Acc. 14 dicembre 2001 (1)
Acc. 14 dicembre 2001 (1)
Accordo sulla regolamentazione degli scioperi nel settore del trasporto marittimo (2)
Allegato al protocollo delle relazioni industriali nel gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000, coordinato con le modifiche introdotte dall'accordo 14 dicembre 2001
Intesa sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del lavoro marittimo
Le parti, tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, e degli ulteriori strumenti di governo del conflitto, introdotti dal «Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti» del 23 dicembre 1998 che rinvia, per le conseguenti applicazioni, ai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, ritengono necessario aggiornare le procedure di raffreddamento e conciliazione del conflitto, da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione di uno sciopero, nonché integrare le norme pattizie sulle prestazioni indispensabili contenute nell'accordo 21 dicembre 1990 e nei collegati accordi aziendali, al fine di realizzare una maggiore salvaguardia del diritto alla mobilità dell'utenza.
A) Procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto.
Le procedure di seguito indicate si presentano funzionali ad un periodo di raffreddamento del conflitto e, soprattutto, a una tempestiva conclusione delle vertenze, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
Tali procedure si riferiscono al complesso di azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Le medesime non si applicano in caso di scioperi proclamati a sostegno dei valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.
Rinnovi contrattuali nazionali.
La piattaforma contrattuale per il rinnovo del C.C.N.L. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale di cui al citato protocollo 23 luglio 1993 e potrà essere segnalata, in caso di proclamazione di qualunque azione di sciopero, anche parziale, alla Commissione di garanzia ex legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.
Contrattazione aziendale/territoriale.
Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate tre mesi prima della scadenza del contratto aziendale e, per tale periodo, così come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o unilaterali: tale periodo è considerato di raffreddamento, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.
Controversie sindacali aziendali e/o di gruppo per l'applicazione dei contratti o degli accordi.
In caso di insorgenza di una controversia sindacale riguardante l'applicazione di norme dei vigenti contratti e/o accordi, entro cinque giorni dalla contestazione scritta ed adeguatamente motivata della presunta violazione, contenente la formale proclamazione dello stato di agitazione e la richiesta di apertura del confronto, l'azienda interessata dalla vertenza o, in caso di vertenza nazionale, la Fedarlinea deve procedere alla formale convocazione di una delegazione delle organizzazioni sindacali proclamanti, al fine di tentare la conciliazione del conflitto.
L'apertura del confronto deve avvenire entro e non oltre i successivi cinque giorni.
Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro cinque giorni dall'apertura del confronto (3).
Decorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.
Del predetto tentativo viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dalle parti e inviato alla Commissione di garanzia e all'Osservatorio sui conflitti sindacali presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.
Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di annullamento del proclamato stato di agitazione.
Se la conciliazione non riesce nel medesimo dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo.
In tale ultimo caso, le parti si riterranno comunque libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto.
B) Modifiche ed integrazioni all'accordo quadro 21 dicembre 1990 e connessi accordi aziendali.
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi, è riservata alle strutture sindacali nazionali di categoria per quelli nazionali, alle strutture regionali di categoria per quelli regionali, alle strutture territoriali di categoria per quelli locali, alle rappresentanze sindacali aziendali congiuntamente alle strutture territoriali di categoria per quelli aziendali.
Sono considerati scioperi e pertanto rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, così come più volte deliberato dalla Commissione di garanzia, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie nonché i ritardi in partenza delle navi.
Le organizzazioni sindacali, stipulanti il protocollo ed il presente annesso allegato e che hanno aderito al cennato Patto dei trasporti 23 dicembre 1998, ricercheranno volontariamente di coordinare tra di loro e di concentrare nel tempo le iniziative rivendicative e conflittuali.
Le strutture delle organizzazioni sindacali competenti a dichiarare lo sciopero eviteranno proclamazioni di astensioni del personale in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale; gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità.
Vanno, altresì, evitati scioperi concomitanti con altre agitazioni in settori interessati al trasporto di massa (traghetti, ferrovie, aerei, trasporti extra urbani).
In ogni caso, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio o bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a dieci giorni, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama.
Al fine di garantire un più adeguato livello di contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare, anche in presenza di turni, la durata di una intera giornata aziendale di lavoro; ciascuno di quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non può superare le due giornate di lavoro.
Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico: dal 17 dicembre al 7 gennaio;
le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua; dal 24 aprile al 2 maggio;
dal 27 giugno al 4 luglio;
dal 28 luglio al 5 settembre (4);
dal 30 ottobre al 5 novembre;
dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché le consultazioni elettorali regionali ed amministrative generali;
la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le elezioni politiche suppletive o le elezioni regionali ed amministrative parziali.
Per l'anno 2000, in occasione dell'evento giubilare, restano confermati gli accordi applicativi della legge n. 146 del 1990 così come integrati dal verbale di intesa sottoscritto presso il Ministero dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 2000.
In relazione al livello di servizi erogati in caso di sciopero, le parti confermano che, viste le particolari condizioni tecniche e della sicurezza esistenti nel settore del trasporto marittimo, le prestazioni indispensabili definite nei vigenti accordi aziendali rispondono ai requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, lettera a), legge n. 146 del 1990, come modificata dall'art. 10, comma 1, della legge n. 83 del 2000.
Le parti, infine, stante quanto sopra e stante le indicazioni contenute nel citato Patto del 23 dicembre 1998 circa l'esigenza di individuare nuove e maggiori garanzie di mobilità degli utenti in occasione di sciopero, condividono l'opportunità di procedere contestualmente alla presente regolamentazione ad una più puntuale definizione delle prestazioni indispensabili per i servizi gestiti dalla Società Tirrenia (si veda accordo di pari data).
La presente intesa sostituisce integralmente le norme di autoregolamentazione di cui al Protocollo d'intesa per i trasporti pubblici del 18 luglio 1986, pubblicate in calce ai vigenti contratti e abroga le previsioni contenute negli accordi di settore vigenti (nazionali e aziendali) nelle parti superate da quanto sopra pattuito.
Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 146 del 1990, si invia il presente accordo alla Commissione di garanzia per la necessaria valutazione di idoneità.
Protocollo sul sistema delle relazioni industriali nel gruppo «Tirrenia»
(5)
L'anno 2000, addì 1° del mese di agosto in Roma, (Omissis).
Allegato al protocollo delle relazioni industriali nel gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000
Intesa sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del lavoro marittimo
Le parti, tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, e degli ulteriori strumenti di governo del conflitto, introdotti dal «Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti» del 23 dicembre 1998 che rinvia, per le conseguenti applicazioni, ai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, ritengono necessario aggiornare le procedure di raffreddamento e conciliazione del conflitto, da esperire obbligatoriamente prima della proclamazione di uno sciopero, nonché integrare le norme pattizie sulle prestazioni indispensabili contenute nell'accordo 21 dicembre 1990 e nei collegati accordi aziendali, al fine di realizzare una maggiore salvaguardia del diritto alla mobilità dell'utenza.
A) Procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto.
Le procedure di seguito indicate si presentano funzionali ad un periodo di raffreddamento del conflitto e, soprattutto, a una tempestiva conclusione delle vertenze, conformemente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.
Tali procedure si riferiscono al complesso di azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Le medesime non si applicano in caso di scioperi proclamati a sostegno dei valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace.
Rinnovi contrattuali nazionali.
La piattaforma contrattuale per il rinnovo del C.C.N.L. sarà presentata in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali nè procederanno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale di cui al citato protocollo 23 luglio 1993 e potrà essere segnalata, in caso di proclamazione di qualunque azione di sciopero, anche parziale, alla Commissione di garanzia ex legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.
Contrattazione aziendale/territoriale.
Le piattaforme rivendicative aziendali devono essere presentate tre mesi prima della scadenza del contratto aziendale e, per tale periodo, così come per il mese successivo alla scadenza del contratto stesso, le parti si asterranno da azioni dirette o unilaterali: tale periodo è considerato di raffreddamento, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.
Controversie sindacali aziendali e/o di gruppo per l'applicazione dei contratti o degli accordi.
