente. A tale certificazione fanno seguito le singole
attestazioni di presenza, ai sensi dei commi 9, 10, 11, dalle quali
risulti l'effettuazione delle terapie nelle giornate previste,
nonche' il fatto che la prestazione e' somministrata nell'ambito del
ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.
15. Resta ferma la possibilita' per il dipendente, per le
finalita' di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di
cui al presente articolo, anche dei permessi orari a recupero, dei
permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla
banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro
straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento
economico e giuridico di tali istituti dal presente CCNL.
Art. 36.
Congedi per le donne vittime di violenza
1. La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi
alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell'art.
24 del decreto legislativo n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal
lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo
di congedo di novanta giorni lavorativi, da fruire nell'arco
temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso
di protezione certificato.
2. Salvo i casi di oggettiva impossibilita', la dipendente che
intenda fruire del congedo in parola e' tenuta a farne richiesta
scritta al datore di lavoro - corredata della certificazione
attestante l'inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1
- con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con
l'indicazione dell'inizio e della fine del relativo periodo.
3. Il trattamento economico spettante alla lavoratrice e' quello
previsto per il congedo di maternita', dall'art. 44 del presente
contratto.
4. Il periodo di cui ai commi precedenti e' computato ai fini
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie
ed e' utile ai fini della tredicesima mensilita'.
5. La lavoratrice puo' scegliere di fruire del congedo su base
oraria o giornaliera nell'ambito dell'arco temporale di cui al comma
1. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla meta'
dell'orario medio giornaliero del mese immediatamente precedente a
quello in cui ha inizio il congedo.
6. La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale, secondo quanto previsto
dall'art. 58 del presente contratto. Il rapporto a tempo parziale e'
nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a
richiesta della lavoratrice.
7. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in
specifici percorsi di protezione di cui al comma 1, puo' presentare
domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in
un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione
all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla
suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il
trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove
vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua area o categoria.
8. I congedi di cui al presente comma possono essere cumulati con
l'aspettativa per motivi personali e familiari di cui all'art. 40 per
un periodo di ulteriori trenta giorni. Le amministrazioni, ove non
ostino specifiche esigenze di servizio, agevolano la concessione
dell'aspettativa, anche in deroga alle previsioni dell'art. 43, comma
1 (Norme comuni sulle aspettative).
Art. 37.
Assenze per malattia
1. Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto
alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini
della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze
per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio
morboso in corso.
2. Superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne
faccia richiesta puo' essere concesso di assentarsi per un ulteriore
periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi.
3. Prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al
comma 2, l'amministrazione, dandone preventiva comunicazione
all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede
all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite
dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al
fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e
permanente inidoneita' psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo
lavoro.
4. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai
commi 1 e 2, nel caso che il dipendente sia riconosciuto idoneo a
proficuo lavoro, ma non allo svolgimento delle mansioni del proprio
profilo professionale, l'amministrazione procede secondo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011.
5. Ove non sia possibile applicare il comma 4, oppure nel caso in
cui il dipendente sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere
qualsiasi proficuo lavoro, l'amministrazione, con le procedure di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n. 171/2011, puo'
risolvere il rapporto di lavoro, previa comunicazione
all'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento del verbale di
accertamento medico, corrispondendo, se dovuta, l'indennita' di
preavviso.
6. L'amministrazione puo' richiedere, con le procedure di cui al
comma 3, l'accertamento della idoneita' psicofisica del dipendente,
anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di
disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in
presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere
l'inidoneita' permanente assoluta o relativa al servizio oppure
l'impossibilita' di rendere la prestazione.
7. Qualora, a seguito dell'accertamento medico effettuato ai
sensi del comma 6, emerga una inidoneita' permanente solo allo
svolgimento delle mansioni del proprio profilo, l'amministrazione
procede secondo quanto previsto dal comma 4, anche in caso di mancato
superamento dei periodi di conservazione del posto di cui al presente
articolo. Analogamente, nell'ipotesi in cui il dipendente venga
dichiarato assolutamente inidoneo ad ogni proficuo lavoro, si
provvede secondo quanto previsto dal comma 5.
8. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal
comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione
dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti.
9. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge a tutela
degli affetti da TBC.
10. Il trattamento economico spettante al dipendente che si
assenti per malattia, ferma restando la normativa vigente, e' il
seguente:
a) intera retribuzione mensile fissa e continuativa con
esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i
primi 9 mesi di assenza; nell'ambito di tale periodo, per le malattie
superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero
ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post
ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico
accessorio fisso e ricorrente, ivi compresa l'indennita' di posizione
organizzativa, esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro
straordinario, nonche' le indennita' legate allo svolgimento della
prestazione lavorativa; in tale periodo sono computati la giornata
del sabato, anche nei casi in cui l'orario di lavoro settimanale sia
articolato su cinque giorni, nonche' i giorni festivi che ricadono
all'interno dello stesso;
b) 90% della retribuzione di cui alla lettera «a» per i
successivi 3 mesi di assenza;
c) 50% della retribuzione di cui alla lettera «a» per gli
ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel
comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2, non sono
retribuiti;
e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno
competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 7, comma 6,
lettera b), se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto
del dipendente ai risultati, per effetto dell'attivita' svolta nel
corso dell'anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio
non necessariamente proporzionale a queste ultime.
11. Ai fini della determinazione del trattamento economico
spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a
day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla ASL o da
struttura sanitaria competente, purche' sostitutivo del ricovero
ospedaliero o nei casi di day-surgery, day-service,
pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute
al ricovero ospedaliero e ai conseguenti periodi di convalescenza.
12. L'assenza per malattia, salvo comprovato impedimento, deve
essere comunicata all'ufficio di appartenenza tempestivamente e
comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si
verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione dell'assenza.
13. Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi,
dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva
comunicazione all'ufficio competente, precisando l'indirizzo dove
puo' essere reperito.
14. Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di
espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, e' tenuto a
farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in
ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, nelle fasce di
reperibilita' previste dalle disposizioni vigenti.
15. Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di
reperibilita', dall'indirizzo comunicato, per visite mediche,
prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati
motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, e' tenuto a
darne preventiva comunicazione all'amministrazione.
16. Nel caso in cui l'infermita' sia riconducibile alla
responsabilita' di un terzo, il risarcimento del danno da mancato
guadagno da parte del terzo responsabile ottenuto dal dipendente e'
versato da quest'ultimo all'amministrazione fino a concorrenza di
quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi
del comma 10, compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente
disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte
dell'amministrazione, di eventuali azioni dirette nei confronti del
terzo responsabile.
Art. 38.
Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie
salvavita
1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita,
come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse
assimilabili, attestate secondo le modalita' di cui al comma 2, sono
esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della
maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero
ospedaliero o di day-hospital, nonche' i giorni di assenza dovuti
all'effettuazione delle citate terapie. In tali giornate il
dipendente ha diritto all'intero trattamento economico previsto dai
rispettivi CCNL.
2. L'attestazione della sussistenza delle particolari patologie
richiedenti le terapie salvavita di cui al comma 1 deve essere
rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle aziende
sanitarie locali o dagli enti accreditati o, nei casi previsti, dalle
strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
3. Rientrano nella disciplina del comma 1, anche i giorni di
assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie,
comportanti incapacita' lavorativa per un periodo massimo di quattro
mesi per ciascun anno solare.
4. I giorni di assenza dovuti alle terapie e agli effetti
collaterali delle stesse, di cui ai commi 1 e 3, sono debitamente
certificati dalla struttura medica convenzionata ove e' stata
effettuata la terapia o dall'organo medico competente.
5. La procedura per il riconoscimento della grave patologia e'
attivata dal dipendente e, dalla data del riconoscimento della
stessa, decorrono le disposizioni di cui ai commi precedenti.
6. La disciplina del presente articolo si applica alle assenze
per l'effettuazione delle terapie salvavita intervenute
successivamente alla data di sottoscrizione definitiva del presente
contratto collettivo nazionale.
Art. 39.
Infortuni sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il
dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla
guarigione clinica, certificata dall'ente istituzionalmente preposto.
2. In tale periodo, al dipendente spetta l'intera retribuzione di
cui all'art. 37, comma 10, lettera a), comprensiva del trattamento
accessorio ivi previsto.
3. Per la malattia dovuta a causa di servizio, la disciplina di
cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all'art. 6 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22
dicembre 2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il
riconoscimento della causa di servizio prima dell'entrata in vigore
delle citate disposizioni.
4. I lavoratori di cui al comma 3, in caso di assenza per
malattia dipendente da causa di servizio, hanno diritto alla
conservazione del posto per i periodi indicati dall'art. 37 alla
corresponsione dell'intera retribuzione di cui al medesimo articolo,
per tutto il periodo di conservazione del posto.
5. Le assenze di cui al comma 1 del presente articolo non sono
cumulabili ai fini del calcolo del periodo di comporto con le assenze
per malattia di cui all'art. 37. Per le cause di servizio gia'
riconosciute alla data di sottoscrizione del presente CCNL, restano
ferme le eventuali diverse modalita' applicative finora adottate
secondo la disciplina dei CCNL dei precedenti comparti di
contrattazione.
Art. 40.
Aspettativa per motivi familiari e personali
1. Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi,
compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi
di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza
retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita', per una durata
complessiva di dodici mesi in un triennio.
2. L'aspettativa di cui al comma 1 e' fruibile anche
frazionatamente ed i relativi periodi non sono presi in
considerazione ai fini del calcolo del periodo di comporto.
3. Al fine del calcolo del triennio, di cui al comma 1, si
applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia.
4. Qualora l'aspettativa per motivi di famiglia sia richiesta per
l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di eta',
tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e
dell'anzianita', sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il
trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a)
e b) della legge n. 335/1995 e successive modificazioni ed
integrazioni, nei limiti ivi previsti.
5. La presente disciplina si aggiunge ai casi espressamente
tutelati da specifiche disposizioni di legge o sulla base di queste,
da altre previsioni contrattuali.
Art. 41.
Aspettativa per ricongiungimento con il coniuge che presti servizi
all'estero
1. Il dipendente, il cui coniuge presti servizio all'estero, puo'
chiedere, compatibilmente con le esigenze di servizio, il
collocamento in aspettativa senza assegni qualora l'amministrazione
non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella stessa
localita' in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i
presupposti per un suo trasferimento nella localita' in questione.
2. L'aspettativa concessa ai sensi del comma 1 puo' avere una
durata corrispondente al periodo di tempo in cui permane la
situazione che l'ha originata. Essa puo' essere revocata in qualunque
momento per ragioni di servizio o in difetto di effettiva permanenza
all'estero del dipendente in aspettativa.
Art. 42.
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1. Le aspettative per cariche pubbliche elettive, per la
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo o per volontariato
restano disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2. I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai
corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984,
n. 476, oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla
legge 30 novembre 1989, n. 398, possono essere collocati, a domanda,
compatibilmente con le esigenze di servizio, in aspettativa per
motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del
corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative
vigenti, fatta salva l'applicazione dell'art. 2 della citata legge n.
476/1984 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000, puo'
essere altresi' concessa un'aspettativa senza retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianita', per la durata di due anni e per una sola
volta nell'arco della vita lavorativa, per i gravi e documentati
motivi di famiglia, individuati dal regolamento interministeriale del
21 luglio 2000, n. 278. Tale aspettativa puo' essere fruita anche
frazionatamene e puo' essere cumulata con l'aspettativa di cui
all'art. 40 del presente contratto, se utilizzata allo stesso titolo.
Art. 43.
Norme comuni sulle aspettative
1. Il dipendente, rientrato in servizio, non puo' usufruire
continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per
motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di
servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di
aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali,
per volontariato, in caso di assenze di cui alla decreto legislativo
n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa
sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti.
2. Qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i
motivi che ne hanno giustificato la concessione, l'amministrazione
invita il dipendente a riprendere servizio, con un preavviso di dieci
giorni. Il dipendente, per la stessa motivazione e negli stessi
termini, e' tenuto comunque a riprendere servizio di propria
iniziativa.
3. Nei confronti del dipendente che non riprenda servizio alla
scadenza del periodo di aspettativa o del termine di cui al comma 2,
salvo casi di comprovato impedimento, il rapporto di lavoro e'
risolto con le procedure dell'art. 62 del presente contratto.
Art. 44.
Congedi dei genitori
1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni
in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita'
contenute nel decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato e
integrato dalle successive disposizioni di legge, con le
specificazioni di cui al presente articolo.
2. Nel periodo di congedo per maternita' e per paternita' di cui
agli articoli 16,17 e 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001,
alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa
mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del
trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l'indennita' di
posizione organizzativa, nonche' i premi correlati alla performance
secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in
relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, con
esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennita'
per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
3. Nell'ambito del congedo parentale previsto dall'art. 32, comma
1, del decreto legislativo n. 151 del 2001, per le lavoratrici madri
o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni,
computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche
frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini
dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero secondo
quanto previsto dal comma 2.
4. Successivamente al congedo per maternita' o di paternita', di
cui al comma 2, e fino al terzo anno di vita del bambino, nei casi
previsti dall'art. 47 del decreto legislativo n. 151 del 2001, alle
lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta
giorni per ciascun anno computati complessivamente per entrambi i
genitori, di assenza retribuita secondo le modalita' di cui al comma
3.
5. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di
fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni
festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di
computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata,
ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno
al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di
congedo parentale, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo n.
151 del 2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano
la relativa domanda, con la indicazione della durata, all'ufficio di
appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del
periodo di astensione. La domanda puo' essere inviata anche a mezzo
di raccomandata con avviso di ricevimento o altro strumento
telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del
suddetto termine minimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel
caso di proroga dell'originario periodo di astensione.
7. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali
che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina
di cui al comma 6, la domanda puo' essere presentata entro le
quarantotto ore precedenti l'inizio del periodo di astensione dal
lavoro.
8. In attuazione delle previsioni dell'art. 32, comma 1-bis, del
decreto legislativo n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339,
lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori
lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia
a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base
oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle
disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del medesimo art. 32.
Art. 45.
Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psicofisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei
dipendenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stata
accertato, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture
associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, lo
stato di tossicodipendenza o di alcolismo cronico e che si impegnino
a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle
predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno,
secondo le modalita' di sviluppo del progetto:
a) diritto alla conservazione del posto per l'intera durata del
progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico
previsto dall'art. 37; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono
retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel
limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli
istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a
tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del lavoratore a mansioni della stessa area o
categoria di inquadramento contrattuale diverse da quelle abituali,
quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il
progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dipendenti i cui parenti entro il secondo grado o, in
mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi ai sensi della
legge n. 76/2016, si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed
abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono
fruire dell'aspettativa per motivi di famiglia per l'intera durata
del progetto medesimo.
3. I periodi di assenza di cui al presente articolo non vengono
presi in considerazione ai fini del periodo di comporto previsto per
le assenza per malattia, di cui all'art. 37.
4. Il dipendente deve riprendere servizio presso
l'amministrazione nei quindici giorni successivi alla data di
completamento del progetto di recupero.
5. Qualora i dipendenti di cui al comma 1 non si sottopongano per
loro volonta' alle previste terapie, l'amministrazione puo' procedere
all'accertamento dell'idoneita' psicofisica degli stessi allo
svolgimento della prestazione lavorativa, con le modalita' previste
dalle disposizioni di cui all'art. 37.
