CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – SCHEMA DI CONTRATTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – SCHEMA DI CONTRATTO
L’anno <<<<<<addì <<. del mese di <<<<<<< in Reggio Xxxxxx, in Via X.xxx Xxxxxxxx, 12/D, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra le sottoscritte parti:
Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Xxxxxx, con sede in Reggio Xxxxxx, Xxx X.xxx Xxxxxxxx x. 00/x, X.X. x X. XXX 00000000000, nella persona del Presidente e legale rappresentante Xxxxx Xxxxx, nato a Reggio Xxxxxx il 01/02/1970, domiciliato ai fini del presente atto presso la predetta sede della Fondazione medesima, di seguito denominata “Stazione Appaltante”
e
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<..C.F. e P. IVA<<<<<<<<.., nella
persona del Presidente e legale rappresentante<<<<<<<<<<<<<<, nato a <<<<<<<<<<< il <<<<< e residente a <<<<<<<<<<< in Via <<<<<<<<<< n. <., di seguito denominato “Affidatario”;
PREMESSO:
- che con Provvedimento del Presidente n. 2022/025 dell’11 maggio 2022 è stata indetta ai sensi del combinato disposto degli artt. 142, comma 5-octies, 35, comma 1, lett. d), 36, comma 2 e 60 del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici – una procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio di Baseball “Caselli” sito in Xxx Xxxxx Xxx x.0 – Xxxxxx Xxxxxx per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2027 ;
- che in data 13 maggio 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 5ª Serie Speciale – Contratti Pubblici - l’estratto dell’Avviso per l'affidamento in appalto del servizio di gestione ed eventuale uso dello stadio di Baseball “Caselli” sito in Xxx Xxxxx Xxx x.0 – Xxxxxx Xxxxxx per il periodo dal
01/07/2022 al 30/06/2027, la cui versione integrale è stata contestualmente pubblicata sul sito della Fondazione per lo Sport, all'Albo pretorio telematico e nel relativo sito del Comune di Reggio Xxxxxx, fissandosi come data di scadenza della presentazione delle offerte il giorno 1° giugno 2022 ore 12:00;
- che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 92260243DB;
- che con verbale redatto in data <<<<<<<<.. prot. N. <<<<<< , si è proceduto riguardo a tale aggiudicazione a favore di <<<<<<<<<<<<<, con sede a <<<<<<<<<<< in Via <<<<<<<<<< n. <. C.F.
<<<<<<<<<<<.., P.I.V.A. <<<<<<<<<<<<<. che ha praticato
un ribasso percentuale pari al <<<< % (in lettere
.<<<<<<<<<<<<.<<<<<<) sul prezzo posto a base di gara;
- che l’aggiudicazione è stata approvata con Provvedimento del Presidente n. <. del
<<<<<<. prot. n. <<<<.. ed è stato dato corso alle comunicazioni di rito nei confronti dell’Affidatario, al fine di effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dallo stesso per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti stabiliti dalle norme;
- che i suddetti controlli hanno dato riscontro positivo per dar corso alla sottoscrizione del contratto;
- che le parti dichiarano di accettare integralmente e senza condizioni il contenuto del sottoesteso contratto;
- che il presente documento negoziale intende definire le clausole dirette a regolare il rapporto tra Affidatario e Stazione Appaltante, ad integrazione delle norme contenute nei documenti di gara che si intendono qui convenzionalmente richiamati;
- che l’Affidatario sottoscrivendo il presente contratto dichiara contemporaneamente
di conoscere perfettamente già da prima (o di avere effettuato nel corso della procedura di affidamento in esame un sopralluogo sull’impianto), di averne preso visione in ogni dettaglio e di essere a conoscenza di tutte le condizioni funzionali e strutturali dello stesso, senza sollevare né ora, né in futuro eccezione alcuna, secondo quanto di seguito specificato e dunque di tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa ed eccettuata, in cui si troverebbe ad operare, accettando incondizionatamente e senza riserva alcuna ogni norma contenuta nel presente contratto, così come lo stato manutentivo dell’impianto.
Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha per oggetto l’affidamento in gestione ed eventuale uso dello stadio di Baseball “Caselli” sito in Xxx Xxxxx Xxx x.0 – Xxxxxx Xxxxxx per il periodo dal 01/07/2022 al 30/06/2027, a favore di<<<<<<<<<<<<<<<,
<<<<<<<<<<<<<, con sede a <<<<<<<<<<< in Via
<<<<<<<<<< n. <. C.F. <<<<<<<<<<<.., P.I.V.A.
<<<<<<<<<<<<<., affinché vi possa anche svolgere (ove l’Affidatario sia una società/associazione sportiva) la propria attività sportiva e al fine di consentirne, nei limiti delle compatibilità gestionali, un utilizzo equo e diffuso anche a terzi. Si specifica che non fa parte del presente affidamento l’attiguo campo di “softball” rinchiuso tra Via Pestalozzi e Via Toscanini, né il parco ricompreso tra Xxx Xxxxxxxxxx x Xxx xxx Xxxxxxxxxx.
L’impianto è concesso nelle condizioni di fatto e di diritto in cui esso si trova al momento dell’affidamento salvi successivi interventi manutentivi.
L’impianto è provvisto di attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio dal 20 gennaio 2019 (che andrà quindi rinnovata in corso di
affidamento) e di verifica di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. n. 773/’31.
La Stazione Appaltante dà atto che in materia di “sicurezza” lo stato di fatto oggettivo e documentale degli immobili e degli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Xxxxxx alla Fondazione per lo sport è quello risultante da una ricognizione operata congiuntamente tra quest’ultima e il Servizio Ingegneria del Comune di Reggio Xxxxxx e fissata in apposita tabella riepilogativa, depositata agli atti della Fondazione in data 24/06/2016 al n. 459/E, a cura dei medesimi, come parte integrante del Protocollo d’intesa tra i due Enti, approvato con deliberazione di G.C.
n. 22594/291 del 7.11.2007, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n.
20862/218 del 06/11/2012 e successivamente con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015, salvi i lavori di adeguamento alla normativa di legge, realizzati in seguito dalla Fondazione e/o dal Comune proprietario.
L'impianto è dotato di defibrillatore semiautomatico (la cui scadenza, anche per ciò che concerne la verifica e manutenzione periodica è fissata nel mese di luglio 2025). L’impianto comprende:
• area di gioco suddivisa tra:
1. campo esterno in erba naturale;
2. campo interno in terra battuta;
3. diamante in erba naturale;
4. monte del lanciatore in terra battuta;
• tribuna da 1.000 posti;
• area cortiliva contenente centrale termica ed edificio adibito a sede sociale;
• tunnel di lancio (c.d. bullpen);
• vasta area perimetrale che circonda il campo, in parte asfaltata ed adibita a parcheggio;
• vari box ed installazioni presenti nell’impianto da prima del 2008.
Quanto sopra, secondo il dettaglio di cui alla planimetria, allegata al presente contratto, di cui ne costituisce parte integrante ed essenziale (ALLEGATO 1).
I suddetti spazi sono concessi all’Affidatario, che ne conserverà l'uso e la destinazione esistente al momento dell’affidamento, alle condizioni tutte stabilite nel presente contratto.
L’impianto è concesso altresì insieme con tutte le relative attrezzature e il materiale in dotazione, il cui elenco sarà verificato in contraddittorio tra la Stazione Appaltante, l’Affidatario uscente e quello subentrante, da cui risulti con apposito sopralluogo lo stato della struttura, delle attrezzature e dei materiali in dotazione ad essa.
Alla scadenza del contratto, l’impianto e le relative attrezzature dovranno essere restituiti alla Stazione Appaltante in analogo stato rispetto a quello della consegna, salvo il normale deperimento d’uso ed eventuali migliorie apportate.
Tutti gli altri strumenti di lavoro necessari per gli interventi gestionali e manutentivi, (ivi compresi, in via esemplificativa e non esaustiva, se non si ricorra al subappalto, i trattorini rasaerba, i decespugliatori, gli aspirafoglie, le attrezzature in genere necessarie per la potatura, la cura e manutenzione del verde e di ogni altro ambito manutentivo) dovranno essere forniti dall’Affidatario. Quest’ultimo dovrà provvedere, a propria cura e spese, al mantenimento in efficienza anche delle eventuali attrezzature avute in consegna dalla stazione appaltante, che, in caso di rottura per motivi di vetustà, dovrà esserne tempestivamente informata, facendosi carico degli oneri e adempimenti necessari alla riparazione, alla messa fuori uso dell’attrezzatura inservibile o alla sua eventuale sostituzione. Ove ciò non avvenga, il reintegro delle attrezzature rotte rimane a carico dell’Affidatario, che ha l’obbligo
di sostituirle, così come nel caso in cui il danno sia imputabile a colpa, dolo o cattiva manutenzione.
L’Affidatario consente fin d’ora che tutti gli eventuali immobili installati o edificati ed i mobili che egli dovesse acquisire a proprie spese a corredo dell’impianto (ad eccezione dei macchinari da utilizzarsi per l’attività sportiva e di quelli atti ad allestire un’area di somministrazione di alimenti e bevande, se debitamente autorizzata), nonché tutte le migliorie realizzate all’impianto esistente, siano acquisite immediatamente al Patrimonio comunale, senza che l’Affidatario possa vantare sull’area, sugli immobili, sugli impianti e sui beni mobili acquistati alcun diritto, meno che mai di superficie. Tali beni andranno inventariati e non potranno essere messi fuori uso senza la preventiva autorizzazione della Fondazione o del Comune di Reggio Xxxxxx.
L’Affidatario si impegna alla stipula di un accordo con le società sportive che utilizzano il presente impianto, ai fini della definizione delle responsabilità in ordine all’uso della gestione del defibrillatore, se tale disponibilità è stata proposta in sede di gara per l’affidamento del presente impianto. La mancata realizzazione di tale impegno, se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell’aggiudicazione, determinerà il recesso (o la revoca se manifestato in tempo anteriore alla formazione del contratto) dall’affidamento, la risoluzione del contratto, l’incameramento della cauzione e l’affidamento al secondo in graduatoria. ART. 2 – MANSIONI ED ADEMPIMENTI
Nella conduzione dell’impianto l’Affidatario dovrà osservare gli obblighi previsti dall’art. 1587 del Codice Civile e dovrà correttamente e puntualmente eseguire i servizi richiesti, indipendentemente dalle condizioni climatiche ed altre cause o circostanze, che si articolano nelle seguenti mansioni:
1. consentire l’utilizzo dell’impianto ad altri utenti, secondo il calendario definito dalla Stazione Appaltante, che è l’unica a possedere la titolarità finale delle assegnazioni e la potestà di ordinare la chiusura del campo, causa sfavorevoli condizioni meteo. A tale proposito si rammenta che i criteri di assegnazione degli spazi sono quelli contenuti nell’apposito Regolamento, di cui al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/XXXXXXXXXXX%00xxxxxxxx%00xxxxxxx
i%202020_200716044607.pdf.
A tale proposito si rimanda al relativo art. 6 del Regolamento, di cui si riportano i principi, valevoli per tutti gli impianti:
a) regolarità dei pagamenti: costituiscono criteri di esclusione e/o di priorità quelli di cui al precedente art. 5, commi 2 – 7;
b) compatibilità con le caratteristiche dell’impianto: gli impianti vengono concessi secondo le compatibilità dettate dalle loro caratteristiche tecniche e costruttive e secondo le tipologie di utilizzo decise dalla Fondazione;
c) equilibrio gestionale: l’assegnazione degli impianti dovrà sempre tenere conto delle compatibilità di equilibrio gestionale. Per ciascun impianto la Fondazione si riserva il diritto di determinare, nel limite di tale criterio, gli eventuali spazi da riservare al Concessionario, ovvero quelli da prenotarsi per attività proprie o del Comune. Si specifica che tale ultimo principio va interpretato anche nel senso che, puramente ai fini dell’assegnazione degli spazi d’uso e non certo per quelli dell’affidamento della presente gara, si terrà conto anche dell’insediamento storico della società sportiva nel territorio in cui l’impianto si trova;
d) territorialità: vengono privilegiate le Società sportive che abbiano sede legale nel Comune di Reggio Xxxxxx o vi svolgano principalmente la loro attività.
Tale principio va inteso anche qui come applicabile ai fini dell’assegnazione degli spazi d’uso e non per quelli dell’affidamento della presente gara;
2. è fatto divieto all’Affidatario sia di utilizzare per le eventuali proprie attività sportive, che di ammettere all’uso dell’impianto soggetti terzi, senza la preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, da attivarsi in via ordinaria tramite l’apposita piattaforma, denominata Wansport. A tale proposito la Stazione Appaltante, salvo le sanzioni conseguenti, declina ogni responsabilità per tutto ciò che dovesse accadere ed in particolare per eventuali danni a persone o cose che avessero a verificarsi per il caso di utilizzo improprio dell’impianto.
Conformemente a quanto disposto dall’art. 2, co. 2, lett. b), dello Statuto (ovvero la possibilità per il mondo dello sport reggiano di un utilizzo equo e diffuso dell’impiantistica, che ribadisca il diritto di ogni residente all’attività sportiva) e dalla deliberazione n. 3 del 18 marzo 2013 del Consiglio di Gestione della Fondazione, in attuazione dell’art. 90, co. 24, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, l’Affidatario non potrà rifiutare che siano ammesse sull’impianto, di cui abbia l’affidamento, altre società sportive. Nella compilazione dei calendari d’uso la percentuale di utilizzo dei turni da parte dell’affidatario, che sia anche una società sportiva, potrà raggiungere in prima istanza un massimo dell'80%.
Detta percentuale potrà essere superata in presenza di spazi liberi non richiesti da terzi, eccezioni motivate e da valutarsi volta per volta dalla Stazione Appaltante.
Gli eventuali spazi vuoti in corso d’anno saranno nella piena disponibilità dell’Affidatario, previa obbligatoria prenotazione tramite l’apposita piattaforma, denominata Wansport;
3. riscossione delle tariffe a carico dell'utenza, nella misura massima stabilita
dall’apposito Tariffario, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;
4. apertura e chiusura degli accessi alla struttura prima e dopo l'uso dell'impianto, secondo il calendario annuale di assegnazione o su richiesta d’uso occasionale da parte di utenti, solo se autorizzata dalla Stazione Appaltante tramite l’apposita piattaforma (denominata Wansport). La chiusura degli impianti, collegata con le ricorrenze di Natale, Pasqua ed altre festività, può essere derogata con richiesta scritta dell’Affidatario alla Stazione Appaltante da presentare almeno 15 giorni prima del periodo interessato;
5. servizio di custodia, presidio e sorveglianza e presenza costante o pronta reperibilità di un tecnico per il controllo degli impianti tecnici. Il monte-ore
annuo di apertura è stimato in <<< ore ed è comprensivo tanto dell’orario di apertura corrispondente all’attività sportiva, quanto di tutte le attività di pulizia, manutenzione e cura dell’impianto. La presenza dell’operatore addetto alla custodia, presidio e sorveglianza dell’impianto è richiesta continuativamente durante l'orario di funzionamento del medesimo, mentre non è richiesta prestazione alcuna, nelle giornate di chiusura ordinariamente calendarizzate. L’abbandono dell’impianto da parte dell’Affidatario, ove accertato, sarà sanzionato con una sola diffida a provvedere ed una sola procedura sanzionatoria, cui seguirà, nel caso di un secondo abbandono dell’impianto, la risoluzione del contratto ipso facto et iure senza altro avviso, la risoluzione del contratto, l’incameramento della cauzione e l’affidamento al secondo in graduatoria;
6. custodia delle chiavi, custodia dei beni ed attrezzature, controllo degli ingressi, in modo che abbiano accesso all’impianto le sole persone autorizzate e cioè:
1. atleti per effettuare la propria attività;
2. addetti ai diversi servizi;
3. eventuali accompagnatori, quando autorizzati;
4. eventuale pubblico, solo se e nei limiti in cui l’impianto lo possa ospitare ai sensi di legge ed in base:
A. alla eventuale verifica di agibilità di cui all’articolo 80 del T.U.L.P.S 773/’31 e s.m.i.
B. all’ autorizzazione d’esercizio;
C. ad ogni altra norma dettata in materia.
In assenza dei provvedimenti autorizzatori di cui alle lettera a) e b) l’ingresso del pubblico è vietato e l’Affidatario è unico responsabile di qualsiasi danno a persone o cose vi dovesse accadere, ivi comprese le norme stabilite in materia di bigliettazione, siche l’Affidatario con la sottoscrizione del presente contratto deve considerarsi diffidato ad agire diversamente e consapevole degli obblighi e responsabilità che gli competono, nessuno escluso.
Il controllo degli ingressi comporta, altresì, l'onere di inibire anche alle persone autorizzate l'accesso ad aree loro non riservate e l'eventuale utilizzo improprio delle strutture e attrezzature. Ad ogni chiusura dovrà essere effettuato anche il previsto controllo di tutti gli impianti tecnologici, ivi compresa la gestione, per quanto di propria competenza, dell’impianto antifurto, se presente;
7. utilizzo per eventuale propria attività e messa a disposizione di terzi dell’impianto nel rispetto di tutte le norme di igiene e sicurezza e di tutte le linee guida, protocolli dettati in materia di profilassi epidemiologica COVID 19 o altre circostanze ed eventi eccezionali che dovessero verificarsi, conformando la propria attività gestionale a quanto dettato dalle autorità competenti e dalla
Stazione appaltante;
8. predisposizione, verifica, periodico aggiornamento, attuazione del PIANO DI SICUREZZA di cui all’art. 19 del D.M. 18/03/1996, così come previsto dalle normative vigenti (in particolare D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e D.M. 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, ove obbligatorio. Il predetto documento andrà prodotto entro 30 giorni dalla presa in possesso dell’impianto e comunque ogni ritardo nella predisposizione dello stesso libera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità che ricade solo sull’Affidatario, in quanto “gestore” dell’impianto . Se tale ritardo persistesse oltre i 90 giorni, si procederà alla risoluzione del contratto, all’incameramento della cauzione ed all’affidamento al secondo in graduatoria (ove esistente), ovvero ad indizione di nuova procedura di gara;
9. informazione ed assistenza ai vari utenti dell’impianto: la presenza costante di un operatore è finalizzata anche allo scopo di accogliere i fruitori dell’impianto ed il pubblico dove ammesso, rispondere alle telefonate ed effettuare un sistematico controllo sugli ingressi ed i percorsi interni;
10. comunicazione ai fruitori dell’impianto ed a tutti gli uffici ed Autorità volta per volta interessati (VV.UU., Prefettura, Questura, Comune di Reggio Xxxxxx), oltreché sempre alla Stazione appaltante, delle manifestazioni calendarizzate che interrompano la normale fruizione dell’impianto, quando di propria competenza;
11. fornitura e messa a disposizione di tutti i fruitori dell’impianto dei necessari strumenti di sanificazione, medicamenti e apparati di pronto soccorso, nonché ripristino dei prodotti in caso di esaurimento o scadenza, secondo il disposto delle normative vigenti. Il defibrillatore semiautomatico installato dalla Stazione
Appaltante dovrà, all’occorrenza, sempre essere reso fruibile ai terzi fruitori dell’impianto e dovrà essere sempre perfettamente funzionante, sicchè al di là degli obblighi di manutenzione e controllo in remoto della ditta installatrice, eventuali manomissioni dello stesso, di cui l’Affidatario si avveda, vanno sempre segnalate;
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12. esecuzione “a regola d’arte” del servizio di pulizia, igienizzazione e disinfezione degli spogliatoi, dei locali, dei vetri, degli ingressi, degli impianti tecnologici, degli arredi e di quanto altro pertinente gli stabili di cui al presente contratto, da effettuarsi al termine delle attività sportive e suddiviso in operazioni a frequenza giornaliera, settimanale, mensile, periodica e al bisogno, secondo il progetto gestionale contenuto in offerta.
La mancata realizzazione di tale impegno, se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell’aggiudicazione, determinerà il recesso dell’affidamento, la risoluzione del contratto, l’incameramento della cauzione e l’affidamento al secondo in graduatoria. In ogni caso l’Affidatario si impegna a mantenere l'impianto sportivo nelle migliori condizioni di sicurezza, di igiene, di decoro, di fruibilità ed in genere di conservazione di ogni sua parte nel tempo. L'ambito di intervento del servizio dovrà comprendere tutta l’area assegnata e non solo quella direttamente impiegata per l’attività sportiva.
Ove il servizio non venga subappaltato ad imprese specializzate, è a carico dell’Affidatario l'acquisto dei prodotti occorrenti per la pulizia, la sanificazione, l’igienizzazione dei locali e degli arredi, nonché la responsabilità dell'uso degli indicati prodotti. Questi debbono essere conformi alle norme dettate in materia di inquinamento, ivi comprese la disciplina concernente il confezionamento o
l'imballaggio, dovranno essere utilizzati con le dovute precauzioni e custoditi in locali o armadi chiusi a chiave, in modo da impedirne l’utilizzo da parte di terzi. L’Affidatario conforma l’attività di conduzione dell’impianto al rispetto di tutte le norme e direttive dettate in materia di raccolta differenziata dei rifiuti e in materia di pulizia, sanificazione, disinfezione degli ambienti, nonché in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., dal Decreto del Ministro dell'Ambiente 11 aprile 2008 - Approvazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in particolare dal DM Ambiente 24 maggio 2012 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento del Servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene) e dal D.M. Ambiente 13 dicembre 2013 (Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico).
L’Affidatario deve fornire a richiesta una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare, riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l’eventuale possesso dell’etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell’Ecolabel Europeo, presunti conformi, l’Affidatario, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, si impegna a fare sì che i prodotti detergenti siano conformi ai criteri ambientali minimi.
L’Affidatario è tenuto altresì a conformarsi immediatamente a tutte le prescrizioni imposte dall’Autorità Sanitaria Locale;
13. verifica periodica dell’impianto di messa a terra (ai sensi del D.P.R. 462/01) così come previsto dalle normative vigenti, segnalando alla Stazione Appaltante eventuali problematiche presenti, ove le stesse non riguardino interventi di cui al
successivo punto sub 14. In caso di mancata segnalazione nessun adempimento spetterà a quest’ultima. Si specifica che la 1^ scadenza ai fini della verifica è fissata al 08 ottobre 2023 Le risultanze della verifica vanno obbligatoriamente inviate alla Stazione appaltante entro 15 giorni dall’ottenimento;
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14. esecuzione “a regola d’arte” della manutenzione ordinaria di tutti i locali, degli arredi e degli impianti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, , secondo il progetto gestionale contenuto in offerta.
La mancata realizzazione di tale impegno, se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell’aggiudicazione, determinerà il recesso dell’affidamento, la risoluzione del contratto, l’incameramento della cauzione e l’affidamento al secondo in graduatoria.
Per manutenzione ordinaria a carico dell’Affidatario s’intende la manutenzione dipendente da deterioramenti prodotti dall'uso e non da vetustà e/o caso fortuito, quale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, quella riguardante:
A. impianti elettrici:
B. impianti idrico-sanitari, di riscaldamento e di irrigazione
A tale proposito si precisa che relativamente alla c.d. "Gestione Calore”, fino a scadenza del relativo contratto, le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli impianti di riscaldamento, idrico-sanitari e di irrigazione, comprese le verifiche periodiche ed eventuali trattamenti antilegionella (con esclusione di tutte le utenze, che restano in capo all’Affidatario) sono in capo rispettivamente alla Fondazione per lo sport e all’Amministrazione comunale attraverso apposito appalto per l'affidamento del “Servizio energia, conduzione e manutenzione degli impianti di climatizzazione ed idrico-sanitari negli immobili di pertinenza del Comune di
Reggio Xxxxxx”. (Periodo contrattuale: 1 ottobre 2016 - 30 Settembre 2022). La quota di manutenzione ordinaria sostenuta dalla Fondazione per lo sport sarà addebitata all’Affidatario. Si specifica che sono a carico dell’impresa appaltatrice del servizio “Gestione Calore”, non quindi dell’Affidatario, la fornitura e il dosaggio del sale o dei polifosfati per l’addolcitore. Oltre la data del 30 Settembre 2022, quando il contratto di “global service”, entro il quale l’ambito della c.d. “gestionecalore” è ricompresa, scadrà e per il caso che tale sistema non venga replicato/prorogato, le predette prestazioni graveranno corrispondentemente sull’Affidatario.
C. Varie:
A. manutenzione, riparazione ed eventuale sostituzione delle attrezzature sportive, degli arredi e degli accessori presenti (vetri interni, panche, appendiabiti, asciugacapelli, specchi, portasapone, dispenser dosatore sapone liquido, portarotolo e scopini per W.C., etc.);
B. ogni altra manutenzione ordinaria attinente gli immobili, gli intonaci, le coperture dei medesimi, gli infissi, locali e uffici, impianti idraulici e di scarico, verniciature, recinzioni, guaine di copertura dei tetti, luci e lampade anche di emergenza, fari di illuminazione etc.
Per tutti gli interventi di manutenzione nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 19 del D.M. 18/03/96 e s.m.i. “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”, l’Affidatario deve compilare l’apposito Registro dei controlli periodici, ove annotare “gli interventi di manutenzione ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi di incendio nei vari ambienti dell’attività ove
tale limitazione è imposta. In tale Registro devono essere annotati anche i dati relativi alla formazione del personale addetto alla struttura. Il Registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza”.
Si precisa che rimangono di competenza della Stazione Appaltante la sola riparazione e sostituzione dei maniglioni antipanico e quelle relative ai pozzi di irrigazione (mentre la manutenzione dell’impianto di irrigazione è a carico dell’Affidatario);
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15. esecuzione “a regola d’arte” della manutenzione e cura del terreno di gioco (distinguendo le operazioni di manutenzione della parte del campo esterno, del campo interno in terra battuta, del “diamante”) dell’area verde esterna al terreno di gioco e del parcheggio, secondo il progetto gestionale contenuto in offerta.
La mancata realizzazione di tale impegno, da verificarsi in via fotografica e/o documentale, se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell’aggiudicazione, determinerà il recesso dell’affidamento, la risoluzione del contratto, l’incameramento della cauzione e l’affidamento al secondo in graduatoria.
16. eventuale conduzione dei servizi di ristoro, di cui al successivo art. 11.
17. L’Affidatario si fa inoltre carico integralmente delle seguenti spese:
a. tutte le utenze, nessuna esclusa (spese telefoniche, oneri per la rimozione dei rifiuti solidi urbani, acqua, scarichi fognari e tassa di depurazione, energia elettrica inclusa quota per potenza impegnata, riscaldamento, ecc.). A tal fine, l’Affidatario dovrà provvedervi volturando l’intestazione di tutti i relativi contratti a proprio nome, con decorrenza dalla data di inizio dell’appalto. Ai fini della stipula del contratto l’affidatario dovrà produrre copia dei contratti
di utenza. La mancata attivazione della volturazione delle utenze a proprio nome determinerà la revoca dell’affidamento la risoluzione del contratto, l’incameramento della cauzione e l’affidamento al secondo in graduatoria.
Nel caso di utenze non sezionabili, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere periodicamente all’Affidatario il rimborso pro-quota. Rimane invece a carico della Stazione Appaltante il pagamento del canone concessorio relativo ai pozzi di irrigazione;
b. acquisto di ogni attrezzatura, veicolo, macchinario, materiale occorrente per i normali adempimenti, nonché la spesa per i carburanti e lubrificanti necessari al funzionamento dei macchinari, oltreché della loro manutenzione e sostituzione, e le spese per l’acquisto di terriccio, torba, concime, sabbia, sementi, materiale per segnatura, intaso del campo (per il caso di campo con manto in erba sintetica, etc.);
c. con riferimento agli impianti dotati di tribuna, dopo quello inziale da svolgersi a cura della Stazione Appaltante, è obbligo dell’Affidatario ottenere il collaudo periodico della medesima e trasmetterlo in copia alla Stazione Appaltante. In assenza di collaudo l'uso delle tribune è fin da subito vietato e la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per danni a persone o cose per il caso di difforme comportamento dell’Affidatario;
18. L’Affidatario si impegna infine a collaborare a tutte le azioni di prevenzione e contrasto alla diffusione della “Zanzara tigre”, della “Zanzara Culex”o a progetti analoghi, rispettando ogni prescrizione in materia.
Restano a carico della Stazione Appaltante le spese di straordinaria manutenzione relative alla struttura ed agli impianti, che sono quelle differenti rispetto a quelle indicati ai precedente n. 14 e 15. Quando, tuttavia, la necessità di un intervento è
dovuta ad inottemperanza da parte dell’Affidatario delle operazioni di ordinaria manutenzione o sia ascrivibile a imperizia, disattenzione, imprudenza, incompetenza o ad altra deficienza dell’Affidatario, anche le spese di straordinaria manutenzione saranno a carico di quest’ultimo.
L’Affidatario potrà proporre e, ottenuto il benestare della Stazione Appaltante, anche eseguire, al posto della Stazione Appaltante, interventi di manutenzione straordinaria nel caso che questi risultino improrogabili in quanto imprevisti ed imprevedibili, per motivi di pubblica incolumità o sicurezza. In tali casi l’Affidatario verrà indennizzato della sola spesa autorizzata e sostenuta dopo le approvazioni di legge.
E’ fatto obbligo, nei casi previsti dalle norme vigenti, di produrre alla Stazione Appaltante il certificato di conformità degli impianti manutenuti, con allegati i disegni grafici e descrittivi dell’intervento effettuato e le certificazioni di legge dei materiali utilizzati.
Salvo differenti accordi, saranno a carico della Stazione Appaltante ovvero dell’Amministrazione Comunale le spese dovute a vetustà e quelle relative all’adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e/o relative alle attrezzature attuali, sollevando l’Affidatario da qualsiasi responsabilità civile e penale, derivante da mancate modifiche o carenze relative alla “messa a norma” degli impianti tecnici, delle strutture e delle attrezzature esistenti all’atto della stesura del verbale di consegna.
All’Affidatario resterà il compito di rinnovare a proprie spese certificazioni, documentazioni, collaudi, autorizzazioni e licenze necessari all’utilizzo dell’impianto con l’obbligo di farne pervenire copia alla Stazione Appaltante.
Salvo per ciò che riguarda l’accollo delle spese per manutenzione dovuta a vetustà e
manutenzione straordinaria degli immobili e degli impianti tecnologici e l’accollo delle spese di adeguamento alle norme dettate in materia di sicurezza, nessuna responsabilità, in ogni caso, farà carico alla Stazione Appaltante o al Comune di Reggio Xxxxxx per quanto indicato nella conduzione dell’impianto, restando inteso che l'utilizzo del medesimo avviene, anche nei confronti dei terzi, ad esclusivo rischio dell’Affidatario.
Rimangono a carico dell’Affidatario o delle Società sportive richiedenti tutti gli adempimenti e le spese relativi all’omologazione dell’impianto alle norme Federali. L’Affidatario dovrà inoltre:
A. a richiesta, produrre il prospetto analitico, attestante l’indicazione della denominazione delle società che fruiscono degli spazi, il numero di ore prestate giornalmente, il numero di utenti per ciascuna di esse, le entrate suddivise per tipologia di spazio utilizzato;
B. presentare entro trenta giorni dalla richiesta la rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute secondo il modello richiesto dalla Stazione Appaltante corredate delle fotocopie dei documenti giustificativi di appoggio ed eventuale altra documentazione richiesta, con particolare riguardo a quella relativa ai consumi delle utenze, nonché appena disponibile copia fronte/retro delle fatture relative ai costi delle medesime;
C. fornire altre prestazioni di inderogabile necessità che si dovessero rendere indispensabili per evitare danni incombenti, salvo rimborso delle prestazioni effettuate o parziale ristoro tramite contribuzione delle spese sostenute.
Anche in mancanza degli adempimenti di cui alle lettere A, B, C il corrispettivo non sarà liquidato.
All’Amministrazione Comunale competerà la produzione delle autorizzazioni (ex-
ISPELS, INAIL, AUSL, CPVLPS, VV.F. antincendio, autorizzazione agli scarichi etc.) e gli adempimenti relativi all’agibilità dell’impianto medesimo per la parte di propria competenza. Compete all’Affidatario, limitatamente alla durata dell’affidamento, l’onere della presentazione delle istanze volte all’ottenimento delle relative licenze ed autorizzazioni d’esercizio.
19. Progetto sociale ed educativo, da eseguirsi secondo quanto di seguito riportato
RIPORTARE DA OFFERTA
ART. 3 – CAMPI GIOCO
L’Affidatario è autorizzato ad organizzare direttamente o a far organizzare da terzi all’interno dell’impianto durante la stagione estiva (o per periodi prolungati di sospensione della attività scolastica) dei “campi gioco” per ragazzi anche minorenni, consistenti in attività di tipo sportivo, ludico, ricreativo, educativo, dei quali è autorizzato a trattenere i proventi.
Ciò previo invio di richiesta d’uso dell’impianto alla Stazione Appaltante e – ove previsto - di presentazione della SCIA sulla piattaforma SUAPER del Comune di Reggio Xxxxxx, anche in caso di aperture di “campi estivi” organizzati in collaborazione con questi ultimi.
Ogni responsabilità in caso di violazione degli obblighi previsti è integralmente a carico dell’Affidatario. La Stazione Appaltante è liberata da ogni responsabilità anche indiretta e di natura patrimoniale verso terzi, chiunque essi siano, per violazione dell’obbligo di cui al comma precedente e per eventuali conseguenze derivanti dall’attività svolta, tanto in conseguenza di comportamenti derivanti dai fruitori di tale servizio, che da comportamenti tenuti da personale, assistenti, educatori, soggetti che l’organizzatore comunque utilizza nell’allestimento di tale attività.
Parimenti tanto la Fondazione e il Comune di Reggio Xxxxxx non rispondono delle situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai minori, ai familiari o a terzi non direttamente ricollegabili ad attività/omissioni degli educatori/animatori.
Nel caso organizzi direttamente tale attività l’Affidatario rimane in quanto tale “gestore dell’impianto” anche durante il suo svolgimento.
Nel caso, invece, detti “campi estivi” siano organizzati da soggetti terzi rispetto all’Affidatario, costoro svolgeranno la propria attività in qualità di semplici utilizzatori dell’impianto, sicché, in assenza di apposita tariffa, l'utilizzo potrà avvenire solo in accordo con l’Affidatario, che non cessa di rimanere "gestore dell'impianto" e che dovrà garantire la sorveglianza, mediante la permanenza in loco di persona allo scopo incaricata e la relativa custodia.
Per tale disponibilità l’Affidatario potrà richiedere all’eventuale terzo soggetto organizzatore del “campo giochi” un rimborso spese settimanale, comprensivo di ogni onere sopportato e documentato, da convenirsi tra le parti.
Ove l’Affidatario non organizzi direttamente tale attività e il terzo agisca in attuazione di collaborazione con i Servizi comunali, l’Affidatario non potrà rifiutare di mettere a disposizione l’impianto e la somma sopraindicata sarà definita in contraddittorio con i Servizi medesimi.
Nel caso di richieste di organizzazione di “campi estivi” concomitanti, di cui una realizzata in collaborazione con i Servizi comunali, sarà quest’ultima ad avere diritto di prelazione sulle altre, Affidatario compreso.
In ogni caso, l’Affidatario dovrà esigere dall'utilizzatore-organizzatore la preventiva sottoscrizione di apposito accordo scritto, accompagnato da polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose, da depositarsi presso la Stazione
Appaltante, con massimale non inferiore a €3.000.000,00, per sinistro, per persona e per danni alle cose, con il quale l'utilizzatore-organizzatore del “campo estivo” assumerà su di sé ogni responsabilità per l’attività svolta, specie per quelle relative all’obbligo posto a carico del "gestore dell'impianto" di mantenere nell’impianto stesso personale adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute, ai sensi delle vigenti norme in materia.
A tal fine l'utilizzatore-organizzatore si impegna tanto verso l’Affidatario, che verso la Stazione Appaltante, liberandoli contemporaneamente da tutte le responsabilità civili e penali, a garantire la presenza nell’impianto durante il "campo gioco" di personale in possesso dei requisiti e delle qualificazioni richiesti in materia di sicurezza e salute, redigendo ai fini dello svolgimento del “campo-estivo” un proprio ed apposito Piano di emergenza e sicurezza, non in contrasto con quelli in essere, oppure ad adottare con le opportune modifiche i Piani già esistenti, nominando una persona appositamente incaricata (che deve essere presente durante tutta l'attività prevista), in ogni caso cooperando nella ricerca delle misure che assicurino la reciproca sicurezza. (ART. 26 D.LGS. 81/08) e garantendo comunque la presenza di squadra di addetti all'emergenza, adeguatamente qualificati (antincendio e pronto soccorso).
A tal fine l'utilizzatore-organizzatore del “campo gioco” e l’Affidatario condivideranno altresì un apposito verbale a firme contrapposte, che attesti, in sede di consegna e riconsegna dell’impianto ed ai fini dell'individuazione delle rispettive responsabilità, l’effettiva presa conoscenza da parte dell'utilizzatore-organizzatore degli obblighi in materia di sicurezza e salute, e con l’obbligo di segnalare all’Affidatario qualsiasi eventuale intervento “strutturale e non” si rendesse necessario nell’allestimento del “campo estivo” per continuare a garantire la
sicurezza e la salubrità dell’impianto, salvo obbligo al momento del rilascio del medesimo alla eventuale riduzione in pristino dell’impianto ed al risarcimento di eventuali danni procurati alla struttura o a terzi.
Inoltre il terzo soggetto organizzatore del “campo gioco” assumerà l'obbligo di provvedere in caso di emergenza ad assolvere a quanto previsto negli ultimi due commi del successivo art. 18.
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO E FACOLTA’ DI RECESSO
L’affidamento ha decorrenza dal 01 luglio 2022e così fino al 30 giugno 2027.
E’ facoltà della Stazione Appaltante di recedere dal contratto in qualsiasi momento, salvo preavviso di almeno un mese.
Nel caso di recesso unilaterale, all’Affidatario sarà riconosciuta, in deroga all’art. 1671, del Codice Civile ed a tacitazione di ogni altra pretesa, la restituzione del canone d’uso in dodicesimi per i mesi non fruiti integralmente ed il pagamento del corrispettivo in analoga misura. Nel caso di lavori svolti con oneri integralmente a carico dell’Affidatario, a quest’ultimo sarà riconosciuto il valore rimanente per la parte non ancora ammortizzata.
La Stazione Appaltante avrà facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore dell’Affidatario, nel caso a quest’ultimo sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Resta esclusa la facoltà dell’Affidatario di disdire il contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (artt. 1453, 1463 e 1467). L'Affidatario assume, salve le sanzioni di legge, l’obbligo del rispetto per sé e tutti i collaboratori o consulenti o imprese fornitrici di lavori, beni o servizi, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, del “Codice di comportamento e norme atte a
contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità” approvato dal Consiglio di Gestione della Fondazione in data 31/01/2014, n. 3, allegato e consegnato in copia all’Affidatario all’atto della sottoscrizione del presente contratto (ALLEGATO 2). La Stazione Appaltante avrà altresì facoltà di recesso, senza diritto ad indennizzo alcuno a favore dell’Affidatario, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice.
ART. 5 – PENALI
L’Affidatario provvede ad eseguire con diligenza tutti gli adempimenti di sua spettanza.
Con cadenza periodica un incaricato dalla Stazione Appaltante, in contraddittorio con l’Affidatario, verificherà che l'effettuazione del servizio sia avvenuta "a regola d'arte", redigendo (eventualmente anche a seguito di sopralluogo) apposito verbale, depositato agli atti della Stazione Appaltante.
Nel caso in cui siano state riscontrate irregolarità, la Stazione Appaltante invierà copia del verbale del sopralluogo all’Affidatario, invitandolo a provvedere entro un termine indicato, trascorso il quale si procederà ad un secondo sopralluogo di verifica.
Qualora durante questo nuovo sopralluogo fossero unilateralmente accertate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente contratto, si procederà, previa diffida ad adempiere, all'applicazione delle seguenti penalità:
A. in caso di mancata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 200,00 (duecento) per ogni mancato svolgimento del servizio;
B. in caso di ritardata apertura dell'impianto si applicherà una penale di EURO 50,00 (cinquanta) per ogni ritardato svolgimento del servizio;
C. in caso di mancata esecuzione dei servizi di pulizia si applicherà una penale
di EURO 100,00 (cento) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio;
D. in caso di mancata esecuzione dei servizi di manutenzione del terreno di gioco secondo il calendario indicato, si applicherà una penale di EURO 1.350,00 (milletrecentocinquanta) per ogni ritardato o mancato svolgimento del servizio, mentre il relativo pagamento del corrispettivo verrà subordinato al regolare adempimento di tale obbligazione;
E. nel caso l’Affidatario venga meno agli obblighi inerenti al servizio di sorveglianza si applicherà e per una sola volta una penale di EURO 2.500,00 (duemilacinquecento). Ad essa seguirà immediata diffida ad adempiere, evitando il ripetersi dell’inadempimento, salva - in caso contrario – la risoluzione del contratto, l’incameramento della cauzione ed affidamento al secondo in graduatoria;
F. nel caso l’Affidatario e/o ometta o ritardi le segnalazioni a cui sia tenuto in base al presente contratto si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento);
G. in caso di mancata comunicazione e conseguente autorizzazione all’uso dell’impianto da parte di terzi utilizzatori o di organizzazione non autorizzata di campi gioco si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ogni mancanza;
H. in caso riscuota tariffe superiori a quelle stabilite nel tariffario si applicherà una penale di EURO 1.000,00 (mille) per ogni accertamento, l’obbligo di restituzione di quanto impropriamente percepito, la diffida ad adempiere, evitando il ripetersi dell’abuso, salva - in caso contrario - la risoluzione del contratto, l’incameramento della cauzione e l’affidamento al secondo in graduatoria;
I. in caso di ogni altra inadempienza che comprometta, anche in minima parte, la piena funzionalità del servizio o per accertato disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone si applicherà una penale di EURO 350,00 (trecentocinquanta);
J. in caso di mancata effettuazione delle attività di manutenzione dovute, si applicherà una penale di EURO 400,00 (quattrocento) per ciascuna omissione;
K. nel caso di mancato invio della rendicontazione delle entrate e delle spese sostenute, nonchè del prospetto mensile riepilogativo con l'indicazione delle società che utilizzano gli spazi e del numero delle persone presenti in tali circostanze, determinerà oltre alla mancata liquidazione del corrispettivo, l'applicazione di una penale di EURO 200,00 (duecento) e di EURO 500,00 (cinquecento) per ciascuna omissione se la mancata comunicazione e trasmissione della documentazione riguarda manifestazioni sportive;
L. in caso di ammissione di pubblico nell’impianto in mancanza di verifica di
agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. e di autorizzazioni d’esercizio, se previste, si applicherà una penale di EURO 1.000,00 (mille) per violazione, denuncia alle
autorità competenti, la diffida ad adempiere, evitando il ripetersi dell’abuso, salva - in caso contrario - la risoluzione del contratto, l’incameramento della
cauzione e l’affidamento al secondo in graduatoria;
M. nel caso di interventi che modifichino l’assetto strutturale dell’impianto,
che non siano stati preventivamente autorizzati (ciascuno per le proprie
competenze) dalla Stazione Appaltante e/o dai competenti Servizi
comunali, si applicherà, oltre alla riduzione in pristino del bene o alla sua regolarizzazione, secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali, una penale di EURO 2.000,00 (duemila) e la immediata risoluzione del contratto,
con addebito di ogni spesa di riduzione in pristino del bene, risarcimento
di ogni danno, denuncia alle autorità competenti e incameramento della
cauzione.
La Stazione Appaltante inoltre ha la facoltà, nel caso di prestazioni non eseguite o eseguite in modo parziale, secondo valutazione unilaterale (purchè documentata), oltre all'applicazione delle succitate penali e alla mancata liquidazione della corrispondente quota di corrispettivo, di provvedere altrove, anche a costi superiori con diritto di rivalsa nei confronti dell’Affidatario inadempiente, ponendo a carico dello stesso gli ulteriori danni e con facoltà di rivalsa sulla cauzione dell'importo relativo a lavori o servizi non effettuati o a danni derivanti da mancata segnalazione. In caso poi di recidiva o qualora si verificassero da parte dell’Affidatario inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 13 (Risoluzione del contratto).
ART. 6 – RISCOSSIONE DIRETTA DELLE TARIFFE
Nel caso di uso dell’impianto da parte di terzi, se debitamente autorizzata dalla Stazione Appaltante, la corresponsione della relativa tariffa d’uso sarà effettuata direttamente a favore dell’Affidatario. La determinazione del corrispettivo d'uso da porsi a carico di terzi fruitori sarà calcolata dall’Affidatario, con l'applicazione, quale importo massimo esigibile, delle tariffe d'uso deliberate dalla Stazione Appaltante. (ALLEGATO 3).
L’Affidatario è ammesso all’uso dell’impianto, salva la possibilità della Stazione Appaltante di assegnarlo anche a terzi. A tal proposito l’Affidatario non potrà rifiutare che siano ammessi sull’impianto, di cui abbia l’affidamento, soggetti terzi. La programmazione occasionale delle attività, ove possibile, sarà comunicata dalla Stazione Appaltante all’Affidatario con un preavviso indicativo minimo di giorni 3
(tre) e lo stesso dicasi nel caso di variazioni dell’attività calendarizzata.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto, nel rispetto del presente contratto e compatibilmente con le esigenze gestionali dell’Affidatario, al quale dovrà essere inviato un preavviso di almeno dieci giorni, di usufruire gratuitamente per n. 5 (cinque) giornate all’anno (inteso come anno di affidamento) dell’impianto in oggetto per proprie manifestazioni o per iniziative di altri patrocinate dalla Fondazione medesima.
Previo nulla-osta della Stazione Appaltante e compatibilmente con gli orari ed il calendario programmati, oltreché con le condizioni del terreno di gioco, l’Affidatario potrà programmare manifestazioni sportive, di cui invierà comunicazione preventiva alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima, fatta salva ogni responsabilità in ordine all'organizzazione delle manifestazioni medesime. Delle predette manifestazioni l’Affidatario è autorizzato a trattenere i proventi.
La prenotazione dell’impianto obbliga chi l’ha effettuata ed ottenuta al pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla sua fruizione concreta e, nel caso di rinuncia in corso d’anno, dovrà corrispondere all’Affidatario il costo per ulteriori sessanta giorni rispetto alla data in cui la rinuncia è comunicata, a meno che l’Affidatario individui nel frattempo altri utilizzatori. La rinuncia va comunicata per iscritto alla Stazione Appaltante ed all’Affidatario. Tutti gli spazi rimasti vuoti potranno essere utilizzati dall’Affidatario per lo svolgimento di attività da lui stesso organizzate, previa semplice comunicazione alla Stazione Appaltante, da attivarsi comunque e sempre in via ordinaria tramite l’apposito piattaforma (denominata Wansport).
A garanzia dei crediti l’Affidatario potrà pretendere dai fruitori dell’impianto il versamento di una fideiussione per un valore corrispondente a due mesi di utilizzo
e, nel caso di utilizzo occasionale, del valore corrispondente a quanto dovuto oppure anche il pagamento anticipato. Le fatture emesse dovranno essere trasmesse in copia anche alla Stazione Appaltante, se richieste.
L’Affidatario, dietro sua richiesta, avrà diritto di ottenere dalla Stazione Appaltante l’immediata revoca dell’assegnazione degli spazi a terzi per morosità nel pagamento degli spazi concessi, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della fattura e l'esclusione delle società insolventi dai calendari redatti nella stagione successiva, fino a totale pagamento dei debiti.
ART. 7 – QUADRO ECONOMICO - FINANZIARIO
In relazione all'uso dell'impianto, l’Affidatario dovrà versare alla Stazione Appaltante a titolo di canone la somma annua di EURO 1.850,00 (oltre IVA) (diconsimilleottocentocinquanta euro oltre IVA), da corrispondere in due rate di pari importo alle scadenze del 30/11 e del 31/05 di ciascun anno.
Il pagamento del canone d’uso costituirà condizione per il pagamento del corrispettivo di cui al successivo comma 4. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contratto si intende risolto ipso facto et iure e la Stazione Appaltante provvederà ad individuare un nuovo Affidatario, cui affidare la conduzione dell’impianto in via temporanea, salvo il risarcimento del danno.
Si specifica che la corretta, puntuale e documentata esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 2 è altresì condizione necessaria per il pagamento del corrispettivo, di cui al successivo comma.
Oltre al diritto di riscossione delle tariffe d’uso direttamente dagli utenti dell’impianto, la Stazione Appaltante verserà all’Affidatario la somma complessiva
annua di EURO
oltre IVA (diconsi
euro oltre
IVA), Tale importo, da corrispondersi in quattro rate trimestrali posticipate di Euro
<<<<<<. cadauna (oltre IVA) alle scadenze del 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ogni anno e dietro presentazione di regolari fatture, è già comprensivo del ribasso percentuale praticato in sede di gara sul prezzo base e degli oneri della sicurezza, quantificati in € 400,00 annui oltre IVA (diconsi quattrocento euro oltre IVA).
Per eventuali frazioni di anno, il corrispettivo dovuto a far data dalla decorrenza dell’affidamento sarà calcolato in dodicesimi ed ulteriormente in trentesimi.
Relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento, idrico-sanitari e di irrigazione (c.d. “Gestione Calore”) in capo rispettivamente alla Stazione Appaltante e all’Amministrazione comunale attraverso apposito appalto, la Stazione Appaltante addebiterà all’Affidatario l’eventuale quota di sua competenza relativa alla manutenzione ordinaria (mentre le utenze, restano anche in questo caso sempre e comunque in capo all’Affidatario).
RIPORTARE
Di seguito si riportano le somme previste fino alla data di scadenza del predetto contratto (30 settembre 2022)
Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il pagamento del corrispettivo contrattuale, dietro presentazione di regolare fattura in formato elettronico, intestata a “Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Xxxxxx -Via F.lli Xxxxxxxx 12/D - 42124 Reggio Xxxxxx - C.F. e P.I. 02299930350 – CUU: UFRS9M”, sarà disposto sul conto corrente di seguito indicato: <<..<<<<<<.. – Agenzia N. <.. con sede in
<<<<<<. (<) in Via <<<<<<<<<<<<< n. << - IBAN:
<<<<<<<<<<<<<<<<<.
A tal fine l’Affidatario indica nella persona del Sig. <<<<<<<<<.. nato a
<<<<<<<<<< il <<<<<<. e residente a <<<<<<<.. in Via
<<<<<.<<< n. < - C.F. <<<<<<<<.. il soggetto delegato ad operare
attraverso il suddetto C/C, il quale è consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via esclusiva alla realizzazione del presente affidamento, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, ovvero con mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità della transazione finanziaria.
Le fatture emesse nei confronti della scrivente Fondazione dovranno essere sottoposte al regime del c.d. “split payment”, con apposita dicitura da riportarsi in fattura “scissione dei pagamenti” o “split payment”, ex art. 17-ter del D.P.R. N. 633/1972 e s.m.i., salvo eventuale esonero in virtù del regime fiscale adottato dall'Affidatario. Le parti convengono espressamente e senza possibilità di eccezione circa l’immediata risoluzione contrattuale qualora l’Affidatario risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 , n. 136 – “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”. A tal fine:
⮚ l’Affidatario si obbliga ad inserire un’analoga clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento;
⮚ la stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente contratto sia inserita, a pena
di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
L’Affidatario si obbliga infine a comunicare alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia relativa all’inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali.
ART. 8 – CAUZIONE
Ai sensi dell’Art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Affidatario per la sottoscrizione del contratto costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2
€ (in
e 3, del medesimo decreto e pari ad
lettere ).
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Alla scadenza dell’affidamento (30 giugno 2026), si procederà allo svincolo della cauzione con apposito provvedimento, a seguito della completa e regolare esecuzione di tutte le prestazioni richieste e della risoluzione di ogni eventuale contestazione, su presentazione di regolare istanza scritta.
ART. 9 – ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
Ai fini dell’attività di coordinamento, l’Affidatario dovrà obbligatoriamente dotarsi di numero di telefono cellulare e di indirizzo di posta elettronica per inviare e/o ricevere comunicazioni, da trasmettere prima della decorrenza del contratto alla
Stazione Appaltante.
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Affidatario autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti il contratto come previsto dal Regolamento UE 2016/679.
Durante le manifestazioni sportive, se accompagnate da attività che determinino emissioni acustiche anche mediante impianti di amplificazione sonora, dovranno essere rispettati limiti ed orari stabiliti dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.
L’Affidatario è tenuto a munirsi di tutti gli eventuali provvedimenti autorizzatori e di Pubblica Sicurezza necessari.
Gli organizzatori di manifestazioni ed anche l’Affidatario, se è lui stesso l’organizzatore, hanno l’obbligo di verificare nello spazio antistante l’ingresso dell’impianto il rispetto delle norme stabilite in materia di transito e sosta di autovetture, contattando le autorità preposte alla vigilanza in caso di violazione delle stesse e di problemi arrecati al traffico ed alla sosta.
Ai fini dell’ammissione di pubblico, oltre agli eventuali provvedimenti autorizzatori, l’Affidatario è tenuto al rispetto di tutte le norme stabilite in materia ed in particolare il D.M. 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” e s.m.i., coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal D.M. 6 giugno 2005, nonché, per quanto applicabile e di propria competenza il Decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28 recante: "Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, come modificata dall’articolo 11- quater della Legge n. 41 del 4/8/2007 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 20, co. 1, del D.M. 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la
costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”, l’Affidatario dovrà inviare nei tempi che saranno indicati, apposita dichiarazione scritta, rilasciata sotto propria responsabilità, con l'indicazione della capienza della zona spettatori del complesso o impianto sportivo.
ART. 10 – PUBBLICITA’ – SPAZI PER COMUNICAZIONI
L’Affidatario ha diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario all’interno dell’impianto per tutto il periodo di validità del contratto, secondo modalità comunicate alla Stazione Appaltante e il dettaglio del presente articolo e fatto salvo il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e il rispetto di ogni norma stabilita, anche regolamentare e in materia di tracciabilità finanziaria, liberando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.
I cartelloni pubblicitari non dovranno in ogni caso arrecare danno alle strutture dell’impianto, né essere pregiudizievoli in alcun modo per gli atleti e le persone che assistono alle manifestazioni.
La Stazione Appaltante si riserva il diritto di veto per ogni forma di pubblicità che costituisca violazione di legge o sia contraria al buon costume, all’ordine pubblico, alle norme della morale comune. E’ altresì vietata ogni forma di pubblicità di partiti o movimenti politici o di associazioni sindacali, la quale verrà immediatamente rimossa con spese a carico dell’Affidatario.
In caso di stipulazione di contratto con imprese specializzate in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, questi non potrà avere durata superiore alla durata del presente contratto o contenuto difforme da quanto stabilito nel presente articolo.
Gli oneri di ogni tipo e le responsabilità conseguenti alle installazioni di eventuali targhe, scritte e insegne pubblicitarie, pubblicità sonora, radiofonica e televisiva, sono a carico dell’Affidatario o del terzo che le espone, se diverso da quest’ultimo.
All’Affidatario è altresì consentito cedere ad altri utenti dell’impianto spazi pubblicitari a titolo oneroso o gratuito, nel rispetto di ogni norma e procedura autorizzatoria. L’eventuale corrispettivo d’uso per detti spazi dovrà essere comunicato alla Stazione Appaltante in forma scritta.
Ogni altro spazio per comunicazioni ad associati ed utenti da parte delle società sportive che utilizzano l’impianto è attribuito alla disponibilità dell’Affidatario, che ne può consentire senza discriminazione la fruizione.
ART. 11 – SPAZI DEDICATI AD ATTIVITA’ DI CARATTERE COMMERCIALE, LICENZE E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE.
Ove i locali ne presentino i requisiti e siano provvisti di ogni autorizzazione in materia, ai fini della conduzione dell’impianto è fatto obbligo all’Affidatario di munirsi di tutte le licenze, autorizzazioni e/o nullaosta relativi allo svolgimento dell’attività di gestione e previsti dalla legge.
L’Affidatario, nel rispetto delle norme stabilite in materia, quali esemplificativamente quelle urbanistiche, d’esercizio, commerciali, igienico- sanitarie, di sicurezza e di destinazione d’uso e compatibilmente con le attività che vi si svolgono, è autorizzato, previo nullaosta della Stazione Appaltante e del Comune di Reggio Xxxxxx, ad organizzare un servizio di attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande, mediante una o entrambe le modalità sotto indicate:
1. gestione di uno spazio adibito ad attività accessoria di somministrazione di alimenti e bevande;
2. gestione di eventuali distributori di bevande calde e fredde e altri generi di conforto.
La gestione del servizio di ristoro potrà essere affidata dall’Affidatario a un terzo,
restando l’Affidatario stesso responsabile, ad ogni effetto previsto dal presente contratto, del suo buon andamento secondo le prescrizioni di cui sopra.
L’Affidatario (o eventualmente il terzo) ha l’obbligo prima dell’inizio dell’attività di somministrazione di presentare direttamente agli Uffici competenti del Comune di Reggio Xxxxxx la richiesta per l'ottenimento del relativo titolo autorizzatorio, ai sensi della normativa stabilita in materia (tra cui in particolare la Legge Regionale E. R 26/07/2003 . n. 14 e s.m.i.).
L’Affidatario, anche qui in ottemperanza ad ogni norma che disciplini la materia, è altresì autorizzato ad aprire un punto vendita di articoli sportivi all’interno dell’impianto, direttamente o mediante subconcessione a terzi dello spazio a ciò destinato.
In mancanza è fatto divieto di svolgere qualsiasi attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di strutture prefabbricate o di altri locali dell’impianto ad essa presposti. Riguardo a ciò – salve le sanzioni del caso e la denuncia alle Autorità competenti, le installazioni abusive di menufatti determinerà ipso facto et iure la risoluzione del contratto, l’incameramento della
cauzione e l’affidamento al secondo in graduatoria. Si evidenzia che l’Affidatario, che le abbia abusivamente installate, sarà inoltre tenuto, a propria cura e spese, alla rimozione di ogni installazione abusiva, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.
L’eventuale affidamento a terzi dell’attività di somministrazione e/o vendita è fatto depositando prima (possibilmente venti giorni) dell’inizio della relativa attività i predetti contratti di subappalto presso la Stazione Appaltante. Il terzo, prima di iniziare l’attività, dovrà altresì munirsi di ogni licenza e autorizzazione da trasmettersi preventivamente alla Stazione Appaltante.
L’Affidatario, al momento del deposito dei subcontratti di vendita e somministrazione, trasmette altresì la dichiarazione del titolare dei servizi di somministrazione e/o vendita, attestanti l'assenza in capo a loro dei motivi di esclusione di cui agli artt. 80 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e 71 del D. Lgs. 59/2010. Nel caso di attività occasionali e temporanee tali adempimenti devono essere eseguiti prima dell’inizio delle prestazioni.
L’Affidatario deve provvedere a sostituire immediatamente gli affidatari dei predetti servizi, relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei predetti motivi di esclusione.
I proventi, nella forma del ricavo diretto o del corrispettivo per la locazione, sono di esclusiva pertinenza dell’Affidatario, a carico del quale sono posti ogni onere e responsabilità anche fiscale per ciò che concerne la conduzione del punto vendita, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità.
Con il consenso dell’Affidatario, all'interno dell'impianto è consentito anche ad un eventuale organizzatore di manifestazioni sportive di vendere oggetti o gadget, in concomitanza di queste, previo ottenimento delle dovute autorizzazioni, se ed in quanto previste.
In tutti i casi previsti dal presente articolo è fatto salvo il rispetto di ogni norma stabilita in materia, specie natura fiscale e di tracciabilità finanziaria.
ART. 12 – INTERVENTI DI MIGLIORIA NELL'IMPIANTO
L’Affidatario è autorizzato all’esecuzione di eventuali ulteriori opere di ristrutturazione e miglioria, comprese quelle che abbiano carattere migliorativo per la funzionalità e l’efficienza dell’impianto anche se eccedenti l'ordinaria manutenzione, nonché per ogni altro intervento volto a garantire la buona conservazione dell’impianto medesimo, dopo averne concordato, nel rispetto di
ogni norma stabilita in materia, con la Stazione Appaltante tempi e modalità e ciò anche quando siano resi necessari dalla normale diligenza manutentiva ovvero dall’obbligo di adeguamento alle norme vigenti in materia di sicurezza sugli impianti e sulle attrezzature.
Gli interventi, ove necessario, dovranno realizzarsi a seguito di presentazione di apposito progetto esecutivo, sottoposto ad approvazione della Stazione Appaltante che potrà richiedere se necessario il supporto dei competenti Servizi Tecnici del Comune, nel rispetto di tutti i vincoli urbanistici e di tutte le autorizzazioni necessarie, rilasciate dalle autorità competenti. I lavori dovranno svolgersi sotto la sorveglianza della Fondazione per lo Sport e/o dell’Amministrazione Comunale. L’Affidatario si obbliga a fornire alla Stazione Appaltante, ove richiesto, tutti i dati necessari per un’attività di monitoraggio e di verifica degli interventi realizzati.
Le migliorie realizzate verranno acquisite immediatamente al Patrimonio comunale, senza che l’Affidatario possa vantare sull’area e/o su immobili e impianti alcun diritto, meno che mai di superficie e subordinando l’affidamento al rilascio di apposita fideiussione bancaria o assicurativa contro il perimento dell’opera e a garanzia della corretta esecuzione dei lavori stessi e ciò fin dall’inizio del periodo di realizzazione; detta fideiussione andrà in ogni caso depositata presso la Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori e non potrà essere estinta prima del completamento dei lavori e comunque fino all’ottenimento della certificazione di agibilità/usabilità.
Nella esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti l’Affidatario è unico responsabile ed esonera esplicitamente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. In particolare l’Affidatario dell’impianto sportivo e l’impresa esecutrice dei lavori relativi ad opere di ristrutturazione e miglioria sono,
ciascuno per parte propria, obbligati alla piena ed incondizionata osservanza delle norme contenute nel presente contratto e di tutte quelle contenute in norme vigenti ed applicabili ai lavori appaltati, in ispecie a quelle di cui alla vigente normativa in materia di appalti di lavori pubblici (tra cui l’assenza di motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di gara), di sicurezza e di tracciabilità dei pagamenti.
L’Affidatario dell’impianto sportivo si impegna inoltre ad effettuare pagamenti relativi a stati d’avanzamento lavori a favore dell’impresa esecutrice dei lavori solo nel rispetto delle norme stabilite e previa acquisizione del relativo DURC in corso di validità e solo previo nulla-osta da parte della Stazione Appaltante, che accerta l’avvenuta esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte.
Sono a carico dell’Affidatario le spese relative alla Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ottenimento del certificato di collaudo ovvero - per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro - del certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori.
L’accettazione delle opere eseguite dall’Affidatario avviene mediante accertamento della conformità delle opere eseguite da parte di un tecnico indicato dal proprietario (Comune di Reggio Xxxxxx) o dalla Stazione Appaltante, dopo l’ultimazione delle stesse, che saranno in tal modo immediatamente acquisite al patrimonio comunale. L'accertamento verrà eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni consecutivi decorrenti dalla comunicazione di ultimazione lavori da parte dell’Affidatario, ovvero dalla data riportata nel verbale di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori, allorché verrà eseguita in contraddittorio con l'Affidatario la verifica delle opere, dichiarandone il risultato con apposito verbale di verifica e consegna. Nel caso in cui il Committente o il Proprietario tralascino di procedere
alla verifica, ovvero ricevano senza riserve la consegna dell’opera, questa si considera accettata.
ART. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante, nel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, anche in deroga all’art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l’Affidatario, qualora si siano verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del servizio.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo a risoluzione del contratto qualora si accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie:
1. qualora l’Affidatario utilizzi tutto o parte dell’impianto sportivo, per finalità sostanzialmente diverse o contrastanti con quelle per cui ha ottenuto l’affidamento, specificati nel presente contratto;
2. in caso di reiterate irregolarità, negligenze e ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente contratto;
3. qualora l’Affidatario risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 , n. 136 e s.m.i.;
4. qualora l’Affidatario non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi specifici previsti dal presente contratto nel termine assegnato;
5. in caso di violazione dell’art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”;
6. in caso di grave violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di
comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità” e disponibile sul profilo della Stazione Appaltante al seguente
indirizzo:xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/XXXXXX%00XX%00XXXXX
RTAMENTO%20%20DEFINITIVO%20E%20PUBBLICATO_140211115850.pdf
;
7. nell’ipotesi di impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all'esercizio del potere di controllo della Stazione Appaltante, ove l'impedimento non sia rimosso nei modi e termini prefissati dalla Stazione Appaltante e sia preordinato a rinviare nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza;
8. per l’ipotesi di cui all’art. 5, co. 4, lett. m), tra cui esplicitamente nell’ipotesi di installazioni di manufatti o di costruzioni abusive;
9. qualora, in caso di diniego da parte degli Uffici comunali competenti in merito all’istanza di regolarizzazione di eventuali installazioni/fabbricati/ prefabbricati posti in essere, l’Affidatario non provveda immediatamente alla rimozione degli stessi;
10. nell’ipotesi di cui all’art. 12 co. 2;
11. nell’ipotesi di cui all’art. 18 co. 3;
12. qualora non sia avviata e completata nei termini indicati la realizzazione di ulteriori lavori di miglioria di cui all’art. 12 co. 3, se tali lavori, preventivamente autorizzati nei modi descritti dai commi successivi e già iniziati, non vengano poi portati a termine nei modi e nei tempi indicati o l’Affidatario non provvede alla riduzione in pristino dell’impianto;
13. qualora l’eventuale titolo abilitativo alla costruzione non sia stato ritirato nei tempi previsti;
14. l’inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati accertati dagli Enti competenti e/o dalla Stazione Appaltante;
15. sub-appalto del servizio appaltato, senza od oltre i limiti autorizzati dalla Stazione Appaltante;
16. in tutti i casi in cui l’ipotesi della risoluzione sia esplicitamente prevista.
La risoluzione opererà di diritto a seguito dell’adozione di apposito atto da parte della Stazione Appaltante, dopo che quest’ultima abbia segnalato l’inadempimento all’Affidatario a mezzo lettera raccomandata A.R. (o P.E.C.), con la fissazione di un congruo termine per l’adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell’art. 7, della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.
In tal caso all’Affidatario sarà addebitato l’ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di ogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate.
Per l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo la Stazione Appaltante potrà rivalersi su eventuali crediti dell’Affidatario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta.
ART. 14 - FALLIMENTO DELL'IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE
Il fallimento dell’Affidatario comporta la risoluzione “opelegis” del presente contratto di appalto e la Stazione Appaltante riterrà risolto il contratto, ai sensi dell’art. 81, 2° comma, del R.D. 16.03.1942, n. 267 come sostituito dall’art. 68, co. 1, D.
Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e s.m.i..
Qualora l’Affidatario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa, ovvero recedere dal contratto.
Qualora l’Affidatario sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell’impresa mandataria (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte,
interdizione o inabilitazione del titolare), la Stazione Appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante (o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare), l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione del servizio direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, N. 159 s.m.i., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente gli eventuali soggetti che abbiano eventualmente partecipato all'originaria procedura di affidamento, eventualmente risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il temporaneo prosieguo dell’affidamento nelle more della predisposizione di nuove gare d’appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte in sede in offerta.
ART. 15 – OBBLIGHI FISCALI
L’Affidatario si impegna a soddisfare ogni obbligo fiscale inerente la gestione dell’impianto, ivi compreso il trattamento delle c.d. “risorse umane” e la riscossione delle tariffe, sollevando la Stazione Appaltanteda ogni responsabilità al riguardo.
ART. 16 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
L’Affidatario è tenuto ad eseguire “in proprio” il servizio di gestione dell’impianto sportivo oggetto del contratto, qualora ne possieda direttamente le capacità tecniche, da dimostrarsi in sede di gara.
In caso contrario nel rispetto dell’art. 174, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo previa
autorizzazione della Stazione Appaltante è ammesso il ricorso a prestazioni di imprese specializzate (sub-appalto), salva in ogni caso verso la Stazione Appaltante la piena responsabilità dell’Affidatario per tutto quanto in conseguenza di tale scelta ne dovesse derivare e salvo il rispetto da parte dell’Affidatario di ogni norma di legge stabilita in materia.
L'offerente ha l'obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Egli è altresì è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.
Eventuali subappalti potranno essere autorizzati solo qualora l’offerente abbia espressamente indicato nell’offerta le parti dell’affidamento che intende
12), 13),
eventualmente subappaltare a terzi e solo tra le attività di cui ai punti sub
14) 15) e 16) dell’art. 2 del presente contratto.
Non si configurano come attività affidate in subappalto le categorie di forniture o servizi indicate all’art. 105, co. 3 del D.Lvo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici e, tra questi, l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante.
Qualora la natura del contratto lo consenta, è fatto obbligo per la Stazione Appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di
microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto è comunque subordinato alla verifica della regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario è liberato dall'obbligazione solidale di cui al comma 5.
Anche gli eventuali subappaltatori rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’Allegato X del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.
Anche per i subappalti, al personale impiegato è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
L'Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi 10, 11 e 17 dell’articolo 105
ART. 17 – VARIAZIONI DELLA DENOMINAZIONE O DELLA RAGIONE
SOCIALE
L’Affidatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante qualsiasi variazione intervenuta nella propria denominazione o ragione sociale, indicando il motivo della variazione (cessione dell'azienda, fusione, trasformazione, incorporazione ecc.), sotto comminatoria di revoca dell’affidamento, documentando con copia autentica dell'atto notarile tale variazione.
La Stazione Appaltante non si assume alcuna responsabilità per la dilazione nei pagamenti dovuta a ritardo della predetta comunicazione.
ART. 18 – RISORSE UMANE
L’Affidatario, al di fuori dei casi in cui è ammesso il subappalto, è tenuto a svolgere il servizio nel rispetto delle norme stabilite in materia e utilizzando proprie risorse umane in misura almeno corrispondente alla copertura dei servizi richiesti e dettagliatamente elencati all’art. 2, in base al monteore ivi stimato (la cui copertura deve essere in ogni caso garantita), alla calendarizzazione annua e con l’obbligo di considerare nell’organizzazione del lavoro anche le sostituzioni per malattia, ferie, infortunio etc.
A tal fine le relative prestazioni saranno svolte da operatori qualificati:
1. inquadrabili come volontari: n. <<<<<;
nominativo <<<.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nominativo: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nominativo: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nominativo: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
2. assunti con contratto di lavoro subordinato a ciò finalizzato, allegato al
presente contratto (ALLEGATO 4) e da documentare con DM10), nominativo: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
nominativo: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nominativo: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
3. ovvero in alternativa, se trattasi di società o associazioni sportive, contrattualizzati mediante rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche ex art. 90 comma 3 , lett. a) della L. 289/2002 e s.m.i. (da documentare con copia di contratti depositati al Centro per l’impiego e iscritti nel Libro Unico del Lavoro), ai fini dello svolgimento dell’attività di gestione dell’impianto. nominativo: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nominativo: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< nominativo: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Quanto sopra secondo il progetto gestionale contenuto in offerta.
RIPORTARE DA OFFERTA
La mancata realizzazione di tali impegni, se il punteggio con ciò ottenuto in sede di gara è stato determinante ai fini dell’aggiudicazione, determinerà il recesso dell’affidamento, la risoluzione del contratto, l’incameramento della cauzione e l’affidamento al secondo in graduatoria.
In base a quanto sopra l’Affidatario riconosce esplicitamente di assumere per il
periodo dell’affidamento e per quanto di propria competenza la funzione di "datore di lavoro" ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. “b” del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e del
D.M 18 marzo 1996 e dichiara che:
a) il nominativo del Datore di lavoro è il seguente: sig. .....................................
<<<<<<<<<<...... (nel caso egli sia differente rispetto al Legale rappresentante si allega atto di nomina ALLEGATO 5)
b) il nominativo del R.S.P.P. è il seguente: sig. ...................................................
generalità<<<<<<<<<<<... (nel caso egli sia differente rispetto al Datore di lavoro si allega atto di nomina ALLEGATO 6)
c) il nominativo del Medico competente ai sensi del D. lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per il periodo di durata dell’affidamento è il seguente: dott.
.................................................. (si copia del contratto per l’incarico professionale di sorveglianza sanitaria e Medico competente);
d) i nominativi degli operatori impiegati nella conduzione dell’impianto e le rispettive qualificazioni sono quelle per ciascuno indicate:
a) Generalità................................, cittadinanza o permesso di soggiorno
....................................................... (si allega fotocopia di documento di identificazione in corso di validita’
................................................................... ed eventuale permesso di
soggiorno – ALLEGATO 7);
A. mansioni cui l’addetto è adibito
........................................................... e relative qualificazioni
...................................................................................;
B. formazione antincendio: ore di formazione (16/8/4) per rischio classificato come (alto/medio/basso), come da certificazione allegata ....................................
C. formazione primo soccorso: ore di formazione (16/12/12) per tipologia di unità produttiva (impianto sportivo) classificata come (A/B/C), come da certificazione allegata
.................................... e aggiornamento a cadenza triennale di 6/4/4 ore, a seconda della classificazione di appartenenza dell’
unità produttiva.
b) Generalità................................, cittadinanza o permesso di soggiorno
....................................................... (si allega fotocopia di documento di identificazione in corso di validita’
................................................................... ed eventuale permesso di
soggiorno – ALLEGATO 8);
− mansioni cui l’addetto è adibito
........................................................... e relative qualificazioni
...................................................................................;
− formazione antincendio: ore di formazione (16/8/4) per rischio classificato come (alto/medio/basso), come da certificazione allegata ....................................
− formazione primo soccorso: ore di formazione (16/12/12) per tipologia di unità produttiva (impianto sportivo) classificata come (A/B/C), come da certificazione allegata
.................................... e aggiornamento a cadenza triennale di 6/4/4 ore, a seconda della classificazione di appartenenza dell’ unità produttiva.
c) Generalità................................, cittadinanza o permesso di soggiorno
....................................................... (si allega fotocopia di documento di identificazione in corso di validita’
................................................................... ed eventuale permesso di
soggiorno – ALLEGATO 9);
− mansioni cui l’addetto è adibito
........................................................... e relative qualificazioni
...................................................................................;
− formazione antincendio: ore di formazione (16/8/4) per rischio classificato come (alto/medio/basso), come da certificazione allegata ....................................
− formazione primo soccorso: ore di formazione (16/12/12) per tipologia di unità produttiva (impianto sportivo) classificata come (A/B/C), come da certificazione allegata
.................................... e aggiornamento a cadenza triennale di 6/4/4 ore, a seconda della classificazione di appartenenza dell’ unità produttiva.
Gli operatori addetti al Servizio dovranno essere tendenzialmente fissi, pur nell’ambito di turni predeterminati e pertanto non è ammesso l’uso di risorse umane a rotazione continua, mentre l’eventuale sostituzione deve essere preventivamente comunicata alla Stazione Appaltante per iscritto.
Gli operatori addetti al Servizio dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia sanitaria ed essere provvisto delle documentazioni e certificati richiesti dalla vigente normativa.
L'Affidatario dovrà indicare nominativo, qualifica e recapito telefonico mobile, ed e-mail e/o fax di persona che rivesta la qualifica di Direttore dell’impianto, referente per la Stazione Appaltante.
L’Affidatario organizza le risorse umane e i mezzi necessari per la gestione dell’impianto a sua cura e a sue spese, formando la mano d'opera impiegata, garantendo la preparazione tecnica e l’aggiornamento previsti dalle norme ed esonerando la Stazione Appaltante relativamente a ogni adempimento legislativo in materia. In conseguenza di ciò, l'Affidatario dovrà farsi carico :
− dei turni di lavoro delle unità lavorative comunque contrattualizzate;
− del controllo e della garanzia del servizio effettuato;
− della continuità del servizio, provvedendo entro e non oltre due ore alla sostituzione di unità lavorative assenti;
− della sostituzione di unità lavorative assenti dal servizio.
L’Affidatario è responsabile del comportamento e della riservatezza delle proprie risorse umane e sarà ritenuto responsabile di ogni indiscrezione o manomissione dei beni, che, ove riscontrata, potrà essere imputabile al personale incaricato del servizio.
Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i, l'Affidatario deve assicurare a tutto il personale in servizio adeguata formazione in tutte le materie relative al servizio oggetto dell'appalto, nonché conoscenza dettagliata del presente contratto e suoi allegati, allo scopo di adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dalla Stazione Appaltante.
La formazione e l'aggiornamento ai lavoratori impiegati nel servizio deve anche prevedere incontri specifici sulla sicurezza e igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento ed in particolare sull’adozione dei protocolli dettati in materia di conteninimento del rischio epidemiologico. L'Affidatario deve trasmettere alla Stazione
Appaltante una relazione sui corsi effettuati.
L’Affidatario comunicherà con congruo anticipo di almeno 10 (dieci) giorni
la eventuale sostituzione di ognuno dei soggetti addetti alla conduzione
dell’impianto, fornendo preventivamente anche per i sostituti tutte le
indicazioni sopramenzionate.
La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone, che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato grave e documentato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. Le segnalazioni e le richieste della Stazione Appaltante in questo senso saranno impegnative per l'Affidatario, che provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione Appaltante. La sostituzione dovrà avvenire entro il termine richiesto dalla Stazione Appaltante.
L’Affidatario, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 dovrà munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, conforme a quanto previsto dal Garante per la protezione dei dati personali, corredata di fotografia, codice identificativo del lavoratore e indicazione del datore di lavoro. Qualora il genere di prestazione cui sono addetti lo richieda, essi dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale conformi alle norme di igiene del lavoro (guanti, calzature, ecc... ). A tale riguardo l’Affidatario dell’impianto individua e rende disponibili i necessari presidi sanitari ed i dispositivi di protezione individuale contro gli infortuni, oltreché quelli necessari per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso. Tali attrezzature e dispositivi consistono
in......................................................................................................................................
................................................... e saranno mantenuti in condizioni di efficienza e
........................................................,
di pronto impiego e custoditi che si dichiara
essere luogo idoneo e facilmente accessibile.
L'Affidatario garantisce che il personale addetto sarà durante tutto il periodo di affidamento dotato di apparecchiature e di mezzi tecnici tali da assicurare
la loro incolumità da qualsiasi infortunio ed è responsabile, sia nei confronti della Stazione Appaltante che di terzi, della loro tutela, sicurezza, incolumità e salute.
L’Affidatario con la sottoscrizione del presente contratto esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità compresa la “culpa in vigilando” derivante dalla violazione degli obblighi stabiliti in materia di sicurezza, salute, prevenzione relativamente ai “lavoratori” comunque contrattualizzatidal rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso Affidatario ed il personale da lui impiegato.
L'Affidatario è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L’Affidatario, ove provvisto di personale dipendente, si atterrà scrupolosamente a tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che costituisce la decisione quadro 2004/68/GAI” ed in particolare agli obblighi stabiliti all’art. 2, liberando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. Il mancato rispetto da parte dell’Affidatario di tale obbligo, ove accertato, costituisce causa di risoluzione espressa “ipso facto et jure” del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.
L’affidatario allega al presente contratto (ALLEGATO 10) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici relativa al proprio personale dipendente (ove presente) e degli eventuali subappaltatori (............................................................................................................................ ........................
......................................................), nonché copia del Piano di ..................................
(emergenza/sicurezza), di cui al Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 - “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i..
A tal fine, ai sensi degli artt. 23, co. 15, 30, co. 4 e 5, e 105, co. 9, del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., l'Affidatario, nel caso di personale dipendente, dichiara di applicare nei confronti di tutti i propri lavoratori dipendenti impiegati nel servizio oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ........................................
...............................................................................................................................................,
nonché dagli accordi locali integrativi stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, in quanto applicabili, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. I suddetti obblighi vincolano l’Affidatario anche nel caso non sia aderente ad Associazioni stipulanti o receda da esse.
Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. è fatto obbligo all’Affidatario di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, favorendo il riassorbimento – ove presente - dell’eventuale personale dipendente del precedente
affidatario, inquadrato nel medesimo profilo professionale, da parte del nuovo affidatario, anche in base alla “Direttiva ad Enti e Aziende partecipate in merito all'applicazione del nuovo Protocollo d'intesa per l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati e per l'affidamento di servizi socio assistenziali ed educativi”, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 23/05/2017. Riguardo a ciò l’Affidatario dichiara:
• di avere assunto ................................................................................................
• che il precedente Affidatario non era provvisto di personale dipendente L’Affidatario in ogni caso si obbliga a presentare, su richiesta, copia di tutti i documenti atti a verificare la corretta corresponsione delle somme dovute a titolo di compenso/corrispettivo delle prestazioni rese o del salario, dei relativi versamenti contributivi e ad esibire in qualsiasi momento tutta la documentazione ritenuta idonea dalla Stazione Appaltante a comprovare l'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo, “in primis” quelle relative alle disposizioni dettate in materia di tracciabilità finanziaria.
Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante si riserva di acquisire d'ufficio per il personale dipendente il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo all'Affidatario e a tutti i subappaltatori e l’Affidatario, se richiesto, fornirà periodicamente alla Stazione Appaltante copia dei modelli comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali relativi agli addetti.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Affidatario o del subaffidatario o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, si applicano le disposizioni di legge.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e degli obblighi richiamati dal presente articolo, che potranno essere accertati dagli Enti competenti e/o dalla Stazione Appaltante, determinano senza ulteriori formalità, la risoluzione di diritto del contratto.
In caso di accertata inadempienza degli obblighi verso i lavoratori dipendenti precisati nel presente articolo, la Stazione Appaltante, previa comunicazione all'Affidatario e all'Ispettorato del Lavoro, procederà – ove corrisposti - alla sospensione dei bonifici di pagamento per un ammontare corrispondente al dovuto ai dipendenti e/o agli Enti preposti alla gestione delle assicurazioni sociali obbligatorie, fino a che non sarà ufficialmente accertato che il debito sia stato saldato.
Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Affidatario non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, nè avrà titolo al risarcimento dei danni. L'Affidatario è tenuto all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale, dei soci lavoratori in caso di cooperative o dei propri associati nel caso di società sportive.
La Stazione Appaltante per il personale dipendente potrà richiedere in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola, dei modelli DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa. Relativamente al rimanente personale contrattualizzato documentazione comprovante il rispetto delle norme di tracciabilità finanziaria. Oltre che in sede di partecipazione alla procedura di gara, anche per tutta la durata del contratto d'appalto l'Affidatario dovrà essere in grado di comprovare la propria regolarità contributiva in ordine all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.
Qualora si constati che l'Affidatario abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dallo Stato in cui sono stabiliti, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di ricorrere ad una risoluzione del contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Stazione Appaltante. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Affidatario.
Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. N. 39/2013, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il contratto nascente dalla aggiudicazione - attesta e dichiara di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, né di avere attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della Stazione Appaltante o del Comune di Reggio Xxxxxx che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei propri confronti. Il contratto concluso in violazione di tale norma sarà ritenuto nullo.
Non è consentito all’Affidatario sospendere unilateralmente e senza preavviso il servizio, ivi compresi i casi in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante o vi siano eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti da parte di quest’ultima. La sospensione del servizio per decisione unilaterale costituisce inadempienza contrattuale, tale da motivare la risoluzione del contratto di cui all'art. 13 del presente contratto, salvo il risarcimento di ogni danno.
Per periodi di interruzione dell’attività fino a 30 (trenta) giorni, dovuta a cause non imputabili all’Affidatario, le parti convengono che né il canone, né il corrispettivo siano modificati, né che venga riconosciuto all’Affidatario alcun indennizzo a titolo di compensazione per i mancati introiti.
Per periodi di interruzione dell’attività superiori a 30 (trenta) giorni, dovuta a cause non imputabili all’Affidatario o alla Stazione Appaltante, ciascuna delle parti, ferma restando l’applicazione di quanto stabilito al periodo precedente, può
unilateralmente e senza altre penalità recedere dal contratto, salvo il risarcimento di eventuali spese sostenute a beneficio dell’impianto, dandone semplicemente comunicazione scritta alla controparte con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo.
Per periodi di interruzione dell’attività superiori a 90 (novanta) giorni, fermo quanto sopra, resta salvo altresì il diritto per ciascuna delle parti, nel caso di contratti divenuti eccessivamente onerosi per cause eccezionali ed imprevedibili o per il persistere dell’emergenza epidemiologica COVID 19, di pretendere la loro rinegoziazione secondo buona fede ovvero, in caso di mancato accordo, di chiedere in giudizio l’adeguamento delle condizioni contrattuali in modo che venga ripristinata la proporzione tra le prestazioni originariamente convenuta dalle parti”. In caso di sciopero dei propri dipendenti o di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sulla normale esecuzione del contratto, l’Affidatario sarà tenuto a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante ai sensi della normativa vigente, precisandone le ragioni e la durata e dando preciso conto delle misure adottate per contenere i disagi all’utenza e alla collettività.
L’interruzione del servizio per cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore s’intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti, che le stesse non possano evitare.
ART. 19 – RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE - DANNI A COSE O PERSONE
- OBBLIGHI ASSICURATIVI – D.LGS. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i., D.M. 18/03/1996 e
s.m.i. concernente “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi” e D.M. 19/08/1996 e s.m.i. – “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”.
L’Affidatario, in qualità di “gestore dell’impianto”, è pienamente responsabile sotto il profilo civile, penale, amministrativo e contabile delle procedure relative alle attività di gestione, sollevando, ove il sinistro non dipenda da carenze strutturali o impiantistiche di base (delle quali dichiara sin d’ora di essere a conoscenza, avendo egli avuto la possibilità di fare un sopralluogo sull’impianto), la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere e natura che possano derivare alle persone ed alle cose in seguito all'uso delle strutture sportive, dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici dati in affidamento.
La Stazione Appaltante non risponde della mancanza di certificazione che spetti al proprietario o sia da richiedere a cura e spese dell’Affidatario. In particolare si specifica che in mancanza delle necessarie verifiche ed autorizzazioni, l’uso dell’impianto è ammesso solo con assenza di pubblico.
L’Affidatario esonera inoltre la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, compresa la "culpa in vigilando" derivante dal regolare utilizzo dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il rispetto del numero di persone che, ai sensi di legge, possono avervi accesso, assumendo su di sé ogni responsabilità per ciò che concerne l'incolumità delle persone medesime e, per quanto di propria stretta competenza, l’ordine pubblico.
Egli è pure tenuto a mantenere e garantire l’efficienza e la sicurezza di ogni attrezzatura e degli impianti anche tecnologici dati in affidamento.
Sarà altresì obbligo dell’Affidatario adottare nella esecuzione dell’appalto tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, degli atleti, degli operatori, dell'utenza e di chiunque altro, anche al fine di non arrecare danni a beni pubblici e privati, sollevando esplicitamente e nella forma più completa, la Stazione
Appaltante da ogni responsabilità.
L’Affidatario risponderà in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose che accadano nell’impianto, qualunque ne sia la natura e la causa e ciò senza diritto a compensi.
A tal fine l’Affidatario dovrà essere disponibile all'atto della stipula del contratto, a presentare idonea polizza assicurativa riferita specificamente alla gestione dell'impianto ottenuto in appalto, valida per tutto il periodo dell’appalto medesimo e stipulata con primaria compagnia di Assicurazione, avente un massimale di responsabilità civile verso terzi non inferiore a Euro 3.000.000,00 UNICO (tremilioni) per sinistro, per persona e per danni alle cose. Detto importo dovrà essere rideterminato periodicamente, ove richiesto dalla Stazione Appaltante, adeguandolo a nuovi valori, senza che l’Affidatario possa opporsi.
La polizza dovrà prevedere:
1. che gli atleti con il loro staff (allenatori, massaggiatori, medici, dirigenti sportivi etc.) siano terzi tra di loro almeno per le lesioni personali previste dall’art. 583 del Codice Penale;
2. che abbiano la qualifica di terzi: il personale addetto agli impianti, il personale addetto al soccorso e alla sicurezza, le forze dell’ordine, eventuali addetti al servizio stampa/radio/televisione e in generale tutto il personale addetto alla gestione e realizzazione di eventi e presente nell’impianto.
Detta polizza dovrà assicurare esplicitamente anche i propri aderenti che prestano tale attività di gestione contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento di tale attività.
La copertura assicurativa è elemento essenziale del contratto di affidamento in appalto e i relativi oneri sono integralmente a carico dell’Affidatario.
L’Affidatario dovrà, nell'uso e nell'esercizio dell'impianto, attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i. e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., oltre alle eventuali prescrizioni da parte di organi competenti, quali Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo - VV.F. - A.U.S.L. o altro ente preposto.
In particolare, con riferimento al D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i., l’Affidatario avrà l'obbligo di ottemperare a quanto previsto dall’art. 19 (Gestione della sicurezza antincendio) e dall’art. 12 (Manifestazioni occasionali).
Eventuali criticità riscontrate andranno immediatamente segnalate in forma scritta alla Stazione Appaltante.
Durante le manifestazioni e gare con pubblico *se ammesso e se l’impianto è provvisto di verifica di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S. (R.D. 773/’31) e di provvedimento autorizzatorio per pubblico spettacolo (adottatto dalla PA, ovvero, nella configurazione di “atto di auto-amministrazione del privato integrante esercizio privato di pubbliche funzioni”-SCIA)+, l’Affidatario dovrà adeguare il Servizio Vigilanza Anticendio con particolare riferimento a quanto previsto dal
D.M. n. 261/1996, art. 5, quindi con personale dotato di attestato di idoneità tecnica per addetti antincendio per locali di pubblico spettacolo conseguito con corso di formazione antincendio da rischio elevato della durata di 16 (sedici) ore con aggiornamento triennale rilasciato dai VV.FF. con prova d’esame ai sensi della L. 609/96 art. 3, e dovrà controllare il corretto afflusso e la presenza del pubblico con opportuni sistemi organizzativi, cosi’ come previsto dalla Circolare Ministeriale del 18.07.18 N. 11001/1/110/(10).
Nel caso di manifestazioni organizzate da terzi, ove il personale dotato di idoneo attestato venga fornito dall’Affidatario, a quest’ultimo è dovuto dall’organizzatore della manifestazione, oltre al costo della relativa tariffa, anche l’indennizzo integrale
delle spese sostenute per suo conto.
Spettano all’Affidatario tutta la sorveglianza, tutte le verifiche ed i controlli, tutti i collaudi e le eventuali sostituzioni dei presidi antincendio fissi e mobili (estintori, idranti e naspi), oltre alla manutenzione ordinaria e a quant’altro espressamente previsto dalle norme a carico del gestore/Affidatario della struttura.
Ai sensi dell’art, 6 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e s.m.i. spetta all’Affidatario l'obbligo
1. di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate;
3. di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito Registro a cura dei responsabili dell'attività. Tale Registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli..
A titolo esemplificativo e non esaustivo, i principali controlli da effettuare sono quelli di seguito in elenco:
− controllo semestrale, revisioni e collaudi degli estintori secondo norme vigenti;
− controllo semestrale ed annuale con prova di portata, revisioni e collaudi degli idranti, dei naspi antincendio e degli attacchi motopompa o comunque degli allacciamenti antincendio di qualsiasi natura e tipo;
− controllo semestrale ed annuale, revisioni e collaudi, delle alimentazioni idriche speciali degli impianti antincendio se presenti (gruppi di pompaggio, compreso pozzo di irrigazione, etc.);
− controllo semestrale ed annuale degli impianti di spegnimento di qualsiasi tipo, se presenti;
− controllo semestrale delle porte tagliafuoco;
− controllo semestrale delle uscite di sicurezza;
− controllo mensile del gruppo soccorritore, se presente;
− controllo semestrale cabina elettrica, se presente;
− controllo semestrale gruppo batterie tampone, se presente;
− controllo semestrale del pulsante di sgancio della corrente elettrica, se presente;
− controllo semestrale del sistema di allarme incendio etc., se presente;
− controllo semestrale impianto rivelazione gas, se presente;
− controllo semestrale impianto rivelazione fumo, se presente;
− controllo semestrale impianto sirene o sistemi di allarme evacuazione, se esistenti;
− controllo semestrale delle luci di emergenza;
− controllo semestrale dell’impianto chiamata disabili, se presente;
− controllo periodico dell’impianto di messa a terra e scariche atmosferiche e dei differenziali in base al D.P.R. 462/2001 e seguenti;
− controllo semestrale della segnaletica di sicurezza;
− controlli di quant’altro sia predisposto per la sicurezza in genere dal punto di vista antincendio e primo soccorso secondo le norme vigenti, compreso quelle specifiche del C.O.N.I. e delle varie Federazioni Sportive Nazionali in relazione alle discipline praticate nell’impianto gestito;
− segnalare, qualora l’Affidatario se ne avveda, eventuali danneggiamenti o segni di manomissione al defibrillatore;
Spettano inoltre all’Affidatario sempre ed in ogni caso le seguenti sorveglianze preliminari alle manifestazioni sportive o extrasportive come indicato:
− degli estintori;
− degli idranti e dei naspi antincendio;
− degli impianti di spegnimento, se presenti;
− delle porte tagliafuoco;
− delle porte di uscita di sicurezza e di esodo;
− del pulsante di sgancio corrente elettrica, se presente;
− del pulsante di sgancio energia elettrica o interruttore generale;
− dei pulsanti di allarme incendio ecc., se presenti;
− dell’impianto di comunicazione sonora, se presente;
− dell’impianto campane allarme, se presente;
− delle luci di emergenza;
− della segnaletica di sicurezza;
− dell’impianto gas etc., se presente;
− del rispetto dei divieti di sosta in prossimità di accessi ai mezzi di soccorso e porte di uscite di sicurezza ed esodo;
− rispetto delle condizioni di sicurezza durante i lavori di xxxxxx e saldatura ed uso fiamme libere;
− la sorveglianza per il mantenimento di ordine e pulizia presso depositi, ripostigli ed archivi.
Per ogni controllo e sorveglianza il gestore o suo delegato, per i casi stabiliti dalla legge, firmerà tale Registro con cui attesterà che quanto controllato e sorvegliato risulta in ordine tanto ad inizio che a fine orario di gestione o manifestazione, segnalando eventuali difformità sia sul Registro medesimo che alla Stazione Appaltante.
La ricarica di estintori di qualsiasi tipo, scaricati anche per atto vandalico, è completamente a carico dell’Affidatario, salva l’individuazione della responsabilità di altri soggetti.
Con particolare riferimento agli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, indipendentemente dalla propria natura giuridica, l’Affidatario dovrà provvedere all’adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 81/2008, con la precisazione che gli obblighi di seguito richiamati devono ritenersi, a norma di legge, espressamente valevoli anche in capo ad associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 39, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 in presenza anche di un solo lavoratore in regime di lavoro subordinato:
• individuazione, nel proprio contesto organizzativo, della figura da qualificarsi “Datore di Lavoro” ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. b) del D.lgs. 81/2008;
• designazione, da parte del datore di lavoro (laddove non ritenga di ricoprire egli stesso tale ruolo), del “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” (RSPP) ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 81/2008 in capo a persona in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.lgs. 81/2008;
• individuazione dei Preposti (se presenti) di cui all’art. 1, co. 2, lett. e) del
D.lgs. 81/2008 nelle persone che sovrintendono all’attività lavorativa e ne controllano la corretta esecuzione;
• formazione del Rappresentante dei Lavoratori (RLS), se eletto dai lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. 81/08;
• nomina, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 81/2008, del “Medico Competente” in funzione alla tipologia di rischio presente nell’ambito dell’attività svolta,
• individuazione e alla formazione dei soggetti con compiti di primo soccorso, gestione emergenze e degli addetti antincendio ai sensi degli artt. art. 43 e seguenti del D.lgs. 81/2008;
• predisposizione delle procedure da attuare in caso di emergenza;
• messa in sicurezza dei luoghi di lavoro (attrezzature, impiantistica, arredi, dotazione antincendio, ecc).
• informazione, formazione e addestramento dei lavoratori in materia di sicurezza;
• valutazione dei rischi e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 81/2008;
• gestione della sicurezza nei lavori in appalto non di tipo “edile”, presso i luoghi di cui si ha giuridica disponibilità ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008;
• garanzia, in caso di lavori edili, il rispetto degli adempimenti a carico del Committente, di cui al Titolo IV del D.lgs. 81/2008.
Pur in assenza di personale in regime di lavoro subordinato, l’Affidatario che rivesta la natura giuridica di “associazione sportiva dilettantistica” dovrà in ogni caso garantire - in presenza di personale in regime di lavoro volontario o di lavoro autonomo - il rispetto degli obblighi di cui all’art. 21 del D.lgs. 81/2008, ovverosia:
a) obbligo di utilizzazione di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del D.lgs. 81/2008;
b) obbligo di fornitura di dispositivi di protezione individuale ed utilizzo degli stessi conformemente alle disposizioni di cui al titolo III del D.lgs. 81/2008;
c) previsione di apposita tessera di riconoscimento del volontario/lavoratore corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
Nella medesima fattispecie di cui al precedente capoverso, sarà comunque onere dell’Affidatario operare una valutazione dei rischi, in base alla quale valutare l’opportunità di:
A. beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’art. 41 del D.lgs. 81/2008, xxxxx restando gli obblighi previsti da norme speciali;
B. partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37 del D.lgs. 81/2008, xxxxx restando gli obblighi previsti da norme speciali.
Dell’esito della valutazione anzidetta, l’Affidatario dovrà dar conto alla Stazione Appaltante.
In presenza di lavoratori autonomi, dovrà essere garantito altresì il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 26 del più volte citato D.lgs. 81/2008.
Se l’Affidatario non dispone di personale munito dell’attestato richiesto si potrà avvalere di personale esterno appositamente convocato, a cui dovrà richiedere di sottoscrivere il documento di accettazione al ruolo, comunicando tale decisione alla Stazione Appaltante.
L’Affidatario si assume l’onere di porre in atto tutte le misure precauzionali e gestionali atte ad impedire che da eventuali carenze strutturali dell’impianto possano derivare danni ed infortuni al proprio personale, ai fruitori ed al pubblico presente.
In caso di accertato pericolo per la incolumità delle persone l’Affidatario provvederà immediatamente a sua cura e spese a mettere in atto tutte le misure di sicurezza compensative, dandone comunicazione immediata alla Stazione Appaltante eventualmente tramite la Centrale Operativa della Polizia Municipale ed il Tecnico comunale Reperibile e mantenendole in atto fino a che il pericolo non sia stato rimosso.
ART. 20 - RISOLUZIONE IN VIA TRANSITORIA DI CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e all’esecuzione del contratto di cui al presente appalto può essere definita dalla Stazione Appaltante e dall’Affidatario avvalendosi di quanto stabilito dall’art. 208 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., mediante transazione ai sensi dell’art. 1965 del Codice civile.
La proposta di transazione può essere formulata nei modi che seguono:
a) dall’Affidatario può essere presentata all’esame della Stazione Appaltante;
b. dalla Stazione Appaltante, può essere rivolta all’Affidatario, previa audizione del medesimo.
La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.
ART. 21 - DEVOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INERENTI L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La soluzione delle controversie inerenti l’esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo simile in base al
precedente articolo è devoluta alla competenza del Foro di Reggio Xxxxxx.
E’ comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuali dal Codice del processo amministrativo.
ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico dell’Affidatario tutte le imposte e tasse e le spese relative conseguenti al contratto, nessuna esclusa o eccettuata, comprese quelle per la registrazione.
ART. 23 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a quanto disposto dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
Reggio Xxxxxx, li <<<<<<<<<
La Stazione Appaltante _
L’Affidatario
************************************************************************************************ Il sottoscritto
Sig. <<<<<<<<<<<..<, nato a <<<<<<<<<<<<<<<<. il
<<<<.. e residente a <<<<<< in Via <<<<<< n. <<<< in qualità di Presidente e legale rappresentante di <<<<<<<..<<<<<<<<.. con sede legale a <<<<<<<<<<<<<<. in Via <<<<<<<<<<..<<. n.
<<<<<. .C.F. <<<<<<<<<< e P. IVA <<<<<.<<<<<<,
sottoscrivendo integralmente e senza condizioni il contenuto del presente contratto, dichiara altresì:
SI PRECISA CHE LA PARTE CHE SEGUE VERRA’ PERFEZIONATA/INTEGRATA A SEGUITO DELLE NECESSARIE INTEGRAZIONI DEL CONTENUTO CONTRATTUALE, SUCCESSIVAMENTE ALL’ESITO DELL’AFFIDAMENTO
✓ di avere preso conoscenza ai sensi dell'art. 1341 del C. C. delle condizioni generali del contratto predisposte dalla Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Xxxxxx e di approvare specificamente le condizioni che stabiliscono, a favore della Fondazione limitazioni di responsabilità (art. 2, co. 1, punto 2, co. 7, co. 9, lett. c) e co. 12; art. 3, co. 3, co. 4 e co. 10; art. 6, co. 5; art. 10, co. 1; art. 11, co. 6 e co. 11; art. 12, co. 5; art. 15; art. 17, co. 2; art. 18, co. 3, co. 9, co. 10, co. 11, co. 33, co. 36 e co. 43; art. 19, co. 2, co. 3 e co. 4), la facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione (art. 2, co. 1, punto 8; art. 4; art. 5, co. 5; art. 7, co. 4 e co. 9; art. 11, co. 14; art. 13; art. 14, co. 1, co. 2 e co. 3; art. 18, co. 29 e co. 43) e che sanciscono, a carico dell’Affidatario, decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (art. 2, co. 1, punto 2; art. 3, co. 8; art. 6, co. 1, co. 2 e co. 4; art. 18, co. 26), restrizioni alla libertà contrattuale con i terzi (art. 10, co. 4; art. 11, co. 3; art. 16), deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria (art. 21);
✓ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale, né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, né in generale condanne penali per reati che comportino l’incapacità a contrattare con la P.A.;
✓ di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità
negli atti e uso di atti falsi previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Reggio Xxxxxx, lì
L’Affidatario