Accordo per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e delle Province della Regione Emilia-Romagna attraverso la cessione pro-soluto dei crediti a favore
Accordo per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e delle Province della Regione Xxxxxx-Romagna attraverso la cessione pro-soluto dei crediti a favore
di banche od intermediari finanziari
Con la presente scrittura tra
La Provincia di Parma con sede in P.le della Pace, 1, C.F. 80015230347 nella persona del Presidente pro- tempore Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, domiciliato per le proprie funzioni presso la Provincia di Parma,
e
la Camera di Commercio di Parma con sede in Via Verdi, 2 - C.F. 80008090344, nella persona del Presidente pro-tempore Xxxxxx Xxxxxxx, domiciliato per le proprie funzioni presso la Camera di Commercio,
Premesso:
Che in data 19/05/2010 è stato sottoscritto un "Protocollo d'Intesa per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e Province della Regione Xxxxxx-Romagna attraverso la cessione pro-soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari", promosso da ANCI Xxxxxx-Romagna, UPI Xxxxxx-Romagna, Unioncamere Xxxxxx-Romagna e Ce.S.F.E.L, ed a cui hanno aderito i seguenti intermediari finanziari :
la ABF Factoring (Banca Popolare Xxxxxx Xxxxxxx) - ora Xxxxxx Xxxxxxx Factor spa,
la Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo spa (BIIS spa),
la Banca Monte dei Paschi di Siena spa,
la Banca Popolare di Lodi,
la Banca Popolare di Verona - X. Xxxxxxxxx e X. Xxxxxxxx spa,
la BCC Factoring spa,
la Cassa di Risparmio di Ferrara spa,
la Cassa di Risparmio di Cento spa,
la Eurofactor Italia spa - Crédit Agricole Commercial Finance,
la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Xxxxxx Xxxxxxx,
la International Factors Italia spa - Gruppo Paribas,
la MPS Leasing & Factoring – Banca per i Servizi Finanziari alle Imprese spa,
la Unicredit Factoring (per operazioni di importo superiore a 200.000 euro)
• Che il suddetto protocollo d'intesa riguarda la promozione di accordi da attivare a livello locale finalizzati a favorire l'accesso al credito delle imprese, anche mediante lo strumento della cessione e certificazione dei crediti come previsto dalla normativa vigente (art. 117 del .D.Lgs 163/2006, art 9 comma 3-bis del decreto- legge n. 185/2008, Decreto MEF 19 maggio 2009);
• Che a tale fine è stato elaborato uno schema-tipo di accordo, allegato al protocollo, avente ad oggetto le operazioni di certificazione e cessione pro-soluto dei crediti delle imprese, nel quale sono state altresì definite le procedure operative e le condizioni massime da applicare alle stesse;
• Che l'adesione al protocollo è aperta a tutti i soggetti pubblici e privati interessati;
• Che l'art. 1, comma 16, del Decreto-Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge n. 25/2010, modificando l'art. 9, comma 3-bis, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha esteso anche al 2010 la possibilità per gli enti locali di certificare i crediti relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro-soluto dei crediti in oggetto a favore di banche od intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente;
• Che con Decreto MEF 19/5/2009 sono state definite le modalità per la presentazione da parte delle imprese all'amministrazione debitrice delle istanze di certificazione del credito (redatte utilizzando il modello «Allegato 1» al decreto) e per la successiva certificazione dello stesso da parte degli enti (modello
«Allegato 2» al decreto), ai fini della cessione del medesimo credito pro-soluto a banche o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni;
• Che tali misure si configurano a sostegno dell'attuale crisi economica e finanziaria, caratterizzata da un lato dalla tensione nell'erogazione del credito alle imprese e dall'altro da vincoli di finanza pubblica (rispetto del patto di stabilità) sempre più stringenti e che comportano pertanto la necessità di individuare strumenti per assicurare in tempi brevi la liquidità necessaria ai fornitori degli enti;
• Che in attuazione delle norme sopra richiamate e dati i limiti di spesa imposti dalle regole del patto di stabilità interno, l’amministrazione ha ritenuto opportuno recepire lo schema di accordo attuativo allegato al Protocollo d'intesa sottoscritto il 19/05/2010, come modificato, nelle parti relative al rimborso degli oneri delle operazioni di cessione, in base a quanto comunicato da Unioncamere agli altri soggetti promotori del Protocollo;
• Che Unioncamere Xxxxxx-Romagna, con lettera del 28/5/2010, trasmessa agli altri soggetti promotori del Protocollo (Anci, Upi e Ce.S.F.E.L. Xxxxxx-Romagna), ha informato che nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 00/0/0000 il Consiglio di UnionCamere, a fronte della sperimentalità e del carattere innovativo degli interventi proposti, ha valutato che sarebbe utile perfezionare ulteriormente, in una logica di sistema, lo schema di riferimento per gli accordi da stipulare a livello territoriale auspicando l’opportunità di aggiustare gli schemi delle delibere attuative da parte di enti locali e Camere di Commercio e ha informato altresì che ha invitato le varie Camere di Commercio della Regione a collaborare in una logica di rete nella gestione dei Fondi di cui al punto precedente, impegnandosi a finanziare gli stessi al fine di rimborsare gli oneri delle operazioni di cessione effettuate da imprese residenti in Xxxxxx-Romagna, a fronte di crediti vantati nei confronti di enti locali della Regione aderenti all’iniziativa di cui trattasi;
• Che in particolare UnionCamere ha evidenziato la possibilità che gli oneri delle operazioni di cessione siano rimborsati dalla Camera di Commercio della Provincia nella quale ha sede legale o unità locali l'impresa cedente, nei limiti delle disponibilità del Fondo istituito presso la suddetta Camera di Commercio e previa verifica circa la regolarità dell'impresa nel pagamento del diritto camerale di cui all'art. 18 L. 580/1993;
• Che qualora gli enti locali del territorio di riferimento intendessero contribuire al fondo istituito presso la Camera di Commercio della rispettiva provincia con proprie risorse, tali disponibilità potrebbero venire vincolate alla specifica destinazione di coprire i costi delle operazioni di cessione delle imprese aggiudicatici iscritte al Registro delle Imprese di Camere di Commercio al di fuori della Regione accrescendo, accrescendo l’impatto complessivo anticongiunturale della manovra di iniezione di liquidità, con ulteriori benefici per lo sviluppo locale;
• Che la Giunta Provinciale con delibera n. 522 del 16/09/2010 ha pertanto approvato lo schema di accordo attuativo relativo alle condizioni e modalità operative delle operazioni di cessione pro-soluto dei crediti e relative certificazioni, in attuazione dell’art. 9 comma 3-bis del decreto-legge n. 185/2008 e del Decreto MEF 10 maggio 2009;
• Che la Camera di Commercio di Parma con delibera di Giunta n. 140 del 8.7.2010 ha approvato lo schema di accordo in oggetto, istituendo altresì un Fondo iniziale di 50.000 euro per l'anno 2010 destinato alla copertura parziale degli oneri finanziari per le operazioni di cessione da parte di imprese iscritte alla Camera di Commercio di Parma e impiegato secondo le modalità indicate nell’art. 2 del presente atto;
• Che la contribuzione sugli oneri relativi alle operazioni di cessione effettuate è concessa in regime “de minimis” (Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d’importanza minore, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 379/5 del 28/12/2006);
• Che le banche e/o gli Intermediari finanziari autorizzati dalle leggi in materia bancaria e creditizia all’esercizio di attività di acquisto di crediti d’impresa che sottoscriveranno successivamente questo accordo dovranno preventivamente aderire al "Protocollo d'Intesa per assicurare la liquidità alle imprese creditrici dei Comuni e Province della Regione Xxxxxx-Romagna attraverso la cessione pro-soluto dei crediti a favore di banche od intermediari finanziari" inviando comunicazione al CESFEL;
• Che la Provincia di Parma e le altre Pubbliche Amministrazioni che sottoscriveranno successivamente il presente accordo hanno interesse a che le banche e/o factor facilitino l'acceso al credito ai propri fornitori che ne facciano richiesta;
• Che a tal fine la Provincia di Parma e le altre Pubbliche Amministrazioni che sottoscriveranno successivamente il presente accordo sono disponibili a certificare istanze pervenute entro il 31/12/2010 nelle forme e con le modalità previste dal Decreto MEF del 19/5/2009, riconoscendo, in caso di certificazione positiva, che trattasi di crediti certi, liquidi ed esigibili, e che saranno pagati alla data che sarà indicata nella certificazione in base ai vincoli di finanza pubblica e comunque entro il termine massimo di 12 mesi dalla cessione;
• Che la Provincia di Parma e le altre Pubbliche Amministrazioni che sottoscriveranno successivamente il presente accordo provvederanno al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti a seguito dei dovuti riscontri da parte del Responsabile del procedimento sulla esigibilità delle fatture cedute, ivi compresa la regolarità della posizione del fornitore ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973, nonché la regolarità contributiva ai sensi della normativa vigente in materia di certificazione DURC, e che pertanto saranno esclusi dal riconoscimento della cessione i crediti che non siano nella esclusiva e incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa;
• Che le banche e/o factor si sono dette disponibili ad acquistare i crediti dai Fornitori che ne faranno richiesta alle condizioni di cui al successivo art. 2.
tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1 Oggetto della convenzione
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
Le banche e/o factor nell'ambito del presente accordo, si renderanno disponibili a valutare la possibilità a sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni, lavori pubblici rientranti nelle spese di investimento dell'ente contratti di cessione del credito, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti della Provincia di Parma e delle altre Pubbliche Amministrazioni che sottoscriveranno successivamente il presente accordo per importi di norma superiori per singola cessione a 50.000,00 euro.
La Provincia di Parma e le altre Pubbliche Amministrazioni che sottoscriveranno successivamente il presente accordo provvederanno al preventivo assenso alla cedibilità dei crediti secondo le modalità indicate al successivo articolo 2.
Sono esclusi dalla convenzione i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.
ART. 2 Condizioni e modalità
Le imprese titolari di crediti nei confronti della Provincia di Parma e delle altre Pubbliche Amministrazioni che sottoscriveranno successivamente il presente accordo rientranti nelle fattispecie di cui all'art. 1 potranno richiedere alle banche e/o factor, che si riserverà comunque la facoltà discrezionale di valutare il merito creditizio del richiedente, la concessione di una linea per la cessione di crediti sorti ed il relativo anticipo.
Il creditore potrà presentare entro il 31/12/2010, come previsto dal art.9 comma 3bis del DL 185/2008, come modificato dall'art. 1 comma 16 del DL 194/2009, e dal Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/5/2009 (pubblicato in G.U. N. 157/2009), al Servizio Finanziario della Provincia di Parma e delle altre Pubbliche Amministrazioni che sottoscriveranno successivamente il presente accordo istanza di certificazione con le modalità e caratteristiche indicate nel medesimo Decreto. Effettuate le verifiche previste, il Responsabile del Servizio Finanziario certificherà entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza che il credito è certo liquido ed esigibile ovvero l'insussistenza o inesigibilità dello stesso. Nel caso di certificazione positiva, contenente anche l'indicazione della data massima entro cui l’amministrazione effettuerà il pagamento alla banca e/o factor, il creditore provvederà a trasmetterla all'Istituto Finanziario al fine del perfezionamento dell'operazione di cessione.
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in caso di certificazione positiva, comunicherà alla Camera di Commercio competente l’avvenuta certificazione.
Si precisa inoltre che la cessione del credito dovrà comunque avvenire nei rispetto delle forme previste dall'art. 117 del Decreto Legislativo 12/4/2006 n. 163, e quindi si dovrà procedere a formalizzare la cessione mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, anche attraverso il Segretario dell’Amministrazione Pubblica al fine di ridurre gli oneri e i tempi dell' operazione di cessione.
Gli oneri finanziari delle operazioni di cessione:
a) nel caso di cessione pro-soluto di fatture rientranti tra quelle autorizzate con oneri a carico del Fondo istituito presso la Camera di Commercio:
- in caso di operazioni di cessione effettuate da imprese iscritte alla Camera di Commercio di Parma, saranno rimborsati, nei limiti del 50% della spesa per oneri finanziari, dalla Camera di Commercio di Parma a fronte di crediti vantati nei confronti di enti locali della Regione che hanno sottoscritto analogo accordo nell'ambito del protocollo d'intesa in oggetto e nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo camerale, al netto delle ritenute di legge, anticipatamente calcolati sul periodo ricompreso tra la data di erogazione del credito e la data massima indicata dall’Amministrazione Pubblica per il
pagamento, dietro apposita rendicontazione e documentazione contabile (ad es. fattura- E/C ecc.) inviata dalla banca e/o factor all'impresa fornitrice cedente, che provvederà a sua volta a trasmetterla alla Camera di Commercio e per conoscenza all’Amministrazione Pubblica;
b) nel caso di cessione pro-soluto di fatture non rientranti, per mancanza di fondi, tra quelle autorizzate con oneri a carico del Fondo della Camera di Commercio saranno a carico delle imprese che hanno ceduto il credito con le modalità concordate negli atti di cessione.
Le imprese rientranti nella casistica di cui al punto a) per poter avere accesso al rimborso degli oneri di cessione dovranno avanzare richiesta di certificazione del credito all’Ente debitore entro il 31/12/2010, quindi sottoscrivere l’accordo di cessione del credito con la banca e/o factor aderenti all’accordo; una volta siglato l’accordo di cessione, potranno presentare domanda per il rimborso degli oneri, i quali saranno riconosciuti, alle condizioni previste nel precedente punto a), per ordine di arrivo cronologico della richiesta fino all’esaurimento del fondo messo a disposizione.
Alle operazioni di cessione di cui trattasi verrà applicato un tasso omnicomprensivo non superiore all'euribor corrispondente alla durata dell'operazione di sconto (o, in alternativa, all'euribor 3 mesi), maggiorato di uno spread pari all'1,50% per anno, calcolato in relazione alla durata effettiva dell'operazione, comprensivo di ogni onere e costo (interessi, commissioni di factoring, spese di istruttoria, ecc.).
Resteranno in ogni caso a carico dell'impresa che ha ceduto il credito le eventuali spese di tenuta conto, che dovranno essere concordate e non potranno in ogni caso eccedere l'importo massimo di euro 50 euro trimestrali, e le spese relative alla stipula/autentica dell'atto di cessione.
La banca e/o factor, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà fino alla data di scadenza indicata nella certificazione stessa, nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. 231/2002 e al D.M. Ministero Lavori Pubblici n. 145/2000 e relativi decreti attuativi.
Il presente accordo non comporta quindi oneri o interessi a carico della Provincia/altre Pubbliche Amministrazioni che sottoscriveranno successivamente il presente accordo nei confronti della banca e/o factor cessionaria fino alla data di scadenza indicata nella certificazione.
ART. 3 Durata e recesso
Il presente accordo ha durata fino al 31/12/2010 e scadrà automaticamente a tale data, salvo facoltà di rinnovo mediante accordo tra le parti, anche in relazione ad eventuali modifiche normative che consentano di presentare istanza di certificazione del credito anche successivamente al 31/12/2010. Restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessioni effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con il presente accordo.
Le Parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza dell'accordo con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi alle altre Parti, a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso l'accordo cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal 30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessioni effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con il presente accordo.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Per la Camera di Commercio di Parma, il Presidente
Dr. Xxxxxx Xxxxxxx
Per la Provincia di Parma, il Presidente
Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
ADERISCONO ALL’ACCORDO:
Per la Banca Popolare di Lodi, il Direttore Area Parma e Piacenza
Dr. Xxxxx Xxxxxxxx
Per la BIIS spa - Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo spa, il Direttore di Area
Dr. Xxxxx Xxxxxxxxx
Per la Xxxxxx Xxxxxxx Factor spa, il Direttore Affari
Dr. Xxxxx Xxxxxx
Per la Eurofactor Italia spa, il Direttore Generale
Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx
Per la International Factors Italia spa, il Responsabile Zona Xxxxxx-Romagna