Contract
Disegno di legge concernente “Nuove norme sull’ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale e di vigilanza ambientale”.
Testo ddl
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 2
Art. 1 Oggetto 2
Art. 2 Finalità 2
Art. 3 Attribuzioni del Corpo forestale 4
Art. 4 Funzioni del Corpo forestale 4
Art. 5 Raccordo con le funzioni di competenza di altri uffici ed enti 7
Art. 6 Stemma e distintivi di specialità 8
CAPO II STRUTTURA ORGANIZZATIVA E ORGANICO 8
Art. 7 Struttura organizzativa del Corpo forestale – Modifiche all’articolo 28, comma 3 della legge regionale n. 31 del 1998 8
Art. 8 Nuclei specialistici 10
CAPO III Formazione, addestramento e specializzazione 10
Art. 9 Formazione, aggiornamento e specializzazione 10
Art. 10 Scuola Forestale 11
Art. 11 Innovazione tecnologica 13
CAPO IV DISCIPLINA GENERALE DEL PERSONALE 13
Art. 12 Personale del Corpo forestale 13
Art. 13 Contratti collettivi. Sostituzione dell’articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998 14
Art. 14 Rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva. Modifiche all’articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998 15
Art. 15 Interpretazione del comma 8 dell’articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012.
Modifica dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 35 del 2015 15
Art. 16 Valutazione della performance del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Inserimento dell’articolo 8-terdella legge regionale n. 31 del 1998 15
Art. 17 Indennità 16
Art. 18 Indennità per missioni e straordinario in situazioni di emergenza 16
Art. 19 Aree del personale del Corpo forestale 17
Art. 20 Requisiti generali per l’accesso e per le progressioni 17
Art. 21 Area A (agenti, assistenti e sovrintendenti) 19
Art. 22 Area B (sottufficiali) 19
Art. 23 Area C (ufficiali) 20
Art. 24 Area dei dirigenti 20
CAPO V ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SERVIZIO 21
Art. 25 Attività di servizio sul territorio 21
Art. 26 Continuità del servizio e reperibilità 21
Art. 27 Alloggi di servizio 22
Art. 28 Riconoscimento di meriti speciali 22
CAPO VI EQUIPAGGIAMENTO E MEZZI IN DOTAZIONE 22
Art. 29 Uniforme e vestiario 22
Art. 30 Uso dell’uniforme e distintivi di grado 22
Art. 31 Mezzi in dotazione 23
Art. 32 Armamento 23
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI 24
Art. 33 Norma finanziaria 24
Art. 34 Trasformazione del bosco e interventi selvicolturali. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 8 del 2016 24
Art. 35 Razionalizzazione delle procedure di approvazione dei piani forestali. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 8 del 2016 25
Art. 36 Abrogazione di norme e norme transitorie 25
Art. 37 Entrata in vigore 26
Testo ddl
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
1. La presente legge, in conformità con le disposizioni della legge regionale 13 novembre 1998
n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), detta norme in materia di organizzazione, funzionamento e disciplina del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, istituito con la legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda) e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2 Finalità
1. Nel rispetto della normativa europea, statale e regionale in materia ambientale e nell’ambito del riordino delle funzioni previste nell’articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), la presente legge persegue le seguenti finalità:
a) modernizzare e adeguare i compiti istituzionali del Corpo forestale regionale per renderli aderenti ai mutamenti territoriali e sociali ed alle accresciute esigenze di tutela ambientale, con particolare riguardo alle esigenze di innovazione, specializzazione e sviluppo delle funzioni tecniche e di prevenzione;
b) ridefinire e ottimizzare le funzioni del Corpo forestale nell’ambito del sistema regionale ambientale e forestale, con particolare riferimento alle funzioni di protezione civile, prevenzione del rischio idrogeologico e del rischio incendi, vigilanza ambientale, terrestre e marino-costiera, al fine di garantire una efficace gestione delle competenze assegnate ai differenti rami dell’amministrazione regionale;
c) razionalizzare la struttura organizzativa del Corpo forestale in relazione all'analisi di specifici bisogni di tutela ambientale dei territori di riferimento per garantire il corretto ed equilibrato rapporto col territorio;
d) individuare strumenti innovativi e flessibili per la gestione delle attività operative ad alto contenuto di specializzazione che consentano l'automatico adattamento ai concreti bisogni che si manifestano nel territorio ed alle situazioni di emergenza;
e) valorizzare e potenziare le esperienze e le conoscenze specialistiche acquisite nel tempo tramite la formazione continua e l'alta specializzazione del personale;
f) promuovere, valorizzare e diffondere l’adeguamento tecnologico e l’innovazione delle strutture.
2. Alla luce delle finalità di cui al comma 1 l'azione del Corpo forestale è orientata ai seguenti principi:
a) coordinamento e definizione dei ruoli nei rapporti tra il Corpo forestale e le altre istituzioni nazionali e regionali, e in particolare con la direzione generale regionale competente in materia di protezione civile, l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS) di cui all’articolo 35 della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), le direzioni generali delle amministrazioni del sistema Regione di cui all’articolo 1, comma 2-bis della legge regionale n. 31 del 1998, gli enti locali, gli enti gestori dei parchi e delle aree marine protette, gli istituti di ricerca e le università;
b) coordinamento delle strutture centrali con le strutture territoriali per garantire l'uniformità e la diffusione di standard omogenei;
c) efficiente gestione delle risorse umane e strumentali, per un utilizzo razionale, flessibile ed economicamente sostenibile, nonché per favorire la formazione e dislocazione del territorio di figure ad alta specializzazione.
Art. 3
Attribuzioni del Corpo forestale
1. Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale è la struttura operativa dell’assessorato regionale competente in materia di ambiente che esercita funzioni tecniche e di polizia forestale e ambientale, specializzata nella difesa del patrimonio forestale e nella tutela dell’ambiente, del paesaggio e degli ecosistemi.
2. Il Corpo forestale opera nell'ambito del territorio regionale per lo svolgimento delle funzioni attinenti alla prevenzione, alla sorveglianza, alla tutela del territorio agro-silvo-pastorale, forestale e montano, del suolo, delle acque interne e marittime territoriali, dei corsi fluviali e relative pertinenze idrauliche, dell'ambiente e delle risorse naturali in genere, nonché di ogni altro compito diretto alla sensibilizzazione e alla divulgazione delle attività inerenti il corretto utilizzo del territorio e la salvaguardia ambientale.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna), dal decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali) e dall'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), restano ferme tutte le attribuzioni spettanti al Corpo forestale regionale, anche con riferimento alle funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, secondo la disciplina vigente in materia.
Art. 4
Funzioni del Corpo forestale
1. Il Corpo forestale, nel rispetto degli atti di pianificazione e programmazione dell'Unione europea e degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, statale e regionale in materia ambientale, esercita le seguenti funzioni:
a) funzioni di tutela tecnica del patrimonio naturale e paesaggistico;
b) funzioni tecniche e operative in materia di antincendio boschivo e rurale e concorso operativo in materia di protezione civile;
c) attività di polizia forestale e ambientale finalizzata alla prevenzione, sorveglianza e repressione dei reati in materia ambientale e nelle materie attribuite da leggi o regolamenti e concorso nel mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alle aree rurali.
2. Il Corpo forestale esercita le funzioni di tutela tecnica del patrimonio naturale e paesaggistico in relazione ai seguenti compiti:
a) difesa dei suoli dall'erosione attraverso i procedimenti relativi alla gestione del vincolo idrogeologico previsti nel regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);
b) verifica della sussistenza del vincolo previsto nell’articolo 142, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche ed integrazioni e, per gli interventi localizzati in ambito vincolato ai sensi del medesimo articolo, dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 149, comma 1 lettere b) e c) del d.lgs. n. 42 del 2004, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 19 e 20 della legge regionale n. 8 del 2016;
c) tutela tecnica ed economica dei boschi e dei beni silvo-pastorali, con particolare riguardo a quelli dei comuni e degli enti pubblici, ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 130 a 138 del regio decreto-legge n. 3267 del 1923;
d) procedimenti relativi alla tutela della sughera previsti nella legge regionale 9 febbraio 1994,
n. 4 (Disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura);
e) tutela della biodiversità, dei parchi, riserve, biotopi e altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;
f) partecipazione ai Coordinamenti territoriali per l’ambiente (CTA) nei parchi nazionali;
g) tutela della fauna, della flora, inclusa quella minacciata di estinzione ai sensi della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES) firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n. 874, e della vegetazione;
h) attività divulgative, formative e informative sulle foreste e sull’ambiente naturale, in raccordo con la direzione generale regionale competente in materia di ambiente cui è affidato il coordinamento della Rete Regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale (IN.F.E.A.) e dei programmi di educazione all'ambiente e alla sostenibilità, e con l’Agenzia FoReSTAS;
i) controllo delle sementi e del materiale di propagazione forestale, anche ai sensi dell’articolo 33 della legge regionale n. 8 del 2016;
j) raccolta dei dati e redazione della statistica e dell’inventario forestale, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 8 del 2016;
k) attività di studio, sperimentazione e monitoraggio sulle tematiche forestali e ambientali, anche ai sensi di quanto disposto dall’articolo 34, comma 3, della legge regionale n. 8 del 2016 e in collaborazione con organi di ricerca;
l) controlli derivanti dalla normativa dell’Unione europea in materia agro-forestale e ambientale.
3. Il Corpo forestale è componente del sistema regionale antincendi ed esercita le competenze tecniche e operative in materia di antincendio boschivo e rurale disciplinate dalla legge regionale n. 8 del 2016 e dalla legge 21 novembre 2000, n. 353 (legge-quadro in materia di incendi boschivi), in relazione a:
a) coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di direzione delle operazioni di spegnimento (D.O.S.), come previsto dall’articolo 25, commi 1 e 2, della legge regionale n. 8 del 2016;
b) redazione dei piani operativi ripartimentali secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2016 e concorso nella redazione del piano regionale;
c) perimetrazione delle aree incendiate, per tutte le esigenze di studio, analisi, statistica, certificazione, nonché a beneficio dei comuni ai fini dell'aggiornamento del catasto delle aree percorse da incendio, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge n. 353 del 2000;
d) esercizio della prevenzione degli incendi boschivi, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale n. 8 del 2016;
e) funzioni consultive in favore delle amministrazioni militari, ai sensi dell’articolo 23, comma 2 lettera e) della legge regionale n. 8 del 2016;
f) rilascio delle autorizzazioni per l’esecuzione di abbruciamenti colturali, ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 8 del 2016.
4. Il Corpo forestale è componente del sistema regionale di protezione civile e concorre alle relative attività con i propri mezzi e le proprie risorse umane, anche sulla base di intese e protocolli di collaborazione che disciplinino l’assegnazione temporanea di personale fra i componenti del sistema di protezione civile per lo svolgimento di funzioni specifiche.
5. Il Corpo forestale esegue l’attività di polizia forestale e ambientale per la prevenzione, sorveglianza e repressione degli illeciti nelle materie indicate ai commi da 1 a 4 e nelle seguenti materie:
a) polizia forestale e fluviale;
b) incendi boschivi e nelle aree extraurbane;
c) biodiversità, aree naturali protette terrestri e marine nonché habitat di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e altre aree protette;
d) beni paesaggistici, culturali, archeologici;
e) urbanistica ed edilizia;
f) fauna selvatica ed esercizio della caccia;
g) maltrattamento degli animali;
h) pesca nelle acque interne e marittime territoriali;
i) commercio e detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, tutelati ai sensi della Convenzione CITES;
j) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo e disastro ambientale;
k) parchi geominerari e patrimonio mineralogico, paleontologico, speleologico e carsico;
l) demanio terrestre, idrico e marittimo;
m) ogni altro compito di sorveglianza, prevenzione e repressione attribuito al Corpo forestale da leggi o regolamenti.
6. Nelle materie delle emergenze e urgenze ambientali, protezione civile e antincendio boschivo il Corpo forestale è componente della centrale operativa regionale del numero unico europeo 112, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge n.124 del 2015.
Art. 5
Raccordo con le funzioni di competenza di altri uffici ed enti
1. Ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), il Corpo forestale collabora con gli enti locali nelle materie di competenza, ponendo a fondamento della sua azione amministrativa gli interessi delle comunità locali rurali, l'efficacia e la trasparenza. Il Corpo forestale orienta il proprio sostegno secondo i principi di gestione sostenibile dettati dagli articoli 1, 2, 5 e 31 della legge regionale n. 8 del 2016.
