Contratto di Assicurazione a tutela dell’abitazione
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Contratto di Assicurazione a tutela dell’abitazione
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
• Nota Informativa
• Glossario
• Informativa privacy
• Condizione di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
Gruppo Assicurativo Amissima
Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DANNI “RAMI ELEMENTARI” POLIZZA CASA AMISSIMA
(predisposta ai sensi dell’Art.185 del Decreto Legislativo n. 209 del 07/09/2005)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni del Fascicolo Informativo prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
1. INFORMAZIONI GENERALI
Il contratto è concluso con Amissima Assicurazioni S.p.A., società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo AMISSIMA, iscritto con il n. 050 all’Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l’IVASS ed assoggettata a direzione e controllo della Capogruppo Assicurativa AMISSIMA Holdings S.r.l., già Primavera Holdings S.r.l. Sede legale e Direzione Generale: ITALIA
- Xxxxx Xxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxxxx tel. 02.3076.1 – telefax. 02.3086.125 – sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx - indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx. Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: n. 1.00031 Impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).
2. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
Al 31 dicembre 2016, l’ammontare del Patrimonio Netto è pari ad Euro 281,1 milioni, di cui Capitale Sociale Euro 209.652.480,00 e Riserve Patrimoniali Euro 61,9 milioni. L’indice di solvibilità è pari al 110,66% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto si intende stipulato con tacito rinnovo.
Avvertenza - Durata del contratto
In mancanza di disdetta, da inviare a mezzo lettera raccomandata, fax o P.E.C. (per disdette inviate dal Contraente alla Società la P.E.C. dedicata è: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx) almeno trenta giorni prima della scadenza contrattuale (sessanta giorni nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio), il contratto si intende tacitamente rinnovato, secondo quanto previsto dall’Art. 9 – Proroga dell’Assicurazione (tacito rinnovo), delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
Le coperture offerte dal contratto sono:
Settore A - Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, in conseguenza di uno degli eventi espressamente indicati dagli Artt. 13 e 18 - Rischi assicurati - delle Sezioni I e II Danni da Incendio e da Furto nonché Art. 26 - Sezione III - Cristalli, nonché Garanzie sempre valide ed operanti.
Settore B - Energia Alternativa
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all’impianto assicurato da qualsiasi evento improvviso ed accidentale secondo quanto previsto dall’Art. 30 – Rischi assicurati del Settore B – Energia alternativa.
Settore C - Responsabilità Civile
La Società tiene indenne l’Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla attività descritta in polizza, secondo quanto previsto dall’Art. 52 - Rischi assicurati e seguenti, delle Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile verso terzi nonché la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (Art. 53), nonché Garanzie sempre valide ed operanti.
Settore D - Tutela Legale
La Società assicura il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell’Assicurato – nei limiti del Massimale pattuito e delle Condizioni di polizza – nell’ambito:
1) della loro vita privata;
2) in stretta relazione alla proprietà dell’immobile indicato in polizza;
3) in stretta relazione alla conduzione della loro dimora abituale e saltuaria/e (fermo quanto previsto dall’Art. 63 alla lettera g) delle esclusioni); secondo quanto previsto dagli Artt. 59 – Oggetto dell’assicurazione, e 61 - Ambito dell'assicurazione, delle Norme che regolano la garanzia Tutela Legale.
Settore E - Assistenza
La Società garantisce interventi di emergenza tramite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'invio di personale specializzato per gli interventi di riparazione e manutenzione, nonché prestazioni di assistenza veterinaria per cani e/o gatti di proprietà dell’assicurato, assistenza in viaggio ed interventi a riparazione degli elettrodomestici in caso di difetto di conformità tale da impedire il normale funzionamento del bene, descritti nelle Norme che regolano la garanzia di Assistenza (Artt. 69 e segg.).
Estensioni di copertura
Premesso che sono presenti alcune Garanzie e Condizioni Speciali sempre valide ed operanti, è data facoltà di estendere le coperture assicurative prestate ai casi previsti da alcune Garanzie Aggiuntive, operanti solo se espressamente richiamate.
Avvertenza - Esclusioni di copertura
Le “Esclusioni” di polizza espressamente indicate nelle Norme che regolano l’assicurazione, per ogni Settore di riferimento, determinano i casi di inoperatività della copertura (Artt. 16, 20, 28, 31, 54, 63, 71, 72, 77, nell'ambito delle Garanzie Aggiuntive, Condizioni Opzionali, Condizioni Speciali e in alcune definizioni del Glossario).
Avvertenza - Limitazioni di copertura - Franchigie e scoperti di polizza
Le coperture di polizza possono prevedere limitazioni derivanti dall’applicazione di scoperti, franchigie, minimi non indennizzabili e sottolimiti di indennizzo/risarcimento, come previsto dagli Artt. 13, 14, 17, 18, 21, 24, 26, 32, 40, 52, 53, 65, 69, 74, dalle Garanzie Aggiuntive, Condizioni Opzionali e Condizioni Speciali.
Esempi di applicazione di franchigie e scoperti:
a) Danno materiale accertato: Euro 1.000,00 - Franchigia: Euro 150,00 - Indennizzo: Euro 850,00.
b) Danno materiale accertato: Euro 1.000,00 - Scoperto 10% - Indennizzo: Euro 900,00.
c) Danno materiale accertato: Euro 600,00 - Scoperto 10%, col minimo non indennizzabile Euro 550,00 - Danno indennizzabile: Euro 50,00.
Avvertenza - Assicurazione parziale
In caso di assicurazione parziale troverà applicazione quanto previsto dall’Art. 50 - Assicurazione parziale - delle Norme Comuni alle Sezioni I e II del Settore A e del Settore B.
4. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - NULLITÀ
Avvertenza - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze relative alla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto, possono comportare effetti sulla prestazione, secondo quanto previsto dall’Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – cause di nullità, delle Norme che regolano il contratto di Assicurazione in generale.
Avvertenza - Il contratto di Assicurazione è nullo nei seguenti casi:
1) se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.;
2) se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.;
3) nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c.
come indicato all’Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – cause di nullità, delle Norme che regolano il contratto di Assicurazione in generale.
5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni variazione di rischio, secondo quanto previsto dall’Art. 4 - Aggravamento del rischio e dall’Art. 5 - Diminuzione del rischio, delle Norme che regolano il contratto di Assicurazione in generale.
Esempio: Appartamento inizialmente assicurato come dimora abituale e successivamente adibito a dimora saltuaria.
6. PREMI
Il premio va pagato per intero alla firma del contratto nonché ad ogni scadenza di polizza successiva, come indicato all’Art. 2 – Pagamento del premio, delle Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale. Per il pagamento del premio, possono essere concordate forme di frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale o trimestrale. Il frazionamento
semestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 3%, il frazionamento quadrimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 4%, mentre il frazionamento trimestrale comporta un aumento del premio imponibile pari al 5%. Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal Codice Civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, in ossequio a quanto previsto dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, secondo le seguenti forme:
a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all’Intermediario espressamente in qualità di rappresentante dell’Impresa o all’Impresa medesima;
b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l’Intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell’Impresa o all’Impresa medesima;
c) per mezzo di sistemi di pagamento elettronici laddove il beneficiario è l’Intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell’Impresa o all’Impresa medesima;
d) il pagamento in contanti è ammesso soltanto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio e per le polizze aventi premio annuo non superiore a Euro 750,00 (settecentocinquanta).
Avvertenza – E’ facoltà della Società o dell’intermediario prevedere sconti di premio con le seguenti modalità:
• concordando con il Contraente limitazioni di garanzia;
• concordando con il Contraente l’attivazione di più sezioni di garanzia assicurativa;
• sulla base di specifiche valutazioni o iniziative di carattere commerciale.
7. RIVALSA
È il diritto dell’assicuratore di rivalersi nei confronti del responsabile dell’evento dannoso, una volta liquidato il danno ai termini di polizza come previsto dall’Art. 1916 c.c.
Avvertenza - L’Art. 27 - Rinuncia al diritto di rivalsa - delle Norme che regolano l’assicurazione Danni diretti e indiretti, alla Sezione III Cristalli, cita: “La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (art. 1916 c.c.) a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo".
8. DIRITTO DI RECESSO
In caso di polizza annuale, emessa senza deroga al patto di tacita proroga, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata, fax o P.E.C. (per disdette inviate dal Contraente alla Società la P.E.C. dedicata è: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, le Parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, come previsto dagli Artt. 8 – Facoltà di recesso e 9
– Proroga dell’assicurazione (tacito rinnovo).
Avvertenza – Nel caso di polizza poliennale a fronte della suddetta riduzione di premio il Contraente non può esercitare la facoltà di disdetta fino alla scadenza pattuita nei primi 5 anni.
Avvertenza - In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.
In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.
Per sinistro:
a) nel caso in cui Il Contraente/Assicurato “è un consumatore”:
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.;
b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato “non è un consumatore”:
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C. del Contraente. Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica.
Avvertenza: in caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.
9. TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
Fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell’Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del medesimo Art. 2952 c.c. L’inadempimento da parte dell’Assicurato dell’obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell’Art. 1913 c.c. (3 giorni da quando l’Assicurato ne sia venuto a conoscenza), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennità, come meglio specificato dagli Artt. 37, 56 e 65 (Denuncia del sinistro e scelta del legale), delle Norme dei singoli Settori.
10. LEGGE APPLICABILE
Ai sensi dell’Art. 180 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n° 209, il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
La Legge italiana si intende pertanto applicata al presente contratto, fatta salva espressa contraria pattuizione delle parti.
11. REGIME FISCALE
Gli oneri fiscali a carico del Contraente sono:
• per il Settore A - Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx:
- Sezione I - Incendio, pari al 22,25% del premio imponibile;
- Sezione II - Furto, pari al 22,25% del premio imponibile;
- Sezione III - Cristalli, pari al 21,25% del premio imponibile;
• per il Settore B - Energia Alternativa, pari al 22,25% del premio imponibile;
• per il Settore C- RCT/O, pari al 22,25% del premio imponibile;
• per il Settore D - Tutela Legale, pari al 21,25% del premio imponibile;
• per il Settore E - Assistenza, Sezione I - “Assistenza Casa e Famiglia” pari al 10% del premio imponibile;
• per il Settore E - Assistenza, Sezione II - “Assistenza Elettrodomestici” pari al 22,25% del premio imponibile.
N.B.: Settore A – Sezione I – Incendio: le garanzie Terremoto ed Inondazioni, alluvioni ed allagamenti sono esenti da imposte.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. SINISTRI - LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenza - in caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato devono darne avviso per iscritto, anche via P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx, alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 c.c. Le Norme dei singoli Settori, disciplinano quali sono gli obblighi alla cui osservanza l’Assicurato deve attenersi in caso di sinistro (Artt. 37, 56, 65 e 78 delle Norme dei singoli Settori A, B, C, D ed E), sanciscono i criteri relativi alla procedura da osservare per la valutazione del danno (Art. 39 delle Norme Comuni dei Settori A, B e C) e determinano i criteri per la determinazione del valore delle cose assicurate e per la determinazione del danno (Artt. 33 e 42) comprese le eventuali spese per la ricerca e la stima del danno.
Avvertenza – In merito alla garanzia Assistenza, la gestione dei sinistri viene affidata all’impresa EUROP ASSISTANCE XXXXXX
X.x.X. - X.xxx Xxxxxx, 0 – 20135 – Milano (MI) (Artt. 69 e segg.).
Avvertenza - Limitatamente alla garanzia Tutela Legale, la Società ha affidato la gestione dei sinistri di Tutela Legale a
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., denominata D.A.S., con sede in Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X; a D.A.S., in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai sinistri di Tutela Legale. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli Artt. 59 e segg.
13. RECLAMI IN MERITO AL CONTRATTO O AI SINISTRI
Informazioni sulla procedura reclami ex Art. 10 Regolamento Isvap n. 24/2008
Secondo quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 24/2008 e successive integrazioni, in tutti i casi in cui l’utente - ad esempio Contraente, Assicurato, beneficiario o danneggiato, Associazione dei Consumatori - si ritenga insoddisfatto relativamente ad un contratto o a un servizio assicurativo, potrà in prima battuta sporgere formale reclamo per iscritto alla Compagnia assicuratrice, attraverso i seguenti canali:
• a mezzo raccomandata al seguente indirizzo: Amissima Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Certosa, 222 – 00000 Xxxxxx
• a mezzo fax 02/00000000
• a mezzo mail: xxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Si precisa che non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.
Il reclamo deve contenere i seguenti elementi essenziali:
• nome, cognome e domicilio del reclamante,
• elementi che consentano un’esatta individuazione del prodotto o servizio oggetto di reclamo (a scopo semplificativo e non esaustivo indichiamo numero di polizza, numero di sinistro, targa del mezzo);
• breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
• ogni documento utile all’esatta identificazione del caso oggetto di doglianza.
Il preposto Ufficio Reclami evade la citata doglianza entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
Reclami relativi ai comportamenti degli Agenti (sez. A del Registro Unico Intermediari) e dei loro dipendenti e collaboratori
Amissima Assicurazioni S.p.A. gestirà i reclami presentati con riferimento ai comportamenti degli agenti di cui si avvale per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori, fornendo riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.
Il suddetto termine è sospeso per un massimo di 15 giorni al fine di procedere alle integrazioni istruttorie nei confronti dell’agente interessato.
Reclami relativi ai comportamenti degli intermediari quali Banche, Intermediari Finanziari, (sez. D del Registro Unico Intermediari), Broker (sez. B del Registro Unico Intermediari) e dei loro dipendenti e collaboratori.
Il reclamo relativo al comportamento degli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del Registro Unico Intermediari, nonché quello relativo ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, dovrà essere inviato esclusivamente allo stesso intermediario, il quale provvederà ad emettere il relativo riscontro nel termine massimo di 45 giorni.
Al fine di proporre il reclamo si dovrà utilizzare il modulo presente sul sito xxx.xxxxx.xx.
Qualora il reclamo presenti problematiche inerenti ad Amissima Assicurazioni S.p.A., oltre che agli intermediari iscritti nelle sezioni B e D del Registro Unico Intermediari, nonché ai loro dipendenti e collaboratori, verrà autonomamente riscontrato da entrambi entro il termine massimo di 45 giorni.
Il reclamante che non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, avrà la facoltà di ricorrere:
• all’Ivass (xxx.xxxxx.xx) inoltrando l’apposito modulo
o via posta: IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx,
o xxx xxx 00.00.000.000,
o via PEC all'indirizzo xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx.
L’esposto, comunque inviato, andrà corredato di copia del reclamo già inoltrato alla Società e del riscontro ricevuto. Secondo quanto previsto dall’Art. 4 del Regolamento Isvap n. 24/2008 potranno essere inviati all’IVASS:
a. i reclami per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del decreto e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni della Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
b. i reclami già presentati direttamente alle imprese di assicurazione ai sensi dell’Art. 8, che non hanno ricevuto risposta entro il termine di 45 giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
c. i reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere di cui all’Art. 7.
L’impresa fornirà riscontro all’IVASS entro 30 giorni dal pervenimento della relativa nota.
In relazione alle controversie già rimesse alla valutazione del magistrato permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria.
• all’arbitrato, qualora sia espressamente previsto dalle Condizioni di polizza.
• alla conciliazione paritetica, di cui il consumatore può avvalersi in presenza dei seguenti requisiti:
o non ha già incaricato altri soggetti a rappresentarlo;
o richiesta di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti all’Impresa non superiore a 15.000,00 euro;
o assenza di risposta da parte dell’Impresa;
o diniego al risarcimento;
o offerta accettata solamente a titolo di acconto.
Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema.
Qualora il reclamante intenda rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, sarà suo obbligo ricorrere in via preliminare alla Mediazione; il D. Lgs. 28/2010, così come modificato dall’Art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede, infatti, l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione civile in materia di responsabilità medica e sanitaria e per tutti i contratti assicurativi (ad esclusione del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti). In tal caso, l’istanza di mediazione dovrà essere presentata con l’assistenza del proprio avvocato presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia e successivamente inoltrata alla Compagnia all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx e/o al numero di fax 00.0000.0000.
Il reclamante può anche ricorrere, in forma facoltativa, alla procedura di Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n. 162), la quale può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx- net/members_en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
14. ARBITRATO
Per la risoluzione di alcune controversie è prevista la facoltà di ricorrere all’Arbitrato. Qualora vi sia disaccordo sulla quantificazione dell’ammontare del danno o sull’indennizzabilità dello stesso, è pertanto facoltà delle Parti incaricare uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto.
Avvertenza - è fatto salvo in ogni caso il diritto dell’Assicurato di adire l’Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
Si rammenta che il D. Lgs. 28/2010, entrato in vigore in data 20 marzo 2010, ha istituito il sistema di mediazione finalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Per maggiori informazioni si rinvia al Decreto sopraindicato, oltreché al Decreto attuativo n. 180 del 18 ottobre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
Con riferimento alla mediazione civile ex D. Lgs 28/2010, Xx informiamo che le istanze potranno essere rivolte alla presente Compagnia Assicurativa all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx e/o al numero di fax 00.0000.0000.
Per ogni controversia relativa al contratto assicurativo, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria innanzi l’organo giudiziario competente, è obbligatorio esperire il procedimento di mediazione.
L’istanza di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, con l’assistenza del proprio avvocato.
La mediazione è facoltativa, invece, per quanto concerne la risoluzione di controversie relative al risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli a motore e natanti.
La normativa esclude inoltre l’obbligo di esperire la mediazione in caso di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. e nelle ulteriori esenzioni previste dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dalla Legge del 9 agosto 2013, n. 98.
RAPPORTI ASSICURATIVI VIA WEB
Avvertenza - la Società, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 22 comma 8 del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha predisposto nella home page del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx l’apposita area riservata “Le mie polizze”, attraverso la quale Lei potrà accedere alla Sua posizione assicurativa.
Consultando il sito internet, potrà conoscere le modalità di accesso all’area riservata.
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
Amissima Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A.
Il Rappresentante Legale (xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx)
Glossario
Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:
ANIMALI DOMESTICI:
animali da affezione destinati ad essere tenuti dall’uomo, a norme di Legge, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia.
Non sono considerati animali domestici quelli allo stato brado e/o che l'Assicurato possiede o detiene per scopi professionali o per produrre reddito.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:
dispositivo alimentato elettricamente, con funzionamento autonomo e completo, impiegato da solo per l’ottenimento di un determinato risultato e nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alla finalità del risultato stesso; le apparecchiature elettroniche installate nel fabbricato assicurato che permettono la gestione coordinata, integrata e computerizzata degli impianti tecnologici (climatizzazione, distribuzione acqua, gas ed energia, impianti di sicurezza), delle reti informatiche e delle reti di comunicazione, allo scopo di migliorare la flessibilità di gestione, il comfort, la sicurezza e per migliorare la qualità dell'abitare all'interno dell'edificio assicurato (apparecchiature elettroniche per impianti di domotica).
ASSICURATO:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
APPARTAMENTO:
unità abitativa facente parte di un fabbricato con presenza di altre unità tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno, ma con accesso comune dall’esterno del fabbricato.
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.
BED & BREAKFAST:
servizio di alloggio con colazione, svolto in case private, dove i proprietari mettono a disposizione dei clienti alcuni locali dell’abitazione che si trovano nell’ubicazione indicata sul modulo di polizza.
BENI ASSICURATI:
ai fini e per l’efficacia della garanzia INCENDIO, per beni assicurati si intendono:
1. FABBRICATO:
l’intera costruzione edile occupata dall’abitazione assicurata, compresi fissi, infissi ed opere di fondazioni o interrate nonché le sue pertinenze (quali: centrale termica, box, autorimesse condominiali, garage privati, muri di cinta e cancelli anche elettrici, recinzioni e simili, parco giochi, piscina privata scoperta, campo da tennis scoperto, giardini, cortili, piante, strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, elettrici, d’allarme, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna radio televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzerie, tinteggiature e moquette, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.
Dalla definizione di Fabbricato si intendono invece esclusi i Cristalli.
Qualora si assicuri una sola porzione di un immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune.
Il fabbricato deve avere le seguenti caratteristiche costruttive:
− strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili;
− solai ed armature del tetto comunque costruiti.
Non hanno influenza nella valutazione del rischio, sono cioè tollerati:
a) le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell’area coperta dal fabbricato stesso;
b) i materiali nelle porzioni di pareti esterne, quando la loro superficie non supera 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne;
Gruppo Assicurativo Amissima
c) le materie plastiche non espanse né alveolari impiegate nelle porzioni di pareti esterne quando la loro superficie non supera 1/3 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne;
d) i materiali impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimenti se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
e) i materiali combustibili, rivestiti da ogni lato per uno spessore minimo di 3 cm. da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti.
Ai fini della determinazione delle caratteristiche costruttive del fabbricato, il legno lamellare utilizzato in edilizia è considerato materiale incombustibile.
2. CONTENUTO
CONTENUTO DIMORA ABITUALE:
a) mobilio ed arredamento in genere, capi di vestiario, raccolte e collezioni, attrezzature, scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme, apparecchiature elettroniche in genere e quant‘altro di inerente l’abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; mobilio, arredamento od attrezzatura ed apparecchiature elettroniche in genere dell’eventuale studio, ufficio professionale o gabinetto medico dell’Assicurato, purché nell’abitazione ed in locali con essa direttamente comunicanti; mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio e nelle dipendenze (cantine, soffitte e box) di pertinenza dell’abitazione con la stessa anche non comunicanti, il tutto anche se di proprietà di terzi, purché inerente all’abitazione, (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo);
b) valori e preziosi ovunque posti (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo);
c) valori e preziosi in cassaforte (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo).
Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e quanto costituisce oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da altri nei locali che costituiscono l’abitazione nonché gli enti in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione. Dalla definizione di Contenuto si intendono esclusi anche i Cristalli.
Limitatamente all’attività di “Bed & Breakfast e Casa Vacanze”, qualora prevista e richiamata la Condizione Aggiuntiva “B&B e Casa Vacanze”, sono esclusi i beni portati dai clienti.
CONTENUTO DIMORA SALTUARIA (non abituale):
mobilio ed arredamento in genere, capi di vestiario, attrezzature, scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme e quant’altro di inerente l’abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio e nelle dipendenze (cantine, soffitte e box) di pertinenza dell’abitazione e con la stessa anche non comunicanti, il tutto anche se di proprietà di xxxxx, purché inerente all’abitazione.
Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e quanto costituisce oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da altri nei locali che costituiscono l’abitazione nonché gli enti in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione. Dalla definizione di Contenuto si intendono esclusi anche i Cristalli.
CONTENUTO DIMORA LOCATA (dimora di proprietà ceduta in locazione a terzi):
mobilio ed arredamento in genere, purché di proprietà del Contraente / Assicurato e se specificamente elencato nel contratto di locazione.
Sono esclusi: mobilio ed arredamento se di valore superiore a Euro 2.000,00 per singolo oggetto nonché quadri, arazzi, sculture e simili, tappeti ed oggetti d’arte. Dalla definizione di Contenuto si intendono esclusi anche i Cristalli.
Ai fini e per l’efficacia della garanzia FURTO, per beni assicurati si intendono:
1. CONTENUTO:
CONTENUTO DIMORA ABITUALE:
a) mobilio ed arredamento in genere, capi di vestiario, raccolte e collezioni, attrezzature, scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme, apparecchiature elettroniche in genere e quant‘altro di inerente l’abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; mobilio, arredamento od attrezzatura ed apparecchiature elettroniche in genere dell’eventuale studio, ufficio professionale o gabinetto medico dell’Assicurato, purché nell’abitazione ed in locali con essa direttamente comunicanti; mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio e nelle dipendenze (cantine, soffitte e box) di pertinenza dell’abitazione con la stessa anche non comunicanti, il tutto anche se di proprietà di terzi, purché inerente all’abitazione, (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo);
b) valori e preziosi ovunque posti (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo);
c) valori e preziosi in cassaforte (nei limiti della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo).
Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e quanto costituisce oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da altri nei locali che costituiscono l’abitazione nonché gli enti in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione. Dalla definizione di Contenuto si intendono esclusi anche i Cristalli.
Limitatamente all’attività di “Bed & Breakfast e Casa Vacanze”, qualora prevista e richiamata la Condizione Aggiuntiva “B&B e Casa Vacanze”, sono esclusi i beni portati dai clienti.
CONTENUTO DIMORA SALTUARIA (non abituale):
mobilio ed arredamento in genere, capi di vestiario, attrezzature, scorte domestiche, impianti di prevenzione e di allarme e quant’altro di inerente l’abitazione ed i suoi occupanti abituali ed occasionali; mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio e nelle dipendenze (cantine, soffitte e box) di pertinenza dell’abitazione e con la stessa anche non comunicanti, il tutto anche se di proprietà di xxxxx, purché inerente all’abitazione.
Sono esclusi i veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e quanto costituisce oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall’Assicurato o da altri nei locali che costituiscono l’abitazione nonché gli enti in leasing qualora già garantiti con apposita assicurazione. Dalla definizione di Contenuto si intendono esclusi anche i Cristalli.
CONTENUTO DIMORA LOCATA (dimora di proprietà ceduta in locazione a terzi):
mobilio ed arredamento in genere, purché di proprietà del Contraente / Assicurato e se specificamente elencato nel contratto di locazione.
Sono esclusi: mobilio ed arredamento se di valore superiore a Euro 2.000,00 per singolo oggetto nonché quadri, arazzi, sculture e simili, tappeti ed oggetti d’arte. Dalla definizione di Contenuto si intendono esclusi anche i Cristalli.
BIOCASA:
immobile realizzato assemblando prodotti specifici pre-costruiti, con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno 15 cm. a sandwich (contenente materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco), aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro ed ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante, solai, struttura portante ed armatura sul tetto anche in legno o altri materiali combustibili, copertura comunque costruita, il tutto con una resistenza al fuoco pari alla REI 120, ovvero almeno 2 ore. L’immobile deve essere stato realizzato dopo l’anno 2000, con un massimo di 2 piani fuori terra.
CASSEFORTE E ARMADI FORTI:
gli armadi forti sono mobili ad uno o due battenti studiati e realizzati per custodia di valori.
Le casseforti sono mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione.
La corazzatura delle casseforti deve costituire un complesso monolitico, dove materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi si integrano tra loro. Lo zoccolo eventualmente presente nelle casseforti non è considerato parte delle casseforti stesse, salvo che per la determinazione del peso. Gli armadi forti e le casseforti devono avere almeno le seguenti caratteristiche di base:
1. ARMADIO DI SICUREZZA
a) Pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere e, a protezione delle serrature, una piastra di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell’acciaio al manganese.
b) Movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio su un lato orizzontale superiore, uno sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno 5 lastrine e/o serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
c) Peso minimo: 200 kg.
2. ARMADIO CORAZZATO
a) Pareti e battenti costituiti da: involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell’acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm, estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti.
Battenti con sagomatura anti strappo sul lato esterno.
b) Movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore).
- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno 5 lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali.
c) Peso minimo: 300 kg.
3. Cassaforte a muro
a) Pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm;
b) Battente in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quello di acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm;
c) Movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione, multipli o lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
d) Dispositivo di ancoraggio ricavato o applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.
4. Cassaforte di grado A
a) Pareti e battente di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc.);
b) Movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
- rifermato da serrature di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
c) Peso minimo: 200 kg.
5. Cassaforte di grado B
a) Pareti e battente di adeguato spessore, costruiti con strati di materiali rigidamente ancorati tra loro ed atti a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici e termici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, ecc. e cannello ossiacetilenico) e con protezione specifica anti cannello ossiacetilenico almeno su tutta la superficie del battente.
b) Movimento di chiusura:
- manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
- rifermato da serrature di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
- con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.
c) Peso minimo: 700 kg.
6. Cassaforte di grado C
a) Pareti e battente costituiti da difese specifiche, con accorgimenti difensivi idonei, in grado di resistere agli attacchi condotti con tutti i mezzi meccanici e con il cannello ossiacetilenico. Lo spessore delle pareti e del battente non deve essere inferiore a 90 mm, oppure a 50 mm qualora le difese siano totalmente costituite da leghe metalliche polivalenti o da conglomerati a base di inerti costituiti da granuli di materiale durissimo (ad esempio corindone) annegati in una fusione di materiale metallico omogeneo (ad esempio rame, alluminio, ghisa).
b) Movimento di chiusura:
· manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno su tutti i lati del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi,
oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo; nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;
· rifermato da una serratura di sicurezza a chiave con almeno sette lastrine e da una serratura a combinazione numerica o letterale con almeno quattro dischi coassiali oppure da due serrature a chiave come sopra. I congegni di riferma, quindi, devono essere almeno due;
· con bloccaggio automatico dei catenacci in caso di attacco al movimento di chiusura.
c) Peso minimo: 700 kg.
COLLABORATORI:
prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici compresi baby sitter (purché in regola con gli obblighi di legge).
CONSUMATORE:
la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività.
CONTRAENTE:
il soggetto che stipula l’assicurazione.
COSE:
sia gli oggetti materiali che, limitatamente all’assicurazione Responsabilità Civile, gli animali.
DIMORA ABITUALE:
la residenza anagrafica dell’Assicurato ovvero quella in cui l’Assicurato, il suo nucleo familiare, convivente more uxorio, risiede per la maggior parte dell’anno.
DIMORA SALTUARIA:
quella in cui l’Assicurato, il suo nucleo familiare, convivente more uxorio, non dimora abitualmente. Vengono considerate dimora saltuaria anche eventuali dimore sfitte.
DIMORA LOCATA:
quella di proprietà dell'Assicurato in cui non dimora abitualmente né saltuariamente in quanto ceduta con regolare contratto di locazione a Terzi.
DISABITAZIONE:
l’assenza continuativa dall’abitazione dell’Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne è considerata disabitazione.
La disabitazione s’intende interrotta nel caso in cui i locali risultino abitati per un periodo consecutivo non inferiore a 2 giorni con almeno un pernottamento.
ENERGIA ALTERNATIVA:
la produzione di energia effettuata tramite l’utilizzo di impianti fotovoltaici o solari, stabilmente fissati a terra, su tetti o terrazze, su muri o posti in sostituzione di vetrate, comprensivi di staffe di ancoraggio, moduli fotovoltaici o solari, inverter, cavi di collegamento, sistemi di controllo e rilevazione; come impianti sono considerati esclusivamente quelli situati all’ interno dell’area perimetrale del fabbricato stesso.
ESPLOSIONE:
lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
ESTORSIONE:
l’impossessarsi della cosa mobile altrui, costringendo la persona mediante violenza o minaccia, a consegnare la cosa che detiene.
FISSI ED INFISSI:
manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione, delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
FENOMENO ELETTRICO:
azione elettrica del fulmine, corto circuito, variazione di corrente o tensione, altri fenomeni elettrici dovuti a cause accidentali.
FRAGILI:
Serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di vetro o cristallo di ogni tipo, di cemento-amianto, fibro-cemento e manufatti di materia plastica.
FRANCHIGIA:
l’importo prestabilito, espresso in cifra fissa o in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo.
FURTO:
è il reato, previsto dall’Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
FURTO CON DESTREZZA:
l’impossessarsi della cosa mobile altrui con speciale abilità in modo da eludere l’attenzione del derubato o di altre persone presenti.
IMPLOSIONE:
il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
INCENDIO:
la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INCOMBUSTIBILITÀ:
si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
INDENNIZZO:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
IVASS:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
LASTRE ANTISFONDAMENTO:
le superfici costituite da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro per tutta la loro estensione, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri oppure superfici costituite da un unico strato di appropriato materiale sintetico di spessore sempre non inferiore a 6 millimetri.
MASSIMALE:
Somma indicata nella Scheda di polizza che rappresenta il limite massimo di risarcimento in caso di sinistro.
NUCLEO FAMILIARE:
l’insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l’Assicurato e con lui stabilmente conviventi, purché risultanti dallo stato di famiglia alla data del sinistro.
POLIZZA:
il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO:
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
PREZIOSI:
gli oggetti totalmente o parzialmente d’oro o di platino o montati su detti materiali, gioielli, pietre preziose e perle naturali e di coltura per uso di casa o personale.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:
la forma assicurativa con la quale l’Assicurato, in caso di sinistro, ha diritto di essere integralmente risarcito dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo dei beni assicurati. Non è pertanto applicabile con questa forma la regola proporzionale prevista dall’Art. 1907 c.c.
RAPINA:
sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla persona.
RISARCIMENTO:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
RISCHIO:
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
RISCHIO LOCATIVO:
Garanzia prestata nell’ambito della copertura Incendio con la quale s’intende garantire il locatario (affittuario - conduttore) contro eventuali richieste del locatore (proprietario - assicurato) per danni all’immobile locato.
RICORSO LOCATARI:
Garanzia prestata nell’ambito della copertura Incendio per la responsabilità del locatore (proprietario) nei confronti del locatario (inquilino - conduttore) per danni cagionati alle cose mobili degli stessi.
SCIPPO:
xxxxx commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
SCOPERTO:
la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato. Il suo ammontare, essendo espresso in percentuale sul danno, non è definibile a priori.
SCOPPIO:
il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
SINISTRO/CASO ASSICURATIVO:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ:
Amissima Assicurazioni S.p.A.
SOLAIO:
il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
SOMMA ASSICURATA:
Somma indicata nella Scheda di polizza che rappresenta il limite massimo di indennizzo in caso di sinistro.
TERREMOTO:
sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
TETTO:
l’insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
VALORE INTERO:
la forma assicurativa che copre la totalità dei beni assicurati e che comporta, in caso di sinistro, l’applicazione della regola proporzionale, come previsto dall’articolo dall’Art. 1907 c.c., qualora risulti dalle stime che al momento del sinistro era assicurato un valore inferiore.
VALORI:
denaro, carte valori e titoli di credito in genere.
VILLA:
unità abitativa isolata costituita da un intero fabbricato destinato ad abitazione con proprio accesso dall’esterno del fabbricato.
VILLETTA A SCHIERA:
unità abitativa facente parte di fabbricato con presenza di altre unità tra loro contigue, soprastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’esterno del fabbricato.
RELATIVAMENTE ALLA GARANZIA ASSISTENZA:
ABITAZIONE:
fabbricato o porzione di fabbricato adibito ad esclusivo uso abitativo dell’Assicurato, situato in Italia e per il quale l’Assicurato ha stipulato la polizza assicurativa per l’abitazione offerta da Amissima Assicurazioni S.p.A.
ASSICURATO:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione ovvero la persona fisica che ha sottoscritto la polizza assicurativa per l’abitazione offerta Amissima Assicurazioni S.p.A.
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.
BENE:
forno, frigorifero, freezer, piano cottura, lavastoviglie, lavatrice, lavasciuga, TV, acquistati in Italia, di qualsiasi marca, con vetustà massima 10 anni dalla data di acquisto, di proprietà dell’Assicurato e installati presso l’abitazione dell’assicurato.
