REGOLAMENTO COMUNALE PER I
Comune di Trezzano Rosa
(Provincia di Milano)
REGOLAMENTO COMUNALE PER I
Allegato a deliberazione C.C. n. 49 del 11.11.2003
I N D I C E
CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Obiettivi della gestione rifiuti Art. 2 Riferimenti normativi
Art. 3 Principi generali
Art. 4 Oggetto del Regolamento Art. 5 Competenze del Comune
Art. 6 Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti Art. 7 Classificazione dei rifiuti
Art: 8 Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani Art. 9 Rifiuti speciali e pericolosi
9.1 Disposizioni di carattere generale
9.2 Deposito temporaneo dei rifiuti speciali e pericolosi
9.3 Conferimento dei rifiuti speciali e pericolosi
9.4 Rifiuti sanitari pericolosi Art. 10 Particolari categorie di rifiuti
10.1 Imballaggi
10.2 Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
10.3 Rifiuti cimiteriali
CAPITOLO 2 - FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI
Art. 11 Forme di gestione Art. 12 Obblighi e divieti
Art. 13 Vigilanza del servizio
Art. 14 Ordinanze contingibili ed urgenti
Art. 15 Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature Art. 16 Tutela sanitaria del personale addetto al servizio
CAPITOLO 3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Art. 17 Oggetto della raccolta differenziata Art. 18 Finalità
Art. 19 Localizzazione siti e contenitori Art. 20 Conferimento
− Frazioni “organico” e “residua da smaltire” dei rifiuti solidi urbani
− Carta e cartoni
− Vetro e lattine
− Contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica
− Rottami metallici
− Beni durevoli
− Legname e manufatti in legno esclusi gli scarti della lavorazione del legno
− Pneumatici
− Componenti elettronici
− Polistirolo espanso
− Films plastici
− Rifiuti ingombranti non ulteriormente differenziabili
− Rifiuti inerti
− Rifiuti vegetali
− Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti
Art. 21 Rifiuti urbani pericolosi
− Batterie e pile scariche
− Accumulatori al piombo esausti
− Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”
− Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati
− Lampade a scarica e tubi catodici
− Siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico
− Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti
− Oli minerali e filtri usati
Art. 22 Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata Art. 23 Criteri di organizzazione del servizio di raccolta Art. 24 Trasporto allo smaltimento finale
Art. 25 Piattaforma ecologica comunale per la raccolta differenziata
CAPITOLO 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
Art. 26 Definizione
Art. 27 Raccolta, spazzamento e trattamento Art. 28 Modalità di svolgimento del servizio Art. 29 Cestini getta carta e porta rifiuti
Art. 30 Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti ecc. Art. 31 Raccolta rifiuti provenienti dai mercati
Art. 32 Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati Art. 33 Potatura alberi, siepi ed arbusti
Art. 34 Carico e scarico di merci e materiali
Art. 35 Disposizioni per proprietari di animali domestici Art. 36 Volantinaggio
Art. 37 Disposizioni per esecutori di interventi edilizi Art. 38 Educazione e informazione alla cittadinanza
CAPITOLO 5 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI
Art. 39 Abbandono di rifiuti
Art. 40 Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati
CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 41 Sanzioni
Art. 42 Tariffa
Art. 43 Contributi CONAI
Art. 44 Riferimento ad altri regolamenti Art. 45 Riferimento alla legge
Allegato 1 RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Allegato 2 ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E RELATIVE SANZIONI COMMINABILI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Allegato 3 STRALCIO DAL D. Lgs. 05 Febbraio 1997 N° 22
Allegato 4 STRALCIO DAL D.M. 26 GIUGNO 2000 N° 219
CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Obiettivi della gestione rifiuti
Considerato che la produzione incontrollata dei rifiuti e il relativo smaltimento costituiscono ormai un oggettivo limite allo sviluppo e che una forte riduzione nella quantità dei rifiuti prodotti si impone in modo sempre più drastico, si individuano come obiettivi primari del Comune:
a) informare i cittadini dell’importanza che assume una economica ed efficiente gestione dei rifiuti ai fini dell’equilibrio ambientale e rendere gli stessi consapevoli della necessità di attivarsi per ottenere corretti sistemi di smaltimento
b) proporre azioni atte a:
• coinvolgere le diverse componenti economiche e sociali (produttori, consumatori, utenti dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti), in una gestione controllata e razionale di ogni fase della vita dei prodotti e dei materiali fino al reimpiego o allo smaltimento finale
• diffondere, presso gli operatori del settore produttivo, la consapevolezza dei vantaggi economici che la produzione pulita rappresenta per gli interessi economici delle imprese anche sotto il profilo concorrenziale
• promuovere l’attività di raccolta differenziata in modo da favorire l’aumento dei quantitativi riciclabili e recuperabili e la effettiva diminuzione delle frazioni a perdere.
Articolo 2 Riferimenti normativi
Il presente Regolamento, che disciplina la gestione dei Rifiuti urbani sotto il profilo tecnico ed igienico - sanitario, è adottato ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 (“Decreto Ronchi”) - attuativo delle direttive comunitarie 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689 sui rifiuti pericolosi e 94/62 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio – nonché al Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n. 389 (Decreto Ronchi bis), alla Legge 9 dicembre 1998 n°426 (Decreto Ronchi ter) e successive modifiche e integrazioni.
Esso rimanda inoltre
− alla Legge Regione Lombardia 1 luglio 1993, n. 21, con particolare riguardo alla raccolta delle frazioni di rifiuto utilizzabili
− alla Legge Regione Lombardia 11 aprile 1994 “Regolamento Comunale Tipo per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili”
− al Decreto 29 maggio 1991 del Ministro dell’Ambiente “Indirizzi generali per la regolamentazione della raccolta differenziata dei rifiuti”
− al Decreto Ministero Ambiente 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
− al Decreto Ministero Ambiente 26 giugno 2000, n. 219 “Disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell’articolo 45 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”
− alla Legge 23 marzo 2001 n. 93 “Disposizioni in campo ambientale”
− al Codice della Strada, in particolare all’art. 25, 3° comma ed art.68 del D.P.R. 6/12/1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada” che disciplina la collocazione dei cassonetti.
Recepisce infine le norme dello Statuto di adesione al “Consorzio Est Milanese - Consorzio Pubblico di Igiene Ambientale” e dal Regolamento di gestione della Stazione di trasferimento/lavorazione di Bellusco/Mezzago.
Articolo 3 Principi generali
L’intero ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all’osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:
a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli
b) deve essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori e odori
c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell’ambiente e del paesaggio
d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale
e) devono essere promossi, con l’osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali o energia.
Il Comune promuoverà con CEM Ambiente S.p.a. - se del caso, di concerto con l’eventuale Appaltatrice dei servizi e/o altri Enti o Associazioni operanti nel settore ecologico sul territorio - la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali e/o energia.
Ciò potrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente e delle associazioni di volontariato.
Articolo 4
Oggetto del Regolamento
La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di cernita e raggruppamento, di trasporto, di recupero, di trattamento, nonché di ammasso e smaltimento, di pulizia e spazzamento, costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente Regolamento gli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
a) i rifiuti radioattivi
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave
c) le carogne e i seguenti altri rifiuti da aziende agricole: liquami, materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli
d) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido
e) i materiali esplosivi in disuso.
Articolo 5
Competenze del Comune
Compete obbligatoriamente al Comune la gestione in regime di privativa - nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - delle operazioni di raccolta, spazzamento, trasporto e trattamento dei rifiuti classificati nelle seguenti categorie:
a) tutti i rifiuti urbani di cui al secondo comma dell’articolo “Classificazione dei rifiuti” del presente Regolamento
b) altri rifiuti speciali dichiarati assimilati a quelli urbani di cui all’articolo “Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani” del presente Regolamento
c) i rifiuti e i fanghi di cui al punto 7 del 3° comma del citato articolo “Classificazione dei rifiuti”.
Competono inoltre al Comune:
a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresi gli adempimenti che il decreto 22/97 attribuisce al Gestore del servizio;
b) l’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall’art.36 del decreto 22/97;
c) l’adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell’inquinamento dei siti;
d) l’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati di cui all’art. 17 del Decreto Legislativo 22/97, nonché la realizzazione d’ufficio degli interventi necessari, nel caso in cui non vi provvedano o non siano individuabili i responsabili della situazione di inquinamento.
Competono al Sindaco i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell’art.14 del decreto 22/97.
Articolo 6
Gestione dei rifiuti: materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti
In relazione alle disposizioni e norme contenute nel presente Regolamento sono fissate le seguenti definizioni di materiali, soggetti, attività ed operazioni qualificanti.
Materiali:
• rifiuto: qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie di cui all’allegato A del D. Lgs. 22/1997, derivante da attività umana o da cicli naturali, di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia obbligo di disfarsi
• frazione “organico”: i materiali putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani
• frazione “residua da smaltire”: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma elevato contenuto energetico, da avviare alla termodistruzione, ovvero da avviare allo smaltimento finale in discarica
• compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione “organico” dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità
• combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all’eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche
• imballaggio: il prodotto composto di materiale di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro protezione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo.
Soggetti:
• produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e/o la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti
• detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.
