Dipartimento Politiche Sociali e Salute Direzione Accoglienza ed Inclusione
Dipartimento Politiche Sociali e Salute Direzione Accoglienza ed Inclusione
U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale
Xxxxxxx Xxxxxxx 30.09.2022
11:11:41
GMT+01:00
ALLEGATO E
SCHEMA DI CONTRATTO APPLICATIVO – LOTTO
PROCEDURA DI GARA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO COME DEFINITO DELL’ART. 54 (C.4 LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 - N. 5 LOTTI FUNZIONALI, PER LA DEFINIZIONE E L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIALE E PASTI A DOMICILIO”.
Periodo: dal 01/11/2022 al 31/10/2026 o comunque dalla data della sottoscrizione dello stesso per una durata di 48 mesi (1461 gg.)
Importo Complessivo dell’Accordo Quadro di € -
GARA N. 8736171
Lotto 1 C.I.G. n. 9419587917 Lotto 2 C.I.G. n. 941963832F Lotto 3 C.I.G. n. 9419655137 Lotto 4 C.I.G. n. 9419666A48 Lotto 5 C.I.G. n. 94196805D7
TRA
Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali e Salute, con sede in Roma – Viale Manzoni n. 16 (C.F. 02438750586), X. X. 00000000000 x X. XXX 00000000000, nella persona di Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx nata a Ceccano (FR) il 17/01/1970 nella sua qualità di Direttore Direzione Accoglienza e Inclusione U.O. “Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale” del Dipartimento Politiche Sociali e Salute- con Ordinanza del Sindaco
n. 58 del 01/04/2022 che interviene al presente contratto giusta i poteri che Le derivano dall’art. 107, comma 3, lettera c) del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dall’art. 34 del vigente Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013
E
, con sede legale , Roma, C.F. , nella persona del Legale Rappresentante
, nato a il , residente in _, via ;
Premesso che:
• ai sensi degli artt. 32 ter e 32 quater Codice Penale, il legale rappresentante dichiara, come da attestazione agli atti, di avere piena capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
• la Determinazione Dirigenziale n. , ha autorizzato la stipula del presente contratto applicativo relativo all’affidamento e gestione del Servizio “Sostegno sociale e pasti a domicilio” suddiviso in numero 5 lotti a copertura dell’intero territorio di Roma Capitale; Periodo 01/11/2022 - 31/10/2026 o comunque dalla stipula dell’accordo quadro per n. 48 mesi (1461 giorni) Annualità 2022 – 2026.GARA n. , sito in - per complessivi, e non oltre, 150 pasti complessivi al giorno, in esito all’accordo quadro sottoscritto, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, in data , prot. n. ;
• ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011, l’efficacia del presente contratto è risolutivamente condizionata all’accertamento, conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle verifiche del Prefetto competente, dell’esistenza a carico del Contraente di una delle cause di decadenza, sospensione, divieto di cui all’art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del D. Lgs. sopracitato;
• ad oggi, risulta decorso il termine di trenta giorni dalla data di consultazione della suddetta Banca dati nazionale unica e, pertanto, si può procedere alla sottoscrizione del presente contratto anche in assenza delle informazioni antimafia;
• la Stazione appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e
speciali in capo all’operatore economico controparte nel presente atto;
• per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai contenuti dell’accordo quadro.
Tutto ciò premesso e confermato come parte integrante e sostanziale del presente atto, i Xxxxxxx comparenti convengono e stipulano quanto appresso:
Art.1 – Oggetto del servizio
Il presente schema contratto applicativo ha per oggetto l’affidamento e gestione di un Servizio di “Sostegno sociale e pasti a domicilio” suddiviso in numero 5 lotti a copertura dell’intero territorio di Roma Capitale, sito in , per complessivi 150 pasti al giorno, in esito all’accordo quadro sottoscritto, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, in data , prot. n. QE , per il periodo 01/11/2022 -31/10/2026 o comunque dalla stipula dell’accordo quadro per n. 48 mesi (1461 giorni) Annualità 2022 – 2026.GARA n. 8736171
Le tipologie di prestazioni e le caratteristiche tecniche afferenti l’affidamento del servizio del presente schema contratto applicativo sono tecnicamente identificate e descritte analiticamente nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato) e consistono in interventi che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità individuate da Roma Capitale.
Per il dettaglio degli interventi si rimanda al capitolato.
Con il presente contratto applicativo, Roma Capitale affida all’esecutore - che accetta alle condizioni contenute nell’Accordo Quadro, prot. n. QE/ del , e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin d’ora a eseguire - le prestazioni contrattuali afferenti all’affidamento e gestione di un Servizio “Sostegno sociale e pasti a domicilio” suddiviso in numero 5 lotti a copertura dell’intero territorio di Roma Capitale, per un totale complessivo di n 150 pasti.
L’esecutore dovrà in generale garantire la continuità dell’esercizio delle attività oggetto d’intervento e a tal proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con Roma Capitale, tramite la direzione dell’esecuzione del contratto, tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione delle prestazioni stesse.
Il presente contratto applicativo disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e ogni esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato e negli atti in esso richiamati.
Il presente contratto applicativo è regolato inoltre da:
- la Direttiva 2014/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- il D.Lgs. n.50/2016 e xx.xx. e ii. (d’ora innanzi: Codice) per le parti di immediata attuazione;
- Avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15-7-2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;
- linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/20016;
- il D.Lgs. n.81/2008 e xx.xx. e ii. “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.Lgs. n.159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”;
- il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”;
- la L. n. 190/2012“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”;
- la L. n. 136/2010“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” come modificato dall’art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;
- il D. Lgs. n. 196/2003“Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore;
- Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;
- il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. -Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;
- Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n.90”.
