ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SASSUOLO ED IN CONCESSIONE A SGP S.R.L.
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
(Provincia di Modena) Repubblica Italiana
ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SASSUOLO ED IN CONCESSIONE A SGP S.R.L.
Periodo
LOTTO 1 – OPERE EDILI ATTO PUBBLICO
Repertorio n. del / /2021
L’anno duemilaventuno addì del mese di , nella Residenza Comunale di Formigine, Via Unità d’Italia n. 26, aderente all’Unione dei Comuni del Distretto ceramico,
AVANTI A ME
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, Segretario generale dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, autorizzato a rogare gli atti nei quali l'Ente è parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. c), del X.X.xx n. 267 del 18/08/2000, domiciliato per la mia carica presso la sede dell’Unione stessa, senza la presenza dei testimoni in quanto non richiesti dalle parti né da me pubblico ufficiale rogante,
SONO COMPARSI
da una parte:
- Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, nata a il / / - C.F. , Dirigente Responsabile della Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico (che nel contesto dell’atto sarà indicata anche, per brevità, “Unione”), come da Decreto di conferimento incarico prot. n. 34080 del 31/12/2019 a firma del Presidente dell’Unione e dall’art. 41, c.6 del “Regolamento degli Uffici e dei Servizi” del Comune di Sassuolo, domiciliata per la sua carica presso l’Unione stessa, la quale, interviene e sottoscrive il presente atto, ai sensi dell’art. 107 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esclusivamente a nome, per conto ed in rappresentanza dell'Unione medesima, con sede legale e domicilio fiscale a Sassuolo (MO) - Via Adda n. 50/O - C.F. 93034060363 - P.Iva 03422870364, che nel contesto dell’atto sarà indicata anche, per brevità, “Unione” o “Stazione appaltante”;
dall'altra parte:
- Sig. , nato a ( ) il / / C.F. , Legale Rappresentante della Ditta , domiciliato per la sua carica presso la sede legale della Ditta che rappresenta, il quale interviene e sottoscrive il presente atto a nome, per conto ed in rappresentanza della Ditta (che nel contesto dell’atto sarà indicata anche, per brevità, “Ditta” o “Appaltatore”), con sede legale e domicilio fiscale a ( ) - Via , iscritta nel Registro delle Imprese presso la camera di commercio di con n. di iscrizione, C.F. e X.Xxx n. ;
Detti comparenti, della cui identità personale, io Segretario rogante sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, che viene redatto da persona di mia fiducia dopo aver indagato la loro volontà, ai fini del quale:
Premettono che:
a) l’Atto Costitutivo della nuova Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, risultante dalla fusione per incorporazione dell’Unione dei comuni Xxxxxxx Xxxxx Dolo, Dragone e Secchia, è stato stipulato in data 16/04/2014, Rep. 56;
b) il Consiglio dell’Unione, con propria deliberazione n. 2 del 08/02/2017, ha approvato la convenzione per il conferimento all’Unione stessa, da parte dei Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano, Prignano sulla Secchia e Sassuolo e delle società Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., Formigine Patrimonio S.r.l., Maranello Patrimonio S.r.l. e Fiorano Gestioni Patrimoniali S.r.l., delle funzioni di centrale di committenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50;
c) la relativa convenzione è stata stipulata in data 13/07/2017, Rep. n. 178 e successivamente integrata con atto aggiuntivo Rep. N. 398 del 14/02/2020;
Premettono inoltre che:
a) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/03/2005, il Comune di Sassuolo ha deciso di costituire, ai sensi e per gli effetti congiunti degli artt. 2436 C.C. e 113 D. Lgs. 267/00, una società operativa a responsabilità limitata unipersonale, denominata Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., d’ora in poi, nel presente atto anche “SGP Srl” o “Società” o “Committente”;
b) in data 12/09/2005, il Sindaco, in qualità di rappresentante legale del socio unico Comune di Sassuolo, ha sottoscritto l’atto costitutivo di Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl, registrata al Registro Imprese di Modena n. 03014250363, P.Iva. e C.F. n. 03014250363, REA n. 350574, in data 15/09/2005;
c) a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale di Sassuolo n. 72 del 20/12/2016, è stato aggiornato lo Statuto della Società Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., come da atto pubblico del Notaio Xxxxxxx Xxxxxxxx Rep. N. 24.912 racc. 10763, che trova applicazione dal 28/12/2016;
d) con Concessione amministrativa del Comune di Sassuolo Rep. 3630 del 31/12/2007, è stato conferito a Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. il patrimonio comunale;
e) SGP Srl è una società in house deputata alla gestione del patrimonio comunale del Comune di Sassuolo, con la relativa attività strumentale di manutenzione e dell’esecuzione di interventi sul patrimonio medesimo, sussistendo le condizioni di cui all’art.5 del D.Lgs.50/2016;
Danno atto che:
a) la Società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale (Decreto del Tribunale di Modena del 30/10/2014), come illustrato, da ultimo, nelle premesse della deliberazione consiliare del Comune di Sassuolo n. 54 del 21/07/2015;
b) in data 31/05/2015, SGP Srl ha depositato il ricorso per la modifica della proposta di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale presentata in data 9 luglio 2014;
c) con decreto prot. SGP n. 7663 del 28/12/2015, il Tribunale di Modena ha omologato il concordato preventivo di continuità aziendale;
d) con decreto del 22/12/2020, agli atti prot. SGP n. 7166 del 26/12/2020, il Tribunale di Modena ha disposto la chiusura della procedura di concordato preventivo di SGP Srl;
Premettono altresì che:
a) con convenzione repertorio dell’Unione n. 178 del 13/07/2017 così come integrata dall’atto Rep. 398 del 14/02/2020, la SGP S.r.l. ha conferito all’Unione stessa le funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del d.lgs. 18/04/2016, n. 50 (d’ora in poi, anche, “Codice”);
b) con comunicazione prot. n. del / / , la società Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. ha trasmesso
all’Unione – Centrale Unica di Committenza l’atto dispositivo n. del / / con il quale, tra l’altro:
1. ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., ha deciso di procedere alla conclusione di un Accordo Quadro, suddiviso in due lotti, ciascuno con un unico operatore economico, per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e Pronto Intervento degli alloggi ERP di proprietà del Comune di Sassuolo ed in concessione ad SGP Srl, per la durata di 2 anni, con opzione di rinnovo, con importo complessivo a base di gara al netto dell’IVA di € 600.000,00, di cui
€ 30.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e, quindi, per un importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, soggetto a ribasso ammontante ad € 570.000,00;
2. ha suddiviso l’appalto in 2 lotti funzionali, nel rispetto dell’art. 51 del medesimo decreto, come segue:
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEGLI ALLOGGI ERP | |||
IMPORTI STIMATI | |||
LOTTO | DESCRIZIONE | BIENNIO | Di cui Oneri Sicurezza |
1 | LOTTO 1 - Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento OPERE EDILI degli alloggi ERP di proprietà del Comune di Sassuolo e concessi in gestione a SGP Srl | € 240.000,00 | € 12.000,00 |
2 | LOTTO 2 - Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento OPERE IMPIANTISTICHE degli alloggi ERP di proprietà del Comune di Sassuolo e concessi in gestione a SGP Srl | € 360.000,00 | € 18.000,00 |
TOTALE | € 600.000,00 | € 30.000,00 |
3. ha stabilito di procedere tramite la Centrale di Committenza dell’Unione all’acquisizione della gara, secondo le indicazioni allegate nell’atto stesso e nella documentazione in esso approvata;
4. ai sensi rispettivamente degli artt. 60 e 36 c. 9bis e 95 del Codice, ha individuato la procedura aperta quale modalità di affidamento utilizzando come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo espresso sotto forma di massimo ribasso percentuale unico ed uniforme da applicare ai prezzi unitari dei listini di riferimento (Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Xxxxxx Xxxxxxx – anno 2019, ed in subordine il prezziario della Camera di Commercio di Modena – anno 2020), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza;
c) a seguito dell’espletamento della gara, con determinazione dell’Unione n. n. del / /2021, il Lotto n. 1 è stato aggiudicato all’Appaltatore, che ha effettuato un ribasso sui prezzi unitari dei listini di riferimento a base di gara del %;
d) a seguito dell’esito dei controlli, l’aggiudicazione è divenuta efficace;
e) con comunicazione a registro di sistema nn. del / /2021, è stata comunicata l’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a), D.lgs. 50/2016;
f) con determinazione dell’Amministratore Unico n. del //2021, la Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. ha preso atto dell’aggiudicazione della gara alla Ditta ;
g) l’Appaltatore ha comunicato, ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010 n. 36, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
h) ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, la data di scadenza prevista del termine dilatorio per la stipulazione del contratto era il giorno / /2021 e, non essendo stata tempestivamente proposta alcuna
impugnazione in relazione al citato provvedimento di aggiudicazione, è possibile procedere alla stipulazione del relativo contratto;
Premettono infine che:
I) l’Appaltatore che sottoscrive il presente Accordo Quadro (d’ora in poi, anche, “Accordo”) è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta per il lotto 1 e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo alle condizioni, alle modalità e nei termini ivi stabiliti;
II) la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l’Unione e per la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. nei confronti dell’Appaltatore, in quanto definisce unicamente la disciplina relativa alle modalità di affidamento ed esecuzione di singoli appalti che saranno affidati dalla Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., previa stipula di “contratti discendenti” da parte del Committente stesso;
III) i singoli Contratti Discendenti verranno conclusi a tutti gli effetti tra la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. e l’Appaltatore, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e nei relativi Allegati;
IV) l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il capitolato speciale d’appalto (di seguito, anche, “Capitolato”) e i listini di riferimento, nonché gli ulteriori atti e documenti della procedura, definisce, in modo adeguato e completo, gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto dei successivi Contratti discendenti e dei relativi lavori da realizzare e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta;
Richiamano:
l’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il quale prevede che le centrali di committenza possono:
• aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;
• stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l'aggiudicazione dei propri appalti;
• gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici;
tutto ciò premesso e richiamato, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1 - Premesse
Le premesse ed i richiami di cui al presente contratto nonché tutti gli atti e i documenti in esso richiamati, ancorché non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed assumono, ad ogni effetto, valore di patto.
