Regolamento
Regolamento
del Servizio Idrico Integrato della città di Milano
Adottato a seguito della deliberazione della Conferenza dei Comuni dell’ATO della Città Metropolitana di Milano n. 3 del 21/12/2020
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA CITTÀ DI MILANO
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SOMMARIO 1/3
1. NORME GENERALI 05
1.1 Definizioni generali 06
1.2 Oggetto 07
1.3 Ambito ed efficacia 08
1.4 Carta dei Servizi 09
1.5 Trattamento dei dati personali 09
1.6 Modalità di composizione dell’eventuale contenzioso 09
1.7 Applicabilità e foro competente 10
2. DISTRIBUZIONE E FORNITURA DELL’ACQUA POTABILE 10
2.1 Definizioni 10
2.2 Somministrazione dell’acqua potabile 11
2.2.1 Tipi di fornitura 11
2.2.2 Diritto alla fornitura 13
2.2.3 Destinatari della fornitura 14
2.2.4 Destinazione d’uso e divieto di subfornitura 15
2.2.5 Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio 16
2.2.6 Sospensione del servizio in caso d’incendio 18
2.2.7 Compiti dei tecnici 18
2.2.8 Compiti dei controllori 18
2.2.9 Visite del personale incaricato 18
2.3 Allacciamenti alla rete idrica 19
2.3.1 Ubicazione dei misuratori e delle prese degli impianti antincendio a spegnimento automatico 20
2.3.2 Diametro delle derivazioni e dei misuratori 22
2.3.3 Danni al misuratore, alla derivazione e al rubinetto d’arresto - manomissione degli stessi 23
2.3.4 Indicazioni erronee del misuratore, impossibilità di rilevamento dei consumi 23
2.3.5 Cambi e verifiche dei misuratori 24
2.4 Presa unica - opere successive 25
2.5 Prescrizioni tecniche per la compatibilità degli impianti interni 25
2.6 Contrattualistica e tariffe 28
2.6.1 Derivazioni e spese d’impianto 28
2.6.2 Modalità per la stipula di contratti di somministrazione relativi a nuovi allacciamenti 29
2.6.3 impianti antincendio a spegnimento automatico e relative derivazioni 30
2.6.4 Suggelli degli impianti antincendio e rottura degli stessi 31
SOMMARIO 2/3
2.6.5 Allacciamenti temporanei e gestione dei bocchettoni fissi e mobili 31
2.6.6 Bocchettoni abusivi 33
2.6.7 Depositi cauzionali 33
2.6.8 Cessazione e subentro del contratto di somministrazione 33
2.6.9 Pagamento dell’acqua potabile 36
2.6.10 Xxxxxxx e prezzi 37
2.6.11 Imposte e tasse 39
2.7 Violazione del regolamento 39
3. RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE 39
3.1. Definizioni 39
3.2 Obbligo di immissione degli scarichi nella pubblica fognatura 41
3.2.1 Allacciamento alla pubblica fognatura per strade private 42
3.2.2 Acque reflue domestiche e acque reflue assimilate 43
3.3 Acque meteoriche 44
3.4 Divieto di scarico in fognatura di acque di falda e disciplina degli scarichi di acque
di scambio termico ............................................................................................................................................ 46
3.4.1 Scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica
di siti contaminati o di drenaggio della falda 46
3.4.2 Scarico derivante da operazioni di scambio termico 47
3.5 Ammissibilità e limiti di accessibilità degli scarichi 48
3.5.1 Acque reflue industriali 48
3.5.2 Scarichi vietati 49
3.5.3 Scarichi accidentali anomali 50
3.5.4 Impianti di pretrattamento 51
3.6 Allacciamento alla rete fognaria 51
3.6.1 Nuovi allacciamenti di fognatura a insediamenti preesistenti 52
3.6.2 Allacciamenti provvisori di cantiere 53
3.6.3 Modifiche degli allacciamenti 53
3.6.4 Riparazioni di condotti di allacciamento 54
3.7 Funzioni di vigilanza e controllo 55
3.7.1 Spese istruttorie e di controllo 56
3.8 Approvvigionamento idrico autonomo e obbligo di installazione del misuratore 56
3.8.1 Caratteristiche, posizionamento, sigillatura, guasti dei misuratori di acqua 56
3.8.2 Controlli e registrazioni delle letture dei misuratori per prelievi da fonti diverse
dall’acquedotto 58
SOMMARIO 3/3
3.9 Tariffe 58
3.9.1 Indicazioni di carattere generale 58
3.10 Sanzioni ai sensi del DLgs 152/2006 61
3.10.1 Sanzioni amministrative 61
3.10.2 Sanzioni penali 61
3.10.3 Provvedimenti amministrativi 61
4. IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE 61
4.1 Depurazione 61
ALLEGATO A 64
Tabella 1: penali per violazioni del regolamento 64
Tabella 2: profili tariffari per il servizio idrico integrato, prezzi e tariffe di fognatura e depurazione
per gli scarichi produttivi 65
ALLEGATO B 73
ALLEGATO C 76
ALLEGATO D 78
ALLEGATO E 79
ALLEGATO F 81
ALLEGATO G 83
ALLEGATO H 84
ALLEGATO I 86
1. NORME GENERALI
Premessa
MM S.p.A., con socio unico Comune di Milano, gestisce il Servizio Idrico Integrato soddisfacendo i fabbisogni idrici della comunità milanese.
Gestisce il ciclo integrato delle acque, dalla captazione e distribuzione dell’acqua potabile alla raccolta e depurazione delle acque reflue. Inoltre pianifica, progetta e realizza nuove reti e impianti e cura la manutenzione di quelli esistenti.
Nello svolgimento della sua attività garantisce, tra l’altro:
• analisi quotidiane sulla qualità dell’acqua fornita;
• continuità del servizio;
• controllo qualitativo e quantitativo delle acque reflue e depurate;
• sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative;
• rispetto degli indirizzi definiti dagli enti pubblici e organismi di riferimento (Comune, Ufficio d’Ambito Territoriale, ARERA);
• monitoraggio della coerenza tra erogazione dei servizi ed esigenze della collettività, a tutela degli interessi dei cittadini.
La rete idropotabile gestita dal Servizio Idrico Integrato, cui sono complessivamente collegate circa 50.000 utenze, si estende per circa 2.300 km, attingendo alla falda sotterranea mediante un sistema di oltre 500 pozzi e 31 stazioni di pompaggio per un volume complessivo di circa 220 milioni di metri cubi d’acqua erogati all’anno. Il volume di acqua immessa nel sistema fognario misto ammonta a circa 230 milioni di metri cubi.
La raccolta delle acque che defluiscono dagli scarichi e dalle fognature si svolge lungo una rete fognaria che raggiunge uno sviluppo di circa 1.500 km e che assicura una copertura di 192,6 km2 di territorio.
Per ciò che concerne il servizio di depurazione, a Milano sono presenti tre bacini scolanti, collegati a tre diversi canali ricettivi:
• il Bacino Orientale, collegato al Fiume Lambro Settentrionale;
• il Bacino Centro-Orientale, comunicante con la Roggia Vettabbia e il Cavo Redefossi;
• il Bacino Occidentale, che defluisce nel Colatore Lambro Meridionale.
Il sistema depurativo del Comune di Milano serve complessivamente 2.536.000 abitanti equivalenti ed è articolato in tre poli: l’impianto Consortile di “Milano Peschiera Borromeo”; l’impianto di depurazione “Milano Nosedo” e l’impianto di depurazione di “Milano San Xxxxx”.
1.1 Definizioni generali
Servizio Idrico Integrato (SII): è costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (o “ARERA”): organismo indipendente, istituito con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di promuovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi con adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività di regolazione e di controllo. Con il Decreto Legge n. 201/11 (c.d. “Salva-Italia”) sono state trasferite all’Autorità “le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici”. Tali funzioni - come precisate dal DPCM 20 luglio 2012 - vengono esercitate dall’Autorità con gli stessi poteri alla medesima attribuiti dalla propria legge istitutiva (Legge n. 481 del 1995) e fanno riferimento a diversi aspetti, in particolare:
• predispone e aggiorna il metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi sia per il servizio idrico integrato sia per il servizio integrato dei rifiuti e approva le tariffe predisposte dai soggetti preposti;
• promuove gli investimenti infrastrutturali con particolare riferimento all’adeguatezza, l’efficienza e la sicurezza;
• assicura la pubblicità e la trasparenza delle condizioni di servizio;
• definisce i livelli minimi di qualità dei servizi per gli aspetti tecnici, contrattuali e per gli standard di servizio;
• accresce i livelli di tutela, di consapevolezza e l’informazione ai consumatori;
• svolge attività di monitoraggio, di vigilanza e controllo anche in collaborazione con la Guardia di Finanza e altri organismi, fra i quali la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA);
• può imporre sanzioni e valutare ed eventualmente accettare impegni delle imprese a ripristinare gli interessi lesi (DLgs 93/11).
L’Autorità svolge, inoltre, una funzione consultiva nei confronti di Parlamento e Governo ai quali può formulare segnalazioni e proposte; presenta annualmente una Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta.
Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano: azienda speciale dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa patrimoniale, finanziaria ed economica operante nell’ambito territoriale ottimale (A.T.O.) metropolitano e di cui la Città Metropolitana di Milano, quale ente di governo d’ambito, si avvale per l’organizzazione, l’affidamento e il controllo della gestione del Servizio Idrico Integrato nonché per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico delle acque
reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria. L’Ente di governo dell’ambito esercita, tramite l’Ufficio d’Ambito, le funzioni elencate all’art. 48 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i., con particolare riferimento ai compiti di seguito richiamati:
• predisposizione e aggiornamento del Piano d’Ambito;
• affidamento del servizio idrico integrato;
• predisposizione della convenzione di gestione per la regolazione dei rapporti tra l’Ufficio d’Ambito e il Gestore, sulla base della convenzione tipo adottata da ARERA;
• predisposizione della tariffa nell’osservanza del metodo tariffario adottato dall’ARERA e relativa trasmissione a quest’ultima per l’approvazione.
ATO: è il territorio sulla base del quale, ai sensi dell’art. 147 del DLgs 152/2006, come integrato dall’art. 7 del D.L. 133/2014 convertito nella legge 164/2014, sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l’Ente di governo dell’ambito individuato dalla Regione.
ARPA: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente preposta alla prevenzione ed alla protezione dell’Ambiente.
ATS: soggetto preposto al rilascio di pareri connessi alla realizzazione di opere acquedottistiche e al controllo della potabilità dell’acqua ai fini della tutela della sanità pubblica.
Gestore: MM S.p.A., soggetto affidatario della gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio della Città di Milano in forza della Convenzione stipulata in data 28.11.2007 con l’Azienda Speciale Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano, ora Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, successivamente modificata e integrata.
Utente finale: è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII oggetto del presente Regolamento. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali.
Utenza condominiale: è l’utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d’uso.
TICSI: è il Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici, Allegato A alla Deliberazione ARERA 28 settembre 2017 n° 665/2017/R/idr “Approvazione del Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”.
Ogni riferimento normativo contenuto nel presente documento deve intendersi riferito alla versione in vigore, comprensiva di eventuali successive modifiche e integrazioni.
1.2 Oggetto
In adempimento a quanto previsto dalla L.R. 26/2003, dal DLgs 31/2001 e dal DLgs 152/2006, il presente Regolamento regola i rapporti tra gestore e utente, nonché le modalità di erogazione del Servizio Idrico Integrato, inteso come insieme delle attività di:
a) captazione, emungimento, adduzione, trattamento, accumulo, distribuzione e
somministrazione dell’acqua d’uso civile (uso domestico, uso non domestico e altri usi), comunque fornita agli utenti in quantità sufficiente e di qualità rispondente alle prescrizioni delle norme vigenti;
b) recapito, controllo degli scarichi e collettamento delle acque reflue in relazione alla funzionalità degli impianti di depurazione;
c) corretta ed efficace gestione degli impianti di depurazione oggetto di affidamento ai fini del rilascio finale dell’acqua trattata ai corpi recettori;
d) sensibilizzazione sul corretto e razionale uso dell’acqua;
e) gestione amministrativa dei rapporti con gli utenti;
f) riscossione, controllo e accertamenti in materia tariffaria.
Il Regolamento disciplina la fornitura dell’acqua e le condizioni per la realizzazione o modifica dell’allacciamento alla rete di distribuzione, nonché stabilisce le norme per l’immissione delle acque di scarico nelle reti fognarie (come definite dal DLgs 152/2006 e dal Regolamento Regionale 6/2019 e le norme per la depurazione delle medesime acque.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento in materia di igiene pubblica e ambientale, sono richiamate e fatte salve le vigenti leggi nazionali, regionali e i regolamenti comunali.
1.3 Ambito ed efficacia
Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti dei servizi urbani di acquedotto, fognatura e depurazione e ha validità su tutto il territorio della Città di Milano, il cui perimetro amministrativo è definito dal vigente Piano d’Ambito, all’interno del quale è riconosciuto a MM
S.p.A. il diritto esclusivo di esercitare il Servizio Idrico Integrato.
Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d’ogni contratto di fornitura dell’acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell’utente di averne copia gratuita all’atto della stipula del contratto o del suo rinnovo e in tutti casi in cui ne faccia richiesta.
Il presente Regolamento, che abroga e sostituisce la precedente regolamentazione, viene adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano ed entra in vigore successivamente all’approvazione da parte della Conferenza dei Comuni dell’ATO della Città Metropolitana di Milano. Il Gestore, dopo l’adozione in Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, avutane notizia, lo adotta altresì con delibera del proprio Consiglio di Amministrazione.
L’adozione del presente Regolamento sarà resa nota mediante comunicazione scritta all’ultimo indirizzo indicato dall’intestatario del contratto, in alternativa mediante bolletta o avviso pubblicato sul sito internet del gestore xxx.xxxxx.xx – Sezione Servizio Idrico nonché sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Lo stesso è soggetto a revisione periodica, sulla base delle variazioni del Piano d’Ambito, concordata tra gestore e Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano, fermi restando gli adeguamenti e aggiornamenti conseguenti all’evoluzione del quadro normativo e regolatorio di settore successiva alla sua approvazione.
Il gestore si riserva altresì la facoltà di proporre all’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano variazioni, aggiunte o modifiche al Regolamento, nel limite massimo di due volte all’anno, che, per ragioni contingenti, potranno risultare necessarie, nell’interesse pubblico e generale.
Le future revisioni apportate al presente Regolamento saranno portate a conoscenza degli utenti tramite i mezzi di informazione sopra richiamati.
1.4 Carta dei Servizi
La Carta dei Servizi completa il presente Regolamento. Essa è pubblicata sul sito internet del gestore.
1.5 Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali dell’utente da parte del Gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e dal DLgs 101/2018 del 10/08/2018, in vigore dal 19/09/2018.
Il conferimento dei dati è essenziale per la stipula del contratto di somministrazione e per la successiva gestione del derivante rapporto contrattuale, che risulterebbe materialmente impossibilitato in carenza, o parziale difetto, delle informazioni richieste. Sarà cura del Gestore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 di tale Regolamento UE, consegnare all’utente specifica e completa informativa al trattamento dei dati personali.
1.6 Modalità di composizione dell’eventuale contenzioso
L’utente può presentare reclami contro atti e comportamenti che costituiscano impedimento o limitazione alla piena fruibilità dei servizi o a causa del mancato rispetto di standard stabiliti nella Carta dei Servizi. La procedura di presentazione dei reclami scritti e le modalità di composizione dell’eventuale contenzioso sono definite al capitolo 8 “Reclami, richieste scritte di informazioni e rettifiche di fatturazione” della Carta dei Servizi.
In particolare, l’utente che non abbia ricevuto risposta al proprio reclamo entro i 30 giorni lavorativi previsti o abbia ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente può richiedere al gestore, in forma scritta con le medesime modalità di cui al paragrafo 8.5 della Carta dei Servizi, un incontro di approfondimento della questione oggetto del reclamo. Il gestore s’impegna ad organizzare entro 15 giorni lavorativi un incontro con l’utente. Durante tale incontro, il gestore e l’utente, anche assistito dalle Associazioni di tutela dei Consumatori e degli Utenti e/o di categoria, si attivano al fine di individuare un’ipotesi di accordo. Il procedimento si conclude con la sottoscrizione di un verbale che, in caso di definizione della controversia, ha efficacia transattiva ai sensi dell’articolo 1965 del Codice Civile. Il verbale viene redatto in duplice copia, di cui una da consegnare all’utente e l’altra da depositare presso l’ufficio “Servizio Clienti”. In alternativa alla richiesta di incontro sopra richiamata, l’utente, ai sensi della Deliberazione ARERA 142/2019/E/idr per tutti i reclami per i quali non abbia ricevuto risposta dal gestore o abbia ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente, ad esclusione di quelli relativi al bonus sociale idrico, fatti salvi eventuali profili risarcitori, può rivolgersi gratuitamente al Servizio Conciliazione dell’Autorità tramite lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al seguente link xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. it/risoluzione- controversie/servizio-conciliazione-gen. Qualora l’utente non abbia ricevuto risposta dal gestore o abbia ricevuto una risposta ritenuta insoddisfacente in materia di bonus sociale idrico che non verta su profili risarcitori, può inviare un reclamo all’Autorità tramite lo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. it/servizi-idrici/reclami-idrico.
1.7 Applicabilità e foro competente
Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme di legge. Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione, il foro competente per le persone fisiche è quello del luogo di residenza o di domiciliazione dell’utente. Per le persone giuridiche, ovvero nel caso in cui il contratto di somministrazione sia stato stipulato per lo svolgimento di attività imprenditoriali e/o professionali, il foro competente sarà quello di Milano.
2. DISTRIBUZIONE E FORNITURA DELL’ACQUA POTABILE
2.1 Definizioni
ALLACCIAMENTO DI NUOVE FORNITURE: realizzazione della connessione dell’impianto dell’utente alla rete di distribuzione attraverso l’eventuale posa della derivazione dalla rete distributiva e/o installazione del misuratore.
ALLACCIAMENTO IDRICO: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all’erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell’acquedotto.
ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA: è l’avvio dell’erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura).
MISURATORE/CONTATORE DIVISIONALE: misuratore al servizio di ogni unità immobiliare presente nel complesso condominiale, che risulta sotteso al misuratore installato “a monte” dell’impianto per il consumo complessivo dell’utenza condominiale.
MISURATORE: dispositivo atto alla misura dei volumi in transito in ciascuno dei servizi che compongono il SII inclusi gli eventuali dispositivi presso i punti di attingimento interni ai siti industriali i cui scarichi sono autorizzati in pubblica fognatura; sono compresi infine i dispositivi di telecomunicazione correlati ai dispositivi di misura.
IMPIANTO INTERNO: è la parte di impianto di proprietà dell’utente compreso fra l’uscita del misuratore e le apparecchiature di utilizzazione. Comprende le tubazioni, gli accessori e le apparecchiature. La competenza per la realizzazione, manutenzione e conduzione dell’impianto interno spetta all’utente.
PUNTO DI CONSEGNA DELL’ACQUEDOTTO: è il punto in cui la condotta di allacciamento idrico si collega all’impianto o agli impianti dell’utente. Sul punto di consegna è installato il misuratore di proprietà del gestore.
RETE: sistema di distribuzione, esclusi gli allacciamenti e i misuratori, che alimenta più forniture. Per ulteriori definizioni si fa riferimento alla Carta dei Servizi.
2.2 Somministrazione dell’acqua potabile
Tutti gli edifici pubblici e privati ricompresi nell’area urbanizzata della Città di Milano vengono approvvigionati, per gli usi potabili, dal Servizio Idrico Integrato. Per gli edifici non serviti dalla rete, il gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva comunque di stipulare contratti secondo modalità compatibili con lo stato della rete medesima. È facoltà del gestore del Servizio Idrico Integrato stipulare contratti per la fornitura dell’acqua potabile per utilizzi di processo, anche di tipo industriale.
2.2.1 Tipi di fornitura
In ottemperanza con quanto previsto dall’art.2 del TICSI (Allegato A alla Delibera ARERA 665/2017/R/ idr) nonché dalla Deliberazione n° 4 del Consiglio d’Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano del 30/10/2018, con riferimento all’utenza domestica sono previste le seguenti sotto-tipologie d’uso:
• Uso domestico residente: fornitura destinata a servire una singola unità immobiliare ad uso abitativo e residenza anagrafica dell’intestatario del contratto;
• Uso domestico non residente: fornitura destinata a servire una singola unità immobiliare ad uso abitativo senza residenza anagrafica dell’intestatario del contratto;
• Uso condominiale: fornitura effettuata con un unico misuratore destinato a servire due o più unità abitative, anche in presenza di ulteriori unità aventi diverse destinazioni d’uso e adottando il criterio di prevalenza delle unità aventi destinazione abitativa.
In conformità con quanto disposto dall’art. 8 del TICSI e dalla suddetta Deliberazione n° 4, sono previste inoltre le seguenti tipologie di utenze non domestiche:
• Uso industriale: fornitura destinata ad attività che si svolgono attraverso un processo industriale di trasformazione, montaggio, assemblaggio di materie prime e semilavorati finalizzato alla produzione di nuovi prodotti, di lavorazione di prodotti usati e di fornitura di servizi all’industria;
• Uso artigianale e commerciale: fornitura destinata ad attività il cui processo produttivo di beni o servizi di tipo artigianale è caratterizzato dall’esercizio prevalente del lavoro da parte del titolare di impresa e destinate ad attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, di servizi di ristoro e somministrazione alimenti, nonché strutture ricettive e di offerta di servizi commerciali vari;
• Uso agricolo e zootecnico: fornitura destinata a imprese agricole che svolgono attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, florovivaistiche, frutticole, orticole e cerealicole, nonché fornitura destinata all’allevamento di animali;
• Uso pubblico non disalimentabile: forniture intestate a Enti Pubblici o privati, destinate al servizio di ospedali e strutture ospedaliere, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza (caserme e protezione civile), carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado e utenze pubbliche che comunque svolgano un servizio necessario a garantire l’incolumità sanitaria e la sicurezza fisica (polizia, carabinieri, vigili del fuoco);
• Uso pubblico disalimentabile: forniture destinate a unità immobiliari che svolgano funzioni di pubblica utilità intestate a Enti pubblici (Regioni, Città Metropolitane, Comuni, …) diverse dalle precedenti.
Per la categoria “Altri usi” sono previste cinque sotto-tipologie:
• Altri usi – Uso con funzione di utilità pubblica e sociale: forniture destinate a funzioni di utilità pubblica e sociale, a prescindere dalla natura pubblica, intestate a organizzazioni sportive, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni la cui funzione di pubblica utilità è riconosciuta ufficialmente da Enti Pubblici;
• Altri usi – Uso irriguo: forniture destinate in modo esclusivo per irrigazione di aree permeabili quali parchi, giardini, aree verdi, orti, nonché destinate ad alimentare fontane pubbliche e case dell’acqua;
• Altri usi – Approvvigionamento autonomo: fornitura dei servizi di fognatura e depurazione per le utenze con fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto (pozzi);
• Altri usi – Uso diverso (bocchettoni): forniture destinate a usi diversi dal domestico non ricompresi nelle precedenti categorie, quali ad esempio le utenze temporanee ad uso cantiere, forniture attivate a mezzo di colonnette mobili con misuratore (c.d. “colli di cigno”) e prelievi autorizzati presso punti di fornitura del Gestore;
• Altri usi – Antincendio.
La realizzazione degli allacciamenti è eseguita dal gestore su richiesta e a spese dei soggetti sopra indicati a fronte della stipula di un normale contratto d’utenza secondo la disciplina in materia di qualità contrattuale del servizio contenuta nella Carta dei Servizi, nel rispetto del RQSII ( testo integrato per la regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, di cui all’Allegato A della Deliberazione ARERA 655/2015/R/idr).
