Informative e news per la clientela di studio Le news di maggio pag. 2 Contrasto alle frodi: aggiornate le procedure per l’immatricolazione delle auto provenienti dalla UE pag. 4 Scade il prossimo 2 luglio 2018 la possibilità di rideterminare il...
maggio 2018
Informative e news per la clientela di studio | ||
Le news di maggio | pag. | 2 |
Contrasto alle frodi: aggiornate le procedure per l’immatricolazione delle auto provenienti dalla UE | pag. | 4 |
Scade il prossimo 2 luglio 2018 la possibilità di rideterminare il valore di partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2018 | pag. | 8 |
Acconto 2018 Imu e Tasi | pag. | 10 |
Per l’iperammortamento perizia consentita anche dopo l’investimento | pag. | 15 |
Nel caso di contratti di locazione ad uso abitativo “non assistiti” vige l’obbligo di acquisire apposita attestazione dell’accordo | pag. | 17 |
Sul diritto di superficie dietrofront dell’Agenzia delle entrate | pag. | 19 |
Occhio alle scadenze | ||
Principali scadenze dal 16 maggio al 15 giugno 2018 | pag. | 21 |
Informative e news per la clientela di studio
Approvati i primi 69 indici di affidabilità fiscale (ISA)
Ai sensi dell’articolo 9-bis, D.L. 50/2017 dal periodo di imposta 2018 cesseranno di produrre effetti le disposizioni normative relative all’applicazione dei parametri e degli studi di settore. Il decreto del 23 marzo 2018 ha fissato la soglia massima di ricavi o compensi per l’applicazione degli ISA a
5.164.569 euro, approvando i primi 69 indici sintetici di affidabilità fiscale, dei quali 29 riguardanti il commercio, 8 relativi alle professioni, 17 per l’area dei servizi e 15 per il comparto manifatturiero. Viene esplicitato nel decreto che i contribuenti potranno dichiarare ulteriori componenti positivi rilevanti per la determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, dell’Irap e ai fini Iva, per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale.
(Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto 23/03/2018, G.U. n. 85 del 12/04/2018)
INDICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE
Via libera dall’Europa all’introduzione della fattura elettronica generalizzata
Lo scorso 27 settembre 2017 l’Italia ha chiesto alla Commissione europea una deroga per introdurre nel nostro ordinamento un sistema di fatturazione elettronica obbligatoria per i soggetti Iva (esclusi minimi e forfettari). La Legge di Bilancio per il 2018, anticipando la risposta delle autorità europee, ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 tra gli operatori economici “privati”, con ulteriore anticipo alla data del 1° luglio 2018 per quanto riguarda le fatture relative alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti e alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione. L’Unione Europea ha autorizzato l’Italia con la decisione in commento ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio e a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo dei destinatari. L’autorizzazione ha effetto dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021.
(Consiglio Unione Europea, Decisione UE n. 2018/593, G.U. dell’UE n. L99 del 19/04/2018)
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Indicazioni sugli oneri, le ritenute ed i crediti di imposta da dichiarare per periodo di imposta 2017
L’Agenzia delle entrate ha trattato in una corposa circolare di 360 pagine le disposizioni riguardanti ritenute, oneri deducibili, oneri detraibili e crediti di imposta da dichiarare per i redditi delle persone fisiche. La circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti in merito alle modifiche normative intervenute, rilevanti per la dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2017.
(Agenzia delle entrate, circolare n. 7, 27/04/2018)
ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI
Fissate le regole per lo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi fiscali
La Legge di Bilancio per il 2018 ha introdotto una serie di disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto dell’evasione fiscale e dei fenomeni fraudolenti in materia di pagamento dell’Iva nel campo dell’estrazione dei prodotti energetici dai depositi. I soggetti che intendono stoccare i propri prodotti energetici in depositi fiscali (o presso depositi di destinatari registrati) in regime
DEPOSITI FISCALI
sospensivo dell’accisa devono essere preventivamente identificati e autorizzati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa presentazione di una apposita istanza. Il Mef ha fissato le modalità attuative per la presentazione dell’istanza di autorizzazione, per le comunicazioni e per il riepilogo dei quantitativi giornalieri dei prodotti energetici stoccati presso ciascun deposito ausiliario. Il decreto in commento entrerà in vigore il 1° agosto 2018.
(Ministero dell’economia e delle finanze, Decreto 12/04/2018, G.U. n. 93 del 21/04/2018)
Informative e news per la clientela di studio
CONTRASTO ALLE FRODI: AGGIORNATE LE PROCEDURE PER L’IMMATRICOLAZIONE DELLE AUTO PROVENIENTI DALLA UE
Il persistere di forti criticità nel settore della compravendita dei veicoli, soprattutto se di provenienza comunitaria, ha portato alla recente emanazione di alcuni provvedimenti, sia da parte del Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) sia da parte dell’Agenzia delle entrate, con l’intento di rendere più incisivo il contrasto alle frodi ancora presenti in tale settore.
In particolare, con il D.M. Infrastrutture e Trasporti datato 26 marzo 2018, in vigore dallo scorso 5 aprile 2018, vengono aggiornati gli obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autoveicoli di provenienza intracomunitaria, mentre, con il più recente provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, n. 2018/84332 del 19 aprile 2018, vengono meglio definite le competenze territoriali nonché la documentazione da esibire per la presentazione delle istanze connesse all'immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria.
Provvedimento Agenzia delle entrate del 19 aprile 2018
Il provvedimento in commento interviene per rendere più efficace il contrasto all’utilizzo improprio delle deroghe al sistema di versamento anticipato, previste per i veicoli acquistati in regime Iva del margine e per quelli utilizzati come beni strumentali all’attività d’impresa.
In particolare, il provvedimento introduce l’obbligo per il contribuente di presentare le istanze necessarie all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria solo presso la Direzione Provinciale territorialmente competente, in ragione del proprio domicilio fiscale. Tale obbligo risponde all’esigenza di agevolare e semplificare le attività di controllo connesse alla lavorazione delle istanze stesse.
Analogamente, la riscontrata contraffazione della documentazione presentata in copia rende indispensabile, al fine di poter procedere alla immatricolazione del veicolo, l’esibizione in originale della suddetta documentazione e l’acquisizione, da parte della Direzione Provinciale territorialmente competente, della copia conforme.
Istanze da presentare obbligatoriamente alla Direzione Provinciale competente
Regime del margine | • istanza per la comunicazione al CED del Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli usati, al fine di consentirne l’immatricolazione in esclusione dal versamento dell’Iva, ove acquistati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, da operatori residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea e rientranti nel regime Iva del margine |
Beni strumentali | • istanza per la comunicazione al CED del Dipartimento per i trasporti degli estremi identificativi di autoveicoli e motoveicoli usati, al fine di consentirne l’immatricolazione in esclusione dal versamento dell’Iva, ove acquistati |
nell’esercizio di imprese, arti e professioni, da operatori residenti in altri Stati membri dell’Unione Europea e destinati ad essere utilizzati come beni strumentali all’esercizio dell’attività di impresa | |
Importi insufficienti o incongruenti | • istanza di validazione di un versamento effettuato con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” per un importo insufficiente ovvero incongruente |
Acquisti da portatori handicap ad aliquota agevolata | • istanza di validazione di un versamento di imposta effettuato con modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” per un importo corrispondente all’imposta calcolata secondo l’aliquota Iva ridotta per i casi in cui l’intestatario del veicolo sia un portatore di handicap avente diritto all’agevolazione |
Con riferimento alle istanze di correzione del numero di telaio errato del veicolo indicato sul modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” che abbia comportato il mancato abbinamento del versamento con la comunicazione telematica di acquisto intracomunitario di cui al D.M. 26 marzo 2018, invece, il recente provvedimento n. 2018/84332 prevede che le stesse possano essere presentate presso gli uffici di qualunque Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate.
D.M. 26 marzo 2018
Il decreto in commento abroga i precedenti decreti del 30 ottobre 2007 e del 29 marzo 2011 nonché ogni altra disposizione in contrasto con le norme dell’attuale decreto.
L’articolo 1 del recente D.M. detta procedure differenziate per l’acquisto di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti da Stati dell'Unione Europea (ma anche nel caso di cessione a soggetti esteri degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, non immatricolati in Italia), in ragione delle diverse caratteristiche del soggetto acquirente:
• i soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni che ai sensi dell'articolo 38, D.L. 331/1993 effettuano acquisti di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi provenienti da Stati dell'Unione europea o aderenti allo spazio economico europeo (SEE) attraverso canali di importazione non ufficiali (il cosiddetto “mercato parallelo”), comunicano al Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale i dati riepilogativi dell'operazione. L’assolvimento dell’imposta connessa ai predetti acquisti intracomunitari avviene mediante versamento dell'imposta relativa alla prima cessione interna utilizzando il modello F24 - Elementi identificativi;
• i soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni comunicano al Dipartimento per i trasporti i dati riepilogativi degli acquisti a qualsiasi titolo effettuati di autoveicoli, di motoveicoli e di rimorchi, nuovi o usati, in altri Paesi dell'Unione Europea. Per l’acquisto di veicoli nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera e), D.L. 331/1993 e in applicazione del successivo articolo 53, tali soggetti assolvono anch’essi all'obbligo del versamento dell'Iva mediante l’utilizzo del modello di versamento F24 - Elementi identificativi.
