REGOLAMENTO
Comune di Rimini
Settore Contratti e Servizi Generali
Xxxxxx Xxxxxx x. 00 00000 Xxxxxx
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI E DEGLI APPALTI
Approvato con delibera di C.C. n. 42 del 10 aprile 2003, esecutiva dal 27 aprile 2003
Indice
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1 Oggetto, finalità e principi Art. 2 Determinazione a contrattare
CAPO II - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI ALLE PROCEDURE DI GARA
Art. | 3 | Norme comuni alle procedure di gara |
Art. | 4 | Procedure di scelta del contraente |
Art. | 5 | Pubblicità |
Art. | 6 | Requisiti di partecipazione |
Art. | 7 | Documentazione dei requisiti |
Art. | 8 | Tornate di gara |
Art. | 9 | Competenze per le procedure di gara e per l’aggiudicazione |
Art. 10 Commissione giudicatrice
Art. 11 Svolgimento della gara per offerte con il prezzo più basso Art. 12 Chiarimenti ed integrazioni
Art. 13 Criteri di aggiudicazione Art. 14 Contenuto delle offerte
Art. 15 Modalità di presentazione delle offerte Art. 16 Offerte anormalmente basse
Art. 17 Offerta incongrua Art. 18 Unica offerta
CAPO III - PROCEDURA APERTA: PUBBLICO INCANTO
Art. 19 Pubblico incanto
Art. 20 Metodo di aggiudicazione Art. 21 Svolgimento della gara
CAPO IV - PROCEDURE RISTRETTE: LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO CONCORSO
Art. 22 licitazione privata Art. 23 Appalto concorso
CAPO V – PROCEDURA NEGOZIATA: TRATTATIVA PRIVATA
Art. 24 Condizioni
Art. 25 Motivazione
Art. 26 Gara informale o gara ufficiosa Art. 27 Procedimento per la gara ufficiosa
CAPO VI – ATTIVITA’ CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE
Art. 28 Indagini di mercato Art. 29 Gara esplorativa Art. 30 Concorso di idee
TITOLO II – DISPOSIZIONI SPECIALI CAPO I – LAVORI PUBBLICI
Art. 31 Conferimento dell’incarico di progettazione, direzione lavori e attività accessorie Art. 32 Giovani professionisti
CAPO II - INCARICHI
Art. 33 Incarichi esterni per servizi tecnico - professionali
TITOLO III – CONTRATTI IN GENERALE
Art. 34 Contenuto del contratto Art. 35 Competenza alla stipula
Art. 36 Responsabilità Art. 37 Modalità di stipula Art. 38 Le garanzie
Art. 39 Le spese contrattuali
Art. 40 Le vicende del contratto d’appalto Art. 41 Subappalto e cessione del contratto Art. 42 Penali
Art. 43 Modifiche contrattuali ed aumento delle prestazioni in corso di contratto Art. 44 Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione
Art. 45 Clausola compromissoria Art. 46 Contratti quadro
Art. 47 Proroghe e rinnovi contrattuali
TITOLO IV – DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI
Art. 48 Sponsorizzazioni
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 49 Norma di rinvio Art. 50 Norme abrogate
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Art. 1
Oggetto, finalità e principi
1. Il presente regolamento disciplina, nell’ambito dei principi dell’ordinamento giuridico, della normativa statutaria, regionale ed europea l’attività amministrativa volta alla instaurazione e allo svolgimento dei rapporti negoziali con soggetti terzi.
2. L’attività contrattuale del Comune si ispira ai criteri di imparzialità, pubblicità, trasparenza, economicità, efficienza, efficacia e responsabilità al fine di perseguire, nel miglior modo, gli obiettivi prefissati dall’Ente.
3. L’attività relativa alla scelta del contraente dovrà essere improntata a garantire la “par condicio” tra i concorrenti, nonché a perseguire la snellezza operativa delle procedure concorsuali.
4. Tutti i contratti, appalti o acquisti di cui al presente regolamento devono ispirarsi a criteri di convenienza per la Pubblica Amministrazione.
5. L’Ente è altresì dotato del “Regolamento per le spese in economia” per le prestazioni e gli approvvigionamenti di competenza dei vari Settori/Servizi comunali, nonché della regolamentazione per la gestione del demanio comunale e del patrimonio immobiliare, le cui disposizioni particolari prevalgono sulle norme del presente regolamento.
Art. 2 Determinazione a contrattare
1. La stipulazione dei contratti è preceduta dall’atto di determinazione a contrattare assunto dal Dirigente competente a norma di legge, statuto e regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Ai fini del presente regolamento per “Dirigenti” s’intendono coloro che sono preposti alla direzione di “aree funzionali”, di “settori” o di “strutture speciali” previste dall’art. 5 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi.
CAPO II
PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI ALLE PROCEDURE DI GARA
Art. 3
Norme comuni alle procedure di gara
1. Il pubblico incanto, la licitazione privata, l’appalto concorso e, nei casi previsti dalla legge la trattativa privata, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.
2. Qualora nel bando si faccia riferimento ad un capitolato generale o speciale devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione o accesso agli stessi.
3. Il bando o la lettera di invito devono precisare gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate, indicati in ordine decrescente d’importanza.
Art. 4
Procedura di scelta del contraente
1. I contratti, salve le eccezioni di legge e di quelle previste dal presente regolamento, sono preceduti da apposite procedure di gara, le quali possono assumere la forma del pubblico incanto, della licitazione privata, dell’appalto concorso, della trattativa privata, oppure possono essere affidati con il sistema in economia, mediante cottimo fiduciario, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
2. Per il pubblico incanto, il Comune potrà scegliere anche uno dei metodi di aggiudicazione indicati e descritti nel R.D. 23.5.1924 n. 827.
3. Il presente regolamento ha funzione di carattere generale, per cui i singoli rapporti contrattuali potranno essere completati da norme integrative, quali capitolati o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.
Art. 5 Pubblicità
1. I bandi di gara, nel rispetto dell’evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme indicate dalla normativa vigente.
2. Tutti i bandi devono essere pubblicati all’Albo pretorio del Comune, sul sito internet e devono essere messi a disposizione dei soggetti interessati presso gli uffici indicati dal bando o dalla lettera d’invito.
3. In assenza di norme specifiche i bandi vengono pubblicizzati secondo le disposizioni impartite dal responsabile del procedimento.
4. Il Dirigente, o nel caso di LL.PP. il responsabile del procedimento, in relazione all’oggetto del contratto da concludere, ovvero al valore del medesimo, adotta una o più delle seguenti forme di pubblicità integrative:
• segnalazione di avvisi su reti informatiche con accesso indifferenziato.
