CONTRATTO DI TRANSAZIONE
CONTRATTO DI TRANSAZIONE
tra
Fondazione Città di Roncade, codice fiscale e partita iva 04085460261, con sede in Xxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 in persona del legale rappresentante pro tempore, xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato il 06.09.1959 a Roncade ed ivi residente in xxx Xxxxx Xxxxx 00/X, codice fiscale XXXXXX00X00X000X;
e
Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione e Lavoro, sede in Xxx Xxxxxxxxx (Xx) Xxx Xxxxxxxx x. 00 codice fiscale e partita iva 01843260231 in persona del suo membro del consiglio di Gestione sig. Xxxxx Xxxxxxxx codice fiscale XXXXXX00X00X000X, nato a Zevio il 17.01.1977 e residente a San Bonifacio in Xxxxx Xxxxxxx x.000, con i poteri di firma disgiunta a stipulare contratti e convenzioni, sottoscrivere rinnovi di contratto e di convenzioni nell’ambito dei contratti di fornitura e di appalto con enti privati e pubbliche amministrazioni, incluso partecipazioni a gare e bandi di appalto;
d’ora in avanti unitariamente indicate come “Parti”. Premesso che:
a) a seguito di procedura aperta (“Gara”) indetta ai sensi degli articoli 55 e 83 del d.lgs. n. 163/2006 s.m.i., in data 11.05.2015 Fondazione Città di Roncade (“Fondazione”) ha stipulato con la Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione e Lavoro (“Cooperativa”) il contratto di affidamento in concessione del servizio generale di gestione della residenza per anziani “Città di Roncade” per persone non autosufficienti, n. 3758 rep. comunale, registrato a Treviso il 20.05.2015 al n. 73 serie 1 (“Contratto di concessione”), essendosi la Cooperativa aggiudicata la procedura di gara anche in forza del Progetto Tecnico (“Progetto Tecnico”) che è
stato presentato dal Concorrente in gara e che forma parte integrante della presente;
b) in data 06.07.2016 Fondazione, nel procedere al controllo e al monitoraggio del Contratto di concessione (così come previsto dall’art. 23 del Capitolato speciale d’appalto, parte integrante del Contratto di concessione), ha fatto svolgere un’indagine sullo stato di realizzazione degli interventi previsti dal Progetto Tecnico della Cooperativa aggiudicataria della Gara e ha fatto altresì redigere un rapporto in ordine al corretto adempimento del Contratto di concessione relativamente al periodo giugno 2015 - maggio 2016;
c) sulla scorta della relazione finale sullo stato di adempimento del Contratto di concessione (“RSA Città di Roncade – Stato di realizzazione degli interventi previsti dal progetto tecnico della ditta aggiudicataria”), che evidenziava, in particolare, uno scostamento negativo fra le ore di prestazione di servizi offerte dalla Cooperativa in sede di Gara secondo le indicazioni del Progetto Tecnico e quelle effettivamente erogate, Fondazione, con nota di data 02.10.2017, ha invitato la Cooperativa a presentare le proprie controdeduzioni in merito alle attività oggetto del Contratto di concessione svolte in modo non conforme o solo parzialmente conforme alle prescrizioni contrattuali;
d) la Cooperativa, con nota di data 20.10.2017, ha argomentato l’insussistenza di profili di inadempimento;
e) la Fondazione, non ritenendo condivisibili le argomentazioni addotte dalla Cooperativa, con nota del 17.04.2018 ha formalizzato le proprie contestazioni:
• in particolare, ha ritenuto assorbente la circostanza per cui la Cooperativa, in sede di gara, aveva offerto non un metodo di calcolo, ma un preciso monte ore di servizio, sulla base del quale la Fondazione aveva svolto la propria valutazione ai
fini dell’aggiudicazione (detto monte ore non veniva in alcun modo legato all’effettiva occupazione della struttura; di tal che l’obbligazione della Cooperativa, divenuta obbligazione contrattuale a seguito di aggiudicazione, si traduceva nel rispetto di quanto offerto con il Progetto Tecnico);
• ferma restando la libertà organizzativa e gestionale del concessionario, la stessa non poteva che esplicarsi entro i limiti pattiziamente convenuti, ossia entro i limiti definiti nel rispetto del Progetto Tecnico;
• con riferimento, in particolare, alle ore di servizio asseritamente svolte da lavoratori esterni, non era stata fornita alcuna evidenza delle stesse da parte del Concessionario;
• si concludeva per tal modo nel senso di ritenere sussistente un inadempimento da parte della Cooperativa con la conseguenza che la Fondazione chiedeva il risarcimento del danno subito;
• veniva altresì chiesto, ai sensi dell’art. 29 del Capitolato speciale, il pagamento della somma di € 11.000,00 a titolo di penali, a fronte della non conformità dei prodotti utilizzati per sanificazione, nonché per le carenze della strumentazione e per la mancata realizzazione delle migliorie offerte in sede di gara;
