Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi dell’Università degli Studi di Milano
Regolamento per la concessione in uso temporaneo degli spazi dell’Università degli Studi di Milano
Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell’art. 56 del Regolamento Generale d’Ateneo e dell’art. 73 del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità, disciplina le modalità di concessione in uso temporaneo degli spazi dell’Università degli Studi di Milano (di seguito “Università”).
0.Xx presente Regolamento individua i criteri generali per la concessione temporanea degli spazi, assicurando parità di trattamento, trasparenza, imparzialità dell’azione amministrativa e la valorizzazione ed il più proficuo utilizzo del patrimonio immobiliare dell’Università.
3. La concessione in uso temporaneo degli spazi è disposta a titolo gratuito, a titolo gratuito con rimborso spese o oneroso secondo i criteri disciplinati dall’articolo 5 e seguenti, salvaguardando prioritariamente lo svolgimento delle attività istituzionali.
4. In casi eccezionali, per manifestazioni ed eventi di particolare rilievo ed ampia durata temporale, l’Università può stipulare accordi contrattuali specifici.
Articolo 2 – Tipologia di spazi che possono essere oggetto di concessione
1. Possono essere concessi in uso temporaneo le seguenti tipologie di spazi ubicati all’interno di immobili di proprietà o in uso all’Università:
a) Sale di rappresentanza e congressuali presso immobili di rilevanza storico-artistica;
b) Spazi interni e/o esterni presso immobili di rilevanza storico-artistica;
c) Sale congressuali presso immobili senza rilevanza storico-artistica;
d) Spazi interni e/o esterni presso immobili senza rilevanza storico-artistica;
e) Aule didattiche dotate di servizio di videoproiezione o attrezzate per attività di didattica multimediale;
f) Aule dotate di postazioni informatiche per il docente e per ciascun utente;
g) Laboratori tecnico-scientifici dotati di attrezzature tecniche per esperimenti ed esercitazioni;
h) Sale con struttura adatta allo svolgimento di eventi teatrali e/o musicali;
i) Spazi attrezzati per registrazioni radiofoniche e televisive;
j) Orti botanici.
Articolo 3 – Soggetti concessionari degli spazi
1. Concessionari degli spazi possono essere:
a) soggetti e componenti interne alla comunità accademica;
b) soggetti terzi, pubblici o privati.
2. La concessione non può essere assegnata a un soggetto che non risulti in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione. Il Concessionario dovrà attestare mediante autocertificazione di non trovarsi in una di tali cause di esclusione.
Articolo 4 – Finalità della concessione
1. Gli spazi possono essere concessi in uso per le seguenti finalità:
a) per manifestazioni o eventi organizzati dall’Università per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
b) per manifestazioni o eventi organizzati da soggetti terzi in collaborazione e/o con il patrocinio dell’Università;
c) per manifestazioni, eventi od attività organizzate da soggetti terzi per finalità proprie.
2. La concessione degli spazi dell’Università è in ogni caso vietata per le manifestazioni di partiti e movimenti politici e religiosi.
3. È altresì vietata la concessione degli spazi per iniziative in contrasto con la legge o per finalità contrarie all’ordine pubblico, al buon costume e al comune sentimento del pudore. La concessione per l'utilizzo temporaneo degli spazi universitari è subordinata al fatto che i richiedenti sottoscrivano l'adesione ai valori della Costituzione e dell'antifascismo e si dichiarino contro ogni forma di discriminazione, xenofobia e razzismo.
Articolo 5 – Concessione degli spazi a titolo gratuito
1. L’utilizzo temporaneo degli spazi può essere concesso a titolo gratuito, previa valutazione in ordine all’eventuale quota di partecipazione per il pubblico e/o finanziamenti erogati a qualsiasi titolo da soggetti esterni, nei seguenti casi:
a) qualora l’evento o la manifestazione vengano valutati dal Rettore di rilevante interesse istituzionale e/o di elevato rilievo per la comunità universitaria;
b) per iniziative promosse direttamente dal Rettorato e/o dalla Direzione generale, quali cerimonie, convegni, eventi e manifestazioni di carattere istituzionale o programmate annualmente e inserite nel calendario ufficiale degli eventi dell’Università;
c) qualora l’evento venga valutato dal Rettore di particolare ed elevato rilievo nazionale e/o internazionale e contribuisca in modo rilevante alla promozione dell’Università stessa;
d) per assemblee indette da xxxxx xxxxxxxxx interne all’ateneo;
e) per iniziative organizzate dalle associazioni studentesche e/o organizzazioni accreditate presso l’Università;
f) per incontri informativi e/o formativi organizzati dal Rettore e dalla Direzione generale;
g) per attività di produzione multimediale gestite da studenti e docenti o per l’organizzazione di spettacoli teatrali o mostre temporanee, la cui natura didattico-scientifica, senza alcuna diffusione a scopo di lucro, deve essere attestata dalla struttura universitaria richiedente;
h) per attività seminariali e convegnistiche organizzate a livello dipartimentale.
Articolo 6 – Concessione degli spazi con solo rimborso spese
1. L’utilizzo temporaneo degli spazi viene concesso con il solo rimborso delle spese generali e degli eventuali servizi aggiuntivi richiesti, nei seguenti casi:
a) per attività convegnistiche organizzate da soggetti interni all’Ateneo e ritenute dal Rettore di interesse istituzionale, a condizione che non prevedano quote di partecipazione, né usufruiscano di sponsorizzazioni o vengano realizzate in partnership con enti privati ed aziende;
b) per attività convegnistiche e seminariali di carattere scientifico organizzate dall’Università in partnership con altri atenei, enti pubblici, previa valutazione in ordine all’eventuale quota di partecipazione per il pubblico e/o finanziamenti erogati a qualsiasi titolo da soggetti esterni.
2. L’importo del rimborso spese è definito nel Tariffario di cui all’Allegato A.
Articolo 7 - Concessione degli spazi a titolo oneroso
1. La concessione degli spazi a soggetti terzi è disposta a titolo oneroso con applicazione della tariffa ordinaria secondo le voci del tariffario di cui all’Allegato A.
2. L’utilizzo temporaneo degli spazi con tariffa ordinaria è concesso, di norma, nei seguenti casi:
a) Congressi nazionali e/o internazionali promossi da società scientifiche anche in collaborazione con soggetti interni;
b) Corsi di formazione erogati da soggetti terzi;
c) Test, esami di certificazione organizzati da enti e aziende;
d) Eventi di natura commerciale, a titolo esemplificativo allestimenti di stand per la promozione di prodotti e servizi, l’organizzazione di sfilate;
e) Eventi sponsorizzati nell’ambito di iniziative rilevanti del territorio metropolitano;
f) Eventi promozionali di produzioni editoriali e musicali;
g) Performance e installazioni artistiche a scopo commerciale;
h) Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive o registrazioni radiofoniche realizzate a scopo pubblicitario e/o commerciale o che comunque comportino l’occupazione di spazio e/o l’utilizzo di studi televisivi o radiofonici di proprietà dell’Ateneo;
i) Convention aziendali e/o corsi di formazione organizzati da aziende per il proprio personale.
Articolo 8 – Tariffario
1. Il tariffario per la concessione degli spazi dell’Ateneo è contenuto nell’Allegato A ed è aggiornato con delibera del Consiglio di amministrazione e pubblicato sul portale dell’Università.
Articolo 9 – Modalità di richiesta di utilizzo degli spazi dell’Università
1. La concessione in uso temporaneo degli spazi dell’Università può essere autorizzata esclusivamente dal Rettore.
2. La concessione per l'utilizzo temporaneo degli spazi universitari può essere rilasciata previa istanza indirizzata al Rettore, utilizzando l’apposita modulistica on-line disponibile nel portale dell’Università. Nell’istanza il richiedente sottoscrive l’accettazione del presente Regolamento dichiarando altresì di riconoscere i valori della Costituzione italiana e dell’antifascismo e di essere contrario ad ogni forma di discriminazione, xenofobia e razzismo.
3. Il richiedente è tenuto a inoltrare istanza di autorizzazione all’utilizzo temporaneo di uno o più spazi non più tardi di 60 giorni prima dell’avvio dell’iniziativa e non prima di 2 anni dall’iniziativa stessa. Nei casi di cui all’art. 5, co.1, lett.d) del presente regolamento, il preavviso è regolato dalla contrattazione collettiva integrativa. Nei casi di cui all’art. 5, co.1, lett.e) del presente regolamento, il Rettore potrà valutare anche richieste pervenute in deroga ai termini previsti al presente comma.
4. Nell’istanza indirizzata al Magnifico Rettore, il richiedente dovrà attenersi alle linee guida e alla modulistica pubblicata nel portale dell’Università.
5. L’Università, valutata la richiesta e accertata la disponibilità dei locali e/o spazi - di norma entro quindici giorni successivi alla ricezione dell’istanza - comunica il rigetto o l’accettazione della richiesta, indicando, a seconda dei casi, se la concessione è da intendersi a titolo gratuito, a titolo gratuito con rimborso spese o a titolo oneroso.
6. Il Concessionario dovrà corrispondere il corrispettivo in via anticipata secondo le modalità indicate nelle linee guida.
7. Nell’imminenza e a conclusione dell’evento/attività organizzati negli spazi dell’Università, il concessionario e un addetto dell’Università effettueranno appositi sopralluoghi al fine di redigere e sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato degli spazi al momento della concessione in uso e un verbale di constatazione finale. Quest’ultimo costituirà atto formale per eventuale richiesta di risarcimento o incameramento della cauzione o di parte di essa.
8. A garanzia dell’obbligo in capo al concessionario di utilizzare gli spazi richiesti nelle date pattuite lo stesso verserà un importo, la cui quantificazione è indicata nelle linee guida, a titolo di caparra confirmatoria. Il presente comma si applica nei casi di cui all’art. 7.
9. Il concessionario dovrà versare all’Università un importo, la cui quantificazione è indicata nelle linee guida, a titolo di deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni. Gli spazi oggetto della concessione temporanea dovranno essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati loro consegnati. Le modalità di accertamento dello stato dei luoghi verranno indicate nelle linee guida. Il presente comma si applica nei casi di cui all’art. 7.
10. Il presente articolo non si applica alle fattispecie di cui all’art. 5, lett. b) ed f) del presente Regolamento.
Articolo 10 – Revoca
1. L’Università si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione per motivi di pubblico interesse senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
2. L’Università ha inoltre facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare la concessione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni o per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo degli spazi.
Articolo 11 – Oneri a carico del concessionario
1. In tutti gli spazi sono vietate le pubblicità con qualsiasi mezzo, se non autorizzate preventivamente dall’Università.
2. I cartelloni pubblicitari devono essere installati in zone sicure e devono essere di materiale non contundente e comunque tali da non recare danno a cose e persone.
3. Il concessionario deve utilizzare gli spazi direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.
4. Il concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell’utilizzazione degli spazi, dell’arredo e dell’attrezzatura, ecc. in modo da evitare qualsiasi danno a terzi e a quanto di proprietà o in uso all’Università.
5. Il concessionario risponde, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone o cose, con riguardo all’operato, anche omissivo, del proprio personale o di soggetti terzi impiegati a qualsiasi titolo dal concessionario stesso.
6. Il concessionario deve essere in possesso di polizza assicurativa a copertura di eventuali danni che l’esercizio dell’attività, per la quale lo spazio è stato concesso, potrebbe arrecare all’immobile a persone o cose. I massimali minimi che la polizza dovrà coprire sono indicati nelle linee guida pubblicate sul portale dell’Università. Il presente comma si applica nei confronti dei soggetti di cui all’art. 3 lett. b) fatta salva eventuale diversa previsione nel provvedimento autorizzativo.
7. Il concessionario risponde inoltre direttamente per qualsiasi danno dovesse verificarsi all’immobile, a persone, a cose da parte della propria utenza.
8. Sarà cura del concessionario ottenere i permessi, nulla osta e ogni altra autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell’evento.
9. Nessun lavoratore può accedere e lavorare negli spazi dell’Università senza essere in regola con le norme assicurative, fiscali e previdenziali vigenti.
Articolo 12 – Allestimenti
1. Per le manifestazioni che richiedono l’installazione di attrezzature o impianti di cui i locali non sono dotati, il concessionario deve provvedere a propria cura e spese all’acquisizione, manutenzione, smontaggio e rimozione.
2. Tali operazioni devono avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro i termini fissati nell’atto autorizzativo al fine di non pregiudicare la disponibilità dello spazio per altre attività.
3. Le operazioni di montaggio e smontaggio di cui al precedente comma devono svolgersi, ove necessario, sotto il controllo del personale dell’Università onde evitare danni alle strutture fisse e mobili degli spazi, danni che saranno in ogni caso posti ad esclusivo carico dei concessionari medesimi.
Articolo 13 – Esonero di responsabilità dell’Università
1. L’Università non assume alcuna responsabilità relativamente ai beni depositati negli spazi oggetto della concessione, né risponde di eventuali ammanchi o furti.
Articolo 14 – Controllo da parte dell’Università
1. L’Università ha ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato al controllo sull’uso dello spazio e delle attrezzature nel corso della concessione.
2. A tal fine i concessionari sono obbligati a prestare la più ampia collaborazione al personale dell’Università o ai loro tecnici incaricati del controllo, fornendo tutti i chiarimenti che venissero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.
3. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni arrecati, il concessionario deve immediatamente ottemperare alle disposizioni che saranno impartite dall’Università.
Articolo 15 - Norme finali
1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico, è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nel portale d’Ateneo.
2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.