• a mezzo stampa e servizi televisivi.
5. L’esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato all’Albo Pretorio del Comune; eventualmente potrà essere adottata una o più delle seguenti forme di pubblicità integrative:
• segnalazione degli esiti della gara su reti informatiche con accesso indifferenziato.
• a mezzo stampa e servizi televisivi.
Art. 6
Requisiti di partecipazione
1. L’Amministrazione deve indicare nei bandi i requisiti minimi per la partecipazione alle gare e può fare riferimento ad elementi significativi del bilancio dell’impresa, alle caratteristiche di appalti analoghi già eseguiti e ad altri elementi da determinarsi in relazione al valore e/o all’oggetto dell’appalto purché non in contrasto con la vigente normativa.
2. I bandi e le lettere d’invito, relativi a tutte le gare dell’Ente, devono prevedere quale requisito essenziale per la partecipazione, il tassativo rispetto, da parte del concorrente, dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro nonché di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.
3. Alle gare possono partecipare anche imprese raggruppate o consorzi, in conformità alla normativa vigente. I requisiti minimi richiesti a ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, determinati in base alle caratteristiche dell’appalto, devono essere indicati negli atti di gara.
4. Non è ammessa per le gare aventi ad oggetto appalti di lavori, forniture o servizi la simultanea partecipazione alle gare stesse di imprese singole e in riunione temporanea di imprese o consorzio di concorrenti. Non è consentita la compartecipazione di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che in esse rivestono ruoli di legale rappresentanza; non è inoltre ammessa, la compartecipazione (singolarmente o in riunione temporanea di imprese) di imprese controllanti e controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile. In presenza di tali compartecipazioni deve procedersi all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni; dell’insussistenza di tali condizioni deve essere fornita, a pena di esclusione, idonea dichiarazione.
5. Non è ammessa la compartecipazione dei consorzi cooperativi di produzione e lavoro (P. L.) o consorzi artigiani e delle imprese associate per le quali il consorzio concorre; in presenza di tale compartecipazione deve procedersi all’esclusione dalla gara delle imprese che partecipano in forma singola o in altre forme alla gara medesima.
6. I consorzi di cooperative di P. L. o i consorzi di imprese artigiane devono dichiarare alternativamente, in sede di domanda di ammissione alla gara, se intendano eseguire in proprio i lavori e/o servizi oggetto della gara, ovvero per conto di quali
imprese consorziate concorrono. In quest' ultimo caso, qualora i consorziati indicati siano a loro volta un consorzio di cui all' art. 10 lett. b) o c) della legge 109/94 e sue modificazioni e integrazioni, è fatto obbligo di indicare i consorziati per cui questi ultimi a loro volta concorrono alla gara. Al verificarsi di quest’ultima ipotesi, è fatto divieto alle imprese consorziate indicate di partecipare, in qualsiasi forma, alla gara.
Art. 7 Documentazione dei requisiti
1. I requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative possono essere sostituiti da dichiarazioni rese dal soggetto interessato o legale rappresentante dell’impresa nei casi e con le modalità previste dal DPR 28 dicembre 2000 n. 445. Ulteriori fatti, stati, qualità personali o altri dati rilevanti ai fini dell’ammissione a gare pubbliche possono essere dimostrati mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio, nelle forme previste dalla medesima norma.
2. Salva la facoltà per l’Ente di verificare la veridicità dei requisiti e dei fatti dichiarati, presso le Amministrazioni competenti al rilascio della documentazione amministrativa, all’aggiudicatario può essere richiesta, nei casi previsti, la presentazione della documentazione probante, in originale o in copia autenticata.
3. Salvo specifiche disposizioni di legge nelle gare d’appalto a mezzo di pubblico incanto, licitazione privata e appalto concorso, il possesso della capacità economica e finanziaria delle imprese partecipanti può essere documentata tramite:
a) idonee dichiarazioni bancarie o assicurative;
b) bilanci o estratti dei bilanci;
c) dichiarazioni concernenti gli importi globali rispettivamente di lavori, forniture o servizi eseguiti e gli importi relativi ad appalti analoghi a quelli in gara relativi agli ultimi tre esercizi.
4. Qualora la produzione di un documento non sia prevista a pena di esclusione possono essere accettati, per giustificati motivi, altri documenti considerati idonei dall’Amministrazione, fatto salvo il rispetto della par condicio dei concorrenti.
Articolo 8 Tornate di gare
1. Nel caso che l’Amministrazione comunale proceda a più gare d’appalto da effettuarsi contemporaneamente, tali da configurarsi una tornata di gare, è sufficiente la presentazione, da parte dell’impresa che partecipa a più di una gara, della documentazione relativa all’appalto di importo più elevato, purché ciò sia menzionato nelle altre offerte.
2. Nel caso si preveda che un’impresa possa risultare aggiudicataria di un solo appalto, l’offerta della impresa risultata vincitrice di uno degli appalti dovrà essere esclusa dalle gare successive.
3. Le gare concomitanti vanno svolte secondo ordine decrescente di importo.
Art. 9
Competenze per le procedure di gara e per l’aggiudicazione
1. Le attività di gestione preordinate e susseguenti all’attività negoziale sono attribuite ai Dirigenti competenti.
2. In caso di offerte comportanti impegni di spesa non rientranti nell’ambito dell’autonomia del Dirigente, l’aggiudicazione deve essere preceduta da apposita deliberazione dell’organo competente che autorizzi l’adozione di apposita determinazione dirigenziale d’impegno di spesa, necessaria per la copertura finanziaria.
Articolo 10 Commissione giudicatrice
1. Qualora la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti debba essere effettuata da una commissione, questa è presieduta di norma dal Dirigente responsabile del settore interessato, o da suo delegato.
2. Alla nomina della commissione provvede il Dirigente competente, previa comunicazione alla Giunta. La nomina deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
3. La commissione è composta da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico - amministrativa, interni e/o esterni all’Amministrazione, in numero dispari non superiore a cinque, definito in relazione alla peculiarità dell’oggetto.
4. Gli esperti esterni all’Amministrazione vengono scelti fra docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché dipendenti di enti pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all’oggetto della gara. La scelta dovrà tenere conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all’oggetto dell’appalto.
5. Nell’atto con cui viene nominata la commissione è altresì precisato se ed in quale misura devono essere compensati gli esperti esterni all’Amministrazione.
6. La Commissione può delegare l’istruttoria delle offerte ad un gruppo ristretto dei suoi membri o singoli componenti, fermo restando che la valutazione ed il giudizio dovranno essere effettuati dalla Commissione nel suo “plenum”.
