SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA, ALLESTIMENTO E POSA DI N r. 7 CONTAINER MARITTIMI 20’ HC
da installarsi in Perugia Piazza del Circo
L’anno duemilaquindici, il giorno _ del mese di …………… (…/…/…..2015) presso la residenza municipale di Palazzo dei Priori, sono presenti:
- …………, nato a ……………………., che interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107 del T.U.E.L. 267/00 e giusta decreto sindacale di nomina ……………….., nella qualifica di Dirigente
…………………………… (codice fiscale n. 00163570542), presso il quale è domiciliato per la carica, per dare esecuzione alla Determinazione Dirigenziale ………………. n ° ………….del esecutiva
ai sensi di legge; (nel seguito per brevità denominato “stazione appaltante/ appaltatore”); e
- dall’altra, il Sig. ………….. (di seguito, nel presente atto, denominato anche «appaltatore»), nato a
………….. il ………………, residente a ………………………… via , che interviene
nel presente atto in qualità di …………………………………………. dell’Impresa
……………………………………………………… con sede legale in …………………………, via
………………………….. ………………………………………….- ., codice fiscale e P.IVA n.
……………………………… di iscrizione nel Registro delle imprese di …………………. n° giusta
certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di ……………. in data ………….. depositato agli atti del Comune. (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)
La suddetta impresa agisce in forma singola.
PREMESSO
- che con deliberazione di G.C. n. 131 del 13.05.2015 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento per la sistemazione di Piazza del Circo, necessario alla delocalizzazione temporanea di attività commerciali attualmente site nel Mercato Coperto, per un importo complessivo di € 349.477,79, suddiviso in vari lotti di forniture e lavori, oggetto di distinti affidamenti;
- che tra le forniture necessarie ivi previste vi sono quelle relative al lotto n° 2
- che con deliberazione a contrattare n.111 del 06.11.2015 dell’U.O. Architettura Pubblica e Privata, Suape
si è stabilito di procedere all’affidamento di detta fornitura, tramite cottimo fiduciario procedura aperta con aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara;
- a seguito delle operazioni di gara, l'appalto è stato affidato all’impresa con sede in
………………………., per l’importo di €. ……………………………. al netto del ribasso offerto del
……………………% ( …………………..), giusta verbale di gara del ……………………….. approvato con Determinazione Dirigenziale dell’Unità Operativa …….., n. ……………… del ……………..., esecutiva ai sensi di legge;
- con la medesima determinazione, l’aggiudicazione definitiva in favore della suddetta impresa veniva subordinata:
1. alla verifica del possesso dei requisiti di capacita’ economico-finanziaria e tecnico - organizzativa dichiarati nella domanda di partecipazione alla gara (art.48 comma 1 D.lgs. 163/06);
2. all’accertamento della non sussistenza a carico dell'impresa stessa, dei procedimenti e/o provvedimenti ostativi previsti dalla vigente normativa in materia di repressione della delinquenza di tipo mafioso;
- con determinazione dirigenziale dell’Unità Operativa Contratti – Archivio n. … del ………..è stato preso atto del possesso, da parte dell’impresa, dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- ai sensi dell’art. 20 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche e integrazioni, e art. 122, comma 3, del D. lgs. 163/06, si è provveduto a pubblicare l’avviso relativo all’esito della gara con le stesse modalità osservate per la pubblicità del bando;
- che il Fornitore è risultato aggiudicatario e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni ed a prestare i servizi oggetto del presente Contratto (d’ora in avanti “Contratto”) ed eseguire le prestazioni da esso derivanti direttamente per conto del Comune Perugia, alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabilite nel presente Contratto, nel bando di gara, nel Capitolato speciale d’Appalto e il prezzo offerto in sede di gara;
- che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dagli altri atti di gara che integralmente si richiamano, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
- che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso, nell’intesa che quanto precede formi parte integrante e sostanziale del presente atto, le convenute parti stipulano quanto segue:
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi i documenti di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto,ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.
Articolo 2 Oggetto del Contratto
1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa a la fornitura comprensiva di trasporto, l’allestimento e posa in opera di n. 7 CONTAINER MARITTIMI 20’ HC da posizionarsi nel Comune di Perugia, Piazza del Circo, ai fini dell'alloggiamento delle attività commerciali ( macelleria, pescheria e rivendita ortofrutta) attualmente site nel Mercato Coperto.