- il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;
- il “Protocollo di integrità” approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022
- il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’A.N.A.C. in data
29 luglio 2015;
- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983;
- il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale
n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.;
- D.P.C.M. del 30 marzo 2001
- L. n. 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, capo V, art. 22 comma 4 lettera d
- D.P.C.M. del 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328”
- Linee di indirizzo del Piano regolatore sociale
Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327
Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 16 luglio 1980)
Linee guida Regolamento CE 178/2002, dal Regolamento CE 852/2004 attuato con il D.lgs. 193/2007 e del Regolamento CE 625/2017
" Determinazione Regione Lazio numero G01772 del 01 marzo 2016 “Rettifica Allegato A della Determinazione 14 dicembre 2015, n. G15674 concernente: Revisione Determinazione D0878 del 26/02/08 avente ad oggetto: "DGR N. 326 del 06/06/06 – Sicurezza degli Alimenti – Riconoscimento impianti e stabilimenti ai sensi del Regolamento (CE) N. 853/2004 e relative procedure "Allegato A.
" Determinazione Regione Lazio n. G08413 del 15 giugno 2017 Adozione nuova modulistica per la notifica sanitaria delle imprese alimentari ai sensi del Regolamento CE n.852/2004 e revoca della Determinazione 12 maggio 2014, n. G06917 del 12/05/2014
L’obbligo per le attività del settore alimentare di porre in atto un piano di autocontrollo, munendosi di un manuale HACCP redatto in base alle esigenze specifiche dell’azienda in questione, contenente le linee guida necessarie per il monitoraggio e la prevenzione dei rischi alimentari da mettere in atto tramite la compilazione di apposite schede di autocontrollo HACCP.
- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
- l’accordo quadro prot. n. QE/ del
Art. 2 - Durata del contratto applicativo e modalità di esecuzione del servizio
Il presente contratto applicativo avrà la durata di a decorrere dal con scadenza
e comunque al massimo dell’importo definito dall’Accordo Quadro per periodo stabilito dal
presente contratto.
Modalità di esecuzione del servizio:
Il servizio consiste nella seguente prestazione:
ATTIVITÀ’
⮚ Contrasto all’isolamento e alla grave emarginazione sociale, promuovere l’inclusione sociale,
orientare e inviare i destinatari verso i servizi preposti istituzionali e informali
⮚ Mantenimento del grado di autonomia e prevenzione dell’eventuale cronicizzazione dello stato di
isolamento
⮚ Monitoraggio costante delle condizioni di vita e attivazione dei servizi preposti ad affrontare eventuali nuove necessità
⮚ fornitura di un pasto in grado di soddisfare le necessità alimentari individuali
⮚ Rilevazione generalità degli utenti
⮚ Registrazione presenza e dati sulla piattaforma SIMIS
⮚ Tutela psico - socio sanitaria
⮚ Orientamento e accesso ai servizi socio-sanitari del territorio
⮚ Attività di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento alla rete dei servizi
⮚ Redazione report mensili e semestrali
Tali attività dovranno realizzarsi prevalentemente presso il domicilio del beneficiario, in rete con le istituzioni
preposte ed eventualmente con le realtà cittadine del volontariato e dell’associazionismo.
METODOLOGIA
✓ capacità di ascolto ed attenzione alle esigenze individuali
✓ flessibilità organizzativa
✓ approccio multidimensionale
✓ saper lavorare in maniera coordinata, congiunta e integrata con i tecnici del Dipartimento, con i servizi territoriali
✓ agire sia sul versante “relazionale” in modo sensibile e sintonico, che applicare modelli di intervento integrati e di rete
✓ Formazione continua
RISORSE UMANE
Gli interventi tempestivi richiesti, caratterizzati da azioni sinergiche che dovranno essere garantite
da un’équipe multidisciplinare qualificata e competente
- un referente Responsabile del servizio, D3, (tra le seguenti figure: Assistente Sociale, Educatore Professionale, Sociologo, Psicologo), che curi il collegamento con il personale dei Municipi di riferimento e della Direzione Accoglienza ed Inclusione e che si prenda carico congiuntamente al Servizio Sociale territoriale delle situazioni individuali dei beneficiari
- un operatore socio sanitario C2 che insieme al Responsabile, svolga, per gli utenti del servizio, azioni si supporto;
- un congruo numero di operatori sociali (6 inquadramento C1) tali da poter garantire il monitoraggio quotidiano degli utenti presso i propri domicili e la distribuzione dei pasti
L’esecutore dovrà in generale garantire la continuità dell’esercizio delle attività oggetto d’intervento ed a tale proposito, dovranno essere predisposte, di concerto con Roma Capitale, tramite la direzione dell’esecuzione del contratto, tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione delle prestazioni stesse.
L’esecutore si impegna a eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione del contratto c.
Il presente contratto applicativo disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato, nel contratto di accordo quadro, negli atti in essi richiamati e nell’offerta presentata.
Gli importi previsti nel presente contratto troveranno copertura e limite negli stanziamenti che saranno iscritti nel Bilancio annuale di Roma Capitale.
Art. 3 – Localizzazione dell’intervento
Le attività saranno realizzate presso il domicilio del beneficiario e l’affidatario sarà organizzato come qui di seguito:
Centro di Preparazione | Centrale di distribuzione |
Art. 4 – Personale
Il progetto prevede il lavoro integrato delle figure professionali previste dal Capitolato, e oggetto di riassorbimento per la clausola sociale di cui all’art.7 del presente contratto, elencate e descritte nell’offerta presentata in sede di gara.
Entro la data di avvio del servizio l’aggiudicatario dovrà comunicare i nominativi, le qualifiche e le tipologie di contratto, che dovranno essere coerenti con quelle richieste dalla stazione appaltante e indicate nell’offerta, a pena di decadenza. Qualora si verificasse la necessità di sostituire un componente del gruppo con specifica professionalità, l’aggiudicatario dovrà formulare puntuale e motivata richiesta all’Amministrazione aggiudicatrice.
La nuova professionalità dovrà possedere caratteristiche di competenza ed esperienza comunque non inferiori rispetto a quelle dell'esperto da sostituire.