7. Qualora nel bando o nel capitolato d’oneri o nella lettera invito non siano prefissati valori espressi in punti o giudizi di valore attribuiti ai singoli elementi di valutazione delle offerte, vi provvede la Commissione prima dell’apertura dei plichi.
8. I lavori della Commissione giudicatrice devono svolgersi nel rispetto del principio di continuità. Il Presidente può disporre, per motivate ragioni, la sospensione e l’aggiornamento dei lavori. La Commissione procede alla formazione di una graduatoria di merito delle offerte valide pervenute, opportunamente motivata.
9. Dei lavori della Commissione giudicatrice, che si svolgono in seduta non pubblica, viene redatto apposito verbale corredato dalle relazioni tecniche e delle relative motivazioni.
Il verbale di gara, è l’atto terminale del procedimento di gara e contiene, nella parte conclusiva, la proposta di aggiudicazione dell’appalto, nel caso di esito positivo; nel caso di esito negativo, l’esposizione delle motivazioni che hanno condotto alla non aggiudicazione.
Nel verbale di gara devono essere descritte dettagliatamente, con esatta sequenza cronologica, tutte le operazioni di svolgimento della gara.
Il verbale dovrà indicare:
• l’oggetto dell’appalto;
• l’anno, il giorno, l’ora ed il luogo in cui si effettua la gara;
• i componenti della commissione di gara d’appalto;
• i provvedimenti che hanno consentito l’espletamento della gara d’appalto;
• le modalità di pubblicazione della gara d’appalto;
• l’elenco delle imprese concorrenti;
• le imprese ammesse alla gara;
• i nominativi ed i motivi di esclusione delle imprese non ammesse alla gara d’appalto.
Il verbale di gara dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti della commissione di gara d’appalto.
Il Presidente della gara d’appalto deve svolgere la sua attività in osservanza di quanto previsto nella lettera di invito o nel bando di asta pubblica; non ha potestà discrezionale e deve:
• dichiarare l’apertura della gara, precisando l’oggetto dell’appalto e le relative condizioni e prescrizioni fissate nel bando di gara e/o nella lettera di xxxxxx;
• verificare le modalità di pubblicità osservate per la pubblicizzazione della gara e, ove previsto, la corretta diramazione degli inviti;
• procedere al riscontro dell’integrità dei plichi ricevuti e verificare che siano pervenuti nei termini fissati dal bando o dalla lettera di invito;
• procedere all’apertura dei plichi e quindi all’esame della regolarità formale della documentazione presentata;
• procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte tecnico-qualitative;
• procedere all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche riguardanti le imprese la cui documentazione è stata ritenuta regolare;
• formare la graduatoria delle offerte;
• procedere alla dichiarazione di aggiudicazione provvisoria dell’appalto;
• disporre che siano assunte a verbale le dichiarazioni e le eventuali contestazioni delle imprese concorrenti.
10. Per i lavori pubblici e i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria la nomina e le modalità di espletamento delle attività giudicatrici è regolata dalla normativa vigente in materia.
Articolo 11
Svolgimento della gara per offerte con il prezzo più basso
1. Qualora si debba procedere all' aggiudicazione di appalti con il criterio del massimo ribasso o del prezzo più basso, la seduta di gara è pubblica ed è presieduta dal Dirigente competente con l' assistenza di due testimoni.
2. Nei pubblici incanti, nelle licitazioni private e nell’appalto concorso, il presidente di gara è assistito da un funzionario del Settore Contratti con funzioni anche di segretario verbalizzante.
3. Il presidente di gara procede:
a) all’esame dei plichi contenenti le offerte e la documentazione, accertando l’integrità dei sigilli, la data di presentazione ed escludendo le offerte pervenute oltre il termine stabilito nel bando di gara o nella lettera di xxxxxx;
b) all' apertura delle buste ed alla verifica della validità e completezza dei documenti presentati;
c) all’eventuale sorteggio delle imprese per le quali procederà alla verifica dei requisiti d’ordine generale autodichiarati nonché, nei casi previsti dalla legge, alla verifica dei requisiti di ordine speciale;
d) all’apertura del plico contenente l’offerta economica, dando lettura del prezzo o dei ribassi percentuali.
4. Delle operazioni di gara svolte, vengono redatti appositi verbali che non hanno valore di contratto.
Articolo 12 Chiarimenti ed integrazioni
1. Nel corso dell’esame della documentazione e delle offerte il Dirigente o, se vi sia, la Commissione giudicatrice, possono richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi, non potendosi però invitare i concorrenti a fornire, oltre i termini, elementi o documenti essenziali del tutto mancanti.
Art. 13
Criteri di aggiudicazione
1. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o nella lettera di xxxxxx.
2. Negli appalti relativi a lavori, servizi e forniture, per i quali, sia stato predisposto un dettagliato capitolato tecnico di riferimento, la valutazione delle offerte avviene avendo riguardo al solo dato del prezzo pervenendo, quindi, all' aggiudicazione col criterio del massimo ribasso, eventualmente mediato, nei casi previsti, con meccanismi aritmetici.
3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l’aggiudicazione viene disposta a favore del concorrente che abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell’offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra i profili tecnico-qualitativi e
quelli economici, in relazione all’oggetto dell’appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.
4. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all’attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione e assistenza, agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentate dalle imprese.
5. In relazione alla natura ed alle caratteristiche del contratto, il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l’aggiudicazione.
Art. 14 Contenuto delle offerte
1. L’offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e nella lettera d’invito.
2. La parte economica dell’offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l’indicazione di un prezzo, di un ribasso o di un aumento rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L’indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di leggi speciali, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Art. 15
Modalità di presentazione delle offerte
1. I plichi contenenti l’offerta devono essere debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima, nonché la dicitura “contiene offerta”.
2. L’inoltro dell’offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dal bando, dal disciplinare di gara o dalla lettera di invito, a mezzo posta o recapito autorizzato in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l’ufficio indicato, nei termini previsti.
3. L’Amministrazione non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.
4. Le gare relative all’approvvigionamento di beni e servizi possono essere espletate utilizzando le procedure telematiche introdotte con il D.P.R. 4 aprile 2002 n. 101.
5. Salvo quanto previsto nel presente regolamento per la gara ufficiosa, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.
Art. 16
Offerte anormalmente basse
1. Fatta salva la normativa in materia di lavori pubblici, la verifica delle offerte anormalmente basse deve svolgersi in contraddittorio con l’offerente, a seguito di richiesta scritta di giustificazioni da parte dell’Amministrazione e può essere svolta in relazione alla composizione dei costi, all’economia del metodo di prestazione dell’oggetto dell’appalto, alla congruità dei prezzi, alle condizioni di favore di cui goda l’offerente, all’originalità del servizio offerto, alle soluzioni tecniche adottate o altri elementi rilevanti.
Art. 17 Offerta incongrua
1. Non si procederà all’aggiudicazione qualora l’offerta, in relazione alla natura ed alle caratteristiche del contratto, sia reputata incongrua dal Dirigente responsabile o dalla Commissione giudicatrice. Tale giudizio deve risultare da atto scritto motivato.
Art. 18 Unica offerta
1. L’Amministrazione può procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera di xxxxxx.
2. Qualora l’unica offerta risulti comunque incongrua l’appalto non viene aggiudicato.
CAPO III
PROCEDURA APERTA: PUBBLICO INCANTO
Art. 19 Pubblico incanto
1. Salvo che la legge disponga diversamente, il Comune si avvale del pubblico incanto:
a) per i contratti attivi, salve le disposizioni speciali del presente regolamento;
b) per le gare che comportino richiesta di offerta del solo prezzo e in cui l’oggetto dell’appalto sia sufficientemente definito e dettagliatamente contenuto nel capitolato;
c) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
d) in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso, ovvero utile, in relazione all’importanza o alla natura del contratto.
Art. 20
Metodo di aggiudicazione
1. Salvo che per particolari tipi di contratto la legge non disponga diversamente, il Comune adotta preferibilmente il metodo di aggiudicazione delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base.
Art. 21 Svolgimento della gara
1. Il pubblico incanto deve essere esperito in luogo aperto al pubblico.
2. La fase di gara è demandata ad un’apposita commissione o ad un’autorità di gara individuate con le modalità indicate ai precedenti articoli 9, 10 e 11.
3. Delle operazioni di gara e di aggiudicazione viene redatto apposito verbale, che non tiene luogo di contratto.
CAPO IV
PROCEDURA RISTRETTA: LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO CONCORSO
Art. 22 Licitazione privata
1. Salvo che la legge disponga diversamente il Comune si avvale della licitazione privata:
• quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti;
• in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso, ovvero utile, in relazione all’importanza o alla natura del contratto.
2. La scelta dei soggetti invitati alla gara è fatta mediante la preselezione che si effettua tra coloro che hanno fatto pervenire la documentazione prescritta dal bando, pubblicato ai sensi delle norme vigenti.
3. L’elenco delle imprese da invitare e quella da escludere, nonché la relativa lettera d’invito, vengono approvate con apposita determinazione dirigenziale.
4. La non ammissione alla gara di soggetti che abbiano fatto domanda di partecipazione deve essere motivata nella determinazione del Dirigente; della non ammissione e dei motivi che l’hanno causata deve essere data comunicazione all’interessato con lettera raccomandata A.R.. La fase successiva è demandata ad un’apposita commissione di valutazione (nel caso di criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa) o ad un’autorità di gara individuata con le modalità indicate agli artt. 9, 10 e 11 precedenti.
Art. 23 Appalto - concorso
1. Trattasi di gara - da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa disciplinata dall’art. 13 - concernente gli appalti che abbiano per oggetto speciali lavori o forniture o servizi per la cui esecuzione l’Ente ritenga di avvalersi delle iniziative e delle soluzioni progettuali e/o gestionali di soggetti privati.
2. E’ una procedura ristretta a cui partecipano i soggetti invitati.
3. Le modalità di svolgimento dell’appalto - concorso sono regolate dalle vigenti norme comunitarie e nazionali.
4. L’Ente acquisisce la piena disponibilità e proprietà del progetto risultato aggiudicatario.
5. Fermo restando quanto stabilito in materia di scelta del contraente, dalle normative comunitarie e dalla legge in materia di lavori pubblici, il ricorso all’appalto - concorso è ammesso, limitatamente agli appalti di servizio o di fornitura di importo inferiore alla soglia comunitaria, sulla base di quanto dispone in merito la legge sulla contabilità generale dello Stato.
6. Il bando di gara predetermina, con ordine graduato, i criteri che informeranno il successivo operato della Commissione giudicatrice, ai fini d’individuare l’offerta più vantaggiosa.
7. Rientra nelle facoltà della Commissione la possibilità di determinare sub-criteri di specificazione e di dettaglio dei criteri generali indicati nel bando.
8. L’appalto - concorso viene indetto previa approvazione, del progetto preliminare limitatamente ai lavori pubblici o, negli altri casi, dell' indicazione delle linee guida o delle prescrizioni tecniche generali che serviranno ai soggetti partecipanti per sviluppare la progettazione o le soluzioni tecnico/gestionali fino a fornire, in fase di offerta, un progetto esecutivo del lavoro, della fornitura o del servizio oggetto dell’appalto.
9. Dovrà essere, inoltre, indicato l’importo massimo di spesa, in riferimento all’oggetto contrattuale che sottenda all' appalto - concorso.
10. Ai soggetti partecipanti all’appalto concorso non saranno rimborsate le spese sostenute per la predisposizione dei progetti.
11. La commissione giudicatrice è nominata dal Dirigente competente, con le modalità previste dall' articolo 10, comma 2.
12. La commissione stessa propone al Dirigente competente, l’aggiudicazione a favore del progetto - offerta che, rispondendo maggiormente ai requisiti richiesti dal bando, raggiunge il punteggio maggiore.
CAPO V
PROCEDURA NEGOZIATA: TRATTATIVA PRIVATA
Art. 24 Condizioni
1. La trattativa privata è una procedura negoziata in cui l’Amministrazione consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto fra quelli che hanno offerto le condizioni più vantaggiose.