È rigorosamente vietato prelevare acqua:
• dalle fontane e fontanelle pubbliche per usi diversi da quelli pubblici, nonché dalle case dell’acqua, oltre al quantitativo massimo giornaliero ammesso, in ottemperanza allo specifico regolamento d’uso delle stesse, al quale è necessario attenersi. E’ comunque vietato applicare alle bocche delle fontane e delle fontanelle e agli erogatori delle case dell’acqua tubi di gomma o d’altro materiale equivalente
• dalle bocche di innaffiamento di strade e di giardini pubblici, nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui tali prese sono destinate;
• dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento di incendi. Tali prelievi saranno considerati abusivi e passibili di denuncia all’Autorità competente.
Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dalle fontane pubbliche e dalle bocche di innaffiamento di strade e di giardini pubblici.
2.2.2 Diritto alla fornitura
a) Fornitura in aree già servite dalla rete di distribuzione
Nelle zone già servite dalla rete di distribuzione, il gestore è tenuto all’erogazione di acqua per le tipologie d’uso di cui al paragrafo 2.2.1, a fronte del versamento degli oneri di allacciamento e di stipula del contratto di somministrazione.
Le opere acquedottistiche sono realizzate dal gestore, ricadendo sullo stesso la responsabilità di gestione della rete e di erogazione del servizio, anche avvalendosi di imprese specializzate.
Nel caso in cui non si possano soddisfare richieste di fornitura in aree già servite da reti acquedottistiche in conseguenza di cambi di destinazione d’uso o di interventi di trasformazione urbanistica, le opere di adeguamento, validate in fase di progettazione e verificate con compiti di alta sorveglianza in fase di realizzazione dal gestore, sono a totale carico dei soggetti attuatori degli interventi medesimi, fatta eccezione per gli allacciamenti alla rete idrica distributiva, la cui realizzazione compete al gestore.
b) Fornitura in aree non servite dalla rete di distribuzione
Nelle aree non servite dalla rete di distribuzione e per le quali il Piano d’Ambito non prevede interventi d’estensione, il gestore realizza le opere connesse alla fornitura del servizio su istanza del richiedente e i relativi oneri sono a carico di quest’ultimo.
2.2.3 Destinatari della fornitura
La fornitura di acqua può essere unica o plurima in relazione alla tipologia d’uso da servire.
Per ogni stabile, con l’esclusione delle relative pertinenze, è concesso un solo contratto di somministrazione di acqua potabile fatto salvo quanto di seguito specificato - oltre all’eventuale fornitura differenziata a uso antincendio.
Nel caso di nuove realizzazioni o ristrutturazioni, ove tecnicamente compatibile con la rete interna, si promuove la fornitura per ogni singola unità immobiliare o almeno l’installazione di misuratori atti a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestiche da quelli relativi alle non domestiche. In tal caso, i misuratori dovranno poter essere installati in batteria, immediatamente a valle dell’allacciamento stradale, in apposito locale, nell’immediata prossimità dell’allacciamento, accessibile, di norma direttamente dall’esterno e in collocazione idonea alla telelettura, al personale del Servizio Idrico Integrato.
Nel caso di utenze condominiali il Gestore promuove, nell’ambito di un medesimo stabile, l’installazione di una pluralità di misuratori e relativi contratti di somministrazione di acqua potabile, oltre all’eventuale fornitura differenziata a uso antincendio, a condizione che:
• l’impianto interno servente le tipologie di utenza non domestiche sia idoneamente predisposto, dotato di autonomo misuratore e interamente destinato ai consumi non domestici;
• l’impianto interno servente le tipologie di utenza domestiche sia idoneamente predisposto e dotato di autonomo misuratore.
In tal caso, i misuratori dovranno poter essere installati in batteria, immediatamente a valle dell’allacciamento stradale, in apposito locale, nell’immediata prossimità dell’allacciamento, accessibile di norma direttamente dall’esterno e in collocazione idonea anche alla telelettura, al personale del Servizio Idrico Integrato.
È comunque facoltà del gestore, per eventuali oggettive condizioni tecniche, suddividere i punti di consegna installando più misuratori presso un’unica unità condominiale, purché detti misuratori vengano installati al piano terra o seminterrato degli stabili.
Resta inteso che in caso di misuratori plurimi per unica unità condominiale non è consentita l’interconnessione a valle dei misuratori delle distinte reti interne alimentate.
Nei suddetti casi, il Gestore esegue le necessarie opere di adeguamento del punto di allaccio e l’utente dovrà realizzare i lavori sulla rete interna privata fino al punto dove il Gestore installerà il gruppo di misuratori.
Solo eccezionalmente, verificata l’effettiva impossibilità di altre soluzioni, il gestore potrà autorizzare il posizionamento dei misuratori all’interno della proprietà, il più possibile in prossimità del confine,
e comunque per quanto possibile in posizione idonea anche alla telelettura. In ogni caso, resta a esclusivo carico dell’utente il ripristino dell’area di proprietà privata interessata dall’intervento del gestore, analogamente a quanto specificato nel successivo articolo 2.3.1.
In caso di fornitura unica, il contratto di somministrazione deve essere stipulato dall’utilizzatore effettivo del servizio o dal proprietario dell’unità immobiliare o del fondo serviti, previa esibizione del titolo legittimo.
Nel caso di edifici costituiti in condominio, ove non risulti tecnicamente attuabile l’installazione di misuratori differenziati, la fornitura del servizio e la misura dell’acqua potabile è effettuata con un unico misuratore per contratto di fornitura; di tali misuratori, per ogni effetto di legge e di Regolamento, risponde l’Amministratore in nome e per conto dei singoli condomini. L’Amministratore è per altro tenuto a dichiarare il numero di unità immobiliari, specificando inoltre le unità abitative servite da ciascun contratto di fornitura, segnalando al Gestore eventuali successive variazioni. Pertanto, non saranno prese in considerazione misure effettuate direttamente dagli utenti con misuratori o contatori divisionali da essi installati a valle del punto di consegna.
Nel caso di stabili per i quali non sia prescritta la costituzione dell’Amministrazione in condominio, e sempre in presenza di unico punto di consegna, occorre che i proprietari stipulino un unico contratto che deve essere sottoscritto da un solo condomino, munito di idonea delega, che ne risponde a termini di legge, ovvero richiedano singoli e distinti allacciamenti e distinti misuratori.
Gruppi di edifici anche parzialmente a proprietà indivisa e condomìni composti da più edifici possono essere serviti, per esigenze tecniche, da una sola derivazione; in tal caso deve essere espressamente comunicato al gestore il nominativo di un amministratore supercondominiale, ovvero di un rappresentante delegato mediante procura.
La mancata comunicazione comporta l’applicazione dell’articolo 2.2.5 lettera g.
A tipologie d’uso differenti corrispondono in genere diversi contratti di fornitura. Qualora ciò non avvenga, il volume di acqua verrà fatturato alla tariffa corrispondente all’uso prevalente verificato.
A tale scopo l’utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza dell’uso. Nel caso prevalga l’uso domestico, la tariffa sarà applicata al numero delle sole unità abitative.
La violazione di una delle norme di cui sopra comporta l’applicazione della penale prevista nella tabella 1 dell’Allegato A del presente Regolamento.
2.2.4 Destinazione d’uso e divieto di subfornitura
Destinazione d’uso
L’acqua fornita deve essere utilizzata per gli usi dichiarati dall’utente e autorizzati dal gestore.
Ogni modifica negli utilizzi dell’acqua oggetto della fornitura deve essere preventivamente richiesta e autorizzata dal gestore, che provvederà a stipulare un nuovo contratto di somministrazione.
Nel caso in cui la comunicazione di variazione d’uso non sia stata effettuata, il gestore si riserva il diritto di ricalcolare ai fini della fatturazione i consumi dell’utente.
In caso di violazione alle disposizioni di cui sopra si applica la penale indicata nella tabella 1 dell’Allegato A del presente Regolamento.
Qualora l’utente disponga di una fonte autonoma alternativa di approvvigionamento idrico (ad esempio: un pozzo privato), tale situazione dovrà essere indicata all’atto della sottoscrizione del contratto. L’utente è tenuto a comunicare annualmente al Gestore i dati relativi ai volumi di sollevato relativo al pozzo in uso; in caso di mancata comunicazione il Gestore provvederà a quantificare, mediante stima ragionevole e motivata, i volumi presunti su cui applicare i costi del Servizio Fognatura e Depurazione.
Divieto di subfornitura
È vietato a ogni utente di farsi a sua volta concedente dell’acqua a proprietari o titolari di diritti reali o personali di godimento di altre unità immobiliari.
La derivazione sarà ritenuta irregolare quando parte della proprietà già allacciata diviene oggetto di compravendita o cessione e quindi non è più servita direttamente dal gestore del Servizio Idrico Integrato.
Ove si verifichino derivazioni irregolari, l’utente originario e il nuovo utilizzatore saranno solidalmente responsabili per il pagamento dei consumi effettuati fino alla stipula di un contratto di fornitura a favore del nuovo utente, fatta salva comunque l’applicazione della penale prevista nella tabella 1 dell’Allegato A del presente Regolamento, che verrà addebitata per intero a carico di ciascuno dei soggetti responsabili dell’abuso, senza pregiudizio per ogni eventuale ulteriore azione di rivalsa e risarcimento, ovvero di denuncia alla Autorità giudiziaria.
2.2.5 Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio
Il gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a:
a) interruzione della fornitura senza preavviso, nei casi di pericolo;
b) interruzione della fornitura senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria e imprevista quali cause di forza maggiore, azioni di terzi, etc.;
c) interruzione programmata della fornitura con adeguato preavviso, dovuta a esigenze tecnico- operative del gestore. Il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, come definito nella Carta dei Servizi;
d) limitazione o sospensione della fornitura, secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi e dalla disciplina regolatoria nazionale vigente in materia di morosità, successivamente all’invio di un
sollecito di pagamento con addebito della relativa spesa, qualora:
• a fornitura avviata, l’importo degli oneri di allacciamento e il deposito cauzionale non siano stati pagati;
• l’utente non abbia pagato la fattura della somministrazione nei termini previsti nella Carta dei Servizi;
• venga impedito l’accesso al personale del gestore, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del misuratore o per ogni verifica ritenuta opportuna. In tal caso la riapertura del misuratore sarà eseguita a lettura effettuata e dopo che l’utente abbia provveduto al pagamento delle spese di chiusura/riapertura sostenute dal Gestore;
e) perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del misuratore contrattuale;
f) verifiche di organismi riconosciuti dalla legge all’accertamento sugli impianti, quali a esempio ATS, Comando dei Vigili del Fuoco, etc., che presupponessero non idonei gli impianti interni per l’uso della fornitura richiesta;
g) sospensione della fornitura successivamente all’invio di lettera di diffida, comunicata anche all’Ato Città Metropolitana di Milano, quando l’utente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi:
• l’impianto e il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del gestore e l’utente non provveda alla sistemazione in conformità alle prescrizioni dello stesso;
• l’impianto e il misuratore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente, insufficienti dal punto di vista dimensionale;
• ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale, incluse le occupazioni abusive e la mancata voltura.
Nei casi di sospensione della fornitura, è facoltà del gestore procedere alla risoluzione del contratto, fatti salvi i diritti di rivalsa.
La fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi:
• quando il pagamento a saldo del debito sia già stato completamente eseguito, ma non ancora trasmessa al gestore copia dell’avvenuto versamento per una causa non imputabile all’utente;
• nella giornata di venerdì e nei giorni prefestivi e festivi;
• per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all’eventuale deposito cauzionale o ad altra forma di garanzia;
• nei casi in cui l’intestatario del contratto abbia presentato ricorso all’Autorità competente e la controversia non sia stata ancora risolta;
• nei casi in cui l’intestatario del contratto sia un’utenza con tipologia d’uso pubblico non disalimentabile.
Dal 1° gennaio 2020, nel rispetto della disciplina regolatoria nazionale vigente in materia di morosità, inoltre, il gestore non potrà procedere con la sospensione della fornitura per morosità nei casi in cui:
• l’intestatario del contratto sia un utente diretto beneficiario del Bonus Sociale Xxxxxx;
• in caso di mancato pagamento da parte dell’utente finale di servizi diversi dalla somministrazione del SII;
• il gestore non abbia provveduto a costituire in mora l’utente finale moroso nei tempi e con le modalità di cui all’art. 13.1 della Carta dei Servizi;
• decorso il termine ultimo entro cui l’utente moroso è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti, l’utente abbia effettuato il pagamento dell’importo oggetto di costituzione in mora dandone comunicazione al gestore;
• l’utente moroso abbia inoltrato al gestore richiesta di un piano di rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora; l’utente condominiale moroso abbia provveduto ad effettuare pagamenti parziali entro la scadenza dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora in un’unica soluzione per un importo pari almeno alla metà dell’importo complessivo dovuto;
• In caso di interruzione dell’erogazione o di segnalazione di guasti, i tempi massimi di avvio degli interventi di ripristino del servizio sono riportati nella Carta dei Servizi, unitamente agli indennizzi automatici spettanti conseguenti a interruzioni del servizio di cui all’Allegato 1 della Carta dei Servizi.
2.2.6 Sospensione del servizio in caso d’incendio
Qualora si verifichi un incendio la cui estinzione richieda la disponibilità dell’intera portata della tubazione stradale, il gestore, su richiesta dei Vigili del Fuoco o di altra Autorità competente, avrà facoltà di chiudere temporaneamente e senza particolare preavviso le derivazioni dei frontisti.
2.2.7 Compiti dei tecnici
Il personale tecnico del Servizio Xxxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 358 del Codice Penale, provvede:
1. a verificare le reti di distribuzione, gli impianti e le apparecchiature interne realizzate dai nuovi utenti;
2. a verificare le modifiche apportate alle reti di distribuzione, agli impianti e alle apparecchiature interne degli allacciamenti già in atto;
3. a comunicare ai competenti uffici del Servizio Idrico Integrato le infrazioni al presente Regolamento riscontrate durante controlli o verifiche.
2.2.8 Compiti dei controllori
Il personale del Servizio Xxxxxx Xxxxxxxxx addetto al servizio di controllo, in qualità di incaricato di pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 358 del Codice Penale, provvede:
1. alla rilevazione e alla verifica dei consumi di acqua potabile;
2. all’effettuazione di sopralluoghi ai fini della classificazione dell’utenza;
3. alla rilevazione delle anomalie del punto di erogazione del misuratore e delle infrazioni al presente Regolamento.
2.2.9 Visite del personale incaricato
Il gestore del Servizio Xxxxxx Xxxxxxxxx avrà sempre diritto di ispezionare, a mezzo dei suoi incaricati, muniti di tesserino di riconoscimento e anche senza preavviso, la rete di distribuzione interna e gli impianti e apparecchi a essa collegati.
In particolare dovranno avere libero accesso gli incaricati della lettura, della manutenzione e sostituzione periodica dei misuratori e della manutenzione delle derivazioni e i tecnici incaricati di verificare la pressione e gli impianti interni.
Qualora l’impossibilità al libero accesso del personale incaricato per fatto imputabile all’utente si verifichi per due volte di seguito, il gestore si riserva di applicare la penale prevista nella tabella 1 dell’Allegato A e di procedere alla limitazione dell’erogazione o sospensione del contratto di somministrazione, senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell’utente.
Il personale addetto al controllo è tenuto a segnalare all’Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità competente qualsiasi reato di cui abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del proprio servizio, nell’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 331 del Codice di Procedura Penale.
2.3 Allacciamenti alla rete idrica
Uso domestico, non domestico e altri usi
L’acqua viene fornita all’utente all’uscita del misuratore. Le opere di allacciamento ed eventuale potenziamento della rete a servizio dell’utente, fino al misuratore compreso, sono eseguite dal gestore e sono pubbliche.
In presenza di lavori di allacciamento che comportino scavi, nel caso in cui l’utente richiedente, con giustificata motivazione accolta dal gestore del Servizio Idrico Integrato esegua in autonomia gli scavi, lo stesso dovrà provvedere ad ottenere tutte le autorizzazioni, necessarie a far eseguire i lavori a regola d’arte. Il gestore terrà conto, nell’elaborazione del preventivo, delle attività direttamente eseguite dall’utente.
Il gestore ha diritto esclusivo di installare, mantenere, modificare e controllare le varie parti dell’allacciamento secondo le necessità del servizio, assumendo gli oneri delle manutenzioni. Qualora una parte dell’allacciamento insista su suolo privato, resta a esclusivo carico dell’utente il ripristino dell’area di proprietà privata interessata dall’intervento del gestore, analogamente a quanto specificato nel successivo articolo 2.3.1.
In nessun caso può essere impedito, da parte dell’utente, al Gestore di eseguire gli interventi di manutenzione sulle parti di propria competenza (quali ad es. la sostituzione dell’allacciamento, del misuratore, etc.).
Il Gestore si riserva la facoltà di procedere, qualora ne ravvisi la necessità, allo spostamento d’ufficio del pozzetto contatore addebitando al cliente gli eventuali oneri di competenza (ad es. la realizzazione del nuovo pozzetto) e senza che l’utente abbia nulla a pretendere da parte del Gestore.
Le caratteristiche dell’allacciamento, con particolare riferimento al dimensionamento, al tracciato delle tubazioni e alla posizione del misuratore, sono definite dal gestore e proposte all’utente. Il manufatto di alloggiamento del misuratore (pozzetto, locale misuratore, etc.) è predisposto a cura e spese dell’utente, su indicazione del gestore, di norma al confine fra la proprietà privata e il suolo pubblico e accessibile dall’esterno.
Solo eccezionalmente, verificata l’effettiva impossibilità di altre soluzioni, il gestore potrà autorizzare il posizionamento dell’alloggiamento all’interno della proprietà, il più possibile in prossimità del confine.
L’utente ha l’obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti del misuratore. L’utente è custode degli impianti (misuratori e apparecchiature) di proprietà del gestore insistenti sulla proprietà privata. È pertanto compito dell’utente provvedere a una idonea protezione del misuratore subito dopo la posa.
Resta facoltà del gestore effettuare controlli in qualsiasi momento e imporre più adeguata protezione. Il gestore potrà derivare dagli allacciamenti già in servizio su suolo pubblico e in proprietà privata ulteriori forniture, purché non venga compromessa la regolare funzionalità di quelle esistenti. In caso di lavori di allacciamento da eseguirsi su proprietà di terzi, l’utente dovrà acquisire preventivamente l’autorizzazione della proprietà.
Uso antincendio
Gli allacciamenti per impianti antincendio a spegnimento automatico vengono eseguiti dal gestore e non possono essere in alcun modo destinati a utilizzi diversi da quello di spegnimento incendi e prove tecniche di funzionamento degli impianti. In caso contrario verrà applicata la penale prevista nella tabella 1 dell’Allegato A.
I richiedenti l’allacciamento devono fornire lo schema di installazione dei sistemi antincendio. Il gestore non ha responsabilità alcuna, in tutti i casi di interruzione o irregolarità del servizio dovuti a cause di forza maggiore, circa l’efficacia dei sistemi antincendio e la disponibilità idrica al momento dell’uso. Il Gestore si riserva la facoltà di inserire il misuratore dedicato a proprie spese sugli impianti antincendio esistenti attualmente sprovvisti (c.d. a pioggia) o quelli (lance, NASPI, etc) posti ad oggi a valle del misuratore dell’utenza, intervenendo anche su parte dell’impianto di competenza dell’utente in prossimità del misuratore esistente.
2.3.1 Ubicazione dei misuratori e delle prese degli impianti antincendio a spegnimento automatico
I misuratori e le derivazioni degli impianti antincendio a spegnimento automatico verranno posti in immediata adiacenza al muro frontale nel punto di immissione delle derivazioni d’acqua degli
edifici e di norma al confine fra la proprietà privata e il suolo pubblico, in posizione accessibile dall’esterno in pozzetto collocato al piano terreno o, in alternativa, nel primo sotterraneo fronte strada in apposito locale misuratore dedicato, individuando per quanto possibile una collocazione idonea anche alla telelettura. Altre ubicazioni, quali a titolo di esempio la posa in nicchia, potranno essere prese in considerazione solamente in fase di sopralluogo e laddove le soluzioni di cui sopra (pozzetto e/o locale misuratore) non siano possibili.
Il pozzetto, da riservare esclusivamente agli impianti relativi alla fornitura dell’acqua potabile, dovrà essere costruito a cura e spese dell’utente, immediatamente all’ingresso della tubazione in area di sua proprietà, secondo le prescrizioni fornite dal gestore del Servizio Idrico Integrato. In caso di mancato adempimento verrà applicata la penale prevista nella tabella 1 dell’Allegato A.
Qualora non sussistessero le condizioni descritte, tale pozzetto potrà essere realizzato in area di proprietà di terzi, previa autorizzazione da parte di questi ultimi.
In caso di derivazioni d’utenza per abitazioni in strade private, dietro indicazioni del gestore, l’utente dovrà predisporre, a proprie cura e spese, il manufatto di alloggiamento del misuratore (pozzetto, locale misuratore, etc.), che dovrà essere collocato di norma al confine tra la proprietà privata e il suolo pubblico e dovrà essere accessibile dall’esterno.
Il ripristino delle zone interessate dallo scavo eseguito per nuovo allacciamento o per interventi manutentivi, sia programmati, sia di emergenza, sull’area di proprietà privata, comprensivo di finiture, pavimentazioni e/o opere al verde, sarà sempre a esclusivo carico dell’utente.
Qualora per particolare ubicazione del misuratore sia necessario l’impiego di opere provvisionali in elevazione (ad es. ponteggi, trabattelli, etc.), le stesse saranno eseguite a cura e spese dell’utente.
Qualora il misuratore e/o la presa dell’impianto antincendio debbano essere collocati in un locale all’interno dello stabile, occorrerà che tale locale, riservato esclusivamente a detti impianti, osservi le seguenti prescrizioni minime:
1. avere dimensioni minime di m 1,50 di larghezza e lunghezza e di m 2,20 d’altezza;
2. essere sufficientemente arieggiato e illuminato, mantenuto pulito e in buone condizioni igieniche (tale prescrizione dovrà essere osservata anche per i corridoi che a esso conducono e che devono essere comunque facilmente percorribili); l’accesso al locale dovrà avvenire direttamente dallo stesso piano interrato;
3. non avere installazione di misuratori o cavi dell’energia elettrica, di misuratori del gas metano, del teleriscaldamento e di altre apparecchiature sotto tensione comprese la telefonia e la trasmissione dati;
4. non contenere altre apparecchiature tecnologiche (condotte di fognature, sifoni di ispezioni, braghe, esalatori e vasche di raccolta acque nere e meteoriche, serbatoi di alcun genere, caldaie etc.);
5. eventuali impianti di sopraelevazione potranno essere installati nello stesso locale purché la zona destinata al misuratore abbia le misure minime prescritte al punto 1;
6. essere dotato di opportuno sistema di drenaggio.
Qualora non risultasse possibile l’adeguamento alle norme sopra descritte, il gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva di valutare soluzioni tecniche alternative proposte di volta in volta dall’utente.
La violazione delle prescrizioni nei citati punti 1-2-3-4-6 comporterà l’applicazione delle penali previste nella tabella 1 dell’Allegato A.
2.3.2 Diametro delle derivazioni e dei misuratori
Di regola le derivazioni e i misuratori avranno il diametro richiesto dall’utente, opportunamente dimensionato alla portata di punta dell’impianto.
Derivazioni di diametro superiore agli 80 mm potranno essere concesse solo se compatibili con il diametro della tubazione stradale e a insindacabile giudizio del gestore del Servizio Idrico Integrato. Alle tubazioni interne che si diramano dal misuratore dovrà essere assegnato dall’utente un diametro proporzionato al consumo e comunque non inferiore al diametro del misuratore.
Nel caso in cui il misuratore posto in opera non risultasse adeguato al consumo, l’utente dovrà provvedere a richiederne la sostituzione con un altro idoneo al gestore del Servizio Idrico Integrato, restando le spese per tale sostituzione a carico dell’utente stesso. Il gestore del Servizio Idrico Integrato avrà la facoltà di far sostituire un misuratore con un altro di maggior diametro quando il consumo mensile sia superiore alle seguenti entità:
per contatore da mm | 20 di diametro | mc 1.400 |
per contatore da mm | 30 di diametro | mc 3.600 |
per contatore da mm | 50 di diametro | mc 9.000 |
per contatore da mm | 80 di diametro | mc 22.500 |
per contatore da mm | 100 di diametro | mc 32.000 |
per contatore da mm | 150 di diametro | mc 90.000 |
Le spese per tale sostituzione sono a carico dell’utente.
Il gestore del Servizio Idrico Integrato avrà la facoltà di far sostituire un misuratore con un altro di minor diametro sulla base dei consumi e della tipologia d’impianto. Le spese per tale sostituzione sono a carico del gestore.
2.3.3 Danni al misuratore, alla derivazione e al rubinetto d’arresto - manomissione degli stessi
L’utente è considerato comodatario degli impianti del gestore ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e deve usare la massima diligenza affinché siano preservati da manomissione e danneggiamenti gli impianti e apparecchi di proprietà del gestore insistenti sulla sua proprietà.
È vietato manomettere, spostare e modificare le derivazioni e gli allacciamenti o parte di essi.
È a carico dell’utente, dal momento della consegna sino alla restituzione del misuratore, la responsabilità della custodia dello stesso e dei relativi accessori, incluse le componenti funzionali alla sua telelettura e telegestione, nonché ogni responsabilità connessa all’uso dell’apparecchiatura (danneggiamento, rovina, perdita, furto), compresa quella relativa a eventuali danni a persone e cose derivanti dall’impiego degli stessi.
Pertanto, l’utente dovrà proteggere dagli agenti atmosferici e dalle manomissioni da parte di terzi il misuratore, le tubazioni fino al medesimo e il rubinetto d’arresto e sarà in ogni caso ritenuto responsabile, verso il gestore del Servizio Idrico Integrato, dei danni causati alle tubazioni, al rubinetto e al misuratore e di quelli per eventuali conseguenti allagamenti.
Al verificarsi di tali danni, l’utente dovrà darne immediata comunicazione al gestore del Servizio Idrico Integrato e dovrà rimborsare l’importo fissato dal gestore del Servizio Idrico Integrato per ogni visita che, a sua richiesta, venga eseguita dal personale tecnico del Servizio medesimo alle tubazioni interne o per la constatazione di danni causati al misuratore, alla derivazione e al rubinetto d’arresto.
La manomissione del misuratore, del rubinetto di arresto sulla derivazione di rete e delle tubazioni relative alla stessa da parte dell’utente, comporterà l’applicazione della penale prevista nella tabella 1 dell’Allegato A del presente Regolamento per ognuna delle contestazioni, oltre al risarcimento del valore del misuratore e di eventuali ulteriori danni, nonché la rifusione degli oneri per il ripristino.
Il gestore farà riferimento all’Allegato I al presente Regolamento, nonché alla modulistica pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx. Analogo trattamento verrà applicato anche nei casi in cui fossero trovati rotti i sigilli del misuratore e del rubinetto d’arresto sulla derivazione.
2.3.4 Indicazioni erronee del misuratore, impossibilità di rilevamento dei consumi
L’utente ha l’obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al gestore l’accesso al misuratore per effettuare la rilevazione dei consumi idrici secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi, in conformità con quanto previsto dalla disciplina TIMSII (testo integrato per la regolazione del
servizio di misura nell’ambito del Servizio Idrico Integrato a livello nazionale, di cui all’Allegato A alla Delibera ARERA 218/2016/R/idr).
Nel caso di constatata erronea indicazione di un misuratore e nell’impossibilità, per qualsiasi causa, di effettuare il rilevamento dei consumi, gli stessi verranno determinati in via presuntiva e addebitati in base al consumo dei periodi precedenti a quello della constatazione dell’errore o del mancato rilevamento o, se non disponibili, stimati in base al valore di riferimento della tipologia di utenza cui l’utente è stato attribuito dal gestore.
In caso di reiterata impossibilità al libero accesso del personale incaricato, si rinvia a quanto previsto all’articolo 2.2.9.
2.3.5 Cambi e verifiche dei misuratori
Qualora l’utente ritenesse erronee le indicazioni del misuratore, il gestore del Servizio Idrico Integrato, su richiesta dello stesso, sostituirà il misuratore per effettuarne la verifica metrologica secondo le modalità indicate nel Capitolo 6 della Carta dei Servizi e in conformità con quanto previsto dalla disciplina RQSII (Delibera ARERA 655/2015/R/idr).
Nei casi in cui il misuratore oggetto di verifica risulti correttamente funzionante, le spese della verifica saranno poste a carico dell’utente così come previsto dal paragrafo 6.1 della Carta dei Servizi e secondo le tabelle prezzi pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Ove fosse riscontrato un difetto di funzionamento del contatore, tali spese saranno a carico del gestore e l’eventuale eccedenza o difetto di volume contabilizzato sarà ricalcolato ai sensi dell’Art.11.3 dell’Allegato A alla Deliberazione 218/2016/R/idr (TIMSII) sulla base del consumo annuo (CA) quantificato in funzione dei risultati forniti dalla verifica metrologica effettuata in laboratorio. L’utente è tenuto a verificare con regolarità la presenza di perdite d’acqua interrate negli impianti interni di proprietà.
In caso di dispersioni di acqua non dovute a negligenza dell’utente, ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte evidenziate da consumi anomali, ai fini della riduzione parziale delle quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione, l’utente dovrà presentare apposita istanza, allegando documentazione fotografica della situazione prima e dopo la riparazione, unitamente a copia conforme della fattura relativa alla riparazione del guasto, con descrizione dettagliata dell’intervento, entro e non oltre 90 giorni dall’avvenuta riparazione.
La mancata consegna di tutta la documentazione sopra riportata entro il termine previsto determina automaticamente il rigetto dell’istanza. A seguito della disamina della documentazione sopracitata, con riserva del gestore di effettuare un sopralluogo laddove necessario, potrà essere riconosciuta, in
caso di esito positivo, la riduzione tariffaria, relativamente al periodo di fatturazione antecedente la documentazione del guasto fino a un massimo di 180 giorni dalla data della riparazione.
Il gestore del Servizio Idrico Integrato avrà sempre facoltà di sostituire periodicamente il misuratore, ovvero qualora lo ritenesse comunque necessario, senza obbligo di preavviso.
2.4 Presa unica - opere successive
Il gestore del Servizio Idrico Integrato, a richiesta dell’utente, può concedere il potenziamento e/o lo spostamento delle derivazioni. Per le modalità di pagamento delle relative spese si rimanda a quanto indicato nei relativi moduli pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx. Qualora l’utente richieda la posa di ulteriori derivazioni, è fatto d’obbligo che le stesse non possano mai essere collegate ad anello, salvo il caso in cui a valle di ciascun misuratore venga installato un disconnettore.
È assolutamente vietata l’installazione di circuiti di by-pass dell’apparecchiatura di disconnessione di cui sopra. In caso di violazione il gestore si riserva di applicare la penale prevista nella tabella 1 dell’Allegato A.
Qualora l’utente, dopo la realizzazione della derivazione, richiedesse ulteriori interventi, come ad esempio lo spostamento del misuratore o dell’allacciamento, dovrà sostenerne i relativi oneri secondo le condizioni specificate nella Carta dei Servizi (Capitolo 5) nonché nei relativi moduli pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Nel caso in cui il gestore del Servizio Idrico Integrato accerti l’inidoneità, determinatasi per qualsiasi causa, del locale misuratore acqua potabile rispetto alle norme fissate agli articoli 2.3.1 e 2.3.2 del presente Regolamento, è fatto obbligo all’utente di presentare la domanda di spostamento misuratore o adeguamento del suo diametro, con l’impegno a sostenere i relativi oneri. In caso contrario il gestore si riserva di applicare la penale prevista in tabella 1 dell’Allegato A.
2.5 Prescrizioni tecniche per la compatibilità degli impianti interni
Caratteristiche, responsabilità e collaudi
Tutte le condotte e gli impianti post misuratore sono a tutti e conseguenti effetti impianti interni di esclusiva responsabilità dell’utenza.
L’utente ha la piena responsabilità della costruzione e manutenzione degli impianti di distribuzione interna, la cui installazione e manutenzione è a proprio carico e deve avvenire nel rispetto delle norme di buona tecnica. Il gestore si riserva la facoltà di formulare prescrizioni tecniche che dovesse ritenere necessarie, da eseguire a cura e spese dell’utente, e di collaudare o verificare gli
impianti di distribuzione interna prima che siano messi in servizio, al fine di accertarne l’idoneità e la compatibilità strutturale con la portata della rete pubblica.
Qualora l’impianto interno non risultasse idoneo, il gestore ha la facoltà di rifiutare o sospendere l’erogazione senza che l’utente possa reclamare danni.
È responsabilità dell’utente controllare, o far controllare da tecnici specializzati, la rispondenza dell’impianto interno alle norme vigenti e darne garanzia al gestore.
Il gestore non ha responsabilità per i danni che possono derivare agli impianti dell’utente in seguito a eventuali modificazioni delle pressioni nella rete idrica di distribuzione (pressione minima in uscita dalle centrali maggiore di 2 atm).
Prescrizioni
È consentito l’inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali esclusivamente per impianti antincendio di qualsiasi tipo.
Per gli usi potabili all’interno dell’edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti realizzati siano sempre dotati di serbatoi installati a monte delle pompe citate e costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell’acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
Gli schemi degli impianti di pompaggio e/o pressurizzazione devono essere sottoposti all’approvazione del gestore, il quale può prescrivere eventuali modifiche.
Sistemi di disconnessione idraulica
Allo scopo di salvaguardare la potabilità dell’acqua in circolo nella rete, è necessario che a valle di ogni misuratore sia installato un idoneo sistema capace di garantire la separazione tra rete di distribuzione generale (esterna) e rete di utilizzazione dell’utente (interna).
Il gestore prescrive l’inserimento obbligatorio, al posto della valvola di non ritorno, di un idoneo disconnettore idraulico o di un sistema equivalente, la cui posa in opera e successiva manutenzione è a carico dell’utente.
Il disconnettore idraulico deve essere conforme alle normative tecniche vigenti e corredato delle necessarie certificazioni, e della sua installazione deve essere data comunicazione al gestore che si riserva a sua volta di effettuare verifiche di idoneità del sistema installato. Oltre alle prescrizioni di cui sopra dovranno essere rispettate anche tutte quelle contenute nell’allegato B del presente Regolamento.
Prese di terra
In accordo a quanto prescritto dalla norma CEI 648 (542.5) - VI edizione secondo la quale “i tubi metallici di un acquedotto possono essere usati come dispersori soltanto con il consenso dell’esercente dell’acquedotto e se vengono date adeguate disposizioni, in base alle quali il responsabile degli impianti elettrici venga informato di ogni modifica che si intenda apportare alle tubazioni dell’acquedotto”, si dispone che:
• a monte del misuratore dell’acqua non vi sia nessun tipo di collegamento equipotenziale o di terra, per nessun tipo di impianto sia esso privato o pubblico;
• nel caso in cui il collegamento acquedottistico a monte del misuratore sia con tubazione metallica priva di giunto dielettrico, nessun collegamento elettrico sarà ammesso anche sulle tubazioni a valle del misuratore.
È ammesso comunque, previa autorizzazione del gestore, che le tubazioni a valle del misuratore siano collegate all’impianto di terra dell’utente quando vengano rispettate le condizioni di isolamento/disconnessione dalla rete pubblica di acqua potabile, ovvero nei seguenti casi:
• il collegamento acquedottistico a monte del misuratore sia con tubazione in materiale plastico PE;
• il collegamento acquedottistico a monte del misuratore sia con tubazione metallica provvista di giunto dielettrico.
Perdite, danni, responsabilità
Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell’acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite, dagli impianti stessi dopo il misuratore, da qualunque causa prodotto, né il gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.
Per il solo caso di maggior consumo di acqua derivante da perdite occulte su impianti privati e quindi non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente, il gestore applica quanto previsto in proposito dall’articolo 2.3.5.
Modifiche
È fatto divieto di apportare qualsiasi modifica agli impianti interni dopo l’attivazione della fornitura, senza preventivo assenso scritto del gestore. L’inosservanza delle prescrizioni comporta l’applicazione della penale contrattuale di cui alla tabella 1 dell’Allegato A, senza pregiudizio per la facoltà del gestore di sospendere la fornitura, ovvero di ottenere il risarcimento di qualsivoglia ulteriore danno sofferto.
Nell’allegato B sono riportate le indicazioni tecniche relative alla rete di distribuzione interna.
2.6 Contrattualistica e tariffe
2.6.1 Derivazioni e spese d’impianto
La somministrazione dell’acqua viene fatta a deflusso libero misurato dal misuratore.
Le opere di derivazione dalla condotta principale stradale più prossima e di adeguata portata al misuratore saranno eseguite a cura del gestore del Servizio Idrico Integrato e a spese dell’utente. La tubazione di derivazione dalla rete al misuratore resterà di proprietà del gestore.
Il gestore indicherà al momento della trasmissione del preventivo di spesa il tempo massimo per l’esecuzione del lavoro dall’accettazione del preventivo, che resta in ogni caso subordinato alle autorizzazioni delle Autorità competenti, ove necessarie. In mancanza di dette autorizzazioni, il gestore avrà diritto di non eseguire l’allacciamento restituendo all’utente il corrispettivo già versato.
In presenza di lavori di allacciamento in cui l’utente abbia richiesto di realizzare in autonomia i lavori di scavo, previo ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie e a condizione che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, il gestore terrà conto, nell’elaborazione del preventivo, delle attività direttamente eseguite dall’utente.
In caso di sostituzione per manutenzione di una derivazione d’utenza ammalorata con nuova derivazione, il proprietario ovvero l’amministratore della proprietà (edificio, condominio, etc.) dovrà provvedere a proprie spese alla realizzazione sui propri manufatti di alloggiamento del misuratore (pozzetto, locale misuratore, etc.) del/dei foro/i necessario/i al passaggio della nuova tubazione e alla loro successiva sigillatura.
Nel caso l’utente non provveda alla sostituzione della parte di competenza dell’allacciamento ammalorato, nonostante la richiesta del gestore, quest’ultimo si riserva di applicare la penale prevista nella tabella 1 dell’Allegato A procedendo altresì alla sospensione, ovvero alla risoluzione del contratto di somministrazione. Qualora, anche in momenti successivi, si rilevino condizioni di installazione a valle del misuratore non rispondenti a quanto indicato nel presente Regolamento, la fornitura del servizio può non essere concessa o venire sospesa.
La sospensione della fornitura e la rimozione del misuratore dovranno essere richieste in forma scritta dall’intestatario del contratto di fornitura e, nel caso di titolare di diritti reali o personali di godimento, previa autorizzazione del proprietario.
La rimozione del misuratore sarà effettuata esclusivamente dal gestore. All’atto della rimozione e/o sostituzione del misuratore viene redatto, su apposito modulo predisposto dal gestore, il relativo verbale firmato dagli incaricati del gestore e, ove possibile, dall’utente. Una copia del verbale sarà rilasciata o spedita all’utente.
Un’eventuale successiva reinstallazione del misuratore, su richiesta di nuova fornitura, darà luogo al pagamento di una spesa di riattivazione per il cui importo si rinvia alla Carta dei Servizi.
Qualora l’utente si accorga di irregolarità nel funzionamento del misuratore, ivi compreso il blocco dello stesso, dovrà avvisare il gestore al fine di provvedere al suo ripristino.
Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori sono a carico del gestore, salvo i casi di danneggiamenti per dolo, colpa o negligenza dell’utente, per i quali il gestore si riserva di applicare la penale riportata nella tabella 1 dell’Allegato A.
La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del misuratore può dare luogo alla sospensione dell’erogazione e alla risoluzione del contratto, nonché ad azione giudiziaria nei confronti dell’utente. Anche in questi casi il gestore si riserva di applicare la sopraccitata penale.
Secondo quanto previsto dalla regolazione nazionale in materia di morosità in vigore dal 1 gennaio 2020, la manomissione dei sigilli ovvero dei limitatori di flusso, conseguente all’intervento di limitazione e/o sospensione della fornitura in costanza di mora delle utenze domestiche residenti (diverse da utenze non disalimentabili e da utenze dirette che beneficiano del bonus sociale idrico), dà facoltà al gestore di procedere anche alla disattivazione della fornitura con contestuale risoluzione del contratto e rimozione del misuratore ai sensi della vigente Carta dei Servizi.
Nel caso in cui l’utente ritenga erronee le misure dei volumi erogati effettuate con la strumentazione predisposta dal gestore, potrà richiedere una verifica del corretto funzionamento del misuratore, secondo quanto riportato all’articolo 2.3.5 e al Capitolo 6 della Carta dei Servizi.
2.6.2 Modalità per la stipula di contratti
di somministrazione relativi a nuovi allacciamenti
Il contratto di somministrazione è di norma a tempo indeterminato, salvo disdetta. La domanda per la stipula di contratti relativi a nuovi allacciamenti dovrà essere redatta nei termini del modulo predisposto dal gestore del Servizio Idrico Integrato, disponibile presso gli sportelli del Servizio Clienti e sul sito internet del gestore e potrà inoltre essere richiesto telefonando al Numero Verde gratuito 800 021 800 del Servizio Clienti.
Sono legittimati alla sottoscrizione del contratto:
a) il proprietario dell’immobile;
b) il titolare di un diritto reale o personale di godimento (conduttore, usufruttuario, affittuario d’azienda, etc.);
c) l’amministratore in carica in caso di utenze condominiali;
d) il legale rappresentante o un suo delegato se si tratta di società o enti.
Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell’immobile per il quale è richiesta la fornitura, il contratto deve essere controfirmato dal proprietario; il proprietario e il titolare del diritto reale o personale di godimento resteranno obbligati in solido al rispetto delle condizioni contrattuali; le medesime disposizioni operano anche per il caso di affitto d’azienda.
Il contratto non potrà essere stipulato quando l’utente richieda una nuova fornitura senza aver provveduto al saldo delle fatture relative ai consumi e/o alle prestazioni svolte dal gestore a suo favore, anche in virtù di altri e precedenti contratti relativi ad altre utenze o qualora non stia ottemperando ai piani di rateizzazione concordati col gestore.
La domanda dovrà essere corredata dall’estratto di mappa catastale con le coerenze, dai disegni del piano terreno e del piano cantinato, con indicato il locale misuratore acqua potabile.
Dovrà essere precisata l’installazione di eventuali impianti di trattamento, di sopraelevazione e/o antincendio a valle del misuratore, unitamente al certificato di conformità del progetto al presente Regolamento, sottoscritto da un professionista. In ogni caso il gestore si riserva la possibilità di richiedere le ulteriori informazioni ritenute necessarie per la corretta valutazione/esecuzione dell’allacciamento.
Con la presentazione della domanda di allacciamento, così come di fornitura, di subentro o voltura, l’utente conferma di aver preso visione e di accettare il presente Regolamento.
L’onere di allacciamento sarà commisurato al valore delle opere occorrenti. Per un maggiore dettaglio si rimanda al capitolo 4 della Carta dei Servizi nonché, per ciò che concerne i relativi corrispettivi, alla modulistica pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
2.6.3 Impianti antincendio a spegnimento automatico e relative derivazioni
In seguito ad apposita domanda del proprietario dell’immobile, del proprietario di parte dell’immobile o del titolare di un diritto reale o personale di godimento, il gestore del Servizio Idrico Integrato potrà concedere una derivazione antincendio per impianto di spegnimento automatico nell’interno dello stabile subordinatamente al rispetto delle indicazioni tecniche contenute nell’Allegato B del presente Regolamento e secondo le modalità indicate nel precedente articolo 2.3.1.
Le opere inerenti alle derivazioni antincendio sopraccitate vengono eseguite a cura del gestore del Servizio Idrico Integrato e a spese del richiedente, restando il materiale impiegatovi di proprietà del gestore medesimo.
Dalla data del 28 maggio 2012, le derivazioni per bocche antincendio a lance sigillate non sono più concesse e gli impianti esistenti devono essere posti sotto misuratore entro 60 giorni lavorativi dalla data della notifica.
Le spese di adeguamento sono a carico dell’utente. Per gli impianti esistenti privi di misuratore, fino a loro adeguamento, l’utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.
Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio, l’utente deve darne comunicazione al gestore entro 24 ore affinché questo possa provvedere alla risigillatura. In caso di mancato rispetto di quanto sopra, è prevista l’applicazione da parte del gestore della penale indicata nella tabella 1 dell’Allegato A.
2.6.4 Suggelli degli impianti antincendio e rottura degli stessi
La valvola della derivazione per impianto antincendio a spegnimento automatico verrà suggellata aperta. Qualora le valvole suddette venissero manovrate per cause diverse dall’incendio e ogni qualvolta l’utente mancasse di dare formale e immediato avviso al gestore del Servizio Idrico Integrato della rottura del suggello, avvenuta per qualsiasi causa, all’utente stesso sarà applicata la penale indicata nella tabella 1 dell’Allegato A.
2.6.5 Allacciamenti temporanei e gestione dei bocchettoni fissi e mobili
Riguardano le forniture di acqua potabile utilizzata per periodi di tempo limitati (es. cantieri, chioschi) e per usi occasionali (es. spettacoli, feste popolari). In particolare, le forniture definite come bocchettoni sono quelle per cui l’utente richiede l’attivazione della fornitura per un periodo determinato di tempo.
Il bocchettone è il misuratore attraverso il quale l’utente preleva l’acqua dal punto di fornitura. Sono previste due differenti tipologie di forniture Bocchettoni:
• Bocchettoni “Fissi”, che forniscono un punto di fornitura dall’attivazione alla cessazione e che devono avere una durata dell’allacciamento temporaneo richiesto di almeno 10 giorni;
• Bocchettoni “Mobili”, bocchettoni che i clienti richiedono e che spostano su vari punti di fornitura durante il loro utilizzo per un periodo non determinabile di tempo o quelli per cui la durata dell’allacciamento temporaneo richiesto è inferiore ai 10 giorni.
È necessario presentare la relativa domanda corredata del permesso di occupazione di suolo pubblico o atto equipollente o della copia dell’autorizzazione alla costruzione, con l’indicazione del luogo di erogazione, della data di inizio e di cessazione della fornitura, dell’utilizzo per cui è richiesta la fornitura.
Nel caso di cantieri, la domanda, cui deve essere allegata la planimetria del fondo, deve riportare anche il presumibile consumo per la costruzione progettata e la data di fine della concessione edilizia. Gli allacciamenti temporanei hanno una validità massima di due anni rinnovabile su richiesta dell’utente da presentarsi con un anticipo di almeno un mese rispetto alla scadenza.
In caso di ritardo nella presentazione del rinnovo, si applica la penale di cui alla tabella 1 dell’Allegato
A. La domanda per la stipula di contratti relativi ai bocchettoni dovrà essere redatta nei termini del modulo predisposto dal gestore del Servizio Idrico Integrato, disponibile presso gli sportelli del Servizio Clienti e sul sito internet del gestore.
Le tariffe aggiornate relative alla tipologia d’uso “Altri usi – Uso diverso (Bocchettoni)” sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione Carta dei Servizi e Regolamento. Il processo di Attivazione Bocchettoni è soggetto alle tempistiche della Carta Servizi MM e della Delibera
ARERA 655/2015/R/idr.
Per la stipula del contratto, l’utente è tenuto a pagare:
1. il corrispettivo di realizzazione dell’allacciamento ed eventualmente le spese per la rimozione dello stesso;
2. un importo comprensivo sia del corrispettivo relativo al quantitativo d’acqua prelevato, sia delle quote di fognatura e depurazione che della quota fissa;
3. le spese fisse di contratto;
4. il deposito cauzionale.
Domanda di allacciamento temporaneo – bocchettoni “fissi”
Gli allacciamenti dei Bocchettoni Fissi vengono installati dal gestore in base ad appuntamento concordato con l’utente; il gestore provvede alla loro rimozione allo scadere del contratto. Tali bocchettoni dovranno essere dotati di misuratore e valvola di ritenuta e collegati ad idoneo sistema per la raccolta e lo smaltimento delle acque nere, che può coincidere con l’allacciamento definitivo alla fognatura ovvero essere costituito da strutture provvisorie.
Deve essere inoltre presentata domanda di allacciamento provvisorio alla fognatura nel caso vengano installati impianti di smaltimento di acque bianche a mezzo pompaggio (wellpoint o cantieri similari).
L’utente, sottoscrivendo il contratto di allacciamento temporaneo, si impegna a non trasferire il bocchettone in località diversa da quella indicata, a utilizzare il bocchettone per l’uso dichiarato e autorizzato dal gestore, a preservare il bocchettone da manomissione e danneggiamenti e a restituire il bocchettone funzionante e in perfetto stato di conservazione.
Domanda di allacciamento temporaneo – bocchettoni “mobili”
Il processo di attivazione dei Bocchettoni Mobili non richiede l’intervento in uscita del gestore in quanto l’utente richiedente installa autonomamente il dispositivo richiesto al gestore.
Una richiesta di verifica tecnica potrà comunque pervenire attraverso i seguenti canali di comunicazione:
• Sportello
• PEC/Mail
• Fax
• Portale WEB
Il processo di disattivazione consiste nella riconsegna del dispositivo da parte dell’utente.
2.6.6 Bocchettoni abusivi
Nel caso si riscontrasse l’utilizzo di bocchettoni stradali non concessi dal gestore del Servizio Idrico Integrato, il personale di quest’ultimo procederà, per quanto di competenza, ad adire l’Autorità giudiziaria ai sensi e per gli effetti del Codice Penale. Quanto sopra, senza pregiudizio per l’avvio di ogni azione in sede civile per il risarcimento del danno subito.
2.6.7 Depositi cauzionali
All’atto della richiesta di allacciamento o della sottoscrizione di un nuovo contratto o del subentro in un contratto già esistente, l’utente, sia esso proprietario o titolare di un diritto reale o personale di godimento, è tenuto al versamento di un deposito cauzionale a garanzia delle apparecchiature e dei consumi, ai sensi della Deliberazione ARERA 86/2013/R/idr come successivamente modificata dalla Deliberazione ARERA 643/2013/R/IDR.
L’importo è addebitato in bolletta e può essere oggetto di esclusione secondo quanto previsto dal paragrafo 7.11 della Carta dei Servizi. L’ammontare del deposito cauzionale e i criteri in base ai quali esso è determinato sono indicati nella Carta dei Servizi disponibile sul sito internet del gestore xxx.xxxxx.xx.
Il deposito cauzionale sarà restituito, non oltre 30 giorni dalla data di disattivazione del punto di consegna ovvero di voltura della fornitura, contestualmente all’emissione della fattura di chiusura del rapporto contrattuale, maggiorato in base al saggio degli interessi legali. Il deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse o nel caso in cui siano rilevati danneggiamenti al misuratore e agli accessori, fino a concorrenza dell’importo totale della morosità pregressa o dell’ammontare dei danni.
All’utente non può essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato; in tal caso il gestore può trattenere la somma versata e fatturare nuovamente l’ammontare corrispondente al deposito cauzionale nella fattura successiva.
2.6.8 Cessazione e subentro del contratto di somministrazione
La richiesta di cessazione del contratto di somministrazione comporta l’interruzione dell’erogazione dell’acqua secondo le modalità ed entro i limiti di tempo previsti dal paragrafo
4.10 e 7.5 della Carta dei Servizi, in conformità con quanto disposto dalla Delibera ARERA
655/2015/R/idr, la cessazione del rapporto contrattuale, l’emissione dell’ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno dell’interruzione e la restituzione del deposito cauzionale, in assenza di morosità o danni al misuratore.
Il gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il misuratore non sia accessibile da parte delle squadre tecniche del gestore, l’utente che chieda la cessazione del contratto dovrà garantire, a sua cura e spese, l’accesso al misuratore al personale autorizzato dal gestore.
Il venir meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di cessazione espressa dall’utente che rimane titolare dell’utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e danni da chiunque causati.
La cessazione può essere definitiva, comportando una disattivazione con rimozione del misuratore, effettuata dal gestore d’ufficio o su richiesta dell’utente, oppure può essere temporanea su richiesta dell’utente e pertanto può essere effettuata dal gestore senza rimozione del misuratore, comportando la sospensione dell’erogazione del servizio, la chiusura del punto di consegna o di scarico e la contestuale effettuazione della lettura di cessazione. La richiesta dell’utente avviene mediante il modulo standard predisposto dal gestore, disponibile presso lo sportello del Servizio Clienti e scaricabile dal sito internet, corredato della documentazione richiesta.
Il gestore provvederà al rilievo dell’ultima lettura e alla sigillatura o rimozione del misuratore. L’intestatario del contratto pagherà l’equivalente dei consumi registrati fino all’ultima lettura, nonché le quote fisse e altri eventuali corrispettivi dovuti fino alla cessazione.
A impianto già chiuso, nell’impossibilità di eseguire la lettura del misuratore per cause imputabili all’utente, verranno addebitati i consumi corrispondenti a lettura presunta e verrà effettuato successivo conguaglio al momento in cui sarà possibile rilevare la lettura.
In caso di successione, per atto tra vivi, nella titolarità della proprietà o del diritto reale o personale di godimento dell’immobile servito, il precedente titolare dovrà dare disdetta, sottoscrivendo l’apposito modulo e il nuovo titolare dovrà presentare domanda di subentro/cambio intestazione, sottoscrivendo anch’egli l’apposito modulo corredato della necessaria documentazione.
A titolo esemplificativo rientrano in questa ipotesi: la compravendita dell’immobile, la costituzione di un diritto di usufrutto, la cessazione e la nuova stipula di un contratto di affitto o di locazione, la scissione.
Nel caso in cui l’utente subentrante non sia proprietario dell’immobile servito dalla fornitura, la domanda di subentro/cambio intestazione dovrà essere controfirmata dal proprietario. Il proprietario e il titolare del diritto reale o personale di godimento restano obbligati in solido
al rispetto delle condizioni contrattuali. Le medesime disposizioni operano anche per il caso di affitto d’azienda.
Nel caso in cui l’utente subentrante non abbia regolarizzato la voltura e trascorsi inutilmente 45 giorni dall’accertata violazione, il consumo dell’acqua sarà considerato abusivo, con tutte le conseguenze di legge, inclusa la sospensione dell’erogazione dell’acqua.
Le richieste di subentro a contratti nei quali sussiste la condizione di morosità verranno accolte solo dopo la verifica dell’estraneità del subentrante alla situazione debitoria pregressa, nel rispetto di quanto riportato all’art. 4.7 della Carta dei Servizi.
L’utente cessante resta responsabile nei confronti del gestore per gli obblighi derivanti dal contratto cessato, nel caso in cui non eserciti la disdetta e l’utenza venga fruita da altri.
In caso di successione mortis causa, sia a titolo di eredità che a titolo di legato, il nuovo titolare dovrà presentare domanda di voltura/cambio intestazione, sottoscrivendo l’apposito modulo corredato della documentazione richiesta scaricabile dal sito internet o disponibile presso lo sportello del Servizio Clienti nei termini e secondo le condizioni previste al paragrafo 4.12 della Carta dei Servizi Il nuovo titolare è responsabile verso il gestore di tutte le somme ad esso dovute dall’utente deceduto. In ogni caso è facoltà del gestore, qualora venga a conoscenza del decesso senza che esso sia stato comunicato dagli interessati, la possibilità di sospendere la fornitura dell’acqua e di procedere alla rimozione del misuratore.
Agli effetti del rapporto tra il gestore e l’utente, la sottoscrizione della domanda di subentro/ cambio intestazione equivale alla sottoscrizione di un nuovo contratto.
Nel caso di domanda di subentro per presa antincendio, dovrà essere prodotta la documentazione attestante gli estremi della presentazione del progetto al competente comando dei Vigili del Fuoco.
Qualora il fruitore del servizio non sia il proprietario dell’immobile, il gestore, previa richiesta e autorizzazione all’addebito dei conseguenti oneri alla proprietà o ente preposto, fermo restando l’onere in capo a quest’ultimi di garantire l’accesso nella proprietà da parte del personale tecnico del gestore, potrà procedere alla chiusura dell’utenza nei casi comprovati di occupazione abusiva, sfratto esecutivo del subentrante, impianti irregolari, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni igienico-sanitarie e di ordine pubblico.
Nel caso di locazione o vendita di immobili, vendita o trasferimento di ramo d’azienda, fusione o incorporazione societarie, d’ufficio potranno essere attuate dal gestore intestazioni ai proprietari, qualora l’utente cessante abbia comunicato regolare disdetta allegando l’autocertificazione dell’avvenuta riconsegna dell’immobile al proprietario o il titolo legittimo di trasferimento.
In caso di fallimento dell’utente, il contratto resta sospeso dal momento dell’avvenuto deposito della sentenza dichiarativa di fallimento.
Il curatore dovrà dichiarare al più presto se intende subentrare o meno nel contratto di somministrazione.
Qualora il curatore subentri dovrà pagare integralmente in prededuzione anche il prezzo dei servizi già erogati.
Il gestore si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli articoli 72 e 74 della legge fallimentare.
Il mancato rispetto degli adempimenti previsti nel presente articolo comporterà l’applicazione della penale indicata nella tabella 1 dell’Allegato A del presente Regolamento.
2.6.9 Pagamento dell’acqua potabile
I corrispettivi derivanti dai consumi d’acqua potabile, nonché quelli fissati per la raccolta e il trattamento di acque reflue e ogni altro onere derivante da rapporti con il gestore del Servizio Idrico Integrato, vanno pagati entro il termine fissato nella fattura, comunque non inferiore a 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione, con le modalità attivate dal gestore tra quelle elencate nel paragrafo 7.7 della Carta dei Servizi in conformità con quanto previsto dalla Delibera ARERA 655/2015/R/idr.
Le fatture verranno emesse entro 45 giorni dall’ultimo giorno del periodo di riferimento della fattura, con periodicità trimestrale o bimestrale in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità.
Per i pagamenti effettuati oltre la data di scadenza indicata in fattura, si rimanda a quanto indicato nella Carta dei Servizi, in conformità con quanto disposto dalla Delibera ARERA 311/2019/R/idr.
Eventuali richieste di pagamento dilazionato delle fatture insolute saranno sottoposte al vaglio del gestore e rimesse al suo insindacabile giudizio.
In caso di mancato ricevimento o smarrimento della fattura l’utente è tenuto a procurarsene un duplicato presso il Servizio Clienti, che lo fornirà gratuitamente.
Il gestore non è responsabile della mancata ricezione della fattura in tempo utile.
In ottemperanza alle normative vigenti, le fatture emesse nei confronti di soggetti residenti o stabiliti in Italia saranno trasmesse in formato elettronico e veicolate attraverso il Sistema di
Interscambio (SdI) secondo le specifiche definite dall’Agenzia delle Entrate.
Verrà altresì prodotta una copia cartacea del documento che sarà di norma inviata a mezzo posta all’indirizzo di fornitura; su richiesta dell’utente la fattura potrà anche essere trasmessa a un indirizzo diverso.
Qualsiasi variazione di indirizzo di spedizione dovrà essere immediatamente comunicata al Servizio Clienti, così come eventuali variazioni nella composizione dell’utenza che possono determinare modificazioni nella tariffa applicata.
Alle variazioni indicate sarà dato corso a decorrere dalla prima fattura utile emessa dopo tale comunicazione.
In caso di mancata comunicazione, il gestore provvederà ad applicare la penale indicata in tabella 1 dell’Allegato A al presente Regolamento.
In caso di contestazione relativa al pagamento delle bollette, dall’avvio della procedura di reclamo e sino alla sua decisione finale sono sospesi i termini per il pagamento delle fatture; in tal caso il ritardo nel pagamento delle fatture non determina la sospensione del servizio.
A ogni modo, il gestore, per il recupero del proprio credito, si riserva la facoltà di promuovere le azioni del caso nelle sedi più opportune, con addebito delle spese relative all’utente moroso.
2.6.10 Xxxxxxx e prezzi
La somministrazione del servizio idrico integrato ha come corrispettivo, a totale copertura dei costi di gestione, con la sola esclusione dei servizi a domanda individuale, la tariffa.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 4 del TICSI, dalla Deliberazione n°4 del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano del 30/10/2018, e dalla Deliberazione n. 2 della Conferenza dei Comuni della Città Metropolitana di Milano del 30/10/2018 i corrispettivi tariffari per le utenze domestiche sono articolati secondo la seguente struttura generale:
•
•
•
• una quota variabile (euro/mc), che con riferimento al servizio di acquedotto risulta modulata per fasce di consumo ed in particolare per l’uso domestico residente anche sulla base della quantità pro capite e prevede:
- una fascia di consumo annuo agevolato,
- una fascia a tariffa base,
- due fasce di eccedenza a tariffe crescenti;
mentre per i servizi di fognatura e depurazione la quota variabile è solamente proporzionale
al consumo.
• una quota fissa (euro/anno) indipendente dal volume e suddivisa per acquedotto, fognatura e depurazione.
La quota variabile del servizio acquedotto viene articolata in classi di consumo sulla base della quantità pro capite.
Le tariffe del servizio acquedotto per l’uso domestico non residente sono analoghe a quelle dell’uso residente, salvo la mancanza della fascia a tariffa agevolata.
Le tariffe del servizio acquedotto per l’uso condominiale prevedono l’applicazione della tariffa agevolata pro capite in funzione del numero dei residenti.
Per le fasce base e di eccedenza l’ampiezza dello scaglione è calcolata in base al numero di unità immobiliari per il valore volumetrico del vigente “uso abitativo”.
Per tutte le tipologie d’uso diverse dal domestico sono state previste quote variabili per i servizi acquedotto, fognatura e depurazione proporzionali al consumo e non articolate per scaglioni e una quota fissa (euro/anno) indipendente dal volume e suddivisa per acquedotto, fognatura e depurazione.
Per le utenze con tipologia d’uso altri usi – antincendio è previsto un canone annuale differenziato in base al diametro del misuratore. È inoltre prevista una tariffa in base al numero di bocche antincendio. Le tariffe aggiornate sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione Carta dei Servizi e Regolamento. L’applicazione delle suddette tariffe di fognatura e depurazione non riguarda le utenze che recapitano i propri reflui industriali in pubblica fognatura; in tal caso, i corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione sono definiti sulla base dei criteri e delle modalità previste dal TICSI e descritte nel successivo capitolo.
Sia l’articolazione tariffaria di tempo in tempo vigente, sia i prezzi per servizi a domanda individuale sono pubblicati sul sito internet del gestore, ovvero possono essere richiesti ed essere forniti in copia gratuita all’atto della sottoscrizione di contratti e volture.
Per gli ulteriori corrispettivi si fa espresso riferimento alla Carta dei Servizi e alle tabelle prezzi pubblicate sul sito internet del gestore (allegati 4 e 5). In particolare, tutti gli importi relativi ai corrispettivi per lavori a richiesta sono soggetti ad aggiornamento periodico, di norma annuale, nella misura dell’incremento percentuale rilevato dal listino prezzi per le opere pubbliche approvato dal Comune di Milano.
Gli importi applicabili, di tempo in tempo vigenti, sono reperibili sul sito web di MM S.p.A. Nel caso di attività e servizi svolti, in regime di Pronto Intervento, a seguito di richieste e per conto
dell’utente, ma non riconducibili alle competenze e responsabilità di esercizio del Servizio Idrico Integrato, il gestore si avvarrà della facoltà di addebitare le relative spese sostenute sulla base del vigente Listino Prezzi del Comune di Milano, ovvero dei costi di appalto a terzi sostenuti in questo caso maggiorati di una quota forfettaria di rimborso delle spese amministrative pari al 5%.
2.6.11 Imposte e tasse
Le spese di imposte e tasse relative al contratto di somministrazione o al subentro del medesimo sono a carico dell’utente.
2.7 Violazione del regolamento
In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, il gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà ad applicare le penali espressamente previste e a comunicare all’utente le eventuali prescrizioni necessarie per sanare le violazioni e i termini per l’adempimento delle stesse. Il termine d’esecuzione non potrà essere inferiore a 30 giorni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell’utente. Nel caso di mancato adempimento alle prescrizioni entro il termine previsto, verrà applicato un importo pari agli oneri sostenuti dal gestore del Servizio Idrico Integrato in conseguenza dei provvedimenti che avrà dovuto adottare in ragione dell’inosservanza di cui sopra, maggiorati del 20% per le spese generali, fatte salve, in ogni caso, eventuali ulteriori sanzioni derivanti dalla contemporanea o contestuale violazione di norme di legge.
3. RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLA ACQUE REFLUE
La presente sezione del Regolamento ha lo scopo di disciplinare l’accesso e l’utilizzo dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue domestiche, delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di cui sia ammesso il recapito in rete fognaria pubblica ai sensi del presente Regolamento.
3.1 Definizioni
ABITANTE EQUIVALENTE: è il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni pari a 60 grammi di ossigeno al giorno.
ACQUE REFLUE DOMESTICHE O REFLUI DOMESTICI: sono le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, ai sensi del DLgs 152/2006 e s.m.i.
ACQUE REFLUE INDUSTRIALI O REFLUI INDUSTRIALI: è qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi del DLgs 152/2006 e s.m.i., e diverse dagli scarichi delle utenze assimilate alle domestiche ai sensi della normativa nazionale – ex art. 101, comma 7 del DLgs 152/2006 e s.m.i. e D.P.R. 227/2011 - e delle normative regionali.
ACQUE REFLUE ASSIMILATE A QUELLE DOMESTICHE: acque reflue considerate equivalenti alle acque reflue domestiche e definite in tal senso dalla normativa nazionale (art. 101 comma 7 del DLgs 152/2006) e regionale (art. 4 del Regolamento Regionale n.6/2019).
ACQUE DI PRIMA PIOGGIA: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, a una precipitazione di 5 millimetri, uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.
ACQUE REFLUE URBANE: acque reflue domestiche o miscuglio di acque reflue domestiche, industriali e meteoriche di dilavamento.
AGGLOMERATO: è l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito ai sensi dell’art. 74 del DLgs 152/2006 e
s.m.i. secondo quanto definito dal Piano d’Ambito.
ALLACCIAMENTO FOGNARIO: è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue dal punto di scarico della fognatura, alla pubblica fognatura.
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO: è il titolo abilitante l’esercizio dello scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali e/o meteoriche.
FOGNATURA UNITARIA: rete fognaria costituita da un unico condotto destinato alla raccolta delle acque reflue urbane e di quelle di origine meteorica.
FOGNATURA SEPARATA: rete fognaria costituita da due condotti, uno per la raccolta delle acque di origine meteorica (rete bianca) e uno destinato alla raccolta delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (rete nera).
EVENTO METEORICO: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento.
IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO: impianti funzionanti mediante processi fisici, chimici,
chimico-fisici e/o biologici dove le acque reflue, provenienti da processi produttivi, vengono trattate prima della loro immissione in pubblica fognatura, ai fini del rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento.
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO: qualsiasi stabilimento o installazione nel quale si svolgono attività commerciali, artigianali o industriali, che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell’allegato 5 al DLgs 152/2006 o qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico.
PUNTO DI SCARICO DELLA FOGNATURA: è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all’impianto o agli impianti di raccolta reflui dell’utente finale.
RETE FOGNARIA: il sistema di condotte per la raccolta e il collettamento delle acque reflue urbane e di quelle di origine meteorica provenienti da insediamenti civili e produttivi, comprese le condotte di allacciamento in sede stradale.
3.2 Obbligo di immissione degli scarichi nella pubblica fognatura
Gli insediamenti ubicati nell’agglomerato della Città di Milano, definito nel Piano d’Ambito approvato e/o in specifici aggiornamenti deliberati dalla Conferenza dei Comuni della Città Metropolitana di Milano, hanno l’obbligo di allacciarsi alla pubblica fognatura - anche mediante stazioni di sollevamento e/o tratti privati di fognatura, previa approvazione del progetto da parte del gestore - e conferirvi gli scarichi, sia di natura domestica che industriale, nel rispetto delle norme di cui al DLgs 152/2006 e s.m.i. e delle regolamentazioni regionali e locali.
In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 5, comma 5 del R.R. 6/2019, e a condizione che le aree da servire siano raggiungibili attraverso vie pubbliche o servitù attivabili da parte dei privati, l’obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura per edifici singoli o funzionalmente collegati e con unico scarico dipende dal numero di unità abitative o di abitanti equivalenti da servire e dalla distanza tra il confine della proprietà da allacciare e la pubblica fognatura. In particolare:
• da una fino a 2 unità abitative, oppure 5 abitanti equivalenti in caso di scarichi di acque reflue industriali/assimilate alle domestiche: obbligo di allacciamento se la distanza dalla fognatura non supera 50 m;
• da 3 fino a 4 unità abitative, oppure 10 abitanti equivalenti in caso di scarichi di acque reflue industriali/assimilate alle domestiche: obbligo di allacciamento se la distanza dalla fognatura non supera 100 m;
• da 5 fino a 8 unità abitative, oppure 20 abitanti equivalenti in caso di scarichi di acque reflue industriali/assimilate alle domestiche: obbligo di allacciamento se la distanza dalla fognatura non supera 200 m;
• oltre 8 unità abitative, oppure oltre 30 abitanti equivalenti in caso di scarichi di acque reflue industriali/assimilate alle domestiche: obbligo di allacciamento se la distanza dalla fognatura non supera 300 m.
Qualora il gestore, unitamente all’Ufficio d’Ambito, accerti l’impossibilità tecnica della realizzazione dell’allacciamento o l’eccessiva onerosità dello stesso in relazione ai benefici ambientali conseguibili, l’obbligo di allaccio alla pubblica fognatura delle acque reflue domestiche e di quelle assimilate potrà essere derogato. In tal caso, le utenze interessate dovranno dotarsi dei sistemi individuali o altri sistemi adeguati previsti dal paragrafo 4 dell’allegato A al R.R 6/2019, nonché dall’art. 8 e dall’allegato C del medesimo regolamento, per il convogliamento/ trattamento dei propri reflui fognari.
Il Gestore provvede, ove necessario, all’estensione della rete di fognatura su strade comunali pubbliche al fine di ottimizzare dal punto di vista tecnico e massimizzare la possibilità di allaccio per le varie utenze appartenenti all’agglomerato. In tutte le zone servite da pubblica fognatura è vietato l’utilizzo, oltre che la realizzazione di qualsiasi altra forma di smaltimento.
Per le nuove costruzioni realizzate nell’agglomerato, è fatto obbligo di allacciarsi alla pubblica fognatura. Tali allacci sono consentiti anche mediante stazioni di sollevamento e/o tratti privati di fognatura, previa approvazione del progetto da parte del gestore.
I nuovi scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere allacciati alla rete fognaria a partire dalla data di attivazione dello scarico, nel rispetto delle norme nazionali e regionali e secondo le procedure e le prescrizioni previste dal presente Regolamento.
Per le zone non servite da pubblica fognatura, individuate come siti isolati nel Piano d’Ambito, le costruzioni, nuove o esistenti, dovranno attenersi, per lo scarico delle proprie acque di rifiuto, alle disposizioni stabilite dal DLgs 152/2006 e dai regolamenti regionali e locali in materia.
3.2.1 Allacciamento alla pubblica fognatura per strade private
Alle disposizioni del presente Regolamento sono soggetti anche gli immobili posti lungo strade private e/o vicinali rientranti nelle zone comprese nell’agglomerato urbano.