In caso di insorgenza di una controversia sindacale riguardante l'applicazione di norme dei vigenti contratti e/o accordi, entro quindici giorni dalla contestazione scritta ed adeguatamente motivata della presunta violazione, contenente la formale proclamazione dello stato di agitazione e la richiesta di apertura del confronto, l'azienda interessata dalla vertenza o, in caso di vertenza nazionale, la Fedarlinea provvederanno a convocare una delegazione delle organizzazioni sindacali proclamanti, al fine di tentare la conciliazione del conflitto.
Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro quindici giorni dall'apertura del confronto.
Decorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del 2000.
Del predetto tentativo viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dalle parti e inviato alla Commissione di garanzia e all'Osservatorio sui conflitti sindacali presso il Ministero dei trasporti e della navigazione.
Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l'espressa dichiarazione di annullamento del proclamato stato di agitazione.
Se la conciliazione non riesce nel medesimo dovranno essere indicate le ragioni del mancato accordo.
In tale ultimo caso, le parti si riterranno comunque libere di procedere secondo le consuete forme sindacali, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto.
B) Modifiche ed integrazioni all'accordo quadro 21 dicembre 1990 e connessi accordi aziendali.
La titolarità a dichiarare, sospendere, revocare gli scioperi, è riservata alle strutture sindacali nazionali di categoria per quelli nazionali, alle strutture regionali di categoria per quelli regionali, alle strutture territoriali di categoria per quelli locali, alle rappresentanze sindacali aziendali congiuntamente alle strutture territoriali di categoria per quelli aziendali.
Sono considerati scioperi e pertanto rientranti nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, così come più volte deliberato dalla Commissione di garanzia, anche le astensioni collettive dalle prestazioni straordinarie nonché i ritardi in partenza delle navi.
Le organizzazioni sindacali, stipulanti il protocollo ed il presente annesso allegato e che hanno aderito al cennato Patto dei trasporti 23 dicembre 1998, ricercheranno volontariamente di coordinare tra di loro e di concentrare nel tempo le iniziative rivendicative e conflittuali.
Le strutture delle organizzazioni sindacali competenti a dichiarare lo sciopero eviteranno proclamazioni di astensioni del personale in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale o internazionale; gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità.
Vanno, altresì, evitati scioperi concomitanti con altre agitazioni in settori interessati al trasporto di massa (traghetti, ferrovie, aerei, trasporti extra urbani).
In ogni caso, tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio o bacino di utenza, non potrà intercorrere un intervallo inferiore a dieci giorni, indipendentemente dalle motivazioni dello sciopero, dal soggetto e dal livello sindacale che lo proclama.
Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico: dal 17 dicembre al 7 gennaio;
le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua; dal 24 aprile al 2 maggio;
dal 27 giugno al 4 luglio;
dal 28 luglio al 3 agosto;
dal 10 agosto al 5 settembre;
dal 30 ottobre al 5 novembre;
dal quarto giorno precedente al quarto giorno successivo le consultazioni elettorali politiche nazionali, europee, referendarie nazionali, nonché le consultazioni elettorali regionali ed amministrative generali;
la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le elezioni politiche suppletive o le elezioni regionali ed amministrative parziali.
Per l'anno 2000, in occasione dell'evento giubilare, restano confermati gli accordi applicativi della legge n. 146 del 1990 così come integrati dal verbale di intesa sottoscritto presso il Ministero dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 2000.
In relazione al livello di servizi erogati in caso di sciopero, le parti confermano che, viste le particolari condizioni tecniche e della sicurezza esistenti nel settore del trasporto marittimo, le prestazioni indispensabili definite nei vigenti accordi aziendali rispondono ai requisiti previsti dall'art. 13, comma 1, lettera a), legge n. 146 del 1990, come modificata dall'art. 10, comma 1, della legge n. 83 del 2000.
Le parti, infine, stante quanto sopra e stante le indicazioni contenute nel citato Patto del 23 dicembre 1998 circa l'esigenza di individuare nuove e maggiori garanzie di mobilità degli utenti in occasione di sciopero, condividono l'opportunità di procedere contestualmente alla presente regolamentazione ad una più puntuale definizione delle prestazioni indispensabili per i servizi gestiti dalla società Tirrenia (si veda accordo di pari data).