2. Salva la normativa comunitaria di recepimento, per i contratti di importo non superiore alle soglie ivi fissate e salve apposite disposizioni di legge, qualora si tratti di spese minute e urgenti disciplinate dal vigente regolamento per l’esecuzione delle spese in economia, può procedersi alla scelta del contraente a trattativa privata nei seguenti casi:
a) quando a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi motivo, l’aggiudicazione non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni della proposta iniziale;
b) per acquisto di beni, la prestazione di servizi e l’esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonché quando l’acquisto riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale;
c) qualora per disposizioni di legge connesse a particolari autorizzazioni o licenze o per i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesta la fornitura, il servizio o i lavori possano essere eseguiti solo da un numero limitato di imprese, purché tutte siano invitate ad una gara ufficiosa;
d) per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela dei diritti esclusivi;
e) quando l’oggetto contrattuale sia inerente ad attività sperimentali o di ricerca;
f) qualora si tratti di prestazione di servizi di carattere tecnico scientifico, volte alla realizzazione di peculiari progetti predisposti dall’Amministrazione;
g) quando si tratti di servizi complementari non compresi nel contratto inizialmente concluso, che, per motivi sopravvenuti, siano diventati necessari per il servizio oggetto del contratto principale, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio ed a condizione che tali servizi complementari non possano venire separati sotto il profilo tecnico o economico dell’appalto principale senza recare gravi inconvenienti all’Amministrazione, ovvero, pur essendo separabili siano strettamente necessari per il perfezionamento dell’appalto iniziale ed il loro valore complessivo non superi il 50% dell’importo dell’appalto principale, aggiornato secondo gli indici ISTAT;
h) per l’affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all’ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringa ad acquistare materiale differente il cui impiego o la cui manutenzione comporti difficoltà o incompatibilità tecniche o estetiche;
i) per l’acquisizione di beni o prodotti soggetti a prezzi amministrati o sorvegliati, nonché per l’acquisizione di beni o prodotti presso organismi pubblici destinati a regolamentarne l’offerta e le relative condizioni;
j) per la locazione, a titolo passivo, di mobili o di beni immobili registrati;
k) quando l’impellente urgenza, derivante da avvenimenti imprevedibili per l’Ente, non consenta l’indugio della pubblica gara e le circostanze invocate per giustificare l’urgenza non siano imputabili all’Amministrazione;
l) salvo diversa disposizione di legge, per appalti il cui valore non superi • 100.000,00
- oneri fiscali esclusi - e in ogni altro caso in cui, a motivato giudizio del Dirigente, i costi per la pubblicità prevista dalla normativa vigente e degli altri oneri delle procedure ad evidenza pubblica risultino eccessivi rispetto all’importo del contratto;
m) nel caso di lavori pubblici, per il ricorso all’affidamento mediante trattativa privata, si rimanda alla normativa vigente in materia.
Art. 25 Motivazione
1. Nella determinazione a contrarre deve essere precisata la motivazione dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano il ricorso alla trattativa privata.
Art. 26
Gara informale o gara ufficiosa
1. Salve le ipotesi previste alle lettere b), d), e), f), g), h), i), j) del comma 2 dell’articolo 24, la trattativa privata deve essere preceduta da gara ufficiosa sempre che l’urgenza non sia tale da risultare incompatibile con il tempo necessario per l’espletamento della stessa.
Art. 27 Procedimento per la gara ufficiosa
1. La scelta delle imprese da invitare alla gara ufficiosa viene effettuata dal Dirigente responsabile o da un suo delegato. Il numero delle imprese non deve essere inferiore a cinque, salvo che sul mercato non esistano in tale numero; in quest' ultimo caso l' atto di scelta deve precisare tale circostanza.
2. Le imprese vengono scelte, con criteri di rotazione, fra quelle di documentata capacità, tra quelle osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità in precedenti rapporti con l’Amministrazione sotto il profilo tecnico - qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione.
3. L’invito alla gara ufficiosa, deve indicare un termine ragionevole per la presentazione delle offerte. Alle imprese che non intrattengano già rapporti con il Comune deve essere richiesta documentazione o dichiarazione attestante l’iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell’appalto, nonché il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.
4. La gara ufficiosa si svolge in seduta non pubblica davanti al Dirigente responsabile e due testimoni scelti nell’ambito dell’ufficio ed alle ditte concorrenti che lo ritengono opportuno.
5. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale firmato dal Dirigente e dai testimoni nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell’esclusione delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione, nonché dell’aggiudicazione della gara.
6. Qualora ciò sia indicato nella lettera d’invito il contratto può essere aggiudicato a favore del concorrente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa, tenuto conto della qualità dei beni o dei servizi offerti, oltre che del prezzo. Qualora per la particolare natura del contratto il Dirigente lo ritenga necessario, purché ciò sia indicato nelle lettera di invito, all’esame delle offerte può provvedere una commissione nominata ai sensi dell’articolo 10.
7. Il Comune, nell’ambito della medesima gara, può affidare a più imprese le diverse parti in cui eventualmente si articola un’unica fornitura qualora le diverse offerte, per le singole parti, risultino più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo. La lettera invito deve precisare tale facoltà.
8. Rimane salva la normativa in materia di lavori pubblici.
CAPO VI
ATTIVITA’ CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE
Art. 28 Indagini di mercato
1. Prima di procedere alla gara, alla trattativa privata o al rinnovo contrattuale può procedersi ad indagine di mercato, anche in via informale, al fine di acquisire informazioni circa la eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant’altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto.
2. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall’ISTAT, dalle Camere di Commercio o da altre Amministrazioni pubbliche od Associazioni di categoria.
Art. 29 Gara esplorativa
1. E’ in facoltà del Comune, sia al fine di valutare le disponibilità di mercato, sia al fine di acquisire suggerimenti in ordine anche a modalità giuridiche, di invitare i privati - che a seguito di bando o avviso ne abbiano manifestato l’interesse e siano in possesso dei requisiti richiesti - a formulare offerte e suggerimenti in merito all’oggetto contrattuale precisato nel bando.
2. Il bando e/o la lettera di invito, oltre alle altre necessarie prescrizioni ed indicazioni, devono precisare se ed a quali condizioni alla gara esplorativa seguirà aggiudicazione.
Art. 30 Concorso di idee
1. Salvo quanto previsto dalle norme in materia di concorsi di progettazione, per opere od iniziative di particolare rilievo tecnico, scientifico e culturale il Comune può avvalersi del concorso di idee.
2. Il concorso, al quale verrà data adeguata pubblicità, può essere a libera partecipazione oppure ad inviti.
3. Nel bando e nell’eventuale lettera di invito deve essere indicato:
a) se al vincitore competerà un premio ( e quale), ovvero un rimborso spese;
b) se il Comune intende acquistare il progetto o l’elaborato, precisandone il prezzo;
c) se il Comune intende riservarsi il diritto di esporre al pubblico i progetti o gli elaborati presentati, di pubblicarli in tutto o in parte, di utilizzarli per dibattiti o consultazioni.
4. Al concorso di idee si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento relative all’appalto concorso.
TITOLO II DISPOSIZIONI SPECIALI
CAPO I LAVORI PUBBLICI
Art. 31
Conferimento dell’incarico di progettazione, direzione dei lavori e attività accessorie
1. Al conferimento degli incarichi per attività di progettazione, direzione lavori e accessorie di opere e lavori pubblici, si procede in base alle disposizioni ricavabili dalle normative vigenti in materia.