Articolo 3 Condizioni della fornitura
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle forniture oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per realizzazione e posa degli stessi o,comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel progetto esecutivo e i suoi allegati, nonché nel Contratto e nei suoi Allegati pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto e suoi allegati.. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere
successivamente emanate.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di
igiene e sanitarie vigenti.
Articolo 4
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:
a) fornire i prodotti impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel Contratto, negli Allegati e negli atti di gara;
b) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Direttore dell’Esecuzione;
c) comunicare tempestivamente al Responsabile del Procedimento le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni
intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
Articolo 5
Condizioni particolari per la fornitura
Prima dell’avvio dell’ istallazioni facenti parte della fornitura sarà a cura e a carico del Fornitore fornire i le schede tecniche dei prodotti da installare allo scopo di verificarne la corrispondenza con gli obiettivi e le caratteristiche richieste nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Tali schede dovranno essere sottoposti all’approvazione del Direttore dell’Esecuzione e della Amministrazione.
Articolo 6
Personale, responsabilità e adempimenti del Fornitore
Il Fornitore dichiara di essere dotato di adeguata organizzazione e si obbliga ad eseguire il presente contratto con personale e mezzi propri, ad eccezione delle parti subappaltabili.
Il Fornitore assume a proprio carico la piena e completa responsabilità civile e penale per tutti i danni che avessero a verificarsi nell’esecuzione del servizio appaltato sia direttamente che indirettamente, alle persone, compresi i prestatori d’opera, alle opere ed alle cose.
Il Fornitore si impegna, nei confronti del personale impiegato, ad osservare tutte le leggi, i regolamenti, gli accordi, i contratti collettivi di lavoro vigenti, anche a livello locale, nonché ad uniformarsi alla normativa in materia di assicurazioni e di tutela antinfortunistica e previdenziale, restando per tanto a
suo completo carico gli oneri tutti e le sanzioni civili previste dalle leggi e regolamenti vigenti in materia. Per quanto attiene specificamente alla corretta applicazione delle norme di sicurezza e salute nei confronti dei lavoratori impiegati nello svolgimento degli interventi oggetto del presente contratto anche se affidati in subappalto. Il Fornitore si impegna ad applicare ed a far applicare ai soggetti a ciò tenuti le
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/08.
Articolo 7 Vigilanza e controllo
All’Amministrazione, fermo restando che ogni responsabilità in ordine all’espletamento dell’appalto e a quanto a esso annesso e connesso farà sempre e totalmente e in ogni caso carico esclusivo del Fornitore, competerà il più ampio diritto di espletare il controllo sull’andamento della fornitura, oggetto dell’appalto, nonché sulla esatta esecuzione di tutti gli obblighi facenti carico del fornitore, a termini del presente contratto e delle disposizioni di Capitolato richiamato.
E’ fatto inoltre tassativo obbligo al Fornitore di dare immediata esecuzione a tutti gli ordini che ad esso o
al personale dipendente venissero rivolti dal Direttore dell’Esecuzione, ordini che, in caso di urgenza, potranno essere anche verbali e successivamente redatti per iscritto.
Articolo 8
Termine per l’esecuzione della fornitura
L’iter per la realizzazione dell’opera, nella successione delle sue varie fasi, comprese eventuali sospensioni,dovrà avvenire secondo l’indicazione del Direttore dei Lavori.
Comunque tutta la fornitura e posa in opera affidati alla Ditta dovrà essere conclusa entro il termine di complessivi giorni quaranta (40) consecutivi e naturali a decorrere dalla data di stipula del contratto ovvero dalla comunicazione da parte del responsabile del procedimento dell'esecuzione anticipata della prestazione ai sensi dell’art.302 del DPR n°207/201 0.
Articolo 9 Penalità e ritardi
In caso di inosservanza dei tempi di esecuzione dei lavori, per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione della fornitura rispetto al termine di cui ai precedente art. 10 sarà applicata una penalità pari allo 1 ( uno ) per cento dell’importo di contratto per ogni giorno di ritardo. In ogni caso le penali non possono superare il 10% dell’importo del contratto, per cui oltre tale limite l’Amministrazione può rescindere il contratto senza bisogno di messa in mora.
L’eventuale proroga dei termini di esecuzione può essere richiesta dal Fornitore nei casi in cui il ritardo non sia imputabile al medesimo ed in particolare nei casi in cui derivi da:
- condizioni meteorologiche eccezionali che possano avere ripercussioni sui trasporti,sull’installazione o sul montaggio delle forniture;
- per impedimenti materiali o condizioni che non possano essere ragionevolmente previste dal fornitore , comunque non imputabili ad un fatto commissivo o omissivo, tali da poter incidere sulla consegna della fornitura;
- qualsiasi sospensione della consegna e/o della installazione delle forniture, non dovuta ad inadempienza del Fornitore;
- forza maggiore.
Articolo 10 Rescissione dal contratto
L’Amministrazione può disporre la rescissione del presente contratto nel caso in cui l’appaltatore non ottemperi in tutto o in parte agli obblighi ivi contenuti o alle prescrizioni impartite dall’appaltante stesso per il suo espletamento, ovvero in ragione dei ritardi accumulati ai sensi del precedente articolo.
In tal caso spettano all’appaltatore i pagamenti delle prestazioni regolarmente eseguite, fatto salvo il risarcimento degli oneri e delle maggiori spese che l’Amministrazione stessa deve sostenere a causa
dello scioglimento del contratto.
Articolo 11
Oneri a carico del fornitore
Sono ad esclusivo completo carico del Fornitore:
- il trasporto, Io scarico ed il sollevamento al piano e la distribuzione a piè d’opera,l’allontanamento dei rifiuti, eventuali diritti di discarica;
- gli eventuali oneri derivanti in sede di emissione di certificato di regolare esecuzione o collaudo e/o e prove sui materiali che venissero richieste dalla Direzione dell’esecuzione.;
- le certificazioni finali richieste
Articolo 12 Cauzioni e garanzie
L’impresa affidataria ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. ……..del……., rilasciata dalla Società………………………, per l’importo di € ………..(euro ……./00),.
La cauzione definitiva verrà svincolata per l'75% dopo il collaudo tecnico amministrativo, se favorevole, mentre il restante 25% sarà svincolato al termine del periodo di 24 mesi di garanzia di cui all'Articolo 16 del capitolato speciale d’appalto.
Il Fornitore garantisce i beni e i materiali forniti da tutti gli inconvenienti, esclusi quelli derivanti da forza
maggiore, per il periodo di 24 mesi a partire dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Tutti i difetti che si verificassero nel periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione o da difetti dei materiali utilizzati, devono essere eliminati a spese del Fornitore entro dieci giorni dalla comunicazione. Se la ditta appaltatrice non provvede nei termini di cui sopra alle riparazioni o sostituzioni suddette, vi provvede la stessa Amministrazione, addebitando le spese alla ditta appaltatrice anche mediante incameramento della garanzia fideiussoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, e cessa di avere effetto terminato il periodo di garanzia offerto.
Art.13 Polizza Assicurativa
L’impresa, all'atto della stipula dell'contratto, , ha stipulato con , la
polizza assicurativa …………………………….., per coprire sia gli eventuali danni che la Stazione Appaltante può subire a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di opere e impianti (anche preesistenti) nel corso dell’esecuzione della fornitura, sia la responsabilità civile per danni verso terzi . La polizza contro tutti i rischi di esecuzione è stata stipulata nella forma C.A.R. “contractors all risks” per una somma assicurata di €. 1 000.000,00
Articolo 14 Parti di ricambio
La ditta concorrente dovrà garantire l'eventuale disponibilità di parti di ricambio occorrenti in caso di guasti e/o rotture, per almeno lo stesso periodo proposto quale garanzia e assistenza post vendita.
Articolo 15 Piano di manutenzione
Il Fornitore è tenuta a predisporre ed a consegnare all’ente appaltante il piano di manutenzione, cioè l’insieme della documentazione necessaria per lo svolgimento dell’attività d’uso e di manutenzione delle forniture al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità e l’efficienza. Il manuale d’uso si riferisce all’utilizzo dell’allestimento da parte degli addetti l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità di funzionamento nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria; per consentire di eseguire
tutte le operazioni atte al suo utilizzo e conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
Il programma di manutenzione deve indicare inoltre il sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione dell’allestimento e delle sue parti nel corso degli anni.
Articolo 16 Subappalto
In sede di gara l’affidataria ha espresso la volontà di avvalersi del subappalto o del cottimo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006, per le seguenti lavorazioni: …………………………
Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante nella misura, alle condizioni e con le modalità previste dalla disciplina vigente.
La stazione appaltante non corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
Resta comunque in ogni caso espressamente stabilito che il Fornitore conserverà la completa responsabilità per l'esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, i fatti, le omissioni o la negligenza da parte dei subappaltatori impiegati, rimanendo responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l'esatta esecuzione del contratto.
La ditta subappaltatrice è tenuta all’osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010 n. 136
Articolo 17
Divieto di cessione del contratto
Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 del
d.lgs. n. 163/2006.
Articolo 18 Revisione dei prezzi
La revisione dei prezzi non è concessa, trattandosi di prestazioni e fornitura con durata inferiore
all’anno.
Articolo 19 Pagamenti e liquidazione
Le liquidazioni ed i pagamenti sono disposti, previa presentazione di regolare fattura e previo accertamento della regolare esecuzione e consegna, con rateizzazioni sotto indicate:
- 50% alla consegna in cantiere dei materiali da istallare;
- 50% all’ultimazione delle forniture in posa, previo rilascio di certificato di regolare esecuzione;
Il pagamento è subordinato al possesso da parte dell’Impresa della regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in vigore nei confronti del proprio personale e di quello delle eventuali imprese sub-appaltatrici.
Art. 20 Tracciabilità Flussi Finanziari
Tutti i pagamenti a favore della Ditta saranno effettuati mediante versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art.3 legge n°136/2010 e ss .mm.ii, n° (
IBAN )
La Ditta che le persone delegate ad operare sul sopra indicato conto corrente sono:
nome cognome _ , codice fiscale, ,
luogo e data di nascita _ ;indicazione di ruolo e poteri:
_ _ ;
La Ditta si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati all’Amministrazione Comunale.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno il seguente numero di CIG…………………./CUP e saranno registrati nel suddetto conto corrente e salvo
quanto previsto dal comma 3 dell’art.3 della Leggen°136/2010 e ss.mm.ii, saranno effettuati esclusivamente con le modalità indicate nel medesimo art.3 della Legge.
La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Leggen°136/2010 e ss.mm.ii anche nei confronti dei rapporti con i subappaltatori e/o subcontraenti e si impegna a trasmettere all’Amministrazione i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori,servizi e forniture nelle quali dovrà essere inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
La Ditta si impegna a dare immediata comunicazione all’Amministrazione Comunale ed alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell’inadempimento della propria controparte ( subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell’art.3, comma 8, della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art.3, comma 9bis, della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. , il mancato utilizzo per i movimenti finanziari relativi al presente contratto del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione.
Articolo 21 Verifiche preliminari
Durante il corso dei lavori la D.E. si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni del Capitolato Speciale di Appalto,in modo che le opere risultino completate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
a) Verifica preliminare - intesa ad accertare che la fornitura dei materiali, quantitativamente e qualitativamente corrisponda alle prescrizioni contrattuali;
b) Verifica montaggio – Verrà eseguita una verifica intesa ad accertare che tutte le parti costituenti gli elementi oggetto della fornitura, siano state accuratamente e corrisponde ai dati di progetto e alla piena funzionalità oltre che al rispetto delle normative.
Le verifiche di cui sopra dovranno essere eseguite dalla D.E. e si intende che nonostante l’esito positivo delle stesse, il Fornitore rimane responsabile delle deficienze che dovranno riscontrarsi in seguito, anche dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione, fino al termine di garanzia.
Articolo 22
Accettazioni, certificato di regolare esecuzione o collaudo
L’allestimento realizzato rimane oggetto di certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’ art 325 del DPR 207/2010 entro un 45 giorni dalla sua realizzazione
.Pertanto, a consegna avvenuta, l’Amministrazione provvede alla verifica del materiale fornito per accertare che esso sia conforme a tutte le caratteristiche ed ai requisiti richiesti che il materiale corrisponda a quanto riportato nel Capitolato Speciale d’appalto, con le eventuali modifiche concordate. Nelle operazioni di controllo può effettuare tutte le operazioni necessarie per accertare la perfetta rispondenza delle caratteristiche costruttive, qualità dei materiali, spessori, ecc., al progetto esecutivo approvato.
Al termine dei lavori di completamento, montaggio e posa in opera della fornitura, così come prescritto nelle rispettive descrizioni, saranno verificate e riscontrate eventuali manchevolezze e deficienze per la perfetta completezza e rispondenza della fornitura a quanto prescritto nel capitolato. Nel caso di
mancata rispondenza verrà dato al Fornitore un tempo entro il quale provvedere all’eliminazione della manchevolezza, in difetto si provvederà a far eseguire i lavori addebitando le spese alla Ditta inadempiente.
Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere effettuato di concerto tra il personale tecnico della Ditta aggiudicataria e il Direttore dell’ esecuzione dell’Amministrazione, e dovrà accertare:
− la rispondenza tecnica della fornitura all’impegno contrattuale assunto;
− corretta esecuzione della posa in opera nel rispetto delle prescrizioni del capitolato
− la rispondenza al corretto funzionamento delle attrezzature;
L’accettazione della fornitura è subordinata all’esito positivo dei suddetti controlli.
Qualora in corso di montaggio o istallazione delle forniture queste risultassero non conformi a quanto prescritto nel presente capitolato e ai progetti approvati, la Direzione dei Lavori ha la facoltà insindacabile di non accettare i materiali da istallare e di disporne la rimozione e l’allontanamento a totale carico dell’Impresa. Rimane a carico del Fornitore la garanzia per le difformità e i vizi dell'opera non riconosciuti e non riconoscibili in sede di verifica o, anche se riconoscibili, taciuti per malafede dal fornitore o non scoperti per dolo di quest'ultimo. La ditta resterà garante per la perfetta realizzazione dei beni forniti e posti in opera, per la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data del collaudo favorevole. La ditta sarà ritenuta responsabile di tutti i guasti, inconvenienti e danni che si verificassero nel suddetto periodo, in conseguenza di vizi costruttivi, di impiego di materiali difettosi, ecc.
Articolo 23 Varianti
La Stazione Appaltante, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, variazioni o modifiche al contratto e varianti in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nelle su richiamate disposizioni
2. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di introdurre tutte Ie modifiche non onerose che dovessero rendersi necessarie nell’interesse della buona riuscita della fornitura, senza che l’Impresa possa da ciò trarre motivi per avanzare richieste per maggiori compensi, anche nel caso di diversa disposizione territoriale dei container.
ART. 24
Finanziamento
Il Fornitore ………… dichiara di essere a conoscenza che la somma complessiva di € ……… prevista per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, è finanziata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
Articolo 25 Brevetti
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso che il Fornitore fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche che violino brevetti o diritti di proprietà intellettuale.
Il fornitore di conseguenza assume l’obbligo di garantire all’Amministrazione il sicuro e indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi, nonché da tutte le spese, a seguito di violazioni in dette materie, derivanti dall’esecuzione del contratto.
Articolo 26 Controversie
La definizione delle controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto, è attribuita al giudice del Tribunale competente di Perugia.
ART. 27 (RIFERIMENTI NORMATIVI)
Per quanto non disposto dal presente contratto, si fa espresso riferimento alle norme legislative e alle altre disposizioni vigenti in materia di appalti (D. lgs. 163/06 e ss.mm.ii, D.P.R. n. 207/2010).
Art. 28
(IVA E IMPOSTA DI REGISTRAZIONE)
Le parti dichiarano espressamente che alle prestazioni di appalto, oggetto del presente contratto, saranno applicate le norme previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, istitutivo dell’imposta sul valore aggiunto. Tale imposta è a carico dell’Ente appaltante.
Si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.
La registrazione del presente atto è, in caso d’uso, a carico della parte richiedente ai sensi dell’art.5 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n.131,
ART. 29
(SPESE DI CONTRATTO)
Le spese tutte relative e conseguenti alla stipula del presente atto, (imposte, tasse, diritti di segreteria, spese di xxxxx e registrazione), nonché le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, sono a completo carico dell’impresa appaltatrice.
ART. 30
(DOMICILIO DELL’APPALTATORE)
L’impresa ……………………., per tutti gli effetti del presente contratto, dichiara di eleggere domicilio in
…………….. Via …………………….
ART.31 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)
Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni, l’Ente appaltante informa l’impresa appaltatrice che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività e per l’assolvimento degli obblighi di cui alla legge e ai regolamenti comunali vigenti in materia.