I proprietari degli immobili posti in fregio alle strade di cui all’articolo precedente dovranno provvedere a loro cura e spese, eventualmente costituendo apposito Consorzio, alla costruzione e alla successiva gestione della fognatura seguendo le prescrizioni impartite dal gestore.
Nel caso in cui le aree su cui si svilupperà la fognatura (intesa come complessi di condotti, camerette di raccordo, di ispezione etc.) saranno oggetto di futura cessione al servizio pubblico, tali manufatti rientreranno nella definizione di rete fognaria pubblica.
I condotti di allacciamento dei fabbricati alla rete fognaria pubblica sono considerati come parte della stessa e soggetti alle stesse norme e prescrizioni, solo se ricadono su aree di proprietà pubblica o privata di futura cessione, in quanto queste costituiscono il limite e l’ambito di competenza del Gestore del SII. Ogni altro condotto, che ricada su area di proprietà privata e che non sia da cedere al comune, è considerato parte della rete fognaria interna dei fabbricati.
3.2.2 Acque reflue domestiche e acque reflue assimilate
1. Gli scarichi in reti fognarie pubbliche di acque reflue domestiche, così come definite ai sensi del DLgs 152/2006 art. 74 comma 1 lettera (g), sono sempre ammessi, nel rispetto della normativa in materia di scarichi e delle prescrizioni tecniche del presente Regolamento.
2. Gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche di cui al DLgs 152/2006 art. 101 comma 7, lettera (e) (acque reflue assimilate) sono ammessi purché rispettino le disposizioni del Regolamento Regionale 6/2019, nonché le norme fissate dal presente Regolamento.
3. Agli effetti del Regolamento Regionale 6/2019, art. 4, comma 1, sono assimilate alle acque reflue domestiche – oltre a quelle già individuate dal DLgs 152/2006:
a) le acque reflue indicate al punto 1 dell’Allegato B del suddetto regolamento;
b) le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 2 dell’allegato B del suddetto regolamento e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite indicati nella medesima tabella (Allegato E) del presente Regolamento.
In attuazione dell’art. 4, comma 2 del medesimo R.R. 6/2019 - “l’Autorità competente può individuare attività o tipologia di reflui ulteriori a quelle riportate in Tabella 1 dell’Allegato B, prevedendo eventuali opportune limitazioni per l’individuazione delle specifiche casistiche”
- l’Allegato D del presente Regolamento individua l’elenco di ulteriori attività rispetto a quelle riportate nell’Allegato B, comma 1 del succitato Regolamento Regionale.
4. Ai fini dell’assimilazione, di cui all’art.4, comma 1, lettera a) del R.R. 6/2019, il Titolare dello scarico, qualora vi siano i requisiti di cui all’Allegato B punto 1 del medesimo Regolamento Regionale ovvero di cui all’Allegato D del presente Regolamento, presenta, sotto la propria responsabilità, comunicazione di assimilazione di cui all’art. 22 comma 4 lettera a) del R.R. 6/2019, impiegando gli specifici modelli predisposti dall’Ufficio d’Ambito (scaricabili dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). In caso di dichiarazione di assimilabilità che comporti la presenza di acque di falda derivate ad uso scambio termico di cui al punto 1 dell’Allegato B del R.R. 6/2019, l’Ufficio d’Ambito valuterà le modalità di applicazione di quanto previsto all’art. 3.4 del presente Regolamento.
5. Ai fini dell’assimilazione, di cui all’art.4, comma 1, lettera b) del R.R. 6/2019, per le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri
della tabella 2 dell’allegato B del suddetto Regolamento e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite indicati nella medesima tabella (Allegato E) del presente Regolamento, il Titolare dello scarico avanza, sotto la propria responsabilità, la richiesta di assimilazione delle acque reflue scaricate alle acque reflue domestiche, impiegando gli specifici modelli predisposti dall’Ufficio d’Ambito (scaricabili dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
6. In caso di comunicazione effettuata ai sensi del precedente comma 4, l’assimilazione si ritiene confermata qualora l’Ufficio d’Ambito non riscontri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; l’Ufficio d’Ambito, qualora stabilisca che lo scarico sia ammissibile solo a specifiche condizioni, le comunica al titolare dello scarico entro il medesimo termine.
7. In caso di richiesta effettuata ai sensi del precedente comma 5, l’Ufficio d’Xxxxxx emetterà il provvedimento finale entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 s.m.i. e del R.R. 6/2019.
8. Il titolare dello scarico di acque reflue assimilate alle domestiche è tenuto a comunicare all’Ufficio d’Ambito la variazione della titolarità avvalendosi degli specifici modelli predisposti dall’Ufficio d’Ambito (scaricabili dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
9. In attuazione dell’art. 21 comma 1 lettera a) del R.R. 6/2019, vengono riportati nell’Allegato F del presente Regolamento, gli importi inerenti gli oneri istruttori relativi alle procedure di assimilazione alle acque reflue domestiche che il richiedente, quale condizione di procedibilità della domanda, è tenuto a versare all’Ufficio d’Ambito.
10. Gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate sono soggetti al controllo dell’Ufficio d’Ambito e del Gestore con le modalità di cui al DLgs 152/2006 art. 129 ed al R.R. 6/2019, art. 16 e ai divieti di cui all’art. 3.5 del presente Regolamento.
11. Fatta salva diversa disposizione del Gestore e dell’Ufficio d’Ambito, la raccolta delle acque reflue domestiche e delle acque reflue assimilate all’interno degli insediamenti da cui origina lo scarico deve essere effettuata tramite reti separate tra loro e separate da reflui di altra tipologia.
3.3 Acque meteoriche
All’interno dell’agglomerato, potranno essere convogliate nella pubblica fognatura, oltre alle acque reflue civili e industriali, anche quelle di origine meteorica provenienti dai singoli immobili.
In relazione alle caratteristiche dei condotti interessati e/o in ottemperanza a quanto previsto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato dalla Giunta Regionale Lombardia con delibera n. 6990 del 31.07.2017, ai sensi dell’art. 44 “Riduzione delle portate meteoriche drenate”
e relativa appendice G nonché in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 7/2017 in tema di “invarianza idraulica” il gestore del Servizio Idrico Integrato può introdurre limiti di portata alle acque meteoriche scaricate in fognatura.
Si precisa altresì che ai sensi dell’art. 10 del R.R. 6/2019, in presenza di fognature di tipo unitario, le acque meteoriche di dilavamento, fatto salvo quanto previsto dal R.R. 4/2006 per le specifiche casistiche ivi disciplinate, devono essere prioritariamente smaltite in recapiti diversi dalla pubblica fognatura. Eventuali scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da aree assoggettate all’applicazione del
R.R. 7/2017 dovranno rispettare gli obblighi previsti dal Regolamento stesso.
Nelle zone in cui è presente una rete di fognatura pubblica di tipo unitario, l’allacciamento avverrà tramite un unico condotto per le acque reflue civili e industriali, nonché per le acque meteoriche.
Nelle zone servite da pubblica fognatura di tipo separato le acque reflue civili e industriali e quelle di origine meteorica saranno convogliate tramite condotti diversi rispettivamente nella rete nera e nella rete bianca.
Per gli insediamenti produttivi aventi superfici scolanti assoggettate alle disposizioni del R.R. 4/2006, le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento delle superfici scolanti non potranno essere immesse nella rete pubblica bianca, ma dovranno essere raccolte separatamente, a cura della proprietà dell’immobile e successivamente convogliate alla rete pubblica nera, secondo le modalità indicate all’art.5 del R.R. 4/2006.
All’inizio di ogni evento meteorico, le acque di prima pioggia dovranno essere convogliate in una vasca di raccolta, ubicata all’interno dell’insediamento produttivo e appositamente dimensionata sulla base dei criteri sopra indicati, fino al suo completo riempimento.
Le acque meteoriche eccedenti il volume di tale vasca potranno essere scaricate nella rete bianca fino alla cessazione dell’evento.
A evento meteorico esaurito, le acque accumulate nella vasca di prima pioggia saranno immesse nella rete pubblica nera, con portata pari a 1 litro al secondo per ettaro di superficie impermeabilizzata dell’insediamento.
Per tutto quanto non specificamente indicato, si rimanda al Regolamento Regionale 4/2006 e s.m.i.
Gli scarichi di acque meteoriche in reti fognarie pubbliche sono soggetti ai limiti di accettabilità di cui al DLgs 152/2006, parte terza, allegato 5, tabella 3.
3.4 Divieto di scarico in fognatura di acque di falda e disciplina degli scarichi
di acque di scambio termico
3.4.1 Scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati
o di drenaggio della falda
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, lo scarico in rete fognaria pubblica di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati non è consentito.
2. Lo scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza di emergenza resi necessari da motivi contingibili e urgenti di tutela della salute umana, può essere ammesso, previa verifica della compatibilità con i processi depurativi adottati dagli impianti di trattamento dei reflui urbani e con il regolare funzionamento delle reti. In tal caso lo scarico sarà ammesso per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e, comunque, non oltre la realizzazione delle opere prescritte dall’Ufficio d’Ambito per la disconnessione idraulica dello stesso dalla pubblica fognatura, nell’ambito delle attività di bonifica e/o messa in sicurezza operativa (MISO) di siti contaminati per i quali, nel caso sia previsto l’emungimento di acqua di falda, vige il divieto di cui al primo comma.
3. Lo scarico in rete fognaria pubblica delle acque emunte nel corso di interventi di drenaggio della falda non è consentito. In caso di impossibilità allo scarico in recapito diverso dalla pubblica fognatura - che dovrà essere comprovata dal titolare dello scarico mediante la presentazione di idonea documentazione tecnica - l’Ufficio d’Ambito, ai sensi dell’art.5 comma 8 del R.R. 6/2019 sentito il Gestore, può autorizzare tale scarico in pubblica fognatura, in deroga al divieto di cui al presente comma, definendo le prescrizioni necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema, anche con riferimento alla durata temporale dell’esercizio medesimo, che terrà conto da un lato di quanto richiesto in sede di istanza e dall’altro delle valutazioni tecniche del Gestore. Le fasi istruttorie svolte dall’Ufficio d’Ambito sulla base dell’attivazione di un procedimento di autorizzazione in deroga al divieto di scarico in pubblica fognatura delle acque di cui al presente comma - previa acquisizione degli oneri istruttori e di procedibilità previsti nell’Allegato F al presente Regolamento - sono le seguenti:
a) verifica della correttezza formale dell’istanza di deroga al divieto di scarico di cui all’art. 5 comma
8 del R.R. 6/2019;
b) verifica della documentazione tecnica comprovante l’impossibilità da parte del soggetto istante a scaricare tali acque in altri recapiti;
c) acquisizione delle valutazioni e prescrizioni tecniche del Gestore;
d) valutazioni tecniche eventualmente integrative a quelle fornite dal Gestore da parte dell’Ufficio d’Ambito;
e) rilascio del provvedimento di autorizzazione in deroga al divieto di scarico in pubblica fognatura di cui all’art. 5 comma 8, entro il termine massimo di 90 giorni, salvo sospensioni/ interruzioni del procedimento, impartendo le prescrizioni che andranno a disciplinare gli scarichi in pubblica fognatura.
4. La raccolta e la misura, all’interno degli insediamenti dai quali origina lo scarico, delle acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza di emergenza di siti contaminati devono essere effettuate separatamente dagli altri scarichi. E’ comunque vietato diluire con acque derivanti dalle operazioni di cui sopra gli altri scarichi di acque reflue industriali, qualora presenti.
5. Qualora ammesso lo scarico in rete fognaria pubblica delle acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di drenaggio della falda è soggetto a tariffa di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico.
3.4.2 Scarico derivante da operazioni di scambio termico
1. Lo scarico in rete fognaria nera o unitaria di acque derivanti da pompe di calore, di acque di raffreddamento indiretto, con esclusione di quelle provenienti da torri evaporative, non è consentito, fatto salvo quanto previsto all’art.3.2.2 del presente Regolamento. In caso di impossibilità allo scarico in recapito diverso dalla fognatura - che dovrà essere comprovata dal titolare dello scarico mediante la presentazione di idonea documentazione tecnica - l’Ufficio d’Ambito, ai sensi dell’art. 5 comma 8 del R.R. 6/2019, sentito il Gestore, può autorizzare tale scarico in pubblica fognatura, in deroga al divieto di cui al presente comma, definendo le prescrizioni necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema.
2. Il succitato comma 1 si applica ai nuovi scarichi e in caso di rinnovo dell’autorizzazione.
3. In funzione delle necessità di buon mantenimento delle prestazioni del sistema di fognatura e depurazione, ai sensi del R.R. 6/2019 art.5 comma 9, l’Ufficio d’Ambito può prevedere, sulla base delle indicazioni del Gestore, l’adeguamento alle previsioni di cui al comma 1 anche prima della scadenza dell’autorizzazione, definendo una congrua tempistica che tenga conto di eventuali pregressi specifici investimenti di cui non è ancora stato completato il recupero finanziario. Tale tempistica non può comunque essere inferiore a tre anni. La raccolta e la misura delle acque derivanti da operazioni di scambio termico all’interno degli insediamenti dai quali origina lo scarico deve essere effettuata, a tutti gli effetti, separatamente dagli altri scarichi, è comunque vietato diluire con acque derivanti da operazioni di scambio termico gli altri scarichi di acque reflue industriali.
4. Fatto salvo quanto previsto al primo capoverso, lo scarico di acque derivanti da operazioni di scambio termico rientranti nella definizione di scarico industriale è ammesso in pubblica fognatura
ed è soggetto alla preventiva autorizzazione allo scarico ai sensi della normativa vigente.
5. Nell’eventualità in cui venga rilasciata l’autorizzazione allo scarico per acque derivanti da operazioni di scambio termico l’Ufficio d’Ambito, anche su parere del Gestore, potrà prescrivere l’adozione di idonei sistemi di riciclaggio delle stesse che limitino al minimo indispensabile la portata di scarico al fine di renderla compatibile con il processo di trattamento dei reflui urbani e con la capacità idraulica delle reti e degli impianti.
3.5 Ammissibilità e limiti di accettabilità degli scarichi
3.5.1 Acque reflue industriali
1. Ai sensi del DLgs 152/2006 art. 124 e della L.R. 26/2003, lo scarico delle acque reflue industriali in reti fognarie pubbliche, è soggetto a preventiva autorizzazione (1).
2. Gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie pubbliche servite da impianti centralizzati di trattamento dei reflui urbani sono soggetti ai limiti di accettabilità di cui al DLgs 152/2006, parte terza, allegato 5, tabella 3 e dal R.R. 6/2019.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 101, comma 5 del DLgs 152/2006, i valori limite di emissione previsti dal presente Regolamento non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
4. Gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie pubbliche, non servite da impianti centralizzati di trattamento dei reflui urbani, sono soggetti ai limiti di accettabilità di cui al DLgs 152/2006, parte terza, allegato 5, tabella 3, scarichi in acque superficiali.
5. Fermo restando il rispetto dei limiti inderogabili per le sostanze di cui al DLgs 152/2006 parte terza, allegato 5, tabella 5, in base alle caratteristiche dell’impianto di depurazione ricevente e purché sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2 del DLgs 152/2006 e
(1) Il R.R. 6/2019 prevede all’art.5 comma 6 che “gli scarichi di acque reflue industriali, qualora abbiano caratteristiche quali-quantitative compatibili con il buon funzionamento dell’esistente sistema di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, devono preferibilmente essere ad esso allacciati. Al fine di scegliere la miglior soluzione di recapito dei reflui, in sede di rilascio, rinnovo o modifica dell’autorizzazione unica ambientale, la provincia competente o Città metropolitana e il Titolare dello scarico valutano se il convogliamento in fognatura delle acque reflue industriali provenienti da un determinato sito produttivo, anche tenendo conto dell’eventuale presenza di sistemi di depurazione presso il medesimo sito, possa comportare la riduzione dell’apporto di carico inquinante nelle acque superficiali”
R.R. 6/2019 art.5, comma 7, il Gestore può proporre all’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano per la relativa approvazione:
• modifiche ai limiti di accettabilità allo scarico in dipendenza della capacità e delle caratteristiche dei singoli impianti di depurazione, del rispetto dei limiti per lo scarico finale nei corpi idrici ricettori, del riutilizzo di acque reflue e dei fanghi prodotti dal trattamento;
• la concessione di ulteriori e diverse deroghe ai limiti tabellari;
6. Il Gestore, nel formulare le proposte di cui sopra deve fornire all’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano adeguate garanzie riguardo al rispetto dei criteri di tutela di cui al comma precedente.
7. Gli scarichi di acque reflue industriali sono soggetti al controllo dell’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano e dal Gestore, con le modalità di cui al DLgs 152/2006 ed al R.R. 6/2019 artt. 15 e 18.
8. La raccolta delle acque reflue industriali all’interno degli insediamenti da cui origina lo scarico deve essere effettuata tramite rete separata, dotata di idonei pozzetti di campionamento.
9. Qualora dall’insediamento derivino scarichi di acque reflue industriali di diversa origine, gli stessi dovranno essere campionabili separatamente.
10. Le reti di raccolta dei reflui domestici, all’interno degli insediamenti da cui originano scarichi di acque reflue industriali, devono essere dotate di idonei manufatti, atti a garantire adeguate condizioni di campionamento dello scarico finale.
11. Il Gestore si riserva, in particolari condizioni connesse alla rilevanza dello scarico o alla pericolosità delle sostanze impiegate nelle attività da cui derivano gli scarichi, di prescrivere l’installazione di strumenti per il prelievo e/o il controllo automatico dei reflui. Le spese relative alla installazione e gestione degli strumenti di cui sopra, saranno integralmente a carico del titolare dello scarico.
3.5.2 Scarichi vietati
Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità nonché le limitazioni previste dal presente Regolamento, è vietato scaricare in pubblica fognatura sostanze potenzialmente pericolose o dannose per il personale addetto ai servizi di fognatura e di depurazione, per la salute pubblica o suscettibili di danneggiare il sistema di collettamento e depurazione o di alterare le caratteristiche del corpo idrico recettore.
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In particolare è vietato lo scarico in fognatura delle sostanze di seguito elencate:
a) idrocarburi alifatici e aromatici e loro derivati in genere e, comunque, sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione, che possano determinare condizioni di infiammabilità o esplosività a danno del sistema di fognatura;
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b) effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni o scarichi di macchine operatrici di qualsiasi genere o da lavorazioni artigianali, quali centri eliografici, copisterie, lavanderie, etc.;
c) petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da taglio o altre sostanze che possano formare emulsioni stabili con l’acqua;
d) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali a esempio: ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, etc.;
e) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altri reflui, costituire pericolo per le persone, gli animali o l’ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo dell’impianto pubblico di depurazione;
f) reflui aventi caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture e gli impianti fognari o di pericolosità per il personale addetto;
g) reflui aventi temperature tali da amplificare gli effetti di corrosività e pericolosità di cui alla precedente lettera f);
h) reflui aventi caratteristiche tali da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra 10 e 38 °C, possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose, quali a esempio oli e grassi derivanti da attività di ristorazione o dall’industria alimentare;
i) ogni sostanza classificabile come rifiuto ai sensi del DLgs 22/1997, anche se sminuzzata a mezzo di trituratori domestici o industriali il cui uso non è ammesso per le ragioni indicate al successivo articolo 4.1;
j) spurghi di fognature private;
k) residui di lavorazione di natura cementizia o bentonitica suscettibili di solidificazione anche in presenza di acqua;
l) fanghi, residui solidi o semisolidi provenienti da processi di sedimentazione e depurazione di scarichi idrici, da processi di depurazione di gas, di fumi e altri scarichi atmosferici, nonché direttamente da processi produttivi;
m) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone, gli animali o l’ambiente, secondo le disposizioni di cui al DLgs 230/1995;
n) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto ai servizi di fognatura e depurazione;
o) sostanze non previste dal presente Regolamento che possono comportare pregiudizi o arrecare danno alla rete di fognatura e agli impianti di depurazione finali.
Ferme restando le sanzioni amministrative e penali di cui all’articolo 3.10 del presente Regolamento, l’inosservanza degli elencati divieti espone l’autore del fatto a rispondere, nei confronti del gestore del Servizio Idrico Integrato, dei danni causati a persone e cose ai sensi dell’articolo 2043 c.c., fatta salva l’adozione delle misure di prevenzione e di ripristino ambientale di cui all’art. 300 e seguenti del DLgs 152/2006.
3.5.3 Scarichi accidentali anomali
I titolari degli scarichi o i responsabili di immissione accidentali di qualsiasi sostanza che possa
pervenire in pubblica fognatura non conformemente alle disposizioni del presente Regolamento, sono tenuti a darne immediata comunicazione al gestore del Servizio Idrico Integrato a mezzo telefono e successivamente in forma scritta, anche se le immissioni accidentali sono avvenute all’interno di insediamenti privati.
Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di immediata adozione di eventuali provvedimenti presso l’insediamento produttivo, nella pubblica fognatura o presso l’impianto pubblico di depurazione cui gli scarichi affluiscono, atti a contenere gli effetti dannosi dell’incidente occorso.
I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite telefonicamente o verbalmente e successivamente confermate per iscritto dagli organi tecnici del gestore del Servizio Idrico Integrato e dell’Autorità competente per territorio.
In caso di possibili riflessi ambientali dovrà essere tempestivamente data comunicazione all’Arpa competente per territorio.
Nel caso vi siano riflessi igienico-sanitari, con la medesima procedura si darà debita comunicazione direttamente all’U.O. (Unità Operativa) di Igiene e Sanità Pubblica dell’ATS competente per territorio.
Tutte le spese sopportate dal gestore del Servizio Idrico Integrato, dall’Arpa, all’ATS, dal Comune, etc. al fine di contenere e ridurre gli effetti dannosi dello scarico accidentale anomalo, sono a carico del responsabile dell’immissione.
3.5.4 Impianti di pretrattamento
Gli impianti di pretrattamento devono essere mantenuti attivi ed efficienti dai titolari degli scarichi.
Per scarichi di acque reflue industriali e/o meteoriche soggette a R.R. 4/2006, ogni disattivazione dovuta a cause accidentali o per esigenze manutentive dovrà essere immediatamente comunicata a mezzo telefono al Servizio Clienti del gestore del Servizio Idrico Integrato a cui dovrà seguire per iscritto la comunicazione sia al medesimo Servizio Clienti che all’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano - Azienda Speciale. Gli scarichi dovranno essere immediatamente sospesi.
3.6 Allacciamento alla rete fognaria
La realizzazione in sede pubblica degli allacciamenti degli immobili alla pubblica fognatura verrà eseguita direttamente ed esclusivamente dal gestore del Servizio Idrico Integrato, previa domanda scritta del proprietario dell’immobile e pagamento dei corrispettivi dell’allacciamento secondo quanto previsto dalla Carta dei Servizi.
In presenza di lavori di allacciamento che comportino scavi, l’utente richiedente l’allacciamento potrà tuttavia chiedere al gestore del Servizio Idrico Integrato di realizzare in autonomia i lavori di scavo, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, necessaria per la manomissione e l’occupazione del suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico transito; in tal caso l’utente farà eseguire i lavori di scavo a regola d’arte in conformità con le specifiche tecniche dettate dall’Amministrazione Comunale e il gestore terrà conto, nell’elaborazione del preventivo, delle attività rimaste in carico all’utente.
Per un maggiore dettaglio, delle tempistiche di preventivazione e di esecuzione dei lavori, si rimanda agli articoli 4.2, 4.3 e 4.5 della Carta dei Servizi nonché, per ciò che concerne i relativi corrispettivi, all’Allegato G al presente Regolamento e per le relative richieste alla modulistica pubblicata sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xx qui interamente richiamati, come se trascritti.
Il gestore non risponderà dei danni provocati, entro i confini della proprietà privata, da eventuali allagamenti per rigurgiti della pubblica fognatura.
Spetta al titolare dello scarico garantire la tenuta della rete interna e valutare eventualmente l’installazione di idonei dispositivi antiriflusso o altri dispositivi finalizzati all’eliminazione del rigurgito.
Nell’Allegato C sono riportate le indicazioni tecniche relative alla rete fognaria interna.
Le condotte in sede stradale che servono all’allacciamento degli stabili restano di pertinenza del gestore a cui spetta il controllo della funzionalità idraulica e la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria.
3.6.1 Nuovi allacciamenti di fognatura a insediamenti preesistenti
Non appena verranno appaltate le opere di costruzione della fognatura pubblica, il gestore del Servizio Idrico Integrato ne darà avviso per iscritto ai proprietari di tutti gli insediamenti preesistenti, che dovranno provvedere ad allacciarsi ai sensi dell’articolo 3.2 del presente Regolamento. L’avviso verrà notificato singolarmente per ogni proprietà.
I proprietari degli stabili preesistenti al condotto di fognatura dovranno:
a) entro 60 giorni dall’avviso presentare richiesta d’allacciamento alla fognatura pubblica, con allegata copia dell’avvenuto versamento dell’intero importo richiesto o della prima rata concordata con il gestore ai sensi della Carta dei Servizi;
b) provvedere, a propria cura e spese, alla sistemazione delle canalizzazioni interne e al loro collegamento con l’allacciamento realizzato in sede stradale nel termine di un anno dalla notifica dell’avvenuta costruzione dell’allacciamento stradale;
c) provvedere, entro ulteriori tre mesi dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), allo spurgo completo e alla soppressione dei pozzi perdenti, dei xxxxx xxxx e delle fosse biologiche
eventualmente preesistenti compresi i manufatti afferenti ad eventuali scarichi in corso idrico superficiale.
In ogni caso, come previsto dall’art. 5, comma 3 del Regolamento Regionale 6/2019, gli scarichi esistenti dovranno essere allacciati alle nuove reti entro un anno da apposita comunicazione effettuata dal Comune di Milano al titolare dello scarico, a seguito di segnalazione del completamento dei lavori inviata al Comune da parte del Gestore.
In caso di mancata osservanza dell’obbligo di allaccio, il Comune, informato il Gestore, prescriverà l’allaccio con provvedimento adottato ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
In caso di inadempimento al provvedimento comunale di cui sopra, sarà facoltà del gestore provvedere direttamente all’esecuzione dell’opera. In questo caso, tutte le spese relative saranno poste a carico dei proprietari degli stabili.
Nel caso in cui i privati non ottemperino alle ordinanze di allaccio oppure nel caso in cui, nell’ambito di opere di allaccio eseguite direttamente dall’utente, si verifichino inadempienze rispetto alle norme tecniche previste dal presente Regolamento, il gestore, dopo aver diffidato per iscritto l’interessato, dispone d’ufficio la realizzazione delle opere.
L’interessato è tenuto al rimborso delle spese sostenute dal gestore entro 30 giorni dalla data di notifica della relativa liquidazione. In caso di mancato pagamento si provvederà al recupero.
3.6.2 Allacciamenti provvisori di cantiere
Al fine di evitare l’inquinamento del suolo sul quale è prevista la costruzione di un fabbricato, il gestore permetterà l’uso di una o più immissioni nella pubblica fognatura per lo scarico di servizi igienici a uso degli addetti al cantiere.
Questi allacciamenti provvisori saranno realizzati in modo da poter essere utilizzati, una volta terminata la costruzione, per servire in modo definitivo il fabbricato. Per la scelta dei punti di allacciamento, il proprietario dello stabile dovrà fornire in tempo utile al gestore le necessarie indicazioni. Eventuali maggiori spese di allacciamento dovute alla carenza di tali indicazioni verranno addebitate alla parte interessata. A detti allacciamenti, comunque realizzati, si applicano le condizioni economiche di cui all’articolo 2.6.10.
3.6.3 Modifiche degli allacciamenti
Qualora, per esigenza del proprietario dell’immobile, si dovessero introdurre modifiche agli allacciamenti esistenti, esse saranno eseguite previo consenso del gestore del Servizio Idrico Integrato e le relative spese saranno interamente a carico del proprietario dell’immobile.
3.6.3.1 Utilizzo di allacciamenti esistenti in proprietà privata
Qualora, a giudizio del gestore, risulti tecnicamente non realizzabile o estremamente oneroso per un insediamento o per una sua parte allacciarsi alla pubblica fognatura, è consentito, previo accordo con le altre parti interessate, utilizzare i condotti di allacciamento esistenti più vicini, fermo restando l’obbligo di sostenere le spese per il loro adeguamento, di contribuire alla loro manutenzione, nonché di realizzare pozzetti d’ispezione secondo le eventuali prescrizioni del gestore.
3.6.3.2 Servitù
Quando il proprietario di un fondo non ha la possibilità di convogliare i propri scarichi nella pubblica fognatura se non attraverso proprietà altrui, potrà, a norma di legge, richiedere all’autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, l’istituzione di una servitù di scarico ai sensi dell’articolo 1043 del Codice Civile.
Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario potrà impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo l’immissione delle acque nelle proprie canalizzazioni, purché le stesse siano idonee allo scopo (art. 1034 del Codice Civile). In ogni caso, le modalità di convogliamento degli scarichi devono essere approvate dal gestore.
3.6.3.3 Divieto di estensione degli allacciamenti
Nelle fognature private collegate con la pubblica fognatura non possono essere convogliati altri scarichi di terzi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente Regolamento.
3.6.3.4 Dismissioni di vecchi allacciamenti
Qualora, a causa della demolizione di edifici, vengano dismessi allacciamenti esistenti, il proprietario ha l’obbligo di darne comunicazione al gestore e di sigillare il condotto di allacciamento alla pubblica fognatura con i tempi e le modalità stabilite dal gestore stesso.
3.6.4 Riparazioni di condotti di allacciamento
In caso di guasti od ostruzioni nei condotti della pubblica fognatura, compresi gli allacciamenti in sede stradale, il gestore del Servizio Idrico Integrato eseguirà direttamente e a proprie spese gli interventi necessari al ripristino della loro funzionalità.
Qualora si dovessero constatare rotture od ostruzioni cagionate da manomissioni degli impianti o da trasgressione ai regolamenti da parte degli utenti, saranno a carico del proprietario dello stabile tutte le spese occorrenti per le riparazioni, nonché i compensi per la visita tecnica.
Analogamente, nei casi in cui i guasti o gli intasamenti riguardino condotti della rete interna alla proprietà privata, gli interventi di ripristino e le relative spese saranno interamente a carico del proprietario, al quale saranno anche addebitati i compensi per la visita tecnica.
La liquidazione delle spese e dei compensi di visita tecnica, nel caso in cui siano dovuti dal proprietario a termini del paragrafo precedente, viene effettuata dal gestore del Servizio Idrico Integrato con l’intervento dell’interessato, ove ne faccia prima richiesta in tempo utile, e gli viene notificata per iscritto.
L’interessato potrà, entro il perentorio termine di 15 giorni dalla notifica della liquidazione, far pervenire per iscritto al Servizio Clienti del Servizio Idrico Integrato le sue osservazioni o eccezioni in proposito.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute eccezioni, la liquidazione diventerà definitiva. Il proprietario dell’immobile dovrà versare al gestore del Servizio Idrico Integrato, prima dell’inizio delle opere, l’intera somma richiesta o la somma richiesta come prima rata sulla spesa per la realizzazione dell’intervento, salva la liquidazione finale dei rimanenti importi.
3.7 Funzioni di vigilanza e controllo
Ferme restando le competenze delle Autorità previste dalla normativa vigente, il gestore del Servizio Idrico Integrato, avvalendosi di proprio personale tecnico esercita le funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto dei limiti previsti dalla legge in conformità con quanto disposto dalla delibera ARERA 665/2017/R/idr e dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano.
Il Gestore si può avvalere di un laboratorio esterno certificato per l’esecuzione delle analisi di laboratorio.
L’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano è autorizzato a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni autorizzatorie e regolamentari.
I titolari degli scarichi sono tenuti a fornire al personale di cui sopra tutte le informazioni richieste e a consentire di accedere liberamente e celermente in tutti i luoghi in cui si svolgono i processi produttivi, al fine di verificare la natura e l’accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, i consumi di acqua prelevati da fonti diverse dal pubblico acquedotto, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua e, più in generale, il rispetto delle norme fissate dal presente Regolamento. Gli incaricati delle funzioni di vigilanza e controllo di cui sopra, dovendo accedere in proprietà privata, sono tenuti a esibire il documento di riconoscimento loro rilasciato dal proprio Ente di appartenenza.
L’accesso degli incaricati ai luoghi di produzione è ammesso unicamente per gli scopi per i quali è stato disposto, fermo restando l’obbligo di osservare le norme di cui al D.Lgs.n.196/2003 e al Regolamento UE 2016/679, sulla sicurezza per il trattamento dei dati personali e con riguardo alle esigenze dei processi produttivi e dell’organizzazione del lavoro. Le informazioni
raccolte sui soggetti controllati sono coperte dal segreto d’ufficio. Il gestore del Servizio Idrico Integrato ha sempre la facoltà di richiedere alle Autorità competenti, di cui al comma 1, con istanza motivata e documentata, di effettuare controlli specifici qualora emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti pubblici di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti della pubblica fognatura.
A fronte di ripetute e protratte violazioni dei limiti stessi, accertate con le modalità di legge, il gestore si riserva di proporre all’Autorità competente la sospensione dell’autorizzazione e, ove richiesto per la tutela degli impianti e della pubblica sicurezza, la temporanea chiusura dello scarico fino al ripristino di condizioni di sicurezza e di rispetto dei limiti di emissione.
Ferme restando le eventuali sanzioni amministrative e penali di cui all’articolo 3.10 del presente Regolamento, al titolare dello scarico irregolare sarà addebitato un importo pari a quello degli oneri sostenuti dal gestore del Servizio Idrico Integrato in conseguenza dei provvedimenti di cui sopra, maggiorati del 20% per spese generali.
Agli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti superiori ai valori autorizzati si applicano inoltre le maggiorazioni dei corrispettivi per penalizzazione di cui all’Allegato A al presente Regolamento.
3.7.1 Spese istruttorie e di controllo
Per gli oneri a carico dei titolari degli scarichi, derivanti dall’effettuazione di sopralluoghi, accertamenti, verifiche e rilievi, necessari per l’istruttoria della domanda di allacciamento, il gestore del Servizio Idrico Integrato farà riferimento agli Allegati G e H, nonché alla Carta dei Servizi e alla modulistica pubblicata sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx.
3.8 Approvvigionamento idrico autonomo e obbligo di installazione del misuratore
Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e convogliano gli scarichi nella pubblica fognatura sono obbligati all’installazione di idonei misuratori per la misurazione del volume delle acque prelevate, ad assicurarne il buon funzionamento e a farne denuncia con le modalità di cui all’articolo 3.8.1 e 3.8.2. del presente Regolamento.
3.8.1 Caratteristiche, posizionamento, sigillatura, guasti dei misuratori di acqua
I misuratori, installati e mantenuti in efficienza a esclusiva cura e spese dei soggetti che prelevano le acque, dovranno essere atti a misurare le quantità di tutte le acque prelevate e dovranno essere
installati in luoghi che permettano una facile e agevole lettura delle misurazioni, secondo le indicazioni tecniche fissate dal presente Regolamento.
Per le acque prelevate, tali misuratori dovranno essere posti sopra il punto di prelevamento per chi si approvvigiona da acque superficiali e sul collo della colonna di derivazione del pozzo per chi si approvvigiona da questi ultimi.
Qualora l’attingimento avvenga da fonti diverse da quelle sopra indicate, potranno di volta in volta essere disciplinate dal gestore del Servizio Idrico Integrato condizioni diverse e particolari inerenti il posizionamento dei misuratori di portata.
Nel caso di prelievi idrici per uso industriale, ai sensi delle disposizioni contenute nell’articolo 26 della L.n. 36/1994, l’obbligo dell’installazione del misuratore al prelievo dovrà essere assolto prima del rilascio dell’autorizzazione allo scarico. In caso di comprovata impossibilità, il gestore del Servizio Idrico Integrato può fissare i tempi entro i quali i titolari degli scarichi devono installare i misuratori.
Qualora il misuratore si trovi in luogo poco adatto alla lettura e alle verifiche di cui sopra o in collocazione non rispondente alle indicazioni tecniche fissate dal presente Regolamento, il gestore del Servizio Idrico Integrato può imporre, a spese del titolare degli scarichi, una diversa collocazione del misuratore stesso.
Prima dell’attivazione degli emungimenti o dei prelievi, i soggetti interessati dovranno comunicare al gestore del Servizio Idrico Integrato:
• la marca e il tipo di misuratore installato,
• la matricola,
• il numero di cifre,
• il diametro della condotta
e procedere alla sottoscrizione del contratto scaricabile dal sito internet o disponibile presso lo sportello “Servizio Clienti”.
Al momento dell’attivazione del prelievo, il gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà, a mezzo di propri incaricati, alla piombatura dei misuratori, che non potrà essere manomessa.
In caso contrario verrà applicata la penale riportata in tabella 1.
I sigilli apposti potranno essere rimossi solo da parte del personale dipendente del Servizio Idrico Integrato, che provvederà in ogni caso alla rimozione dei sigilli per consentire l’intervento di riparazione o di sostituzione del misuratore.
In caso di urgente e inderogabile intervento manutentivo, la rottura dei sigilli potrà essere autorizzata dal gestore del Servizio Idrico Integrato previa richiesta al Servizio Clienti da far pervenire tramite i seguenti canali di comunicazione:
• Sportello
• Mail o Posta elettronica certificata
• Fax
• Portale WEB.
L’interessato dovrà poi comunicare entro tre giorni l’avvenuta installazione del misuratore ai fini della nuova sigillazione. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato ai soggetti interessati il prelievo medio riscontrato nel corrispondente periodo dell’anno precedente.
3.8.2 Controlli e registrazioni delle letture dei misuratori per prelievi da fonti diverse dall’acquedotto
Il gestore del Servizio Idrico Integrato fornirà annualmente a ogni soggetto che preleva da fonti diverse dall’acquedotto un apposito registro, sul quale dovranno essere annotati, a cura dei titolari degli scarichi, per l’anno successivo:
• il numero di matricola di ogni misuratore installato al prelievo,
• letture mensili degli stessi con data di rilevazione,
• indicazione degli eventuali periodi di guasto.
Il registro dovrà essere costantemente aggiornato, tenuto presso la sede del prelievo e messo a disposizione del gestore del Servizio Idrico Integrato per controlli.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, detto registro in originale dovrà essere trasmesso al Gestore. Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare letture periodiche dei contatori al fine di monitorare il consumo.
Il gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva inoltre di richiedere, ai fini del controllo quantitativo degli scarichi e/o della fatturazione degli stessi, la lettura dei misuratori di prelievo con cadenza semestrale. La fatturazione per le utenze con prelievo da fonti diverse dall’acquedotto avverrà con cadenza bimestrale.
3.9 Tariffe
3.9.1 Indicazioni di carattere generale
In conformità all’articolo 155 del DLgs 152/2006:
a) per le utenze produttive i cui scarichi siano stati autorizzati, la quota tariffaria di cui al presente articolo è determinata sulla base della Delibera ARERA 665/2017/R/idr e di quanto previsto dal Capitolo 6 della Carta dei Servizi; al fine della determinazione della quota tariffaria riferita al servizio di fognatura e depurazione,
b) il volume dell’acqua scaricata è assunto, di norma, pari al volume di acqua prelevata; nei casi in cui il volume scaricato sia diverso dal volume prelevato dall’acquedotto, viene determinato con
le seguenti modalità:
•
•
•
•
• idonea misurazione eseguita sul punto di scarico. L’installazione del misuratore allo scarico, a cura e spese del titolare previa approvazione tecnica da parte del Gestore del sistema di misura e successiva piombatura, avviene:
- su decisione del gestore, per scarichi con volume minimo giornaliero superiore a 15 mc/ giorno o volume annuo superiore a 3000 mc/anno e, in ogni caso, quando ritenuto opportuno per motivi tecnici o ambientali;
- su richiesta dell’utente industriale.
In entrambi i casi il gestore comunica all’Ufficio d’Ambito l’avvenuta installazione e i dati identificativi del misuratore allo scarico.
Negli altri casi la determinazione dei volumi scaricati sarà effettuata dal Gestore mediante stima ragionevole e motivata sulla base di una relazione tecnica trasmessa dal titolare dello scarico e corredata dalla seguente documentazione:
• MUD e/o copie di formulari di smaltimento;
• accurato bilancio idrico che preveda:
• letture di misuratori interni (letture, consumi e foto dei contatori da allegare) se installati
• calcolo delle quote disperse nel prodotto sulla base delle “ricette” e della produzione nel periodo di riferimento
• specifiche tecniche delle macchine ed attrezzature che generano una dispersione di acqua (relazioni e specifiche fornite dal costruttore).
Non verranno prese in considerazioni detrazioni forfettarie, stimate e percentuali.
La relazione tecnica dovrà essere trasmessa al Gestore entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di pertinenza.
La rilevazione dei volumi scaricati sia con apposito misuratore sia determinati sulla base dei volumi prelevati, è organizzata secondo criteri di ragionevolezza tenendo conto della variabilità e della stagionalità degli scarichi industriali allo scopo di conseguire la migliore conoscenza possibile in ordine al profilo di utilizzo dei servizi di fognatura e depurazione e contestualmente alla verifica qualitativa nello scarico, qualora siano previsti tali obblighi.
A integrazione di quanto disposto sopra, l’installazione del misuratore delle acque reflue scaricate avviene a cura e spese dell’utente, incluso il costo del sopralluogo tecnico (di cui all’Allegato H al presente Regolamento e per la cui modulistica di supporto si rimanda al sito internet www.latuaacqua. it). L’utente può inoltre installare a propria cura e spese idonei strumenti di controllo degli scarichi.
Il gestore del Servizio Idrico Integrato provvederà, a mezzo di propri incaricati, alla piombatura degli strumenti di misura, che non potranno essere manomessi. In caso contrario verrà applicata la penale riportata in tabella 1.
In caso di indisponibilità dei volumi scaricati relativi ad un’utenza industriale, rilevati con le modalità di cui sopra, il volume scaricato è posto uguale al valore massimo tra il volume autorizzato allo scarico e quello rilevato nell’ultima fatturazione, calcolato e applicato pro die per il periodo per il quale permane l’indisponibilità dei volumi.
Il gestore del Servizio Idrico Integrato effettua i tentativi di raccolta dei dati di volume scaricato previsti dall’Articolo 6.4 della Carta dei Servizi.
Gli oneri di installazione dei misuratori allo scarico sono in ogni caso coperti dall’utente industriale Per quanto attiene la determinazione della qualità degli scarichi delle utenze produttive, ai sensi di quanto disposto al comma 28.3 del TICSI, il gestore è tenuto ad effettuare un numero minimo annuale di determinazioni analitiche sui reflui industriali al fine di individuare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare nella formula tariffaria.
Agli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti principali e/o, ove previsto, degli inquinanti specifici superiori ai valori autorizzati, confermata da una seconda determinazione analitica (comma 22.3 del TICSI), il gestore applica nella successiva fatturazione, in aggiunta alla tariffa, un fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione, secondo i criteri indicati nell’Allegato A al presente Regolamento.
L’utente ha l’obbligo di consentire al gestore l’accesso agli strumenti di misura per le letture. Il titolare dello scarico è obbligato a custodire il misuratore e tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e pertanto risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui gli eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi. Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche allacciati al pubblico acquedotto l’addebito dei corrispettivi dei servizi di fognatura e di depurazione è effettuato nella fattura di consumo dell’acqua potabile sulla totalità dei metri cubi prelevati.
Per i servizi di fognatura e depurazione viene applicata una quota variabile proporzionale al consumo e una quota fissa per ciascun servizio e indipendente dal volume secondo quanto previsto dall’Articolo 6 della Carta dei Servizi. Ai titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che hanno un approvvigionamento idrico autonomo, l’addebito è effettuato con apposita fattura emessa sulla base delle letture effettuate da personale del gestore del Servizio Idrico Integrato, parametrata sull’effettivo periodo di competenza.
Per i servizi di fognatura e depurazione viene applicata una quota variabile proporzionale al consumo e una quota fissa per ciascun servizio e indipendente dal volume secondo quanto previsto dal Capitolo 6 della Carta dei Servizi. Ai titolari di scarichi di acque reflue produttive, l’addebito dei corrispettivi di fognatura e depurazione è effettuato con fatture sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate accertate dal gestore secondo le modalità previste della Delibera ARERA 665/2017/R/idr e dal presente Regolamento. Il pagamento delle
fatture emesse deve essere effettuato entro i termini di scadenza, previsti dall’Articolo 7 della Carta dei Servizi, indicati in fattura.
Qualora il pagamento non venga effettuato entro il termine di scadenza, si rimanda alle disposizioni previste dall’Articolo 13 della Carta dei Servizi.
3.10 Sanzioni ai sensi del DLgs n. 152/2006
3.10.1 Sanzioni amministrative
Ai titolari di scarichi di acque reflue industriali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel DLgs 152/2006, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’articolo 133 del decreto stesso.
3.10.2 Sanzioni penali
Dei casi di violazione previsti dall’articolo 137 del D.Lgs.n.152/2006, sarà data comunicazione all’Autorità giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura Penale.
3.10.3 Provvedimenti amministrativi
Ferma restando l’eventuale applicazione delle norme sanzionatorie previste dai precedenti articoli
3.10.1 e 3.10.2, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico verranno adottati dall’Autorità competente i provvedimenti amministrativi previsti dall’articolo 130 del DLgs 152/2006, procedendo, secondo la gravità dell’infrazione:
• alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
• alla diffida e contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente;
• alla revoca dell’autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.
4. IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE
4.1 Depurazione
Gli impianti di depurazione delle acque reflue di Milano, come tutti i depuratori per il trattamento di reflui di origine civile, non sono in grado di abbattere qualsiasi inquinante immesso nella rete fognaria, in quanto sono stati progettati per la rimozione specifica delle sostanze caratteristiche
di reflui urbani (abitazioni, uffici, scuole, etc.).
Tutte le altre sostanze che vengono immesse in rete devono rispettare i limiti previsti dal presente Regolamento per lo scarico in fognatura. In particolare gli insediamenti produttivi e le attività commerciali, nel caso non rispettino i valori limiti per lo scarico in fognatura del presente Regolamento, devono dotarsi di impianti di depurazione atti a raggiungere le concentrazioni minime ammesse per lo scarico in fognatura riportate nelle tabelle 3 e 3/A dell’allegato 5 alla parte terza del DLgs 152/2006 come indicato al precedente articolo 3.5.2.
Le sostanze inquinanti che vengono rimosse durante la depurazione di reflui di origine domestica possono riassumersi nelle seguenti categorie:
• sezione di grigliatura: materiali in sospensione maggiori di 3 mm (materiale grigliato);
• sezione di dissabbiatura/disoleatura: sabbie, oli, grassi e materiali galleggianti;
• comparto biologico: sostanza organica, solidi sospesi, ammoniaca e composti dell’azoto, tensioattivi biodegradabili (per concentrazioni affluenti comprese nei limiti di legge allo scarico) e, in quantità limitate, composti del fosforo;
• sezione defosfatazione: composti del fosforo;
• sezione disinfezione: batteri derivanti dai reflui domestici e residui dopo il processo di depurazione biologica.
Le altre sostanze inquinanti versate in fognatura vengono rimosse solo in quantità molto limitate e pertanto lo scarico di tali sostanze in concentrazioni superiori a quelle concesse nel presente Regolamento potrebbe sfuggire all’azione del depuratore terminale, andando a inquinare i corpi idrici superficiali su cui insiste lo scarico degli impianti.