Attività ed operazioni qualificanti:
• gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni
• conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del detentore
• raccolta: l’operazione di prelievo, di cernita e/o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto
• raccolte differenziate: la raccolte idonee a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee
• cernita: le operazioni di selezione di materiali, qualitativamente omogenei di rifiuto, ai fini del riciclaggio, riutilizzo o reimpiego degli stessi
• trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti, dal luogo di produzione, da attrezzature o impianti, al luogo di stoccaggio, recupero, trattamento e/o smaltimento
• recupero: le operazioni mediante le quali i rifiuti vengono:
− utilizzati come combustibile o come altro mezzo per produrre energia,
− sottoposti a rigenerazione o reimpiegati tal quali,
− sparsi sul suolo a beneficio dell’agricoltura o dell’ambiente
• riciclaggio: ogni azione intesa a riprodurre un materiale nuovo partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti
• riutilizzo: ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti
• reimpiego: ogni azione intesa a utilizzare manufatti, separati dai rifiuti, nella stessa funzione iniziale (vuoti a rendere)
• trattamento: le operazioni necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l’innocuizzazione
• smaltimento: le operazioni consistenti in attività di stoccaggio, di incenerimento, di deposito o discarica sul suolo o nel suolo
• luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti
• stoccaggio: le operazioni di deposito preliminare di rifiuti in luogo diverso da quello della loro produzione, in attesa di successive operazioni di reimpiego, riutilizzo, recupero
• deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
1. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodinbenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm
2. il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute
3. devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi
• spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti su strade ed aree pubbliche o su strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, fossi e canali
• isole ecologiche: aree attrezzate secondo le più moderne tecnologie, distribuite sul territorio, destinate a ricevere dalle utenze le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata
• piattaforma ecologica di primo livello: area di servizio destinata al conferimento separato delle frazioni di cui all’art. 5 comma 2 della legge di Revisione della L.R. 21/93, ivi compresi i materiali inerti quali macerie edilizie, materiali provenienti da scavi e demolizioni di modesta entità; il bacino di utenza non deve essere, di norma, inferiore a 10.000 abitanti
• piattaforma ecologica di secondo livello: area di servizio con caratteristiche analoghe a quelle della piattaforma ecologica di primo livello, dotata di impianti di primo trattamento e/o recupero (triturazione, selezione, pressa) compreso il compostaggio della frazione “organico” costituita dal verde proveniente da aree pubbliche e private.
Articolo 7 Classificazione dei rifiuti
Agli effetti dell’applicazione del presente Regolamento, come previsto dall’art.7 del Decreto Legislativo 22/97, i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
Sono rifiuti urbani:
1) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione
2) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di
cui al punto 1), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 21, comma 2 lettera g) del Decreto Legislativo 22/97
3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua
5) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali
6) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali.
Sono rifiuti speciali quelli derivanti:
1) da attività agricole e agro-industriali
2) dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo
3) da lavorazioni industriali
4) da lavorazioni artigianali
5) da attività commerciali
6) da attività di servizio
7) da attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
8) da attività sanitarie
9) i macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti
10) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell’elenco di cui all’allegato D del già citato Decreto Legislativo 22/97 sulla base degli allegati G, H, ed I e dall’art. 5 della Legge Regionale 21/93.
Articolo 8
Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti solidi urbani
Il Ministero dell’Ambiente, di concerto con i Ministeri interessati dell’Industria, della Sanità, dell’Agricoltura e dei Trasporti - così come previsto dall’art. 18 comma 2, lettera d) del Decreto Legislativo 22/97 - deve determinare i “criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani”.
In attesa di tale provvedimento i rifiuti speciali, che ai fini della raccolta e dello smaltimento vengono assimilati agli urbani, sono quelli qualitativamente e quantitativamente indicati nell’Allegato 1.
Nel caso in cui la raccolta dei rifiuti assimilati, relativa a determinati utenti, comporti modalità diverse da quelle adottate per il servizio di raccolta R.S.U., queste modalità verranno stabilite in base ad apposite convenzioni e comporteranno, per i relativi utenti, tariffe proporzionali agli oneri che ne derivano.
Articolo 9
Rifiuti speciali e pericolosi
9.1 - Disposizioni di carattere generale
I produttori dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi, hanno l’obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati.
L’obbligo è rivolto anche ad un adeguato smaltimento in ottemperanza delle norme specifiche contenute:
∗
nel Decreto Legislativo 22/97 aggiornato dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997
n. 389, dalla Legge 9 dicembre 1998 n°426 e successive modifiche e integrazioni
∗
nella Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984
∗
nelle disposizioni regionali e provinciali.
Chiunque intenda avviare una attività produttiva suscettibile di generare rifiuti pericolosi deve farne esplicita menzione in sede di richiesta di nulla osta all’esercizio dell’attività o di concessione edilizia per la costruzione di nuovi stabilimenti, ovvero per le eventuali ristrutturazioni, indicando con quali mezzi e modalità intende smaltire tali rifiuti.
I costi relativi all’attività di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi sono sempre a carico dei produttori dei medesimi.
In caso di istituzione da parte del Comune del servizio di smaltimento di rifiuti speciali non assimilati, gli utenti possono accedere al servizio medesimo sottoscrivendo apposite convenzioni - di cui all’art. 10, 2° comma del Decreto Legislativo 22/97 - approvate dall’Amministrazione Comunale; le relative tariffe sono sottoposte a verifica con frequenza almeno annuale e se del caso aggiornate, in modo da garantire la copertura dei costi effettivi del servizio.
9.2 – Deposito temporaneo dei rifiuti speciali e pericolosi
Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi:
a) devono essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo dal Decreto Legislativo 22/97 (art. 6, lettera m, punti 2 e 3) sia per quanto riguarda le quantità, che per quanto riguarda la cadenza dell’asportazione (*);
b) devono essere rispettate eventuali prescrizioni dell’Amministrazione Provinciale, quale Autorità preposta al controllo sulle attività di smaltimento dei rifiuti
c) dovrà essere effettuato il deposito temporaneo, separato da ogni altro rifiuto prodotto, mantenendo distinta ogni frazione di rifiuto speciale e/o pericoloso anche in relazione ad eventuali trattamenti o interventi preventivi.
(*) STRALCIO DECRETO LEGISLATIVO 22/97
(Articolo 6 - 1° comma - lettera m)
..... omissis .....
2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell’anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi nell’anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori.
.... omissis .....
9.3 - Conferimento dei rifiuti speciali e pericolosi
Ai fini del trasporto per lo smaltimento, devono essere utilizzati appositi contenitori e/o attrezzature, secondo le disposizioni vigenti in materia.
È tassativamente vietato il loro conferimento nei contenitori o punti di accumulo specifici per accogliere i rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento.
È altresì tassativamente vietato il conferimento nei contenitori adibiti ad accogliere i rifiuti speciali non assimilati ma comunque destinati allo smaltimento finale ad impianti di discarica di 1ª categoria o ad altri impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.
9.4 - Rifiuti sanitari pericolosi
Secondo la classificazione prevista dall’art. 2, lettere c) e d) del D.M. 26 giugno 2000 n° 219 i rifiuti sanitari pericolosi sono distinti in :
− rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo
Tali rifiuti rientrano nella fattispecie dei rifiuti pericolosi: pertanto devono essere trattati e smaltiti osservando le prescrizioni già dettate al riguardo ai precedenti punti 9.1 - 9.2 - 9.3.
− rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
Per il loro trattamento - sterilizzazione, deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e smaltimento - trovano applicazione le norme di cui al capo II, Articoli da 7 a 11 del citato D.M. 26 giugno 2000 n° 219 (cfr. Allegato 4).
Articolo 10
Particolari categorie di rifiuti
10.1 - Imballaggi
È definito “rifiuto di imballaggio” ogni imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto, esclusi i residui di produzione.
Il Titolo II del Decreto Legislativo 22/97:
− ha disciplinato la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio
− ha istituito il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) organo deputato a stipulare un “accordo di programma-quadro” con l’ANCI per stabilire in particolare “le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero”.
I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti; nelle more della emanazione di norme di dettaglio per la raccolta dei rifiuti da imballaggio
- in particolare i “primari” - gli stessi sono raccolti in modo differenziato ed avviati al trattamento finale in relazione alla loro rispettiva composizione merceologica.
È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi “terziari” di qualsiasi natura.
Eventuali imballaggi “secondari” non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata (Decreto Legislativo 22/97, articolo 43, 2° comma).
STRALCIO D.L. 22/1997, ART. 35
•È definito “imballaggio per la vendita” o “primario” l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore
•È definito “imballaggio multiplo” o “secondario” l’imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche
•È definito “imballaggio per il trasporto” o “terziario” l’imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei.
10.2 - Rifiuti costituiti da veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
I rifiuti costituiti da:
− parti di veicoli a motore
− carcasse di autoveicoli e motoveicoli
− carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili
sono conferiti dai privati o dalla pubblica autorità ai centri di raccolta, appositamente autorizzati, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione.
Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.
10.3 - Rifiuti cimiteriali
Rientrano nella categoria dei rifiuti urbani anche i rifiuti cimiteriali, così come definiti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 26 giugno 2000, n. 219 e precisamente:
a) “rifiuti da esumazione ed estumulazione” (cfr. articolo 2, comma 1, lettera e, del
D.M. citato), costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
Tali rifiuti devono essere confezionati in imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, recanti la dicitura “Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni” ed avviati agli impianti di smaltimento autorizzati.
b) “rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali” (cfr. articolo 2, comma 1, lettera f del
D.M. citato), costituiti da:
1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari
2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione o inumazione.
Tali rifiuti possono essere riutilizzati all’interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.
Infine,
c) per gli altri rifiuti che si originano nei cimiteri, quali fiori secchi, ceri, corone, carte, ecc., si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative ai rifiuti solidi urbani.