2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 9 del 2007, il Corpo forestale promuove attività di ricerca e documentazione e garantisce assistenza tecnica ai Corpi di polizia locale, in tema di prevenzione e repressione degli illeciti contro l'ambiente e il territorio.
3. Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 31 del 1998, il Corpo forestale assicura all'amministrazione regionale, agli enti, alle agenzie, alle aziende ed agli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione di cui all’articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998, leale collaborazione, ponendo a fondamento della propria azione amministrativa i criteri organizzativi di collegamento e integrazione ivi previsti. Il Corpo collabora altresì con le associazioni di volontariato e le compagnie barracellari impegnate nel supporto alle attività antincendio boschivo e di protezione civile.
4. Il Corpo forestale, ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale n. 8 del 2016, collabora con organismi di ricerca nelle materie previste dall’articolo 3 a la Scuola forestale di cui all’articolo 10.
5. Le collaborazioni con gli organi statali nelle materie di polizia previste nell’articolo 4 comma 5 sono disciplinate stipulando protocolli di intesa o accordi ai sensi della normativa vigente.
6. Per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378 (Regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121), il Corpo forestale collabora con le Forze di Polizia, scambiando con le stesse, in un rapporto di reciproca collaborazione, i dati utili di propria conoscenza, nonché garantendo la sicurezza dei dati personali oggetto di trattamento da parte del proprio personale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Art. 6
Stemma e distintivi di specialità
1. Lo stemma e i logotipi del Corpo forestale sono determinati con decreto dell’Assessore regionale competente in materia di ambiente.
2. Fino all’adozione della deliberazione di cui al comma 1, il Corpo forestale mantiene gli stemmi, i logotipi e i distintivi già in uso.
CAPO II
Struttura organizzativa e organico
Art. 7
Struttura organizzativa del Corpo forestale – Modifiche all’articolo 28, comma 3 della legge regionale n. 31 del 1998
1. Il Corpo forestale costituisce nell’ambito dell’assessorato regionale competente in materia di ambiente una direzione generale che assume la denominazione di Comando generale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
2. Le funzioni di direttore generale del Corpo forestale sono conferite ai sensi di quanto disposto dall’articolo 28 comma 3 della legge regionale n. 31 del 1998.
3. All'articolo 28 comma 3 della legge regionale n. 31 del 1998 e s.m.i. dopo le parole: "in possesso di comprovata professionalità ed esperienza acquisite nelle materie di competenza del Corpo forestale" sono aggiunte le seguenti: “e dei requisiti per l’acquisizione della qualifica di agente di pubblica sicurezza”.
4. La direzione generale del Corpo forestale è articolata in strutture organizzative istituite in conformità alla legge regionale n. 31 del 1998. Tali strutture si distinguono in:
a) servizi centrali, articolati in unità organizzative di primo livello;
b) servizi territoriali, che assumono la denominazione di Comandi territoriali del Corpo forestale, che possono essere articolati in unità organizzative di primo e di secondo livello;
c) le stazioni forestali e le basi navali che operano alle dipendenze delle unità di cui alla lettera precedente e possono costituire unità organizzative di secondo livello.
5. La dotazione organica dirigenziale del Corpo forestale è stabilita con deliberazione della Giunta medesima adottata su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente e previa intesa con l’assessore regionale competente in materia di personale, sulla base di criteri di economicità, accessibilità da parte dell’utenza e omogeneità territoriale, sociale, economica e culturale. Il numero, la sede e la circoscrizione delle stazioni forestali e delle basi navali è stabilito con deliberazione della Giunta medesima adottata su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente.
6. Nelle more dell’adozione della deliberazione prevista nel comma 6 sono confermati il numero e le sedi dei servizi territoriali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il Comandante del Corpo forestale ripartisce l’organico del personale assegnato alla direzione garantendone una razionale distribuzione territoriale, nel rispetto del principio generale della rotazione periodica del personale nelle sedi. Ai fini dell’assegnazione della sede al personale del corpo forestale, sono valutati i profili di incompatibilità in relazione alla titolarità di incarichi esecutivi negli enti locali.
8. La permanenza del personale nella sede delle stazioni forestali e basi navali è stabilita ordinariamente in un massimo di cinque anni. Il personale già assegnato può permanere nella stessa sede per un massimo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque, considerato il periodo precedente, non oltre il decimo anno. Gli spostamenti da una sede all’altra sono disposti nei limiti delle rispettive dotazioni organiche ed esclusivamente all’interno della direzione generale del Corpo forestale.
9. L'incarico di comandante di stazione forestale e di base navale è conferito con determinazione del Comandante del Corpo forestale a uno dei sottufficiali di grado più elevato assegnati al comando territoriale, nel rispetto del principio di rotazione nelle sedi.
10. L'organizzazione del Corpo forestale è improntata ai seguenti criteri:
a) razionale distribuzione territoriale al fine di assicurare il perseguimento dei principi generali di efficienza, efficacia ed economicità;
b) articolazione e relazioni di tipo gerarchico;
c) presenza e formazione di figure professionali specialistiche distribuite sul territorio o aggregate in nuclei articolati su base territoriale o regionale;
d) impiego di mezzi e attrezzature specifici, individuali o di reparto;
e) uso di uniformi, distintivi e dispositivi di protezione individuale in funzione delle attività svolte;
f) adozione di protocolli operativi specifici per le materie di competenza e per le attività svolte in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati;
g) formazione, addestramento e aggiornamento continuo del personale.
Art. 8
Nuclei specialistici
1. I nuclei specialistici sono unità operative, dipendenti dal Comando generale o dai Comandi territoriali, che possono essere costituiti per specifiche tematiche connesse ai compiti istituzionali assegnati al Corpo forestale ovvero in relazione a esigenze di carattere territoriale.
2. La costituzione, la revoca, i compiti e le modalità operative dei nuclei specialistici sono stabiliti con determinazione del Comandante del Corpo forestale sulla base delle esigenze operative.
CAPO III
Formazione, addestramento e specializzazione
Art. 9
Formazione, aggiornamento e specializzazione
1. Il Corpo forestale, sulla base degli obiettivi strategici e delle esigenze operative, cura la specializzazione e l'aggiornamento continui del personale, anche ai fini della costituzione dei nuclei specialistici di cui all’articolo 8, per adeguare l'attività istituzionale di competenza ai mutamenti della normativa e all'evoluzione scientifica e dei supporti tecnologici.
2. Per le finalità previste nel comma 1 il Corpo forestale si avvale in particolare della Scuola forestale di cui all’articolo 10 e definisce specifici programmi pluriennali di formazione, addestramento e specializzazione che possono prevedere accordi di collaborazione e di partenariato con università, istituti di ricerca, enti pubblici nazionali ed esteri per la realizzazione di corsi che comportino l’acquisizione o il rafforzamento delle competenze del proprio personale.
3. Il Corpo forestale, attraverso la Scuola forestale di cui all’articolo 10 e tramite accordi, intese o convenzioni, contribuisce altresì alle attività di formazione e addestramento nelle materie di competenza a favore di personale del sistema Regione di cui all’articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998, e degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile, dei corpi di polizia locale, delle guardie ambientali e zoofile volontarie, dei
componenti delle compagnie barracellari e di altri operatori dell'ambiente, quando sia necessaria la divulgazione tecnica, operativa, giuridica e scientifica, finalizzata all'approfondimento delle conoscenze in materia ambientale, nonché all'utilizzo di protocolli comuni.
4. In relazione alle aree tematiche connesse alla specificità dei compiti assegnati, il Corpo forestale collabora con la direzione generale competente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro per la definizione dei programmi destinati alla formazione obbligatoria del proprio personale ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 10 Scuola Forestale
1. La Scuola forestale, con sede e direzione in Nuoro, è un'istituzione di formazione, addestramento, specializzazione, aggiornamento e cultura in materia ambientale.
2. La Scuola forestale costituisce un obiettivo strategico nel quadro del riordino e dell’attribuzione al Corpo forestale delle nuove funzioni indicate all’articolo 4 della presente legge e rappresenta il luogo didattico dove approfondire le esperienze in materia di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi e di protezione civile non solo a favore del personale del Corpo forestale ma per tutto il sistema regionale del volontariato, avuto riguardo anche alla possibilità di scambio di esperienze con il quadro nazionale ed internazionale.
3. La Scuola forestale costituisce nell’ambito della direzione generale del Corpo forestale una unità organizzativa ai sensi di quanto disposto dall’articolo 12 comma 3 della legge regionale n. 31 del 1998.
4. La Scuola opera secondo i più aggiornati e recenti indirizzi sull'apprendimento permanente e la formazione professionale e svolge i seguenti compiti:
a) cura la formazione, l’addestramento, la specializzazione e l'aggiornamento del personale del Corpo forestale nelle fasi precedenti e successive all'arruolamento e per tutta la durata della carriera lavorativa del personale, con l'obiettivo di perseguire l'erogazione di servizi di elevata qualità, secondo le esigenze collettive. Tale attività è orientata anche al miglioramento della gestione delle risorse umane e strumentali nonché all'uso di tecnologie innovative o di tecniche non convenzionali;
b) nelle materie di competenza del Corpo forestale, la Scuola estende la propria attività di formazione e addestramento a beneficio del personale del sistema Regione, di cui all’articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998, e del sistema delle
autonomie locali o dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
c) in materia di lotta agli incendi boschivi, la Scuola fornisce supporto alle strutture del Corpo forestale per svolgere attività di formazione e addestramento a favore di personale del sistema Regione, di cui all’articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998, e degli appartenenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile nonché dei componenti delle compagnie barracellari o altri soggetti, ai sensi dell’articolo 9, comma 3;
d) fornisce supporto alle attività divulgative, formative e informative sulle foreste e sull’ambiente naturale e sui programmi di educazione all'ambiente e alla sostenibilità del Corpo forestale e della Rete Regionale di informazione, formazione ed educazione ambientale (IN.F.E.A.);
e) promuove e realizza attività di ricerca formazione e sviluppo, in autonomia o in collaborazione con soggetti terzi nazionali o esteri che abbiano interesse ad aumentare la conoscenza nelle materie di competenza del Corpo forestale e delle materie forestali e ambientali in genere.
5. Alla Scuola è preposto un direttore scelto tra dirigenti in possesso di comprovata esperienza e competenza pertinenti alle funzioni da svolgere che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali di responsabilità amministrativa, tecnica e gestionale nel sistema Regione di cui all’articolo 1, comma 2-bis, della legge regionale n. 31 del 1998 o in strutture pubbliche o private.
6. Gli indirizzi per l’organizzazione, l'articolazione, il funzionamento e l'attività formativa della Scuola sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente, che si avvale per la loro definizione di un comitato tecnico-scientifico.
7. Il comitato tecnico-scientifico, di cui al comma 6, è un organo consultivo in materia di programmazione degli indirizzi scientifici e didattici, formula proposte riguardanti l’individuazione del fabbisogno formativo e la programmazione dell’attività didattica, e risulta composto da:
a. due esperti del mondo scientifico e accademico competenti nelle materie previste nel comma 4;
b. un rappresentante degli enti pubblici di ricerca presenti nel territorio regionale da questi designato.
In relazione agli argomenti trattati, possono partecipare alle riunioni del comitato i direttori generali della protezione civile regionale, della difesa dell’ambiente, dell’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) e l’amministratore unico dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS).
8. I componenti del comitato tecnico-scientifico sono nominati con decreto dell'assessore competente in materia di ambiente, restano in carica per cinque anni e decadono comunque con la fine della legislatura nella quale i componenti sono stati nominati. I componenti del comitato tecnico-scientifico svolgono i compiti previsti dalla presente legge a titolo gratuito.
Art. 11 Innovazione tecnologica
1. Il Corpo forestale, sulla base degli obiettivi strategici e delle esigenze operative, adegua l'attività istituzionale di competenza ai mutamenti della normativa e all'evoluzione scientifica e dei supporti tecnologici.
2. Il Corpo forestale, nell’ambito delle competenze tecniche e di polizia previste dall’articolo 4, contribuisce alla:
a) implementazione dei sistemi informativi tramite la gestione e l'aggiornamento dei dati ambientali di propria pertinenza, in raccordo con l'assessorato regionale competente in materia di ambiente e con altre strutture del sistema Regione di cui all’articolo 1, comma 2- bis, della legge regionale n. 31 del 1998;
b) promozione di percorsi di innovazione tecnologica e sperimentazione in grado di favorire l’implementazione delle funzioni di tutela tecnica ed economica, operative antincendio nonché di sorveglianza, prevenzione e repressione degli illeciti.
CAPO IV
Disciplina generale del personale
Art. 12
Personale del Corpo forestale
1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Corpo forestale sono disciplinati dalle norme previste per il personale del ruolo unico regionale, salvo quanto disposto nel presente capo.
2. Il personale appartenente al Corpo forestale esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all’articolo 4 e gli altri compiti stabiliti con legge o regolamento, nell’ambito del grado e dell’area di appartenenza, oltre a quelli derivanti dalla qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita ai sensi del d.p.r. n. 297 del 1972.
3. In considerazione della peculiarità dei compiti e degli obblighi previsti da leggi e regolamenti per le funzioni derivanti dal possesso delle qualifiche di pubblica sicurezza nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti, il contratto dell’area del Corpo forestale salvaguarda la specialità del servizio reso dal personale del Corpo, in particolare riguardo
all’indennità di funzione, alla sicurezza nel lavoro, alle condizioni usuranti del servizio, all’orario di lavoro, al sistema di valutazione.
4. In caso di sopravvenuta inidoneità psico-fisica permanente del personale alle mansioni proprie del Corpo forestale, debitamente accertata dalla competente autorità sanitaria pubblica, è disposto l’inquadramento in altre categorie del ruolo amministrativo regionale rispetto alle quali permanga una residua idoneità lavorativa. In ogni caso il personale conserva il livello retributivo in godimento al momento del passaggio verso altra categoria dell’amministrazione, con esclusione dell’indennità per servizio di istituto.
5. Il personale del Corpo forestale cessa di appartenere all’amministrazione regionale qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel comma 4.
Art. 13
Contratti collettivi. Sostituzione dell’articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998
1. L’articolo 58, della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
“Art. 58
Contratti collettivi
1. La contrattazione collettiva per il personale dell'amministrazione e degli enti è regionale o integrativa. Essa si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro e alle relazioni sindacali.
2. II personale dell'amministrazione e degli enti costituisce un unico comparto di contrattazione.
3. Per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano l'iscrizione ad albi professionali ovvero compiti tecnico-scientifici e di ricerca sono stabilite discipline distinte nell'ambito del contratto di comparto. Per i professionisti che svolgono compiti tecnico-scientifici e di ricerca, la Giunta regionale, nella formulazione degli indirizzi di cui all'articolo 63, si ispira alle definizioni e ai criteri contenuti nella Raccomandazione della Commissione europea dell'11 marzo 2005, riguardante la Carta europea dei ricercatori.
4. I dirigenti dell'amministrazione e degli enti e il personale non dirigente del Corpo forestale costituiscono autonome e separate aree di contrattazione all'interno del comparto.
5. La durata dei contratti collettivi è disciplinata dalla contrattazione collettiva, in coerenza con il settore privato.
6. I contratti collettivi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.”
Art. 14
Rappresentanze sindacali nella contrattazione collettiva. Modifiche all’articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998
1. Il comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente:
“1. Il comitato per la rappresentanza negoziale della Regione ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali che abbiano rispettivamente nel comparto o nelle separate aree di contrattazione per la dirigenza dell'amministrazione e degli enti e per il personale non dirigente del Corpo forestale della Sardegna una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, nonché le confederazioni alle quali dette organizzazioni sindacali sono affiliate”.
Art. 15
Interpretazione del comma 8 dell’articolo 3 della legge regionale n. 6 del 2012. Modifica dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 35 del 2015
1. L'articolo 12, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2015, n.35 (Disposizioni urgenti per interventi sul patrimonio culturale e la valorizzazione dei territori occupazione, opere pubbliche e rischio idrogeologico e disposizioni varie) è sostituito dal seguente:
“1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 8 della legge regionale n. 6 del 2012 si interpreta nel senso che le eccezioni previste nell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento del conti pubblici), si applicano al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, della direzione generale della protezione civile e dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS), per le infermità contratte nello svolgimento di funzioni di pubblica sicurezza, di vigilanza ambientale e di soccorso pubblico e per gli interventi di protezione civile."
2. I termini per la presentazione delle domande previsti nell’articolo 12, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35, decorrono dall'entrata in vigore della presente legge.”.
Art. 16
Valutazione della performance del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.
Inserimento dell’articolo 8-terdella legge regionale n. 31 del 1998
1. Dopo l’articolo 8-bis della legge regionale n. 31 del 1998 è inserito il seguente:
“Art. 8-ter
Valutazione della performance del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale
1. La valutazione della performance individuale e organizzativa del personale del Corpo forestale è adattata alla specificità dell’attività operativa, anche mediante riferimento a parametri di efficienza nel raggiungimento degli obiettivi, comprensivi della regolare esecuzione e concentrazione dei servizi, nei luoghi e nei periodi classificati a maggior interesse pubblico.
2. I criteri e i parametri previsti nel comma 1 da applicare ai dirigenti e ai dipendenti del Corpo forestale, sono definiti ai sensi dei commi 3 e 8 dell’articolo 8-bis”.
Art. 17 Indennità
1. Al personale appartenente al Corpo forestale compete una indennità per servizio di istituto da corrispondersi in via forfettaria mensile, diversificata per Aree.
2. L’indennità prevista nel comma 1 è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario.
3. L'indennità di cui al comma 1, ferma la cumulabilità di cui al comma 2, compete limitatamente a dodici mensilità ed è ridotta nella stessa proporzione in cui ha luogo la riduzione dello stipendio per congedo straordinario, aspettativa, sanzione disciplinare e ogni altra posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio.
4. L’indennità di cui al comma 1 non compete al personale dichiarato permanentemente inidoneo allo svolgimento delle attività proprie del Corpo forestale ed è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio o sospensione della qualifica di pubblica sicurezza oppure per il personale dichiarato temporaneamente inidoneo per il periodo eccedente i due anni.
5. La misura dell'indennità prevista nel presente articolo è determinata con i procedimenti e gli accordi per l’area di contrattazione previsti nell’articolo 58 della legge regionale n. 31 del 1998.
6. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 5 è autorizzato l’incremento di euro 1.000.000 sul fondo di cui all’articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 da destinare alla relativa contrattazione collettiva riferita agli anni 2016-2018, con decorrenza 1 gennaio 2017.
7. Al personale del Corpo forestale trasferito per motivi organizzativi ad altra sede di servizio, distante oltre cinquanta chilometri da quella di appartenenza o di residenza, è corrisposta un'indennità di trasferimento una tantum, il cui importo è determinato in sede di contrattazione collettiva.
Art. 18
Indennità per missioni e straordinario in situazioni di emergenza
1. Per la corresponsione delle indennità per missioni e straordinario in situazioni di emergenza a favore del personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale impiegato in interventi di polizia ambientale urgenti o irripetibili, è autorizzato l’utilizzo degli stanziamenti di cui al capitolo SC01.0240-UPB S01.02.004 e al capitolo SC01.0144-UPB S01.02.001.
Art. 19
Aree del personale del Corpo forestale
1. Il Corpo forestale è costituito da personale inquadrato nelle seguenti aree, livelli e corrispondenti gradi:
a) Area A: area degli agenti, assistenti e sovrintendenti, suddivisa nelle seguenti sub-aree: A1 comprendente i seguenti livelli e gradi: agente, assistente, assistente capo; A2 comprendente i seguenti livelli e gradi: sovrintendente, sovrintendente capo;
b) Area B: area dei sottufficiali comprendente i seguenti livelli e gradi: vice ispettore, ispettore, ispettore capo, ispettore superiore e ispettore superiore scelto;
c) Area C: area degli ufficiali comprendente i seguenti livelli e gradi: vice commissario, commissario, commissario xxxx, commissario superiore;
d) Area dirigenti.
2. Nell'ambito della dotazione organica del Corpo forestale, stabilita ai sensi di quanto disposto dall’articolo 15 comma 1 della legge regionale n. 31 del 1998, i contingenti delle aree sono definiti come segue:
a) Area C: il contingente numerico dell’area deve rispettare la quota del dieci per cento della dotazione complessiva;
b) Area B: il contingente numerico dell’area deve rispettare il quaranta per cento del contingente numerico dell’Area A; Il numero complessivo degli ispettori superiori scelti non può essere superiore al trenta per cento del numero complessivo degli ispettori superiori.
c) Sub-area A2: il contingente numerico non deve superare il venti per cento del contingente complessivo dell’Area A. Il numero complessivo dei sovrintendenti capo non può essere superiore al cinquanta per cento del contingente complessivo della sub-area A2.
Art. 20
Requisiti generali per l’accesso e per le progressioni
1. L’accesso al livello iniziale della sub-area A1 e delle aree B e C del Corpo forestale si consegue mediante concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nel titolo V della legge regionale n. 31 del 1998, e previo superamento di un corso di formazione con esame finale e, limitatamente alla sub-area A2 ed alle aree B e C e nella misura indicata negli articoli 21, 22 e 23, per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
2. Le modalità del concorso sono stabilite con decreto dell’assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della Giunta regionale proposta dall’assessore competente in materia di personale di concerto con l’assessore regionale competente in materia di ambiente.
3. L’ammissione al corso di formazione è subordinata all’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali previsti nel comma 4. Durante il periodo di frequenza del corso di formazione agli idonei spetta l’ottanta per cento del trattamento economico previsto per il livello retributivo corrispondente al grado iniziale dell’area. Gli idonei appartenenti al ruolo unico regionale conservano il diritto al trattamento giuridico ed economico spettante per l'appartenenza al predetto ruolo. Gli oneri relativi alla partecipazione al corso, comprensivi di vitto, alloggio, vestiario e dotazione di armi individuali, sono totalmente a carico dell'amministrazione regionale.
4. I candidati risultati idonei sono sottoposti all’accertamento del possesso dei requisiti psico - fisici e attitudinali richiesti per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. L’immissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del d.p.r. n. 297 del 1972.
5. Ai vincitori del concorso spetta il diritto di opzione della sede di assegnazione, in relazione alla posizione di graduatoria finale, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 7 comma 7, con obbligo di permanenza nello stesso ambito del Comando territoriale o servizi centrali per almeno cinque anni.
6. Il passaggio di grado all’interno dell’Area si consegue mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo nel livello inferiore, salvo quanto disposto negli articoli 21, 22 e 23. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzato l’incremento di euro 520.066 sul fondo di cui all’articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998 da destinare alla relativa contrattazione collettiva riferita agli anni 2016-2018, con decorrenza 1 gennaio 2018.
7. L'individuazione dei titoli di servizio e delle modalità di svolgimento delle procedure selettive e dei corsi previsti nel presente articolo sono stabiliti con decreto dell’assessore competente in materia di personale, previa deliberazione della Giunta regionale proposta dall’assessore competente in materia di personale di concerto con l’assessore regionale competente in materia di ambiente.
8. Al dipendente che, come disposto negli articoli 21, 22 e 23, accede alla sub-area A2 ed alle aree B e C per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale e che abbia in godimento un livello retributivo superiore a quello previsto per il nuovo inquadramento è attribuito un assegno ad personam riassorbibile corrispondente alla differenza delle retribuzioni dell'area di provenienza e quella di nuovo inquadramento.
Art. 21
Area A (agenti, assistenti e sovrintendenti)
1. L’accesso al livello iniziale dell’Area A, sub-area A1 (agente) si consegue mediante concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nel titolo V della legge regionale n. 31 del 1998, e previo superamento di un corso di formazione con esame finale. Al concorso pubblico sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione media di secondo grado che abbiano un’età compresa tra i diciotto e i trentadue anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge.
2. La nomina al livello iniziale dell’Area A, sub-area A2 (sovrintendente) si consegue, nel limite dei posti disponibili, per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. Alla selezione è ammesso il personale della sub-area A1 in possesso dei requisiti necessari per l’accesso dall’esterno con almeno sette anni di servizio effettivo nella stessa area.
3. La nomina a sovrintendente capo si consegue, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con il grado di sovrintendente in possesso dei requisiti necessari per l’accesso dall’esterno con almeno cinque anni di servizio effettivo nella stessa area.
Art. 22
Area B (sottufficiali)
1. L’accesso al livello iniziale dell’Area B (vice-ispettore) si consegue:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nel titolo V della legge regionale n. 31 del 1998, e superamento di un corso di formazione con esame finale. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso del diploma di istruzione media di secondo grado che abbiano un’età compresa tra i diciotto ed i trentadue anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge. Una quota fino al venti per cento dei posti messi a concorso è riservata al personale del Corpo forestale che abbia prestato servizio nel Corpo medesimo per almeno cinque anni, senza applicazione di limiti di età;
b) nel limite del quaranta per cento dei posti disponibili per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. Alla selezione è ammesso il personale dell’Area A, in possesso dei requisiti necessari per l’accesso dall’esterno, con almeno sette anni di servizio effettivo nell’area stessa. Una quota non inferiore al sessanta per cento dei posti disponibili è riservata al personale della sub-area A2.
2. La nomina a ispettore superiore scelto si consegue, nel limite dei posti disponibili, per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. Alla selezione è ammesso il personale dell’Area B in possesso dei requisiti necessari per l’accesso dall’esterno con almeno sette anni di servizio effettivo nella qualifica di ispettore superiore.
Art. 23
Area C (ufficiali)
1. L’accesso al livello iniziale dell’Area C (vice-commissario) si consegue:
a) nel limite dell’ottanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nel titolo V della legge regionale n. 31 del 1998, e superamento di un corso di formazione con esame finale. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso della laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale e abbiano un’età non superiore ai trentacinque anni, fatte salve le elevazioni ed esenzioni di legge. Una quota fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso è riservata al personale del Corpo forestale che abbia prestato servizio nel Corpo medesimo per almeno cinque anni, senza applicazione di limiti di età;
b) nel limite del venti per cento dei posti disponibili per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. Alla selezione è ammesso il personale dell’Area B in possesso dei requisiti necessari per l’accesso dall’esterno con almeno sette anni di servizio effettivo nell’area stessa.
Art. 24
Area dei dirigenti
1. Nel Corpo forestale della Sardegna, i dirigenti assumono le funzioni proprie dei dirigenti regionali previste dalla legge regionale 13 novembre n. 31 del 1998, oltre a quelle connesse alla specialità delle funzioni e attribuzioni previste nella presente legge.
2. L'accesso alla dirigenza del CFVA si consegue per concorso pubblico, secondo le disposizioni contenute nell’art. 32 della legge regionale n. 31 del 1998 e s.m.i., con superamento di un corso di formazione con esame finale. Le modalità e i contenuti del corso di formazione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
3. All’area dei dirigenti possono accedere i candidati in possesso della laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale con almeno 5 anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
4. L’ammissione al corso di formazione è subordinata all’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti per gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia. L'immissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente
autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del d.p.r. n. 297 del 1972.
5. Fino all’attuazione del presente articolo continua a trovare applicazione la disposizione prevista nell’articolo 73, comma 4-ter, della legge regionale n. 31/1998.
CAPO V
Espletamento dell'attività di servizio
Art. 25
Attività di servizio sul territorio
1. Il Corpo forestale svolge l'attività di servizio sul territorio sviluppando in particolare le attività di prevenzione, di sensibilizzazione e di supporto ai cittadini e agli operatori del settore nel quadro generale di ricerca della collaborazione dei cittadini nel rispetto delle norme in materia ambientale, ferme restando le attività di repressione degli illeciti.
2. La distribuzione e l'organizzazione del personale tiene conto delle specifiche caratteristiche delle diverse aree territoriali e della loro destinazione, in modo da adeguare la struttura organizzativa del Corpo forestale in relazione all'analisi degli specifici bisogni di tutela ambientale dei territori di riferimento, ottimizzando l'articolazione delle sedi periferiche per garantire il corretto ed equilibrato rapporto col territorio.
Art. 26
Continuità del servizio e reperibilità
1. Il contratto collettivo per il personale del Corpo forestale prevede specifiche norme per garantire lo svolgimento e la continuità dei turni di servizio ordinari e della reperibilità, in particolare per il funzionamento delle sale operative e per le funzioni correlate con gli interventi di protezione civile e servizio antincendio.
2. In relazione alle particolari funzioni svolte, l’orario di servizio nelle stazioni forestali è articolato in turni in modo da assicurare il servizio di istituto anche nei giorni festivi. Per esigenze di servizio, il personale appartenente al Corpo forestale è tenuto a prestare la propria opera in turni articolati nell’arco delle ventiquattro ore e anche oltre l’orario d’obbligo.
3. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività delle sale operative, di protezione civile e antincendio, nelle more della stipula del nuovo contratto collettivo, può essere disposto al personale strettamente necessario al funzionamento dei centri di coordinamento e di primo intervento l'esonero dall'astensione dal lavoro per sciopero o assemblea sindacale. A tal fine le disposizioni previste dall’articolo 26 del vigente contratto collettivo regionale di lavoro si applicano anche al diritto di assemblea.
Art. 27 Alloggi di servizio
1. L'amministrazione regionale acquisisce locali da destinare ad alloggi di servizio, dietro pagamento di un canone agevolato, per il personale assegnato a reparti disagiati.
Art. 28 Riconoscimento di meriti speciali
1. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di ambiente, stabilisce i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale del Corpo forestale che si sia distinto in operazioni di particolare importanza o rischio o che abbia dimostrato di possedere, in relazione alle qualifiche ricoperte, spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
CAPO VI
Equipaggiamento e mezzi in dotazione
Art. 29 Uniforme e vestiario
1. L’amministrazione regionale fornisce al personale appartenente al Corpo forestale i capi di vestiario e l'equipaggiamento necessario allo svolgimento dei compiti di istituto. La foggia delle uniformi da ufficio e da campagna è conforme a quella stabilita con decreto del Rappresentante del governo presso la Xxxxxxx Xxxxxxxx.
0. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentito il Comandante del Corpo forestale, previa deliberazione della Giunta regionale, approva con proprio decreto il disciplinare delle dotazioni previste nel comma 1, sulla base di criteri di salute e sicurezza sul lavoro, decoro ed economicità.
3. Il Comandante del Corpo forestale con propria determinazione approva e adotta i distintivi di specializzazione da applicare su vestiario ed equipaggiamento.
Art. 30
Uso dell’uniforme e distintivi di grado
1. Il personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale veste l'uniforme per tutta la durata del servizio. Gli allievi forestali che frequentano i corsi di formazione professionale vestono l'uniforme secondo le indicazioni del Comandante del Corpo forestale. I gradi da apporre sull’uniforme del personale e degli allievi forestali sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’assessore competente in materia di ambiente, tenendo conto delle corrispondenze tra i profili professionali del Corpo e quelli analoghi delle forze di polizia a ordinamento civile.
2. Il Comandante del Corpo forestale può, in particolari occasioni, consentire o l’uso dell’abito civile durante il servizio ovvero l'uso dell'uniforme fuori dall’orario di servizio.
3. Salve particolari occasioni, durante le quali l'uso dell'uniforme è reso obbligatorio e fatta salva l'esigenza di una presenza quotidiana di una quota minima di personale in uniforme, il personale del Corpo forestale destinato agli uffici centrali e ai comandi territoriali, per il disimpegno delle attività amministrative connesse ai compiti di istituto, indossa facoltativamente la divisa nell'espletamento del servizio.
4. Fuori dall'orario di servizio e fuori dei casi previsti nel comma 2, è vietato a tutto il personale l'uso della divisa, salvo che per il tragitto effettuato per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa.
Art. 31
Mezzi in dotazione
1. I mezzi in dotazione recano i colori, i distintivi e i contrassegni ufficiali previsti nell’articolo 6 e sono utilizzati esclusivamente per le attività istituzionali del Corpo forestale.
2. Il Comandante del Corpo forestale con propria determinazione stabilisce le modalità per l'utilizzo degli automezzi in dotazione al Corpo forestale nonché il contenuto, la tipologia e le modalità di applicazione di scritte, distintivi, contrassegni e fregi ai singoli mezzi.
Art. 32 Armamento
1. L’amministrazione regionale, a propria cura e spese e nel rispetto del d.p.r. n. 297 del 1972 e delle disposizioni vigenti in materia, fornisce in dotazione al personale del Corpo forestale l’armamento individuale e di reparto, necessario all’espletamento delle attività di servizio e funzionale alle esigenze derivanti dai compiti istituzionali e delle altre attribuzioni operative assegnate.
2. Le armi in dotazione sono restituite all’amministrazione regionale in caso di sostituzione o in conseguenza di sospensione o revoca delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza oltre che in tutti i casi di sospensione o cessazione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato.
3. La dotazione, l’uso, la tenuta, la custodia, la manutenzione, le modalità di consegna e di restituzione delle armi nonché le esercitazioni di tiro, da svolgersi presso poligoni e con personale abilitati per l’acquisizione e il mantenimento dell’abilitazione al maneggio delle armi stesse sono disciplinate con decreto del Presidente della Regione in conformità alla normativa vigente in materia.
CAPO VII
Disposizioni finali
Art. 33 Norma finanziaria
1. I maggiori oneri derivanti dagli articoli 17 e 20 della presente legge sono quantificati in Euro 1.000.000,00 per l’anno 2017 e in Euro 1.520.000,00 per gli anni 2018 e successivi (Missione 01, Programma 10, Titolo 01)
2. Agli stessi oneri si fa fronte:
a. quanto ad Euro 1.000.000,00 per l’anno 2017 mediante pari riduzione delle risorse disponibilii iscritte, per lo stesso anno, in conto nella Missione 01, Programma 10, Titolo 01, dello schema di bilancio regionale per gli anni 2017-2019;
b. quanto ad Euro 1.520.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, relative agli articoli 17 e 20, mediante pari riduzione delle risorse disponibili iscritte, per gli stessi anni, in conto della Missione 01, Programma 10, Titolo 01 dello schema di bilancio regionale per gli anni 2017-2019;
c. per gli anni 2020 e successivi, nell’ambito dei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati con la legge di bilancio regionale per i medesii anni.
3. Ai restanti oneri non aggiuntivi derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante utilizzo di pari quote delle risorse già iscritte per le medesime finalità e per i medesimi anni in conto delle Missioni 01, programma 10, Titolo 1 e Missione 9, Programma 05, Titolo 01 dello schema di bilancio regionale per gli stessi anni.
Art. 34
Trasformazione del bosco e interventi selvicolturali. Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 8 del 2016
1. Nell'articolo 19 della legge regionale n. 8 del 2016, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
“5-bis - Il Corpo forestale e di vigilanza ambientale autorizza gli interventi in zone sottoposte a vincolo idrogeologico e, in presenza di istanze finalizzate all’esecuzione di interventi previsti nell’articolo 149, comma, 1 lettera c), del decreto legislativo n. 42 del 2004, contestualmente comunica la non necessità di autorizzazione paesaggistica prevista dall’articolo 146 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004. Salve le ipotesi di cui al primo periodo, restano ferme le attribuzioni degli altri rami dell’amministrazione regionale e degli enti delegati competenti al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.”.
Art. 35
Razionalizzazione delle procedure di approvazione dei piani forestali. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale n. 8 del 2016
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale, n. 8 del 2016, è sostituito dal seguente: " 2. Il Piano forestale particolareggiato (PFP):
a) è redatto in coerenza con la vigente pianificazione forestale di livello superiore e con gli indirizzi delineati dal piano forestale di distretto, su iniziativa del proprietario, pubblico o privato, o dal soggetto gestore dei terreni e dei soprassuoli forestali interessati. L’Agenzia redige i PFP per i terreni e i soprassuoli gestiti a qualunque titolo ed esprime un parere tecnico per quelli di competenza di soggetti pubblici;
b) è equiparato, per quanto previsto nell’articolo 130 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, al piano economico e sostituisce le prescrizioni di massima e di polizia forestale di cui al regio decreto legge n. 3267 del 1923 e al regio decreto n. 1126 del 1926;
c) è approvato dal servizio territoriale del Corpo forestale competente per territorio, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 42 del 2004 e a tal fine il servizio territoriale del Corpo forestale formula in favore dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica un parere sulla sussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del medesimo decreto n. 42 del 2004. Fino a quando il PFP definitivo o quello provvisorio non è reso esecutivo, i tagli dei boschi pubblici sono autorizzati, con le stesse modalità di cui alla presente lettera, dal servizio territoriale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. ".
Art. 36
Abrogazione di norme e norme transitorie
2. Sono abrogati:
a) gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 bis, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 bis,
23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33 e 34 della legge regionale n. 26 del 1985.
b) gli articoli 5 e 6, comma 5 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42 (Norme in materia di personale);
c) l’articolo 11 della legge regionale15 gennaio 1991, n. 6 (Incremento della dotazione organica del ruolo unico regionale, norme sui concorsi e sui requisiti per l'accesso agli impieghi e altre norme in materia di personale dell'amministrazione regionale e dell'Azienda foreste demaniali della Regione Sarda);
d) l’art. 5 della legge regionale n. 16 del 2011;
3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Giunta regionale relativo alle materie previste negli articoli 23, 24, 25 e 27 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previste nel decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 1990.
4. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge.
5. Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di legge in materia di organizzazione, funzionamento e disciplina contenute nella legge regionale n. 31 del 1998.
Art. 37 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).