CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FUND RAISING A FAVORE DELLA FONDAZIONE ROSSINI OPERA FESTIVAL
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER LAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FUND RAISING A FAVORE DELLA FONDAZIONE ROSSINI OPERA FESTIVAL
Art. 1) Oggetto della prestazione
Laggiudicatario svolgerà attività di fund raising a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, di seguito Fondazione. Lattività è rivolta al reperimento di finanziamenti a sostegno di iniziative, progetti, eventi organizzati e/ o promossi dalla Fondazione, attraverso l ampliamento della rete dei finanziatori.
Art. 2) Modalità di svolgimento della prestazione
Laggiudicatario svolgerà, nell ambito della prestazione assegnatagli dalla Fondazione, le seguenti attività, assumendosi la totalità dei costi e dei rischi relativi:
Relazione iniziale di inquadramento strategico e di marketing finalizzata all individuazione del potenziale target dei finanziatori, con approvazione a cura della Fondazione;
Definizione puntuale e descrittiva degli interventi operativi, finalizzati all ottenimento dei finanziamenti o cofinanziamenti, sulla base dei contenuti della relazione inziale;
Definizione di un planning temporale di inquadramento di massima, non vincolante per l aggiudicatario;
Attività di ricerca di potenziali sponsorizzazioni provenienti dal settore privato, mediante individuazione sistematica e organica (per tipologia, categoria economica e commerciale, posizione geografica), il più possibile coerenti con la mission della Fondazione e con la specificità degli interventi;
Definizione, previa informazione e confronto con la Fondazione, delle attività di marketing diretto o mediante campagne di direct mailing rivolte ai potenziali sponsor;
Costruzione e gestione di un database che identifichi il target potenziale (sponsor identificati) su cui indirizzare l attività di fund raising (il documento sarà condiviso con la Fondazione e rimarrà, alla fine del contratto, di proprietà della Fondazione stessa);
Aggiornamento sullo stato dei lavori mediante relazioni di sintesi bimestrali, che verranno presentati alla Fondazione.
Laggiudicatario curerà tutte le fasi finalizzate alla corresponsione alla Fondazione delle risorse finanziarie acquisite come finanziamenti, donazioni, liberalità, mecenatismo dalle realtà private per le singole attività proposte. Al contempo, resterà in capo alla Fondazione l attività di controllo e verifica del rispetto delle condizioni contrattuali di sponsorizzazione, ove si configuri tale tipologia contrattuale. Gli eventuali contratti di sponsorizzazione verranno sottoscritti dal legale rappresentante dell azienda sponsor e dalla Fondazione. È facoltà dell aggiudicatario proporre alla Fondazione la realizzazione di iniziative per le quali abbia reperito o si proponga di reperire adeguata copertura economica tramite sponsorizzazione. La Fondazione si riserva in questi casi la possibilità di accogliere, rifiutare o modificare le proposte, acquisendone in ogni caso i diritti fino a tutta la durata dell accordo in oggetto, compresi gli eventuali sponsor.
Art. 3) Esclusioni
La Fondazione comunicherà all aggiudicatario prima dell inizio ufficiale dell attività di fund raising i le ragioni sociali e i nominatiuvi dei privati che costituiscono i potenziali sponsor/ mecenati con i quali la Fondazione ha già consolidato apposita attività di contatto e ricerca di finanziamenti. Tali soggetti, la cui attività di sostegno finanziario alla Fondazione è consolidata nel tempo, sono da escludere dall attività di fund raising oggetto del presente contratto. Lattivazione della prestazione di fund raising da parte dell aggiudicatario non esclude la possibilità che la Fondazione accolga progetti di finanziamento che gli vengano presentati direttamente in maniera autonoma da soggetti terzi, accompagnati da partnership
commerciali o sponsorizzazione. Tali accordi diretti esulano dal presente accordo e non generano alcun diritto a corrispettivi da parte dell aggiudicatario per la prestazione disciplinata dal presente bando. Qualora un finanziatore corrisponda erogazioni in denaro alla Fondazione a seguito dell attività posta in essere dall aggiudicatario del presente bando, e accettasse, oltre la scadenza dell accordo derivante dall attività dell aggiudicatario, di prolungare il suo rapporto di finanziamento con la Fondazione per i medesimi interventi o per differenti progetti, nulla sarà dovuto all aggiudicatario del presente contratto.
Art. 4) Durata della prestazione
La durata dell affidamento è prevista per mesi 18 a decorrere dal 01.06.2018 e fino al 30.11.2019.
Il valore presunto stimato del servizio, relativamente alla parte variabile, è determinato in ragione delle prestazioni richieste, per l intera durata dell affidamento, pari a complessivi 45.000,00 I.V.A. esclusa. Il valore presunto complessivo del servizio, inclusa la parte fissa, è stato stimato come indicato negli atti di gara pari a 63.000 iva esclusa.
La Fondazione si riserva la facoltà di affidare al concorrente aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell art. 63, comma 5, del D.Lgs. 18.04.2016 n°50 e s.s. m.m. i.i., per ulteriori 12 mesi, per il valore presunto comprensivo anche della retribuzione fissa come precisato al successivo art. 5, di 42.000,00 iva esclusa.
