Delibera del Direttore Generale n. 303 del 15-06-2022
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
Delibera del Direttore Generale n. 303 del 15-06-2022
Proposta n. 582 del 2022
Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE DA STIPULARE CON IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA “XXX XXXXXX” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA FINALIZZATA ALL’EFFETTUAZIONE DI RICERCHE VOLTE ALLA SINTESI DI UN NUOVO PROFARMACO PER MIGLIORARE L’ASSORBIMENTO E L’EFFICACIA DELLA DOXORUBICINA NELLA TERAPIA DEI TUMORI CEREBRALI PEDIATRICI DI ALTO GRADO.
Dirigente: XXXX XXXXX
Struttura Dirigente: RESPONSABILE AFFARI GENERALI E SVILUPPO
Delibera del Direttore Generale n. 303 firmata digitalmente il 15-06-2022
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX
(Art. 33 L.R.T. 24 febbraio 2005 n. 40)
Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXXX
C.F. P.Iva 02175680483
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto | Accordo di collaborazione |
Contenuto | APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE DA STIPULARE CON IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA “XXX XXXXXX” DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA FINALIZZATA ALL’EFFETTUAZIONE DI RICERCHE VOLTE ALLA SINTESI DI UN NUOVO PROFARMACO PER MIGLIORARE L’ASSORBIMENTO E L’EFFICACIA DELLA DOXORUBICINA NELLA TERAPIA DEI TUMORI CEREBRALI PEDIATRICI DI ALTO GRADO. |
Area Tecnico Xxx.xx | AREA TECNICO AMMINISTRATIVA |
Coord. Area Tecnico Xxx.xx | XXXX XXXXX |
Struttura | AFFARI GENERALI E SVILUPPO |
Direttore della Struttura | XXXX XXXXX |
Responsabile del procedimento | XXXXXXX XXXXXX |
Immediatamente Esecutiva | SI |
Conti Economici | |||
Spesa prevista | Conto Economico | Codice Conto | Anno Bilancio |
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo | ||
Allegato | N° di pag. | Oggetto |
A | 5 | Schema di accordo di collaborazione |
“documento firmato digitalmente”
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx (D.P.G.R.T. n. 99 del 30 luglio 2020)
Visto il D. Lgs.vo 30/12/1992 n. 502 e sue successive modifiche ed integrazioni e la L. R. Toscana n. 40 del 24/02/2005 e s.m.i. di disciplina del Servizio Sanitario Regionale;
Dato atto:
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 54 del 01.02.2021 è stato approvato il nuovo Atto Aziendale dell’A.O.U. Xxxxx, ai sensi dell’art. 6 del Protocollo d’intesa del 22.04.2002 fra Regione Toscana e Università degli Studi di Firenze, Siena e Pisa, con decorrenza dal 1.2.2021;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 1.02.2021 sono stati assunti i primi provvedimenti attuativi in relazione alla conferma/riassetto delle strutture complesse e semplici dotate di autonomia ed al conferimento dei relativi incarichi di direzione;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 56 del 1.02.2021 sono state assunte determinazioni attuative del nuovo Atto aziendale in relazione alla conferma/riassetto delle strutture Dipartimentali e/o a valenza dipartimentale, delle Aree Funzionali Omogenee, dell’Area Servizi dell’Ospedale, dell’Area dei Diritti del Bambino, dell’Area Tecnico Amministrativa ed al conferimento di relativi incarichi di direzione;
- che con successiva deliberazione del Direttore Generale n.92 del 15.02.2021 si è provveduto ad assumere ulteriori disposizioni attuative relative all’organizzazione dell’AOU Xxxxx in ordine alle Strutture semplici Intrasoc, Unità Professionali, Uffici e Incarichi professionali;
Su proposta del Responsabile ad interim della S.O.C Affari Generali e Xxxxxxxx, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, come da nota del Direttore Generale prot. 10531 del 31/12/2021, la quale attesta la regolarità amministrativa e la legittimità dell’atto;
Premesso che:
- l’art. 15 della Legge n. 241 del 1990 prevede che “… anche al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 14 (Conferenze dei Servizi), le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
- l’Azienda Ospedaliero Universitaria Xxxxx, ai sensi del proprio Statuto Aziendale persegue tra le finalità istituzionali la cura ed il benessere dei bambini, finalità integrate con la didattica e la ricerca scientifica;
- il fine preminente dell’Università è quello di sviluppare e diffondere la cultura, le scienze attraverso le attività di ricerca e di insegnamento;
