ACCORDO DI PROGRAMMA
COMUNI
TERLIZZI CORATO RUVO DI PUGLIA
A.U.S.L. BA/1
per l’adozione del primo Piano Sociale di Zona (2004-2006) e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso la gestione associata delle funzioni amministrative e dei servizi socioassistenziali.
AMBITO TERRITORIALE: N° 3
ACCORDO EX ART. 9 L.R. 25 agosto 2003, n.17 ACCORDO EX ART. 34 D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267
L’anno 2005 (duemilacinque) addì del mese di febbraio alle ore , secondo le modalità e i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni, nella sala delle adunanze del Comune di Corato sono presenti i seguenti Soggetti sottoscrittori:
- l’Amministrazione Comunale di Corato, rappresentata dal Sindaco, Xxxxx Xxxxxxx
- l’Amministrazione Comunale di Terlizzi, rappresentata dal Sindaco, Xxxxxxxx xx Xxxx
- l’Amministrazione Comunale di Ruvo di Puglia, rappresentata dal Sindaco, Xxxxxxx Xxxxxx
- l’Azienda Unità Sanitaria Locale BA/1 , rappresentata dal Direttore GeneraleAUSL BA/1 Xxxx Xxxxxxxxxx
PREMESSO
• che la Regione Puglia ha approvato la Legge Regionale n.17 del 25.08.2003 (pubblicata sul
B.U.R.P. n.99 del 29.08.2003) “Sistema integrato d’interventi e servizi sociali in Puglia”, al fine di programmare e realizzare sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali, a garanzia della qualità della vita e dei diritti di cittadinanza, secondo i principi della Costituzione, come riformata dalla Legge Costituzionale n.3 del 18.10.2001 e dalla Legge n. 328 dell’8.11.2000;
• che la Legge Quadro n. 328 dell’08.11.2000, diretta alla realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, individua, secondo i principi della responsabilizzazione, della sussidiarietà e della partecipazione, il "Piano di Zona” per gli interventi sociali e socio-sanitari come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori, istituzionali e sociali, di definire, nell'esercizio dei propri ruoli e compiti, scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo
sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento, definito
ambito territoriale;
• che con la deliberazione n.1104 del 04/08/2004 la Giunta Regionale, in attuazione della L.R. n.17/2003, ha approvato il Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS);
• che la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si attua attraverso la rilevazione dei bisogni, la programmazione degli interventi, l’impiego delle risorse in relazione alle priorità e alla valutazione dei risultati, l’integrazione con gli interventi sanitari, dell’educazione, dell’istruzione, della formazione professionale, dell’avviamento e reinserimento al lavoro, dell’ambiente, della cultura, del tempo libero, dei trasporti e delle comunicazioni, di tutti i servizi socioassistenziali di cui è prevista la realizzazione nel Piano Regionale delle Politiche Sociali;
• che la Regione Puglia, attraverso lo strumento del Piano Regionale delle Politiche Sociali (PRPS), esercita, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n.17/2003 e, in conformità a quanto previsto dall’art.8 della L. n.328/2000, le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e indirizzo degli interventi sociali ed è istituzionalmente preposta ad indicare gli "obiettivi generali di detta programmazione economico-sociale e territoriale, e su questa base a ripartire le risorse destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali";
• che la Regione Puglia ha determinato con il Piano Regionale delle Politiche Sociali, come da art. 8 della L.R. n.17/2003, gli ambiti territoriali, le modalità e gli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi sociali a rete, prevedendo incentivi a favore dell’esercizio associato delle funzioni sociali in ambiti territoriali, di norma coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie;
• che alle Province spettano tutte le funzioni amministrative, nel campo delle politiche sociali, indicate dall’art.19 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, secondo le modalità definite dalla Regione, negli artt. 11 e 14 della L.R. n.17/2003;
• che ai Comuni spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità;
• che i Comuni, nell’esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali a livello locale così come previsto dall'art.13, 1°c., del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000, adottano sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, così come previsto dall’art. 13 della L.R. n.17/2003;
• che l'art.1 del D. Lgs. n.502 del 30.12.1992, sostituito dall’art.1 del D. Lgs. n.229 del 19.06.1999, stabilisce che “la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal D. Lgs. n.112 del 31.03.1998, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto”;
• che l’art. 10 della L. R. n. 17/2003 indica nel Piano Sociale di Zona lo strumento con cui vengono definiti la programmazione degli interventi sociosanitari integrati ed i modelli
organizzativi e gestionali, sulla base delle indicazioni del Piano Regionale delle Politiche Sociali e del Piano Sanitario Regionale;
• che la Regione Puglia, attraverso le Aziende Unità Sanitarie Locali, assicura i livelli essenziali di assistenza di cui all'art.1 del D. Lgs. n.502 del 30.12.1992, sostituito dall’art.1 del D. Lgs. n.229 del 19.06.1999;
• che l’Azienda Unità Sanitaria Locale, ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. n.502 del 30.12.1992, sostituito dall’art.3 del D. Lgs. n.229 del 19.06.1999, in funzione del perseguimento dei suoi fini istituzionali, è costituita in azienda con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, con organizzazione e funzionamento disciplinati con atto aziendale di diritto privato;
VISTO
• che i Comuni di Terlizzi, Ruvo di Puglia e Corato, appartenenti al distretto socio-sanitario
n. 3 dell’A.U.S.L. BA/1, hanno attivato, pertanto, le procedure per adottare il Piano Sociale di Zona di cui all’art. 9 della L.R. n.17/2003, al fine di realizzare ed assicurare nel proprio ambito territoriale, come determinato dalla Regione, una gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la condivisione del sistema di regole per l’organizzazione dei servizi e l’accesso degli utenti, la condivisione delle risorse economiche, professionali e strumentali nonché delle procedure di gestione amministrativa
• che, a tal fine, la Conferenza di Sindaci dei predetti tre Comuni, nella seduta del 30 luglio 2004, ha individuato Corato quale Comune capofila del piano sociale di zona.
