Regolamento per i ricercatori a tempo determinato
Regolamento per i ricercatori a tempo determinato
Approvazione del Senato Accademico del 23 giugno 2020 Parere del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2020
Sommario
Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE 3
Art. 2 - FINALITA’ 3
Art. 3 - TIPOLOGIE CONTRATTUALI 3
Art. 4 - ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA 3
Art. 5 - COPERTURA FINANZIARIA E TRATTAMENTO ECONOMICO 4
Art. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 4
Art. 7 - BANDO DI RECLUTAMENTO 5
Art. 8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE 6
Art. 9 - SELEZIONE 7
Art. 10 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI 7
Art. 11 - OGGETTO DEL CONTRATTO 7
Art. 12 - REGIME DELLE INCOMPATIBILITA’ E SVOLGIMENTO ULTERIORI INCARICHI 8
Art. 13 - DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA 8
Art. 14 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 8
Art. 15 - MOBILITA' 9
Art. 16 - VALUTAZIONE 9
Art. 17 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 9
Art. 18 - PROPRIETA' INTELLETTUALE 10
Art. 19 – RICERCATORI NELL’AMBITO DI PROGRAMMI COMUNITARI E MINISTERIALI 10
Art. 20 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE 10
Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione e il trattamento giuridico ed economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato (d’ora in poi definiti “ricercatori”) ai sensi dell’art. 24 della L. 240/2010 e nel rispetto dei principi stabiliti dal Codice etico e di comportamento e dalla Carta Europea dei ricercatori e Codice di Condotta per l’assunzione dei ricercatori.
Art. 2 - FINALITA’
1. Al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, l’Università degli Studi di Udine (d’ora in poi definita “Ateneo”) può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Art. 3 - TIPOLOGIE CONTRATTUALI
1. I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) i contratti di cui all’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30.12.2010, n. 240 (di seguito e per brevità, ove non diversamente specificato, denominati “contratti lett. a”): contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, secondo quanto previsto all’art. 13.
I contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse ai sensi dell’art. 15. I contratti possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
b) i contratti di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 30.12.2010, n. 240 (di seguito e per brevità, ove non diversamente specificato, denominati “contratti lett. b”): contratti di durata triennale, stipulati secondo il regime di tempo pieno o di tempo definito.
L’impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
2. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli.
3. L’espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.
Art. 4 - ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
1. La proposta di attivazione della procedura di reclutamento è deliberata dal Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
2. La delibera indica:
a) la tipologia di contratto, la sua durata e la eventuale proroga;
b) il programma/progetto di ricerca da svolgere, la sua durata, il fondo di finanziamento e la copertura finanziaria;
c) le specifiche funzioni in relazione alla attività di ricerca oggetto del contratto e gli obiettivi assegnati;
d) le modalità di svolgimento annuale delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti;
e) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
f) il docente o ricercatore responsabile del programma/progetto di ricerca ove previsto;
g) la sede di svolgimento delle attività;
h) i requisiti e i titoli richiesti ai sensi dell’art. 6;
i) la lingua straniera di cui accertare l’adeguata conoscenza nella apposita prova orale, in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
j) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a dodici;
k) la ripartizione del punteggio tra titoli e pubblicazioni;
l) il regime di impegno (tempo pieno o tempo definito);
m) il trattamento economico secondo quanto disposto dall’art. 5;
n) la periodicità della verifica della attività di ricerca, ai sensi dell’art. 14, comma 6;
o) l’attività assistenziale, se prevista, con l’indicazione della struttura presso la quale verrà svolta, del titolo di studio richiesto per lo svolgimento di tale attività ed esplicito richiamo all’impegno del responsabile della struttura sanitaria a far svolgere l’attività assistenziale al ricercatore a tempo determinato.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, autorizza l’indizione delle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno dell’Ateneo. Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì sulla eventuale richiesta di proroga del contratto, laddove consentita.
Art. 5 - COPERTURA FINANZIARIA E TRATTAMENTO ECONOMICO
1. La copertura finanziaria comprende l’intero costo aziendale del rapporto di lavoro per l’intera durata del contratto.
2. Nell’ambito delle disponibilità di bilancio dell’Ateneo, il procedimento per l’attribuzione dei contratti di cui all’art. 3 è effettuato sulla base della programmazione triennale di cui all’art. 1, comma 105, della L. 30.12.2004, n. 311, e di cui all’art. 1-ter del D.L. 31.01.2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31.03.2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 4, lettera d) della L. 30.12.2010, n. 240.
3. La copertura finanziaria deve essere interamente garantita dalle strutture proponenti, le quali certificano altresì la copertura delle spese relative alla procedura di selezione.
4. La copertura finanziaria deriva da:
a) fondi assegnati nell’ambito di progetti di ricerca finanziati;
b) fondi disponibili presso le strutture proponenti;
c) fondi di ateneo;
d) fondi a carico di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i ricercatori titolari del contratto lett. b), ovvero di importo e durata non inferiore a quella del contratto lett. a). In entrambi i casi il finanziamento deve essere assistito da idonea garanzia.
5. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti lett. a) è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
6. Per i titolari dei contratti lett. b) il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al 120% della retribuzione iniziale spettante al ricercatore confermato, rispettivamente a tempo pieno o a tempo definito, in relazione al regime di impegno applicato.
Art. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Sono ammessi a partecipare alla procedura i cittadini italiani e stranieri, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti negli ambiti disciplinari e di ricerca:
a) titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente;
b) diploma di specializzazione medica per i settori interessati.
2. Eventuali ulteriori requisiti possono essere individuati dal dipartimento proponente, laddove indispensabili ai fini dello svolgimento delle attività scientifiche e didattiche da assegnare al vincitore.
3. I candidati che partecipano alle selezioni relative ai contratti lett. b) dell’art. 3, in possesso del dottorato di ricerca o titolo equivalente, dovranno possedere almeno uno fra i seguenti requisiti:
a) abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della legge 30.12.2010, n. 240;
b) aver usufruito di contratti, lett. a);
c) aver usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della L. 27/12/1997, n. 449, e successive modificazioni o assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 30/12/2010, n. 240;
d) aver usufruito di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della L. 30/11/1989, n. 398;
e) aver usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. 4/11/2005, n. 230;
f) aver usufruito di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale di cui al presente comma, i servizi prestati nelle tipologie b), c), d), e), f) possono essere cumulati.
4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.
5. Non sono ammessi a partecipare alla procedura i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
6. Non sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti i quali abbiano usufruito di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010 presso l’Ateneo di Udine o presso altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della L. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
7. Non sono ammessi a partecipare alla procedura coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
Art. 7 - BANDO DI RECLUTAMENTO
1. Il reclutamento del ricercatore avviene attraverso procedura pubblica di selezione, bandita con decreto rettorale, che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. Non si procede alla procedura di selezione di cui al presente articolo nel caso sia prevista la possibilità di procedere a chiamata diretta del vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 4.11.2005 n. 230 e successive modifiche.
3. Il bando è pubblicato nel sito dell’Ateneo e nei siti del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Unione europea.
4. Il bando contiene le seguenti indicazioni:
a) la tipologia del contratto ai sensi di quanto previsto all’art. 3, la sua durata, l’eventuale proroga e il relativo regime di impegno;
b) l’oggetto del contratto di cui all’art. 11;
c) la descrizione del programma/progetto di ricerca, la sua durata, il docente o ricercatore responsabile, ove previsto, e l’indicazione della struttura sede dell’attività;
d) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
e) l’attività didattica e l’impegno complessivo (in ore);
f) il trattamento economico e previdenziale;
g) i diritti e doveri del ricercatore;
h) il periodo di prova;
i) i modi e i termini di valutazione ai fini dell’eventuale proroga;
j) la modalità di selezione di cui all’art. 9;
k) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, comunque non inferiore a dodici;
l) la lingua straniera di cui accertare l’adeguata conoscenza nella apposita prova orale, ove prevista;
m) i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione e le modalità di trasmissione telematica delle stesse nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
n) i requisiti e i titoli per l’ammissione alla selezione;
o) i criteri che la commissione deve tenere in considerazione per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati.
5. I termini di scadenza per la presentazione delle domande non possono essere inferiori ai trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell’estratto o dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
1. La commissione giudicatrice è composta da tre soggetti scelti tra i professori ordinari, professori associati e studiosi ed esperti di pari livello in servizio presso università ed enti di ricerca di Paesi aderenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Per la copertura di un posto per un contratto lett. a), uno dei componenti della commissione giudicatrice può essere anche un ricercatore a tempo indeterminato. La funzione di Presidente è rivestita da un professore ordinario o, in mancanza, da un professore associato.
2. Un componente è designato dal Consiglio di Dipartimento che ha chiesto la copertura del posto, anche tra i docenti dell’Università di Udine; i rimanenti due componenti sono sorteggiati, da parte dell’ufficio del personale accademico, in un elenco di quattro o di sei professori esterni all’ateneo, individuati dal Consiglio di Dipartimento nel rispetto del principio della parità di genere, ove possibile.