BENE DI PARI O SIMILI CARATTERISTICHE:
l’apparecchio nuovo di modello identico a quello del bene in copertura oppure, se quest’ultimo non più in vendita o disponibile, l’apparecchio nuovo «isofunzionale» ossia avente la medesima tecnologia, stessa funzionalità e caratteristiche tecniche principali almeno equivalenti (eccetto le caratteristiche di marca, colore, peso, rivestimento, grafica o design).
IMPRESA:
EUROP ASSISTANCE XXXXXX X.x.X. - X.xxx Xxxxxx, 0 – 20135 – Milano (MI)
ITALIA:
il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
RISCHIO:
la probabilità che si verifichi il sinistro.
SINISTRO:
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA:
la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – X.xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno o entro i diversi limiti previsti dal contratto e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per conto della Società al contatto con l‘Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle prestazioni di assistenza previste in polizza, con costi a carico della medesima Società.
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003
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B) di preventivazione, di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
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a) Comunicazioni obbligatorie: sono quelle comunicazioni che la Società è tenuta ad effettuare in base a leggi, regolamenti, normative comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie: (INPS, Anagrafe Tributaria, Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali) Magistrature; Forze dell’ordine (P.S., C.C., G.d.F., W.UU.); organismi associativi ANIA e consortili propri del settore assicurativo, quali: Comitati delle Compagnie di Assicurazioni Marittime; CARD; Pool Rischi Atomici; Pool Handicappati; Pool R.C. Inquinamento; ANADI; CIAA; ULAV.
b) Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente: rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l’esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e SIM); legali, periti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, autofficine, centri di demolizione: di autoveicoli, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici o di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti; società di servizi postali.
Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle lettere a) e b) del presente punto, in relazione al le finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell’informativa stessa.
c) Comunicazioni strumentali all’attività della ns. Società: é ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a Società che collaborano con AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., ad esempio le società del Gruppo AMISSIMA, società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti che possano offrire servizi di qualità alla ns. Clientela.
Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di “Titolari” autonomi del trattamento.
Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente informativa. Un eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico, ma preclude opportunità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale da parte della ns. Società e delle Società che collaborano con noi.
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In ogni caso, non è previsto trasferimento all’estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).
7. DIRITTI DI CUI ALL’ART. 7 del D. LGS 196/2003 (DIRITTI DELL’INTERESSATO)
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• di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
• di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
• Titolare del trattamento dei dati personali è AMISSIMA ASSICURAZIONI S.p.A., con sede in Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx - nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
• Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l’Ufficio del Garante.
• Le richieste di cui all’Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al Responsabile della Privacy presso la Sede della Società.
• Infine, i Suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).
Condizioni Generali di assicurazione
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ
La Società presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato sui dati e le circostanze oggetto di domanda da parte della Società.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:
• se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.;
• se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.;
• nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c.
Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’Art. 1901 c.c.
I premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 3 – MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 c.c.
Art. 5 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 6 – ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente - superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
In relazione alla sola copertura di responsabilità civile del capofamiglia, se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni, stipulate con altre Società, sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
Art. 7 – ESTENSIONE TERRITORIALE
Relativamente al Settore A (Sezioni I – II – III) e Settore B:
L’assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di X. Xxxxxx e limitatamente alla Garanzia Aggiuntiva TER – Terremoto, l’assicurazione vale esclusivamente nel territorio dello Stato Italiano.
Relativamente al Settore C:
l’assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di X. Xxxxxx e, limitatamente alla Garanzia Aggiuntiva RCF per la responsabilità civile della famiglia, durante i soggiorni temporanei non superiori a 45 giorni in tutto il mondo, come indicato all’Art. 58 – Limiti territoriali.
Relativamente al Settore D:
le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d’Europa, come indicato all’Art. 62 – Estensione territoriale.
Fasc. FA60026 – CASA AMISSIMA Ed. 06/2018
Relativamente al Settore E:
per gli aspetti di dettaglio vale quanto previsto dalle Norme che regolano la garanzia Assistenza.
Art. 8 – FACOLTÀ DI RECESSO
Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo)
Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C. come previsto dall’Art. 9 – Proroga dell’assicurazione (tacito rinnovo).
Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio (sconto per poliennalità di durata massima 5 anni)
Le Parti, nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, come previsto dall’Art. 9 – Proroga dell’assicurazione (tacito rinnovo).
Per sinistro:
a) nel caso in cui Il Contraente/Assicurato “è un consumatore”:
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.;
b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato “non è un consumatore”:
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.
Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica.
In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 9 – PROROGA DELL’ASSICURAZIONE (tacito rinnovo)
Se la polizza è stata emessa senza deroga al patto di tacita proroga, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata, fax o P.E.C. della Società (xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxx.xx) spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, le Parti possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni.
Art. 10 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 11 – FORO COMPETENTE
Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio oppure sede del Contraente o Assicurato.
Art. 12 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
CLAUSOLA DI INDICIZZAZIONE
Valida ed operante se espressamente richiamata sul frontespizio di polizza
ADEGUAMENTO AUTOMATICO
Se richiamata in polizza l’indicizzazione, i capitali assicurati ed il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già “costo della vita”) elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.
L’adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice corrispondente a quello del mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipulazione, con quello del mese di giugno successivo.
Gli aumenti sono applicati a decorrere dalla prima scadenza annuale successiva al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la variazione. Ai successivi adeguamenti si procede analogamente prendendo per base l’ultimo indice che ha dato luogo a variazioni di capitali e di premio.
Qualora la variazione sia inferiore al 2%, la variazione stessa viene arrotondata al 2%. Qualora la variazione fosse negativa non si procederà ad alcun adeguamento.
Qualora in conseguenza delle variazioni dell'indice i capitali ed il premio vengano a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, è in facoltà del Contraente rinunciare all'adeguamento della polizza ed i capitali ed il premio rimangono quelli risultanti dall’ultimo adeguamento effettuato.
Nell’ipotesi in cui il Contraente si sia avvalso della suddetta facoltà, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni e con rimborso del rateo di premio pagato e non goduto. Sono soggetti ad adeguamento anche tutti gli importi previsti in polizza espressi in moneta, esclusi scoperti e franchigie e relativi minimi.
SETTORE A - DANNI DIRETTI E INDIRETTI
Norme che regolano l’Assicurazione Incendio Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx
SEZIONE I - DANNI DA INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE
Art. 13 – RISCHI ASSICURATI
La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta a tale titolo, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
1) incendio;
2) fulmine ed elettricità atmosferica;
3) esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
4) implosione;
5) caduta di aeromobili e satelliti artificiali - esclusi ordigni esplosivi - e loro parti o di cose da essi trasportate;
6) meteoriti;
7) onda sonica determinata da superamento del muro del suono da parte di aeromobili;
8) urto di veicoli stradali o di natanti, esclusi quelli appartenenti al Contraente o all'Assicurato;
9) caduta di ascensori o montacarichi;
10) fuoriuscita di fumo o vapore da fonti di calore a seguito di guasto improvviso ed accidentale della fonte di calore facente parte dei beni assicurati e purché l'impianto sia collegato con adeguate condutture ad appropriati camini;
11) guasti cagionati per ordine dell’Autorità o causati dall’Assicurato o da terzi per impedire od arrestare l’incendio.
RICORSO TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale predisposto a tale titolo, delle somme indicate in polizza, a questo titolo, che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini del presente settore. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
c) il coniuge, il partner in caso di unione civile, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
d) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministrat ore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla precedente lettera c);
e) i locatari / affittuari di fabbricati di proprietà del Contraente / Assicurato ceduti in locazione / affitto.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 c.c.
RISCHIO LOCATIVO
Se il fabbricato è goduto “in locazione” dall'Assicurato, la Società risponde, secondo le condizioni che regolano l'assicurazione, dei danni diretti e materiali cagionati da evento garantito dal presente settore ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, solo nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 c.c. e nel limite della somma assicurata indicata in polizza a tale titolo.
RICORSO LOCATARI
Se il fabbricato è goduto in locazione da Terzi, la Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato o di una sua porzione, risponde secondo le Norme che regolano l’assicurazione Xxxxx Xxxxxxx e Indiretti - Sezione I - Incendio e fino alla concorrenza del massimale predisposto a tale titolo, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio o dagli altri eventi previsti dalla presente polizza, anche se causati con colpa grave dell’Assicurato medesimo, alle cose mobili di proprietà dei locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbano rispondere.
Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell’Assicurato.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’Art. 1917 c.c.
DISPERSIONE GAS
La Società indennizza le spese, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall’azienda erogatrice e comportante da parte dell’azienda stessa il blocco della erogazione, sostenute per:
a) riparare o sostituire le tubazioni o relativi raccordi, che hanno dato origine alla dispersione di gas, facenti parte del fabbricato;
b) demolire e ripristinare il fabbricato allo scopo di cui al comma precedente.
L’Assicurato deve curare, per quanto è in suo potere, la buona manutenzione degli impianti, e provvedere alle riparazioni o sostituzioni necessarie; nel caso in cui non vi provveda, egli deve sopportare in proprio, in caso di sinistro, quelle conseguenze che sarebbero state evitate se egli si fosse conformato alle prescrizioni precedenti.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 200,00; in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro e fermo il disposto dell'Art. 49, somma superiore ad Euro 1.600,00 per sinistro e per anno assicurativo.
EVENTI ATMOSFERICI
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da eventi atmosferici, sotto forma di uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non; sono altresì compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.
La società non risponde dei danni:
causati da:
a) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
b) mareggiata e penetrazione di acqua marina;
c) formazione - di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
d) xxxx, neve;
e) cedimento o franamento del terreno, valanghe e slavine o spostamento d’aria da queste provocate, anche se verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni da bagnamento diversi da quelli sopracitati;
causati a:
f) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
g) recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, pannelli solari, impianti fotovoltaici, insegne od antenne e consimil i installazioni esterne, impianti ed attrezzature sportive;
h) enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
i) fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, ten de o tendoni, e quanto in essi contenuto;
j) serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
k) lastre di vetro o cristallo di ogni tipo, di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00; in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro, somma superiore al 80% del valore assicurato.
SOVRACCARICO NEVE
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sul tetto e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.
Sono esclusi i danni a:
a) fabbricati non conformi alle norme relative a sovraccarichi da neve vigenti al momento della costruzione o al momento della più recente ristrutturazione delle strutture del tetto (D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 febbraio 1982 G.U . n. 56 del 26/2/82 e successive modifiche ed eventuali disposizioni locali);
b) lucernari, vetrate, serramenti in genere, pannelli solari, all'impermeabilizzazione a meno che il danno sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 500,00; in nessun caso la Società risarcirà, fermo il disposto dell’Art. 49, somma superiore al 50% di quella assicurata alle partite Fabbricato e/o Contenuto con il massimo di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
EVENTI SOCIO POLITICI - ATTI VANDALICI
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato (esclusi i danni da contaminazione biologica e/o chimica);
La Società risponde altresì degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (anche a mezzo di ordigni esplosivi) da persone (dipendenti o non del Contraente o dell’Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, esclusi quelli di terrorismo o sabotaggio.
La Società non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita
di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
b)
c)
d)
del fluido frigorigeno;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazioni di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od emissione di controlli o manovre;
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per danni avvenuti nel corso di occupazione non militare delle proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde degli altri danni di cui sopra, anche se verificatisi nel suddetto periodo.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 250,00; in nessun caso la Società indennizzerà per singolo sinistro, somma superiore al 80% del valore assicurato. Si intendono compresi in garanzia anche imbrattamenti e deturpazione di muri esterni del fabbricato e sue pertinenze, con il limite, per sinistro e per anno assicurativo, di Euro 1.000,00 e franchigia di Euro 150,00 per sinistro.
SVILUPPO DI FUMI - GAS - VAPORI
La Società, fermo quanto disposto dall'Art. 49, indennizza i danni da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi previsti alla Sezione I del presente Settore A), che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m . da esse.
Il pagamento dell’indennizzo, fermo il disposto dell’Art. 49, sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di
Euro 300,00.
RIMPIAZZO COMBUSTIBILI
La Società risponde, a primo rischio assoluto e fermo il disposto dell'Art. 49, dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate le spese per il rimpiazzo di combustibili fino alla concorrenza di Euro 1.600,00, in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o della porzione assicurata.
SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO
La Società risponde, fermo il disposto dell'Art. 49, delle spese di demolizione, sgombero e di trasporto dei residuati del sinistro al più vicino scarico, fino alla concorrenza del 10% della somma rispettivamente assicurata per il fabbricato e per il contenuto.
RIMOZIONE, DEPOSITO E RICOLLOCAMENTO DEL CONTENUTO
La Società risponde, fermo il disposto dell'Art. 49, delle spese di rimozione, di deposito presso terzi e di ricollocamento del contenuto, nel caso in cui la rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni dei locali occupati dall’Assicurato, resesi necessarie in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto.
SPESE DI RIFACIMENTO DOCUMENTI
La Società risponde, fermo il disposto dell'Art. 49, delle spese per il rifacimento materiale dei documenti danneggiati o distrutti da incendio od altro evento indennizzabile, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto e con il massimo di Euro 1.600,00.
SPESE DI RIPROGETTAZIONE DEL FABBRICATO
La Società risponde, fermo il disposto dell'Art. 49, delle spese di riprogettazione del fabbricato, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato.
MOBILIO ED ARREDAMENTO PRESSO TERZI
La Società risponde, a primo rischio assoluto e fermo il disposto dell'Art. 49, dei danni subiti da mobilio, arredamento, vestiario temporaneamente presso terzi per riparazione e/o manutenzione e/o pulizia, fino a concorrenza del 5% della somma assicurativa alla partita contenuto; Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni, stipulate con altre Società, sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
MOBILIO ED ARREDAMENTO ALL'APERTO
La Società risponde, a primo rischio assoluto e fermo il disposto dell'Art. 49, del mobilio ed arredamento che per loro destinazione d’uso sono posti all’aperto nell’area di pertinenza dei locali assicurati (giardini, balconi o terrazze), in conseguenza dei soli eventi di incendio, fulmine, esplosione o scoppio, non causato da ordigni esplosivi, fino a concorrenza del 5% della somma assicurativa alla partita contenuto.
CONTENUTO IN LOCALI DI VILLEGGIATURA (valida solo se assicurata la dimora abituale)
La Società risponde, a primo rischio assoluto, dei danni subiti da beni assicurati alla partita contenuto, quando portati dall’Assicurato o dai suoi famigliari conviventi in locali di villeggiatura, nell’ambito del territorio italiano, limitatamente al periodo di loro permanenza in luogo e alla condizione che detti locali non costituiscano la loro dimora saltuaria.
La copertura si intende operante per dimore temporaneamente prese in affitto per vacanza.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 200,00; in nessun caso
la Società risarcirà, per singolo sinistro e fermo il disposto dell'art. 49, somma superiore al 10% di quella assicurata alla partita
Contenuto con il massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
MERCI IN REFRIGERAZIONE
La Società risponde, fermo quanto disposto dall'Art. 49, a deroga dell'Art. 16 lett. c), dei danni subiti dalle provviste alimentari (merci) in refrigerazione a causa di:
a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxxxxxxx:
c) ad eventi garantiti in polizza;
d) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture dell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni non rientrino fra le esclusioni previste dall'Art. 16.
Ai fini e per l'efficacia della garanzia, se la mancata od anormale produzione del freddo si prolunga oltre 6 ore, il Contraente o l'Assicurato s'impegnano a darne immediato avviso alla Società con telegramma urgente e col mezzo più rapido e sicuro possibile. La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 50,00; in nessun caso la Società indennizzerà, fermo il disposto dell’Art. 49, somma superiore a Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ONERI DI URBANIZZAZIONE
La Società risponde, fermo il disposto dell’Art. 49, degli oneri di urbanizzazione da pagare al Comune, fino alla concorrenza del 5% dell’indennizzo dovuto per i danni materiali al fabbricato.
PERDITA CANONE DI LOCAZIONE (garanzia valida solamente per "dimora locata" a Terzi)
La Società risponde della perdita del canone di locazione dei locali, regolarmente affittati, rimasti danneggiati dagli eventi assicurati, per il tempo necessario al loro ripristino, per la durata massima di un anno; nessuna indennità spetta per i ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali, o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione dei locali ripristinati. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 1.000,00; in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro e fermo il disposto dell'Art. 49, somma superiore a Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
SPESE DI PERNOTTAMENTO
La Società risponde, fermo il disposto dell'Art. 49, delle spese di pernottamento che l’Assicurato ha sostenuto per un alloggio sostitutivo, albergo, pensioni e simili, durante il periodo in cui l’abitazione assicurata sia resa inagibile in conseguenza di sinistro risarcibile. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 50,00 giornaliere per persona col massimo di Euro 5.000,00 annue per l’intero nucleo famigliare. La garanzia non opera per danni derivanti da terremoto (Garanzia Aggiuntiva TER).
FURTO DI FISSI ED INFISSI
La Società risponde, fermo il disposto dell'Art. 49, delle spese derivanti dal furto di fissi ed infissi, fino a concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.