• che con successivi atti le rispettive Giunte Comunali (per Terlizzi con delibera di G.C.
n.226 del 27/09/2004, per Corato con delibera di G.C. n. 224 del 14/10/2004, per Ruvo di Puglia con delibera di G.C. n. 244 del 30/09/2004), hanno approvato il protocollo d’intesa tra i Comuni di Terlizzi, Ruvo di Puglia e Corato che ha riconosciuto sia il ruolo del Comune Capofila che l’intesa, di valenza strategica, raggiunta con la A.U.S.L. BA/1 per l’integrazione socio- sanitaria, onde realizzare un sistema integrato d’interventi e servizi sociali.
• che l’avvio del processo di predisposizione del PdZ è avvenuto con l’attivazione dell’organismo politico a livello di ambito e, precisamente, con l’istituzione del Coordinamento Istituzionale, giusta verbale n. 1 del 15.11.2004.
• che di seguito, a mezzo di manifesto divulgativo di invito, rivolto a tutte le realtà locali del privato sociale ivi compreso le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, a manifestare interesse per la costruzione partecipata del piano di zona, si è tenuta a Corato, in data 15/11/2004, apposita Conferenza Intercomunale a cui hanno partecipato anche i soggetti pubblici che di diritto concorrono alla programmazione del Piano di Zona (A.U.S.L., Provincia, I.P.A.B o Aziende pubbliche di servizi alla persona, Istituzioni Scolastiche, Tribunale per i Minorenni, Ministero della Giustizia – Centro Servizio Sociale Adulti e Ufficio Servizio Sociale Minori, Centro per l’Impiego, altri soggetti pubblici).
• che e’ stata, quindi, attivata la rete dei soggetti pubblici, del privato sociale e delle Organizzazioni Sindacali, i cui rappresentanti hanno partecipato ai Tavoli di Concertazione, suddivisi per aree tematiche, giusta verbale del Coordinamento Istituzionale n. 2 del 15.11.2004, lavori terminati in data 16/12/04 e incentrati sull’individuazione, in base all’analisi della domanda e dell’offerta, dei bisogni e delle relative priorità di intervento, come da verbali regolarmente sottoscritti, allegati al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e sostanziale
CONSIDERATO
• che è necessario, per i soggetti sottoscrittori del presente Accordo, facilitare e incoraggiare l'accesso ai servizi socio-sanitari, abbattendo gli ostacoli che gli utenti incontrano lungo i percorsi burocratici, promuovendo politiche finalizzate a conseguire risultati di efficienza e di efficacia dei relativi procedimenti amministrativi, attraverso la definizione di un Piano di Zona, così come previsto dall’art.9 della L.R. n.17/2003;
• che, al fine di favorire la necessaria solidarietà, cooperazione e concertazione tra gli Enti Locali per realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali, è stato sottoscritto in data 10.11.2004 un Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Corato, Terlizzi e Ruvo di Puglia, appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario n.3 A.U.S.L. BA/1, il quale si allega al presente atto sotto la lettera “B” per costituirne parte integrante e sostanziale;
• che il Coordinamento Istituzionale ha assunto delle decisioni in merito alla programmazione delle politiche sociali nell’ambito territoriale e che il Tavolo Tecnico per la stesura del Piano Sociale di Zona ha formulato specifiche proposte di intervento, contenute nello stesso Piano Sociale di Zona, il quale si allega al presente atto sotto la lettera “C” per costituirne parte integrante e sostanziale;
TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO I SOGGETTI DI SEGUITO SPECIFICATI
- l’Amministrazione Comunale di Corato, rappresentata dal Sindaco, Xxxxx Xxxxxxx
- l’Amministrazione Comunale di Terlizzi, rappresentata dal Sindaco, Xxxxxxxx xx Xxxx
- l’Amministrazione Comunale di Ruvo di Puglia, rappresentata dal Sindaco, Xxxxxxx Xxxxxx
- l’Azienda Unità Sanitaria Locale BA/1, rappresentata dal Direttore Generale,
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA
per l’adozione del primo Piano Sociale di Zona (2004-2006) e per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso la gestione associata delle funzioni amministrative e dei servizi socioassistenziali.
PARTE PRIMA
LE PREMESSE
Recepimento della premessa - Finalità - Oggetto - Principio di leale collaborazione
Art.1 - Recepimento della premessa
Il presente Accordo di Programma disciplina le responsabilità e gli impegni -reciproci e nei confronti dell'utenza- dei seguenti enti:
ENTE | RAPPRESENTANTE |
Comune di Corato | Sindaco pro-tempore Xxxxx Xxxxxxx |
Comune di Terlizzi | Sindaco pro-tempore Xxxxxxxx xx Xxxx |
Comune di Ruvo di Puglia | Sindaco pro-tempore Xxxxxxx Xxxxxx |
A.S.U.L. BA/1 | Direttore generale pro-tempore |
La premessa è parte integrante dell’Accordo di Programma.
L'assunzione di responsabilità e di reciproci impegni è ritenuta condizione imprescindibile per l’attuazione del Piano di Zona dei servizi socio-sanitari da parte delle Amministrazioni che aderiscono al presente Accordo di Programma e, più in generale, di tutte le Amministrazioni che hanno competenza in tema di servizi socio-sanitari, nonché per la coerente ed efficace conduzione del Piano di Zona stesso e per l'attuazione ed il costante miglioramento delle attività e dei servizi previsti dalla Legge n.328/2000 e dalla l. R. n. 17/2003.
I Comuni e gli altri firmatari del presente accordo si obbligano a contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nel Piano di Zona allegato secondo la parte a ciascuno di essi attribuita e in particolare, ai fini del raggiungimento degli obiettivi medesimi, si impegnano a seguire il criterio della massima diligenza per superare eventuali difficoltà ed imprevisti sopraggiunti con riferimento anche alle attività propedeutiche alla fase esecutiva dei programmi prestabiliti nel Piano di Zona.
Art. 2 - Finalità
Il presente Accordo di Programma si propone:
a) di adottare il primo Piano Sociale di Zona (2005-2007), che si allega al presente atto sotto la lettera “C” per costituirne parte integrante e sostanziale, per l’attuazione di un sistema locale di intervento sociale, fondato su servizi e prestazioni sociali e assistenziali e socio-sanitari, integrati e flessibili, da realizzare in modo organico e coordinato;
b) di promuovere la partecipazione di tutti i soggetti pubblici, privati e del privato sociale, le organizzazioni sindacali, le associazioni sociali, di famiglie e di tutela degli utenti;
c) di promuovere una gestione, in forma associata, e delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi sociali da realizzare sul territorio di competenza, e dei servizi socio-assistenziali;
d) di promuovere e realizzare, nell’ambito territoriale di riferimento, come determinato dalla Regione, una gestione unitaria del sistema locale integrato di interventi e servizi sociali, attraverso la condivisione del sistema di regole per l’organizzazione dei servizi e l’accesso degli utenti, la condivisione delle risorse economiche, professionali e strutturali, nonché delle procedure di gestione amministrativa e contabile, di monitoraggio e di rendicontazione;
e) di regolare compiutamente l’esercizio associato di alcuni servizi, individuando per ognuno il soggetto tecnico gestore e il soggetto amministrativo responsabile della gestione, nonché le modalità di suddivisione dei costi e le modalità di compartecipazione dei cittadini interessati a tali servizi;
f) tendere a realizzare, di concerto con l’Azienda Unità Sanitaria Locale BA/1, la piena integrazione tra i Servizi sociali comunali e i Servizi sociali e sanitari della AUSL.
Art. 3 - Oggetto
Il presente Accordo di Programma, il quale rappresenta l’atto politico con cui i diversi attori fanno proprio il Piano di Zona, ha per oggetto:
a) la compiuta definizione dei reciproci rapporti fra i soggetti Istituzionali coinvolti nell’attuazione dei servizi e degli interventi previsti nel Piano di Zona 2005-2007;
b) la definizione dei ruoli e delle attribuzioni dell’Ufficio di Piano;
c) l’individuazione dei soggetti pubblici incaricati di agire amministrativamente per la gestione associata delle risorse che confluiscono nel Fondo d’ambito;
d) la individuazione degli interventi e dei servizi da realizzare in modo unitario per
e) l’intero ambito territoriale con l’assunzione di impegno specifico da parte di un Ente sottoscrittore, come di seguito indicato:
SERVIZI O INTERVENTI A VALENZA DI AMBITO TERRITORIALE | ENTE TITOLARE |
Azioni a sostegno della genitorialità - Essere genitori | AMBITO |
Azioni a sostegno della genitorialità - Assistenza domiciliare educativa | AMBITO |
Azioni sulla tutela dei minori - Centro di aggregazione minorile - | AMBITO |
Azioni sulla tutela dei minori - Assistenza domiciliare educativa | AMBITO |
Azioni sull’autonomia delle persone anziane - Servizio A.D.I.- A.D.S. | AMBITO |
Azioni sull’autonomia delle persone anziane - servizi di trasporto sociale e telesoccorso | SINGOLI COMUNI |
Azioni di sostegno per i cittadini con disabilità -Assistenza domiciliare | AMBITO |
Azioni rivolte a soggetti con dipendenze - mantenimento servizi già attivati nell’ambito | AMBITO |
Azioni rivolte a tutela della salute mentale - interventi socio assistenziali | SINGOLI COMUNI |
Azioni di contrasto alla povertà - Borse lavoro categorie svantaggiate | AMBITO |
Azioni di Sistema - Porta unica di accesso | AMBITO |
Azione trasversale - Ufficio di piano | AMBITO |
Art. 4 - Principio di leale collaborazione
Gli enti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione al presente Accordo di Programma con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale che conduca a soluzioni che realizzino il necessario bilanciamento degli interessi coinvolti, evitando l’assunzione di posizioni pregiudizialmente dirette alla tutela esclusiva del singolo interesse pubblico di cui ciascuno di essi è affidatario.
PARTE SECONDA
Priorità - I soggetti - Comune capofila - Impegno dei soggetti sottoscrittori – Gestione associata dei servizi e delle funzioni - responsabilità
Art. 5 - Priorità
Le componenti istituzionali firmatarie dell’Accordo intendono realizzare in forma integrata e non i
sottoelencati specifici interventi nell’ambito dei settori indicati come prioritari dalla Regione Puglia nel Piano Regionale delle Politiche Sociali:
Intervento/ servizio | Importo finanziario | durata | Soggetto Responsabile per la Gestione | Modalità di gestione |
Assistenza domiciliare disabili | € 335.016,00 | 0000-0000 | Da definire in sede di sottoscrizione di convenzione trai Comuni | Affidamento a terzi |
Assistenza domiciliare educativa | € 223.344,00 | 0000-0000 | Da definire in sede di sottoscrizione di convenzione trai Comuni | Affidamento a terzi |
ADI AMBITO Servizio integrato ADS AMBITO | € 547.588,00 | 2007 | Da definire in sede di sottoscrizione di convenzione trai Comuni | Affidamento a terzi |
A.D.I. Servizio integrato con personale AUSL | € 155.000,00 | 0000-0000 | Terlizzi (extra Piano di Zona) | Affidamento a terzi |
ADI Servizio integrato con personale AUSL | € 97.400,00 | 0000-0000 | Corato (extra Piano di Zona) | Affidamento a terzi |
ADI servizio integrato con personale AUSL | € 32.000,00 | 0000-0000 | Ruvo (extra Piano di Zona) | Affidamento a terzi |
ADS | € 172.000,00 | 0000-0000 | Terlizzi | Affidamento a terzi |
ADS | € 180.000,00 | 0000-0000 | Corato | Affidamento a terzi |
ADS | € 192.000,00 | 0000-0000 | Ruvo | Affidamento a terzi |
Essere Genitori | €. 119.113,00 | 2005 | Da definire in sede di sottoscrizione di convenzione trai Comuni | Affidamento a terzi |
Centro di Aggregazione minorile | €. 327.571,60 | 2006/2007 | Da definire in sede di sottoscrizione di convenzione trai Comuni | Affidamento a terzi |
Servizio di trasporto sociale e telesoccorso | €. 297.792,50 | 2005/2007 | Da definire in sede di sottoscrizione di convenzione trai Comuni | Affidamento a terzi |
Mantenimento servizi esistenti per le dipendenze | €. 178.675,50 | 2005/2007 | Da definire in sede di sottoscrizione di convenzione trai Comuni | Affidamento a terzi |
Interventi socio assistenziali per la salute mentale | €. 111.672,19 | 2005/2007 | Da definire in sede di sottoscrizione di convenzione trai Comuni | Affidamento a terzi |
Borse lavoro per le categorie svantaggiate | €. 223.344,00 | 2005/2007 | Da definire in sede di sottoscrizione di convenzione trai Xxxxxx | |
Porta Unica di Accesso | €. 223.344,00 | 2005/2007 | Da definire in sede di sottoscrizione di convenzione trai Xxxxxx | |
Ufficio di Piano | €. 100.504,91 | 2005/2007 | Da definire in sede di sottoscrizione di convenzione trai Xxxxxx |
* Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo saranno definite con la AUSL Ba/1 le modalità operative con relative risorse finalizzate alla realizzazione ed attuazione della Porta Unica di Accesso e dell’Unità di valutazione Multidimensionale .
A supporto della gestione unitaria dei servizi le predette componenti istituzionali si impegnano ad adottare, entro max 180 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, e fatti salvi i tempi ridotti per gli atti di cui all’art 9, i seguenti strumenti prioritari:
- Disciplinare di funzionamento del Coordinamento Istituzionale;
- Disciplinare di funzionamento dell’Ufficio di Piano;
- Regolamento unico per l’accesso alle prestazioni socio assistenziali e socio sanitarie ;
- Regolamento ISEE per la compartecipazione al costo delle prestazioni;
- Schemi di bando e procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di servizi a soggetti terzi ;
- Carta dei Servizi per le principali tipologie di servizi;
- Porta Unica di Accesso ai Servizi.
Art. 6 - I soggetti
I Soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma sono soggetti di diritto pubblico i quali assumono precisi impegni, anche di carattere finanziario, per la realizzazione del Piano di Zona.
Art. 7 - Comune capofila
Il Comune di Corato, viene individuato quale Comune capofila dell’ambito territoriale per la gestione unitaria del sistema locale dei servizi socio-assistenziali.
Art. 8 - Impegno dei Soggetti sottoscrittori
L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari i quali si impegnano espressamente a svolgere i compiti loro affidati secondo le modalità previste dall’accordo stesso e da quanto specificato nell’allegato Piano di Zona e negli aggiornamenti successivi.
Le Parti che sottoscrivono il presente accordo si impegnano, assumendo i relativi impegni sul piano economico-finanziario, a:
a. realizzare, nell’ambito territoriale di competenza, gli interventi approvati nel Piano di Zona, nel rispetto delle modalità e dei criteri definiti dal Piano stesso, secondo quanto specificato all’art. 5;
b. avviare gli interventi sottoscritti dando atto che, in caso contrario, i fondi degli interventi e servizi che eventualmente non dovessero essere avviati verranno riutilizzati per altri progetti nello stesso territorio di riferimento;
c. a realizzare l’integrazione sociosanitaria, nei modi, nei tempi e per i servizi specificati nel Piano di Zona;
d. a realizzare la Porta Unica di Accesso alla rete dei servizi sociali e sociosanitari di ambito, per l’attuazione dell’accoglienza e orientamento dell’utente e la realizzazione della integrazione sociosanitaria, a partire dalla formulazione delle risposte da fornire ai bisogni degli utenti;
e. a garantire la realizzazione, nell’ambito, dei servizi afferenti ai livelli essenziali di assistenza individuati dalla Regione Puglia per l’area sociale e per l’area sociosanitaria;
f. a definire le modalità per effettuare la valutazione dei casi, la presa in carico e il relativo monitoraggio.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale BA n .1 si impegna a garantire la gestione dei servizi programmati nell’area sociosanitaria, delegati dai Comuni, ed a rispettare, per quanto di propria competenza, gli obblighi derivanti dall’integrazione socio-sanitaria per l’attuazione dei livelli assistenziali di assistenza contenuti nell’allegato 1C del DPCM del 29.11.2001 secondo le modalità che la Commissione regionale per l’integrazione socio sanitaria detterà attraverso l’emanazione di apposite linee guida in cui, tra l’altro, saranno definiti i termini della compartecipazione da parte della AUSL dei Comuni e dei cittadini utenti..
I Comuni assumono l’impegno di seguire l’esecuzione degli interventi di propria competenza, curandone gli aspetti operativi di realizzazione e provvedendo alla eventuale stipula di apposite convenzioni con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale coinvolte nell’attuazione degli stessi. Inoltre provvedono ad assicurare l’attività amministrativa-contabile di gestione dei progetti nonché l’attività di rendicontazione della spesa sostenuta, nei termini che verranno definiti dalla Regione Puglia.
In via esemplificativa, nella Tabella sintetica, di seguito riportata, si evidenziano gli impegni finanziari che i Comuni dell’Ambito nr. 3, si assumono con la sottoscrizione del presente Accordo.
Comuni dell'Ambito n.3 | Risorse proprie dei Comuni per il 2005 | Risorse proprie dei Comuni per il 2006 | Risorse proprie dei Comuni per il 2007 | Risorse proprie dei Comuni per il triennio 2005/2007 |
CORATO | € 63.169,92 | € 63.169,92 | € 192.183,92 | € 318.523,76 |
TERLIZZI | € 37.318,63 | € 37.318,63 | € 194.328,43 | € 268.965,69 |
RUVO DI P. | € 42.203,60 | € 42.203,60 | € 154.863,85 | € 239.271,05 |
TOTALE | € 142.692,15 | € 142.692,15 | € 541.376,20 | € 826.760,50 |
Art. 9 - Gestione associata delle funzioni e dei servizi
I Comuni di Corato – Terlizzi – Ruvo di Puglia, cui è riservata la titolarità delle funzioni amministrative riguardanti gli interventi sociali da realizzare sul territorio di competenza, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali per la costruzione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali, convengono di esercitare una gestione associata delle predette funzioni, nella forma di Associazione tra Comuni, da formalizzare mediante Convenzione entro e non oltre il termine di giorni 60 (sessanta) dalla sottoscrizione dell’Accordo di Programma per l’approvazione del Piano Sociale di Zona.
