COMUNE DI CAPOTERRA
COMUNE DI CAPOTERRA
Provincia di Cagliari
1° Settore - Lavori Pubblici
(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta) Esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo | |
art. 53, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006 | |
procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 criterio: offerta di solo prezzo ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006 | |
Lavori relativi ad interventi di efficientamento energetico delle scuole primaria di xxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxxx, secondaria di primo grado via Cavour, primaria via Talete | |
CUP : G44H15001620006 - G44H15001670006 G49D15001160006 - G44H15001690006 | CIG: 6454422587 |
Sommario:
1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE ...............................................................................................................................
1.1. Termine per la presentazione dell’offerta ..............................................................................................................
1.2. Modalità di presentazione dell’offerta ...................................................................................................................
1.3. Recapito presso la Stazione appaltante .................................................................................................................
2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA .........................................................
2.1. Quantitativo o entità dell’appalto...........................................................................................................................
2.2. Qualificazione dei lavori .........................................................................................................................................
2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione .........................................................................................................
3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ............................................................................................
3.1. Documentazione amministrativa preliminare ........................................................................................................
3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione .........................................................................................
4. CAPO 4 - OFFERTA ...........................................................................................................................................
5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .......................................................................................................
6. CAPO 6 – FASE DI GARA...................................................................................................................................
6.1. Apertura della gara..................................................................................................................................................
6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione..............................................................................................................
6.3. Ammissione degli offerenti ....................................................................................................................................
6.4. Conclusione della fase di ammissione degli offerenti .............................................................................................
6.5. Gestione dell’Offerta Economica ...........................................................................................................................
6.6. Offerte anomale o anormalmente basse ...............................................................................................................
7. CAPO 7 - AGGIUDICAZIONE .............................................................................................................................
7.1. Verbali ....................................................................................................................................................................
7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse .........................................................................
7.3. Aggiudicazione provvisoria .....................................................................................................................................
7.4. Comprova dei requisiti ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 .......................................
7.5. Aggiudicazione definitiva .......................................................................................................................................
8. CAPO 8 – STIPULA DEL CONTRATTO ................................................................................................................
8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto...........................................................................................
8.2. Consegna dei lavori ................................................................................................................................................
9. CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI ......................................
9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa ...................................................................................................
9.2. Modulistica disponibile per la partecipazione ........................................................................................................
9.3. Casi particolari nell’utilizzo dei modelli ..................................................................................................................
9.4. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione ............................................................
10. CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI ......................................................................................................................
10.1. Controversie ...........................................................................................................................................................
10.2. Altre disposizioni e informazioni.............................................................................................................................
10.3. Riserva di aggiudicazione .......................................................................................................................................
Xxx Xxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxxxxx (XX) - Tel. 0000000000 - Fax 0000000000 – c.f. 80018070922 – p. iva 00591090923
xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/ e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx
PARTE PRIMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
1. CAPO 1 - PRESENTAZIONE
1.1. Termine per la presentazione dell’offerta:
a) il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è prescritto al punto IV.3.4) del bando di gara;
b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
c) il recapito tempestivo dell’offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell’offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.
1.2. Modalità di presentazione dell’offerta:
a) il plico di invio contenente la documentazione di cui al successivo Capo 3 e la busta interna di cui alla lettera b), deve pervenire alla Stazione appaltante:
--- entro il termine perentorio di cui all’articolo 1.1, lettera a);
--- all’indirizzo di cui all’articolo 1.3, lettera a);
--- con una delle modalità di cui al medesimo articolo 1.3, lettere b) e c);
b) nel seguito del presente disciplinare con il termine «busta dell’Offerta» si intende la busta interna contenente la sola Offerta Economica alla condizioni e con le modalità di cui al Capo 4;
c) la busta interna di cui alla lettera b) deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura con le stesse modalità previste per il plico di invio cui al successivo articolo 1.3, lettera d).
1.3. Recapito presso la Stazione appaltante.
a) il recapito fisico della Stazione appaltante, per tutto quanto non diversamente indicato nel presente disciplinare di gara, è il seguente:
Ente | Comune di Capoterra | Ufficio | Protocollo | ||||
Indirizzo | Xxx Xxxxxxxx | xxx. | 00 | ||||
XXX | 00000 | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx | Xxxxxxxx |
b) il recapito di documenti deve pervenire alla Stazione appaltante all’indirizzo di cui alla lettera a), con una delle seguenti modalità:
b.1) a mezzo raccomandata del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
b.2) mediante operatore (agenzia di recapito o corriere) titolare di licenza individuale o autorizzazione ai sensi rispettivamente degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
b.3) nella forma di autoprestazione ai sensi dell’articolo 8 decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;
b.4) direttamente senza le formalità di cui ai precedenti punti sub. a.1), sub. a.2) e sub. a.3);
c) la consegna all’indirizzo di cui alla lettera a), con una delle modalità diverse dalla raccomandata del servizio postale universale, deve avvenire nei giorni di apertura al pubblico dell’ufficio indicato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, inoltre, il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.45; in tal caso fanno fede la data e l’ora di presentazione apposte sul plico a cura dell’addetto alla ricezione; eventuali modifiche ai predetti orari sono pubblicate all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx;
d) la documentazione consegnata deve essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dall’offerente; la sigillatura deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo o altra modalità di chiusura ermetica idonea ad assicurare l’integrità del plico e impedirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; per lembi di chiusura si intendono quelli incollati dall’offerente e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione;
e) il plico recapitato alla Stazione appaltante deve recare all’esterno, oltre all’intestazione dell’offerente, le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della medesima; deve altresì recare all’esterno la dicitura «Documenti di gara: NON APRIRE».
2. CAPO 2 - RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL BANDO DI GARA
2.1. Quantitativo o entità dell’appalto (tutti gli importi sono in euro e I.V.A. esclusa) (punto II.2.1) del bando di gara)
Valore stimato complessivo dell’appalto: 695.327,93
di cui:
1) 554.839,97 | Importo soggetto a ribasso |
2) 20.252,27 | Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso |
3) 120.235,69 | Costo del personale non soggetto a ribasso |
2.2. Qualificazione dei lavori
2.2.1. Qualificazione dei lavori ai fini dell’esecuzione:
a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all’allegato «A» al d.P.R. n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
b) per «classifica» si intende il riferimento allo scaglione di importo di cui all’articolo 61, comma 0, xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
c) la qualificazione dei lavori in appalto (al netto degli oneri di sicurezza) è la seguente:
categoria Prevalente Importo classifica OG1 Edifici civili ed industriali € 274.199,67 I |
a) scorporabili parzialmente subappaltabile (massimo 30%) Importo classifica OS30 Impianti interni elettrici 156.779,09 I |
b) scorporabili e subappaltabili a qualificazione obbligatoria Importo classifica OS28 Impianto climatizzazione 244.094,84 I |
c) scorporabili e subappaltabili a qualificazione non obbligatoria Importo classifica nessuna |
2.2.2. Modalità di contabilizzazione dei lavori
A corpo ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, decreto legislativo n. 163 del 2006 e degli articoli 43, comma 0, x 000, xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000.
2.3. Durata dell'appalto o termine di esecuzione (punto II.3) del bando di gara)
Durata in giorni: 120
3. CAPO 3 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
(Documentazione da introdurre nel plico di invio fuori dalle buste interne)
3.1. Documentazione amministrativa preliminare
Per Documentazione amministrativa preliminare si intendono la domanda di partecipazione, le dichiarazioni e i documenti diversi da quelli relativi ai requisiti degli offerenti di cui al punto III.2.1) e al punto III.2.3) del bando di gara, e diversi altresì dall’Offerta di cui al Capo 4.
Tutti gli operatori economici che sottoscrivono le dichiarazioni devono allegare il proprio «PASSOE», ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC)
n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni, rilasciato dalla stessa Autorità nell’ambito del sistema AVCPASS, per l’accesso alla Banca dati di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006.
3.1.1. Cauzione provvisoria (articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006):
a) cauzione provvisoria, ai sensi dell’articolo 75, commi da 1 a 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesta al
punto III.1.1), lettera a), del bando di gara, costituita, a scelta dell’offerente, da:
a.1) contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, versati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione
appaltante;
a.2) fideiussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, dell’immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell’offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma “digitale” o “elettronica qualificata”, deve chiaramente riportare l’indicazione dell’indirizzo web e del codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omessi dall’intestazione;
b) impegno di un fideiussore, ai sensi dell’articolo 75, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, se l’offerente risulta aggiudicatario; tale impegno:
b.1) si intende assolto se la cauzione è prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera a), punto sub. a.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; o riportato espressamente all’interno della fideiussione o in appendice o allegato alla stessa;
b.2) in ogni altro caso deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo del fideiussore;
c) ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, di cui all’articolo 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, con le seguenti precisazioni:
c.1) la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito riportato sull’attestazione SOA ai sensi dell’articolo 3.2.3, lettera c), obbligatorio nella misura di cui all’articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010; per operatori economici raggruppati assuntori di lavori per i quali è sufficiente l’attestazione SOA in classifica II, il possesso del requisito può essere segnalato dallo stesso operatore economico mediante allegazione dell’originale o della copia della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell’originale;
c.2) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario:
--- di tipo orizzontale la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
--- di tipo verticale o misto la riduzione è ammessa esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti a categorie assunte integralmente da operatori economici raggruppati o consorziati che si trovino singolarmente nella condizione di usufruire del beneficio;
--- il beneficio della riduzione non è frazionabile tra gli operatori economici che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria;
c.3) il requisito del possesso del sistema di qualità può essere oggetto di avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 3.1.4, lettera f), sub. f.2).
3.1.2. Contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (art. 1, comma 67, legge n. 266 del 2005):
a) attestazione di avvenuto pagamento del contributo di euro 70 (settanta) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP), previa iscrizione on-line al “Servizio di riscossione” al portale xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx; l’utente iscritto per conto dell’offerente deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento
CIG 6454422587;
b) il sistema consente le seguenti modalità di pagamento del contributo:
--- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio di riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione l’offerente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “Pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;
--- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”; lo scontrino
rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione;
c) limitatamente agli operatori economici esteri: è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale SEPA, sul conto corrente bancario n. 4806788, presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), (BIC: XXXXXXXXXXX) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP); la causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG di cui alla lettera a).
3.1.3. Altre dichiarazioni e documentazione:
a) dichiarazione e attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione degli atti come segue:
a.1) dichiarazione, ai sensi dell’articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, di avere, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
a.2) attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito, con le modalità di cui all’articolo 9.4.2, autonoma rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto sub. a.1); l’assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se il sopralluogo assistito è accertato d’ufficio e risulta agli atti della Stazione appaltante;
a.3) attestazione della Stazione appaltante di avvenuta presa visione del progetto, autonoma rispetto alla dichiarazione di cui al precedente punto sub. a.1); l’assenza di tale attestazione non è causa di esclusione se la presa visione del progetto è accertata d’ufficio o l’offerente ha acquisito copia degli atti progettuali, se una di tali condizioni risulta agli atti della Stazione appaltante;
b) dichiarazione, ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
b.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
b.2) l’indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l’indirizzo di posta elettronica;
b.3) il numero di fax, corredato dall’autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni;
c) ai fini della acquisizione del DURC, il numero di codice fiscale dell’operatore economico e, in presenza di lavoratori autonomi artigiani, il numero di codice fiscale di questi ultimi;
d) dichiarazione, ai sensi dell’articolo 118, comma 2, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; l’assenza di tale dichiarazione non è causa di esclusione se è apposta a corredo dell’offerta ai sensi del successivo Capo 4, lettera d).
3.1.4. Dichiarazioni e documentazione eventuali (se ricorrono le condizioni):
a) limitatamente agli operatori economici la cui documentazione o l’offerta è sottoscritta da un procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
b) limitatamente agli offerenti che ricorrono al subappalto: dichiarazione, ai sensi dell’articolo 118 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con la quale l’offerente indica i lavori che intende subappaltare e, se del caso, in quale quota; inoltre deve obbligatoriamente dichiarare:
--- di impegnarsi a subappaltare in ogni caso in misura non superiore al 30% (trenta per cento), i lavori della categoria scorporabile OS30, costituenti strutture, impianti o opere speciali di cui all’articolo 37, comma 11, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di importo superiore al 15% (quindici per cento) dell’importo totale dell’appalto, elencata/e all’articolo 12, comma 1, della legge n. 80 del 2014, di cui non è in possesso della relativa qualificazione in misura sufficiente (in ogni caso da possedere in misura non inferiore al 70% (settanta per cento);
--- di impegnarsi a subappaltare i lavori appartenenti alla categoria scorporabile OS28, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’appalto, individuata a qualificazione obbligatoria all’articolo 12, comma 2, lettera b), della legge n. 80 del 2014, in quanto non è in possesso della relativa adeguata qualificazione;
--- l’individuazione dei subappaltatori dei lavori che si è impegnato a subappaltare in quanto carente dei requisiti delle relative categorie; in tal caso deve allegare le dichiarazioni dei subappaltatori individuati, relative all’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dagli articoli 3.2.1 e 3.2.3;
c) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 92 del d.P.R. n. 207 del 2010:
c.1) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
c.2) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale impegno alla costituzione può essere omesso se è presentato sul foglio dell’offerta o unitamente a questa, ai sensi del Capo 4, lettera f), punto sub. f.2);
c.3) per ciascun operatore economico raggruppato o consorziato o che intende raggrupparsi o consorziarsi: dichiarazioni relative alla situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) e al possesso dei requisiti di qualificazione di ordine speciale di cui ai successivi articoli 3.2.1 e 3.2.3, presentate e sottoscritte distintamente da ciascun operatore economico in relazione a quanto di propria pertinenza;
c.4) ai sensi dell’articolo 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinati di tipo orizzontale, indicazione delle quote di partecipazione di ciascun operatore economico; nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinati di tipo verticale, indicazione delle categorie di lavori che ciascun operatore economico intende assumere;
c.5) limitatamente alle imprese cooptate: ammesse esclusivamente se l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, è in possesso dei requisiti sufficienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’operatore economico cooptato, ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, devono:
--- possedere i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui all’articolo 3.2.1;
--- possedere e dichiarare almeno una parte dei requisiti di cui all’articolo 3.2.3, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste dal bando di gara, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate, e presentare le relative dichiarazioni;
--- dichiarare i lavori o la parte di lavori che intendono eseguire, fermo restando che questi non possono essere di importo superiore al 20% (venti per cento) del totale dei lavori in appalto, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una;
c.6) ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la medesima disciplina si applica, in quanto compatibile, agli operatori economici che hanno stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991;
d) limitatamente alle Reti di imprese e Contratti di rete, in attuazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le reti di imprese di cui all’articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, del decreto legge n. 5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall’articolo 42, commi 2-bis e 2- ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122 del 2010, devono dichiarare:
d.1) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con la partecipazione all’appalto;
d.2) le generalità complete dell’Organo Comune di cui alla lettera e) del citato articolo 3, comma 4-ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 3.2.1;
d.3) le generalità complete delle imprese aderenti al Contratto di rete, distinguendo tra quelle che:
--- sono individuate quali esecutrici dei lavori;
--- mettono in comune i requisiti di ordine speciale di cui all’articolo 3.2.3, se diverse dalle imprese esecutrici;
d.4) la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui all’articolo 3.2.1, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’articolo 3.2.3, per tutte le imprese di cui al precedente punto sub. d.3);
d.5) ai sensi dell’articolo 37, comma 15-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, per quanto non diversamente disposto, alle reti di imprese si applicano le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di operatori economici, in quanto compatibili;
e) limitatamente ai consorzi stabili, nonché ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane:
e.1) ai sensi rispettivamente dell’articolo 36, comma 5, primo periodo, e dell’articolo 37, comma 7, secondo
periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, devono indicare se intendano eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile o se ricorrano ad uno o più operatori economici consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
e.2) il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del precedente punto sub. e.1) devono possedere i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e presentare le dichiarazioni di cui all’articolo 3.2.1;
f) limitatamente agli offerenti che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’offerente può avvalersi, per determinati requisiti di ordine speciale, dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato impresa “ausiliaria”), alle seguenti condizioni:
f.1) l’avvalimento è ammesso per i requisiti di cui all’articolo 3.2.3, lettera a);
l’offerente, inteso sia come offerente singolo che come raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavoro di cui all’articolo 3.2.3, lettera a); per ciascuna categoria di lavoro l’impresa ausiliaria deve possedere e mettere a disposizione il requisito nella misura integrale richiesta dagli atti di gara e non è ammesso, per una stessa categoria, il cumulo di una quota del requisito posseduto dall’offerente con una quota del requisito posseduto dall’impresa ausiliaria;
f.2) l’avvalimento è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità ISO 9001:2008 solo se unitamente e indissolubilmente connesso all’avvalimento della pertinente attestazione SOA dell’operatore economico ausiliario che riporti tale requisito e a condizione che lo stesso ausiliario dichiari di mettere a disposizione le risorse e le condizioni che hanno consentito il conseguimento della certificazione del sistema di qualità;
f.3) alla documentazione amministrativa deve essere allegata una dichiarazione dell’offerente attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, di cui è carente, con indicazione dei requisiti stessi e l’individuazione dell’impresa ausiliaria;
f.4) alla documentazione amministrativa deve essere inoltre allegata una dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima:
--- attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, secondo le modalità di cui all’articolo 3.2.1;
--- si obbliga verso l’offerente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui l’offerente è carente e di cui si avvale l’offerente medesimo, attestandone il possesso in proprio con le modalità previste per lo stesso offerente;
--- attesta che non partecipa alla gara in proprio, né partecipa in raggruppamento temporaneo o in consorzio diverso da quello di cui essa faccia eventualmente parte in quanto offerente oltre che ausiliaria;
--- attesta di non aver assunto il ruolo di ausiliaria di più operatori economici che partecipano separatamente alla medesima gara in concorrenza tra di loro;
f.5) alla documentazione amministrativa deve essere altresì allegato, in originale o copia autentica, il contratto con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell’offerente a fornire a quest’ultimo i requisiti e a mettere a disposizione dello stesso le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; il contratto deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 1325 del codice civile e all’articolo 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve indicare i requisiti e le risorse messe a disposizione; nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore economico che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata una dichiarazione attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo tra l’offerente e l’impresa ausiliaria.
3.2. Documentazione relativa ai requisiti di partecipazione
3.2.1. Situazione personale dell’operatore economico di cui al punto III.2.1) del bando di gara (articoli 34, 38 e 39, del d.lgs. n. 163 del 2006)
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell’articolo 9.1, attestanti le seguenti condizioni:
1) requisiti di idoneità professionale di cui all’articolo 39 del decreto legislativo n. 163 del 2006, costituiti dall’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità di tutte le seguenti persone fisiche:
--- il titolare in caso di impresa individuale;
--- tutti i soci in caso di società in nome collettivo;
--- tutti i soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice;
--- tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, in caso di altro tipo di società o consorzio;
--- limitatamente alle società di capitali con meno di quattro soci (persone fisiche)i: il socio unico, il socio con
partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di società con due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
--- il procuratore o l’institore, munito di potere di rappresentanza idoneo in relazione alla gara, se questi è il soggetto che ha sottoscritto una o più istanze, ai sensi dell’articolo 3.1.4, lettera a);
2) requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 2 della stessa norma, dichiarati come segue:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; ai sensi dell’articolo 186-bis, commi dal terzo al quinto, del R.D. n. 267 del 1942, è ammesso l’operatore economico che ha depositato il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale a condizione che non si tratti di mandatario o capogruppo, che nessun altro operatore economico raggruppato o consorziato sia assoggettato a procedura concorsuale e che l’operatore economico in concordato alleghi:
--- l’autorizzazione alla partecipazione rilasciata dal Tribunale competente o una dichiarazione sostitutiva che riporti gli estremi di tale autorizzazione;
--- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto R.D., che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
--- la dichiarazione di altro operatore economico ausiliario in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegna ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e che si impegna altresì a subentrare all'impresa offerente nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara o dopo la stipulazione del contratto, o non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto;
b) che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 o all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; le predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente:
--- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
--- i direttori tecnici dell’impresa di cui all’articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; oppure, se presenti, deve indicare tutte le sentenza di condanna passata in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione; i soggetti indicati nel seguito non sono tenuti ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; le predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente:
--- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
--- i direttori tecnici dell’impresa di cui all’articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
d) limitatamente ai soggetti organizzati in forma societaria: che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non è stata accertata in via definitiva la violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge n. 55 del 1990, e in ogni caso di violazione del divieto di intestazione fiduciaria, che tale violazione è stata rimossa;
e) che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, comportanti omessi pagamenti per un importo superiore a quello di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del
d.P.R. n. 602 del 1973, relativamente a debiti certi, scaduti ed esigibili;
h) che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici presso l’Osservatorio, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; si ha per inefficace l’iscrizione se questa è stata rimossa o risale a più di un anno;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; sono gravi le violazioni ostative al rilascio del DURC di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010;
l) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 del 1999,
tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:
--- è inferiore a 15;
--- è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
--- è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999;
m) che non è stata irrogata la sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990, esclusione dagli appalti disposta ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge n. 300 del 1970; divieto imposto dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013; incapacità a contrattare imposta o divieto di concludere contratti imposti in applicazione degli articoli 32-quater o 603-ter del codice penale), e che non sono stati adottati provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
m-bis) che non risulta iscritta nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; si ha per inefficace l’iscrizione se questa è stata cancellata o risale a più di un anno;
m-ter) che non ricorrono le seguenti condizioni: pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); la circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; le predette dichiarazioni devono riguardare obbligatoriamente:
--- tutte le persone fisiche di cui al precedente numero 1);
--- i direttori tecnici dell’impresa di cui all’articolo 87 del d.P.R. n. 207 del 2010;
m-quater) che, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, non si trova oppure si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; a tal fine deve dichiarare, alternativamente:
--- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
--- di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
--- di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
3) le dichiarazioni relative ai provvedimenti di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono riguardare anche i soggetti di cui allo stesso numero 2, lettera c), che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; pertanto l’operatore economico deve dichiarare:
a) se vi sono oppure non vi sono soggetti, tra quelli di cui al numero 2, lettera c), cessati dalla carica nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
b) se vi sono tali soggetti cessati:
--- l’indicazione delle sentenze passate in giudicato, dei decreti penali irrevocabili e delle sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati, corredati dalla dimostrazione che vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dei soggetti cessati;
--- l’assenza dei citati provvedimenti di natura penale;
4) assenza di partecipazione plurima, ai sensi degli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ovvero che alla stessa gara non partecipa contemporaneamente:
a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione.
3.2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria
Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria oltre all’attestazione SOA di cui all’articolo 3.2.3.
3.2.3. Requisiti di ordine speciale: capacità tecnica, punto III.2.3), lettera a), del bando di gara
(articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, art. 12, commi 1 e 2, legge n. 80 del 2014, articoli 61, 62, 63, 92, 107,
108 e 109, del d.P.R. n. 207 del 2010)
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi dell’articolo 9.1, attestanti il possesso dei requisiti di cui alle norme citate in epigrafe, sostitutive di adeguata attestazione SOA in corso di validità, come segue:
a) attestazione SOA:
a.1) nella categoria prevalente OG1 in classifica I; oppure in classifica ridotta degli importi delle categorie scorporabili per le quali è posseduta la relativa qualificazione ai sensi dei punti seguenti;
a.2) nella seguente categoria scorporabile, con divieto di subappalto in misura superiore al 30%:
--- OS30 in classifica I;)
a.3) nella categoria scorporabile OS28 in classifica I; in alternativa, obbligo di dichiarare il subappalto della predetta categoria;
a.6) in ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti direttamente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente di cui al punto sub. a.1); restano fermi gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 3.1.4, lettera b), relativi al subappalto; nonché le dichiarazioni dei subappaltatori individuati relative all’assenza delle cause di esclusione e del possesso dei requisiti, secondo quanto previsto dagli articoli 3.2.1 e 3.2.3;
b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all’articolo 37 commi 1, 3, 5 e 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in relazione alla parte di lavori e alle categorie di lavori per i quali si qualifica e che intende assumere nell’ambito del raggruppamento o consorzio;
b.2) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale di cui all’articolo 92, comma 2, del
d.P.R. n. 207 del 2010, la quota di partecipazione non può essere superiore alla misura dei requisiti posseduti e la misura dei requisiti di cui al precedente punto b.1):
--- per l’operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore al 40% (quaranta per cento) del totale richiesto all’offerente singolo e deve essere in misura maggioritaria rispetto a ciascun operatore economico mandante;
--- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) del totale richiesto all’offerente singolo;
b.3) nei raggruppamenti temporanei e nei consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 92, comma 3, del
d.P.R. n. 207 del 2010, la misura dei requisiti di cui al precedente punto sub. b.1):
--- per l’operatore economico mandatario o capogruppo non può essere inferiore all’importo della categoria prevalente;
--- per ciascun operatore economico mandante non può essere inferiore all’importo della categoria scorporabile per la quale si qualifica e intende assumere;
--- i requisiti non posseduti dalle mandanti nelle categorie subappaltabili devono essere posseduti dall’operatore economico mandatario o capogruppo con riferimento alla categoria prevalente;
b.4) ai sensi dell’articolo 37, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, nei raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo misto (orizzontale e verticale), le condizioni di cui al precedente punto sub. b.2) sono applicate separatamente con riferimento alla categoria prevalente e alla/e categoria/e scorporabile/i (cosiddetti sub-raggruppamenti orizzontali all’interno di raggruppamenti misti);
b.5) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel loro insieme devono possedere i requisiti nella misura richiesta all’offerente singolo;
c) certificazione del possesso del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum). Ai sensi all’articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010 il possesso di tale certificazione deve risultare obbligatoriamente da annotazione in calce all’attestazione SOA. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
3.2.4. Precisazioni in relazione ai requisiti di cui all’articolo 3.2.3:
a) la dichiarazione sostitutiva dell’attestazione SOA deve riportare tutti i contenuti rilevanti dell’originale
(rappresentanti legali, direttori tecnici, organismo di attestazione emittente, date di emissione e di scadenza, categorie di attestazione pertinenti la gara);
b) ai sensi dell’articolo 61, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, la qualificazione in una categoria, abilita l’operatore economico nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari la qualificazione in una categoria abilita l’operatore economico raggruppato o consorziato nei limiti dell’importo della propria classifica incrementata di un quinto a condizione che esso sia qualificato per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara;
c) fermo restando che la qualificazione nelle categorie scorporabili OS3, OS28 e OS30 è surrogabile dalla qualificazione nella categoria OG11, ai fini dell’articolo 79, comma 16, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, non ricorrono le condizioni di cui al quarto periodo della stessa norma, per cui sono state individuate le categorie specializzate OS3, OS28 e OS30 in alternativa alla categoria OG11, come segue:
categoria | importo | minore del | incidenza sul totale impianti | uguale o maggiore del |
OS3 | - | 10% > | - % | => 10% |
OS28 | € 244.094,84 | 25% > | 60,89 | => 25% |
OS30 | € 156.779,09 | 25% > | 39,11 | => 25% |
100,00% |
4. CAPO 4 – OFFERTA (busta interna dell’Offerta)
In questa busta devono essere introdotti esclusivamente i documenti costituenti l’offerta come descritti agli articoli seguenti.