ACQUA PIOVANA - OCCLUSIONE - RIGURGITO
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:
a) acqua piovana e disgelo in quanto l’acqua sia penetrata dal tetto e abbia determinato un danno al fabbricato assicurato, escluso quanto previsto dalla Garanzia Eventi atmosferici;
b) occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento posti all’interno del fabbricato indicato in polizza, nonché da fuoriuscita d’acqua da apparecchiature ed elettrodomestici, il tutto collegato a condutture d’acqua, se dipendenti da rottura, difetto, ingorgo, traboccamento; sono compresi anche i danni derivanti da rigurgiti di acque di fogna nonché quelli derivanti da acqua piovana infiltrata nel fabbricato in seguito ad occlusione o traboccamento di grond e, pluviali o condutture di scarico;
Sono tuttavia esclusi:
• i danni da colaggio di acqua da impianti automatici di estinzione;
• i danni derivanti da cattiva manutenzione e/o usura del manto di copertura del tetto del fabbricato;
• le spese per la ricerca dei guasti per riparare e/o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi;
• i xxxxx conseguenti ad infiltrazioni attraverso serramenti aperti;
• al contenuto posto ad una altezza inferiore a 0,12 m (12 cm) dal suolo;
• al contenuto, posto in locali interrati o seminterrati.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00; in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro e fermo il disposto dell'Art. 49, somma superiore all’importo di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
GELO
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da spargimento d’acqua, conseguente a rotture di condutture del fabbricato causate dal gelo.
Sono esclusi i danni:
• da spargimento d’acqua causato da condutture installate all’esterno del fabbricato o interrate;
• da spargimento d’acqua causato da condutture installate in locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00; in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro e fermo il disposto dell'Art. 49, somma superiore all’importo di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ATTI VANDALICI DEI LADRI
L'assicurazione comprende inoltre i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, fino a concorrenza dell’importo di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
GRANDINE SU FRAGILI
A parziale deroga delle lettere j) e k) di cui alla copertura “Eventi Atmosferici”, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati dalla grandine su fragili, quali:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di vetro o cristallo di ogni tipo, di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, esclusi quelli non integri ed esenti da difetti oppure che alla data del sinistro, per effetto di invecchiamento, avevano perso le caratteristiche di resistenza originaria.
Si precisa altresì che:
- le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili;
- sono esclusi i danni a pannelli solari e pannelli fotovoltaici;
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 250,00;
- in nessun caso la Società pagherà somma maggiore al 10% del capitale assicurato per il Fabbricato con il massimo di Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 14 - ANTICIPO INDENNIZZI
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro stesso, non vi siano impedimenti contrattuali quali ad esempio vincoli, interessi di terzi , ipoteche, stato fallimentare e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 15.000,00. L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richi esta dell’anticipo. L’acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 50.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
Art. 15 - BUONA FEDE E COLPA GRAVE
L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il risc hio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto all'indennizzo dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo del Contraente o dell'Assicurato e con l'intesa che gli stessi avranno l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
La Società risponde inoltre dei danni di incendio, esplosione e scoppio, nonché delle altre garanzie previste dalla presente polizza determinati da colpa grave dell’Assicurato o del Contraente se questi è una persona fisica, dei Soci a responsabilità illimitata e/o degli amministratori se l’Assicurato od il Contraente è una persona giuridica.
Art. 16 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) da smarrimento o da furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
b) all'apparecchio od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
c) subiti da scorte domestiche e/o prodotti in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza;
d) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza;
e) da semplici bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma salvo quelli determinati da azione del fulmine;
f) da tumulti popolari, scioperi, sommosse, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi, non ché i danni causati da atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o sabotaggio, ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza.
g) verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimenti o franamento del terreno, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi ad eccezione di quelli espressament e previsti in polizza;
h) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonch é la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
i) causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei componenti dei loro nuclei familiari e, se il Contraente è identificato come Persona Giuridica, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
j) causati da eventi atmosferici, uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d’aria, ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza;
k) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (così detto "Rischio 2000");
l) a pannelli solari ed impianti fotovoltaici.
Art. 17 - LIMITI DI INDENNIZZO PER L’ASSICURAZIONE INCENDIO E GARANZIE ACCESSORIE
a) L’assicurazione è prestata sugli enti di cui alla definizione “contenuto dimora abituale” con i seguenti limiti di indennizzo:
1. Euro 11.000,00 per singolo oggetto relativamente a pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d’arte, oggetti e servizi di argenteria, preziosi, valori (escluso denaro), raccolte e collezioni;
2. 10% della somma assicurata alla partita “Contenuto” per denaro, con il massimo di Euro 1.600,00.
b) L’assicurazione è prestata sugli enti di cui alla definizione “contenuto dimora saltuaria” con i seguenti limiti di indennizzo: Euro 1.000,00 per singolo oggetto relativamente a quadri, arazzi, sculture e simili, tappeti ed oggetti d’arte. Sono esclusi: denaro, valori, preziosi, oggetti e servizi di argenteria, pellicce, raccolte e collezioni.
c) L’assicurazione è prestata sugli enti di cui alla definizione “contenuto dimora locata” con i seguenti limiti di indennizzo:
Euro 2.000,00 per singolo oggetto relativamente a mobilio ed arredamento in genere. Sono esclusi: quadri, arazzi, sculture e simili, tappeti ed oggetti d’arte.
GARANZIE AGGIUNTIVE
operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza
AC - ACQUA CONDOTTA
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura ac- cidentale degli impianti idrici, igienici, tecnici, di riscaldamento o di condizionamento, esistenti nel fabbricato o porzione di fabbricato assicurato.
La Società non risponde:
a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio ed infiltrazioni di acqua piovana;
b) dei danni derivanti da traboccamento o rigurgito o rottura di fognature;
c) dei danni derivanti da gelo;
d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
e) dei danni alle merci che si trovano in locali interrati e/o seminterrati nonché a quelle poste a meno di 12 cm. dal suolo;
f) verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali assicurati;
g) derivanti da “colpi d’ariete”.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di:
- Euro 150,00 se “dimora abituale”, oppure,
- Euro 300,00 se “dimora saltuaria o locata” a Terzi; in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a:
- Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo se “dimora abituale”, oppure,
- Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo se “dimora saltuaria o locata” a Terzi, salvo sia diversamente indicato in polizza (Limite indennizzo).
RG - RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI (garanzia valida solo se assicurato il Fabbricato)
Qualora sia assicurato il Fabbricato, la Società risponde delle spese sostenute per la ricerca e la riparazione della rottura che ha dato origine all'evento dannoso (acqua condotta), sempre che l'evento stesso sia indennizzabile a termini di polizza.
Sono comprese le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino del fabbricato.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo previsto in polizza; in nessun caso la Società risarcirà somma superiore a quanto previsto in polizza, per sinistro e per anno assicurativo.
FE - FENOMENO ELETTRICO
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati, agli impianti, macchine, motori, apparecchi mobili elettrici, audio e audiovisivi, antenne radiotelevisive, ad apparecchiature elettroniche in genere, assicurati alla Sezione I – Danni da Incendio e Garanzie Accessorie, nell’ambito di quanto indicato nelle definizioni di “Fabbricato” e/o “Contenuto”.
Sono esclusi da questa garanzia i danni alle lampadine elettriche, impianti fotovoltaici di energia alternativa o solari, alle
valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte, nonché i danni dovuti ad usura o manomissione
degli apparecchi.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o di revisione, nonché di danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
d) alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 200,00; in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro e fermo il disposto dell'Art. 49, somma superiore all’importo, per sinistro e per anno assicurativo, espressamente indicato in polizza (limite di indennizzo).
TER – TERREMOTO (Garanzia Aggiuntiva valida solo se capitale assicurato al settore A – Sezione I – danni da Incendio e garanzie accessorie, in forma a Valore Intero)
A parziale deroga dell’Art 16 lettera g) – Esclusioni, la Società, fermo quanto disposto dall'Art. 49, risponde dei danni materiali e subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
ESCLUSIONI
Ai soli effetti della presente Garanzia Catastrofale, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non rispond e dei danni:
• causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
• causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, alluvioni, allagamenti, da maremoto, maree e mareggiate;
• causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
• da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
• subiti dal Contenuto, in assenza di garanzia prevista anche per il Fabbricato, e comunque nel caso in cui il terremoto non produca danni al fabbricato stesso;
• subiti da abitazioni non a norma con le disposizioni di Xxxxx antisismiche al momento della costruzione e/o ristrutturazione del fabbricato;
• subiti da abitazioni possedute da associazioni, società, imprese, istituti, enti pubblici;
• subiti da abitazioni abusive;
• subiti da abitazioni dichiarate inagibili con Ordinanza dell’Autorità (al momento dell’emissione della polizza);
• da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento, o non utilizzo o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche).
Agli effetti della presente estensione di Garanzia Catastrofale:
• le scosse registrate nelle 168 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
• il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, della franchigia indicata in polizza;
• in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di quella indicata in polizza.
ALL - INONDAZIONI, ALLUVIONI ed ALLAGAMENTI
A parziale deroga dell’Art 16 lettera g) - Esclusioni, la Società, fermo quanto disposto dall'Art. 49, indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
Esclusioni – Ai soli effetti della presente Garanzia Catastrofale, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non risponde dei danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze
siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sulle cose assicurate;
c) da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
d) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
e) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
f) a enti mobili all'aperto;
g) alle merci e/o contenuto posti in locali interrati o seminterrati;
h) alle merci e/o contenuto la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento. Agli effetti della presente estensione di garanzia aggiuntiva:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto e del minimo indicati nella scheda di polizza;
• in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore di quanto indicato nella scheda di polizza.
CONDIZIONI OPZIONALI
operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza
FR - FRANCHIGIA FRONTALE
Xxxxx ed invariati i casi in cui siano previste in polizza franchigie superiori, negli altri casi il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dell’importo, per singolo sinistro, espressamente indicato in polizza (franchigia).
OP - AUMENTO LIMITE INDENNIZZO SINGOLO OGGETTO PREZIOSO (valida solo se dimora abituale)
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 17, l’assicurazione per i "preziosi" è prestata fino a concorrenza dell’importo, per sinistro e per anno assicurativo, espressamente indicato in polizza (limite di indennizzo).
DE - AUMENTO LIMITE INDENNIZZO DENARO (valida solo se dimora abituale)
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 17, l’assicurazione per il "denaro" è prestata fino a concorrenza dell’importo, per sinistro e per anno assicurativo, espressamente indicato in polizza (limite di indennizzo).
PP - CLAUSOLA IN NOME E PER CONTO
Se viene richiamata la presente Condizione Opzionale, anche se trattasi di fabbricato goduto in locazione dall’Assicurato (Rischio locativo), la presente polizza assicura anche il fabbricato in nome proprio e nell'interesse del proprietario del fabbricato. In questo caso le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
In ogni caso la Società non indennizzerà, per effetto della presente Condizione Opzionale e garanzia Rischio Locativo, somma assicurata superiore a quella indicata alla partita Rischio Locativo cui si riferisce.
FPI - COPERTURA PLUS
A parziale deroga dell’Art 13 – Rischi Assicurati, il limite di indennizzo per le garanzie ACQUA PIOVANA - OCCLUSIONE - RIGURGITO, GELO ed ATTI VANDALICI DEI LADRI si intende elevato ad Euro 5.000,00 per ogni singola garanzia, intendendosi tale limite per sinistro e per anno assicurativo.
CONDIZIONI SPECIALI
valide quando l’assicurazione sia riferita ad una o più delle casistiche e/o rischi sottoindicati
1. VINCOLO (in caso di mutuo o finanziamento)
La suddetta polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore dell’ente vincolatario indicato in polizza (in seguito denominato Istituto), ipotecario e privilegiato in virtù di atto di finanziamento e pertanto la Società assicuratrice si obbliga a:
a) notificare tempestivamente l’avvenuto sinistro all’Istituto;
b) non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso scritto dell’Istituto ed a riconoscere, nel caso si debba procedere a perizia, quale perito di parte, quello designato dall’Istituto di concerto con il Contraente;
c) pagare esclusivamente all’Istituto, sino alla concorrenza del suo credito, l’importo della liquidazione del sinistro, salvo diversa disposizione scritta dell’Istituto stesso; la quietanza che questo ultimo rilascerà per l’importo versatogli sarà pienamente liberatoria per la Società anche nei confronti del Contraente;
d) notificare tempestivamente all’Istituto, a mezzo lettera raccomandata o P.E.C., l’eventuale mancato rinnovo della polizza ed a considerare valida l’assicurazione, nei soli confronti dell’Istituto e fino a concorrenza del suo credito, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della rata di premio ed il trentesimo giorno dalla data in cui la lettera raccomandata o P.E.C. sia stata consegnata dall’Ufficio Postale all’Istituto, fermo l’obbligo per quest’ultimo di pagare il premio relativo a tale periodo; l’Istituto ha comunque la facoltà di provvedere al pagamento dell’intero premio dovuto;
e) notificare all’Istituto tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione;
f) non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Istituto, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi dell’Art. 8 e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dell’applicazione dell’Art. 1898 c.c.
“La polizza assicurativa accessoria al finanziamento è facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte”.
2. RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 c.c. verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di Xxxxx, i genitori e i figli dell'assicurato anche se non facenti parte del proprio nucleo familiare.
SEZIONE II - DANNI DA FURTO E GARANZIE ACCESSORIE
il presente Settore non è operante nel caso di Dimore locate a Terzi
Art. 18 - RISCHI ASSICURATI
La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata predisposta a tale titolo, i danni materiali e diretti de rivanti dal furto dei beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scasso;
2) uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
3) furto commesso con uso di chiave autentica sottratta in modo fraudolento a chi la detiene, sempreché la sottrazione sia stata denunciata come previsto all'Art. 31 - lettera c) e la serratura venga sostituita appena l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Sono parificati ai danni da furto i guasti causati ai beni assicurati per commettere il furto o tentare di commetterlo. RAPINA
L'assicurazione comprende inoltre la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei loca li contenenti le cose assicurate quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
ESTORSIONE
L'assicurazione comprende inoltre l'estorsione dei beni assicurati sia per violenza o minaccia diretta verso l'Assicurato, i suoi familiari e i suoi dipendenti sia verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali indicati in polizza.
FURTO COMMESSO DA COLLABORATORI DOMESTICI DIPENDENTI
L'assicurazione comprende inoltre il furto commesso dai collaboratori domestici dipendenti al di fuori delle ore di lavoro quando si verifichino le seguenti circostanze: il furto sia commesso dai collaboratori che non siano i ncaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono, nonché appropriazione indebita ovvero il furto commesso da collaboratori in genere, purché il furto sia avvenuto e denunciato durante il periodo di validità della polizza.
Questa Garanzia Complementare è prestata sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, sino ad un massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
XXXXX, RAPINA O ESTORSIONE IN OCCASIONE DI EVENTI SOCIO-POLITICI
L'assicurazione comprende inoltre il furto, la rapina e l'estorsione anche in occasione di sciopero, tumulto popolare, sommossa, con esclusione degli atti di terrorismo o di sabotaggio, con l'applicazione di una franchigia di Euro 200,00 per sinistro. In nessun caso la Società risarcirà somma superiore al 50% di quella assicurata con il massimo di Euro 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE NELLE MINORI DIPENDENZE
L'assicurazione, fermo quanto disposto dall'Art. 49, comprende inoltre il furto, la rapina e l'estorsione di mobili, arredamento e attrezzatura, posti nelle minori ed esclusive dipendenze della dimora assicurata non direttamente comunicanti con la stessa, anche in altri fabbricati, purché gli stessi siano posti nell'area recintata di pertinenza del fabbricato contenente i beni oggetto dell'assicurazione, sino alla concorrenza di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
CONTENUTO PRESSO TERZI
L'assicurazione, fermo quanto disposto dall'Art. 49, comprende inoltre, furto, rapina od estorsione, guasti e atti vandalici a mobili, arredamento, attrezzatura e vestiario, quando si trovino temporaneamente presso terzi per riparazione e/o manutenzione, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata con il limite di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno
assicurativo. Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni, stipulate con altre Società, sulle stesse cose per uno o degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
SPESE DUPLICAZIONE DOCUMENTI
L'assicurazione comprende inoltre, fermo quanto disposto dall'Art. 49, le spese per duplicazione di documenti personali sottratti all’Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare e con lui conviventi, nel corso di furto, rapina, estorsion e o scippo, sino alla concorrenza di Euro 600,00 per sinistro e per anno assicurativo.
PERDITA O SOTTRAZIONE CHIAVI
L'assicurazione comprende inoltre, fermo quanto disposto dall'Art. 49, le spese sostenute, a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi dell’abitazione, per sostituzione delle serrature delle porte di ingresso con altre dello stesso tipo e caratter istiche, comprese le spese per rientrare nei locali. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all’Autorità.
La Garanzia Complementare è prestata sino alla concorrenza di Euro 260,00 per sinistro e per anno assicurativo.
SPESE DI CURA
L'assicurazione comprende inoltre, fermo quanto disposto dall'Art. 49, le spese sostenute per trasporto e ricovero in ospedale o clinica, comprese le rette di degenza, le spese ambulatoriali, gli onorari medici, le radiografie, le ingessature e le prime medicazioni, a seguito di rapina, scippo o estorsione, il tutto sino alla concorrenza di Euro 600,00 per sinistro e per anno assicurativo.
CUSTODIA PELLICCE E VESTIARIO
L'assicurazione comprende inoltre, fermo quanto disposto dall'Art. 49, la rapina o estorsione di pellicce e vestiario in temporaneo deposito presso appositi servizi di custodia di ristoranti o di teatri a condizione che vi sia stata rapina o esto rsione nei confronti del personale addetto. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata col massimo di Euro 1.600,00 per sinistro e per anno assicurativo.
CASSETTE DI SICUREZZA
L'assicurazione comprende inoltre, fermo quanto disposto dall'Art. 49, il furto, rapina od estorsione di preziosi e/o valori, posti in cassette di sicurezza racchiuse in camera corazzata presso istituti di credito.