Tale forma associativa resta in essere per un arco temporale non inferiore al primo anno di attuazione del Piano Sociale di Zona, nelle more di una più approfondita valutazione delle forme di gestione associata dei servizi all’interno dell’ambito territoriale.
Lo strumento di accordo, individuato nella Convenzione, definirà ruoli, funzioni e compiti del Comune capofila e degli altri Comuni aderenti, nonché la distribuzione delle responsabilità e la definizione della forma di gestione dei servizi previsti nel Piano Sociale di Zona, con il riparto delle corrispondenti risorse economiche.
Entro il medesimo termine (60 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo) le parti si impegnano a sottoscrivere idonee Convenzioni/Protocolli operativi per la definizione dei reciproci impegni connessi all’erogazione delle prestazioni socio-sanitarie.
Entro lo stesso termine le parti si impegnano, altresì, ad adottare Regolamento unico per l’affidamento di servizi a soggetti terzi nonché Disciplinare di funzionamento dell’Ufficio di piano;
Art. 10 - Responsabilità
Nella determinazione degli impegni che vengono assunti con il presente Accordo di Programma, per gli effetti che da essi derivano per il cittadino utente, vengono individuati due livelli di responsabilità:
a) il primo livello, di carattere istituzionale, identificato per la parte sociale nel Sindaco del Comune di appartenenza dell’utente e per la parte sanitaria nel Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale;
b) il secondo livello, di carattere organizzativo/gestionale, identificato nel responsabile della struttura organizzativa (del Comune o della AUSL) incaricata di concludere il procedimento, ovvero nell’operatore investito della conduzione del caso ovvero dell’intervento, comunicato al cittadino.
PARTE TERZA
Aspetti organizzativo-gestionali
Art. 11 - Coordinamento Istituzionale
Il Coordinamento Istituzionale dei rappresentanti legali dei soggetti firmatari è organismo politico- istituzionale istituito per l’esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione del Piano di Zona.
Il Coordinamento procede alla definizione di Accordi di Programma o Convenzioni con altri enti.
Il Coordinamento Istituzionale adotta un proprio disciplinare interno per il funzionamento e l’esercizio delle funzioni assegnate come definite dall’art 6 del protocollo di intesa sottoscritto in data 10.11.2004 allegato al presente atto sotto la lettera “B”.
Art.12- Assetto organizzativo dell’Ufficio di Piano
La dotazione organica del personale dell’Ufficio di Piano comprende l’insieme dei posti a tempo pieno e a tempo parziale, distinti per categorie e per profili professionali. Nella definizione dell'assetto organizzativo dell'Ufficio di Piano le amministrazioni interessate si impegnano ad individuare in modo puntuale l'apporto stabile e continuativo in termini di risorse umane, espresso in giornate/uomo oppure in ore/uomo, per il funzionamento dell'Ufficio di Piano, ovvero delle risorse economiche necessarie per le risorse umane acquisite dall'esterno.
La composizione dell’Ufficio e le eventuali variazioni alla dotazione organica del personale sono oggetto del Regolamento per il funzionamento dell’Ufficio di Piano deliberato dal Coordinamento Istituzionale.
La AUSL BA/1 si impegna ad assicurare la presenza di un proprio rappresentante all’Ufficio di Piano con compiti di raccordo tra gli interventi sociali erogati dal Comune e gli interventi sanitari a prevalenza sociale.
Il regolamento definisce la responsabilità funzionale ed organizzativa del Responsabile dell’Ufficio di Piano nei confronti del personale addetto, ferma restando la dipendenza amministrativa e i vincoli dello stato giuridico propri di ogni Amministrazione di riferimento.
Art.13 - Competenze Ufficio di Piano
L’Ufficio di Piano, struttura di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa, avrà le seguenti competenze:
a) predisporre gli atti per l'organizzazione dei servizi e per l'eventuale affidamento di essi ai sensi della legge regionale;
b) provvedere alla gestione dell’Ufficio medesimo e all’erogazione delle somme destinate al finanziamento dei soggetti che gestiscono i servizi (Comuni, privato sociale, privati che agiscono in regime di convenzione);
c) predisporre i Protocolli d'Intesa e gli altri atti finalizzati a realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni statali;
d) organizzare la raccolta delle informazioni e dei dati al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio e valutazione;
e) predisporre tutti gli atti necessari all'assolvimento, da parte del soggetto capofila (gestore del fondo complessivo dell'ambito), dell'obbligo di rendicontazione;
f) sviluppare tutte le attività necessarie al supporto per i soggetti responsabili della gestione dei servizi in forma associata, laddove non sia stato individuato un unico Soggetto gestore, ovvero nelle more della sua individuazione;
g) formulare proposte indicazioni e suggerimenti diretti al Coordinamento Istituzionale in tema di iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori, gestione ed eventuale rimodulazione delle attività previste dal Piano di Zona, acquisizione di diverse competenze o nuove figure professionali per l'espletamento dei propri compiti;
h) relazionare annualmente al Coordinamento Istituzionale sullo stato di attuazione del Piano di Zona con l'indicazione del livello di attuazione e del grado di soddisfazione dell'utenza.