Art. 2 – Oggetto e condizioni generali
1. Il presente Accordo disciplina, mediante condizioni generali stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri Contratti Discendenti applicativi della Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l per l’esecuzione di Opere edili di manutenzione ordinaria, anche con carattere di pronto intervento, degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), sia abitati sia sfitti, degli edifici ERP e delle relative parti comuni, delle relative pertinenze ed aree cortilive di proprietà del Comune di Sassuolo in concessione a SGP Srl (la cui consistenza è elencata nell’allegato 1 “Elenco alloggi ERP” al capitolato), d’ora in poi anche, semplicemente, “lavori” o “interventi” o “opere”, così come descritte e dettagliate nel capitolato speciale di appalto (Lotto 1), nei listini di riferimento e negli ulteriori documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
L’Accordo Quadro, oltre a stabilire i prezzi unitari, definisce, dal punto di vista generale, il contenuto prestazionale ed esecutivo delle lavorazioni, ma non il loro numero, la loro misura e la loro successione, che saranno invece stabiliti, nel corso della durata dell’Accordo Quadro, al momento dell’affidamento dei singoli contratti discendenti, in base alla contingenza di eseguire lavori di manutenzione non predeterminati (trattandosi di interventi localizzati e singolari, anche di carattere ripetitivo, volti a mantenere o a riportare un opera o un impianto in condizioni di piena funzionalità, correlati alla casualità e all’imprevedibilità degli eventi che li determinano e all’urgenza con cui bisogna intervenire.
2. L’Accordo ha per oggetto l’esecuzione, mediante eventuali contratti discendenti, di interventi manutentivi, anche di pronto intervento, che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, possono essere così riassunti:
• Lavorazioni di tipo edile in generale;
• Ripristini di serramenti interni ed esterni;
• Pareti e soffitti: intonaci, tinte, vernici, parati;
• Pavimenti e rivestimenti;
• Opere di lattoneria e da fabbro;
• ogni altro elemento edilizio inerente la funzionalità dell’alloggio e delle sue pertinenze; così come dettagliati nel capitolato e nell’ulteriore documentazione di cui al successivo art. 5.
Nel capitolato è riportato un elenco non esaustivo delle lavorazioni “tipo” che rientrano nell’oggetto del presente contratto.
Gli interventi di manutenzione sono classificabili in lavori di “pronto intervento”, lavori per “intervento programmato urgente” e lavori per “intervento programmato”.
L’Appaltatore dovrà eseguire le lavorazioni con le modalità e i tempi previsti nel Capitolato e nei singoli contratti discendenti.
3. L'affidamento all’Appaltatore da parte del Committente dei singoli lavori, mediante i suddetti contratti attuativi denominati “contratti discendenti”, avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, secondo i termini e le condizioni del presente Accordo Quadro, in quanto lo stesso contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori ed è concluso con un unico operatore economico.
Tali lavori saranno affidati dalla Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., nel periodo di vigenza del presente Accordo, nelle misure che verranno stabilite dalla medesima, in relazione alle proprie esigenze e precisando che la somma degli importi affidati con tutti i contratti discendenti non dovrà superare il limite complessivo di cui all’art. 9 del presente Accordo.
4. La Ditta dovrà porre in essere tutti i lavori, le prestazioni, le forniture, le provviste le funzioni e le attività necessarie per la perfetta e la completa realizzazione dei lavori di cui ai Contratti Discendenti del presente Accordo.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e sempre in accordo con il Committente (SGP Srl) e gli inquilini presenti negli alloggi in modo da limitare al massimo possibili situazioni di disagio garantendo al tempo stesso la totale sicurezza degli utenti degli edifici e degli addetti ai lavori; l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
5. I lavori in oggetto dovranno essere realizzati in osservanza e nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente Accordo, nel Contratto Discendente, nel capitolato e nella documentazione degli specifici affidamenti.
6. SGP srl si riserva di non stipulare alcun contratto applicativo ovvero di stipulare un numero di contratti applicativi e per un importo complessivamente inferiore a quello presuntivamente stimato, senza che la ditta quadro abbia nulla a pretendere.
7. La stipula dell’Accordo Quadro non fa sorgere alcun diritto di esclusiva a favore dell’Appaltatore, rimanendo nella discrezionalità di SGP s.r.l. la possibilità di affidare, sulla base di proprie valutazioni di opportunità tecnica e/o vantaggio economico, specifici interventi di manutenzione ad altre imprese, secondo le modalità e le procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.
Art. 3 – Termini di validità - Opzioni
1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro viene stabilito in 2 anni, dal / /2021 e fino al
/ /2023, precisando che:
ovvero
1. Il termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro viene stabilito in 2 anni, dalla data di consegna anticipata dei lavori, come da verbale di consegna del / /2021, e fino al / /2023, precisando che:
a) la cessazione avverrà in tale data, indipendentemente dal fatto che vengano stipulati contratti discendenti e/o eseguiti lavori per un importo che non raggiunga l’importo complessivo dell’Accordo Quadro di cui alla presente stipula. Nulla è dovuto all’Appaltatore in tal caso;
b) la validità dell’Accordo cessa, in ogni caso, all’esaurirsi dell’importo complessivo dello stesso, come quantificato al successivo art. 9, anche se in data anteriore al suddetto termine di scadenza;
c) fermo restando l’affidamento entro il termine ultimo di validità dell’Accordo Quadro, qualora l’ultimo contratto applicativo preveda un termine finale eccedente la data di scadenza dell’Accordo Quadro, tale scadenza dovrà intendersi differita per il tempo strettamente necessario all’esecuzione delle prestazioni richieste e nei tempi predeterminati.
2. Tutto quanto sopra non darà alla ditta alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.
3. L’Unione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto di accordo quadro, alle medesime condizioni del presente
Accordo, per un massimo di ulteriori 2 (due) anni, per un importo massimo complessivo, per l’ulteriore eventuale biennio, stimato pari all’importo massimo complessivo stimato del presente Accordo Quadro, come definito nel successivo art. 9, subordinatamente alle esigenze della SGP Srl nonché al permanere dell’idoneità morale e professionale dell’Aggiudicatario e ad una verifica sul regolare svolgimento dell’attività nel periodo precedente.