f) con nota di data 16.05.2018, la Cooperativa ha respinto le contestazioni della Fondazione e la contestuale richiesta di risarcimento danni, rappresentando in sintesi che:
• in forza del D.G.R. n. 84/2007, la valutazione delle prestazioni in termini di ore di servizio da erogare doveva essere svolta non in termini “assoluti”, ma in termini relativi, determinando il numero di operatori in servizio in funzione nel numero di ospiti presenti nella struttura;
• lo scostamento tra il numero di ore di servizio effettivamente erogate e
quello indicato nel Progetto Tecnico era dipeso dal fatto che il raffronto fra le une e le altre era stato svolto dalla Fondazione sul presupposto della presenza in servizio del personale per 1872 ore annue (36 ore settimanali), non rispondente al dato effettivo netto di 1600 ore annue;
• in termini di aumento percentuale del personale di servizio offerto rispetto allo standard imposto dalla normativa regionale (L.R. 22/2002 e D.G.R. 84/2007), l’impiego del personale da parte della Cooperativa doveva considerarsi sostanzialmente conforme alle previsioni del Progetto Tecnico, dovendosi ritenere legittimo un adeguamento delle ore di servizio da prestare in funzione dell’effettivo tasso di occupazione della Residenza;
• la Fondazione, a sua volta, non aveva correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni, non avendo garantito una disponibilità recettizia della struttura di 119 posti, ma solo di 114;
• in ogni caso, l’importo chiesto dalla Fondazione a titolo risarcitorio era eccessivo ed ingiustificato;
g) con riguardo al contestato inadempimento, consistente nel non aver garantito una disponibilità recettizia di 119 posti, la Fondazione, alla luce anche dei chiarimenti resi in sede di gara, ritiene la doglianza infondata e irrilevante ai fini della valutazione dell’inadempimento della Cooperativa rispetto a quanto offerto in sede di gara;
h) sulla base di successivi controlli relativi al periodo 1 luglio 2017 - 31 dicembre 2018, la Fondazione rileva che continua a non essere prestato un numero di ore di servizio conforme a quanto offerto dalla Cooperativa in sede di gara;
i) la Cooperativa, per converso, insiste sulla propria posizione;
j) a seguito di un lungo confronto fra le Parti, è emersa la volontà condivisa di
definire in via transattiva la controversia insorta fra loro e di stabilire, pro futuro, criteri interpretativi utili al fine di evitare l’insorgenza di nuovi conflitti relativamente alla valutazione della rispondenza delle prestazioni a carico della Cooperativa alle previsioni contrattuali;
k) alla luce di quanto sin qui esposto, con la presente scrittura transattiva, a fronte di reciproche rinunce e concessioni a mente dell’art. 1965 c.c. e dell’art. 239 del D. Lgs. n. 163/2006, le Parti intendono risolvere in via definitiva le contestazioni ad oggi insorte nei modi e nei termini precisati infra;
tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1 – Premesse
Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Oggetto
2.1. Le Parti, a mero scopo conciliativo e senza che ciò costituisca in alcun modo accettazione e/o riconoscimento anche implicito della fondatezza, anche solo parziale, delle altrui pretese e contestazioni quali ricordate in premessa, e comunque al solo scopo di porre fine alla insorgenda controversia, stabiliscono che la Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro corrisponda in favore della Fondazione Città di Roncade, che accetta, la somma complessiva e omnicomprensiva di € 358.622,00 (Euro trecentocinquatottomilaseicentoventidue/00) a definitiva tacitazione delle pretese avanzate dalla Fondazione a titolo risarcitorio per le inadempienze fino ad oggi contestate alla Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro in relazione al Contratto di concessione meglio indicato in premesse
2.2. Detto importo verrà liquidato a Fondazione Città di Roncade con le seguenti modalità e tempistiche:
a) l’importo pari a € 100.000,00 (Euro centomila/00) verrà corrisposto, a mezzo bonifico bancario, nel conto corrente n. XX00X0000000000000000000000 entro il 15.02.2020:
b) il residuo importo di € 258.622,00 (Euro duecentocinquatottomilaseicentoventidue/00) verrà corrisposto, a mezzo bonifico bancario, nel conto corrente n. XX00X0000000000000000000000, in 12 rate mensili di Euro 21.551,83 (ventunomilacinquecentocinquantuno/83) con cadenza entro la fine di ogni mese a partire dal mese di Gennaio 2020 e fino al mese di Dicembre 2020. Per l’importo dilazionato si applicherà un interessa pari allo 0,8% corrispondente ad un totale di 2.068,98€ (duemilasessantotto/98) da corrispondersi contestualmente all’ultima rata.