La verifica, in ordine all’attuazione di tutti gli interventi previsti dal Piano di Zona, sia a livello comunale che di ambito, e dei risultati finali avviene mediante:
1. compilazione periodica delle schede di monitoraggio che la Regione indica con proprie direttive;
2. verifica annuale sullo stato di attuazione dei singoli progetti;
3. riunioni periodiche dell’Ufficio di Piano con i referenti dei Servizi Sociali di tutti i Comuni dell’ambito territoriale.
Art. 14 - La gestione del Piano Sociale di Zona
Gli Enti aderenti affidano la gestione del Piano Sociale di Zona al Comune di Corato, capofila.
Le attività del Piano di Zona sono finanziate con le risorse economiche messe a disposizione dal Piano Regionale delle Politiche Sociali, da risorse proprie dei Comuni e dell’AUSL.
I Comuni si impegnano a contribuire al finanziamento delle spese di gestione del Piano Sociale di Zona, indicando come spesa fissa a carico di ogni ente per il funzionamento della struttura la somma di € 0,50 ad anno per ogni abitante.
Le disposizioni relative al funzionamento ed alla rendicontazione delle spese di gestione dell'Ufficio di Piano saranno indicate nella Convenzione di cui innanzi.
Art. 15 - Risorse e finanziamenti
I Soggetti sottoscrittori metteranno a disposizione risorse finanziarie, definite dal PRPS e nei limiti della disponibilità dei rispettivi bilanci, per la realizzazione degli interventi sui quali hanno convenuto con il presente accordo.
In particolare tali risorse sono:
• risorse proprie dei Comuni appartenenti all’ambito territoriale;
• risorse provenienti dal budget del Distretto Sanitario coincidente con l’Ambito territoriale;
• finanziamenti provenienti dal Fondo Globale Socioassistenziale Regionale e dal Fondo Nazionale per le politiche sociali così come ripartiti con il Piano Regionale delle Politiche Sociali;
• finanziamenti provenienti dall’unione Europea;
• disponibilità finanziarie provenienti da fondazioni, aziende pubbliche di servizi alla persona, imprese sociali,altri soggetti privati, nonché dalla compartecipazione finanziaria al costo delle prestazioni da parte degli utenti.
Art. 16 - Azioni di comunicazione sociale sugli obiettivi, le attività e i risultati del Piano di Zona
Le attività di informazione e di comunicazione sono attuate con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi,anche attraverso la strumentazione grafico- editoriale, i siti web, le strutture informatiche,le funzioni di sportello, le reti civiche, le iniziative di comunicazione integrata e i sistemi telematici multimediali.
Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:
• illustrare e favorire la conoscenza delle attività poste in essere, al fine di facilitare l’accesso all’utenza;
• illustrare le attività del Piano di Zona e il loro funzionamento;
• favorire l’accesso ai servizi sociali, promuovendone la conoscenza;
• favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi.
PARTE QUARTA
Esecuzione dell’Accordo di Programma
Art. 17 - Collegio di vigilanza
I Soggetti sottoscrittori convengono di istituire un Collegio di Vigilanza con il compito di vigilare sul corretto svolgimento degli interventi previsti nel Piano di Zona.
Del Collegio di Vigilanza faranno parte:
• il Sindaco del Comune di Corato, capofila, o suo delegato, nella veste di Presidente del Collegio;
• l Sindaco del Comune di Terlizzi o suo delegato;
• Il Sindaco del Comune di Ruvo di Puglia o suo delegato;
• Il direttore generale della A.U.S.L. BA/1 o suo delegato;
• Il rappresentante dei soggetti gestori individuato dagli stessi tra i propri rappresentanti legali.
Il Collegio di vigilanza, una volta riscontrata la presenza di ritardi o negligenze nella realizzazione degli interventi provvede a darne comunicazione agli altri soggetti firmatari dell’accordo, in sede di Coordinamento Istituzionale, al fine di concordare soluzioni o interventi da adottare ivi compresa la possibilità di proporre alla Regione la modifica , anche sostanziale , dei progetti.
Il Collegio di Vigilanza esercita funzioni di:
• controllo sul corretto adempimento degli obblighi stabiliti con l’Accordo;
• sorveglianza in relazione all’esecuzione dell’Accordo e alle esigenze dell’utenza;
• formulazione di proposte per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’Ufficio di Piano.
Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il Collegio invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad adempiere entro un termine prefissato.
L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite all’attuazione, alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle rispettive funzioni costituiscono, agli effetti del presente accordo, fattispecie di inadempimento.
Art. 18 – Tentativo di conciliazione
Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all’esecuzione del presente Accordo le parti convengono di esperire un tentativo di conciliazione attraverso la mediazione da parte della Regione.
L’Assessore Regionale alle politiche sociali, acquisite le posizioni delle parti, le convoca e tenta la composizione degli interessi contrapposti. L’esito del tentativo di conciliazione è formalizzato con apposito verbale.
Nell’ipotesi in cui l’intesa non venga raggiunta, la Giunta Regionale formula una proposta di risoluzione della controversia che acquista efficacia con la formale adesione dei soggetti coinvolti.
Art. 19 - Procedimento di arbitrato
Ai sensi dell’art.34, 2°c., del D. Lgs. n.267/2000, le contestazioni che avessero a insorgere per causa o in dipendenza dell'osservanza, interpretazione ed esecuzione del presente accordo, qualora le parti non riescano a superarle amichevolmente e dopo aver inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, saranno demandate, a termine degli artt.806 e seguenti del c.p.c., al giudizio di un Collegio Arbitrale.
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell’atto di resistenza alla domanda, nominerà l’arbitro di propria competenza; in caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l’ulteriore arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Trani , ai sensi dell’art.810, 2°c., del c.p.c..
Se non vi è alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa si intende stabilita a Corato.
Gli arbitri giudicheranno secondo diritto.
Art. 20 - Azioni ammissibili in via giurisdizionale
Sono ammissibili, in via giurisdizionale:
a) l’azione contra silentium, in caso di inerzia;
b) l’impugnativa dell’atto difforme dall’accordo deducendo come vizio di legittimità dell’atto la contrarietà all’accordo;
c) l’azione di risarcimento danni, in via ordinaria, come conseguenza dell’annullamento del silenzio o del provvedimento difforme dall’accordo.
Art.21 - Efficacia dell'attività amministrativa già espletata in vista della stipula del presente accordo
Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi relativi a progetti già approvati, posti in essere da parte degli enti firmatari del presente atto anteriormente alla stipula del medesimo.
Art.22 - Recesso
I Soggetti sottoscrittori si impegnano, nel caso intendano recedere dal presente accordo, in tutto o in parte, di darne comunicazione agli altri firmatari con un anticipo non inferiore a tre mesi, al fine di consentire ai soggetti rimanenti di ridefinire i reciproci obblighi e impegni. Il recesso comporta per i Comuni l’obbligo di restituire alla Regione Puglia la quota di premialità per la gestione associata, eventualmente già riscossa.
Art.23 - Durata
La durata del presente accordo è fissata in 3 (tre) anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Il primo anno di validità ha carattere sperimentale e di avvio delle attività, dei progetti discendenti dall’accordo medesimo e dei criteri operativo-gestionali.
Periodicamente si procederà alla verifica e all’aggiornamento del Piano in funzione degli obiettivi raggiunti e alle nuove esigenze che emergeranno, nonché degli indirizzi regionali.
Art.24 - Efficacia e pubblicazione dell’Accordo di Programma
Il presente accordo avrà efficacia tra le parti dal momento della sottoscrizione, mentre sarà opponibile ai terzi con la pubblicazione per estratto sul B.U.R.P. del provvedimento di approvazione a cura del Comune capofila.
Tutta la documentazione relativa al presente Accordo di Programma sarà depositata, a disposizione dei Soggetti sottoscrittori e degli altri soggetti aventi diritto, presso la sede del Comune capofila.
Art.25 - Esenzione del bollo
La presente scrittura privata gode dell’esenzione del bollo ai sensi del D.P.R. n.642 del 26.10.1972 Allegato B, art.16 nel testo integrato e modificato dall’art.28 del D.P.R. n.955 del 30.12.1982 e
D.M. 20 Agosto 1992.
Art.26 - Registrazione
Per il presente atto non vi è obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell’art.1 della Tabella “Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione” allegata al D.P.R. n.131 del 26.04.1986.
Art.27 - Disposizioni conclusive
Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla vigente disciplina generale dell’Accordo di Programma, di cui all’art.34 del D. Lgs. n.267/2000 e all’art.15 della Legge n.241 del 07.08.1990.
Letto, confermato e sottoscritto il presente accordo composto da nr 13 pagine e nr 27 articoli. Corato lì
Comune di Corato
Sindaco Xxxxx Xxxxxxx
Comune di Terlizzi
Sindaco Xxxxxxxx Xx Xxxx
Comune di Ruvo di Puglia
Sindaco Xxxxxxx Xxxxxx
AUSL BA/1
Direttore Generale
Xxxx Xxxxxxxxxx