Art. 4 - Categoria di lavorazioni
I lavori sono riconducibili alle seguenti categorie di opere:
LAVORAZIONE | CAT. | IMPORTO BIENNALE XXXXXXX XXXXXXX (€) | CLASSIFICA | % |
Edifici civili e industriali | OG01 | 240.000,00 | II | 100,00 |
Si applica ove spettante l’incremento previsto dall’art. 61 del DPR 207/2010.
Art. 5 - Oneri a carico dell’Appaltatore - Condizioni Generali
1. L’Appaltatore è responsabile dell’esatta e puntuale esecuzione a regola d’arte dei lavori oggetto del presente Accordo nonché dei contratti discendenti e dell’adempimento di ogni obbligazione direttamente o indirettamente derivante dal contratto stesso.
2. I contratti discendenti affidati in forza del presente Accordo sono concessi ed accettati sotto l’osservanza piena ed inscindibile di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, negli stessi Contratti Discendenti e nei seguenti documenti:
a) Capitolato Speciale di appalto (Allegato 1) e relativi allegati, in n. facciate;
b) Relazione tecnica, in n. facciate;
c) Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Xxxxxx Xxxxxxx – anno 2019 ed, in subordine, il prezziario della Camera di Commercio di Modena – anno 2020;
d) D.U.V.R.I., in n. facciate;
e) il piano operativo di sicurezza del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto, in n.
facciate;
f) Offerta economica presentata dall’Appaltatore, in n. facciata;
Il documento di cui alla precedente lettera a) (Allegato 1) è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale mentre gli altri documenti, sottoscritti dalle parti per integrale accettazione contestualmente alla stipulazione del contratto, si intendono facenti parte integrante e sostanziale dello stesso mediante deposito nel relativo fascicolo del contratto, agli atti dell’Ufficio Contratti dell’Unione.
Tali documenti qui si intendono integralmente riportati e trascritti e le parti dichiarano di conoscerli ed accettarli con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Con la sottoscrizione, l’Appaltatore dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente contratto sono stati dallo stesso attentamente visionati e pertanto accettati senza riserva alcuna.
3. In caso di discordanza tra i vari documenti vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali i lavori vengono affidati e, comunque, quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
4. In caso di norme tra loro non compatibili, o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo, le norme eccezionali, che fanno eccezione a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico; in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità dell’Accordo Quadro e dei risultati ricercati con lo stesso e con la documentazione tecnica di progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
5. Fermo restando quanto specificamente indicato nel capitolato e nella restante documentazione di gara, sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri derivanti in generale dalla gestione dei lavori di cui al presente Accordo, che non risultino espressamente a carico dell’Unione e/o del Committente.
6. L’Appaltatore si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le eventuali prescrizioni che gli organi pubblici aventi competenza in materia ai sensi della normativa vigente, dovessero formulare a carico dell’Appaltatore nel corso della durata del contratto.
7. Con la stipula del presente Accordo, l’Unione ed il Committente non costituiscono alcun obbligo nei confronti dell’Appaltatore, se non quello del rispetto delle condizioni sottoscritte nell’esecuzione dei contratti discendenti.
Gli interventi indicati negli elaborati tecnici potranno essere affidati e saranno specificati, di volta in volta, alla ditta, tramite “richieste di intervento”, all’interno di appositi contratti discendenti.
L’Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché il Committente non darà esecuzione ai contratti discendenti.
8. Xxxxx restando quant’altro eventualmente indicato nel Capitolato, sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti, incluse quelle in materia di lavori pubblici e la normativa tecnica relativa agli interventi previsti dall’appalto e, tra le altre, per le parti applicabili e per quanto vigenti:
a) il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, d’ora in poi anche “Codice”;
b) il Regolamento generale approvato con D.P.R. 5-10-2010 n. 207;
c) il Capitolato Generale d’Xxxxxxx approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il Capitolato o non previsto da quest’ultimo;
d) il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii. con relativi allegati;
e) il D.M. n.49 del 07/03/2018;
f) ogni altra legge in vigore in materia di lavori pubblici;
g) le leggi, i regolamenti e le norme vigenti, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto, in materia di lavoro e manodopera, di retribuzione dei lavoratori dipendenti e relative a oneri assicurativi e previdenziali; tra l’altro, l’Appaltatore, ai sensi dell’art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena;
h) la Legge 13 agosto 2010, n. 136;
i) le clausole contenute nei protocolli di legalità sottoscritti presso la Prefettura di Modena in data 31/03/2011 e 24/10/2012, che, pur non materialmente allegati, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto;
j) i Criteri Ambientali Minimi applicabili, con particolare riferimento anche ai D.M. 11 gennaio 2017 e 11 ottobre 2017;
k) il D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997 e s.m.i.;
l) il Codice di comportamento dei dipendenti di SGP S.r.l., per quanto applicabile.
9. L’Appaltatore è tenuto ad assicurare comunque le prestazioni oggetto del presente contratto e non può sospendere i lavori in seguito a decisione unilaterale, anche in presenza di vertenza pendente fra l’Appaltatore e l’Unione e/o la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. e nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Committente.
10. L’Appaltatore dispone di una sede operativa a in via .
11. Art. 6 - Codice di Comportamento
1. L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente Contratto, si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dall'articolo 2 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), e dal MOG 231 e relativo Codice di Comportamento di Sassuolo Gestioni Patrimoniali Srl, approvato con Disposizione n. 21 del 23/06/2020, scaricabile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx/xxxx- tematiche/edilizia-e-territorio/sassuolo-gestioni-patrimoniali-1/amministrazione-trasparente-1/corruzione.
2. La violazione degli obblighi di cui al Codice e al D.P.R. di cui sopra costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 7 – Affidamenti discendenti dall’Accordo
1. La stipula del presente Accordo consente alla Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. di affidare all’Appaltatore i lavori oggetto dell’Accordo stesso, in funzione delle necessità e delle disponibilità economiche di SGP S.r.l., mediante la stipula di una serie di contratti esecutivi successivi (denominati “discendenti”), senza avviare un nuovo confronto competitivo, con le modalità ed alle condizioni stabiliti nell’Accordo stesso. L’esecuzione dei lavori oggetto del presente atto potrà essere affidata dalla Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo Quadro con gli appositi atti di cui al precedente comma.
E' facoltà della Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l. procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, nelle more della stipula del presente, ai sensi della vigente normativa. Si rinvia a quanto stabilito nel Capitolato.
La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 10 giorni dalla data di stipulazione del contratto, ovvero in via anticipata, ai sensi del comma 13 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, qualora le esigenze di intervento siano
indifferibili, con l’emissione del primo “Modulo di esecuzione Lavori”.
2. In caso di ritardo nella sottoscrizione del contratto discendente, si rinvia ai successivi artt. 26 e 28 relativi rispettivamente all’applicazione di penali e alla risoluzione contrattuale.
3. Dal momento della stipula del contratto discendente, l’Appaltatore dovrà essere immediatamente in grado di ricevere gli ordini di intervento e di fornire le prestazioni pattuite nel tempo indicato negli ordini stessi.
4. Non esiste un numero minimo o massimo di affidamenti di lavori e relativi contratti discendenti sottoscrivibili nell’arco temporale indicato. Il vincolo consiste nella somma degli importi affidati nei singoli contratti discendenti che non dovrà superare complessivamente il limite definito dall’art. 9 del presente Accordo.
5. I Contratti Discendenti non possono in nessun caso apportare modifiche alle condizione fissate dal presente Accordo Quadro.
6. I Contratti Discendenti saranno stipulati “a misura”.
7. fermo restando quanto previsto all’art. 3 del presente Accordo, ai sensi dell’art. 1353 del codice civile:
a) ciascun Contratto discendente cessa di avere effetto dalla data di esaurimento dell’importo contrattuale, anche se antecedente alla data di scadenza stabilita nel contratto stesso;
b) nel caso l’importo del Contratto Discendente non sia stato esaurito al termine di scadenza, la durata dello stesso si intende prorogata fino a concorrenza dell’importo contrattuale;
8. Per ciascun Contratto Discendente, l’Appaltatore dovrà presentare la documentazione prevista in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008.
Art. 8 - Esecuzione dei lavori
I lavori di cui al presente Accordo dovranno essere eseguiti secondo la tempistica e le modalità previste nel capitolato, nei contratti discendenti e negli ordini di intervento.
Art. 9 - Importo Accordo Quadro - Corrispettivi
1. L’importo totale massimo affidabile complessivamente nell’arco di vigenza contrattuale dal Committente in forza del presente Accordo Quadro è pari ad:
- Euro 228.000,00 (euro duecentoventottomila/00), oltre IVA, per le prestazioni di lavori;
- Euro 12.000,00 (euro dodicimila/00), oltre IVA, per oneri relativi alla sicurezza; e così a complessivi Euro 240.000,00 (euro duecentoquarantamila/00), IVA esclusa.
2. L’importo complessivo dei lavori oggetto di appalto di cui al presente articolo è puramente indicativo in quanto dipende dalle effettive esigenze manutentive nell’arco di vigenza contrattuale ed è subordinato agli affidamenti effettivamente disposti ed ai contratti discendenti effettivamente stipulati.
L’importo degli oneri per la sicurezza sopra riportato è una stima, l’effettivo importo degli stessi sarà oggetto di apposito computo per ogni lavorazione affidata, in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008; l’eventuale differenza tra gli importi per la sicurezza sopra stimati e quelli computati:
a. se positiva non sarà riconosciuta ed impiegata nell’Accordo Quadro;
b. se negativa troverà copertura nell’importo delle opere a base di gara e di contratto e non verrà assoggettata al ribasso offerto in sede di gara.
La stipula del presente Accordo Quadro non costituisce impegno in ordine al raggiungimento dell’importo dell’Accordo Quadro che è meramente presuntivo e le eventuali variazioni non potranno costituire per l’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.
L’Appaltatore, per contro, è vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base al presente Accordo, saranno stabiliti con gli affidamenti, tramite contratti discendenti, disposti dalla Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., qualunque risulti essere l’importo dei singoli affidamenti medesimi.
In ogni caso saranno remunerati i soli lavori effettivamente affidati e svolti nel periodo di riferimento.
Gli interventi saranno determinati (in numero e specie) nell’arco temporale di durata dell’accordo quadro in seguito alle necessità specifiche della società e si esplicheranno nell’esecuzione, anche in condizioni di urgenza, di lavori di manutenzione da contabilizzare, a misura, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione, al netto degli oneri della sicurezza, computata di volta in volta in relazione alle attività da svolgere, all’interno dei singoli affidamenti/ordini di intervento.
3. Data la particolarità e la specificità degli interventi da eseguirsi sugli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica, gli affidamenti potrebbero avvenire in conseguenza a necessità improvvise ed oggettive; pertanto, il valore dei singoli affidamenti potrà anche essere inferiore a € 100,00.
4. Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 ed in deroga a quanto stabilito dall’art. 1664 del codice civile, i prezzi offerti sono comprensivi di ogni onere e spesa di qualsiasi natura per dare compiuti i lavori e le forniture richiesti e, come tali, sono fissi ed invariabili e non saranno soggetti, durante tutta l’esecuzione delle prestazioni affidate con ciascun contratto discendente, ad alcuna variazione dovuta a qualsivoglia imprevisto od eventualità.
5. Il corrispettivo per i lavori che saranno effettuati con ciascun contratto discendente, determinato e contabilizzato interamente a misura, è dato dai prezzi unitari dell’Elenco Regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Xxxxxx Xxxxxxx – anno 2019, ribassati come da offerta (ad esclusione dei prezzi della sicurezza, desunti dal medesimo prezziario, cui non si applica lo sconto offerto), moltiplicati per il numero dei lavori svolti per ciascuna voce; in alternativa, qualora l’intervento occorrente non fosse valutato nel citato prezzario, l’importo sarà determinato sulla base dei prezzi unitari del prezzario della Camera di Commercio di Modena anno 2020, su cui sarà applicata la percentuale di ribasso offerta in fase di gara e moltiplicati per il numero dei lavori svolti per ciascuna voce.
I prezzi contrattuali come stabiliti in seguito al ribasso offerto in sede di gara, sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate, ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, nei singoli contratti discendenti.
6. Si fa espresso rinvio agli articoli 10 “contratto di Accordo quadro” e 20 “Contabilizzazione dei lavori” del Capitolato.
7. I prezzi si intendono comprensivi di ogni spesa e, come tali, sono fissi ed invariabili. Tutti i prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti (opere compiute) in ogni parte, sempre eseguiti a perfetta regola d’arte ed in piena rispondenza allo scopo cui sono destinati, e sono comprensivi di tutti gli oneri relativi o connessi. Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro, salvo dove diversamente specificato, si intende inglobato, senza eccezione, qualsiasi ulteriore intervento che risulti necessario ai fini dell’espletamento del lavoro a cui il prezzo si riferisce (assistenze murarie, lavorazioni
provvisorie, movimentazioni e trasporti, opere di finitura e pulizia etc...) anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati. Non si darà luogo quindi ad alcun compenso integrativo.
In ogni lavorazione sono comunque comprese tutte le “sottolavorazioni”, forniture e prestazioni intrinsecamente indispensabili per la funzionalità, completezza e corretta realizzazione delle opere appaltate secondo la regola dell’arte. Inoltre è da ritenersi sempre compensato nei prezzi contrattuali:
- ogni onere relativo al trasporto a discarica ed allo smaltimento del materiale di rifiuto;
- ogni onere di occupazione temporanea di suolo pubblico;
- ogni onere per la produzione delle Certificazioni/Conformità e degli elaborati grafici “as built”.
8. Il ribasso percentuale di aggiudicazione, pari al % ( percento), è invariabile per tutta la durata dell’Accordo Quadro, e quindi per ciascun contratto discendente, e si applica sulle singole voci dell’elenco prezzi e non sull’importo complessivo dell’Accordo Quadro e /o dei singoli contratti discendenti.
9. Le parti concordano che l’Appaltatore comunichi per iscritto, con congruo anticipo, al Committente l’approssimarsi dell’esaurimento delle somme assegnate dai singoli contratti discendenti.
10. Nel caso di esercizio dell’opzione del rinnovo contrattuale di 2 anni, i singoli prezzi contrattuali saranno adeguati una sola volta e per l’intero biennio successivo prendendo a riferimento il prezziario della Regione Xxxxxx Xxxxxxx in vigore al momento del rinnovo.
Art. 10 – Pagamenti
1. Ai sensi dell’art. 1 della Legge 24 Dicembre 2007 n. 244, il Committente non può procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio di fattura in forma elettronica. Pertanto, fermo restando quant’altro disciplinato nei successivi commi, i pagamenti saranno subordinati alla presentazione di regolare fattura elettronica.
2. Per i pagamenti si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Capitolato speciale di appalto (art. 22).
3. Per ciascun Contratto discendente/Ordinativo Lavori non è previsto di norma alcun pagamento in acconto. Il pagamento dei lavori eseguiti avverrà, salvo contestazioni delle opere e previa verifica di rispondenza quantitativa e qualitativa del lavoro, in unica rata finale ed a lavori ultimati.
4. Per Contratti discendenti di importo superiore a € 30.000,00 (euro trentamila) sono dovute rate di acconto, se richieste dall’Appaltatore, ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del precedente articolo e dell’art. 20 del Capitolato, al netto del ribasso di gara, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta del 0,50% di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, e al netto dell’importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore a € 15.000,00 (euro quindicimila).
a) Il pagamento delle rate di acconto sarà effettuato nel termine di trenta giorni, decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e, sempre, previa emissione di relativa fattura. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi, ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’Appaltatore, contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e, comunque, entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione da ogni stato di avanzamento.
I certificati di pagamento sono emessi dal responsabile del procedimento (RUP), sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, entro il termine indicato al comma precedente o non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata di acconto.
b) Ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 sull’importo netto in acconto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Detta ritenuta dovrà essere evidenziata in fattura. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato
di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze;
5. Per la rata di saldo o i pagamenti in un’unica rata: all’esito positivo del collaudo o dal certificato di regolare esecuzione, e comunque, entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia i certificati di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il pagamento della rata di saldo, sarà effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, e sempre previa emissione di relativa fattura, e non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponderà per la difformità e i vizi dei lavori prestati, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Committente prima che il certificato assuma carattere definitivo.
5. Ai sensi dell’art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
6. Non sarà in alcun caso ammesso il pagamento di lavori se non espressamente richiesti da SGP s.r.l. o dalla medesima autorizzati.
7. Tutti i pagamenti sono comunque subordinati alla presentazione di regolare fattura, indirizzata al Codice Destinatario ONEQ2MB, ed al rilascio del documento unico di regolarità contributiva senza segnalazioni di inadempienze, nonché al rispetto di eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente in riferimento all’intera situazione aziendale dell’impresa. In caso di ottenimento di documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva si procederà ai sensi di legge. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico da parte del Committente.
8. Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 29.01.1973 n. 602 i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (euro cinquemila e centesimi zero) sono subordinati all’avvenuto accertamento dell’insussistenza di inadempimento di pagamento da parte dell’Appaltatore di una o più cartelle esattoriali; ai sensi dell’art. 1, comma 4 bis del D.L. 2.3.2012
n. 16 convertito dalla Legge n. 44/2012 in presenza di inadempimento si procederà al pagamento delle somme eccedenti l’ammontare del debito per cui si è verificato l’inadempimento, comprensivo delle spese e degli interessi di mora dovuti.
9. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 26-10-1972 n. 633, introdotto dall’art. 1, comma 629 della legge 23-12-2014
n. 190 (legge di stabilità 2015), il Committente provvederà a versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata in fattura.
Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze 23 gennaio 2015 (GU Serie Generale n.27 del 3-2- 2015) le fatture dovranno essere emesse con l'annotazione "scissione dei pagamenti".
11. Se ricorrono le condizioni si applica l’art. 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 in materia di ritenute.
Art. 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Qualora l’Appaltatore non assolva a tali obblighi, si procede con l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della medesima legge ed il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
2. Ai fini dei suddetti obblighi, il Committente comunicherà all’Appaltatore il Codice identificativo Gara (CIG derivato) e Codice Unico di Progetto (CUP) relativo a ciascun affidamento, dati che dovranno essere riportati in ciascuna fattura.
3. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge 136/2010, l’Appaltatore ha comunicato gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sui quali verranno effettuati i bonifici relativi ai pagamenti dei corrispettivi, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente di qualsiasi variazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o delle persone delegate ad operare su di essi trasmettendo i dati previsti dalla legge.
4. Ai sensi della Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017), la fatturazione deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica.
Ai sensi della normativa sopracitata:
a) Il Committente non può accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico;
b) al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche devono riportare il CIG derivato ed il CUP;
c) ai sensi del comma 3 del citato art. 25 D.L. 66/2014, il Committente non può procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il codice CIG derivato ed il CUP.
5. Al fine della trasmissione delle fatture elettroniche a mezzo del canale SDI, il Codice destinatario è il: ONEQ2MB.
Art. 12 - Ritardi nei pagamenti
1. Nel caso di ritardo dei pagamenti rispetto ai termini stabiliti nel presente contratto, per causa imputabile alla Committente sulle somme dovute spettano alla Ditta gli interessi di mora nella misura stabilita con Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
2. La misura del saggio degli interessi di mora stabilita dal Comunicato del Ministero dell'economia e delle finanze richiamato al precedente comma 1 è comprensiva del maggior danno.
Art. 13 - Revisione prezzi
1. I prezzi offerti dall’Appaltatore si devono intendere come comprensivi di ogni spesa e, come tali, sono fissi ed invariabili per tutta la durata dell’Accordo, ai sensi dell’art 106 comma a) del D. Lgs. 50/16.
2. L’Appaltatore non potrà in alcun modo modificare la percentuale di sconto offerta in sede di gara; lo sconto offerto, infatti, deve considerarsi fisso ed invariabile per tutta la durata dell’accordo.
Art. 14 - Anticipazione del prezzo
1. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, il Committente, per ciascun contratto discendente, se richiesto, corrisponderà all’Appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al % dell’importo del contratto discendente entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, accertato dal RUP.
2. Al fine della corresponsione della suddetta anticipazione l’Appaltatore dovrà costituire garanzia fideiussoria ai sensi di legge.
L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente.
3. L’Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Art. 15 – Referenti Responsabili
1. L’Appaltatore ha individuato i seguenti referenti:
• Responsabile / coordinatore
• Direttore Tecnico
• Referente dell’appalto
2. Il Committente ha individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, nonché Direttore dei Lavori,
.
Gli altri soggetti referenti (Coordinatore della sicurezza e Direttore Operativo) saranno nominati dal Committente dopo la stipula del presente Accordo Quadro e ne sarà data comunicazione via PEC all’Appaltatore.
3. Nel caso di mutamenti nei referenti di cui al comma 1, l’Appaltatore è tenuto a darne tempestiva comunicazione tramite PEC all’Unione ed al Committente.
4. Al momento della stipula del primo contratto discendente o ovvero al momento della richiesta del primo intervento, l’appaltatore è tenuto agli adempimenti di cui all’art.8 del Capitolato.
Articolo 16 - Obbligazioni generali dell’Appaltatore
1. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, l’Appaltatore si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste che, di volta in volta, per ciascun contratto discendente si rendessero necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare i lavori completamente compiuti e rispondenti alla regola dell’arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali; pertanto, l’Appaltatore dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali ed operativi, per eseguire gli interventi di manutenzione richiesti.
L’Appaltatore è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
2. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri ed i rischi relativi all’esecuzione delle lavorazioni oggetto dei contratti discendenti basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
3. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente accordo, nel Capitolato e negli Ordini di intervento impartiti dal Committente.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel Contratto discendente, nel Capitolato, negli Ordini di intervento e nei relativi allegati; in ogni caso, l’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.
L’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Committente e/o dell’Unione, assumendosene ogni relativa alea.
6. L’Appaltatore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per l’esecuzione dei contratti discendenti, secondo quanto specificato nell’Accordo, nei Contratti discendenti, negli ordini di intervento e nei rispettivi allegati;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
c) comunicare tempestivamente all’Unione ed al Committente, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
d) comunicare tempestivamente e, comunque, entro 15 giorni dall’intervenuta modifica, all’Unione ed al Committente, per quanto di rispettiva competenza, ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi;
e) non opporre all’Unione ed al Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all’esecuzione dei lavori;
f) manlevare e tenere indenne l’Unione ed il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
g) adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in spazi con presenza di utenza, con particolare riguardo alle specifiche misure;
h) rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. n. 50/2016.
7. Per quanto attiene la sospensione dei lavori, si rinvia al Capitolato. Si precisa comunque che l’Appaltatore non può sospendere i lavori in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’Unione e/o con il Committente.
8. Oltre agli oneri di cui alla normativa vigente in materia, al Capitolato, a quanto previsto negli altri articoli del presente Accordo e nei precedenti commi, nonché nei contratti discendenti e nei relativi piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono altresì a carico della Ditta gli oneri e gli obblighi che seguono, per ogni contratto discendente:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che, eventualmente, non risultassero dai disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti, se non autorizzate dal RUP, ai sensi dell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, e preventivamente approvate dal Committente;
b) il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
c) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego;
d) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;
e) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori;
f) la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
g) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori;
h) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati il Committente, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
9. L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. (Consorzi, privati, ANAS, ENEL, Hera, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva ed afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
10. L'Appaltatore è, inoltre, obbligato:
a) ad intervenire alle misure, che possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni, qualora egli, invitato, non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) all’inizio dei lavori, a produrre alla Direzione Lavori un elenco nominativo del personale da esso impiegato, o che intende impiegare per l’esecuzione delle lavorazioni. Detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati;
d) per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., a produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
11. Nel rispetto della normativa vigente, le lavorazioni oggetto dell’Accordo non sono affidate all’Appaltatore in via esclusiva; pertanto, il Committente può affidare le stesse lavorazioni anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Appaltatore.
Art. 17 – Modifiche ai contratti discendenti
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere a) ed e) e comma 12, del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha l'obbligo:
a) di eseguire lavorazioni per categorie non previste nei listini di riferimento di cui al precedente art.9, qualora si rendesse necessario; in questo caso i prezzi delle nuove lavorazioni verranno definiti in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e la ditta utilizzando i parametri di mercato.
In ogni caso i nuovi prezzi così determinati saranno assoggettati al ribasso di gara e ad essi si applica il disposto di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
b) di eseguire interventi in modifica al contratto disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, ovvero finalizzate al miglioramento dell'opera.
Art. 18- Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, od il rimedio ad inconvenienti od infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, di analisi e di altre prove assimilabili;
d) le eventuali controversie tra appaltatore e fornitori, affidatari, altri incaricati;
e) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 19 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicili, direttore di cantiere
1. L’Appaltatore, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 19-4-2000 n. 145, elegge domicilio presso la sede del Committente.
Per ciascun contratto discendente, tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendenti dall’Accordo e dai contratti discendenti sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure saranno effettuate presso il domicilio eletto come sopra.
2. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
3. Ogni variazione del domicilio o delle persone di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata al Committente.
Art. 20- Riserve e Controversie
1. Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni
sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
2. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applica quanto disposto dall’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
3. Sulle somme contestate e riconosciute, in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie, l’Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l..
Art. 21 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Il termine per l’esecuzione delle lavorazioni riferite ad ogni ordine di intervento verrà stabilito direttamente all’interno dei singoli contratti discendenti.
Ad ultimazione lavori avvenuta, l’appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e, a fronte di tale comunicazione, il Direttore dei Lavori procede come stabilito nel Capitolato e/o nei singoli contratti discendenti.
2. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta della Xxxxx, il direttore dei lavori redige tempestivamente, il certificato di ultimazione. Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità che la Ditta è tenuta ad eliminare a sue spese, nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito Committente.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che, direttamente e indirettamente, traggono pregiudizio dal mancato ripristino e, comunque, all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Il Committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione. Tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte del Committente, salvo eventuali vizi occulti.
6. Si fa espresso rinvio al Capitolato.
Art. 22 - Disposizioni sulla manodopera
1. Fermo restando tutto quanto previsto nel Capitolato, l’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori ed, in particolare, l’Appaltatore ai sensi dell’art. 30, comma 4 e dell’art. 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore nella provincia di Modena. E’, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
2. Ai sensi dell'articolo 30, commi 5 e 6 e dell’articolo 105, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva:
a) il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile;
b) il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente ed, in ogni caso, l'appaltatore a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
3. Ai sensi dell’articolo 105, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono al Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81.
Art. 23 - Subappalto
1. Per il subappalto si applica l’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 ed ogni altra normativa vigente in materia e si fa espresso rinvio a quanto previsto nel Capitolato.
2. L’Appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti lavorazioni:
3. La Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
Negli altri casi è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
4. Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori, per ciascun certificato di pagamento, l’Appaltatore è tenuto:
a) a trasmettere al Committente proposta di pagamento contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite da ciascun subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo; detta proposta deve essere sottoscritta dall’Appaltatore e da tutti i subappaltatori, anche diversi da quello cui la proposta si riferisce;
b) emettere distinte fatture, una per le lavorazioni da pagare allo stesso Appaltatore e, per ciascun subappaltatore, una fattura per i pagamenti ad esso dovuti con allegata, se non già trasmessa, dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; ciascuna fattura dovrà essere emessa con l'annotazione “lavorazioni effettuate dal subappaltatore ”.
Si precisa che:
I) tutte le fatture, anche quelle i cui pagamenti verranno effettuati in favore dei subappaltatori, devono essere emesse dall’Appaltatore, in quanto nessun rapporto giuridico intercorre tra Committente e subappaltatore.
II) L’appaltatore è tenuto a consegnare al Committente copia della/e fattura/e emessa dal/i subappaltatore/i nei confronti dell'appaltatore.
III) In caso di mancata trasmissione della proposta di pagamento ai subappaltatori e relativa fattura, il Committente sospenderà la liquidazione delle somme relative all’intero stato di avanzamento.
IV) Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore, l’Appaltatore dovrà darne comunicazione al Committente, il quale, nel caso in cui quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dei Lavori, sospenderà i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal direttore dei lavori.
5. Ai sensi dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L'Appaltatore è responsabile, in solido con il subappaltatore, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori, fatto salvo il caso di pagamento diretto per inadempimento dell’appaltatore, l'appaltatore stesso è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
6. Se durante l’espletamento del lavori, ed in qualsiasi momento, il Committente stabilisse, a giudizio motivato, che il subappaltatore è incompetente od indesiderabile, l'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto o cottimo e per l'allontanamento del subappaltatore o cottimista. L'annullamento di tale subappalto o cottimo non darà alcun diritto all'Appaltatore di
pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l’espletamento del lavori, secondo le modalità e le scadenze indicate nell’elenco prezzi.
7. Il subappalto non autorizzato è fin d’ora considerato errore grave e grave inadempienza contrattuale e comporterà la possibilità di risoluzione del contratto discendente in danno dell’Appaltatore da parte del committente senza alcuna altra formalità che quella della semplice comunicazione scritta.
In alternativa
a) Non avendolo dichiarato in sede di offerta, il subappalto non è ammesso.
Art. 24 - Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/20106, l’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva di Euro ( ) pari al % dell'importo netto del presente Accordo, a mezzo di polizza fidejussoria n. emessa da in data
.
Se è il caso
Il suddetto importo, ai sensi del citato comma 1 dell’art. 103, tiene conto delle riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, in quanto
2. La garanzia viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento sia di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro sia di quanto stabilito nei Contratti Discendenti stipulati con la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.; pertanto, non dovrà essere prestata alcuna ulteriore garanzia per la stipula dei suddetti Contratti Discendenti.
3. L’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico ha diritto di valersi della suddetta garanzia nel caso di:
- mancata stipula dei Contratti Discendenti conseguenti all’affidamento da parte della Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.;
- risoluzione del presente Accordo Quadro.
4. La Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. ha diritto di valersi, tra l’altro, della suddetta garanzia nel caso di:
- risoluzione di Contratti Discendenti;
- esecuzione di prestazioni affidate d’ufficio a terzi per inadempienza dell’Appaltatore;
- applicazione di penale per inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore;
- risarcimento dei danni;
- per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore;
- pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall’ inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti su tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere;
- in tutti gli altri casi previsti dai documenti contrattuali e di gara nonché dalla normativa vigente.
5. L’Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia medesima, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, da parte dell’Unione e/o della Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., di escussione parziale o totale della garanzia stessa, qualora abbiano dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
6. Il mancato reintegro della garanzia costituisce causa risolutiva espressa.
7. La garanzia fideiussoria sarà svincolata come da Capitolato.
Art. 25 - Responsabilità dell’Appaltatore
1. Fermo restando quanto eventualmente previsto in Capitolato e nell’ulteriore documentazione di gara, l’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, sia civile sia penale, derivante alla stessa ai sensi di legge nell’espletamento delle attività previste dal presente Accordo e dai Contratti Discendenti.
L’Appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevati ed indenni l’Unione e la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti / soci / collaboratori o a proprie attrezzature, derivanti da comportamenti di terzi (inclusi gli utenti dei lavori), nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone (inclusi gli utenti dei lavori) o a cose dall’attività del proprio personale, in relazione all’espletamento dei lavori oggetto dei Contratti Discendenti affidati in forza del presente Accordo.
L’Appaltatore risponde interamente per ogni difetto delle attrezzature eventualmente impiegate nell’espletamento dei lavori, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dalle stesse possano derivare. L’Appaltatore si assume inoltre tutte le responsabilità derivanti da eventuali danni che possano derivare dalla carente manutenzione di strutture ed attrezzature, a carico della stessa.
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dei lavori affidati in forza del presente Accordo Quadro.
L’Appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a persone o a cose, tanto della Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. che di terzi, nell’esecuzione delle prestazioni.
L’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. rimangono, pertanto, esentate da ogni azione giudiziale o stragiudiziale, da chiunque instaurata.
2. L’Appaltatore ha stipulato e consegnato all’Unione, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, polizza di assicurazione Contractors All Risks» (C.A.R.) n. emessa da in data / / , contro tutti i rischi salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore di esecuzione da qualsiasi causa determinati subiti a copertura dei danni subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in tutti i Contratti Discendenti, oltre che per responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori, con i seguenti massimali:
a) partita 1 - opere: € (importo di contratto al lordo dell’IVA)
b) partita 2 – opere preesistenti: non inferiore a € 2.000.000,00
c) partita 3 – demolizioni e sgombero: non inferiore a € 1.000.000,00
d) responsabilità civile per danni causati a terzi: non inferiore a € 2.000.000,00 / sinistro
La polizza deve inoltre essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.
Se i contratti di assicurazione prevedono importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili al Committente.
Le coperture devono essere integrate in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di stipula dell’Accordo Quadro e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione relativo all’ultimo Contratto Discendente affidato in forza dell’Accordo Quadro stesso o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato affidato con l’ultimo Contratto Discendente. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia
nei confronti del Committente.
4. L’accertamento danni sarà effettuato da tecnici della Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. ed in particolare dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, alla presenza del Responsabile dei Lavori, dell’Appaltatore previamente avvertito, in modo tale da consentire all’Appaltatore stesso di esprimere la propria valutazione. Qualora l’Appaltatore non partecipi all’accertamento in oggetto, la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. provvederà autonomamente. I dati così accertati costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Appaltatore.
5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
6. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza della copertura assicurativa.
Art. 26 – Penali
1. L’Appaltatore è responsabile delle prestazioni assegnate e risponde di eventuali danni, conseguenti a mancati adempimenti, al loro parziale assolvimento, al loro non corretto adempimento, dipendenti dall’Appaltatore stesso.
2. Qualora risultino all’Unione e/o al Committente mancanze, carenze, inadempienze di qualsivoglia natura imputabili alla responsabilità dell’Appaltatore, così come inosservanze del capitolato e/o del presente Accordo e/o del Contratto discendente, imputabili all’Appaltatore, queste verranno contestate dall’Unione/Committente al Responsabile per l’appalto dell’Appaltatore, assegnando un termine perentorio entro cui eliminarle. Trascorso inutilmente detto termine, l’Unione e il Committente potranno provvedere tramite l'esecuzione d'ufficio con altra Ditta, per portare a compimento i servizi, con spese interamente a carico dell’Appaltatore.
3. Nel caso in cui dall’inadempienza possa derivare l’applicazione di una penale, la contestazione avverrà, per iscritto, tramite PEC, con facoltà di controdeduzione entro 15 giorni dal ricevimento dell’addebito. Nel caso in cui non siano presentate controdeduzioni o nel caso in cui l’Unione e la SGP S.r.l valutino motivatamente non accolte le eventuali controdeduzioni presentate dalla Ditta, la sanzione sarà considerata come definitivamente accertata e sarà comunicata all’Appaltatore l’applicazione della sanzione, l’ammontare della penale e le modalità di pagamento.
4. L’Unione ha competenza nell’applicazione delle penali relative a:
a) mancata stipula dei Contratti Discendenti entro il quindicesimo giorno dalla comunicazione di affidamento dei lavori:
- € 2.000,00, per ciascuna, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni alla Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.;
- ritardo, entro il quattordicesimo giorno dalla comunicazione di affidamento dei lavori, nella sottoscrizione dei contratti discendenti: uno per mille sull’importo complessivo del Contratto Discendente.
5. Il Committente ha competenza in ordine all’applicazione delle penali in relazione all’esecuzione dei lavori affidati, al mancato rispetto dell’offerta tecnica e a quant’altro espressamente indicato nell’Accordo e, fatta salva l’applicazione delle penali già previste nel Capitolato, potrà applicare le seguenti penali:
a) in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento, ultimazione lavori e di consegna del report consuntivo degli interventi di “pronto intervento” e “intervento programmato urgente”, euro 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo che solo ed esclusivamente in caso di “ritardo sulle 2 ore” del pronto intervento passerà a euro 500,00 (cinquecento/00) al giorno per ogni giorno di ritardo;
b) in caso di mancato rispetto dei tempi di ultimazione lavori e di consegna del report consuntivo dei lavori di “intervento programmato”, Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
c) in caso di mancato rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori danneggiati o non accettabili, euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
d) all’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del Verbale di consegna, per motivi imputabili all’Appaltatore, anche nel caso non abbia provveduto agli adempimenti previsti nel Capitolato in materia di subappalto o in materia di sicurezza sul lavoro euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
e) alla ripresa dei lavori seguente un Verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla D.L. euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo;
f) in caso di mancato rispetto dei Criteri Ambientali Minimi da applicare, € 500,00 (cinquecento/00) per ogni inadempienza;
g) in caso l’Appaltatore impedisca o ritardi i controlli, con azioni od omissioni, si procederà, a secondo della gravità, all’applicazione di penali tra un minimo di € 500,00 (cinquecento/00) e un massimo di € 2.000,00 (duemila/00) o alla risoluzione dell’Accordo e/o dei Contratti Discendenti.
7. Qualora l’ammontare totale delle penali raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto Discendente ovvero la somma delle penali applicati raggiunga il limite del 10% dell’importo dell’Accordo Quadro, il Committente e/o l’Unione attiverà la procedura per la risoluzione del Contratto Discendente o dell’Accordo Quadro.
Il verificarsi del mancato rispetto dei tempi indicati dalla D.L., per la perfetta esecuzione dei lavori, per tre volte anche non consecutive all’interno dello stesso contratto discendente, produce la risoluzione del contratto, a discrezione del Committente e senza obbligo di ulteriore motivazione.
7. L’importo delle penali previste dal presente Accordo:
a) se di competenza dell’Unione del Distretto Ceramico, sarà richiesto all’Appaltatore ovvero sarà incassato mediante escussione della garanzia definitiva o, in caso di assenza o insufficienza di quest’ultima, sarà riscosso coattivamente ai sensi di legge;
b) se di competenza della Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l., sarà trattenuto dai crediti dell’Appaltatore, in occasione del primo pagamento successivo all’applicazione delle penali, ovvero, in caso di assenza o insufficienza del credito, sarà richiesto all’appaltatore o, in caso di mancato pagamento, sarà incassato mediante escussione della garanzia definitiva o, in caso di assenza o insufficienza di quest’ultima, sarà riscosso coattivamente ai sensi di legge.
8. Il pagamento della penale non solleva l’Appaltatore da ogni onere, obbligo e qualsivoglia responsabilità conseguente l’inadempienza rilevata.
9. In ogni caso è fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Art. 27 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ vietato cedere in tutto o in parte il presente contratto sotto qualsiasi forma, pena l’immediata risoluzione dello stesso e la perdita della garanzia a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all’Unione/Committente e fatti salvi i maggiori danni accertati.
3. Non sono considerate cessioni, ai fini del presente contratto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l’Unione.
4. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera d n. 2 del Codice è ammessa la sostituzione dell’appaltatore nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e non si trovi nei casi di esclusione previsti dall’articolo 80 del codice, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice stesso.
5. Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni d’impresa, fusioni o scissioni societarie, l’ Unione/Committente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi dello stesso, laddove non risultino sussistere i requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione e di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria previsti per la procedura di affidamento dell’appalto di cui al presente contratto.
5. Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n.
52, è ammessa la cessione dei crediti, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all’Unione/Committente e da questo non rifiutato o, comunque, accettato come previsto dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
Art. 28 - Fallimento dell’Appaltatore e Risoluzione del contratto - Clausola Risolutiva Espressa
1. Ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l’Unione si riserva di avvalersi, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dal medesimo art. 110.
In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa
In caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 48, comma 19, del D.Lgs. 50/2016, è sempre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento, sempreché le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
2. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l’articolo 108 del D.Lgs. 50/2016.
3. Fatto salvo quanto già eventualmente disposto in altri articoli del presente contratto e del Capitolato, oltre a quanto ordinariamente previsto dalla normativa vigente in materia, l’Unione e la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. potranno risolvere il presente Accordo Quadro, con contestuale decadimento dei Contratti Discendenti, in qualunque tempo senza alcun genere di indennità e compenso per l’Appaltatore, nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
4. Ai fini di quanto previsto dall’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 150/2016 e ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, sono considerati gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali:
a) la mancata stipula dei Contratti Discendenti entro il ventesimo giorno dalla comunicazione di affidamento dei lavori;
b) il caso in cui, durante il periodo di esecuzione contrattuale, l’Appaltatore non abbia più la disponibilità della sede operativa di cui al precedente art.10 o di altra sita ad una distanza minore;
c) il caso in cui la Ditta si rifiuti di eseguire le opere mancanti o di demolire e rifare le opere male eseguite o non rispondenti alle condizioni contrattuali o non rispetti il programma dei lavori ed in tutti i casi previsti dall’art. 108 del DLgs 50/2016. In tali casi il Committente ha il diritto di procedere all’esecuzione d’ufficio dei lavori (disciplinata in capitolato) o alla risoluzione del contratto, in danno dell’Impresa.
d) il mancato rispetto dei tempi indicati dalla D.L., per la perfetta esecuzione dei lavori, per tre volte;
e) frode nell'esecuzione dei lavori; insufficiente o mancata esecuzione del contratto; grave negligenza, grave inadempienza contrattuale, errore grave;
f) mancata o parziale realizzazione dei lavori; insufficiente o mancata esecuzione delle prestazioni che pregiudichi i lavori affidati;
g) mancata ottemperanza agli ordini e alle prescrizioni del Committente che pregiudichi i lavori affidati; inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
h) sospensione unilaterale dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
i) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
j) impedimento o ritardo, con azioni od omissioni da parte dell’Appaltatore, dei controlli da parte del Committente, nonché dell’accesso al cantiere al personale ispettivo di altri enti ai sensi della normativa vigente;
l) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dei lavori;
m) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
n) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
o) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori.
6. La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:
a) raggiungimento di penali per un importo pari al 10 percento dell’importo contrattuale;
b) mancato reintegro della garanzia definitiva a seguito di escussione parziale o totale;
c) nei casi di sub-appalto non autorizzato, subappalto abusivo, associazione in partecipazione o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; ovvero, in alternativa, ricorso al subappalto, a qualsiasi titolo
d) perdita dei requisiti e della capacità per contrattare con la pubblica amministrazione;
e) la violazione dei protocolli di legalità e dei criteri minimi ambientali;
f) violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 e dal codice di comportamento dei dipendenti del Committente, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
g) inadempienza accertata, delle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e/o ai piani di sicurezza integranti il contratto e contratto e/o delle ingiunzioni fatte all’Appaltatore al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza; mancata applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente contratto, e se Cooperative, anche nei confronti dei soci, dei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi locali in quanto applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori;
h) mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 e ss.mm.ii;
i) cessione, anche parziale, del contratto;
l) cessione di azienda, cessione di attività o concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente.
7. In tali casi l’Unione e la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. possono risolvere l’Accordo e/o i Contratti Discendenti in qualsiasi momento, senza obbligo di ulteriore motivazione, liquidando il servizio per la parte regolarmente eseguita, qualunque sia il suo importo complessivo e depurato delle eventuali penali maturate, fatta salva ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni conseguenti all’inadempienza contrattuale.
Ciò non darà all'Appaltatore diritto alcuno a pretendere speciale compenso all'infuori del pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, con tassativa esclusione del compenso per mancati guadagni e spese della parte non eseguita.
Sarà addebitato all'Appaltatore il maggior onere che dovesse derivare dalla stipula di un nuovo contratto, detraendolo dal residuo credito.
8. La risoluzione opera di diritto nel momento in cui viene comunicato all’Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa.
9. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, comporta in ogni caso, a titolo di penale, l’escussione totale della garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei maggiori danni e la corresponsione delle maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.
10. La clausola risolutiva espressa si applica per inadempienza agli obblighi contrattuali non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata, è contestata per iscritto dal Responsabile del Procedimento ed opera di diritto nel momento in cui l’Unione/ Committente comunica all’Appaltatore, mediante posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola stessa.
11. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, così come le maggiori spese alle quali si dovrà far fronte per il rimanente periodo contrattuale.
Art. 29 - Recesso
1. Per i contratti stipulati in forza del presente Accordo Quadro, relativamente al recesso trova applicazione l’articolo 109 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione, tramite PEC, all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni.
Art. 30 - Custodia del cantiere
1. Per ciascun contratto discendente, saranno a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà del Committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte del Committente medesimo.
2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646 e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.
Art. 31- Cartello di cantiere
La Ditta deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL e, comunque, sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Art. 32 - Danni da forza maggiore
1. E’ a completo carico dell’Appaltatore la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di qualsiasi genere che venissero arrecati per qualsiasi causale (esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti appresso stabiliti) a qualsiasi opera (scavi, reinterri, muratura, tubazioni, ecc...) in corso di esecuzione o già eseguita, nonché alle provviste, ai materiali a piè d’opera, alle opere provvisionali ed al macchinario e attrezzatura dell’Appaltatore.
2. Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori, se non in casi di forza maggiore, cioè in caso di danni causati, in corso d’opera e sino al collaudo, da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall’Appaltatore le normali ed ordinarie precauzioni.
3. Nel caso di danni causati da forza maggiore, per ciascun Contratto Discendente, l'Appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Appaltatore, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.
Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.
4. Nessun indennizzo è dovuto: quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere; per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera e di utensili; per i danni di forza maggiore subiti da opere non ancora misurate o non ancora inserite regolarmente in contabilità.
5. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
Art. 33 - Controlli
1. L’Unione e la Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l. verificano, ciascuno per quanto di propria competenza, il rispetto di quanto stabilito con il presente Accordo ed il regolare andamento dell'esecuzione delle prestazioni affidate con i Contratti Discendenti attraverso propri tecnici, ed eventualmente di soggetti terzi, riservandosi anche, in qualsiasi momento, la più ampia facoltà di effettuare sopralluoghi o controlli, anche senza accordi e preavviso, nei luoghi di attivazione dei lavori, utili alla verifica della corretta e regolare esecuzione degli stessi, del rispetto degli obblighi contrattuali e degli adempimenti previsti dal presente Accordo, dai Contratti Discendenti e dal Capitolato, del rispetto dell’offerta tecnica presentata in sede di gara, che ha dato luogo all’aggiudicazione o per ogni altra esigenza di lavori, anche su segnalazione di terzi.
2. L’Appaltatore è tenuto a collaborare ed a fornire tutta la documentazione richiesta ed, eventualmente, a mettere a disposizione il personale necessario.
3. Se l’Appaltatore impedisce o ritarda i controlli, con azioni od omissioni, si procederà, a secondo della gravità, all’applicazione di penali o alla risoluzione dell’Accordo e/o dei Contratti Discendenti.
Art. 34– Comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni inerenti il presente Accordo Quadro ed i Contratti Discendenti tra le parti dovranno essere inviate a mezzo di posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
- quanto all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico - CUC: xxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
- quanto alla Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.: xxx@xxxx.xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx
- quanto all’Appaltatore:
2. Eventuali variazioni dei suddetti indirizzi dovranno essere preventivamente comunicati alle parti.
Art. 35 – Controversie – Foro competente
1. In caso di controversie relative all’esecuzione del presente Accordo e dei relativi Contratti Discendenti si procederà ai sensi della parte VI, articoli 204 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016.
2. E’ in ogni caso escluso il ricorso all’arbitrato.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che non si possono definire in xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxx xx Xxxxxx.
Art. 36 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, l’Unione informa l’Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia contrattuale.
Con la sottostante firma, l’Appaltatore presta il suo consenso per il trattamento, anche informatico, e per la comunicazione dei dati necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente contratto.
Art. 37 - Spese contrattuali - Registrazione
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.
2. Il presente atto è soggetto a registrazione telematica. I lavori di cui al presente contratto sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto per cui, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, l’imposta di registrazione si applica in misura fissa.
3. L’imposta di bollo forfetaria di Euro 45,00 dovuta sul contratto digitale e la relativa copia per la registrazione è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22/02/2007; l’imposta di bollo dovuta sugli allegati, pari a Euro
è assolta versando l’importo tramite modello F24.
Art. 38- Rinvio
4. Si fa espresso rinvio a quanto previsto nel Capitolato e nella restante documentazione di gara, alle norme e alle disposizioni del codice civile, alle norme vigenti in materia di contratti pubblici, per quanto applicabili, alle norme ed a tutti gli atti in materia.
2. L’Appaltatore è inoltre tenuto al rispetto delle eventuali ulteriori norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione ed applicazione di nuove normative.
E richiesto io Segretario Generale, ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante
strumenti informatici su n. ( ) pagine a video (oltre agli Allegati 1 e 2 composti da n. e
pagine a video), dandone lettura alle parti, le quali l’hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto, per cui a conferma lo sottoscrivono, con me Segretario Generale rogante, con firma digitale valida alla data odierna.
UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
La Dirigente - Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx
Il Legale Rappresentante-
Il Segretario Generale
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx