ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra il
COMUNE DI BAGNOLO MELLA
e
L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA
Il Comune di Bagnolo Mella, con sede in Xxxxxx 0 Xxxxxxxx, 0, 00000 Xxxxxxx Xxxxx (XX), di seguito indicato come Comune, rappresentato dal Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxx;
e
l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, ente di diritto pubblico vigilato dal Ministero della Giustizia, con sede in Brescia, Via Cefalonia n.70, di seguito indicato come Ordine, rappresentato dal Presidente pro-tempore xxx. Xxxxx Xxxxxxx;
vista la Legge 24 Febbraio 1992, n. 225, "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";
vita la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2014, “Programma nazionale di soccorso per il rischio sismico”
PREMESSO
- che la sicurezza ambientale costituisce un obiettivo fondamentale della convivenza e della crescita civile;
- che il Servizio Nazionale di Protezione Civile è istituito al fine di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni e dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da eventi calamitosi (L. 225, Art l, c. l);
- che gli Ordini professionali concorrono all'attività di protezione civile (L. 225/1992, Ari. 6, c. 2);
- che il Comune, al fine del miglior coinvolgimento degli ingegneri nelle attività di protezione civile, intende instaurare un rapporto continuo con la categoria;
- che l’Ordine intende perseguire obiettivi di crescita delle capacità tecnico/culturali dei professionisti che rappresenta e promuovere, sviluppare e potenziare l 'attività dell'ingegnere al fine di accrescere la sua incidenza nella società in cui opera e conseguire un sempre maggiore riconoscimento, da parte delle forze politiche e sociali, del ruolo motore dell'ingegnere nei processi d'evoluzione e cambiamento;
- che il Comune ed l’Ordine hanno espresso l'intendimento di instaurare un rapporto organico di collaborazione per il concorso degli ingegneri alle attività di protezione civile relative alle fasi di previsione, di prevenzione, del soccorso e del superamento delle emergenze;
RITENUTO
di dover regolare gli ambiti e le modalità del concorso degli ingegneri alla protezione civile attraverso un accordo finalizzato a sviluppare una collaborazione fattiva per un’ottimale diffusione ed applicazione delle norme di protezione civile,
CONVENGONO
quanto segue.
ARTICOLO 1 - FINALITÀ
Le finalità del presente accordo sono le seguenti:
a) l’accrescimento delle capacità tecnico/culturali degli ingegneri, favorita anche da un aggiornamento professionale sulle tematiche tecniche di competenza della Protezione Civile;
b) il coinvolgimento degli ingegneri nelle attività di competenza della Protezione Civile, ed in particolare nelle attività riguardanti:
- la previsione e la prevenzione del rischio sismico, con particolare riguardo ai temi della sicurezza delle costruzioni in situazioni di emergenza;
- la gestione tecnica delle emergenze e la valutazione di agibilità degli edifici danneggiati dal terremoto;
c) l’individuazione e lo sviluppo di metodiche di carattere prettamente operativo che favoriscano, all’interno della gestione tecnica di un’emergenza sismica, la valutazione di agibilità degli edifici danneggiati dal terremoto.
Il coinvolgimento degli ingegneri nelle attività di protezione civile, nell’ambito del presente accordo ed in particolare nelle attività definite al precedente punto b) è limitato agli edifici strategici e rilevanti, in base alle risorse umane effettivamente disponibili.
Nell'ambito del presente accordo quadro, le finalità vengono realizzate attraverso specifiche attività i cui programmi esecutivi sono definiti di comune accordo dal Comune e dall’Ordine, direttamente e/o per il tramite delle loro strutture organizzative.
ARTICOLO 2 - ATTIVITÀ
In fase di previsione e prevenzione:
- riconosciuto come l’affidabilità di un giudizio di agibilità possa essere negativamente influenzata dalla limitata conoscenza che è possibile acquisire durante un solo sopralluogo, svolto in concomitanza con una crisi sismica,
- riconosciuta altresì la difficoltà di trasferire le conoscenze materiali e storico-evolutive dal proprietario (o gestore) al tecnico preposto alla valutazione,
si svilupperanno procedure e metodiche di carattere prettamente operativo, definite nel rispetto della metodologia di valutazione definita dal Dipartimento di Protezione Civile, finalizzate all’acquisizione del maggior grado di conoscenza possibile di un dato fabbricato da parte dei tecnici preposti alla verifica di agibilità.
Tali procedure potranno ricomprendere la precompilazione delle schede AeDES, sviluppate dal DPC, limitatamente alle sezioni riguardanti gli aspetti geometrici e materici degli edifici di volta in volta selezionati di concerto tra Comune e Ordine.
Durante la gestione tecnica di un’eventuale emergenza sismica, invece, ed in particolare nei casi in cui risultasse necessario procedere ad una valutazione di agibilità degli edifici strategici e rileventi di proprietà comunale, l’Ordine metterà a disposizione dell’Amministrazione Comunale i propri volontari.
Al fine di garantire lo svolgimento delle predette attività con il massimo grado di preparazione e competenza, Comune e Ordine potranno concorrere alla promozione ed organizzazione di iniziative aventi ad oggetto la formazione e l’aggiornamento degli ingegneri nei campi di interesse del presente accordo.
ARTICOLO 3 - IMPEGNI DEL COMUNE
Il Comune, in relazione alle finalità di cui al precedente articolo l ed alle attività di cui al precedente articolo 2, si impegna a:
▪ mettere a disposizione dell’Ordine informazioni, dati, relazioni, dotazioni grafiche cartografiche - e più in generale tutto il materiale in suo possesso - d’ausilio alla caratterizzazione storico-materica degli edifici individuati di concerto tra Comune e Ordine;
▪ al fine di consentire l’acquisizione di un ottimale grado di conoscenza da parte dei volontari dell’Ordine relativamente agli immobili precedentemente individuati, garantire la presenza della figura responsabile dell’attività manutentiva in occasione dei sopralluoghi che si rendessero necessari per l’espletamento delle attività di cui all’art.2;
▪ nei limiti di eventuali risorse disponibili, coadiuvare l’Ordine nella promozione ed organizzazione di corsi di aggiornamento aventi ad oggetto la materia del presente accordo.
ARTICOLO 4 - IMPEGNI DELL’ORDINE
L’Ordine, in relazione alle finalità di cui al precedente articolo l ed alle attività di cui al precedente articolo 2, si impegna in forma diretta a:
▪ coinvolgere e garantire la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri iscritti che si renderanno disponibili ad operare nelle attività di protezione Civile in fase di previsione e prevenzione;
▪ coinvolgere gli ingegneri, che abbiano effettuato idoneo percorso formativo, nella gestione tecnica di una eventuale emergenza sismica gestita direttamente dalle autorità locali di protezione civile.
ARTICOLO 5 – DURATA DELL’ACCORDO
La durata della collaborazione tra Comune e Ordine è fissata in 12 mesi naturali e consecutivi dalla firma del presente accordo.
Brescia lì, …………….
il Sindaco del Comune di Bagnolo Mella dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx
il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia dott. xxx. Xxxxx Xxxxxxx