ACCORDO
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.5.2018
COM(2018) 308 final ANNEX
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione di un accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile tra l'Unione europea e il governo della Repubblica popolare cinese
ACCORDO
SULLA SICUREZZA DELL'AVIAZIONE CIVILE
TRA L'UNIONE EUROPEA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
L'UNIONE EUROPEA e il GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
(in appresso denominate singolarmente "la parte" e collettivamente "le parti"),
RICONOSCENDO la persistente tendenza all'internazionalizzazione nella progettazione, nella produzione e nella circolazione di prodotti aeronautici civili;
DESIDERANDO promuovere la sicurezza dell'aviazione civile, la qualità e compatibilità ambientale e facilitare la libera circolazione dei prodotti aeronautici civili;
DESIDERANDO accrescere la cooperazione e migliorare l'efficienza in aspetti connessi alla sicurezza dell'aviazione civile;
CONSIDERANDO che la loro cooperazione può contribuire positivamente a promuovere una maggiore armonizzazione internazionale degli standard e delle procedure;
CONSIDERANDO la possibilità di ridurre l'onere economico imposto all'industria aeronautica dalla sovrapposizione di ispezioni, valutazioni e prove;
RICONOSCENDO che qualunque forma di riconoscimento reciproco dei riscontri di conformità e dei certificati deve poter offrire una garanzia di conformità a norme o regolamenti tecnici applicabili equivalente alla garanzia data dalle procedure previste da una delle parti;
RICONOSCENDO che tale riconoscimento reciproco richiede inoltre il persistere della fiducia di ogni parte nell'affidabilità dei processi di riscontro della conformità dell'altra parte in tutti i campi oggetto del presente accordo;
RICONOSCENDO il desiderio delle parti di una cooperazione nella regolamentazione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile e delle prove e certificazioni ambientali sulla base di una continua comunicazione e della reciproca fiducia;
RICONOSCENDO i rispettivi impegni delle parti nell'ambito di accordi bilaterali, regionali e multilaterali in materia di sicurezza dell'aviazione civile e di compatibilità ambientale,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivi
Il presente accordo persegue i seguenti obiettivi:
a) consentire il riconoscimento reciproco, come previsto negli allegati del presente accordo, dei riscontri di conformità e delle certificazioni rilasciate dalle autorità competenti delle parti;
b) facilitare l'internazionalizzazione del settore dell'aviazione civile;
c) facilitare e promuovere la libera circolazione di prodotti aeronautici civili e dei servizi;
d) promuovere la cooperazione diretta a un elevato livello di sicurezza dell'aviazione civile e di compatibilità ambientale.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si intende per:
a) "organismi approvati": qualsiasi persona giuridica certificata dall'autorità competente di una parte affinché eserciti i privilegi connessi a un oggetto nell'ambito del presente accordo;
b) "certificato": qualsiasi approvazione, licenza o altro documento rilasciato come forma di riconoscimento della conformità che i prodotti aeronautici civili, un'impresa o una persona rispettano i requisiti applicabili derivanti dalla legislazione pertinente delle rispettive parti;
c) "prodotto aeronautico civile": qualsiasi aeromobile civile, motore di aeromobile, propulsore a elica o sottogruppo, pertinenza o parte che risulta installato o da installare sull'aeromobile;
d) "autorità competente": un'agenzia o un ente governativo designato da una delle parti ai fini del presente accordo, abilitato a valutare la conformità e a monitorare l'uso di prodotti aeronautici civili, servizi, operazioni o certificati nell'ambito della giurisdizione di una delle parti e che può adottare misure coercitive per garantire che siano conformi ai requisiti legali applicabili all'interno della giurisdizione di tale parte;
e) "rappresentanti autorizzati": qualsiasi persona fisica o giuridica designata per legge a svolgere una valutazione di conformità e a raccogliere i riscontri per conto della Civil Aviation Administration of China;
f) "controllo": la sorveglianza periodica effettuata da un'autorità competente volta a determinare la continua rispondenza ai requisiti legali applicabili pertinenti;
g) "agente tecnico": per il governo della Repubblica popolare cinese la Civil Aviation Administration of China (CAAC) e per l'Unione europea l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA).
Articolo 3
Ambito di applicazione
1. La cooperazione prevista dal presente accordo include i seguenti ambiti:
a) i certificati di aeronavigabilità e il controllo sui prodotti aeronautici civili;
b) le prove e certificazioni ambientali dei prodotti aeronautici civili;
c) la certificazione e il controllo delle imprese di progettazione e di produzione;
d) la certificazione e il controllo delle imprese di manutenzione;
e) l'addestramento del personale e il rilascio delle relative licenze;
f) l'esercizio dell'aeromobile;
g) i servizi di traffico aereo e la gestione del traffico aereo;
h) altri ambiti oggetto degli allegati della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 (di seguito denominata "la Convenzione").
2. Per questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo, le parti sviluppano allegati e associate procedure di attuazione che descrivono i termini, le condizioni e i metodi di riconoscimento reciproco dei riscontri di conformità e dei certificati, tra cui le disposizioni provvisorie ove necessario, quando essi convengono che i rispettivi standard, le norme, le prassi, le procedure e i sistemi dell'aviazione civile siano sufficientemente equivalenti o compatibili da consentire l'accettazione dei certificati e dei riscontri di conformità a standard convenuti da una parte per conto dell'altra. Le differenze tecniche tra i sistemi dell'aviazione civile delle parti devono essere trattate negli allegati.
Articolo 4
Obblighi generali
1. Ciascuna parte accetta i riscontri di conformità e i certificati rilasciati dalle autorità competenti dell'altra parte, conformemente ai termini e alle condizioni definiti negli allegati del presente accordo, incluse le disposizioni provvisorie ove necessario, che ne costituiscono parte integrante.
2. Il presente accordo non deve essere interpretato nel senso che presuppone l'accettazione o il riconoscimento reciproco di norme o regolamenti tecnici delle parti, a meno che ciò non sia previsto nei suoi allegati.
3. I riscontri ottenuti da rappresentanti autorizzati o organismi approvati, autorizzati dalla legislazione applicabile di una parte a effettuare gli stessi riscontri dell'autorità competente, hanno la stessa validità di quelli ottenuti da un'autorità competente ai fini del presente accordo.
4. Le parti provvedono a che le rispettive autorità competenti siano idonee e adempiano alle responsabilità loro incombenti in forza del presente accordo, compresi gli allegati.
5. Per garantire il persistere della fiducia di ciascuna parte nell'affidabilità dei processi di riscontro della conformità dell'altra parte, ciascun agente tecnico può partecipare alle attività interne di assicurazione della qualità dell'altra, conformemente alle procedure definite negli allegati del presente accordo.
Articolo 5
Protezione dell'autorità di regolamentazione e misure di salvaguardia
1. In nessun caso il presente accordo deve essere inteso a limitare l'autorità di una parte di:
A. determinare, attraverso propri provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi, il livello di protezione che essa ritiene adeguato ai fini della sicurezza, per l'ambiente e per quanto riguarda i rischi nell'ambito di applicazione del presente accordo;
B. adottare immediatamente tutte le misure idonee quando vi sia un ragionevole rischio che un prodotto, un servizio o un'attività che rientrano nell'ambito del presente accordo potrebbero:
a) compromettere la salute o la sicurezza delle persone o dell'ambiente;
b) non rispettare le misure legislative, regolamentari o amministrative applicabili di tale parte; oppure
c) non soddisfare altrimenti un requisito nell'ambito di applicazione dell'allegato applicabile del presente accordo.
2. Quando una parte adotta misure ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ne informa l'altra parte per iscritto entro quindici giorni lavorativi dall'adozione di tali misure, illustrandone le motivazioni.
3. Le misure adottate ai sensi del presente articolo non possono essere intese o interpretate dalle parti come una violazione delle disposizioni del presente accordo.
Articolo 6
Comunicazione
1. Alla firma del presente accordo le parti si comunicheranno reciprocamente i rispettivi punti di contatto per l'applicazione di tale accordo.
2. Tutte le comunicazioni relative all'applicazione del presente accordo tra le parti e/o le autorità competenti sono effettuate in lingua inglese.
3. Ciascuna parte comunica all'altra parte l'identità dell'autorità o delle autorità competenti.
Articolo 7
Cooperazione nella regolamentazione, reciproca assistenza e trasparenza
1. Ciascuna parte garantisce che l'altra parte sia tenuta informata delle leggi, dei regolamenti, delle norme, dei requisiti pertinenti e del suo sistema di rilascio dei certificati.
2. Le parti si comunicano reciprocamente le rispettive proposte di modifiche rilevanti a leggi, regolamenti, norme e requisiti pertinenti, nonché ai rispettivi sistemi di rilascio dei certificati quando tali modifiche possono avere un'incidenza sul presente accordo. Nella misura del possibile, le parti si concedono a vicenda la possibilità di commentare reciprocamente le rispettive modifiche e tengono nel debito conto tali osservazioni.
3. Gli agenti tecnici possono sviluppare procedure in materia di cooperazione nella regolamentazione nell'ambito di applicazione del presente accordo.
4. A fini di indagine e risoluzione di questioni in materia di sicurezza, le parti possono autorizzarsi reciprocamente a partecipare in qualità di osservatori alle rispettive attività di sorveglianza secondo quanto specificato nell'allegato pertinente.
5. Ai fini della supervisione e delle ispezioni, le autorità competenti di ciascuna delle parti prestano assistenza alle autorità competenti dell'altra parte affinché ottengano l'accesso senza restrizioni agli organismi regolamentati soggetti alla propria giurisdizione.
Articolo 8
Scambio di informazioni in materia di sicurezza
Le parti concordano, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10 e ferma restando la legislazione applicabile:
a) di fornirsi reciprocamente, su richiesta e tempestivamente, le informazioni a disposizione dei loro agenti tecnici relative a incidenti, fatti gravi o episodi che coinvolgono prodotti, servizi o attività disciplinati negli allegati del presente accordo, e
b) di scambiarsi altre informazioni in materia di sicurezza, conformemente alle procedure stabilite dagli agenti tecnici.
Articolo 9
Cooperazione nel settore delle attività di esecuzione
Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari in vigore, le parti convengono di garantire, quando richiesto e in funzione della disponibilità delle risorse richieste, mediante i loro agenti tecnici o le autorità competenti, la reciproca cooperazione e assistenza in procedimenti investigativi o esecutivi nell'ambito del presente accordo. Inoltre, ciascuna delle parti notifica immediatamente all'altra qualsiasi indagine che incida su interessi comuni.
Articolo 10
Riservatezza e tutela delle informazioni e dei dati proprietari
1. Ciascuna parte conviene di mantenere, fatte salve le limitazioni imposte ai sensi delle rispettive legislazioni, la riservatezza dei dati e delle informazioni ricevuti dall'altra parte nell'ambito del presente accordo.
2. In particolare, ferme restando le rispettive legislazioni, le parti non comunicano a terzi, incluso il pubblico, né permettono ad un'autorità competente di comunicare a terzi, incluso il pubblico, dati e informazioni ricevuti reciprocamente nell'ambito del presente accordo che costituiscono segreti commerciali, proprietà intellettuale, informazioni riservate di carattere commerciale o finanziario, dati proprietari o informazioni relative a un'indagine in corso. A tal fine, tali dati e informazioni sono considerati riservati, proprietari o segreti commerciali e sono chiaramente contrassegnati come tali, secondo quanto opportuno.
3. Una parte o un'autorità competente può, nel fornire dati e informazioni all'altra parte o a un'autorità competente di quest'altra parte, indicare le parti dei dati e delle informazioni fornite che non devono essere comunicate a terzi.
4. Se una parte non è d'accordo con la designazione dell'altra parte dei dati e delle informazioni forniti come riservati, proprietari o segreti commerciali, la parte in
disaccordo con la designazione richiede delle consultazioni con l'altra parte conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 per trattare la questione.
5. Le parti adottano tutte le ragionevoli precauzioni necessarie per impedire che le informazioni e i dati ricevuti nell'ambito del presente accordo vengano comunicati a terzi senza autorizzazione.
6. La parte che riceve i dati e le informazioni dall'altra parte ai sensi del presente accordo non acquisisce diritti proprietari di proprietà intellettuale o industriale per effetto della ricezione dall'altra parte.
Articolo 11
Comitato misto delle parti
1. È istituito un comitato misto composto da rappresentanti delle parti. Il comitato misto è responsabile dell'effettivo funzionamento del presente accordo e si riunisce periodicamente per valutare l'efficacia della sua applicazione.
2. Il comitato misto può esaminare qualsiasi aspetto relativo al funzionamento e all'applicazione del presente accordo. In particolare, rientrano nella sua competenza le seguenti attività:
a) risolvere eventuali questioni relative all'applicazione e all'esecuzione del presente accordo, inclusi gli allegati,
b) esaminare le modalità per migliorare il funzionamento del presente accordo e formulare le opportune raccomandazioni alle parti per la modifica dello stesso ai sensi dell'articolo 17,
c) adottare le modifiche agli allegati,
d) coordinare lo sviluppo e adottare nuovi allegati ai sensi dell'articolo 17 e
e) adottare, come opportuno, procedure di lavoro sulla cooperazione regolamentare e la trasparenza per tutte le attività di cui all'articolo 3.
3. Il comitato misto elabora e adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 12
Recupero dei costi
Le parti fanno in modo che eventuali commissioni o spese addebitate dal proprio agente tecnico a persone fisiche o giuridiche le cui attività sono regolamentate nell'ambito del presente accordo siano eque, ragionevoli e proporzionate ai servizi prestati e non costituiscano un ostacolo agli scambi.
Articolo 13
Altri accordi
1. Salvo diversa disposizione degli allegati del presente accordo, gli obblighi derivanti da accordi conclusi da una delle parti con un paese terzo che non sia parte del presente accordo non hanno valore né producono effetti per l'altra parte di tale accordo.
2. Al momento della sua entrata in vigore, il presente accordo subentra agli accordi o alle intese bilaterali sulla sicurezza dell'aviazione stipulati tra il governo della Repubblica popolare cinese e gli Stati membri dell'Unione europea per quanto riguarda tutte le materie disciplinate dal presente accordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 3.
3. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, gli agenti tecnici adottano le misure necessarie per modificare o sopprimere, secondo il caso, le intese precedenti tra di loro.
4. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, l'accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi che derivano alle parti da qualsiasi altro accordo internazionale.
Articolo 14
Applicazione
1. Il presente accordo si applica, da un lato, al sistema regolamentare dell'aviazione civile della Repubblica popolare cinese e, dall'altro, al sistema regolamentare dell'aviazione civile dell'Unione europea.
2. Le parti condividono l'obiettivo di massimizzare i vantaggi del presente accordo grazie all'eventuale estensione a paesi terzi. A tal fine il comitato misto, istituito ai sensi dell'articolo 11, considera, secondo quanto opportuno, le condizioni e le procedure, tra cui le modifiche necessarie al presente accordo che sarebbero richieste ai paesi terzi per aderire all'accordo.
Articolo 15
Consultazioni e composizione di controversie
1. Le parti si adoperano per risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra loro con riferimento alla cooperazione nell'ambito del presente accordo anche al minimo livello tecnico mediante consultazioni e conformemente alle disposizioni contenute negli allegati del presente accordo.
2. Qualora non sia possibile risolvere un'eventuale controversia secondo le modalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascun agente tecnico può deferire la questione al comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 11, che si consulta in materia.
3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo 2 del presente articolo, una parte può chiedere una consultazione con l'altra parte su qualsiasi materia che rientri nel presente accordo. L'altra parte avvia le consultazioni entro quarantacinque giorni, ad una data convenuta tra le parti.
Articolo 16
Sospensione degli obblighi di riconoscimento reciproco
1. Una parte può sospendere, in tutto o in parte, i propri obblighi di riconoscimento specificati in uno degli allegati del presente accordo, quando l'altra parte non ottempera agli obblighi previsti nell'accordo, inclusi gli allegati.
2. Prima di sospendere i propri obblighi di riconoscimento, una parte chiede l'avvio di consultazioni a norma dell'articolo 15. Qualora le consultazioni non siano sufficienti a risolvere la controversia relativa ad uno degli allegati, una parte può notificare all'altra la propria intenzione di sospendere il riconoscimento dei riscontri di conformità e dei certificati a norma dell'allegato, in merito ai quali è sorto il disaccordo. La notifica è effettuata per iscritto e specifica i motivi della sospensione.
3. Tale sospensione prende effetto trenta giorni dopo la data della notifica, sempre che, entro tale periodo, la parte che ha avviato la sospensione non notifichi all'altra parte per iscritto di voler revocare tale sospensione. Detta sospensione non incide sulla validità dei riscontri di conformità e dei certificati rilasciati dall'autorità competente della parte in questione anteriormente alla data in cui la sospensione ha preso effetto. Una siffatta sospensione che ha preso effetto può essere revocata immediatamente mediante uno scambio di corrispondenza a tal fine tra le parti.
Articolo 17
Entrata in vigore, modifiche e denuncia dell'accordo
1. Il presente accordo, compresi gli allegati, entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate le note diplomatiche che confermano il completamento delle rispettive procedure per l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Il presente accordo, comprensivo degli allegati, è vincolante per entrambe le parti e rimane in vigore fino alla sua denuncia da parte di una delle parti.
3. Una parte può denunciare il presente accordo in qualsiasi momento con un preavviso scritto di sei mesi notificato all'altra parte, a meno che la notifica di denuncia in questione sia stata ritirata per reciproco consenso delle parti prima dello scadere del suddetto termine.
4. In seguito alla notifica di denuncia del presente accordo o dei suoi allegati, le parti continuano ad ottemperare ai loro obblighi derivanti dal presente accordo o dai suoi allegati fino alla data in cui la denuncia dell'accordo prende effetto.
5. La denuncia di tale accordo non pregiudica la validità dei certificati rilasciati dalle parti conformemente ai termini del presente accordo, compresi gli allegati.
6. Le parti possono modificare il presente accordo mediante mutuo consenso scritto. Una modifica al presente accordo entra in vigore alla data dell'ultima notifica scritta con cui una parte comunica all'altra parte l'avvenuto espletamento delle proprie procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. Le modifiche degli allegati sono apportate tramite decisione del comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 11.
7. Quando una delle parti intende modificare l'accordo sopprimendo o aggiungendo uno o più allegati e conservando gli altri, le parti si adoperano per modificare il presente accordo consensualmente, conformemente alle procedure previste dal presente articolo. In assenza di tale consenso sulla conservazione degli altri allegati, l'accordo decade allo scadere dei sei mesi a decorrere dalla data di preavviso, a meno che le parti decidano altrimenti.
8. Qualsiasi singolo allegato elaborato dopo la data di entrata in vigore del presente accordo secondo le disposizioni dell'articolo 3 entra in vigore previa decisione del comitato misto istituito ai sensi dell'articolo 11.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati a tale fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto, in duplice esemplare a..., addì... 201X, in lingua xxxxxxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione fa fede il testo in lingua inglese.
PER L'UNIONE EUROPEA / PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
CERTIFICAZIONE DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE
1. CAMPO DI APPLICAZIONE
a) aeronavigabilità e mantenimento dell'aeronavigabilità dei prodotti aeronautici civili (in appresso i "prodotti");
b) imprese di progettazione e di produzione;
c) livelli acustici, fumosità ed emissioni dei motori, incluse le emissioni di anidride carbonica, quando applicabile.
2. DEFINIZIONI
2.1. Ai fini del presente allegato si intende per:
a) "relazione di valutazione dell'aeromobile": la relazione sviluppata dal Gruppo di valutazione dell'aeromobile ai sensi del CCAR-21-R4, capitolo 15; la relazione di valutazione dell'aeromobile non è direttamente contemplata nel certificato di omologazione CAAC o nella convalida del certificato di omologazione, ma è valutata da un Gruppo di valutazione dell'aeromobile nel sistema CAAC per supportare gli aspetti operativi specifici dei quali è responsabile il titolare del certificato di omologazione;
b) "etichetta di approvazione all'aeronavigabilità": una dichiarazione di una persona o impresa soggetta ai controlli regolamentari della parte esportatrice secondo la quale un nuovo prodotto aeronautico civile, diverso da un aeromobile completo, è conforme a un progetto approvato e in condizione di funzionare in sicurezza; il modulo CAAC AAC-038 e il modulo AESA 1 sono etichette di approvazione all'aeronavigabilità;
c) "autorità di certificazione": l'autorità che ha rilasciato un certificato di progettazione nella sua veste di autorità che scarica le responsabilità dello Stato di progettazione di un prodotto;
d) le modifiche al progetto tipo sono classificate come di minore e maggiore entità; una "modifica di minore entità" non ha un effetto significativo sulla massa, sull'equilibrio, sulla resistenza strutturale, sull'affidabilità, sulle caratteristiche operative, sui livelli acustici, sulla fumosità, sulle emissioni dei motori o su altre caratteristiche che incidono sull'aeronavigabilità del prodotto; tutte le altre modifiche sono "di maggiore entità";
e) "certificato di progettazione": una forma di riconoscimento di una parte del fatto che il progetto o la modifica di un progetto di un prodotto aeronautico
civile soddisfano gli standard di aeronavigabilità e, secondo quanto applicabile, i requisiti di tutela ambientale che riguardano in particolare i livelli acustici, la fumosità o le emissioni dei motori, definiti dalla legislazione in vigore per la parte;
f) "requisiti operativi relativi alla progettazione": i requisiti operativi, compresi quelli ambientali, relativi alle caratteristiche di progettazione del prodotto o ai dati di progettazione concernenti il funzionamento o la manutenzione del prodotto che lo rendono idoneo per un particolare tipo di operazione;
g) "esportazione": il processo mediante il quale un prodotto aeronautico civile passa da un sistema regolamentare a un altro;
h) "certificato di aeronavigabilità per l'esportazione": una dichiarazione di esportazione della parte esportatrice - oppure, per gli aeromobili usati, dell'autorità competente dello Stato di registrazione dal quale il prodotto è esportato - che dichiara che l'aeromobile completo rispetta i requisiti di aeronavigabilità e ambientali comunicati dalla parte importatrice;
i) "parte esportatrice": la parte dal cui sistema di supervisione della produzione è esportato un prodotto aeronautico civile;
j) "importazione": il processo mediante il quale un prodotto aeronautico civile esportato è introdotto in un sistema regolamentare;
k) "parte importatrice": la parte nella quale è importato il prodotto aeronautico civile;
l) "approvazione di un progetto di modifica": un certificato di progettazione rilasciato dalla Civil Aviation Administration of China per approvare le modifiche di minore entità apportate a un progetto tipo approvato, da un'impresa o persona diversa dal titolare dell'approvazione del progetto tipo;
m) "dati di idoneità operativa": la serie di dati che devono essere definiti dai costruttori di aeromobili e approvati a norma della parte 21, punto 21.A.15, lettera d), del regolamento (UE) n. 748/2012; i dati di idoneità operativa sono approvati come parte del certificato di omologazione rilasciato dall'agente tecnico dell'Unione europea per supportare gli aspetti operativi specifici dei quali è responsabile il titolare del certificato di omologazione;
n) "certificato di produzione": un certificato rilasciato da una parte a un'impresa che ottempera alla normativa sulla produzione applicabile vigente presso la parte;
o) "autorità di convalida": l'agente tecnico che accetta automaticamente o convalida, come specificato nel presente allegato, un certificato rilasciato dall'autorità di certificazione.
3. CONSIGLIO DI SUPERVISIONE DELLA CERTIFICAZIONE
3.1. Istituzione e composizione del Consiglio di supervisione della certificazione
3.1.2. Il Consiglio di supervisione della certificazione istituisce il proprio regolamento interno.
3.2. Mandato
a) contribuire a ridurre al minimo le differenze tra i sistemi regolamentari, gli standard e i processi di certificazione delle parti;
b) elaborare, approvare e rivedere le procedure di attuazione tecnica di cui al punto 4.2;
c) condividere le informazioni sulle principali questioni in materia di sicurezza e, ove opportuno, elaborare piani d'azione intesi ad affrontarle;
d) risolvere le questioni tecniche rientranti nelle responsabilità delle autorità competenti, che incidono sull'applicazione del presente allegato;
e) ove opportuno, elaborare efficaci metodi di cooperazione, assistenza tecnica e scambio di informazioni in materia di sicurezza e requisiti ambientali, sistemi di certificazione, sistemi di gestione della qualità e di normazione;
f) presentare proposte di modifica riguardanti il presente allegato al comitato misto delle parti;
h) analizzare l'esecuzione delle procedure menzionate alla lettera g) e intervenire in proposito.
4. ATTUAZIONE
4.1. Autorità competenti
4.1.1. Autorità competenti in materia di certificazione del progetto sono:
a) per il governo della Repubblica popolare cinese: la Civil Aviation Administration of China (CAAC);
b) per l'Unione europea: l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA).
4.1.2. Le autorità competenti in materia di certificazione della produzione sono:
a) per il governo della Repubblica popolare cinese: la Civil Aviation Administration of China (CAAC);
b) per l'Unione europea: l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) e le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea.
4.2. Procedure di attuazione tecnica
4.3. Scambio e tutela delle informazioni e dei dati riservati e proprietari
4.4. Progetto
a) certificati di omologazione, tra cui, secondo quanto applicabile, dati di idoneità operativa;
b) certificati di omologazione supplementari, tra cui, secondo quanto applicabile, dati di idoneità operativa;
c) approvazioni di progetti di modifica;
d) approvazioni di progetti di riparazione;
e) approvazioni di parti e pertinenze.
a) nel sistema di regolamentazione europeo, la dimostrazione della capacità di un'impresa di progettazione di assumersi le proprie responsabilità è sufficientemente controllata tramite un sistema di certificazione dell'impresa di progettazione;
b) nel sistema di regolamentazione cinese, la dimostrazione della capacità di un'impresa di progettazione è garantita mediante un sistema di garanzia di progettazione e controlli diretti condotti dall'agente tecnico. Questo sistema assicura un livello indipendente ed equivalente di verifica della conformità.
4.4.2. Livello di partecipazione dell'autorità di convalida
a) all'esperienza e ai documenti dell'autorità competente dell'altra parte in quanto autorità di certificazione;
b) all'esperienza già ottenuta da tale autorità di convalida durante gli esercizi di convalida precedenti con l'autorità competente dell'altra parte;
c) alla natura del progetto convalidato, alle prestazioni e all'esperienza del richiedente con l'autorità di convalida;
d) ai risultati delle valutazioni dei requisiti di qualificazione iniziale e continuativa, di cui al punto 5.2.
4.4.3.3. L'autorità di convalida specifica, quando applicabile:
a) la deroga agli standard vigenti;
b) la divergenza rispetto agli standard vigenti;
c) i fattori di compensazione che offrono un livello equivalente di sicurezza quando gli standard vigenti non sono rispettati.
a) il prodotto presenta caratteristiche di progettazione nuove o insolite rispetto alle prassi di progettazione sulle quali si basa il codice di aeronavigabilità vigente, oppure
b) l'uso previsto del prodotto non è convenzionale, oppure
c) l'esperienza con altri prodotti simili in uso o prodotti con caratteristiche di progettazione simili ha dimostrato che potrebbero svilupparsi condizioni non sicure.
4.4.4. Processo di certificazione del progetto
tecnica, necessari affinché l'autorità di convalida sia e resti a conoscenza del progetto e della certificazione dei prodotti aeronautici civili soggetti alla convalida.
a) l'autorità di certificazione ha rilasciato il proprio certificato;
b) l'autorità di certificazione attesta all'autorità di convalida che il prodotto è conforme alla base di certificazione di cui al punto 4.4.3;
c) tutti i problemi sorti durante il processo di convalida condotto dall'autorità di convalida sono stati risolti;
d) ulteriori requisiti amministrativi, secondo quanto definito nelle procedure di attuazione tecnica, sono stati soddisfatti dal richiedente.
4.4.5. Processi di convalida e accettazione automatica
a) per i certificati oggetto di convalida, l'autorità di convalida rilascia il proprio certificato attraverso un processo di validazione che implica un livello di partecipazione proporzionato, definito conformemente ai principi di cui al punto 4.4.2 e descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica;
b) per i certificati soggetti all'accettazione automatica, l'autorità di convalida riconosce e accetta i certificati dell'autorità di certificazione senza indagini tecniche o attività di convalida. In questo caso, il certificato rilasciato dall'autorità di certificazione è riconosciuto dall'autorità di convalida come equivalente al proprio certificato rilasciato secondo le proprie leggi e procedure. L'autorità di convalida non rilascia il proprio certificato corrispondente.
4.4.5.3. Le modalità di accettazione e convalida dei certificati sono presentati al punto 9 del presente allegato (Appendice 1 – Modalità di accettazione e convalida dei certificati).
4.4.6. Trasferimento del certificato
applica la procedura concordata connessa al trasferimento dei certificati definita nelle procedure di attuazione tecnica.
4.4.7. Requisiti operativi relativi alla progettazione
4.4.8. Documenti operativi e dati riferiti al tipo
4.4.9. Certificazione concomitante
4.5. Produzione
4.5.3. Le disposizioni del punto 4.5.1 si applicano anche:
a) se le responsabilità dello Stato di progettazione sono esercitate da un paese terzo, a condizione che l'autorità competente della parte esportatrice abbia stabilito e attuato le procedure presso l'autorità dello Stato di progettazione per controllare l'interfaccia tra il titolare del certificato di progettazione e il titolare del certificato di produzione;
b) alla produzione di parti e pertinenze da parte di un titolare di un certificato di produzione indipendente principalmente stabilito fuori dai territori delle parti;
c) previo esame tra gli agenti tecnici caso per caso, alla produzione di motori ed eliche da parte di un titolare di un certificato di produzione indipendente, principalmente stabilito fuori dai territori delle parti.
4.6. Certificati e moduli di esportazione
4.6.1.1. I moduli della parte esportatrice sono:
a) quando la parte esportatrice è la Cina: modulo CAAC AAC-157 per aeromobili nuovi e usati e modulo AAC-038 per altri prodotti nuovi;
b) quando la parte esportatrice è l'Unione europea: modulo AESA 27 per aeromobili nuovi e usati e modulo AESA 1 per altri prodotti nuovi.
a) è conforme al progetto di tipo approvato dalla parte importatrice conformemente al presente allegato;
b) è in condizione di funzionare in sicurezza, inclusa la conformità alle direttive vigenti in materia di aeronavigabilità della parte importatrice, come notificato da tale parte;
c) soddisfa tutti gli ulteriori requisiti prescritti dalla parte importatrice, come notificato da tale parte.
a) è conforme al progetto di tipo approvato dalla parte importatrice conformemente al presente allegato;
b) è in condizione di funzionare in sicurezza, inclusa la conformità alle direttive vigenti in materia di aeronavigabilità della parte importatrice, come notificato da tale parte;
c) è stato sottoposto ad appropriata manutenzione impiegando le procedure e i metodi approvati nel corso dell'intera durata di servizio, come comprovato da appositi registri e documenti di manutenzione;
d) soddisfa tutti gli ulteriori requisiti prescritti dalla parte importatrice, come notificato da tale parte.
a) la configurazione dell'aeromobile alla data della sua consegna da parte del costruttore e
b) le successive modifiche e riparazioni dell'aeromobile che sono state approvate.
a) informare l'autorità competente della parte importatrice;
b) coordinare con l'autorità competente della parte importatrice, secondo quanto specificato nelle procedure di attuazione tecnica, l'accettazione o il rifiuto delle deroghe ai requisiti applicabili;
c) documentare le deroghe accettate in occasione dell'esportazione del prodotto.
4.6.4. Nuovo prodotto aeronautico civile, escluso l'aeromobile completo
a) è conforme ai dati del progetto approvati dalla parte importatrice;
b) è in condizione di funzionare in sicurezza;
c) soddisfa tutti gli ulteriori requisiti prescritti dalla parte importatrice, come notificato da tale parte.
4.7. Mantenimento dell'aeronavigabilità
certificato di segnalare guasti, malfunzionamenti, difetti o altri episodi all'autorità di convalida.
5. QUALIFICAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI
5.1. Requisiti da soddisfare per l'accettazione dei riscontri e dei certificati
a) una struttura giuridica e regolamentare, che garantisca in particolare poteri normativi sugli organismi regolamentati;
b) una struttura organizzativa, tra cui una chiara descrizione delle responsabilità;
c) risorse sufficienti, incluso un personale opportunamente qualificato con sufficienti conoscenze, esperienze e formazione;
d) processi adeguati documentati nelle politiche e procedure;
e) documentazione e registri;
f) un programma di ispezione consolidato che garantisca un livello uniforme di applicazione del quadro normativo tra i diversi elementi del sistema di supervisione.
5.2. Qualificazione iniziale e continuativa delle autorità competenti
5.2.1. Qualificazione iniziale delle autorità competenti
processi di accettazione e convalida delle autorità competenti ai sensi del presente allegato, saranno differenti durante un periodo transitorio.
5.2.2. Qualificazione continuativa delle autorità competenti
6. COMUNICAZIONI
6.2. Gli agenti tecnici possono stabilire deroghe caso per caso.
7. CONSULTAZIONI TECNICHE
8. ASSISTENZA PER LE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE
a) determinazione della conformità;
b) controllo e supervisione.
9. APPENDICE 1 – MODALITÀ DI ACCETTAZIONE E CONVALIDA DEI CERTIFICATI
9.1. Certificati rilasciati nel sistema di regolamentazione dell'Unione europea
Certificato | Accettazione/convalida | Osservazione |
Certificato di omologazione rilasciato dall'autorità competente dell'Unione europea | Convalida | Convalida conforme ai principi del livello di partecipazione documentati nel punto 4.4.2 del presente allegato e nelle procedure di attuazione tecnica; alcuni dati saranno automaticamente accettati come specificato nelle procedure di attuazione tecnica, che includeranno in particolare quanto segue: a) manuale di volo dell'aeromobile; b) manuale di installazione del motore (per il certificato di omologazione del motore); c) requisito di limitazione dell'aeronavigabilità (incluse le istruzioni di limitazione dell'aeronavigabilità e i requisiti di mantenimento della certificazione); d) manuale delle riparazioni strutturali; e) istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità dei sistemi di interconnessione dell'impianto elettrico; f) manuale sul bilanciamento del peso. |
Certificato di omologazione supplementare rilasciato dall'autorità competente UE, significative modifiche di maggiore entità approvate dall'autorità competente UE | Convalida | Certificato di omologazione supplementare significativo, significative modifiche di maggiore entità: convalida conforme ai principi del livello di partecipazione documentati nel punto 4.4.2 del presente allegato e nelle procedure di attuazione tecnica. Alcuni certificati di omologazione supplementari significativi o le significative modifiche di maggiore entità, come descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica, saranno convalidati secondo un processo di convalida ottimizzato limitato alla familiarizzazione tecnica senza l'intervento dell'autorità di convalida nella presentazione delle attività di conformità. Certificato di omologazione supplementare non significativo: convalida mediante un processo amministrativo descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica. |
Certificato | Accettazione/convalida | Osservazione |
Modifiche e riparazioni di maggiore entità non significative | Accettazione automatica | |
Approvazione delle norme tecniche (TSO) rilasciata dall'autorità competente UE | Convalida | Convalida mediante un processo amministrativo descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica. |
Modifiche e riparazioni di minore entità approvate dall'autorità competente UE o da un organismo approvato a norma della legislazione UE | Accettazione automatica |
9.2. Certificati rilasciati nel sistema di regolamentazione cinese
Certificato | Accettazione | Osservazione |
Certificato di omologazione rilasciato dall'agente tecnico cinese | Convalida | Processo di convalida, conformemente ai principi del livello di partecipazione documentati nel punto 4.4.2 del presente allegato e nelle procedure di attuazione tecnica |
Certificato di omologazione supplementare rilasciato dall'agente tecnico cinese; modifiche e riparazioni di maggiore entità approvate dall'autorità competente cinese | Convalida | Processo di convalida, conformemente ai principi del livello di partecipazione documentati nel punto 4.4.2 del presente allegato e nelle procedure di attuazione tecnica |
Approvazione delle norme tecniche (TSO) rilasciata dall'autorità competente cinese | Convalida | Processo di convalida, conformemente ai principi del livello di partecipazione documentati nel punto 4.4.2 del presente allegato e nelle procedure di attuazione tecnica. Alcune approvazioni delle norme tecniche (TSO), come descritto in dettaglio nelle procedure di attuazione tecnica, saranno convalidate secondo un processo di convalida ottimizzato limitato alla familiarizzazione tecnica senza |
Certificato | Accettazione | Osservazione |
l'intervento dell'autorità di convalida nella presentazione delle attività di conformità. | ||
Modifiche e riparazioni di minore entità approvate dall'autorità competente cinese | Accettazione automatica |
9.3. Disposizioni di esecuzione
a) la configurazione generale o i principi di costruzione non sono conservati;
b) i presupposti usati per la certificazione del prodotto da modificare non restano validi.