3. I commissari devono possedere i seguenti requisiti:
a) produzione scientifica sulla base dei criteri e dei requisiti minimi previsti dall’ordinamento universitario, attestati dal Dipartimento, e attinenza della stessa al settore concorsuale oggetto della selezione;
b) se professori ordinari, associati o ricercatori a tempo indeterminato, appartenere altresì al settore concorsuale oggetto della selezione o, in caso di motivata impossibilità, allo stesso macro-settore concorsuale. Qualora sia previsto un profilo con un determinato settore scientifico-disciplinare, il commissario designato oppure almeno tre professori (o almeno cinque, nel caso vengano designati sei nominativi) dell’elenco dei sorteggiabili di cui al precedente comma dovranno appartenere al settore scientifico-disciplinare oggetto del profilo o, in caso di motivata impossibilità, al settore concorsuale.
4. La Commissione individua al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
5. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta.
6. Della commissione non possono fare parte i professori e i ricercatori:
- in aspettativa, in congedo o distaccati presso altro ente;
- che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell’art. 6 della Legge 240/2010;
- che si trovino in situazione di conflitto d’interesse all’interno della commissione ovvero con uno o più candidati;
- che abbiano, con i candidati da sottoporre a valutazione, un grado di parentela o affinità fino al quarto grado compreso ovvero che rientrino in una delle ipotesi di cui all’art. 51 c.p.c..
7. Le Commissioni possono avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
8. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce obbligo d’ufficio per i componenti; la rinuncia alla nomina o le dimissioni per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e devono essere accettate dal rettore; successivamente si procede all’estrazione di un nuovo nominativo fino all’esaurimento della lista. Le modifiche allo stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
9. Il Rettore nomina la Commissione entro due mesi dalla scadenza per la presentazione delle domande, a seguito di deliberazione del Consiglio di Dipartimento stesso.
In caso d’inerzia da parte del Dipartimento provvede il Rettore con decreto.
10. Dalla pubblicazione del decreto di nomina all’Albo online di Ateneo decorre il termine di 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione per incompatibilità dei commissari. Qualora tutti i candidati dichiarino che non sussistono cause di ricusazione nei confronti dei commissari il termine scade anticipatamente.
Art. 9 - SELEZIONE
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 7, comma 2, la selezione avviene mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato. Ai sensi del comma 2, lettera c) dell’art. 24 della L. 240/2010, i criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, sono individuati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
2. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
3. A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.
4. Contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni si accerta, con apposita prova orale, ove prevista, la adeguata conoscenza della lingua straniera.
5. Il punteggio massimo attribuibile a titoli e pubblicazioni è pari a 100 ed è indicato nel bando di selezione.
6. Al termine dei lavori la Commissione giudicatrice, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni, dichiara il candidato vincitore e formula la graduatoria.
7. La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
Art. 10 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI
1. Gli atti della Commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle riunioni e dagli allegati agli stessi, dalla graduatoria finale e dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti.
2. Il Rettore, entro trenta giorni dalla consegna degli atti, previa verifica della regolarità della procedura, li approva con decreto. In caso contrario il Rettore provvede a rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.
3. Il decreto di approvazione atti, la relazione finale e la graduatoria finale sono resi pubblici all’Albo on-line di Ateneo e nel sito web dell’Ateneo. Dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione atti all’Albo on-line di Ateneo decorrono i termini per eventuali istanze o impugnative.
4. Entro sessanta giorni dall’approvazione atti, il Dipartimento formula la proposta di chiamata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, che viene approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione.
5. È possibile scorrere la graduatoria finale per la sostituzione del vincitore solo in caso di mancata presa di servizio del medesimo.
Art. 11 - OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il contratto indica le funzioni in relazione alla attività di ricerca e gli obiettivi assegnati, l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti affidate. Qualora sia indicato nel bando, il programma di ricerca sarà allegato al contratto come parte integrante.
2. Il contratto indica altresì il regime di impegno, a tempo pieno o a tempo definito.
Art. 12 - REGIME DELLE INCOMPATIBILITA’ E SVOLGIMENTO ULTERIORI INCARICHI
1. Il rapporto di lavoro del ricercatore a tempo determinato è incompatibile con:
- lo svolgimento del dottorato di ricerca;
- la titolarità di assegni di ricerca;
- la titolarità di borse di studio e di ricerca nonché di analoghi contratti a tempo determinato già stipulati presso questa o altre sedi universitarie;
- l’esercizio del commercio e dell’industria;
- qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati.
2. Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici mediante affidamento a titolo oneroso.
3. È consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi previa autorizzazione del Rettore a seguito di parere del direttore del Dipartimento qualora gli stessi non determinino situazioni di conflitto di interessi con l’Ateneo e purché compatibili con il regolare svolgimento delle attività oggetto del contratto.
4. Ai ricercatori con regime di impegno a tempo definito è altresì consentito lo svolgimento di attività libero- professionale, previa comunicazione all’amministrazione, purché non arrechi pregiudizio alle attività oggetto del contratto e non determini situazioni di conflitto di interessi. La valutazione della compatibilità dello svolgimento dell’attività è effettuata dal Rettore, sentito il direttore del Dipartimento.
Art. 13 - DURATA DEL CONTRATTO E PROROGA
1. Il contratto ha una durata di tre anni.
2. È prevista una sola proroga del contratto di cui alla lettera a) dell’art. 3) per soli due anni, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base delle modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La richiesta di proroga è avanzata dal Dipartimento con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, e sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. L’attività didattica e di ricerca svolta dal ricercatore nell’ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata da una apposita commissione i cui membri vengono individuati dal Dipartimento e nominata dal Rettore, sulla base di una relazione predisposta dal predetto Dipartimento.
4. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità il contratto è sospeso e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.
5. Per quanto riguarda la durata complessiva, si rinvia all’art. 6, comma 6.
Art. 14 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. Il Rettore stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con il soggetto individuato ai sensi dell’art. 10, comma 4.
2. È previsto un periodo di prova della durata di tre mesi.
3. La sede di svolgimento delle attività del ricercatore è stabilita in base a quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera g).
4. Il ricercatore presta la propria opera secondo quanto stabilito dal contratto e nell’ambito della programmazione degli organi competenti. L’attività di ricerca è svolta sotto la direzione del responsabile del programma/progetto, ove previsto.
5. Il ricercatore è tenuto a rispettare le disposizioni interne in materia di tutela della proprietà intellettuale e industriale e di riservatezza, nonché le direttive del responsabile scientifico concernenti la diffusione delle conoscenze e del know-how acquisito in occasione dello svolgimento della propria attività.
6. Lo svolgimento dell’attività di ricerca deve essere periodicamente autocertificato dal ricercatore e validato dal responsabile del programma/progetto o, in mancanza, dal direttore del Dipartimento. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. Lo svolgimento dell’attività di didattica frontale e delle altre attività connesse alla didattica è attestato rispettivamente dal registro delle lezioni e dal registro degli impegni didattici.
7. Qualora il contratto preveda lo svolgimento di attività assistenziale presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, la stessa sarà espletata nel rispetto del Protocollo d’Intesa tra la Regione F.V.G. e l’Università degli studi di Udine per l’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata stessa.
8. Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
9. Il ricercatore è soggetto alla competenza disciplinare del collegio di cui all’art. 10 della L. 240/2010.
10. Al ricercatore si applicano altresì le disposizioni dello Statuto dell’Università, ivi comprese quelle che disciplinano l’elettorato attivo e passivo negli organi accademici.
11. Il rapporto di lavoro del ricercatore è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
Art. 15 - MOBILITA'
1. In caso di cambiamento di sede, il ricercatore a tempo determinato che sia responsabile di progetto di ricerca finanziato da soggetti diversi dall’università di appartenenza conserva la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti ove scientificamente possibile e con l’accordo del committente di ricerca.
Art. 16 - VALUTAZIONE
1. L’attività svolta dal ricercatore con contratto ai sensi della lettera a) dell’art. 3 è soggetta, in caso sia prevista la proroga, alla valutazione di cui all’art. 13.
2. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui alla lettera b) dell’art. 3, l’Ateneo valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16 della L. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, tramite proposta espressa dal Dipartimento.
3. La procedura di valutazione è disciplinata dal Regolamento d’ateneo per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati e, in particolare, dall’art. 9.
4. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.
Art. 17 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Il ricercatore può recedere dal contratto dando all’Università preavviso di sessanta giorni. In mancanza di preavviso l’Università ha diritto di trattenere al ricercatore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
3. Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal rapporto senza obbligo di preavviso, con effetto immediato dalla comunicazione alla controparte.
4. Qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, è consentito il recesso per giusta causa di cui all’art. 2119 del Codice Civile.
Art. 18 - PROPRIETA' INTELLETTUALE
1. L’eventuale realizzazione di una innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dai contrattisti di cui al presente Regolamento, nell’espletamento delle proprie mansioni, è retta dalla legislazione vigente in materia, dai Regolamenti d’Ateneo e dalle eventuali clausole contrattuali di riferimento.
Art. 19 – RICERCATORI NELL’AMBITO DI PROGRAMMI COMUNITARI E MINISTERIALI
1. Il contratto di ricercatore a tempo determinato che sia finanziato da Programmi comunitari destinati alla ricerca o alla formazione attraverso la ricerca o da fondi ministeriali nazionali tiene conto, anche per quanto concerne la remunerazione, della disciplina stabilita dal programma di finanziamento in quanto compatibile con il presente Regolamento.
Art. 20 - PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della emanazione del Decreto Rettorale. Esso sarà pubblicato nell’Albo ufficiale e nel sito dell’Ateneo.
2. Il Regolamento sostituisce quello emanato con D.R. 985 del 10.12.2019 e si applica alle procedure avviate successivamente alla sua entrata in vigore.