Nel caso di ritardo nei pagamenti, saranno dovuti dalla Cooperativa alla Fondazione, dalla data del dovuto pagamento alla data di effettivo pagamento, interessi legali con un saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
2.3. Le parti danno atto che l’importo di cui al punto 2.1 è così accettato dalla Fondazione anche a fronte della rinuncia, che la Cooperativa formalizza con la sottoscrizione del presente atto, a qualsivoglia pretesa risarcitoria o indennitaria da parte della Cooperativa nei confronti della Fondazione, in qualsivoglia modo connessa ad asseriti passaggi non inequivoci del disciplinare della Gara con precipuo riferimento all’oggetto della Concessione e, comunque, connessa al fatto che la struttura oggetto del Contratto di concessione presenta attualmente 114 (65 +
49) posti letto convenzionati per ospiti permanenti non autosufficienti già assentiti con il vigente piano di zona, nel mentre non sono ancora stati attivati ulteriori 5 posti letto per ospiti temporanei non autosufficienti, come da programma di ampliamento
del piano di zona; analogamente, a fronte e subordinatamente al regolare incasso dell’importo di cui al precedente punto 2.1, la Fondazione rinuncia espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, a qualsivoglia pretesa risarcitoria o indennitaria a qualunque titolo sino ad oggi svolta nei confronti della Cooperativa.
2.4. Il presente contratto è sospensivamente condizionato alla presentazione, da parte della Cooperativa e a favore della Fondazione, di una idonea fideiussione di importo non inferiore a 360.690,38 Euro.
La fideiussione dovrà essere presentata entro il 31 gennaio 2020, fermo restando altresì che nel caso in cui entro tale data la Cooperativa non avrà provveduto a consegnare la fideiussione, verrà meno l’efficacia del presente contratto e la Fondazione agirà nei confronti della Cooperativa per il risarcimento di tutto il danno, anche da inadempimento contrattuale, ad oggi subito.
Art. 3 – Erogazione del servizio.
3.1. Al fine di evitare l’insorgenza di nuove controversie e/o contestazioni relative alla valutazione circa il corretto adempimento delle previsioni negoziali sotto il profilo del numero di ore di servizio prestate dal personale della Cooperativa, a far data dal 1 Gennaio 2020 il servizio del personale impiegato nella residenza per anziani “Città di Roncade” per persone non autosufficienti dovrà essere espletato in osservanza di quanto indicato nel Progetto Tecnico presentato in gara dalla Cooperativa, dedotta la sola quota parte relativa ai 5 posti non ancora autorizzati e conseguentemente le ore di servizio da prestarsi a cura del personale della Cooperativa dovranno essere quelle di seguito indicate:
Figura Ore (114 posti letto)
Operatori Socio Sanitari (OSS) 100.427
Infermiere 17.784
Educatore 3.786 Logopedista 1.245 Fisioterapista 3.786 Psicologo 2.067 Operatore sanificazione e igiene degli ambienti 9.415 | |
Operatore lavanderia/guardaroba | 2.989 |
Manutentore | 1.993 |
Parrucchiera | 448 |
Pedicure | 199 |
Operatore portierato/ufficio cortesia | 2.914 |
A far data dal momento in | cui, in sede di approvazione da parte |
dell’Amministrazione competente dell’ampliamento del piano di zona, dovessero essere attivati ulteriori 5 posti letto per ospiti non autosufficienti, le ore da erogare dovranno essere quelle previste nel Progetto Tecnico e conseguentemente le ore di servizio da prestarsi a cura del personale della Cooperativa dovranno essere quelle |
di seguito indicate: | |
Figura | Ore (119 posti letto) |
Operatori Socio Sanitari (OSS) | 104.832 |
Infermiere | 18.564 |
Educatore | 3.952 |
Logopedista | 1.300 |
Fisioterapista | 3.952 |
Psicologo | 2.158 |
Operatore sanificazione e igiene degli ambienti | 9.828 |
Operatore lavanderia/guardaroba | 3.120 |
Manutentore | 2.080 |
Parrucchiera | 468 |
Pedicure | 208 |
Operatore portierato/ufficio cortesia | 3.042 |
3.2.Le parti concordano che con un | numero inferiore di ore rispetto al Progetto |
