ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÁ DI RICERCA E ATTIVITÁ DI SVILUPPO E FORMAZIONE IN COLLABORAZIONE
ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÁ DI RICERCA E ATTIVITÁ DI SVILUPPO E FORMAZIONE IN COLLABORAZIONE
TRA
Il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano (di seguito denominato DAStU) con sede in Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, Codice Fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151, rappresentato dal Direttore pro-tempore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, in forza della propria titolarità a rappresentare il Dipartimento ai sensi della normativa vigente e giusta delibera di approvazione del presente accordo assunta dal Consiglio del DAStU in data 12/03/2021
E
Destination Management Organization DMO Piemonte scrl (di seguito denominata “VisitPiemonte”) con sede in Xxxxxx, xxx Xxxxxxx, 00, capitale sociale € 200.000,00 interamente versato, P.IVA e c.f. 03693360019, iscritta nel registro delle imprese di Torino, in persona dell’Amministratore Unico Avv. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, nata a Torino (TO) il 20/08/1958 e per la carica domiciliato come sopra, che agisce nella sua qualità legale rappresentante
Premesso che
• VisitPiemonte il DAStU intendono favorire un rapporto di collaborazione continua in attività di ricerca di base da intendersi come attività che mirano all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali, promuovere l’attivazione di reti per lo sviluppo di programmi di ricerca, nonché promuovere iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti.
• VisitPiemonte è la Società in-house della regione Piemonte e Unioncamere Piemonte e, nell’interesse specifico degli Enti costituenti persegue lo scopo di:
o valorizzare le risorse turistiche, congressuali e le produzioni agroalimentari del Piemonte al fine di favorire la loro trasformazione in prodotti turistici collocabili in modo concorrenziale sui mercati turistici nazionali e internazionali;
o realizzare una gestione delle attività di promozione turistica e agroalimentare secondo criteri che consentano una ottimizzazione dell'uso delle risorse e un miglioramento dell'efficacia delle azioni di sostegno del turismo e del settore agroalimentare mediante una compartecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati allo sviluppo dei settori citati;
o agevolare, affiancando le strutture regionali, il raccordo con i vari territori per la programmazione di attività di valorizzazione del Piemonte al fine di incrementare i flussi turistici regionali.
VisitPiemonte svolge le proprie funzioni sia nei confronti della domanda italiana sia estera; inoltre realizza attività di analisi degli scenari e dei flussi turistici attraverso l’Osservatorio Turistico Regionale che opera all’interno della propria struttura; sviluppa i piani di marketing territoriale e di comunicazione integrata svolgendo anche un ruolo di consulenza negli ambiti di propria competenza, coordinando l'attività di promozione turistica, congressuale e agroalimentare svolta dai soggetti pubblici e privati per favorirne interazione e sinergie.
Valutato ogni opportuno elemento
Si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 Oggetto dell’accordo quadro DAStU e VisitPiemonte intendono:
• contribuire allo svolgimento di ricerche e studi volti all’innovazione teorica e alla sperimentazione nel campo dello sviluppo territoriale attraverso politiche di incentivazione del turismo attivo e sostenibile, individuando strategie ed azioni specifiche nei territori piemontesi, promuovendo gli elementi di pregio del patrimonio storico, culturale e ambientale, anche in considerazione dei molteplici siti piemontesi classificati nella lista del Patrimonio UNESCO. In particolare, si contribuirà alla redazione di analisi e di restituzioni cartografiche finalizzate all’individuazione di percorsi tematici in grado di valorizzare in modo virtuoso i diversi contesti territoriali della regione, stimolando la mobilità sostenibile in una logica di accessibilità integrata alla rete delle infrastrutture;
• stimolare una maggiore consapevolezza sulle potenzialità culturali e turistiche attraverso momenti di pprofondimento e confronto reciproco sui temi di ricerca sviluppati dal DAStU;
• contribuire alla formazione di studenti e laureati particolarmente qualificati collaborando allo svolgimento di attività di workshop e tirocini;
Art. 2 Referenti dell’accordo
• DAStU individua quale responsabile dell’Accordo il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx.
Il Responsabile delle singole iniziative e/o progetti che verranno sviluppati in attuazione del presente Accordo sarà definito nei singoli accordi attuativi disciplinanti le iniziative/progetti medesimi.
• VisitPiemonte individua nell’Organo Amministrativo il responsabile legale del presente Accordo, e nel Direttore Generale il responsabile delle attività specifiche
Art. 3 Modalità di esecuzione dell’Accordo
Periodicamente le Parti, per il tramite dei rispettivi Responsabili del presente Accordo, concorderanno le attività di ricerca e l’organizzazione di eventuali workshop, mostre, pubblicazioni.
In applicazione di quanto previsto da questo Accordo, le parti stipuleranno accordi attuativi specifici per singole iniziative e/o progetti di ricerca congiunti al fine di disciplinarne gli aspetti organizzativi di dettaglio.
Art. 4 Modalità operative
• Le Parti metteranno a disposizione le rispettive competenze, risorse e strumenti per la realizzazione delle attività di cui all’art. 1, con particolare riguardo a:
o realizzazione di studi e ricerche;
o svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
o organizzazione di visite di docenti, ricercatori e studenti;
o organizzazione di incontri e seminari anche presso il DAStU per approfondire temi specifici
• Le Parti, inoltre, si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a collaborare in ordine alla messa a disposizione di attrezzature e competenze tecnico-scientifiche per lo svolgimento delle attività di comune interesse.
• Per ogni iniziativa e/o attività della presente convenzione, VisitPiemonte e il DAStU stipuleranno degli appositi contratti specifici onerosi che, fermo restando le disposizioni previste dalla presente convenzione, regolamenteranno nel dettaglio il caso specifico.
• Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro. Ogni qualvolta le esigenze della ricerca lo richiedano, a giudizio dei/delle responsabili del presente Accordo, con le modalità e i tempi dagli stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il personale di ricerca del Dipartimento e di VisitPiemonte. Ciascuna Parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio personale che, in virtù del presente accordo, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare. Le Parti, e per esse i/le responsabili Scientifici/che, hanno l’obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi.
VisitPiemonte e il DAStU si rendono disponibili a valutare ipotesi di partecipazione congiunta a bandi per l’ottenimento di finanziamenti pubblici e/o privati a sostegno dei programmi di ricerca di comune interesse.
Art. 5 Costituzione Comitato misto di gestione
Successivamente alla stipula del presente Accordo verrà costituito un Comitato misto di Gestione, con sede presso il DAStU, con la funzione di:
• favorire e verificare l’attuazione dell’accordo ed il rispetto di quanto in essa previsto;
• redigere una relazione annuale, da trasmettere ad ambedue i contraenti, sullo stato di attuazione dell’accordo;
• valutare e proporre ai contraenti eventuali modifiche all’accordo.
Il Comitato misto di Gestione è costituito da n. 3 membri, dei quali n. 1 nominato da VisitPiemonte nella persona di Xxxxx Xxxxxx e n. 2 nominati dal DAStU nelle persone di Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx che si darà una propria regolamentazione interna.
Il Presidente del Comitato sarà eletto, all’interno, dai membri stessi.
Il Comitato misto di Gestione si riunisce almeno una volta nel corso di ogni anno di validità dell’accordo.
Art. 6 Segretezza
• Le Parti adotteranno tutte le misure ragionevolmente adeguate a mantenere il segreto anche sulle informazioni o cognizioni di carattere tecnico o commerciale che esse abbiano ritenuto di scambiarsi per il miglior conseguimento degli obiettivi dell'accordo.
• Le Parti potranno identificare le informazioni riservate contenute in documenti o altri supporti fisici o informatici apponendo al documento o al supporto la dicitura “confidenziale”; il rilievo di tale annotazione e di equivalenti disposizioni verbali e, in genere, l’obbligo di segreto, vengono meno qualora si tratti di informazioni generalmente disponibili al pubblico alla data della sua comunicazione o che fossero state in precedenza lecitamente acquisite dalla controparte.
• Le Parti sono responsabili per ogni danno che possa derivare dalla violazione dell’obbligo di cui al presente articolo, a meno che non provino che tale violazione si è verificata nonostante l’uso della migliore diligenza in relazione alle circostanze. Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l’uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze. Le parti concordano sin d’ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto.
• Le Parti si impegneranno a far osservare tale obbligo anche a soggetti esterni allo staff di ricerca che, per ragione del loro ufficio, possano venire a conoscenza di dati segreti (personale amministrativo, collaboratori occasionali od autonomi, manager e tecnici di imprese controllate).
• In relazione a talune delle informazioni scambiate e/o risultanti dal presente Accordo la clausola di segretezza potrà essere prorogata per iscritto dalle Parti dopo la scadenza del Contratto per una durata comunque non eccedente i cinque anni.
• DAStU non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e, comunque, non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari
Art. 7 Regime dei risultati della ricerca - diritti di proprietà intellettuale
• Le Parti si impegnano a inserire nelle eventuali pubblicazioni nate dalla collaborazione tra le due Parti, informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima, e di attenersi alle politiche di proprietà intellettuale riconosciute a livello internazionale.
• Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati della presente Accordo, o qualora rediga un articolo scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, sarà tenuta a informare preventivamente l'altra Parte e comunque a citare l’accordo nel cui ambito è stata svolta la ricerca.
• Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria del preesistente, tutti i risultati totali o parziali dell’attività di ricerca conseguiti in collaborazione e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti.
• Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d’Autore, il regime dei risultati sarà quello della contitolarità in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell’importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo. In tutti i casi viene sempre garantito il diritto dell’autore/inventore ad essere riconosciuto come tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione o ogni altra forma di tutela di privativa industriale.
• L’eventuale brevettazione di risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettale dei risultati.
Art. 8 Uso dei segni distintivi
Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei loghi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione del presente Accordo, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale
autorizzazione all'utilizzo di detti loghi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di marchio o possa far insorgere alcun diritto sul logo e segni distintivi medesimi.
Art. 9 Durata dell’Accordo e recesso
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte di entrambi i Contraenti e avrà validità triennale, con possibilità di rinnovo sulla base di un consenso scritto approvato dagli organi competenti delle parti.
Le parti potranno recedere dal presente Accordo con preavviso di 30 giorni, da comunicarsi per iscritto mediante raccomandata con avviso di ricevimento e/o pec.
In particolare il recesso di una delle Parti dal presente Accordo non produrrà effetti sulle attività avviate entro la data di esercizio del recesso, le quali dovranno essere portate a compimento secondo quanto previsto dai singoli accordi attuativi
Art. 10 Trattamento dei dati, privacy e riservatezza
DAStU e VisitPiemonte si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).
Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo quadro, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente Accordo ovvero per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.
Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.
Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti all’art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte.
Il titolare del trattamento dei dati personali per DAStU è il Politecnico di Milano - Direttore Generale su delega del Rettore pro-tempore – contatto: xxxxxx@xxxxxx.xx, contatto DPO e per l’esercizio dei diritti dell’interessato: xxxxxxx@xxxxxx.xx. Il Responsabile gestionale ed il Responsabile di cui all’art. 2 sono
qualificati come i responsabili interni (Designati) per i trattamenti di rispettiva competenza (amministrativi e di ricerca) secondo quanto prescritto dal modello organizzativo privacy dell’Ateneo xxxxxxx.Xx titolare del trattamento dei dati per VisitPiemonte- DMO Piemonte scrl è lo stesso, in persona del suo legale rappresentante. I dati di contatto del titolare sono i seguenti: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx-xxx.xxx. Il Responsabile della protezione dei dati personali – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx-xxx.xxx
Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR.
DAStU e VisitPiemonte sono autorizzati a rendere nota, sul proprio sito istituzionale, la partnership oggetto del presente Accordo e a pubblicare/promuovere/comunicare sul medesimo sito e su ogni altro canale istituzionale ritenuto opportuno, salvo diverso accordo di volta in volta intervenuto tra le parti, le iniziative e/o i progetti sviluppati in attuazione del presente Accordo.
Art. 11 Controversie
Le Parti si impegnano a definire in via amichevole e stragiudiziale ogni controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo. Qualora, nonostante l’impegno delle Parti, ciò non fosse possibile, le Parti indicano in via esclusiva il Foro di Torino quale foro competente per qualunque controversia correlata a validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo.
Art. 12 Principi etico comportamentali e D. lgs. 231/2001
• Le Parti dichiarano di essere a conoscenza del contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i., normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori.
• Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto dell’Accordo, ciascuna Parte, in proprio ed ai sensi dell’art. 1381 c.c. per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori, dichiara di aver impartito ed attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal disposto del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e si obbliga a mantenerle tutte efficacemente attuate per l’intera durata dell’Accordo.
• VisitPiemonte, in proprio ed ai sensi dell’art. 1381 c.c. per i propri dipendenti, consulenti e collaboratori, dichiara inoltre di essere a conoscenza del contenuto dell’Organigramma e del Codice Etico di DAStU, disponibili anche sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/0.xxx e xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx/
• Del pari DAStU dichiara di avere preso atto del Codice Etico adottato da VisitPiemonte – consultabile all’interno del sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx-xxx.xxx/
• Le Parti concordano che l’inosservanza anche parziale, da parte dell’una o dell’altra, delle prescrizioni riportate nel Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e nelle fattispecie da esso richiamate, e/o delle prescrizioni riportate nei rispettivi Codici Etici, può ragionevolmente determinare conseguenze negative per l’altra Parte e, di conseguenza, costituire grave inadempimento al presente Accordo. In tal caso la Parte non inadempiente avrà facoltà di risolvere immediatamente l’Accordo con tutte le conseguenze di legge. Le Parti non saranno responsabili di eventuali danni che dovessero derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo qualora provino che detta trasgressione si è verificata nonostante l’uso della normale diligenza in rapporto alle circostanze. Le Parti concordano sin d’ora che eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo non potranno comunque avere ad oggetto un risarcimento di importo superiore al corrispettivo previsto dal contratto.
Art. 13 Firma digitale, imposta di bollo e registrazione
Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall’articolo 15 comma 2 bis, della legge 241/2009.
Sottoscrivono il presente Accordo per il Politecnico anche il Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx, responsabile scientifico, e la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile Gestionale del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani.
Il presente accordo, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura del Politecnico di Milano, titolare dell’autorizzazione Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993, è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 Tariffa Parte Seconda annessa al D.P.R. 26/4/1986 n. 131.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
POLITECNICO DI MILANO Dipartimento di Architettura e Studi Urbani IL DIRETTORE (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx) Il RESPONSABILE SCIENTIFICO (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx) | VisitPiemonte - DMO Piemonte s.c.r.l. Il Legale rappresentante Avv. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Firmato da: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Xxxxxx: FIRMA ACCORDO Data: 18/03/2021 12:18:45 Il RESPONSABILE DELL’ACCORDO (Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx) |
Firmato da:
PIAZZA XXXXX
Motivo:
Firma Accordo
Data: 02/04/2021 08:56:32
Il RESPONSABILE GESTIONALE
(Arch. Xxxxxx Xxxxxxxx)
Ulteriore accettazione e sottoscrizione
Il responsabile scientifico, come nominato all’art. 2 del presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c., dichiara di aver letto il presente Contratto, del quale ribadisce la piena accettazione, e pertanto dichiara altresì di sottoscrivere specificamente, per ulteriore incondizionata accettazione, anche le clausole stabilite nei precedenti artt. 6 e 7.
Il Responsabile scientifico Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx