Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia
Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia
Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia (64/733/CEE)
Sua Maestà il Re dei Belgi,
Il Presidente della Repubblica federale di Germania, Il Presidente della Repubblica francese,
Il Presidente della Repubblica italiana,
Sua Altezza Reale la Granduchessa del Lussemburgo, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi,
Determinati a stabilire vincoli sempre più stretti fra il popolo turco ed i popoli riuniti nella Comunità Economica Europea;
Decisi ad assicurare il costante miglioramento delle condizioni di vita in Turchia e nella Comunità Economica Europea mediante un più rapido progresso economico e un'armoniosa espansione degli scambi, nonché a ridurre il divario tra l'economia turca e quella degli Stati membri della Comunità;
Prendendo in considerazione i particolari problemi che pone lo sviluppo dell'economia turca e la necessità di accordare alla Turchia un aiuto economico per un periodo determinato;
Riconoscendo che l'appoggio dato dalla Comunità Economica Europea agli sforzi del popolo turco diretti ad elevare il suo tenore di vita faciliterà ulteriormente l'adesione della Turchia alla Comunità;
Decisi a rafforzare la salvaguardia della pace e della libertà perseguendo in comune l'ideale che ha ispirato il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;
Hanno deciso di stipulare un Accordo che crei un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, a norma dell'articolo 238 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e a tal fine hanno designato come loro plenipotenziari:
SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:
il Sig. Xxxx Xxxxx Xxxxx, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:
il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Ministro degli Affari Esteri;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:
il Sig. Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx, Ministro degli Affari Esteri; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:
il Sig. Xxxxxx Xxxxxxx, Ministro del Tesoro;
SUA ALTEZZA REALE LA GRANDUCHESSA DEL LUSSEMBURGO:
il Sig. Xxxxxx Xxxxxx, Vicepresidente del Governo e Ministro degli Xxxxxx Xxxxxx; SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:
il Sig. Xxxxxx X.X.X. Xxxx, Ministro degli Affari Esteri;
IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA:
il Sig. Xxxxxx X.X.X. Xxxx, Presidente in carica del Consiglio della Comunità Economica Europea e Ministro degli Affari Esteri dei Paesi Bassi;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA:
il Sig. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Ministro degli Affari Esteri;
i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:
TITOLO I I PRINCIPI
Articolo 1
Con il presente Accordo è istituita un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia.
Articolo 2
1. L'Accordo ha lo scopo di promuovere un rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra le Parti, tenendo pienamente conto della necessità di assicurare un più rapido sviluppo dell'economia turca ed il miglioramento del livello dell'occupazione e del tenore di vita del popolo turco.
2. Per la realizzazione degli obiettivi enunciati nel paragrafo precedente, è prevista l'istituzione progressiva di un'unione doganale alle condizioni e secondo le modalità indicate negli articoli 3, 4 e 5.
3. L'Associazione comporta: a) una fase preparatoria;
b) una fase transitoria;
c) una fase definitiva. Articolo 3
1. Durante la fase preparatoria la Turchia rafforza la propria economia, con l'aiuto della Comunità, in modo da poter assumere le obbligazioni che le incomberanno nelle fasi transitoria e definitiva.
Le modalità di applicazione relative alla fase preparatoria, e in particolare all'aiuto comunitario, sono definite nel Protocollo provvisorio e nel Protocollo finanziario allegati all'Accordo.
2. La fase preparatoria ha la durata di cinque anni, salvo proroga secondo le modalità previste nel Protocollo provvisorio.
Il passaggio alla fase transitoria avviene alle condizioni e secondo le modalità previste all'articolo 1 del Protocollo provvisorio.
Articolo 4
1. Durante la fase transitoria, le Parti Contraenti assicurano, sulla base di obblighi reciproci ed equilibrati: - la progressiva attuazione di un'unione doganale fra la Turchia e la Comunità;
- il ravvicinamento delle politiche economiche della Turchia a quelle della Comunità, per assicurare il buon funzionamento dell'Associazione nonché lo sviluppo delle azioni comuni necessarie a tale scopo.
2. La durata di questa fase non potrà superare dodici anni, fatte salve le eccezioni che potranno essere previste di comune accordo. Tali eccezioni non devono ostacolare la realizzazione completa dell'unione doganale entro un termine ragionevole.
Articolo 5
La fase definitiva è basata sull'unione doganale ed implica il rafforzamento della coordinazione delle politiche economiche delle Parti Contraenti.
Articolo 6
Per assicurare l'applicazione ed il progressivo sviluppo del regime di Associazione, le Parti Contraenti si riuniscono in un Consiglio di Associazione che agisce nei limiti delle attribuzioni conferitegli dall'Accordo.
Articolo 7
Le Parti Contraenti adottano tutte le misure di carattere generale o particolare atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi che discendono dall'Accordo.
Esse si astengono da qualsiasi misura che possa compromettere la realizzazione degli scopi dell'Accordo.