6. Qualora, durante il periodo di sospensione dell'attivita'
lavorativa, vengano meno i motivi che hanno giustificato la
concessione del beneficio di cui al presente articolo, il dipendente
e' tenuto a riprendere servizio di propria iniziativa o entro il
termine appositamente fissato dell'amministrazione.
7. Nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione
del progetto di recupero o alla scadenza del termine di cui al comma
6, il rapporto di lavoro e' risolto con le procedure dell'art. 62 del
presente contratto.
Art. 46.
Diritto allo studio
1. Ai dipendenti sono concessi - in aggiunta alle attivita'
formative programmate dall'amministrazione - permessi retribuiti,
nella misura massima individuale di 150 ore per ciascun anno solare e
nel limite massimo, arrotondato all'unita' superiore, del 3% del
personale in servizio a tempo indeterminato presso ciascuna
amministrazione, all'inizio di ogni anno. Le amministrazioni
articolate sul territorio provvedono a ripartire il contingente di
personale di cui al presente comma tra le varie sedi.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano anche ai lavoratori con
rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei
mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe.
Nell'ambito del medesimo limite massimo percentuale gia' stabilito al
comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui
al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno
solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato.
3. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, di
cui al comma 2, che non si avvalgano dei permessi retribuiti per il
diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all'art. 10
della legge n. 300 del 1970.
4. I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la
partecipazione a corsi destinati al conseguimento di titoli di studio
universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria,
secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o
legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli
di studio legali o attestati professionali riconosciuti
dall'ordinamento pubblico e per sostenere i relativi esami.
5. Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi
ha diritto all'assegnazione a turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non puo'
essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario ne' al lavoro
nei giorni festivi o di riposo settimanale.
6. Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del
3% di cui al comma 1, la concessione dei permessi avviene secondo il
seguente ordine di priorita':
a) dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi
e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli
esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
b) dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di
corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine,
frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti
escluso il primo, ferma restando, per gli studenti universitari e
post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);
c) dipendenti ammessi a frequentare le attivita' didattiche,
che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b),
nonche' dipendenti di cui al comma 12 del presente articolo.
7. Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6,
la precedenza e' accordata, nell'ordine, ai dipendenti che
frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della
scuola media superiore, universitari o post-universitari o che
frequentino i corsi di cui al comma 12.
8. Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei
commi 6 e 7 sussista ancora parita' di condizioni, sono ammessi al
beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi
relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di
ulteriore parita', secondo l'ordine decrescente di eta'.
9. Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo, i
dipendenti interessati devono presentare, prima dell'inizio dei
corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi,
l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche
se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i
permessi gia' utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi
personali.
10. Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi
universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i
permessi per motivi di studio sono concessi in misura ridotta, in
proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea
rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a
tempo parziale.
11. Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma
4, il dipendente puo' utilizzare, per il solo giorno della prova,
anche i permessi per esami previsti dall'art. 31, comma 1, lettera
a).
12. I permessi di cui al presente articolo sono fruiti, con le
modalita' di cui ai commi precedenti, anche dai dipendenti
appartenenti a profili professionali comportanti l'iscrizione ad
ordini o collegi professionali, per la partecipazione ai corsi di
formazione organizzati dagli ordini e collegi o da altri soggetti
autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia.
Art. 47.
Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati
dall'art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate
esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianita' di servizio di almeno cinque
anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a
richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua
complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in
servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre
di ciascun anno. L'amministrazione provvede alla distribuzione della
quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e
le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori
interessati ed in possesso della prescritta anzianita', devono
presentare all'amministrazione di appartenenza una specifica domanda,
contenente l'indicazione dell'attivita' formativa che intendono
svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa.
Tale domanda deve essere presentata almeno trenta giorni prima
dell'inizio delle attivita' formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di
presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina
del comma 5.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici
con l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del
congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalita' del
servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al
comma 2, l'amministrazione puo' differire la fruizione del congedo
stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore
tale periodo puo' essere piu' ampio per consentire l'utile
partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica
l'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermita'
previsto dallo stesso art. 5, relativamente al periodo di comporto,
alla determinazione del trattamento economico, alle modalita' di
comunicazione all'amministrazione ed ai controlli, si applicano le
disposizioni contenute nell'art. 37 e, ove si tratti di malattie
dovute a causa di servizio, nell'art. 39 del presente contratto.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo
formativo ai sensi del comma 6, puo' rinnovare la domanda per un
successivo ciclo formativo con diritto di priorita'.
Art. 48.
Servizio militare
1. I dipendenti richiamati alle armi hanno diritto alla
conservazione del posto per tutto il periodo di richiamo, che viene
computato ai fini dell'anzianita' di servizio. Al predetto personale
l'amministrazione corrisponde il trattamento economico previsto dalle
disposizioni legislative vigenti ai sensi dell'art. 1799 del decreto
legislativo n. 66/2010.
2. Al di fuori dei casi previsti nel citato art. 1799, ai
dipendenti richiamati alle armi, l'amministrazione corrisponde
l'eventuale differenza tra lo stipendio in godimento e quello erogato
dall'amministrazione militare.
3. Alla fine del richiamo il dipendente deve porsi a disposizione
dell'amministrazione per riprendere la sua occupazione entro il
termine di cinque giorni se il richiamo ha avuto durata non superiore
a un mese, di otto giorni se ha avuto durata superiore a un mese ma
inferiore a sei mesi, di quindici giorni se ha avuto durata superiore
a sei mesi. In tale ipotesi, il periodo tra la fine del richiamo e
l'effettiva ripresa del servizio non e' retribuito.
Art. 49.
Unioni civili
1. Al fine di assicurare l'effettivita' della tutela dei diritti
e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile
tra persone dello stesso sesso di cui alla legge n. 76/2016, le
disposizioni di cui al presente CCNL riferite al matrimonio, xxxxxx'
le medesime disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o
termini equivalenti, si applicano anche ad ognuna delle parti
dell'unione civile.
Capo
VI
Mobilità
Art. 50.
Passaggio diretto ad altre amministrazioni del personale in eccedenza
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 6, del
decreto legislativo n. 165/2001, conclusa la procedura di cui ai
commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo, allo scopo di facilitare il
passaggio diretto del personale dichiarato in eccedenza ad altre
amministrazioni del comparto e di evitare il collocamento in
disponibilita' del personale che non sia possibile impiegare
diversamente nell'ambito della amministrazione di appartenenza,
quest'ultima comunica anche a tutte le amministrazioni in ambito
nazionale, in aggiunta a quelle regionali gia' previste dal citato
comma 5, l'elenco del personale in eccedenza distinto per area o
categoria e profilo professionale, richiedendo la loro disponibilita'
al passaggio diretto, in tutto o in parte, di tale personale.
2. Le amministrazioni destinatarie della richiesta di cui al
comma 1, qualora interessate, comunicano, entro il termine di trenta
giorni, l'entita' dei posti, per area o categoria e profilo, vacanti
nella rispettiva dotazione organica per i quali, tenuto conto della
programmazione dei fabbisogni, sussiste l'assenso al passaggio
diretto del personale in eccedenza.
3. I posti disponibili sono comunicati ai lavoratori in eccedenza
che possono indicare le relative preferenze e chiederne le
conseguenti assegnazioni, con la specificazione di eventuali
priorita'; l'amministrazione dispone i trasferimenti nei quindici
giorni successivi alla richiesta.
4. Qualora si renda necessaria una selezione tra piu' aspiranti
allo stesso posto, l'amministrazione di provenienza forma una
graduatoria sulla base dei seguenti criteri:
dipendenti portatori di handicap;
dipendenti unici titolari di reddito nel nucleo familiare;
situazione di famiglia, privilegiando il maggior numero di
familiari a carico o i dipendenti con figli di eta' inferiore a tre
anni che hanno diritto al congedo parentale;
maggiore anzianita' lavorativa presso la pubblica
amministrazione;
particolari condizioni di salute del lavoratore, dei familiari
e dei conviventi stabili ai sensi dell'art. 1, commi 36 e 50 della
legge n. 76 del 2016;
presenza in famiglia di soggetti portatori di handicap.
5. L'amministrazione puo' prevedere specifiche iniziative di
formazione e riqualificazione:
a) da parte delle amministrazioni riceventi, d'intesa con
queste ultime, al fine di favorire l'integrazione dei dipendenti
trasferiti nel nuovo contesto organizzativo, anche in relazione al
sistema di classificazione professionale presso le stesse vigente;
b) successivamente al collocamento in disponibilita' ai sensi
dell'art. 33, comma 7, al fine di favorire la ricollocazione dei
dipendenti, anche in attuazione dell'art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001.
Art. 51.
Assegnazione temporanea presso altra amministrazione
1. Il dipendente puo' essere assegnato temporaneamente ad altra
amministrazione, anche di diverso comparto, che ne faccia richiesta,
per utilizzarne le prestazioni.
2. Le assegnazioni temporanee di cui al comma 1 sono disposte con
il consenso dell'interessato.
3. Il personale assegnato temporaneamente in posizione di comando
presso altra amministrazione, continua ad occupare un posto nella
dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza, che non puo'
essere coperto per concorso o per qualsiasi altra forma di mobilita'.
4. L'assegnazione temporanea cessa al termine previsto e non puo'
superare la durata di 12 mesi, rinnovabili.
5. Il dipendente puo' chiedere, in relazione alla disponibilita'
di posti in organico, il passaggio diretto all'amministrazione di
destinazione, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n.
165/2001.
6. L'assegnazione temporanea puo' cessare, prima del termine
previsto dal comma 4, per effetto del ritiro dell'assenso da parte
dell'interessato o per il venir meno dell'interesse
dell'amministrazione che lo ha richiesto.
7. L'assegnazione temporanea puo' essere disposta oltre la durata
indicata nel comma 4, fatti salvi i limiti temporali di legge, nei
seguenti casi:
a) qualora norme di legge e di regolamento prevedano appositi
contingenti di personale in assegnazione temporanea, comunque
denominata, presso l'amministrazione ricevente;
b) assegnazione presso gli uffici di diretta collaborazione
degli organi di indirizzo politico di cui all'art. 4, comma 4, del
decreto legislativo n. 165/2001;
c) assegnazione presso amministrazioni pubbliche di nuova
istituzione sino alla definizione delle relative dotazioni organiche
ed ai provvedimenti di inquadramento.
8. L'assegnazione temporanea di cui al presente articolo non
pregiudica la posizione del dipendente agli effetti della maturazione
dell'anzianita' lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di
pensione e dello sviluppo professionale. Il predetto personale
partecipa alle iniziative di formazione secondo quanto previsto
dall'art. 53 del presente contratto.
9. Il dipendente in assegnazione temporanea puo' partecipare alle
progressioni economiche presso l'amministrazione di appartenenza.
Xxx' inoltre partecipare, presso la medesima amministrazione, alle
procedure concorsuali o alle procedure selettive per la progressione
tra le aree o categorie. In caso di conseguimento della posizione
giuridica superiore, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n.
165/2001, tramite le procedure di cui al precedente periodo, il
dipendente cessa dall'assegnazione temporanea.
10. Fatte salve eventuali disposizioni speciali di legge, la
spesa per l'utilizzo del personale in assegnazione temporanea e'
interamente a carico dell'amministrazione di destinazione, la quale
eroga direttamente il trattamento accessorio vigente presso la
medesima e rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere
relativo al trattamento economico fondamentale.
11. Nulla e' innovato per la disciplina delle assegnazioni
temporanee prevista da disposizioni di legge o di regolamento
disposte in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione di
appartenenza («fuori ruolo»).
Capo
VII
Formazione del personale
Art. 52.
Principi generali e finalita' della formazione
1. Nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della
pubblica amministrazione, la formazione del personale svolge un ruolo
primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una
maggiore qualita' ed efficacia dell'attivita' delle amministrazioni.
2. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse
umane, le amministrazioni assumono la formazione quale leva
strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la
condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del
cambiamento organizzativo, da cui consegue la necessita' di dare
ulteriore impulso all'investimento in attivita' formative.
3. L'accrescimento e l'aggiornamento delle competenze
professionali sono percio' assunti dalle amministrazioni come metodo
permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze,
per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale
improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia e la capacita'
innovativa delle posizioni di piu' elevata responsabilita' ed infine
per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.
4. Le amministrazioni assumono la formazione come valore
consolidato e metodo diffuso e condiviso atto a supportare le scelte
strategiche adottate, nel quadro di una politica del personale
improntata a dare motivazione, soddisfazione nel lavoro e
riconoscimento degli apporti individuali.
5. La formazione rappresenta, altresi', per le amministrazioni,
la condizione ed il presupposto per le scelte innovative e le azioni
di razionalizzazione e riprogettazione dei servizi, nell'ottica del
miglioramento. Le attivita' di formazione sono in particolare rivolte
a:
valorizzare il patrimonio professionale presente nelle
amministrazioni;
assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare
l'operativita' dei servizi migliorandone la qualita' e l'efficienza;
garantire l'aggiornamento professionale in relazione
all'utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove
tecnologie, nonche' il costante adeguamento delle prassi lavorative
alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove
disposizioni legislative;
favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo
delle potenzialita' dei dipendenti in funzione dell'affidamento di
incarichi diversi e della costituzione di figure professionali
polivalenti;
incentivare comportamenti innovativi che consentano
l'ottimizzazione dei livelli di qualita' ed efficienza dei servizi
pubblici, nell'ottica di sostenere i processi di cambiamento
organizzativo.
Art. 53.
Destinatari e processi della formazione
1. Le attivita' formative sono programmate nei piani della
formazione del personale, sulla base dell'analisi dei fabbisogni
formativi rilevati nell'organizzazione, anche in conseguenza di
innovazioni tecnologiche, organizzative e normative, processi di
mobilita', processi di reclutamento di nuovo personale, programmi di
sviluppo della qualita' dei servizi, esigenze di accrescimento e
sviluppo professionale, con particolare riferimento alla
riqualificazione e progressione del personale. Gli stessi piani
individuano altresi' le risorse finanziarie da destinare alla
formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di
finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali, nonche' i
soggetti esterni, tra quelli di cui al comma 6 del presente articolo,
coinvolti nella realizzazione delle attivita' programmate.
2. Le amministrazioni assicurano, ove necessario, la formazione
d'ingresso del personale neoassunto. Essa e' effettuata mediante
attivita' di intensita' e durata coerente con le esigenze di
inserimento di tale personale nei contesti organizzativi.
3. Le iniziative di formazione del presente articolo riguardano
tutti i dipendenti, compreso il personale in distacco sindacale. Le
amministrazioni, compatibilmente con le esigenze organizzative
connesse con l'organizzazione delle attivita' formative, favoriscono
la partecipazione a successivi moduli formativi aventi il medesimo
oggetto, dei dipendenti impossibilitati a partecipare per oggettivi
impedimenti. L'impossibilita' a partecipare deve, in ogni caso,
essere tempestivamente comunicata con congruo anticipo. Il personale
in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni effettua la
propria formazione nelle amministrazioni di destinazione, salvo per
le attivita' di cui al comma 4, lettera a).