CAPITOLO 2 - FORME DI GESTIONE - DIvIETI E CONTROLLI
Articolo 11 Forme di gestione
Le attività di raccolta e smaltimento previste nel presente Regolamento vengono esplicate dal Comune in forma diretta, o mediante affidamento ad impresa specializzata e debitamente autorizzata, o con una delle altre forme previste dall’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
La gestione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati comprende anche le attività concernenti le raccolte differenziate che, di norma, non sono affidate a più soggetti, né mediante più procedimenti contrattuali o di appalto.
Requisito indispensabile per l’affidamento del servizio in concessione è, per i soggetti appaltatori, l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all’art. 30 del Decreto Legislativo 22/97.
Ai fini dello svolgimento del servizio di raccolta differenziata e del conferimento delle materie raccolte, il Comune, anche tramite l’eventuale Appaltatrice, stipula apposite convenzioni con impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con i Consorzi Nazionali Obbligatori istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97 (cfr. articoli 40 - 41 - 47 - 48) e con le Associazioni di categoria specializzate.
Le attività di volontariato, espletate attraverso forme associative che operino senza fine di lucro, potranno concorrere all’organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani recuperabili nell’ambito di convenzioni stipulate:
−con il CEM Ambiente S.p.a.
− con l’Appaltatrice, approvate dal Comune e/o da CEM Ambiente S.p.a.,
− direttamente con il Comune, senza necessità di preventivo assenso dell’eventuale Appaltatrice.
Articolo 12 Obblighi e divieti
Competono ai produttori dei rifiuti urbani le attività di conferimento al servizio di raccolta, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
È obbligo del produttore di rifiuti urbani attuare la raccolta differenziata nei modi e nei tempi previsti dall’Amministrazione Comunale.
È vietato gettare, versare e depositare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido, semi solido e liquido e in genere
materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, nonché argini, alvei, sponde, ecc. di corsi d’acqua, canali e fossi.
In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari od ambientali e previa fissazione di un termine agli interessati per provvedere direttamente, dispone con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati, con spese a carico dei soggetti obbligati.
È vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti collocati negli appositi contenitori eventualmente dislocati nel territorio comunale, ovvero presso la Piattaforma ecologica comunale, salvo che da parte del personale autorizzato.
È vietato conferire insieme ai rifiuti urbani ordinari e assimilati:
− i rifiuti urbani pericolosi
− i rifiuti ingombranti
− i rifiuti tossici e nocivi
− gli altri rifiuti speciali non assimilati (fra cui rifiuti inerti, rifiuti ospedalieri, parti di veicoli, ecc.)
− sostanze liquide
− materiali accesi
− materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto.
È vietato l’uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per le raccolte dei rifiuti. In particolar modo è vietata sia l’introduzione dei rifiuti ingombranti nei contenitori sia il loro abbandono a fianco degli stessi.
È vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti, di proprietà comunale o di Ditte convenzionate con l’Amministrazione Comunale, dalla sede in cui sono stati collocati. L’utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l’opera degli operatori ecologici addetti al servizio.
Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 4 del Decreto Legislativo n. 22/97, sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
Articolo 13
vigilanza del servizio
Il controllo sul corretto svolgimento del servizio relativo alla gestione dei rifiuti in tutto il territorio comunale è affidato all’Ufficio Ecologia del Comune, ai sensi dell’art. 21 del Decreto Legislativo 22/97.
L’attività degli interventi ispettivi e di controllo, ai fini della corretta osservanza delle norme e disposizioni contenute nel presente Regolamento, e l’applicazione delle sanzioni previste spettano alla vigilanza Urbana.
Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sui mezzi e sulle attrezzature in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.
All’Amministrazione Provinciale spettano:
∗ il controllo per lo smaltimento dei rifiuti in attuazione al disposto dell’art.
104 2° comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616 e dell’art. 20 del Decreto Legislativo 22/97, nonché
∗ l’attività di controllo e vigilanza sulla rispondenza delle opere realizzate ai progetti approvati e sulla gestione delle piattaforme autorizzate.
Articolo 14
Ordinanze contingibili ed urgenti
In considerazione di quanto previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo 22/97, qualora si verificassero situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente e non si potesse altrimenti provvedere, il Sindaco, nell’ambito della propria competenza, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente.
Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell’Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall’emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
Le ordinanze di cui al precedente comma indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.
Le succitate ordinanze non possono essere reiterate per più di due volte.
Articolo 15
Disinfezione e disinfestazione dei mezzi e delle attrezzature
È fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:
− dei mezzi di trasporto dei rifiuti
− delle attrezzature, compresi gli eventuali contenitori
− dei locali di ricovero di mezzi e attrezzature.
Articolo 16
Tutela sanitaria del personale addetto al servizio
Il personale addetto ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento, di gestione della Piattaforma ecologica comunale, di spazzatura delle vie e delle piazze, nonché a qualsiasi altra operazione relativa alla gestione dei rifiuti:
1 - deve essere sottoposto ai controlli sanitari che la particolare natura del servizio suggerisce e che l’Azienda Sanitaria Locale riterrà necessari, almeno una volta all’anno
2 - deve essere dotato degli indumenti di lavoro prescritti dal CCNL di categoria. Inoltre deve essere assicurata la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626 e di ogni successiva disposizione legislativa in merito, sull’attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Deve essere garantito ai lavoratori, in ogni caso, l’esercizio dei diritti sanciti dall’art. 9 della legge 20 maggio 1970, n° 300.
CAPITOLO 3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Articolo 17
Oggetto della raccolta differenziata
La raccolta differenziata è effettuata secondo quanto disposto dall’art. 6 della L.R. 21/93, ed in attuazione di quanto previsto dall’art. 4 del Decreto Legislativo 22/97, fatti salvi i necessari adeguamenti alle caratteristiche precipue del territorio comunale, per quanto concerne le modalità di conferimento e smaltimento.
La raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interessa:
−principalmente quelle frazioni merceologiche che, raccolte separatamente, sono direttamente riutilizzabili, quali: vetro, plastica, alluminio, carta, cartone, imballaggi, materiali ferrosi e ogni altro materiale o sostanza il cui riutilizzo si dimostri economicamente conveniente anche rispetto ai vantaggi ambientali
−oppure quelle sostanze che, se smaltite unitamente agli altri rifiuti solidi urbani, a causa del loro carico di contaminazione, potrebbero comportare problemi di inquinamento ambientale e risultare pericolose per la salute pubblica.
Fanno parte di questa seconda categoria: le pile scariche e batterie esauste, gli accumulatori al piombo, i farmaci inutilizzati o scaduti, le siringhe abbandonate, i prodotti e i relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”, le lampade a scarica e i tubi catodici, le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti, gli oli e grassi animali e vegetali residui dalla cottura degli alimenti presso i luoghi di ristorazione collettiva, gli oli minerali usati.
Articolo 18 Finalità
La raccolta differenziata è finalizzata a:
a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali
b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta
c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni
d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale
e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
Articolo 19
Localizzazione siti e contenitori
Qualora, per le raccolte differenziate, siano previsti appositi contenitori, il loro posizionamento sul territorio sarà disposto dall’Amministrazione Comunale.
Ove risulti conveniente, sono realizzati punti di raccolta, denominati “isole ecologiche”, dove è possibile effettuare il conferimento contemporaneo di più frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata.
La localizzazione dei siti di cui ai commi precedenti tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell’ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso sia da parte dell’utenza, che da parte degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento del servizio.
È vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento.
Per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati il colore dei contenitori utilizzati, localizzati in eventuali “isole ecologiche”, dovrà essere:
• Frazione “organico” e Scarti vegetali MARRONE
• Carta BIANCO
• vetro vERDE
• Plastica GIALLO
• Metalli AZZURRO
• Pile GRIGIO SU SUPPORTO vERDE
• Medicinali scaduti BIANCO + CROCE ROSSA
• Lampade a scarica e tubi catodici GIALLO (doppi contenitori metallici, di progettazione e proprietà consortile)
Articolo 20 Conferimento
I rifiuti solidi urbani e i rifiuti speciali assimilati devono essere conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare cattivi odori o dispersioni nell’ambiente.
I rifiuti non ingombranti, prodotti presso le abitazioni e gli insediamenti civili in genere, verranno normalmente conferiti in contenitori o in sacchi omologati.
I fabbricati devono disporre di un deposito o area preferibilmente coperta e pavimentata atta ad ospitare i sacchi contenenti i rifiuti nei giorni che precedono la raccolta secondo quanto disposto dal Regolamento locale di igiene e in osservanza del Regolamento Edilizio.
Le canne di caduta sono vietate.
Per il conferimento dei rifiuti di cui al presente articolo devono essere osservate le norme di seguito riportate, relativamente a ciascuna tipologia.
• Frazioni “organico” e “residua da smaltire” dei rifiuti solidi urbani
Il conferimento separato di rifiuti di provenienza alimentare, di scarti vegetali, o comunque ad alto tasso di umidità, deve essere diretto alla separazione della frazione “organico” dalla frazione “residua da smaltire”.
I rifiuti appartenenti alla frazione “organico” devono essere conferiti a cura del produttore in appositi contenitori debitamente contrassegnati, a svuotamento meccanizzato o manuale.
Nei contenitori devono essere introdotti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione “organico”, chiusi in sacchi o in altri involucri a perdere in materiale biodegradabile o comunque compatibile con impianti di compostaggio.