TITOLO II ATTUAZIONE DELLA FASE TRANSITORIA
Articolo 8
Per realizzare gli obiettivi enunciati nell'articolo 4, il Consiglio di Associazione stabilisce, prima che abbia inizio la fase transitoria e secondo la procedura prevista dall'articolo 1 del Protocollo provvisorio, le condizioni, le modalità e il ritmo di applicazione delle disposizioni riguardanti i settori contemplati nel Trattato istitutivo della Comunità che dovranno essere presi in considerazione, e in particolare quelli menzionati nel presente Titolo, nonché ogni clausola di salvaguardia che risultasse utile.
Articolo 9
Le Parti Contraenti riconoscono che nel campo di applicazione dell'Accordo, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari eventualmente fissate in applicazione dell'articolo 8, qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità è vietata in conformità del principio enunciato nell'articolo 7 del Trattato che istituisce la Comunità.
Capitolo 1 Unione doganale Articolo 10
1. L'unione doganale prevista dall'articolo 2, paragrafo 2 dell'Accordo si estende all'insieme degli scambi di merci.
2. L'unione doganale comporta:
- il divieto, tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia, sia all'importazione che all'esportazione, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente, delle restrizioni quantitative, nonché di qualsiasi altra misura di effetto equivalente intesa ad assicurare alla produzione nazionale una protezione contraria agli obiettivi dell'Accordo;
- nelle relazioni tra la Turchia ed i Paesi terzi, l'adozione della tariffa doganale comune della Comunità, nonché un ravvicinamento alle altre regolamentazioni applicate dalla Comunità in materia di commercio estero.
Capitolo 2 Agricoltura
Articolo 11
1. Il regime di Associazione si estende all'agricoltura e agli scambi di prodotti agricoli, secondo modalità particolari che tengono conto della politica agricola comune della Comunità.
2. Per prodotti agricoli s'intendono i prodotti enumerati nell'elenco che costituisce l'Allegato II del Trattato che istituisce la Comunità, come attualmente completato in applicazione delle disposizioni dell'articolo 38, paragrafo 3 del Trattato stesso.
Capitolo 3 Altre disposizioni di carattere economico Articolo 12
Le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 48, 49 e 50 del Trattato che istituisce la Comunità per realizzare gradualmente tra di loro la libera circolazione dei lavoratori.
Articolo 13
Le Parti Contraenti convengono d'ispirarsi agli articoli da 52 a 56 incluso e all'articolo 58 del Trattato che istituisce la Comunità per eliminare tra loro le restrizioni alla libertà di stabilimento.
Articolo 14
Le Parti Contraenti convengono di ispirarsi agli articoli 55, 56 e da 58 a 65 incluso del Trattato che istituisce la Comunità per eliminare tra loro le restrizioni alla libera prestazione dei servizi.
Articolo 15
Le condizioni e le modalità di estensione alla Turchia delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità e degli atti adottati in applicazione di tali disposizioni in materia di trasporti saranno stabilite tenendo conto della situazione geografica della Turchia.
Articolo 16
Le Parti Contraenti riconoscono che i principi enunciati nelle disposizioni relative alla concorrenza, alla fiscalità ed al ravvicinamento delle legislazioni, contenute nel Titolo I della Parte terza del Trattato che istituisce la Comunità, devono essere resi applicabili ai loro rapporti di associazione.
Articolo 17
Ogni Stato parte all'Accordo attua la politica economica necessaria a garantire l'equilibrio della propria bilancia globale dei pagamenti ed a mantenere la fiducia nella propria moneta, pur avendo cura di garantire la costante ed equilibrata espansione della propria economia accompagnata dalla stabilità del livello dei prezzi.
Esso attua la politica di congiuntura ed in particolare la politica finanziaria e monetaria per raggiungere questi obiettivi.
Articolo 18
Ogni Stato parte all'Accordo pratica in materia di tassi di cambio una politica che consenta di assicurare la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione.
Articolo 19
Gli Stati membri della Comunità e la Turchia autorizzano, nella moneta del Paese nel quale risiedono il creditore o i beneficiari, i pagamenti o trasferimenti relativi agli scambi di merci, di servizi e di capitali, nonché i trasferimenti di capitali e di salari, nella misura in cui la circolazione delle merci, dei servizi, dei capitali e delle persone sia liberalizzata tra essi in applicazione dell'Accordo.
Articolo 20
Le Parti Contraenti si consultano al fine di facilitare tra gli Stati membri della Comunità e la Turchia i movimenti di capitale che possano favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo.
Le Parti Contraenti procurano di ricercare ogni mezzo capace di favorire gli investimenti in Turchia di capitali provenienti dai Paesi della Comunità che possano contribuire allo sviluppo dell'economia turca.
I residenti di ciascuno Stato membro beneficiano di tutti i vantaggi, particolarmente in materia di cambi e in materia fiscale, accordati dalla Turchia ad un altro Stato membro o ad un Paese terzo, relativi al trattamento dei capitali stranieri.
Articolo 21
Le Parti Contraenti convengono di elaborare una procedura di consultazione che consenta di assicurare il coordinamento delle loro politiche commerciali nei confronti dei Paesi terzi e il rispetto dei loro interessi reciproci in tale settore, fra l'altro in caso di adesione o di associazione ulteriori di Paesi terzi alla Comunità.
TITOLO III DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 22
1. Per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Accordo e nei casi da questo previsti, il Consiglio di Associazione dispone di un potere di decisione. Ognuna delle due parti è tenuta a prendere le misure necessarie all'esecuzione delle decisioni adottate. Il Consiglio di Associazione può inoltre formulare le raccomandazioni che ritenga utili.
2. Il Consiglio di Associazione esamina periodicamente i risultati del regime di Associazione, tenendo conto degli obiettivi dell'Accordo. Nella fase preparatoria, tuttavia, detti esami si limitano ad uno scambio di vedute.
3. Sin dall'inizio della fase transitoria, il Consiglio di Associazione prende le decisioni del caso quando si riveli necessaria un'azione comune delle Parti Contraenti per conseguire, nell'attuazione del regime di Associazione, uno degli obiettivi dell'Accordo, senza che quest'ultimo abbia previsto i poteri d'azione all'uopo richiesti.
Articolo 23
Il Consiglio di Associazione si compone, da un lato, di membri dei Governi degli Stati membri, del Consiglio e della Commissione della Comunità, e, dall'altro, di membri del Governo turco.
I membri del Consiglio di Associazione possono farsi rappresentare alle condizioni che saranno previste dal regolamento interno.
Il Consiglio di Associazione delibera all'unanimità. Articolo 24
La presidenza del Consiglio di Associazione è esercitata a turno per una durata di sei mesi da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante della Turchia. La durata del primo turno di presidenza può essere abbreviata per decisione del Consiglio di Associazione.
Il Consiglio di Associazione stabilisce il proprio regolamento interno.
Esso può decidere di costituire qualunque comitato qualificato ad assisterlo nell'adempimento dei suoi compiti e in particolare un comitato che assicuri la continuità di cooperazione necessaria al buon funzionamento dell'Accordo.
Il Consiglio di Associazione determina i compiti e la competenza di questi comitati.
Articolo 25
1. Ciascuna Parte Contraente può ricorrere al Consiglio di Associazione per ogni controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo e concernente la Comunità, uno Stato membro della Comunità o la Turchia.
2. Il Consiglio di Associazione può dirimere la controversia mediante decisione ; esso può ugualmente decidere di sottoporre la controversia alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee o ad ogni altro organo giurisdizionale esistente.
3. Ciascuna Parte è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione o della sentenza.
4. In conformità dell'articolo 8 dell'Accordo, il Consiglio di Associazione stabilisce le modalità di una procedura di arbitrato o di qualsiasi altra procedura giurisdizionale cui le Parti Contraenti potranno ricorrere durante le fasi transitoria e definitiva dell'Accordo, nel caso in cui la controversia non avesse potuto essere regolata conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 26
Le disposizioni dell'Accordo non si applicano ai prodotti di competenza della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.
Articolo 27
Il Consiglio di Associazione prende ogni misura utile a favorire la cooperazione ed i contatti necessari tra il Parlamento Europeo, il Comitato economico e sociale e gli altri organi della Comunità da un lato, e il Parlamento turco ed i corrispondenti organi turchi dall'altro.
Nella fase preparatoria, tuttavia, tali contatti si limitano alle relazioni tra il Parlamento Europeo e il Parlamento turco.
Articolo 28
Quando il funzionamento dell'Accordo consentirà di prevedere l'accettazione integrale da parte della Turchia degli obblighi derivanti dal Trattato che istituisce la Comunità, le Parti Contraenti esamineranno la possibilità di adesione della Turchia alla Comunità.
Articolo 29
1. L'Accordo si applica, da un lato, ai territori europei del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e, dall'altro, al territorio della Repubblica di Turchia.
2. Esso è pure applicabile ai dipartimenti francesi d'oltremare per i settori dell'Accordo corrispondenti a quelli previsti dal paragrafo 2, comma 1 dell'articolo 227 del Trattato che istituisce la Comunità.
Le condizioni di applicazione a questi territori delle disposizioni dell'Accordo concernenti gli altri settori saranno fissate successivamente mediante accordo tra le Parti Contraenti.
Articolo 30
I Protocolli che le Parti Contraenti convengono di allegare all'Accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 31
L'Accordo sarà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive norme costituzionali e sarà concluso validamente, per quanto concerne la Comunità, con
decisione del Consiglio presa a norma delle disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità e notificata alle Parti dell'Accordo.
Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione sopra previsti saranno scambiati a Bruxelles.
Articolo 32
L'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e dell'atto di notifica di cui all'articolo 31.
Articolo 33
L'Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua francese, italiana, olandese, tedesca e turca, ciascuno di detti testi facenti egualmente fede.