Tale eventuale sostituzione dovrà essere autorizzata preventivamente all’Amministrazione Comunale ed essere svolta da personale che abbia effettuato un precedente periodo di affiancamento di 40H distribuite in un arco non inferiore a n. 20 giorni.
L’Organismo affidatario, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara di essere a conoscenza che Roma Capitale procederà alla revoca immediata dei rapporti contrattuali e l’esclusione da successive gare in caso di mancato rispetto del C.C.N.L, contratti integrativi territoriali, obblighi contributivi, nonché di accertata violazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori
Il personale deve impostare il proprio contegno al rispetto e alla comprensione del destinatario del servizio, agendo con criteri di responsabilità, attenendosi alle disposizioni impartite dalla Direzione e alle regole dell'Ente, osservando in modo scrupoloso i propri doveri.
È richiesta la capacità di comunicare ed interagire con educazione, empatia e professionalità.
Il personale è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
Ai sensi dell’art.30, comma 4 del D. Lgs n.50 del 2016 “Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”
Il CCNL di riferimento del settore è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo.
L’Organismo deve applicare, nei confronti del personale impiegato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni, e in genere da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria.
Tali obblighi vincolano l’Organismo anche nel caso lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse.
L’amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di operatore che ne abbia dato giustificato
motivo, rispetto all’inosservanza delle prescrizioni del presente Capitolato.
Per quanto non espressamente previsto relativamente alle norme comportamentali e disciplinari, si fa riferimento al Codice Civile, alla legislazione vigente e alla disciplina generale dei Contratti di Lavoro.
A tal fine si richiede la costituzione di un equipe di base composto dalle seguenti figure professionali:
- |
- |
Il Responsabile-Coordinatore del Centro designato dall’Organismo affidatario è _.
Art. 5 - Corrispettivo contrattuale
Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto comprensivo delle prestazioni proposte dal contraente medesimo in sede di offerta migliorativa al netto del ribasso proposto e per il periodo innanzi indicato ammonta, per ciascun pasto erogato e consegnato a € ……………. ( ), al netto dell’I.V.A. per un
importo massimo, per un numero massimo di 150 pasti al giorno, stabilito in € (euro
) oltre IVA se e quanto dovuta suddiviso in;
• quota fissa € oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%;
• quota variabile € oltre IVA se e quanto dovuta al massimo 22%.
Verranno retribuite all’Organismo affidatario le prestazioni per la parte riguardante i costi fissi di gestione, indipendentemente dall’inserimento dei beneficiari, essendo questi legati al costo del personale richiesto e alle dotazioni impiegate a prescindere dalla presenze, mentre la parte variabile sarà erogata solo in relazione alla effettiva erogazione del pasto al domicilio.
L’importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla realizzazione delle azioni progettate.
In ogni caso, nessuna altra retribuzione (o rimborso) sarà comunque dovuta da parte dell’appaltatore all’impresa aggiudicataria se non quella relativa alla prestazione effettivamente resa.
L’esecutore riconosce che tutti i corrispettivi conseguenti al presente contratto applicativo comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
L’esecutore risponderà verso Roma Capitale del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 176 del D. Lgs 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno a Roma Capitale, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.
Art. 6 – Oneri a carico dell’esecutore
Sono a carico dell’affidatario, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali derivanti dai singoli contratti applicativi come sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all’esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente schema di accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi e nel relativo capitolato, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte obbligazioni previste.
L’esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente schema di accordo quadro, negli eventuali contratti applicativi e nel relativo capitolato e nell’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo.
Le prestazioni contrattuali oggetto del presente accordo quadro e dei relativi eventuali contratti applicativi dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche tecniche indicate nel capitolato.
Le prestazioni principali ed accessorie del presente accordo quadro e dei relativi eventuali contratti applicativi sono quelle individuate in modo sintetico nel seguente elenco:
L’esecutore è tenuto altresì a rispettare:
- obblighi riferiti all’avvio delle prestazioni;
- obblighi in materia di igiene degli alimenti, della produzione e del trasporto degli stessi, normativa HACCP
- obblighi di comunicazione del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto;
- obblighi afferenti il pagamento delle spese contrattuali;
- obblighi afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
- obblighi afferenti il rispetto dei protocolli d’intesa e di integrità;
- obblighi assicurativi e previdenziali;
- obblighi relativi all’eventuale sostituzione del personale diverso da quello presentato in sede di offerta con personale di pari esperienza;
L’ente affidatario si impegna altresì a:
a) erogare il servizio sulla base di quanto stabilito nel presente capitolato descrittivo e prestazionale;
b) adottare la carta dei servizi sociali che indica le regole di funzionamento della struttura;
c) dotarsi di attrezzature e materiali necessari all’espletamento del servizio nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria degli immobili sede del servizio e dei mezzi di trasporto utilizzati, ivi compresa la sostituzione delle attrezzature soggette a usura e la verifica e manutenzione;
d) garantire che le attrezzature ed i materiali messi a disposizione per lo svolgimento delle attività corrispondano ai requisiti delle vigenti normative in materia di idoneità e sicurezza;
e) farsi carico di tutti i trattamenti di riassetto, pulizia e sanificazione dei locali, nel rispetto della tempistica e delle corrette modalità previste dal piano di autocontrollo, utilizzando prodotti detergenti, disinfettanti e sanificanti conformi alla normativa vigente;
f) stipulare idonea copertura assicurativa. L’organismo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell’appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. È a carico dell’organismo l’adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. L'Organismo è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 129, comma 1, del Codice e 125 del Regolamento, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto. L’importo della somma assicurata corrisponde all’importo della convenzione. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del contratto. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e cessa alla data di attestazione di regolare esecuzione del contratto. L’Organismo è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza entro giorni dieci dalla stipula della convenzione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia. La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123;
g) apporre targa identificativa del servizio all’ingresso della struttura, secondo lo schema tipo che verrà messo a disposizione dalla U.O. Contrasto alla povertà e all’Esclusione Sociale, riportante il logo di Roma Capitale unitamente a quello dell’Organismo affidatario;
h) l’organizzazione e/o adesione ad eventi formativi e/o di promozione del Servizio e delle tematiche
specifiche, devono essere preventivamente validati e concordati con la U.O. Sistemi di Accoglienza;
i) astenersi dal divulgare informazioni inerenti l’erogazione del servizio prestato e la diffusione di
notizie riguardanti gli ospiti accolti (legge privacy e trattamento dati sensibili);
j) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o soci derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza nonché previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
k) in caso di assenza temporanea ovvero programmata degli operatori impiegati nel servizio l’esecutore assicurerà la sostituzione immediata. Tale sostituzione dovrà avvenire con operatori di pari qualifica professionale e dovrà preventivamente essere comunicata alla stazione appaltante per le opportune valutazione ed autorizzazioni;
l) garantire l’adempimento di tutti gli obblighi retributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente a favore dei propri addetti alla realizzazione dell’attività;
m) relazionare periodicamente, a cadenza trimestrale le attività svolte;
n) relazionare sulla conclusione delle attività evidenziando i servizi erogati, le problematiche emerse, le
soluzioni adottate, e quant’altro necessario a quantificare e qualificare il servizio fornito.