Il Comune, eventualmente prevedendo anche particolari incentivi, promuove l’utilizzo di compostori da parte delle utenze civili.
I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore del servizio alla Stazione Consortile di trasferimento/lavorazione di Bellusco/Mezzago o ad altra Stazione di trasferimento/lavorazione indicata da CEM Ambiente S.p.a.
I rifiuti urbani interni appartenenti alla frazione “residua da smaltire” verranno conferiti direttamente dagli utenti tramite sacchi in polietilene semitrasparenti.
Eventuali cassette o altri contenitori rigidi di ridotte dimensioni - e quindi non considerabili rifiuti ingombranti - che non fosse possibile frantumare per inserire nel sacco saranno posizionati vuoti a fianco dello stesso; farà carico all’Appaltatrice il contestuale asporto.
Anche i rifiuti appartenenti a questa frazione verranno trasportati alla Stazione Consortile di trasferimento/lavorazione di Bellusco/Mezzago o ad altra Stazione di trasferimento/lavorazione indicata da CEM Ambiente S.p.a.
• Carta e cartoni
La carta viene raccolta a domicilio, conferita dagli utenti ordinatamente confezionata e legata in pacchi oppure in sacchi di carta.
Gli utenti dovranno conferire i cartoni opportunamente piegati e ridotti di volume. Oltre che con servizio di ritiro a domicilio, la carta può essere raccolta anche mediante utilizzo di appositi contenitori di adeguata capacità posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate.
La carta verrà introdotta direttamente dagli utenti nei contenitori.
La carta raccolta sarà conferita a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97 e con le associazioni di categoria specializzate.
• vetro e lattine
− vetro cavo
La raccolta del vetro può essere organizzata:
∗ con ritiri a domicilio. Gli utenti conferiscono a bordo strada in contenitori di plastica, di adeguata capacità e di colore verde.
∗ per punti accentrati sul territorio. Gli utenti conferiscono nelle campane ivi posizionate.
∗ mediante conferimenti diretti alla Piattaforma ecologica comunale, in appositi contenitori.
− vetro in lastre
La raccolta di rottami di lastre di vetro viene effettuata mediante l’utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per raccolte differenziate.
Gli utenti vi provvedono mediante conferimenti diretti.
Il materiale raccolto verrà avviato ad Impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con CEM Ambiente S.p.a.
− Lattine di alluminio e/o banda stagnata
Le lattine vengono raccolte a domicilio, conferite a bordo strada dagli utenti in appositi contenitori di colore blu.
Gli utenti possono anche provvedere a conferimenti diretti presso la Piattaforma ecologica in apposito contenitore ivi posizionato.
Le lattine raccolte verranno trasportate a impianti di trattamento e recupero autorizzati.
• Contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica
I contenitori in plastica per liquidi ed altri imballaggi in plastica vengono raccolti a domicilio, conferiti a cura degli utenti in sacchi a perdere trasparenti.
La plastica raccolta verrà conferita a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.
• Rottami metallici
La raccolta separata dei rottami metallici e particolarmente del materiale ferroso viene effettuata mediante l’utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica attrezzata per raccolte differenziate.
Gli utenti vi provvedono mediante conferimenti diretti.
Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con CEM Ambiente S.p.a.
• Beni durevoli
Appartengono a questa particolare categoria di rifiuti, istituita dal Decreto Legislativo 22/97:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori
b) televisori
c) computer
d) lavatrici e lavastoviglie
e) condizionatori d’aria.
Tali beni di uso domestico, quando abbiano esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati a cura del detentore:
∗ ad un rivenditore, contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero
∗ ad uno degli appositi centri di raccolta istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 22/97, art. 44, comma 2, oppure
∗ all’Ente incaricato della gestione dei rifiuti urbani: in quest’ultimo caso il
conferimento potrà anche essere effettuato direttamente dagli utenti presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per le raccolte differenziate.
I beni in oggetto - ad esclusione dei frigoriferi, surgelatori e congelatori per i quali viene effettuata raccolta separata ai fini del recupero del gas CFC - continueranno tuttavia ad essere considerati rifiuti ingombranti e trattati come tali a tutti gli effetti, fino a quando saranno definite nuove modalità di gestione, sulla base degli accordi di programma che il Ministro dell’Ambiente dovrà promuovere tra le imprese produttrici e distributrici con i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento e che dovranno prevedere:
a) l’individuazione di centri di raccolta a diffusione nazionale
b) il recupero e il riciclo dei materiali costituenti i beni durevoli
c) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
I beni durevoli raccolti saranno avviati alla Stazione di trasferimento/lavorazione di Bellusco/Mezzago o ad altra Stazione di trasferimento/lavorazione indicata da CEM Ambiente S.p.a., oppure a impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con quest’ultimo.
• Legname e manufatti in legno esclusi gli scarti della lavorazione del legno
La raccolta del legname e dei manufatti in legno viene effettuata mediante l’utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale attrezzata per raccolte differenziate.
Gli utenti vi provvedono mediante conferimenti diretti.
Il materiale raccolto verrà avviato ad Impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.
• Pneumatici
La raccolta di pneumatici, esclusivamente conferibili da utenti privati, viene effettuata mediante l’utilizzo di un contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica attrezzata per le raccolte differenziate.
Gli utenti vi provvedono mediante conferimenti diretti.
Il materiale raccolto verrà avviato ad idoneo impianto di recupero.
• Componenti elettronici
Il materiale sarà conferito direttamente dagli utenti presso la Piattaforma ecologica comunale ed immesso in apposito cassonetto.
Il materiale sarà avviato a Recuperatori autorizzati, convenzionati con CEM Ambiente S.p.a. o indicati dallo stesso.
• Polistirolo espanso
La raccolta separata di polistirolo espanso ed altri materiali espansi viene effettuata mediante l’utilizzo di grossi sacchi (big-bags) posizionati presso la Piattaforma ecologica attrezzata per raccolte differenziate.
Gli utenti vi provvedono mediante conferimenti diretti.
Il materiale raccolto verrà conferito ad impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.
• Films plastici
I fogli di plastica inutilizzabili potranno essere conferiti direttamente dagli utenti presso la Piattaforma ecologica comunale in un contenitore di adeguata capacità.
Il materiale raccolto verrà conferito ad impianti di riciclo/recupero autorizzati, convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del Decreto Legislativo 22/97.
• Rifiuti ingombranti non ulteriormente differenziabili
I rifiuti ingombranti, non ulteriormente differenziabili, non possono essere conferiti mediante i normali sistemi di raccolta, né abbandonati su banchine, marciapiedi o sulla sede stradale.
Il conferimento deve avvenire direttamente da parte degli utenti nel contenitore di adeguata capacità posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale.
I materiali raccolti saranno avviati alla Stazione di trasferimento/lavorazione di Bellusco/Mezzago o ad altra Stazione di trasferimento/lavorazione indicata da CEM Ambiente S.p.a.
• Rifiuti inerti
Sono considerati rifiuti inerti:
− i materiali provenienti da demolizioni e scavi
− gli sfridi di materiale da costruzione
− i materiali ceramici cotti
− i vetri di tutti i tipi non ulteriormente differenziabili
− le rocce e i materiali litoidi.
Quantità limitate di rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni di abitazioni private possono essere conferite - esclusivamente da privati cittadini, direttamente o tramite delega - alla Piattaforma ecologica comunale.
I materiali inerti derivanti da demolizioni e/o lavori di manutenzione e/o ristrutturazioni devono essere invece conferiti direttamente presso idonea discarica per inerti.
Ai soggetti esercenti attività edilizia è in ogni caso vietato qualsiasi conferimento alla Piattaforma ecologica comunale, anche per quantità minime.
• Rifiuti vegetali
La raccolta separata degli scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde pubblico e privato viene effettuata mediante conferimento nella vasca appositamente allestita presso la Piattaforma ecologica comunale.
Gli utenti vi provvedono direttamente.
Potrà essere istituito un servizio di raccolta a domicilio: in tal caso gli utenti potranno avvalersi di entrambe le opportunità.
Il materiale raccolto verrà inviato alla Stazione di trasferimenti/lavorazione di Bellusco/Mezzago o ad altra Stazione di trasferimento/lavorazione indicata da CEM Ambiente S.p.a.
Il servizio potrà essere oneroso per l’utente.
• Oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti
I rifiuti di cui sopra devono, a cura del produttore, essere stoccati separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l’ambiente.
Presso i centri in cui si svolge attività di ristorazione collettiva, gli oli e i grassi vegetali ed animali residui dalla cottura degli alimenti devono essere raccolti secondo i principi della raccolta differenziata porta a porta, mediante utilizzo di speciali contenitori in acciaio della capacità di circa 25 litri, messi a disposizione da CEM Ambiente S.p.a.
Per gli utenti privati, la raccolta avverrà mediante posizionamento, presso la Piattaforma ecologica comunale, di contenitori di capacità adeguata nei quali i produttori provvederanno al conferimento diretto e separato.
Il Gestore del servizio ne curerà il successivo avvio al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi del D.L. 22/97.
La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento o recupero o riutilizzo degli oli e grassi vegetali e animali di cui sopra è demandata a CEM Ambiente S.p.a. che vi provvede tramite apposito appalto a Ditta specializzata.
Articolo 21
Rifiuti urbani pericolosi
Nell’osservanza della normativa vigente, i rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di conferimento separato e non possono in alcun modo essere frammisti ai rifiuti urbani domestici.