Sintesi dei dati da comunicare al Dipartimento per i trasporti
a) il codice fiscale e la denominazione del cessionario residente in Italia tenuto alla
Soggetti passivi
comunicazione; b) il numero di identificazione individuale nonché la denominazione del fornitore, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d'identità qualora quest'ultimo non sia soggetto passivo d'imposta; c) il numero di telaio dell'autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell'acquisto con l'indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero; d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo | |
Privati | a) il codice fiscale, il nome e il cognome del soggetto non operante nell'esercizio di imprese, arti e professioni intestatario del documento d'acquisto, tenuto alla comunicazione, a nome del quale sarà immatricolato il veicolo; b) il numero di identificazione individuale nonché la denominazione del soggetto passivo d'imposta intracomunitario, ovvero i dati anagrafici del fornitore desunti dalla copia di un suo documento d'identità qualora quest'ultimo non sia soggetto passivo d'imposta; c) il numero di telaio dell'autoveicolo, del motoveicolo e del rimorchio oggetto dell'acquisto, con l'indicazione se si tratta di veicolo nuovo o usato, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero; d) la data e il prezzo di acquisto del veicolo; e) il codice fiscale dell'intermediario delegato a presentare la comunicazione, a titolo gratuito e in via occasionale, nei casi in cui questa non sia effettuata personalmente dal privato acquirente |
Soggetti passivi e privati (cessioni estere di veicoli non immatricolati) | a) il codice fiscale e la denominazione del soggetto residente tenuto alla comunicazione; b) il numero di telaio e il codice di immatricolazione ovvero il numero di omologazione del veicolo con l'indicazione, a seconda dei casi, se si tratta di veicolo nuovo o usato; c) la data e il prezzo dell'acquisto, nonché l'eventuale data di prima immatricolazione all'estero; d) la data della cessione; e) il numero di fattura, per i soli soggetti di cui all'art. 1, comma 1, ed il prezzo di cessione; f) i dati identificati dell'acquirente straniero |
Regole particolari sussistono con riferimento ai soggetti passivi che effettuano la costruzione dei autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi (c.d. “case costruttrici”). Esse assolvono alla predetta comunicazione attraverso la trasmissione telematica, al sistema informativo centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri, dell'abbinamento dei numeri di telaio con i rispettivi codici di antifalsificazione dei veicoli da immatricolare. Per le case costruttrici costituite all'estero, la trasmissione telematica del predetto abbinamento può essere effettuata esclusivamente per il tramite delle loro società costituite in Italia, regolarmente iscritte al registro delle imprese e partecipate in via maggioritaria, o della loro stabile organizzazione italiana ovvero, in assenza delle predette entità, per il tramite dei loro mandatari unici ed esclusivi accreditati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine, debbono intendersi per mandatari unici ed esclusivi, le imprese o società costituite in Italia, regolarmente iscritte nel Registro Imprese, che abbiano stipulato con la casa costruttrice un contratto di mandato in esclusiva per la commercializzazione in Italia dei veicoli dalla stessa fabbricati.
Dopo aver assolto ai predetti obblighi di comunicazione, agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai rimorchi di provenienza comunitaria viene assegnato un codice di immatricolazione o un numero di omologazione dal competente ufficio della motorizzazione civile, previo esame della relativa documentazione tecnica e secondo le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti. La documentazione relativa all'acquisto del veicolo di provenienza comunitaria effettuato da privati, ed alla eventuale cessione, debbono essere conservati sino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si è realizzata l'operazione di acquisto o di vendita.
Informative e news per la clientela di studio
SCADE IL PROSSIMO 2 LUGLIO 2018 LA POSSIBILITÀ DI RIDETERMINARE IL VALORE DI PARTECIPAZIONI E TERRENI POSSEDUTI AL 1° GENNAIO 2018
La Legge di Bilancio per il 2018 ha prorogato per la quindicesima volta la possibilità di rideterminare il costo di acquisto di partecipazioni in società non quotate e terreni agricoli ed edificabili da parte di:
• persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa;
• società semplici;
• società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5, Tuir;
• enti non commerciali (per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale);
• soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.
La disciplina consente la rideterminazione del costo/valore di acquisto delle quote/azioni e dei terreni al fine di ridurre la tassazione sulle eventuali plusvalenze emergenti in sede di realizzo. All’approssimarsi della scadenza del prossimo 2 luglio (in quanto l’ordinario termine del 30 giugno cade di sabato) vengono riepilogate le regole operative per effettuare la rivalutazione.
L’aliquota per l’effettuazione della rivalutazione e le scadenze per il pagamento dell’imposta L’aliquota per la rivalutazione del costo delle partecipazioni in società di qualsiasi tipo, purché non negoziate in mercati regolamentati, e dei terreni è stata stabilita nella misura dell’8%. La rivalutazione può essere eseguita solo se i terreni e le partecipazioni sono detenuti alla data del 1° gennaio 2018, e consegue effetti se si redige un’apposita perizia di stima entro il 2 luglio 2018, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.
La rivalutazione delle partecipazioni deve avvenire mediante la redazione di una perizia riferita all’intero patrimonio sociale, indipendentemente dal fatto che oggetto della rivalutazione sia solo una quota delle partecipazioni detenute nella società. In questo caso, il costo della perizia può essere alternativamente:
• sostenuto da parte dei soci interessati alla rivalutazione della propria quota di partecipazione (diventa un costo incrementativo del valore della partecipazione);
• sostenuto da parte della società (diventa un costo della società deducibile in quote costanti nell’esercizio e nei 4 successivi).
La perizia di stima deve essere redatta da un dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale dei conti o perito iscritto alla Cciaa ed asseverata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio.
Esempio di rivalutazione di quota di partecipazione
Il sig. Xxxxxx Xxxxxxx partecipa al 35% al capitale sociale della società Immobiliare Verde Srl. Il capitale sociale è pari a 100.000 euro e il costo della partecipazione detenuta dal sig. Xxxxxx Xxxxxxx è di 50.000 euro. Il sig. Xxxxxxx intende vendere la propria partecipazione al fratello Xxxxxx. I soci danno incarico al commercialista della società affinché rediga la perizia di stima alla data del 1° gennaio 2018 del patrimonio netto sociale: emerge un patrimonio netto stimato pari a
1.250.000 euro. Il valore della quota di partecipazione del 35% al capitale sociale della
Immobiliare Verde Srl posseduta dal sig. Xxxxxx Xxxxxxx, pertanto, ammonta a 437.500 euro, ed è per questo corrispettivo che i fratelli si accordano per l’acquisto della partecipazione da parte del sig. Xxxxxx. Il sig. Xxxxxxx versa il 2 luglio 2018 in unica soluzione con il modello F24 (codice tributo 8055 anno di riferimento 2018) l’imposta sostitutiva di 35.000 euro (pari a euro 437.500 * 8%) per non assoggettare a tassazione “ordinaria” la plusvalenza che sarebbe scaturita dalla vendita. La vendita della partecipazione del 35% al fratello viene formalizzata in data 27
settembre 2018 al prezzo di 437.500 euro.
Per quanto riguarda i terreni, le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni edificabili sono sempre tassate, mentre le plusvalenze realizzate in occasione di cessioni a titolo oneroso di terreni agricoli sono tassate sono nel caso in cui si tratti di “rivendite” infraquinquennali. Nel caso di rivalutazione di terreni la perizia di stima deve essere redatta da un ingegnere, architetto, geometra, dottore xxxxxxxx, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile ed asseverata presso un tribunale, un giudice di pace o un notaio.
L’imposta sostitutiva va applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia, indipendentemente dal costo/valore di acquisto di acquisto della partecipazione o del terreno, con un’aliquota dell’8% che si presenta unica:
• per le partecipazioni qualificate;
• per le partecipazioni non qualificate;
• per terreni agricoli o edificabili (inclusi i terreni lottizzati o quelli sui quali sono state costruite opere per renderli edificabili) posseduti a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto.
Esempio di rivalutazione di terreno edificabile
Il sig. Xxxxx Xxxx acquista un terreno edificabile di 10.000 mq nell’anno 2013 al prezzo di
300.000 euro. Il terreno viene inserito nel Piano Urbanistico Attuativo del Comune di Cavezzo (MO) in data 19 marzo 2017 e verrà venduto entro il 31 dicembre 2018. Il sig. Gandi dà incarico ad un architetto di redigere una perizia asseverata di stima del valore venale del terreno, per il quale vengono prese a riferimento anche le tabelle deliberate per il calcolo dell’Imposta Municipale Unica: il valore è di euro 110/mq, moltiplicato per 10.000 mq, corrisponde a
1.100.000 euro e la perizia viene giurata presso il Tribunale di Modena in data 22 giugno 2018. L’imposta sostitutiva per la rivalutazione del terreno è di 88.000 euro (pari a euro 1.100.000 * 8%). Nel frattempo il sig. Xxxxx Xxxx ha optato per il pagamento in 3 rate annuali dell’imposta sostitutiva, versando la prima rata (euro 88.000 / 3 = 29.333,33 euro) alla scadenza del 2 luglio 2018 mediante il modello F24 con indicazione del codice tributo 8056 anno di riferimento 2018. Entro il 1° luglio 2019 (in quanto l’ordinario termine del 30 giugno cade di domenica) andrà versata la seconda rata dell’imposta sostitutiva pari a 30.213,33 euro ed entro il 30 giugno 2020 andrà versata l’ultima rata dell’imposta sostitutiva pari a 31.093,33 euro. Gli importi della seconda e terza rata sono maggiorati dell’interesse del 3% su base annua. Il valore di 1.100.000 euro corrisponde al prezzo che viene concordato con l’acquirente del terreno nel rogito di vendita del 28 settembre 2018.
Informative e news per la clientela di studio
ACCONTO 2018 IMU E TASI
In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu e Tasi, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dalle due imposte, le rispettive basi imponibili e le eventuali riduzioni.
Si coglie l’occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.
Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).
Versamenti
Imu e Xxxx vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l’aliquota d’imposta dello 0,76% (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).
L’acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente (quindi quelle del 2017), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2018, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2017).
Scadenza | Parametri di calcolo | |
Acconto 2018 Imu | 18 giugno 2018 (il 16 cade di sabato) | Aliquote 2017 |
Saldo 2018 Imu | 17 dicembre 2018 (il 16 cade di domenica) | Aliquote 2018 (pubblicate entro 28 ottobre) |
È consentito il versamento in unica soluzione entro il 18 giugno (nel qual caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l’anno in corso).
Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:
Codice tributo Imu | Immobile | Destinatario versamento |
3912 | Abitazione principale e pertinenze | Comune |
3914 | Terreni | Comune |
3916 | Aree fabbricabili | Comune |
3918 | Altri fabbricati | Comune |
3925 | Fabbricati D | Stato |
3930 | Fabbricati D (incremento) | Comune |
Codice tributo Tasi | Immobile | Destinatario versamento |
3958 | Abitazione principale e pertinenze | Comune |
3959 | Fabbricati rurali ad uso strumentale | Comune |
3960 | Aree fabbricabili | Comune |
3961 | Altri fabbricati | Comune |
L’utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.
Le aliquote applicabili
Q Imu
L'aliquota di base prevista per l’Imu è stata fissata allo 0,76%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (quindi il range dell’aliquota ordinaria sarà compreso tra 4,6 per mille e il 10,6 per mille).
Q Tasi
L’aliquota Tasi è invece molto più vincolata e, in parte, dipende da quanto stabilito per l’Imu:
• per i fabbricati rurali a uso strumentale l’aliquota massima della Tasi non può comunque eccedere il limite dell’1 per mille;
• la somma delle aliquote della Tasi e dell’Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’Imu al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento ad un tetto fissato al 10,6 per mille per la generalità degli immobili, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (6 per mille per le abitazioni principali, ove dovuta);
• è consentito ai Comuni di derogare a tale limite per un ammontare complessivamente non
superiore allo 0,8 per mille, a condizione che tale previsione sia già stata in passato deliberata;
• per gli immobili invenduti delle imprese di costruzione è prevista un’aliquota massima del 2,5 per mille.
I soggetti passivi
Q Imu
Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:
• il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
• l’usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
• il titolare del diritto d’uso;
• il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
• il titolare del diritto di enfiteusi;
• il titolare del diritto di superficie;
• il concessionario di aree demaniali;
• nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l’utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione);
• il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, non deve versare).
Q Tasi
AI soli fini Tasi, l’imposta è dovuta:
• sia dal possessore dell’immobile (definito con le stesse regole previste ai fini Imu);
• che dal detentore.
Per detentore si intende il soggetto che utilizza l’immobile in forza di un titolo diverso da un diritto reale. In particolare, sono detentori tenuti al pagamento della Tasi:
• l’inquilino, quando l’immobile è dato in locazione;
• il comodatario, quando l’immobile è oggetto di comodato;
• l’affittuario, quando l’immobile è oggetto di un contratto di affitto di azienda.
La Tasi complessivamente dovuta in relazione all’immobile deve essere ripartita tra possessore e detentore. La misura della ripartizione è decisa dal Comune tramite proprio regolamento: l’imposta a carico del detentore deve essere compresa tra il 10% ed il 30% dell’imposta complessivamente dovuta sull’immobile (la parte rimanente è a carico del possessore). Se il Comune nulla prevede al riguardo, la quota a carico del detentore è del 10%.
L’imposta deve essere determinata secondo le condizioni soggettive del possessore.
Se l’immobile è destinato ad abitazione principale, l’esonero dal versamento della Tasi spetta solo all’utilizzatore; il possessore, al contrario, sulla quota di sua pertinenza, dovrà pagare regolarmente su tale immobile sia l’Imu che la Tasi.
Gli immobili interessati
L’Imu e la Tasi si devono versare con riferimento agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune.
L’abitazione principale è esente da Imu e da Tasi.
Imu Tasi
Sì
Sì
Fabbricati
€
No
(solo X/0, X/0, X/0)
Xx
(xxxx A/1, A/8, A/9)
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati
€
Sì
No
Fabbricati rurali
€
Sì
Sì
Aree fabbricabili
€
No
Sì
Terreni agricoli
€
Q Fabbricati
I fabbricati sono imponibili sia ai fini Imu che ai fini Tasi secondo le medesime regole. Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.
Categoria catastale | Moltiplicatore |
A (diverso da A/10) - C/2 – C/6 – C/7 | 160 |
B | 140 |
C/3 – C/4 – C/5 | 140 |
A/10 e D/5 | 80 |
D (escluso D/5) | 65 |
C/1 | 55 |
Tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi è prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili ed inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 42/2004.
I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, sono esenti dall’Imu, mentre la Tasi risulta dovuta.
E’ possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.
Q Terreni agricoli
I terreni agricoli sono imponibili solo ai fini Imu. La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.
I terreni sono comunque esenti anche da Imu nelle seguenti situazioni:
• quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare 9 del 1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l’esenzione vale per una parte del territorio comunale;
• terreni ubicati nelle cosiddette “isole minori” indicate nell’allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
• per i Coltivatori Xxxxxxx e gli Imprenditori Agricoli Professionali, purché iscritti nell’apposita previdenza, l’esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
• i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile sono del tutto esenti.
Q Aree edificabili
Le aree fabbricabili sono tassate tanto ai fini Imu quanto ai fini Tasi. La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.
In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l’immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.
Informative e news per la clientela di studio
PER L’IPERAMMORTAMENTO PERIZIA CONSENTITA ANCHE DOPO L’INVESTIMENTO
Con la risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018 l’Agenzia interviene sul tema degli investimenti in beni strumentali tecnologici che consentono una maggiorazione del 150% del costo al fine del calcolo dell’ammortamento deducibile (cosiddetto Iper ammortamento): secondo l’Amministrazione finanziaria, la perizia può essere resa anche successivamente alla realizzazione dell’investimento, senza che il bonus venga perso o decurtato. L’agevolazione competerà a decorrere dall’esercizio in cui sarà disponibile la perizia giurata.
L’iper ammortamento
La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) oltre a prorogare il super ammortamento, ho prorogato anche l’iper ammortamento, introdotto dalla L. 232/2016.
Si tratta di una disciplina particolarmente incentivante per gli investimenti ad elevato impatto tecnologico (cosiddetti “industria 4.0”): si tratta di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale delle imprese, ricompresi nell’Allegato A della L. 232/2016, ai quali viene attribuito un incremento del costo deducibile pari al 150% (quindi, un bene di costo 100, può essere dedotto per 250).
La deduzione del maggior costo non avviene in unica soluzione all’atto dell’acquisto, ma segue il processo di ammortamento del bene.
La legge di bilancio per il 2018 ha disposto la proroga dell’agevolazione per i beni strumentali nuovi:
• acquisiti dal 01.01.2018 al 31.12.2018, ovvero
• acquisiti entro il 31.12.2019 (in questo caso l’orizzonte temporale è maggiore), se l’investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.
La perizia
Per assicurare l’agevolazione è necessario che il bene, oltre a essere ricompreso nell’elenco dei beni agevolabili, sia stato interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Il rispetto dei requisiti formali deve essere attestato da:
• una autocertificazione resa dal legale rappresentante, ovvero
• per i beni aventi un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
Tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.
Nella risoluzione n. 27/E/2018 l’Agenzia osserva come la norma non preveda alcun termine entro il quale, a pena di decadenza, devono essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti necessari per l'agevolazione.
Ciò posto, considerato che la documentazione richiesta riveste un ruolo fondamentale nell’ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve attestare, tra l’altro, il rispetto del requisito dell’interconnessione, indispensabile per la spettanza e per la fruizione del beneficio), nella particolare ipotesi in cui l’acquisizione dei documenti avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione inizierà dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti.
In altri termini, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo all’interconnessione non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce un semplice slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio.
Esempio | |
Bene agevolabile acquistato, entrato in funzione e interconnesso nel 2017; la perizia giurata viene acquisita nel 2018. L’impresa potrà fruire dell’iper ammortamento a partire dal periodo di imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del super ammortamento. La quota di iper ammortamento annualmente fruibile dal 2018 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iper ammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di super ammortamento nel periodo d’imposta precedente |
In definitiva, l’iper ammortamento è comunque assicurato per l’importo integrale; si modificherà solamente il momento a partire dal quale tale bonus sarà computato in dichiarazione.
Informative e news per la clientela di studio
NEL CASO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO “NON ASSISTITI” VIGE L’OBBLIGO DI ACQUISIRE APPOSITA ATTESTAZIONE DELL’ACCORDO
In risposta a specifico interpello l’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 31 del 20 aprile 2018, ha chiarito la portata dell’articolo 1, comma 8, del decreto 16 gennaio 2017, il quale ha stabilito che:
• per i contratti ‘non assistiti’, le parti sono tenute ad acquisire un’attestazione, rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori, secondo le modalità definite sulla base di accordi stipulati in sede locale, con la quale appurare la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo
stesso, attestazione avente valenza anche con riguardo alle agevolazioni fiscali
• le parti di un contratto di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell'articolo
2, comma 3, L. 431/98, possono farsi assistere nella definizione del canone effettivo dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori
In particolare in risposta all’interpello l’amministrazione ha chiarito se, in relazione ai contratti di locazione non assistiti, l’attestazione debba ritenersi obbligatoria al fine di poter godere delle agevolazioni fiscali e se tale attestazione debba essere allegata al contratto di locazione, in sede di registrazione con assoggettamento ad imposta di registro e ad imposta di bollo.
In merito ai quesiti sopra esposti l’Agenzia ha affermato che:
• ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del loro riconoscimento,
• tuttavia tale attestazione non risulta obbligatoria qualora i contratti di locazione siano stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto, ovvero successivamente, ma in assenza di Accordi territoriali stipulati dalle Organizzazioni Sindacali e dalle Associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal citato decreto.
attestazione | obbligatoria |
deroga | attestazione non obbligatoria: |
1. se contratti di locazione siano stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto | |
2. in assenza di Accordi territoriali |
In merito alla registrazione dell’attestazione l’Agenzia ha chiarito che non esiste nessun obbligo in tal senso, tuttavia l’allegazione in sede di registrazione potrebbe apparire opportuna al fine di documentare la sussistenza dei requisiti per l’agevolazione in tema di imposta di registro (base imponibile pari al 70% del corrispettivo annuo).
Infine, prosegue l’Agenzia, nel caso in cui l’attestazione venga depositata essa non sarà oggetto di autonoma imposizione tributaria ai fini del registro trattandosi di atto per il quale non vige l’obbligo della registrazione. In relazione all’imposta di bollo tale attestazione è da intendersi esente.
Registrazione | Non obbligatoria, se effettuata: | |
Imposta di registro | non dovuta | |
Imposta di bollo | esente |
Informative e news per la clientela di studio
SUL DIRITTO DI SUPERFICIE DIETROFRONT DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 6/E del 20 aprile 2018 è intervenuta in rettifica di quanto precedentemente affermato (vedasi circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013) in materia di trattamento fiscale dei corrispettivi ricevuti a seguito di costituzione e cessione di diritto di superficie.
Il diritto di superficie, come noto, è un diritto reale di godimento disciplinato dagli articoli 952- 956, cod. civ. e consiste nella concessione, da parte del proprietario di un terreno o di un immobile, a terzi del diritto a costruire sopra o sotto il suolo.
In particolare, ai sensi dell’articolo 952, cod. civ. “Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.”.
Ne deriva che il diritto di superficie può avere le seguenti forme:
Trasferimento della proprietà di un edificio senza il trasferimento della proprietà del terreno su cui lo stesso sorge
Riconoscimento a favore di un terzo del diritto a costruire al di sopra e/o al di sotto del suolo di proprietà del concedente
Ai sensi dell’articolo 1350, cod. civ., il diritto di superficie deve essere sempre, a pena di nullità, costituito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata e può essere concesso sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, con la conseguenza che nella prima ipotesi si assisterà, allo scadere del termine previsto, al ripristino del principio di accessione di cui all’articolo 934, cod. civ..
Nel tempo, soprattutto nel settore delle energie rinnovabili, si era sviluppata, fintantoché era possibile la realizzazione di campi fotovoltaici, la prassi di procedere alla cessione del diritto di superficie inerente i terreni.
Su questo aspetto, per quanto riguarda il regime impositivo in capo alle persone fisiche, nonostante l’indirizzo dottrinario e giurisprudenziale sia stato sempre pressoché univoco, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 36/E/2013 aveva offerto un’interpretazione alquanto restrittiva e penalizzante per il contribuente negando, di fatto, l’applicabilità dell’articolo 9, comma 5, Tuir ai sensi del quale:
“Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società.”.
In particolare, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 36/E richiamata ammetteva l’applicabilità dell’articolo 9, Tuir, con tutte le conseguenze normative che ne derivano, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’atto di provenienza del fondo su cui il contribuente procede alla cessione del diritto di superficie, contenesse l’espressa e distinta valorizzazione del diritto stesso.
Con la recente circolare n. 6/E/2018, l’Agenzia delle entrate, in correzione del precedente indirizzo, si è allineata a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 15333/2014 ai sensi della quale si rende pienamente applicabile quanto previsto dall’articolo 9, comma 5, Tuir, con la conseguenza che per le persone fisiche la cessione o la costituzione del diritto di superficie determina un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b), D.P.R. 917/1986.
Si vengono così a determinare le seguenti fattispecie:
costituzione del diritto su terreno edificabile | sempre plusvalente |
costituzione su terreno agricolo | nessuna tassazione se il terreno è posseduto da almeno 5 anni o è pervenuto da successione |
Ai fini della determinazione dell’eventuale plusvalenza originatasi, sempre la circolare n. 6/E ricorda come ai sensi del successivo articolo 68, comma 1, Tuir, essa si determina quale differenza tra i “corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo”.
Ne deriva che la plusvalenza potrà essere alternativamente determinata nei seguenti modi:
In caso di assenza di precedente acquisto a titolo oneroso, come già precisato con la precedente risoluzione n. 379/E/2008, si utilizzerà un criterio di tipo proporzionale, fondato sul rapporto tra il valore complessivo attuale del terreno agricolo o dell’area fabbricabile e il corrispettivo percepito per la
costituzione del diritto di superficie, da applicare al costo originario di acquisto del terreno
In caso di precedente acquisto a titolo onero del diritto di superficie si prendere quale costo fiscalmente riconosciuto quello sostenuto a suo tempo
Occhio alle scadenze
PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO al 15 GIUGNO 2018
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 maggio al 15 giugno 2018, con il commento dei termini di prossima scadenza.
Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011.
SCADENZE FISSE | |
16 maggio | Versamenti Iva mensili e trimestrale Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile (codice tributo 6004) e primo trimestre 2018 (codice tributo 6031). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente. Versamento dei contributi Inps Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione. Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto. Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell’esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. ACCISE - Versamento imposta |
Scade il termine per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente. Versamento saldo Iva 2018 Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d’imposta relativo all’anno 2017, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto il versamento rateale, devono versare la terza rata del conguaglio annuale dell’Iva utilizzando il codice tributo 6099. Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 aprile. | |
20 maggio | Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di aprile, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile. |
21 maggio | Associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi per le Asd iscritte al Coni e che hanno presentato la richiesta di ammissione al 5 per mille il termine per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell'elenco. Enti del volontariato Scade oggi per gli Enti del volontariato che hanno presentato la richiesta di ammissione al 5 per mille il termine per chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione nell'elenco. |
25 maggio | Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente e, ai soli fini statistici, il modello relativo agli acquisti. |
31 maggio | Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l’invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo. Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento Iva relativa ad acquisti intracomunitari Scade oggi per gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati il termine per il versamento dell’Iva relativa ad acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente. Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile. |
Versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione Scade oggi il termine per il versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° maggio 2018. Comunicazioni dati iva Scade oggi il termine per la comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati Iva relativi alle liquidazioni del primo trimestre 2018. | |
15 giugno | Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l’annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. Fatturazione differita Scade oggi il termine per l’emissione e l’annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente. Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro. |