La garanzia è prestata sino al doppio della somma prevista al punto a) 3) nell’Art. 21 - Limiti di indennizzo per l’Assicurazione Furto, per tali enti ed è in eccedenza a quanto garantito dell’istituto di credito o dal suo assicuratore.
COSE IN LOCALI DI VILLEGGIATURA (valida solo se assicurata la dimora abituale)
L'assicurazione comprende inoltre, fermo quanto disposto dall'Art. 49, il furto, rapina od estorsione degli enti assicurati quando portati dall’Assicurato o dai suoi familiari conviventi in locali di villeggiatura, nell’ambito del territorio italiano, limi tatamente al periodo di loro permanenza in luogo e alla condizione che detti locali non costituiscano la loro dimora saltuaria. La copertura si intende operante per dimore temporaneamente prese in affitto per vacanza.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata, fermi i limiti previsti all’Art. 21 lett. a) - Limiti di indennizzo per l’Assicurazione Furto.
TRUFFA TRA LE MURA DOMESTICHE
L'assicurazione comprende inoltre, fermo quanto disposto dall'Art. 49, la truffa tra le mura domestiche, nei confronti dell’Assicurato/Contraente o di ogni persona che convive con lui in modo continuativo, fino al raggiungimento di Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.
La garanzia opera a condizione che:
− la sottrazione di denaro sia contestuale all’esecuzione dell’artificio o del raggiro;
− non comporti l’acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali;
− Il truffato sia minorenne o abbia compiuto 65 anni oppure sia diversamente abile.
GUASTI CAGIONATI DAI LADRI
L'assicurazione comprende inoltre i guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte, fino a concorrenza dell’importo di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
ATTI VANDALICI DEI LADRI
L'assicurazione comprende inoltre i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, fino a concorrenza dell’importo di Euro 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 19 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI
L’assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno situa ta in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall‘esterno senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da robusti
serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucch etti od
altri congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro. Nelle inferriate e nei
serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm. quadrati e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cm. quadrati. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm. quadrati.
La Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 20% qualora:
1) risulti la presenza di uno o più mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto sopra indicato e se l’introduzione sia avvenuta mediante forzatura, manomissione, rottura o scasso di tali mezzi di protezione;
2) l’intrusione sia avvenuta mediante l’uso di impalcature temporanee non allarmate o con allarme non funzionante, installate a ridosso della dimora in data successiva a quella di effetto della copertura, per lavori di manutenzione.
Qualora invece:
1) risulti la presenza di uno o più mezzi di protezione e chiusura non conformi, ma l’introduzione sia avvenuta mediante forzatura, manomissione, rottura o scasso di mezzi di protezione e chiusura conformi alle disposizioni di cui sopra;
2) l’intrusione sia avvenuta mediante l’uso di impalcature temporanee allarmate e con allarme funzionante, installate a ridosso della dimora in data successiva a quella di effetto della copertura, per lavori di manutenzione;
la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza.
Qualora l’introduzione sia avvenuta senza forzatura, manomissione, rottura o scasso ma vi sia l’accertata presenza di persone di età superiore ai 12 anni all’interno dell’abitazione, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso sempre che l’apertura sia situata a non meno di 4 mt. di altezza.
Art. 20 – ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni, scoppi, trombe d'aria, uragani ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
c) causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei componenti dei loro nuclei familiari e, se i l Contraente è identificato come Persona Giuridica, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
e) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
− da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
− da persone, del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
− da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
− da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
f) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni e scoppi provocati dall'autore del sinistro;
g) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; relativamente ai preziosi e valori l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno, salvo quanto previsto dalla Condizione Speciale per le “dimore saltuarie”;
h) verificatisi in occasione di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, cedimenti o franamento del terreno, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
i) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
j) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
k) di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in ordine alla gestione delle date (così detto "Rischio 2000");
l) indiretti o qualsiasi altro danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, ad eccezione di quelli espressamente previsti in polizza;
m) verificati mediante l'introduzione attraverso aperture non conformi come definito nell'Art. 19 - Mezzi di chiusura dei locali;
n) a pannelli solari ed impianti fotovoltaici.
Art. 21 - LIMITI DI INDENNIZZO PER L’ASSICURAZIONE FURTO
a) L'assicurazione, è prestata sugli enti di cui alla definizione "contenuto dimora abituale", con i seguenti limiti:
1. 50% della somma assicurata per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi preziosi) oggetti e servizi di argenteria, con il massimo di Euro 8.000,00 per singolo oggetto;
2. 40% della somma assicurata per preziosi, valori (escluso denaro) raccolte e collezioni con il massimo di Euro 11.000,00;
3. 10% della somma assicurata per denaro, con il massimo di Euro 1.600,00;
4. 10% della somma assicurata per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione, con il massimo di Euro 600,00 per singolo oggetto.
b) L'assicurazione, è prestata, sugli enti di cui alla definizione "contenuto dimora saltuaria", e ferme le esclusioni previste in tale definizione, con i seguenti limiti:
1. 50% della somma assicurata per tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte, col massimo di Euro 1.000,00 per singolo oggetto;
2. 10% della somma assicurata per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione, con il massimo di Euro 300,00 per singolo oggetto.
Sono esclusi: valori, denaro, preziosi, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni.
Art. 22 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO ED EVENTUALE REINTEGRO
In caso di sinistro le somme assicurate ed i limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile a termini di polizza, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente rimborso del premio.
Su richiesta del Contraente e su esplicito consenso della Società la somma ed i limiti potranno essere reintegrati negli impo rti
originari, in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra
la data di xxxxxxxxx stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 8 – Facoltà di recesso.
Art. 23 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto noti zia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
Art. 24 - ANTICIPO INDENNIZZI
L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari ai 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso, non vi siano impedimenti contrattuali quali ad esempio vincoli, interessi di terzi , ipoteche, stato fallimentare e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 1.000,00. L’obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Resta in ogni caso impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
Art. 00 - XXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX
Xxxxx il disposto dell'Art. 1916 c.c. l'Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell’indennizzo.
GARANZIE AGGIUNTIVE
operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza
SOMMA INTEGRATIVA PER PREZIOSI E VALORI (valida solo per dimore abituali)
Per preziosi e valori, ovunque riposti all’interno dell’abitazione assicurata ed in locali con essa direttamente comunicanti (esclusi ripostigli e/o dipendenze non comunicanti), è predisposta una ulteriore somma assicurata, indicata nella scheda di polizza e a primo rischio assoluto, ad integrazione di quanto previsto all’ Art. 21 – Limiti di indennizzo per l’assicurazione furto – lettera a) – punti 2 e 3.
SOMMA INTEGRATIVA PER PREZIOSI E VALORI IN CASSAFORTE (valida solo per dimore abituali)
Per preziosi e valori, riposti in armadi forti e casseforti (mezzi di custodia) posti all’interno dell’abitazione assicurata ed i n locali con essa direttamente comunicanti (esclusi ripostigli e/o dipendenze non comunicanti), è predisposta una ulteriore somma assicurata, indicata nella scheda di polizza e a primo rischio assoluto, ad integrazione di quanto previsto all’ Art. 21 – Limiti di indennizzo per l’assicurazione furto – lettera a) – punti 2 e 3.
Questa Condizione Opzionale è valida ed operante soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi indicati all’Art. 18 – Xxxxxx assicurati, abbia violato tali mezzi di custodia con rottura o scasso.
RAPINA, XXXXXX E FURTO ALL’ESTERNO DELL’ABITAZIONE (valida solo per dimore abituali)
L'assicurazione comprende inoltre, fermo quanto disposto dall'Art. 49, rapina, scippo o furto di capi di vestiario, oggetti personali, preziosi, gioielli, oggetti d’oro, denaro e valuta portati all’esterno dell’abitazione ed indossati dall’Assicu rato o dai componenti il nucleo familiare e con lui conviventi.
La garanzia è valida nel territorio di tutti i Paesi Europei ed è prestata sino alla concorrenza di una somma assicurata non superiore a quanto indicato in polizza, per sinistro e per anno assicurativo.
Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 150,00.
L’Assicurazione non vale:
a) per le persone di età inferiore a 14 anni se non accompagnate, al momento dell’evento dannoso, da a ltra persona di età superiore a 14 anni facente parte del nucleo familiare assicurato;
b) per preziosi, gioielli, oggetti d’oro, denaro, valuta o altre cose che attengano ad attività professionali esercitate per con to proprio o di terzi dalla persona.
CONDIZIONI OPZIONALI
operanti soltanto se espressamente richiamate in polizza
ASO - AUMENTO LIMITE INDENNIZZO SINGOLO OGGETTO (valida solo per Dimore abituali)
A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 21 lettera a), l'assicurazione, è prestata sugli enti di cui alla definizione "contenuto dimora abituale", con i seguenti limiti:
1. 50% della somma assicurata per pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte (esclusi preziosi) oggetti e servizi di argenteria, con il massimo di Euro 11.000,00 per singolo oggetto;
2. 40% della somma assicurata per preziosi, valori (escluso denaro) raccolte e collezioni con il massimo di Euro 13.000,00; 3. 10% della somma assicurata per denaro, con il massimo di Euro 2.500,00;
4. 10% della somma assicurata per mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzi e dotazioni comuni contenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione, con il massimo di Euro 1.000,00 per singolo oggetto.
IAA - IMPIANTO DI ALLARME ANTIFURTO ACUSTICO LUMINOSO
L'assicurazione è prestata alle condizioni, essenziali per l'efficacia del contratto, che i locali contenenti le cose assicur ate siano protetti da impianto di allarme antifurto con segnalatore acustico luminoso e che lo stesso venga messo in funzione ogni qualvolta non vi sia presenza di persone nei locali. In caso di mancato funzionamento dell’impianto, la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione dello scoperto del 30%.
FPF - COPERTURA PLUS
A parziale deroga dell’Art 18 – Rischi Assicurati, il limite di indennizzo per le garanzie GUASTI CAGIONATI DAI LADRI ed ATTI VANDALICI DEI LADRI si intende elevato ad Euro 5.000,00 per ogni singola garanzia, intendendosi tale limite per sinistro e per anno assicurativo.
CONDIZIONI SPECIALI
valide quando l’assicurazione sia riferita ad una o più delle casistiche e/o rischi sottoindicati
1. DIMORA ABITUALE (sospensione dell’assicurazione per i locali disabitati)
A maggior precisazione di quanto previsto all'Art. 20 – Esclusioni - lettera f), se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati, l’assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del 45° giorno.
Per preziosi e valori la sospensione decorre dalle 24 del quindicesimo giorno.
2. DIMORA SALTUARIA
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 20 – Esclusioni – lettera g) la garanzia assicurativa vale comunque qualunque sia la durata della disabitazione.
A parziale deroga di quanto previsto all’Art. 21 – Limiti di indennizzo per l’assicurazione Furto – lettera b), limitatamente al periodo di abitazione della dimora saltuaria da parte dell’Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, la garanzia furto va le anche per valori, preziosi, raccolte e collezioni fino al 10% della somma assicurata per il furto con il massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
In caso di sinistro la Società corrisponderà all’Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione di uno scoperto del 20% che rimarrà a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all’indennizzo, farlo assicurare da altri.
SEZIONE III - CRISTALLI
valida solo in abbinamento alle garanzie previste dal Settore A - Sezione I solo per “dimore abituali” o “dimore saltuarie”, escluse “dimore locate” a Terzi
Art. 26 - RISCHI ASSICURATI
La Società indennizza i danni materiali e diretti per la sostituzione, comprese le spese di trasporto ed installazione, dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi, di tutte le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro, nonché degli sp ecchi stabilmente fissati ai muri o facenti parte integrante dei mobili, con esclusione di quelli portatili , che si trovano nei locali occupati dall’Assicurato, sempreché gli stessi, alla data di entrata in vigore della presente polizza, siano integri ed esent i da difetti.
Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili ai sensi di polizza, salvo le cavillature subite da lastre antisfondamento.
Nel caso di rottura di lastre la Società, a sua scelta, ha la facoltà di provvedere direttamente alla sostituzione della last ra ed in tal caso gli eventuali residui delle lastre rotte resteranno di sua proprietà.
In caso di sinistro che risulti indennizzabile in base alle garanzie di cui al Settore A – Sezione I – Danni da Incendio e Garanzie Accessorie e Sezione II – Danni da Furto e Garanzie Accessorie, la Società risponderà solo per la parte di danno non coperta dalle suddette garanzie.
Agli effetti della presente garanzia:
− il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di Euro 200,00;
− in nessun caso la Società risarcirà somma superiore ad Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, con limite per singola lastra somma superiore a Euro 1.000,00.
L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 c.c.
Art. 27 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.
Art. 28 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) derivanti da crollo del fabbricato o distacco di parti di esso, cedimenti del terreno o assestamenti del fabbricato, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, restauro dei locali e/o del fabbricato di cui gli stessi sono parte, operazioni di trasloco, rimozioni del mobilio o degli infissi o delle lastre, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o corni ci, svolti nei locali dove esistono le lastre garantite;
b) derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, deficiente manutenzione;
c) causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei componenti dei loro nuclei familiari e, se il Contraente è identificato come Persona Giuridica, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
Art. 29 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO ED EVENTUALE REINTEGRO
In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile a termini di polizza, al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente rimborso del premio.
Su richiesta del Contraente e su esplicito consenso della Società le somme assicurate potranno essere reintegrate negli importi originari, in tal caso il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data di reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 8 – Facoltà di recesso.
SETTORE B – ENERGIA ALTERNATIVA
Norme che regolano l’assicurazione Energia alternativa
(valida solo in abbinamento alle garanzie previste dal Settore A)
Art. 30 - RISCHI ASSICURATI
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati all’impianto assicurato (fissato agli appositi sostegni, collaudato e pronto all’uso cui è destinato) da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo quanto stabilito dal l’Art. 31 – Esclusioni e dall’Art. 32 – Delimitazioni.
Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli volontar iamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Art. 31 - ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) da ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita, atti di guerra dichiarata o non,
occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri
e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in
genere;
b) da esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) da mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina;
d) causati o agevolati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei componenti dei loro nuclei familiari e, se il Contraente è identificato come Persona Giuridica, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
e) da inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell’aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
f) per ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione, ricostruzione o demolizione dell’impianto; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
g) da qualsiasi tipo di danno indiretto;
h) da mancata produzione e/o fornitura di energia in genere a qualsivoglia titolo;
i) per difetti di cui il Contraente, l’Assicurato o il preposto all’esercizio dell’impianto erano a conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l’uso della normale diligenza, al momento della stipula della polizza;
j) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, costruttore e/o manutentore; k) da guasti meccanici, elettrici ed elettronici dell’impianto;
l) da urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del Contraente o dell’Assicurato; m) da montaggio, smontaggio e manutenzione dell’impianto;
n) da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione;
o) da deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale, erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
p) da assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni dell’impianto; q) da difetti di rendimento;
r) a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini di legge o se assicurate da altre polizze;
s) da lavori di scavo, sminamento, bonifica, serramento, livellamento; t) da franamento, smottamento, assestamento del terreno;
u) da inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione; v) da maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
w) da impiego di esplodenti in genere;
x) da umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, funghi, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
y) da eruzione vulcanica maremoto, terremoto, inondazioni, alluvioni allagamenti, salvo quanto previsto dalle Garanzie Catastrofali “TER” ed “ALL”, se richiamate in polizza ed operanti;
z) da sovraccarico da neve; aa) a tubazioni e cavi interrati.
Art. 32 - DELIMITAZIONI
In nessun caso la Società pagherà importo superiore a quello specificatamente stabilito nel presente settore.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, previa detrazione dello scoperto del 10% col minimo di Euro 500,00.
Art. 33 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
L’attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circosta nza concomitante.
L’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese e il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’erario.
Art. 34 - ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO
Premesso che per “valore a nuovo” si intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali, a parziale deroga dell’Art. 33
– Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:
1) In caso di sinistro si determina:
a) L’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse;
b) Il supplemento d’indennità che, aggiunto all’importo di cui alla lettera a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”.
2) Agli effetti degli Artt. 35 - Valore dell’Impianto, 50 – Assicurazione parziale e 1907 c.c., il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti:
a) Superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
b) Inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) Eguale o inferiore al momento del sinistro diventa nullo.
3) In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4) Agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all’Art. 33 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5) Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga. Xxxxx comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6) L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto impianti in stato di attività;
7) Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
Art. 35 - VALORE DELL’IMPIANTO
Il valore risultante in polizza deve corrispondere al valore a nuovo dell’impianto (costo di ricostruzione), senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.
NORME COMUNI ALLE SEZIONI I E II DEL SETTORE A e SETTORE B
Art. 36 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
II Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che
non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose non rubate o salvate, adopera a
giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 37 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato devono:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'Art. 1911 c.c.;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 c.c.;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese - la procedura di ammortamento;
e) tenere a disposizione tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce e gli indizi materiali del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcun indennizzo;
f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno; tenere inoltre a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro element o di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indenniz zo ai sensi dell'Art. 1915 c.c.
Art. 38 - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE
Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto a due Periti, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute.
Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità Giudiziaria.
Art. 39 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle opera zioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali no mine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Le spese dei Periti sono a carico della Società come disciplinato al successivo Art. 40.
Art. 40 - XXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX, CONSULENTE, INGEGNERE, ARCHITETTO
La Società rimborsa le spese e gli onorari del Perito, Consulente, Ingegnere ed Architetto che il Contraente, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dall'Art. 3 9 nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo Perito, fino alla concorrenza del 5% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato, col massimo di Euro 2.000,00.
Art. 41 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura causa e modalità del sinistro;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 37;
3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 39;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, laddove previste.
I risultati delle operazioni peritali concretate dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna dell e Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qual sivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altr i Xxxxxx nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
Art. 42 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ciascuna partita prevista dal Settore di garanzia interessato dal sinistro, l’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o rubate - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
1. Fabbricato: si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato, escludendo il valore dell’area.
2. Contenuto: si stima il valore che, in relazione alla loro specie, qualità, condizione, età, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati od altre cause, tenuto conto del rispettivo deterioramento, avevano al momento del sinistro tutte le cose assicurate.
L’ammontare del danno si determina:
Per il fabbricato: (punto 1) in base alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle sol tanto danneggiate diminuita del valore dei residui. In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall’Art. 49 - Limite massimo dell’indennizzo, pagherà un importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d’uso, per tale intendendosi il valore determinato in base alla stima di cui al precedente punto 1 al netto di un deprezzamento stabilito in relazio ne al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso, al tipo, alla funzi onalità, al rendimento e ad ogni altra circostanza concomitante.
Fermo quanto sopra, qualora il fabbricato fosse stato assicurato nella forma a Primo rischio assoluto, si procederà alla quantificazione del danno senza effettuare la stima di cui al punto 1 del presente Articolo.
Per il contenuto: (punto 2) deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose i llese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario. In nessun caso la Società, fermo quanto previsto dall’Art. 49 - Limite massimo dell’indennizzo, pagherà un importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d’uso, per tale intendendosi il valore determinato in base alla stima di cui al precedente punto 2 al netto di un deprezzamento stabilito in relazione alla qualità, alla funzionalità, all’uso, al rendimento, alla vetustà, all’adozione di nuovi metodi e rit rovati ad ogni circostanza concomitante. Fermo quanto sopra, qualora il contenuto fosse stato assicurato nella forma a Primo rischio assoluto, si procederà alla quantificazione del danno senza effettuare la stima di cui al punto 2 del presente Articolo.
Qualora il rimpiazzo o la riparazione non siano effettuati, salvo forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquida zione amichevole o del verbale definitivo di xxxxxxx, l’ammontare del danno viene determinato allo stato d’uso, deducendo dal costo di rimpiazzo stimato il deprezzamento indicato ai precedenti commi.
La deduzione dal costo di rimpiazzo di tale deprezzamento determina l’indennizzo spettante prima dell’avvenuto rimpiazzo o riparazione, fermo restando che il pagamento della differenza tra il costo di rimpiazzo e il valore allo stato d’uso verrà effettuato
a rimpiazzo o riparazione avvenuti. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalla stima di cui sopra.
Relativamente alla Sezione II - Danni da Furto - l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore del contenuto al momento del sinistro ed il valore dopo il sinistro.
Art. 43 - TITOLI DI CREDITO
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
Art. 44 - RACCOLTE E COLLEZIONI
Qualora una raccolta o collezione venga distrutta, danneggiata o sottratta solo parzialmente, la Società indennizzerà unicamente il valore dei singoli pezzi distrutti, danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle singole parti.
Art. 45 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 46 - TRASLOCO DELLE COSE ASSICURATE
In caso di trasloco delle cose assicurate l’assicurazione è operante, sia nell’ubicazione indicata in polizza che nella nuova , per i dieci giorni successivi alla comunicazione. In base a quanto sopra e per l’efficacia della garanzia, il Contraente o l’Assicurato si impegna a darne avviso scritto alla Società prima dell’effettuazione del trasloco stesso; in caso di inadempimento l’assicura zio- ne resta sospesa dalle ore 24 del giorno antecedente il trasloco e riprende vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di emissione e perfezionamento di appendice di trasloco, salve le disposizioni dell’Art. 4, se il trasloco comporta aggravamento di rischio.
Art. 47 - OPERAZIONI PERITALI
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Art. 48 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società d eve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando non ricorrano le esc lu- sioni di cui agli Artt.: 16 lett. i), 20 lett. d) e 28 lett. c).
Art. 49 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quell a assicurata.
Art. 50 - ASSICURAZIONE PARZIALE (Non valido per la forma a primo rischio assoluto)
Se dalle stime fatte risulta che il valore delle cose assicurate eccedeva al momento del sinistro di oltre il 20% la relativa somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro (Art. 1907 c.c.).
Art. 51 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta e le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza stessa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il coniuge proprietario o comproprietario e/o per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
SETTORE C – RESPONSABILITÀ CIVILE
Norme che regolano la garanzia Responsabilità Civile verso Terzi e verso i Prestatori di Lavoro
Art. 52 - RISCHI ASSICURATI
RCP - RESPONSABILITA' CIVILE DELLA PROPRIETA’
La Società si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l'Assicurato ed il suo nucleo familiare, convivente more uxorio, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza e dei relativi impianti fissi.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.
L’assicurazione comprende i rischi derivanti da:
• proprietà di antenne per radio e per televisione, comprese quelle per radioamatori, purché installate in modo fisso. Sono esclusi i danni, da infiltrazioni di acqua causati dalla esistenza dell’antenna, alle cose sulle quali l’antenna è fissata; dalla diffusione di notizie, ad apparecchi elettrici e/o di ricezione e da interferenze radio;
• da pannelli solari e/o impianto fotovoltaico, purché stabilmente installati e fissati al fabbricato assicurato;
• spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino;
• da ghiaccio o da neve quando non siano stati rimossi dal tetto o cortili.
Se l’abitazione fa parte di un condominio l’assicurazione comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in
proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere
eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini. Sono compresi in garanzia:
a) i danni a cose di terzi prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne purché conseguenti a rottura accidentale (escluse pertanto le rotture dovute ad usura e/o corrosione) di tubazioni e condutture.
Questa garanzia è prestata:
• con una franchigia assoluta di Euro 200,00 per ogni sinistro se “dimora abituale”,
oppure,
• con una franchigia assoluta di Euro 300,00 per ogni sinistro e nel limite di indennizzo di Euro 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo se “dimora saltuaria o locata” a Terzi.
b) i danni cagionati a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti e sinistro indennizzabile.
La garanzia b) è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo assoluto di Euro 500,00, nel limite del massimale per danno a cose e comunque con il massimo di Euro 30.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo.
c) I danni derivanti dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione, rientranti nel campo di applicazione del D.L. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni, per danni a terzi - escluse le persone che eseguono i lavori -, sempreché dall’evento derivino danni alle cose e/o morte o lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’Art. 583 c.p., a condizione che tali lavori siano dati in appalto in base a regolare contratto. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 500,00 e sino alla concorrenza del 10% del massimale, con un massimo per sinistro e per anno di Euro 100.000,00;
inoltre:
d) limitatamente ai danni a cose, la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato sino a concorrenza del 10% del massimale per danni a cose e con un massimo per sinistro e per anno assicurativo di Euro 150.000,00.
RCC - RESPONSABILITA' CIVILE DELLA CONDUZIONE
Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 52 delle Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile (R.C.T) la Società si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l'Assicurato, il suo nucleo familiare e convivente more uxorio, di quanto essi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento - capitale, interessi e spese - di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione:
a) alla conduzione della dimora abituale e di quella/e saltuaria/e - purché effettivamente condotte dall’Assicurato -, comprese le dipendenze, i giardini (anche se con alberi ad alto fusto), gli orti, gli impianti e le eventuali attrezzature sportive, campi da tennis e piscine.
Se i locali costituenti la dimora abituale e/o saltuaria/e dell’Assicurato fanno parte di un condominio, la garanzia comprende tanto i danni di cui l’Assicurato debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini;
b) da lavori di manutenzione ordinaria dei locali. Qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente;
c) da ghiaccio o da neve quando non siano stati rimossi dal tetto o cortili;
d) dalla conduzione di antenne per radio e per televisione, comprese quelle per radioamatori, purché installate in modo fisso. Sono esclusi i danni da infiltrazioni di acqua causati dalla esistenza dell’antenna, alle cose sulle quali l’antenna è fissata, dalla diffusione di notizie, ad apparecchi elettrici e/o di ricezione e da interferenze radio;
e) dall’uso di apparecchi domestici ed elettrodomestici in genere, compreso lo scoppio del gas e di televisori, di apparecchi a vapore, di impianti di riscaldamento e condizionamento.
RCF - RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA FAMIGLIA
(garanzia non valida nel caso di Dimore Saltuarie o Dimore Locate a Terzi)
Ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 52 delle Norme che regolano l'assicurazione Responsabilità Civile, la Società si obbliga, nei limiti del massimale indicato in polizza, a tenere indenne l'Assicurato, il suo nucleo familiare e convivente more uxorio, di quanto essi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento - capitale, interessi e spese - di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai fatti della vita privata.
La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere, nonché dei collaboratori domestici – purché in regola con gli obblighi di Legge ed anche a tempo determinato -, baby-sitter, persone “alla pari” durante lo svolgimento delle mansioni per conto dell’Assicurato.
La garanzia comprende i fatti accidentali derivanti:
a) da intossicazione od avvelenamento da cibi o bevande, purché di produzione propria;
b) dalla proprietà ed uso di giocattoli;
c) dalla proprietà ed uso di biciclette, biciclette con pedalata assistita, veicoli a braccia, carrozzine elettriche per invalidi;
d) dalla proprietà ed uso di natanti senza motore di lunghezza inferiore a m. 6,5, di tavole a vela, purché non dati in noleggio o in locazione;
e) dalla proprietà e/o detenzione di cani (purché dotati di microchip o tatuaggio ed iscritti all'anagrafe canina presso l'Ente pubblico / Servizio Veterinario della Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e l’Assicurato sia in regola con le normative di Legge sulla proprietà e detenzione dei cani), gatti ed animali domestici in genere.
Sono esclusi dalla copertura i cani delle seguenti razze o incroci di razze: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano, Cane Lupo Cecoslovacco, nonché quelli dichiarati e/o ritenuti, dall'Ente pubblico / Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente, a rischio elevato di aggressività nell'ambito delle normative a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;
f) dall’esercizio di giochi e attività sportive, compresa la partecipazione a manifestazioni e raduni di pratica comune e con caratteristiche ricreative e dilettantistiche;
g) dalla pratica della pesca anche subacquea effettuata in conformità alle Leggi vigenti;
h) dalla detenzione e uso di armi, anche da fuoco, per difesa personale, tiro a segno, tiro a volo e simili, regolarmente detenute e denunciate alle Autorità;
i) dalla pratica di hobbies quali: modellismo, esclusi i danni ai modelli di terzi e la partecipazione a competizioni e relative prove, bricolage e giardinaggio anche con uso di attrezzature e motofalciatrici;
j) dalla pratica di campeggio, compresa la proprietà e l’uso di attrezzature, tende, roulotte, camper, autocaravan esclusa la loro circolazione o sosta su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, ed esclusi i danni da spargimento di acque e quelli causati da cose abbandonate;
k) dalla partecipazione degli Assicurati, quali genitori, alle attività scolastiche previste dai Decreti Delegati D.P.R. 31 maggio 1974
n. 416 - ed a quelle autorizzate dalle Autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive e simili;
l) da minori temporaneamente affidati all’Assicurato, compresi i danni corporali da essi subiti – purché tali danni derivino da responsabilità dell’Assicurato - esclusi i danni a cose di loro proprietà o in loro uso;
m) a terzi da interruzione o sospensione, totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di Euro 500,00, nel limite del massimale per danno a cose e comunque con il massimo di Euro 30.000,00 per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo;
n) da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute limitatamente alle lesioni corporali;
o) da incendio, esplosione o scoppio di veicoli a motore quando questi mezzi si trovino in rimesse o aree private non equiparate ad uso pubblico;
p) a terzi, trasportati e non, a seguito di avviamento e circolazione di veicoli o natanti a motore, avvenuti all’insaputa dei genitori, da parte di famigliari di età inferiore a 14 anni conviventi con l’Assicurato con esclusione dei danni subiti dai mezzi stessi. La validità della garanzia è subordinata all’esistenza, per i veicoli e natanti interessati, di copertura assicurativa verso i terzi e, ove richiesto, verso i trasportati ai sensi del D.L. 209/2005 (ex L. 990/69) ed è operante solo in relazione all’azione di regresso eventualmente svolta dall’assicuratore della Responsabilità Civile Auto che ha pagato i danni per il sinistro, ovvero per le somme che risultino dovute in eccedenza a quelle corrisposte da detto assicuratore;
q) dagli Assicurati nella loro qualità di trasportati su veicoli o natanti a motore di proprietà altrui, a terzi non trasportati sul veicolo o natante medesimo.
r) dai figli dell’Assicurato, di età non superiore a 28 anni, non facenti parte della famiglia anagrafica dell’Assicurato in quanto studenti domiciliati altrove.
La garanzia vale, limitatamente alle lesioni corporali, anche per i danni a:
s) lavoratori occasionali, baby-sitter e persone alla “pari” a seguito di infortunio subito durante lo svolgimento delle mansioni per conto dell’Assicurato, purché l’infortunio derivi da responsabilità dell’Assicurato stesso o del suo nucleo familiare.
Art. 53 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società si obbliga, nel limite del massimale predisposto a tale titolo, a tenere indenne l'Assicurato, purché in regola, a l momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti
D.P.R. e D. Lgs. ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto a) per morte e per lesioni personali da infortunio. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia fissa ed assoluta di Euro 3.000,00.
La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperita dall'INPS ai sensi dell'Art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222. Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.
Non costituisce motivo di decadenza l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla Legge in quanto ciò derivi da inesatta interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere.
Resta inteso che ove fosse avanzata richiesta di rivalsa da parte dell'INAIL per quanto da tale Istituto fosse liquidato all'infortunato o ai suoi aventi causa, la Società risponderà nel limite del massimale per l'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) e sarà in tal caso inoperante, per la stessa richiesta, l'assicurazione di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).
Art. 54 - ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende i danni:
a) prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, (salvo quanto previsto dall’Art. 52), nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
b) alle cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
d) causati con xxxx, salvo quelli provocati da figli minorenni dell’Assicurato;
e) derivanti dall’esercizio, nel fabbricato indicato in polizza, da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall’attività personale dell’Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
f) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto all’Art. 52;
g) ai locali in uso o locazione;
h) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
i) connessi alla proprietà di immobili se non risulti l’effettivo stato di proprietà dell’immobile assicurato;
j) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all’Art. 52 – Xxxxxx assicurati – garanzia RCP – Responsabilità della Proprietà - lettera c).
Inoltre, sono esclusi dalla garanzia i danni:
k) derivanti da qualsiasi attività industriale, commerciale, artigianale o professionale comunque svolta, anche se a titolo gratuito, salvo che per i collaboratori, anche occasionali, baby-sitter o persone alla "pari" nell'ambito del servizio loro affidato;
l) derivanti da attività di volontariato svolto nell'ambito di associazioni a ciò deputate;
m) da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità di locali;
n) da inquinamento comunque avvenuto, salvo quanto previsto all’Art. 52;
o) da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi di acqua;
p) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti l’amianto;
q) di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnet ici;
r) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di se rvizi, salvo quanto previsto all'Art. 52;
s) da circolazione su strade in uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili compresi gli ultraleggeri salvo quanto previsto all’Art. 52 - Rischi assicurati - garanzia RCF – Responsabilità della Famiglia - lettera q);
t) provocati sotto l'influsso di alcolici, di stupefacenti o psicofarmaci;
u) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
v) derivanti da risarcimenti a carattere punitivo;
w) derivanti dalla proprietà del fabbricato qualora questo sia proprietà di terzi, in quanto il Contraente/Assicurato è affittuario/locatario della dimora assicurata;
x) legati a responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l’utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile.
Per nanotecnologie si intende (US National Nanotechnology Initiative 2007): ricerca e sviluppo di tecnologie su scala atomica, molecolare o macromolecolare dell’ordine da 1 a 100 nanometri(nm) approssimativamente; creazione e utilizzo di strutture, dispositivi e sistemi con nuove proprietà e funzioni come risultato delle loro dimensioni piccole e/o intermedie; capacità di controllare o manipolare su scala atomica.
Art. 55 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
• tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla garanzia salvo quanto previsto all’Art. 52;
• il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli delle persone di cui al punto precedente, nonché qualsiasi altro parente od affine con loro conviventi;
• le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto previsto all’Art. 52.
Limitatamente ai danni da fuoriuscita di liquidi e da rigurgito di fognature, incendio, esplosione e scoppio, i genitori, i figli e gli altri parenti od affini – se non conviventi con l’Assicurato ed abitanti in unità immobiliari distinte – sono considerati terzi.
Art. 56 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente devono darne avviso scritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne sono venuti a conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 c.c.
Xxxxxx inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l’Assicurato o il Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al s inistro successivamente a lui pervenuti.
Se l’Assicurato o il Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l’invio di documentazione, o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregi udizio sofferto ai sensi dell’Art. 1915 c.c. In caso di sinistro R.C.O. l’Assicurato deve denunciare all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla società, soltanto i sinistri per i quali abbia luogo l’inchiesta amministrativa prevista dal D.P.R. 1124/1965 e successive integrazioni e modifiche, a norma della legge infortuni.
Art. 57 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso così come previsto all’Art. 1917 c.c.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dal Contraente o dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Le controversie relative alla quantificazione dell’ammontare del danno o all’indennizzabilità dello stesso possono essere demandate per iscritto a due Periti, uno per parte, con apposito atto unico, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria. I due Periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o, su richiesta di uno di essi, anche prima. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene in via provvisoria le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo. Al termine dell’Arbitrato l’Assicurato, qualora vincitore, si vedrà rifondere le spese inizialmente sostenute.