Tecnico presentato in gara dalla Cooperativa il servizio potrebbe ritenersi comunque gestito in modo consono agli standard qualitativi voluti dalla stessa Fondazione. Per tanto sarà possibile da parte di quest’ultima a partire dal mese di Gennaio 2020 e fino alla scadenza del contratto richiedere con almeno un mese di anticipo alla Cooperativa, che fin d’ora accetta, che alcune ore di prestazioni di personale da impiegarsi presso residenza per anziani “Città di Roncade” (come previsto da Progetto Tecnico) siano prestate in via sostitutiva da parte della Cooperativa, ove in possesso dei necessari requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi senza oneri aggiuntivi per la Fondazione e comunque senza alcun costo aggiuntivo per la Fondazione, in Servizi di assistenza per la presa in carico a domicilio della popolazione fragile indicati dalla stessa Fondazione. Il numero delle ore impegnate dalla Cooperativa nei sopraddetti servizi richiesti dalla Fondazione verrà defalcato dalle ore dovute dalla Cooperativa nella gestione della residenza per anziani “Città di Roncade”, ferma la possibilità per le parti di definire anche modalità di computo diverse e diverse modalità di gestione per questi servizi alla popolazione fragile ove siano ritenute migliorative per la Fondazione e per il pubblico interesse e fermo restando che nell’ipotesi in cui si proceda a quanto previsto nel presente punto (con la richiesta di erogazione di ore di servizio prestate in Servizi di assistenza per la presa in carico a domicilio della popolazione fragile anziché in corrispondenti ore di servizio per la gestione della residenza per anziani) comunque si dovrà considerare |
Operatore portierato | 2.914 |
Parrucchiera | 448 |
Pedicure | 183 |
Servizio | Ore minime anno (con 119 ospiti) |
OSS | 100.276 |
Infermiere | 17.264 |
Educatore | 3.769 |
Fisioterapista | 3.770 |
Logopedista | 975 |
Psicologo | 2.158 |
Manutentore | 1.846 |
Operatore lavanderia/guardaroba | 2.962 |
Operatore portierato | 3.042 |
che dovranno essere mantenute presso la residenza per anziani un numero minimo | |
annuale di ore come di seguito indicato: | |
Servizio | Ore minime anno (con 114 ospiti) |
Operatori Socio Sanitari (OSS) | 96.063 |
Infermiere | 16.539 |
Educatore | 3.611 |
Fisioterapista | 3.612 |
Logopedista | 935 |
Psicologo | 2.067 |
Manutentore | 1.768 |
Operatore lavanderia/guardaroba | 2.837 |
Operatore sanificazione e igiene degli ambienti 9.415 |
costo da sostenere per l’erogazione dei singoli servizi: | |
Figura Professionale | Prezzo Orario |
Infermiere Prof. | 18,97 € |
OSS | 16,89 € |
Educatore Prof | 16,89 € |
Fisioterapista | 18,97 € |
Logopedista | 18,97 € |
Manutentore | 15,50 € |
Lavanderia/sanificazione | 10,99 € |
Operatore portierato | 15,35 € |
Parrucchiera | 14,50 € |
Pedicure | 14,50 € |
Operatore sanificazione e igiene degli ambienti | 9.828 |
Parrucchiera | 468 |
Pedicure | 191 |
Art. 4 – Penali | |
0.0.Xx integrazione di quanto previsto dall’art. 9 del Contratto di Concessione, nel caso in cui dovessero registrarsi inadempienze nell’erogazione dei servizi (espletati in modo difforme rispetto a quanto previsto dal precedente art. 3), alla Cooperativa verrà applicata una penale pari all’importo del costo orario che avrebbe dovuto sostenere per erogare il servizio non erogato (costo orario da determinarsi sulla base della tabella di seguito riportata), aumentato del 10%, riservato il risarcimento del danno ulteriore. 4.2. Ai fini dell’applicazione di quanto previsto nel precedente punto 4.1, si riporta nella seguente tabella il prezzo orario che convenzionalmente si stima essere il |
Psicologo 35,00 €
Art. 5 – Proroga della concessione
Le Parti danno atto che, ai fini di un’eventuale proroga ai sensi dell’art. 8 del Contratto di concessione ed in parziale deroga a quanto ivi previsto, Fondazione, nel verificare la regolarità nello svolgimento del servizio ed in particolare l’insussistenza di gravi irregolarità nell’esecuzione del contratto, considererà solamente la fase esecutiva del Contratto di concessione successiva alla sottoscrizione della presente scrittura transattiva, tenuto conto delle modifiche convenute negli articoli precedenti sempre con la presente scrittura transattiva.
Art. 6 – Modifiche e Foro competente
La presente scrittura non potrà essere modificata se non per atto scritto. Il foro esclusivamente competente a conoscere delle eventuali controversie che dovessero insorgere con riferimento alla validità, all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente atto è quello di cui all’art. 15 del Contratto di concessione.
Art. 7 – Registrazione
Il costo dell’imposta per la registrazione della presente Scrittura sarà esclusivamente a carico della Parte che, in caso d’uso, e a fronte di sua inadempienza, avrà reso necessario provvedervi.
Roncade, 31 ottobre 2019
Per la Fondazione Per la Cooperativa Sociale di
Città di Roncade Solidarietà Promozione e Lavoro Mazzon xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx