SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER IL FINANZIAMENTO, LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
Allegato 1)
SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER IL FINANZIAMENTO, LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE AREA CHIRURGIA LATTANTI
DEL PADIGLIONE N. 13 PEDIATRIA - SECONDO PIANO (ALA A)
(Scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d’uso)
L’anno 2013 il giorno del mese di presso la sede dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico S. Orsola - Malpighi Via Albertoni, 15 sono convenuti:
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, rappresentata da Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, domiciliata per la carica presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, la quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Dirigente Responsabile del Dipartimento Tecnico Progettazione, sviluppo e investimenti dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi - C.F. 92038610371, in seguito denominata Azienda Ospedaliero - Universitaria, nell’interesse esclusivo della quale agisce in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 170 in data 1.10.2010, a conferma della deliberazione n. 40 del 27 marzo 2009;
E
……………………………………… con sede in ……………………… alla Via ………………. n. ……… codice fiscale: ………………..
e partita Iva: ………………………….. rappresentata da ………………………………..… nat…. a il
………………., e residente …….………….. Via …………………. n. …, il quale interviene nella sua qualità di
……………………….. – di seguito denominata semplicemente “Sponsor”;
PREMESSO
- che con delibera n. del / /2013 si approvava l’avviso pubblico di ricerca di sponsor, i relativi allegati nonché le forme di pubblicità dell’avviso stesso;
- che a seguito dell’espletamento della suddetta ricerca avviata, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 163/2006, in data / / , è risultata affidataria della sponsorizzazione in oggetto ………………
…………………………………, come da verbale in atti al Prot. n………………………….…………………….. redatto in data
…………………, approvato con delibera n. ………… del ………………..
Tutto quanto sopra premesso e considerato
SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE ART. 1 - PREMESSE - DEFINIZIONI
Le premesse nonché le prescrizioni contenute nell'avviso indicativo costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Ai fini del presente contratto, si intendono per:
Azienda Ospedaliero Universitaria: l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola- Malpighi, proprietaria dell’immobile in argomento e detentrice dello studio di fattibilità dell'intervento;
Sponsor: il soggetto affidatario del presente contratto di finanziamento, progettazione ed esecuzione.
Progetto definitivo e Progetto esecutivo: i progetti che saranno sviluppati dallo/dagli Sponsor, tramite i soggetti dallo/dagli stesso/i incaricati;
Referente dell’Azienda Ospedaliero Universitaria: uno o più funzionari incaricati dall’Azienda di svolgere l'Alta sorveglianza sulle attività oggetto del presente contratto;
Progettista: il/i professionista/i incaricato/i dallo Sponsor per l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva;
Esecutore dei lavori: l'impresa/le imprese che saranno individuate dallo sponsor e da questi dirette e organizzate all'esecuzione dell'intervento.
ART. 2 – OGGETTO E IMPORTO DEL CONTRATTO
Con la sottoscrizione del presente contratto, lo Sponsor, a fronte di garanzie di ritorno di immagine, da concretizzarsi nelle forme e nei modi specificati all’art. 5 o in base ad accordi specifici presi con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, si impegna ad effettuare a propria cura e spese tutte le attività, ivi comprese quelle propedeutiche, connesse e successive atte a realizzare la progettazione definitiva, esecutiva degli impianti elettrici e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione dell’area chirurgia lattanti sita presso il Padiglione n. 13 Pediatria, primo piano (Ala A), per un importo economico pari a Euro , oltre IVA, come da propria offerta economica.
Più in particolare, sono oggetto della sponsorizzazione:
1) redazione, sulla base dello Progetto di fattibilità reso disponibile dall’Azienda Ospedaliero Universitaria, del progetto definitivo ed esecutivo degli impianti elettrici per il tramite di progettisti in possesso dei requisiti soggettivi di cui al punto 6 dell’Avviso di sponsorizzazione. Le fasi progettuali si intendono comprensive del coordinamento della sicurezza;
2) ottenimento dei prescritti nulla osta da parte degli enti competenti, mediante la redazione della prescritta documentazione sottoscritta per quanto di competenza, con l'impegno a supportare l'Amministrazione nell'iter di perfezionamento delle pratiche edilizie;
3) espletamento, tramite professionisti di propria fiducia degli incarichi di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
4) esecuzione, per il tramite di impresa/e di fiducia dello Sponsor, in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, dei lavori indicati nell'avviso di sponsorizzazione.
5) finanziamento di tutte le spese e gli oneri necessari per la realizzazione di tutto quanto sopra illustrato
- ad eccezione di quanto espressamente indicato a carico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria - con assunzione di tutti gli oneri organizzativi a ciò necessari e connessi.
ART.3 - DURATA
Il contratto di sponsorizzazione avrà la durata data dal tempo di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici e da quello di esecuzione dei lavori fino alla successiva presa in carico dell’opera da parte dell’Amministrazione e precisamente:
• per la fase 1 (progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici) la durata potrà essere al massimo di 15 giorni decorrenti dalla data successiva al giorno della firma del contratto;
• per la fase 2 (esecuzione dei lavori) la durata potrà essere al massimo di 60 giorni decorrenti dalla consegna dei lavori;
I tempi di esecuzione sono espressi in giorni consecutivi.
ART.4 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR
Lo Sponsor è unico responsabile, nei confronti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi nascenti dal presente contratto, nonché degli eventuali danni arrecati a persone o cose per effetto della realizzazione delle opere oggetto del presente contratto.
L’esecuzione degli interventi dovrà avvenire a perfetta regola dell'arte e in conformità ai contenuti della documentazione allegata al presente contratto e alle prescrizioni impartite dall'Azienda Ospedaliero Universitaria. Sono a carico dello Sponsor tutte le spese derivanti dall'osservanza degli obblighi indicati nel presente contratto e nei suoi allegati, dagli adempimenti e attività comunque legati alla necessità di
organizzazione, in condizioni di autonomia, di tutti i mezzi tecnici, amministrativi, finanziari necessari per la realizzazione delle attività oggetto della sponsorizzazione.
In tal senso, è fatto carico allo sponsor di consegnare un lavoro completo sotto il profilo funzionale; nell'eventualità che si rendessero necessari in corso d'opera varianti indispensabili non per fatto dell'Azienda Ospedaliero Universitaria, le parti concorderanno la ridefinizione dei contenuti dell'intervento.
Lo Sponsor, con la stipula del presente contratto dichiara:
- di conoscere le norme applicabili e di impegnarsi, con la stipula del medesimo, ad operare in osservanza delle stesse;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'oggetto del contratto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell’Avviso di Sponsorizzazione, nello schema di contratto, nel Regolamento aziendale per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni, approvato con deliberazione n. 387 del 20.09.2012 nonché di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e a provvedere a tutti gli adempimenti contenuti nella Relazione di Progetto presentata in sede di offerta;
- di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori,
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, delle attrezzature e mano d'opera occorrente, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali ed i prezzi adeguati e tali da consentire l'esecuzione dei lavori.
La progettazione dovrà essere firmata da tecnico/i competente/i con apposizione del timbro professionale.
Nella redazione della progettazione degli impianti elettrici lo sponsor dovrà tenere conto delle eventuali indicazioni della Direzione Progettazione, sviluppo e investimenti, formulate sulla base della relazione di progetto offerta.
La progettazione definiva ed esecutiva dovrà essere resa completa di tutta la documentazione indicata dagli artt. 28 e segg. e 33 e segg. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163”, compreso il piano di sicurezza e coordinamento. Il progetto verrà verificato e validato dalla Direzione Progettazione, sviluppo e investimenti, entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento dello stesso. Sarà cura dello sponsor seguire, prima della consegna del progetto esecutivo e prima dell’introduzione di qualsiasi modifica, i rapporti con l’Ente preposto al rilascio dell’autorizzazione necessaria per l’approvazione del progetto e l’esecuzione dei lavori.
Contestualmente alla presentazione della progettazione esecutiva dovranno essere comunicati i nominativi del Direttore Lavori, del Direttore di Cantiere e del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Lo sponsor è responsabile verso l’Azienda Ospedaliero Universitaria dell’esatto adempimento del contratto.
Fanno capo allo sponsor tutti gli oneri economici necessari all’esecuzione del contratto e alla realizzazione della proposta progettuale presentata.
ART.5 - OBBLIGHI DELL’AZIENDA
L’Azienda Ospedaliero Universitaria riconosce allo sponsor, in regime di esclusiva, lo “sfruttamento” della realizzazione del lavoro oggetto della sponsorizzazione.
L’obbligazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria nei confronti dello sponsor costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione delle prestazioni oggetto del contratto, indipendentemente dall’effettiva utilità che lo sponsor o i suoi aventi causa ne possono trarre.
In particolare, l’Azienda Ospedaliero Universitaria, compatibilmente con la buona riuscita dei lavori, metterà a disposizione, le opportunità comunicazionali contenute nel “Piano di Comunicazione”, presentato dallo sponsor in sede di offerta di cui all’allegato n. 3.
contenute nel Piano di Comunicazione presentato in sede di offerta.