La presente intesa sostituisce integralmente le norme di autoregolamentazione di cui al Protocollo d'intesa per i trasporti pubblici del 18 luglio 1986, pubblicate in calce ai vigenti contratti e abroga le previsioni contenute negli accordi di settore vigenti (nazionali e aziendali) nelle parti superate da quanto sopra pattuito.
Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 146 del 1990, si invia il presente accordo alla Commissione di garanzia per la necessaria valutazione di idoneità.
Verbale di accordo 14 dicembre 2001
L'anno 2001, addì 14 del mese di dicembre in Roma, tra la Associazione italiana dell'armamento di linea (FEDARLINEA) e le organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.
Le parti si sono incontrate per esaminare alcuni aspetti applicativi delle vigenti
norme pattizie in materia di sciopero nelle aziende del gruppo Tirrenia. In particolare, le parti;
Visti:
l'art. 2, comma 2, legge n. 146 del 1990, come modificata dalla legge n. 83 del
2000;
l'intesa sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del lavoro marittimo, allegata al Protocollo delle relazioni industriali nel gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000 viene così modificato;
la deliberazione della Commissione di garanzia n. 00/231-9.1 del 16 novembre 2000, recante la valutazione di idoneità del suddetto protocollo 1° agosto 2000;
Rilevata la richiesta delle organizzazioni sindacali di rendere più celeri i tempi di definizione delle procedure contrattuali di raffreddamento e conciliazione delle vertenze;
Considerato che nella citata deliberazione della Commissione di garanzia del 16 novembre 2000, detta Autorità ha rilevato la mancata previsione, nell'accordo 1° agosto 2000, della durata massima dello sciopero;
Hanno convenuto quanto segue:
1. Il § «A) Procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto.» dell'intesa sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del lavoro marittimo, allegata al Protocollo delle relazioni industriali nel gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000, viene così modificato:
«Omissis.
Controversie sindacali aziendali e/o di gruppo per l'applicazione dei contratti o degli accordi.
In caso di insorgenza di una controversia sindacale riguardante l'applicazione di norme dei vigenti contratti e/o accordi, entro cinque giorni dalla contestazione scritta ed adeguatamente motivata della presunta violazione, contenente la formale proclamazione dello stato di agitazione e la richiesta di apertura del confronto, l'azienda interessata dalla vertenza o, in caso di vertenza nazionale, la Fedarlinea deve procedere alla formale convocazione di una delegazione delle organizzazioni sindacali proclamanti, al fine di tentare la conciliazione del conflitto.
L'apertura del confronto deve avvenire entro e non oltre i successivi cinque giorni.
Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro dieci giorni dall'apertura del confronto.
Decorso inutilmente tale termine [...] delle vigenti disposizioni di legge e di contratto.».
2. Il § «B) Modifiche ed integrazioni all'accordo quadro 21 dicembre 1990 e connessi accordi aziendali.» dell'Intesa sulle procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto e sulle regole per l'esercizio dello sciopero nel settore del lavoro marittimo, allegata al Protocollo delle relazioni industriali nel gruppo Tirrenia del 1° agosto 2000, dopo il periodo «In ogni caso, tra l'effettuazione di uno sciopero e [...] dal soggetto sindacale e dal livello sindacale che lo proclama.», viene inserito il seguente comma:
«Al fine di garantire un più adeguato livello di contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare, anche in presenza di turni, la durata di una intera giornata aziendale di lavoro; ciascuno di quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non può superare le due giornate di lavoro.».
Ai sensi dell'art. 12 legge n. 146 del 1990, si invia il presente accordo alla Commissione di garanzia per la necessaria valutazione di idoneità.
Verbale di accordo
L'anno 2000, addì 1° del mese di agosto, in Roma si sono incontrate la Tirrenia di Navigazione S.p.a. con l'assistenza dell'Associazione italiana dell'armamento di linea (FEDARLINEA) e le organizzazioni sindacali.