4. I piani di formazione definiscono quali iniziative abbiano
carattere obbligatorio e quali facoltativo ed in particolare
stabiliscono:
a) le attivita' di formazione che si concludono con
l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalita' del
singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle
competenze acquisite, da parte dei soggetti che l'hanno attuata, in
collegamento con le progressioni economiche;
b) le attivita' formative aventi l'obiettivo di far conseguire
ai dipendenti il piu' alto grado di operativita' ed autonomia in
relazione alle funzioni di assegnazione, tenendo conto
dell'evoluzione delle normative e delle conoscenze riferite ai
contesti di lavoro, delle caratteristiche tecnologiche ed
organizzative degli stessi contesti, nonche' delle innovazioni
introdotte nell'utilizzo delle risorse umane.
5. Per garantire l'obiettivo di una formazione permanente e
diffusa, i piani di formazione di cui al comma 1 definiscono anche le
metodologie formative e didattiche e, in tale ambito, valutano la
possibilita', per accrescere l'efficacia e l'efficienza delle
iniziative programmate, di attivare metodologie innovative quali
formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione
mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunita' di
apprendimento, comunita' di pratica.
6. Nell'attuazione dei piani di formazione, nel rispetto delle
disposizioni di legge in materia, le amministrazioni si avvalgono
della collaborazione della Scuola nazionale delle formazione, nonche'
di universita' ed altri soggetti, sia pubblici che privati.
7. Le amministrazioni possono assumere iniziative di
collaborazione finalizzate a realizzare percorsi di formazione comuni
ed integrati.
8. Il personale che partecipa alle attivita' di formazione
organizzate dall'amministrazione e' considerato in servizio a tutti
gli effetti. I relativi oneri sono a carico della stessa
amministrazione.
9. Le attivita' sono tenute, di norma, durante l'orario ordinario
di lavoro. Qualora le attivita' si svolgano fuori dalla sede di
servizio al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, ove
ne sussistano i presupposti. Al fine di favorire la partecipazione
nelle amministrazioni con articolazione sul territorio e'
privilegiata l'organizzazione di attivita' a livello regionale o
territoriale, ove non sia possibile realizzare attivita' di
formazione a distanza.
10. Le amministrazioni individuano i dipendenti che partecipano
alle attivita' di formazione sulla base dei fabbisogni formativi,
garantendo comunque pari opportunita' di partecipazione. In sede di
organismo paritetico di cui all'art. 6, possono essere formulate
proposte di criteri per la partecipazione del personale, in coerenza
con il presente comma.
11. Le amministrazioni curano, per ciascun dipendente, la
raccolta di informazioni sulla partecipazione alle iniziative
formative attivate in attuazione del presente articolo, concluse con
accertamento finale delle competenze acquisite.
12. Le amministrazioni e le organizzazioni sindacali di cui
all'art. 7, comma 3, possono costituire enti bilaterali per la
formazione, in ogni caso nel rispetto delle disposizioni che
obbligano ad avvalersi della Scuola nazionale dell'amministrazione e
dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
13. Nell'ambito dell'organismo paritetico di cui all'art. 6:
a) possono essere acquisiti elementi di conoscenza relativi ai
fabbisogni formativi del personale;
b) possono essere formulate proposte all'amministrazione, per
la realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo;
c) possono essere realizzate iniziative di monitoraggio sulla
attuazione dei piani di formazione e sull'utilizzo delle risorse
stanziate.
14. Al finanziamento delle attivita' di formazione si provvede
utilizzando una quota annua non inferiore all'1% del monte salari
relativo al personale destinatario del presente CCNL, nel rispetto
dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materie.
Ulteriori risorse possono essere individuate considerando i risparmi
derivanti dai piani di razionalizzazione e i canali di finanziamento
esterni, comunitari, nazionali o regionali.
Titolo
V
TIPOLOGIE FLESSIBILI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Capo I
Lavoro
a tempo determinato
Art. 54.
Contratto di lavoro a tempo determinato
1. Le amministrazioni possono stipulare contratti individuali per
l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato, nel rispetto dell'art. 36 del decreto legislativo n.
165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del
decreto legislativo n. 81/2015, nonche' dei vincoli finanziari
previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. I contratti a termine hanno la durata massima di trentasei
mesi e tra un contratto e quello successivo e' previsto un intervallo
di almeno dieci giorni, dalla data di scadenza di un contratto di
durata fino a sei mesi ovvero almeno venti giorni, dalla data di
scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, fermo
restando quanto previsto per le attivita' stagionali.
3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di
contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da
ciascuna amministrazione complessivamente non puo' superare il tetto
annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1°
gennaio dell'anno di assunzione, con arrotondamento dei decimali
all'unita' superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5. Per
le amministrazioni che occupano fino a 5 dipendenti e' sempre
possibile la stipulazione di un contratto a tempo determinato. Nel
caso di inizio di attivita' in corso di anno, il limite percentuale
si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in
servizio al momento dell'assunzione.
4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da
limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal decreto
legislativo n. 81/2015, sono:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessita' di amministrazioni di nuova
istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e
sulle professionalita'.
5. Le amministrazioni disciplinano, con gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti, nel rispetto dei principi di cui all'art. 35
del decreto legislativo n. 165/2001, le procedure selettive per
l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo
determinato, tenuto conto della programmazione dei fabbisogni del
personale di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. Nell'ambito delle esigenze straordinarie o temporanee sono
ricomprese anche le seguenti ipotesi di assunzione di personale con
contratto di lavoro a termine:
a) sostituzione di personale assente con diritto alla
conservazione del posto, ivi compreso il personale che fruisce dei
congedi previsti dagli articoli 4 e 5, della legge n. 53/2000; nei
casi in cui si tratti di forme di astensione dal lavoro programmate,
con l'esclusione delle ipotesi di sciopero, l'assunzione a tempo
determinato puo' essere anticipata fino a trenta giorni al fine di
assicurare l'affiancamento del lavoratore che si deve assentare;
b) sostituzione di personale assente per gravidanza e
puerperio, nelle ipotesi di congedo di maternita', di congedo
parentale, di congedo parentale e di congedo per malattia del figlio,
di cui agli articoli 16, 17, 32 e 47 del decreto legislativo n.
151/2001; in tali casi l'assunzione a tempo determinato puo' avvenire
anche trenta giorni prima dell'inizio del periodo di astensione.
7. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 6,
l'amministrazione puo' procedere ad assunzioni a termine anche per lo
svolgimento delle mansioni di altro lavoratore, diverso da quello
sostituito, assegnato a sua volta, anche attraverso il ricorso al
conferimento di mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 del decreto
legislativo n. 165/2001 a quelle proprie del lavoratore assente con
diritto alla conservazione del posto.
8. Nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 6, nel
contratto individuale e' specificata per iscritto la causa della
sostituzione ed il nominativo del dipendente sostituito, intendendosi
per tale non solo il dipendente assente con diritto alla
conservazione del posto, ma anche l'altro dipendente di fatto
sostituito nella particolare ipotesi di cui al precedente comma 7. La
durata del contratto puo' comprendere anche periodi di affiancamento
necessari per il passaggio delle consegne.
9. L'assunzione con contratto a tempo determinato puo' avvenire a
tempo pieno ovvero a tempo parziale.
10. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza
diritto al preavviso, alla scadenza del termine indicato nel
contratto individuale o, prima di tale data, comunque con il rientro
in servizio del lavoratore sostituito, nel caso di contratto a tempo
determinato stipulato per ragioni sostitutive.
11. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo n.
81/2015, fermo restando quanto stabilito direttamente dalla legge per
le attivita' stagionali, nel caso di rapporti di lavoro a tempo
determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore, per effetto di una successione di contratti, riguardanti
lo svolgimento di mansioni della medesima area o categoria, e'
possibile derogare alla durata massima di trentasei mesi di cui al
comma 2. Tale deroga non puo' superare i dodici mesi e puo' essere
attuata esclusivamente nei seguenti casi:
a) attivazione di nuovi servizi o attuazione di processi di
riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti;
b) particolari necessita' di amministrazioni di nuova
istituzione;
c) introduzione di nuove tecnologie che comportino cambiamenti
organizzativi o che abbiano effetti sui fabbisogni di personale e
sulle professionalita';
d) prosecuzione di un significativo progetto di ricerca e
sviluppo;
e) rinnovo o la proroga di un contributo finanziario.
12. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n.
81/2015, in deroga alla generale disciplina legale, nei casi di cui
al comma 11, l'intervallo tra un contratto a tempo determinato e
l'altro, nell'ipotesi di successione di contratti, puo' essere
ridotto a cinque giorni per i contratti di durata inferiore a sei
mesi e a dieci giorni per i contratti superiori a sei mesi.
13. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi
dell'art. 36, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001.
14. Per le assunzioni a tempo determinato, restano fermi i casi
di esclusione previsti dall'art. 20 del decreto legislativo n.
81/2015.
Art. 55.
Trattamento economico-normativo del personale con contratto a tempo
determinato
1. Al personale assunto a tempo determinato si applica il
trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione
collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato,
compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le
precisazioni seguenti e dei successivi commi:
a) le ferie maturano in proporzione alla durata del servizio
prestato, entro il limite annuale stabilito per i lavoratori assunti
per la prima volta nella pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.
28, comma 4; nel caso in cui, tenendo conto della durata di
precedenti contratti a tempo indeterminato o determinato comunque
gia' intervenuti, anche con altre amministrazioni, pure di diverso
comparto, il lavoratore abbia comunque prestato servizio per piu' di
tre anni, le xxxxx xxxxxxxx, in proporzione al servizio prestato,
entro il limite annuale di ventotto o trentadue giorni, stabilito
dall'art. 28, commi 2 e 3 a seconda dell'articolazione dell'orario di
lavoro rispettivamente su cinque o su sei giorni;
b) in caso di assenza per malattia, fermi restando - in quanto
compatibili - i criteri stabiliti dall'art. 37 del presente CCNL, si
applica l'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638,
ai fini della determinazione del periodo in cui e' corrisposto il
trattamento economico; i periodi nei quali spetta il trattamento
economico intero e quelli nei quali spetta il trattamento ridotto
sono stabiliti secondo i criteri di cui all'art. 37, comma 10, in
misura proporzionalmente rapportata al periodo in cui e' corrisposto
il trattamento economico come sopra determinato, salvo che non si
tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi, caso nel quale il
trattamento economico e' corrisposto comunque in misura intera; il
trattamento economico non puo' comunque essere erogato oltre la
cessazione del rapporto di lavoro;
c) il periodo di conservazione del posto e' pari alla durata
del contratto e non puo' in ogni caso superare il termine massimo
fissato dall'art. 37;
d) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate
esigenze fino a un massimo di quindici giorni complessivi e permessi
retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell'art. 31, comma 2;
e) nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata
non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali
proroghe, oltre ai permessi di cui alla lettera c), possono essere
concessi i seguenti permessi:
permessi retribuiti per motivi personali o familiari, di cui
all'art. 32;
permessi per esami o concorsi, di cui all'art. 31, comma 1,
lettera a);
permessi per visite specialistiche, esami e prestazioni
diagnostiche, di cui all'art. 35;
permessi per lutto di cui, all'art. 31, comma 1, lettera b);
f) il numero massimo annuale dei permessi di cui alla lettera
e) deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale
nell'anno del contratto a termine stipulato, salvo il caso dei
permessi per lutto; l'eventuale frazione di unita' derivante dal
riproporzionamento e' arrotondata all'unita' superiore, qualora la
stessa sia uguale o superiore a 0,5;
g) sono comunque fatte salve tutte le altre ipotesi di assenza
dal lavoro stabilite da specifiche disposizioni di legge per i
lavoratori dipendenti, compresa la legge n. 53/2000, ivi compresi i
permessi per lutto nei casi di rapporto di durata inferiore a sei
mesi.
2. Il lavoratore assunto a tempo determinato, in relazione alla
durata prevista del rapporto di lavoro, puo' essere sottoposto ad un
periodo di prova, secondo la disciplina, dell'art. 14, non superiore
comunque a due settimane per i rapporti di durata fino a sei mesi e
di quattro settimane per quelli di durata superiore. In deroga a
quanto previsto dall'art. 14, in qualunque momento del periodo di
prova, ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto senza obbligo
di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso, fatti salvi
i casi di sospensione indicati nel citato articolo. Il recesso opera
dal momento della comunicazione alla controparte e ove posto in
essere dall'amministrazione deve essere motivato.
3. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze
xxxxxxxxxxxxx e, in generale, quando per la brevita' del rapporto a
termine non sia possibile applicare il comma 2, il contratto e'
stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla
normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel
termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti
previsti per l'assunzione, il rapporto e' risolto con effetto
immediato, salva l'applicazione dell'art. 2126 del codice civile.
4. In tutti i casi in cui il presente CCNL prevede la risoluzione
del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennita'
sostitutiva dello stesso, ad eccezione di quelli previsti dal comma
10 del precedente art. 54 e comma 2 del presente articolo, per il
rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso e'
fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di quindici giorni
contrattualmente stabilito e, comunque, non puo' superare i trenta
giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all'anno. In
caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla meta',
con arrotondamento all'unita' superiore dell'eventuale frazione di
unita' derivante dal computo.
5. I periodi di assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato, possono essere adeguatamente valutati, nell'ambito delle
procedure di reclutamento della stessa o di altra amministrazione,
secondo requisiti o criteri che attengono alla durata di tali periodi
ed alla corrispondenza tra la professionalita' richiesta nei posti da
coprire e l'esperienza maturata nei rapporti di lavoro a termine.
6. Le amministrazioni assicurano ai lavoratori assunti con
contratto di lavoro a tempo determinato interventi informativi e
formativi, con riferimento sia alla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le previsioni del decreto
legislativo n. 81/2008, sia alle prestazioni che gli stessi sono
chiamati a rendere, adeguati all'esperienza lavorativa, alla
tipologia dell'attivita' ed alla durata del contratto.
7. In caso di assunzione a tempo indeterminato, i periodi di
lavoro con contratto a tempo determinato gia' prestati dal dipendente
presso la medesima amministrazione, con mansioni del medesimo profilo
e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare
l'anzianita' lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di
determinati istituti contrattuali.
Capo
II
Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 56.
Contratto di somministrazione
1. Le amministrazioni possono stipulare contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato, secondo la disciplina
degli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo n. 81/2015, per
soddisfare esigenze temporanee o eccezionali, ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e nel rispetto dei
vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in
materia.
2. I contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato
sono stipulati entro il limite di cui all'art. 54, comma 3, del
presente contratto.
3. Il ricorso al lavoro somministrato non e' consentito per il
personale che esercita attivita' di vigilanza nonche' per i seguenti
profili:
Ministeri, agenzie fiscali e CNEL: profili dell'area prima e
della fascia di accesso F1 dell'area seconda;
enti pubblici non economici: profili dell'area A;
ENAC: profili della categoria A - operatore;
AGID: profili della categoria prima.
4. I lavoratori somministrati, qualora contribuiscano al
raggiungimento di obiettivi di performance o svolgano attivita' per
le quali sono previste specifiche indennita', hanno titolo a
partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti accessori,
secondo i criteri definiti in contrattazione integrativa. I relativi
oneri sono a carico dello stanziamento di spesa per il progetto di
attivazione dei contratti di somministrazione a tempo determinato,
nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti
disposizioni di legge in materia.
5. L'amministrazione comunica tempestivamente al somministratore,
titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori
somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da
contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell'art. 7 della
legge n. 300/1970.
6. Le amministrazioni sono tenute, nei riguardi dei lavoratori
somministrati, ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli
interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione
previsti dal decreto legislativo n. 81/2008, in particolare per
quanto concerne i rischi specifici connessi all'attivita' lavorativa
in cui saranno impegnati.
7. I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare, presso
le amministrazioni utilizzatrici, i diritti di liberta' e di
attivita' sindacale previsti dalla legge n. 300/1970 e possono
partecipare alle assemblee del personale dipendente.
8. Nell'ambito dell'organismo paritetico di cui all'art. 6, sono
fornite informazioni sul numero e sui motivi dei contratti di
somministrazione di lavoro a tempo determinato conclusi, sulla durata
degli stessi, sul numero e sui profili professionali interessati.
9. Per quanto non disciplinato da presente articolo trovano
applicazione le disposizioni di legge in materia.
Capo
III
Lavoro a tempo parziale
Art. 57.
Rapporto di lavoro a tempo parziale
1. Le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro a
tempo parziale mediante:
a) assunzione, per la copertura dei posti delle aree o
categorie e dei profili a tal fine individuati nell'ambito del piano
dei fabbisogni di personale, ai sensi delle vigenti disposizioni;
b) trasformazione di rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale, su richiesta dei dipendenti interessati.
2. Il numero dei rapporti a tempo parziale non puo' superare il
25 per cento della dotazione organica complessiva di ciascuna area o
categoria, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite
e' arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unita'.
3. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale, i dipendenti gia' in servizio presentano
apposita domanda, con cadenza semestrale (giugno-dicembre). Nelle
domande deve essere indicata l'eventuale attivita' di lavoro
subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere ai fini del
comma 6.
4. L'amministrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla
ricezione della domanda, concede la trasformazione del rapporto, nel
rispetto delle forme e delle modalita' di cui al comma 11, oppure
nega la stessa qualora:
a) si determini il superamento del contingente massimo previsto
dal comma 2;
b) l'attivita' di lavoro autonomo o subordinato, che il
lavoratore intende svolgere, comporti una situazione di conflitto di
interesse con la specifica attivita' di servizio svolta dallo stesso
ovvero sussista comunque una situazione di incompatibilita';
c) in relazione alle mansioni ed alla posizione di lavoro
ricoperta dal dipendente, si determini un pregiudizio alla
funzionalita' dell'amministrazione.
5. L'utilizzazione dei risparmi di spesa derivanti dalla
trasformazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti da tempo pieno a
tempo parziale avviene nel rispetto delle previsioni dell'art. 1,
comma 59, della legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 73 del
decreto-legge n. 112/2008.
6. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono
svolgere un'altra attivita' lavorativa e professionale, subordinata o
autonoma, nel rispetto delle vigenti norme in materia di
incompatibilita' e di conflitto di interessi. I suddetti dipendenti
sono tenuti a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione
nella quale prestano servizio l'eventuale successivo inizio o la
variazione dell'attivita' lavorativa esterna.
7. In presenza di gravi e documentate situazioni familiari,
preventivamente individuate dalle amministrazioni in sede di
contrattazione integrativa e tenendo conto delle esigenze
organizzative, e' possibile elevare il contingente di cui al comma 2
fino ad un ulteriore 10%. In tali casi, in deroga alle procedure di
cui al comma 4, le domande sono comunque presentate senza limiti
temporali.
8. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente
fissato ai sensi dei commi 2 e 7, viene data la precedenza ai
seguenti casi:
a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste
dall'art. 8, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 81/2015;
b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni
psicofisiche;
c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternita' o
paternita';
d) documentata necessita' di sottoporsi a cure mediche
incompatibili con la prestazione a tempo pieno;
e) necessita' di assistere i genitori, il coniuge o il
convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza
possibilita' alternativa di assistenza, che accedano a programmi
terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
f) genitori con figli minori, in relazione al loro numero.
9. I dipendenti hanno diritto alla trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste
dall'art. 8, commi 3 e 7, del decreto legislativo n. 81/2015. Nelle
suddette ipotesi, le domande sono presentate senza limiti temporali,
l'amministrazione da' luogo alla costituzione del rapporto di lavoro
a tempo parziale entro il termine di quindici giorni e le
trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini
del raggiungimento del contingente fissato ai sensi dei commi 2 e 7.
10. La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con
contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l'indicazione
della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della
prestazione lavorativa nonche' della collocazione temporale
dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e
all'anno e del relativo trattamento economico. Quando
l'organizzazione del lavoro e' articolata in turni, l'indicazione
dell'orario di lavoro puo' avvenire anche mediante rinvio a turni
programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
11. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale avviene mediante accordo tra le parti risultante da
atto scritto, in cui vengono indicati i medesimi elementi di cui al
comma 10.
12. I dipendenti che hanno ottenuto la trasformazione del proprio
rapporto da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare a
tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche
in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio, a
condizione che vi sia la disponibilita' del posto in organico. Tale
disciplina non trova applicazione nelle ipotesi previste dal comma 9,
che restano regolate dalla relativa disciplina legislativa.
13. I dipendenti assunti con rapporto di lavoro a tempo parziale
hanno diritto di chiedere la trasformazione del rapporto a tempo
pieno, decorso un triennio dalla data di assunzione, a condizione che
vi sia la disponibilita' del posto in organico e nel rispetto dei
vincoli di legge in materia di assunzioni.
Art. 58.
Orario di lavoro del personale con rapporto di lavoro a tempo
parziale
1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non puo' essere
inferiore al 30% di quella a tempo pieno.
2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere:
a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in
misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della
prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (cinque
o sei giorni);
b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno
ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana,
del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni
giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno,
in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro
settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso
in considerazione (settimana, mese o anno);
c) misto ossia con combinazione delle due modalita' indicate
nelle lettere a) e b).
3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua
distribuzione sono concordati con il dipendente.
4. Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%
con orario su due giorni settimanali, xxx' recuperare i ritardi ed i
permessi orari con corrispondente prestazione lavorativa in una
ulteriore giornata concordata preventivamente con l'amministrazione,
senza effetti di ricaduta sulla regola del riproporzionamento degli
istituti contrattuali applicabili.
Art. 59.
Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale
1. Al personale con rapporto a tempo parziale si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate
per il rapporto a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata
della prestazione e della peculiarita' del suo svolgimento.
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale, verticale e misto, entro il normale orario di lavoro di
36 ore, puo' essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di
lavoro supplementare, intendendosi per queste ultime quelle svolte
oltre l'orario concordato tra le parti, ma nei limiti dell'orario
ordinario di lavoro, come previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo n. 81/2015. La misura massima della percentuale di lavoro
supplementare e' pari al 25% della durata dell'orario di lavoro a
tempo parziale concordata ed e' calcolata con riferimento all'orario
mensile. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
verticale, con prestazione dell'attivita' lavorativa in alcuni mesi
dell'anno, la misura del 25% e' calcolata in relazione al numero
delle ore annualmente concordate.
3. Il ricorso al lavoro supplementare e' ammesso per specifiche e
comprovate esigenze organizzative o in presenza di particolari
situazioni di difficolta' organizzative derivanti da concomitanti
assenze di personale non prevedibili ed improvvise.
4. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo
orizzontale o misto, le ore di lavoro supplementare possono essere
effettuate entro il limite massimo dell'orario di lavoro giornaliero
del corrispondente lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle
quali non sia prevista la prestazione lavorativa. In presenza di un
rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, le ore di
lavoro supplementare possono essere effettuate entro il limite
massimo settimanale, mensile o annuale previsto per il corrispondente
lavoratore a tempo pieno e nelle giornate nelle quali non sia
prevista la prestazione lavorativa.
5. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con un compenso
pari alla retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 70,
comma 2, lettera c), maggiorata di una percentuale pari al 15%. I
relativi oneri sono a carico delle risorse destinate ai compensi per
lavoro straordinario.
6. Qualora le ore di lavoro supplementari siano eccedenti
rispetto a quelle fissate come limite massimo dal comma 2, ma
rientrino comunque entro l'orario ordinario di lavoro, la percentuale
di maggiorazione di cui al precedente comma 5 e' elevata al 25%.
7. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale,
verticale e misto e' consentito lo svolgimento di prestazioni di
lavoro straordinario intendendosi per tali le prestazioni aggiuntive
del dipendente ulteriori rispetto all'orario concordato tra le parti
e che superino anche la durata dell'orario normale di lavoro, ai
sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015. Per
tali prestazioni trova applicazione, anche per le modalita' di
finanziamento, la generale disciplina del lavoro straordinario di cui
all'art. 25 del presente contratto.
8. Il lavoratore puo' rifiutare lo svolgimento di prestazioni di
lavoro supplementare per comprovate esigenze lavorative, di salute,
familiari o di formazione professionale, previste nei casi di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2015.
9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un
numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate
nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico
e' commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo
criterio di proporzionalita' si applica anche per le altre assenze
dal servizio previste dalla legge e dal presente CCNL, ivi comprese
le assenze per malattia. In presenza di rapporto a tempo parziale
verticale, e' comunque riconosciuto per intero il periodo di congedo
di maternita' e paternita' previsto dal decreto legislativo n.
151/2001, anche per la parte cadente in periodo non lavorativo; il
relativo trattamento economico, spettante per l'intero periodo di
congedo di maternita' o paternita', e' commisurato alla durata
prevista per la prestazione giornaliera. Il permesso per matrimonio,
il congedo parentale, i riposi giornalieri per maternita' ed i
permessi per lutto spettano per intero solo per i periodi coincidenti
con quelli lavorativi, fermo restando che il relativo trattamento
economico e' commisurato alla durata prevista per la prestazione
giornaliera. In presenza di rapporto a tempo parziale verticale non
si riducono i termini previsti per il periodo di prova e per il
preavviso che vanno calcolati con riferimento ai periodi
effettivamente lavorati.
10. Il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro
a tempo parziale e' proporzionale alla prestazione lavorativa, con
riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al
personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa area o
categoria e profilo professionale.
11. I trattamenti accessori collegati al raggiungimento di
obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' altri istituti
non collegati alla durata della prestazione lavorativa, sono
applicati ai dipendenti a tempo parziale anche in misura non
frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario
adottato, secondo la disciplina prevista dai contratti integrativi.
12. Al ricorrere delle condizioni di legge al lavoratore a tempo
parziale sono corrisposte per intero le aggiunte di famiglia.
13. Per tutto quanto non disciplinato dalle clausole
contrattuali, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale si
applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n.
81/2015.
Titolo
VI
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
Art. 60.
Obblighi del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere
costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilita'
e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialita'
dell'attivita' amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e
l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il
dipendente adegua altresi' il proprio comportamento ai principi
riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di
comportamento di cui all'art. 54 del decreto legislativo n. 165/2001
e nel codice di comportamento di amministrazione adottato da ciascuna
amministrazione.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire
l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra
l'amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di
garantire la migliore qualita' del servizio, il dipendente deve in
particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto
collettivo nazionale, le disposizioni per l'esecuzione e la
disciplina del lavoro impartite dall'amministrazione anche in
relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di
lavoro;
b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti
dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n.
241/1990;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui
disponga per ragioni d'ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni
cui lo stesso abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in
materia di trasparenza e di accesso all'attivita' amministrativa
previste dalla legge n. 241/1990, dai regolamenti attuativi della
stessa vigenti nell'amministrazione e dal decreto legislativo n.
33/2013 in materia di accesso civico, nonche' osservare le
disposizioni della stessa amministrazione in ordine al decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 in tema di
autocertificazione;
e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalita'
previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo
di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente;
f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti
interpersonali e con gli utenti, condotta adeguata ai principi di
correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignita' della
persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad
attivita' che ritardino il recupero psico-fisico nel periodo di
malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti l'espletamento delle
proprie funzioni o mansioni che gli siano impartite dai superiori; se
ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve
farne rimostranza a chi lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se
l'ordine e' rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione;
il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia
vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell'attivita' del
personale sottordinato ove tale compito rientri nelle proprie
responsabilita';
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari,
attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
k) non valersi di quanto e' di proprieta' dell'amministrazione
per ragioni che non siano di servizio;
l) non chiedere ne' accettare, a qualsiasi titolo, compensi,
regali o altre utilita' in connessione con la prestazione lavorativa,
salvo i casi di cui all'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 62/2013;
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano
l'accesso ai locali dell'amministrazione da parte del personale e non
introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone
estranee all'amministrazione stesso in locali non aperti al pubblico;
n) comunicare all'amministrazione la propria residenza e, ove
non coincidente, la dimora temporanea, nonche' ogni successivo
mutamento delle stesse;
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di
appartenenza, salvo comprovato impedimento;
p) xxxxxxxsi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad
xxxxxxxx' che possano coinvolgere direttamente o indirettamente
interessi finanziari o non finanziari propri, del coniuge, di
conviventi, di xxxxxxx, di affini entro il secondo grado;
q) comunicare all'amministrazione la sussistenza di
provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.
4. Resta fermo, per il personale delle agenzie fiscali, quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 16
gennaio 2002.
Art. 61.
Sanzioni disciplinari
1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi
disciplinati all'art. 60 (Obblighi del dipendente) danno luogo,
secondo la gravita' dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti
sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore
di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da undici giorni fino ad un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. Sono altresi' previste, dal decreto legislativo n. 165/2001,
le seguenti sanzioni disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 55-bis,
comma 7;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi
dell'art. 55-sexies, comma 1;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell'art. 55-sexies, comma
3.
3. Per l'individuazione dell'autorita' disciplinare competente
per i procedimenti disciplinari dei dipendenti e per le forme e i
termini del procedimento disciplinare trovano applicazione le
previsioni dell'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il
dipendente procede all'irrogazione della sanzione del rimprovero
verbale. L'irrogazione della sanzione deve risultare nel fascicolo
personale.
5. Non puo' tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni
disciplinari decorsi due anni dalla loro irrogazione.
6. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente
dalle eventuali responsabilita' di altro genere nelle quali egli sia
incorso.
7. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal decreto
legislativo n. 116 del 2016 e quanto previsto dall'art. 55 e seguenti
del decreto legislativo n. 165/2001.
Art. 62.
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita'
delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza, il tipo e
l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai
seguenti criteri generali:
a) intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza,
imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della
prevedibilita' dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata
dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione,
agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con
particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti
disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al
comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di xxx' lavoratori in accordo tra
di loro.
2. Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica
azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate
ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione
prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono
punite con sanzioni di diversa gravita'.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o
scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di
retribuzione si applica, graduando l'entita' delle sanzioni in
relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema
di assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro, ove non
ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1,
lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso
superiori o altri dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura
dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali,
in relazione alle sue responsabilita', debba espletare attivita' di
custodia o vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli
infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o
pregiudizio al servizio o agli interessi dell'amministrazione o di
terzi;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a
tutela del patrimonio dell'amministrazione, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 6 della legge n. 300/1970;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti
assegnati, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art.
55-quater del decreto legislativo n. 165/2001;
g) violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies del
decreto legislativo n. 165/2001;
h) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia
derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'amministrazione,
agli utenti o ai terzi.
L'importo delle ritenute per multa xxxx' introitato dal bilancio
dell'amministrazione e destinato ad attivita' sociali a favore dei
dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione fino a un massimo di dieci giorni si
applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri
di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 3;
b) particolare gravita' delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall'art. 55-quater,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 165/2001, assenza
ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso; in
tali ipotesi, l'entita' della sanzione e' determinata in relazione
alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al
disservizio determinatosi, alla gravita' della violazione dei doveri
del dipendente, agli eventuali danni causati all'amministrazione,
agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, non superiore a cinque giorni, a
trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attivita' che ritardino il recupero
psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti
dell'amministrazione, salvo che siano espressione della liberta' di
pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300/1970;
g) ove non sussista la gravita' e reiterazione delle
fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo n. 165/2001, atti, comportamenti o molestie,
lesivi della dignita' della persona;
h) ove non sussista la gravita' e reiterazione delle
fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo n. 165/2001, atti o comportamenti aggressivi
ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei
confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi,
ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri
dipendenti o degli utenti o di terzi;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia
comunque derivato grave danno all'amministrazione e agli utenti o ai
terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di quindici giorni si applica nel caso previsto
dall'art. 55-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
fino ad un massimo di tre mesi, si applica nei casi previsti
dall'art. 55-sexies, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione
da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica
nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del decreto
legislativo n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione da undici giorni fino ad un massimo di
6 mesi si applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai
criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del
controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad
illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni
di pertinenza dell'ente o ad esso affidati;
c) atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale ove non
sussista la gravita' e reiterazione;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche
con gli utenti;
e) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non
ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia,
comunque, derivato grave danno all'amministrazione agli utenti o a
terzi;
f) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in
continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale;
g) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati
dall'amministrazione, in cui e' necessario assicurare continuita'
nell'erogazione di servizi all'utenza.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa
o giustificato motivo, la sanzione disciplinare del licenziamento si
applica:
1) con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1,
lettere b) e c) da f-bis) fino a f-quinquies) del decreto legislativo
n. 165/2001;
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7 e 8;
c) recidiva plurima, in una delle mancanze previste ai commi
precedenti anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in
una mancanza che abbia gia' comportato l'applicazione della sanzione
di sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
d) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie a
carattere sessuale o quando l'atto, il comportamento o la molestia
rivestano carattere di particolare gravita';
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che,
commesso fuori del servizio e non attinente in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua
specifica gravita';
f) la violazione degli obblighi di comportamento di cui
all'art. 16, comma 2, secondo e terzo periodo del decreto del
Presidente della Repubblica n. 62/2013;
g) violazione dei doveri e degli obblighi di comportamento
non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di xxxxxxx'
tale, secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la
prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato
impedimento, dopo periodi di interruzione dell'attivita' previsti
dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, alla
conclusione del periodo di sospensione o alla scadenza del termine
fissato dall'amministrazione;
2) senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1,
lettere a), d), e) ed f) del decreto legislativo n. 165/2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale,
ivi compresi quelli che possono dare luogo alla sospensione
cautelare, secondo la disciplina dell'art. 64, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 65;
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in
servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in xxx xxxxxxx xx
xxxxxxxx xx xxxxxx, non ne consenta neanche provvisoriamente la
prosecuzione per la sua specifica gravita';
d) commissione in genere - anche nei confronti di terzi - di
fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza
penale, sono di gravita' tale da non consentire la prosecuzione
neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
per i delitti indicati dagli articoli 7, comma 1, e 8,
comma 1, del decreto legislativo n. 235/2012;
quando alla condanna consegua comunque l'interdizione
perpetua dai pubblici uffici;
per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 27
marzo 2001, n. 97;
per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese
specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di
xxxxx, di gravita' tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1,
da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di
lavoro.
10. Le mancanze non espressamente previste nei commi precedenti
sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1,
facendosi riferimento, quanto all'individuazione dei fatti
sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui all'art. 60, e
facendosi riferimento, quanto al tipo e alla misura delle sanzioni,
ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve
essere data la massima pubblicita' mediante pubblicazione sul sito
istituzionale dell'amministrazione secondo le previsioni dell'art.
55, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 165/2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice
disciplinare deve essere obbligatoriamente reso pubblico nelle forme
di cui al comma 11, entro quindici giorni dalla data di stipulazione
del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
Art. 63.
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. Xxxxx salva la sospensione cautelare disposta ai sensi
dell'art. 55-quater, comma 3-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
l'amministrazione, laddove riscontri la necessita' di espletare
accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione
disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal
servizio e dalla retribuzione, puo' disporre, nel corso del
procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo
di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della
retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione
della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve
essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della
retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso
quello computato come sospensione dal servizio, e' valutabile agli
effetti dell'anzianita' di servizio.
Art. 64.
Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della
liberta' personale e' sospeso d'ufficio dal servizio con privazione
della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o,
comunque, dello stato restrittivo della liberta'.
2. Il dipendente puo' essere sospeso dal servizio, con privazione
della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a
procedimento penale che non comporti la restrizione della liberta'
personale o questa sia comunque cessata, qualora l'amministrazione
disponga, ai sensi dell'art. 55-ter del decreto legislativo n.
165/2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al
termine di quello penale, ai sensi dell'art. 65 del presente
contratto.
3. Resta fermo l'obbligo di sospensione del dipendente in
presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1,
del decreto legislativo n. 235/2012.
4. Nel caso dei delitti previsti all'art. 3, comma 1, della legge
n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i
medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva,
ancorche' sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova
applicazione l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001.
5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto
previsto dall'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001 e
dall'art. 65 del presente contratto.
6. Ove l'amministrazione proceda all'applicazione della sanzione
di cui all'art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la
sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo
conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento
disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio
eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva
efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque
anni. Decorso tale termine, essa e' revocata ed il dipendente e'
riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati
che comportano l'applicazione dell'art. 62, comma 9, punto 2 (Codice
disciplinare), l'amministrazione ritenga che la permanenza in
servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilita'
della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe
derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di
opportunita' ed operativita' dell'amministrazione stessa. In tal
caso, puo' essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal
servizio, che xxxx' sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove
il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino
all'esito del procedimento penale, ai sensi dell'art. 65, tale
sospensione puo' essere prorogata, ferma restando in ogni caso
l'applicabilita' dell'art. 62, comma 9, punto 2 (Codice
disciplinare).
7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono
corrisposti un'indennita' pari al 50% dello stipendio tabellare,
nonche' gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione
individuale di anzianita', ove spettanti.
8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di
proscioglimento, pronunciata con la formula «il fatto non sussiste» o
«l'imputato non lo ha commesso» oppure «non costituisce illecito
penale» o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il
periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennita', verra'
conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in
servizio, escluse le indennita' o i compensi connessi alla presenza
in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il
procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 65, comma 2,
secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e
procedimento penale), il conguaglio dovra' tener conto delle sanzioni
eventualmente applicate.
9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento
disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con
una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente
sospeso verra' conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio,
esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano
lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonche' i periodi di
sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del
giudizio disciplinare riattivato.
10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55-quater, comma 3-bis
del decreto legislativo n. 165/2001.
Art. 65.
Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale
1. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare che abbia ad
oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede
l'autorita' giudiziaria, trovano applicazione le disposizioni
dell'art. 55-ter e quater del decreto legislativo n. 165/2001.
2. Nel caso del procedimento disciplinare sospeso, ai sensi
dell'art. 55-ter del decreto legislativo n. 165/2001, qualora per i
fatti oggetto del procedimento penale intervenga una sentenza penale
irrevocabile di assoluzione che riconosce che il «fatto non sussiste»
o che «l'imputato non lo ha commesso» oppure «non costituisce
illecito penale» o altra formulazione analoga, l'autorita'
disciplinare procedente, nel rispetto delle previsioni dell'art.
55-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, riprende il
procedimento disciplinare ed adotta le determinazioni conclusive,
applicando le disposizioni dell'art. 653, comma 1, del codice di
procedura penale. In questa ipotesi, ove nel procedimento
disciplinare sospeso, al dipendente, oltre ai fatti oggetto del
giudizio penale per i quali vi sia stata assoluzione, siano state
contestate altre violazioni, oppure i fatti contestati, pur
prescritti o non costituenti illecito penale, rivestano comunque
rilevanza disciplinare, il procedimento riprende e prosegue per dette
infrazioni, nei tempi e secondo le modalita' stabilite dall'art.
55-ter, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001.
3. Se il procedimento disciplinare non sospeso si sia concluso
con l'irrogazione della sanzione del licenziamento, ai sensi
dell'art. 62, comma 9, n. 2, e successivamente il procedimento penale
sia definito con una sentenza penale irrevocabile di assoluzione, che
riconosce che il «fatto non sussiste» o che «l'imputato non lo ha
commesso» oppure «non costituisce illecito penale» o altra
formulazione analoga, ove il medesimo procedimento sia riaperto e si
concluda con un atto di archiviazione, ai sensi e con le modalita'
dell'art. 55-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, il
dipendente ha diritto dalla data della sentenza di assoluzione alla
riammissione in servizio presso l'amministrazione, anche in
soprannumero nella medesima sede o in altra, nella medesima qualifica
e con decorrenza dell'anzianita' posseduta all'atto del
licenziamento. Analoga disciplina trova applicazione nel caso che
l'assoluzione del dipendente consegua a sentenza pronunciata a
seguito di processo di revisione.
4. Dalla data di riammissione di cui al comma 3, il dipendente e'
reinquadrato, nella medesima qualifica cui e' confluita la qualifica
posseduta al momento del licenziamento qualora sia intervenuta una
nuova classificazione del personale. Il dipendente riammesso ha
diritto a tutti gli assegni che sarebbero stati corrisposti nel
periodo di licenziamento, tenendo conto anche dell'eventuale periodo
di sospensione antecedente escluse le indennita' comunque legate alla
presenza in servizio ovvero alla prestazione di lavoro straordinario.
Analogamente si procede anche in caso di premorienza per il coniuge o
il convivente superstite e i figli.
5. Qualora, oltre ai fatti che hanno determinato il licenziamento
di cui al comma 3, siano state contestate al dipendente altre
violazioni, ovvero nel caso in cui le violazioni siano rilevanti
sotto profili diversi da quelli che hanno portato al licenziamento,
il procedimento disciplinare viene riaperto secondo la normativa
vigente.
Art. 66.
Determinazione concordata della sanzione
1. L'autorita' disciplinare competente ed il dipendente, in via
conciliativa, possono procedere alla determinazione concordata della
sanzione disciplinare da applicare fuori dei casi per i quali la
legge ed il contratto collettivo prevedono la sanzione del
licenziamento, con o senza preavviso.
2. La sanzione concordemente determinata in esito alla procedura
conciliativa di cui al comma 1 non puo' essere di specie diversa da
quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo per
l'infrazione per la quale si procede e non e' soggetta ad
impugnazione.
3. L'autorita' disciplinare competente o il dipendente puo'
proporre all'altra parte, l'attivazione della procedura conciliativa
di cui al comma 1, che non ha natura obbligatoria, entro il termine
dei cinque giorni successivi alla audizione del dipendente per il
contraddittorio a sua difesa, ai sensi dell'art. 55-bis, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001. Dalla data della proposta sono
sospesi i termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.
55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La proposta
dell'autorita' disciplinare o del dipendente e tutti gli altri atti
della procedura sono comunicati all'altra parte con le modalita'
dell'art. 55-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001.
4. La proposta di attivazione deve contenere una sommaria
prospettazione dei fatti, delle risultanze del contraddittorio e la
proposta in ordine alla misura della sanzione ritenuta applicabile.
La mancata formulazione della proposta entro il termine di cui al
comma 3 comporta la decadenza delle parti dalla facolta' di attivare
ulteriormente la procedura conciliativa.
5. La disponibilita' della controparte ad accettare la procedura
conciliativa deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi
al ricevimento della proposta, con le modalita' dell'art. 55-bis,
comma 5, del decreto legislativo n. 165/2001. Nel caso di mancata
accettazione entro il suddetto termine, da tale momento riprende il
decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui all'art.
55-bis del decreto legislativo n. 165/2001. La mancata accettazione
comporta la decadenza delle parti dalla possibilita' di attivare
ulteriormente la procedura conciliativa.
6. Ove la proposta sia accettata, l'autorita' disciplinare
competente convoca nei tre giorni successivi il dipendente, con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce
mandato.
7. Se la procedura conciliativa ha esito positivo, l'accordo
raggiunto e' formalizzato in un apposito verbale sottoscritto
dall'autorita' disciplinare e dal dipendente e la sanzione concordata
dalle parti, che non e' soggetta ad impugnazione, puo' essere
irrogata dall'autorita' disciplinare competente.
8. In caso di esito negativo, questo sara' riportato in apposito
verbale e la procedura conciliativa si estingue, con conseguente
ripresa del decorso dei termini del procedimento disciplinare, di cui
all'art. 55-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
9. In ogni caso la procedura conciliativa deve concludersi entro
il termine di trenta giorni dalla contestazione e comunque prima
dell'irrogazione della sanzione. La scadenza di tale termine comporta
la estinzione della procedura conciliativa eventualmente gia' avviata
ed ancora in corso di svolgimento e la decadenza delle parti dalla
facolta' di avvalersi ulteriormente della stessa.
Titolo
VII
ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 67.
Termini di preavviso
1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la
risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione
dell'indennita' sostitutiva dello stesso i relativi termini sono
fissati come segue:
a) 2 mesi per dipendenti con anzianita' di servizio fino a 5
anni;
b) 3 mesi per dipendenti con anzianita' di servizio fino a 10
anni;
c) 4 mesi per dipendenti con anzianita' di servizio oltre 10
anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma
1 sono ridotti alla meta'.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo
giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza
dei termini di cui ai commi 1 e 2 e' tenuta a corrispondere all'altra
parte un'indennita' pari all'importo della retribuzione spettante per
il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di
trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da
questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni
dirette al recupero del credito.
5. E' in facolta' della parte che riceve la comunicazione di
risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso,
sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso
dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non puo' avvenire durante il
periodo di preavviso.
7. Il periodo di preavviso e' computato nell'anzianita' a tutti
gli effetti.
8. In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento
dell'inidoneita' assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio,
l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennita'
sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del
codice civile nonche', ove consentito ai sensi dell'art. 28, comma
11, una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non
goduti.
9. L'indennita' sostitutiva del preavviso deve calcolarsi
computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento
accessorio riconosciute nel caso di ricovero ospedaliero di cui
all'art. 37 del presente contratto.
Art. 68.
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
oltre che nei casi di risoluzione gia' disciplinati negli articoli
37, 39 e 62 del presente contratto, ha luogo:
a) al compimento del limite di eta' o al raggiungimento
dell'anzianita' massima di servizio qualora tale seconda ipotesi sia
espressamente prevista, come obbligatoria, da fonti legislative o
regolamentari applicabili nell'amministrazione, ai sensi delle norme
di legge in vigore;
b) per dimissioni del dipendente;
c) per decesso del dipendente;
d) per perdita della cittadinanza, ove prevista quale requisito
per l'accesso.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), non e' dovuto il
preavviso in quanto la risoluzione del rapporto di lavoro avviene
automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal
primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'eta'
prevista. L'amministrazione comunica comunque per iscritto
l'intervenuta risoluzione del rapporto.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), il dipendente deve
dare comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini
di preavviso.
Titolo
VIII
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 69.
Struttura della retribuzione
1. La struttura della retribuzione si compone delle seguenti
voci:
a) stipendio tabellare corrispondente all'area di inquadramento
ed alla posizione economica rivestita;
b) retribuzione individuale di anzianita';
c) compensi per lavoro straordinario;
d) premi e trattamenti economici correlati alla performance
organizzativa e individuale;
e) altri compensi e indennita' previsti in base al presente
contratto;
f) altri compensi e indennita' spettanti in base a specifiche
disposizioni di legge.
2. La voce di cui alla lettera b) e' corrisposta «ove acquisita»
e le voci dalla lettera c) alla f) sono corrisposte «ove spettanti».
3. Al personale e' anche corrisposto, ove spettante, l'assegno
per il nucleo familiare ai sensi delle norme vigenti.
Art. 70.
Retribuzione e sue definizioni
1. La retribuzione e' corrisposta mensilmente in un giorno
stabilito dall'amministrazione, compreso tra il giorno 20 e l'ultimo
del mese. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festivita' o un
sabato non lavorativo, il pagamento e' effettuato il precedente
giorno lavorativo. Sono fatti salvi i termini di pagamento relativi
alle voci del trattamento economico accessorio per le quali la
contrattazione integrativa preveda diverse modalita' temporali di
erogazione.
2. Sono definite le seguenti nozioni di retribuzione:
a) retribuzione base mensile: e' costituita dal valore
economico mensile di tutte le posizioni economiche o fasce
retributive previste all'interno di ciascuna area o categoria;
b) retribuzione individuale mensile: e' costituita dalla
retribuzione base mensile, dalla retribuzione individuale di
anzianita' e da altri eventuali assegni personali a carattere fisso e
continuativo comunque denominati;
c) retribuzione globale di fatto, annuale: e' costituita
dall'importo della retribuzione individuale mensile per 12
mensilita', cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilita'
nonche' l'importo annuo della retribuzione variabile e delle
indennita' contrattuali percepite nell'anno di riferimento; sono
escluse le somme corrisposte a titolo di rimborso spese.
3. La retribuzione oraria si ottiene dividendo le corrispondenti
retribuzioni mensili per 156. Nel caso di orario di lavoro ridotto ai
sensi dell'art. 18 del presente contratto, il valore del divisore e'
fissato in 151.
4. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la
corrispondente retribuzione mensile per 30.
Art. 71.
Struttura della busta paga
1. Al dipendente e' consegnata una busta paga in cui sono
distintamente specificati: la denominazione dell'ente, il nome,
l'area o categoria e la posizione economica di appartenenza, il
periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo dei
singoli elementi che concorrono a costituirla (stipendi, retribuzione
individuale di anzianita', assegni personali, straordinario,
indennita' di turno, indennita' varie, premi ecc.) e l'elencazione
delle trattenute di legge e di contratto, ivi comprese le quote
sindacali, sia nella aliquota applicata che nella cifra
corrispondente.
2. In conformita' alle normative vigenti, il dipendente puo'
avanzare reclami per eventuali irregolarita' riscontrate.
3. L'amministrazione adotta tutte le misure idonee ad assicurare
il rispetto del diritto del dipendente alla riservatezza su tutti i
propri dati personali, ai sensi della normativa vigente.
Art. 72.
Tredicesima mensilita'
1. Le amministrazioni corrispondono una tredicesima mensilita'
nel periodo compreso tra il 15 ed il 21 dicembre di ogni anno.
Qualora, nel giorno stabilito, ricorra una festivita' od un sabato
non lavorativo, il pagamento e' effettuato il precedente giorno
lavorativo.
2. L'importo della tredicesima mensilita' e' pari alla
retribuzione individuale mensile di cui all'art. 70, comma 2, lettera
b) spettante nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei
commi successivi.
3. Nel caso di progressioni economiche trova applicazione la
medesima disciplina prevista nel comma 2.
4. La tredicesima mensilita' e' corrisposta per intero al
personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso
anno.
5. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore
all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la
tredicesima e' dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di
servizio prestato e, per le frazioni di mese, in ragione di un
trecentosessantacinquesimo per i giorni prestati nel mese, ed e'
calcolata con riferimento alla retribuzione individuale mensile di
cui al comma 2 spettante al lavoratore nell'ultimo mese di servizio.
6. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi
in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra
condizione che comporti la sospensione o la privazione del
trattamento economico.
8. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del
trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilita',
relativo ai medesimi periodi, e' ridotto nella stessa proporzione
della riduzione del trattamento economico, fatte salve le specifiche
discipline previste da disposizioni legislative e contrattuali
vigenti.
Art. 73.
Incrementi degli stipendi tabellari
1. Gli stipendi tabellari, come previsti dai precedenti CCNL del
biennio economico 2008-2009 dei comparti di provenienza, sono
incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita',
indicati nelle allegate tabelle A, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti
dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure ed
alle decorrenze stabilite dalle allegate tabelle B.
3. A decorrere dal 1° aprile 2018, l'indennita' di vacanza
contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessa di essere
corrisposta come specifica voce retributiva ed e' conglobata nello
stipendio tabellare, come indicato nelle allegate tabelle C.
Art. 74.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione
dell'art. 73 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso
per lavoro straordinario, sul trattamento di quiescenza,
sull'indennita' di buonuscita o di anzianita', sul trattamento di
fine rapporto, sulla indennita' corrisposta in caso di sospensione
dal servizio ai sensi dell'art. 64, comma 7, sull'indennita' in caso
di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, sull'indennita'
sostitutiva del preavviso, sulle ritenute assistenziali e
previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di
riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art.
73 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti
vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalle tabelle A, nei
confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti
dell'indennita' di buonuscita o di anzianita', del trattamento di
fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche'
dell'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice
civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.
Art. 75.
Elemento perequativo
1. Tenuto conto degli effetti degli incrementi retributivi di cui
all'art. 73 sul personale gia' destinatario delle misure di cui
all'art. 1, comma 12, legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonche' del
maggiore impatto sui livelli retributivi piu' bassi delle misure di
contenimento della dinamica retributiva, e' riconosciuto al personale
individuato nelle allegate tabelle D un elemento perequativo un
tantum, corrisposto su base mensile nelle misure indicate nelle
medesime tabelle D, per dieci mensilita' per il solo periodo 1° marzo
2018-31 dicembre 2018, in relazione ai mesi di lavoro prestato in
detto periodo. La frazione di mese superiore a quindici giorni da'
luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto
delle frazioni di mese uguali o inferiori a quindici giorni e dei
mesi nei quali non e' corrisposto lo stipendio tabellare per
aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e
sospensione della prestazione lavorativa.
2. L'elemento perequativo di cui al comma 1 non e' computato agli
effetti dell'art. 74, comma 2, secondo periodo ed e' corrisposto con
cadenza mensile, analogamente a quanto previsto per lo stipendio
tabellare, per il periodo 1° marzo 2018-31 dicembre 2018.
3. Per i lavoratori in part-time, l'importo e' riproporzionato in
relazione al loro ridotto orario contrattuale. Detto importo e'
analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o
sospensione della prestazione lavorativa che comportino la
corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta.
Art. 76.
Costituzione Fondo risorse decentrate
1. I fondi delle amministrazioni e degli enti del comparto
destinati alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti accessori
assumono la denominazione di «Fondo risorse decentrate».
2. A decorrere dall'anno 2018, nel Fondo risorse decentrate
confluiscono, in un unico importo consolidato, tutte le risorse
aventi caratteristiche di certezza, stabilita' e continuita' negli
importi determinati per l'anno 2017, come certificati dagli organi di
controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del decreto
legislativo n. 165/2001.
3. L'importo di cui al comma 2 e' stabilmente incrementato:
a) degli importi e con le decorrenze di cui agli articoli 88,
comma 4, 89, comma 5, 90, comma 5, 91, comma 4, 92, comma 3,
distintamente indicati per le diverse amministrazioni destinatarie
delle predette disposizioni;
b) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di
anzianita' non piu' corrisposte al personale cessato dal servizio,
compresa la quota di tredicesima mensilita'; l'importo confluisce
stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal
servizio in misura intera in ragione d'anno;
c) dell'importo corrispondente alle indennita' di
amministrazione o di ente non piu' corrisposte al personale cessato
dal servizio e non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni;
l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla
cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
d) di eventuali risorse riassorbite, a decorrere dal 2018, ai
sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165/2001.
4. Il Fondo di cui al presente articolo puo' essere incrementato,
con importi variabili di anno in anno:
a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della
legge n. 449/1997;
b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in
attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98;
c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge,
regolamenti o atti amministrativi generali che prevedano specifici
trattamenti economici in favore del personale, tra cui a titolo
esemplificativo e non esaustivo quelle di cui all'art. 18 della legge
n. 88/1989;
d) degli importi corrispondenti ai ratei di RIA ed indennita'
di amministrazione o ente del personale cessato dal servizio nel
corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilita'
residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei
di tredicesima mensilita', le frazioni di mese superiori a quindici
giorni;
e) delle risorse di cui all'art. 87, comma 2, lettera a)
limitatamente ai Ministeri;
f) delle risorse di cui all'art. 88, comma 2, lettera b)
limitatamente alle agenzie fiscali;
g) delle risorse di cui all'art. 89, comma 2, lettera a)
limitatamente agli enti pubblici non economici;
h) delle risorse di cui all'art. 90, comma 2, lettere a), b),
c), d), limitatamente all'ENAC;
i) delle risorse di cui all'art. 91, comma 2, lettere a), b),
limitatamente a AGID;
j) delle risorse di cui all'art. 92, comma 2, lettere a), b),
c) limitatamente al CNEL.
5. La costituzione del fondo risorse decentrate avviene nel
rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni
di legge in materia.
Art. 77.
Utilizzo Fondo risorse decentrate
1. Le amministrazioni rendono annualmente disponibili per la
contrattazione integrativa, nel rispetto dei limiti di legge, tutte
le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle
progressioni economiche e delle risorse gia' destinate alle posizioni
organizzative relative ad annualita' precedenti. Di anno in anno,
sono inoltre rese disponibili per la contrattazione integrativa le
risorse corrispondenti ai differenziali di progressione economica e,
ove previsti, di indennita' di amministrazione, rispetto alla
posizione economica iniziale del profilo, del personale cessato dal
servizio, anche per effetto di passaggio ad altra area o alla
dirigenza. Per gli enti pubblici non economici e per l'ENAC si tiene
conto inoltre di quanto previsto rispettivamente dall'art. 89, comma
2, lettera g) e dall'art. 90, comma 2, lettera h) del presente
contratto.
2. Le risorse disponibili per la contrattazione integrativa ai
sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:
a) premi e trattamenti economici correlati alla performance
organizzativa;
b) premi e trattamenti economici correlati alla performance
individuale;
c) indennita' correlate alle condizioni di lavoro, in
particolare: ad obiettive situazioni di disagio, rischio, al lavoro
in turno, a particolari o gravose articolazioni dell'orario di
lavoro, alla reperibilita';
d) indennita' correlate allo svolgimento di attivita'
implicanti particolari responsabilita', anche di natura
professionale;
e) progressioni economiche;
f) trattamenti economici riconosciuti ai titolari delle
posizioni organizzative;
g) incentivi alla mobilita' territoriale;
h) misure di welfare integrativo in favore del personale
secondo la disciplina di cui all'art. 80, nonche' eventuali
integrazioni alle disponibilita' gia' previste da precedenti CCNL per
tali finalita';
i) compensi riconosciuti ai sensi delle disposizioni di cui
all'art. 76, comma 4, lettera c).
3. La contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici
di cui al comma 2, lettere a), b), c) la parte prevalente delle
risorse di cui all'art. 76, comma 4, con esclusione della lettera c)
e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali
risorse.
4. Una quota non inferiore al 20% delle risorse destinate ai
premi di cui al comma 2, lettere a) e b) e' riservata alla
contrattazione di sede di cui all'art. 7, comma 7, del presente
contratto.
Art. 78.
Differenziazione del premio individuale
1. I dipendenti che conseguano le valutazioni piu' elevate,
secondo quanto previsto dal sistema di valutazione
dell'amministrazione, e' attribuita una maggiorazione del premio
individuale di cui all'art. 77, comma 2, che si aggiunge alla quota
di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla
base dei criteri selettivi.
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di
contrattazione integrativa, non potra' comunque essere inferiore al
30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale
valutato positivamente ai sensi del comma 1.
3. La contrattazione integrativa definisce altresi',
preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a
cui tale maggiorazione puo' essere attribuita.
Art. 79.
Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale
1. In sede di organismo paritetico di cui all'art. 6, le parti
analizzano i dati sulle assenze del personale, anche in serie
storica, e ne valutano cause ed effetti. Nei casi in cui, in sede di
analisi dei dati, siano rilevate assenze medie che presentino
significativi e non motivabili scostamenti rispetto a benchmark di
settore pubblicati a livello nazionale ovvero siano osservate anomale
e non oggettivamente motivabili concentrazioni di assenze, in
continuita' con le giornate festive e di riposo settimanale e nei
periodi in cui e' piu' elevata la domanda di servizi da parte
dell'utenza, sono proposte misure finalizzate a conseguire obiettivi
di miglioramento.
2. Nei casi in cui, sulla base di dati consuntivi rilevati
nell'anno successivo, non siano stati conseguiti gli obiettivi di
miglioramento di cui al comma 1 le risorse di cui all'art. 76, comma
4, non possono essere incrementate, rispetto al loro ammontare
riferito all'anno precedente; tale limite permane anche negli anni
successivi, fino a quando gli obiettivi di miglioramento non siano
stati effettivamente conseguiti. La contrattazione integrativa
disciplina gli effetti del presente comma sulla premialita'
individuale.
Titolo
IX
ISTITUTI NORMO-ECONOMICI
Art. 80.
Welfare integrativo
1. Le amministrazioni disciplinano, in sede di contrattazione
integrativa di cui all'art. 7, comma 6, la concessione di benefici di
natura assistenziale e sociale in favore dei propri dipendenti, tra i
quali:
a) iniziative di sostegno al reddito della famiglia (xxxxxxx e
rimborsi);
b) supporto all'istruzione e promozione del merito dei figli;
c) contributi a favore di attivita' culturali, ricreative e con
finalita' sociale;
d) prestiti a favore di dipendenti in difficolta' ad accedere
ai canali ordinari del credito bancario o che si trovino nella
necessita' di affrontare spese non differibili;
e) polizze sanitarie integrative delle prestazioni erogate dal
Servizio sanitario nazionale.
2. Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente
articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilita' gia'
previste, per le medesime finalita', da precedenti norme di legge o
di contratto collettivo nazionale, tra cui l'art. 27, comma 2 del
CCNL enti pubblici non economici del 14 febbraio 2001, nonche', per
la parte non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota
parte del Fondo di cui all'art. 77 del presente contratto.
Art. 81.
Trattenute per scioperi brevi
1. Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa,
le relative trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla
effettiva durata della astensione dal lavoro e, comunque, in misura
non inferiore a un'ora. In tal caso, la trattenuta per ogni ora e'
pari alla misura oraria della retribuzione di cui all'art. 70, comma
2, lettera b).
Art. 82.
Trattamento di trasferta
1. Al personale comandato a prestare la propria attivita'
lavorativa in localita' diversa dalla dimora abituale o dalla
ordinaria sede di servizio, oltre alla normale retribuzione, compete:
a) il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i
viaggi in ferrovia, aereo, nave ed altri mezzi di trasporto
extraurbani, nel limite del costo del biglietto; per i viaggi in
aereo la classe di rimborso e' quella «economica»;
b) il rimborso delle spese per i mezzi di trasporto urbano o,
nei casi preventivamente individuati ed autorizzati
dall'amministrazione, dei taxi;
c) per le trasferte di durata superiore a dodici ore, il
rimborso della spesa sostenuta per il pernottamento in un albergo
fino a quattro stelle e della spesa per i due pasti giornalieri, nel
limite di complessivi € 44,26;
d) per le trasferte di durata non inferiore a otto ore e fino a
dodici ore, il rimborso per un pasto nel limite di € 22,26;
e) per le trasferte di durata inferiore alle otto ore, il
dipendente ha diritto al buono pasto, secondo la disciplina di cui
all'art. 86 del presente contratto;
f) per le trasferte continuative nella medesima localita' di
durata non inferiore a trenta giorni, rimborso della spesa per il
pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria
corrispondente a quella ammessa per l'albergo, purche' risulti
economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della
categoria consentita nella medesima localita', ai sensi della lettera
c);
g) il compenso per lavoro straordinario, in presenza delle
relative autorizzazioni, nel caso che l'attivita' lavorativa nella
sede della trasferta si protragga per un tempo superiore al normale
orario di lavoro previsto per la giornata, considerando, a tal fine,
solo il tempo effettivamente lavorato, fatto salvo quanto previsto
dai commi 2 e 3;
h) un'indennita' di trasferta, avente natura non retributiva,
da erogare esclusivamente al personale avente titolo sulla base di
disposizioni di legge; tale indennita' e' pari a:
€ 20,60 per ogni periodo di 24 ore di trasferta;
un importo determinato proporzionalmente per ogni ora di
trasferta, in caso di trasferte di durata inferiore alle 24 ore o,
per le ore eccedenti le 24 ore, in caso di trasferte di durata
superiore alle 24 ore.
2. Solo nel caso degli autisti si considera attivita' lavorativa
anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la
sorveglianza e custodia del mezzo.
3. Il tempo di viaggio puo' essere considerato attivita'
lavorativa anche per altre categorie di lavoratori per i quali in
relazione alle modalita' di espletamento delle loro prestazioni
lavorative e' necessario il ricorso all'istituto della trasferta di
durata non superiore alle dodici ore. A tale scopo le
amministrazioni, sulla base della propria organizzazione e nel
rispetto degli stanziamenti gia' previsti nei relativi capitoli di
bilancio destinati a tale finalita', definiscono con gli atti di cui
al comma 11, in un quadro di razionalizzazione delle risorse, le
prestazioni lavorative di riferimento. Fino alla predisposizione di
tali atti continuano ad avere vigenza le disposizioni sin qui
applicate, sulla base della previgente disciplina contrattuale
prevista nei comparti di provenienza.
4. Al personale delle diverse aree inviato in trasferta al
seguito e per collaborare con componenti di delegazione ufficiale
dell'amministrazione spettano i rimborsi e le agevolazioni previste
per i componenti della predetta delegazione.
5. Le amministrazioni individuano, con gli atti di cui al comma
11, le attivita' svolte in particolarissime situazioni operative che,
in considerazione dell'impossibilita' di fruire durante le trasferte,
del pasto o del pernottamento per mancanza di strutture e servizi di
ristorazione, comportano la corresponsione della somma forfettaria di
€ 25,82 lordi giornalieri, in luogo dei rimborsi di cui al comma 1.
Per le amministrazioni interessate, le suddette attivita', a titolo
esemplificativo, sono cosi' individuate:
a) attivita' di protezione civile nelle situazioni di prima
urgenza;
b) interventi svolti dalle squadre per lo spegnimento di
incendi boschivi;
c) attivita' su fari ed impianti di segnalazione marittima,
installazioni radar e telecomunicazioni ed altri enti, stabilimenti e
postazioni militari;
d) attivita' di escavazione porti su imbarcazioni con strumenti
effossori;
e) attivita' che comportino imbarchi brevi su unita';
f) attivita' di controllo, di rilevazione, di collaudo, di
vigilanza, di verifica ed ispettiva in materia fiscale, valutaria,
finanziaria, giudiziaria, sanitaria, di tutela del lavoro, di tutela
dell'ambiente, del territorio e del patrimonio culturale, di tutela
della salute, di motorizzazione civile, di repressione frodi e
similari;
g) attivita' di assistenza sociale, di assistenza giudiziaria e
di assistenza e vigilanza nelle traduzioni delle detenute.
6. Nel caso in cui il dipendente fruisca di uno dei rimborsi di
cui al comma 1, lettere c), d), e), f), spetta l'indennita' di cui al
medesimo comma 1, lettera h), primo alinea, ridotta del 70%, nei casi
ivi previsti. Non e' ammessa in nessun caso l'opzione per
l'indennita' di trasferta in misura intera.
7. Il dipendente inviato in trasferta ai sensi del presente
articolo ha diritto ad una anticipazione non inferiore al 75% del
trattamento complessivo presumibilmente spettante per la trasferta.
8. Le amministrazioni, con gli atti di cui al comma 11,
stabiliscono le condizioni per il rimborso delle spese relative al
trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale per
l'espletamento dell'incarico affidato.
9. Il trattamento di trasferta non viene corrisposto in caso di
trasferte di durata inferiore alle 4 ore o svolte come normale
servizio d'istituto del personale di vigilanza o di custodia,
nell'ambito territoriale di competenza dell'amministrazione.
10. Il trattamento di trasferta cessa di essere corrisposto dopo
i primi duecentoquaranta giorni di trasferta continuativa nella
medesima localita'.
11. Le amministrazioni stabiliscono, con gli atti previsti dai
rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze
organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di
dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in tale
sede, anche la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative
modalita' procedurali, nonche' quanto previsto dai commi 3, 5, 8.
12. Per quanto non previsto dai precedenti commi, il trattamento
di trasferta del personale di Ministeri e agenzie fiscali, ivi
compreso quello relativo alle missioni all'estero, rimane
disciplinato dalle leggi n. 836 del 18 dicembre 1973, n. 417 del 26
luglio 1978 e decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1978 e
successive modificazioni ed integrazioni nonche' dalle norme
regolamentari vigenti.
13. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei
limiti delle risorse gia' previste nei bilanci delle singole
amministrazioni per tale specifica finalita'.
Art. 83.
Copertura assicurativa
1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa
in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di
trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio,
del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente
necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio. L'utilizzo
del mezzo proprio, e' possibile nei limiti previsti dalle
disposizioni legislative e delle relative modalita' applicative.
2. La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei
rischi, non compresi nell'assicurazione obbligatoria, di
danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente e
ai beni trasportati, nonche' di lesioni o decesso del dipendente
medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di
proprieta' dell'amministrazione sono in ogni caso integrate con la
copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei
rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle
persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.
4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti
per i corrispondenti danni dalla legge sull'assicurazione
obbligatoria.
5. Dagli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base
alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal
presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a
titolo di indennizzo per lo stesso evento.
6. Le amministrazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio
per tale specifica finalita' e compatibilmente con i vincoli
finanziari previsti da vigenti disposizioni di legge, assumono le
necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della
responsabilita' civile dei dipendenti appartenenti alle piu' elevata
area o categoria del sistema di classificazione professionale, che
coprano posizioni di lavoro previamente individuate, le quali, anche
per effetto di incarichi di posizione organizzativa, richiedano lo
svolgimento di attivita' in condizioni di piena autonomia, con
assunzione diretta di responsabilita' verso l'esterno, ivi compreso
il patrocinio legale, secondo la disciplina di cui all'art. 84, ove
non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di xxxx e
colpa grave.
7. Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi
in convenzione ovvero aderire ad una convenzione gia' esistente, nel
rispetto della normativa vigente.
8. Ai fini della scelta della societa' di assicurazione le
amministrazioni possono indire una gara unica su tutte le coperture
assicurative disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la
possibilita', per il personale interessato, di aumentare xxxxxxxxx e
«area» di rischi coperta con versamento di una quota individuale.
Art. 84.
Patrocinio legale
1. L'amministrazione, anche a tutela dei propri diritti ed
interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di
responsabilita' civile o penale nei confronti di un suo dipendente
per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio
e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumera' a proprio carico,
a condizione che il procedimento non sia stato avviato su iniziativa
dell'amministrazione o che la stessa amministrazione non sia
controparte nel procedimento, ogni onere di difesa sin dall'apertura
del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di
comune gradimento, anche interno all'amministrazione.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi
con dolo o colpa grave, l'amministrazione ripetera' dal dipendente
tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del
giudizio.
3. La disciplina del presente articolo non si applica ai
dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 83, comma 6.
4. Per il patrocinio legale si applica l'art. 18 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, alle amministrazioni destinatarie
di tali disposizioni legislative.
Art. 85.
Diritti derivanti da invenzione industriale
1. In materia di invenzione industriale fatta dal dipendente
nello svolgimento del rapporto di lavoro si applicano le disposizioni
dell'art. 2590 del codice civile e quelle speciali che regolano i
diritti di invenzione nell'ambito dell'impresa.
2. In relazione all'importanza dell'invenzione rispetto
all'attivita' istituzionale dell'amministrazione, la contrattazione
integrativa di cui all'art. 7, comma 6 lettera v), puo' individuare i
criteri ai fini della corresponsione di speciali premi correlati alla
performance nell'ambito delle risorse di cui all'art. 77 del presente
contratto.
Art. 86.
Servizio mensa e buoni pasto
1. Le amministrazioni possono istituire un servizio mensa, in
gestione diretta o mediante affidamento a terzi ovvero, in
alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi.
2. Il valore nominale del buono pasto e' pari a euro 7,00.
3. Per le condizioni di attribuzione del buono pasto, sono
confermate le previgenti discipline previste nei comparti di
provenienza.
4. Nell'ipotesi di servizi mensa destinati sia a personale civile
che a personale di altre categorie, i dipendenti civili mantengono il
diritto ad utilizzare il servizio mensa alle condizioni gia' in
vigore.
5. I dipendenti in assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 51
del presente contratto ricevono il buono pasto o, alternativamente,
fruiscono del servizio mensa presso l'amministrazione ove prestano
servizio.
6. E' esclusa ogni forma di monetizzazione indennizzante.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei
limiti delle risorse gia' previste nei bilanci delle singole
amministrazioni per tale specifica finalita'.
Titolo
X
DISPOSIZIONI SPECIALI
Art. 87.
Xxxxxxxx speciali per i Ministeri
1. I Ministeri continuano a corrispondere:
a) le indennita' di amministrazione di cui all'art. 31 del CCNL
14 settembre 2007, nei valori e secondo la disciplina previgente;
b) l'indennita' di bilinguismo di cui all'art. 33 del CCNL 14
settembre 2007, nei valori e secondo la disciplina previgente.
2. In materia di trattamento economico, i Ministeri continuano
inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline:
a) l'art. 30, comma 3, del CCNL del 16 febbraio 1999,
finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4;
b) l'art. 20, comma 3 del CCNL del 12 giugno 2003;
c) l'art. 21, comma 3 del CCNL 12 giugno 2003;
d) l'art. 22, comma 2 del CCNL 12 giugno 2003;
e) l'art. 3, comma 2 del CCNL 21 febbraio 2001 aggiunto
dall'art. 17, comma 12, del CCNL del 16 maggio 2001.
3. Continuano altresi' a trovare applicazione le previsioni
dell'art. 17, comma 3 del CCNL del 16 maggio 1995.
Art. 88.
Clausole speciali per le agenzie
1. Le agenzie continuano a corrispondere:
a) le indennita' di amministrazione di cui all'art. 13 del CCNL
10 aprile 2008, nei valori e secondo la disciplina previgente.
b) l'indennita' di bilinguismo di cui all'art. 14 del CCNL 10
aprile 2008, nei valori e secondo la disciplina previgente.
2. In materia di trattamento economico, le agenzie continuano
inoltre ad applicare le seguenti ulteriori discipline:
a) l'art. 84, comma 4 del CCNL del 28 maggio 2004;
b) l'art. 84, comma 5 del CCNL del 28 maggio 2004, finalizzato
all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4;
c) l'art. 79, comma 3 del CCNL del 28 maggio 2004;
d) l'art. 81, comma 3 del CCNL del 28 maggio 2004.
3. Continuano altresi' a trovare applicazione le previsioni
dell'art. 45, comma 4 del CCNL del 28 maggio 2004.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo di cui all'art. 76,
comma 3 e' incrementato di un importo pari allo 0,30% del monte
salari dell'anno 2015.
Art. 89.
Clausole speciali per gli enti pubblici non economici
1. Gli enti pubblici non economici continuano a corrispondere:
a) l'indennita' di ente di cui all'art. 35 del CCNL 1° ottobre
2007, nei valori e secondo le discipline previgenti;
b) l'indennita' di bilinguismo di cui art. 39 del CCNL 14
febbraio 2001, nei valori e secondo la disciplina previgente;
c) l'indennita' di guardiaparco di cui all'art. 37 del CCNL 1°
ottobre 2007, nei valori e secondo la disciplina previgente;
d) l'indennita' di cui all'art. 25, comma 6 del CCNL 9 ottobre
2003.
2. In materia di trattamento economico, gli enti pubblici non
economici continuano inoltre ad applicare le seguenti ulteriori
discipline:
a) l'art. 4, comma 10 del CCNL enti pubblici non economici del
14 marzo 2001, finalizzato all'incremento delle risorse di cui
all'art. 76, comma 4;
b) l'art. 26, comma 5 del CCNL 9 ottobre 2003;
c) l'art. 34, comma 4 del CCNL enti pubblici non economici 1°
ottobre 2007;
d) l'art. 25, comma 4 del CCNL enti pubblici non economici 9
ottobre 2003;
e) l'art. 22, comma 3 del CCNL enti pubblici non economici 9
ottobre 2003;
f) l'art. 23, comma 3 del CCNL enti pubblici non economici 9
ottobre 2003;
g) l'art. 35, comma 4 del CCNL 1° ottobre 2007 e l'art. 6,
comma 4 del CCNL 18 febbraio 2009;
h) l'art. 7, comma 1 del CCNL 1° luglio 1996, come modificato e
integrato dall'art. 42, comma 1 del CCNL 14 febbraio 2001, con
riferimento all'art. 69, comma 1 del presente CCNL;
i) l'art. 27, comma 1, lettera f) del CCNL del 14 febbraio
2001.
3. E' confermata altresi' la previgente disciplina sul fondo per
i trattamenti accessori delle qualifiche ad esaurimento di cui
all'art. 36, comma 2 del CCNL 1° ottobre 2007.
4. E' confermata la previgente disciplina del valore nominale dei
buoni pasto per gli enti pubblici non economici non destinatari
dell'art. 5, comma 7 del decreto-legge n. 95/2012.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo di cui all'art. 76,
comma 3 e' incrementato, di un importo pari allo 0,49% del monte
salari dell'anno 2015.
Art. 90.
Clausole speciali per ENAC
1. L'ENAC continua a corrispondere:
a) l'indennita' di ente per il personale dell'area tecnica,
economica e amministrativa e per il personale dell'area operativa di
cui all'art. 61, comma 1, lettera g) del CCNL del 19 dicembre 2001,
nei valori e secondo le discipline previgenti;
b) indennita' professionale per il personale dell'area tecnica,
economica ed amministrativa di cui all'art. 61, comma 1, lettera h)
del CCNL del 19 dicembre 2001, nei valori e secondo le discipline
previgenti;
c) indennita' professionale per il personale dell'area
operativa di cui all'art. 61, comma 1, lettera i) del CCNL del 19
dicembre 2001, nei valori e secondo le discipline previgenti;
d) indennita' aeronautica per gli ispettori di volo di cui
all'art. 61, comma 1, lettera j) del CCNL del 19 dicembre 2001, nei
valori e secondo le discipline previgenti;
e) l'indennita' di mansione ai centralinisti telefonici non
vedenti di cui all'art. 65, comma 2, lettera m) del CCNL 19 dicembre
2001, nei valori e secondo le discipline previgenti;
f) l'indennita' di bilinguismo al personale in servizio nelle
regioni e province autonome in cui vige istituzionalmente, di cui
all'art. 65, comma 2, lettera n) del CCNL 19 dicembre 2001 nei valori
e secondo le discipline previgenti;
g) l'indennita' sostitutiva dell'indennita' aeronautica di cui
all'art. 65, comma 2, lettera o) del CCNL 19 dicembre 2001, nei
xxxxxx e secondo le disciplina previgenti.
2. In materia di trattamento economico, l'ENAC continua inoltre
ad applicare le seguenti ulteriori discipline:
a) l'art. 28, comma 3 del CCNL 19 febbraio 2007, finalizzato
all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4;
b) l'art. 64, comma 1, lettera g) del CCNL 19 dicembre 2001,
finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4;
c) l'art. 64, comma 2 del CCNL 19 dicembre 2001, finalizzato
all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4;
d) l'art. 64, comma 3 del CCNL 19 dicembre 2001, finalizzato
all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4;
e) l'art. 30, comma 3 del CCNL del 19 febbraio 2007;
f) l'art. 31, comma 3 del CCNL del 19 febbraio 2007;
g) l'art. 18, comma 3 del CCNL del 30 novembre 2009;
h) l'art. 18, comma 4 del CCNL del 30 novembre 2009;
i) l'art. 18, comma 2 del CCNL del 30 novembre 2009, ai fini
della determinazione delle risorse disponibili per la contrattazione
integrativa di cui all'art. 77, comma 1;
j) l'art. 74 del CCNL 19 dicembre 2001;
k) l'art. 34 del CCNL del 19 febbraio 2007;
l) l'art. 48, integrato dall'art. 67 CCNL 19 dicembre 2001, e
l'art. 49 del CCNL RAI del 14 luglio 1997;
m) l'art. 27, comma 4 del CCNL 19 febbraio 2007.
3. Sono confermate altresi' le seguenti discipline:
a) art. 20, comma 9, ultimo periodo CCNL RAI 14 luglio 1997;
b) art. 24 del CCNL del 19 dicembre 2001, relativamente alla
disciplina del trattamento economico spettante in caso di malattia;
c) art. 39 CCNL RAI del 14 luglio 1997, articoli 68 e 79 del
CCNL 19 dicembre 2001, art. 6 CCNL integrativo del 30 maggio 2007;
d) art. 96 del CCNL 19 dicembre 2001;
e) art. 69, comma 1, lettera g) del CCNL 19 dicembre 2001.
4. Si confermano, altresi', le disposizioni contrattuali relative
alla sezione dei professionisti diplomati.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo di cui all'art. 76,
comma 3 e' incrementato, per il personale non dirigente, di un
importo pari allo 0,65% del monte salari dell'anno 2015.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo per le politiche di
sviluppo dei professionisti di seconda qualifica professionale di cui
all'art. 6 del CCNL 18 marzo 2010 e' incrementato, di un importo pari
allo 0,65% del monte salari dell'anno 2015.
Art. 91.
Clausole speciali per AGID
1. AGID continua a corrispondere:
a) l'indennita' di qualificazione professionale di cui all'art.
64, comma 1, lettera b) del CCNL del 12 aprile 2011, nei valori e
secondo le discipline previgenti;
b) l'assegno al personale di cui all'art. 64, comma 1, lettera
d), ove spettante.
2. In materia di trattamento economico, AGID continua inoltre ad
applicare le seguenti ulteriori discipline:
a) art. 69, comma 2, terzo alinea del CCNL del 12 aprile 2011,
finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4;
b) art. 69, comma 3 del CCNL del 12 aprile 2011, finalizzato
all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4;
c) art. 65 comma 1, del CCNL 12 aprile 2011;
d) art. 71 del CCNL 12 aprile 2011.
3. Sono confermate altresi' le seguenti discipline:
a) art. 25, commi 1 e 5, CCNL del 12 aprile 2011;
b) art. 37, comma 7, lettera a) del CCNL del 12 aprile 2011.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo di cui all'art. 76,
comma 3 e' incrementato di un importo pari allo 0,20% del monte
salari dell'anno 2015.
Art. 92.
Clausole speciali per CNEL
1. Il CNEL continua a corrispondere l'indennita' di
amministrazione di cui all'art. 67 del CCNL 14 febbraio 2001, nei
valori e secondo le discipline previgenti.
2. In materia di trattamento economico, il CNEL continua inoltre
ad applicare le seguenti ulteriori discipline:
a) art. 71, comma 2, terzo alinea del CCNL del 14 febbraio
2001, finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76,
comma 4;
b) art. 5, comma 2 del CCNL del 4 dicembre 2001, finalizzato
all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4;
c) art. 39, comma 2, lettera b) del CCNL del 18 luglio 2006,
finalizzato all'incremento delle risorse di cui all'art. 76, comma 4;
d) art. 35, comma 3 del CCNL del 18 luglio 2006;
e) art. 14, comma 3 del CCNL del 18 novembre 2008.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il Fondo di cui all'art. 76,
comma 3 e' incrementato di un importo pari allo 0,67% del monte
salari dell'anno 2015.
Art. 93.
Disposizione transitoria per personale ex ISPESL ed ex ISFOL
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del CCNQ del 13
luglio 2016, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge n.
78/2010 e dell'art. 19 del decreto legislativo n. 218/2016, al
personale dell'ex ISPESL transitato all'INAIL ed al personale dell'ex
ISFOL trasferito all'ANPAL continuano ad applicarsi, in via
transitoria e fino agli accordi definiti nella prossima tornata
contrattuale, gli istituti del rapporto di lavoro e del trattamento
economico previsti per il personale appartenente agli enti di
ricerca.
Art. 94.
Clausola speciale e transitoria
1. Per i dipendenti dell'amministrazione economica finanziaria,
incluse le agenzie fiscali, di cui all'art. 1, comma 9, della legge
28 dicembre 2015, n. 208, cui sono state affidate le mansioni della
terza area, sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo
indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi
in applicazione dei CCNL della tornata 1998-2001 e 2002-2005, viene
confermato l'inquadramento, tenuto conto della professionalita'
raggiunta, nella posizione economico e giuridica acquisita attraverso
le procedure concorsuali di cui sopra.
2. La conferma dell'inquadramento di cui al comma 1, decorre
dalla data di entrata in vigore del presente contratto nei limiti
delle facolta' assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze in
organico previste per le strutture interessate.
Art. 95.
Istituzione nuovi profili per le attivita' di comunicazione e
informazione
1. Nel quadro dei processi di innovazione del lavoro pubblico, le
parti ritengono opportuno valorizzare e migliorare le attivita' di
informazione e di comunicazione svolte dalle pubbliche
amministrazioni, mediante la previsione di profili professionali
idonei a garantire l'ottimale attuazione dei relativi compiti e
funzioni.
2. Nella prospettiva di assicurare il completo presidio dei
processi lavorativi comunque riconducibili ai suddetti settori
dell'informazione e della comunicazione, i profili professionali di
cui al comma 1, in possesso di adeguate competenze in materia,
saranno collocati nell'ambito dei sistemi di classificazione delle
amministrazioni, a seconda della complessita' dei compiti, nonche'
del livello di autonomia, responsabilita' e competenza professionale,
dagli stessi richiesto.
3. Nell'ottica di garantire la coerenza delle prestazioni
lavorative con i modelli organizzativi delle amministrazioni, queste
ultime individueranno, anche per ciascuno dei settori suindicati e
tenuto conto dei rispettivi fabbisogni, «profili professionali», che
definiscano la tipologia della prestazione lavorativa, le specifiche
competenze richieste, nonche' i requisiti culturali e professionali
necessari per l'espletamento delle relative attivita', anche tenendo
conto della normativa di settore.
4. Pertanto, tenuto conto dei sistemi di classificazione allo
stato vigenti nelle amministrazioni del comparto ed al fine di
garantire una sostanziale omogeneita' nell'ambito del comparto, il
comma 5 definisce i «contenuti professionali di base» delle attivita'
di informazione e di comunicazione, in relazione ai quali le
amministrazioni procederanno alla definizione dei profili di cui al
comma 1.
5. In linea con quanto previsto nei precedenti commi, i suddetti
contenuti professionali di base sono cosi' articolati e definiti:
a) settore comunicazione
area C - area terza o equivalenti
Gestione e coordinamento dei processi di comunicazione esterna ed
interna in relazione ai fabbisogni dell'utenza ed agli obiettivi
dell'amministrazione, definizione di procedure interne per la
comunicazione istituzionale, raccordo i processi di gestione dei siti
internet, nell'ottica dell'attuazione delle disposizioni di materia
di trasparenza e della comunicazione esterna dei servizi erogati
dall'amministrazione e del loro funzionamento.
Profili di riferimento: specialista della comunicazione
istituzionale.
b) settore informazione
area C - area terza o equivalenti
Gestione e coordinamento dei processi di informazione sviluppati
in stretta connessione con gli obiettivi istituzionali
dell'amministrazione; promozione e cura dei collegamenti con gli
organi di informazione; individuazione e/o implementazione di
soluzioni innovative e di strumenti che possano garantire la costante
e aggiornata informazione sull'attivita' istituzionale
dell'amministrazione; gestione degli eventi, dell'accesso civico e
delle consultazioni pubbliche.
Profili di riferimento: specialista nei rapporti con i media,
giornalista pubblico.
6. In relazione ai propri fabbisogni, le amministrazioni potranno
definire altresi' profili per l'area B, l'area seconda o categorie
equivalenti, tenendo conto delle declaratorie previste per tali aree.
7. L'istituzione dei profili di cui al presente articolo potra'
essere oggetto di ulteriore approfondimento nell'ambito dei lavori
della commissione di cui all'art. 12 del presente contratto, anche in
relazione alle modalita' specifiche di adesione alle casse
previdenziali e di assistenza dei giornalisti, alla definizione dei
percorsi formativi, ad eventuali e specifiche modalita' di
articolazione dell'orario di lavoro.
Titolo
XI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 96.
Conferme
1. Per quanto non previsto, continuano a trovare applicazione, in
quanto compatibili con le previsioni del presente CCNL e non
disapplicate, le disposizioni dei precedenti CCNL concernenti le
amministrazioni confluite nel presente comparto delle funzioni
centrali.
2. Sono specificamente confermate le disposizioni relative ai
sistemi di classificazione professionali contenute nei precedenti
CCNL di cui al comma 1 del presente articolo.
MINISTERI
Parte di provvedimento in formato grafico
AGENZIE FISCALI
Parte di provvedimento in formato grafico
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
Parte di provvedimento in formato grafico
CNEL
Parte di provvedimento in formato grafico
ENAC
Parte di provvedimento in formato grafico
AGID
Parte di provvedimento in formato grafico
Dichiarazione congiunta n. 1
In relazione a quanto previsto dall'art. 28, comma 11 (Xxxxx e
recupero festivita' soppresse), le parti si danno reciprocamente atto
che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art.
5, comma 8, del decreto-legge n. 95 convertito nella legge n. 135 del
2012 (MEF - Dip. Ragioneria generale Stato prot. 77389 del 14
settembre 2012 e prot. 94806 del 9 novembre 2012 - Dip. funzione
pubblica prot. 32937 del 6 agosto 2012 e prot. 40033 dell'8 ottobre
2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite
sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilita' di fruire
delle ferie non e' imputabile o riconducibile al dipendente come
nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del
rapporto di lavoro per xxxxxxxxxx' fisica permanente e assoluta,
congedo obbligatorio per maternita' o paternita'.
Dichiarazione congiunta n. 2
Le parti concordano sulla necessita' che siano definiti, con
cadenza periodica, momenti di informazione finalizzati allo sviluppo
della cultura previdenziale rivolti al personale a cui si applica il
presente contratto, al fine di incentivare le adesioni al fondo
Perseo Sirio.
Dichiarazione congiunta n. 3
Entro sessanta giorni dalla stipula del presente CCNL le parti si
incontreranno per definire un percorso e una disciplina di
armonizzazione volte ad assicurare omogenee opportunita' e modalita'
di finanziamento per l'accesso alla previdenza complementare.
Dichiarazione congiunta n. 4
In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate
previsti dall'art. 76, comma 3, lettera a), le parti ritengono
concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse
finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di
finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei
fondi previsti dalle norme vigenti.
Dichiarazione congiunta n. 5
Le parti prendono atto che l'organismo paritetico
dell'innovazione di cui all'art. 6 del presente CCNL, nella
individuazione dei suoi compiti e nello svolgimento delle sue
funzioni, dovra' operare senza sovrapposizioni con l'attivita' del
Comitato unico di garanzia. A tal fine, ove necessario, occorrera'
promuovere forme di coordinamento che garantiscano la distinzione dei
ruoli di ciascuno dei due organismi ed evitino la duplicazione delle
relative funzioni.
Dichiarazione congiunta n. 6
In relazione quanto previsto dall'art. 45, comma 5 del decreto
legislativo n. 165/2001, con riferimento al personale assunto con
contratto indeterminato dal Ministero degli affari esteri nelle sedi
diplomatiche e consolari e negli istituti di cultura all'estero, si
provvedera' mediante apposita sequenza contrattuale, a definire
disciplina analoga a quella prevista dai precedenti CCNL, con
particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 34 del CCNL
Ministeri del 14 settembre 2007, determinando, ad invarianza
complessiva di spesa, incrementi del fondo sulla base degli
incrementi medi pro-capite riferiti al restante personale dei
Ministeri.
Dichiarazione congiunta n. 7
In relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 10, lettera
e), le parti ritengono che il principio xxx affermato, circa la non
necessaria proporzionalita' tra i trattamenti accessori correlati
alla performance ed il numero dei giorni di assenza, riguardi tutti i
periodi di assenza per malattia e si danno reciprocamente atto che
l'erogazione dei premi deve, invece, tenere conto del positivo
apporto del dipendente ai risultati.
Dichiarazione congiunta n. 8
Le parti condividono la positiva innovazione rappresentata
dall'art. 38 del presente CCNL e concordano sull'utilita' di
procedere ad un'attivita' di monitoraggio dell'attuazione del nuovo
istituto anche al fine di estendere e migliorare la prima
applicazione della norma a partire dal successivo rinnovo del CCNL.
|
|