Le attività poste in essere dallo sponsor sono comunque soggette alle norme previste dalla disciplina vigente, ivi incluso il pagamento di eventuali tributi e canoni. E’ pertanto onere dello sponsor e dei suoi aventi causa acquisire le autorizzazioni eventualmente previste ed assolvere agli obblighi tributari e tariffari.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria si riserva la facoltà di non consentire e, ove poste in essere, di far cessare quelle attività pubblicitarie che risultassero in contrasto con i fini sociali e di pubblica utilità cui l’Ente deve attenersi nonché con le norme di cui al regolamento aziendale senza che lo sponsor possa vantare alcun diritto al risarcimento del danno.
ART. 6 – PAGAMENTO DEL PREZZO DELL’OPERA
Il pagamento del prezzo dovuto per l’intervento in oggetto, meglio specificato al precedente Art. 2, sarà corrisposto direttamente dallo Sponsor pertanto l’Azienda resta estranea a tutti i rapporti, ivi compresi quelli economici, intercorrenti tra lo Sponsor ed i suoi eventuali esecutori, siano essi progettisti, tecnici, imprese esecutrici, fornitori, subappaltatori o terzi in genere.
Ai sensi del comma 2 dell’Art. 12 del Regolamento aziendale per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni, qualora l’offerta dello sponsor superi l’importo stabilito per la realizzazione dell’intervento (offerta in rialzo) ovvero qualora residuino somme eventualmente non utilizzate per la realizzazione del progetto di cui all’art. 2, al termine della realizzazione di quanto previsto nel presente contratto di sponsorizzazione, le stesse saranno destinate al finanziamento di altre iniziative secondo gli accordi interni cui si fa rinvio e di cui l’Azienda darà apposita rendicontazione.
ART.7 - ESCLUSIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE, DIRITTO DI RIFIUTO
In ogni caso non saranno consentite forme di sponsorizzazione in contrasto con quanto disposto dall’art. 9 del Regolamento aziendale per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola - Malpighi, approvato con deliberazione del Direttore Generale
n. 387 del 20 settembre 2012.
ART. 8 - MESSA A DISPOSIZIONE DELL'IMMOBILE
La consegna dei locali avviene a mezzo di un verbale sottoscritto tra il Referente dell’Azienda Ospedaliero Universitaria e lo Sponsor. E' comunque consentito allo Sponsor e ai soggetti dallo stesso incaricati, previa comunicazione dei nominativi al Responsabile del procedimento, l'accesso all'immobile e alle sue pertinenze, per il compimento delle operazioni preliminari finalizzate alla redazione del progetto e all'organizzazione dei lavori.
ART. 9 - ESECUZIONE DEI LAVORI
I lavori oggetto del presente contratto dovranno essere realizzati in conformità al progetto esecutivo approvato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte in conformità agli elaborati progettuali approvati.
Lo Sponsor non potrà apportare varianti al progetto esecutivo durante l'esecuzione dei lavori se non con la preventiva approvazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria.
Durante l'esecuzione dei lavori dovranno altresì essere mantenuti, in accordo con il Referente, l'accesso pedonale pubblico e privato, i servizi e le utenze esistenti.
Dovranno essere concordate con l’Azienda Ospedaliero Universitaria le modalità di esecuzione dei lavori in modo tale da ridurre al massimo le interferenze con l'attività istituzionale dell’Ente.
ART. 10 - COLLAUDO TECNICO E SPECIALISTICO - FUNZIONALE
Le operazioni di collaudo tecnico e specialistico funzionale saranno svolte da uno o più tecnici nominati dall'Azienda Ospedaliero Universitaria, anche in corso d'opera; le spese relative sono integralmente a carico dello Sponsor.
ART. 11 - RICONSEGNA DEI LOCALI
La presa in consegna dei locali da parte dell'Azienda Ospedaliero Universitaria avverrà a seguito dell'esito favorevole del collaudo specialistico funzionale.
ART. 12 - GARANZIE E ASSICURAZIONI
1) Lo sponsor è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione, specifica per il lavoro oggetto della sponsorizzazione, che copra i danni eventualmente subiti dall’Azienda Ospedaliero Universitaria a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
La somma assicurata sarà pari:
- all’importo previsto dalla proposta progettuale oltre IVA, per tutti i danni materiali e diretti subiti dall’Azienda Ospedaliero Universitaria a causa del danneggiamento o della distruzione delle opere oggetto del lavoro, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori (partita 1: opere ed impianti permanenti e temporanei);
- € 100.000,00, per tutti i danni materiali e diretti subiti dall’Azienda Ospedaliero Universitaria nel corso dell’esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione delle opere preesistenti poste nel luogo di esecuzione dei lavori e causate o comunque connessi alla realizzazione delle lavorazioni oggetto del contratto (partita 2: opere preesistenti);
- € 20.000,00 per le spese necessarie per demolire sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate (partita 3: demolizione e sgombero).
