Contract
n. 120 del 08 febbraio 2021
Oggetto: Approvazione dell’“Accordo di programma per l’attuazione del servizio di istruzione domiciliare in ospedale” tra Regione Marche ed Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Dirigente della PF Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del Dirigente della PF Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro e l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Sanità VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”
DELIBERA
1. di approvare l’“Accordo di programma per l’attuazione del servizio di istruzione domiciliare in ospedale” tra Regione Marche ed Ufficio Scolastico Regionale per le Marche come dettagliato in allegato A alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa;
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Xxxxxxx Xxxxxxx) (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- Legge 31 dicembre 1991, n. 276 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 1989)”;
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”,
- Legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità̀ per l'infanzia e l'adolescenza";
- Decreto Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca n. 461 del 6/6/2019 “Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare”;
- Protocollo d’Intesa siglato il 27/9/2000 dai Ministri della Pubblica Istruzione, della Sanità e della Solidarietà Sociale per la tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati.
Motivazione ed esito dell’istruttoria
La Costituzione italiana, statuendo all’art. 34 che “la scuola è aperta a tutti”, riconosce l’istruzione come un diritto di tutti i cittadini e impegna la Repubblica a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese” (art. 3).
Già con l’approvazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si evidenziava l’urgenza e l’esigenza di assicurare, ad alunni e studenti affetti da gravi patologie, l’erogazione di servizi scolastici alternativi che permettessero agli stessi di non interrompere il proprio corso di studi e/o di ri-orientamento. Troppo spesso, infatti, tali interruzioni si trasformano in abbandoni scolastici.
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca, da tempo, mette a disposizione due tipologie di servizi scolastici:
a) la scuola in ospedale (SIO);
b) l’ istruzione domiciliare (ID).
La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare rappresentano, infatti, uno specifico ampliamento dell’offerta formativa, che si aggiunge alle opportunità di autonomia e flessibilità riconosciute alle istituzioni scolastiche, per assicurare l’erogazione di servizi alternativi ai giovani in situazione di temporanea malattia. Tali percorsi scolastici sono validi a tutti gli effetti e mirano a realizzare piani didattici personalizzati e individualizzati secondo le specifiche esigenze, affinché sia garantita a tutti la possibilità reale di fruizione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, anche a domicilio o in luoghi di cura.
I servizi di scuola in ospedale e istruzione domiciliare sono al centro di un sistema che, a partire dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, promuove la tutela dei minori come titolari di diritti e beneficiari di garanzie.
Infatti, l’interruzione per gravi patologie del percorso di studi si trasforma troppo spesso in ripetenze e dispersione scolastica, aggravando una realtà già di per sé molto delicata per l’intero nucleo familiare.
La scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare, quali esperienze positive del sistema nazionale di istruzione e formazione, sono riconosciute, in ambito sanitario, come parte integrante del percorso terapeutico.
Con DM n. 461 del 6/6/2019 il Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha adottato le Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare.
Nelle Linee di indirizzo sono confermati gli elementi fondamentali di gestione del servizio di scuola in ospedale e istruzione domiciliare, rispondenti a criteri di efficacia e qualità del pubblico servizio scolastico, quali:
a) garantire l’integrazione dell’intervento della scuola ospedaliera con quello della classe di appartenenza e con l’attività didattica di istruzione domiciliare dello studente;
b) ricontestualizzare il domicilio-scuola, in modo da garantire allo studente la massima integrazione con il suo gruppo classe; a tal fine è indispensabile l’individuazione di strategie didattiche e relazionali adeguate al contesto;
c) diffondere la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola in ospedale e dall’istruzione domiciliare, considerato che potrebbe interessare, senza preavviso e con urgenza, qualsiasi contesto scolastico;
d) garantire omogeneità nell’erogazione del servizio su tutto il territorio nazionale, attraverso indicazioni di dettaglio per una corretta e completa applicazione nel rispetto della normativa vigente.
Le Linee di indirizzo rappresentano quindi uno strumento operativo concreto, volto da un lato ad agevolare e coordinare le procedure amministrative documentali necessarie, dall’altro a fornire indicazioni utili a riorientare opportunamente le strategie metodologico-didattiche, a governare il complesso impatto relazionale che viene a determinarsi nel delicato contesto di vita (familiare, sanitario e scolastico) dell’alunno temporaneamente malato.
In accordo con l’Assessore con delega all’Istruzione e con il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, al fine di dare attuazione alle Linee di indirizzo ministeriali e al fine di assicurare il diritto allo studio agli studenti degenti presso le strutture ospedaliere della regione nelle quali non sia funzionante la sezione ospedaliera, si propone l’approvazione dell’Accordo di programma in allegato.
Nell’ambito dell’Accordo, la Regione Marche si impegna a consentire l’utilizzo dei locali necessari allo svolgimento delle attività didattiche nelle strutture ospedaliere, ad assicurare che nelle stesse vengano adottate le adeguate misure organizzative, che venga assicurata la collaborazione del personale e vengano diffuse idonee informazioni per la tutela di alunni e personale docente ed educativo. La Regione si impegna inoltre a garantire che da parte delle strutture ospedaliere venga stipulata la copertura assicurativa RCT per il personale docente che svolge attività nelle strutture stesse, che venga fornita la necessaria collaborazione per lo svolgimento delle attività, che venga autorizzato l’accesso alla mensa ospedaliera e che venga fornito ogni utile supporto logistico per favorire la Formazione a Distanza.
Tutto ciò premesso si propone l’adozione del presente atto, con l’approvazione dell’“Accordo di programma per l’attuazione del servizio di istruzione domiciliare in ospedale” come dettagliato in allegato A alla presente deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il responsabile procedimento Xxxxx XXXXXXXXXX
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PARERE DEL DIRIGENTE PF PREVENZIONE E PROMOZIONE DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L 241/1990 e degli artt 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.
IL DIRIGENTE (Xxxxx XXXXXXXXXX)
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PROPOSTA DEL DIRIGENTE SERVIZIO SANITA’
Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L 241/1990 e degli artt 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 e propone alla Giunta Regionale l’adozione della presente deliberazione
IL DIRIGENTE
Xxxxx XX XXXXX
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ALLEGATI
Allegato A ACCORDO-DI_PROGRAMMA_istruzione _domiciliare_IN_OSPEDALE.pdf -
2C17A75556FDC62DB9490E0F7596B34AC39D7355C90DF784EF6DEDF04DA277D0
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Accordo di programma per l’attuazione del servizio di istruzione domiciliare in ospedale
ACCORDO DI PROGRAMMA
PER L’ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE IN OSPEDALE
tra
REGIONE MARCHE con sede ad Ancona via Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, rappresentata dall’Assessore alla Sanità Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx e dall’Assessore all’Istruzione Xxxxxxx Xxxxxx
e
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE, con sede ad Ancona in via XXV Aprile, n. 19, rappresentato dal Direttore Generare Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx,
VISTI | gli art. 3 e artt. 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana; |
VISTA | la “Carta Europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale” adottata con la Risoluzione del 13 maggio 1986; |
VISTA | la Circolare Ministeriale 2 dicembre 1986, n. 345, che ha ratificato la nascita delle sezioni scolastiche all’interno degli ospedali e che ha preparato i successivi interventi con i quali viene sancito il carattere “normale” (fatte salve le necessità specifiche) della scuola in ospedale intesa come sezione staccata della scuola del territorio; |
VISTA | la Legge 31 dicembre 1991, n. 276 recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo (New York 1989); |
VISTA | la Legge 28 agosto 1997, n. 285, recante Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l’infanzia e l’adolescenza e in particolare l’art. 4 lettera I; |
VISTA | la Circolare del Ministero della Pubblica Istruzione 7 agosto 1998, n. 353, che detta le indicazioni per il funzionamento del Servizio scolastico nelle strutture ospedaliere, prevedendo altresì l’istituzione del Comitato Operativo Misto per l’organizzazione, la gestione e il coordinamento del servizio scolastico presso le strutture sanitarie; |
VISTO | il Protocollo d’Intesa siglato il 27/9/2000 dai Ministri della Pubblica Istruzione, della Sanità e della Solidarietà Sociale; |
VISTA | la Circolare Ministeriale 26 febbraio 2001, n. 43, concernente il Protocollo d’Intesa sottoscritto dai Ministeri della Pubblica Istruzione e della Solidarietà Sociale per la tutela dei diritti alla salute, al gioco, all’istruzione e al mantenimento delle relazioni amicali e affettive dei cittadini di minore età malati e il Protocollo d’Intesa “La scuola in strada e nelle zone a rischio”; |
VISTO | il Piano d’Azione e di Interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva 2000/2001 adottato ai sensi dell’articolo 2 della Legge 23 dicembre 1997, n. 451; |
CONSIDERATO | in particolare che il Piano d’Azione recita testualmente: “Sul versante della tutela della salute, intesa come benessere, l’impegno del Governo, sia attraverso il Piano Sanitario Nazionale che attraverso il Progetto Obiettivo Materno Infantile, punta a garantire che il bambino sia curato in ospedale soltanto nel caso in cui l’assistenza di cui ha bisogno non possa essere fornita a pari livello a domicilio o presso ambulatori, garantendo comunque la presenza in ospedale dei |
genitori o di persone a essi gradite, il ricovero in strutture idonee all’età dei minori e comunque non in strutture dedicate agli adulti, la possibilità di usufruire anche di spazi ludici e di studio…”; | |
VISTO | il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e successive modificazioni; |
VISTO | il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento recante orme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”; |
VISTA | la Legge 13 luglio 2015 concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; |
VISTA | la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; |
VISTA | la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità̀ per l'infanzia e l'adolescenza"; |
VISTO | il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; |
VISTO | il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché́ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"; |
VISTA | la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", e in particolare il comma 7, lettera l, dell'articolo unico; |
VISTO | il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, recante "Effettività̀ del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché́ potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), legge 13 luglio 2015, n. 107"; |
VISTO | il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n.l 07"; |
VISTO | il documento del Ministero dell'istruzione, dell'università̀ e della ricerca dal titolo "Il servizio di istruzione domiciliare. Vademecum ad uso delle scuole di ogni ordine e grado" del 2003; |
VISTO | il decreto dipartimentale 21 maggio 2018, n. 838, che ha costituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università̀ e della ricerca un gruppo di lavoro con il compito di definire le azioni di supporto, sviluppo e coordinamento nazionale, incluso il funzionamento del portale nazionale per la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare; |
VISTO | il DM 461 del 6-06-2019, che adotta le Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare, a mente delle quali “nelle strutture ospedaliere, ove non sono presenti sezioni ospedaliere o docenti dell’ordine di scuola frequentato dall’alunno, è possibile attivare progetti di istruzione domiciliare e ore di indirizzo per la scuola secondaria di secondo grado; |
RITENUTO | di dare attuazione alle succitate Linee di indirizzo menzionate in Premessa, al fine di assicurare il diritto allo studio agli studenti degenti presso le strutture ospedaliere della regione nelle quali non sia funzionante la sezione ospedaliera |
si conviene quanto segue
Art. 1 - La Regione Marche si impegna a:
▪ consentire l’utilizzo dei locali necessari allo svolgimento delle attività didattiche previste dai progetti di istruzione domiciliare rivolti agli alunni ospedalizzati nelle strutture ospedaliere della regione ove non sono presenti sezioni ospedaliere o docenti dell’ordine di scuola frequentato dall’alunno;
▪ assicurare le condizioni per lo svolgimento del servizio di istruzione domiciliare in ospedale attraverso l’assunzione delle opportune misure organizzative da parte dei dirigenti delle strutture ospedaliere;
▪ definire gli orari in cui dovrà svolgersi, nel rispetto dei bambini e dei ragazzi degenti, l’intervento scolastico;
▪ assicurare la collaborazione del personale medico e psico-socio-assistenziale alla formazione e all’aggiornamento dei docenti, in ordine alle conoscenze mediche e psicosociali utili all’attività didattica e formativa;
▪ diffondere informazioni e garantire misure di carattere profilattico a tutela sia dell’alunno malato sia del personale docente ed educativo;
▪ garantire la copertura assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) per danni eventualmente cagionati dal personale docente ai terzi e/o per danni dallo stesso subiti durante lo svolgimento dell’attività di docenza all’interno delle strutture del Presidio. Resta inteso che gli Istituti scolastici di servizio dei docenti garantiscono al personale docente impegnato nel servizio di istruzione la copertura assicurativa per il rischio di infortuni (INAIL) e malattie professionali;
▪ individuare professionisti per la collaborazione scientifica, per la ricerca e per le fasi operative;
▪ concedere al personale docente la possibilità di fruire del servizio mensa alle condizioni fissate nel Regolamento Aziendale adottato con Decisione n.198 del 15/04/1999;
▪ fornire ogni utile supporto logistico per strumenti telematici e tecnologici, al fine di favorire la formazione a distanza (FAD);
Art. 2 - L’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche si impegna a:
▪ monitorare la situazione in atto e i bisogni emergenti;
▪ definire modelli di intervento funzionali ed efficaci;
▪ definire i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per l’attivazione dei progetti di istruzione domiciliare presentati dalle scuole al Comitato Tecnico Regionale e dei criteri di priorità degli interventi, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili;
▪ individuare il personale docente per l'acquisizione di manifestazione di interesse e di disponibilità per la realizzazione di interventi di istruzione rivolti agli alunni in degenza domiciliare o ospedaliera dell’ambito territoriale di riferimento;
▪ promuovere l’aggiornamento delle competenze professionali dei predetti docenti in funzione delle peculiari caratteristiche del servizio attraverso iniziative di formazione.
Regione Marche | Ufficio Scolastico Regionale per le Marche |
Assessore alla Sanità Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Assessore all’Istruzione Xxxxxxx Xxxxxx | Il Direttore Generale Xxxxx Xxx Xxxxxxxxx |