CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
C O M U N E D I C A T A N I A
Direzione Politiche per l'Ambiente, il Verde e l'Energia – Gestione Autoparco
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CATTURA, RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO IN VITA DEI CANI RANDAGI, ANCHE TRAUMATIZZATI E MALATI, PER MESI 3, ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANIA
Il Responsabile dell'istruttoria X.xx xxxx.xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx |
Il Responsabile unico del procedimento X.xx xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
Art. 1 - Oggetto
L'appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di cattura, ricovero, custodia e mantenimento in vita di cani randagi, anche traumatizzati e malati, per mesi 3, all’interno del territorio del Comune di Catania, ai sensi di quanto previsto nel presente capitolato speciale d'appalto.
L'appalto è suddiviso in n. 2 lotti, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., meglio descritti al successivo art. 6.
Tutte le disposizioni del presente Capitolato non espressamente riferite ad un singolo lotto sono da applicarsi a tutti i n. 2 lotti.
Art. 2 - Normativa di riferimento
Si elencano di seguito le principali norme di riferimento relative ai servizi oggetto del presente Capitolato:
normativa nazionale e regionale in materia di contratti pubblici e sicurezza sul lavoro
• decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
• legge 12 luglio 2011, n. 12 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali”, e s.m.i.;
• decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per le parti ancora vigenti;
• decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
normativa nazionale in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo
• legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
• Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - 6 febbraio 2003;
• Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di “benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”;
• legge 20 luglio 2004 n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”;
• Ordinanza del Ministero della Salute – 12 dicembre 2006 - Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani;
• Ordinanza del Ministero della Salute – 28 marzo 2007 - Modifica all'ordinanza 12 dicembre 2006 “Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani”;
• Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 06 agosto 2008 “Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina;
• Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 18 dicembre 2008. “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”;
• Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 03 marzo 2009, “Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani;
• Ordinanza del Ministero del lavoro,della salute e delle politiche sociali – 19 marzo 2009, “Modifiche all'ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante “norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”;
• Circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali – 07 aprile 2009;
• Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 recante norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati come modificata dall'ordinanza 19 marzo 2009;
• Ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - 16 luglio 2009, “Ordinanza contingibile ed urgente recante misure per garantire la tutela e il benessere degli animali di affezione anche in applicazione degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”;
• decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 26 novembre 2009 “Percorsi formativi per i proprietari dei cani”;
• Ordinanza del Ministero della Salute 21 luglio 2010 “Proroga dell'ordinanza 6 agosto 2008 recante misure urgenti per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina”;
• Ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2011 “Differimento del termine di efficacia e modificazioni, dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani”;
• Ordinanza del Ministero della Salute 04 agosto 2011 “Integrazioni all'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, come modificata dall'ordinanza del Ministro della salute 22 marzo 2011”
• Ordinanza del Ministero della Salute 10 febbraio 2012 “Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati”;
normativa regionale in materia di tutela degli animali d'affezione e lotta al randagismo
• legge regionale 3 luglio 2000 n. 15 “Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”
• decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007, n. 7 “Regolamento esecutivo dell’art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15”;
• decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2002, n. 15 “Regolamento concernente i requisiti dell'Albo delle Associazioni per la protezione degli animali”;
• Circolare n. 300 del 13 febbraio 2007 “Benessere animale, randagismo, stato di applicazione della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15”;
• Circolare n. 1059 del 12 giugno 2009 “Controllo del randagismo - misure a tutela dell’incolumità pubblica – Direttiva”;
• decreto dell'Assessore della Salute n. 2440 del 28 novembre 2011 “Criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dall'Art. 20, commi 1 e 2 della legge regionale 3 luglio 2000 n. 15”.
I servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere altresì svolte ai sensi del Regolamento comunale per la tutela degli animali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 18/11/2009, n. 83, nonché di tutta la normativa vigente in materia ancorché non espressamente sopra richiamata.
Art. 3 - Descrizione del servizio
Il servizio consiste nell'espletamento, per n. 3 mesi, delle attività di cattura, la cura, la custodia, il mantenimento ed il trasporto dei cani randagi segnalati dagli uffici comunali competenti fino al giorno dell’affidamento o adozione, del decesso o della loro reimmissione nel territorio comunale di Catania.
Il trasferimento dei cani dalle strutture attualmente convenzionate a quelle messe a disposizione dall'aggiudicatario sarà a carico dell'Amministrazione.
Le suddette attività sono così articolate secondo le seguenti quantità stimate:
• custodia e mantenimento giornaliero nel rifugio ricovero, per mesi 3, fino a n. 440 cani;
• cure, custodia e mantenimento giornaliero nel rifugio sanitario, per il numero di giorni strettamente necessari per le cure, n. 60 cani presenti contemporaneamente in un giorno;
• interventi, da effettuarsi solo ed esclusivamente all'interno del territorio comunale di Catania, per accalappiamento, soccorso o reimmissione, n. 100 interventi al mese.
Almeno 20 posti del rifugio sanitario dovranno essere resi disponibili su richiesta della Stazione Appaltante per cani in convalescenza post operatoria a seguito di intervento di sterilizzazione.
L’intervento per la cattura, previa autorizzazione da parte dell’ufficio comunale competente, dovrà essere effettuato entro le due ore successive alla segnalazione ricevuta e registrata su piattaforma informatizzata, le cui credenziali verranno messe a disposizione dell'Amministrazione.
All’atto della cattura, il personale preposto dell'Amministrazione verificherà in loco immediatamente se l’animale sia dotato di segno di riconoscimento (ad es. tramite microchip, mediante lettore apposito) ed in caso affermativo ne farà segnalazione immediata all’ASP di Catania che gestisce l’anagrafe canina informatizzata per gli adempimenti di competenza.
A cattura avvenuta e dopo aver informato il servizio Veterinario dell’ASP locale per i controlli di competenza, l’aggiudicatario provvederà per ciascun animale alla profilassi, alla pulizia periodica, alle eventuali cure ed alla custodia fino al momento della restituzione al proprietario o ad eventuale adozione o alla reimmissione nel territorio Comunale.
Gli interventi di sterilizzazione, finalizzati alla reimmissione nel territorio, verranno stabiliti dall'Amministrazione d’intesa con l’ASP Veterinaria.
Art. 4 - Durata del servizio
Il servizio ha durata di mesi 3, con avvio previsto per il 27/02/2018 e termine al 26/05/2018.
L'aggiudicatario dovrà essere disponibile ad avviare il servizio a partire da tale data anche sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto, senza che possano essere sollevate riserve di qualsiasi natura.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.
Art. 5 - Importo del servizio
L'importo stimato del servizio, complessivo per i n. 2 lotti, è pari ad € 200.150,00, oltre IVA pari ad
€ 44.033,00, per un totale di € 244.183,00, oltre il contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante per € 225,00.
Data la natura delle attività, gli oneri per la sicurezza sono pari ad € 0,00. Gli importi di ciascuno dei n. 2 lotti sono riportati al successivo art. 6.
Art. 6 - Suddivisione in lotti ed importi
Il servizio è articolato in n. 2 lotti, ai sensi dell'art. 51, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il lotto n. 1 è relativo alle attività di custodia e mantenimento giornaliero nel rifugio ricovero.
Il lotto n. 2 è riferito agli interventi per accalappiamento, soccorso o reimmissione nel territorio, cure, custodia e mantenimento giornaliero nel rifugio sanitario.
La seguente tabella riporta la descrizione dei n. 2 lotti e gli importi complessivi per singolo lotto.
Lotto | Descrizione | Importo | IVA 22% | Totale |
1 | custodia e mantenimento nel rifugio ricovero di n. 440 cani | € 137.060,00 | € 30.153,20 | € 167.213,20 |
di cui € 122.606,40 per costo della manodopera | ||||
D | interventi di cattura o trasporto per accalappiamento, soccorso o di reimmissione nel territorio; cure, custodia e mantenimento nel rifugio sanitario | € 63.090,00 | € 13.879,80 | € 76.969,80 |
di cui € 47.212,72 per costo della manodopera | ||||
Totale | € 200.150,00 | € 44.033,00 | € 244.183,00 |
Gli importi sopra indicati sono omnicomprensivi di tutti gli oneri relativi a mezzi e personale per l’espletamento del Servizio di cattura, ricovero, custodia, adozione e mantenimento.
Gli importi sono stati determinati sulla base dei prezzi unitari riportati al successivo articolo 7, prevedendo la riduzione del numero dei cani ospitati nelle strutture a seguito di iniziative di adozione e sterilizzazione che verranno promosse dall'Amministrazione Comunale.
Il costo della manodopera è stato determinato ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e sulla base della tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa al costo
orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.
Per il dettaglio del calcolo degli importi si rimanda all'allegato “Quadro economico, computo metrico estimativo e costo della manodopera”.
I posti degli animali ricoverati che si renderanno disponibili a seguito di decessi, adozioni e reimmissioni nel territorio dovranno rimanere senza costi aggiuntivi a disposizione del Comune, che potrà utilizzarli per ulteriori randagi accalappiati sul territorio.
All’aggiudicatario di ogni singolo lotto gli importi verranno corrisposti in base ai prezzi unitari riportati all'art. 7, decurtati del ribasso d’asta offerto in sede di gara, ed alle effettive prestazioni svolte, che verranno contabilizzate a misura.
Al fine della statuizione del prezzo unitario da contrattualizzare, il ribasso offerto in sede di gara, espresso in termini percentuali, verrà applicato ai prezzi unitari per i quali è formulata l'offerta, ottenendo il ribasso espresso in euro. Nel caso in cui si ottenga un importo in euro con tre o più cifre decimali si procederà a troncare tale importo al secondo decimale approssimando sulla base del terzo decimale (indipendentemente dagli eventuali successivi decimali), come di seguito illustrato: con il terzo decimale da 1 a 4, si troncherà al secondo decimale approssimando per difetto; con il terzo decimale da 5 a 9, si approssimerà al secondo decimale per eccesso.
(Per maggior chiarimento si riporta il seguente esempio:
• l'aggiudicatario del lotto 1 ha offerto in sede di gara il ribasso del 5,00%; tale ribasso va quindi applicato al prezzo unitario relativo al suddetto lotto pari ad € 3,50; dall'applicazione del ribasso percentuale, si ottiene un ribasso di € 0,175; tale importo viene quindi approssimato ad € 0,18; il prezzo unitario contrattualizzato sarà quindi pari ad
€ 3,32)
Art. 7 - Prezzi unitari
Il prezzo unitario per il lotto n. 1, al quale applicare il ribasso d'asta, è il seguente:
Cod. | Descrizione | Prezzo unitario | Unità di Misura |
1 | custodia e mantenimento giornaliero nel rifugio ricovero | € 3,50 | al giorno per ogni cane |
I prezzi unitari per il lotto n. 2, ai quali applicare il ribasso d'asta, sono i seguenti:
Cod. | Descrizione | Prezzo unitario | Unità di Misura |
2 | custodia e mantenimento giornaliero nel rifugio sanitario | € 3,50 | al giorno per ogni cane |
3 | Interventi di cattura per accalappiamento, soccorso o per reimmissione nel territorio in orario ordinario nei giorni feriali (dalle ore 7:00 alle ore 19:00), compresi trasporto ad ASP Veterniaria, visita clinica e spese di segreteria | € 75,00 | ad intervento |
4 | Maggiorazione per accalappiamento al di fuori dell'orario ordinario nei giorni feriali (dalle ore 19:00 alle ore 7:00) o nei giorni festivi | € 20,00 | ad intervento |
5 | Spese per cure per il periodo di degenza presso il rifugio sanitario | prezziario di cui all'all. 1, tab a) ex art. 2, comma 1, “medici veterinari”, del D.M. 165/2016 |
I suelencati prezzi unitari sono elaborati sulla base delle tariffe previste dal D.P.R.S. 12 gennaio 2007, n. 7. In particolare, nell'ottica del contenimento della spesa per l'Amministrazione Comunale, si è fatto riferimento alle tariffe relative per i cani di piccola taglia, che nell'ambito dell'appalto in affidamento si ritengono comunque idonee anche per la custodia e mantenimento dei cani di media e grossa taglia. Per le cure veterinarie si fa riferimento al tariffario di cui al D.M. 165/2016.