2) La polizza deve inoltre coprire le responsabilità civili dello sponsor per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro di € 500.000,00, ed in particolare deve coprire il danneggiamento a cose di proprietà di terzi in conseguenza di un fatto connesso con la realizzazione delle opere oggetto del contratto verificatosi nel luogo di esecuzione dei lavori e nel corso degli stessi.
3) Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3) e all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4), non sono opponibili all’Amministrazione.
4) La copertura assicurativa deve essere conforme allo schema tipo, approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123.
5) La polizza assicurativa deve essere preventivamente accettata all’Amministrazione e trasmessa a questa prima dell’avvio dei lavori. Congiuntamente alla polizza dovrà essere trasmessa la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo presunto di durata della polizza.
6) La polizza dovrà espressamente prevedere che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società Assicuratrice e la Amministrazione, il foro competente è esclusivamente quello di Bologna.
7) Lo sponsor dovrà, altresì, garantire il mantenimento nel tempo di detta garanzia e dovrà fornire tempestivamente all’Amministrazione comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra vicenda relativa alla polizza.
8) Qualora vengano disposte proroghe di durata per l’esecuzione dei lavori che eccedano la validità temporale di detta polizza, lo sponsor dovrà provvedere ad integrare la stessa per mantenere la copertura assicurativa.
9) Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 7) e 8) costituisce grave inadempimento contrattuale, a seguito del quale l’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto.
ART.13- PROCEDURE DI CONTROLLO
La progettazione esecutiva dovrà essere verificata e approvata con specifico atto del dirigente responsabile del Dipartimento Tecnico, Progettazione, sviluppo e investimenti.
Il personale del Dipartimento Tecnico, Progettazione, sviluppo e investimenti, avrà sempre libero accesso al cantiere, effettuerà i necessari controlli sui materiali e sulle modalità di esecuzione dei lavori. Le opere saranno accettate solo in seguito dell’emissione del Certificato di regolare esecuzione.
Solo a partire da tale Certificato potrà essere dato corso a quanto previsto nell’Art. 5 “Obblighi dell’Azienda.
ART.14 – RITARDI E PENALI
In caso di ritardo che provochi danni all’Azienda, la stessa si riserva di richiederne il risarcimento nelle sedi opportune.
In caso di ritardo nell’esecuzione dei lavori o di non accettazione degli stessi da parte dal Coordinamento Attività Tecniche Integrate sarà sospeso quanto previsto nell’Art. 5 “Obblighi dell’Azienda” ed inoltre verrà applicata una penale, pari all’1% dell’importo previsto per i lavori, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine convenuto di cui all’art. 3.
ART.15 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Nel caso di inadempienze e/o negligenza nell’adempimento di obblighi di legge o contrattuali, l’Azienda Ospedaliero Universitaria, previa diffida ad adempiere, può risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile, con conseguente risarcimento del danno.
ART.16 - GRAVE ERRORE E CAUSA RISOLUTIVA ESPRESSA
Costituisce grave errore ed è causa di risoluzione di diritto del contratto, a norma dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente risarcimento del danno, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:
a) violazione o inadempimento grave e reiterato delle prescrizioni relative agli obblighi previsti dal contratto;
b) frode o malafede nell’esecuzione del contratto;
c) perdita dei requisiti di ordine generale;
d) cessione del contratto.
Ai sensi dell’Art. 11 del Regolamento Aziendale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, il contratto si risolve di diritto nel caso in cui lo sponsor faccia un uso improprio del nome e del logo dell’Azienda Ospedaliera, rechi danni all’immagine della stessa o non siano perseguiti i fini di pubblica utilità cui l’Azienda deve attenersi, fermo restando l’eventuale risarcimento del danno.
ART.17 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI
E’ vietato allo sponsor cedere il contratto, anche in parte, a soggetti terzi.
In caso di subappalto, si applica l'art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; le istanze dovranno essere trasmesse all’Azienda Ospedaliero Universitaria (utilizzando i moduli predisposti dalla stessa Azienda) e da questa autorizzate.
ART.18 FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell’esecuzione del contratto è competente il foro di Bologna; è escluso ogni ricorso all’arbitrato.
ART.19 - SPESE CONTRATTUALI
La presente scrittura privata, non autenticata, relativa ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131).
2. Saranno comunque a carico dello Sponsor le spese contrattuali nonché le imposte o tasse previste dalle vigenti disposizioni normative, ivi compresi tassa di registrazione e diritti di segreteria se ed in quanto dovuti.
ART.20 - RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio al Codice Civile ed alle ulteriori norme applicabili.
ART: 21 – ALLEGATI
Sono allegati al presente contratto e sottoscritti dalle parti ne costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti allegati:
1) Offerta economica;
2) Relazione di Progetto;
3) Piano di comunicazione.
Letto, confermato e sottoscritto a Bologna, il giorno
Lo Sponsor Lo Sponsee