2. Alle operazioni di valutazione attende una apposita commissione tecnica nominata dal Dirigente.
Art. 32 Giovani professionisti
1. Per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani diplomati e/o laureati abilitati all’esercizio della professione da meno di 5 anni, il Dirigente:
a) potrà, assicurando la pubblicità mediante Internet e Albo Pretorio, riservare a loro alcune progettazioni di importo stimato inferiore ad • 20.000,00, I.V.A. es clus a, che si ritengano adatte per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione;
b) per gli incarichi di importo stimato superiore ad • 20.000,00, I.V.A. es clus a, potrà prevedere nei bandi forme di incentivazione per favorire la partecipazione dei giovani all’elaborazione del progetto stesso che, ovviamente, dovranno risultare fra i firmatari del progetto, unitamente agli altri tecnici componenti il gruppo di progettazione. La compartecipazione dei giovani professionisti alla redazione progettuale comporterà il riconoscimento di un adeguato punteggio.
2. I raggruppamenti temporanei dovranno prevedere l’obbligatoria presenza di un giovane professionista.
CAPO II INCARICHI
Art. 33
Incarichi esterni per servizi tecnico-professionali
1. Ferma restando la specifica normativa sui Lavori Pubblici, gli incarichi previsti nel presente articolo, consistono in servizi professionali che l’Amministrazione comunale commissiona per far fronte a precise e motivate esigenze presentate dalla struttura comunale.
2. In via generale si tratta di attività professionali, per le quali il professionista è tenuto a fornire un determinato prodotto, assistenza, ricerca o consulenza. Sono ricomprese in tali attività quelle inerenti ai collaudi di opere e lavori pubblici.
3. Il ricorso all’attività professionale deve essere proposto e congruamente motivato dal Dirigente, sotto i profili della specialità delle prestazioni, della carenza di mezzi strutturali e strumentali nonché dell’insufficienza del personale.
4. Per il ricorso ad attività professionali esterne, si osserva quanto segue:
a) per gli incarichi professionali di importo stimato inferiore alla soglia fissata dalle norme regionali e/o nazionali vigenti in materia di Lavori Pubblici per l’affidamento di incarichi professionali a soggetti stabiliti dalle stesse norme e di fiducia dell’Amministrazione, il Dirigente interessato, con propria determinazione, può affidare discrezionalmente l’attività professionale ad un professionista di propria fiducia, evidenziando i profili di competenza, di esperienza e di capacità professionale del soggetto prescelto, in relazione alla specifica prestazione di servizio da affidare; il Dirigente competente deve privilegiare il ricorso a modalità di selezione fondate su una pluralità di proposte concorrenti;
b) per gli incarichi professionali di importo compreso tra la soglia fiduciaria di cui al punto precedente e la soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si osserva una procedura concorsuale, stabilita dalle norme regionali vigenti in materia e, in assenza di queste, l’affidamento avviene mediante licitazione privata nel rispetto delle norme nazionali vigenti in materia di Lavori Pubblici.
Per la procedura di selezione si applicano le modalità previste dalla lettera di xxxxxx.
Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con la previsione dell’elemento prezzo, nel rispetto dei minimi inderogabili, se previsti, dalle apposite tariffe professionali;
c) per gli incarichi professionali di importo pari o superiore alla soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti di servizi, si osservano le procedure di evidenza pubblica previste dalle vigenti disposizioni di legge, ricorrendo all’asta pubblica o alla licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con l’obbligatoria previsione dell’elemento prezzo.
5. Le commissioni giudicatrici, nei casi di cui al sub 4 lettere b) e c), sono nominate dal Dirigente responsabile, seguendo i principi e le modalità già delineate nei precedenti articoli.
6. L' affidamento dell' incarico professionale, qualora vi si provveda mediante confronto concorrenziale, avviene mediante determinazione del Dirigente che ha attivato il procedimento.
7. Per l’affidamento di incarichi di patrocinio e consulenza legale, di consulenza e assistenza legale nelle procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, l’organo competente affida discrezionalmente l’attività di patrocionio e consulenza legale ad un professionista di propria fiducia.
8. Per concorsi di idee e concorsi di progettazione si applicano le procedure e modalità stabilite dalle norme regionali e/o nazionali vigenti in materia.
9. L’Amministrazione comunale s’impegna a pubblicizzare, al termine di ogni anno, gli elenchi degli incarichi professionali conferiti ed i relativi compensi, mediante comunicazione del Sindaco al Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ogni anno.
TITOLO III CONTRATTI IN GENERALE
Art. 34 Contenuto del contratto
1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nella determinazione a contrattare, negli atti di gara e nell’offerta presentata dall’aggiudicatario.
2. Il Dirigente competente alla stipulazione puo’ apportare tutte le modifiche volte a precisare il contenuto o ogni altro aspetto del contratto, fatta salva la sostanza del negozio.
3. Elementi essenziali del contratto sono di norma:
a) individuazione dei contraenti;
b) oggetto del contratto;
c) luogo, termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
d) importo contrattuale;
e) modalità e tempi di pagamento;
f) durata del contratto;
g) spese contrattuali e oneri fiscali.
4. Qualora la natura dell’oggetto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:
a) modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità;
b) facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
c) eventuali sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell’adempimento e inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori;
d) regolamentazione del subappalto e del subcontratto;
e) cauzione definitiva, ove prevista nei documenti di gara;
f) aumento della prestazione;
g) xxxxxxx e rinnovo;
h) revisione prezzi;
i) anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;
j) eventuale clausola compromissoria;
k) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
l) elezione del domicilio;
m) Foro di Rimini, ove venga adita l’autorità giurisdizionale;
n) nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall’Ente, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente, delle clausole indicate nel secondo comma dell’articolo 1341 del codice civile, salvo che la loro presenza non derivi da prescrizioni di legge, di regolamento generale o locale o di capitolato generale.
5. Salva l’indicazione nel contratto, gli elementi di cui al comma 3, le clausole contenute nel capitolato e gli elementi contrattuali contenuti nell’offerta, possono essere richiamati, a meno che il Dirigente ritenga opportuno allegare i suddetti documenti, quali parte integrante del contratto stesso.
Art. 35 Competenza alla stipula
1. Il contratto è sottoscritto dal Dirigente proponente. In caso di motivata assenza o impedimento del Dirigente competente, il contratto è sottoscritto dal Dirigente sostituto.
2. Qualora, senza giustificato motivo, l’aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall’aggiudicazione, restando salva e impregiudicata l’azione di danno da parte del Comune di Rimini.
Art. 36 Responsabilità
1. Il Dirigente che stipula il contratto assume la responsabilità delle disposizioni negoziali sottoscritte e della loro corretta esecuzione; deve quindi sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all’uopo necessarie, senza che ciò comporti l’esonero di responsabilità degli altri soggetti ai quali spettino specifiche funzioni in ordine all’esecuzione del contratto stipulato.
2. Non è consentito che Amministratori, Segretario Generale, Dirigenti o Direttori dei lavori diano disposizioni comportanti modifiche o integrazioni ai contratti stipulati, che non siano adottate con determinazione, secondo quanto stabilito dal presente regolamento o dalle vigenti disposizioni normative. In tal caso le modifiche od integrazioni non producono effetti imputabili all’Ente, per cui le eventuali conseguenze sono riconducibili alla personale responsabilità del soggetto che le ha ordinate.
3. Nella situazione di motivata urgenza è possibile procedere all' ordinazione della prestazione o dell’acquisto a condizione che il provvedimento presupposto, sia esecutivo e la spesa regolarmente impegnata, fatti salvi gli specifici casi di somma urgenza disciplinati dall’art.191, c. 3, del D.lgs. n. 267/2000.
Art. 37 Modalità di stipula
1. La stipulazione del contratto ha luogo per atto pubblico nei seguenti casi:
a) a seguito di asta pubblica;
b) a seguito di licitazione privata e appalto concorso;
c) quando la legge lo richieda in considerazione della particolare natura del contratto (es. trasferimento o costituzione di diritti reali a titolo oneroso o gratuito).
2. Nei restanti casi, compresi i cottimi fiduciari, la stipulazione ha luogo a mezzo di scrittura privata o di scrittura privata autenticata, se ritenuto opportuno in relazione al contenuto dell’atto.
3. In considerazione della particolare natura o della modesta entità economica delle prestazioni che ne costituiscono l' oggetto, il contratto può essere perfezionato anche mediante sottoscrizione, per accettazione, a piè di pagina del capitolato o del disciplinare o con atto separato di obbligazione sottoscritto dall’offerente. Le correlate formalità sono assolte dal Dirigente competente, il quale ne curerà altresì la conservazione. Per la conclusione di contratti di modesto importo per i quali non sia stato preventivamente predisposto uno specifico capitolato o disciplinare, è ritenuta sufficiente la sottoscrizione, da parte del contraente, della determinazione di affidamento o della lettera d’ordine del lavoro, del servizio o della fornitura.
E' altresì ammessa, ricorrendone i presupposti, la stipulazione dei contratti mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio, quando detti contratti siano conclusi con imprese commerciali.
4. Alla rogazione del contratto stipulato in forma pubblica amministrativa, nonché all’autentica delle scritture private, provvede di norma il Segretario Generale, salvo il caso di diversa richiesta specifica fatta dalla controparte.
Il Segretario Generale può procedere all’autenticazione di atti unilaterali d’obbligo:
• qualora siano richiesti dal Comune di Rimini all’interno di un procedimento volto all’emanazione di un atto di sua competenza;
• qualora siano effettuati a favore del Comune di Rimini;
• qualora promanino dalla stesso Comune di Rimini.
5. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario Generale provvede, a norma dello Statuto, alla rogazione dei contratti e alle autentiche delle scritture private il vice Segretario Generale.
Art. 38 Le garanzie
1. Per gli appalti relativi alle forniture ed ai servizi, può essere richiesto un deposito cauzionale provvisorio, ovvero la costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa il cui importo e modalità di prestazione devono essere indicati nel capitolato d' oneri o speciale di appalto, nel bando di gara o nella lettera di invito.
2. Per la cauzione provvisoria, negli appalti dei lavori, si fa riferimento alle norme vigenti.
3. Ai soggetti non aggiudicatari della gara di appalto e delle aste immobiliari, la cauzione provvisoria viene svincolata, dopo l’aggiudicazione, dal Presidente la Commissione della gara stessa o dal Dirigente competente.
4. A garanzia delle obbligazioni scaturenti dai contratti, il Dirigente responsabile del procedimento deve richiedere idonea cauzione, ovvero, qualora non sussista tale previsione normativa, può prescinderne sulla base di una propria valutazione discrezionale riportata negli atti di gara.
5. Per i beni patrimoniali assegnati in affitto, locazione o concessione dall’Amministrazione, è dovuto un deposito cauzionale da definirsi caso per caso.
6. I depositi cauzionali possono essere costituiti nei modi seguenti o nei modi specificatamente stabiliti dalle leggi vigenti. In particolare, si precisa che il deposito può essere prestato con le seguenti modalità:
• numerario;
• fideiussione bancaria;
• polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da compagnie assicurative regolarmente autorizzate;
• assegno circolare intestato al servizio di Tesoreria Comunale;
• cauzione rilasciata dagli intermediari finanziari a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica.
7. La fideiussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta dell’Ente e dovrà, in ogni caso, escludere la preventiva escussione del debitore principale.
8. Qualora l’impresa aggiudicataria non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito dall’Ente, l’Amministrazione dichiara decaduto l' aggiudicatario e procede ad incamerare la cauzione provvisoria ed a rivalersi sull’aggiudicatario stesso per le eventuali maggiori spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente.
9. La cauzione definitiva resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
10. L’esecutore, prima della consegna dei lavori o dell' ordinativo delle forniture o delle prestazioni deve presentare all’Amministrazione, quando ciò sia stabilito da una previsione normativa o sia espressamente previsto nel bando di gara o nella lettera di invito, polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per i danni derivanti dall’esecuzione dei lavori o delle forniture e/o prestazioni deducibili in contratto, con massimali adeguati al valore dell’appalto, od altre coperture assicurative stabilite per legge.
Art. 39 Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali sono, di norma, a carico della controparte; questa è tenuta a versare nella Tesoreria dell’Ente l’importo in denaro relativo alle spese contrattuali, entro il termine comunicato dal Settore interessato.
2. Le spese contrattuali, sono quelle relative ai bolli, alla scritturazione, ai diritti di segreteria, all’imposta di registro sul contratto e alle eventuali volture catastali e trascrizioni, se necessarie.
Art. 40
Le vicende del contratto d’appalto
1. I documenti costitutivi dell’atto con il quale si instaura il procedimento contrattuale, di norma, prevedono i casi di risoluzione e di rescissione del contratto.
2. L’inadempimento contrattuale del contraente è valutato dal Dirigente preposto all’esecuzione del contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione.
3. Se l’inadempimento rientra nei casi previsti nel contratto, il Dirigente ha l’obbligo di applicare le sanzioni concordate.
4. Gli inadempimenti non previsti dal contratto, che non siano di gravità tale da comportare la risoluzione del contratto stesso, vengono sottoposti al Dirigente interessato per i provvedimenti più opportuni.
5. In casi di inadempimento grave, tale da compromettere l’esito finale del contratto, il Dirigente, dopo aver invitato il contraente ad adempiere e questi non vi provveda, procede alla risoluzione del contratto, sentita la Giunta, o, se ciò, per le implicazioni che può comportare, non rientri nella propria competenza, propone all’organo competente la risoluzione del contratto.
6. La risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore comporta l’incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento di ulteriori danni.
Art. 41
Subappalto e cessione del contratto
1. Salva la normativa in materia di lavori pubblici, il subappalto è consentito previa verifica da parte dell’Amministrazione dei requisiti del subappaltatore previsti dalla legge.
2. Per particolari servizi il subappalto può essere vietato, purché di tale circostanza sia fatta menzione nei documenti di gara.
3. Il subappalto, in assenza dei requisiti fissati dalla legge o nell’ipotesi prevista al secondo comma, è causa di risoluzione del contratto.
4. Salvo casi eccezionali espressamente autorizzati dal Comune, non è consentita la cessione del contratto.
Art. 42 Penali
1. Facendo salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori, possono essere previste nei contratti clausole penali per ritardi nell’adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata in ragione dell’importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione.
Art. 43
Modifiche contrattuali ed aumento delle prestazioni in corso di contratto
1. Sono ammesse le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se ritenute necessarie per la funzionalità del lavoro, della fornitura o del servizio.
2. Qualora nel contratto sia necessario l’aumento delle prestazioni, esso è consentito esclusivamente per far fronte ad eventi sopravvenuti.
3. Per lavori, servizi o forniture connessi, complementari o di completamento, si procede alla stipulazione di nuovo contratto. Si può procedere tramite trattativa privata diretta con l’aggiudicatario del contratto principale, su proposta motivata del Dirigente.
Art. 44
Collaudo e accertamento di regolare esecuzione delle prestazioni
1. La liquidazione del corrispettivo pattuito per la prestazione deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione della stessa, risultante da attestazione del Dirigente responsabile.
Art. 45 Clausola compromissoria
1. Salvi i casi previsti dalla legge, i contratti possono prevedere la devoluzione ad arbitri delle controversie riguardanti l’interpretazione e l’esecuzione dei contratti.
Art. 46 Contratti quadro
1. Qualora l’oggetto del contratto sia costituito da una pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato o in relazione ad uno specifico programma di esecuzione, è consentito stipulare, a seguito di regolari procedure per la scelta del contraente, accordi quadro che fissino le condizioni generali di qualità e prezzo e le modalità di determinazione dei singoli rapporti negoziali, predeterminando un minimo ed un massimo di prestazioni in base al fabbisogno presunto.
2. I singoli rapporti negoziali sorti sulla base dell’accordo quadro, devono essere preceduti dai correlativi impegni contabili.
Art. 47
Proroghe e rinnovi contrattuali
1. Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti. Il rinnovo è ammesso solo se consentito dalla normativa vigente e nei limiti da essa previsti.
2. Ove consentita, è ammessa la proroga contrattuale per il tempo strettamente necessario per addivenire ad una nuova aggiudicazione.
TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI
Art. 48 Sponsorizzazioni
1. Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa, di realizzare economie o migliorare la qualità dei servizi prestati, l’Amministrazione può stipulare contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati, con associazioni e con organismi pubblici, in relazione ad attività culturali, sportive, turistiche o di valorizzazione del patrimonio comunale o dell’assetto urbano o ad altre attività di rilevante interesse pubblico. In relazione a particolari manifestazioni l’Amministrazione può assumere anche la veste di sponsor.
2. Le iniziative e/o gli eventi oggetto di sponsorizzazione devono essere diretti al perseguimento di interessi pubblici, devono comportare risparmi di spesa, o servizi aggiuntivi, oppure incrementare il patrimonio mobiliare e immobiliare del Comune; in ogni caso deve escludersi qualsiasi forma di conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata.
3. E’ in facoltà del Comune, qualora lo reputi conveniente sotto il profilo economico, funzionale ed organizzativo, affidare a soggetti operanti nel settore pubblicitario l’incarico di reperire sponsorizzazioni.
4. Il Comune può attivare contratti di sponsorizzazione in veste di sponsee con appositi bandi o trattative dirette, previa motivata approvazione dell’iniziativa o dell’evento da parte dell’organo competente. Il progetto dovrà indicare l’importo finanziario che sarà oggetto di sponsorizzazione. Qualora l’oggetto della sponsorizzazione sia costituito dalla fornitura di servizi aggiuntivi, da prestazione di consulenze o di collaborazioni, nel budget dell’iniziativa dovrà essere indicata la quantificazione di tali servizi o prestazioni. Qualora l’oggetto della sponsorizzazione sia invece costituito da un incremento patrimoniale, il responsabile del procedimento dovrà acquisire un referto di natura tecnica atto a quantificare il valore di detto incremento.
5. Il contratto di sponsorizzazione dovrà contenere:
- l’oggetto della sponsorizzazione o dell’accordo di collaborazione e la specificazione dell’eventuale sua esclusività;
- la durata del contratto di sponsorizzazione e le relative forme di promozione e di pubblicità;
- il corrispettivo per la sponsorizzazione o la quantificazione degli altri benefici o servizi aggiuntivi resi al Comune, nonché le relative modalità di pagamento o le forme di erogazione delle prestazioni o di trasferimento dei beni patrimoniali;
- la disciplina delle cause di risoluzione del contratto, delle eventuali penali e della garanzie fideiussorie prestate a garanzia del ristoro dei danni, anche d’immagine, subiti dal Comune.
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 49 Norma di rinvio
1. Per le specifiche materie trattate dal “Regolamento per le spese in economia” per le prestazioni e gli approvvigionamenti di competenza dei vari settori/servizi comunali, per la regolamentazione riguardante la gestione del demanio comunale e del patrimonio immobiliare, nonché per la regolamentazione dei Consigli di Quartiere, si fa espresso rimando a dette disposizioni.
Art. 50 Norme abrogate
1. E’ abrogato il regolamento degli appalti e dei contratti del Comune di Rimini approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 296 nella seduta del 9 ottobre 1991, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 nella seduta del 6 marzo 1992.