DISCIPLINARE
DISCIPLINARE
DELLA PROCEDURA DI CESSIONE DEL COMPLESSO AZIENDALE MALO DI TITOLARITÁ DELLE SOCIETÁ MALO S.P.A. IN A.S.
IT DISTRIBUZIONE S.R.L. IN A.S. E
IT HOLDING S.P.A. IN A.S.
INDICE
I. Premesse
1. Manifestazioni di Interesse
1.1 Requisiti dei soggetti interessati
1.2 Modalità di manifestazione dell’interesse ad acquistare e tempistica
1.3 Contenuto delle Manifestazioni di Interesse
1.4 Accesso alla Data Room e svolgimento della Due Diligence
1.5 Natura dell’invito a manifestare interesse
2. Offerta Vincolante
2.1 Requisiti essenziali degli Offerenti e previsioni in caso di pluralità di co-Offerenti
2.2 Termini e modalità di deposito dell’Offerta Vincolante
2.3 Oggetto dell’Offerta Vincolante
2.4 Contenuto, modalità e condizioni dell’Offerta Vincolante
3. Piano di prosecuzione dell’attività
4. Selezione dell’aggiudicatario della Procedura di Cessione
5. Contratto di Cessione
5.1 Sintesi della struttura e del contenuto
5.1.1 Elementi del Complesso Aziendale Malo
5.1.2 Dichiarazioni e garanzie
5.1.3 Autorizzazioni
5.1.4 Obblighi ulteriori dell’Offerente
5.1.5 Altre clausole
5.2 Definizione del testo contrattuale
6. Comunicazione di aggiudicazione e conclusione del Contratto di Cessione
7. Obbligo di riservatezza
8. Disposizioni generali
9. Comunicazioni
10. Legge applicabile e foro competente
I. PREMESSE
(A) Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 febbraio 2009, Xxxxxxxx X.x.X. (“Ittierre”) - sub-holding del Gruppo IT Holding - è stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria di cui alla legge 18 febbraio 2004 n. 39, e successive modificazioni e integrazioni (la “Legge Marzano”), e sono stati nominati contestualmente commissari straordinari i signori Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx (i “Commissari Straordinari”).
Successivamente, in data 24 febbraio 2009, sono state ammesse alla procedura di Amministrazione Straordinaria la capogruppo IT Holding
S.p.A. (“IT Holding”) e, fra le altre, Malo S.p.A. (“Malo”); in seguito, in data 5 marzo 2009, anche IT Distribuzione S.r.l. (“IT Distribuzione” - IT Holding, Malo e IT Distribuzione, congiuntamente, le “Cedenti”).
Con sentenza n. 1 del 18 febbraio 2009 il Tribunale di Isernia ha dichiarato lo stato di insolvenza di Xxxxxxxx e con sentenze n. 3 e n. 4 dell’11 marzo 2009 e n. 11 del 20 marzo 2009 ha dichiarato lo stato di insolvenza, rispettivamente, di Malo, IT Holding e IT Distribuzione.
(B) In data 24 settembre 2009, i Commissari Straordinari hanno diffuso un comunicato stampa (il “Primo Invito”) con il quale hanno invitato tutti i soggetti interessati a presentare manifestazioni di interesse, fra l’altro, per il complesso aziendale della business unit Malo (il “Complesso Aziendale Malo”) che raggruppa le attività della maison Malo e delle piattaforme industriali di Campi Bisenzio, Firenze, e di Xxxxxxxxx Xxx Tidone, Piacenza, essendo composto: (i) dell’intera azienda di proprietà di Malo, comprensiva delle società M.A.C. France S.a.s. e M.A.C. Marbella S.L. dalla stessa interamente detenute (il “Ramo d’Azienda Malo”) e dell’intera azienda di proprietà di IT Distribuzione (il “Ramo d’Azienda IT Distribuzione” - di seguito, il Ramo d’Azienda Malo e il Ramo d’Azienda IT Distribuzione unitamente denominati i “Rami”), ad eccezione, per entrambi i suddetti Rami, di quanto previsto al successivo paragrafo 5.1.1(i);
(ii) dell’intero capitale sociale di Manifatture Associate Cashmere USA Inc., comprensivo delle partecipazioni dalla stessa detenute (“MAC USA”), società indirettamente facente capo a IT Holding. Il Complesso Aziendale
Malo crea, disegna, produce e commercializza l’abbigliamento recante il marchio “Malo”, considerato uno dei leader mondiali della maglieria di alto livello ed in particolare in cashmere. Inoltre, licenzia a terzi il marchio “Malo” per mercati quali i prodotti per la decorazione della casa.
(C) I consulenti finanziari nominati dai Commissari Straordinari, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Sin&rgetica S.r.l. (rispettivamente, “Mediobanca” e “Sin&rgetica” e, congiuntamente, gli “Advisor”), incaricati di raccogliere le manifestazioni di interesse relative al Primo Invito, hanno messo a disposizione preliminari informazioni sul Complesso Aziendale Malo ai soggetti interessati che hanno sottoscritto un impegno di riservatezza secondo il testo predisposto dalla procedura (l’“Impegno di Riservatezza”).
(D) In data 9 novembre 2009, i Commissari Straordinari hanno presentato al Ministro dello Sviluppo Economico il Programma del Gruppo IT Holding, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della Legge Marzano.
(E) In data 19 gennaio 2010, i Commissari Straordinari hanno presentato al Ministro dello Sviluppo Economico il programma relativo alla cessione del Complesso Aziendale Malo (il “Programma Malo”).
(F) L’esecuzione del predetto Programma Malo è stata autorizzata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 marzo 2010, mentre il presente disciplinare (il “Disciplinare”) e lo schema del contratto preliminare di compravendita del Complesso Aziendale Malo descritto al successivo articolo 5 (il “Contratto di Cessione”) sono stati autorizzati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico comunicato in data 13 aprile 2010.
(G) I Commissari Straordinari, in esecuzione del Programma Malo e in conformità con le modalità, i termini e le condizioni del Disciplinare, hanno stabilito di procedere alla cessione del Complesso Aziendale Malo.
(H) Informazioni sul Complesso Aziendale Malo, e quindi sui relativi siti industriali, le partecipazioni e tutti gli altri elementi oggetto di cessione, sono sinteticamente contenute nel Disciplinare e saranno fornite con maggior dettaglio ai soggetti interessati secondo quanto previsto al successivo
articolo 1 e previa sottoscrizione di un nuovo impegno di riservatezza (il “Nuovo Impegno di Riservatezza”).
(I) Con il Disciplinare vengono determinate le condizioni e i termini della procedura di cessione del Complesso Aziendale Malo (la “Procedura di Cessione”), e quindi, tra l’altro, le condizioni per la presentazione delle manifestazioni di interesse (la/le “Manifestazione/i di Interesse”), lo svolgimento della due diligence (la “Due Diligence”), la presentazione delle offerte vincolanti (la/le “Offerta/e Vincolante/i”) da parte dei potenziali acquirenti (lo/gli “Offerente/i”), i criteri di selezione delle Offerte Vincolanti, la conclusione del Contratto di Cessione e il perfezionamento dell’operazione di trasferimento del Complesso Aziendale Malo con la stipula del relativo atto definitivo di vendita (l’“Atto di Vendita”) - senza pregiudizio per eventuali integrazioni o modifiche successive - al fine di garantire condizioni di imparzialità e trasparenza e nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 62 e 63 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 (la “Legge Prodi bis”) e delle finalità proprie della Legge Marzano, in relazione alla Amministrazione Straordinaria del Gruppo IT Holding.
TUTTO CIÒ PREMESSO
di seguito sono indicate le modalità, i termini e le condizioni della Procedura di Cessione.
1. Manifestazioni di Interesse
1.1 Requisiti dei soggetti interessati
Possono manifestare il proprio interesse all’acquisto del Complesso Aziendale Malo enti, italiani o esteri, aventi ad oggetto l’esercizio di attività commerciale ovvero di impresa, nonché persone fisiche. Tali soggetti potranno essere anche legati da accordi o forme di cooperazione relativamente alla partecipazione nella Procedura di Cessione (il “Raggruppamento”) fermo restando il rispetto degli ulteriori specifici requisiti nel seguito indicati. Qualora il/i soggetto/i interessato/i o
il Raggruppamento che manifestassero interesse intendano procedere all’acquisizione per il tramite di una società veicolo appositamente costituita (la “Newco”), dovranno indicarlo specificatamente. In tale ultimo caso, la Manifestazione di Interesse dovrà essere sottoscritta da tutti i futuri soci della Newco.
Non verranno prese in considerazione le Manifestazioni di Interesse:
(i) che non siano predisposte in conformità a tutto quanto previsto nel presente Disciplinare;
(ii) che siano presentate da: (a) soggetti residenti in paesi compresi nella c.d.
black list del d.m. 21 novembre 2001; (b) società fiduciarie;
(iii) pervenute da soggetti che, alla data della relativa presentazione, siano sottoposti a procedure di liquidazione o concorsuali sulla base delle normative applicabili o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, stato di crisi, cessazione dell'attività, gestione coattiva o situazioni comparabili;
(iv) che siano proposte per persona da nominare o per le quali non sia chiaramente identificabile il/i soggetto/i che esercita/esercitano il controllo ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. e dell’art. 93 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ove applicabile;
(v) soggette a legge applicabile diversa da quella italiana, ovvero a un foro diverso da quello esclusivo di Isernia ovvero redatte in lingua differente dalla lingua italiana;
(vi) che siano pervenute da soggetti che si siano resi inadempienti in modo sostanziale ad obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti delle società in Amministrazione Straordinaria facenti parte del Gruppo IT Holding.
1.2 Modalità di manifestazione dell’interesse ad acquistare e tempistica
I soggetti interessati sono invitati a far pervenire - entro le ore 18,00 (ora italiana) del 26 aprile 2010 - la propria Manifestazione di Interesse non vincolante redatta in forma scritta in lingua italiana, in due originali, corredati ciascuno delle copie dei
documenti di seguito indicati, sempre in lingua italiana, in plico chiuso da consegnarsi a mano o da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. e/o per corriere, recante all’esterno, oltre la denominazione sociale del soggetto e il riferimento “RISERVATA”, la dicitura “Manifestazione di Interesse in relazione al Complesso Aziendale Malo” indirizzata ai Commissari Straordinari di IT Holding S.p.A. in A.S., Malo S.p.A. in A.S. e IT Distribuzione S.r.l. in A.S., signori Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, presso anche uno solo degli Advisor ai seguenti indirizzi:
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Xxxxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
c.a. Xxxx. Xxxxxxx Xx Xxxx
Sin&rgetica S.r.l.
Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
c.a. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse, farà fede la data di ricevimento.
1.3 Contenuto delle Manifestazioni di Interesse
La Manifestazione di Interesse deve essere sottoscritta dalla persona fisica interessata o, in caso di soggetto munito di personalità giuridica, dal legale rappresentante pro-tempore, ovvero, in ipotesi di Raggruppamento, da tutti i legali rappresentanti dei soggetti costituenti il Raggruppamento, e deve contenere, oltre ad idonea documentazione comprovante i poteri del/dei legale/i rappresentante/i, la seguente documentazione:
(i) il Disciplinare siglato in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso in calce per accettazione integrale ed incondizionata di tutti i termini e condizioni ivi indicati;
(ii) denominazione, indirizzo, numero di telefono, fax e e-mail del soggetto interessato e del soggetto eventualmente da questi delegato e autorizzato a
corrispondere con i Commissari Straordinari e i loro Advisor o, in caso di Manifestazione di Interesse presentata da parte di un Raggruppamento, del comune rappresentante, all’uopo incaricato da ciascuno dei componenti;
(iii) un’espressa dichiarazione di interesse all’acquisto del Complesso Aziendale Malo oggetto del presente Disciplinare;
(iv) una sintetica illustrazione della motivazione dell’interesse e dei piani di sviluppo del Complesso Aziendale Malo;
(v) un breve profilo (massimo tre pagine in formato uso bollo) delle attività svolte dal soggetto interessato e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensiva dei principali e più aggiornati dati economici e finanziari, con l’indicazione, in particolare, delle attività svolte nel settore nel quale opera il Complesso Aziendale Malo, evidenziando altresì eventuali attività in concorrenza con l’attività di Malo, di IT Distribuzione e di MAC USA. Da tale profilo dovrà emergere con chiarezza la disponibilità di risorse finanziarie adeguate per far fronte alla eventuale acquisizione ovvero la possibilità di reperirle;
(vi) l’illustrazione dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari dell’ultimo triennio (se disponibili e ove applicabile anche su base consolidata) del soggetto che presenta la Manifestazione di Interesse ed una dichiarazione che questo non è assoggettato a nessun tipo di procedura di liquidazione o concorsuale sulla base delle normative applicabili o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, cessazione dell’attività, gestione coattiva o situazioni comparabili;
(vii) l’indicazione non vincolante del prezzo del Complesso Aziendale Malo e delle relative metodologie valutative utilizzate;
(viii) un’analisi preliminare dell’eventuale necessità di (a) autorizzazione antitrust cui fosse soggetto l’acquisto del Complesso Aziendale Malo da parte del soggetto manifestante l’interesse con indicazione della o delle autorità nazionali e/o comunitarie competenti e (b) altre autorizzazioni, consensi o nulla-osta di autorità competenti.
Alla Manifestazione di Interesse dovranno altresì essere allegati i seguenti
documenti in lingua italiana (ovvero, ove si tratti di documenti in lingua straniera, copia degli stessi accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana):
a) dati identificativi completi del/dei soggetto/i interessato/i (in caso di Raggruppamento, di tutti i componenti dello stesso) accompagnati da uno schema della struttura proprietaria e di controllo che includa anche i soggetti controllanti sino a risalire all’apice della catena stessa nonché, qualora il soggetto che manifesti interesse o un membro del Raggruppamento sia una società quotata, l’elenco dei dieci maggiori azionisti;
b) copia del Nuovo Impegno di Riservatezza – di contenuto identico a quello standard da richiedersi agli Advisor (e disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx) o, in caso di proposte di modifiche non sostanziali, di contenuto identico a quello eventualmente concordato con gli Advisor stessi - siglato dal legale rappresentante in ogni sua pagina e sottoscritto per esteso in calce per integrale accettazione delle condizioni ivi previste;
c) una lettera rilasciata da un primario istituto bancario comunitario attestante che il soggetto interessato ha la capacità e la sostenibilità finanziaria per procedere all’eventuale acquisizione nonché la successiva gestione del Complesso Aziendale Malo.
E per le persone fisiche e i soci delle società di persone:
d) una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e, per i soggetti stranieri, una dichiarazione equipollente.
E per le persone giuridiche:
e) elenco dei componenti degli organi sociali del/dei soggetto/i interessato/i (consiglio di amministrazione, comitato di sorveglianza, collegio sindacale o altro organo rilevante);
f) bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati del/dei soggetto/i interessato/i degli ultimi tre esercizi.
La Manifestazione di Interesse dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per esteso. Tutti i documenti che sono allegati alla Manifestazione di
Interesse dovranno essere siglati in ogni pagina.
I Commissari Xxxxxxxxxxxx potranno richiedere ogni altra informazione che gli stessi e i loro Advisor ritengano necessaria per la valutazione dell’affidabilità e degli eventuali rapporti di concorrenza e/o correlazione del soggetto interessato.
1.4 Accesso alla Data Room e svolgimento della Due Diligence
A coloro che abbiano correttamente formulato la Manifestazione di Interesse e firmato e siglato il Nuovo Impegno di Riservatezza, previo accertamento dei requisiti e previa sottoscrizione del regolamento di data room (il “Regolamento di Data Room”) - da effettuarsi nei 3 (tre) giorni successivi all’avvenuta presentazione della Manifestazione di Interesse - sarà consentito a partire dal 30 aprile 2010 e per un periodo di 28 (ventotto) giorni che termina il 27 maggio 2010 (il “Periodo di Svolgimento della Due Diligence”) lo svolgimento della Due Diligence tramite ingresso a una data room (la “Data Room”) all’uopo allestita in forma prevalentemente elettronica e con accesso mediante utilizzo di dominio, username e password che saranno forniti dagli Advisor, se del caso direttamente tramite il provider incaricato dai Commissari Straordinari.
Il testo del Nuovo Impegno di Riservatezza, il Regolamento di Data Room ed il Disciplinare potranno essere richiesti agli Advisor agli indirizzi indicati al successivo articolo 9 (oppure reperiti sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx).
Per conoscere tutte le modalità di accesso alla Data Room, i soggetti interessati dovranno contattare gli Advisor.
Il Regolamento di Data Room disciplinerà, fra le altre cose, le tempistiche e le modalità previste per formulare domande e richieste.
1.5 Natura dell’invito a manifestare interesse
L’invito a manifestare interesse di cui al Disciplinare non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., o appello del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.
2. Offerta Vincolante
2.1 Requisiti essenziali degli Offerenti e previsioni in caso di pluralità di co- Offerenti
Le Offerte Vincolanti potranno essere formulate da coloro che abbiano presentato una Manifestazione di Interesse in conformità all’articolo 1.
I Commissari Xxxxxxxxxxxx si riservano la facoltà di accettare Offerte Xxxxxxxxxx presentate da soggetti che non abbiano formulato la Manifestazione di Interesse, sempre che questi abbiano i requisiti e rispettino le modalità, in quanto applicabili, previste dal Disciplinare per manifestare e offrire.
E’ ammessa la presentazione di Offerte Vincolanti da parte di Raggruppamenti formatisi anche dopo la data di presentazione della Manifestazione di Interesse.
Ove il soggetto interessato o il Raggruppamento che presenta l’Offerta Vincolante intenda procedere all’acquisizione per il tramite di una Newco, tale circostanza dovrà essere espressamente evidenziata nell’Offerta Vincolante.
Qualora l’Offerta Vincolante venga formulata da un Raggruppamento o da una Newco, tutti i membri del Raggruppamento e tutti i soci della Newco saranno considerati Offerenti ai fini e per gli effetti del Disciplinare; gli stessi saranno solidalmente responsabili in relazione a tutti gli obblighi derivanti dal Disciplinare e dal Contratto di Cessione e ciascuno di essi sarà tenuto a sottoscrivere e siglare l’Offerta Vincolante e il Contratto di Cessione (comprensivi dei relativi allegati), e a produrre i documenti richiesti dal Disciplinare. Conseguentemente, tutti gli impegni, dichiarazioni, garanzie e documenti relativi ai requisiti soggettivi o comunque rilevanti ai fini dell’assunzione degli obblighi solidali previsti dal Disciplinare, dall’Offerta Vincolante e dal Contratto di Cessione dovranno essere forniti da ciascuno dei soggetti partecipanti al Raggruppamento e dei soci della Newco, anche laddove non specificatamente indicato.
Non potranno presentare l’Offerta Vincolante, neanche all’interno di un Raggruppamento, i soggetti che, alla data della presentazione della stessa, siano sottoposti a procedure di liquidazione o concorsuali sulla base delle normative applicabili o, comunque, a qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o
estero, che denoti stato di insolvenza, cessazione dell'attività, gestione coattiva o situazioni comparabili.
Non è ammessa la presentazione di Offerte Vincolanti da parte di soggetti che non abbiano i requisiti per manifestare ai sensi del precedente articolo 1.
2.2 Termini e modalità di deposito dell’Offerta Vincolante
Le Offerte Vincolanti per l’acquisizione del Complesso Aziendale Malo dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 3 giugno 2010 (il “Termine di Presentazione dell’Offerta Vincolante”). Tale Offerta Vincolante dovrà essere ferma e irrevocabile per i successivi 45 (quarantacinque) giorni.
Le Offerte Vincolanti dovranno pervenire in plico chiuso e sigillato – con timbro e firma dell’Offerente sui lembi di chiusura - recante all’esterno, oltre la denominazione sociale del soggetto e il riferimento “RISERVATA”, la dicitura “Offerta Vincolante per il Complesso Aziendale Malo” indirizzata ai Commissari Straordinari di IT Holding S.p.A. in A.S., Malo S.p.A. in A.S. e IT Distribuzione
S.r.l. in A.S., signori Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, presso lo Studio del Notaio Xxxxx Xxxxxxxxx, in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx x. 00.
Il suddetto plico dovrà essere consegnato a mani entro il Termine di Presentazione dell’Offerta Vincolante nei giorni feriali dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00; qualora il Termine di Presentazione dell’Offerta Vincolante cadesse di sabato o di domenica ovvero comunque in giorno festivo, lo stesso sarà esteso al primo giorno lavorativo successivo dalle ore 10,00 alle ore 12,30.