- le Università riconoscono il ruolo fondamentale della ricerca e ne promuovono lo svolgimento, favorendo la collaborazione con altre istituzioni universitarie, enti di ricerca italiani ed esteri ed altre istituzioni pubbliche;
- è intento dell’Università degli Studi di Firenze sviluppare la più ampia collaborazione con gli enti di cui sopra nel rispetto delle reciproche autonomie istituzionali e statutarie, in particolare, avviando, attraverso l’utilizzazione delle rispettive risorse nell’ambito dei ruoli e delle competenze di ciascuna, attività di ricerca di comune interesse attraverso collaborazioni su progetti e iniziative comuni di durata predeterminata;
- tra l’Università degli Studi di Firenze e l’AOU Xxxxx sono in atto collaborazioni costanti che hanno come obiettivo comune l’integrazione tra Servizio Sanitario Regionale e Sistema Universitario e lo svolgimento di attività congiunte nell’ambito della ricerca;
Dato atto che:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 263 del 19.05.2022 sono stati approvati gli esiti di una selezione pubblica volta all’assegnazione di n. 1 borsa di studio per la conduzione di attività di ricerca nell’ambito del progetto “All Ages Malignant Glioma: Holistic Management in the Personalised Minimally-Invasive Medicine Era – From Lab to Rehab – Work Pachage 5 - Clinical management and in vitro anthracycyclines effect on chemoresistence of pediatric high risk gliomas” denominato GLI HOPE, inserito nel Bando Ricerca finalizzata 2019 e finanziato dalla Regione Toscana;
- il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare nuove molecole terapeutiche per la cura dei tumori cerebrali pediatrici di alto grado che non rispondono ai convenzionali approcci terapeutici;
- la finalità della borsa di studio è l’effettuazione di attività laboratoristica volta alla sintesi di un nuovo profarmaco per migliorare l’assorbimento e l’efficacia della doxorubicina nella terapia dei tumori pediatrici di alto grado;
- il borsista dovrà svolgere le proprie attività prevalentemente presso il Laboratorio del Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Firenze e si relazionerà con il gruppo operante nel Laboratorio della XXXX di Neuro-Oncologia dell’AOU Xxxxx dove i prodotti ottenuti dalla sintesi saranno testati;
- è interesse del Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Firenze e dell’AOU Meyer realizzare in collaborazione un progetto scientifico volto a sviluppare nuove molecole terapeutiche per la cura dei tumori cerebrali pediatrici di alto grado che non rispondono ai convenzionali approcci terapeutici, nell’ambito del progetto di Ricerca Finalizzata denominato ‘GLI-HOPE’:
Preso atto delle intese intercorse con il Dipartimento sopra richiamato al fine di procedere alla sottoscrizione di un accordo che regolamenti il rapporto di collaborazione tra le parti;
Visto lo schema di accordo di collaborazione diretto alla regolamentazione delle modalità operative inerenti la realizzazione dell’attività di ricerca suddetta, allegato A al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo;
Dato atto che il Referente aziendale della convenzione in oggetto risulta essere il xxxx. Xxxxxx Xxxxx responsabile della XXXX di Neuro-Oncologia;
Dato atto che dal presente atto non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
Rilevata la necessità di dotare il presente provvedimento della immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005 al fine di procedere in tempi brevi alla sottoscrizione dell’accordo e consentire l’avvio dell’attività di collaborazione;
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/1990 nella persona della Dr.ssa Xxxxxx Xxxxxxx, sottoscrivendo l’atto, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;
Acquisito il parere del Coordinatore dell’Area Tecnico Amministrativa, Dr.ssa Xxxxx Xxxx, espresso mediante sottoscrizione del presente atto;
Con la sottoscrizione del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 229/99;
DELIBERA
Per quanto esposto in narrativa che espressamente si richiama,
1) Di approvare lo schema dell’accordo di collaborazione da stipulare con il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Firenze diretto alla regolamentazione della reciproca attività finalizzata all’effettuazione di ricerche volte alla sintesi di un nuovo profarmaco per migliorare l’assorbimento e l’efficacia della doxorubicina nella terapia dei tumori cerebrali pediatrici di alto grado, allegato A al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Bilancio aziendale.
3) Di dotare il presente atto della immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. n. 40/2005, al fine di procedere in tempi brevi alla sottoscrizione dell’accordo e consentire l’avvio dell’attività di collaborazione.
4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, L. R.T. n. 40/2005 contemporaneamente all’inoltro all’albo di pubblicità degli atti di questa A.O.U. Xxxxx.
IL DIRETTORE GENERALE | |
(Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx) | |
IL DIRETTORE SANITARIO | IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
(Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx) | (Dr. Xxxx Xxxxx) |
Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990
TRA
IL DIPARTIMENTO DI CHIMICA “XXX XXXXXX” (di seguito denominato “DICUS”) dell’Università degli Studi di Firenze con sede in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, Xxxxxxx, Partita IVA/Codice fiscale 01279680480 rappresentato dal Direttore Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx autorizzato a firmare il presente atto ai sensi dell’art. 36, comma 6 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Ateneo Fiorentino
E
L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA XXXXX (di seguito indicata “AOUM”) con sede legale in Firenze, Viale X. Xxxxxxxxxx, n. 24, Codice Fiscale e P.IVA 02175680483, nella persona del suo Direttore Generale Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda
PREMESSO CHE
- la XXXX di Neuro-Oncologia di AOUM e il gruppo del prof. Trabocchi (DICUS) hanno comune interesse a sviluppare nuove molecole terapeutiche per la cura dei tumori cerebrali pediatrici di alto grado che non rispondono ai convenzionali approcci terapeutici, nell’ambito del progetto di Ricerca Finalizzata denominato ‘GLI-HOPE’:
CONSIDERATO CHE
- le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata all’effettuazione di ricerche volte alla “sintesi di un nuovo profarmaco per migliorare l’assorbimento e l’efficacia della doxorubicina nella terapia dei tumori cerebrali pediatrici di alto grado”;
- è interesse delle Parti formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art.2
Con il presente accordo e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi di ricerca: “Clinical management and in vitro anthracycyclines effect on chemoresistence of pediatric high risk gliomas”.
Art. 3
Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità. Pertanto, AOUM e DICUS si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione, per DICUS il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, per AOUM il borsista reclutato per il progetto, l’accesso alle strutture e ai laboratori, nonché l’utilizzo delle attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività di ricerca. L’accesso di ulteriori unità di personale alle Strutture dovrà essere preventivamente autorizzato e concordato dalle parti, con richiesta scritta, inoltrata a mezzo PEC.
Art. 4
I Responsabili scientifici delle attività previste all’art. 2 del presente accordo sono:
- per AOUM, il xxxx. Xxxxxx Xxxxx;
- per DICUS, il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx.
Art. 5
Il DICUS dell’Università degli Studi di Firenze si impegna a:
a) consentire l'accesso al borsista reclutato da AOUM per il progetto, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2, nonché ad eventuali ulteriori unità di personale preventivamente individuate ed autorizzate, per tutta la durata del presente accordo, nel rispetto del contingentamento previsto dai protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 operativi presso il Dipartimento;
b) consentire l’uso temporaneo per il periodo di validità del presente accordo della strumentazione presente nei laboratori di cui è responsabile il Prof. Trabocchi e di spettrometri NMR previo idoneo addestramento formalmente attestato.
c) provvedere a verificare che il borsista reclutato da AOUM ed altro personale individuato come da art. 3 sia provvisto del certificato di idoneità in corso di validità rilasciato dal medico competente della propria amministrazione (Art. 41 D.lgsv. 81/08), e della formazione generale e specifica in materia di sicurezza (art. 36 e 37 D. lgsv. 81/08);
d) mettere a disposizione del personale i dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei a fornire adeguata protezione in relazione all’attività da svolgere;
e) formare ed informare sui rischi connessi alla frequentazione dei locali, all’uso della strumentazione sopra elencata nonché sulle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 operativi presso il DICUS;
f) informare XXXX, nella persona del Direttore se, per lo svolgimento della ricerca e le eventuali ulteriori unità di personale preventivamente individuate ed autorizzate, debbano introdurre nei locali del Dipartimento materiali, sostanze o strumentazione di proprietà.
DICUS garantisce la manutenzione ordinaria e straordinaria in piena regola con le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro, prevenzione, infortuni, protezione sanitaria ed agibilità dei locali, degli impianti e delle attrezzature di proprietà.
Viene individuato quale Responsabile dell’attività di ricerca presso il DICUS il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, il quale dovrà supervisionare che le attività siano condotte nel rispetto dei regolamenti in vigore presso il DICUS e del Protocollo anticontagio SARS-CoV-2.
Art. 6
DICUS e AOUM, ognuno per la parte di rispettiva competenza, provvedono all’attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di infortuni, salute e sicurezza sul luogo di lavoro per il personale dipendente o ad esso equiparato interessato dallo svolgimento delle attività di cui al presente accordo compresi i protocolli che regolamentano le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2. DICUS e XXXX, si scambieranno le informazioni sui rischi connessi allo svolgimento delle attività di cui al presente accordo, prima del loro inizio. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive variazioni ed integrazioni il Personale afferente coinvolto nelle attività oggetto del presente accordo si atterrà in materia di prevenzione e protezione alle norme e ai regolamenti stabiliti dalle strutture presso le quali opera in quel momento. Impianti, attrezzature, macchine e strumentazioni, messi a disposizione per l’attività scientifica da ciascuna delle Parti, dovranno essere rispondenti a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti ad essere garantiti da apposita copertura assicurativa per i rischi incendio, furto e responsabilità civile verso terzi. Il personale del DICUS e AOUM si atterrà alle disposizioni di emergenza (antiincendio, primo soccorso, eventi naturali eccezionali e terroristici) del contesto presso il quale opera in quel momento. Qualora il personale del DICUS e AOUM, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esplicitata solo previo coordinamento tra le Parti, tendente alla valutazione del nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e di protezione da adottare. Ciascuna parte dovrà farsi carico della copertura assicurativa del proprio personale, dipendente o ad esso equiparato interessato dallo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo per gli eventuali rischi derivanti dalla permanenza nei locali dell'altra che resta in ogni caso esente da qualsivoglia responsabilità ed onere, fatti salvi quelli propri derivanti dalla conduzione dei fabbricati e dalla titolarità delle attrezzature che rimarranno in capo al titolare degli stessi.
Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, compresi i protocolli che regolamentano le misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all’art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le
informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.
Gli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.
Art. 7
Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell’ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dalle Convenzioni operative.
Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute nelle Convenzioni operative.
Tutti i risultati totali o parziali derivanti dalle collaborazioni in attività di ricerca, disciplinate dal presente Accordo, e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti. Salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà industriale e fermo restando il diritto inalienabile degli inventori ad essere riconosciuti autori del trovato, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d’Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell’importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo e/o delle partecipazioni finanziarie delle parti.
Art. 8
I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito del presente accordo avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell’altra Parte. Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni nei singoli atti esecutivi e, comunque la Parte interessata sarà tenuta a citare l’accordo nell’ambito del quale è stato svolto il lavoro di ricerca.
Art. 9
Il presente accordo di collaborazione ha validità dalla data della sua sottoscrizione e terminerà il 31/12/2023.
Art. 10
Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che ognuna di esse tratterà i dati personali dell’altra conformemente a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, per i soli scopi di esecuzione del presente contratto e per quelli obbligatori per legge, nonché nel rispetto dei ruoli privacy così come originariamente previsti e regolamentati nel corso dello studio di ricerca succitato. Le Parti si danno, inoltre, reciprocamente atto di essere a conoscenza dei diritti che il suddetto Xxxxxx riconosce loro.
Ogni integrazione e/o modifica al presente contratto farà valere i suoi effetti solo se approvata per iscritto ed accettata da entrambe le parti.
Art. 11
In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà quello di Firenze.
Art. 12
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese dell’eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede. Le spese relative all’imposta di bollo del presente accordo sono ripartite in misura uguale tra le parti.
Il presente atto viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della L. n. 241/1990. per il Dipartimento di Chimica per AOU Meyer
Il Direttore Il Direttore Generale
(Prof.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx) (Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx)