PATTO DI INTEGRITÀ
BDI BDI_RM
Reg. Uff. I
Prot. N° 0455498/21 del 22/03/2021
PATTO DI INTEGRITÀ
(Ai sensi dell’art. 1 comma 17, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”)
RIFERITO A TUTTE LE PROCEDURE COMPETITIVE SVOLTE DALLA BANCA D’ITALIA
Tra la BANCA D’ITALIA,
Istituto di Diritto Pubblico con sede legale in Roma,
Via Nazionale, 91 (C.F. 00997670583 – partita I.V.A. 00950501007)
(nel testo che segue, per brevità, “Banca”); E
ciascuna Impresa, anche ausiliaria o subappaltatrice, interessata nella partecipazione alle procedure competitive e nella esecuzione dei relativi contratti, di seguito “Operatore Economico”
d’ora in avanti indicate anche come “le Parti”, si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Ambito di applicazione e finalità)
1. Con la stipula del presente Xxxxx, le Parti si obbligano reciprocamente a conformare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza in tutte le fasi dell’appalto, dalla partecipazione alla procedura fino all’eventuale esecuzione del relativo contratto.
2. In particolare, le Parti confermano il proprio obbligo di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, né direttamente né indirettamente, al fine dell’aggiudicazione della procedura e/o al fine di alterare la corretta esecuzione del relativo contratto.
3. Il presente Patto regola i rapporti tra le Parti e, in particolare, tra ogni soggetto impiegato dalle Parti sia nella fase di svolgimento della procedura di gara, sia in quella dell’esecuzione del relativo
contratto.
4. Le Parti si impegnano a portare a conoscenza di tutti i soggetti impiegati nella procedura gli obblighi assunti con il presente Patto e a vigilare affinché tali obblighi siano rispettati.
5. Il presente Patto, sottoscritto e prodotto dall’Operatore Economico al momento della presentazione dell’offerta, costituisce parte integrante e sostanziale dell’eventuale contratto che verrà stipulato a conclusione della procedura stessa.
6. Il presente patto rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell’azione amministrativa della Banca connessa con l’affidamento e l’esecuzione dei propri contratti pubblici.
Articolo 2
(Obblighi dell’Operatore Economico)
1. L’Operatore Economico si obbliga a segnalare alla Banca qualsiasi turbativa, irregolarità, distorsione o illecito, anche tentati, che si verifichino nel corso dello svolgimento della procedura di affidamento o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla presente procedura. In particolare, in caso di aggiudicazione, l’Operatore Economico si impegna a segnalare tempestivamente alla Banca ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell’esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante o dipendente; restano fermi gli obblighi di denuncia all’Autorità giudiziaria nei casi previsti dalla legge.
2. Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p., vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Banca.
3. È fatto obbligo all’Operatore Economico di imporre ai soggetti che intervengano a qualsiasi titolo nell’esecuzione del contratto il rispetto integrale del presente Patto e di verificarne l’osservanza.
4. L’Operatore Economico dichiara di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, c. 16- ter, del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e si impegna a segnalare situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Banca.
5. L’Operatore economico dichiara di non aver raggiunto intese con altri concorrenti finalizzate a limitare, restringere o falsare la concorrenza e conferma il proprio obbligo di non accordarsi con altri partecipanti nel corso dello svolgimento della procedura di gara per le richiamate finalità.
Articolo 3 (Sanzioni)
1. La violazione degli obblighi di cui al presente Patto potrà comportare, oltre alla segnalazione agli organi competenti, l’applicazione delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa, previo contraddittorio, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge:
a) esclusione dell’Operatore Economico dalla procedura di affidamento e (se del caso) revoca
dell’aggiudicazione;
b) (se del caso) risoluzione del contratto stipulato e/o risarcimento del danno e/o applicazione di penali;
c) escussione della cauzione provvisoria o definitiva.
Articolo 4 (Obblighi della Banca)
1. La Banca attiverà le procedure previste dalla legge e dalla normativa interna nei confronti del personale che non conformi il proprio operato ai principi e agli obblighi richiamati all’art. 1 nonché agli obblighi di condotta previsti dai regolamenti interni e dal Codice Etico della Banca.
2. La Banca verificherà ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara e alle fasi di esecuzione del contratto.
Articolo 5 (Durata)
1. Il presente Xxxxx e le relative sanzioni si applicano a far tempo dall’avvio della procedura di gara, fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto stipulato a seguito della stessa procedura.
Banca d’Italia
Per delega del Direttore Generale
firma 1