L’Offerente dovrà indicare all’esterno della busta l’indirizzo di posta elettronica e di fax a cui verrà data conferma della avvenuta ricezione della busta.
La consegna del plico contenente l’Offerta Vincolante è a totale ed esclusivo rischio dell’Offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità di Malo e/o IT Distribuzione e/o IT Holding e/o dei Commissari Straordinari e/o del Notaio ove, per qualunque motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.
L’Offerta Vincolante dovrà essere redatta esclusivamente in forma scritta in lingua
italiana, in due originali, corredata da due copie dei documenti indicati nel Disciplinare, in particolare al successivo paragrafo 2.4 in quanto conferenti; tali documenti dovranno essere anch’essi in lingua italiana (ovvero, se in altra lingua, corredati di traduzione giurata in lingua italiana).
In ogni caso, l’Offerta Vincolante dovrà contenere, oltre ad una definitiva indicazione del prezzo offerto: (i) la conferma e la sottoscrizione del Piano (come infra illustrato all’articolo 3) a garanzia degli impegni in esso assunti dall’Offerente; nonché (ii) in caso di Offerta Vincolante formulata da un Raggruppamento o da una Newco partecipata da più soggetti, evidenza degli accordi tra i relativi membri e/o soci degli Offerenti; nonché (iii) tutti gli impegni, dichiarazioni, garanzie e documenti indicati nel Disciplinare, in particolare al successivo paragrafo 2.4 in quanto conferenti.
2.3 Oggetto dell’Offerta Vincolante
L’Offerta Vincolante dovrà avere ad oggetto l’acquisto, ai termini ed alle condizioni del Contratto di Cessione, del Complesso Aziendale Malo.
I Commissari Xxxxxxxxxxxx si riservano la facoltà di prendere in considerazione Offerte Vincolanti aventi ad oggetto il Complesso Aziendale Malo non nella sua interezza, fermo restando che in tal caso se ne terrà conto ai fini della loro valutazione, anche comparativa.
L’Offerta Vincolante potrà essere preparata anche sulla base delle informazioni e dei documenti messi a disposizione dei potenziali Offerenti durante lo svolgimento della Due Diligence e ai sensi del presente Disciplinare.
2.4 Contenuto, modalità e condizioni dell’Offerta Vincolante
(A) Disposizioni generali
L’Offerta Vincolante, da formularsi tenendo conto di quanto stabilito dal Disciplinare, dovrà contenere:
a) la dichiarazione che l’Offerta Vincolante è presentata esclusivamente in proprio e con esclusione della clausola “per persona da nominare” e
l’esplicita dichiarazione di presa d’atto che Malo, IT Holding e IT Distribuzione non riconosceranno alcun compenso di intermediazione né di altro genere;
b) la dichiarazione che l’Offerente ha svolto adeguata Due Diligence, che si dichiara soddisfatto della stessa e che l’Offerta Vincolante è formulata senza riserva alcuna; nel caso in cui l’Offerente non abbia svolto la Due Diligence è comunque necessaria una dichiarazione che l’Offerta Vincolante è formulata senza riserva alcuna;
c) ai sensi dell’art. 63 della Legge Prodi bis l’impegno, da trascriversi nell’Atto di Vendita del Complesso Aziendale Malo, di proseguire, per almeno due anni dal trasferimento del Complesso Aziendale Malo, le attività imprenditoriali oggetto di cessione nonché a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali di cui al Piano, che saranno indicati nella comunicazione di avvio della procedura sindacale di cui all’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (la “Legge 428/1990”), ovvero che risulteranno dall’eventuale accordo con le Organizzazioni Sindacali all’esito dell’esame congiunto previsto dall’applicabile normativa;
d) la dichiarazione dell’Offerente attestante: (i) l’insussistenza di rapporti di controllo ex art. 2359 cod. civ. ed ex art. 93 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ove applicabile, dell’Offerente con altri Offerenti partecipanti alla Procedura di Cessione, ovvero qualsiasi riconducibilità al medesimo centro di interessi e/o decisionale delle Offerte Vincolanti presentate nell’ambito della Procedura di Cessione; (ii) indicazione e descrizione della natura ed entità di eventuali rapporti di correlazione sussistenti tra l’Offerente e le società facenti parte del Gruppo IT Holding. Al fine di tale indicazione e definizione, rilevano i soggetti e le operazioni definite dal principio contabile internazionale concernente l’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate con la sola precisazione che per organi sociali debbono intendersi sia gli organi della procedura di Amministrazione Straordinaria, sia gli organi amministrativi e di controllo in carica nelle società del Gruppo IT Holding alla data di richiesta di ammissione alla procedura medesima;
(iii) l’indicazione che il legale rappresentante, i consiglieri delegati nonché il/i socio/soci di riferimento dell’Offerente, siano in possesso dei requisiti di
onorabilità ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e, per i soggetti stranieri, una dichiarazione equipollente.
e) un breve profilo delle attività svolte dall’Offerente e, se esistente, dal gruppo di appartenenza e/o dalla società controllante, comprensiva dei principali e più aggiornati dati economici e finanziari, con l’indicazione in particolare delle attività svolte nel settore nel quale opera il Complesso Aziendale Malo, evidenziando altresì eventuali attività in concorrenza;
f) la formulazione in euro del prezzo complessivo offerto per il Complesso Aziendale Malo;
g) un “Piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali” riferito al Complesso Aziendale Malo ex art. 63, comma 3, della Legge Prodi bis (il “Piano”) redatto nel rispetto di quanto indicato al successivo articolo 3;
h) una precisa indicazione circa la necessità di: (i) autorizzazione antitrust cui fosse soggetto l’acquisto del Complesso Aziendale Malo da parte dell’Offerente, con indicazione della o delle autorità nazionali o comunitarie competenti; (ii) altre autorizzazioni, consensi o nulla-osta di autorità competenti necessarie al fine del perfezionamento della compravendita;
i) i nominativi e i riferimenti degli eventuali consulenti finanziari, legali e industriali dell’Offerente;
j) l’indicazione del soggetto delegato e autorizzato a corrispondere con i Commissari Straordinari e i loro Advisor – o, nel caso in cui l’Offerente sia un Raggruppamento, l’indicazione del comune rappresentante, all’uopo incaricato da ciascuno dei componenti – con specificazione di indirizzo, numeri di telefono e di fax ed e-mail. Tali indicazioni dovranno essere riportate anche all’esterno del plico contenente l’Offerta Vincolante;
k) l’accettazione espressa ed incondizionata da parte dell’Offerente delle condizioni del Disciplinare, anche ai sensi dell’art. 1341 cod. civ., da confermarsi mediante duplice sottoscrizione di copia del Disciplinare che dovrà altresì essere siglato in ogni sua pagina;
l) la sottoscrizione del legale rappresentante pro tempore dell’Offerente o di ogni altro soggetto che l’Offerente abbia munito dei necessari poteri
(comprovati dalla documentazione di cui al successivo punto (VII)). All’Offerta Vincolante dovranno altresì essere allegati i seguenti documenti:
(I) certificato del Tribunale, o di organo straniero equivalente, del luogo in cui l’Offerente ha sede o è residente, attestante l’inesistenza a carico dell’Offerente di procedure di liquidazione o concorsuali o, comunque, di qualsiasi tipo di procedura, di ordinamento italiano o estero, che denoti stato di insolvenza, cessazione dell'attività, gestione coattiva o situazioni comparabili;
(II) copia del Contratto di Cessione e di ogni altra dichiarazione o documento richiesto dal Contratto di Cessione o dai Commissari Straordinari, eventualmente per il tramite degli Advisor, nel periodo di svolgimento della Due Diligence;
e, nel caso di persone giuridiche:
(III) atto costitutivo e statuto dell’Offerente;
(IV) estratto del libro soci dell’Offerente con l’indicazione di tutti i soci o almeno dei dieci maggiori soci (in caso di Raggruppamento, estratto del libro soci di tutti i componenti dello stesso) o certificazione del Registro delle Imprese comprovante la compagine sociale aggiornata, accompagnati da uno schema della struttura di controllo che includa anche i soggetti controllanti sino a risalire all’apice della catena stessa nonché, qualora l’Offerente o un membro del Raggruppamento sia una società quotata, l’elenco dei dieci maggiori azionisti;
(V) certificato dell’Ufficio del Registro delle Imprese, o ente straniero equivalente, presso il quale è iscritto l’Offerente, attestante la vigenza delle cariche sociali, l’indicazione nominativa degli amministratori e dei relativi poteri, nonché dei membri del collegio sindacale o del comitato di sorveglianza, con dicitura “Nulla-Osta Antimafia” (o altro documento equipollente in caso di Offerente straniero);
(VI) copia dei bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati dell’Offerente relativi agli ultimi tre esercizi. Qualora l’Offerente sia una Newco, copia dei bilanci civilistici e, se esistenti, consolidati del soggetto che la controlla e degli altri
soci a questi legati da xxxxx parasociali e/o che partecipano e/o concorrono al controllo della Newco o hanno sulla stessa un’influenza notevole o un qualche diritto di veto o di rappresentanza nei suoi organi sociali e di controllo;
(VII) copia autentica della o delle delibere che abbiano attribuito al/ai soggetto/i firmatario/ri dell’Offerta Vincolante il potere necessario a presentare la stessa in nome e per conto del/degli Offerente/i, con certificazione sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore attestante che tali poteri sono tuttora in vigore e non sono stati revocati o modificati. In caso di Offerenti esteri, tutti i poteri necessari dovranno essere muniti di autentica notarile o equivalente, a sua volta accompagnata da apostille ove necessaria secondo la legislazione applicabile. Tutti i documenti in lingua straniera dovranno essere accompagnati da traduzione giurata in italiano.
E, per le persone fisiche e i soci delle società di persone:
(VIII) una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell’art. 108 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e, per i soggetti stranieri, una dichiarazione equipollente.
Gli Offerenti potranno omettere di produrre i documenti già allegati alla Manifestazione di Interesse che, successivamente a tale data, non abbiano subito variazioni, facendo espresso riferimento a tale circostanza nell’Offerta Vincolante.
L’Offerta Vincolante dovrà essere siglata in ogni pagina e sottoscritta in calce per esteso. Tutti i documenti in copia che sono allegati all’Offerta Vincolante dovranno essere siglati in ogni pagina.
I Commissari Xxxxxxxxxxxx, anche per mezzo dei propri consulenti, qualora lo ritengano opportuno, potranno richiedere all’Offerente chiarimenti e/o precisazioni in relazione al contenuto dell’Offerta Vincolante. Tali chiarimenti saranno forniti dall’Offerente in forma scritta e dovranno pervenire entro e non oltre i termini indicati nella richiesta da parte dei Commissari Straordinari.
(B) Garanzia fideiussoria
All’Offerta Vincolante dovrà altresì essere allegata una garanzia fideiussoria a prima richiesta “ogni eccezione rimossa”, rilasciata da primario istituto bancario
comunitario di ragionevole gradimento dei Commissari Straordinari, secondo lo standard che verrà reso disponibile in Data Room, a garanzia degli impegni assunti nell’Offerta Vincolante, ed in particolare: (i) del pagamento del prezzo offerto; (ii) della veridicità delle relative dichiarazioni e garanzie; (iii) degli altri impegni propedeutici o relativi al perfezionamento del Contratto di Cessione e dell’Atto di Vendita.
Tale garanzia fideiussoria, di un ammontare complessivo pari al 70% del prezzo offerto, dovrà essere valida ed efficace per i 180 (centottanta) giorni successivi al Termine di Presentazione dell’Offerta Vincolante.
Successivamente alla stipula del Contratto di Cessione con l’Offerente aggiudicatario, saranno restituite le fideiussioni depositate dagli altri Offerenti non prescelti.
(C) Legge applicabile, foro competente e lingua
Non saranno prese in considerazione Offerte Vincolanti soggette a legge applicabile diversa da quella italiana, ovvero ad un foro diverso da quello esclusivo di Isernia ovvero redatte in lingua differente dalla lingua italiana.
3. Piano di prosecuzione dell’attività
Il Piano di cui al paragrafo 2.4 lett. g) del Disciplinare dovrà indicare:
(i) le principali strategie che si intendono perseguire;
(ii) i programmi operativi e di sviluppo e il budget economico-finanziario per il biennio successivo al trasferimento del Complesso Aziendale Malo;
(iii) il numero dei dipendenti del Complesso Aziendale Malo, suddiviso per categoria, livello di inquadramento, struttura organizzativa e/o ramo d’azienda di appartenenza, per i quali si intende assumere il rapporto di lavoro e l’impegno dell’Offerente a mantenere tali livelli per almeno un biennio successivo al trasferimento del Complesso Aziendale Malo;
(iv) gli investimenti minimi allo stato previsti; nonché
(v) ogni altra indicazione utile per avvalorare la capacità industriale, economica e finanziaria dell’Offerente ai fini di quanto disposto dall’art. 63, terzo
comma, della Legge Prodi bis.
Il Piano dovrà anche contenere:
(vi) indicazioni relative alle risorse finanziarie che l’Offerente intende utilizzare per l’acquisto del Complesso Aziendale Malo, per la prosecuzione dell’attività, per il mantenimento dei livelli occupazionali concordati e per gli investimenti nel Complesso Aziendale Malo previsti nel Piano, accompagnate dalle tipologie delle fonti di finanziamento che si intendono utilizzare (ripartite in capitale di debito e capitale proprio);
(vii) la descrizione delle modalità e delle tempistiche richieste per ottenere la disponibilità delle suddette risorse finanziarie nonché l’eventuale previsione di garanzie reali da concedere ai potenziali soggetti finanziatori sul Complesso Aziendale Malo o su sue parti.
Il Piano dovrà essere siglato e sottoscritto dall’Offerente a garanzia del mantenimento, almeno per il biennio successivo, degli impegni che saranno assunti con il Contratto di Cessione e nell’Atto di Vendita.
L’inadempimento anche parziale dell’obbligo di mantenere, per almeno due anni dal trasferimento del Complesso Aziendale Malo, le attività imprenditoriali dello stesso Complesso Aziendale Malo, nonché i livelli occupazionali indicati nell’Offerta Vincolante o successivamente concordati anche all’esito del confronto con le Organizzazioni Sindacali verrà sanzionato dal pagamento di una specifica penale indicata nel Contratto di Cessione e garantita da una garanzia fideiussoria a prima richiesta “ogni eccezione rimossa”, rilasciata da primario istituto bancario comunitario, di ragionevole gradimento dei Commissari Straordinari, secondo lo standard che verrà reso disponibile in Data Room, fermi restando tutti gli altri rimedi di legge ed il risarcimento per l’eventuale maggior danno.
4. Selezione dell’aggiudicatario della Procedura di Cessione
A partire dalle ore 16,00 del giorno del Termine di Presentazione delle Offerte Vincolanti di cui al paragrafo 2.2 del Disciplinare, il Notaio incaricato provvederà all’apertura di tutte le buste pervenute in un unico contesto, presso il suo Studio in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx x. 00, alla presenza dei Commissari Straordinari e di chiunque
sia interessato.
La selezione fra gli Offerenti che avranno presentato le Offerte Vincolanti del Complesso Aziendale Malo sarà effettuata da parte dei Commissari Straordinari con l’ausilio e sentito il parere degli Advisor, nel rispetto delle inderogabili norme di cui alla Legge Marzano, sulla base di una valutazione discrezionale e avuto particolare riguardo anche alla affidabilità dell’Offerente e del Piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato ed alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali.
In tale prospettiva, la scelta fra gli Offerenti verrà effettuata tenendo in debita considerazione l’indicazione di prezzo, nonché tra l’altro:
a) l’affidabilità dell’Offerente, con particolare riguardo alla solidità finanziaria e alla capacità di reperimento delle risorse finanziare necessarie, nonché alla sua strategia commerciale;
b) i contenuti e la sostenibilità del Piano, con particolare riferimento agli impegni occupazionali e agli investimenti ivi previsti;
c) le garanzie prestate in aggiunta a quelle richieste e, più in generale, ogni ulteriore elemento che qualifichi positivamente l’Offerta Vincolante per le finalità proprie dell’Amministrazione Straordinaria.
Il prezzo offerto sarà comparato con il valore risultante dalla valutazione preliminare richiesta dai Commissari Straordinari ai sensi dell’art. 62, comma 3, della Legge Prodi bis, che non costituisce comunque un parametro vincolante né esclusivo.
I Commissari Xxxxxxxxxxxx si riservano la facoltà di procedere ad ulteriori trattative con uno o più degli Offerenti, volte ad ottenere miglioramenti delle Offerte Vincolanti pervenute, procedendo, in caso di offerte giudicate equivalenti, a richieste di rilanci da effettuarsi in tempi e con modalità che assicurino parità di trattamento.
Ogni definitiva determinazione in ordine all’esito della Procedura di Cessione e alla conseguente conclusione del Contratto di Cessione verrà autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di Sorveglianza.
Del risultato della selezione sarà data tempestiva comunicazione a tutti gli
Offerenti, fermo restando quanto disposto al successivo articolo 6.
5. Contratto di Cessione
Una bozza del Contratto di Cessione contenente i diritti e gli obblighi delle parti rispetto alla compravendita del Complesso Aziendale Malo sarà messa a disposizione in Data Room.
5.1 Sintesi della struttura e del contenuto
Il presente paragrafo 5.1 contiene alcuni degli elementi essenziali del Contratto di Cessione:
5.1.1 Elementi del Complesso Aziendale Malo
Il Complesso Aziendale Malo oggetto del Contratto di Cessione è composto da:
(i) i Rami d’Azienda Malo e IT Distribuzione nella loro interezza e consistenza alla data di stipula dell’Atto di Vendita che verrà individuata ai sensi del successivo articolo 6 (la “Data di Esecuzione”), ad eccezione: (a) di tutti i diritti comunque connessi alle azioni revocatorie, di responsabilità, da atto illecito e a quelle discendenti, connesse o collegate al dissesto del Gruppo IT Holding; (b) dei debiti pre-Amministrazione Straordinaria; (c) dei crediti pre-Amministrazione Straordinaria eventualmente esistenti alla Data di Esecuzione. Il dettaglio analitico del perimetro del Complesso Aziendale Malo sarà fornito in Data Room e potrà anche essere oggetto di successive modifiche ad opera dei Commissari Xxxxxxxxxxxx - previa approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico, sentito il Comitato di Sorveglianza - per meglio perseguire gli interessi e le finalità della Legge Xxxxxxx.
(ii) l’intero capitale di MAC USA, indirettamente facente capo a IT Holding.
5.1.2 Dichiarazioni e garanzie
Il Complesso Aziendale Malo viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà alla Data di Esecuzione, con una posizione finanziaria netta uguale a zero, e comunque senza eventuali disponibilità liquide.
Sarà esclusa qualsiasi garanzia delle Cedenti con riguardo al Complesso Aziendale Malo (salvo la responsabilità delle Cedenti, ciascuna limitatamente a quanto di
propria titolarità e in via non solidale: (i) per evizione del Complesso Aziendale Malo, nei limiti in cui sia inderogabile per legge; ovvero (ii) per le azioni MAC USA che non siano cedute libere da pegni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri, diritti di terzi e/o altri gravami), quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi garanzia relativa ad insussistenze o minusvalenze di attivo ovvero a sopravvenienze passive ovvero qualsiasi garanzia per vizi.
Eventuali adeguamenti dei beni facenti parte del Complesso Aziendale Malo alle norme di prevenzione e sicurezza vigenti, così come alle norme in tema di tutela ecologica e ambientale e, in generale, alle normative vigenti saranno a carico dell’acquirente degli stessi.
5.1.3 Autorizzazioni
L’ottenimento di eventuali autorizzazioni di autorità competenti (ivi espressamente inclusi i nulla-osta eventualmente necessari ai sensi di normative antitrust) che costituiscano condizioni per l’esecuzione della compravendita sarà a carico esclusivamente all’Offerente, che sopporterà il rischio collegato all’eventuale mancato, non tempestivo o condizionato rilascio delle stesse.
5.1.4 Obblighi ulteriori dell’Offerente
A) Prosecuzione delle attività imprenditoriali
Ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della Legge Prodi bis, l’Offerente si obbligherà a proseguire le attività imprenditoriali per almeno un biennio successivo al trasferimento del Complesso Aziendale Malo, secondo quanto indicato nel Piano o successivamente concordato con i Commissari Straordinari e ad adempiere agli ulteriori impegni ivi indicati.
B) Lavoratori delle società in Amministrazione Straordinaria alle dipendenze dell'acquirente
Ai sensi dell'articolo 63, comma 4, della Legge Prodi bis, l’assunzione dei lavoratori delle società in Amministrazione Straordinaria del Complesso Aziendale Malo alle dipendenze dell'acquirente – preferibilmente previa la loro diretta trasmigrazione – sarà disciplinata (così come il numero dei dipendenti, i relativi diritti e le condizioni di lavoro, ed ogni altro profilo inerente agli stessi) dall'accordo sindacale eventualmente raggiunto all'esito della procedura di
consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47 della Legge 428/1990, ovvero, in caso di mancato raggiungimento di tale accordo sindacale, dal Piano. Si precisa che la trasmigrazione diretta dei dipendenti comporterà in ogni caso l’accollo liberatorio del TFR da parte dell’acquirente, costituendo tale accollo una modalità di pagamento di parte del prezzo offerto per il Complesso Aziendale Malo. I Commissari Xxxxxxxxxxxx si riservano ogni determinazione in merito alla concreta percorribilità giuridico-economica dell’accollo del TFR in base alle risultanze della verifica della capienza dell’attivo e, comunque, nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa in materia di ordine dei privilegi e fatto salvo il previo accordo con le organizzazioni sindacali.
In ogni caso, le Cedenti non saranno ritenute in alcun modo responsabili, e saranno manlevate e tenute indenni dall'acquirente, con riguardo ad eventuali conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare in caso di contenzioso promosso da parte dei dipendenti del Complesso Aziendale Malo che, pur avendovi diritto, non fossero assunti e/o transitati alle dipendenze dell'acquirente.
C) Mantenimento dei livelli occupazionali
Ai sensi dell'articolo 63, comma 2, della Legge Prodi bis, l'acquirente si obbligherà, pena il risarcimento del danno derivante alle Cedenti dalle azioni individuali o collettive da parte dei lavoratori, ovvero intentate dall’ente previdenziale, a mantenere per almeno un biennio successivo al trasferimento del Complesso Aziendale Malo i livelli occupazionali stabiliti nell'accordo sindacale eventualmente raggiunto all'esito della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47 della Legge 428/1990, ovvero nel Piano, in caso di mancato raggiungimento del suddetto accordo sindacale.
5.1.5 Altre clausole
Ai sensi dell’art. 63, comma 5, della Legge Prodi bis, salva successiva diversa convenzione, sarà esclusa la responsabilità dell’acquirente per i debiti anteriori al trasferimento, ad eccezione che per i debiti sorti successivamente all’entrata di Malo e IT Distribuzione in Amministrazione Straordinaria e fino alla Data di Esecuzione.
Successivamente al trasferimento del Complesso Aziendale Malo, ai sensi dell’art. 64 della Legge Prodi bis, verrà ordinata dal Ministero dello Sviluppo Economico la
cancellazione delle eventuali iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle eventuali trascrizioni di pignoramenti e di sequestri conservativi su beni facenti parte del Complesso Aziendale Malo.
Ogni onere e spesa comunque inerente e/o conseguente al trasferimento del Complesso Aziendale Malo sarà a carico dell’acquirente.
5.2 Definizione del testo contrattuale
Entro le ore 18,00 del ventesimo giorno di decorrenza del Periodo di Svolgimento della Due Diligence, i soggetti ammessi alla Data Room ai sensi del precedente paragrafo 1.4, dovranno far pervenire per iscritto via fax e e-mail eventuali proposte di modifica alla bozza di documentazione contrattuale relativa al Contratto di Cessione agli Advisor ai contatti indicati al successivo art. 9.
I Commissari Xxxxxxxxxxxx, assistiti dai propri consulenti, provvederanno a valutare ed eventualmente recepire le osservazioni e proposte di modifica del Contratto di Cessione pervenute, riservandosi la facoltà di convocare i soggetti interessati al fine di ottenere chiarimenti su tali osservazioni.
6. Comunicazione di aggiudicazione e conclusione del Contratto di Cessione
Successivamente alle attività di cui al precedente articolo 4, previa autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico e parere del Comitato di Sorveglianza ai sensi di legge, sarà inviata apposita comunicazione scritta all'Offerente che risulti aggiudicatario della Procedura di Cessione (la “Comunicazione di Aggiudicazione”) in cui:
(i) sarà comunicata l'aggiudicazione in favore dell'Offerente ai sensi della Procedura di Cessione;
(ii) saranno individuati il giorno, l’ora e il luogo per la stipula, davanti al Notaio, del Contratto di Cessione;
(iii) saranno fornite dalle Cedenti le informazioni e i documenti per l’esperimento da parte dell’aggiudicatario delle comunicazioni ai sensi della
normativa antitrust applicabile, ovvero sarà indicata la data, l’ora e il luogo in cui tali informazioni e documenti saranno messi a disposizione dell'aggiudicatario.
Al fine di pervenire alla stipula dell’Atto di Vendita, si procederà senza indugio a porre in essere le seguenti attività:
(a) le Cedenti provvederanno a sottoscrivere la comunicazione di avvio della procedura sindacale e ad inviarla alle Organizzazioni Sindacali ed alle rappresentanze dei lavoratori competenti;
(b) il promissario acquirente e le Cedenti provvederanno senza indugio a porre in essere tutti gli altri atti eventualmente propedeutici all’Atto di Vendita.
Le Cedenti e il promissario acquirente parteciperanno alla procedura di consultazione sindacale ai sensi dell’art. 47 della Legge 428/1990 e sottoscriveranno con le rappresentanze dei lavoratori competenti l’eventuale accordo sindacale ovvero apposito verbale, o altra documentazione analoga attestante il mancato raggiungimento del suddetto accordo sindacale.
La Data di Esecuzione in cui si terrà la stipula dell’Atto di Vendita del Complesso Aziendale Malo potrà essere qualsiasi data fissata dai Commissari Straordinari comunque successiva, nel rispetto del periodo di legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.
Alla Data di Esecuzione, si svolgeranno nel seguente ordine cronologico le seguenti attività:
(a) versamento del prezzo da parte del promissario acquirente in un'unica soluzione, mediante bonifico sui conti correnti delle Cedenti, aperti presso l’istituto di credito che verrà comunicato dai Commissari Straordinari, con fondi immediatamente disponibili e valuta alla Data di Esecuzione;
(b) stipula dell’Atto di Vendita da parte delle Cedenti e del promissario acquirente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e conseguente consegna del Complesso Aziendale Malo;
(c) compimento di eventuali ulteriori adempimenti di legge relativi al trasferimento del Complesso Aziendale Malo.
Il Notaio sarà designato dai Commissari Straordinari.
Ogni onere, imposta, diritto e spesa comunque inerente e/o conseguente in relazione al trasferimento del Complesso Aziendale Malo sarà a carico dell’acquirente.
7. Obbligo di riservatezza
L’Impegno di Riservatezza e il Nuovo Impegno di Riservatezza resteranno in vigore sino ai termini in essi indicati.
8. Disposizioni generali
Il Disciplinare non comporta per i Commissari Straordinari alcun obbligo o impegno di dar corso alla vendita nei confronti dei soggetti potenzialmente interessati e degli Offerenti, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte delle Cedenti e/o dei Commissari Straordinari.
I Commissari Straordinari si riservano la facoltà, con l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, di: (i) sospendere, interrompere, temporaneamente o definitivamente, la Procedura di Cessione nei confronti di uno o più, ovvero di tutti i partecipanti; o (ii) modificare i termini e le condizioni della Procedura di Cessione, ivi compresi i termini di apertura della Data Room ed i termini per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse e delle Offerte Vincolanti; o (iii) proseguire nella vendita degli elementi del Complesso Aziendale Malo in due o più procedure separate; (iv) iniziare o procedere ad una trattativa privata con uno o più dei partecipanti alla Procedura di Cessione; (v) recedere da qualsivoglia trattativa eventualmente instaurata qualunque sia lo stato e il grado di avanzamento.
I Commissari Straordinari sceglieranno quali delle persone fisiche, degli enti, persone giuridiche e/o Raggruppamenti ammettere alla Procedura di Cessione, riservandosi a tal fine di valutare, tra l’altro, la situazione patrimoniale e finanziaria di tali soggetti, nonché la loro capacità di far fronte agli impegni, anche finanziari, derivanti dall’acquisto del Complesso Aziendale Malo.
Inoltre, a Procedura di Cessione già avviata, i Commissari Straordinari, a propria discrezione, potranno sempre (a) ammettere alla Procedura di Cessione nuovi
soggetti; e/o (b) consentire aggregazioni di soggetti che non abbiano presentato l’Offerta Vincolante a Raggruppamenti o a singoli investitori che abbiano tempestivamente presentato l’Offerta Vincolante, fermo restando che tali soggetti dovranno comunque presentare la documentazione richiesta e soddisfare i requisiti previsti dal Disciplinare; (c) modificare il perimetro del Complesso Aziendale Malo.
Quanto precede, senza che ciò consenta ai soggetti potenzialmente interessati e agli Offerenti di avanzare, nei confronti dei Commissari Xxxxxxxxxxxx, delle Cedenti e degli organi di vigilanza sulla Amministrazione Straordinaria, alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di indennizzo, né ad alcun altro titolo.
I consulenti della Procedura di Xxxxxxxx non assumono alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati e degli Offerenti i quali, mediante la sottoscrizione del Disciplinare, li esonerano espressamente da ogni e qualsiasi responsabilità nei loro confronti e rinunciano a qualsiasi pretesa che potrebbero avere in relazione all’attività dai medesimi svolta in favore dei Commissari Straordinari per la Procedura di Cessione. In deroga al disposto di cui all’art. 1411, comma 2, cod. civ., tali dichiarazioni ed impegni assunti dai soggetti interessati e dagli Offerenti devono intendersi irrevocabili indipendentemente dalla manifestazione di volontà dei beneficiari di avvalersene o accettarli.
Resta inteso che tutti i poteri discrezionali verranno esercitati dai Commissari Straordinari nel rispetto delle inderogabili norme di legge e, in particolare, nel rispetto della Legge Marzano e delle sue finalità, e fatte salve le autorizzazioni eventualmente necessarie.
Il presente Disciplinare non costituisce un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ. o un appello del pubblico risparmio ai sensi degli articoli 94 e ss. del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e nel pieno rispetto e nella tutela della riservatezza dei soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla Procedura di Cessione, nonché il corretto svolgimento della medesima. I titolari del trattamento saranno i Commissari Straordinari, nei cui
confronti il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Il presente Disciplinare è stato oggetto di invito a manifestare interesse e a presentare Offerte Xxxxxxxxxx pubblicato a cura dei Commissari Straordinari sul quotidiano nazionale “Il Sole 24Ore”.
I termini contenuti nel Disciplinare devono considerarsi perentori, ferma restando la facoltà dei Commissari Straordinari di modificarli e/o prorogarli.
Ogni costo e spesa comunque inerente e/o conseguente alla partecipazione alla Procedura di Cessione, ivi compresi i costi dei propri consulenti, sono ad esclusivo carico dei partecipanti.
9. Comunicazioni
Salvo che per quanto altrimenti previsto nel presente Disciplinare, tutte le comunicazioni ai Commissari Straordinari o agli Advisor previste o richieste dal presente Disciplinare o comunque necessarie in relazione ad esso, dovranno essere effettuate per iscritto e comunicate tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telefax ai seguenti indirizzi:
(a) se ai Commissari Straordinari, presso:
Studio Legale Bruno Xxx X. Xxxxxx, 0 00000 Xxxx
Telefax: x00 00 0000000
eventualmente anticipata via e-mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx e
Studio Legale NGD Xxx xxxxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx
c.a. Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx
Telefax: x00 00 00000000
eventualmente anticipata via e-mail all’indirizzo: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
(b) se agli Advisor, presso:
Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. Xxxxxxxxx Xxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
c.a. Xxxx. Xxxxxxx Xx Xxxx
Telefax: + 39 02 8829819
eventualmente anticipata via e-mail all’indirizzo: xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
Sin&rgetica S.r.l.
Xxx Xxxxxxxxxxxxxxxx, 0
00000 Xxxxxx
c.a. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Telefax: x00 00 00000000
Eventualmente anticipata via e-mail all’indirizzo: xxxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx
10. Legge applicabile e foro competente
L’intera Procedura di Cessione e ogni atto connesso sono regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa al Disciplinare e/o all’intera Procedura di Cessione, alla sua interpretazione, esecuzione, validità o efficacia, nonché derivante dai rapporti pre-contrattuali sarà competente in via esclusiva il foro di Isernia.
Il testo in lingua italiana del presente Disciplinare e di qualsiasi altro documento scambiato nell’ambito della Procedura di Cessione prevarrà su ogni versione in
lingua straniera del medesimo.
Pettoranello di Molise (IS), 19 aprile 2010 I Commissari Straordinari
(Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx) (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx) (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx)
Per espressa e incondizionata accettazione e conferma di tutti i termini e le condizioni
del presente Disciplinare
in data
(Il soggetto che manifesta interesse/l’Offerente)
Il soggetto interessato/l’Offerente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e ss. del cod. civ., dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente i seguenti articoli del presente Disciplinare:
- articolo 2 (Offerta Vincolante)
- articolo 4 (Selezione dell’aggiudicatario della Procedura di Cessione);
- articolo 5 (Contratto di Cessione);
- articolo 8 (Disposizioni generali);
- articolo 10 (Legge applicabile e foro competente).
(Il soggetto che manifesta interesse/l’Offerente)