Art. 8 - Requisiti delle strutture
I rifugi-ricovero e i rifugi sanitari impiegati dall'aggiudicatario per lo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto dovranno possedere i requisiti strutturali, organizzativi e gestionali indicati nel
D.P.R.S. 12 gennaio 2007, n. 7.
Art. 9 - Obblighi dell'aggiudicatario
L'aggiudicatario del lotto n. 1 dovrà:
• garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurarne il più elevato stato di benessere possibile, secondo regole di buone tecniche e diligente cura;
• tenere un registro cartaceo e informatico, che corrisponda sempre a quello in possesso dell’ufficio comunale competente, con una tolleranza di 48 ore;
• alimentare giornalmente gli animali con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurarne il mantenimento in buona salute, usando mangimi di qualità media da certificare a seguito di richiesta;
• sistemare i cani in gabbie idonee come previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale;
• assicurare a ciascun cane la superficie minima prevista dalla vigente normativa;
• tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le deiezioni solide e i residui di urine;
• effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell’intera area adibita a canile;
• segnalare all'ufficio comunale competente eventuali necessità di cure o terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi;
• trasmettere, tempestivamente, le schede di adozione, di decesso o di reimmissione all’ufficio comunale competente, non appena tali eventi si verificano, complete dei dati identificativi (n. matricola canile e n. di codice identificativo del cane, data dell’adozione e dati dell’adottante, data e causa del decesso, data e sito di reimmissione ed eventuale nominativo del responsabile);
• consentire l’accesso al rifugio, secondo calendario stabilito di comune accordo con l’Ente, a cittadini, scolaresche ed Associazioni protezionistiche, per stimolare lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo-cane.
L’aggiudicatario dovrà, altresì, promuovere iniziative finalizzate all’adozione degli animali da parte di privati, dando la precedenza ai cuccioli di cane che devono essere adottati nel più breve tempo possibile dal loro ingresso nel canile, coinvolgendo le associazioni animaliste.
Nel caso di richiesta di affidamento da parte di privati di animali in adozione, l’aggiudicatario potrà procedere direttamente, previo parere del Servizio Veterinario pubblico dell’A.S.P., dandone comunicazione all’ufficio comunale competente.
L'aggiudicatario del lotto n. 2, oltre a rispettare gli obblighi relativi al lotto n. 1, dovrà:
• garantire che almeno 20 posti del rifugio sanitario dovranno essere resi disponibili su richiesta della Stazione Appaltante per cani in convalescenza post operatoria a seguito di intervento di sterilizzazione;
• effettuare, all’atto della cattura, gli adempimenti necessari per identificare l’animale ed ottemperare immediatamente all’obbligo dell’iscrizione all’anagrafe canina con la microchippatura, se randagio;
• nel caso che il randagio risultasse già microchippato e sterilizzato, l’animale dovrà essere ricoverato e previo controllo sanitario favorevole del veterinario dell’ASP verrà rimesso subito in libertà;
• assicurare il controllo sanitario degli animali in raccordo con le strutture sanitarie pubbliche competenti;
• registrare su apposite schede tutti gli elementi ritenuti validi per l’identificazione del cane catturato, quali:
◦ la data di ingresso, di affidamento, di decesso, di restituzione, qualora di proprietà e di reimmissione;
◦ il trattamento sanitario praticato;
◦ le caratteristiche somatiche;
◦ il numero di matricola del canile;
◦ i dati individuali dell’anagrafe canina tramite microchip.
• fornire copia delle schede identificative degli animali all’ufficio comunale competente, nonché copia delle schede cliniche con l’indicazione delle patologie riscontrate e le terapie prescritte ed applicate, validate dai veterinari dell’ASP, in uno ai farmaci consigliati ed utilizzati.
Art. 10 - Controlli ed accesso di volontari accreditati
Al Servizio Veterinario dell’ASP competente per territorio è demandata l’attività di vigilanza e di controllo sulla struttura convenzionata.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, anche senza preavviso, tutti i controlli al fine di accertare l’osservanza di tutte le prescrizioni del presente capitolato nonché tutte le norme stabilite dalla vigente legislazione, relative alle attrezzature, ai locali, al regolare svolgimento del servizio, alla puntuale tenuta dei registri di carico e scarico.
Hanno altresì libero accesso alla struttura di ricovero e custodia, compreso l'infermieristico, i volontari accreditati dal Comune.
Per la funzionalità dei controlli l’aggiudicatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.
Qualora venissero riconosciuti inadempimenti a carico dell'aggiudicatario alle prescrizioni del presente Capitolato, il personale comunale redigerà un apposito verbale in cui saranno elencate e quantificate tutte le irregolarità riscontrate per la successiva contestazione degli addebiti e l'applicazione delle penali previste all'art. 13 del presente capitolato.
A tal fine, l'aggiudicatario, informata del controllo in corso, può disporre, qualora lo ritenga opportuno, che il proprio responsabile o un suo delegato presenzi ai controlli. In tal caso il verbale sarà controfirmato anche dal responsabile della Ditta o dell'Associazione Protezionistica, o dal suo delegato, che potrà aggiungere in calce le eventuali controdeduzioni.
Art. 11 - Variazione del servizio
Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione Comunale può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
Inoltre, come riportato al precedente art. 4, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dello stesso articolo comma 11, a prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.
Art. 12 - Garanzia definitiva e coperture assicurative
L'aggiudicatario, ai fini della sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del suddetto D.Lgs., pari al 10% dell'importo del contratto. Ove il rialzo sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20%. Tale garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
L'aggiudicatario dovrà, altresì, provvedere alla stipula di apposita assicurazione riferita specificatamente alle attività oggetto della concessione per responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT). Tale polizza dovrà avere i massimali non inferiori a:
€ 300.000,00 per ogni sinistro;
€ 300.000,00 per danni a persone;
€ 100.000,00 per danni a cose.
La polizza dovrà prevedere altresì la copertura per danni alle cose in consegna e custodia all'aggiudicatario, a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione, per danni conseguenti ad incendio e furto e comunque per danni a qualsiasi titolo causati dall'aggiudicatario.
La polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti del canile ed i terzi con espressa indicazione che il Comune è considerato terzo a tutti gli effetti.
Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro che dovesse occorrere prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e/o complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
A tale riguardo l'Impresa dovrà stipulare polizza di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO) con un massimale non inferiori a:
€ 300.000,00 per sinistro;
€ 300.000,00 per persona.
Art. 13 - Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro trenta giorni dal termine del mese lavorato per tutte le prestazioni svolte ai sensi del presente Capitolato e nei termini di legge.
Le fatture dovranno essere corredate dai documenti attestanti la movimentazione dei cani, con indicazione delle relative motivazioni (quali, a titolo esemplificativo, morte, cessione o adozione).
In particolare, dovranno essere allegati:
• l’elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero tatuaggio o microchip);
• la data di entrata;
• la data di uscita;
• i relativi giorni di presenza.
Art. 14 - Penali
L’Amministrazione si riserva il diritto di accertare, a mezzo dei propri uffici o del Servizio veterinario dell’ASP, gli adempimenti di cui al presente capitolato, compresa la verifica del numero degli animali effettivamente presenti, in relazione alle comunicazioni in possesso del Comune e delle schede identificative tenute dall’aggiudicatario.
Se il numero delle unità canine effettivamente presenti dovesse essere inferiore a quello risultante dai dati in possesso dell’Amministrazione Comunale, oltre alla decurtazione del relativo importo unitario, sarà applicata una penale pari a tre volte l'importo unitario per n. 31 giorni.
Inoltre, a titolo di penale verrà decurtato dal corrispettivo l'importo di € 50,00 per ciascuna delle seguenti inadempienze:
• ritardo nell’inizio del servizio nei termini stabiliti;
• mancato intervento o intervento eseguito oltre due ore dalla segnalazione;
• mancata comunicazione all’ASP Veterinaria dell’avvenuta cattura dell’animale per la registrazione all’anagrafe canina o per l’apposizione del codice identificativo;
• mancata comunicazione al Comune del decesso degli animali;
• mancato rispetto dei requisiti igienici e nutrizionali ritenuti idonei dal Servizio veterinario pubblico;
• mancato intervento medico-sanitario sui cani appena catturati o già ospiti della struttura.
Art. 15 - Subappalto
Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dall'art. 105, del D.Lgs. 50/2016.
Nel caso di subappalto, nella BUSTA A) - Documentazione Amministrativa di cui al par. 13 del bando di gara dovrà essere indicata la terna dei subappaltatori. Nel caso di partecipazione a più lotti, potrà essere indicata la medesima terna.
Art. 16 - Risoluzione anticipata del contratto
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'art.1456 C.C. nei seguenti casi:
• violazione delle norme vigenti in materia di custodia ed atti di violenza sugli animali;
• interruzione e/o conclusione del servizio non preventivamente concordati;
• inosservanza delle norme di legge di carattere contrattuale, previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente;
• mancato rispetto dei requisiti richiesti per il personale impiegato;
• subappalto non autorizzato;
• procedure concorsuali e/o frode;
• inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico-sanitario;
• inosservanza delle norme riferite ai piani individuali di emersione ai sensi della 266/2002;
• in tutte le altre ipotesi in cui l’ inosservanza delle prescrizioni comporti un grave disservizio per l Amministrazione Comunale e di riflesso per l'utenza.
Il verificarsi di una delle ipotesi suddette costituisce grave inadempimento con la conseguente risoluzione del contratto che esporrà l'aggiudicatario all'impedimento per la partecipazione a gare indette dal Comune di Catania per cinque anni (art. 80 del D.Lgs. 50/2016) ed il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato con comunicazione da parte dell' Amministrazione Comunale tramite raccomandata A/R o p.e.c..
La risoluzione anticipata del contratto, che non pregiudica comunque la richiesta di risarcimento dei danni subiti, comporta incameramento della garanzia definitiva prestata alla ditta.
L’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà, in caso di sopravvenute nuove normative o altro giustificato motivo oggettivo, di recedere in ogni momento dal contratto con l’affidatario con preavviso di almeno un mese.
Art. 17 - Spese, Imposte e Tasse
L’aggiudicatario, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, della L.R. 15 del 20/11/2008 e s.m.i. e dell’art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, ha l’obbligo di indicare un conto corrente, bancario o postale, acceso presso banche o presso società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale il Comune farà confluire tutte le somme relative all’appalto.
L’aggiudicatario è tenuto ad avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative all’appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, con l’obbligo di riportare per ogni transazione il codice identificativo gara (CIG).
Il mancato rispetto del superiore obbligo comporta la risoluzione per inadempimento contrattuale. Tutte le spese di contratto sono a carico della ditta aggiudicataria, ivi compresa la tassa di registro.
Agli effetti fiscali si dà atto che l'appalto è soggetto all’imposta dell’IVA ai sensi della vigente legislazione.
Art. 18 - Controversie e Foro competente
Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra l'Amministrazione e l'aggiudicatario in ordine all'esecuzione ed allo svolgimento del contratto, facendo salva l'applicazione delle penali e la risoluzione in via amministrativa del contratto, verrà demandata alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria ed il foro competente sarà quello di Catania in via esecutiva.
L'insorgere di qualsiasi controversia tra il Comune e l'aggiudicatario non legittima la stessa a sospendere il normale svolgimento del servizio.
Art. 19 - Clausola di rinvio
Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente capitolato speciale di appalto si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti.
Allegato: Quadro economico, computo metrico estimativo e costo della manodopera