L’offerta di prezzo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente o da altro soggetto avente i medesimi poteri come risultante dalla documentazione di cui all’articolo 3.2.1, numero 1):
a) è redatta sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 2.1, numero 1), mediante dichiarazione di ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera b), prima fattispecie del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità e alle condizioni di cui alla successiva lettera e);
b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
c) il ribasso è indicato con non più di 3 (tre) cifre decimali dopo la virgola; eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
d) ai sensi dell’articolo 118, comma 2, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, in calce all’offerta l’offerente deve dichiarare, a pena di inammissibilità, di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile, ai sensi dell’articolo 53, comma 4, terzo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006; tale dichiarazione non è necessaria se già presentata insieme alla documentazione ai sensi dell’articolo 3.1.3, lettera d);
e) il ribasso offerto relativo all’esecuzione dei lavori:
e.1) si applica ai prezzi delle lavorazioni e agli importi dei lavori di cui all’articolo 2.1, numero 1);
e.2) è corredato obbligatoriamente dall’indicazione, ai sensi dell’articolo 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, dell’incidenza dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, o in alternativa, del loro importo in cifra assoluta, quale componente interna dell’offerta sull’esecuzione dei lavori; tali costi sono quelli estranei e diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di cui al successivo punto sub. e.3) predeterminati dalla Stazione appaltante già non soggetti a ribasso;
e.3) non riguarda né si applica agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza di cui all’articolo 2.1, numero 2) e al costo del personale di cui all’art. 2.1, numero 3);
f) limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti: ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006:
f.1) la sottoscrizione deve essere effettuata da tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; gli eventuali operatori economici cooptati non sono tenuti a sottoscrivere le offerte;
f.2) l’Offerta Economica deve contenere l’impegno di cui all’articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2), qualora non sia stato presentato unitamente alla documentazione di cui allo stesso articolo 3.1.4.
PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
5. CAPO 5 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta di solo prezzo ai sensi dell’articolo 82 del decreto legislativo n. 163 del 2006; l’elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 2.1, numero 1), con le modalità e alle condizioni di cui al Capo 4, lettera e).
6. CAPO 6 - FASE DI GARA
6.1. Apertura della gara
6.1.1. Disciplina generale delle sedute:
a) tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell’esito dei singoli procedimenti:
- dell’eventuale procedimento di soccorso istruttorio di cui all’articolo 6.2.4;
- dell’eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse ai sensi dell’articolo 7.2.1;
- dell’eventuale procedimento di verifica dei requisiti ai sensi dell’articolo 7.4.1;
b) in deroga all’obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:
- alle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m-ter), del decreto legislativo n. 163 de 2006;
- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;
c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l’elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata:
- la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità di cui all’articolo 9.4.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo;
- se la ripresa dei lavori è prevista nella medesima giornata o nella giornata lavorativa immediatamente successiva, è sufficiente la comunicazione verbale ai presenti e la tempestiva pubblicazione sul sito web di cui all’articolo 1.3), lettera c);
- la Stazione appaltante provvede ad archiviare in luogo protetto tutte le buste dell’Offerta Economica nell’armadio la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto che presiede il seggio di gara o di un altro soggetto della Stazione appaltante individuato a verbale.
6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte
Nel luogo, nel giorno e nell’ora fissati dal punto IV.3.8) del bando di gara per l’apertura della gara, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui all’articolo 9.4.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:
a) a verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva dei plichi, se non già disposta in precedenza, preferibilmente in ordine di arrivo;
b) a verificare, dopo l’apertura dei plichi non esclusi, la correttezza formale e il confezionamento della busta dell’Offerta Economica e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione; quindi provvede alla numerazione progressiva delle stesse buste interne in modo univoco con i relativi plichi;
c) ad apporre all’esterno delle buste di cui alla lettera b) la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; quindi accantona le stesse buste sul banco degli incanti.
6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione
Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l’adeguatezza della documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal disciplinare di gara, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:
a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l’esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi rispettivamente dell’articolo 36, comma 5, secondo periodo, e dell’articolo 37, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l’esclusione anche dell’operatore economico offerente, ai sensi dell’articolo 49, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione
6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura delle relative offerte, gli offerenti il cui plico d’invio:
a) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di gara, indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico non sia giunto a destinazione in tempo utile;
b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili;
c) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che sia stato violato il principio di segretezza;
d) non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara, salvo che in base ad altre indicazioni, quali la scadenza, sia accertato che il plico si riferisce alla gara in fase di svolgimento;
e) non reca all’esterno l’indicazione dell’offerente; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è sufficiente l’indicazione dell’operatore economico designato mandatario o capogruppo;
f) non contiene la busta dell’Offerta Economica oppure contiene l’Offerta Economica fuori dalla relativa busta interna, a prescindere dalla presenza o meno di quest’ultima;
g) la cui busta interna dell’Offerta Economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili.
6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura della busta dell’Offerta Economica, gli offerenti:
a) che ricadono in una delle condizioni di cui all’articolo 6.1.3;
b) che non hanno effettuato nei termini il versamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex AVCP) ai sensi dell’articolo 3.1.2, o hanno effettuato un versamento insufficiente; la sola assenza della ricevuta o dell’attestazione di versamento non è causa di esclusione se il versamento è stato effettuato nei termini e in misura corretta e se la relativa prova viene esibita spontaneamente o a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio di cui all’articolo 6.2.4;
c) che in una o più d’una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal d.P.R. n. 207 del 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;
d) che non hanno assolto l’obbligo di sopralluogo assistito in sito, richiesto all’articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.2), oppure il sopralluogo è stato fatto da soggetto diverso da quelli ammessi dall’articolo 9.4.2, lettera a); oppure non hanno assolto l’obbligo di presa visione degli atti progettuali, richiesto all’articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.3).
6.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio
Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo articolo 6.2.4, gli offerenti:
a) che, in relazione ad una o più d’una delle dichiarazioni richieste, xxx comprese quelle relative all’assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
--- ne hanno omesso la presentazione;
--- fuori dai casi di cui al precedente articolo 6.2.2, lettera c), hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
--- hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base
alle disposizioni del presente disciplinare di gara o degli atti da questo richiamati, o non sono corredate dalla fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
b) che non hanno dichiarato di aver formulato l’offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-quater) e comma 2, periodi quinto e sesto, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
--- se già costituito, l’atto di mandato o la dichiarazione di cui all’articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.1);
--- se da costituirsi, l’impegno alla costituzione di cui all’articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2), salvo che tale impegno risulti unito all’offerta ai sensi del Capo 4, lettera f), punto sub. f.2);
--- l’indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo o al consorzio ordinario per le partecipazioni di tipo orizzontale oppure non hanno indicato le categorie di lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato, per le partecipazioni di tipo verticale;
--- hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
d) che, in caso di:
--- consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
--- avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;
e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati, ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 6.2.3, in quanto pertinenti;
f) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l’indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
g) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell’impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;
h) che, in relazione alla categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria:
--- non essendo in possesso dei requisiti per l’assunzione delle lavorazioni della categoria scorporabile OS28, non hanno dichiarato il subappalto della predetta categoria;
--- essendo in possesso dei requisiti per l’assunzione delle lavorazioni della categoria scorporabile OS30, in misura parziale, comunque non inferiore al 70% (settanta per cento), non hanno dichiarato di voler subappaltare le parti eccedenti la predetta misura dei requisiti posseduti;
--- ricorrendo le condizioni di cui alla presente lettera h), non hanno individuato i subappaltatori ai quali affidare i lavori delle stesse categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, ai sensi dell’articolo 3.1.4, lettera b), oppure tali subappaltatori incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo 6.2.3, in quanto pertinenti;
l) che non hanno presentato la dichiarazione di presa d’atto delle quantità e dei prezzi di cui all’articolo 3.1.3, lettera d), ai sensi 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, salvo che tale dichiarazione risulti unita all’offerta ai sensi del Capo 4, lettera d).
6.2.4. Soccorso istruttorio
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotti dall’articolo 39 della legge n. 114 del 2014, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui al precedente articolo 6.2.3, la Stazione appaltante:
a) impone all’offerente incorso nella mancanza, incompletezza od ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione analoga, anche di soggetti terzi, il pagamento della sanzione pecuniaria di euro 695,33 a favore della stessa Stazione appaltante;
b) assegna all’offerente il termine perentorio di 5 (cinque) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
c) l’offerente deve integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei
mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
d) se l’offerente non effettua il pagamento della sanzione di cui alla lettera a), entro il termine di cui alla lettera b), procede all’escussione della cauzione provvisoria; qualora, per qualunque ragione, non sia possibile l’escussione della cauzione provvisoria, procede al recupero dell’importo della sanzione con le modalità e i mezzi previsti dall’ordinamento giuridico.
6.2.5. Esclusioni definitive
Sono comunque esclusi gli offerenti:
a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente articolo 6.2.4, lettera b);
b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni di cui al comma 2 della stessa norma;
c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell’ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente articolo 6.2.4:
-- risultano falsi o mendaci;
-- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 163 del 2006 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di gara.
6.3. Ammissione degli offerenti
6.3.1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse
Ai sensi dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, la Stazione appaltante procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
6.3.2. Omissione del sorteggio per il controllo del possesso dei requisiti
Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l’elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.
Sono omessi il sorteggio e la verifica dei requisiti di cui all’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, procedendo secondo quanto previsto all’articolo 6.4, se ricorre uno dei seguenti casi:
a) il numero degli offerenti ammessi non è superiore a 2 (due), in quanto gli adempimenti di cui all’articolo 48, comma 1, sono assorbiti da quelli previsti dal comma 2 dello stesso articolo;
b) tutti gli operatori economici partecipanti a qualsiasi titolo sono P.M.I., in applicazione dell’articolo 13, comma 4, della legge n. 180 del 2011;
c) tutti gli operatori economici costruttori sono in possesso di attestazione SOA, in quanto i requisiti sono assorbiti da tale attestazione.
6.4. Conclusione della fase di ammissione degli offerenti
Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti in conformità a quanto previsto dall’articolo 6.1.1, lettera d), procede ai sensi del successivo articolo 6.5.
6.5. Gestione della «Offerta Economica»
6.5.1. Apertura della «Offerta Economica».
Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell’ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui all’articolo 9.4.1, con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo, in seduta pubblica, constata e fa constatare l’integrità delle buste dell’Offerta Economica, procede alla loro apertura in sequenza e provvede:
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte, l’assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell’indicazione relativa all’incidenza o all’importo dei costi di sicurezza
aziendali propri dell’offerente, diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza, ai sensi del Capo 4, lettera e);
d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
e) ad escludere le offerte se ricorre una della cause di cui al successivo articolo 6.5.2;
f) ad apporre in calce all’offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse dopo la loro apertura.
6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»
Sono escluse, dopo l’apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:
a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
b) che recano l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’appalto, senza ribasso in aumento; oppure che recano l’indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere;
c) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;
d) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del precedente articolo 6.5.1, lettera d);
6.5.3. Soccorso istruttorio ed esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»:
a) sono ammesse con riserva ai sensi della successiva lettera b), le offerte:
a.1) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, non contengono l’impegno a costituirsi o che l’impegno non indichi l’operatore economico capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ai sensi dell’articolo 37, commi 2 e 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione ai sensi dell’articolo 3.1.4, lettera c), punto sub. c.2);
a.2) che non recano l’indicazione dell’incidenza o dell’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, diversi dagli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza, ai sensi del Capo 4, lettera e);
a.3) che recano, in relazione all’indicazione del ribasso in lettere segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, purché non rendano incerta l’offerta nel senso che questa sia comunque inequivocabile; che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte dell’offerente;
a.4) che non riportano la dichiarazione di presa d’atto dell’ininfluenza delle quantità e dei prezzi unitari, ai sensi dell’articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, salvo che tale dichiarazione risulti già presentata unitamente alla documentazione di cui all’articolo 3.1.3, lettera d);
b) ai sensi del combinato disposto degli articoli 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006, introdotti dall’articolo 39 della legge n. 114 del 2014, prima di procedere all’esclusione per una delle cause di cui alla precedente lettera a), la Stazione appaltante applica quanto previsto dall’articolo 6.2.4 e, in quanto compatibile, dall’articolo 6.2.5.
6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria
Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:
a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente;
c) ad archiviare in luogo protetto le buste dell’Offerta Economica nell’armadio la cui chiave è nella esclusiva disponibilità del soggetto incaricato identificato a verbale, oppure consegna gli atti al responsabile del procedimento, verbalizzando tale adempimento.
6.6. Offerte anomale o anormalmente basse:
a) ai sensi dell’articolo 86, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento (arrotondato all'unità superiore) rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali delle offerte che superano la predetta media, con le seguenti precisazioni:
--- ai fini del calcolo trova applicazione l’articolo 121, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010;
--- il calcolo è effettuato senza troncature o arrotondamenti delle cifre dopo la virgola, se queste sono discriminanti ai fini della formazione della graduatoria;
b) ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte che appaiono tali in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
c) fermo restando quanto previsto alla lettera b), il calcolo di cui alla lettera a) è omesso in presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 10 (dieci);
d) ai sensi dell’articolo 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163 del 200, si procede all’esclusione automatica delle offerte anomale di cui alla lettera a);
7. AGGIUDICAZIONE
7.1. Verbali
Tutte le operazioni sono verbalizzate ai sensi dell’articolo 78 del decreto legislativo n. 163 del 2006; in particolare:
a) sono verbalizzate le motivazioni relative alle esclusioni;
b) le sospensioni o interruzione e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
c) i soggetti ammessi a presenziare all’apertura delle offerte, ai sensi del punto IV.3.8) del bando di gara, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita, possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
d) il soggetto che presiede il seggio di gara annota a verbale le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli da 7.2.1 a 7.2.3, avviene in seduta riservata e sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
f) la diffusione e l’accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni “omissis” su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b), c), m) e m-ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006, oggetto di esame ai sensi dell’articolo 6.2.6, lettera b); tali “omissis” sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento giurisdizionale.
7.2. Eventuale verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
7.2.1. Condizioni per la verifica delle offerte anomale o anormalmente basse
Quando ricorrono le condizioni di cui al precedente articolo 6.6, lettera a) o lettera b), le giustificazioni:
a) devono essere presentate in forma di relazione analitica e, se ritenuto utile dall’offerente, anche in forma di analisi dei singoli prezzi unitari nonché, per la sola parte a corpo, da eventuale proprio computo metrico dettagliato che dimostri eventuali economie nelle quantità, a condizione che non venga modificato in alcun modo il contenuto del progetto;
b) devono essere sottoscritte dall’offerente e, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente, dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati.