Le decisioni sono prese a maggioranza, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
È fatto salvo in ogni caso il diritto di adire l’Autorità Giudiziaria.
Art. 58 - LIMITI TERRITORIALI
L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i paesi europei e durante i soggiorni temporane i non superiori a 45 giorni in tutto il mondo. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.
GARANZIE AGGIUNTIVE
valide solo se espressamente richiamate in polizza
AS – Animali da sella
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 52 - Rischi assicurati – garanzia RCF – Responsabilità della Famiglia, la garanzia si intende prestata anche per i fatti accidentali derivanti dalla proprietà ed uso di cavalli ed animali da sella in genere, ma con esclusione dei danni subiti dagli animali stessi e dall’utilizzatore/conduttore dello stesso. Questa garanzia si intende prestata con uno scoperto del 20% ed un minimo di Euro 500,00 per sinistro.
EC - Estensione cani
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 52 - Rischi assicurati – garanzia RCF – Responsabilità della Famiglia - lettera e), la garanzia si intende prestata anche per i danni derivanti da proprietà ed uso dei seguenti cani di razza e di incroci di razze : Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Dogo, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino Napoletano, Cane Lupo Cecoslovacco.
La presente garanzia si intende prestata con uno scoperto del 20% ed un minimo di Euro 350,00 per sinistro.
Restano comunque esclusi dalla copertura i cani appartenenti alle razze ed incroci di razze di cui sopra, qualora dichiarati e/o ritenuti, dall'Ente pubblico / Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente, a rischio elevato di aggressivi tà nell'ambito delle normative a tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
B&B - Bed & Breakfast e Casa Vacanze
Ad integrazione di quanto previsto dall’Art. 52 – Rischi assicurati, delle Norme che regolano l’assicurazione di Responsabilità Civile (R.C.T.), la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato ed il suo nucleo familiare, convivente more uxorio, di q uanto questi sia tenuto a pagare, quali civilmente responsabili a termini di Legge, a titolo di risarcimento - capitale, interessi e spese - di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose derivanti dallo svolgimento dell’attività di Bed & Breakfast o Casa Vacanze, fermo restando il rispetto delle disposizioni riportate nelle relative Leggi e Regolamenti regionali.
Sono compresi in garanzia:
a) i danni derivanti dalla somministrazione, smercio o vendita di prodotti alimentari avvenuta nel rispetto delle norme di Legge, esclusi quelli di produzione propria o dovuti a difetto originario del prodotto;
b) i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Clienti, ai sensi degli artt. 1783 - 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento dei beni consegnati o non consegnati.
Premesso che i componenti di un medesimo nucleo familiare occupanti la medesima camera sono considerati un unico cliente, la
somma massima di garanzia per ogni cliente danneggiato, per i beni consegnati e non consegnati, è limitata a Euro 500,00 con
l’intesa che il risarcimento verrà corrisposto previa deduzione di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 100,00 che resta a
carico dell’Assicurato. In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare, per ciascun sinistro e per anno assicurativo, somma maggiore di Euro 1.000,00. L’assicurazione non vale per gli oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito e valori in genere inoltre sono esclusi dall’assicurazione i veicoli ed i natanti in genere e i beni in essi contenuti.
CONDIZIONI SPECIALI
valide quando l’assicurazione sia riferita ad una o più delle casistiche e/o dei rischi sottoindicati
1. FRANCHIGIA FRONTALE
Ove non previste superiori, le garanzie di polizza verranno prestate sotto deduzione di una franchigia fissa di Euro 150,00 per singolo sinistro.
2. DIMORA ABITUALE (di proprietà o in locazione)
La garanzia è operante a condizione che l'abitazione assicurata indicata in polizza sia la residenza anagrafica dell’Assicura to ovvero quella in cui l’Assicurato risiede per la maggior parte dell’anno.
Tale dimora può essere di proprietà del Contraente / Assicurato oppure in locazione da Terzi a termini di Legge.
3. DIMORA SALTUARIA (di proprietà dell'Assicurato o locazione da Terzi)
La garanzia è operante a condizione che l'abitazione assicurata indicata in polizza sia quella in cui l’Assicurato non dimora abitualmente.
Vengono considerate dimora saltuaria anche eventuali dimore sfitte.
Tale dimora può essere di proprietà del Contraente / Assicurato o in locazione da Terzi. Si intende esclusa la responsabilità civile:
• derivante della "proprietà" del fabbricato prevista nell'Art. 52 - Rischi assicurati nel caso di fabbricato in locazione di proprietà di Xxxxx;
• derivante da fatti di "vita privata" prevista dalla Garanzia Aggiuntiva RCF.
4. DIMORA LOCATA (di proprietà dell'Assicurato ceduta in locazione a Terzi)
La garanzia è operante a condizione che l'abitazione assicurata indicata in polizza sia quella di Proprietà del Contraente/Assicurato ceduta in locazione a Terzi a termini di Legge.
Si intende esclusa la responsabilità civile derivante dalla "conduzione" del fabbricato prevista dalla Garanzia Aggiuntiva RCC e quella derivanti da fatti della "vita privata" prevista dalla Garanzia Aggiuntiva RCF.
5. LIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE IN CASO DI ESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente il massimale che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
SETTORE D - TUTELA LEGALE
Norme che regolano l’assicurazione tutela legale - valida solo in abbinamento alle garanzie previste dal Settore B
PREMESSA
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a:
D.A.S.
Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
con sede in Verona – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – Numero verde 000.00.00.00 – Fax 000 0000000 – e-mail xxxxxxxx@xxx.xx in seguito denominata DAS. A quest’ultima dovranno essere inviate, in via preferenziale, tutte le denunce, i documenti ed ogni altra documentazione relativa a tali sinistri.
Art. 59 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale pattuito e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un caso assicurativo rientrante nell’ambito dell’assicurazione di cui al successivo Art. 61.
Vi rientrano le spese:
- di assistenza in sede stragiudiziale;
- per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo;
- per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;
- conseguenti ad una transazione autorizzata dalla DAS, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla DAS;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per l’indennità, posta ad esclusivo carico dell’Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso d’arresto, minaccia d’arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Società assicura:
- le spese per l’assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l’anticipo della cauzione, disposta dell’autorità competente. L’importo della cauzione verrà anticipato da parte della Società a
condizione che venga garantita alla Società stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L’importo anticipato dovrà essere restituito alla Società entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali la Società conteggerà
gli interessi al tasso legale corrente.
La Società non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e, fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati nei casi in cui il Contraente non possa portarla in detrazione, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.
Art. 60 - PERSONE ASSICURATE
L’assicurazione è operante per l’Assicurato, per i componenti il suo nucleo familiare e il convivente more uxorio e si estende, in quanto questi stessi ne siano responsabili, ai collaboratori addetti ai servizi domestici purché regolarmente assunti e limitatamente ai fatti accaduti durante l’espletamento delle loro mansioni.
Art. 61 - AMBITO DELL’ASSICURAZIONE
La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate:
1) nell’ambito della loro vita privata;
2) in stretta relazione alla proprietà dell’immobile indicato in polizza;
3) in stretta relazione alla conduzione della loro dimora abituale e saltuaria/e (fermo quanto previsto dall’Art. 63 alla lettera g) delle esclusioni);
4) in relazione ai rapporti con propri collaboratori domestici.
Tale tutela si sostanzia nella:
SEZIONE I – GARANZIA BASE
a) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 63 - Esclusioni;
b) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 63 - Esclusioni. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale;
c) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione della Responsabilità Civile in essere con la Società per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile.
SEZIONE II – GARANZIA ESTESA
a) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 63 - Esclusioni;
b) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa, a parziale deroga di quanto previsto all’Art. 63 - Esclusioni. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell’indagine penale;
c) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione della Responsabilità Civile in essere con la Società per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell’Art. 1917 del Codice Civile;
d) Difesa Legale nel caso in cui le persone assicurate subiscano danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi. Sono compresi i danni alle persone e alle cose di loro appartenenza, purché il valore in lite sia superiore ad Euro 500,00;
e) Difesa legale nel caso di controversie di lavoro con i propri collaboratori domestici, purché in regola con le normative vigenti;
f) Difesa Legale nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie di natura contrattuale con fornitori per acquisti di beni e/o servizi, effettuati con mezzi a distanza (ad es. via web), il cui valore in lite sia superiore a Euro 500,00; sono esclusi gli acquisti di beni e servizi riferiti alla sfera professionale delle persone assicurate.
Ad integrazione delle garanzie Base ed Estesa la Società garantisce un servizio assicurativo di consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie previste in polizza: per accedere al servizio il l’Assicurato dovrà telefonare al Numero Verde 800.272.323 in orario d’ufficio (dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì).
Art. 62 - ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
Relativamente alla Sezione I – Garanzia base:
• DANNI EXTRACONTRATTUALI e PROCEDIMENTI PENALI: in tutti gli Stati d’Europa;
• CONSULENZA LEGALE: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
Relativamente alla Sezione II – Garanzia estesa:
• DANNI EXTRACONTRATTUALI e PROCEDIMENTI PENALI: in tutti gli Stati d’Europa;
• CONSULENZA LEGALE: in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx;
• CONTROVERSIE CONTRATTUALI: nei Paesi dell’Unione Europea, Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera.
Art. 63 - ESCLUSIONI
La garanzia è esclusa per:
a) danni subiti in conseguenza di disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) materia fiscale/tributaria e amministrativa, salvo quanto espressamente previsto nelle singole garanzie;
c) vertenze di natura contrattuale, salvo quanto espressamente previsto nelle singole garanzie;
d) controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni e aerei;
e) diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
f) controversie riferibili alla proprietà di beni immobili diversi da quello indicato in polizza;
g) controversie riferibili alla conduzione di dimora/e saltuaria/e se la dimora assicurata indicata in polizza non è quella abituale;
h) controversie riferibili alla conduzione di dimora/e locata/e;
i) controversie con locatari, nel caso in cui in polizza venga indicata una dimora locata;
j) operazioni di acquisto, di trasformazione e costruzione di beni immobili;
k) acquisto di beni mobili registrati;
l) controversie con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
m) controversie e procedimenti derivanti da rapporti di lavoro autonomo / libero professionale o subordinato;
n) controversie nei confronti della Società.
Art. 64 - INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero inizi ato a violare norme di legge o contrattuali.
La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:
• trascorsi 90 giorni dalla decorrenza del contratto, se si tratta di controversie di natura contrattuale;
• dalle ore 24 del giorno di stipulazione della polizza, negli altri casi. Inoltre:
• La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (Art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (Art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (Art. 376 del Codice di Procedura Penale);
• Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• Il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate;
• In caso di vertenza tra più Assicurati, nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore del Contraente.
DENUNCIA E LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO
Art. 65 - DENUNCIA DEL SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE
Per denunciare un sinistro, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS attraverso una delle seguenti modalità:
1. DENUNCIA TELEFONICA al nr. verde 800272323: gli esperti di DAS raccoglieranno la denuncia, indicheranno i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia, forniranno tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso assicurativo e rilasceranno un numero identificativo della pratica.
2. DENUNCIA SCRITTA: la denuncia scritta, unitamente a copia di tutti gli atti e documenti necessari, dovrà essere inviata a DAS:
• per posta elettronica a: xxxxxxxx@xxx.xx.
• per posta ordinaria a: D.A.S. Spa - Xxx X. Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx;
I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:
• una sintetica descrizione di quanto accaduto;
• generalità e recapiti della controparte;
• copia della corrispondenza intercorsa;
• copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
• copia dell’Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, DAS non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del caso assicurativo.
L'Assicurato dovrà far pervenire a DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare a D.A.S. un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo. Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, la DAS garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di Euro 3.000,00. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per caso assicurativo e per anno.
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con DAS.
Art. 66 - GESTIONE DEL SINISTRO
Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, DAS (ai sensi dell’Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D. Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e per svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione.
Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Art. 65 - Denuncia del sinistro e scelta del legale.
Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:
• l’Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con DAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa;
• gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
• L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione.
L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.
Art. 67 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO – ARBITRATO
In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle p arti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordar si. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di l egge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ott enere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo con seguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 68 - RECUPERO SOMME
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza del Contraente/Assicurato, mentre spetta a DAS quanto liquidato a favore anche dello stesso Contraente/Assicurato giudizialmente o estragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
SETTORE E - ASSISTENZA
Norme che regolano la garanzia Assistenza - valida solo in abbinamento alle garanzie previste dai Settori A e C
SEZIONE I - ASSISTENZA CASA E FAMIGLIA
Art. 69 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società eroga tramite la Struttura organizzativa, 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno salvo eventuali diverse indicazioni previste per le singole prestazioni, le seguenti prestazioni di assistenza a favore dell’Assicurato:
Invio di un idraulico per interventi urgenti
Qualora l’Assicurato necessiti di un idraulico in seguito a otturazione, rottura o guasto delle tubature fisse o mobili dell’impianto idraulico o igienico sanitario che provochino un allagamento, infiltrazione o mancanza di erogazione d’acqua all’abitazione , la Struttura organizzativa invierà, entro 3 ore dalla segnalazione-chiamata, un idraulico per risolvere il problema, tenendo a proprio carico l’uscita dell’idraulico e la manodopera con il limite massimo di Euro 250,00 per sinistro.
A parziale deroga dell’Art. 72 – Disposizioni e limitazioni, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Invio di un elettricista per interventi urgenti
Qualora l’Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali della casa per guasti agli interruttori di accensione, alle prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, la Struttura organizzativa provvederà ad inviare un elettricista 24 ore su 24, compresi i giorni festivi, tenendo a proprio carico i costi per l’uscita e la manodopera fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro.
A parziale deroga dell’Art. 72 – Disposizioni e limitazioni, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Sono esclusi i sinistri dovuti a:
- Corto circuito per falsi contatti provocati dall’Assicurato;
- Interruzione della corrente elettrica da parte dell’ente erogatore;
- Guasti al cavo di alimentazione dei locali della casa a monte e a valle del contatore.
Invio di un fabbro per interventi urgenti
Qualora l’Assicurato necessiti di un fabbro in caso di impossibilità di accesso all’abitazione a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell’abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione a fissi ed infissi, la Struttura organizzativa invierà, entro 3 ore dalla segnalazione-chiamata, un fabbro per risolvere il problema, tenendo a proprio carico l’uscita del fabbro e la manodopera con il limite massimo di Euro 250,00 per sinistro.
A parziale deroga dell’Art. 72 – Disposizioni e limitazioni, Europ Assistance terrà a proprio carico i costi relativi al materiale necessario alla riparazione del danno fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Interventi di emergenza per danni da acqua
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un intervento d’emergenza a seguito di allagamento o infiltrazione dovuti a rottura, otturazione, guasto di tubature fisse dell’impianto idraulico, la Struttura organizzativa provvederà a inviare personale specializzato in tecniche di asciugatura, 24 ore su 24, compresi i giorni festivi.
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro. Sono esclusi i sinistri dovuti a:
- Guasti di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (ad esempio lavatrici);
- danni dovuti a tracimazione in seguito a otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- negligenza dell’assicurato.
Invio di un termoidraulico
Nel caso in cui l’assicurato necessitasse di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del xx xxxx, la Struttura organizzativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimo di Euro 200,00 per sinistro.
Invio di un tapparellista
Nel caso in cui l’Assicurato necessitasse di un tapparellista a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e del le cinghie, la Struttura organizzativa provvederà a inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento, nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Invio di un vetraio
Nel caso in cui l’assicurato necessitasse di un vetraio a seguito di rottura dei vetri esterni, la Struttura organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione esclusi Sabato, Domenica e festivi.
Europ Assistance terrà a proprio carico il costo dell’intervento fino ad un massimo di Euro 150,00 per sinistro.
Accesso alla rete fornitori
Qualora l’Assicurato debba effettuare lavori di sistemazione, abbellimento, riparazione, ristrutturazione o manutenzione ordinaria e straordinaria, può richiedere alla Struttura organizzativa il nominativo di un fornitore convenzionato. L’Assicurato, entro due giorni lavorativi dalla richiesta, verrà contattato dal fornitore al quale illustrerà le proprie esigenze e necessità in merito all’intervento e comunque riconducibili alle seguenti categorie di prestatori d’opera:
- Elettricista
- Fabbro
- Idraulico e termotecnica - Muratore e piastrellista
- Falegname
- Riparatore di elettrodomestici
- Riparatore di sistemi di telefonia
- Tinteggiatore
- Vetraio
L'accesso al network prevede tariffe della manodopera agevolate e garanzia minima di tre mesi per le prestazioni eseguite. Il costo della prestazione resta totalmente a carico dell’Assicurato.
Il servizio viene erogato dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00.
Spese di albergo
Qualora l’Assicurato, in seguito a uno degli eventi precedentemente descritti, debba, per obiettive ragioni di inagibilità, l asciare la propria abitazione, la Struttura organizzativa provvederà ad organizzare la prenotazione alberghiera, tenendo a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro.
Rientro dell’Assicurato in seguito a sinistro avvenuto alla sua abitazione
Qualora l’Assicurato, in viaggio in Italia o all’estero, necessiti del rientro immediato a causa di un sinistro alla sua abit azione di gravità tale da richiedere la sua presenza in loco (furto, incendio, scoppio, allagamento), la Struttura organizzativa provvede ad organizzare il rientro dell’Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo tenendo a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Nei casi in cui l’Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il veicolo in loco, la Struttura organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo a proprio carico la relativa spesa.
Invio di una guardia giurata per sorveglianza locali
Nel caso di impossibilità di chiusura dell’abitazione, in seguito a uno degli eventi precedentemente descritti, tale da compromettere la sicurezza dell’abitazione stessa, la Struttura organizzativa provvede a reperire un servizio di vigilanza sostitutiva con una guardia giurata, tenendone a carico i relativi costi per le prime 72 ore di piantonamento.
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Struttura organizzativa, risultasse impossibile reperire ed inviare un servizio di vigilanza sostitutiva, la Struttura organizzativa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per farvi fronte autonomamente, fino alla concorrenza del limite di Euro 650,00 dietro presentazione di idonea documentazione.
Sarà, inoltre, possibile per l’Assicurato prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico a tariffe agevolate.
Spese di trasloco
In caso di intervento di un artigiano organizzato dalla Struttura organizzativa, se l’abitazione dell’Assicurato risulta inagibile ed è necessario rimuovere mobili e arredi per effettuare lavori di ripristino, la Struttura organizzativa provvede a rimborsare, dietro presentazione di regolari fatture, i costi sostenuti dall’Assicurato che abbia reperito ed ingaggiato una società di traslochi, fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Invio di una collaboratrice domestica
Qualora l’Assicurato, in seguito a uno degli eventi precedentemente descritti, abbia la necessità di risistemare i locali e/o il loro contenuto, la Struttura organizzativa reperirà ed invierà nel più breve tempo possibile una collaboratrice domestica tenendo a proprio carico le spese relative a tale prestazione con un massimo di 8 ore lavorative.
Nel caso in cui non fosse possibile reperire il personale addetto, la Struttura organizzativa rimborserà, a fronte di presentazione di regolare fattura, le spese sostenute dall’Assicurato fino ad un massimale di Euro 250,00 per sinistro.
ASSISTENZA VETERINARIA PER CANI E/O GATTI DI PROPRIETA’ DELL’ASSICURATO
ASSISTENZA AL DOMICILIO DELL’ASSICURATO
Consulenza telefonica medico veterinaria
Il servizio medico veterinario della Struttura organizzativa è in grado di fornire informazioni e consigli medico veterinari generici come le vaccinazioni obbligatorie e consigliabili, profilassi, periodi di quarantena, vaccini per altri paesi, reperimento di ambulatori veterinari, centri di cura e cliniche veterinarie. Inoltre, in caso di malattia improvvisa o di infortunio dell’animale assicurato, la Struttura organizzativa è in grado di segnalare centri medici veterinari per interventi particolari o complessi. Il servizio fornisce, su richiesta, risposte documentate inerenti a dosaggi, effetti collaterali, posologie e interazioni farmacologiche dei medicinali da somministrare all’animale.
Help-line
La Struttura organizzativa è in grado di fornire telefonicamente all’Assicurato indirizzi e numeri telefonici di:
- negozi specializzati e selezionati per la toilettatura, l’acquisto di cibo, gadget e di attrezzature particolari per l’animale da compagnia;
- principali scuole e campi d’addestramento per cani;
- punti di acquisto e vendita di animali da compagnia.
Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 18.00
Informazioni legali
Tramite la Struttura organizzativa l'Assicurato può usufruire di un servizio gratuito di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere, mediante l’organizzazione di un appuntamento telefonico con un esperto in materia, informazioni e chiarimenti su leggi e normative relative a fatti e situazioni inerenti il suo stato di proprietario di animali.
Emergenze: rimborso trasporto veterinario
In caso di infortunio o malattia grave ed improvvisa del proprio animale, la Struttura organizzativa terrà a proprio carico i costi sostenuti dall’Assicurato per trasportare il proprio animale al più vicino centro medico di assistenza veterinaria dalle ore 21.00 alle ore 7.30 dei giorni feriali e per l’intero arco delle 24 ore per i giorni festivi. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del limite di Euro 50,00 per sinistro e per anno assicurativo.
All’Assicurato verrà richiesta idonea documentazione veterinaria attestante lo stato di necessità ed urgenza clinica per cui ricorrono gli estremi del rimborso.
Validità territoriale: Italia.
Emergenze: rimborso visita veterinaria
In caso di infortunio o malattia grave ed improvvisa del proprio animale, la Struttura organizzativa terrà a proprio carico i costi sostenuti dall’Assicurato per la visita veterinaria del proprio animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria dalle ore 21.00 alle ore 7.30 dei giorni feriali e per l’intero arco delle 24 ore per i giorni festivi. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del limite di Euro 120,00 per sinistro e per anno assicurativo.
All’Assicurato verrà richiesta idonea documentazione veterinaria attestante lo stato di necessità ed urgenza clinica per cui ricorrono gli estremi del rimborso.
Validità territoriale: Italia.
Smarrimento: trasmissione messaggi urgenti
Nel caso di furto e/o smarrimento del proprio animale, qualora l'Assicurato desideri effettuare delle comunicazioni urgenti alle autorità preposte e/o ai canili municipali più vicini ed è impossibilitato a farlo personalmente, la Struttura organizzativa, nei limiti del possibile, effettua fino a 4 telefonate nell'arco delle 4 ore successive per comunicare il messaggio ai destinatari indicati dall'Assicurato. In caso di irreperibilità degli stessi ne fornirà notizia all’Assicurato assolvendo in tal modo la sua prestazione.
Validità territoriale: Italia.
ASSISTENZA IN VIAGGIO
Agenzia viaggi on line
L’Assicurato che desideri effettuare prenotazioni di biglietti aerei, treni, traghetti, alberghi o semplicemente conoscere le offerte last minute per destinazioni turistiche di suo interesse, attraverso la Struttura organizzativa verrà messo in contatto con un centro servizi primario operante nel settore del turismo, in grado di offrire i servizi richiesti a tariffe vantaggiose. La Struttura organizzativa, attraverso la propria banca dati, è in grado di fornire informazioni sulla disponibilità di alberghi, campeggi e spiagge dove vi sia libero accesso per cani e gatti, per gli Assicurati che non desiderano separarsi dal proprio animale nel periodo delle vacanze. Inoltre la Struttura organizzativa può informare l’Assicurato delle normative che regolano il trasporto nazionale ed internazionale dell’animale. I costi relativi ai biglietti, soggiorni, prenotazioni presso alberghi, prenotazioni viaggi last minute e non, sono interamente a carico dell’Assicurato che provvederà a regolarli con il centro servizi che risponde direttamente per i servizi offerti. Su richiesta, l’Assicurato potrà usufruire di un servizio accessorio di consegna dei titoli di viaggio, dei documenti di soggiorno e vouchers per alberghi. Il servizio accessorio è a pagamento e i costi verranno comunicati anticipatamente.
Emergenze in viaggio: rimborso visita veterinaria
In caso di infortunio o malattia grave ed improvvisa del cane e/o gatto di proprietà dell’Assicurato, la Struttura organizzativa terrà a proprio carico i costi sostenuti dall’Assicurato per la visita veterinaria del proprio animale presso il più vicino centro medico di assistenza veterinaria. La garanzia è prestata fino al raggiungimento del limite di Euro 120,00 per sinistro e per anno assicurativo ed opera per eventi accaduti all’estero. All’Assicurato verrà richiesta idonea documentazione veterinaria attestante lo stato di necessità ed urgenza clinica per cui ricorrono gli estremi del rimborso.
Validità territoriale: Paesi dell’Unione Europea.
Art. 70 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
La copertura assicurativa decorre dal giorno successivo a quello di stipulazione della polizza assicurativa e ha la durata di 12 mesi.
Art. 71 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
j) dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
k) azioni poste in essere dall’Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l’insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità;
l) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
m) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta.
Art. 72 - DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI
- Le prestazioni assicurative vengono fornite con un massimo di 3 volte per assicurato e per anno assicurativo;
- Sono a carico della Struttura organizzativa il costo dell’uscita dell’artigiano ed il costo di due ore di manodopera. In ogni caso, il costo dei materiali utilizzati per la riparazione resta a carico dell’Assicurato;
- Qualora, per cause indipendenti dalla volontà della Struttura organizzativa, risultasse impossibile reperire l’artigiano richiesto, la Struttura organizzativa rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano, sino ad un massimo di Euro 300,00 per sinistro, dietro presentazione di idonea documentazione;
- Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura organizzativa non saranno rimborsate;
- La Società fornisce le prestazioni solo qualora l’Assicurato stesso oppure una persona da esso designata ed in possesso delle chiavi dell’abitazione, possa presenziare durante i lavori di ripristino;
- Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le disposizioni della legge italiana.
- Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti della Società derivante dal presente Contratto si prescrive dopo due anni dal verificarsi dell’evento che ha generato il diritto.
- La Società non potrà essere ritenuta responsabile di:
- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.
SEZIONE II - ASSISTENZA “ELETTRODOMESTICI”
Art. 73 - BENI ASSICURATI
La copertura assicurativa è operante esclusivamente per i seguenti elettrodomestici:
- forno;
- frigorifero;
- freezer;
- piano cottura;
- lavastoviglie;
- lavatrice;
- lavasciuga;
di qualsiasi marca, acquistati in Italia, installati presso l’abitazione assicurata per utilizzo privato e domestico, di comprovata proprietà dell’Assicurato e di vetustà massima di 10 anni dalla data riportata sul documento comprovante l’acquisto del Bene (a titolo esemplificativo, scontrino, fattura, ricevuta).
Art. 74 - BENI CON VETUSTÀ INFERIORE A 6 ANNI AL MOMENTO DEL VERIFICARSI DEL SINISTRO
In caso di difetto di conformità tale da impedire il normale funzionamento del bene, la Struttura organizzativa provvede all’invio di un tecnico specializzato direttamente presso l’abitazione assicurata e tiene a proprio carico i costi di riparazione fino ad un massimo di Euro 1.000,00 per periodo assicurativo. La garanzia potrà essere attivata per tutti i beni assicurati e anche più volte nel corso di validità della polizza, ma comunque fino all’esaurimento del capitale massimo assicurato per periodo assicurativo.
Qualora il Centro di Assistenza Tecnica incaricato certifichi che il bene risulta non riparabile o che la riparazione sia antieconomica, la Struttura organizzativa tiene a proprio carico i costi di uscita e disamina del guasto e rimborsa all’Assicurato i costi sostenuti per l’acquisto di un bene di pari o simili caratteristiche, nel limite del 70% del prezzo originariamente pagato (IVA inclusa) per l’acquisto del bene, ma comunque non oltre Euro 1.000,00 per oggetto.
Art. 75 - BENI CON VETUSTÀ DA 6 A 10 ANNI AL MOMENTO DEL VERIFICARSI DEL SINISTRO
In caso di difetto di conformità tale da impedire il normale funzionamento del bene, la Struttura organizzativa provvede all’invio di un tecnico specializzato direttamente presso l’Abitazione assicurata e tiene a proprio carico i costi di uscita e disamina del guasto. Il costo della riparazione resta interamente a carico dell’Assicurato.
Art. 76 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
La copertura assicurativa:
a) decorre dal giorno successivo a quello di stipulazione della polizza assicurativa e ha la durata di 12 mesi;
b) è operante in assenza di analoghe coperture per lo stesso rischio offerte dal produttore, dal rivenditore o da terzi (ivi incluse altre compagnie assicurative);
c) è operante se l’Assicurato è in possesso del documento comprovante la data di acquisto del Bene. In caso di sinistro l’Assicurato deve fornire una copia di tale documento alla Struttura organizzativa.
Art. 77 - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
j) dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
k) azioni poste in essere dall’Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l’insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità.
La polizza non è operante se:
l) il bene è coperto da garanzia del produttore, del venditore o di terzi (anche assicuratori);
m) la riparazione del bene avvenga senza alcun contatto con la Struttura organizzativa e in un Centro di Assistenza Tecnica senza la preventiva autorizzazione della Struttura organizzativa;
n) il bene è oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del distributore per difetti dichiarati o in serie;
o) il difetto è conseguente a un danneggiamento accidentale ossia ad un danno provocato da azione fortuita ed esterna che produca una rottura, un difetto, mancato/cattivo funzionamento del bene stesso;
p) il difetto non è tale da impedire il normale funzionamento del bene;
q) il difetto è causato dal mancato funzionamento (panne) generato da modifiche delle caratteristiche di origine del bene;
r) il difetto è causato da esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, uso improprio, mancato rispetto istruzioni di utilizzo e delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore;
s) il difetto è causato da sfregamento, graffiamento, ammaccamento tali da non compromettere la normale utilizzabilità del bene;
t) il difetto è causato dall’uso di accessori non approvati dal produttore;
u) il difetto è direttamente determinato da usura, ossidazione, corrosione o progressivo deperimento o logoramento dovuti allo stato di naturale deterioramento del bene;
v) il difetto è relativo a componenti che, per loro natura e/o per loro destinazione d’uso, siano soggetti ad una durata limitata nel tempo e pertanto esposti a sostituzione per usura (es. fusibili, batterie, cinghie);
w) il difetto è causato da manipolazioni, riparazioni o operazioni di pulizia del bene compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore o dal distributore;
x) i danni sono causati, direttamente o indirettamente, dall’azione e/o dall’infiltrazioni di agenti esterni (a titolo esemplificativo e non limitativo variazioni improvvise della tensione di rete, fuoco, sostanze liquide, acqua, ecc.)
y) il difetto deriva dal blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni (a titolo esemplificativo e non limitativo il cestello di una lavatrice bloccato da oggetti inavvertitamente lasciati nel bucato).
Art. 78 – NORME IN CASO DI SINISTRO
In caso di difetto di conformità del Bene oppure per richiedere assistenza all’abitazione, contattare la Struttura organizzativa ai seguenti numeri:
Numero verde: 000000000
Telefono: 00.00000000
Fax: 00.00000000
SEZIONE ASSISTENZA ABITAZIONE
L'Assicurato deve contattare la Struttura organizzativa indicando con precisione:
− il tipo di assistenza di cui necessita;
− numero di polizza;
− il nome e cognome;
− l’indirizzo e luogo da cui chiama;
− il recapito telefonico ove la Struttura organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
AVVERTENZA: Nessun rimborso è previsto senza la preventiva autorizzazione della Struttura organizzativa.
COPERTURA “ELETTRODOMESTICI”
MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
a) L'Assicurato deve contattare la Struttura organizzativa indicando con precisione:
− il nome e cognome;
− numero di polizza;
− indirizzo presso il quale eseguire la riparazione;
− il recapito telefonico;
− data di acquisto del Bene;
− marca e modello del Bene acquistato;
− descrizione del difetto di conformità.
b) La Struttura organizzativa individua il Centro Assistenza Tecnica specializzato maggiormente indicato per la risoluzione del guasto segnalato.
AVVERTENZA: in caso di richieste pervenute dalle ore 18.00 alle ore 08.00 o nei giorni festivi, la Struttura organizzativa registra la pratica e contatta il Centro di Assistenza Tecnica nel primo giorno lavorativo immediatamente successivo.
c) Il Fornitore selezionato dalla Struttura organizzativa contatta l’Assicurato ai fini di definire la data e l’orario per effettuare
l’intervento tecnico direttamente all’indirizzo segnalato.
d) L’ Assicurato deve consegnare al tecnico incaricato della riparazione:
− copia del documento comprovante l’acquisto del Bene;
− copia della Polizza.
e) La Struttura organizzativa provvede al pagamento diretto del Centro di Assistenza Tecnica che ha effettuato l’intervento.
IN CASO DI IRREPARABILITÀ DEL BENE O DI ANTIECONOMICITÀ DELLA RIPARAZIONE
In caso di irreparabilità o antieconomica della riparazione, il Centro di Assistenza Tecnica comunica l’entità del danno direttamente alla Struttura organizzativa e fornisce copia del relativo certificato all’Assicurato.
Al ricevimento di tale documento, l’Assicurato dovrà procedere con lo smaltimento ai sensi della vigente normativa RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche o Elettroniche) e potrà procedere all’acquisto di un Bene di pari o simili caratteristiche.
Successivamente, entro 30 giorni dall’avvenuto acquisto, l’Assicurato ai fini di ottenere il rimborso dovrà dare avviso scritto a
mezzo raccomandata A/R ad:
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. – X.xxx Trento, 8 – 20135 – Milano (MI)
specificando:
− cognome, nome, xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx dell’Assicurato;
− nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN;
− numero di dossier comunicato dalla Struttura organizzativa al momento dell’apertura del sinistro;
allegando la seguente documentazione:
− copia del documento (fattura, scontrino, ecc.) comprovante l’acquisto del Bene;
− copia del documento (fattura, scontrino, ecc.) comprovante l’acquisto di un Bene di pari simili caratteristiche.
AVVERTENZA: la copertura non è operativa per riparazioni o quantificazioni del danno effettuate da Centri di Assistenza Tecnica diversi da quelli identificati dalla Struttura organizzativa al momento della denuncia del sinistro.
--- AVVERTENZE VALIDE PER TUTTE LE COPERTURE ASSISTENZA---
L’Assicurato si impegna, in ogni caso, a mettere a disposizione della Struttura organizzativa tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso, anche se non espressamente prevista nella sezione Norme in caso di sinistro.
Qualora alla data di comunicazione del sinistro la documentazione inviata si rivelasse incompleta, l'Assicurato, debitamente avvisato, dovrà produrre la documentazione mancante entro 45 giorni dalla data della comunicazione.
La Struttura organizzativa si riserva di ridurre in tutto o in parte il rimborso in ragione del pregiudizio sofferto dall’inosservanza dei termini di cui ai precedenti commi.