Poiché i depuratori utilizzano una “componente biologica” per attuare la depurazione, lo scarico di sostanze potenzialmente tossiche per i batteri (quali, a esempio, metalli pesanti, disinfettanti, composti organici aromatici, pesticidi, etc.) comporterebbe conseguenze negative sul sistema depurativo in quanto andrebbe a inibire o distruggere i batteri che effettuano la depurazione biologica, inficiando completamente il processo depurativo per alcune settimane.
Non sono altresì ammessi i trituratori domestici o industriali in abitazioni civili o altri servizi alimentari dal momento che andrebbero ad appesantire eccessivamente il carico sulle sezioni di grigliatura dei depuratori terminali. In caso di violazione, è prevista l’applicazione da parte del gestore della penale indicata nella tabella 1.
Gli oli derivanti dalla manutenzione di automezzi (e di qualsiasi altro tipo di olio) anche a uso di privati cittadini, non possono essere versati in fognatura ma devono essere portati al “Consorzio obbligatorio degli oli usati” o alle isole ecologiche nel Comune di Milano dove vengono ritirati gratuitamente.
Anche gli oli e grassi residui utilizzati in cucina nelle attività commerciali (alberghi, ristoranti, fast food, mense, etc.) non possono essere scaricati in fognatura ma devono essere smaltiti attraverso gli appositi consorzi di recupero e tramite società specializzate e legalmente autorizzate allo smaltimento dei rifiuti.
Poiché non tutte le sostanze inquinanti possono essere comprese negli elenchi riportati nelle tabelle 3 e 3/A dell’allegato 5 alla parte terza del DLgs 152/2006 ed esistono numerosissime sostanze inquinanti derivanti dalla chimica di sintesi o che si possono formare in seguito a reazioni tra due tipi di molecole meno pericolose, è vietato anche lo sversamento in fognatura di sostanze non previste dal presente Regolamento che possono comportare pregiudizi o arrecare danno alla rete di fognatura e agli impianti di depurazione finali, come indicato all’articolo 3.6.3 lettera o) del presente Regolamento.
Eventuali anomalie nel funzionamento degli impianti e/o superamenti dei limiti di accettabilità allo scarico da parte degli insediamenti produttivi, così come eventuali scarichi anomali accidentali, dovranno essere tempestivamente segnalati al gestore del Servizio Idrico Integrato al numero 800 99 12 01 attivo 24 ore su 24.
ALLEGATO A
Tabella 1: penali per violazioni del regolamento
Articolo | Penale |
Articolo 2.2.3 | € 800,00 |
Articolo 2.2.4 | € 1.000,00 |
Articolo 2.2.9 | € 100,00 |
Articolo 2.3 | € 1.000,00 |
Articolo 2.3.1 | € 200,00 |
Articolo 2.3.1 punto 1 | € 500,00 |
Articolo 2.3.1 punto 2 | € 200,00 |
Articolo 2.3.1 punto 3 | € 1.000,00 |
Articolo 2.3.1 punto 4 | € 500,00 |
Articolo 2.3.1 punto 6 | € 500,00 |
Articolo 2.3.3 | € 1.000,00 |
Articolo 2.3.4 | € 100,00 |
Articolo 2.4 | € 1.000,00 |
Articolo 2.5 | € 1.000,00 |
Articolo 2.6.1 | € 1.000,00 |
Articolo 2.6.3 | € 500,00 |
Articolo 2.6.4 | 20 al giorno dall’ultimo controllo |
Articolo 2.6.5 | € 300,00 |
Articolo 2.6.8 | € 1.000,00 |
Articolo 2.6.9 | € 1.000,00 |
Articolo 3.8.1 | € 1.000,00 |
Articolo 3.9.1 | € 1.000,00 |
Articolo 4.1 | € 1.000,00 |
Tabella 2: profili tariffari per il servizio idrico integrato, prezzi e tariffe di fognatura
e depurazione per gli scarichi produttivi
UTENZE DOMESTICHE
QUOTA VARIABILE
USO DOMESTICO RESIDENTE pro capite | |||
Quota variabile Acquedotto (€/mc) | Scaglioni consumo pro capite (mc/anno) | Tariffa in €/mc | |
da | a | ||
Tariffa agevolata | 0 | 33 | Le tariffe aggiornate sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione Carta dei Servizi e Regolamento |
Tariffa base | 34 | 76 | |
I eccedenza | 77 | 162 | |
II eccedenza | 163 | in poi | |
Quota variabile Fognatura (€/mc) | - | ||
Tariffa fognatura | - | ||
Quota variabile Depurazione (€/mc) | - | ||
Tariffa depurazione | - |
USO DOMESTICO NON RESIDENTE | |||
Quota variabile Acquedotto (€/mc) | Classe di consumo (mc/anno) | Tariffa in €/mc | |
da | a | ||
Tariffa base | 0 | 128 | Le tariffe aggiornate sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione Carta dei Servizi e Regolamento |
I eccedenza | 129 | 274 | |
II eccedenza | 275 | in poi | |
Quota variabile Fognatura (€/mc) | - | ||
Tariffa fognatura | - | ||
Quota variabile Depurazione (€/mc) | - | ||
Tariffa depurazione | - |
USO CONDOMINIALE per unità abitativa | |||
Quota variabile Acquedotto (€/mc) | Scaglioni consumo pro capite (mc/anno) | Tariffa in €/mc | |
da | a | ||
Tariffa agevolata | 0 | 33 | Le tariffe aggiornate sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione Carta dei Servizi e Regolamento |
Tariffa base | limite sup. prec. | 128 | |
I eccedenza | limite sup. prec. | 274 | |
II eccedenza | limite sup. prec. | in poi | |
Quota variabile Fognatura (€/mc) | - | ||
Tariffa fognatura | - | ||
Quota variabile Depurazione (€/mc) | - | ||
Tariffa depurazione | - |
QUOTA FISSA
Quota fissa (euro/anno - per unità immobiliare) | Tariffa in €/mc |
Quota fissa acquedotto | Le tariffe aggiornate sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione Carta dei Servizi e Regolamento |
Quota fissa fognatura | |
Quota fissa depurazione |
UTENZE DIVERSE DAL DOMESTICO
QUOTA VARIABILE
USO ARTIGIANALE E COMMERCIALE | Tariffa in €/mc |
Quota variabile acquedotto | Le tariffe aggiornate sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione Carta dei Servizi e Regolamento |
Quota variabile fognatura | |
Quota variabile depurazione |
USO AGRICOLO E ZOOTECNICO | Tariffa in €/mc |
Quota variabile acquedotto | Le tariffe aggiornate sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione Carta dei Servizi e Regolamento |
Quota variabile fognatura | |
Quota variabile depurazione | |
USO PUBBLICO NON DISALIMENTABILE | Tariffa in €/mc |
Quota variabile acquedotto | Le tariffe aggiornate sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione Carta dei Servizi e Regolamento |
Quota variabile fognatura | |
Quota variabile depurazione | |
USO PUBBLICO DISALIMENTABILE | Tariffa in €/mc |
Quota variabile acquedotto | Le tariffe aggiornate sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione Carta dei Servizi e Regolamento |
Quota variabile fognatura | |
Quota variabile depurazione | |
USO INDUSTRALE | Tariffa in €/mc |
Quota variabile acquedotto | Le tariffe aggiornate sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione Carta dei Servizi e Regolamento |
ALTRI USI | Tariffa in €/mc |
Quota variabile acquedotto | Le tariffe aggiornate sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione Carta dei Servizi e Regolamento |
Quota variabile fognatura | |
Quota variabile depurazione |
ALTRI USI - uso irriguo | Tariffa in €/mc |
Quota variabile acquedotto | Le tariffe aggiornate sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione Carta dei Servizi e Regolamento |
Quota variabile fognatura | |
Quota variabile depurazione | |
ALTRI USI approvvigionamento autonomo | Tariffa in €/mc |
Quota variabile fognatura | Le tariffe aggiornate sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione Carta dei Servizi e Regolamento |
Quota variabile depurazione | |
ALTRI USI - uso diverso | Tariffa in €/mc |
Quota variabile acquedotto | Le tariffe aggiornate sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione Carta dei Servizi e Regolamento |
QUOTA FISSA
Quota fissa (per unità immobiliare) | Tariffa in €/mc |
Quota fissa acquedotto | Le tariffe aggiornate sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione Carta dei Servizi e Regolamento |
Quota fissa fognatura | |
Quota fissa depurazione |
QUOTA ANTINCENDIO
ALTRI USI - antincendio (€/anno) | Tariffa in €/mc |
Presa antincendio 50 - 80 mm | Le tariffe aggiornate sono pubblicate sul sito xxx.xxxxxxxxxx.xx nella sezione Carta dei Servizi e Regolamento |
Presa antincendio 100 mm | |
Presa antincendio 150 mm |
Tariffe di fognatura e depurazione per gli scarichi produttivi
In ottemperanza a quanto previsto dal Titolo IV del TICSI e dalla Deliberazione n. 2 della Conferenza dei Comuni della Città Metropolitana di Milano del 30/10/2018, i corrispettivi per il servizio di collettamento e depurazione per le utenze industriali che recapitano propri reflui in pubblica fognatura sono articolati secondo la seguente struttura generale:
- una quota fissa quantificata sulla base di costi di gestione contrattuale del cliente, di misura dei volumi scaricati e di verifica della qualità del refluo;
- una quota capacità quantificata in base alle concentrazioni rinvenibili negli atti autorizzativi;
- una quota variabile quantificata in base alla qualità dei reflui e proporzionale ai volumi scaricati. La componente quota fissa è stata configurata prevedendo:
- un valore fisso, indipendente dal volume e dalla presenza o assenza di sostanze pericolose, a parziale copertura dei costi della struttura aziendale dedicata e tenendo conto dei costi di gestione contrattuale dell’utenza, dei costi della misura dei volumi scaricati e delle verifiche di qualità dei reflui industriali;
- un valore fisso di ammontare differenziato in base alla numerosità delle determinazioni analitiche annuali e al profilo analitico previsto per le diverse classi produttiva dell’utenza.
La componente quota capacità, legata alla capacità di depurazione impegnata per garantire il trattamento del refluo industriale, è stata configurata tenuto conto del totale dei ricavi di fognatura e depurazione calcolati con la metodologia previgente, del complesso dei volumi massimi annui autorizzati e delle concentrazioni autorizzate degli inquinanti COD e SST.
Il complesso dei volumi autorizzati viene quantificato coerentemente con le disposizioni di cui al co. 20.1 del TICSI, assumendo:
• in via prioritaria il volume massimo giornaliero autorizzato (mc/giorno) per 365 giorni;
• il volume annuo autorizzato, laddove non fosse disponibile il volume massimo giornaliero autorizzato;
• il volume rilevato, in caso di assenza sia dei volumi giornalieri che del volume annuo autorizzato. La componente quota variabile, commisurata al volume e alla qualità del refluo scaricato, prevede la definizione di una tariffa di fognatura e di una tariffa di depurazione, nonché la possibilità di inserire nella formula di calcolo ulteriori inquinanti specifici (Xj). L’ufficio d’Ambito ha previsto l’inserimento di 9 inquinanti specifici Xj per il calcolo delle tariffe di depurazione per le utenze che beneficiano di autorizzazioni in deroga.
Inquinante specifico [Xj] |
Tensioattivi |
Tensioattivi A. |
Tensioattivi NON I. |
Al |
Fe |
Solfati |
Cloruri |
Grassi |
Solfiti |
Mn |
Cr |
Al momento della redazione del presente regolamento non sono presenti nel Comune di Milano utenze autorizzate allo scarico in deroga per i tali inquinanti; pertanto tali parametri non hanno al momento rilevanza ai fini dei computi tariffari.
La tariffa di fognatura è stata configurata pari a quella adottata per le utenze civili.
Per quanto sopra riportato, la tariffa di depurazione è stata configurata tenuto conto delle concentrazioni di riferimento per gli inquinanti principali COD, SST, N e P che rispecchiano i valori stabiliti nella Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del DLgs 152/2006 e s.m.i., colonna “Scarico in acque superficiali e del costo ponderato dei costi di abbattimento di tali inquinanti.
Nella seguente tabella sono riportati i valori percentuali fissati per gli inquinanti principali e per gli inquinanti specifici (utilizzati solo per il calcolo della tariffa delle utenze autorizzate allo scarico in deroga) per tenere conto del costo ponderato dei costi di abbattimento, ai sensi della Deliberazione
n. 2 della Conferenza dei Comuni della Città Metropolitana di Milano del 30.10.2018:
Inquinante principale | Valore % |
COD | 52% |
SST | 27% |
N | 15% |
P | 6% |
Totale | 100% |
Inquinante specifico [Xj] | Valore % |
Cr | 16,5% |
cloruri | 2,5% |
solfati | 10% |
solfiti | 10% |
tensioattivi | 1,5% |
Al | 1,5% |
Fe | 1,5% |
Mn | 1,5% |
Grassi ed olii | 5% |
Totale | 50% |
Il volume scaricato viene quantificato coerentemente con le disposizioni di cui all’art. 27 del TICSI, assumendo, di norma, il volume di acqua prelevato dall’acquedotto.
Nei casi in cui il volume scaricato sia diverso dal volume prelevato, il volume scaricato viene determinato sulla base di idonea misurazione al punto di scarico o, in assenza di misuratore, mediante stima ragionevole e motivata, secondo quanto previsto dall’art. 3.10.1
Ai sensi dell’art. 28 del TICSI, le concentrazioni degli inquinanti che rientrano nel calcolo della formula sono determinate con media aritmetica dei valori ottenuti:
• dalle 3 più recenti rilevazioni, laddove vengano effettuate fino a 3 determinazioni analitiche all’anno;
• da tutte le rilevazioni dell’anno, in caso di più di 3 determinazioni analitiche all’anno.
Le concentrazioni dei parametri inquinanti per i quali non sono ancora disponibili 3 rilevazioni, nelle more del completamento dei campionamenti necessari, sono poste pari, per ciascun inquinante principale o specifico:
• al 70% dei corrispondenti valori indicati negli atti autorizzativi, nei casi di assenza di rilevazioni o di presenza di 1 o 2 rilevazioni con valori fino al 70% dell’autorizzato;
• al 100% dei corrispondenti valori indicati negli atti autorizzativi, nei casi di presenza di 1 o 2 rilevazioni con valori superiori al 70% dell’autorizzato.
Il gestore è tenuto ad effettuare un numero minimo annuale di determinazioni analitiche sui reflui industriali al fine di individuare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare nella formula tariffaria. Il numero minimo di determinazioni analitiche è individuato sulla base dei volumi scaricati, applicandosi la condizione più stringente nei casi in cui il volume massimo giornaliero e il volume annuo scaricati dall’utente industriale p, ricadano in classi di obbligo diverse sulla base della tabella riportata nel seguito.
ALTRI USI - antincendio (€/anno) | Numero determinazioni analitiche annuali minime dei reflui industriali con assenza di sostanze pericolose | Numero determinazioni analitiche annuali minime dei reflui industriali con presenza di sostanze pericolose |
≤ 15 mc/gg e ≤ 3.000 mc/anno | 0 | 1 |
16 - 100 mc/gg o 3.001 - 25.000 mc/anno | 1 | 2 |
101- 400 mc/gg o 25.00 - 100.000 mc/anno | 2 | 3 |
> 400 mc/gg o > 100.000 mc/anno | 3 | 4 |
Al fine dell’individuazione del numero minimo di determinazioni analitiche, le sostanze pericolose da considerare sono solamente quelle utilizzate nel ciclo produttivo aziendale e/o quelle che possono interessare le acque reflue scaricate.
Il numero minimo di determinazioni analitiche indicato nella precedente tabella può essere conseguito anche mediante l’utilizzo di dati derivati da analisi condotte in regime di autocontrollo
dall’utente industriale, secondo modalità definite dall’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente. Le determinazioni analitiche sono riferite, di norma, a un campione medio prelevato nell’arco delle tre ore.
Tuttavia, è ammessa la possibilità di effettuare campioni istantanei o comunque di durata differente dalle tre ore, qualora il gestore ritenga che tale modalità sia maggiormente rappresentativa del refluo scaricato. L’utente ha diritto a presenziare a tutte le fasi del controllo, inclusi il campionamento, l’apertura del campione e l’esecuzione dell’analisi. Il gestore è tenuto a consegnare all’utente che ne faccia richiesta, una porzione del campione prelevato dal medesimo, al fine di garantire all’utente la possibilità di effettuare l’analisi presso un laboratorio di sua fiducia, nel rispetto delle condizioni previste dal TICSI
Per motivi di trasparenza e tutela dell’utenza, il gestore deve garantire adeguate modalità di informazione agli utenti relativamente alle modalità di esecuzione dei prelievi e di determinazione analitica.
Maggiorazioni dei corrispettivi per penalizzazione
Ai sensi dell’art. 22 del TICSI, è prevista l’applicazione di una “penale” agli utenti industriali per i quali siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti principali e/o degli inquinanti specifici superiori ai valori autorizzati, da applicare nella successiva fatturazione.
Il fattore di maggiorazione del corrispettivo unitario di depurazione del refluo viene definito dall’Ufficio d’Ambito della Città Metropolitana di Milano in funzione della pericolosità degli inquinanti, nonché dell’impatto sui costi delle diverse tipologie di inquinanti e del fattore volumetrico.
Nella seguente tabella sono riportati i coefficienti di maggiorazione fissati per gli inquinanti principali ai sensi della n. Deliberazione n. 2 della Conferenza dei Comuni della Città Metropolitana di Milano del 30.10.2018.
Inquinante principale | Valore coefficiente m |
COD | 0,00 |
SST | 0,02 |
N | 0,07 |
P | 0,02 |
Volume Vp | 0,00 |
Inquinante specifico [Xj] | Valore coefficiente m |
Cr | 0,15 |
cloruri | 0,01 |
solfati | 0,05 |
solfiti | 0,01 |
tensioattivi | 0,01 |
Al | 0,01 |
Fe | 0,01 |
Mn | 0,02 |
Grassi ed olii | 0,05 |
ALLEGATO B
Indicazioni tecniche rete idrica
La costruzione e successiva manutenzione della rete di distribuzione e dei relativi apparecchi nell’interno degli edifici e della proprietà sono a cura, responsabilità e spese degli utenti, ma il gestore del Servizio Idrico Integrato si riserva di indicare di volta in volta, in sede di richiesta di allacciamento, le prescrizioni tecniche particolari che riterrà necessarie, per motivi igienici e funzionali, ai fini della compatibilità dell’impianto. In generale vengono comunque di seguito indicate le caratteristiche tecniche minimali che devono essere di norma previste:
a) la rete di distribuzione interna dovrà essere realizzata con tubature in ferro zincato, acciaio, materiali plastici (PE) o altro materiale ritenuto idoneo dalle competenti Autorità Sanitarie;
b) non è consentito l’impiego di serbatoi aperti per impianti di sopraelevazione della pressione idrica ai fini potabili. I serbatoi per impianti di preautoclave e autoclave, dovranno essere costantemente sotto pressione; il volume d’aria all’interno del serbatoio preautoclave dovrà essere assicurato attraverso l’ausilio di un compressore d’aria. La capacità del serbatoio preautoclave non dovrà essere inferiore al 50% della capacità del serbatoio di autoclave d’esercizio. In assenza del serbatoio d’esercizio, il serbatoio preautoclave dovrà avere una capacità non inferiore al volume stabilito in tabella A riferito al diametro del contatore installato. Tali serbatoi dovranno avere un pressostato di minima, tarato alla pressione di metri 10 di colonna d’acqua e collegato alle pompe, che dovrà arrestarsi automaticamente in caso di caduta della pressione della rete idrica. Le pompe di tutti gli impianti di sopraelevazione dovranno avere una portata globale che non potrà mai essere superiore alla portata Q3 (portata permanente) indicata nella tabella tecnica del contatore installato. Pompe di portata superiore ai valori suddetti e che possono eguagliare la portata della tubazione di presa o della portata Q4 del contatore (come da tabella B) potranno essere installate, previo assenso del gestore, esclusivamente su impianti antincendio a spegnimento automatico o a lance. Resta in facoltà del gestore del Servizio Idrico Integrato disporre la sospensione, in qualsiasi momento, del funzionamento degli impianti suddetti per gravi motivi di carattere tecnico e/o igienico sanitario. Nei casi in cui si renda indispensabile l’utilizzo di una vasca di accumulo di acqua per i soli usi non potabili, la bocca di alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo raggiungibile dall’acqua, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento;
c) non vi dovranno essere collegamenti diretti della rete di distribuzione interna dell’acqua potabile coi condotti di fognatura e con altre condotte d’acqua. Si rammenta che, a tutela della qualità dell’acqua potabile anche all’interno degli edifici, gli impianti per la produzione di acqua calda a uso igienico sanitario (scambiatori di calore con o senza addolcitori, etc.), di riscaldamento autonomo o centralizzato, di condizionamento e di trattamento aria, di trattamento dell’acqua, antincendio a mezzo sprinkler, a lama d’acqua, naspi, lance o idranti a colonna, di irrigazione automatica o di annaffiatura e, in genere, tutti quei circuiti o apparecchiature la cui connessione
diretta alla rete di acqua potabile è riconosciuta quale possibile origine del ritorno dell’acqua contaminante già consegnata all’utenza, non dovranno essere collegati direttamente alla rete interna di distribuzione, ma essere disconnessi con adeguate apparecchiature rispondenti alla normativa UNI 12729 e successive. Le apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili sono ammesse nei limiti e secondo le indicazioni del Decreto Ministero della Sanità 21.12.1990 n°443 e successive modificazioni;
d) l’utente dovrà collocare due saracinesche di arresto e un rubinetto di scarico da mezzo pollice con portagomma filettato tra le due, immediatamente a valle del contatore. I rubinetti di cui sopra dovranno essere accessibili ai tecnici del Servizio Idrico Integrato per eventuali verifiche, cambi del contatore e campionamenti d’acqua;
e) per la realizzazione di impianti antincendio a spegnimento automatico di qualsiasi tipo, che siano derivati direttamente dalla tubazione di rete, l’utente dovrà attenersi alle seguenti norme:
•
•
•
•
•
•
•
•
1. l’impianto potrà essere messo in funzione solo dopo l’esito positivo della verifica da parte dei Tecnici del Servizio Idrico Integrato;
2. non è consentita alcuna derivazione di acqua né alcuna saracinesca di sezionamento a monte del gruppo automatico di allarme, a eccezione di quella a servizio del gruppo stesso;
3. l’impianto dovrà essere a vista e facilmente ispezionabile fino al gruppo d’allarme;
4. le pompe di sopraelevazione della pressione idrica e i gruppi a presa rapida dei Vigili del Fuoco potranno essere corredati da saracinesche di arresto, di sezionamento e di by-pass; dette saracinesche dovranno essere mantenute bloccate in posizione di apertura con appositi suggelli;
5. l’alimentazione delle eventuali vasche e/o serbatoi di accumulo dovrà essere derivata esclusivamente a valle del contatore esistente;
6. sulle tubazioni di ogni montante principale degli impianti bagnati dovrà essere installato un rubinetto di scarico (di diametro adeguato al montante e comunque non inferiore a mm. 20), da utilizzare esclusivamente per le necessarie periodiche operazioni di spurgo;
7. i gruppi di allarme dovranno obbligatoriamente essere dotati di campana idraulica di allarme, a eccezione dei casi in cui i gruppi di allarme siano realizzati con indicatori di flusso collegati a dispositivo elettrico di allarme;
8. per gli impianti antincendio a spegnimento automatico l’apparecchiatura di disconnessione idraulica dovrà essere installata immediatamente a valle della saracinesca di intercettazione fornita dal gestore del Servizio Idrico Integrato;
f) nel caso di nuove realizzazioni o ristrutturazioni, ove tecnicamente compatibile con la rete interna, si promuove la fornitura per ogni singola unità immobiliare o almeno l’installazione di misuratori atti a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestiche da quelli relativi alle non domestiche. L’importo dei consumi complessivi di acqua verrà addebitato a varie utenze, in base alle registrazioni dei misuratori installati dal gestore del Servizio Idrico Integrato;
Tabella A | |||
Diametro | Q3 (mc/h) | Volume preautoclave (L) | |
20 | 4 | 150 | |
30 | 10 | 350 | |
40 | 16 | 550 | |
50 | 25 | 850 | |
80 COMB | 63 | 2.000 | |
80 | 63 | 2.000 | |
100 COMB | 100 | 3.000 | |
100 | 100 | 3.000 | |
150 COMB | 250 | 8.000 | |
150 | 250 | 8.000 | |
200 | 630 | 21.000 | |
300 | 1.000 | 30.000 | |
Tabella B | |||
Diametro Contatore | Q4 (MC/H) portata di sovraccarico | ||
20 | 5 | ||
30 | 12,50 | ||
40 | 20 | ||
50 | 31,25 | ||
80 COMB | 78,75 | ||
80 | 78,75 | ||
100 COMB | 125,00 | ||
100 | 125,00 | ||
150 COMB | 315,00 | ||
150 | 312,50 | ||
200 | 787,50 | ||
300 | 1.250,00 |
g) qualora l’utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è ammessa l’interconnessione idraulica tra gli impianti interni diversamente forniti. Tali prese diverse devono essere munite di misuratore distinto, accessibile al personale del Servizio Idrico Integrato, ai fini e per gli effetti della verifica ed eventuale fatturazione dei relativi scarichi in rete fognaria.
ALLEGATO C
Indicazioni tecniche rete fognaria
L’esecuzione e la manutenzione delle tubazioni interne agli immobili di raccolta delle acque reflue, civili, industriali e meteoriche e il loro convogliamento fino al confine con la sede stradale pubblica servita da pubblica fognatura, comprendente il manufatto, fa carico esclusivamente alla proprietà.
Prescrizioni generali
La rete interna di raccolta degli scarichi di ogni singolo immobile dovrà essere allacciata singolarmente e direttamente al condotto della pubblica fognatura, salvo casi particolari che dovranno essere autorizzati dal gestore del Servizio Idrico Integrato.
Il convogliamento degli scarichi alla pubblica fognatura deve avvenire per gravità e la tubazione di allacciamento dovrà avere andamento rettilineo.
La quota di uscita della rete di fognatura interna dalla proprietà privata al condotto stradale sarà fissata dal gestore del Servizio Idrico Integrato in funzione della quota di scorrimento di quest’ultimo. Eventuali interventi necessari ad adeguare la rete privata alla quota suddetta faranno capo al titolare dello scarico.
Nel caso in cui, per la posizione dell’immobile da allacciare o per la presenza di sottoservizi in sede stradale, l’allacciamento non possa risultare costituito da un unico tratto rettilineo, dovrà essere realizzato un manufatto d’ispezione in corrispondenza di ogni cambio di direzione e/o di livelletta: i relativi oneri saranno addebitati al richiedente l’allacciamento.
La rete interna dovrà collegarsi al condotto di allacciamento tramite un manufatto costituito da un sifone intercettatore dotato di esalatore e munito a monte di un pozzetto di ispezione sul condotto terminale della rete privata e a valle di una braga per l’ispezione del condotto di allacciamento pubblico.
Tale manufatto dovrà essere ubicato all’interno dell’immobile, in prossimità del confine di proprietà. La tubazione di allacciamento dovrà normalmente collegarsi direttamente al condotto della fognatura pubblica tramite gli imbocchi predisposti durante la sua costruzione e quindi avere diametro interno pari a 20 centimetri; pertanto le dimensioni della sezione dei condotti della rete interna non potranno eccedere tale dimensione.
In caso di portate di scarico eccedenti la capacità del suddetto allacciamento standard, allacciamenti di diametro superiore potranno essere autorizzati in via del tutto eccezionale dietro richiesta di deroga, esplicita e motivata da una relazione tecnica, compatibilmente con le caratteristiche e le condizioni del condotto della pubblica fognatura: in tal caso l’immissione nel
condotto pubblico avverrà mediante apposito manufatto, il cui corrispettivo sarà addebitato al richiedente l’allacciamento.
Ove la richiesta di deroga non risultasse assentibile, il richiedente dovrà provvedere alla riduzione delle portate scaricate entro valori compatibili con il diametro dell’allacciamento tipo, mediante dispositivi di laminazione ubicati all’interno della proprietà.
All’interno degli immobili, la raccolta delle acque domestiche, industriali – di processo e di raffreddamento – e meteoriche dovrà avvenire tramite reti di raccolta separate e campionabili separatamente; a tale scopo devono essere installati idonei pozzetti di campionamento, ove non fossero già presenti, su ognuna delle reti di raccolta separata, prima della commistione con reflui di origine diversa, nonché immediatamente a monte del pozzetto di allaccio con la rete fognaria pubblica. A tale proposito i pozzetti di campionamento devono avere un’apertura di almeno cm 40 di diametro e tale da permettere ispezioni ed un accumulo anche estemporaneo di acque di scarico per una profondità di almeno cm 50.
Nelle zone servite da pubblica fognatura di tipo unitario gli impianti interni di raccolta delle acque domestiche, industriali e meteoriche potranno confluire solo immediatamente a monte del manufatto di ispezione sifone e braga.
Nelle zone servite da pubblica fognatura di tipo separato, a monte del manufatto di ispezione sifone e braga collegato alla tubazione di allacciamento alla rete nera pubblica potranno confluire solo i condotti degli impianti interni di raccolta delle acque reflue civili, industriali e meteoriche soggette al R.R. 4/2006, dotati ciascuno di un pozzetto di campionamento, per consentire il prelievo separato di campioni dei reflui convogliati. L’impianto di raccolta delle acque meteoriche non soggette al R.R. 4/2006, dovrà invece essere collegato all’allacciamento alla rete bianca pubblica tramite un manufatto costituito dai soli elementi di ispezione e braga, ubicato anch’esso all’interno dell’immobile, nei pressi del confine di proprietà.
Le tubazioni costituenti la rete interna degli immobili, i giunti di collegamento e le ispezioni dovranno essere a perfetta tenuta idraulica ed essere in grado di resistere, senza dar luogo a perdite, a pressioni interne non inferiori a 0,5 atmosfere.
Xxxxxxxx ubicati a quota inferiore del piano stradale
Gli scarichi provenienti da apparecchi sanitari o da pozzetti di raccolta delle acque ubicati al di sotto della quota del piano stradale non potranno essere condotti per gravità alla rete interna dell’immobile, ma dovranno essere raccolti separatamente in apposite vasche e convogliati alla rete interna a monte del manufatto di ispezione sifone e braga mediante impianto di pompaggio, con prevalenza superiore al dislivello esistente tra il fondo della vasca e il piano stradale. La responsabilità dell’efficienza di tale impianto resta esclusivamente a carico della proprietà dell’immobile.
ALLEGATO D
Regolamento di assimilazione dei reflui industriali alle acque domestiche ex R.R. 6/2019, art. 4, comma 2
Così come previsto dall’art. 3.2.2 del presente Regolamento in attuazione dell’art. 4 comma 2 del Regolamento Regionale n° 6/2019 del 29/03/2019, il seguente elenco individua ulteriori attività rispetto a quelle riportate nell’Allegato B, comma 1 del succitato Regolamento Regionale, i cui scarichi in pubblica fognatura possono essere disciplinati a mezzo di comunicazione di assimilazione. Fatte salve specifiche disposizioni ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono soggette a comunicazione di assimilazione ex. art. 22, comma 4, lettera a) del R.R. 6/2019 le acque reflue scaricate direttamente dalle attività di seguito elencate a condizione che le stesse non contengano, prima di qualsiasi trattamento depurativo, le sostanze di cui al DLgs 152/2006 parte terza, allegato 5 tabelle 3/A e 5 in concentrazioni superiori ai limiti di scarico in acque superficiali:
1. lavanderie a secco (scarichi di raffreddamento del circuito di recupero dei solventi) e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente e esclusivamente all’utenza residenziale;
2. osmosi inversa per la demineralizzazione delle acque di rete o di pozzo per usi interni tecnologici e/o alimentari (concentrati);
3. scambio ionico per l’addolcimento delle acque di rete o di pozzo per usi interni tecnologici e/o alimentari (reflui di rigenerazione delle colonne);
4. acque di controlavaggio dei filtri di piscine, stabilimenti idropinici ed idrotermali, anche non preventivamente trattate, con un volume massimo giornaliero non superiore a 20 mc;
5. acque derivanti da scambio termico operato tramite torri evaporative (spurghi) e tramite altri sistemi di raffreddamento, con esclusione delle pompe di calore. Lo scarico deve essere costituito da acque che non abbiano avuto nessun contatto con il mezzo soggetto allo scambio termico e purché la pressione di esercizio di tali acque risulti superiore a quella dell’eventuale mezzo fluido soggetto a scambio termico, con un volume massimo giornaliero non superiore a 20 mc, nel rispetto di quanto disposto dall’art. 3.4.2 del presente Regolamento;
6. acque reflue derivanti dai canili, gattili e altri centri di ricovero di animali da compagnia;
7. vendita al dettaglio di generi alimentari, anche con annesso laboratorio di produzione;
8. gestione e manutenzione degli impianti pubblici di emungimento, adduzione e distribuzione di acqua potabile (spurghi, controlavaggi, lavaggi) incluse le attività di gestione e manutenzione
a carico di vasche, serbatoi e filtri impiegati nelle attività di cui sopra con un volume massimo giornaliero non superiore a 20 mc. Sono esclusi da tale disposto gli scarichi derivanti dalle operazioni connesse alla terebrazione e allo sviluppo dei pozzi;
9. produzione di vapore ad uso tecnologico, con un volume massimo giornaliero non superiore a 5 mc;
10. acque di condensa derivanti delle caldaie ad uso tecnologico, con un volume massimo giornaliero non superiore a 5 mc;
11. provenienti da svuotamento di impianti di riscaldamento a circuito chiuso (comprensivi di spurghi e dreni), con volume non superiore a 20 mc/giorno.
ALLEGATO E
R.R. 6/2019 – allegato B – Tabella 2 – Valori limite di emissione che le acque reflue devono rispettare, prima di ogni trattamento depurativo, per essere ASSIMILATE alle acque reflue domestiche.
PARAMETRI | U.M. | VALORE LIMITE |
pH | - | 6,5 - 8,5 |
Temperatura | °C | 30 |
Colore | non percettibile su uno spessore di 10 cm dopo diluizione 1:40 | |
Odore | non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere | |
Solidi sospesi totali | (mg/l) | 350 |
BOD 5 | (mg/l) | 250 |
COD | (mg/l) | 500 |
Cloruri (come Cl) | la concentrazione rilevata nelle acque approvvigionate + 40 mg/l | |
Fosforo totale (come P) | (mg/l) | 6 |
Azoto ammoniacale (come NH4) | (mg/l) | 40 |
Azoto nitroso (come N) | (mg/l) | 0,6 |
Azoto totale (come N) | (mg/l) | 50 |
Grassi e oli animali/vegetali | (mg/l) | 60 |
Tensioattivi | (mg/l) | 10 |
Materiali grossolani | assenti | |
Alluminio | (mg/l) | ≤1 |
Arsenico | (mg/l) | ≤0,5 |
Bario | (mg/l) | ≤20 |
Boro | (mg/l) | ≤2 |
Cadmio | (mg/l) | ≤0,02 |
Cromo totale | (mg/l) | ≤2 |
Cromo VI | (mg/l) | ≤0,2 |
Ferro | (mg/l) | ≤2 |
Manganese | (mg/l) | ≤2 |
Mercurio | (mg/l) | ≤0,005 |
Nichel | (mg/l) | ≤2 |
Piombo | (mg/l) | ≤0,2 |
Rame | (mg/l) | ≤0,1 |
Selenio | (mg/l) | ≤0,03 |
Stagno | (mg/l) | ≤10 |
PARAMETRI | U.M. | VALORE LIMITE |
Zinco | (mg/l) | ≤0,5 |
Cianuri totali come (CN) | (mg/l) | ≤0,5 |
Cloro attivo libero | (mg/l) | ≤0,2 |
Solfuri (come H2S) | (mg/l) | ≤1 |
Solfiti (come SO3) | (mg/l) | ≤1 |
Solfati (come SO4) | (mg/l) | ≤0000 |
Xxxxxxxx | (mg/l) | ≤6 |
Azoto nitrico (come N) | (mg/l) | ≤20 |
Idrocarburi totali | (mg/l) | ≤5 |
Fenoli | (mg/l) | ≤0,5 |
Aldeidi | (mg/l) | ≤1 |
Solventi organici aromatici | (mg/l) | ≤0,2 |
Solventi organici azotati | (mg/l) | ≤0,1 |
Pesticidi fosforati | (mg/l) | ≤0,10 |
Pesticidi totali (esclusi i fosforati) | (mg/l) | ≤0,05 |
tra cui: | ||
xxxxxx | (mg/l) | ≤0,01 |
- dieldrin | (mg/l) | ≤0,01 |
- endrin | (mg/l) | ≤0,002 |
- isodrin | (mg/l) | ≤0,002 |
Solventi clorurati | (mg/l) | ≤1 |
Saggio di tossicità acuta | non accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili ≥ 50% del totale |
ALLEGATO F
ONERI DI PROCEDIBILITÀ PER PROCEDIMENTI DI ASSIMILAZIONE:
In data 03.04.2019 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Regionale n. 6 del 29.03.2019, che abroga il pregresso Regolamento Regionale n. 3/06 e che disciplina – tra le altre tematiche – le nuove linee guida per gli scarichi in pubblica fognatura assimilati ai reflui domestici e le relative spese d’istruttoria definite dall’Autorità competente.
Ai sensi dell’art. 21 comma 1 lettera a) e dell’art. 5 comma 8 del succitato Regolamento, si riportano di seguito gli importi inerenti gli oneri istruttori – relativi alle procedure di assimilazione alle acque reflue domestiche a carico del richiedente, che, quale condizione di procedibilità della domanda, è tenuto a versare.
TIPOLOGIA ATTO | ONERI DI PROCEDIBILITÀ A FAVORE DI ATO |
Richiesta di Assimilazione (art. 22 comma 4 lettera b) del R.R. 6/2019 | 80 euro |
Comunicazione di Assimilazione (art. 22 comma 4 lettera a) del R.R. 6/2019 | 30 euro |
Variazione della titolarità - Voltura del provvedimento di Assimilazione (art. 22 comma 8) del R.R. 6/201 | 50 euro |
Cessazione scarico | 50 euro |
ONERI DI PROCEDIBILITÀ ED ISTRUTTORI PER PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI IN DEROGA AL DIVIETO EX ART. 5 COMMA 8 DEL R.R. 6/2019 INERENTI LE ACQUE DI DRENAGGIO DELLA
XXXXX RECAPITATE IN PUBBLICA FOGNATURA:
Oneri di procedibilità a favore dell’Ufficio d’Ambito:
Tipologia atto | Oneri di procedibilità |
Istanza di autorizzazione in deroga per lo scarico in pubblica fognatura delle acque derivanti dai sistemi di drenaggio della falda (art. 5 comma 8) del R.R. 6/2019 | 150 euro |
Istanza di rinnovo dell’autorizzazione in deroga per lo scarico in pubblica fognatura delle acque derivanti dai sistemi di drenaggio della falda (art. 5 comma 8) del R.R. 6/2019 | 75 euro |
Variazione della titolarità dell’autorizzazione in deroga per lo scarico in pubblica fognatura delle acque derivanti dai sistemi di drenaggio della falda (art. 5 comma 8) del R.R. 6/2019 | 50 euro |
Oneri Istruttori a favore del Gestore del SII:
Tipologia atto | Sostanze pericolose | Oneri istruttori |
Nuova, rinnovo, modifica sostanziale | Assenza di sostanze pericolose | 300 euro +IVA |
Presenza di sostanze pericolose | 450 euro +IVA |
ONERI ISTRUTTORI A FAVORE DEL GESTORE PER I PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE AGLI SCARICHI EX ART.124 DEL DLGS 152/2006, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA), AUTORIZZAZIONI UNICHE EX ART. 208 DEL D.LGS 152/2006 E S.M.I., AUTORIZZAZIONI UNICHE NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI DI BONIFICA DI SITI CONTAMINATI EX. ART. 242 DEL X.X.XX. 152/2006 E S.M.I., AUTORIZZAZIONI UNICHE EX DLGS 387/2003 E EX D.LGS 115/2008:
Tipologia atto | Sostanze pericolose | Oneri istruttori |
Nuova, rinnovo, modifica sostanziale | Assenza di sostanze pericolose | 300 euro +IVA |
Presenza di sostanze pericolose | 450 euro +IVA |
ALLEGATO G
COSTI DEGLI ALLACCIAMENTI
1) COSTI DI DERIVAZIONE Derivazioni da rete acquedotto
Derivazione fino a 4 ml metro aggiuntivo oltre 4 ml [Euro/metro]
DN 50 | € 2.840,00 | € 425,00 |
DN 80 | € 3.430,00 | € 435,00 |
DN 100 | € 3.690,00 | € 445,00 |
DN 150 | € 4.640,00 | € 475,00 |
Tamponature derivazioni esistenti € 1.470,00 Spostamento contatore € 280,00
Derivazioni da rete fognatura
Derivazione fino a 6 ml metro aggiuntivo oltre 6 ml [Euro/metro]
DN 200 | € 5.890,00 | € 850,00 |
DN 250 | € 6.000,00 | € 870,00 |
DN 300 | € 6.110,00 | € 890,00 |
DN 400 | € 6.360,00 | € 925,00 |
2) COSTI DI GESTIONE Derivazioni da rete acquedotto
Coordinamento scavi | € 250,00 |
Gestione pratica Servizio Clienti | € 325,00 |
Gestione tecnica lavori Acquedotto | € 200,00 |
Gestione tecnica lavori Fognatura | € 300,00 |
I prezzi esposti potranno essere soggetti ad aggiornamento.
ALLEGATO H
SERVIZI A RICHIESTA DELL’UTENZA (IVA ESCLUSA)
Verifica metrica contatore
Descrizione
Costo per richiesta effettuata al Gestore - Ambito MM SpA (euro + IVA)
Costo per richiesta effettuata tramite Camera di Commercio - per l’intero ATO
(euro + IVA)
Verifica metrica contatore - DN 13-20 mm | € 167,00 | € 100,00 |
Verifica metrica contatore - DN 30 mm | € 298,00 | € 230,00 |
Verifica metrica contatore - DN 40 mm | € 387,00 | € 320,00 |
Verifica metrica contatore - DN 50 mm | € 496,00 | € 429,00 |
Verifica metrica contatore - DN 80 mm | € 659,00 | € 569,00 |
Verifica metrica contatore - DN 100 mm | € 660,00 | € 570,00 |
Verifica metrica contatore - DN 150 mm | € 900,00 | € 810,00 |
Nel caso di richieste effettuate direttamente al Gestore, il costo della verifica metrica è comprensivo del contributo per l’installazione di un nuovo contatore e dei costi per la verifica di conformità metrologica. Nel caso di richieste effettuate tramite la Camera di Commercio, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del DM 93/17, i costi includono solamente il contributo per l’installazione di un nuovo contatore. In entrambi i casi, il costo è a carico del Cliente solo qualora la verifica metrica confermasse il corretto funzionamento del contatore, entro i limiti di tolleranza ammessi dalla normativa vigente.
Nel caso in cui il misuratore sottoposto a verifica non comporti costi di smaltimento, agli importi sopra riportati sarà applicata una decurtazione pari a 50 euro.
Verifica del livello pressione nel punto di erogazione
Nel caso in cui venga riscontrata pressione regolare oppure pressione non regolare con irregolarità non addebitabile al gestore.
2020
€ 106
- SOPRALLUOGO TECNICO a richiesta dell’utente per esigenze dell’utente stesso (€/ad uscita)
2020
€ 212
Costi per interventi di limitazione / sospensione / disattivazione in caso di morosità:
Descrizione
Ambito MMSpA euro + IVA
Costi di intervento per la limitazione (inclusi i costi di installazione del limitatore qualora necessario) | € 170,00 |
Costi di intervento per sospensione della fornitura senza rimozione del contatore | € 150,00 |
Costi di intervento per la disattivazione definitiva della fornitura con rimozione del contatore e tamponatura presa | € 225,00 |
Costi di intervento per la riattivazione della fornitura con posa del contatore | € 150,00 |
Costi di intervento per la riattivazione della fornitura senza posa del contatore | € 150,00 |
Costi per altre prestazioni: Descrizione | Ambito MMSpA euro + IVA |
Costo di cessazione temporanea della fornitura senza rimozione del misuratore | € 150,00 |
Costo di disattivazione della fornitura con rimozione del misuratore su richiesta dell’utente | € 225,00 |
Attivazione allacciamento temporaneo con installazione temporanea di colonnette mobili con contatore (c.d. “colli di cigno” - “bocchettoni”) | € 150,00 |
Disattivazione allacciamento temporaneo con rimozione delle colonnette mobili con contatore (c.d. “colli di cigno” - “Bocchettoni”) | € 150,00 |
I prezzi esposti potranno essere soggetti ad aggiornamento.
ALLEGATO I
COSTO MASSIMO APPLICABILE PER IL RISARCIMENTO DEL MISURATORE AI SENSI DELL’ART. 2.3.3 DEL REGOLAMENTO DEL SII (IVA ESCLUSA)
DIAMETRO E TIPOLOGIA | COSTO MISURATORE | COSTO APPARATI TELELETTURA |
14 | € 40,80 | € 122,40 |
20 | € 44,40 | € 122,40 |
30 | € 96,00 | € 122,40 |
40 | € 180,00 | € 122,40 |
50 getto multiplo | € 192,00 | € 122,40 |
50 Woltmann | € 500,00 | € 193,20 |
80 corto | € 660,00 | € 193,20 |
80 lungo | € 744,00 | € 193,20 |
80 combinato | € 1.260,00 | € 386,40 |
100 corto | € 804,00 | € 193,20 |
100 lungo | € 960,00 | € 193,20 |
100 combinato | € 1.440,00 | € 386,40 |
150 | € 1.296,00 | € 193,20 |
150 combinato | € 2.580,00 | € 386,40 |
200 | € 900,00 | € 193,20 |
300 | € 2.160,00 | € 193,20 |
COSTO MASSIMO APPLICABILE PER IL RISARCIMENTO DEL BOCCHETTONE AI SENSI DELL’ART 2.3.3 DEL REGOLAMENTO DEL SII (IVA ESCLUSA)
Descrizione componente | 2019 |
Misuratore Bocchett.Idr.1” D.20 | € 125,00 |
Misuratore Bocchett.Idr.2” D.30 | € 140,00 |
Misuratore Bocch.Idr.1”1/4 D.40 | € 260,00 |
Attacco all’idrante | € 180,00 |
Tubo zincato filettato 2” | € 60,00 |
Valvola di non ritorno 2” | € 75,00 |
Saracinesca Ottone 2” | € 65,00 |
Raccordo Ottone F/GAS-M/UNI45 | € 45,00 |
Riduzione F/F 2”-1”1/2 | € 15,00 |
Chiave manovra Idrante 45/65 | € 60,00 |
Chiave solleva chiusino Idrante | € 25,00 |
Pignone GS | € 10,00 |
Guarnizione Piede | € 15,00 |
Volantino Saracinesca | € 7,00 |
Maniglia di bloccaggio | € 50,00 |
Fuori uso completo D.20 | € 900,00 |
Fuori uso completo D.30 | € 1.000,00 |
Fuori uso completo D.40 | € 1.100,00 |
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Acquedotto, Acque reflue
Xxx Xxxx, 00
00000 Xxxxxx
Tel. 00 00 00 0
Fax 00 00 00 00
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Servizio clienti
Xxx Xxxxxxxx, 0
Lunedì-venerdì dalle 8.15 alle 16.15
Sabato dalle 8.15 alle 12.15 xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx
NUMERO VERDE gratuito - 800 02 18 00
Pronto Intervento NUMERO VERDE gratuito - 800 99 12 01