7.2.2. Modalità di verifica delle giustificazioni
La verifica avviene, in seduta riservata:
a) contemporaneamente per tutte le migliori offerte che appaiano anormalmente basse, comunque non più di 5 (cinque), fino ad individuare la migliore offerta non giudicata anomala in quanto adeguatamente giustificata e alla conseguente proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria; in presenza di due o più offerte uguali, se la verifica sia conclusa positivamente per tutte tali offerte uguali, si procede all’aggiudicazione provvisoria mediante sorteggio tra le stesse;
b) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le giustificazioni; nella richiesta la Stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l’offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell’ambito dei criteri di cui all’articolo 7.2.3;
c) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
d) la Stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite, e ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, chiede per iscritto ulteriori precisazioni;
e) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle precisazioni;
f) la stazione appaltante, ovvero la commissione di cui alla precedente lettera d), se istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;
g) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
h) la Stazione appaltante può escludere l’offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall’audizione dell’offerente se questi:
h.1) non presenta le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
h.2) non presenta le precisazioni entro il termine di cui alla precedente lettera e);
h.3) non si presenta all’ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera g);
i) fuori dai casi di cui alla precedente lettera h), la Stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
7.2.3. Contenuto delle giustificazioni:
a) le giustificazioni, soggette a sindacato di merito da parte della Stazione appaltante, devono riguardare:
a.1) l'economia del procedimento di costruzione;
a.2) le soluzioni tecniche adottate;
a.3) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori;
a.4) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato a condizione che l’offerente dimostri che il predetto aiuto è stato concesso legittimamente, ai sensi dell’articolo 87, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) le giustificazioni possono riguardare ogni altra condizione che l’offerente ritenga rilevante allo scopo e pertinente ai lavori in appalto, fermo restando che non sono ammesse:
b.1) in relazione agli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al punto II.2.1), numero 2), del bando di gara, per i quali non è ammesso ribasso d'asta;
b.2) basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti di un ribasso pari alla quota di utile dichiarata da quest’ultimo, salvo che i prezzi praticati dal subappaltatore non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
b.3) basate su prezzi proposti in contratti di subappalto allegati se i prezzi praticati dal subappaltatore sono inferiori ai prezzi proposti dall’offerente ulteriormente ridotti di un ribasso superiore al 20% (venti per cento);
b.4) se basate esclusivamente su prezzi proposti in contratti di forniture di materiali o noleggi che siano a loro volta palesemente anomale o non tali da garantire le aspettative di un corretto risultato, salvo che tali prezzi proposti non siano a loro volta corredati da adeguate giustificazioni;
b.5) se contraddicano in modo insanabile o sono in aperto contrasto con l’offerta oppure ne costituiscono di fatto una modifica, anche parziale;
c) non sono altresì ammesse le giustificazioni:
c.1) che non tengano conto delle misure di protezione individuale e delle altre misure di sicurezza intrinsecamente connesse alle singole lavorazioni, nonché dei relativi costi a carico dell’impresa, non contemplati tra gli oneri per l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla precedente lettera b), punto sub. b.1);
c.2) che, in relazione alle spese generali, le indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura oggettivamente del tutto irragionevole;
c.3) che, in relazione all’utile d’impresa, lo indichino in misura nulla, insignificante o meramente simbolica, o comunque in misura irrilevante da far presumere che l’appalto sia eseguito in perdita o a condizioni economiche che rendano inaffidabile l’offerta;
d) le giustificazioni, in relazione alle condizioni specifiche dell’offerta e secondo l’autonoma valutazione dell’offerente, possono o devono essere corredate da adeguata documentazione o da adeguata dimostrazione con riferimento:
d.1) a specifiche voci di prezzo per le quali l’offerente goda di condizioni particolarmente favorevoli;
d.2) ai materiali: anche mediante allegazione di listini disponibili, dichiarandone la provenienza; subcontratti di fornitura, fermi restando i divieti di cui alla precedente lettera b); se è fatto riferimento a scorte di magazzino, ad acquisizione da procedure concorsuali o fallimentari, deve essere dimostrata la relativa condizione;
d.3) mezzi d’opera, impianti e attrezzature: dimostrazione dei livelli di ammortamento, dei prezzi di noleggio, o altri costi analoghi, tenendo conto dei costi degli operatori di manovra, dei montaggi e smontaggi, delle manutenzioni e riparazioni, dei materiali di consumo e altri costi accessori necessari alla loro funzionalità;
d.4) trasporti: tutti i prezzi offerti dovranno tenere conto dei costi di trasporto dal magazzino dell’offerente, o dei suoi fornitori, fino al cantiere, nonché, per i materiali di risulta da allontanare dal cantiere, da
quest’ultimo ai siti autorizzati al conferimento;
d.5) spese generali e costi indiretti di cantiere: la percentuale di spese generali deve essere motivata esponendo in dettaglio analitico i singoli costi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
--- direzione centrale dell’impresa;
--- gestione e direzione del cantiere:
--- eventuali consulenze, collaudi tecnici, indagini, analisi, monitoraggi, o altri adempimenti simili posti a carico dell’aggiudicatario;
--- personale impiegatizio e tecnico di commessa;
--- eventuale trasporto, vitto e alloggio delle maestranze;
--- imposte e tasse;
--- oneri finanziari, corrispondenti al periodo di tempo intercorrente tra i pagamenti e l’incasso delle fatturazioni relative agli stati di avanzamento;
--- garanzie, cauzioni, premi assicurativi e adempimenti analoghi;
--- costi di impianto cantiere, allacciamenti alle reti tecnologiche, consumi di energia e acqua, sempre che non siano compresi e dichiarati all’interno dei costi delle singole voci;
--- ogni altro onere riconducibile tra le spese generali;
d.6) utile d’impresa;
d.7) oneri di sicurezza aziendali propri dell’impresa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 86, comma 3- bis e 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008;
e) con riferimento al costo del personale, le giustificazioni:
e.1) non sono ammesse in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, o dai contratti collettivi di lavoro applicati dall’impresa, comprese le voci retributive previste dai contratti integrativi di secondo livello (contrattazione decentrata territoriale e aziendale);
e.2) non sono ammesse in relazione agli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali, comprese le Casse edili, previsti dalla legge o dai stessi contratti di cui al punto sub. e.1);
e.3) devono indicare le fonti di rilevamento dei relativi costi, sia per quanto attiene le diverse qualifiche e i diversi contratti territoriali di pertinenza.
e.4) non sono ammesse qualora indichino quantità orarie di impiego riferite a presunti livelli di produttività assolutamente eccezionali, irragionevoli, o riferite a capacità lavorative personali del singolo prestatore d’opera o della squadra ritenute oggettivamente irrealistiche, salvo che siano corroborate dall’utilizzo di tecnologie particolari o innovative adeguatamente dimostrate.
7.3. Aggiudicazione provvisoria:
a) l’aggiudicazione provvisoria avviene a favore dell’offerta che risulti immediatamente inferiore alla soglia di anomalia di cui all’articolo 6.6, lettera), oppure, in presenza di meno di 10 (dieci) offerte ammesse, all’offerta migliore in assoluto, sempre che sia stata adeguatamente giustificata ai sensi dell’articolo 7.2 nel caso ricorra la condizione di cui all’articolo 6.6, lettera b);
b) i tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, l’aggiudicazione provvisoria è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
c) l’aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
--- all’assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
--- all’approvazione del verbale di gara e dell’aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante, ai sensi della successiva lettera d);
--- alla comprova, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all’articolo 7.4.1, del possesso dei requisiti di ordine speciale, relativamente all’aggiudicatario e all’offerente che segue in graduatoria, salvo che per gli stessi operatori economici la verifica sia già stata conclusa positivamente in sede di sorteggio ai sensi dell’articolo 6.3.1, o che ricorrano le condizioni per le quali tale verifica può essere omessa;
--- nella stessa occasione la Stazione appaltante può procedere alla comprova dei requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, richiesti al precedente articolo 3.2.1;
d) ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11, comma 5, e dell’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’aggiudicazione provvisoria è approvata dalla Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni trascorsi i quali, in assenza di provvedimenti ostativi, si intende approvata.
7.4. Comprova dei requisiti ai sensi dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006
Il procedimento di comprova dei requisiti è omesso per i motivi di cui all’articolo 6.3.2, essendo sostituito dall’accertamento d’ufficio del possesso delle pertinenti attestazioni SOA.
7.4.1. Verifica dei requisiti ed eventuale mancata comprova o comprova tardiva:
a) la verifica dei requisiti è effettuata dalla Stazione appaltante presso la Banca Dati dei contratti pubblici di cui all’articolo 6-bis del citato decreto, per i requisiti disponibili in detta banca dati; per le informazioni non disponibili presso tale Banca Dati la verifica è effettuata d’ufficio per quanto disponibile presso le amministrazioni competenti al rilascio delle pertinenti dichiarazioni; se le relative notizie non sono disponibili con le modalità predette, la comprova è effettuata mediante richiesta scritta all’operatore economico con le modalità di cui all’articolo 9.4.1, assegnando un termine perentorio di 10 (dieci) giorni;
b) la documentazione a comprova dei requisiti, se richiesta, è descritta ai successivi articoli 7.4.2 e 7.4.3;
c) quando la prova risulti negativa, oppure, se richiesta all’operatore economico non sia fornita nel termine perentorio prescritto nella richiesta della Stazione appaltante, o in ogni caso qualora non sia idonea a confermare le dichiarazioni presentate in sede di gara, la Stazione appaltante procede all'esclusione dell’operatore economico dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza;
d) l’offerente è escluso anche in caso di mancata comprova dei requisiti:
--- di un operatore economico raggruppato o consorziato, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, anche se gli altri operatori economici raggruppati o consorziati hanno dimostrato il possesso dei requisiti in misura sufficiente rispetto a quanto prescritto;
--- di un operatore economico ausiliario.
7.5. Aggiudicazione definitiva
7.5.1. Provvedimento di aggiudicazione definitiva
L’aggiudicazione definitiva è disposta con provvedimento esplicito. In assenza di condizioni ostative può essere disposta anche prima della scadenza del termine di cui all’articolo 7.3, lettera d), e, in tal caso, assorbe l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria. In ogni caso l’aggiudicazione definitiva:
a) ai sensi dell’articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non equivale ad accettazione dell'offerta;
b) ai sensi dell’articolo 11, comma 8, dello stesso decreto legislativo, diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti dell’aggiudicatario ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’assenza di cause di esclusione, con particolare riferimento all’articolo 38 dello stesso decreto.
7.5.2. Adempimenti posteriori all’aggiudicazione definitiva:
a) l’aggiudicazione definitiva è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all’articolo 79 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall’articolo 66 del medesimo decreto legislativo.
b) ai sensi degli articoli 71 e 76 del x.X.X. x. 000 xxx 0000 xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx:
--- procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all’articolo 7.4.1, lettera a), escludendo l’offerente per il quale non siano confermate le relative dichiarazioni già presentate e incamerando la relativa cauzione provvisoria;
--- revocare l’aggiudicazione, se accerta in capo all’aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
c) ai sensi dell’articolo 34, comma 35, della legge n. 221 del 2012, l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sui quotidiani (uno a diffusione nazionale e uno a diffusione locale) di cui all’articolo 122, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
8. STIPULA DEL CONTRATTO
8.1. Condizioni e adempimenti per la stipula del contratto
8.1.1. Condizioni per la stipula del contratto
Il contratto non può essere stipulato prima:
a) che l’aggiudicazione definitiva diventi efficace ai sensi degli articoli 7.5.1 e 7.5.2;
b) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all’articolo 11, commi 10, 10-bis e 10-ter, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) prima dell’ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all’articolo 97 / di cui all’articolo 99, comma 2-bis,
del citato decreto legislativo.
8.1.2. Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione definitiva:
a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) a sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 0, xxx x.X.X. x. 000 xxx 0000;
c) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
--- la cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e agli articoli 123 e 132 del
d.P.R. n. 207 del 2010;
--- la polizza assicurativa contro i rischi dell’esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all’articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 125 del d.P.R. n. 207 del 2010;
d) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
r) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
f) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
g) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
8.2. Adempimenti contrattuali
8.2.1. Adempimenti anteriori alla consegna
La consegna dei lavori può avvenire solo dopo l’aggiudicazione definitiva, fatti salvi i caso di cui all’articolo 11, comma 9, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e dell’articolo 153, comma 1, secondo periodo, del
d.P.R. n. 207 del 2010.
8.2.2. Adempimenti per la consegna
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d’appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:
a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
- dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC),
- il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
- il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006,
all’articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all’articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e trasmessi tramite l’operatore economico mandatario o capogruppo;
e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
9. DISPOSIZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE, SULLE DICHIARAZIONI E SULLE COMUNICAZIONI
9.1. Dichiarazioni e documentazione amministrativa
9.1.1. Validità e formalità delle dichiarazioni:
a) tutte le dichiarazioni richieste dal bando di gara e dal presente disciplinare di gara:
--- sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell’operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);
--- ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell’interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;
--- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza; nonché dai subappaltatori individuati dall’offerente ai sensi dell’articolo 3.1.4, lettera b);
--- devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte;
b) ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, si intendono mancanti, gravemente erronee, insufficienti, non pertinenti, non veritiere, quando costituiscano mancato adempimento alle prescrizioni previste dal predetto decreto legislativo n. 163 del 2006, dal d.P.R. n. 207 del 2010 o di altre disposizioni vigenti aventi forza di legge;
c) ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000 e dell’articolo 73, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, le dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla Stazione appaltante disponibili ai sensi del successivo articolo 9.2, che l’operatore economico le può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche, oppure le deve adattare o completare se non sono previste le particolari fattispecie o le condizioni specifiche relative all’operatore economico medesimo; la corretta compilazione dei predetti modelli esaurisce le obbligazioni dichiarative dell’operatore economico.
9.1.2. Altre condizioni:
a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 38, comma 5, 45, comma 6, e 47 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e l’articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010;
b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di completamenti o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’articolo 46 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
c) alla documentazione si applicano gli articoli 38, commi da 1-ter a 4 (comprese le sanzioni di cui al comma 2-bis), e 46, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del
d.P.R. n. 445 del 2000.
9.2. Modulistica disponibile per la partecipazione
9.2.1. Modello «A»: domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell’offerente:
E’ riservata all’operatore economico sia che partecipi singolarmente sia che partecipi quale componente di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, quale mandatario, capogruppo o mandante. Tale modello di dichiarazioni cumulative è articolato nella seguente numerazione, con i relativi oggetti:
1) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
2) dichiarazioni di assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006; per le cause di esclusione di cui alle lettere b), c) e m-ter) di detta norma si veda il successivo articolo 9.2.2;
3) dichiarazioni di assenza o presenza dei soggetti cessati e, in caso di presenza, delle relative misure penali irrogate e delle eventuali misure di dissociazione;
4) cause di incompatibilità previste da specifiche disposizioni normative;
5) dichiarazioni in analogia o in applicazione dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 (protocolli di legalità, patti di integrità e simili);
6) requisito dell’attestazione SOA pertinente di cui all’articolo 3.2.3, con le eventuali indicazioni:
--- al punto sub. 6.b), di carenza del requisito con individuazione dell’operatore economico ausiliario;
--- al punto sub. 6.c), il possesso del sistema di qualità ISO 9001:2008, con le eventuali condizioni di esenzione alternative tra carenza del requisito con individuazione dell’operatore economico ausiliario e non pertinenza del requisito in ragione dell’importo dei lavori per i quali si qualifica;
7) indicazioni relative al subappalto ai sensi dell’articolo 3.1.4, lettera b); in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo;
8) indicazioni relative alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o mediante rete di imprese o contratti di rete, riservate agli operatori economici organizzati in forma complessa ai sensi dell’articolo 3.1.4, lettera c) e lettera d);
9) indicazioni relative ai consorziati, riservate al consorzio ai sensi dell’articolo 3.1.4, lettera e);
10) dichiarazione di responsabilità di cui all’articolo 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010 (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo);
11) dichiarazione di responsabilità di cui all’articolo 118, comma 2,; in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo;
12) indicazione dei recapiti di cui all’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ai fini delle comunicazioni previste dagli articoli 77 e 79 del predetto decreto legislativo (in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario è rilasciata dalla sola mandataria o capogruppo).
9.2.2. Modelli «B»: dichiarazioni di natura soggettiva:
a) il modello «B.1» è una dichiarazione che può essere individuale o collettiva; è riservato alle persone fisiche diverse da quelle che sottoscrivono i modelli «A», «C», «D», «E», «S», se il sottoscrittore della dichiarazione principale non vuole dichiarare l’assenza delle condizioni di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter); può essere compilato per più persone fisiche, a condizione che per nessuna di loro ricorrano le condizioni di cui alla norma citata;
b) il modello «B.2» è una dichiarazione esclusivamente individuale; è riservato:
--- alla persona fisica che sottoscrive i modelli «A», «C», «D», «E», «S», se per essa ricorrono una o più condizioni di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter);
--- alle persone fisiche diverse da quelle che sottoscrivono i modelli «A», «C», «D», «E», «S», se per le stesse ricorrono una o più condizioni di cui alla stessa norma;
c) per le singole persone fisiche i modelli «B.1» e «B.2» sono alternativi.
9.2.3. Modello «C»: dichiarazioni cumulative dell’operatore economico consorziato:
Per l’operatore economico consorziato indicato dal consorzio al numero 9) del modello «A». Indica il consorzio che concorre e del quale fa parte. Contiene le medesime dichiarazioni del modello «A» dal numero 1) al numero 5), nonché le indicazioni per l’acquisizione d’ufficio del DURC, il tutto con riferimento all’operatore economico consorziato.
9.2.4. Modello «D»: dichiarazioni cumulative dell’operatore economico ausiliario:
Per l’operatore economico ausiliario ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006. Indica l’operatore economico al quale è prestato l’avvalimento. Contiene le medesime dichiarazioni del modello «A» dal numero 1) al numero 5), nonché i requisiti economico finanziari e di attestazione SOA oggetto di avvalimento, e le indicazioni per l’acquisizione d’ufficio del DURC, il tutto con riferimento all’operatore economico ausiliario.
9.2.5. Modello «E»: dichiarazioni cumulative dell’operatore economico cooptato:
Per l’operatore economico cooptato ai sensi dell’articolo 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010. Contiene le medesime dichiarazioni del modello «A» dal numero 1) al numero 5), nonché i requisiti di attestazione SOA e le indicazioni per l’acquisizione d’ufficio del DURC, il tutto con riferimento all’operatore economico cooptato.
9.2.7. Modello «S»: dichiarazioni cumulative dell’operatore economico subappaltatore:
Per l’operatore economico indicato come subappaltatore al numero 7) del modello «A», per le categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dall’operatore economico o dal raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario che partecipa alla gara. Contiene le medesime dichiarazioni del modello «A» dal numero 1) al numero 5), nonché i requisiti di attestazione SOA e le indicazioni per l’acquisizione d’ufficio del DURC, il tutto con riferimento all’operatore economico subappaltatore.
9.3. Casi particolari nell’utilizzo dei modelli
9.3.1. Casi particolari nell’utilizzo dei modelli «A», «C», «D», «E», «S, :
a) il soggetto competente che sottoscrive il modello può dichiarare:
--- l’assenza delle condizioni di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), sia per sé stesso che per gli altri soggetti pertinenti indicati ai numeri 1) e 6) del modello;
--- l’assenza delle condizioni ostative di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c), oppure la presenza di misure penali e, se del caso, le misure di dissociazione, in relazione ai soggetti cessati;
b) se per il soggetto competente che sottoscrive il modello sussiste una o più d’una delle condizioni di cui di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), deve compilare le parti pertinenti del modello «B.2»;
c) se il soggetto competente che sottoscrive il modello non intende assumersi la responsabilità di dichiarare le condizioni di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), per gli altri soggetti, questi ultimi devono compilare:
--- singolarmente o cumulativamente il modello «B.1» in caso di assenza di qualunque condizione prevista dalla norma citata;
--- singolarmente il modello «B.2» in caso di presenza di una o più d’una delle condizioni previste dalla stessa norma;
d) se i soggetti cessati sono reperibili e sono disponibili a rilasciare le dichiarazioni, in alternativa alla dichiarazione del soggetto che sottoscrive il modello, possono sottoscrivere i modelli «B.1» oppure «B.2» a seconda dell’assenza o presenza delle condizioni di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c).
9.3.2. Casi particolari nell’utilizzo del modello «A»:
a) in caso di subappalto: al numero 7) del modello deve indicare:
--- i lavori che intende subappaltare e che appartengono alla categoria prevalente, a categorie delle quali possiede la qualificazione o a categorie a qualificazione non obbligatoria;
--- i lavori che deve obbligatoriamente subappaltare in quanto appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria di cui all’articolo 12, comma 2, lettera b), della legge n. 80 del 2014, per le quali non possiede la relativa qualificazione;
--- la parte dei lavori, comunque non superiore al 30% (trenta per cento), che deve obbligatoriamente subappaltare in quanto appartenenti a strutture, impianti e opere speciali di cui all’articolo 12, comma 1, della legge n. 80 del 2014, per le quali non possiede la qualificazione sufficiente, obbligatoria comunque almeno nella misura del 70% (settanta per cento);
--- l’individuazione degli operatori economici subappaltatori, per le categorie che deve obbligatoriamente subappaltare per assenza o insufficienza dei requisiti; tali subappaltatori si limitano alla compilazione e sottoscrizione del modello «S»;
b) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario: al numero 8) del modello deve:
--- qualificare la propria posizione quale mandatario o capogruppo oppure quale mandante;
--- indicare la quota di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di tipo orizzontale;
--- indicare le categorie di lavorazione e, se del caso la quota che assume delle stesse, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di tipo verticale;
--- indicare la quota di partecipazione in orizzontale e le categorie di lavorazione e, se del caso la quota che assume delle stesse, in caso di partecipazione in verticale, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di tipo misto; nello stesso caso è facoltà dell’operatore mandatario capogruppo di compilare il modello «R» riepilogativo della partecipazione;
--- l’operatore economico mandante non deve indicare il subappalto; tale indicazione è riservata al mandatario capogruppo;
c) in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane: al numero 9) del modello il consorzio deve individuare i consorziati esecutori per i quali il consorzio concorre; tali consorziati si limitano a compilare e sottoscrivere il modello «C»;
d) in caso di avvalimento: al numero 6), punto sub. 6.b), del modello deve indicare i requisiti di cui è carente e per i quali ricorre all’avvalimento, con individuazione sintetica dell’operatore economico ausiliario; quest’ultimo si limita alla compilazione e sottoscrizione del modello «D».
9.4. Comunicazioni, sopralluogo, informazioni, accesso alla documentazione
9.4.1. Comunicazioni agli operatori economici:
a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dal presente disciplinare di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi dell’articolo 3.1.3, lettera b), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall’articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti
di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;
c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’operatore economico che ha fatto ricorso all’avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.
9.4.2. Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.1) del presente disciplinare di gara, vista la particolarità dell’intervento in relazione alle condizioni di accessibilità dei luoghi, è obbligatoria la visita di sopralluogo assistito e la presa visione degli atti progettuali da parte dell’offerente, ai sensi dell’articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.2), del presente disciplinare di gara di gara, alle seguenti condizioni:
a) il sopralluogo deve essere effettuato, previo appuntamento, a pena di inammissibilità:
--- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico dell’impresa, come risultanti da certificato
C.C.I.A.A. o da attestazione SOA;
--- da un dipendente dell’impresa, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante legale;
--- da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del procedimento, con le modalità di cui all’articolo 9.4.3, la data e l’ora della visita di sopralluogo; il Responsabile del procedimento comunica al richiedente, con le stesse modalità di cui all’articolo 9.4.3, la data e l’ora della visita di sopralluogo;
c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico o, comunque per un solo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell’operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente; tuttavia qualora in sede di gara l’operatore economico che ha fatto il sopralluogo non partecipi al raggruppamento oppure partecipi alla gara singolarmente, il sopralluogo per il raggruppamento si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione;
e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia qualora in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest’ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione, fatto salvo l’eventuale accertamento delle condizioni di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-quater), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
f) è altresì obbligatoria la sola presa visione degli atti progettuali da parte dell’offerente, ai sensi dell’articolo 3.1.3, lettera a), punto sub. a.3), del presente disciplinare di gara; la presa visione si ha per assolta in caso di acquisizione degli atti progettuali ai sensi del punto IV.3.3), del bando di gara, oppure con una delle modalità di cui all’articolo 9.4.3; resta fermo l’obbligo di sopralluogo assistito.
9.4.3. Acquisizione delle informazioni, comunicazioni e documentazione disponibile:
a) ai sensi dell’articolo 71, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006 le richieste di informazioni, di chiarimenti, di documentazione, di sopralluogo, nonché i quesiti degli offerenti, sono presentati entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.3) del bando di gara;
b) se le richieste pervengono in tempo utile entro un termine congruo, la Stazione appaltante provvede alla loro evasione entro i successivi 3 (tre) giorni feriali;
c) le richieste di cui alla lettera a) sono presentate esclusivamente in forma scritta, anche mediante telefax o posta elettronica (e-mail) al Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3), lettera q), del bando di gara;
d) l’ufficio di cui alla lettera b) osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00;
e) il presente disciplinare di gara e i modelli per la partecipazione alla gara con lo schema delle dichiarazioni di possesso dei requisiti sono liberamente disponibili sul sito internet di cui all’articolo 1.3, lettera c), dal quale può essere scaricata liberamente;
f) l’intera documentazione progettuale è accessibile e disponibile sul sito internet di cui all’articolo 1.3, lettera c), dal quale può essere scaricata liberamente;
9.4.4. Modello per Offerta economica
Il modello per l’offerta economica di cui al Capo 4, lettera a) è a disposizione degli offerenti unitamente ai modelli di cui all’articolo 9.2.1.
10. DISPOSIZIONI FINALI
10.1. Controversie
10.1.1. Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente
Contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sardegna sezione di Cagliari,con le seguenti precisazioni:
a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
- dalla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per cause che ostano alla partecipazione;
- dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
- dal ricevimento della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi dall’aggiudicatario;
c) la notificazione deve essere preceduta da un’informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l’offerente comunica l’intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l’informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l’assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell’imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.
10.1.2. Controversie in materia contrattuale
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 239 e 240 del decreto legislativo n. 163 del 2006, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.
10.1.3. Supplente
Ai sensi dell’articolo 140, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006, in caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'aggiudicatario, di risoluzione del contratto per reati accertati o grave inadempimento ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011:
a) sono interpellati progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;
b) l'interpello avviene in ordine decrescente a partire dall’operatore economico che ha formulato la prima migliore offerta ammessa, escluso l'originario aggiudicatario, fino al quinto migliore offerente in sede di gara;
c) l’affidamento all’operatore economico supplente avviene alle medesime condizioni economiche già offerte dall’aggiudicatario originario;
d) se l’offerta dell’operatore economico supplente ricade in una delle condizioni di cui all’articolo 6.6, prima dell’affidamento la Stazione appaltante procede alla verifica in contraddittorio delle giustificazioni del supplente ai sensi degli articoli da 7.4.1 a 7.4.3.
10.2. Altre disposizioni e informazioni
10.2.1. Computo dei termini
Tutti i termini previsti dagli atti di gara, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971.
10.2.2. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Capoterra, responsabile, è il responsabile del Settore nella persona dell’Xxx. Xxxxxx Xxxxxx;
b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento
a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
10.2.3. Accesso agli atti
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 13 e 79, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, l’accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:
a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formatisi nelle fasi della procedura anteriori all’esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l’aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.
10.2.4. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara
Xxxxx parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d’appalto:
a) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
c) il capitolato generale d’xxxxxxx, approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato speciale d’appalto;
d) la documentazione di cui all’articolo 137, comma 1, lettere b), c), e) ed f), del d.P.R. n. 207 del 2010, integrante il progetto esecutivo approvato con deliberazione del 29.10.2015 n. 156, nei limiti e alle condizioni di cui al Capitolato Speciale d’appalto e al presente disciplinare di gara;
10.3. Riserva di aggiudicazione
La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:
a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
b) di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 81, comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Capoterra, 16 novembre 2015
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Xxx. Xxxxxx Xxxxxx
Allegati: modelli per la partecipazione:
(art. 48, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000 e art. 73, comma 4, decreto legislativo n. 163 del 2006) A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative dell’offerente;
B - Dichiarazioni individuali soggettive (art. 38, lettere b), c) e m-ter) del decreto legislativo n. 163 del 2006):
B.1 - Dichiarazione di assenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia;
B.2 - Dichiarazioni di presenza di misure prevenzionali, penali, omessa denuncia antimafia; C - Dichiarazione cumulativa del consorziato;
D - Dichiarazione cumulativa dell’ausiliario; E - Dichiarazione cumulativa del cooptato;
S - Dichiarazione cumulativa del subappaltatore necessario; Modello di Offerta Economica.