Le parti
Visto l'accordo-quadro 21 dicembre 1990 del gruppo Finmare, tra la Fedarlinea e le organizzazioni sindacali sopra citate a livello nazionale;
Visto l'accordo del 30 settembre 1992 tra la Tirrenia di Navigazione e le medesime organizzazioni sindacali;
Visto il protocollo 28 aprile 2000 sulle relazioni industriali nel gruppo Tirrenia e l'allegata intesa sulle procedure di prevenzione e raffreddamento dei conflitti sottoscritta in pari data;
Considerato che nel cennato accordo-quadro del 21 dicembre 1990, relativamente ai collegamenti tra continente ed isole maggiori (Sardegna e Sicilia), si prevede la verifica delle effettive esigenze di traffico sulle tratte interessate, di concerto con le rappresentanze delle regioni coinvolte, «tenendo conto dei servizi F.S.»;
Tenuto conto che le navi traghetto Ferrovie dello Stato svolgono il collegamento Civitavecchia - Golfo Aranci esclusivamente durante il periodo estivo e di grandi festività (Natale-Pasqua) e che nei restanti otto mesi dell'anno le medesime navi vengono declassate a vettori marittimi per il trasporto merci;
Preso atto di quanto valutato dalla Commissione di garanzia ex legge n. 146 del 1990 con la deliberazione del 4 marzo 1999, nella quale si evidenzia che «soltanto la società Tirrenia di Navigazione è vincolata all'obbligo di traghettare passeggeri in coincidenza con i collegamenti ferroviari in Sardegna e nel continente»;
Ritenuta l'importanza sociale ed economica della tratta Civitavecchia - Golfo Aranci (Olbia) e, per l'effetto, l'indispensabilità del servizio offerto sulla medesima (in via esclusiva per otto mesi all'anno) dalla società Tirrenia;
Considerato che la società Tirrenia non è più impegnata con proprie navi sulla linea Genova-Palermo e ritorno;
Sentita la regione Sardegna e le rappresentanze dell'utenza interessate;
Xxxxx concordato quanto segue:
Il presente patto costituisce parte integrante dell'accordo 30 settembre 1992.
Si riconosce il carattere di servizio essenziale, ai sensi dell'art. 3 della legge n.
146 del 1990, alla linea mista esercita dalla società Tirrenia sulla tratta Civitavecchia- Olbia.
È esclusa dal novero dei servizi essenziali di cui all'allegato dell'accordo 30 settembre 1992 la linea mista Genova-Palermo e ritorno, in quanto non più effettuata dalla società Tirrenia.
Le prestazioni indispensabili di collegamento marittimo con la Sardegna da assicurare in caso di sciopero sono individuate, ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge n. 146 del 1990, come da allegato.
Si invia il presente accordo all'esame della Commissione di garanzia di cui all'art.
12 della legge n. 146 del 1990.
Allegato al verbale di accordo 1° agosto 2000
Società Tirrenia - Servizi essenziali (legge 12 giugno 1990, n. 146)
Linee miste
Linea | Corse garantite | |
Bassa stagione | Alta stagione (15-6/15-9) | |
Xxxxxx/ X. Xxxxxx x xxxxxxx | 0 corsa giornaliera | 2 corse giornaliere (*) |
Civitavecchia/ Cagliari (**) e ritorno | 1 corsa giornaliera | 1 corsa giornaliera |
Civitavecchia/ Olbia e ritorno | 1 corsa giornaliera | 2 corse giornaliere (*) |
(*) Al fine di individuare le corse garantite di cui alla presente tabella e tenuto conto delle particolari caratteristiche del servizio offerto al pubblico e dell'articolazione e variabilità delle corse, con particolare riguardo all'alta stagione, le parti precisano che le suddette corse garantite sono quelle coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza.
(**) Con approdo intermedio ad Arbatax due volte la settimana.
Linee merci
Genova/Cagliari e ritorno.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 aprile 2002, n. 85.
(2) Vedi, ora, la Del. 29 ottobre 2003, n. 03/149.
(3) Periodo così sostituito dall'accordo 15 settembre 2003 riportato in allegato alla Del. 29 ottobre 2003, n. 03/149.
(4) Così modificato dall'accordo 15 settembre 2003 riportato in allegato alla Del. 29 ottobre 2003, n. 03/149.
(5) Vedi, ora, la Del. 29 ottobre 2003, n. 03/149.