il coordinatore del progetto dovrà dare la disponibilità, con cadenza mensile od all’occorrenza, agli incontri mensili di coordinamento con il personale della Direzione Accoglienza e Inclusione con l’obiettivo di valutare e programmare il progetto sociale e gli interventi nel suo complesso per i beneficiari e approvati dall’Ufficio, anche tramite gli strumenti di rilevazione elaborati dallo stesso (L’Organismo affidatario sarà
obbligato inoltre a rendere immediatamente noto alla Amministrazione Comunale le seguenti situazioni in cui dovesse incorrere:
1. eventuale ispezione in corso, sia ordinaria sia straordinaria, da parte degli Enti all’uopo deputati e i risultati delle stesse ispezioni, attraverso la trasmissione dello specifico verbale, in caso di contestazioni, di ogni tipo di irregolarità riscontrate ed eventuali conseguenti diffide;
2. modifica della propria ragione sociale;
3. cessione dello stesso;
4. cessazione dell’attività;
5. concordato preventivo, fallimento;
6. stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento.
L’esecutore assume, a proprio carico, ogni spesa derivante dagli spostamenti degli operatori nel territorio dell’Area Metropolitana.
L’esecutore nell’esecuzione degli eventuali singoli contratti applicativi si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.
L’aggiudicatario dell’accordo quadro si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, indipendentemente dall’affidamento degli eventuali contratti applicativi, nella vigenza dell’accordo quadro medesimo, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
L’ esecutore, nell’ambito degli eventuali contratti applicativi, oltre al rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti è tenuto a:
1) concordare con la Direzione Accoglienza ed Inclusione, l’intestazione da utilizzare su tutta la modulistica rivolta a soggetti terzi coinvolti nell’espletamento delle attività del Centro;
2) mettere a disposizione della Direzione Accoglienza ed Inclusione copia della documentazione e dei materiali realizzati nel corso di attuazione del servizio.
L’esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.
Art. 7 Oneri a carico dell’esecutore per la tutela dei lavoratori.
Tutti gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione sociale, contributiva, assistenziale, previdenziale, antinfortunistica, contabile e fiscale, nonché, dalle successive modificazioni ed integrazioni, sono ad intero ed esclusivo carico dell’Organismo Affidatario quale ne é il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere della spesa a carico di Roma Capitale o in solido, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione medesima.
L’Organismo affidatario è obbligato ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel CCNL di settore e negli eventuali accordi locali integrativi dello stesso vigente per il tempo e la località in cui si svolge il contratto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi nazionali e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se l’aggiudicatario non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e, indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale;
Roma Capitale in osservanza dell’art.50 del D.lgs. 50/2016, inserisce nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti per gli affidamenti dei contratti di servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore, di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto. Pertanto, l’Organismo aggiudicatario dovrà farsi carico, subordinatamente alla compatibilità ed all’armonizzazione con l’organizzazione d’impresa e nel
rispetto dei principi dell’Unione Europea, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico all’organismo uscente, che voglia transitare, nell’affidatario subentrante.
Costituiscono gravi violazioni contrattuali eventuali regolamenti interni e/o accordi contrattuali che prevedano trattamenti economici, di fatto inferiori ai minimi tabellari previsti dal CCNL applicabile. In tal caso, Roma Capitale provvede all’applicazione delle penali pecuniarie previste ed all’incameramento della cauzione definitiva riservandosi, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto.
L’Organismo affidatario è tenuto a trasmettere su semplice richiesta anche verbale dell’Amministrazione, le
seguenti informazioni relative ai lavoratori impiegati:
- codice fiscale;
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante l’avvenuto regolare versamento delle ritenute fiscali dovute, copia dei modelli F24, prospetto analitico con nominativo dei lavoratori, ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun lavoratore, contributi versati e relativa aliquota contributiva applicata;
- copia di tutti i documenti atti a dimostrare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato nella esecuzione del presente appalto di servizio.
L’Organismo affidatario dovrà, inoltre, conservare presso l’ufficio amministrativo, copia dei turni settimanali di servizio e quant’altro per la dovuta verifica della corretta applicazione dei diritti inalienabili che dovrà garantire, nei confronti del proprio personale.
Qualora l’Organismo affidatario, non risulti in regola con gli obblighi dettati dalle disposizioni vigenti in materia di regolarità retributiva e contributiva, il RUP procede agli interventi sostitutivi nei termini stabiliti dalla normativa vigente in materia, fatta salva l’applicazione delle ulteriori norme e disposizioni a tutela del lavoro, qualora siano accertate inottemperanze e/o inadempienze agli obblighi precisati nel presente articolo che prevedono la detrazione sui pagamenti in acconto, se il contratto è in corso d’esecuzione, oppure, la sospensione del pagamento del saldo se il contratto è ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti e degli obblighi di che trattasi.
Art. 8 Oneri a carico dell’esecutore per la tutela dell’immagine e della visibilità di Roma Capitale.
L’Organismo affidatario dovrà apporre all’ingresso della struttura, in posizione ben visibile, una targa di dimensioni non inferiori a cm 50X90 riportante: logo di Roma Capitale “SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIALE E PASTI A DOMICILIO”. finanziato da Roma Capitale –
L’Organismo affidatario dovrà, altresì, scrupolosamente osservare un comportamento pubblico non pregiudizievole nei riguardi dell’immagine di Roma Capitale e rilasciare dichiarazioni ai media che non arrechino danno all’Amministrazione stessa.
Art 9 Obblighi dell’esecutore per la tutela dei dati trattati durante l’esecuzione dell'appalto.
Durante l'esecuzione dell'appalto, la proprietà dei dati trattati dei beneficiari dei servizi affidati, è esclusivamente di Roma Capitale e qualsiasi uso ne venga fatto, anche in forma aggregata, deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione.
Art. 10 Oneri a carico dell’esecutore relativi all’emergenza sanitaria COVID 19
Tutte le attività descritte nel presente contratto, comprese le eventuali proposte migliorative dovranno essere svolte in ottemperanza a quanto sarà previsto dalla normativa in vigore, nel periodo di esecuzione del contratto, relativamente all’emergenza sanitaria COVID 19.
Il presente articolo, pertanto, si intende tacitamente aggiornato da tutte le eventuali disposizioni sanitarie e regolamentari relative al COVID 19, che entreranno in vigore successivamente alla data di sottoscrizione del contratto e fino a cessato stato di emergenza.
Art. 11 - Sospensioni o riprese dell’esecuzione del contratto applicativi
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto degli eventuali singoli contratti applicativi, il direttore dell'esecuzione del contratto (ove diverso dal R.U.P.) ovvero il R.U.P. ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali del singolo contratto applicativo, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se Roma Capitale si oppone allo scioglimento, l’esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
Salvo il caso di opposizione di Roma Capitale allo scioglimento, per la sospensione delle prestazioni
contrattuali, qualunque sia la causa, non spetta all’esecutore alcun compenso o indennizzo.
Art. 12 - Termini di esecuzione e penali Termini di esecuzione
Ogni affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo la tempistica prevista nel cronoprogramma “di massima” stabilito per il presente contratto applicativo e dall’accordo quadro posti a base di gara;
Il contraente si impegna, ad eseguire le prestazioni contrattuali del presente schema di contratto applicativo secondo la tempistica individuata nel programma esecutivo di dettaglio proposto per ciascun eventuale, integrativo del cronoprogramma “di massima” dell’accordo quadro posto a base di gara predisposto da Roma Capitale.
Il contraente del presente contratto applicativo dovrà proporre il suddetto programma esecutivo di dettaglio entro 10 giorni dalla comunicazione da parte di Roma Capitale dell’intenzione di affidare un contratto applicativo. Roma Capitale dovrà comunicarne al contraente l’accettazione nei successivi 10 giorni.
In caso di mancata accettazione sarà vincolante per l’esecuzione la tempistica prevista nel cronoprogramma
“di massima” del presente schema di contratto posto a base di gara.
La mancata proposizione del suddetto programma esecutivo di dettaglio nel termine indicato di 10 giorni darà luogo all’applicazione della penale indicata nel presente articolo ed alla esecuzione del contratto applicativo secondo le modalità previste nel cronoprogramma “di massima” dell’accordo quadro posto a base di gara.
Nel programma esecutivo di dettaglio che non potrà modificare le durata complessiva indicativa del contratto applicativo come indicata nel precedente articolo 6, dovrà essere indicato anche l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento delle prestazioni alle scadenze contrattualmente stabilite del corrispettivo dovuto come riportate nell’art. 10 del presente schema di contratto applicativo.
Penali
In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali complessivamente assunti, in funzione del presente schema di contratto applicativo afferenti all’accordo quadro, saranno applicate le seguenti penali in conformità alla progettazione a base di gara ai sensi delle norme vigenti:
a) salvo che non costituisca causa di risoluzione del singolo contratto applicativo, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione del singolo contratto applicativo sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto);
b) salvo che non costituisca causa di risoluzione del singolo contratto applicativo, una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo rispetto agli obblighi relativi alla produzione a Roma Capitale delle polizze assicurative di cui all’art. 14 dall’accordo quadro eccedente il termine di 10 giorni antecedenti la consegna del presente contratto applicativo;
c) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del servizio accessorio
d) una penale in misura pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ciascuna rilevazione di non conformità risultante dalle attività di verifica delle prestazioni contrattuali;
e) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per la mancata o ritardata osservanza degli ordini/direttive impartiti dal R.U.P o dal D.E.C. ove previsto;
f) una penale in misura giornaliera pari allo 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo contratto applicativo per ogni giorno di ritardo nella ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P.;
g) una penale del 5% del valore del presente contratto applicativo come definita all’art. 17, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità di cui al successivo art. 17;
Le penali applicate, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2 del Codice non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. In tal caso il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali in funzione dell’assunto accordo quadro daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale all’esecutore; l’esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora le giustificazioni addotte dall’esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto, saranno applicate all’esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
È ammessa, su motivata richiesta dell’esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’esecutore.
Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del responsabile del procedimento, sentito il D.E.C. (ove nominato).
L’incameramento delle penali sarà effettuato nell’ambito del conseguente provvedimento di liquidazione, ovvero anche di fatture rendicontazioni, nel caso in cui l’importo della stessa dovesse eccedere il valore del servizio oggetto di contestazione.
Roma Capitale potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all’esecutore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di
Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Il D.E.C. (ove nominato) riferisce tempestivamente al responsabile unico del procedimento in merito agli eventuali ritardi e/o inadempienze nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali di ogni singolo contratto applicativo. Qualora il ritardo e/o le inadempienze nell'adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale del singolo contratto applicativo il responsabile unico del procedimento propone a Roma Capitale la risoluzione del presente contratto applicativo per grave inadempimento.
Art. 13 – Liquidazione del servizio reso
La contabilità del presente Contratto Applicativo è regolamentata, per quanto compatibile con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal “regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.
I pagamenti decorrono dalla data di inizio del servizio e sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del D.E.C., della regolarità della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente schema di contratto e nel capitolato e previo rilascio da parte del Responsabile Unico del Procedimento dell’attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 8 lett. m) delle Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell11/10/2017.
Al fine di ottenere il pagamento, l’Organismo dovrà presentare fatture elettroniche mensili, posticipate, per l’importo corrispondente alle prestazioni erogate nel periodo di riferimento, corredate da elenco dei pasti erogati e relazioni sulle attività svolte e coerenti al progetto approvato, controfirmati dal coordinatore del progetto.
Le fatture dovranno essere intestate a: Dipartimento Politiche Sociali e Salute, – Direzione Accoglienza e Inclusione – U.O. Contrasto alla Povertà e all’Esclusione Sociale.
Dovrà essere utilizzato il IPA XXB87U quale codice identificativo del Dipartimento Politiche Sociali e Salute. È inoltre necessario fornire nella fattura elettronica le seguenti informazioni:
Nel campo descrizione oggetto dovrà essere specificata l’attività preponderante fatturata ed il relativo periodo di fatturazione;
Nel campo fattura denominato DATI DEL CONTRATTO dovrà essere specificata l’indicazione della Determinazione Dirigenziale d’aggiudicazione, dovrà essere inserita nel campo 2.1.2.5 del blocco 2.1.2 della FE con il seguente formato: Org./Anno/Num. (es. DDLD/2022/ ) - cod. creditore n. Codice Identificativo CIG n. .
Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente schema di contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell’I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, (se e in quanto dovuta) l’imposta non verrà liquidata all’appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all’Erario da Roma Capitale.
Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R. n. 633/1972.
Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105 del Codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, Roma Capitale trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis del Codice, introdotto dall’art. 20, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, in ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento secondo le indicazioni Agenzia delle Entrate pronunciamento 954-11/2021 del 21/04/20213; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Roma Capitale di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
La mancata produzione della documentazione richiesta e dei dati ivi indicati da parte dell’Appaltatore, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato, costituisce causa di improcedibilità del pagamento dell’importo fatturato con la conseguente sospensione dello stesso senza decorrenza dei relativi interessi, e ciò indipendentemente da comunicazioni di rilievo o contestazione da parte del Committente.
Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 231/2002 decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il pagamento.
È previsto l’obbligo di Roma Capitale di pagare entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o
della richiesta di pagamento.
Ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 31, comma 3 della L. n. 98/2013 e dell’art. 4 comma 2 del Regolamento in caso di ottenimento da parte dei R.U.P., del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il R.U.P. medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dal R.U.P. direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Eventuali atti di cessione di credito o procure all’incasso saranno regolati ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e xx.xx. e ii. e ai sensi dell’art. 117 del Codice.
Ai sensi dell’art. 106, comma 13 del Codice si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.
52.
Ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss.mm.ii., ove ricorra cessione di credito, Roma Capitale provvede a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione intervenuto nei termini di Legge. Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficiari, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
Ai sensi del predetto art. 106, comma 13 del Codice ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici.
Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto con questo stipulato.
Art. 14- Controlli – Livelli di qualità delle prestazioni
Per il presente schema di contratto applicativo in corrispondenza del raggiungimento di mesi sei di attività il direttore dell’esecuzione del contratto in collaborazione con il R.U.P. provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
2. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del capitolato;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle indicazioni del direttore
dell’esecuzione ovvero del R.U.P.;
4. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso di 90 giorni;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
6. numero degli infortuni verificatisi nel corso di 90 giorni;
7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’esecuzione.
Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale devono essere notificate
all’esecutore ai sensi dell’articolo del presente schema di contratto afferente le penali.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell’esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell’applicazione dell’art. 108, comma 3 del Codice.
Art. 15 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni del contratto applicativo
Competenza specifiche del Direttore dell’esecuzione del contratto (D.E.C.)
Ai sensi dell’art. 111, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, Roma Capitale si riserva di nominare uno o più direttori operativi al fine di coadiuvare il D.E.C. nelle attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile in relazione al regolare andamento dell'esecuzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro da parte dell'esecutore attraverso il direttore dell'esecuzione del contratto.
Al D.E.C. compete, tra l’altro, il coordinamento, la direzione e il controllo qualitativo e contabile dell’esecuzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro, il controllo sulla regolare esecuzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro da parte dell’appaltatore, lo svolgimento di tutte le attività ad esso demandate dal Codice, dal Regolamento, nonché lo svolgimento di tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti ad esso assegnati da Roma Capitale.
Competono al D.E.C. le seguenti attività:
svolge, in coordinamento con il R.U.P., le azioni dirette a verificare, anche attraverso la richiesta di documentazione, attestazioni e dichiarazioni, il rispetto, da parte dell'esecutore, delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; si attiva nelle fasi procedurali relative alla risoluzione dei singoli eventuali contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro ai sensi dell’art. 108 del Codice; riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali dei singoli contratti applicativi; su autorizzazione del R.U.P. dà avvio, per ciascun contratto applicativo, all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; accerta, per ciascun contratto applicativo, le prestazioni effettuate dall’esecutore, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, previa conferma da parte del responsabile del procedimento, ai fini dei pagamenti nel termine indicato in ciascun contratto applicativo; ordina la sospensione delle prestazioni oggetto del presente schema di accordo quadro in ciascun contratto applicativo qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime; redige i verbali di ripresa dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo non appena sono venute a cessare le cause della sospensione; a seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni da parte dell’esecutore, effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni di ciascun contratto applicativo.
Nei singoli contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro la verifica di conformità è effettuata direttamente dal D.E.C.
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali di ciascun contratto applicativo siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del rispettivo contratto applicativo, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
Attestazione di regolare esecuzione
Per il presente Accordo Quadro, compreso tra i contratti esclusi di cui all’allegato IX del D.lgs. 50/2016, si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C., confermata dal responsabile unico del procedimento.
Verifica di conformità in corso di esecuzione per ciascun contratto applicativo
La verifica di conformità di ciascun contratto applicativo ai sensi è effettuata in corso di esecuzione secondo la seguente periodicità: mensilmente.
Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione per ciascun contratto applicativo l’esecutore e il direttore dell’esecuzione (ovvero il R.U.P. qualora coincidente con il D.E.C.) e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell’esecuzione del contratto svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante.
I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale di ciascun contratto applicativo e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze di Roma Capitale e del direttore dell’esecuzione.
Verifica della conformità finale
La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro 15 giorni dall’ultimazione delle
prestazioni.
Ai sensi dell’art. 102, comma 3 del Codice, come modificato dall’art. 66, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, la verifica di conformità deve avere luogo entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
La commissione incaricata della verifica di conformità/il D.E.C. rilascia il certificato di verifica di conformità
quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore. L’esecutore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il D.E.C. dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’esecutore.
All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il trentesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità.
Art. 16 - Modalità di soluzione delle controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente schema di contratto applicativo, è competente il Foro di Roma.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 17 – Assicurazioni a carico dell’impresa del contratto applicativo
L’esecutore del presente schema di contratto applicativo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, qualunque ne sia la natura o la causa.
È a carico dell’aggiudicatario di ciascun contratto applicativo l’adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale. (clausola vessatoria)
L'esecutore di ciascun contratto applicativo è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione di ciascun contratto applicativo.
Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell’appalto e cessa alla data di emissione del
certificato di verifica di conformità.
Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della
consegna dell’appalto.
La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall’aggiudicazione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti di Roma Capitale.
La copertura assicurativa decorre dalla data di sottoscrizione di ciascun contratto applicativo e cessa alla data di attestazione di regolare esecuzione di ciascun contratto applicativo.
Il contraente esecutore di ciascun contratto applicativo trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna di ciascun contratto applicativo.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
La polizza per i massimali sopra indicati dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n.123.
Art. 18 - Subappalto
Agli Organismi affidatari è fatto espresso divieto di sub-appaltare o comunque cedere a terzi, in tutto o in parte lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, ad esclusione della fornitura del pasto, pena la risoluzione del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile fatta salva la cessione pro-soluto di cui alla Deliberazione Giunta Capitolina n. 281 del 15/09/2010
Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010
n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9 –bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dei contratti applicativi e conseguentemente del presente accordo quadro.
L’esecutore di ciascun contratto applicativo si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., i contratti applicativi e conseguentemente l’accordo quadro si intendono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.
Art. 20 - Protocollo d’intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 “Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture”
Ai sensi del Protocollo d’Intesa tra la Prefettura – UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici delle prestazioni di lavori servizi e forniture soprattutto nelle attività considerate maggiormente “a rischio”, ovvero quelle che si pongono a valle dell’aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele
antimafia vanno estese all’intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.
È obbligo dell’affidatario dei singoli contratti applicativi comunicare a Roma Capitale – Dipartimento Politiche Sociali e Salute l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l’elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al
fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.
Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell’autorizzazione
del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.
È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.
Art. 21 – Protocollo di Integrità di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 34 del 19 febbraio 2021
Roma Capitale in data 29 aprile 2022, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 139 ha approvato in allegato il piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2022-2023-2024, richiamando al punto 6.7. e al relativo allegato sub 7) il “Patto di Integrità” approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come aggiornato dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018.
“Come accettato [e sottoscritto] dall’operatore economico questi:
1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell’Amministrazione appaltante;
1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l’art. 57, comma 4, lett.
d) della Direttiva n. 24/14 U.E, l’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.– e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel pieno rispetto della predetta normativa;
1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;
1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);
1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;
1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16 aprile 2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell’Ente (adottato deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.
1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all’art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;
1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti all'interno del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nell’esecuzione del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell’Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;
1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub affidamenti relativi alle seguenti categorie:
A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;
C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
E. noli a freddo di macchinari;
F. forniture di ferro lavorato;
G. noli a caldo;
H. autotrasporti per conto di terzi
I. guardiania dei cantieri.
1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.
2. L’operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anticorruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Violazione del “Patto di Integrità”
1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.
2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:
a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.
b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p..
3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all’Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.
4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii.
Efficacia del “Patto di Integrità”
1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.
2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall’Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l’esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.
3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L’applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.
4. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra Roma Capitale, gli Enti del “Gruppo Roma Capitale” e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria competente”.
Art. 22 - Risoluzione del contratto
In relazione alla risoluzione del contratto di accordo quadro nonché del presente contratto applicativo si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dall’art.108 del Codice, nonché, in relazione alle modalità e sempre per quanto compatibili.
Risoluzione del contratto per grave inadempimento
Quando il D.E.C. accerta che comportamenti dell'esecutore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di ciascun contratto applicativo tale da compromettere la buona riuscita dei rispettivi affidamenti, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'appaltatore.
Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:
a) l’inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l’Amministrazione;
b) il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.
Roma Capitale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell’inaffidabilità professionale del soggetto affidatario.
Su indicazione del responsabile unico del procedimento il D.E.C., per ciascun contratto applicativo, formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del singolo contratto applicativo.
La risoluzione del singolo contratto applicativo determina la risoluzione del presente accordo quadro.
Risoluzione del contratto per grave ritardo
Nel caso di ritardata esecuzione delle prestazioni afferenti i contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro per negligenza dell’appaltatore rispetto alle previsioni di programma, il D.E.C. assegna all’appaltatore un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il D.E.C. verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile unico del procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale, su proposta del responsabile unico del procedimento, delibera la risoluzione del singolo contratto applicativo.
La risoluzione del singolo contratto applicativo determina la risoluzione del presente accordo quadro.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato e/o irregolare adempimento delle prestazioni contrattuali superi la percentuale del 10% del valore complessivo del singolo contratto applicativo, il R.U.P. promuove le procedure di risoluzione del relativo contratto applicativo per grave inadempimento di cui all’art. 108 del Codice, che determinerà la risoluzione del presente accordo quadro.
Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto
Il R.U.P. nel comunicare all’appaltatore la determinazione di risoluzione del singolo contratto applicativo dispone con preavviso di venti giorni che il D.E.C. curi la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna,
La Commissione incaricata della verifica di conformità procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
In caso di risoluzione del singolo contratto applicativo, il verbale di accertamento tecnico e contabile è redatto secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
Ai sensi del comma 7, dell’art. 108 del Codice, con il verbale di accertamento tecnico e contabile è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del singolo contratto applicativo ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.
Infine, in sede di liquidazione finale del singolo contratto applicativo, è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente accordo quadro, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 del Codice.
Ulteriori casi di risoluzione del contratto
Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il “Protocollo d’Intesa”, il “Protocollo di Integrità”, le ipotesi di cui all’art.108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati.
In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell’Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto dei singoli contratti applicativi e, conseguentemente, del presente accordo quadro.
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da Roma Capitale per l’avvio dell’esecuzione di ciascun contratto applicativo; qualora l’esecutore non adempia, Roma Capitale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del relativo contratto applicativo e, conseguentemente, del presente accordo quadro.
Risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile
Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:
a) ai sensi dell’art. 4, comma 2 lett. b1 del “Patto di integrità” di Roma Capitale – allegato n. 7 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2022-2023-2024 approvato con D.G.C. n. 139 del 29 aprile 2022 – ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis. c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.; b) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove previsto) oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
b) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. (o del D.E.C. ove
previsto) oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
c) per mancato avvio dell’esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. o del D.E.C. oltre il termine di 10 giorni dalla avvenuta consegna;
d) per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal D.E.C. o dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.
Art. 23 - Recesso del contratto
Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto di accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile.
Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto applicativo medesimo, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo
26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del predetto contratto applicativo, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto applicativo sottoscritto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. ii., i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.
La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla sottoscrizione del presente contratto applicativo
Art. 24 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Vengono affidati a ogni aggiudicatario i seguenti compiti:
• organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali relativi al presente accordo quadro e ai conseguenti eventuali contatti applicativi che verranno eseguiti;
• organizzazione, gestione e supervisione di tutte le operazioni di trattamento dei dati personali che si riferiscono ai fruitori relativi agli eventuali contratti applicativi che verranno eseguiti e di tutti i dati personali di cui l’aggiudicatario può venire in possesso nell’espletamento del presente accordo quadro.
Ogni aggiudicatario dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto sono dati personali, sensibili o giudiziari e, come tali, sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali.
Ogni aggiudicatario dichiara di ottemperare agli obblighi previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e si impegna ad organizzare le operazioni di trattamento affidategli in modo che esse vengano effettuate nel rispetto delle disposizioni di legge, con particolare riferimento alle norme relative alla adozione delle misure di sicurezza.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 45, del Codice o G.E.I.E. le disposizioni del presente articolo si applicano a ciascuna impresa costituente il raggruppamento, il consorzio o il gruppo di interesse economico.
Art.25 – Spese di contratto ed accessori a carico dell’aggiudicatario
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente accordo quadro
che alla sottoscrizione dei conseguenti contratti applicativi sono a carico dell’esecutore.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 5, comma 2, del
D.M. Infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione sono rimborsate a Roma Capitale dagli aggiudicatari definitivi del presente accordo quadro entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Art. 26 - Quinto d’obbligo
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice Roma Capitale, qualora in corso di esecuzione si renda
necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del
contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Art. 27 – Interpello in analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice
In analogia a quanto disposto dall’art. 110 del Codice, come da ultimo sostituito dall’art. 2 del D.L. n. 32 del
18 aprile 2019, successivamente alla sottoscrizione o alla eventuale consegna d’urgenza del singolo contratto applicativo, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti del medesimo art.110, in caso di fallimento dell’esecutore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del singolo contratto applicativo ai sensi dell'articolo 108, ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del singolo contratto applicativo, Roma Capitale interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo accordo quadro e di sottoscrivere i relativi contratti applicativi per l’affidamento del completamento del servizio. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
Art. 28 - Clausole vessatorie.
Si approvano espressamente, ai sensi dell’art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie
contenute nell’art. 19, commi 1 e 2 e nell’art. 25, comma dell’accordo quadro.
“L’esecutore del contratto applicativo assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell’Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza di contratto applicativo conseguente all’accordo quadro, qualunque ne sia la natura o la causa”.
“È a carico dell’esecutore di contratto applicativo l’adozione, nella esecuzione delle relative prestazioni, di tutte le cautele necessarie per garantire l’incolumità delle persone addette all’esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull’esecutore medesimo, restandone del tutto esonerata Roma Capitale”.
“Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto applicativo dal
contratto di accordo quadro per motivi di interesse pubblico”.
Art. 29 – Disposizioni Finali
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si richiama l’accordo quadro stipulato in
data / / n. QE / .
Il Rappresentante Legale Il Direttore di Direzione
La firma digitale delle parti non viene apposta in maniera contestuale ma in tempi differenti e lo scambio dei documenti firmati avviene tramite P.E.C.