CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Xxxxxxx Xxxxxxx
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX Xx 0
Xxx X.X. Xxxx 0 00000 XXXXXXXX XX
* * *
Servizio di manutenzione delle attrezzature sanitarie da reparto non elettromedicali presenti nelle strutture di proprietà ed in gestione ad ASL 4
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Art. 1 – Oggetto e descrizione del servizio
Il servizio oggetto del presente capitolato speciale riguarda la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature sanitarie da reparto non elettromedicali presenti nelle strutture di proprietà ed in gestione ad ASL 4.
In particolare l'appalto disciplinato dal presente capitolato ha per oggetto:
(A) interventi per il ripristino delle condizioni di funzionamento delle attrezzature sanitarie da reparto a seguito di guasti o funzionamenti anomali. Periodicità settimanale e chiamate per interventi in urgenza.
(B) manutenzione di tutte le attrezzature tramite etichettatura indelebile e sanificabile che riporti il numero di inventario e anno/mese di manutenzione. Periodicità annuale
Art. 2 – Elenco degli impianti in consistenza
La ditta aggiudicataria a seguito del sopralluogo di cui al successivo articolo 24, dovrà assumere il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria comprensivo di tutto il materiale di ricambio che si potrebbe rendere necessario sia per le manutenzioni ordinarie che straordinarie delle attrezzature sanitarie da reparto di seguito elencate:
TABELLA 2.1 - OFFERTA "A" | n° |
CARRELLO GENERICO | 792 |
CARRELLO PORTACARTELLE | 38 |
CARRELLO PORTA FARMACI | 45 |
CARRELLO PORTA MONITOR | 44 |
XXXXXXXX SERVITORE PAZIENTE/SALA | 284 |
CARRELLO TERAPIA | 129 |
COMODINO | 522 |
CULLA | 22 |
FASCIATOIO | 14 |
GIRELLO | 66 |
PARAVENTO | 100 |
QUADRIPODE | 59 |
SGABELLO | 165 |
TRIPODE | 32 |
CARRELLO EMERGENZA | 62 |
SEDIE | 533 |
TAVOLI | 516 |
TOTALE ATTREZZATURE OFFERTA “A” | 3423 |
TABELLA 2.2 - OFFERTA "B" | n° |
ASTA PORTA FLEBO | 381 |
CARROZZELLA | 271 |
DEAMBULATORE | 60 |
BARELLA | 136 |
LETTINO VISITA | 113 |
LETTO DEGENZA NON ELETTRICO | 151 |
SPONDE LETTO | 184 |
TOTALE ATTREZZATURE OFFERTA “B” | 1296 |
TOTALE ATTREZZATURE OFFERTA A+OFFERTA B 4719 |
UBICAZIONE:
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx | Xxx Xxx Xxxxxx 00 – Lavagna |
Plesso Ospedaliero ed Extra-Ospedaliero di Chiavari | Xxx X. X. Xxxx 0-0 - Xxxxxxxx |
Dipartimento di Prevenzione e Consultorio | X.xx Xxxxx 163 – Chiavari |
Piastra Ambulatoriale di Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx | Xxx Xxxx 0/0x – Santa Margherita Ligure |
Palazzina Ambulatoriale di Rapallo | Via Lamarmora 37 – Rapallo |
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx | Xxx. Xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx – Xxxxxxx |
Ambulatorio Veterinario | Via Parma 365B – Chiavari |
Xxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxx | Xxx X. Xxxxx 00 – Sestri Levante |
Comunità Alloggio Utenza Psichiatrica CAUP | Via Lazio 18 – Sestri Levante |
Struttura Ambulatoriale di Rezzoaglio | Via Roma – Rezzoaglio |
Struttura Ambulatoriale di Varese Ligure | P.zza Pieve – Varese Ligure |
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx | Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – Cicagna |
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx | Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00 – Borzonasca |
L’impresa aggiudicataria, a insindacabile richiesta della D.L., può essere chiamata a svolgere opere su diversi cantieri contemporaneamente in distinte ubicazioni e sedi, tra quelle sopra indicate, nell’ambito territoriale dell’Ente appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il suddetto elenco dei Presidi oggetto dei lavori, in funzione di mutate esigenze logistiche e sanitarie, senza che l’impresa possa avanzare pretesa di compensi o di indennizzi.
Art. 3- Definizioni
3.1 — ASL 4 o COMMITTENTE o STAZIONE APPALTANTE
3.2 - DITTA AGGIUDICATARIA o AFFIDATARIO o ASSUNTORE
Per ditta aggiudicataria si intende quella ditta concorrente risultata aggiudicataria dell'appalto secondo le modalità previste dal presente capitolato.
3.3 -BENE
Ogni parte, componente, dispositivo, sotto insieme, apparecchiatura, impianto o sistema necessario per il corretto svolgimento del servizio previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.
3.4 - INCARICATI DELL'ASL4.
1. Responsabile Unico del Procedimento (ai sensi dell’ art. 31 del D.Lgs 50/2016).
2.Direttore dell'Esecuzione del Servizio/Contratto (ai sensi degli artt. 101, 102 e 111 del D.Lgs 50/2016).
L'Azienda committente ASL 4, anche per la tutela di propri interessi durante lo svolgimento dell'appalto, nominerà il Direttore dell'Esecuzione del servizio/Contratto responsabile per la gestione complessiva del rapporto con l'Affidatario.
Per la gestione quotidiana dell'appalto, (esempio per le richieste di lavoro, per la vigilanza continua del contratto ecc.), l'Azienda committente potrà designare altre figure "addette" che faranno comunque riferimento al Direttore dell' Esecuzione del servizio/Contratto.
Tutte le comunicazioni formali fra l’ Azienda e la ditta dovranno essere effettuate in forma scritta secondo le modalità che dovranno essere concordate con l'aggiudicatario. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ma anche il Dirigente della S.C. Gestione Tecnica dell'Azienda, hanno facoltà di convocare il Responsabile Tecnico dell'impresa per eventuali sopralluoghi in contraddittorio, per constatare lo stato di funzionamento ed efficienza del servizio, degli impianti, etc.
Attraverso il Direttore dell'Esecuzione del servizio, attraverso gli addetti sopra richiamati, l'Azienda committente eserciterà il controllo del servizio reso sia in termini di qualità delle prestazioni degli impianti e dei sub-sistemi sottoposti a manutenzione sia in termini di qualità del servizio.
A seguito di quanto sopra, il committente ha piena facoltà di ordinare rettifiche e/o rifacimenti e quant'altro necessario affinché i servizi espletati e gli interventi eseguiti siano rispondenti alle prescrizioni dei documenti contrattuali ed alle norme di legge.
In ogni caso, resta salvo per l'Azienda il diritto all'integrale risarcimento per eventuali danni subiti a seguito delle anomalie e/o disfunzioni rilevate.
3.5 - RESPONSABILE TECNICO DELL'IMPRESA
Responsabile tecnico dell'impresa
L'impresa, prima dell'avvio del servizio, dovrà comunicare il nominativo del Responsabile Tecnico, delegato dal legale rappresentante, il quale dovrà sovrintendere a quanto previsto dal capitolato in capo all'Aggiudicatario.
Il Responsabile Tecnico dell'Impresa, dovrà essere provvisto almeno di diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico o essere in possesso di capacità tecnico-professionale con almeno 5 anni di esperienza nel settore specifico, da dichiarare in sede di gara da parte della ditta offerente.
L’ eventuale variazione in corso di appalto del Responsabile Tecnico dovrà essere tempestivamente comunicata all'Azienda che, anche in questo caso, si riserva la facoltà di esprimere il proprio parere vincolante.
Il Responsabile Tecnico è il funzionario designato dalla Ditta aggiudicataria al fine di garantire la corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto e di costituire la interfaccia diretta nei confronti della ASL 4.
Il Responsabile Tecnico dovrà essere rintracciabile nel normale orario di lavoro (giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 18.00) tramite telefono e mail.
Per le ipotesi di impedimento o di assenza dovrà essere indicato il nome di un suo sostituto.
Art. 4 – Durata dell'appalto, attività contrattuali ed extracontrattuali
4.1 Durata dell’appalto
Il contratto avrà validità per 24 mesi alla data di affidamento del servizio tramite firma del verbale di consegna a cura del RUP. Tale termine è relativo alla manutenzione settimanale mentre per la manutenzione annuale, l’ultima prevista e rientrante nel presente contratto è quella da effettuarsi nel mese di giugno anno 2023. Esso si intenderà revocato ad ogni effetto alla sua scadenza senza necessità di ulteriori disdette o preavvisi. Questa Amministrazione si riserva comunque la facoltà, in applicazione degli artt. 1373 e 1341 del Codice Civile, di recedere anticipatamente dal contratto anche successivamente all’inizio di esecuzione del servizio, con preavviso di 60 giorni a mezzo lettera raccomandata o pec, senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare pretese di sorta, corrispondendo alla stessa la quota parte del servizio eseguito oltre al decimo dell’importo del servizio non eseguito. Si richiama l’articolo 109 del d.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del d.Lgs. 50/2016, è prevista una opzione di proroga limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, stimato in via prudenziale di due mesi. In tal caso il contrante è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi pezzi, patti e condizioni o più favorevoli per questa stazione appaltante.
Ai sensi dell’articolo 63 comma 5 del d.Lgs. 50/2016 è prevista un eventuale rinnovo contrattuale per ripetizione di servizi analoghi, secondo decisione discrezionale di questa stazione appaltante, per un periodo di 24 mesi.
Art. 5 – Modalità di esecuzione
5.1 Manutenzione ordinaria e straordinaria
La Ditta dovrà formulare offerta “A” (totale n.° 3423 attrezzature) e offerta “B” (totale n.° 1296 attrezzature) per la manutenzione delle attrezzature sanitarie da reparto.
Si precisa XXXXX –Azienda Ligure Sanitaria ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali tecniche-scientifiche e che nell’oggetto di tale gara, rientrano le attrezzature elencate al precedente articolo 2 Tabella
2.2 “offerta B” per un totale di n. 1296 attrezzature.
Pertanto ad avvenuto affidamento della sopraccitata gara regionale, le attrezzature indicate nell’offerta “B” verranno scorporate dal presente appalto e l’importo per il servizio ancora da svolgere verrà calcolato proporzionalmente in base all’ offerta presentata in sede di gara.
A tale scopo e come indicato anche nel Disciplinare di gara, allegata all’offerta economica generata dal sistema SINTEL, verrà richiesta l’allegazione previa compilazione dell’elenco prezzi allegato al disciplinare quale “Allegato 1”.
I dati riportati devono essere considerati puramente indicativi a causa del continuo evolversi delle sistemazioni logistiche. Il prezzo contrattuale rimarrà invariato anche con un discostamento dei quantitativi indicati maggiore/minore del 10%.
Il contratto di manutenzione dovrà prevedere interventi per il ripristino delle condizioni di funzionamento delle attrezzature sanitarie da reparto a seguito di guasti o funzionamenti anomali, la sanificazione, disinfezione, revisione, manutenzione, ricondizionamento, lubrificazione delle parti meccaniche, riparazione e sostituzione di eventuali parti di ricambio. Tutte le riparazioni e manutenzioni, dovranno essere effettuate a regola d’arte e nel rispetto del marchio CE con pezzi di
ricambio originali o, in caso di impossibilità certificata di reperirli, con pezzi di ricambio di identiche caratteristiche di forma e durata,purché sia garantita la funzionalità ed il rispetto della normativa per l’utilizzo. L’offerta economica dovrà comprendere ogni onere derivante dalla corretta manutenzione, compreso ogni materiale di ricambio che si rendesse necessario, così come meglio specificato di seguito.
5.2 Gli interventi di manutenzione richiesti devono prevedere i seguenti requisiti minimi e sono afferenti alle seguenti tre tipologie:
5.2.1. INTERVENTI DI MANUTENZIONE SETTIMANALE E/O URGENTI
(almeno una volta alla settimana – ALLEGATO 1)
Per poter effettuare gli interventi di manutenzione settimanale il tecnico della ditta dovrà concordare congiuntamente con il Direttore dell’Esecuzione del Servizio un giorno della settimana nel quale dovrà recarsi presso i Poli Ospedalieri di Sestri Levante, Chiavari, Lavagna e Rapallo per :
• la riparazione sul posto delle attrezzature sanitarie da reparto;
• il ritiro delle attrezzature sanitarie da reparto che necessitano di riparazione presso la propria sede;
• la consegna delle attrezzature sanitarie da reparto riparate e sanificate (con certificazione) ritirate la settimana precedente.
Dovranno inoltre essere seguite le seguenti disposizioni:
• Per ogni intervento di ritiro/consegna e riparazione in loco dovrà compilare l’allegato 1
All’atto del ritiro delle attrezzature è necessario rivolgersi al personale della Gestione Tecnica per la redazione del documento di trasporto.
• Le riparazioni sul posto delle attrezzature sanitarie da reparto, che richiedono ricambi al momento dell'intervento non disponibili, dovranno essere completate entro la settimana successiva corredate di relativo rapporto di intervento (allegato 1).
• Le procedure di sanificazione dovranno essere effettuate impiegando detergente certificato. Dovranno essere rispettate le norme igienico sanitarie vigenti, ed utilizzati detergenti e disinfettanti adeguati alla tipologia e alla qualità del materiale. E’ vietato l’uso di prodotti tossici e/o corrosivi. La ditta aggiudicataria dovrà essere dotata di spazi organizzati in modo da evitare possibili contatti tra gli ausili in attesa di sanificazione e quelli sanificati. Gli ausili sanificati e avviati allo stoccaggio dovranno essere protetti con film trasparente atossico, prima di essere inviati alle strutture di ASL4 di provenienza.
A ciascun ausilio rigenerato e consegnato dovrà essere allegata una dichiarazione di sanificazione con l’indicazione del prodotto sanificante utilizzato.
• Comprese nell’importo contrattuale, l’amministrazione per esigenze particolari potrà richiedere interventi di manutenzione settimanale urgenti da eseguirsi entro 48 ore.
• Gli interventi di manutenzione settimanale presso le altre sedi, che presentano un numero limitato di attrezzature, verranno effettuati solamente su richiesta da parte della Gestione Tecnica.
• Detti interventi dovranno riportare le attrezzature sanitarie da reparto alla corretta funzionalità. Pertanto dovranno essere eseguiti a regola d’arte senza pregiudicare le caratteristiche e certificazioni.
5.2.2. MANUTENZIONE ANNUALE (ALLEGATO n° 2 e n° 3)
Manutenzione di tutte le attrezzature (tramite etichettatura indelebile e sanificabile che riporti il numero di inventario e anno/mese di manutenzione) da effettuarsi previo accordo con il Direttore dell’Esecuzione del Servizio inderogabilmente alle seguenti date:
giugno 2020 - giugno 2021 – per un totale di n. 2 interventi complessivi.
Tempo massimo per ogni intervento annuale 45 giorni dalla data di inizio del servizio che sarà formalizzato con verbali di consegna parziale annuale; decorso tale termine verranno applicate le penali previste al successivo articolo 11.
Dovrà essere compilato:
l’allegato 2 (rapporto di lavoro annuale)
l’allegato 3 (diario di manutenzione annuale) che dovrà essere consegnato entro 10 giorni dall’ultimazione del giro di manutenzione, sia in formato elettronico (excel) sia su supporto cartaceo suddiviso per plessi sanitari. Ogni foglio dovrà riportare le seguenti indicazioni:
•
titolare della ditta aggiudicataria;
•
timbro della ditta aggiudicataria;
•
nominativo e firma del tecnico incaricato della manutenzione.
5.2.3. Principali attività manutentive:
Serraggio viti e bulloni, gonfiaggio gomme, meccanica letti, lubrificazioni, e quant’altro a garantire la manutenzione a regola d’arte.
Nel caso venga riscontrato durante il servizio di manutenzione una situazione di pericolo non immediatamente sanabile dovrà essere data immediata comunicazione al Direttore dell’Esecuzione del Servizio e se possibile provvedere all’immediato ritiro (previa redazione del documento di trasporto) per la riparazione e sanificazione (con certificazione).
La verifica della corretta esecuzione delle manutenzioni sarà effettuata congiuntamente con un tecnico della ditta aggiudicataria:
• a seguito invio dell’allegato 2 per ogni singolo reparto (che dovrà pervenire il giorno successivo la conclusione dell’intervento di manutenzione);
• entro 7 giorni dalla ricezione della mail
5.2.4. Documentazione da produrre
• allegato 1 (rapporto di lavoro settimanale)
• allegato 2 (rapporto di lavoro annuale)
• allegato 3 (diario di manutenzione annuale) in formato cartaceo e excel
Art.6 – Osservanza di leggi e regolamenti
L'appaltatore sarà tenuto a rispettare ed applicare il regolamento di igiene e di polizia urbana, le leggi relative alle assicurazioni obbligatorie degli operai e tutte le disposizioni vigenti relative alla previdenza sociale e di carattere sindacale.
Dovrà essere altresì rispettata ogni altra norma di legge, decreto, regolamento vigente, emanati dalla U.E., dallo Stato Italiano, da Regioni, Province e Comuni competenti per territorio, sino alla ultimazione dei lavori, in tema di:
- normativa tecnica specifica nazionale e comunitaria;
- contratti di lavoro e previdenze contributive;
- igiene e sicurezza sul lavoro;
- ordine pubblico;
- salvaguardia dell'ambiente;
Le prescrizioni normative e di buona tecnica quali CEI, CNR-UNI, UNI-ISO, UNI EN, UNI EU, INAIL, ENEL, VV.FF., Circolari specifiche dei Ministeri, nonché le direttive CEE ecc. hanno valore cogente per il presente appalto.
Art.7 – Disciplina durante l'erogazione dei servizi
L'appaltatore è responsabile della disciplina del proprio personale e si obbliga ad osservare ed a far osservare dai suoi agenti tecnici ed operai, le prescrizioni e le ordinanze ricevute.
L'appaltatore sarà in ogni caso responsabile dei danni che siano comunque cagionati dai suoi agenti ed operai.
Tutto il personale adibito al servizio deve essere sotto l’esclusiva responsabilità del Fornitore sia nei confronti di ASL4 che di terzi; esso dovrà sempre mantenere un comportamento onesto e corretto e in caso di mancanza di tali requisiti, anche su indicazione della committenza, dovrà essere allontanato dall’appalto e debitamente sostituito.
Il Fornitore è obbligato, nell’esecuzione dei servizi e delle prestazioni ordinate, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
ASL4, attraverso il D.U.V.R.I. e persona idonea, dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’area in cui è destinato ad operare ed in relazione all’attività oggetto dell’ordine, al fine di consentire al Fornitore l’adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell’area predetta, a controllare l’applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l’esecuzione delle attività.
Rifiuti speciali
L’aggiudicatario deve farsi carico di tutte le incombenze previste dalla normativa vigente ed eventuali modifiche della stesse avvenute in corso di periodo aggiudicato relative alla produzione e smaltimento dei rifiuti speciali E/O PERICOLOSI derivanti dall’attività svolta.
In particolare deve:
Fare proprio il rifiuto provvedendo alla corretta allocazione in deposito temporaneo ove necessario; Alla gestione dei rifiuti soprannominati nel pieno rispetto delle norme vigenti assumendosene le responsabilità amministrative e economiche comprensiva della corretta tenuta di un registro di carico e scarico per sede di attività e dei contenitori adeguati per l’eventuale contenimento in attesa dello smaltimento presso ditta autorizzata
All’espletamento di tutte le pratiche amministrative ed allo smaltimento (a proprie spese) dei rifiuti prodotti presso ditta autorizzata
Non deve in nessun caso lasciare nei locali di ASL4 contenitori di rifiuti speciali e/o pericolosi, ne contenitori dei propri rifiuti nei depositi temporanei di ASL4, ne utilizzare contenitori di rifiuti pericolosi aziendali come contenitori “multiutilizzo”
Art. 8 – Responsabilità dell'appaltatore per danni
Nell'esecuzione dell'appalto l'appaltatore dovrà adottare quei provvedimenti e quelle cautele necessarie per garantire l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'appaltatore, restando l'Amministrazione appaltante e tutti i suoi tecnici sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo. A
prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra, senza nessuna eccezione.
L'Appaltatore è civilmente e penalmente responsabile di qualsiasi inadempienza che comportasse danni a cose o a persone durante l'espletamento dei servizi di cui al presente C.S.
Art. 9- Risoluzione del contratto
E' prevista la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 50/2016 in caso di:
-gravi inadempienze segnalate per iscritto dal Direttore dell’Esecuzione del contratto;
-gravi o reiterate violazioni delle norme vigenti in materia e delle clausole del capitolato; la mancata sostituzione del personale così come specificato nel precedente articolo 7 ;
-frode nell'esecuzione delle opere;
-manifesta incapacità nell'esecuzione delle opere appaltate;
-inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza del lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
-sospensione della manutenzione degli impianti da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
In tali casi di risoluzione, l'appaltatore sarà tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante.
Nel caso di rescissione nessun compenso, indennità o altro, spetterà all'appaltatore, oltre al solo diritto di pagamento, ai prezzi contrattuali, dei lavori regolarmente eseguiti, accertati e accettati dalla stazione appaltante.
La garanzia rimarrà in deposito alla stazione appaltante (senza il diritto di interessi da parte dell'appaltatore) a garanzia del pagamento dei danni, salvo l'eventuale maggior importo degli stessi.
Art. 10- Controversie
Per ogni controversia relativa alla interpretazione e alla esecuzione del presente Capitolato Speciale d'Appalto e del contratto sarà competente il Foro di Genova.
Art. 11- Penalità per inadempienze nell'erogazione del servizio
Nel caso si verificassero deficienze nel servizio imputabili alla ditta aggiudicataria, verrà applicata una penale pari ad € 50 (cinquanta euro) nei seguenti casi:
• per ogni giorno di ritardo del tempo contrattuale per la manutenzione annuale;
• per ogni giorno di ritardo del tempo contrattuale per la manutenzione settimanale;
• per ogni giorno di ritardo nella presentazione del diario di manutenzione annuale;
• per ogni 12 ore di ritardo del tempo contrattuale per gli interventi urgenti.
• per la mancata manutenzione annuale/settimanale/urgente di una attrezzatura sanitarie da reparto;
• per omessa presentazione di rapporto lavoro/sanificazione per ogni attrezzatura sanitarie da reparto;
L’ASL si riserva la facoltà di risolvere il contratto in ogni momento, qualora si riveli quanto segue:
• che il servizio non è reso con efficienza e tempestività ovvero con personale non abilitato e tecnicamente non idoneo;
• che a seguito sopralluogo/sopralluoghi vengano riscontrate numerose anomalie (oltre 10) o quando la penale da applicare per le anomalie riscontrate risulta superiore al 10% dell’importo contrattuale.
Il mancato rispetto della sopraccitata tempistica per 5 volte potrà essere causa di rescissione del contratto senza che la ditta possa chiedere danni o altre rivalse.
Le inadempienze constatate e verbalizzate saranno contestate per iscritto al rappresentante della ditta aggiudicataria, con previsione di un termine per le contro deduzioni, dopo di che l'Azienda adotterà le proprie determinazioni in ordine all'applicazione delle penalità.
Ove queste si protraessero in modo ritenuto intollerabile dall'Azienda, sarà riservata ad essa la facoltà di adottare i provvedimenti di propria convenienza per migliorare l'andamento del servizio, restando a carico della ditta aggiudicataria le spese ed i danni conseguenti.
L'importo delle penalità verrà detratto dal pagamento delle competenze della ditta aggiudicataria immediatamente successivo alla loro applicazione.
Resta comunque inteso che l’importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del contratto e non potrà superare l'1‰ giornaliero dell'ammontare netto contrattuale, secondo quanto definito dall’art. 145 c.3 del d.P.R. 207/2010, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Qualora l’esecutore risultasse ripetutamente inadempiente alle obbligazioni del contratto, la Stazione Appaltante si riserverà di procedere in applicazione dell’art. 146 del Regolamento, con rescissione contrattuale ed esecuzione in danno all’appaltatore.
Art. 12-Disciplina economica
I pagamenti per le prestazioni relativi agli oneri contrattuali saranno corrisposti mediante quote posticipate, previa verifica del DURC:
1. I pagamenti per le prestazioni relativi agli oneri contrattuali – e per tali si intendono tutti gli interventi richiamati al precedente articolo 5 - saranno corrisposti mediante quote posticipate SEMESTRALI; in applicazione dell’articolo 30 comma 5 del d.Lgs. 50/2016 l’importo maturato per ogni singolo stato di avanzamento lavori, potrà essere fatturato nella misura del 99,50%.
2. Le ritenute dello 0,50% saranno fatturate e pagate solo al termine dell’appalto unitamente alla rata di saldo che corrisponderà all’ultimo semestre contrattuale previa presentazione della garanzia di cui all’articolo 103 comma 6 del d.lgs. 50/2016.
3. Il pagamento della rata di saldo, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, 2° c. del codice civile.
4. Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi del servizio, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 13 – Variazioni
In relazione alla possibilità che il numero delle attrezzature sanitarie da reparto abbia a subire variazioni per esigenze di questa ASL, la società appaltatrice si impegna ad assumerne, alle condizioni previste in questo contratto, la relativa manutenzione, previo accordo per quanto concerne il canone; resta inteso che tali prestazioni avranno comunque durata sino alla scadenza del contratto.
Art. 14- Metodologia di valutazione dei lavori
I lavori saranno contabilizzati a corpo sulla base del corrispondente prezzo contrattuale derivante dall’offerta dell’aggiudicatario. I prezzi contrattuali, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente capitolato speciale, si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
Art. 15– Prestazioni escluse
La Ditta dovrà provvedere a sua cura e spese, a tutte le forniture e prestazioni relative alla revisioni ordinarie di tutte le attrezzature ad essa affidati.
Restano esclusi dall'appalto in oggetto le spese relative alle seguenti prestazioni e forniture:
• sostituzione di parti derivanti da manomissioni, vandalismi, danni causati da fatto della A.S.L. o di terzi, dal cattivo uso degli stessi o da caso fortuito (incendi, allagamenti, ecc.).
• modifiche e/o aggiunte richieste da leggi e enti di controllo.
Art. 16- Cautela da adottarsi in caso di attività ospedaliere in corso
E' fatto specifico obbligo alla ditta aggiudicataria, di rispettare indicazioni e/o divieti da parte del Committente e/o dei Responsabili Sanitari.
E' fatto specifico obbligo alla ditta aggiudicataria, nel rispetto del programma del servizio previsto nel presente capitolato di articolare lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto in modo tale da renderlo compatibile con le attività ospedaliere in corso.
In particolare la ditta aggiudicataria appaltatore, nello sviluppo del servizio in ambienti ove proseguono attività sanitarie, dovrà tenere conto delle necessità, di volta in volta segnalate dalla committenza, di precedere o differire rispetto al programma gli interventi, nonché dovrà provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d'opera e maestranze da un ambiente all'altro per consentire l'ordinato proseguimento dell'attività ospedaliera, senza che ciò possa essere oggetto di richiesta di maggiori o diversi compensi o di proroghe del tempo di esecuzione.
Per le lavorazioni da eseguirsi nelle aree nelle quali proseguono attività ospedaliere la ditta aggiudicataria dovrà adottare ogni necessaria cautela ed apprestamento atti a prevenire e scongiurare il rischio di contagi, infezioni e/o pericoli per la salute delle maestranze e della mano d'opera impiegata in cantiere, nonché provvedere ogni più opportuno confinamento o delimitazione dell'area operativa con elementi provvisionali che possano determinare le migliori condizioni di sicurezza per i degenti, il personale Aziendale, le persone; in particolare tali "separazioni" dovranno eliminare i rischi di propagarsi di polveri e rumore come la commistione di impiantistica o la caduta di materiali ed attrezzature.
Per tali lavorazioni la ditta aggiudicataria è altresì tenuta ad approntare, ogni necessaria misura ed apprestamento, idonea a salvaguardare, in relazione allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività comunque connessa all'esecuzione degli interventi oggetto dell'appalto, l'incolumità tanto dei degenti ed in generale dei fruitori del servizio sanitario che del personale dipendente comunque impiegato nella struttura ospedaliera.
Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni di cui a presente articolo sono a totale carico della ditta aggiudicataria, che non potrà perciò richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli previsti.
La ditta aggiudicataria assume altresì l'obbligo di manlevare il Committente da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria comunque avanzata nei loro confronti per i titoli di cui al presente articolo.
Art 17 - Prescrizioni riguardanti il personale
Il Fornitore dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro.
Il Fornitore dovrà garantire l’impiego di personale specializzato nel campo delle attività di manutenzione degli impianti e ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche degli impianti oggetto del servizio e all’utilizzo delle attrezzature in dotazione.
Il personale del Fornitore deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro e dovrà rispettare tutte le procedure previste da ASL4 per l’accesso ai locali.
Tutto il personale adibito al servizio deve essere sotto l’esclusiva responsabilità del Fornitore sia nei confronti di ASL4 che di terzi; esso dovrà sempre mantenere un comportamento onesto e corretto e in caso di mancanza di tali requisiti, anche su indicazione della committenza, dovrà essere allontanato dall’appalto e debitamente sostituito.
Art 18 - Sicurezza sul lavoro, tutela dell’ambiente e delle attività sanitarie.
Il Fornitore è obbligato, nell’esecuzione dei servizi e delle prestazioni ordinate, ad osservare tutte le vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, di prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti, in ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
ASL4, attraverso D.U.V.R.I. e persona idonea, dovrà fornire preventivamente al Fornitore dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree in cui è destinato ad operare ed in relazione all’attività oggetto dell’ordine, al fine di consentire al Fornitore l’adozione delle opportune misure di prevenzione e di emergenza. Il Fornitore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a prestare la loro opera nell’area predetta, a controllare l’applicazione delle misure di prevenzione e a sviluppare un costante controllo durante l’esecuzione delle attività.
Per quanto sopra l’appaltatore fornirà l’ elenco del personale dipendente che potrà operare presso l’A.S.L., nonché la loro posizione assicurativa e verbali/documenti dell’avvenuta informazione al personale dipendente.
Il personale che effettuerà la manutenzione deve essere munito di tessera di riconoscimento secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
Rifiuti speciali
L’aggiudicatario deve farsi carico di tutte le incombenze previste dalla normativa vigente ed eventuali modifiche della stesse avvenute in corso di periodo aggiudicato relative alla produzione e smaltimento dei rifiuti speciali E/O PERICOLOSI derivanti dall’attività svolta
In particolare deve fare proprio il rifiuto provvedendo:
alla corretta allocazione in deposito temporaneo ove necessario;
alla gestione dei rifiuti sopranominati nel pieno rispetto delle norme vigenti assumendosene le responsabilità amministrative e economiche comprensiva della corretta tenuta di un registro di carico e scarico per sede di attività e dei contenitori adeguati per l’eventuale contenimento in attesa dello smaltimento presso ditta autorizzata;
all’espletamento di tutte le pratiche amministrative ed allo smaltimento (a proprie spese) dei rifiuti prodotti presso ditta autorizzata.
Non deve in nessun caso lasciare nei locali di ASL4 contenitori di rifiuti speciali e/o pericolosi, ne contenitori dei propri rifiuti nei depositi temporanei di ASL4, ne utilizzare contenitori di rifiuti pericolosi aziendali come contenitori “multiutilizzo”
Art. 19 - Prezzi
Per il servizio il Fornitore dovrà indicare il prezzo relativo all’esecuzione dei servizi richiesti nel presente capitolato tecnico.
Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa e sono inclusivi di spese, imposte e tasse e oneri.
La fattura dovrà pervenire ad ASL4 in formato elettronico e sarà comprensiva di IVA ad aliquota vigente.
Il prezzo sarà comunque remunerativo del costo di manodopera, ottenuto in stretta applicazione dei contratti di lavoro di categoria, delle eventuali maggiorazioni territoriali, dei materiali e delle attrezzature, dei costi generali e dell’utile di impresa.
Art. 20 – Garanzie
All’atto di stipulazione del contratto, verranno richieste le seguenti garanzie:
• Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2006.
• Polizza Assicurativa a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio per un massimale di € 500.000,00 dell’impresa e copia dell’ultima quietanza del pagamento del premio.
• Ai sensi dell’articolo 103 comma 6 del d.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data della verifica di conformità e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
Art. 21 – Disciplina del subappalto
Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia e di quanto stabilito nel Contratto stesso, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016. L’eventuale affidamento a terzi dell’esecuzione di parte dei servizi oggetto del Contratto non esclude né limita gli obblighi e gli oneri contrattualmente assunti dall’Appaltatore, che rimane responsabile nei confronti di ASL 4 dell’esecuzione dei servizi stessi, nonché del risarcimento ad eventuali terzi danneggiati in occasione della loro esecuzione.
L’inadempimento dei suddetti obblighi – anche imputabile al subappaltatore - costituirà causa di risoluzione del Contratto.
In particolare:
3. Ai sensi dell’art. 105, 13° comma, del d.lgs. 50/2016, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei seguenti casi:
• Quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
• In caso di inadempimento del subappaltatore;
• Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente;
Art. 22 – Anticipazione del prezzo
Si applicano le disposizioni in merito all’anticipazione contrattuale di cui all’articolo 35 comma 18 nelle modalità ivi previste.
Art. 23 – Distacco di manodopera
Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo
n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
• di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco ed allegarlo in copia;
• di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
• che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del d.Lgs. 50/2016. Questa Amministrazione, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
Art. 24 - Modalità di attivazione del servizio
Sarà redatto apposito verbale di consegna del servizio, firmato dal RUP e dal responsabile tecnico referente dell’impresa, previo sopralluogo congiunto con le modalità che verranno definite preventivamente e che comporterà la visita dei Plessi ospedalieri di Sestri Levante, Lavagna, Chiavari e Rapallo.
Tale verbale segna l’inizio dell’erogazione dei servizi da parte del Fornitore. Questo dovrà avvenire successivamente alla redazione del contratto, che verrà stipulato entro 60 giorni dal giorno successivo a quello di comunicazione di aggiudicazione definitiva secondo l’art. 32 comma 8 del d.lgs 50/2016.
Art. 25- Stipula del contratto
L'impresa definitivamente aggiudicataria del servizio deve disporre :
1) la costituzione delle garanzie indicate al precedente articolo 20
2) il numero di conto corrente bancario dedicato a pagamenti provenienti da pubbliche amministrazioni in ottemperanza dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010
Il contratto viene stipulato tramite scrittura privata e tutte le spese ad esso connesse sono a carico dell’appaltatore.
Art. 26 – Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
• Le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. di cui al DPR 207/2010 (per quest’ultimo limitatamente agli artt. ancora vigenti).
• Il presente capitolato speciale di appalto.
• Modello di rapporto di lavoro settimanale (allegato al CSA N. 1)
• Modello di rapporto di lavoro annuale (allegato al CSA N. 2)
• Fac-simile diario delle manutenzioni annuali (allegato al CSA N. 3)
• Elenco prezzi (allegato 1 al disciplinare di gara)
• Il documento di valutazione dei rischi dovuti alle interferenze con l’attività sanitaria, durante l’esecuzione del servizio (D.U.V.R.I.).
Art. 27 - Invariabilità e nuovi prezzi
Nel caso siano necessarie variazioni in corso d’opera, si opererà nei termini previsti dall’art. 106 del d.lgs. 50/2016.
Art. 28 - Clausola risolutiva
Il presente contratto, sarà oggetto di recesso unilaterale anticipato a seguito dell’eventuale aggiudicazione di convenzione di servizio da parte di Soggetti Aggregatori.
Inoltre, si fa espresso richiamo a quanto indicato al precedente punto 5.2, in merito alle attrezzature elencate alla Tabella B ed oggetto di gara regionale in fase di valutazione e per le quali, verrà effettuato scorporo dal presente contratto, all’atto di aggiudicazione di tale gara.
Art. 29 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Oltre agli oneri di cui al Regolamento Generale, per le parti ancora in vigore ed al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i Piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
la fedele esecuzione del servizio, e la redazione dei relativi verbali;
l’adozione, nel compimento di tutte le misure, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza dei lavori.