Art. 5) Corrispettivo
La Fondazione corrisponderà all aggiudicatario, a titolo di corrispettivo, la percentuale dell aggio posto a base di gara e stimato in 20 (venti) punti percentuali, ridotto della percentuale di ribasso offerto ed indicato nell offerta economica presentata in sede di gara. La percentuale dell aggio, come sopra determinata, verrà applicata agli importi economici raccolti (intesi con esito a buon fine) ed assegnati dai privati, ufficialmente ratificati dalla Fondazione. Resteranno comunque a carico dell aggiudicatario tutte le spese inerenti il personale e lo svolgimento dell attività. Il diritto all erogazione del corrispettivo maturerà unicamente a seguito di sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione fra l azienda sponsor/ mecenate e la Fondazione.
Inoltre, la Fondazione riconosce a titolo di retribuzione fissa da aggiungere al compenso variabile una quota pari ad 1.000,00 (mille) oltre I.V.A. mensile per tutto il periodo contrattuale, pertanto per complessive 18.000,00 oltre I.V.A.
Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni si evidenzia che il costo della sicurezza derivante dai rischi di natura interferenziale è pari a 0,00 in quanto le attività sono da ritenersi di natura intellettuale e che pur presentando minimi e trascurabili rischi da interferenze gli stessi possono essere contrastati e/ o gestiti con misure organizzative di tipo comportamentale, ai sensi del comma 3bis dell'art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto la Fondazione non è tenuta alla redazione del DUVRI.
Art. 6) Formulazione dell offerta
Nell offerta il proponente dovrà esprimere il ribasso percentuale sul valore dell aggio stimato posto a base di gara. Xxxxxxxx è già comprensiva di spese generali ed utili, che l aggiudicatario intende ricavare dal servizio e relativo agli importi economici raccolti e reperiti (intesi con esito a buon fine) ed assegnati dai privati, ufficialmente ratificati dalla Fondazione. Tale percentuale esprime la quota del finanziamento reperito presso il finanziatore che compensa l attività svolta dal fund raiser.
Art. 7) Penalità
In caso di inadempienza anche parziale alle prescrizioni del presente Capitolato, la Fondazione applicherà, in relazione alla gravità dell inadempimento, una penale variabile da un minimo di 300,00 ad un massimo di 700,00 fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.
La Ditta affidataria sarà tenuta ad emettere nota di credito in corrispondenza dell importo della penalità la quale si riterrà assolta mediante ritenuta diretta sul corrispettivo ancora dovuto delle fatture da liquidare. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto. La Ditta affidataria avrà facoltà di rendere controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla formale contestazione dell inadempimento. In assenza di controdeduzioni nei termini prescritti ovvero qualora dette deduzioni non possano essere accolte, a giudizio della Fondazione contraente, saranno applicate le penali a decorrere dall inizio dell inadempimento.
La richiesta e/ o il pagamento delle penalità di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta affidataria dalla prestazione per la quale si è resa inadempiente, fermo restando il diritto della Fondazione ad ottenere il risarcimento dei maggiori danni subiti.
Art. 8) Cessione contratto.
E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria di cedere il contratto, pena la risoluzione ipso iure del contratto stesso per fatto e colpa della Ditta, ai sensi dell art. 1456 C.C.
Art. 9) Riservatezza
Gli obblighi a carico dell aggiudicatario sono quelli di garantire la riservatezza delle informazioni di qualunque natura che verranno acquisite durante le prestazioni professionali e che non potranno essere usate per scopi diversi dall attività di fund raising durante la vigenza del contratto, pena la rescissione del presente contratto.
Art. 10) Decadenza, mancato rinnovo e/o rescissione del contratto
La clausola inerente la durata temporale di conferimento del presente servizio e di cui all Art. 4, si intenderà decaduta, e con essa il relativo contratto, potendo la Fondazione recedere dallo stesso, allorquando si verificheranno anche solo una delle seguenti condizioni: 1. Se allo scadere dei primi 12 mesi del contratto (gg. 365) non saranno stati reperiti sponsor o finanziamenti, dichiarati in modo impegnativo dallo sponsor e ratificati dall Ente; 2. Se durante la vigenza del contratto si verificheranno reclami, contestazioni o rimostranze (tutte per iscritto) da parte dei potenziali sponsor/mecenati contattati, a causa di attività, azioni o modalità di natura oggettivamente censurabile o contrarie agli scopi istituzionali della Fondazione, imputabili all aggiudicatario; 3. Se non saranno adempiuti oggettivamente e con la dovuta diligenza da parte dell aggiudicatario, in parte o tutti, i compiti e le attività contrattuali, inerenti l incarico e riportate in dettaglio nell Art. 2). 4. Se si verificheranno le condizioni riportate all Art. 8.
Art. 11) Rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e trattamento dei dati
Laggiudicatario è tenuto all osservanza del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali . In particolare il personale dell aggiudicatario è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui è venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. I dati forniti dall aggiudicatario saranno trattati dalla Fondazione ai sensi dell art. 10 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Laggiudicatario gode dei diritti di cui all art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto all accesso dei dati che lo riguardano ed il diritto ad opporsi al trattamento, per motivi legittimi.
Art. 12) Subappalto
E ammesso il subappalto nei limiti stabiliti del 30% dell importo complessivo del contratto da affidare. Al concorrente affidatario si applicano in materia di subappalto gli obblighi, termini e disposizioni, anche in materia di requisiti, responsabilità e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/ 2008, prescritte all art. 105 del D.Lgs. 50/ 2016. In particolare l affidatario dovrà attestare, al momento del deposito del contratto di subappalto, l assenza dei motivi di esclusione di cui all art. 80 del D.Lgs 50/ 2016 del subappaltatore.
Art. 13) Obblighi nei confronti del personale.
Il personale impiegato nell esecuzione del servizio dovrà essere adeguatamente formato e competente in merito all espletamento delle attività in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.
Il personale deve essere in regola con le disposizioni del contratto di lavoro del settore, fornito di mezzi e attrezzature, anche personali, idonei e di abbigliamento consono alla mansione.
La ditta è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi). Limpresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive attinenti alla categoria della località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località interessata dalle prestazioni.
I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro (Legge 123/ 2007 e D.Lgs. 81/ 2008 e ss.mm.ii.), impegnandosi a coordinare e cooperare con il datore di lavoro committente per l attuazione delle misure di prevenzione e protezione, ai sensi e per gli effetti dell art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Limpresa si obbliga inoltre a tenere indenne la Fondazione da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante l esecuzione della fornitura di cui al presente Capitolato.
Art. 14) Fatturazione e pagamenti
Le fatture dovranno essere intestate a: Fondazione Rossini Opera Festival Xxx Xxxxxxx, x. 00 - 00000 Xxxxxx, censito in IPA con Codice Ufficio Univoco: UFDBFM, nome Ufficio: Uff_eFatturaPA
La Fondazione verificherà le prestazioni oggetto di fatturazione in relazione agli ordinativi effettuati ed alle prescrizioni del presente Capitolato d Xxxxx.
Il pagamento dei corrispettivi verrà disposto dalla Fondazione ai sensi del D.Lgs. 231/ 2002 e ss.mm.ii., nel seguente modo: entro giorni 30 dal ricevimento di regolare fattura.
Per quanto riguarda la parte variabile del corrispettivo relativa alla percentuale dell aggio applicata agli importi economici raccolti (intesi con esito a buon fine), il pagamento del corrispettivo avverrà dopo l effettiva riscossione da parte della Fondazione delle sponsorizzazioni/finanziamenti.
I pagamenti sono subordinati al positivo accertamento della regolarità contributiva dell impresa presso i soggetti preposti al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva ai sensi e nei termini prescritti dalla normativa vigente in materia. Restano ferme eventuali successive pattuizioni che potranno disporsi in accordo con la ditta aggiudicataria, ai sensi dell art. 4 del D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.
Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., la ditta aggiudicataria si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena nullità assoluta del presente
Capitolato d Oneri e ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva ai movimenti finanziari relativi all oggetto del presente appalto, ovvero strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni.
A tal fine la ditta si impegna a comunicare nei termini stabiliti all art. 3, comma 7, della predetta Legge 136/ 2010 e ss.mm.ii., gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Limpegno è esteso ad ogni ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.
Art. 15) Garanzia definitiva
La ditta affidataria, a tutela del regolare adempimento degli obblighi contrattuali, dovrà prestare una cauzione di importo pari ad . 6.300,00, tramite fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell albo di cui all art. 106 del D.Lgs. 385/ 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie nei termini e modi di cui all art. 93, comma 3, del D.Lgs. 50/ 2016, valida fino alla completa esecuzione dell impegno contrattuale, contenente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del codice civile,
l operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Limporto può essere ridotto nei termini di cui al 7 comma dell art. 93 D.Lgs. 50/ 2016 e s.m.i.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell affidamento e successiva aggiudicazione dell appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
LImpresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui la Fondazione si sia dovuto avvalere, in tutto o in parte, durante l esecuzione del contratto.
Art. 16) Norme di rinvio
La Fondazione sarà sempre esonerata da qualsiasi responsabilità per danni che all aggiudicatario ed a terzi potessero derivare dal contratto per le prestazioni in oggetto. Le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale al contratto, immediate e future, saranno a carico dell aggiudicatario. Per quanto non specificato nel presente capitolato si rinvia alla normativa in materia di contratti e di gestione di servizi analoghi in quanto compatibili.
Art. 17) Foro competente
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, in ordine all interpretazione o all attuazione del presente bando, seguiranno avanti il Foro competente del Tribunale di Pesaro.
Art. 18) Trattamento dei dati
1. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/ 2003, si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dalla Fondazione Rossini Opera Festival esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la gestione delle clausole contrattuali previste dal presente Capitolato.
2. Con la sottoscrizione e l invio dell offerta per la partecipazione alla gara, il concorrente esprimono il proprio consenso al suddetto trattamento.
Pesaro,
Per La Ditta Fondazione Rossini Opera Festival
Il Rappresentante Legale Il Direttore Generale