Xxxxxx invece essere conferiti secondo le seguenti modalità:
• Batterie e pile scariche
La raccolta separata delle pile e batterie scariche viene effettuata mediante la dislocazione di idonei contenitori di colore grigio su supporto verde collocati presso i negozi che vendono abitualmente tali materiali e che provvederanno ad esporre apposite vetrofanie, nonché presso la Piattaforma ecologica comunale.
La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento della presente tipologia di rifiuto urbano pericoloso è demandata a CEM Ambiente S.p.a. che vi provvede tramite appalto a Ditta specializzata.
Nota: in base al D.M. n. 476/97 pubblicato il 13. 1.1998, di recepimento di due Direttive CEE, le pile devono portare il simbolo chimico dei metalli pesanti presenti, e i rivenditori sono tenuti a mettere a disposizione del pubblico un contenitore adatto alla riconsegna delle pile scariche.
• Accumulatori al piombo esausti
Gli accumulatori per auto esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, saranno collocati in apposito contenitore posizionato in sezione coperta, protetta dagli agenti meteorologici, su platea impermeabilizzata e munita di sistema di raccolta degli sversamenti acidi, presso la Piattaforma ecologica comunale e consegnati successivamente al Consorzio Nazionale Obbligatorio, istituito ai sensi dell’art. 9 quinquies della Legge 9 novembre 1988, n. 475.
• Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F”
La raccolta dei prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F” ai sensi del Decreto del Ministero della Sanità 21 maggio 1981 “Classificazione e disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità Europee”, avviene mediante conferimento diretto da parte degli utenti in
appositi contenitori, contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale; può avvenire anche mediante utilizzo di automezzo itinerante appositamente attrezzato - denominato Ecomobile - al quale gli, utenti conferiscono direttamente i rifiuti di che trattasi.
Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento finale autorizzati.
• Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati
La raccolta viene effettuata mediante il posizionamento di contenitori in metallo, contrassegnati da colore bianco e croce rossa, all’interno delle farmacie e dei presidi medici esistenti sul territorio comunale.
Detti rifiuti possono inoltre essere conferiti nell’apposito contenitore, tipo Ecotainer, disponibile presso la Piattaforma ecologica comunale.
La gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento della presente tipologia di rifiuto pericoloso è demandata a CEM Ambiente S.p.a. che vi provvede tramite appalto a Ditta specializzata.
• Lampade a scarica e tubi catodici
La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in doppi contenitori metallici di colore giallo, di progettazione e proprietà consortile, contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso la Piattaforma ecologica comunale.
La raccolta separata di tali rifiuti può avvenire anche con utilizzo di auto mezzo itinerante appositamente attrezzato - denominato Ecomobile - mediante conferimento diretto degli utenti.
Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento autorizzati.
• Siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico
Questa raccolta, organizzata da CEM Ambiente S.p.a., viene effettuata dal soggetto gestore del servizio, sulle strade e aree in uso pubblico o aperte al pubblico, da personale dotato di idonei strumenti, tali da evitare rischi di contagio ed infezione. Un idoneo contenitore è altresì posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale per conferimenti diretti.
Le siringhe raccolte verranno smaltite presso impianto di termodistruzione convenzionato.
• Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti
La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in un apposito contenitore contrassegnato in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale.
La raccolta separata di tali rifiuti può avvenire anche con utilizzo di auto mezzo itinerante appositamente attrezzato - denominato Ecomobile - mediante conferimento diretto degli utenti.
Il materiale raccolto sarà conferito ad Impianti di trattamento autorizzati.
• Oli minerali e filtri usati
La raccolta degli oli minerali e dei filtri usati avviene tramite conferimento diretto in apposito contenitore, con capienza massima di 500 litri e tale da evitare la contaminazione degli oli stessi con sostanze estranee, posizionato presso la Piattaforma ecologica comunale.
CEM Ambiente S.p.a. si fa carico del successivo smaltimento tramite impresa convenzionata, aderente al Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95.
Articolo 22
Istituzione di nuovi servizi di raccolta differenziata
L’Amministrazione comunale, con apposito atto, potrà definire l’istituzione di nuovi servizi relativi a rifiuti per i quali al momento dell’approvazione del presente Regolamento non sia stata istituita o disposta la raccolta differenziata.
Tale atto dovrà essere seguito da apposita ordinanza del Sindaco atta a specificare le modalità di conferimento dei materiali e gli obblighi dei cittadini utenti.
Articolo 23
Criteri di organizzazione del servizio di raccolta
Il dimensionamento della struttura necessaria all’effettuazione del servizio deve essere calcolato tenendo conto delle normali punte di produzione dei rifiuti.
La raccolta sarà assicurata dal personale e dai mezzi preposti al servizio.
Per una razionale organizzazione del servizio, anche ai fini del contenimento dei costi, la raccolta potrà essere programmata in giorni fissi, per quanto riguarda i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere.
Questi rifiuti verranno di norma conferiti in contenitori o in sacchi omologati, a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione nell’ambiente e/o la propagazione di cattivi odori.
Il servizio è garantito su tutto il territorio comunale comprendendo:
• le strade e piazze classificate comunali
• le strade vicinali classificate di uso pubblico
• i tratti urbani di strade statali e provinciali
I contenitori dei rifiuti, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti dagli utenti del servizio di raccolta sul marciapiede o, in mancanza, al margine del tratto di strada prospiciente le abitazioni non prima delle ore 21.00 del giorno precedente e fino alle ore 6.00 del giorno stabilito per la raccolta.
Nel caso di numerose utenze poste all’interno di grandi cortili o di aree private – che siano accessibili ai mezzi di servizio e senza che gli addetti debbano ricorrere
all’utilizzo di chiavi o telecomandi – l’Amministrazione comunale potrà decidere che la raccolta venga fatta all’interno dei cortili medesimi.
L’Amministrazione Comunale può variare l’orario e le modalità anzidette in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche od operative del servizio.
Le frequenze minime della raccolta differenziata sono così stabilite:
• frazione “organico” dei rifiuti urbani, per tutte le utenze: due volte alla settimana
• restante parte dei rifiuti solidi urbani (frazione “residua da smaltire”), per tutte le utenze: una volta alla settimana
• contenitori in plastica per liquidi, per tutte le utenze: frequenza quindicinale
• vetro cavo, per tutte le utenze: frequenza settimanale
• materiali in carta e cartone (materiali da conferire separati), per tutte le utenze: frequenza quindicinale
• lattine di alluminio e/o banda stagnata, per tutte le utenze: frequenza quindicinale
Articolo 24
Trasporto allo smaltimento finale
Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all’articolo “Principi generali” del presente Regolamento, nonché la sicurezza degli operatori.
I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall’Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (quali accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto di fermata in seconda posizione ecc.).
Articolo 25
Piattaforma ecologica comunale per la raccolta differenziata
La Piattaforma ecologica comunale per la raccolta differenziata è un’area realizzata e autorizzata secondo le modalità previste dalla L.R. 1 luglio 1993 n° 21 e dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 – e successive modifiche ed integrazioni – destinata ad ammassare, stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.
Il Comune definisce con apposito Regolamento le attività e le modalità di gestione.
La gestione della Piattaforma può essere affidata a CEM Ambiente S.p.a., a soggetti privati o ad Associazioni di volontariato, sulla base di apposita convenzione con il Comune.
CAPITOLO 4 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
Articolo 26 Definizione
Per rifiuti urbani esterni si intendono
a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e aree private comunque soggette a uso pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua
c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.
Articolo 27
Raccolta, spazzamento e trattamento
I servizi di raccolta e spazzamento dei rifiuti esterni vengono effettuati direttamente dal Comune e/o tramite impresa concessionaria e/o Cooperativa Sociale iscritta all’apposito Albo, entro il perimetro definito da apposita deliberazione dell’Amministrazione Comunale.
Devono essere interessate al servizio le seguenti superfici:
a) le strade, portici, sottopassi e piazze comunali
b) le strade vicinali classificate di uso pubblico
c) i tratti urbani di strade statali e provinciali
d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché presentino i seguenti requisiti:
• siano adibite al transito di persone diverse dal proprietario
• siano poste al servizio di una collettività indeterminata di individui
e) viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico.
Il perimetro entro cui è istituito il servizio di spazzamento può essere modificato dall’Amministrazione Comunale.
Articolo 28
Modalità di svolgimento del servizio
1 - Servizio di pulizia manuale e/o meccanizzata
Il servizio di pulizia manuale e/o meccanica comprende lo spazzamento generale completo, da muro a muro (o da recinzione a recinzione) delle strade e delle aree ad uso pubblico come definite dal precedente articolo.
Il servizio di pulizia delle vie e delle piazze comprende in particolare lo spazzamento delle strade, marciapiedi, portici, sottopassi, luoghi di mercato ed ogni altra località ed area accessibile al pubblico di proprietà pubblica, o di uso pubblico inclusa nel perimetro.
La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento vengono stabilite con appositi atti comunali in relazione alla necessità dell’utenza ed alle tecniche adottate per ogni singola zona del territorio comunale.
Il servizio di spazzamento e pulizia viene comunque effettuato sulle aree adibite a pubblico mercato alla fine di ogni giornata di vendita secondo orari e modalità stabiliti dagli Uffici comunali preposti.
Le eventuali carogne di animali giacenti sul suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dal Servizio di Medicina veterinaria della A.S.L., in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia. I rifiuti raccolti verranno conferiti alla Stazione Consortile di trasferimento/lavorazione di Bellusco/Mezzago o ad altra Stazione di trasferimento/lavorazione indicata da CEM Ambiente S.p.a..
2 - Servizi accessori
Sono così definiti i servizi complementari al servizio di pulizia delle strade in senso stretto e riguardano:
− Pulizia fontanelle: il servizio di nettezza urbana provvede a mantenere puliti ed
eventualmente a disinfettare i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell’acqua con la conseguente dispersione della stessa sulla pubblica via.
− Spurgo dei pozzetti stradali: il Comune o l’Impresa incaricata del servizio di pulizia delle strade provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, le caditoie e le bocche lupaie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.
Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.
− Estirpazione delle erbe: periodicamente si provvederà alla spollonatura ed alla estirpazione delle erbe cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze del Comune.
I vegetali provenienti dalle operazioni di cui sopra saranno conferiti alla Stazione di trasferimento/lavorazione di Bellusco/Mezzago, o ad altra Stazione di trasferimento/lavorazione indicata da CEM Ambiente S.p.a..
L’uso dei diserbanti, essiccanti e prodotti chimici all’uopo destinati, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.
− Sgombero della neve: al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio pubblico provvede a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:
a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse
b) lo spargimento di sali antigelo atossici allorché si verificassero gelate.
Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.
In caso di nevicate con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve da marciapiedi, aree pubbliche o di uso pubblico per una larghezza di almeno metri 1,50 lungo il perimetro esterno delle proprietà, e liberare l’imbocco dei pozzetti al fine di agevolare il deflusso delle acque.
Nelle aree sgomberate i frontisti sono tenuti a spargere, in caso di gelate, un adeguato quantitativo di sali antigelo atossici per evitare la formazione di ghiaccio. Questi obblighi sono finalizzati alla tutela dell’incolumità dei cittadini.
Per agevolare la rimozione della neve ed il ripristino della viabilità, in caso di nevicate di entità superiore ai 20 cm., le autovetture parcheggiate a filo marciapiede devono essere rimosse e parcheggiate altrove - preferibilmente all’interno delle proprietà - fino a quando il servizio non abbia provveduto a liberare le carreggiate.
Qualora non sia possibile trovare sistemazioni di parcheggio temporaneo, i proprietari dovranno rendere possibile la loro temporanea rimozione almeno nel momento degli interventi di asporto della neve da parte del servizio pubblico.
Ai residenti nelle abitazioni situate all’ultimo piano degli edifici è fatto inoltre obbligo di abbattere eventuali festoni di neve e lame di ghiaccio pendenti dai cornicioni dei tetti e dalle gronde che proiettano sulla pubblica via, al fine di salvaguardare l’incolumità dei pedoni.
Articolo 29
Cestini getta carta e porta rifiuti
Allo scopo di favorire il decoro e lo stato di pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, l’Amministrazione Comunale potrà disporre l’installazione di appositi contenitori.
Tali contenitori non devono essere usati per il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata.
Il Comune, tramite proprio personale o soggetto in appalto, provvede ad assicurare la vuotatura, la sistematica sostituzione dei sacchetti di cui essi devono essere dotati e la pulizia degli stessi attraverso il regolare lavaggio con detergenti e periodiche disinfezioni, nonché la costante pulizia delle aree circostanti.
In determinati luoghi ad elevata frequenza pedonale e richiedenti un particolare decoro, è possibile installare appositi contenitori atti alla diversificazione dei rifiuti ed alla conseguente realizzazione di raccolte differenziate.
Articolo 30
Aree occupate da esercizi pubblici, spettacoli viaggianti, ecc.
I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell’area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.
I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento; sarà cura degli organizzatori delle manifestazioni installare idonei contenitori per raccogliere separatamente i rifiuti, secondo le modalità stabilite nell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Comunale per le manifestazioni stesse.
I soggetti promotori di qualsiasi manifestazione pubblica sono tenuti a garantire la pulizia delle aree impegnate per le manifestazioni, sia direttamente, sia tramite convenzione con il servizio.
Di norma viene chiesto il versamento di un importo a titolo di cauzione, a garanzia della corretta conduzione igienico-sanitaria dell’area occupata.
La cauzione viene restituita al termine della sosta, dopo ispezione effettuata dal Comando di Polizia Urbana.
Articolo 31
Raccolta rifiuti provenienti dai mercati
I rifiuti solidi urbani prodotti sulle aree destinate ai mercati, devono essere raccolti e conservati dai bancarellisti, fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione.
A tal fine devono essere usati sacchi o contenitori conformi alle prescrizioni stabilite dal Comune.
I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo.
I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:
a) cassette di legno o plastica, carte e cartoni puliti, accatastati ordinatamente e separatamente, o nei contenitori stabiliti
b) frazione “organico” e frazione “residua da smaltire”, separatamente in appositi sacchi o altri contenitori stabiliti dall’Amministrazione comunale
c) altri rifiuti voluminosi ordinatamente accatastati, o raccolti nei contenitori stabiliti, al fine di consentire agli operatori una prima raccolta separata dei rifiuti.
Articolo 32
Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati
I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l’uso e la destinazione dei terreni stessi, devono:
−prevenire il formarsi, su detti terreni, di impaludamenti e inquinamenti.
A tale scopo essi devono dotarli dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l’impaludamento e l’inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione;
−conservarli costantemente liberi dalla formazione di vegetazione spontanea che possa creare ostacolo o disturbo al transito pedonale e/o alla circolazione veicolare, nonché condizioni pregiudizievoli per la salute o l’igiene pubblica;
−mantenerli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
Qualora i responsabili di cui sopra non vi provvedessero e l’accumulo diventasse pregiudizievole per l’igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo.
Trascorso tale termine il competente organo comunale emanerà ordinanza in loro danno, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a loro spese.
Articolo 33
Potatura alberi, siepi ed arbusti
Ai frontisti è fatto obbligo di mantenere entro il limite della proprietà prospettante le strade i rami - di alberi, siepi ed arbusti - posti ad un’altezza inferiore a mt. 5, salvo quanto diversamente stabilito per le aree in zona a tutela ambientale; i rami sporgenti al di sopra di tale altezza potranno essere mantenuti se aventi pregio estetico e se non costituiscono pericolo per l’incolumità pubblica.
Articolo 34
Xxxxxx e scarico di merci e materiali
Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, spargendo sull’area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell’area medesima.
Articolo 35
Disposizioni per proprietari di animali domestici
Le persone che conducono cani o altri animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi e aree a verde in genere, sono tenute ad evitare che gli animali imbrattino i luoghi predetti e, qualora ciò avvenisse, a raccoglierne le deiezioni.
A tale scopo è fatto obbligo di munirsi di paletta o di altro strumento idoneo a raccogliere le feci, di introdurle in contenitori chiusi e di depositare questi ultimi nei cestini stradali porta rifiuti.
Articolo 36 volantinaggio
È consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.
È fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.
Articolo 37
Disposizioni per esecutori di interventi edilizi
Chiunque occupa con cantieri di lavoro aree pubbliche o aperte al pubblico è tenuto a mantenere l’area e a restituirla, al termine dell’occupazione, perfettamente pulita e sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo.
È inoltre tenuto a provvedere alla pulizia mediante spazzamento, previo innaffiamento, dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i cantieri, quando il transito dei veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochino imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri ed a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.
Articolo 38
Educazione e informazione alla cittadinanza
Al fine di conseguire gli obiettivi dei servizi di raccolta differenziata, il Comune - eventualmente in collaborazione con i gestori dei medesimi o con CEM Ambiente
S.p.a. - tramite i servizi comunali competenti, informerà l’utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo in cui saranno date indicazioni sulla frazione da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione delle stesse, sulle motivazioni, sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.
Il Comune opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza, e in termini più puntuali ai giovani, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l’ambiente.
CAPITOLO 5 – DISCIPLINA DEGLI INTERvENTI COMUNALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI
Articolo 39 Abbandono di rifiuti
Il Sindaco, ai fini della individuazione delle operazioni da disporre a carico dei responsabili per la rimozione di rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo 22/97, può avvalersi dei competenti Servizi della ASL e dell’ARPA, i quali si esprimono, salvo i casi di urgenza, entro 30 giorni dalla richiesta.
Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul suolo pubblico di pertinenza del Comune e l’autore del fatto non sia identificato, il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi mediante il Gestore del servizio. A tale fine il Comune istituisce un apposito fondo per il finanziamento degli interventi da eseguire a proprie spese.
Quando sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l’igiene e la sanità pubblica, il Sindaco può prescrivere che la stessa venga recintata a spese del proprietario, ove questi non provveda allo sgombero dei materiali.
Articolo 40
Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinati
(l’applicazione della norma è soggetta alla emanazione del decreto ministeriale sulla contaminazione dei suoli) I principi che disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono quelli emanati ai sensi dell’art. 17, comma 1, del Decreto Legislativo 22/97.
Il Sindaco, antro 90 dall’entrata in vigore del presente Regolamento, individua l’Ufficio comunale competente a coordinare tutti gli adempimenti, di competenza comunale, in materia di bonifica dei luoghi inquinati.
Sono attribuiti in particolare all’Ufficio le seguenti funzioni:
− riceve le notifiche previste dalle lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 17 del Decreto Legislativo 22/97, relative rispettivamente alle situazioni di inquinamento o di pericolo concreto e attuale di inquinamento e agli interventi di messa in sicurezza adottati
− riceve la comunicazione prevista dal comma 3 dell’art. 17 del citato decreto legislativo, relativa alla segnalazione di siti inquinati e istruisce tutti gli atti rivolti alla adozione del provvedimento di diffida ne confronti del responsabile perché adotti le misure per la messa in sicurezza del luogo e presenti il progetto di bonifica
− riceve il progetto di bonifica delle aree inquinate e predispone gli atti per la sua approvazione ed esecuzione
− cura l’istruttoria del procedimento per l’esecuzione d’ufficio degli interventi di messa in sicurezza e bonifica e per il ripristino ambientale dell’area, ai sensi del comma 9 del citato art. 17
− predispone gli atti per l’approvazione del progetto di bonifica di aree inquinate nel caso di modifica della destinazione d’uso, ai sensi del comma 13 del citato art. 17.
Il responsabile dell’ufficio e il responsabile del procedimento, se individuato, può convocare, se necessario, una conferenza di servizi per l’esame della situazione e per la predisposizione di tutti gli atti necessari.
Alla conferenza dei servizi per l’approvazione del progetto di bonifica partecipano i funzionari degli uffici comunali competenti e i funzionari incaricati degli altri enti competenti.
L’ufficio comunale, entro 90 giorni dalla sua individuazione, avvalendosi del competente Servizio dell’ASL e sulla base delle indagini promosse dalla Regione e dal Ministero dell’Ambiente, aggiorna l’elenco delle aree e degli impianti inquinanti per i quali possono rendersi necessari interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale. L’elenco è composto da una sezione dedicata al censimento delle aree industriali dismesse ed è composto da schede contenenti almeno i seguenti elementi:
1) ubicazione
2) estensione dell’area
3) proprietario e conduttore attuale
4) precedenti utilizzatori e tipo di attività svolta
5) tipologia dell’inquinamento riscontrato e date e risultati dei relativi accertamenti.
CAPITOLO 6 – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 41 Sanzioni
Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative come risulta dall’allegato 2 al presente Regolamento.
Articolo 42 Tariffa
I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, saranno coperti mediante l’istituzione di una tariffa.
La tariffa sarà composta:
− da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti,
− da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione,
in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
Fino all’introduzione della tariffa, rimangono vigenti le disposizione relative alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Nota:
Ai sensi della Circolare 17 febbraio 2000, n. 25/E del Ministero delle Finanze relativa a: “Tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani interni, art. 33 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Chiarimenti in ordine al differimento dei termini di operatività della Tariffa di cui all’art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”
“... omissis ...
… la soppressione della “Tassa rifiuti” e la contemporanea operatività della “Xxxxxxx Xxxxxx” decorrono dalle seguenti date:
a) gennaio 2003 per i Comuni che abbiano raggiunto nell’anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all’85 per cento
b) gennaio 2005 per i Comuni che abbiano raggiunto nell’anno 1999 un grado di copertura dei costi tra il 55 per cento e l’85% per cento
c) gennaio 2008 per i Comuni che abbiano raggiunto, nell’anno 1999, un grado di copertura dei costi inferiore al 55 per cento, nonché per i Comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5.000, a prescindere, per quest’ultimo caso, dalla copertura raggiunta nel 1999.
... omissis ...”
Articolo 43
Contributi CONAI
I contributi che, ai sensi del Decreto 22/1997, il CONAI e/o i Consorzi di filiera dovessero erogare a fronte dei costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio di raccolta differenziata, saranno di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale.
Articolo 44
Riferimento ad altri regolamenti
Per quanto non è espressamente previsto nel presente Regolamento saranno osservate le norme dei Regolamenti di igiene e di polizia urbana.
È abrogata ogni disposizione regolamentare contraria o incompatibile con il presente Regolamento.
Articolo 45 Riferimento alla legge
Per quanto non previsto nel presente Regolamento vale quanto disposto dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 e successive modifiche e integrazioni, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igienico-sanitarie, emanate dalla C.E.E., dallo Stato Italiano e dalla Regione.
RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI
Allegato 1
Sono da considerare assimilati agli urbani i rifiuti di cui in appresso, rispondenti alle seguenti caratteristiche qualitative e quantitative:
• Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs 22/97;
• Rifiuti di carta, cartone e similari;
• Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
• Imballaggi primari;
• Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
• Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
• Xxxxxx e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
• Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili;
• Frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
• Paglia e prodotti di paglia;
• Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
• Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
• Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
• Feltri e tessuti non tessuti;
• Pelli e simil-pelle;
• Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d’aria e copertoni;
• Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
• Imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
• Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
• Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
• Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
• Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
• Manufatti di ferro, tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
• Nastri abrasivi;
• Cavi e materiale elettrico in genere;
• Pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
• Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
• Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura o di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
• Residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi;
• Accessori per l’informatica.
2. CARATTERISTICHE DI QUANTITÀ
• Produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata da attività artigianali, agricole, commerciali, e di servizio non superiore a 10 Kg/mq, ovvero 0,1 mc/mq;
• Residui derivanti da potatura e/o falciatura, anche se svolte in superfici costituenti pertinenza o accessorie di superfici soggette a tassa, qualora la quantità media giornaliera non sia superiore a 40 kg/giorno;
• Beni durevoli (televisori, frigoriferi, lavatrici, monitor, ecc.) n. 1 conferimento all’anno per tipologia e per ciascun nucleo familiare.
I cittadini residenti nel Comune, che pur esercitando attività artigianali non abbiano nel territorio del Comune stesso superfici tassabili per la loro attività, possono conferire i rifiuti di loro produzione alla Piattaforma ecologica comunale solo a seguito di specifica autorizzazione, sancita da apposita convenzione onerosa stipulata con il Comune.
Allegato 2
ELENCO DELLE VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO E
RELATIVE SANZIONI COMMINABILI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
VIOLAZIONI | SANZIONI | Riferimenti Legislativi (D. Lgs. 05.02.1997 n°22 - “Decreto Ronchi”) |
1 Uso improprio dei contenitori, | € 51,00 | |
conferimento in sacchetti non chiusi, | ||
mancata chiusura sportelli | ||
cassonetti | ||
2 Conferimento nei contenitori di rifiuti | € 51,00 | |
sciolti, materiali accesi e/o sostanze | ||
liquide | ||
3 Conferimento nei contenitori di | da | |
materiali tali da danneggiare i mezzi | € 258,00 | |
di raccolta | a | |
€. 2.582,00 | ||
4 Conferimento in modo improprio e/o | € 51,00 | |
indifferenziato di materiali destinati | ||
al recupero (carta, vetro, materiale | ||
ferroso, lattine, plastica ecc.) | ||
5 Conferimento in modo improprio di | € 51,00 | |
materiali voluminosi | ||
6 Conferimento in modo improprio di | da | |
rifiuti urbani pericolosi, di rifiuti | € 258,00 | |
ingombranti e oli e grassi animali e | a | |
vegetali derivanti da attività di | € 1.032,00 | |
ristorazione collettiva | ||
7 Conferimento non autorizzato di | da | |
rifiuti speciali, nei contenitori | € 258,00 | |
a | ||
€ 1.032,00 | ||
8 Conferimento diretto in modo | € 51,00 | |
improprio | ||
9 Conferimento diretto in modo | € 51,00 | |
improprio ai centri di raccolta | ||
10 Conferimento nei cestini portarifiuti | € 51,00 | |
di rifiuti ingombranti e domestici | ||
11 Mancata osservanza degli orari di | da | |
esposizione dei rifiuti urbani | € 103,00 | |
a | ||
€ 309,00 |
VIOLAZIONI | SANZIONI | Riferimenti Legislativi (D. Lgs. 05.02.1997 n°22 - “Decreto Ronchi”) |
12 Mancata sistemazione dei rifiuti | € 103,00 | |
negli appositi contenitori | ||
13 Introduzione rifiuti nei pozzetti | da | |
stradali e nelle caditoie | € 258,00 | |
a | ||
€ 1.032,00 | ||
14 Abbandono e deposito incontrollati | ||
di rifiuti sul suolo e nel suolo da | ||
parte di utenti privati | ||
- rifiuti non pericolosi | da | Art. 14 c.1 + 3 e 50 c.1 |
€ 25,00 | (v. Allegato 3) | |
a | ||
€ 154,00 | ||
più spese | ||
rimozione / | ||
ripristino | ||
Art. 14 c.1 + 3 e 50 c.1 | ||
- rifiuti pericolosi | da | (v. Allegato 3) |
€ 103,00 | ||
a | ||
€ 619,00 | ||
più spese | ||
rimozione / | ||
ripristino | ||
15 Immissione di rifiuti di qualsiasi | da | Art. 14 c.2 + 3 e 50 c.1 |
genere allo stato solido o liquido | € 103,00 | (v. Allegato 3) |
nelle acque superficiali e sotterranee | a | |
da parte di utenti privati. | € 619,00 | |
più spese | ||
rimozione / | ||
ripristino | ||
16 Scarico o abbandono di rifiuti in | € 516,00 | |
qualsiasi area nel caso si creino | ||
inconvenienti igienico sanitari, | ||
molestia o disturbo alla popolazione, | ||
degrado o danni all’ambiente o | ||
comunque pericolo | ||
17 Cernita dei rifiuti | € 258,00 | |
18 Intralcio al servizio | € 258,00 | |
19 Utilizzo rifiuti speciali in modo non | € 258,00 | |
autorizzato | ||
20 Mancata pulizia di terreni e aree | € 258,00 | |
21 Mancata pulizia delle aree occupate | € 258,00 | |
da esercizi pubblici |
VIOLAZIONI | SANZIONI | Riferimenti Legislativi (D. Lgs. 05.02.1997 n°22 - “Decreto Ronchi”) |
22 Mancata pulizia delle aree occupate | €. 258,00 | |
da spettacoli viaggianti | ||
23 Mancata pulizia delle aree a seguito | € 258,00 | |
di carico e scarico merci | ||
24 Mancata rimozione deiezioni animali | € 51,00 | |
domestici | ||
25 Mancata pulizia suolo pubblico da | da | |
rifiuti derivanti da operazioni relative | €. 258,00 | |
a costruzione e/o rifacimento | a | |
fabbricati | € 2.582,00 | |
26 Sollevamento polvere e molestie | € 103,00 | |
27 Mancata osservanza degli obblighi | € 51,00 | |
inerenti lo sgombero delle neve | ||
28 Falsità o inesattezza nella | € 258,00 | |
dichiarazione del peso dei rifiuti | ||
speciali | ||
29 Affidamento rifiuti speciali a ditte | da | |
non autorizzate | € 258,00 | |
a | ||
€ 1.032,00 | ||
30 Gestione centro raccolta e | da | |
rottamazione senza autorizzazione o | € 258,00 | |
contravvenendo alle prescrizioni di | a | |
legge | € 2.582,00 | |
31 Immissione di imballaggi terziari nel | da | Art. 43 co .2 e 50 co .1 |
circuito di raccolta dei rifiuti urbani | € 103,00 | (v. Allegato 3) |
a | ||
€ 619,00 | ||
32 Mancata consegna di beni durevoli | da | Art. 44 co. 1 + 3 e 50 |
di uso domestico a rivenditori | € 103,00 | co. 1 |
autorizzati o al titolare della gestione | a | (v. Allegato 3) |
dei rifiuti | € 619,00 |
Allegato 3
STRALCIO DAL D. Lgs. 05 FEBBRAIO 1997 N° 22
(aggiornato con modifiche e integrazioni apportate dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997 n° 389)
Art. 14
Divieto di abbandono
1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’arca ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
Art. 43
1 Divieti
1. È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, a eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data, eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1998 possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall’articolo 9 della direttiva 94/62/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994 e dall’Allegato F al presente decreto. Fino al 1° gennaio 1998 gli imballaggi immessi sul mercato nazionale devono comunque essere si presume che siano soddisfatti tutti i predetti requisiti
quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono pubblicati sulla G.U. delle Comunità Europee ovvero, in mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle norme nazionali considerate conformi ai predetti requisiti.
4. É vietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio, a eccezione degli imballaggi interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a:
a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;
b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.
5. Con decreto del ministro dell’Ambiente e del ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato sono determinate, in conformità alle decisioni dell’Unione europea:
a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4, lettera c).
Art. 44
Beni durevoli
1. 1 beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati a un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore. Ai fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal presente decreto i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi dell’articolo 25.
2. Il ministro dell’Ambiente, di concerto con il ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, promuove accordi di programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al consumo, anche in qualità di importatori e i soggetti, pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
a) la messa a punto dei prodotti per le finalità di cui agli articoli 3 e 4 b)l’individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il territorio nazionale; c)il recupero e il riciclo dei materiali costituenti i beni;
d)lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1 ai rivenditori i produttori, gli importatori e i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono altresì stipulare accordi e contratti di programma ai sensi dell’articolo 25, comma 2.
4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso si manifestino particolari necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente relativamente allo smaltimento dei rifiuti costituiti dai beni oggetto del presente articolo al termine della loro vita operativa, può essere introdotto, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’Ambiente, di concerto con il ministro dell’Industria, del commercio e dell’artigianato, un sistema di cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo effettivo di vendita del prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila, è svincolata all’atto della restituzione, debitamente documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai centri di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana o a un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.
Non sono tenuti a versare la cauzione gli acquirenti che, contestualmente all’acquisto, provvedano alla restituzione al venditore di un bene durevole di tipologia equivalente o documentino l’avvenuta restituzione dello stesso alle imprese o ai centri di raccolta di cui al comma 1.
5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo, sono:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d’aria.
Art. 50
Abbandono di rifiuti
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 51, comma 2, chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1 e 2, 43, comma 2, e 44, comma 1 43, comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire un milione duecentomila. Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.
1.bis Il titolare del centro di raccolta, l’appaltatore o il titolare della succursale della casa costruttrice, che viola le disposizioni di cui all’articolo 46, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni
2. Chiunque non ottempera all’ordinanza del sindaco, di cui all’articolo 14, comma 3 o non adempie all’obbligo di cui agli articoli 9, comma 3 e 17, comma 2, è punito con la pena dell’arresto fino a un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell’obbligo non eseguiti.
Allegato 4
STRALCIO DAL D.M. 26 GIUGNO 2000 N° 219
Capo II – Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
Art. 7
Sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo è effettuata in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli impianti di sterilizzazione localizzati all’interno del perimetro della struttura sanitaria non devono essere autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, a condizione che in tali impianti siano trattati esclusivamente rifiuti prodotti dalla struttura stessa. A tali fini si considerano prodotti dalla struttura sanitaria dove è ubicato l’impianto di sterilizzazione anche i rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie decentrate ma organizzativamente e funzionalmente collegate con la stessa.
3. Il direttore o il responsabile sanitario e il gestore degli impianti di sterilizzazione localizzati all’interno delle strutture sanitarie sono responsabili dell’attivazione degli impianti e dell’efficacia del processo di sterilizzazione in tutte le sue fasi.
4. L’attivazione degli impianti di sterilizzazione localizzati all’interno delle strutture sanitarie deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ai fini dell’effettuazione dei controlli periodici.
5. Il direttore o il responsabile sanitario o i soggetti pubblici istituzionalmente competenti devono procedere alla convalida dell’impianto di sterilizzazione prima della messa in funzione degli stessi o, se si tratta di impianti già in esercizio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, secondo i criteri e per i parametri previsti dall’allegato III. Per i parametri essenziali la convalida deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi e comunque ad ogni intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto, e la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni presso la sede della struttura sanitaria o presso l’impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.
6. L’efficacia del processo di sterilizzazione deve essere verificata e certificata secondo i tempi, le modalità ed i criteri stabiliti nell’allegato III da parte del direttore o responsabile sanitario o dal responsabile tecnico.
7. Gli impianti di sterilizzazione sono sottoposti ad adeguati controlli periodici da parte delle autorità competenti.
8. Fatto salvo l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, presso l’impianto di sterilizzazione deve essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente nel quale, ai fini dell’effettuazione dei controlli, devono essere riportate le seguenti informazioni:
a) numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;
b) quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;
c) data del processo di sterilizzazione.
Art. 8
Deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. Per garantire la tutela della salute e dell’ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, lo stoccaggio, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo” e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti, apposito imballaggio rigido a perdere recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti”, contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d’uso, recante la scritta “Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”.
2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
b) le operazioni di stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi.
Art. 9
Deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti
sanitari sterilizzati
1. I rifiuti sanitari sterilizzati in conformità alle norme precedenti devono essere raccolti e trasportati separatamente dagli altri rifiuti urbani. Per garantire la tutela della salute e dell’ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla struttura sanitaria, lo stoccaggio, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l’indicazione indelebile “Rifiuti sanitari sterilizzati” alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.
2. Fatto salvo quanto stabilito dai commi 1 e 3, le operazioni di deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati sono sottoposti al regime giuridico e alle norme tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti urbani.
3. Qualora i rifiuti sanitari sterilizzati risultino inclusi tra quelli di cui all’articolo2, comma 1, lettera c), si applicano le disposizioni che disciplinano le operazioni di deposito temporaneo, stoccaggio, raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi.
Art. 10
Smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
1. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, con le modalità di cui ai commi 2 e 3.
2. I rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo che presentano anche altre caratteristiche di pericolo i cui all’allegato I del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, devono essere smaltiti solo in impianti per rifiuti pericolosi.
3. I rifiuti sanitari pericolosi a solo rischio infettivo possono essere smaltiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni:
a) in impianti di incenerimento dedicati;
b) in impianti di incenerimenti di rifiuti speciali e in impianti di incenerimento di rifiuti urbani, a condizione che tali impianti siano dotati di un sistema di alimentazione per tali rifiuti appropriato ed idoneo a garantire una efficace tutela della salute e dell’ambiente, con particolare riferimento all’obbligo di evitare lo sversamento dei rifiuti sanitari e il contatto dei rifiuti sanitari con gli operatori.
Art. 11
Smaltimento dei rifiuti sanitari sterilizzati
1. Salvo quanto disposto al comma 3, i rifiuti sanitari sterilizzati devono essere smaltiti mediante termodistruzione in impianti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
2. I rifiuti sanitari sterilizzati, che non presentano alcuna delle altre caratteristiche di pericolo di cui all’alleato “I” al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, possono essere smaltiti anche in impianti di incenerimento di rifiuti speciali e di rifiuti urbani, non dotati di un appropriato sistema di alimentazione per rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 19 novembre 1997, n. 503, e successive modifiche ed integrazioni.
3. I rifiuti sanitari sterilizzati possono essere smaltiti in discarica solo qualora ricorrano le condizioni di cui all’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. A tali fini:
a) I rifiuti sanitari sterilizzati non compresi tra i rifiuti sanitari pericolosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), sono sottoposti alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati;
b) I rifiuti sanitari sterilizzati che sono invece compresi tra i rifiuti sanitari pericolosi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), sono sottoposti alle norme tecniche che disciplinano lo smaltimento in discarica dei rifiuti pericolosi.
4. Fatto salvo quanto stabiliti nei commi 1, 2 e 3, e quanto stabilito all’articolo 2, comma 1, lettera g), punto 8, e all’articolo 9, i rifiuti sanitari sterilizzati sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.